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| Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |  | DECRETO 2 marzo 2006, n. 145 |  | Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI 
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13  luglio  1995,  n.  385,  concernente il regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento dei servizi audiotex e videotex;
 Vista  la  legge  31  gennaio  1996,  n.  61,  recante «Ratifica ed esecuzione   degli  atti  finali  della  conferenza  addizionale  dei plenipotenziari  relativi alla costituzione e convenzione dell'Unione Internazionale   delle   Telecomunicazioni   (UIT)   con   protocollo facoltativo,  risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992», e in particolare gli articoli 34, comma 2, e 35;
 Visto   il   decreto   ministeriale   28   febbraio  1996,  recante «Disposizioni e criteri generali per l'applicazione del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 87»;
 Visto   il   decreto-legge   23   ottobre  1996,  n.  545,  recante «Disposizioni  urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e  delle  telecomunicazioni»,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ed in particolare l'articolo 1, commi 25, 26 e 27;
 Vista  la  legge  31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
 Visto   il   decreto   ministeriale  26  maggio  1998,  concernente disposizioni   sui   servizi   audiotex,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1998 che integra la tabella A allegata al  provvedimento  del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 28 febbraio 1996;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n.  430,  concernente  la  revisione  organica  della  disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte  locali  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 Vista  la  legge 8 aprile 2002, n. 59, recante «Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet»;
 Vista   la  deliberazione  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni  n.  78/02/CONS  del  13  marzo 2002, recante «Norme di attuazione   dell'articolo   28  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo  di  chiamata»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2002;
 Vista   la  deliberazione  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni   9/02/CIR   del  26  giugno  2002  recante  «Norme  di attuazione  dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 59 dell'8 aprile 2002:  Criteri  di  applicazione agli Internet service Provider delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento»;
 Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2003,  n.  70,  recante «Attuazione  della  direttiva  2000/31/CE  relativa  a taluni aspetti giuridici  dei  servizi  della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico»;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
 Vista   la  deliberazione  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni  9/03/CIR  del  3  luglio  2003,  recante  il «Piano di numerazione   nel   settore   delle  telecomunicazioni  e  disciplina attuativa»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto 2003;
 Visto  il  decreto  legislativo  l° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;
 Vista   la  deliberazione  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni  15/04/CIR concernente l'attribuzione dei diritti d'uso delle  numerazioni per i servizi di informazione abbonati, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 288 del 9 dicembre 2004;
 Visto   il   codice   di  condotta  per  l'offerta  dei  servizi  a sovrapprezzo  e  la tutela dei minori sottoscritto dagli operatori di comunicazioni mobili in data 16 febbraio 2005;
 Considerato  il  carattere  di  lex  specialis del decreto-legge 23 ottobre  1996,  n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre  1996,  n.  650, con particolare riferimento all'articolo 1, commi 25, 26 e 27;
 Tenuto  conto delle risultanze dell'audizione dei fornitori di reti e   servizi  di  comunicazione  elettronica,  delle  associazioni  di fornitori  dei servizi audiotex e delle principali associazioni degli utenti e dei consumatori;
 Considerato   che,   sulla  scorta  dei  principi  affermati  nelle direttive  europee,  lo Stato membro puo' adottare norme specifiche a tutela   della   sicurezza  pubblica,  dell'ordine  pubblico,  ed  in particolare a tutela degli utenti in genere e soprattutto dei minori, in  ordine  alla  fornitura  di servizi di telecomunicazioni, inclusi quelli  a  sovrapprezzo,  tenuto conto della peculiarita' di ciascuna piattaforma tecnologica;
 Considerata  la necessita' di adeguare la normativa vigente su tale materia   alla  luce  dell'evoluzione  tecnologica  e  normativa  nel rispetto del principio della neutralita' tecnologica;
 Considerata   la   necessita'  di  adottare  un  provvedimento  che ricomprenda  le  disposizioni  di  cui  al decreto del Ministro delle poste  e  delle  telecomunicazioni  13  luglio  1995,  n.  385 con la conseguente abrogazione di tale regolamento, come indicato nel parere n. 2354/2002 del Consiglio di Stato del 26 agosto 2002;
 Tenuto  conto  che  i  servizi  mobili si caratterizzano per un uso strettamente     personale    dell'apparato    terminale,    protetto dall'utilizzo  un  PIN  segreto,  che il ricorso alle carte prepagate assicura   limiti   di   spesa  soggettivamente  definiti  e  che  la disponibilita'  di  un  blocco  selettivo  di  chiamata  tramite  PIN costituisce uno strumento efficace per la tutela dell'abbonato;
 Acquisito   il   parere   dell'Autorita'   per  le  garanzie  nelle comunicazioni prot. n. U737/03/RM del 6 agosto 2003;
 Uditi  i  pareri  del  Consiglio di Stato resi nelle adunanze della Sezione  consultiva  per  gli  atti normativi del 26 agosto 2002 e 27 ottobre 2003;
 Sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni;
 Acquisito il parere della Commissione europea;
 Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
 Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
 Adotta
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Definizioni
 1.  Ai  fini  del  presente  regolamento  si  applicano le seguenti definizioni:
 a) reti  di  comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e,  se del caso, apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre  risorse  che  consentono  di trasmettere segnali via cavo, via radio,  a  mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese  le  reti  satellitari,  le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione  di  circuito  e  a  commutazione di pacchetto, compresa Internet,   le  reti  utilizzate  per  la  diffusione  circolare  dei programmi  sonori  e  televisivi,  i  sistemi  per il trasporto della corrente   elettrica,  nella  misura  in  cui  siano  utilizzati  per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
 b) servizio  di  comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione   di  segnali  su  reti  di  comunicazione  elettronica, compresi  i  servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti  e  servizi  di  comunicazione  elettronica  o che esercitano un controllo  editoriale  su  tali  contenuti;  sono  inoltre  esclusi i servizi della societa' dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  a)  del  decreto  legislativo  9  aprile 2003, n. 70 non consistenti  interamente  o  prevalentemente  nella  trasmissione  di segnali su reti di comunicazione elettronica;
 c) abbonato:  la  persona  fisica o giuridica che sia parte di un contratto  con  il  fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;
 d) utente  finale:  un  utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione  o  servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
