Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 28 marzo 2006 |
Imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle tratte Trapani-Roma e viceversa, Trapani-Cagliari e viceversa, Trapani-Bari e viceversa, Trapani-Milano e viceversa. |
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IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 132 del 9 giugno 2005 con il quale al Sottosegretario di Stato, on. Mario Tassone, e' stato attribuito il titolo di Vice Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito del conferimento allo stesso di speciali funzioni a norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400; Vista la delega conferita con note n. 10878 del 9 giugno 2005 AC e n. 11329 del 16 giugno 2005 AC dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Presidente della regione autonoma della Sicilia, ai sensi del comma 2 dell'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, ad indire e presiedere la conferenza di servizi; Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunita' alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4; Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni emanate dall'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999 anche agli aeroporti di Trapani, Lampedusa e Pantelleria; Visto l'art. 36 della legge n. 144 sopra citata che assegna al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la competenza di disporre con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativi agli scali nello stesso contemplati; Visto l'art. 1, comma 269, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 che, per assicurare la continuita' territoriale degli aeroporti di Trapani, Pantelleria e Lampedusa ha assegnato risorse finanziarie per complessivi 10 milioni di euro annui per il triennio 2005-2007; Viste le risultanze delle Conferenze di servizi che si sono tenute nei giorni 26 luglio 2005, 10 ottobre 2005 e 24 ottobre 2005; Visto il verbale della Conferenza di servizi del 26 luglio 2005 in cui la regione Sicilia ha dichiarato di voler cofinanziare la continuita' territoriale della Sicilia per un ammontare di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni d'intervento; Vista la nota n. 901134 del 22 marzo 2006 Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la quale viene comunicata alla Commissione europea l'intenzione del Governo italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico sulle rotte Trapani-Roma e viceversa, Trapani-Cagliari e viceversa, Trapani-Bari e viceversa, Trapani-Milano e viceversa; Vista la nota informativa n. 901152 del 23 marzo 2006 con la quale, ai sensi dell'art. 4.1.a) del regolamento CEE 2408/92, viene comunicato al vettore aereo che opera sulla rotte interessate che e' stata avviata la procedura per una nuova imposizione degli oneri di servizio pubblico; Vista la nota n. 901151 deI 23 marzo 2006 con la quale si invitano IBAR e ASSAEREO a divulgare presso i propri associati le modifiche relative all'imposizione; Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 2002 con cui stati imposti gli oneri di servizio pubblico sugli aeroporti della Sicilia; Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuita' dei servizi di trasporto aereo sulle rotte Trapani-Roma e viceversa, Trapani-Cagliari e viceversa, Trapani-Bari e viceversa, Trapani-Milano e viceversa, la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico divengono obbligatori deve essere subordinata all'accertamento dell'eventuale espletamento della gara di appalto di cui all'art. 4.1.d) del regolamento 2408/92 CEE; Considerato altresi', che tale accertamento e' condizionato alla facolta' dei vettori di pronunziarsi in ordine alla accettazione dei medesimi oneri e che, pertanto occorre rinviare la determinazione della predetta data ad un provvedimento successivo; Decreta: Art. 1. Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato, regolare e continuativo, i servizi aerei di linea Trapani-Roma e viceversa, Trapani - Cagliari e viceversa, Trapani-Bari e viceversa, Trapani-Milano e viceversa vengono sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. Qualora, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, della comunicazione della commissione relativa alla imposizione dei citati oneri di servizio pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile procedera' ad esperire la gara secondo le modalita' previste dall'art. 4 del Regolamento (CEE) n. 2408/92. La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verra' stabilita con successivo decreto. |
| Art. 2. L'imposizione di oneri di servizio pubblico di cui al decreto ministeriale 11 gennaio 2002 e relativo allegato, limitatamente alle rotte Trapani-Catania e viceversa, Trapani - Roma-Milano e viceversa, Trapani Bari-Venezia e viceversa, Trapani-Lampedusa e viceversa, e' abrogata a decorrere dal 1° giugno 2006. |
| Art. 3. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 marzo 2006 Il vice Ministro: Tassone |
