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| Gazzetta n. 83 del 8 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 28 ottobre 2005 |  | Sicurezza nelle gallerie ferroviarie. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con
 IL MINISTRO DELL'INTERNO
 Vista  la  legge 6 dicembre 1978, n. 835 recante «Delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»;
 Visto,  in  particolare,  l'art  1,  che prevede che il Governo sia delegato  a  «determinare,  tenendo  conto  del  prevalente carattere tecnico della regolamentazione dell'esercizio ferroviario, gli organi competenti ad emanare od approvare norme regolamentari e disposizioni interne»  in  materia,  tra  l'altro,  di  «organizzazione  tecnica e amministrativa   del   servizio   ferroviario  e  modalita'  del  suo svolgimento»;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, emanato in attuazione della richiamata legge delega n. 835/1978, recante  «Nuove  norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»;
 Preso  atto  che  le  norme  del presente decreto hanno lo scopo di assicurare  un  livello  adeguato  di  sicurezza anche nelle gallerie ferroviarie,   attraverso   l'adozione   di  specifiche  prescrizioni tecniche   di   prevenzione   e   protezione   rivolte   al   Gestore dell'infrastruttura;
 Preso  atto,  in  particolare, che il citato decreto del Presidente della  Repubblica  11 luglio 1980, n. 753 attribuisce al Ministro dei trasporti   la   facolta'   di  emanare  norme  tecniche  in  materia ferroviaria, definendole «norme regolamentari»;
 Ritenuto,  sulla  base  del principio cronologico della successione delle  leggi  nel  tempo  che  la locuzione «norme regolamentari» del decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 753/1980 sia utilizzata per  riferirsi  genericamente  a  fonti  di  grado  non primario, non essendo,  all'epoca,  ancora  intervenuta la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
 Considerato  che  e'  principio  consolidato che per individuare la natura  giuridica  di  un  provvedimento e' determinante non il nomen iuris, bensi' la effettiva sostanza dello stesso;
 Verificato che, nel caso di specie, il provvedimento da adottare ha natura  di  un  decreto  ministeriale,  per il carattere strettamente tecnico  delle  prescrizioni,  nonche' per la idoneita' a rivolgersi, non   alla   generalita',   bensi'   in   via  esclusiva  al  gestore dell'infrastruttura;
 Considerato  che  in  data  successiva  alla  legge n. 400/1988, il legislatore  ha  espressamente  disposto,  con il decreto legislativo 30 aprile  1992, n. 285 (codice della strada) che la regolamentazione tecnica  su analoga materia - ossia la sicurezza di tunnel stradali - fosse disciplinata con decreto ministeriale, non risultando corretto, allo  stato,  definire  «regolamento»  un  atto  dispositivo  di mero carattere tecnico;
 Considerato,  pertanto, che in analoghe materie sono stati emanati, successivamente all'entrata in vigore della citata legge n. 400/1988, decreti  ministeriali,  ossia  il  decreto ministeriale 5 giugno 2001 (Gazzetta  Ufficiale  n.  217 del 18 settembre 2001) «Sicurezza nelle gallerie stradali» e il decreto ministeriale 6 dicembre 1999, n. 7938 (Gazzetta  Ufficiale  n.  57  del  9 marzo  2000).  «Sicurezza  della circolazione  nelle  gallerie stradali con particolare riferimento ai veicoli che trasportano materiali pericolosi»;
 Visto  il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, riguardante il  conferimento  alle  regioni  ed  agli  enti  locali di funzioni e compiti   in   materia  di  trasporto  pubblico,  ed  in  particolare l'articolo 4 che disciplina le competenze dello Stato;
 Considerato  che il presente decreto e' emanato in conformita' agli indirizzi  elaborati  dalla  Commissione Europea nel Libro Bianco del 2001 «La politica europea dei trasporti fino al 2010»;
 Sentito il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. con voto n. 54 del 13 aprile 2005 della V Sezione.
 Emana
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 Oggetto e Scopo
 1.  Il  presente  decreto  ha  lo  scopo  di  assicurare un livello adeguato di sicurezza nelle gallerie ferroviarie, mediante l'adozione di  misure  di  prevenzione  e  protezione  atte  alla  riduzione  di situazioni  critiche  che  possano mettere in pericolo la vita umana, l'ambiente  e  gli  impianti  della  galleria,  nonche'  mirate  alla limitazione delle conseguenze in caso di incidente.
 2.  A  tal  fine, le gallerie ferroviarie devono essere progettate, costruite,  sottoposte  a  manutenzione  ed  esercite  in  maniera da assicurare adeguati livelli di sicurezza agli utenti, ai lavoratori e agli incaricati delle operazioni di soccorso.
 |  |  |  | Art. 2. Campo di applicazione
 1.  Il  presente decreto si applica a tutte le gallerie ferroviarie di  lunghezza  superiore  a  1000 m, siano esse gia' in esercizio, in fase   di   costruzione   o  allo  stato  di  progettazione,  ubicate sull'infrastruttura  ferroviaria  e sulle reti regionali non isolate, di  cui  al  decreto  legislativo  8 luglio 2003, n. 188, fatto salvo quanto  specificato  nell'Allegato II per le gallerie da 500 m a 1000 m.
 2. Le  presenti  norme  non  si applicano alle metropolitane e alle stazioni/fermate ferroviarie in sotterraneo.
 |  |  |  | Art. 3. Requisiti di sicurezza
 1.   Nell'esercizio   delle   gallerie  ferroviarie  devono  essere valutati, utilizzando gli strumenti e seguendo le procedure di cui al presente  decreto,  i tipi di pericoli specificati nell'Allegato III, ed  in  particolare  quelli  derivanti da collisioni, deragliamenti e incendi.   Quanto  ai  pericoli  derivanti  da  rilasci  di  sostanze pericolose  trasportate  il  Gestore  dell'infrastruttura,  di cui al successivo  art.  5,  valutera'  le  condizioni  di  sicurezza  nella galleria imponendo eventuali vincoli gestionali e di esercizio.
 2.  Ai  fini della sicurezza, per far fronte ai tipi di pericoli di cui al comma 1, sono individuate le seguenti azioni:
 a) prevenire gli incidenti;
 b) limitare gli effetti degli incidenti;
 c) favorire l'autosoccorso e/o l'esodo delle persone coinvolte in un incidente;
 d) consentire  un  rapido ed efficace intervento delle squadre di soccorso nelle migliori condizioni di sicurezza per le stesse.
 3. Nella progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione delle gallerie   devono   essere   adottati   i  requisiti  minimi  di  cui all'Allegato II.
 4.  Il  Gestore dell'infrastruttura, nel caso in cui constati che i requisiti   minimi   non   sono   sufficienti,  in  conformita'  alle disposizioni  di  cui  all'Allegato  III,  anche  con  riferimento  a situazioni  di  criticita'  indotte  da  cause  esterne al sistema di trasporto  ferroviario,  deve  individuare  le  misure  di  sicurezza integrative,  tra  quelle  elencate  nell'Allegato II, attraverso una specifica analisi di rischio di cui all'art. 14.
 5.  Si  potranno adottare, in aggiunta o in alternativa alle misure di sicurezza integrative di cui sopra, ulteriori misure di sicurezza, anche  di  tipo  innovativo, non comprese nell'Allegato II, affinche' sia raggiunto l'obiettivo di sicurezza di cui all'Allegato III.
 6.  I  requisiti  di sicurezza ulteriori rispetto a quelli elencati nell'Allegato II   sono  individuati  attraverso  principi  e  metodi dell'analisi  di rischio di cui all'art. 14 e agli Allegati II, III e IV.
 7.  Le  imprese  ferroviarie  mettono in servizio, a partire dal 5° anno della entrata in vigore del presente decreto, materiale rotabile di  nuova  costruzione,  rispondente  a  criteri  di sicurezza di cui all'Allegato II.
