Gazzetta n. 83 del 8 aprile 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 30 marzo 2006
Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda inoltrata dal Consorzio volontario per la tutela della denominazione di origine dei vini «Colli orientali del Friuli» dell'11 dicembre 2003, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli»;
Visto il parere favorevole della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sulla domanda sopra citata;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi ad Udine il 9 settembre 2005, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2006;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopraindicati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli», in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal predetto Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2006.
2. La denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli», nella tipologia sottozona Rosazzo Picolit e sottozona Rosazzo Picolit riserva, e' revocata a far data dalla vendemmia 2006.
 
Art. 2.
1. I produttori che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2006, i vini a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, ai fini dell'iscrizione provvisoria dei medesimi nell'apposito albo.
2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2006, potranno essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 3.
1. I vini a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» sottozona Rosazzo Picolit anche con la qualificazione «riserva» ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2005 e precedenti, possono essere immessi al consumo, terminati i periodi di elaborazione ed invecchiamento obbligatorio previsti dalla suddette disposizioni, a condizione che sui recipienti contenenti detti vini sia stata riportata l'indicazione di produzione dell'anno delle uve, purche' veritiera e documentabile, ovvero sia stata apposta l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia dell'anno 2005 o rispettivamente di anni precedenti.
 
Art. 4.
1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2006
Il direttore generale: La Torre
 
Annesso DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
DEI VINI «COLLI ORIENTALI DEL FRIULI»
Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» accompagnata da una delle menzioni «Bianco», «Rosso», «Dolce» o dal riferimento a uno dei vitigni di cui all'art. 2, e' riservata ai vini ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
2. Le sottozone «Cialla» e «Rosazzo» sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati suddetti in tutte le sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare.
Art. 2.
1. La denominazione «Colli orientali del Friuli» con la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno:
Chardonnay;
Malvasia (da Malvasia istriana);
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Ribolla gialla;
Riesling (da Riesling renano);
Sauvignon;
Tocai friulano;
Traminer aromatico;
Verduzzo friulano;
Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon e/o Carmenere);
Cabernet franc;
Cabernet sauvignon;
Merlot;
Pignolo;
Pinot nero;
Refosco dal peduncolo rosso;
Refosco nostrano;
Schioppettino;
Tazzelenghe, e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni ed aventi una composizione ampelografica monovarietale minima dell'85% in ambito aziendale; nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve e i mosti dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenere.
2. Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui al comma precedente anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, facenti parte di quelli raccomandati ed autorizzati nella provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.
3. La denominazione «Colli orientali del Friuli» nella specificazione «Refosco nostrano» e' riservata ai vini ottenuti dai vigneti coltivati nei comuni di Attimis, Nimis, Faedis, Torreano, Povoletto e Tarcento.
4. La denominazione «Colli orientali del Friuli» con la specificazione «Rosso» e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i vitigni a bacca rossa di cui al primo comma.
5. La denominazione «Colli orientali del Friuli» con la specificazione «Bianco» e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i vitigni a bacca bianca di cui al primo comma compreso il Picolit e con l'esclusione del Traminer aromatico.
6. La denominazione «Colli orientali del Friuli» con la specificazione «Dolce» e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da uno o piu' vitigni a bacca bianca di cui al primo comma ivi compreso il Picolit.
Art. 3.
1. Le uve destinate alla produzione dei vini «Colli orientali del Friuli» aventi diritto alla menzione di cui all'art. 1, comma primo, devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dalla localita' Madonna, ad ovest di Tarcento, la delimitazione segue la strada che da questa localita' porta alla stazione ferroviaria di Tarcento stessa per poi seguire la linea ferroviaria verso sud sino all'incrocio con la provinciale Tricesimo-Nimis, da qui lungo questa strada, attraverso Qualso e Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul Torre. Corre quindi verso sud lungo il corso di questo torrente fino al ponte di Savorgnano, piega verso est lungo la strada che porta a Savorgnano fino ad intersecare e seguire la rotabile per M. Bognini e C. Maurino; da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione esistente, fino ad arrivare alla cabina di trasformazione di Rubignacco (fra l'istituto orfani e C. Corgnolo).