| Allegato Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'art. 4, par. 1, lettera a) del regolamento(CEE) n. 2408/92 del Consiglio Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari all'interno dell'Italia A norma delle disposizioni dell'art. 4, par. 1, lettera a) del regolamento n. 2408/92/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte intracomunitarie, il Governo italiano, in conformita' alle decisioni assunte in sede di conferenza dei servizi tenutasi presso la regione Siciliana, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti: 1. Rotta interessata. Trapani-Roma e v. v. Trapani-Cagliari e v.v. Trapani-Bari e v.v. Trapani-Milano e v.v. Ai sensi dell'allegato II al regolamento CEE 2408/92 per la destinazione Roma si intende il sistema aeroportuale di Roma comprendente Roma Fiumicino e Roma Ciampino, mentre per la destinazione Milano si intende il sistema aeroportuale di Milano Linate, Milano Malpensa e Bergamo Orlo al Serio. 1.1. Conformemente all'art. 9 del regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunita', gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nel presente documento. 1.2. L'ENAC verifichera' l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico. 2. Articolazione degli oneri di servizio pubblico. 2.1 In termini di numero di frequenze minime: a) Tra Trapani-Roma e v. v. Le frequenze sono le seguenti: almeno 2 voli giornalieri in andata e 2 voli giornalieri in ritorno per tutto l'anno; b) Tra Trapani-Cagliari e v.v. Le frequenze sono le seguenti: almeno 1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno per tutto l'anno; c) Tra Trapani-Bari e v.v. Le frequenze sono le seguenti: almeno 5 voli settimanali in andata e 5 voli settimanali in ritorno per tutto l'anno; d) Tra Trapani-Milano e v.v. Le frequenze sono le seguenti: almeno 1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno per tutto l'anno. L'intera capacita' di ciascun aeromobile dovra' essere messa in vendita secondo il regime degli oneri. 2.2. In termini di orari: per la rotta Trapani-Roma gli orari devono prevedere: 1 volo con partenza nella fascia 6-9; 1 volo con partenza nella fascia 18-21; per le rotte Trapani-Milano e Trapani-Cagliari gli orari devono prevedere: 1 volo con partenza nella fascia 6-9; per la rotta Trapani-Bari, nei 5 giorni della settimana in cui deve essere operata, gli orari devono prevedere: 1 volo con partenza nella fascia 6-9; per la rotta Roma-Trapani e gli orari devono prevedere: 1 volo con partenza nella fascia 6-9; 1 volo con partenza nella fascia 18-21; per le rotte Milano-Trapani e Cagliari-Trapani gli orari devono prevedere: 1 volo con partenza nella fascia 18-21; per la rotta Bari-Trapani, nei 5 giorni della settimana in cui deve essere operata, gli orari devono prevedere: 1 volo con partenza nella fascia 18-21. 2.3. In termini di aeromobili utilizzabili o di capacita' offerta: i servizi Trapani-Roma e v.v., Trapani-Bari e v.v. e Trapani-Milano e v.v. dovranno essere effettuati con aeromobili aventi una capacita' minima di 120 posti a volo. i servizi Trapani-Cagliari e v.v. dovranno essere effettuati con aeromobili biturboelica o bireattori pressurizzati aventi una capacita' minima di 44 posti a volo. Nel caso in cui il mercato lo richieda, dovra' essere offerta maggiore capacita' tramite l'istituzione di voli supplementari i quali non daranno luogo a compensazioni aggiuntive ne' all'applicazione di tariffe diverse da quelle di cui al successivo punto 2.4. Il vettore che accetta gli oneri, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adoperera', con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilita'. 2.4. In termini di tariffe. a) le tariffe massime di sola andata da applicare su ciascuna rotta sono le seguenti: Trapani-Roma o v.v.: Euro 60,00; Trapani-Cagliari o v.v.: Euro 60,00; Trapani-Bari o v.v.: Euro 50,00; Trapani-Milano o v.v.: Euro 75,00. Tutte le tariffe indicate sono da intendersi IVA esclusa e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e non e' ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge. Dovra' essere prevista almeno una modalita' di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero. Tutti i passeggeri che viaggiano sulle rotte di cui al punto 1 hanno diritto alle tariffe sopra descritte; b) ogni anno gli organi competenti adeguano le tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione, e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea; c) nel caso in cui, nella media rilevata in ciascun semestre, si registri una variazione del rapporto di cambio fra euro/dollaro USA e/o del costo del carburante in misura superiore al 5 %, le tariffe dovranno essere modificate proporzionalmente alla variazione registrata, per la quota parte che il carburante incide sui costi di volo. All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il presidente della regione Siciliana, sulla base di una istruttoria effettuata da un comitato tecnico paritetico, costituito da un rappresentante nominato dall'ENAC e da un rappresentante nominato dalla regione Siciliana, il quale sente i vettori operanti sulle linee onerate. L'eventuale adeguamento decorrera' dal semestre successivo. La misura delIadeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. 2.5. In termini di continuita' dei servizi. Al fine di garantire la continuita', regolarita' e puntualita' dei voli, il vettore che accetta i presenti oneri di servizio pubblico si impegna a: garantire il servizio per almeno 12 mesi consecutivi e non puo' sospenderlo senza un preavviso di almeno 6 mesi; uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi richiamati nella Carta dei diritti dei passeggeri ai fini dell'osservanza delle regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento; fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovra' ammontare ad almeno Euro 800.000,00 mediante fideiussione assicurativa, a favore dell'ENAC - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, che potra' utilizzarla per garantire la prosecuzione del regime onerato; effettuare per ciascun anno almeno il 98 % dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2 % per motivi direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione i casi di forza maggiore; corrispondere all'Ente regolatore a titolo di penale la somma di 3000 euro per ogni volo annullato eccedente il limite del 2 %. Le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuita' territoriale in Sicilia. |
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