 8.  In  occasione  della ristrutturazione del materiale rotabile in esercizio,   tutti  i  componenti  sostituiti  e  integrativi  devono rispettare  i  criteri  di sicurezza di cui all'Allegato II. Comunque entro  15  anni  dall'entrata in vigore del presente decreto tutto il materiale rotabile circolante sulle infrastrutture ferroviarie di cui al  precedente  art.  2 deve rispettare i criteri di sicurezza di cui all'Allegato II.
 9.  Per quanto riguarda le gallerie di valico in parte interessanti un altro paese, devono essere concordati, con apposita convenzione, i requisiti  di  sicurezza  e  la  metodologia  di  analisi  dei rischi concernenti  l'infrastruttura,  il  materiale rotabile e le procedure operative  di  esercizio,  in  maniera  da armonizzare i requisiti di sicurezza  tra  i  gestori delle infrastrutture. In particolare, sono coordinati e testati i piani di emergenza e soccorso.
 |  |  |  | Art. 4. Vigilanza
 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento trasporti terrestri vigila sull'attuazione del presente decreto.
 2.  Il Ministero vigila affinche' venga utilizzata uniformemente, a livello  nazionale,  la  metodologia  analitica  e di valutazione del rischio di cui all'art. 14.
 3.  I  Gestori  delle  infrastrutture, di cui al successivo art. 5, forniranno  al  Ministero,  entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore  del presente decreto, le specifiche ed i dati disponibili per la  costituzione della banca dati incidentali di cui all'Allegato III - annesso C - e provvederanno a fornire gli aggiornamenti con cadenza annuale.
 4.  Il  Ministero  provvede  altresi' ad assicurare la condivisione delle  banche  dati e il relativo monitoraggio e presidio, allo scopo di   uniformarne   i   criteri   di   rilevazione   e  di  garantirne significativita' statistica.
 |  |  |  | Art. 5. Gestore della Infrastruttura
 1.  Il  Gestore  della  infrastruttura e' responsabile del rispetto delle   norme  e  delle  procedure  riguardanti  la  sicurezza  della galleria.
 2.  Il  Gestore della infrastruttura provvede alla approvazione dei progetti  ed alla messa in esercizio delle gallerie, secondo le norme e i regolamenti vigenti e secondo le procedure dell'Allegato IV.
 3.  Il Gestore dell'infrastruttura svolge in particolare i seguenti compiti:
 a)   approntamento  della  documentazione  di  sicurezza  di  cui all'Allegato IV;
 b)  effettuazione  delle  ispezioni  periodiche delle gallerie ed elaborazione delle relative procedure ;
 c) elaborazione ed attuazione di schemi organizzativi e operativi (inclusi  i  piani  di  intervento in caso di emergenza) per i propri servizi   di   pronto  intervento,  nonche'  formazione  adeguata  ed equipaggiamento del personale dipendente;
 d)  definizione  della procedura per la chiusura immediata di una galleria in caso di emergenza;
 e)  svolgimento  delle  inchieste  per  ogni  episodio  che abbia compromesso  la  sicurezza  della  galleria, comunicandone l'esito al Ministero;
 f)  raccolta  dei dati per la banca dati, da fornire al Ministero secondo le direttive definite dallo stesso.
 |  |  |  | Art. 6. Responsabile di galleria
 1.  Per ciascuna galleria il Gestore della infrastruttura nomina il responsabile  di  galleria  ed  il  suo  sostituto,  e ne comunica il nominativo al Ministero;
 2. Il responsabile di galleria esercita le seguenti funzioni:
 a) attua  le  procedure  di  cui  all'Allegato IV per la messa in servizio della galleria;
 b) dispone  la  messa  fuori  servizio  della galleria in caso di emergenza, secondo quanto previsto nell'Allegato IV;
 c) garantisce il mantenimento di efficienza dell'infrastruttura e dei dispositivi di sicurezza;
 d) organizza    e    garantisce   che   vengano   effettuate   le esercitazioni, come previsto dall'Allegato II;
 e) redige  annualmente  un  rapporto  di  sintesi sulla sicurezza della  galleria in collaborazione con il responsabile della sicurezza e lo trasmette al Gestore dell'Infrastruttura;
 f) mantiene   aggiornato   il  registro  delle  esercitazioni  di sicurezza di cui all'Allegato IV;
 g) garantisce,  durante  lo  svolgimento di lavori in presenza di esercizio,  il mantenimento di condizioni di sicurezza adeguate nelle gallerie.
 3. Per tutti gli incidenti o eventi di rilievo che si verifichino.
 4.  In  una  galleria,  il  responsabile  della  galleria  redige e trasmette  al  Gestore  un  rapporto  informativo sugli inconvenienti entro le 48 ore successive.
 5.  Il responsabile di galleria puo' esercitare le sue funzioni per piu' gallerie di una o piu' tratte ferroviarie.
 |  |  |  | Art. 7. Responsabile della sicurezza
 1.  Per  ogni  galleria  il  Gestore  dell'infrastruttura nomina un responsabile  della  sicurezza  ed  il suo sostituto e ne comunica il nominativo  al  Ministero.  Il  responsabile  della  sicurezza,  puo' coincidere con il responsabile della galleria.
 2.  Il  responsabile  della  sicurezza  coordina tutte le misure di prevenzione  e di salvaguardia dirette a garantire la sicurezza degli utenti  e del personale di esercizio. Egli gode di piena autonomia ed indipendenza  per  tutte  le questioni attinenti alla sicurezza nella galleria  ferroviaria.  Un  solo  responsabile  della  sicurezza puo' esercitare  le  sue  funzioni per piu' gallerie appartenenti ad una o piu' tratte ferroviarie.
 3.  Il  responsabile  della  sicurezza esercita inoltre le seguenti funzioni:
 a) assicura il coordinamento con i servizi di pronto intervento e partecipa alla preparazione dei piani operativi;
 b)   partecipa   alla   pianificazione,   all'attuazione  e  alla valutazione  degli  interventi  di  emergenza,  inclusi  i piani ed i programmi di formazione del personale interno per l'emergenza esterna ed il soccorso;
 c)  partecipa  alla  definizione  dei  piani di sicurezza e degli eventuali  adeguamenti  delle  misure  di sicurezza da apportare alle gallerie in esercizio ;
 d)  verifica  che  il personale di esercizio, i servizi di pronto intervento  interni  del  Gestore e delle imprese ferroviarie vengano formati  e  partecipa  all'organizzazione  di  esercitazioni svolte a intervalli regolari;
 e)  prima  della  messa  in  esercizio della galleria, esprime un parere secondo quanto previsto nell'Allegato IV;
 f)  verifica  che  siano  effettuate  la  manutenzione,  le prove funzionali  e  le  riparazioni  della infrastruttura e degli impianti delle gallerie per gli aspetti inerenti la sicurezza;
 g) partecipa alla valutazione di ogni evento pericoloso/incidente ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, e art. 7 comma 2.
 h)  mantiene  aggiornato il fascicolo di sicurezza della galleria di cui all'Allegato IV.
 4.  Per  le gallerie in costruzione il responsabile della sicurezza viene nominato prima della messa in esercizio della stessa.
 |  |  |  | Art. 8. Commissione Sicurezza
 1.  E'  istituita,  con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  e  con  oneri  a  carico  dei Gestori, la Commissione sicurezza,  formata  da  tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno, ed integrata da esperti.
 2.  La  Commissione sicurezza, in coerenza alla presente normativa, esprime parere sulla conformita' secondo le procedure dell'All. IV.
 3.   La   Commissione   sicurezza   provvede   inoltre  a  valutare aggiornamenti  ed  eventuali proposte di nuove metodologie di analisi di  rischio nonche' ulteriori requisiti di sicurezza, in coerenza con i principi generali contenuti nell'all. III.
 |  |  |  | Art. 9. Gallerie il cui progetto definitivo non e' stato ancora approvato
