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| Gazzetta n. 83 del 8 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 30 marzo 2006 |  | Modificazione  al  disciplinare  di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta legge;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
 Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 con il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine controllata  dei  vini  «Colli  orientali  del  Friuli»  ed  e' stato approvato   il  relativo  disciplinare  di  produzione  e  successive modifiche;
 Vista  la  domanda inoltrata dal Consorzio volontario per la tutela della  denominazione di origine dei vini «Colli orientali del Friuli» dell'11 dicembre   2003,   intesa   ad   ottenere   la  modifica  del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli»;
 Visto  il  parere  favorevole della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sulla domanda sopra citata;
 Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la predetta  istanza,  tenutasi  ad  Udine  il  9 settembre 2005, con la partecipazione  di  rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;
 Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda di modifica e la proposta   del   relativo  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione  di  origine  controllata «Colli orientali del Friuli», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2006;
 Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati relative al parere e alla proposta sopraindicati;
 Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei  vini  «Colli  orientali  del  Friuli»,  in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal predetto Comitato;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Il  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di origine  controllata  «Colli  orientali  del  Friuli»,  approvato con decreto  del  Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 e successive modifiche,  e'  sostituito  per  intero dal testo annesso al presente decreto  le  cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2006.
 2.  La  denominazione  di  origine controllata «Colli Orientali del Friuli»,  nella  tipologia  sottozona  Rosazzo  Picolit  e  sottozona Rosazzo Picolit riserva, e' revocata a far data dalla vendemmia 2006.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  I  produttori  che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla  vendemmia  2006, i vini a denominazione di origine controllata «Colli  orientali  del  Friuli»,  provenienti  da  vigneti non ancora iscritti  al  relativo  albo,  ma  aventi base ampelografica conforme all'annesso  disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare la denuncia  dei  rispettivi  terreni  vitati ai sensi e per gli effetti dell'art.   15   della  legge  10 febbraio  1992,  n.  164,  ai  fini dell'iscrizione provvisoria dei medesimi nell'apposito albo.
 2.  I  vigneti  denunciati  ai sensi del precedente comma, solo per l'annata   2006,   potranno  essere  iscritti  a  titolo  provvisorio nell'albo  sopra  citato,  se  a  giudizio degli organi tecnici della regione   autonoma   Friuli-Venezia   Giulia,  le  denunce  risultino sufficientemente  attendibili,  nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  I  vini a denominazione di origine controllata «Colli orientali del  Friuli»  sottozona  Rosazzo  Picolit anche con la qualificazione «riserva»  ottenuti  in  conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica  20 luglio  1970 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia  2005  e  precedenti,  possono  essere  immessi al consumo, terminati  i  periodi  di elaborazione ed invecchiamento obbligatorio previsti dalla suddette disposizioni, a condizione che sui recipienti contenenti detti vini sia stata riportata l'indicazione di produzione dell'anno  delle  uve,  purche' veritiera e documentabile, ovvero sia stata  apposta  l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia dell'anno 2005 o rispettivamente di anni precedenti.
 |  |  |  | Art. 4. 1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo  vini  con  la  denominazione  di  origine controllata «Colli orientali  del  Friuli»,  e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle  condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 30 marzo 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Annesso DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «COLLI ORIENTALI DEL FRIULI»
 Art. 1.
 1.  La  denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» accompagnata da una delle menzioni «Bianco», «Rosso», «Dolce» o  dal  riferimento a uno dei vitigni di cui all'art. 2, e' riservata ai  vini  ottenuti  dai  vigneti  dell'omonima  zona  di produzione e rispondenti  alle  condizioni  ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
 2.  Le  sottozone  «Cialla» e «Rosazzo» sono disciplinate tramite allegati   in   calce   al   presente   disciplinare.   Salvo  quanto espressamente  previsto dagli allegati suddetti in tutte le sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare.
 Art. 2.
