Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 22 marzo 2006
Autorizzazione all'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Salame Piemonte», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 12 gennaio 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
Visto il decreto 12 gennaio 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Salame Piemonte», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;
Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;
Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Vista la comunicazione dall'Associazione industriali delle carni - ASS.I.CA., ubicata in Rozzano (Milano), Milanofiori, strada 4 - palazzo Q8, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attivita' di controllo sul prodotto di che trattasi, l'«Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele (Udine), via Nazionale n. 33/35;
Considerato che l'organismo «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le Denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Considerato che l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione «Salame Piemonte», allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele (Udine), via Nazionale, 33/35, e' autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione «Salame Piemonte», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 12 gennaio 2006.
 
Art. 2.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'«Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorita' nazionale competente che lo stesso articolo 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.
 
Art. 3.
L'organismo «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Salame Piemonte», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Salame Piemonte», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».
 
Art. 4.
L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto ministeriale del 12 gennaio 2006.
 
Art. 5.
L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Salame Piemonte» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
 
Art. 6.
L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Salame Piemonte» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 7.
L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualita' INEQ» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione «Salame Piemonte» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Piemonte.
 
Art. 8.
L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Piemonte, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 2006
Il direttore generale: La Torre
 
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