 1.  Tutte  le  gallerie,  il  cui progetto definitivo non sia stato ancora    approvato    dal    Gestore    della   infrastruttura   per l'infrastruttura   ferroviaria   adibita   a  servizio  di  trasporto ferroviario   nazionale  ed  internazionale,  o  da  altre  autorita' competenti   per   le   altre   infrastrutture   ferroviarie,   prima dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono soggette alle disposizioni  contenute  in  esso.  Per  le  gallerie il cui progetto definitivo,  alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia  stato  ancora approvato dal Gestore della infrastruttura, ma che risultino  in  possesso  di una approvazione ai sensi dell'art. 3 del decreto   legislativo   2 agosto   2002,  n.  190,  si  applicano  le disposizioni di cui al successivo art. 10.
 2.  La  galleria  entra  in  servizio  secondo  la procedura di cui all'Allegato IV.
 |  |  |  | Art. 10. Gallerie il cui progetto definitivo e' gia' stato approvato
 1.  Per  le  gallerie  il cui progetto sia stato approvato ai sensi dell'art.  3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 190, ovvero il definitivo  sia stato gia' approvato alla data dell'entrata in vigore del  presente  decreto  e  per le gallerie in costruzione, il Gestore dell'infrastruttura,  fermo  restando  i principi di sicurezza di cui all'Allegato  II  del  presente  decreto,  valuta  la conformita' del progetto e dell'opera in costruzione o in esercizio agli obiettivi di sicurezza   definiti   nell'Allegato  III,  secondo  quanto  indicato nell'art. 4 e secondo le procedure di cui all'Allegato IV.
 2.  Entro  3  anni  dall'entrata  in vigore del presente decreto il Gestore  dell'infrastruttura  propone  al  Ministero  un programma di realizzazione  delle  misure  di  sicurezza  modulato  nel  tempo, da attuarsi  comunque  non  oltre  i successivi sette anni, che rispetti l'obiettivo  di  sicurezza  di  cui  all'Allegato III.  Il Ministero, sentito  il parere della Commissione sicurezza, comunica il programma di   realizzazione   degli  interventi  di  adeguamento  ai  soggetti erogatori  dei finanziamenti per gli investimenti in attuazione delle norme vigenti.
 3.  Per  le  gallerie di cui al presente articolo dovranno comunque essere rese fruibili le predisposizioni eventualmente gia' presenti.
 4.  Per  la  redazione  del  progetto  della  sicurezza  il Gestore dell'infrastruttura  fornira'  le specifiche tecniche con i requisiti prestazionali  di  cui  all'Allegato II sulla base delle verifiche di cui all'Allegato III.
 5.  La  galleria  e' messa in esercizio secondo la procedura di cui all'Allegato IV, previo parere della Commissione sicurezza.
 |  |  |  | Art. 11. Gallerie in esercizio
 1. Il Gestore dell'infrastruttura deve verificare la rispondenza ai requisiti  minimi  previsti  dall'Allegato  II delle gallerie gia' in esercizio  alla  data di entrata in vigore del presente decreto; tale verifica e' effettuata entro tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 2.  Sulla base delle risultanze delle valutazioni di cui al comma 1 il Gestore dell'infrastruttura elabora, entro sette anni dall'entrata in  vigore del presente decreto, un piano di interventi correttivi di natura  infrastrutturale,  tecnologica  e organizzativa, corredato da corrispondenti  stime  di  costo  di investimento e relativi tempi di intervento  e/o  di  impatto  sull'esercizio,  secondo  una  scala di priorita'.  Il  piano  privilegia  l'adeguamento  delle  gallerie  ai requisiti minimi di cui all'Allegato II. Per le gallerie in esercizio dovranno  essere  rese fruibili le predisposizioni eventualmente gia' presenti.
 3.  Il  Ministero,  sentito  il parere della Commissione sicurezza, comunica   il   programma   di   realizzazione  degli  interventi  di adeguamento   ai   soggetti   erogatori  dei  finanziamenti  per  gli investimenti in attuazione delle norme vigenti.
 4.  I lavori di adeguamento delle gallerie, in base agli interventi approvati  di cui ai commi precedenti, devono essere realizzati entro quindici anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
 5.  In  occasione di interventi di rinnovo o di ristrutturazione di carattere  straordinario,  il  Gestore  dell'infrastruttura valuta la fattibilita'  di  adeguamento ai requisiti minimi di cui all'Allegato II  redigendo  uno  specifico  piano  di interventi da eseguire sulla galleria.
 6.  L'adeguamento  della  galleria  ai  requisiti di sicurezza e la messa in servizio seguono le procedure di cui all'Allegato IV.
 |  |  |  | Art. 12. Ispezioni periodiche
 1. Il Gestore della infrastruttura effettua ispezioni periodiche al fine  di  garantire  che  tutte  le gallerie contemplate nel presente Decreto siano mantenute conformi alle disposizioni dello stesso.
 2.  Il  periodo  intercorrente fra due ispezioni consecutive di una determinata  galleria  e' stabilito dal Gestore dell'infrastruttura e comunque non deve superare i tre anni.
 Delle  singole  ispezioni effettuate verra' redatto un rapporto che sara' trasmesso al Ministero.
 3.  Fermo  restando  quanto disposto dall'art. 11, il Gestore della infrastruttura  deve,  qualora  constati  che  una  galleria  non  e' conforme   alle   disposizioni  del  presente  decreto,  definire  le condizioni  di  sicurezza  per  il  mantenimento  in  esercizio  o la riapertura  della galleria, da applicarsi fino al completamento degli interventi   correttivi,   nonche'   qualsiasi  altra  restrizione  e disposizione pertinente.
 Se  gli  interventi  correttivi  comportano  modifiche  sostanziali all'infrastruttura  e/o  all'esercizio,  una  volta  realizzati  tali interventi,   la  galleria  e'  sottoposta  alla  procedura  prevista dall'Allegato IV.
 |  |  |  | Art. 13. Analisi dei rischi
 1.  L'analisi  dei  rischi  viene effettuata da un soggetto terzo o funzionalmente indipendente dal Gestore della infrastruttura, secondo i  principi  generali  riportati  nell'Allegato III. Il contenuto e i risultati  delle  analisi  dei  rischi  devono  essere inseriti nella documentazione di sicurezza, come indicato nell'Allegato IV.
 2.  L'analisi  dei  rischi  deve dimostrare che, con i parametri di riferimento  e i requisiti di sicurezza, di cui all'Allegato II, sono conseguiti  gli  obiettivi  di sicurezza di cui all'Allegato III, con particolare  riferimento  alla  sicurezza degli utenti, del personale addetto, dei servizi di soccorso.
 |  |  |  | Art. 14. Relazioni periodiche
 1.  I  responsabili  delle gallerie compilano annualmente relazioni sullo stato dell'infrastruttura e degli impianti nonche' sugli eventi pericolosi  e sugli incidenti, fornendone una valutazione e indicando gli  interventi  adottati  o da adottare. Le relazioni sono trasmesse dal  Gestore  della  infrastruttura  al  Ministero  entro  la fine di ciascun anno.
 2.  Il Gestore dell'infrastruttura valuta i rapporti di sintesi dei responsabili di galleria e redige la relazione generale annuale sullo stato  della  sicurezza delle gallerie. Nella relazione sono altresi' indicati  i  valori  degli  indicatori  di  riferimento  relativi  al funzionamento  dell'infrastruttura,  del  materiale  rotabile e delle procedure operative indicati nell'Allegato II.
 La relazione generale e' trasmessa alla Commissione sicurezza ed al Ministero.
 |  |  |  | Art. 15. Entrata in vigore
 Il  presente  decreto entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Roma, 28 ottobre 2005
 Il Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 Lunardi
 Il Ministro dell'interno
 Pisanu Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2006 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 197
 |  |  |  | Allegato I 
 DEFINIZIONI
 
