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| Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 28 marzo 2006 |  | Imposizione   degli   oneri   di   servizio   pubblico  sulle  tratte Trapani-Roma  e viceversa, Trapani-Cagliari e viceversa, Trapani-Bari e viceversa, Trapani-Milano e viceversa. |  | 
 |  |  |  | IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 132 del 9 giugno  2005  con  il  quale al Sottosegretario di Stato, on. Mario Tassone,  e'  stato  attribuito  il titolo di Vice Ministro presso il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  a  seguito  del conferimento  allo  stesso  di speciali funzioni a norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400;
 Vista  la delega conferita con note n. 10878 del 9 giugno 2005 AC e n.  11329  del  16 giugno 2005 AC dal Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti al Presidente della regione autonoma della Sicilia, ai sensi del comma 2 dell'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, ad indire e presiedere la conferenza di servizi;
 Visto  il  regolamento  CEE  n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992,  concernente  disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunita' alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;
 Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni emanate dall'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999 anche agli aeroporti di Trapani, Lampedusa e Pantelleria;
 Visto  l'art.  36  della  legge  n. 144 sopra citata che assegna al Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  la  competenza di disporre  con  proprio  decreto, in conformita' alle disposizioni del regolamento  CEE  n.  2408/92,  l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativi agli scali nello stesso contemplati;
 Visto  l'art. 1, comma 269, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 che,  per  assicurare  la continuita' territoriale degli aeroporti di Trapani, Pantelleria e Lampedusa ha assegnato risorse finanziarie per complessivi 10 milioni di euro annui per il triennio 2005-2007;
 Viste  le risultanze delle Conferenze di servizi che si sono tenute nei giorni 26 luglio 2005, 10 ottobre 2005 e 24 ottobre 2005;
 Visto  il verbale della Conferenza di servizi del 26 luglio 2005 in cui  la  regione  Sicilia  ha  dichiarato  di  voler  cofinanziare la continuita'  territoriale della Sicilia per un ammontare di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni d'intervento;
 Vista  la  nota  n.  901134  del  22 marzo 2006 Vice Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  con la quale viene comunicata alla Commissione  europea l'intenzione del Governo italiano di imporre gli oneri  di  servizio  pubblico  sulle  rotte Trapani-Roma e viceversa, Trapani-Cagliari    e    viceversa,    Trapani-Bari    e   viceversa, Trapani-Milano e viceversa;
 Vista la nota informativa n. 901152 del 23 marzo 2006 con la quale, ai   sensi  dell'art.  4.1.a)  del  regolamento  CEE  2408/92,  viene comunicato  al vettore aereo che opera sulla rotte interessate che e' stata  avviata  la procedura per una nuova imposizione degli oneri di servizio pubblico;
 Vista  la nota n. 901151 deI 23 marzo 2006 con la quale si invitano IBAR  e  ASSAEREO  a divulgare presso i propri associati le modifiche relative all'imposizione;
 Visto  il  decreto  ministeriale dell'11 gennaio 2002 con cui stati imposti gli oneri di servizio pubblico sugli aeroporti della Sicilia;
 Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuita' dei servizi  di  trasporto  aereo  sulle  rotte Trapani-Roma e viceversa, Trapani-Cagliari    e    viceversa,    Trapani-Bari    e   viceversa, Trapani-Milano e viceversa, la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico    divengono    obbligatori    deve    essere    subordinata all'accertamento dell'eventuale espletamento della gara di appalto di cui all'art. 4.1.d) del regolamento 2408/92 CEE;
 Considerato  altresi',  che  tale accertamento e' condizionato alla facolta'  dei vettori di pronunziarsi in ordine alla accettazione dei medesimi  oneri  e  che,  pertanto occorre rinviare la determinazione della predetta data ad un provvedimento successivo;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  fine  di  assicurare  l'effettuazione  di un collegamento aereo adeguato,   regolare   e  continuativo,  i  servizi  aerei  di  linea Trapani-Roma   e   viceversa,   Trapani   -   Cagliari  e  viceversa, Trapani-Bari   e   viceversa,   Trapani-Milano  e  viceversa  vengono sottoposti  ad  oneri  di  servizio  pubblico  secondo  le  modalita' indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Qualora,  entro  trenta  giorni  dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea,  della comunicazione della commissione  relativa  alla  imposizione dei citati oneri di servizio pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente Nazionale  per  l'Aviazione  Civile  procedera'  ad  esperire la gara secondo  le  modalita'  previste dall'art. 4 del Regolamento (CEE) n. 2408/92.