 e) operatore:  un'impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni o una risorsa correlata;
 f) fornitore di servizi di comunicazione elettronica: il soggetto che   rende   accessibili   al   pubblico,  attraverso  una  rete  di comunicazione  elettronica,  servizi  di  comunicazione  elettronica, facendosi  carico  del  trasporto, dell'instradamento, della gestione della chiamata e dell'addebito del relativo prezzo;
 g) operatore  titolare della numerazione: l'operatore o fornitore di servizi Internet che ha ottenuto dal Ministero delle comunicazioni il diritto d'uso della numerazione;
 h) servizi  a  sovrapprezzo: i servizi forniti attraverso reti di comunicazione  elettronica,  accessibili  al pubblico, anche mediante l'uso  di  specifiche  nume-razioni,  definite nel piano nazionale di numerazione,  o a livello internazionale dagli appositi organismi che consentono  l'accesso  degli  utenti  ad informazioni o prestazioni a pagamento. Per tali servizi, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica addebita un prezzo complessivo comprendente il trasporto, l'istradamento,  la  gestione  della  chiamata  e  la fornitura delle informazioni  o prestazioni. I servizi a sovrapprezzo includono anche quelli  realizzati  con  connessione  ad  Internet  sia  in modalita' «dial-up», che prevede l'identificazione del fornitore di servizi con una  numerazione,  sia  in  modalita'  «packet-switch»,  che  prevede l'identificazione del fornitore di servizi con un indirizzo IP. Sono, inoltre,  inclusi  tra  i servizi a sovrapprezzo quelli offerti sulla piattaforma della televisione «digitale» interattiva, ovvero mediante invio  di  messaggi di testo o dati quali, ad es., SMS o MMS, su base di  singola  richiesta  ovvero  in  modalita'  di ricezione periodica (modalita'  «push»)  a  seguito  di  sottoscrizione  di uno specifico contratto;
 i) servizi  a sovrapprezzo internazionali: i servizi assimilabili per  contenuto  ai  servizi  a  sovrapprezzo, offerti su collegamenti individuati da apposite numerazioni internazionali con prefisso "00", definite dall'ITU-T e denominate Universal International Premium Rate Numbers  (UIPRN)  o  definite  dalla Commissione Europea e denominate European Telecommunications Numbering Systems (ETNS);
 l) centro  servizi:  la  persona  fisica  o  giuridica  che,  con l'utilizzo  di  opportuni  apparati,  consente  all'utente  finale di accedere  ad  informazioni o prestazioni distribuite mediante le reti di   comunicazione   elettronica.  Il  centro  servizi  puo'  operare direttamente  come  fornitore di informazioni o prestazioni o tramite soggetti diversi;
 m) blocco  selettivo  di  chiamata: l'opzione che consente per le reti  telefoniche  pubbliche  fisse di sbloccare, ovvero di bloccare, gratuitamente,  in  modalita' controllata dall'utente, su base sia di singola  chiamata  sia  di  abilitazione-disabilitazione fino a nuovo ordine   da   parte   dell'utente   medesimo,  attraverso  un  codice personalizzato  (PIN  Personal  Identification  Number),  le chiamate verso le numerazioni associate ai servizi a sovrapprezzo. Per le reti mobili  il blocco selettivo di chiamata e' offerto gratuitamente o in modalita'  permanente  o in modalita' controllata dall'utente tramite un codice personalizzato (PIN), anche attraverso la SIM card.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art.  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n.
 400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
 della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri.), pubblicata
 nel   supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  12
 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
 - Il   decreto   del   Ministro  delle  poste  e  delle
 telecomunicazioni  13  luglio  1995,  n.  385, abrogato dal
 presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 18 settembre 1995, n. 218.
 - Gli articoli 34, comma 2, e 35 della legge 31 gennaio
 1996,  n.  61,  pubblicata  nel  supplemento ordinario alla
 Gazzetta   Ufficiale  17  febbraio  1996,  n.  40,  sono  i
 seguenti:
 «Art.  34  (Interruzione delle telecomunicazioni). - 1.
 (Omissis).
 2.   I  membri  si  riservano  inoltre  il  diritto  di
 interrompere ogni altra telecomunicazione privata che possa
 sembrare   pericolosa   per  la  sicurezza  dello  Stato  o
 contraria  alle  sue  leggi,  all'ordine  pubblico  o  alla
 moralita' pubblica.».
 «Art.  35  (Sospensione  del  servizio).  -  1. Ciascun
 membro  si  riserva  il  diritto  di sospendere il servizio
 internazionale di telecomunicazione, sia in linea generale,
 sia  solo  per  alcuni  collegamenti  o  per alcuni tipi di
 corrispondenze  in  partenza, in arrivo o in transito, e si
 incarica  di  avvisarne  immediatamente ciascuno dei membri
 tramite il segretario generale.».
 - Il   decreto   ministeriale   28   febbraio  1996  e'
 pubblicato  in  appendice al decreto ministeriale 26 maggio
 1998   nel   Bollettino   ufficiale   del  Ministero  delle
 comunicazioni  n. 6 del 1° giugno 1998 - parte seconda - 3°
 supplemento.
 - L'art.  1,  commi  25,  26  e 27 del decreto-legge 23
 ottobre  1996,  n. 545, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 23  ottobre  1996,  n.  249,  e  convertito  in  legge, con
 modificazioni,  dalla  legge  23  dicembre  1996,  n.  650,
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 23 dicembre 1996, n.
 300, e' il seguente:
 «Art.   1   (Disposizioni   urgenti   per   l'esercizio
 dell'attivita'  radiotelevisiva  e delle telecomunicazioni,
 interventi  per  il  riordino della RAI S.p.a., nel settore
 dell'editoria   e   dello   spettacolo,   per   l'emittenza
 televisiva  e  sonora  in  ambito  locale  nonche'  per  le
 trasmissioni televisive in forma codificata). - (Omissis).
 25. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
 entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
 legge  di conversione del presente decreto, adotta, sentite
 le  competenti  Commissioni  parlamentari,  ai  sensi della
 legge  23  agosto  1988,  n. 400, un regolamento contenente
 norme  riguardanti l'accesso ai servizi audiotex, videotex,
 ed  a  quelli  offerti su codici internazionali, prevedendo
 modalita'  di  autoabilitazione e di autodisabilitazione da
 parte  degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico
 ed  al servizio radiomobile di comunicazione. L'attivazione
 del  servizio  audiotex  da  parte delle utenze collegate a
 centrali   non   numerizzate   puo'  avvenire  solo  previa
 richiesta  scritta  dell'abbonato  salvo  che  si tratti di
 servizi  audiotex  di  particolare utilita' autorizzati dal
 Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni.  Fino
 all'emanazione  del  predetto  regolamento  si applicano le
 disposizioni  vigenti  alla data di entrata in vigore della
 legge di conversione del presente decreto.
 26.  Sono  vietati i servizi audiotex ed internazionali
 che  presentino  forme  o  contenuti  di carattere erotico,
 pornografico o osceno. E' vietato alle emittenti televisive
 e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di
 tipo  interattivo audiotex e videotex quali «linea diretta»
 conversazione,  "messaggerie  locali", "chat line", "one to
 one"  e "hot line", nelle fasce di ascolto e di visione fra
 le  ore  7  e  le  ore  24.  E'  fatto  altresi' divieto di
 propagandare     servizi     audiotex,     in     programmi
 radiotelevisivi,  pubblicazioni  periodiche  ed  ogni altro
 tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori.
 27.  I  concessionari  del  servizio  telefonico  e del
 servizio   radiomobile  di  comunicazione  e  le  emittenti
 radiotelevisive che violino le disposizioni di cui ai commi
 25  e  26  sono  puniti  con la sanzione amministrativa del
 pagamento  di  una  somma  da  lire  50  milioni a lire 500
 milioni.