 Le   definizioni   che  seguono  sono  finalizzate  alla  migliore comprensione  del  testo  normativo  a  cui  accedono,  sono altresi' richiamate   alcune   terminologie  di  uso  corrente  relative  alla normativa e standard tecnici ferroviari.
 
 ANALISI DEL RISCHIO
 
 Attivita' di indagine che individua la probabilita' di accadimento di   incidenti   precisando  le  probabilita'  di  accadimento  e  le conseguenze dannose che possono essere generate
 
 CURVA DI INCENDIO
 
 Curva  rappresentativa  della  variazione di temperatura nel tempo durante un incendio.
 
 ESERCIZIO FERROVIARIO
 
 Insieme  delle  regole  che  disciplinano il trasporto ferroviario atte  a  soddisfare  le  esigenze  della  domanda del traffico, della sicurezza del trasporto e della regolarita' del servizio.
 
 EVENTO INIZIATORE
 
 Evento che pone inizio ad una catena incidentale.
 
 EVENTO PERICOLOSO
 
 Un accadimento che crea pericolo.
 
 FRENO DI EMERGENZA
 
 Dispositivo  azionabile  in  caso  di emergenza dall'interno delle carrozze del convoglio ferroviario.
 
 GESTORE DELL'INFRASTRUTTURA
 
 Soggetto   incaricato   della  realizzazione,  della  manutenzione dell'infrastruttura  ferroviaria  e della gestione in sicurezza della circolazione ferroviaria.
 
 IMPRESE FERROVIARIE
 
 Ved. lettera g) art. 3 D. Leg.vo 1008/2003.
 
 INCIDENTE
 
 Evento,  o  serie  di eventi, non intenzionali che causano danni a persone,  a cose e all'ambiente ovvero la disfunzione di un sistema o di un servizio.
 
 INDICE DI RISCHIO
 
 Indicatore del livello di danno probabile.
 
 LINEA DI CONTATTO
 
 Linea   elettrica   destinata  a  fornire  energia  elettrica  per l'alimentazione   dei  mezzi  di  trazione  dei  convogli  ferroviari mediante organi di captazione a contatti striscianti.
 
 MISURE DI SICUREZZA
 
 Predisposizioni  (strutturali,  impiantistiche, organizzative) che garantiscono alcune funzioni essenziali al "sistema galleria" al fine di  prevenire  l'insorgere  di  situazioni di pericolo e mitigarne le eventuali conseguenze.
 
 ORARIO DI SERVIZIO
 
 Dati che definiscono tutti i movimenti programmati dei treni e del materiale  rotabile  sull'infrastruttura  durante  il  suo periodo di validita'.
 
 PERICOLO (HAZARD)
 
 Condizione e/o fatto che puo' portare ad un incidente potenziale o ad un incidente.
 
 PERICOLO DI INCENDIO
 
 Situazione  dalla  quale  possono  derivare danni per proprieta' o qualita'  intrinseca  di determinati materiali o attrezzature, oppure di  metodologia  e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che abbiano la potenzialita' di causare un incendio.
 
 PORTALI TERMOGRAFICI
 
 Sistemi  di  rilevamento  termico,  ubicati  in  prossimita' delle gallerie,  atti  a  rilevare  eventuali  punti  di calore e possibili principi di incendio.
 
 PREVENZIONE
 
 Azioni  intese  a  ridurre  la  probabilita'  di accadimento di un evento dannoso.
 
 PROTEZIONE
 
 Azioni intese a ridurre le conseguenze di un evento dannoso.
 
 REAZIONE AL FUOCO
 
 Grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco.
 
 RESISTENZA AL FUOCO
 
 Attitudine  di  un  elemento  da  costruzione  (strutturali  o  di compartimentazione)  a  conservare  -  secondo  un  programma tecnico prestabilito  e  per  un  tempo  determinato  - la stabilita' "R", la tenuta "E", l'isolamento termico "I", cosi' definiti:
 - stabilita':   attitudine   di  un  elemento  da  costruzione  a conservare la resistenza meccanica sotto l'azione termica;
 - tenuta: attitudine di un elemento da costruzione a non lasciare passare ne' produrre fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto;
 - isolamento  termico: attitudine di un elemento da costruzione a contenere,   entro   un  dato  limite,  la  trasmissione  del  calore dall'altro lato rispetto a quello esposto.
 
 RISCHIO
 
 Eventualita' di un accadimento che puo' causare danno.
 
 RISCHIO CUMULATO
 
 Valore  normalizzato  della  probabilita' cumulata di superare una fissata soglia di danno.
 
 RISCHIO DI INCENDIO
 
 Probabilita'   che   sia   raggiunto   il  livello  potenziale  di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dannose.
 
 RISCHIO INDIVIDUALE
 
 Valore  atteso  del  danno,  normalizzato  rispetto  al numero dei passeggeri, ai chilometri di galleria e per l'anno.
 
 SEZIONAMENTO LINEA DI CONTATTO
 
 Sistema   di   interruttori   e   sezionatori  che  consentono  la disalimentazione e la separazione visibile della linea di contatto.
 
 SICUREZZA IN CASO D'INCENDIO
 
 Insieme di misure, provvedimenti, accorgimenti e attenzioni intesi ad  evitare,  in  accordo  secondo  le  norme  emanate  dagli  organi competenti, l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze.
 
 SISTEMA DI RILEVAMENTO BOCCOLE CALDE (RTB)
 
 Sistema   di  rilevamento  della  temperatura  dei  cuscinetti  di accoppiamento  asse-carrello  in  grado di segnalare sovratemperature (boccole calde) attraverso l'impiego di captatori.
 
 TASSO INCIDENTALE
 
 Numero di eventi incidentali, per Km. per tipologia di incidente.
 |  |  |  | Allegato II 
 REQUISITI DI SICUREZZA PER LE GALLERIE NEL SISTEMA FERROVIARIO
 
