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| Gazzetta n. 83 del 8 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 30 marzo 2006 |  | Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del  vino  «Colli  orientali  del  Friuli Picolit» e approvazione del relativo disciplinare di produzione. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta legge;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
 Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 con il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine controllata  dei  vini  «Colli  orientali  del  Friuli»  ed  e' stato approvato   il  relativo  disciplinare  di  produzione  e  successive modifiche;
 Vista  la  domanda inoltrata dal Consorzio volontario per la tutela della  denominazione di origine dei vini «Colli orientali del Friuli» del  5 aprile  2002,  intesa  ad  ottenere  il  riconoscimento  della denominazione  di  origine  controllata  e  garantita del vino «Colli orientali del Friuli Picolit»;
 Visto  il  parere  favorevole della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sulla domanda sopra citata;
 Visti  gli  esiti  favorevoli  dell'accertamento  del  «particolare pregio»  avvenuto  in  data  8 settembre 2005, sulla base delle norme stabilite dal comitato nazionale sopracitato;
 Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la predetta  istanza,  tenutasi  ad  Udine  il  9 settembre 2005, con la partecipazione  di  rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;
 Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di origine controllata e garantita «Colli orientali del Friuli Picolit», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2006;
 Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati relative al parere e alla proposta sopraindicati;
 Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento della   denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  «Colli orientali  del  Friuli  Picolit»,  ed  all'approvazione  del relativo disciplinare  di  produzione dei vini in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal predetto Comitato;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  La  denominazione  di  origine controllata «Colli orientali del Friuli»  Picolit,  gia' riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica  20 luglio  1970  e  successite modifiche, e' riconosciuta quale   denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  «Colli orientali  del  Friuli Picolit» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
 2.  La  denominazione  di  origine  controllata  e garantita «Colli Orientali  del  Friuli  Picolit», e' riservata ai vini che rispondono alle  condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti  nel  disciplinare  di produzione   di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  le  cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2006.
 3.  La  denominazione  di  origine  controllata  per  i vini «Colli Orientali del Friuli» Picolit, «Colli orientali del Friuli» sottozona Cialla  -  Picolit deve intendersi revocata a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  fatti salvi gli effetti determinatisi.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  I  soggetti  che  intendono  porre in commercio, gia' a partire dalla vendemmia 2006, i vini a denominazione di origine controllata e garantita  «Colli  orientali  del  Friuli  Picolit»,  provenienti  da vigneti  non  ancora  iscritti  al  relativo  albo,  ma  aventi  base ampelografica  conforme  all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti  ad  effettuare  la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, ai fini dell'iscrizione dei medesimi nell'apposito albo.
 2.  I  vigneti  denunciati  ai sensi del precedente comma, solo per l'annata   2006,  possono  essere  iscritti,  a  titolo  provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se,   a   giudizio   degli  organi  tecnici  della  regione  autonoma Friuli-Venezia   Giulia,   le   denunce   risultino  sufficientemente attendibili,  nel  caso  in  cui  la  regione stessa non abbia ancora potuto  effettuare,  per  impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 3.  I  vigneti  gia'  iscritti  agli  albi  dei  vigneti dei vini a denominazione  di  origine  controllata  «Colli orientali del Friuli» Picolit  e  «Colli  orientali  del  Friuli»  sottozona Cialla Picolit aventi  base  ampelografica rispondente a quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso  disciplinare  di produzione, devono intendersi iscritti al   relativo   albo  dei  vigneti  della  denominazione  di  origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit».
 4.  Ai  soli  fini dell'iscrizione di cui ai commi precedenti ed in deroga  a  quanto  esposto  nel  precedente  art.  1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  I  vini a denominazione di origine controllata «Colli Orientali del  Friuli»  picolit e «Colli Orientali del Friuli» sottozona Cialla picolit anche con la qualificazione «riserva» ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20 luglio  1970  e successive  modifiche, provenienti dalla vendemmia 2005 e precedenti, possono   essere   immessi   al   consumo,  terminati  i  periodi  di elaborazione  ed  invecchiamento obbligatorio previsti dalle suddette disposizioni,  a  condizione che sui recipienti contenenti detti vini sia  stata riportata l'indicazione di produzione dell'anno delle uve, purche'   veritiera   e   documentabile,  ovvero  sia  stata  apposta l'indicazione  che  trattasi  di  prodotto  ottenuto  dalla vendemmia dell'anno 2005 o rispettivamente di anni precedenti.
 |  |  |  | Art. 4. 1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo  vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Colli  Orientali  del  Friuli Picolit», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 30 marzo 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Annesso DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEL VINO «COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PICOLIT»
 Art. 1.