 (Omissis).».
 - La   legge   31  luglio  1997,  n.  249  (Istituzione
 dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e norme
 sui  sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e'
 pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
 2001, n. 430 (Regolamento concernente la revisione organica
 della  disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio,
 nonche'  delle  manifestazioni  di  sorte  locali, ai sensi
 dell'art.  19,  comma  4,  della legge 27 dicembre 1997, n.
 449)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale l3 dicembre
 2001, n. 289.
 - La  legge  8  aprile 2002, n. 59 (Disciplina relativa
 alla  fornitura  di  servizi  di  accesso  ad  Internet) e'
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2002, n. 86.
 - La deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle
 comunicazioni   9/02/CIR  del  26  giugno  2002  (Norme  di
 attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge 8 aprile 2002,
 n.  59:  Criteri  di  applicazione  agli  Internet  service
 provider   delle   condizioni  economiche  dell'offerta  di
 riferimento)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale l8
 luglio 2002, n. 167.
 - Il   decreto   legislativo   9  aprile  2003,  n.  70
 (Attuazione  della  direttiva  2000/31/CE relativa a taluni
 aspetti    giuridici    dei    servizi    della    societa'
 dell'informazione  nel  mercato  interno,  con  particolare
 riferimento  al  commercio  elettronico)  e' pubblicato nel
 supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 14 aprile
 2003, n. 87.
 - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
 in  materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
 nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 luglio
 2003, n. 174.
 - Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice
 delle   comunicazioni   elettroniche)   e'  pubblicato  nel
 supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale l5 settembre
 2003, n. 214.
 - Il  codice  di  condotta  per l'offerta dei servizi a
 sovrapprezzo  e  la  tutela  dei  minori sottoscritto dagli
 operatori  di comunicazioni mobili in data 16 febbraio 2005
 e'  consultabile sul sito del Ministero delle comunicazioni
 (www.comunicazioni.it).
 Nota all'art. 1:
 - L'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
 9 aprile 2003, n. 70, e' il seguente:
 «Art.  2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
 decreto si intende per:
 a) "servizi  della  societa'  dell'informazione":  le
 attivita' economiche svolte in linea - on line -, nonche' i
 servizi  definiti  dall'art.  1, comma 1, lettera b), della
 legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Finalita' e oggetto
 1.  Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare i servizi a sovrapprezzo.
 2. Il regolamento, in particolare, ne disciplina:
 a) tipologia e contenuto;
 b) modalita' di espletamento e di attivazione;
 c) obblighi  a carico degli operatori titolari della numerazione, dei  fornitori  di  servizi  di comunicazione elettronica, dei centri servizi;
 d) pubblicita';
 e) vigilanza e controllo;
 f) sanzioni.
 |  |  |  | Art. 3. Tipologie di servizi a sovrapprezzo
 1.   I   servizi  a  sovrapprezzo  si  suddividono  nelle  seguenti tipologie:
 a) servizi di carattere sociale-informativo, quali, tra l'altro:
 1)  servizi riguardanti le pubbliche amministrazioni e gli enti locali;
 2) servizi di pubblica utilita';
 3) servizi di informazione abbonati;
 b) servizi  di  assistenza e consulenza tecnico-professionale che comprendono, tra l'altro:
 1) consulenze di tipo sanitario, legale, economico/finanziario;
 2) servizi di rassegna stampa;
 3) servizi editoriali;
 4) servizi di meteorologia;
 5) formazione professionale;
 6) servizi di assistenza clienti;
 7) trasporto e turismo;
 c) servizi  di  chiamate  di  massa, ovvero i servizi offerti per limitati  periodi  temporali,  che consentono la partecipazione di un notevole numero di utenti ad eventi particolari, che comprendono, tra l'altro:
 1) sondaggi di opinione;
 2) televoto;
 3) servizi di raccolta fondi;
 4) giochi di massa;
 5)  manifestazioni  a  premio  e  concorsi  legati a prodotti e servizi di consumo;
 d) servizi di intrattenimento, quali, tra l'altro:
 1) servizi di conversazione;
 2) pronostici;
 3) servizi di astrologia;
 4) manifestazioni a premio;
 5) caselle vocali;
 6) giochi;
 e) vendita  di  prodotti  e  servizi  trasmessi  direttamente  ed esclusivamente  attraverso  la  rete  di  comunicazione  elettronica, quali, tra l'altro:
 1) loghi e suonerie;
 2) programmi software;
 3) audio e video.
 |  |  |  | Art. 4. Principi generali
 1.   Le  informazioni  o  prestazioni  fornite  tramite  servizi  a sovrapprezzo  sono  di  norma  destinate a persone maggiorenni, salvo quanto disposto dall'articolo 5.
 2. Tramite i servizi a sovrapprezzo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera   «a)»  e  «b)»,  sono  fornite  informazioni  o  prestazioni corrette,  rispondenti  alla  realta',  chiare  e  complete.  Per  le informazioni  o  prestazioni  relative  a  dati,  fatti o circostanze suscettibili  di subire variazioni nel corso del tempo, sono indicate la  data  e,  se necessario, l'ora a cui risale l'aggiornamento delle informazioni o prestazioni fornite.
 3.  I  servizi a sovrapprezzo non sono immotivatamente prolungati e non  contengono pause, ne' tempi di attesa che non siano tecnicamente indispensabili  e che siano pretestuosamente previsti al solo fine di prolungare il tempo di connessione.
 4.  Le  informazioni  o  prestazioni  fornite  tramite  i servizi a sovrapprezzo:
 a) non contengono messaggi subliminali;
 b) non offendono la dignita' della persona;
 c) non evocano discriminazioni di razza, sesso e nazionalita';
 d) non esaltano alcuna forma di violenza;
 e) non offendono convinzioni religiose ed ideali;
 f) non  inducono a comportamenti discriminatori o pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente;
 g) non arrecano danno morale, fisico o economico;
 h) non   inducono   all'uso   di   bevande   alcoliche,  tabacco, stupefacenti e farmaci;
 i) non  presentano  forme  e  contenuti a carattere pornografico, salva l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo, od osceno.
 |  |  |  | Art. 5. Minori e categorie particolari
 1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 4, le informazioni o prestazioni destinate ai minori o a soggetti che si trovino in stato, pur se temporaneo, di vulnerabilita' psichica:
 a) non  devono  rappresentare una minaccia, anche indiretta, alla loro salute, sicurezza e crescita;
 b) non  abusano  della  loro  naturale  credulita'  o mancanza di esperienza e del loro senso di lealta';
 c) non fanno leva sui loro bisogni di affetto e protezione;
 d) non   inducono   a  violare  norme  di  comportamento  sociale generalmente accettate;
 e) non  inducono  a  compiere  azioni,  od  esporsi  a situazioni pericolose.