 INTRODUZIONE
 
 Nelle  gallerie  dei  sistemi  ferroviari  il  conseguimento degli obiettivi  di  sicurezza e' il risultato di una combinazione ottimale di  requisiti di sicurezza applicati all'infrastruttura, al materiale rotabile ed alle misure organizzative ed operative che possono essere adottate.
 Le   gallerie   vanno  considerate  nell'insieme  delle  strutture esistenti  nell'itinerario  ferroviario  e  non  come  elemento  a se stante.
 L'ottenimento  dell'adeguato  livello  di  sicurezza  puo'  essere meglio  assicurato  se  tutti  i soggetti interessati aventi chiare e definite     responsabilita'     (operatori    ferroviari,    gestori dell'infrastruttura,  enti  deputati  alle azioni di soccorso e lotta agli  incendi,  etc.),  sono  coinvolti  nell'analisi  degli  aspetti relativi  alla  sicurezza  delle  gallerie, partecipando inoltre alle esercitazioni secondo le modalita' fissate dai piani di emergenza.
 In  particolare  e'  auspicabile  che in caso di incendio il treno possa  essere  arrestato  fuori  dalla  galleria o comunque in luoghi opportunamente  predisposti  per l'esodo delle persone e l'intervento delle squadre di soccorso.
 I  requisiti  e le misure di sicurezza da adottare in una galleria devono  basarsi sulla considerazione sistematica di tutti gli aspetti del sistema comprendenti l'infrastruttura, l'esercizio, gli utenti ed il materiale rotabile.
 Si  deve  tener  conto  dei  seguenti parametri caratterizzanti il "sistema galleria":
 • Lunghezza della galleria;
 • Volume di traffico;
 • Tipologia di traffico;
 • Presenza o assenza di deviatoi in galleria;
 • Interconnessioni in galleria;
 • Stazioni o fermate lungolinea in galleria;
 • Possibilita' di incrocio in galleria tra treni in transito;
 • Andamento altimetrico ;
 • Localizzazione nel territorio (area urbana/extraurbana);
 • Presenza  di  aree  a  rischio  specifico  in prossimita' degli imbocchi.
 I  requisiti  e  le  misure  di  sicurezza sono predisposizioni (a livello   di  infrastruttura,  impianti  fissi,  materiale  rotabile, procedure  organizzative) atte a conferire alcune funzioni essenziali al  "sistema galleria" al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di emergenza e mitigarne le eventuali conseguenze.
 Nel  presente allegato sono riportati i requisiti di sicurezza per le   "gallerie   ferroviarie",  per  il  conseguimento  dei  seguenti obiettivi:
 - Previsione e prevenzione degli eventi incidentali;
 - Protezione   dei   soggetti   esposti   e   mitigazione   delle conseguenze;
 - Facilitazione  dell'esodo delle persone e dell'intervento delle squadre di soccorso;
 Tali obiettivi possono essere raggiunti mediante l'adozione di:
 - Requisiti (e misure) minimi;
 - Requisiti (e misure) integrative.
 
 Requisiti minimi
 
 I requisiti minimi prescritti nei seguenti paragrafi rappresentano le  predisposizioni  di  sicurezza che devono essere messe in atto in tutte le gallerie di cui al presente decreto.
 Per   le   gallerie   caratterizzate   dall'insieme  dei  seguenti parametri:
 - lunghezza non superiore a 2 km;
 - volume di traffico non superiore a 220 treni/giorno;
 - tipologia  di  traffico  senza  la  contemporanea  presenza  in galleria di treni passeggeri e treni con merci pericolose;
 - andamento altimetrico senza inversioni di pendenza;
 - assenza  di  aree  a  rischio  specifico  in  prossimita' degli imbocchi; il rispetto dei requisiti minimi costituisce condizione sufficiente a garantire  un adeguato livello di sicurezza. Per tali gallerie non e' richiesta una specifica analisi di rischio (ved. Allegato III).
 Le  gallerie  di  lunghezza  compresa tra 500 m e 1000 m, dovranno avere  i  requisiti  minimi di cui ai paragrafi del presente allegato 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.6 - 1.3.1 - 1.3.3 - 1.3.4.
 
 Requisiti integrativi
 
 I  requisiti integrativi da adottare dovranno essere individuati a seguito  dell'analisi  di rischio di cui all'art. 13 del Decreto, per garantire un adeguato livello di sicurezza.
 Sono da considerare requisiti integrativi anche i requisiti minimi qualora  questi  ultimi  vengano resi piu' cautelativi o adottati per gallerie  di lunghezza inferiore alla soglia indicata nello specifico requisito   minimo.  I  requisiti  integrativi  elencati  di  seguito rappresentano  un  riferimento  indicativo  ma  non  esaustivo per il progettista.
 
 PARTE PRIMA
 
 REQUISITI MINIMI
 
 REQUISITI MINIMI
 
 1 INFRASTRUTTURA
 
 1.1 PREVENZIONE INCIDENTI
 
 1.1.1 Sistema di radiocomunicazione
 
 Deve  essere  previsto  un  sistema  che consenta la comunicazione radio  tra il personale a bordo dei treni e tra questo e il centro di controllo.
 
 1.1.2 Limitazione deviatoi in galleria
 
 Deve  essere  limitato  per  quanto possibile il posizionamento di deviatoi in galleria. Eventuali deviatoi sui binari di corsa dovranno essere preferibilmente a cuore mobile.
 
 1.1.3 Controllo sistematico dello stato del binario
 
 Devono  essere  previsti  controlli  dello stato del binario nella galleria  al  fine  di  rilevare  il mantenimento della geometria, le condizioni  di usura e la stabilita', individuando tempestivamente le eventuali  necessita'  di  intervento,  secondo  le  modalita' di cui all'art. 6 comma 3 del Decreto.
 
 1.1.4 Protezione e controllo accessi
 
 Devono  essere  previsti  opportuni accorgimenti in corrispondenza degli  accessi intermedi alle gallerie e in corrispondenza delle aree di  pertinenza  eventualmente  presenti  sia  agli  imbocchi  che  ai suddetti accessi intermedi (ad es. piazzali, viabilita', ecc.).
 
 1.1.5 Ispezione regolare dello stato della galleria
 
 Devono  essere  previste  visite  ispettive  delle  gallerie e dei relativi   impianti   ferroviari  nonche'  delle  predisposizioni  di sicurezza eventualmente previste all'esterno (strade, locali tecnici, ecc.).   Tali   visite   ispettive   andranno  effettuate  a  cadenze prestabilite,  secondo  le  modalita'  di  cui all'art. 5 comma 3 del Decreto.
 
 1.1.6 Piano manutenzione galleria
 
 Deve  essere  predisposto, a cura del Gestore dell'Infrastruttura, su  proposta  del  Responsabile  della  galleria,  in  accordo con il Responsabile della Sicurezza, un Piano della Manutenzione nell'ambito del  quale  devono  essere  indicate  le  procedure  per una corretta manutenzione della galleria.
 
 1.2 MITIGAZIONE DELLE CONSEGUENZE DI INCIDENTI
 
 1.2.1 Resistenza e reazione al fuoco
 
 Per  le  gallerie  di  lunghezza  superiore a 2000 m, le strutture delle   opere   in  sotterraneo  dovranno  avere  caratteristiche  di resistenza  al  fuoco non inferiore a R 120, da valutare con la curva di incendio (UNI 11076).
 I  materiali impiegati per le strutture devono essere di classe di reazione al fuoco 0.
 I  materiali  in  vista,  con esposizione diretta al fuoco, devono avere  classe  di  reazione  al fuoco non superiore a 1 ed in ragione massima  del 30% della superficie totale delle pareti della galleria. Per la restante parte deve essere impiegato materiale di classe 0.
 Tutti  i  materiali  costituenti  apparecchiature  e  impianti con esposizione diretta al fuoco devono avere classe di reazione al fuoco non superiore a 2.
 
 1.2.2 Affidabilita' delle installazioni elettriche
 
 I   componenti  elettrici  destinati  all'alimentazione  dei  vari impianti  di  emergenza  (luce  e  forza  motrice)  devono  risultare protetti  da  guasti  e  per quanto possibile da danni conseguenti ad eventi incidentali.
 Gli impianti di alimentazione elettrica a servizio dei dispositivi di  emergenza  devono,  inoltre, prevedere opportune configurazioni o ridondanze  tali  da  garantire,  in  caso di guasto singolo, la sola perdita  di  brevi  tratti  di  impianto  in  galleria,  comunque non superiori a 500 metri.
 
