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| Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 22 marzo 2006 |  | Autorizzazione all'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualita' -  INEQ»,  ad  effettuare  i  controlli  sulla  denominazione «Salame Piemonte»,  protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 12 gennaio 2006. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
 Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
 Visto   il   decreto  12 gennaio  2006,  relativo  alla  protezione transitoria  accordata a livello nazionale alla denominazione «Salame Piemonte»,  trasmessa  alla  Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee,  legge  comunitaria 1999, ed in particolare l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite le regioni;
 Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello nazionale  ai  sensi del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;
 Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale  individua  nel  Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorita'  nazionale  preposta  al  coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
 Vista  la comunicazione dall'Associazione industriali delle carni - ASS.I.CA.,  ubicata  in  Rozzano  (Milano),  Milanofiori,  strada 4 - palazzo Q8, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere  attivita'  di  controllo  sul  prodotto  di  che  trattasi, l'«Istituto  Nord  Est Qualita' - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele (Udine), via Nazionale n. 33/35;
 Considerato  che  l'organismo  «Istituto  Nord Est Qualita' - INEQ» risulta  gia'  iscritto  nell'elenco  degli  organismi  di  controllo privati   per   le   Denominazioni  di  origine  protetta  (DOP),  le Indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  attestazioni  di specificita'  (STG),  di  cui  al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
 Considerato   che  l'organismo  di  controllo  «Istituto  Nord  Est Qualita'  -  INEQ» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano   di   controllo   predisposto  per  la  denominazione  «Salame Piemonte»,  allo  schema  tipo  e  di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92  del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e  forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1  dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'organismo  di  controllo «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», con sede  in  Villanova  di San Daniele (Udine), via Nazionale, 33/35, e' autorizzato,  ai  sensi  del  comma  1  dell'art.  14  della legge n. 526/1999,  a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del  regolamento  (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione «Salame  Piemonte», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 12 gennaio 2006.
 |  |  |  | Art. 2. L'autorizzazione   di   cui   all'art.  1  comporta  l'obbligo  per l'«Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» del rispetto delle prescrizioni previste  nel  presente  decreto  e puo' essere sospesa o revocata ai sensi  del  comma  4  dell'art.  14  della  legge n. 526/1999 qualora l'organismo  non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati, con   decreto  dell'autorita'  nazionale  competente  che  lo  stesso articolo 14  individua  nel  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali.
 |  |  |  | Art. 3. L'organismo «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» non puo' modificare la  denominazione  sociale,  il  proprio  statuto, i propri organi di rappresentanza,   il   proprio  sistema  qualita',  le  modalita'  di controllo  e  il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo   per   la  denominazione  «Salame  Piemonte»,  cosi'  come depositati  presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 L'organismo  autorizzato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che  il  prodotto  certificato  risponda  ai  requisiti descritti nel relativo  disciplinare  di  produzione  e che sulle confezioni con le quali  viene  commercializzata  la  denominazione  «Salame Piemonte», venga  apposta  la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole  e  forestali  ai  sensi  dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».
 |  |  |  | Art. 4. L'organismo  autorizzato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che  il  prodotto  certificato  risponda  ai  requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto ministeriale del 12 gennaio 2006.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  al presente decreto cessera' a decorrere dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una  decisione  in  merito  al riconoscimento   della   denominazione  «Salame  Piemonte»  da  parte dell'organismo  comunitario.  Nell'ambito  del  periodo  di validita' dell'autorizzazione,  l'organismo  di  controllo  «Istituto  Nord Est Qualita'  -  INEQ»  e'  tenuto  ad  adempiere a tutte le disposizioni complementari  che  l'autorita'  nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. L'organismo   autorizzato  «Istituto  Nord  Est  Qualita'  -  INEQ» comunica  con  immediatezza,  e  comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della  denominazione  «Salame Piemonte» anche mediante immissione nel sistema   informatico   del  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. L'organismo  autorizzato  «Istituto Nord Est Qualita' INEQ» immette nel  sistema  informatico  del  Ministero  delle politiche agricole e forestali  tutti  gli  elementi  conoscitivi  di  carattere tecnico e documentale   dell'attivita'   certificativa,   ed  adotta  eventuali opportune  misure,  da  sottoporre preventivamente ad approvazione da parte  dell'autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione,    confusione   o   difformi   utilizzazioni   delle attestazioni  di  conformita'  della  denominazione «Salame Piemonte» rilasciate  agli  utilizzatori.  Le  modalita'  di attuazione di tali procedure  saranno  indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.  I  medesimi  elementi  conoscitivi  individuati nel primo comma  del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Piemonte.
 |  |  |  | Art. 8. L'organismo  autorizzato  «Istituto  Nord  Est  Qualita' - INEQ» e' sottoposto  alla  vigilanza  esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Piemonte, ai sensi dell'art. 53, comma  12  della  legge  24 aprile  1998,  n.  128,  come  sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 22 marzo 2006
 Il direttore generale: La Torre
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