 1.  La  denominazione  di  origine  controllata  e garantita «Colli Orientali  del Friuli» accompagnata dalla specificazione «Picolit» e' riservata  ai  vini  rispondenti  alle  condizioni  ed  ai  requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
 2.  La  sottozona  «Cialla»  e'  disciplinata tramite l'allegato in calce  al  presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto nell'allegato  suddetto,  nella  sottozona devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 1.  La  denominazione  di  origine  controllata  e garantita «Colli Orientali   del   Friuli  Picolit»  e'  riservata  al  vino  ottenuto esclusivamente  da  uve  del vitigno «Picolit» provenienti da vitigni aventi,  in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Picolit per almeno l'85%.
 2. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve di vitigni  a  bacca  bianca  idonee  alla  coltivazione  nella  Regione autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  in  misura non superiore al 15% con esclusione del vitigno Traminer aromatico.
 Art. 3.
 1.  Le  uve  di  cui  all'art.  2 devono essere prodotte nella zona appresso  indicata:  partendo  dalla  localita'  Madonna, ad ovest di Tarcento,  la  delimitazione  segue la strada che da questa localita' porta alla stazione ferroviaria di Tarcento stessa per poi seguire la linea  ferroviaria  verso  sud  sino  all'incrocio con la provinciale Tricesimo  -  Nimis,  da qui lungo questa strada, attraverso Qualso e Qualso  Nuovo,  sino  al ponte di Nimis sul Torre. Corre quindi verso sud  lungo  il  corso di questo torrente fino al ponte di Savorgnano, piega  verso  est  lungo  la  strada  che  porta a Savorgnano fino ad intersecare e seguire la rotabile per M. Bognini e C. Maurino; da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione esistente, fino ad arrivare  alla cabina di trasformazione di Rubignacco (fra l'istituto orfani  e C.Corgnolo). Dalla cabina di trasformazione segue la strada per  Casali  Gallo,  il  Macello  Comunale,  Borgo  Viola  (a  Sud di Cividale)  e  poi  devia  verso Est, per Borgo Corfu', per discendere lungo  la  SS.  356,  fino  al  bivio  Spessa  - lpplis, passando per Gagliano;  da questo punto verso ovest lungo l'asfaltata che delimita il  versante  nord  della  zona collinare propriamente detta, sino al bivio  di  Azzano per piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone verso Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale  (Casa  delle  zitelle  inclusa)  per proseguire lungo detta provinciale  fino  al  suo  raccordo  con  la  SS.  56.  La  linea di delimitazione  segue  la statale n. 56, in direzione sud-est, fino al bivio  per  Manzano  e per la strada che attraversa Manzano raggiunge l'asfaltata  Case  -  Dolegnano in prossimita' di C. Romano. Prosegue verso  est  lungo  la sopradetta asfaltata per raggiungere il confine provinciale  Udine  -  Gorizia  dopo  avere  attraversato  Dolegnano, piazzale  Quattro  Venti,  S.  Andrat. Segue verso nord il confine di Stato  fino all'altezza del rio Goritnich. Risale detto rio fino alla strada interpoderale Prepotischis - Fragielis; passa quindi sopra gli abitati di Fragielis e Stregna e, raggiunto San Pietro di Chiazzacco, prosegue  per  C.  Chiaro, Cialla, fino a Mezzomonte sulla strada per Castelmonte,  per  proseguire  poi  lungo  il  confine  del comune di Cividale  e  continuare  verso nord lungo il confine di Torreano fino all'altezza del monte Mladesena. Da qui lungo una retta che congiunge il monte Mladesena (m 711) al monte Forcis (m 559) al monte Dolina (m 441)  al  monte  Quarde  (m 429) al monte Poiana (m 369) al colle San Giorgio  (m  379)  al  monte  Zuc (m 470) al monte Pocivalo (m 791) a Borgo   Gaspar   (m   368)  al  castello  di  Prampero  (m  213).  La delimitazione continua verso sud lungo la strada che attraversa Borgo Foranesi  e,  giunta nei pressi di Borgo Polla, devia verso Ovest per raggiungere  la statale n. 356 che segue fino alla localita' Madonna, ad ovest di Tarcento.