 1.2.3 Impianto idrico antincendio
 
 Deve  essere  realizzato,  all'interno delle gallerie di lunghezza superiore  a 2000 m, un impianto idrico antincendio, con attacchi UNI 45, posizionati ogni 125 m, e corredati da cassetta UNI 45 al fine di contrastare l'eventuale sviluppo di incendi e di fumi.
 L'impianto   deve   essere  collegato  ad  un  idoneo  sistema  di alimentazione   che  garantisca  il  funzionamento  contemporaneo  di quattro attacchi per almeno 60 minuti, assicurando almeno una portata di  1201/min  a  2  bar  per  l'idrante  posto  nelle condizioni piu' sfavorevoli per altimetria e distanza. L'impianto puo' essere a secco o  in  pressione.  In  quest'ultimo  caso la rete idrica, all'interno della galleria ferroviaria, dovra' essere adeguatamente protetta.
 
 1.3 FACILITAZIONE DELL'ESODO
 
 1.3.1 Marciapiede
 
 Lungo   le  gallerie  devono  essere  realizzati  marciapiedi  per assicurare un rapido e sicuro esodo delle persone.
 Nelle gallerie a doppio binario detti marciapiedi saranno previsti su  entrambi  i  lati della galleria, mentre nelle gallerie a singolo binario potranno essere realizzati da un solo lato.
 Per  le  gallerie di lunghezza superiore a 2000 m la larghezza dei marciapiedi  non  deve essere inferiore a 90 cm singolarmente, per le gallerie  in  progettazione,  o  complessivamente, per le gallerie in esercizio o costruzione, tenendo conto di camminamenti funzionalmente equivalenti,  percorribili  in assenza di circolazione ferroviaria, o anche con l'impiego di armamento senza ballast.
 Per  le  gallerie di lunghezza inferiore tale larghezza non potra' in ogni caso essere minore di 50 cm.
 
 1.3.2 Corrimano
 
 Per le gallerie di lunghezza superiore a 2000 m, in corrispondenza dei marciapiedi, deve essere realizzato un apposito corrimano.
 
 1.3.3 Segnaletica di emergenza
 
 Al  fine  di  favorire l'autosoccorso, per agevolare l'esodo e per consentire   l'individuazione   delle  predisposizioni  di  emergenza presenti  nella  galleria,  devono  essere previsti appositi cartelli tali   da   fornire   informazioni   visive  di  immediata  e  chiara interpretazione.
 In particolare devono essere posizionati lungo la galleria, almeno ogni 100 m, cartelli di tipo riflettente o luminescente che indichino la distanza e la direzione delle uscite piu' vicine.
 I  cartelli  devono  essere resi visibili attraverso una opportuna illuminazione.
 
 1.3.4 Illuminazione di emergenza nella galleria
 
 Deve  essere previsto un impianto di illuminazione in galleria che garantisca  lungo i percorsi di esodo un livello di illuminazione non inferiore  a  5  lux  medi, a 1.0 m dal piano di calpestio e comunque assicurando 1 lux minimo.
 
 1.3.5 Uscite/accessi
 
 Per  garantire  l'esodo  delle  persone  dovranno  essere presenti idonee vie di uscita/accessi secondo le indicazioni seguenti:
 Gallerie  a  singola canna: finestre di accesso carrabili, ogni 4 km circa.
 Gallerie  a  doppia  canna: collegamenti tra le canne almeno ogni 500 m.
 In  aree  urbanizzate  ove le condizioni locali e morfologiche lo consentano  potranno  essere  previsti  in  alternativa  accessi  non carrabili ogni 2 km circa.
 
 1.3.6 Realizzazione uscite/accessi
 
 Gli   accessi  intermedi  (finestre,  pozzi,  ...)  devono  essere realizzati  in  modo  tale da poter essere utilizzati sia come vie di esodo  dei  passeggeri  sia  come  vie  di  accesso  per  i mezzi (se carrabili) e le squadre di soccorso.
 Per rendere possibile l'esodo delle persone, gli accessi intermedi andranno  opportunamente  protetti e illuminati mantenendoli sicuri e fruibili  anche  in  ordine  alla  eventuale  presenza  di fumi nella gallerie ferroviaria.
 Nell'ambito  di tali accessi intermedi, deve essere individuato, e opportunamente  segnalato,  un  percorso  pedonale di larghezza utile pari a 120 cm, riducibile eccezionalmente a 90 cm.
 
 1.3.7 Sistema di controllo fumi nelle vie di esodo
 
 Deve   essere   prevista   la   messa   in  sovrappressione  o  la compartimentazione  dei  collegamenti tra una galleria ferroviaria ed un'altra,  in  caso  di  sezione  a  doppia  canna  o tra la galleria ferroviaria  ed  una galleria di servizio a questa parallela o tra la galleria ferroviaria e le uscite/accessi, per evitare che in presenza di un incendio si abbia propagazione di fumi.
 
 1.3.8 Impianto  telefonico  di  emergenza (viva/voce) e di diffusione
 sonora
 
 Deve    essere    previsto    un    impianto   di   telefonia   di emergenza/diffusione   sonora   al   fine   di   consentire,  durante un'eventuale  emergenza, le comunicazioni dall'interno della galleria tra  il  personale  di bordo o i viaggiatori e il centro di controllo nonche'  impartire  le necessarie disposizioni al pubblico in caso di necessita' da parte del personale ferroviario ovvero delle squadre di soccorso.
 
 1.4 FACILITAZIONE DEL SOCCORSO
 
 1.4.1 Piazzale di emergenza
 
 Per  le  gallerie  di  lunghezza  superiore  a 5000 m, deve essere previsto  almeno un piazzale di emergenza, posizionato in prossimita' degli  imbocchi, che deve costituire uno spazio adeguato per la sosta degli  automezzi  di  soccorso  e  per  l'impiego  delle attrezzature necessarie all'emergenza.
 Dal piazzale di emergenza deve essere possibile accedere alla sede ferroviaria  attraverso  la  realizzazione  di  un  piano  a raso che consenta   il   posizionamento  del  mezzo  bimodale  sul  binario  e l'attraversamento dei binari da parte di mezzi gommati.
 La  superficie  del  piazzale  deve  essere  almeno pari a 500 m², riducibile a 300 m² per le gallerie in costruzione e in esercizio.
 Il   piazzale  deve  risultare  opportunamente  collegato  con  la viabilita'  stradale  ordinaria  di  zona.  Dovra'  essere  dotato di illuminazione.
 
 1.4.2 Area di triage
 
 Per  le  gallerie  di  lunghezza  superiore  a 5000 m, deve essere individuata in prossimita' della galleria almeno un'area destinata al primo  soccorso  ed  allo  smistamento  delle persone coinvolte in un eventuale  incidente,  che potra' essere utilizzata anche per diversi scopi  a condizione che risulti sempre sgombra da attrezzature (campo sportivo, area pic-nic, ecc).
 
 1.4.3 Piazzole per l'elisoccorso
 
 Per  le  gallerie,  di  lunghezza  superiore a 5.000 m deve essere prevista una elisuperficie, in prossimita' dei piazzali di emergenza.
 
 1.4.4 Strade di accesso
 
 Per  le gallerie in cui non sia previsto il piazzale di emergenza, dovra'  essere  previsto un collegamento viario percorribile da mezzi di  soccorso  tra almeno uno dei due imbocchi (o degli accessi/uscite intermedi, se presenti) e la viabilita' stradale ordinaria di zona.
 