 1.   La   denominazione   «Colli   orientali  del  Friuli»  con  la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno:
 Chardonnay;
 Malvasia (da Malvasia istriana);
 Pinot bianco;
 Pinot grigio;
 Ribolla gialla;
 Riesling (da Riesling renano);
 Sauvignon;
 Tocai friulano;
 Traminer aromatico;
 Verduzzo friulano;
 Cabernet   (da   Cabernet  franc  e/o  Cabernet  sauvignon  e/o Carmenere);
 Cabernet franc;
 Cabernet sauvignon;
 Merlot;
 Pignolo;
 Pinot nero;
 Refosco dal peduncolo rosso;
 Refosco nostrano;
 Schioppettino;
 Tazzelenghe, e'  riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve  di vigneti costituiti dai corrispondenti  vitigni  ed  aventi  una  composizione  ampelografica monovarietale minima dell'85% in ambito aziendale; nella preparazione del    vino    Cabernet    possono   concorrere,   disgiuntamente   o congiuntamente, le uve e i mosti dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenere.
 2.  Possono  concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui al  comma  precedente  anche  le  uve  dei  vitigni a bacca di colore analogo,  facenti  parte  di quelli raccomandati ed autorizzati nella provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.
 3.   La   denominazione   «Colli   orientali  del  Friuli»  nella specificazione  «Refosco  nostrano» e' riservata ai vini ottenuti dai vigneti  coltivati  nei  comuni  di Attimis, Nimis, Faedis, Torreano, Povoletto e Tarcento.
 4.   La   denominazione  «Colli  orientali  del  Friuli»  con  la specificazione  «Rosso» e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini  provenienti  da  vigneti  composti da una o piu' varieta' tra i vitigni a bacca rossa di cui al primo comma.
 5.   La   denominazione  «Colli  orientali  del  Friuli»  con  la specificazione «Bianco» e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini  provenienti  da  vigneti  composti da una o piu' varieta' tra i vitigni  a  bacca  bianca di cui al primo comma compreso il Picolit e con l'esclusione del Traminer aromatico.
 6.   La   denominazione  «Colli  orientali  del  Friuli»  con  la specificazione  «Dolce» e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini  provenienti  da  vigneti composti da uno o piu' vitigni a bacca bianca di cui al primo comma ivi compreso il Picolit.
 Art. 3.
 1. Le uve destinate alla produzione dei vini «Colli orientali del Friuli»  aventi diritto alla menzione di cui all'art. 1, comma primo, devono  essere  prodotte nella zona appresso indicata: partendo dalla localita'  Madonna,  ad  ovest di Tarcento, la delimitazione segue la strada  che  da  questa  localita' porta alla stazione ferroviaria di Tarcento  stessa  per poi seguire la linea ferroviaria verso sud sino all'incrocio  con la provinciale Tricesimo-Nimis, da qui lungo questa strada,  attraverso Qualso e Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul Torre.  Corre quindi verso sud lungo il corso di questo torrente fino al  ponte  di Savorgnano, piega verso est lungo la strada che porta a Savorgnano fino ad intersecare e seguire la rotabile per M. Bognini e C. Maurino; da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione esistente,   fino  ad  arrivare  alla  cabina  di  trasformazione  di Rubignacco (fra l'istituto orfani e C. Corgnolo).
 Dalla  cabina di trasformazione segue la strada per Casali Gallo, il  Macello  comunale,  Borgo  Viola  (a sud di Cividale) e poi devia verso est, per Borgo Corfu', per discendere lungo la ss. 356, fino al bivio  Spessa  - Ipplis, passando per Gagliano; da questo punto verso ovest  lungo  l'asfaltata  che  delimita  il versante nord della zona collinare  propriamente  detta,  sino  al bivio di Azzano per piegare verso  Leproso  e  proseguire  per  il ponte sul fiume Natisone verso Orsaria  e  quindi  lungo  la provinciale fino a Vicinale (Casa delle zitelle  inclusa)  per proseguire lungo detta provinciale fino al suo raccordo con la ss. 56. La linea di delimitazione segue la statale n. 56,  in  direzione sud-est, fino al bivio per Manzano e per la strada che   attraversa  Manzano  raggiunge  l'asfaltata  Case-Dolegnano  in prossimita'  di  C.  Romano.  Prosegue  verso est lungo la sopradetta asfaltata  per  raggiungere il confine provinciale Udine-Gorizia dopo avere  attraversato  Dolegnano,  piazzale  Quattro  Venti, S. Andrat. Segue verso nord il confine tra le suddette province e poi il confine di  Stato  fino  all'altezza del rio Goritnich. Risale detto rio fino alla  strada interpoderale Prepotischis-Fragielis; passa quindi sopra gli  abitati  di  Fragielis  e  Stregna  e,  raggiunto  San Pietro di Chiazzacco,  prosegue  per C. Chiaro, Cialla, fino a Mezzomonte sulla strada  per  Castelmonte,  per  proseguire  poi  lungo il confine del comune  di  Cividale  e  continuare  verso  nord  lungo il confine di Torreano fino all'altezza del monte Mladesena. Da qui lungo una retta che  congiunge  il monte Mladesena (m 711) al monte Forcis (m 559) al monte  Dolina (m 441) al monte Quarde (m 429) al monte Poiana (m 369) al  colle  San Giorgio (m 379) al monte Zuc (m 470) al monte Pocivalo (m  791)  a  Borgo Gaspar (m 368) al castello di Prampero (m 213). La delimitazione continua verso sud lungo la strada che attraversa Borgo Foranesi  e,  giunta nei pressi di Borgo Polla, devia verso ovest per raggiungere  la statale n. 356 che segue fino alla localita' Madonna, ad ovest di Tarcento.