 2.  Tutti i vigneti della varieta' «Picolit», regolarmente iscritti all'albo  della denominazione di origine controllata «Colli Orientali del  Friuli»  in  data  antecedente  alla  approvazione  del presente disciplinare,   vengono   iscritti   di   diritto   nell'albo   della denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit».
 Art. 4.
 1.  I vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine  controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» devono  rispondere,  per  condizioni  ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona di produzione e comunque devono essere atti a conferire  alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
 2.  Sono  pertanto  da  considerarsi  idonei  unicamente  i vigneti ubicati  in terreni collinari di favorevole giacitura ed esposizione, di  origine  eocenica,  oppure,  nelle  zone  marginali, in quelle di origine  mista  per  presenza  di  percentuali  variabili di elementi grossolani.  Sono  esclusi  i  terreni  di  fondovalle,  umidi  e non sufficientemente soleggiati.
 3.  I  sesti  d'impianto,  le  forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
 4.   I  nuovi  impianti  o  reimpianti  realizzati  successivamente all'entrata  in  vigore  del presente disciplinare dovranno prevedere almeno 3500 viti per ettaro.
 5.  E'  vietata  ogni  pratica  di  forzatura  tuttavia  in  annate particolarmente siccitose e' ammessa l'irrigazione di soccorso.
 6.  La  produzione  massima  di  uva ammessa e' di 4 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
 7.  La resa dovra' essere riportata a detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo, nel qual caso  tutta  la  produzione  perde  il  diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit».
 Art. 5.
 1.  Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.
 2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni esistenti, e' consentito che  tali  operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della provincia  di  Udine,  nonche'  nell'intero territorio dei comuni che comprendono  la  zona  di  produzione  della denominazione di origine controllata «Collio».
 3.  Alla  vendemmia,  le  uve  destinate  alla vinificazione devono assicurare,   al  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e garantita   «Colli   Orientali   del   Friuli   Picolit»   un  titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13 % vol.
 4.  Le  uve  possono  essere  sottoposte a pratiche di appassimento sulla  pianta  e/o su graticci e/o in cassette all'aperto o in locali anche  dotati di sistemi per il controllo di temperatura e/o umidita' e/o di ventilazione forzata.
 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali,  leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Non e' consentita nessuna pratica di arricchimento.
 6.  La  resa  massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 55% pari ad una resa massima di 22 ettolitri per ettaro.
 7.  Qualora  la  resa dell'uva in vino superi tale limite decade il diritto  alla denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» per tutto il prodotto.
 8.  E'  consentita  la  vinificazione e/o l'affinamento in botti di legno.
 Art. 6.
 1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali  del  Friuli  Picolit»  all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
 colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
 odore:  intenso,  talvolta  di vino passito, fine, gradevole, con eventuale lieve sentore di legno;
 sapore:  amabile  o dolce, caldo, armonico, con eventuale sentore di legno;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
 Art. 7.
 Il  vino  a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali  del Friuli Picolit» puo' essere posto in commercio dopo il 1° di settembre  dell'anno  successivo  a  quello di produzione delle uve.
 Art. 8.
 1. In etichetta e' vietata ogni altra qualificazione aggiuntiva non prevista  dal  disciplinare  di produzione ivi compresi gli aggettivi «riserva»,  «superiore»,  «extra»,  «fine»,  «scelto», «selezionato», «classico», e similari.
 2.   L'indicazione   dell'annata   di   produzione   delle  uve  e' obbligatoria.
 3.  E'  consentito  l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,  ragioni sociali, marchi privati, e l'indicazioni di fattorie e vigneti purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
 4.  Il  vino  a  denominazione  di  origine controllata e garantita «Colli  Orientali  del Friuli Picolit» deve essere immesso al consumo esclusivamente  in  bottiglie  di  tipo tradizionale di capacita' non superiore a 5 litri.