Dalla cabina di trasformazione segue la strada per Casali Gallo, il Macello comunale, Borgo Viola (a sud di Cividale) e poi devia verso est, per Borgo Corfu', per discendere lungo la ss. 356, fino al bivio Spessa - Ipplis, passando per Gagliano; da questo punto verso ovest lungo l'asfaltata che delimita il versante nord della zona collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone verso Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale (Casa delle zitelle inclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino al suo raccordo con la ss. 56. La linea di delimitazione segue la statale n. 56, in direzione sud-est, fino al bivio per Manzano e per la strada che attraversa Manzano raggiunge l'asfaltata Case-Dolegnano in prossimita' di C. Romano. Prosegue verso est lungo la sopradetta asfaltata per raggiungere il confine provinciale Udine-Gorizia dopo avere attraversato Dolegnano, piazzale Quattro Venti, S. Andrat. Segue verso nord il confine tra le suddette province e poi il confine di Stato fino all'altezza del rio Goritnich. Risale detto rio fino alla strada interpoderale Prepotischis-Fragielis; passa quindi sopra gli abitati di Fragielis e Stregna e, raggiunto San Pietro di Chiazzacco, prosegue per C. Chiaro, Cialla, fino a Mezzomonte sulla strada per Castelmonte, per proseguire poi lungo il confine del comune di Cividale e continuare verso nord lungo il confine di Torreano fino all'altezza del monte Mladesena. Da qui lungo una retta che congiunge il monte Mladesena (m 711) al monte Forcis (m 559) al monte Dolina (m 441) al monte Quarde (m 429) al monte Poiana (m 369) al colle San Giorgio (m 379) al monte Zuc (m 470) al monte Pocivalo (m 791) a Borgo Gaspar (m 368) al castello di Prampero (m 213). La delimitazione continua verso sud lungo la strada che attraversa Borgo Foranesi e, giunta nei pressi di Borgo Polla, devia verso ovest per raggiungere la statale n. 356 che segue fino alla localita' Madonna, ad ovest di Tarcento.
Art. 4.
1. I vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona di produzione e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, di origine eocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle di origine mista per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani.
Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi e non sufficentemente soleggiati.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
I nuovi impianti o reimpianti devono essere realizzati con almeno 3.000 viti per ettaro e non potranno produrre mediamente piu' di kg 3,700 per ceppo.
E' vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia e' ammessa l'irrigazione di soccorso.
2. La produzione massima di uva ammessa per la denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli» e' di 11 tonnellate per ettaro.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Art. 5.
1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della provincia di Udine nonche' nell'intero territorio dei comuni che comprendono la zona di produzione della denominazione di origine controllata «Collio» (Gorizia, Mossa, San Lorenzo Isontino, Farra d'Isonzo, Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, San Floriano del Collio).
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli orientali del Friuli» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10% vol.
3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva-vino superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata: «Colli orientali del Friuli». Qualora la resa uva-vino superi il 75% decade il diritto alla D.O.C. per tutto il prodotto.
Per tutti i vini riconosciuti dal presente disciplinare e' ammesso l'invecchiamento in botti di legno.
4. E' ammessa la colmatura dei vasi vinai con un massimo del 5% di vini di altre varieta' purche' dello stesso colore ed annata ed aventi diritto alla denominazione d'origine controllata «Colli orientali del Friuli», fermo restando l'aumento massimo dei 15% previsto dall'art. 2, comma 2, sia per il vitigno che per l'annata.
Art. 6.