 La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verra' stabilita con successivo decreto.
 |  |  |  | Art. 2. L'imposizione  di  oneri  di  servizio  pubblico  di cui al decreto ministeriale  11 gennaio 2002 e relativo allegato, limitatamente alle rotte Trapani-Catania e viceversa, Trapani - Roma-Milano e viceversa, Trapani  Bari-Venezia  e viceversa, Trapani-Lampedusa e viceversa, e' abrogata a decorrere dal 1° giugno 2006.
 |  |  |  | Art. 3. Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 marzo 2006
 Il vice Ministro: Tassone
 |  |  |  | Allegato Comunicazione  della  Commissione  ai  sensi della procedura prevista dall'art.  4,  par. 1, lettera a) del regolamento(CEE) n. 2408/92 del Consiglio Imposizione  di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari
 all'interno dell'Italia
 A  norma  delle  disposizioni dell'art. 4, par. 1, lettera a) del regolamento  n. 2408/92/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del 23 luglio  1992,  sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte  intracomunitarie,  il  Governo  italiano,  in conformita' alle decisioni  assunte  in sede di conferenza dei servizi tenutasi presso la regione Siciliana, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti: 1. Rotta interessata.
 Trapani-Roma e v. v.
 Trapani-Cagliari e v.v.
 Trapani-Bari e v.v.
 Trapani-Milano e v.v.
 Ai  sensi  dell'allegato  II  al  regolamento  CEE 2408/92 per la destinazione   Roma  si  intende  il  sistema  aeroportuale  di  Roma comprendente   Roma   Fiumicino   e  Roma  Ciampino,  mentre  per  la destinazione  Milano  si  intende  il  sistema aeroportuale di Milano Linate, Milano Malpensa e Bergamo Orlo al Serio.
 1.1.  Conformemente  all'art.  9 del regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal  Regolamento 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle  bande  orarie  negli  aeroporti  della  Comunita',  gli organi competenti  potranno  riservare  alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nel presente documento.
 1.2.   L'ENAC  verifichera'  l'adeguatezza  della  struttura  dei vettori  accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio  ai  fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico. 2. Articolazione degli oneri di servizio pubblico.
 2.1 In termini di numero di frequenze minime:
 a) Tra Trapani-Roma e v. v.
 Le  frequenze  sono  le  seguenti:  almeno  2 voli giornalieri in andata e 2 voli giornalieri in ritorno per tutto l'anno;
 b) Tra Trapani-Cagliari e v.v.
 Le  frequenze  sono  le  seguenti:  almeno  1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno per tutto l'anno;
 c) Tra Trapani-Bari e v.v.
 Le  frequenze  sono  le  seguenti:  almeno  5 voli settimanali in andata e 5 voli settimanali in ritorno per tutto l'anno;
 d) Tra Trapani-Milano e v.v.
 Le  frequenze  sono  le  seguenti:  almeno  1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno per tutto l'anno.
 L'intera  capacita'  di ciascun aeromobile dovra' essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.
 2.2. In termini di orari:
 per la rotta Trapani-Roma gli orari devono prevedere:
 1 volo con partenza nella fascia 6-9;
 1 volo con partenza nella fascia 18-21;
 per le rotte Trapani-Milano e Trapani-Cagliari gli orari devono prevedere:
 1 volo con partenza nella fascia 6-9;
 per  la rotta Trapani-Bari, nei 5 giorni della settimana in cui deve essere operata, gli orari devono prevedere:
 1 volo con partenza nella fascia 6-9;
 per la rotta Roma-Trapani e gli orari devono prevedere:
 1 volo con partenza nella fascia 6-9;
 1 volo con partenza nella fascia 18-21;
 per le rotte Milano-Trapani e Cagliari-Trapani gli orari devono prevedere:
 1 volo con partenza nella fascia 18-21;
 per  la rotta Bari-Trapani, nei 5 giorni della settimana in cui deve essere operata, gli orari devono prevedere:
 1 volo con partenza nella fascia 18-21.