 5. Le bottiglie dovranno essere tappate con tappo di sughero.
 6.   Sono   vietati  il  confezionamento  e  l'abbigliamento  delle bottiglie  con caratterizzazioni di fantasia non consone al prestigio del vino.
 Allegato
 SOTTOZONA «CIALLA»
 Art. 1.
 1.  La  denominazione  di  origine  controllata  e garantita «Colli Orientali  del  Friuli  Picolit» - sottozona «Cialla «e' riservata al vino  rispondente  alle  condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 1.  La  denominazione  di  origine  controllata  e garantita «Colli Orientali  del Friuli Picolit», seguita dalla specificazione «Cialla» e'  riservata  al  vino ottenuto esclusivamente da uve provenienti da vigneti   aventi   nell'ambito  aziendale  la  seguente  composizione ampelografica: Picolit 100%.
 Art. 3.
 Le  uve  destinate  alla  produzione  del  vino  a denominazione di origine  controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» -  sottozona  «Cialla»  devono  essere  prodotte  nella zona appresso indicata:
 partendo  dal  confine  del  comune  di  Prepotto, a nord la zona interessata  viene  delimitata  dalla  strada  provinciale Cividale - Castelmonte,  comprendente  le localita' di Mezzomonte e Casali Suoc; all'altezza  della quota 490, la linea rientra, passando per la quota 496, incrociando la strada S. Pietro di Chiazzacco - Castelmonte fino alla quota 612; a questo punto la linea devia verso est, fino a quota 294,  passando  sopra  Casali  Magnana  e  le  Case  sotto S. Pietro; seguendo  quasi  costantemente  quota  200  la  linea si ricollega al confine di comune, fra le strade comunali Casali Barbianis - Cialla e Casali Barbianis - Cladrecis; da qui avanti la linea di delimitazione si identifica con quella del comune di Prepotto.
 Art. 4.
 1.  La  produzione  massima  di  uva ammessa per ottenere il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» sottozona «Cialla» e' di tonnellate 4 per ettaro.
 2.  Tale  resa deve determinare un quantitativo massimo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo di ettolitri 22.
 3.  I  nuovi  impianti  e reimpianti dovranno prevedere almeno 3500 viti per ettaro.
 Art. 5.
 1.  Le  operazioni  di  vinificazione  e di imbottigliamento devono essere  effettuate  all'interno  della  zona  di  produzione  di  cui all'art.    3.    E'   altresi'   consentita   la   vinificazione   e l'imbottigliamento  nel  comune  di Prepotto per i soli produttori di uve   aventi   i  vigneti  nell'ambito  della  specificata  sottozona «Cialla».
 2.  Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol.
 3.   Nella   vinificazione  ed  affinamento  del  vino  Picolit  e' consentito l'uso di piccole botti di legno.
 Art. 6.
 Il  vino  a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali   del   Friuli  Picolit»  -  sottozona  «Cialla»,  all'atto dell'immissione   al   consumo,   deve   rispondere   alle   seguenti caratteristiche:
 colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
 odore:  delicatamente profumato, caratteristico, talvolta di vino passito;
 sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato, con eventuale sentore di legno;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
 Il  vino  a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali  del  Friuli Picolit» - sottozona «Cialla», puo' utilizzare come  specificazione  aggiuntiva la dizione «Riserva» allorche' venga sottoposto  ad  un  periodo di invecchiamento non inferiore a quattro anni   calcolati   a  decorrere  dal  primo novembre  dell'annata  di produzione delle uve.
 Art. 7.
 1. L'indicazione della sottozona in etichetta deve essere riportata in  posizione  immediatamente  sottostante  alla  denominazione ed in caratteri   non  superiori,  in  dimensioni  ed  ampiezza,  a  quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
 2.  Il  vino  a  denominazione  di  origine controllata e garantita «Colli  Orientali  del  Friuli  Picolit» - sottozona «Cialla», dovra' essere  posto  in commercio non prima del primo settembre del secondo anno successivo alla vendemmia.
 3.  Il  vino  a  denominazione  di  origine controllata e garantita «Colli  Orientali  del  Friuli  Picolit» - sottozona «Cialla», dovra' essere  immesso  al  consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacita' non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero.
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