1. I vini «Colli orientali del Friuli» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Chardonnay:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Malvasia:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Pinot bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Pinot grigio:
colore: paglierino con riflessi ramati;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Ribolla gialla:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, vivace, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Riesling:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: intenso, delicato, gradevole, tendente all'aromatico;
sapore: asciutto, fresco, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/I;
Sauvignon:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato tendente all'aromatico;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Tocai friulano:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Traminer aromatico:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico con aroma intenso;
sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico e pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Verduzzo friulano:
colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, intenso e gradevole;
sapore: asciutto oppure amabile-dolce, di corpo, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
«Colli orientali del Friuli» «Bianco»:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, gradevole, armonico;
sapore: asciutto, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
«Colli orientali del Friuli» «Dolce»:
colore: giallo paglierino carico anche dorato o ambrato;
odore: intenso, gradevole, armonico;
sapore: dolce, armonico, con eventuale sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
«Colli orientali del Friuli» «Rosso»:
colore: rosso, granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, di corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Cabernet:
colore: rosso intenso, granato se invecchiato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, armonico, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Cabernet franc:
colore: rosso rubino intenso o granato se invecchiato;
odore: erbaceo, intenso;
sapore: caratteristico, asciutto, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Cabernet sauvignons:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Merlot:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Pignolo:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Pinot nero:
colore: rosso rubino non molto intenso o granato se invecchiato;
odore: intenso, caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, gradevole, leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Refosco dal peduncolo rosso:
colore: rosso rubino intenso con sfumature violacee o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, di corpo, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Refosco nostrano:
colore: rosso rubino intenso con sfumature violacee o granato se invecchiato;
odore: delicatamente profumato, vinoso;
sapore: asciutto, fresco, di corpo, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Schioppettino:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: pieno, erbaceo, tipico, secco;
titolo aicolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Tazzelenghe:
colore: rosso violaceo intenso o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: robusto, tannico, erbaceo, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
E' facolta' dei Ministero delle politiche agricole e forestali modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti sopra indicati, per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
1. Nell'ambito dell'intero territorio tutelato «Colli orientali del Friuli» la menzione «Riserva» e' ammessa qualora i vini siano stati invecchiati almeno due anni a decorrere dai primo novembre dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8.
1. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere riportata in posizione immediatamente sottostante alle indicazioni «Colli orientali del Friuli» e denominazione di origine controllata ed in caratteri non superiori, in dimensione ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
2. In etichetta la dicitura «Riserva» deve seguire il nome del vitigno e deve essere di caratteri e dimensioni uguali o inferiori.
3. E' vietato usare assieme aila denominazione di cui all'art. 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare ivi compresi gli aggettivi, «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari, salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente disciplinare.
4. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria per tutti i vini della denominazione.
5. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati e l'indicazione di fattorie e vigneti purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
6. Relativamente alla varieta' Pignolo e' ammessa l'immissione al consumo qualora i vini siano stati invecchiati almeno due anni a decorrere dai primo novembre successivo all'annata di produzione delle uve.
Allegato sottozona Cialla
Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» accompagnata dalla specificazione «Cialla» e' riservata ai vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nei successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Colli orientali del Friuli».
Art. 2.
1. La denominazione di origine «Colli orientali del Friuli» con la qualificazione «Cialla» seguita dalla specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Ribolla gialla;
Verduzzo friulano;
Refosco dal peduncolo rosso;
Schioppettino, e' riservata ai vini ottenuti da uve dei corrispondenti vitigni prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato.
2. La denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» seguita dalla specificazione «Cialla» con le specificazioni «Bianco» o «Rosso» e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i vitigni a bacca di colore analogo di cui al primo comma ivi compresa la varieta' Picolit.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» - «Cialla» devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dal confine del comune di Prepotto, a nord la zona interessata viene delimitata dalla strada provinciale Cividale-Castelmonte, comprendente le localita' di Mezzomonte e Casali Suoc; all'altezza della quota 490, la linea rientra, passando per la quota 496, incrociando la strada S. Pietro di Chiazzacco-Castelmonte fino alla quota 612; a questo punto la linea devia verso est, fino a quota 294, passando sopra Casali Magnana e le Case sotto S. Pietro; seguendo quasi costantemente quota 200 la linea si ricollega ai confine di comune, fra le strade comunali Casali Barbianis-Cialla e Casali Barbianis-Cladrecis; da qui avanti la linea di delimitazione si identifica con quella del comune di Prepotto.