 2.  Fermo  restando  quanto  disposto dal comma 1, gli operatori di telefonia  mobile  assicurano l'osservanza degli impegni sottoscritti con  il codice di condotta per l'offerta dei servizi a sovrapprezzo e la  tutela  dei  minori  citato  in  premessa  nonche'  dei codici di autoregolamentazione di cui al successivo articolo 26.
 |  |  |  | Art. 6. Inserti pubblicitari
 1.   Le  informazioni  o  prestazioni  fornite  tramite  servizi  a sovrapprezzo  tariffati  in  base  alla durata non sono interrotte da inserti  pubblicitari,  ad  eccezione  di  quelli  gia'  contenuti in programmi ritrasmessi.
 |  |  |  | Art. 7. Consulenze professionali
 1.  Le  consulenze  professionali  sono  fornite  esclusivamente da soggetti  abilitati all'esercizio delle professioni medesime, in ogni caso nel rispetto delle relative norme deontologiche.
 2.  Nel caso di servizi di consulenza sanitaria le informazioni non contengono  descrizioni esplicite o riferimenti impliciti che possano fare  apparire  superflua la consultazione diretta del professionista ed i trattamenti curativi eventuali.
 |  |  |  | Art. 8. Concorsi e manifestazioni a premio
 1.  Nel  caso  di  servizi  a  sovrapprezzo  relativi  a concorsi e manifestazioni  a premio e' garantita la conformita' al d.P.R. n. 430 del 2001.
 2.  La  conformita'  al decreto di cui al comma 1 e' indicata nella dichiarazione di cui al successivo articolo 17.
 3.  Il  prezzo dei servizi di concorsi o manifestazioni a premio e' di tipo forfettario e indipendente dalla durata.
 
 
 
 Nota all'art. 8:
 - Per  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 26
 ottobre 2001, n. 430, si vedano note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Servizi per la raccolta dei fondi
 1.  La  raccolta di fondi tramite numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo  e'  consentita  ove svolta in favore di Enti pubblici o privati   senza   fini   di   lucro,   riconosciuti  da  disposizioni legislative,  regolamentari  o  amministrative dei Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.
 |  |  |  | Art. 10. Vendita di prodotti e servizi
 1. Tramite i servizi a sovrapprezzo e' consentita esclusivamente la vendita,   anche   tramite   abbonamento,   di   prodotti  e  servizi direttamente trasmessi mediante reti di comunicazione elettronica.
 2.  Fatte  salve  le  disposizioni  di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il pagamento del prezzo dei prodotti e servizi di cui  al  comma  1, acquistati attraverso i servizi a sovrapprezzo, e' realizzato mediante la modalita' di cui all'articolo 15.
 
 
 
 Nota all'art. 10:
 - Per  il  decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, si
 veda nota all'art. 1.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Formazione professionale
 1.   Sono   vietati   i   servizi  a  sovrapprezzo  che  promuovono opportunita' di lavoro.
 2.  Le informazioni riguardanti formazione professionale o corsi di istruzione:
 a) non  contengono  promesse o previsioni irragionevoli di futuro impiego  o  di  futura  remunerazione  nei  confronti  di  coloro che richiedono le informazioni;
 b) indicano  con chiarezza il soggetto responsabile dei corsi, la durata  effettiva  dei  corsi, il loro costo complessivo, l'eventuale necessita'  per  l'utente  finale di acquistare materiale di supporto per  seguire  i  corsi  con  profitto,  il livello di istruzione o la qualifica  professionale  richiesta e, ove prescritto dalla legge, il rilascio di attestati di frequenza.
 |  |  |  | Art. 12. Informazioni obbligatorie
 1.  Le  informazioni  o prestazioni dei servizi a sovrapprezzo sono precedute,   indipendentemente  dalla  durata  del  servizio,  da  un «messaggio  di presentazione», chiaro ed esplicito, di tipo vocale se l'informazione o prestazione e' fornita tramite un servizio in fonia, di tipo testuale se e' fornita tramite un servizio dati, testuale e/o vocale se e' fornita tramite videocomunicazione.
 2.  Il  messaggio  di  cui  al  comma  1  contiene esclusivamente i sottoelencati dati informativi nel rispetto del seguente ordine:
 a) destinazione  del  servizio  ai  maggiorenni  (informazione da introdurre solo nel caso in cui il servizio e' vietato ai minori);
 b) nome o ragione sociale del centro servizi;
 c) costo  di  tutte  le informazioni e/o prestazioni, al minuto o forfetario  ovvero  per unita' di quantita' di informazione in kbyte, comprensivo di IVA;
 d) ove  applicabile,  costo  massimo,  comprensivo  di IVA, delle informazioni;
 e) limite  massimo  dell'importo addebitabile con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 6;
 f) modalita' di pagamento della quota eccedente il limite massimo di cui alla lettera e);
 g) tipologia delle informazioni o prestazioni fornite;
 h) nel  caso  di  servizi di consulenza professionale, identita', qualifica  professionale,  iscrizione  all'ordine  professionale, ove prevista da specifiche norme, ed eventuale funzione ricoperta;
 i) consenso   espresso   quale   modalita'  di  accettazione  del servizio.
 3.  Nel caso di servizi a sovrapprezzo di tipo vocale, il messaggio di  presentazione  e'  gratuito,  mentre  nel  caso di connessione ad Internet, non e' applicato alcun sovrapprezzo.
 4.   Nel   caso  di  servizi  a  sovrapprezzo  forniti  tramite  la connessione  ad  Internet,  il  messaggio  di  cui  al comma 2 non e' connesso  ad  altri  messaggi  ed  e'  presentato tramite un riquadro evidenziato   sulla   pagina  video,  in  forma  chiara  e  leggibile integralmente,   senza   ricorso   al   cursore.   Il   messaggio  di presentazione   non  comporta  l'abbattimento  della  connessione  al fornitore  di  servizi  Internet  inizialmente  prescelto dall'utente finale.
 5.  Nel  caso  di  servizi  di  cui  al  comma  4,  il messaggio di presentazione  di  cui  al comma 2 include, nella sua parte iniziale, l'informativa  con  cui  si  avverte  che  la  fruizione del servizio comporta  l'abbattimento  della  connessione  in corso con il proprio Internet  Service Provider e l'instaurazione di una nuova connessione soggetta  ad  uno  specifico  prezzo  con  l'evidenza  della relativa numerazione.  L'informativa  al  cliente  relativa  al  prezzo  della connessione al servizio a sovrapprezzo deve essere presente sul video durante  la connessione. Inoltre deve essere indicato chiaramente che il servizio e' fruibile solo attraverso Internet e non in fonia.
 6. L'accettazione di un servizio a sovrapprezzo e' ammessa solo con il  consenso  espresso  dell'utente  finale,  fatta  eccezione  per i servizi di carattere sociale-informativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
 7.   Allo  scadere  del  tempo  corrispondente  al  limite  massimo dell'importo  addebitabile  di  cui  all'articolo  15,  comma  6,  e' richiesto  all'utente  finale  un  ulteriore espresso consenso per la continuazione  del  servizio,  con  contestuale specifica indicazione delle modalita' di pagamento di cui al comma 2, lettera f).
