| 
| Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 22 marzo 2006 |  | Imposizione   degli   oneri   di   servizio   pubblico  sulla  tratta Pantelleria-Trani e viceversa. |  | 
 |  |  |  | IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005, pubblicato  sulla  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 132 del 9 giugno  2005  con  il  quale  al  Sottosegretario di Stato, on. Mario Tassone,  e'  stato  attribuito  il titolo di Vice Ministro presso il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  a  seguito  del conferimento  allo  stesso  di speciali funzioni a norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400;
 Vista  la delega conferita con note n. 10878 del 9 giugno 2005 AC e n.  11329  del  16 giugno 2005 AC dal Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti al presidente della regione autonoma della Sicilia, ai sensi del comma 2 dell'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, ad indire e presiedere la conferenza di servizi;
 Visto  il  regolamento  CEE  n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992,  concernente  disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunita' alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;
 Visto  l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che ha esteso le disposizioni emanate dall'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999 anche agli aeroporti di Trapani, Lampedusa e Pantelleria;
 Visto  l'art.  36  della  legge  n. 144 sopra citata che assegna al Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  la  competenza di disporre  con  proprio  decreto, in conformita' alle disposizioni del regolamento  CEE  n.  2408/92,  l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativi agli scali nello stesso contemplati;
 Visto  l'art.  1, comma 269 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 che,  per  assicurare  la continuita' territoriale degli aeroporti di Trapani, Pantelleria e Lampedusa ha assegnato risorse finanziarie per complessivi 10 milioni di euro annui per il triennio 2005-2007;
 Viste  le risultanze delle Conferenze di servizi che si sono tenute nei giorni 26 luglio 2005, 10 ottobre 2005 e 24 ottobre 2005;
 Visto  il verbale della Conferenza di servizi del 26 luglio 2005 in cui  la  regione  Sicilia  ha  dichiarato  di  voler  cofinanziare la continuita'  territoriale della Sicilia per un ammontare di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni d'intervento;
 Vista  la  nota  n.  900713  del 20 febbraio 2006 del Vice Ministro delle  infrastrutture  e  dei trasporti con la quale viene comunicata alla Commissione europea l'intenzione del Governo italiano di imporre gli  oneri  di  servizio  pubblico  sulla rotta Trapani-Pantelleria e viceversa;
 Vista  la  nota  informativa  n. 900601 del 10 febbraio 2006 con la quale,  ai  sensi dell'art. 4.1.a) del regolamento CEE 2408/92, viene comunicato  al vettore aereo che opera sulla rotta interessata che e' stata  avviata  la procedura per una nuova imposizione degli oneri di servizio pubblico;
 Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuita' dei servizi   di   trasporto  aereo  sulla  rotta  Trapani-Pantelleria  e viceversa,  la  data  dalla  quale  gli  oneri  di  servizio pubblico divengono   obbligatori   deve  essere  subordinata  all'accertamento dell'eventuale  espletamento  della  gara  di appalto di cui all'art. 4.1.d) del regolamento 2408/92 CEE;
 Considerato  altresi',  che  tale accertamento e' condizionato alla facolta'  dei vettori di pronunziarsi in ordine alla accettazione dei medesimi  oneri  e  che,  pertanto occorre rinviare la determinazione della predetta data ad un provvedimento successivo;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  fine  di  assicurare  l'effettuazione  di un collegamento aereo adeguato   regolare  e  continuativo,  il  servizio  aereo  di  linea Trapani-Pantelleria e viceversa viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Qualora,  entro  trenta  giorni  dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  Europea,  della comunicazione della Commissione  relativa  alla  imposizione dei citati oneri di servizio pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente nazionale  per  l'aviazione  civile  procedera'  ad  esperire la gara secondo  le  modalita'  previste dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92.
 La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verra' stabilita con successivo decreto.
 |  |  |  | Art. 2. Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 22 marzo 2006
 Il vice Ministro: Tassone
 |  |  |  | Allegato Comunicazione  della  Commissione  ai  sensi della procedura prevista dall'art.  4, par. 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio.
 
 Imposizione  di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari all'interno dell'Italia.
 
 A  norma  delle  disposizioni dell'art. 4, par. 1, lettera a) del regolamento  n. 2408/92/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del 23 luglio  1992,  sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte  intracomunitarie,  il  Governo  italiano,  in conformita' alle decisioni  assunte  in sede di conferenza dei servizi tenutasi presso la regione Siciliana, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulla rotta seguente:
 1. Rotta interessata: Pantelleria-Trapani e viceversa.
 1.1.  Conformemente all'art. 9 del regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal  regolamento 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle  bande  orarie  negli  aeroporti  della  Comunita',  gli organi competenti  potranno  riservare  alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nel presente documento.
 1.2.  L'ENAC  verifichera'  l'adeguatezza  della  struttura dei vettori  accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio  ai  fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.
 2. Articolazione degli oneri di servizio pubblico.
 2.1  In  termini  di  numero  di frequenze minime: la frequenza minima sulla rotta sopra individuata e' la seguente:
 3  voli giornalieri in andata e 3 voli giornalieri in ritorno per tutto l'anno con aeromobile a 44 posti.