 Art. 4.
 1.  I  vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di   origine   controllata   «Colli   orientali  del  Friuli»  devono rispondere,   per   condizioni   ambientali   di  coltura,  a  quelle tradizionali della zona di produzione e comunque devono essere atti a conferire  alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
 Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in  terreni  di  favorevole  giacitura  ed  esposizione,  di  origine eocenica,  oppure,  nelle  zone marginali, in quelle di origine mista per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani.
 Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi e non sufficentemente soleggiati.
 I  sesti  d'impianto,  le  forme  di  allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
 I nuovi impianti o reimpianti devono essere realizzati con almeno 3.000  viti  per ettaro e non potranno produrre mediamente piu' di kg 3,700 per ceppo.
 E'  vietata  ogni  pratica  di  forzatura;  tuttavia  e'  ammessa l'irrigazione di soccorso.
 2.  La  produzione massima di uva ammessa per la denominazione di origine  controllata  dei  vini «Colli orientali del Friuli» e' di 11 tonnellate per ettaro.
 Fermi  restando  i  limiti  sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto  in  coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.
 A  detti  limiti,  anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa  dovra'  essere  riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
 Art. 5.
 1.  Le  operazioni  di  vinificazione  devono  essere  effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
 Tuttavia,   tenuto   conto   delle  situazioni  tradizionali,  e' consentito   che   tali  operazioni  vengano  effettuate  nell'intero territorio  della  provincia  di Udine nonche' nell'intero territorio dei  comuni che comprendono la zona di produzione della denominazione di   origine   controllata  «Collio»  (Gorizia,  Mossa,  San  Lorenzo Isontino,  Farra  d'Isonzo,  Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, San Floriano del Collio).
 2.  Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli   orientali  del  Friuli»  un  titolo  alcolometrico  volumico naturale minimo del 10% vol.
 3.   Nella   vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
 La  resa  massima di uva in vino non deve essere superiore al 70% per  tutti  i  vini. Qualora la resa uva-vino superi detto limite, ma non  il  75%,  l'eccedenza  non  avra'  diritto alla denominazione di origine  controllata:  «Colli  orientali del Friuli». Qualora la resa uva-vino  superi  il  75%  decade il diritto alla D.O.C. per tutto il prodotto.
 Per  tutti  i  vini  riconosciuti  dal  presente  disciplinare e' ammesso l'invecchiamento in botti di legno.
 4.  E'  ammessa la colmatura dei vasi vinai con un massimo del 5% di  vini  di  altre varieta' purche' dello stesso colore ed annata ed aventi   diritto  alla  denominazione  d'origine  controllata  «Colli orientali  del  Friuli»,  fermo  restando  l'aumento  massimo dei 15% previsto dall'art. 2, comma 2, sia per il vitigno che per l'annata.
 Art. 6.