 1.4.5 Impianto  di radiopropagazione in galleria per le operazioni di
 soccorso
 
 Devono  essere  consentite  comunicazioni  radio all'interno delle gallerie,  al  fine  di  assicurare  i  collegamenti delle squadre di soccorso tra l'esterno e l'interno della galleria.
 
 1.4.6 Disponibilita' di energia elettrica per le squadre di soccorso
 
 Per  gallerie  di  lunghezza  superiore  a  2.000  m,  deve essere prevista  la  possibilita' di alimentare in galleria, almeno ogni 500 m, apparati elettrici in uso alle squadre di soccorso, in modo sicuro e affidabile.
 
 1.4.7 Postazioni di controllo
 
 Per gallerie di lunghezza superiore a 5.000 m deve essere prevista una  postazione  per  il  comando,  il  controllo,  la  diagnostica e manutenzione delle predisposizioni di sicurezza.
 Dalla  postazione  di  controllo  sono  gestiti  gli  impianti sia durante  le  normali  fasi  di  esercizio,  sia  in  presenza  di una emergenza.
 Una postazione di controllo puo' gestire piu' gallerie.
 
 1.4.8 Sezionamento linea di contatto
 
 Per  gallerie  di  lunghezza  superiore  a  5.000  m devono essere previsti  dei  sezionamenti  della  linea  di contatto opportunamente ubicati  allo  scopo  di  consentire la mobilita' di treni accodati o precedenti  quelli incidentati o semplicemente posti sotto una tratta di linea di contatto interessata da un corto circuito.
 
 1.4.9 Sistema di interruzione e messa a terra della linea di contatto
 
 Deve essere installato un sistema che, in presenza di un incidente in  galleria,  consenta la disalimentazione della linea di contatto e la   relativa  messa  a  terra  di  sicurezza,  mediante  dispositivi posizionati in prossimita' degli imbocchi di accesso.
 
 MATERIALE ROTABILE
 
 Il  materiale rotabile deve essere reso conforme alle normative di sicurezza  antincendio,  secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche Europee (EN), al momento in vigore, fatto salvo quanto esplicitamente previsto  nel presente Decreto e secondo quanto stabilito dall'art. 4 - comma 10.
 
 1.5 PREVENZIONE E MITIGAZIONE INCIDENTI
 
 1.5.1  Misure  di  protezione  dal  fuoco  (materiali  di  motrici  e
 carrozze)
 
 Il  materiale  rotabile  deve  essere  progettato  in modo tale da prevenire   il   verificarsi  di  principi  di  incendio  e  la  loro propagazione.
 In  particolare deve essere evitato l'utilizzo di materiale che in caso di incendio sprigioni quantita' di fumo e prodotti tossici oltre i  limiti  di  accettabilita'  previsti  dalle  normative  specifiche vigenti.
 
 1.5.2 Rilevatori  di  incendio  a  bordo  (motrici,  carrozze  notte,
 ristorante e passeggeri)
 
 Devono essere previsti su tutti i mezzi di trazione, nonche' nelle carrozze  notte (cuccette e vagoni letto) e nelle carrozze ristorante e  passeggeri,  dei dispositivi di rilevazione incendio che producano un allarme al personale di bordo.
 
 1.5.3 Dispositivi manuali di allarme
 
 Sulle  carrozze  passeggeri  devono essere previsti dispositivi ad azionamento manuale che producano allarme al personale di bordo.
 
 1.5.4 Neutralizzazione freno di emergenza
 
 Per  il  materiale di nuova costruzione il sistema di frenatura di emergenza  previsto  sui rotabili passeggeri deve essere concepito in modo  tale  da consentire al personale di macchina di intervenire per differire  l'arresto  del convoglio in un punto opportuno della linea all'esterno della galleria.
 Per   i  treni  a  composizione  mista  nel  transitorio  verranno predisposti   cartelli  monitori  di  divieto  azionamento  freno  in galleria.
 
 1.5.5 Mantenimento della capacita' di movimento
 
 In  presenza  di un incendio le carrozze, in composizione ai treni passeggeri,  devono  mantenere  la  capacita'  di circolazione per un tempo  pari  a 15 min. alla velocita' di 80 km/h. I mezzi di trazione devono  essere  muniti  di impianti fissi di estinzione e, per quanto possibile,  di  accorgimenti  che  possano garantire il proseguimento della marcia.
 
 1.5.6 Estintori portatili a bordo
 
 Devono  essere previsti estintori, di tipo e in numero adeguato, a bordo dei rotabili, compresi i mezzi di trazione.
 
 1.5.7 Impianti fissi di estinzione
 
 Devono  essere  installati  su  tutti  i  mezzi di trazione, sulle carrozze  notte, ristorante e passeggeri di nuova costruzione, idonei impianti fissi automatici, di estinzione incendi, con possibilita' di interruzione  manuale  in  caso  di  falso  allarme, con le modalita' dell'art. 4 - comma 10.
 Relativamente   ai   mezzi   di  trazione,  alle  carrozze  notte, ristorante e passeggeri esistenti questi impianti devono proteggere i componenti elettrici di potenza e ausiliari. A protezione degli altri ambienti  delle suddette carrozze dovranno essere installati impianti in grado di contrastare l'insorgere dell'incendio fatti salvi i tempi occorrenti  per la disponibilita' delle relative specifiche tecniche, con le modalita' dell'art. 4 - comma 10.
 
 1.5.8 Comando centralizzato spegnimento aria condizionamento
 
 Per  tutte  le carrozze deve essere previsto un sistema automatico per  bloccare  l'impianto  di condizionamento, al fine di limitare la propagazione del fumo in caso di incendio.
 
 1.5.9 Illuminazione d'emergenza
 
 Deve  essere previsto un sistema di illuminazione di riserva delle carrozze  che consenta, all'interno del treno, l'individuazione delle predisposizioni di emergenza e dei percorsi di esodo.
 
 1.5.10 Equipaggiamento di primo soccorso a bordo
 
 Ogni  treno  deve  essere  equipaggiato con almeno una cassetta di pronto soccorso facilmente accessibile dal personale di bordo.
 
 1.6 FACILITAZIONE DELL'ESODO
 
 1.6.1 Dimensionamento per l'esodo
 
 Le  carrozze  (porte  finestre  struttura) devono essere dotate di uscite/accessi  di emergenza definiti e di caratteristiche opportune. Tali uscite/accessi devono essere visibili e segnalate.
 
 2 PROCEDURE OPERATIVE
 
 3.1 PREVENZIONE E MITIGAZIONE INCIDENTI
 
 3.1.1 Arresto per emergenza
 
 In  presenza di un'emergenza con incendio a bordo in una galleria, i  treni,  compatibilmente  con il sistema di distanziamento per essi previsto,  verranno  arrestati all'esterno della galleria, o nel caso di   gallerie   di   rilevante  lunghezza,  in  punti  opportunamente individuati, per favorire l'eventuale esodo.
 In  presenza  di un'emergenza i treni eventualmente presenti sulla linea  dovranno  essere  arrestati  prima  del  loro  ingresso  nella galleria  stessa  e  i  treni  presenti  nella  galleria fatti uscire eventualmente riducendo opportunamente la velocita'.
 I  treni eventualmente accodati a quello incidentato devono essere fermati il prima possibile.
 
 2.1 FACILITAZIONE DELL'ESODO
 
 2.1.1 Formazione del personale
 
 Il  personale  del  Gestore  dell'Infrastruttura  e  delle imprese ferroviarie  deve essere opportunamente addestrato con continuita' ed in  base  alle  proprie  funzioni  e  responsabilita' in modo tale da essere in grado di operare e gestire eventuali emergenze.
 