 8.  Nel  caso  di  servizi  a  sovrapprezzo  offerti  sulla base di specifici  abbonamenti' non si applica il comma 1. Le informazioni di cui  al  comma  2  sono incluse nel contratto di abbonamento. In ogni caso,  si  applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 in materia di contratti a distanza.
 9.  Nel  caso di servizi a sovrapprezzo offerti mediante l'invio di messaggi  di  testo o dati in modalita' push (SMS, MMS), sono fornite al  cliente,  all'atto  della  conclusione  del contratto, oltre alle informazioni  di  cui  al  precedente  comma  2,  ove applicabili, le informazioni  relative  al  costo  per  l'invio del singolo messaggio nonche'  le  informazioni inerenti le modalita' di disattivazione del servizio.   In   particolare   e'   previsto   l'invio   al  cliente, antecedentemente  l'invio  del  primo  messaggio  a  pagamento, di un messaggio gratuito che indichi:
 a) costo per singolo messaggio o per contenuto fornito;
 b) numero  massimo  di  messaggi o il numero massimo di contenuti forniti;
 c) se trattasi di servizio in abbonamento;
 d) sintassi per la disattivazione del servizio.
 Per  i  servizi  in  abbonamento  di  durata  superiore al mese, il messaggio   gratuito   con   l'avviso   di  abbonamento  in  corso  e l'indicazione   della   scadenza   contrattuale   va  inviato  almeno mensilmente.   In   ogni   caso   e'   escluso   il   rinnovo  tacito dell'abbonamento.
 10.  Nel  caso  di  servizi a sovrapprezzo che comportino una spesa massima  inferiore  ad  1  euro,  IVA  esclusa,  non  e' obbligatorio l'inserimento del «messaggio di presentazione» previsto al comma 1.
 11.  Nel  caso  di  servizi a sovrapprezzo delle tipologie definite all'articolo  3,  comma 1, lettera c) (servizi di chiamate di massa), non  si  applica il «messaggio di presentazione» previsto al comma 1, qualora  il  costo della chiamata sia inferiore alla soglia di prezzo massimo di seguito indicata:
 -- quota  massima  alla  risposta pari a 0,0667 euro, IVA esclusa (pari a 0,080 IVA inclusa);
 -- prezzo  minutario  massimo  pari  a 0,0667 euro al minuto, IVA esclusa (pari a 0,080 IVA inclusa), o  se  il  costo della chiamata, tassata in modalita' forfetaria, non supera l'importo complessivo di 1 euro, IVA esclusa.
 12.  Nel  caso  di  servizi  connessi  a manifestazioni a premio si applicano  le  disposizioni  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001.
 13.  Nel  caso  di  servizi a sovrapprezzo delle tipologie definite all'articolo   3,   comma   1,  lettera  a),  (servizi  di  carattere sociale-informativo),  il  messaggio  di  cui  al  comma  1  contiene esclusivamente  i  sottoelencati  dati  informativi  nel rispetto del seguente ordine:
 a) nome o ragione sociale del centro servizi;
 b) costo  di  tutte  le informazioni e/o prestazioni, al minuto o forfetario  ovvero  per unita' di quantita' di informazione in kbyte, comprensivo di IVA;
 c) tipologia delle informazioni o prestazioni fornite;
 d) nel  caso  di  servizi di consulenza professionale, identita', qualifica  professionale,  iscrizione  all'ordine  professionale, ove prevista da specifiche norme, ed eventuale funzione ricoperta.
 14.  Nel  caso  di  diffusione  televisiva dei predetti servizi, le emittenti  radiotelevisive  nazionali e locali, ovvero i fornitori di servizi associati, nel caso della televisione digitale, sono tenuti a comunicare  al  pubblico,  qualunque sia il mezzo utilizzato, in modo esplicito e chiaramente leggibile, i seguenti dati informativi:
 a) la natura del servizio a sovrapprezzo, la durata massima e gli eventuali divieti previsti per i minori;
 b) il  costo del servizio, minutario o forfetario, comprensivo di IVA;
 c) dati  del fornitore di informazioni o prestazioni, completi di un  recapito/indirizzo in Italia, nel caso di imprese non aventi sede legale nel territorio nazionale.
 
 
 
 Note all'art. 12:
 - Il   decreto  legislativo  22  maggio  1999,  n.  185
 (Attuazione   della   direttiva   97/7/CE   relativa   alla
 protezione  dei  consumatori  in  materia  di  contratti  a
 distanza)  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2l giugno
 1999, n. 143.
 - Per  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 26
 ottobre 2001, n. 430, si vedano note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 13. Erogazione e durata del servizio
 1.  Il  servizio  a  sovrapprezzo  e' erogato solo dopo l'esplicita accettazione  da  parte  dell'utente  finale,  fatta  eccezione per i servizi di carattere sociale-informativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
 2. La durata massima dei servizi a sovrapprezzo non supera i limiti di  tempo  previsti  dal contratto in essere tra l'operatore titolare della numerazione ed il centro servizi.
 |  |  |  | Art. 14. Condizioni economiche di offerta
 1.  Le  condizioni economiche di offerta dei servizi a sovrapprezzo sono proporzionate all'effettiva erogazione dei servizi, salvo quanto disposto  dal  presente  decreto.  In ogni caso qualora sia prevista, oltre   la   tariffa   minutaria,   un  costo  fisso  alla  risposta, quest'ultimo   puo'   essere   addebitato   solo   dopo  il  consenso dell'utente.
 2.  I  servizi  a sovrapprezzo destinati ai minori sono erogati con modalita'  forfettaria  e  non superano l'importo complessivo di 2,75 euro,  IVA inclusa. Il predetto importo puo' essere rideterminato dal Ministro delle comunicazioni con proprio decreto.
 3.  Le  condizioni  economiche di offerta al pubblico dei servizi a sovrapprezzo  sono  comunicate  conformemente  a  quanto previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche.
 |  |  |  | Art. 15. Fatturazione
 1.  L'importo  addebitato, nei limiti massimi previsti dal presente decreto,   e'   comprensivo   del   prezzo   relativo  al  trasporto, all'instradamento,  alla  gestione  della  chiamata  e alla fornitura delle informazioni o prestazioni.
 2.  Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica addebita ai  propri  abbonati  gli  importi  di  cui  al comma 1, sull'importo prepagato o in fattura nei limiti di cui al comma 6.
 3.   La  documentazione  della  fatturazione  riporta  gli  importi relativi  ai  servizi  a  sovrapprezzo separati da quelli relativi ad altri  servizi,  con  l'indicazione  del  relativo operatore titolare della numerazione.