 1.  I  vini «Colli orientali del Friuli» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
 Chardonnay:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: delicato caratteristico;
 sapore: asciutto, pieno, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
 Malvasia:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: gradevole, caratteristico;
 sapore: asciutto, rotondo, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
 Pinot bianco:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: delicato caratteristico;
 sapore: asciutto, pieno, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
 Pinot grigio:
 colore: paglierino con riflessi ramati;
 odore: caratteristico;
 sapore: asciutto, pieno, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
 Ribolla gialla:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: caratteristico, delicato;
 sapore: asciutto, vivace, fresco;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
 Riesling:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: intenso, delicato, gradevole, tendente all'aromatico;
 sapore: asciutto, fresco, aromatico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/I;
 Sauvignon:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: delicato tendente all'aromatico;
 sapore: asciutto, fresco, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
 Tocai friulano:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: delicato, gradevole, caratteristico;
 sapore: asciutto, armonico, amarognolo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
 Traminer aromatico:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: caratteristico con aroma intenso;
 sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico e pieno;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
 Verduzzo friulano:
 colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
 odore: caratteristico, intenso e gradevole;
 sapore:  asciutto oppure amabile-dolce, di corpo, leggermente tannico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
 «Colli orientali del Friuli» «Bianco»:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: delicato, gradevole, armonico;
 sapore: asciutto, vivace;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
 «Colli orientali del Friuli» «Dolce»:
 colore: giallo paglierino carico anche dorato o ambrato;
 odore: intenso, gradevole, armonico;
 sapore: dolce, armonico, con eventuale sentore di legno;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
 «Colli orientali del Friuli» «Rosso»:
 colore: rosso, granato se invecchiato;
 odore: caratteristico, gradevole;
 sapore: asciutto, di corpo, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
 Cabernet:
 colore: rosso intenso, granato se invecchiato;
 odore: vinoso, intenso, caratteristico;
 sapore: asciutto, di corpo, armonico, leggermente erbaceo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
 Cabernet franc:
 colore: rosso rubino intenso o granato se invecchiato;
 odore: erbaceo, intenso;
 sapore: caratteristico, asciutto, leggermente erbaceo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
 Cabernet sauvignons:
 colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
 odore: caratteristico, gradevole, intenso;
 sapore: asciutto, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
 Merlot:
 colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
 odore: caratteristico, gradevole;
 sapore: asciutto, pieno, sapido;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
 Pignolo:
 colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
 odore: caratteristico, gradevole;
 sapore: asciutto, elegante;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
 Pinot nero:
 colore:   rosso   rubino  non  molto  intenso  o  granato  se invecchiato;
 odore: intenso, caratteristico, delicato;
 sapore: asciutto, gradevole, leggermente amarognolo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
 Refosco dal peduncolo rosso:
 colore: rosso rubino intenso con sfumature violacee o granato se invecchiato;
 odore: caratteristico, intenso;
 sapore: asciutto, di corpo, amarognolo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
 Refosco nostrano:
 colore: rosso rubino intenso con sfumature violacee o granato se invecchiato;
 odore: delicatamente profumato, vinoso;
 sapore: asciutto, fresco, di corpo, leggermente tannico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
 Schioppettino:
 colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
 odore: caratteristico, intenso;
 sapore: pieno, erbaceo, tipico, secco;
 titolo aicolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
 Tazzelenghe:
 colore: rosso violaceo intenso o granato se invecchiato;
 odore: caratteristico, gradevole;
 sapore: robusto, tannico, erbaceo, asciutto;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
 E'  facolta'  dei  Ministero delle politiche agricole e forestali modificare  con  proprio  decreto,  per  i  vini  di  cui al presente disciplinare,  i  limiti  sopra  indicati,  per  l'acidita'  totale e l'estratto non riduttore minimo.
 Art. 7.
 1.  Nell'ambito  dell'intero territorio tutelato «Colli orientali del  Friuli»  la  menzione  «Riserva» e' ammessa qualora i vini siano stati  invecchiati  almeno  due  anni  a decorrere dai primo novembre dell'annata di produzione delle uve.
 Art. 8.
 1.  L'indicazione  del vitigno in etichetta deve essere riportata in  posizione  immediatamente  sottostante  alle  indicazioni  «Colli orientali  del  Friuli»  e denominazione di origine controllata ed in caratteri   non  superiori,  in  dimensione  ed  ampiezza,  a  quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
 2.  In  etichetta  la dicitura «Riserva» deve seguire il nome del vitigno e deve essere di caratteri e dimensioni uguali o inferiori.
 3.  E' vietato usare assieme aila denominazione di cui all'art. 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare ivi compresi  gli  aggettivi,  «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari,   salvo   quanto   previsto   dall'art.   7   del  presente disciplinare.
