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| Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 20 marzo 2006 |  | Riconoscimento, alla sig.ra Michel Maria Eugenia, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di psicologo. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988, relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista   l'istanza  della  sig.ra  Michel  Maria  Eugenia,  nata  il 14 agosto  1968  a  Buenos  Aires  (Argentina),  cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della  Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo professionale   di   psicologo   conseguito   in  Argentina  in  data 21 novembre  1996,  come  attestato  dal certificato di iscrizione al registro  della matricola tenuto dal «Ministerio de Salud y Ambiente» argentino,  ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;
 Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di  «Licenciada  en Psicologia» conseguito presso la «Universidad del Salvador»  di  Buenos  Aires  (Argentina)  in  data  18 marzo  1994 e rilasciato il 17 marzo 1995;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 15 dicembre 2005;
 Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
 Ritenuto  che  la  sig.ra  Michel abbia una formazione accademica e professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della professione  di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
 Visti  gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998,  e successive  integrazioni,  e  14  e  39,  comma  7  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999,  per cui la verifica del rispetto  delle  quote  relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e'  richiesta  per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di  soggiorno  per  lavoro  subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato  dalla  questura di Parma in data 31 marzo 2003, rinnovato in  data 25 marzo 2004 con validita' fino al 2 aprile 2006 per motivi di lavoro subordinato;
 Decreta:
 Alla  sig.ra  Michel Maria Eugenia, nata il 14 agosto 1968 a Buenos Aires  (Argentina),  cittadina  argentina,  e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo  degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione di  psicologo,  fatta  salva  la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 Roma, 20 marzo 2006
 Il direttore generale: Papa
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