 4.  Sia  nel  caso  della  modalita'  minutaria  che nel caso della modalita'  forfetaria, la tassazione di un servizio a sovrapprezzo e' avviata,  solo  dopo  il  riconoscimento  da parte del centro servizi dell'esplicita  accettazione  da  parte  dell'utente  finale  di  cui all'articolo  13, comma 1, fatta eccezione per i servizi di carattere sociale-informativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
 5.  Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, ove tecnicamente possibile, l'addebito e' subordinato all'effettiva erogazione del servizio.
 6.   L'importo   massimo   che  puo'  essere  addebitato  per  ogni comunicazione,  secondo le modalita' del comma 2, e' fissato in 12,50 euro,  IVA  esclusa.  Per servizi il cui addebito superi tale importo massimo  sono  previste modalita' di fatturazione direttamente a cura del  centro  servizi.  Tali  importi non possono essere fatturati dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica.
 7. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i fornitori  dei  servizi  di comunicazione elettronica comunicano agli abbonati    la   possibilita'   di   ottenere,   mediante   richiesta dell'abbonato  al  servizio  di  assistenza dell'operatore, il blocco delle   chiamate   verso   le   numerazioni  associate  a  servizi  a sovrapprezzo  nel caso in cui venga superato un tetto massimo mensile di  spesa  per  tali servizi, determinato nelle due soglie massime, a scelta,  pari a 50 euro oppure a 100 euro. La mancata opzione per una delle predette soglie determina l'assenza di un tetto massimo mensile di spesa per tali servizi.
 8. Le informazioni di cui ai commi 6 e 7 sono fornite:
 a) ai  nuovi  abbonati  al  momento della stipula dei contratti o dell'adesione al servizio;
 b) ai vecchi abbonati, mediante un comunicato, accompagnato da un modulo   di   adesione,   inserito   nel   primo  invio  utile  della documentazione   di   fatturazione,  da  ripetersi  nelle  successive fatturazioni  con  cadenza  almeno  annuale,  o,  in  caso di servizi prepagati, mediante una comunicazione personalizzata, con la medesima cadenza.
 9.  Il  comma  7  non  si applica ai servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
 10.  Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui  l'apparato terminale utilizzato dall'utente sia dotato di codice personalizzato  (PIN)  ovvero  la  linea  d'abbonato  utilizzata  per accedere  ai servizi a sovrapprezzo sia stata dotata gratuitamente di blocco selettivo di chiamata.
 |  |  |  | Art. 16. Uso delle numerazioni e delle infrastrutture
 1.  Ai  fini  dell'offerta  al  pubblico di servizi a sovrapprezzo, l'operatore  titolare  della  numerazione  usa  in  proprio  numeri o infrastrutture ovvero cede gli stessi in uso al centro servizi.
 2.  I  centri  servizi che ricevono in uso uno o piu' numeri ovvero infrastrutture  dall'operatore titolare della numerazione non possono cedere gli stessi a terzi.
 3.  Gli  strumenti  di selezione automatica (dialer), eventualmente utilizzati  per  l'accesso  ai servizi a sovrapprezzo forniti tramite Internet,  devono  avere caratteristiche tecniche tali da permetterne il  controllo  da  parte  dell'utente finale chiamante. Il dialer non deve  configurarsi  automaticamente  come  modalita'  di  connessione principale   ne'  deve  generare,  in  modo  automatico,  connessioni ripetute  alla  numerazione  su  cui  viene  erogato  il  servizio  a sovrapprezzo.
 4.  Gli  operatori  titolari  della  numerazione  predispongono  ed aggiornano  un  database  pubblico,  consultabile anche sul loro sito web,  contenente  le  seguenti  informazioni:  generalita' del centro servizi  e del/dei fornitori di informazioni o prestazioni, tipologia del servizio a sovrapprezzo offerto e numeri associati o indirizzi IP per  l'accesso  al servizio stesso. Il database aggiornato e' inviato al  Ministero delle comunicazioni - (Direzione generale per i servizi di  comunicazione  elettronica e di radiodiffusione) con periodicita' trimestrale.
 5.   I   fornitori   di   servizi   di   comunicazione  elettronica predispongono  ed aggiornano un database pubblico, consultabile anche sul  loro  sito  web,  con  le  indicazioni  del  prezzo definito per ciascuna  numerazione  configurata sulla propria rete. Il database e' inviato  al Ministero delle comunicazioni - (Direzione generale per i servizi  di  comunicazione  elettronica  e  di  radiodiffusione)  con periodicita' trimestrale.
 6.  Il  Ministero  delle  comunicazioni provvede a tenere un elenco completo,  pubblico  e disponibile sul sito web del Ministero stesso, che raccoglie le informazioni di cui ai commi 4 e 5.
 7.   In  occasione  degli  aggiornamenti  del  piano  nazionale  di numerazione,  gli  operatori titolari della numerazione verificano la conformita'  al  suddetto piano dei numeri utilizzati o ceduti in uso ai centri servizi. In caso di modifica di tali codici, e' adottata la procedura di cui al comma 6 dell'articolo 17.
 |  |  |  | Art. 17. Dichiarazione
 1. Ai fini dell'offerta al pubblico dei servizi a sovrapprezzo, gli operatori  titolari  della  numerazione,  entro  una  settimana dalla cessione in uso di uno o piu' numeri al centro servizi:
 a) comunicano al Ministero delle comunicazioni i numeri ceduti in uso al centro servizi ovvero gli indirizzi IP nel caso di connessione ad Internet con modalita' «packet switched»;
 b) allegano  alla comunicazione la dichiarazione con data e firma del  rappresentante  legale  del  centro servizi comprendente tutti i seguenti elementi che lo riguardano:
 1) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
 2) la sede legale e operativa;
 3)  le  generalita'  del responsabile legale del centro servizi pro-tempore   nonche'   gli  estremi  che  permettono  di  contattare rapidamente   il   responsabile   e  di  comunicare  direttamente  ed efficacemente   con   lo   stesso,   compreso  l'indirizzo  di  posta elettronica;
 4)  il  numero  di  iscrizione  al  repertorio  delle attivita' economiche,   REA,  o  al  registro  delle  imprese  o  altro  titolo equivalente valido negli altri Paesi dell'Unione europea;
 5)   il   numero   della   partita   IVA   o  altro  numero  di identificazione,   considerato  equivalente  nell'ambito  dell'Unione europea  e  dello  Spazio economico europeo qualora il centro servizi eserciti un'attivita' soggetta ad imposta;
 6)  il  nome,  la  denominazione o la ragione sociale del o dei fornitori  di  informazioni o prestazioni di cui il centro servizi si avvale;
 7)  i  numeri  ricevuti  in  uso  dall'operatore titolare della numerazione  ovvero  gli  indirizzi  IP  nel  caso  di connessione ad Internet;
 8)  la  descrizione  del  servizio a sovrapprezzo che il centro servizi   intende   fornire   sulla   base  delle  tipologie  di  cui all'articolo   3;  nel  caso  di  servizi  destinati  ai  minori,  la descrizione  del  servizio  con  dettagli riguardo alla finalita', al contenuto e alla durata;
 9)   nel   caso  di  servizi  a  sovrapprezzo  riguardanti  una consulenza professionale, l'indicazione del titolo professionale e lo Stato  in cui e' stato rilasciato nonche' dell'ordine professionale o istituzione  analoga,  presso  cui  il  consulente  e'  iscritto e il relativo numero di iscrizione;
 10)  nel  caso  di servizi a sovrapprezzo riguardanti concorsi o manifestazioni  a  premio, l'indicazione della conformita' al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001;
 11)  l'impegno  al rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento.