Art. 4.
1. La produzione massima di uva ammessa per ottenere i vini: «Colli orientali del Friuli Verduzzo friulano Cialla», «Colli orientali del Friuli Ribolla gialla Cialla» e «Colli orientali del Friuli Bianco Cialla» e' di 8 tonnellate per ettaro. Per ottenere i vini «Colli orientali del Friuli Refosco dal peduncolo rosso Cialla», «Colli orientali del Friuli Schiopettino Cialla» e «Colli orientali del Friuli rosso Cialla», la produzione massima e' di 6 tonnellate per ettaro.
2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo di ettolitri 56 per il «Verduzzo friulano», «Ribolla gialla» e «Bianco», ettolitri 42 per «Refosco dal peduncolo rosso», «Schioppettino» e «Rosso».
3. Nei nuovi impianti e reimpianti le viti non potranno produrre medimente piu' di kg 2,700 di uva per ceppo per le tipologie «Verduzzo friulano», «Ribolla gialla» e «Bianco», kg 2,000 di uva per ceppo per le tipologie «Refosco dal peduncolo rosso», «Schioppettino» e «Rosso».
Art. 5.
1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione dei vini «Colli orientali del Friuli» - «Cialla» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. E' altresi' consentita la vinificazione nel comune di Prepotto per i soli produttori di uve aventi i vigneti nell'ambito della specificata zona «Cialla».
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli orientali del Friuli» - «Cialla» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% vol.
3. Nella vinificazione ed affinamento dei vini del presente allegato e' consentito l'uso di piccole botti di legno.
Art. 6.
I vini «Colli orientali del Friuli» - «Cialla», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Ribolla gialla:
colore: giallo paglierino, tendente al verdognolo;
odore: profumato, caratteristico;
sapore: asciutto, vinoso, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Verduzzo friulano:
colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, fruttato, delicatamente profumato, richiama l'albicocca e/o i fiori d'acacia; lieve sentore di vaniglia;
sapore: asciutto, oppure amabile o dolce, moderatamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
Bianco:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: armonico, fresco, vinoso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Refosco dal peduncolo rosso:
colore: rosso granato piu' o meno intenso con riflessi violacei;
odore: caratteristico, con lievi sentori di spezie e piccoli frutti;
sapore: asciutto, pieno, caldo, piu' o meno amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Schioppettino:
colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;
odore: caratteristico ed elegante, con sentore di piccoli frutti;
sapore: vellutato, caldo, pieno, secco, con sentore di pepe verde;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Rosso:
colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: pieno, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Art. 7.
1. I vini «Colli orientali del Friuli» - «Cialla» possono utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva» allorche' vengano sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro anni, calcolati a decorrere dal primo gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.
Art. 8.
1. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante alla indicazione della D.O.C. e della sottozona ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
2. I vini «Colli orientali del Friuli» - «Cialla» dovranno essere posti in commercio non prima di:
Ribolla gialla (Ribolla), bianco e rosso: mese di aprile dell'anno successivo alla vendemmia;
Verduzzo friulano (Verduzzo): mese di gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia;
Refosco dal peduncolo rosso (Refosco) e Schioppettino: mese di gennaio del terzo anno successivo alla vendemmia.
3. I vini «Colli orientali del Friuli» «Cialla» dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacita' non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero.
Allegato sottozona Rosazzo
Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» accompagnata dalla specificazione «Rosazzo» e' riservata ai vini ottenuti dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Colli orientali del Friuli».
Art. 2.
1. La denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» accompagnata dalla qualificazione «Rosazzo» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Ribolla gialla;
Pignolo; e' riservata ai vini ottenuti da uve dei corrispondenti vitigni prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato.
2. Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui al primo comma anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, facenti parte di quelli autorizzati e/o raccomandati nella provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15 % del totale.
3. La denominazione «Colli orientali del Friuli» accompagnata dalla specificazione «Rosazzo» con le specificazioni «Bianco» o «Rosso» e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i vitigni a bacca di colore analogo di cui al primo comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei «Colli orientali del Friuli».