 4.   L'indicazione   dell'annata   di  produzione  delle  uve  e' obbligatoria per tutti i vini della denominazione.
 5.  E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,  ragioni  sociali, marchi privati e l'indicazione di fattorie e vigneti purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
 6. Relativamente alla varieta' Pignolo e' ammessa l'immissione al consumo  qualora  i  vini  siano  stati invecchiati almeno due anni a decorrere  dai  primo novembre  successivo  all'annata  di produzione delle uve.
 Allegato sottozona Cialla
 Art. 1.
 1.  La  denominazione  di  origine controllata «Colli orientali del Friuli»  accompagnata  dalla  specificazione «Cialla» e' riservata ai vino  ottenuto  dalle  uve  di  cui  al  seguente art. 2 prodotte dai vigneti  della  zona  specificata nei successivo art. 3 e rispondenti alle  condizioni  ed  ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare  di  produzione  dei  vini  D.O.C.  «Colli orientali del Friuli».
 Art. 2.
 1.  La  denominazione di origine «Colli orientali del Friuli» con la  qualificazione  «Cialla»  seguita dalla specificazione di uno dei seguenti vitigni:
 Ribolla gialla;
 Verduzzo friulano;
 Refosco dal peduncolo rosso;
 Schioppettino, e'  riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve dei corrispondenti vitigni prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato.
 2.  La  denominazione  di  origine controllata «Colli orientali del Friuli»  seguita  dalla specificazione «Cialla» con le specificazioni «Bianco» o «Rosso» e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti  da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i vitigni a  bacca  di  colore  analogo  di  cui al primo comma ivi compresa la varieta' Picolit.
 Art. 3.
 Le  uve  destinate  alla  produzione  del vino a denominazione di origine  controllata  «Colli  orientali del Friuli» - «Cialla» devono essere  prodotte  nella  zona appresso indicata: partendo dal confine del  comune  di Prepotto, a nord la zona interessata viene delimitata dalla   strada   provinciale  Cividale-Castelmonte,  comprendente  le localita'  di  Mezzomonte e Casali Suoc; all'altezza della quota 490, la linea rientra, passando per la quota 496, incrociando la strada S. Pietro  di Chiazzacco-Castelmonte fino alla quota 612; a questo punto la  linea  devia  verso  est, fino a quota 294, passando sopra Casali Magnana e le Case sotto S. Pietro; seguendo quasi costantemente quota 200  la  linea  si  ricollega  ai  confine  di  comune, fra le strade comunali Casali Barbianis-Cialla e Casali Barbianis-Cladrecis; da qui avanti  la linea di delimitazione si identifica con quella del comune di Prepotto.
 Art. 4.
 1.  La  produzione  massima  di  uva ammessa per ottenere i vini: «Colli   orientali  del  Friuli  Verduzzo  friulano  Cialla»,  «Colli orientali  del  Friuli  Ribolla gialla Cialla» e «Colli orientali del Friuli  Bianco  Cialla» e' di 8 tonnellate per ettaro. Per ottenere i vini «Colli orientali del Friuli Refosco dal peduncolo rosso Cialla», «Colli  orientali  del Friuli Schiopettino Cialla» e «Colli orientali del  Friuli  rosso  Cialla», la produzione massima e' di 6 tonnellate per ettaro.
 2.  Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per  ettaro  atto  per l'immissione al consumo di ettolitri 56 per il «Verduzzo  friulano»,  «Ribolla  gialla» e «Bianco», ettolitri 42 per «Refosco dal peduncolo rosso», «Schioppettino» e «Rosso».
 3.  Nei nuovi impianti e reimpianti le viti non potranno produrre medimente  piu'  di  kg  2,700  di  uva  per  ceppo  per le tipologie «Verduzzo friulano», «Ribolla gialla» e «Bianco», kg 2,000 di uva per ceppo per le tipologie «Refosco dal peduncolo rosso», «Schioppettino» e «Rosso».
 Art. 5.
 1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione dei vini «Colli orientali del Friuli» - «Cialla» devono essere effettuate nell'interno  della zona di produzione di cui all'art. 3. E' altresi' consentita  la  vinificazione  nel  comune  di  Prepotto  per  i soli produttori di uve aventi i vigneti nell'ambito della specificata zona «Cialla».
 2.  Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli  orientali  del  Friuli»  -  «Cialla»  un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% vol.
 3.  Nella  vinificazione  ed  affinamento  dei  vini del presente allegato e' consentito l'uso di piccole botti di legno.
 Art. 6.
