Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 20 marzo 2006 |
Riconoscimento, alla sig.ra Michel Maria Eugenia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive integrazioni; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Michel Maria Eugenia, nata il 14 agosto 1968 a Buenos Aires (Argentina), cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo conseguito in Argentina in data 21 novembre 1996, come attestato dal certificato di iscrizione al registro della matricola tenuto dal «Ministerio de Salud y Ambiente» argentino, ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione; Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Licenciada en Psicologia» conseguito presso la «Universidad del Salvador» di Buenos Aires (Argentina) in data 18 marzo 1994 e rilasciato il 17 marzo 1995; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 dicembre 2005; Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che la sig.ra Michel abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Parma in data 31 marzo 2003, rinnovato in data 25 marzo 2004 con validita' fino al 2 aprile 2006 per motivi di lavoro subordinato; Decreta: Alla sig.ra Michel Maria Eugenia, nata il 14 agosto 1968 a Buenos Aires (Argentina), cittadina argentina, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione di psicologo, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. Roma, 20 marzo 2006 Il direttore generale: Papa |
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