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli» - «Rosazzo» devono essere prodotte nelia zona appresso indicata: partendo dalla coincidenza tra la strada comunale di Manzano denominata «Strada del Sole» ed il corso d'acqua «Rio Case», la delimitazione risale a monte di detto corso d'acqua «Rio Case» fino alla coincidenza con la strada poderale che lo ricollega, poco piu' a nord, con il «Rio Sosso»; scende a valle lungo il «Rio Sosso» fino alla confluenza con il «Torrente Sosso»; risale a monte lungo il «Torrente Sosso» fino alla coincidenza con la strada comunale dell'Abbazia; corre lungo detta strada comunale in direzione della frazione di Oleis per poi, circa dopo 250 m, correre a destra, in direzione Nord, lambendo a valle la pendice collinare lungo la curva di livello 93,1, fino all'incrocio con la strada comunale di Oleis per Poggiobello; oltrepassa detta strada comunale in direzione nord per confluire, circa 75 m dopo, nel «Torrente Riul», risalendolo fino alla confluenza nel corso d'acqua «Torrente Corona»; risale il «Torrente Corona», fino al confine tra i comuni di Premariacco e Manzano, per seguire detto confine in direzione Est proseguendo poi lungo il confine tra i comuni di Corno di Rosazzo e Manzano fino all'incrocio con la stradina che collega Casali Sandrinelli con Casa del Bosco passando in direzione sud fino a quest'ultima e scendendo ulteriormente lungo la stessa passando per le quote 98,8 e 93,4 e ricongiungendosi lungo il confine Manzano-Corno di Rosazzo in direzione sud lungo la stessa stradina per Villa Naglis fino all'incrocio con la strada denominata via dell'Abbazia; percorre detta strada in direzione sud fino all'altezza della stradina poderale «Trento» in vicinanza di due fabbricati rurali - quota 75,3 - corre in direzione nord - ovest lungo detta strada poderale, per circa 50 m fino all'incrocio con il corso d'acqua «Il Rivolo», che scende verso valle fino alla coincidenza con la stradina che, a circa 140 m a nord di «Case Masarotte» corre verso ovest per circa 450 m, a nord-ovest ed incrocia la strada vicinale dei Ronchi per proseguire fino alla coincidenza con la linea elettrica esistente; segue detta linea elettrica fino alla coincidenza con il Rio San Giovanni che risale fino al ponticello di attraversamento della strada interpoderale che porta ai podere «Trento»; segue detta strada interpoderale in direzione ovest, lambendo a valle il colle «Trento», attraversando l'affluente del Rio San Giovanni, che segna in quel tratto il confine tra i comuni di San Giovanni al Natisone e Manzano, per tornare al punto di coincidenza tra «Strada del Sole» ed il «Rio Case».
Art. 4.
1. La produzione massima di uva e' di tonnellate 8 per ettaro.
2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 56.
3. I nuovi impianti o reimpianti relativi alla produzione di vini «Colli Orientali del Friuli» - «Rosazzo» devono avere la densita' minima di 3500 ceppi/ha.
4. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre mediamente piu' di kg 2,300 di uva per ceppo.
Art. 5.
1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino «Colli orientali del Friuli» - «Rosazzo» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 ovvero nel restante territorio dei comuni di San Giovanni al Natisone, Manzano e Corno di Rosazzo, o in comuni a questi confinanti.
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli orientali del Friuli» - «Rosazzo» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% vol.
3. Nella vinificazione ed affinamento dei vini dei presente allegato e' consentito l'uso di piccole botti di legno.
Art. 6.
I vini «Colli orientali del Friuli» - «Rosazzo», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Ribolia gialla:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: profumato, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Pignolo:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: armonico, vinoso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Rosso:
colore: rosso intenso o granato se invecchiato;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: pieno e asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
Art. 7.
1. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante alla indicazione della D.O.C. e della sottozona ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
2. I vini «Colli orientali del Friuli» - «Rosazzo» dovranno essere immessi ai consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacita' non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero.
 
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