 I   vini  «Colli  orientali  del  Friuli»  -  «Cialla»,  all'atto dell'immissione   al   consumo,   devono   rispondere  alle  seguenti caratteristiche:
 Ribolla gialla:
 colore: giallo paglierino, tendente al verdognolo;
 odore: profumato, caratteristico;
 sapore: asciutto, vinoso, fresco, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
 Verduzzo friulano:
 colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
 odore:  caratteristico,  fruttato,  delicatamente  profumato, richiama l'albicocca e/o i fiori d'acacia; lieve sentore di vaniglia;
 sapore:  asciutto,  oppure  amabile  o  dolce,  moderatamente tannico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
 Bianco:
 colore: paglierino piu' o meno intenso;
 odore: caratteristico, delicato;
 sapore: armonico, fresco, vinoso;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
 Refosco dal peduncolo rosso:
 colore:  rosso  granato  piu'  o  meno  intenso  con riflessi violacei;
 odore:  caratteristico, con lievi sentori di spezie e piccoli frutti;
 sapore: asciutto, pieno, caldo, piu' o meno amarognolo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
 Schioppettino:
 colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;
 odore:  caratteristico  ed  elegante,  con sentore di piccoli frutti;
 sapore:  vellutato,  caldo, pieno, secco, con sentore di pepe verde;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
 Rosso:
 colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;
 odore: vinoso, caratteristico;
 sapore: pieno, asciutto;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
 Art. 7.
 1.  I  vini  «Colli  orientali  del  Friuli»  -  «Cialla» possono utilizzare   come  specificazione  aggiuntiva  la  dizione  «Riserva» allorche'  vengano  sottoposti  ad  un  periodo di invecchiamento non inferiore  a  quattro  anni,  calcolati a decorrere dal primo gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.
 Art. 8.
 1.  L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante alla indicazione della D.O.C. e  della  sottozona  ed  in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
 2. I vini «Colli orientali del Friuli» - «Cialla» dovranno essere posti in commercio non prima di:
 Ribolla  gialla  (Ribolla),  bianco  e  rosso:  mese  di aprile dell'anno successivo alla vendemmia;
 Verduzzo  friulano (Verduzzo): mese di gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia;
 Refosco  dal  peduncolo  rosso  (Refosco) e Schioppettino: mese di gennaio del terzo anno successivo alla vendemmia.
 3.  I  vini «Colli orientali del Friuli» «Cialla» dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacita' non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero.
 Allegato sottozona Rosazzo
 Art. 1.
 1.  La  denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli»  accompagnata  dalla specificazione «Rosazzo» e' riservata ai vini  ottenuti  dalle  uve  di  cui  al  seguente art. 2 prodotte dai vigneti  della  zona  specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle  condizioni  ed  ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare  di  produzione  dei  vini  D.O.C.  «Colli orientali del Friuli».
 Art. 2.
 1.  La  denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli»   accompagnata   dalla   qualificazione   «Rosazzo»   con  la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
 Ribolla gialla;
 Pignolo; e'  riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve dei corrispondenti vitigni prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato.
 2.  Possono  concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui al  primo  comma  anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, facenti  parte di quelli autorizzati e/o raccomandati nella provincia di  Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15 % del totale.
 3.  La  denominazione  «Colli  orientali del Friuli» accompagnata dalla  specificazione  «Rosazzo»  con  le  specificazioni  «Bianco» o «Rosso»   e'  riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve,  mosti  e  vini provenienti  da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i vitigni a  bacca  di  colore  analogo  di  cui al primo comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei «Colli orientali del Friuli».
 Art. 3.