 2.3.  In  termini  di  aeromobili  utilizzabili  o  di  capacita' offerta:
 i   servizi   Trapani-Roma   e  v.v.,  Trapani-Bari  e  v.v.  e Trapani-Milano  e  v.v.  dovranno  essere  effettuati  con aeromobili aventi una capacita' minima di 120 posti a volo.
 i  servizi  Trapani-Cagliari  e v.v. dovranno essere effettuati con  aeromobili  biturboelica  o  bireattori pressurizzati aventi una capacita' minima di 44 posti a volo.
 Nel  caso  in  cui  il mercato lo richieda, dovra' essere offerta maggiore  capacita'  tramite  l'istituzione  di  voli supplementari i quali    non   daranno   luogo   a   compensazioni   aggiuntive   ne' all'applicazione  di  tariffe  diverse da quelle di cui al successivo punto 2.4.
 Il  vettore  che accetta gli oneri, fatte salve le motivazioni di sicurezza  che  potranno  determinare  il  rifiuto  dell'imbarco,  si adoperera',  con  ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili  utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilita'.
 2.4. In termini di tariffe.
 a) le  tariffe  massime di sola andata da applicare su ciascuna rotta sono le seguenti:
 Trapani-Roma o v.v.: Euro 60,00;
 Trapani-Cagliari o v.v.: Euro 60,00;
 Trapani-Bari o v.v.: Euro 50,00;
 Trapani-Milano o v.v.: Euro 75,00.
 Tutte  le  tariffe indicate sono da intendersi IVA esclusa e sono al  netto  delle  tasse  ed  oneri  aeroportuali  e  non  e'  ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge.
 Dovra'  essere  prevista  almeno una modalita' di distribuzione e vendita  dei  biglietti  che  risulti  completamente  gratuita  e non comporti  alcun  onere  economico  aggiuntivo  al passeggero. Tutti i passeggeri  che viaggiano sulle rotte di cui al punto 1 hanno diritto alle tariffe sopra descritte;
 b) ogni  anno gli organi competenti adeguano le tariffe massime in  misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato  sulla  base  dell'indice  generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo.  La  misura  dell'adeguamento  viene  notificata  a  tutti i vettori  che  operano  sulle  rotte  in  questione, e viene portata a conoscenza  della  Commissione  europea  per  la  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
 c) nel  caso  in cui, nella media rilevata in ciascun semestre, si  registri  una  variazione del rapporto di cambio fra euro/dollaro USA  e/o  del  costo  del  carburante  in misura superiore al 5 %, le tariffe  dovranno essere modificate proporzionalmente alla variazione registrata,  per la quota parte che il carburante incide sui costi di volo.
 All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  d'intesa  con  il presidente  della  regione  Siciliana,  sulla base di una istruttoria effettuata  da  un  comitato  tecnico  paritetico,  costituito  da un rappresentante  nominato  dall'ENAC  e  da un rappresentante nominato dalla  regione  Siciliana,  il  quale  sente i vettori operanti sulle linee onerate.
 L'eventuale adeguamento decorrera' dal semestre successivo.
 La  misura delIadeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano  sulle  rotte  e viene portata a conoscenza della Commissione europea  per  la  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
 2.5. In termini di continuita' dei servizi.
 Al  fine di garantire la continuita', regolarita' e puntualita' dei  voli,  il  vettore  che  accetta  i  presenti  oneri di servizio pubblico si impegna a:
 garantire  il  servizio  per almeno 12 mesi consecutivi e non puo' sospenderlo senza un preavviso di almeno 6 mesi;
 uniformare  i  propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi richiamati nella Carta dei diritti dei passeggeri ai fini dell'osservanza  delle  regolamentazioni  nazionali,  comunitarie  ed internazionali di riferimento;
 fornire  una  cauzione  di  esercizio  volta  a  garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovra' ammontare   ad   almeno   Euro   800.000,00   mediante   fideiussione assicurativa,  a  favore  dell'ENAC  -  Ente Nazionale dell'Aviazione Civile,  che  potra'  utilizzarla  per  garantire la prosecuzione del regime onerato;
 effettuare  per ciascun anno almeno il 98 % dei voli previsti con   un  margine  di  cancellazioni  massimo  del  2  %  per  motivi direttamente  imputabili  al vettore, fatta eccezione i casi di forza maggiore;
 corrispondere all'Ente regolatore a titolo di penale la somma di  3000 euro per ogni volo annullato eccedente il limite del 2 %. Le somme  percepite  in  tal senso saranno riallocate per la continuita' territoriale in Sicilia.
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