 In  caso  di  avaria  della  macchina  normalmente utilizzata per l'effettuazione  del  servizio  onerato,  dovra' essere assicurata la disponibilita' di una macchina utilizzabile nel giro di 4 ore.
 L'intera  capacita'  di ciascun aeromobile dovra' essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.
 2.2. In termini di orari.
 Sulla rotta Pantelleria-Trapani gli orari dovranno prevedere:
 1 volo con partenza nella fascia 7,30-9,30;
 1 volo con partenza nella fascia 18-20; sulla rotta Trapani-Pantelleria gli orari dovranno prevedere:
 1 volo con partenza nella fascia 6-9;
 1 volo con partenza nella fascia 17-19.
 2.3.  In  termini  di  aeromobili  utilizzabili  o di capacita' offerta.
 I  servizi  di  cui  al  punto 2.1 dovranno essere effettuati con aeromobili   biturboelica   o  bireattori  pressurizzati  aventi  una capacita'  minima  giornaliera  di  44 posti all'andata e 44 posti al ritorno.
 Nel  caso  in  cui  il mercato lo richieda, dovra' essere offerta maggiore  capacita'  tramite  l'istituzione  di  voli supplementari i quali    non   daranno   luogo   a   compensazioni   aggiuntive   ne' all'applicazione  di  tariffe  diverse da quelle di cui al successivo punto 2.4.
 Sui  servizi  di  cui  al  punto  2.1 dovra' essere garantita una riserva  di  n.  3  posti  da utilizzare per problematiche urgenti di carattere medico-sanitario o per esigenze degli organi istituzionali.
 Dei  citati 3 posti 2 rimarranno non prenotabili/vendibili sino a 24 ore prima della partenza e 1 sino a 12 ore prima della partenza.
 Il  vettore  che accetta gli oneri, fatte salve le motivazioni di sicurezza  che  potranno  determinare  il  rifiuto  dell'imbarco,  si adoperera',  con  ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili  utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilita'.
 2.4. In termini di tariffe:
 a) le  tariffe  massime  da  applicare  su ciascuna rotta sono le seguenti:
 Pantelleria-Trapani: 25,00 euro;
 Trapani-Pantelleria: 25,00 euro.
 Tutte  le  tariffe indicate sono da intendersi IVA esclusa e sono al  netto  delle  tasse  ed  oneri  aeroportuali  e  non  e'  ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge.
 Dovra'  essere  prevista  almeno una modalita' di distribuzione e vendita  dei  biglietti  che  risulti  completamente  gratuita  e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.
 Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte Pantelleria-Trapani e viceversa hanno diritto alle tariffe sopra descritte.
 b) ogni anno gli organi competenti adeguano le tariffe massime in misura  corrispondente  al  tasso  di inflazione dell'anno precedente calcolato  sulla  base  dell'indice  generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo.  La  misura  dell'adeguamento  viene  notificata  a  tutti i vettori  che  operano  sulle  rotte  in  questione, e viene portata a conoscenza  della  Commissione  europea  per  la  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
 c)  nel caso in cui, nella media rilevata in ciascun semestre, si registri  una  variazione del rapporto di cambio fra euro/dollaro USA e/o  del  costo  del carburante in misura superiore al 5%, le tariffe dovranno   essere   modificate   proporzionalmente   alla  variazione registrata,  per la quota parte che il carburante incide sui costi di volo.
 All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  d'intesa  con  il presidente  della  regione  Siciliana,  sulla base di una istruttoria effettuata  da  un  comitato  tecnico  paritetico,  costituito  da un rappresentante  nominato  dall'ENAC  e  da un rappresentante nominato dalla  regione  Siciliana,  il  quale  sente i vettori operanti sulle linee onerate.
 L'eventuale adeguamento decorrera' dal semestre successivo.
 La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano  sulle  rotte  e viene portata a conoscenza della Commissione europea  per  la  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
 2.5. In termini di continuita' dei servizi:
 Al  fine  di  garantire la continuita', regolarita' e puntualita' dei  voli,  il  vettore  che  accetta  i  presenti  oneri di servizio pubblico si impegna a:
 garantire il servizio per almeno 12 mesi consecutivi e non puo' sospenderlo senza un preavviso di almeno 6 mesi;
 uniformare  i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi  richiamati  nella  Carta dei diritti dei passeggeri ai fini dell'osservanza  delle  regolamentazioni  nazionali,  comunitarie  ed internazionali di riferimento;
 fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione   e   prosecuzione  del  servizio.  Tale  cauzione  dovra' ammontare   ad   almeno   euro   800.000,00   mediante   fideiussione assicurativa,  a  favore  dell'ENAC  -  Ente nazionale dell'aviazione civile,  che  potra'  utilizzarla  per  garantire la prosecuzione del regime onerato;
 effettuare per ciascun anno almeno il 98% dei voli previsti con un  margine  di  cancellazioni massimo del 2% per motivi direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione i casi di forza maggiore;
 corrispondere  all'Ente  regolatore a titolo di penale la somma di  3.000 euro per ogni volo annullato eccedente il limite del 2%. Le somme  percepite  in  tal senso saranno riallocate per la continuita' territoriale in Sicilia.
 |  |  |  |  |