 2.   Gli   operatori   titolari  della  numerazione  verificano  la completezza e la correttezza dei dati riportati nella dichiarazione e non attivano i numeri ceduti in uso ovvero le infrastrutture prima di trenta   giorni   dalla  data  di  riscontro  del  ricevimento  della dichiarazione da parte del Ministero delle comunicazioni.
 3.  Al  fine  di consentire una piu' attenta verifica dei contenuti nel  caso di servizi a sovrapprezzo accessibili ai minori, il termine di trenta giorni di cui al comma 2 e' esteso a sessanta giorni.
 4. I centri servizi hanno sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
 5.   I  centri  servizi  comunicano  all'operatore  titolare  della numerazione qualsiasi modifica dei dati contenuti nella dichiarazione di  cui al comma 1, lettera b), intervenuto successivamente alla data di  presentazione  della  medesima, entro una settimana dall'avvenuta variazione.
 6. Gli operatori titolari della numerazione comunicano al Ministero delle comunicazioni, entro una settimana, qualsiasi modifica dei dati di cui al comma 5.
 7.  Nel caso di variazione di cui al comma 1, lettera b), punti 7 e 8,  i  centri  servizi  predispongono  una  nuova  dichiarazione  che l'operatore  titolare  della  numerazione  invia  al  Ministero delle comunicazioni con le modalita' di cui al comma 1.
 8.  L'operatore  titolare  della  numerazione comunica al Ministero delle  comunicazioni,  entro  una settimana, eventuali variazioni dei servizi conseguenti a cessazione ovvero alla portabilita' del numero.
 
 
 
 Nota all'art. 17:
 - Per  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 26
 ottobre 2001, n. 430, si vedano note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 18. Responsabilita'
 1. Il centro servizi, ovvero il fornitore dei contenuti, se diverso dal  centro  servizi,  e'  responsabile  del  contenuto dei servizi a sovrapprezzo  e della sua conformita' alle disposizioni del Capo II e delle informazioni obbligatorie di cui agli articoli 12, 13, 15 comma 4 e 17.
 2.   Il  fornitore  di  servizi  di  comunicazione  elettronica  e' responsabile  del trasporto, dell'instradamento, della gestione della chiamata  e  dell'osservanza  delle disposizioni di cui agli articoli 15, 19 e 24, comma 2.
 3.   L'operatore   titolare   della   numerazione  e'  responsabile dell'osservanza  delle disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 17 e 21,  comma  5. E' compito dell'operatore raccogliere la dichiarazione sui contenuti dei servizi redatta sotto la responsabilita' del centro servizi, ovvero del fornitore dei contenuti.
 |  |  |  | Art. 19. Blocco selettivo di chiamata
 1.  I  fornitori di servizi di comunicazione elettronica offrono ai propri  abbonati l'opzione del blocco selettivo di chiamata associata ai  servizi  a  sovrapprezzo,  ad  esclusione  di  quelli relativi ai servizi  di  informazione  abbonati, forniti attraverso le specifiche numerazioni.
 2.  I  fornitori  di servizi di comunicazione elettronica informano gli abbonati, in forma scritta, chiara e comprensibile, riguardo alla disponibilita'  della prestazione del blocco selettivo di chiamata di cui  al  comma  1  nonche'  alle  modalita'  per aderire alla propria offerta  e  attivarla. L'adesione alla fornitura del blocco selettivo di  chiamata,  il recesso e le variazioni contrattuali per includere, escludere  o  variare  una  o  piu'  opzioni  sono rese accessibili e praticabili  per  gli  abbonati,  attraverso  procedure  semplici,  e chiare.
 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono fornite:
 a) ai  nuovi  abbonati  al  momento della stipula dei contratti o dell'adesione al servizio;
 b) ai  vecchi abbonati, mediante un comunicato inserito nel primo invio  utile della documentazione di fatturazione, da ripetersi nelle successive  fatturazioni  con  cadenza  almeno annuale, o, in caso di servizi  prepagati,  mediante una comunicazione personalizzata, anche via sms ove applicabile, con la medesima cadenza.
 4.  In caso di richiesta di blocco selettivo di chiamata, il codice personalizzato  (PIN)  per  abilitare ovvero disabilitare le chiamate verso  numerazioni  associate  a  servizi a sovrapprezzo e' inviato o comunque  portato a conoscenza dell'abbonato richiedente con apposita comunicazione riservata.
 |  |  |  | Art. 20. Vigilanza e controllo
 1.  I competenti organi della Polizia postale e delle comunicazioni e  del Ministero delle comunicazioni hanno il compito della vigilanza e del controllo sul corretto espletamento del servizio in relazione a quanto  contenuto nelle informazioni obbligatorie di cui all'articolo 12  dei  servizi  a  sovrapprezzo  e  su  quelli di tipologia ad essi assimilabili   svolti  su  collegamenti  individuati  da  numerazioni internazionali.
 2.  Gli operatori titolari della numerazione, i centri servizi ed i fornitori  di  servizi  di  comunicazione  elettronica  sono tenuti a permettere  agli  organi  di polizia di cui al comma 1 l'accesso alle sedi  ed  alla  documentazione  onde  consentire  l'effettuazione dei controlli   volti   ad   accertare  che  l'attivita'  sia  svolta  in conformita' alle disposizioni previste dal presente decreto.
 |  |  |  | Art. 21. Sanzioni per i centri servizi
 1.  Il  Ministero delle comunicazioni e' competente ad applicare le sanzioni  a  carico  dei  centri  servizi in caso di violazione delle disposizioni di cui al Capo II e agli articoli 12, 15, comma 4, e 17.
 2.  Nei  casi  di  cui al comma 1, il Ministero delle comunicazioni contesta  la  violazione al centro servizi diffidandolo ed assegnando un  termine  di  sette  giorni per le giustificazioni. Trascorso tale termine,  o  qualora  le  giustificazioni  risultino inadeguate, sono applicate  le  sanzioni  di cui al comma 3, motivate anche in ragione delle giustificazioni addotte.
 3.  Nei  casi  di  cui al comma 1, il Ministero delle comunicazioni applica le seguenti sanzioni:
 a) sospensione    dell'accesso   alla   rete   del   servizio   a sovrapprezzo, per un periodo di un mese;
 b) disattivazione   dell'accesso   alla   rete   del  servizio  a sovrapprezzo nei casi piu' gravi.