 Le  uve  destinate  alla  produzione  del vino a denominazione di origine  controllata  «Colli Orientali del Friuli» - «Rosazzo» devono essere   prodotte   nelia  zona  appresso  indicata:  partendo  dalla coincidenza  tra la strada comunale di Manzano denominata «Strada del Sole» ed il corso d'acqua «Rio Case», la delimitazione risale a monte di detto corso d'acqua «Rio Case» fino alla coincidenza con la strada poderale  che  lo  ricollega,  poco  piu' a nord, con il «Rio Sosso»; scende  a  valle  lungo  il  «Rio  Sosso» fino alla confluenza con il «Torrente  Sosso»; risale a monte lungo il «Torrente Sosso» fino alla coincidenza  con  la  strada comunale dell'Abbazia; corre lungo detta strada  comunale  in direzione della frazione di Oleis per poi, circa dopo  250 m, correre a destra, in direzione Nord, lambendo a valle la pendice  collinare  lungo la curva di livello 93,1, fino all'incrocio con  la  strada  comunale  di Oleis per Poggiobello; oltrepassa detta strada comunale in direzione nord per confluire, circa 75 m dopo, nel «Torrente  Riul»,  risalendolo fino alla confluenza nel corso d'acqua «Torrente Corona»; risale il «Torrente Corona», fino al confine tra i comuni  di  Premariacco  e  Manzano,  per  seguire  detto  confine in direzione  Est proseguendo poi lungo il confine tra i comuni di Corno di  Rosazzo  e  Manzano fino all'incrocio con la stradina che collega Casali  Sandrinelli con Casa del Bosco passando in direzione sud fino a quest'ultima e scendendo ulteriormente lungo la stessa passando per le   quote   98,8   e   93,4  e  ricongiungendosi  lungo  il  confine Manzano-Corno  di  Rosazzo  in direzione sud lungo la stessa stradina per  Villa  Naglis  fino  all'incrocio  con  la strada denominata via dell'Abbazia; percorre detta strada in direzione sud fino all'altezza della  stradina  poderale  «Trento»  in  vicinanza  di due fabbricati rurali  -  quota  75,3  - corre in direzione nord - ovest lungo detta strada  poderale,  per  circa  50  m  fino  all'incrocio con il corso d'acqua «Il Rivolo», che scende verso valle fino alla coincidenza con la stradina che, a circa 140 m a nord di «Case Masarotte» corre verso ovest  per  circa  450 m, a nord-ovest ed incrocia la strada vicinale dei  Ronchi  per  proseguire  fino  alla  coincidenza  con  la  linea elettrica   esistente;   segue   detta   linea  elettrica  fino  alla coincidenza  con il Rio San Giovanni che risale fino al ponticello di attraversamento  della  strada  interpoderale  che  porta  ai  podere «Trento»;  segue  detta  strada  interpoderale  in  direzione  ovest, lambendo a valle il colle «Trento», attraversando l'affluente del Rio San Giovanni, che segna in quel tratto il confine tra i comuni di San Giovanni  al  Natisone e Manzano, per tornare al punto di coincidenza tra «Strada del Sole» ed il «Rio Case».
 Art. 4.
 1. La produzione massima di uva e' di tonnellate 8 per ettaro.
 2.  Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 56.
 3. I nuovi impianti o reimpianti relativi alla produzione di vini «Colli  Orientali  del  Friuli»  - «Rosazzo» devono avere la densita' minima di 3500 ceppi/ha.
 4.  Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre mediamente piu' di kg 2,300 di uva per ceppo.
 Art. 5.
 1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino   «Colli   orientali  del  Friuli»  -  «Rosazzo»  devono  essere effettuate  nell'interno  della  zona di produzione di cui all'art. 3 ovvero  nel  restante  territorio  dei  comuni  di  San  Giovanni  al Natisone,   Manzano  e  Corno  di  Rosazzo,  o  in  comuni  a  questi confinanti.
 2.  Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli  orientali  del  Friuli»  -  «Rosazzo» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% vol.
 3.  Nella  vinificazione  ed  affinamento  dei  vini dei presente allegato e' consentito l'uso di piccole botti di legno.
 Art. 6.
 I  vini  «Colli  orientali  del  Friuli»  -  «Rosazzo»,  all'atto dell'immissione   al   consumo,   devono   rispondere  alle  seguenti caratteristiche:
 Ribolia gialla:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: profumato, caratteristico;
 sapore: asciutto, fresco, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
 Pignolo:
 colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
 odore: caratteristico, gradevole;
 sapore: asciutto, elegante;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
 Bianco:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: caratteristico, delicato;
 sapore: armonico, vinoso;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
 Rosso:
 colore: rosso intenso o granato se invecchiato;
 odore: vinoso, caratteristico;
 sapore: pieno e asciutto;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
 Art. 7.
 1.  L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante alla indicazione della D.O.C. e  della  sottozona  ed  in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
 2.  I  vini  «Colli  orientali  del  Friuli» - «Rosazzo» dovranno essere  immessi  ai  consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacita' non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero.
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