 4. Nel caso di reiterate e gravi violazioni nell'offerta di servizi a sovrapprezzo, in numero non inferiore a tre, nell'arco temporale di 12  mesi,  il Ministero delle comunicazioni irroga la sanzione di cui al  comma  3,  lettera b), per tutti i servizi a sovrapprezzo offerti dal centro servizi con l'uso di qualunque numerazione.
 5. L'operatore titolare della numerazione, nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), sospende ovvero disattiva le connessioni entro 48 ore  dalla  ricezione di apposita segnalazione da parte del Ministero delle comunicazioni.
 |  |  |  | Art. 22. Sanzioni  per  gli  operatori  titolari  della  numerazione  e  per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica
 1.  Le  sanzioni  irrogate  dal  Ministero  delle  comunicazioni  e dall'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni nei confronti di operatori  titolari  della  numerazione  e di fornitori di servizi di comunicazioni   elettroniche   sono   definite   nel   Codice   delle comunicazioni elettroniche citato nelle premesse.
 |  |  |  | Art. 23. Pubblicita'
 1.  Le  emittenti radiotelevisive nazionali e locali sono tenute al rispetto  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo 1, comma 26, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
 2. La pubblicita' relativa ai servizi a sovrapprezzo, qualunque sia il  mezzo utilizzato, non contiene elementi offensivi per la dignita' delle  persone,  evocanti  discriminazioni  razziali,  di  sesso o di nazionalita',  offensivi  di  convinzioni  religiose  ed  ideali.  La pubblicita',    inoltre,    non    deve   indurre   a   comportamenti pregiudizievoli  per la salute, la sicurezza e l'ambiente. Essa evita ambiguita' ed omissioni che possano indurre in errore l'utente finale riguardo   alle   caratteristiche   ed   al  prezzo  del  servizio  a sovrapprezzo.
 3. Qualunque sia il mezzo utilizzato, la pubblicita' indica in modo esplicito e chiaramente leggibile:
 a) la natura del servizio a sovrapprezzo, la durata massima e gli eventuali divieti previsti per i minori;
 b) il  costo del servizio, minutario o forfetario, comprensivo di IVA;
 c) dati  del fornitore di informazioni o prestazioni, completi di un  recapito/indirizzo  in Italia nel caso di imprese non aventi sede legale nel territorio nazionale;
 d) il   rispetto   delle  disposizioni  di  cui  al  decreto  del Presidente  della  Repubblica  n.  430  del 2001, nel caso di servizi connessi a manifestazioni a premio.
 4.  La  pubblicita'  relativa ai servizi che offrono informazioni o consulenze indica chiaramente la qualifica professionale dell'esperto o esperti del fornitore di informazioni o prestazioni.
 5.  La  pubblicita'  inviata  direttamente  agli  abbonati, tramite chiamate  telefoniche,  fax,  messaggi  SMS, MMS, posta elettronica o altri  servizi  di  comunicazione  elettronica,  e' consentita previo consenso espresso dell'interessato.
 
 
 
 Note all'art. 23:
 - Per  l'art. 1, commi 25, 26 e 27 del decreto-legge 23
 ottobre   1996,   n.   545,  e  convertito  in  legge,  con
 modificazioni,  dalla  legge  23  dicembre 1996, n. 650, si
 vedano note alle premesse.
 - Per  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 26
 ottobre 2001, n. 430, si vedano note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 24. Servizi internazionali
 1.  Per  i  servizi internazionali il Ministero delle comunicazioni applica  gli  articoli 34, comma 2, e 35 della legge 31 gennaio 1996, n.   61,  concernente  la  ratifica  della  costituzione  dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).
 2.  Le  numerazioni  riferite  a  servizi  internazionali, definiti all'articolo  1,  comma 1, lettera i), mediante le quali sono erogati servizi  a  sovrapprezzo  non conformi alle disposizioni del Capo II, sono  sospese  dai  fornitori di servizi di comunicazione elettronica entro 48 ore dalla ricezione di una specifica richiesta del Ministero delle comunicazioni.
 3.  Le  numerazioni internazionali differenti da quelle individuate per   erogare   servizi   a   sovrapprezzo  internazionali,  definiti all'articolo  1,  comma  1, lettera i), non possono essere utilizzate per la fornitura di detti servizi.
 4.  Ai  servizi  a  sovrapprezzo  internazionali  si  applicano  le disposizioni di cui agli articoli 15 e 19.
 
 
 
 Nota all'art. 24:
 - Per  gli  articoli  34,  comma 2, e 35 della legge 31
 gennaio 1996, n. 61, si vedano note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 25. Protezione dei dati personali e tutela della privacy
 1.  I  fornitori  dei  servizi a sovrapprezzo non devono violare la riservatezza dell'utente finale ed i servizi sono strutturati in modo da evitare l'invasione della sfera privata dell'utente finale stesso.
 2.  Le informazioni personali, compresi nomi ed indirizzi, raccolte attraverso i servizi a sovrapprezzo, non possono essere utilizzate se non  per  finalita'  strettamente  connesse  al servizio fornito, nei limiti consentiti dalle leggi in vigore.
 3.  La  fornitura  dei  servizi a sovrapprezzo avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della privacy.
 |  |  |  | Art. 26. Comitato
 1.   Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente regolamento  e'  istituito  un  comitato  permanente presieduto da un rappresentante  del Ministero delle comunicazioni, di cui fanno parte rappresentanti  dell'Autorita'  per  le Garanzie nelle Comunicazioni, della Polizia postale e delle comunicazioni, degli operatori titolari della   numerazione,   dei  fornitori  di  servizi  di  comunicazione elettronica,   delle   Associazioni   dei   centri  servizi  e  delle Associazioni  dei  consumatori,  con il compito di redigere codici di autoregolamentazione ispirati ai principi del presente regolamento.
 |  |  |  | Art. 27. Reclami
 1.  Presso  il  Ministero  delle  comunicazioni  e'  istituito  uno sportello  unico  telematico  con il compito di raccogliere i reclami degli  utenti  dei servizi a sovrapprezzo e di interessare i relativi organi istituzionali competenti in materia.
 |  |  |  | Art. 28. Norme transitorie
 1.  Gli  operatori  titolari  della  numerazione  provvedono, entro sessanta  giorni  dall'entrata in vigore del presente regolamento, ad adeguare  la  documentazione  preesistente,  relativa ai soggetti cui sono  stati  ceduti  in  uso numeri o infrastrutture per l'offerta di servizi   assimilabili  ai  servizi  a  sovrapprezzo,  come  definiti all'articolo 1, alle disposizioni di cui all'articolo 17.
 |  |  |  | Art. 29. Abrogazioni
 1.  Alla  data  di  entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
 a) il  decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385;
 b) il    decreto   ministeriale   28   febbraio   1996,   recante «Disposizioni e criteri generali per l'applicazione del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 87»;
 c) il  decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 26   maggio  1998,  concernente  disposizioni  sui  servizi  audiotex pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1998.
 Il  presente  decreto,  munito del sigillo dello Stato, e' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 2 marzo 2006 Il Ministro: Landolfi
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2006
 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 14
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