 2.1.2 Informazioni  di  sicurezza  e  istruzioni sul comportamento in
 caso di emergenza
 
 Devono  essere  fornite ai passeggeri opportune informazioni sulle dotazioni di sicurezza disponibili.
 Devono   essere   impartite   specifiche   istruzioni   circa   il comportamento da tenere in caso di emergenza in galleria.
 
 2.2 FACILITAZIONE DEL SOCCORSO
 
 2.2.1 Piani di emergenza e soccorso
 
 Le autorita' locali competenti devono approntare congiuntamente un piano di emergenza sulla scorta degli scenari di incidente ipotizzati che  tenga  conto  delle indicazioni generali e specifiche al fine di definire, per i vari scenari, compiti e responsabilita' dei vari enti coinvolti nelle operazioni di soccorso.
 Il  piano  di  emergenza  deve  essere  proposto fin dalla fase di progettazione.
 
 2.2.2 Esercitazioni periodiche con le squadre di soccorso
 
 Per gallerie di lunghezza superiore a 5000 m, devono essere svolte esercitazioni  congiunte  tra il personale ferroviario e il personale delle  squadre  di  soccorso  al  fine  di  assicurare  un  opportuno addestramento   alla   collaborazione,   alla   comunicazione   e  al coordinamento durante una eventuale emergenza.
 Le   esercitazioni   devono  inoltre  aumentare  l'efficienza  del soccorso e ridurre i tempi di intervento.
 
 2.2.3 Mezzi di soccorso (mezzo bimodale)
 
 Per  l'accesso  delle squadre di soccorso in gallerie di lunghezza superiore  a  5000  m  dovra'  essere previsto un mezzo speciale che, affidato  in  dotazione  ai  distaccamenti  VV.F.,  competenti per il territorio  in  cui  e' situata la galleria, presenti caratteristiche tali da poter circolare sia su strada che su ferrovia passando da una modalita'  all'altra  con il solo ausilio di un breve tratto di linea ferroviaria reso carrabile.
 
 2.2.4 Informazioni sul trasporto di merci pericolose
 
 Le  informazioni  sulle merci pericolose trasportate devono essere rese  disponibili al personale di macchina e alle squadre di soccorso chiamate ad intervenire in un'emergenza.
 Le   informazioni   devono  essere  complete  e  accurate  nonche' contenere  le  necessarie  indicazioni  sulle misure di prevenzione e protezione   che   le   squadre   di   soccorso   dovranno   prendere nell'intervento.
 
 2.2.5 Disponibilita' attrezzature di soccorso
 
 Per  le  gallerie  di lunghezza superiore a 3.000 m, devono essere disposte  lungo  la  galleria,  almeno  in  postazioni  ogni  500  m, attrezzature  di  emergenza  a disposizione delle squadre di soccorso e/o dei passeggeri.
 
 PARTE SECONDA
 
 REQUISITI INTEGRATIVI
 
 1 INFRASTRUTTURA
 
 1.1 PREVENZIONE INCIDENTI
 
 1.1.1 Monitoraggio della velocita/sistema di segnalamento
 
 I   sistemi   di  segnalamento  garantiscono  la  sicurezza  della circolazione  dei treni prevenendo collisioni e deragliamenti causati da  un  malfunzionamento  degli apparati o da velocita' eccessiva dei rotabili.
 Nei  tratti  in cui lo sviluppo in galleria risulti significativo, il  sistema  di  segnalamento  impedisce  il superamento da parte del treno  dei  segnali  di  via  impedita  e  eccessive  velocita',  non consentendo, per quanto possibile, l'arresto dei treni nelle gallerie anche nel normale esercizio ferroviario.
 
 1.1.2 Individuazione del treno (conta assi, circuito binario)
 
 Sistema  di segnalamento che consente di identificare la posizione del  treno  lungo  la  linea e trasmettere tale posizione ad un posto centrale.
 
 1.1.3 Impianti fissi per il controllo dello stato del treno
 
 - Impianti  di  Rilevamento Temperatura Boccole (RTB) posizionati in  modo  opportuno  lungo  la tratta cosi' da consentire, in caso di anomalia, l'attivazione di una procedura di emergenza.
 - Portali  termografici: sensori fissi di temperatura posti lungo la  linea  per  l'individuazione  di  un  principio  di  incendio sul materiale  rotabile  cosi'  che  i treni possano eventualmente essere fermati prima che entrino nella galleria;
 I  seguenti  requisiti  verranno  presi  in considerazione solo in presenza di tecnologia dei dispositivi affidabile:
 - Dispositivi  che  rilevano  la differenza del carico sugli assi per  il  rilevamento  di  spostamenti  dei  carichi. Vanno installati sufficientemente  prima  degli  imbocchi  delle  gallerie, in modo da poter  cosi'  localizzare vagoni con sbilanciamenti del carico oppure con  sospensioni difettose facendo scattare l'allarme ed arrestare il treno;
 - Impianti  di rilevamento della sagoma del materiale rotabile in modo tale da poter fermare il treno in presenza di un "fuori sagoma". Vanno   installati   sufficientemente   prima  degli  imbocchi  delle gallerie;
 - Dispositivi per la verifica del carico assiale;
 - Dispositivi per la verifica delle ruote piatte.
 
 1.1.4 Indipendenza dei binari in galleria
 
 In  particolari situazioni di lunghezza, morfologia o di esercizio della galleria, potra' essere esaminata, mediante analisi di rischio, la  necessita'  di  ricorrere all'indipendenza dei binari mediante la realizzazione di gallerie a doppia canna.
 
 1.2 MITIGAZIONE DELLE CONSEGUENZE DI INCIDENTI
 
 1.2.1 Requisiti di resistenza e reazione al fuoco (Cavi elettrici)
 
 Cavi  elettrici  a servizio dei vari impianti di emergenza (luce e forza  motrice),  meccanicamente non protetti, isolati con guaine non propaganti  l'incendio  e  a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi.
 
 1.2.2 Uscite/accessi
 
 Accessi intermedi, salvaguardati e attrezzati, anche se a distanza inferiore  a  quella  prevista  nei  requisiti minimi, per i mezzi di soccorso e uscite di emergenza.
 
 1.2.3 Sezione collegamenti trasversali
 
 Nelle  gallerie  a doppia canna, collegamenti tra le due gallerie, utilizzati  per  l'esodo/accesso  dei  passeggeri e del personale, di dimensioni  almeno  pari  a 100 mq calpestabili idonei a contenere la sosta provvisoria di viaggiatori esodanti in presenza di circolazione ferroviaria  nella canna attigua. Per tale collegamento l'attivazione di  un  impianto  per  la  sovrapressione evita che in presenza di un incendio si abbia propagazione di fumi. Nell'eventualita' di presenza di  finestre  in  coincidenza  con collegamenti trasversali, dovranno essere  rispettati  i  requisiti  di  cui al punto 1.3.7 del presente allegato - parte prima.
 
 1.2.4 Rivelazione di incendio, fumo e gas nei locali tecnici
 
 Rivelatori  di  incendio, fumo e gas, istallati nei locali tecnici (cabine  di  trasformazione MT/BT, posti tecnologici per gli impianti IS  e  TLC)  per  l'individuazione  di un principio di incendio e una immediata comunicazione al centro di controllo.
 
 1.2.5 Sistema di controllo a distanza TVCC
 
 Monitoraggio  tramite impianto video dal centro di controllo degli accessi  ubicati  in  zone  di evidenziato alto rischio di intrusione (prevalentemente zone urbane).
 
 1.2.6 Sistemi di estinzione incendio
 
 Sistemi automatici o manuali per contrastare un incendio.
 
 1.2.7 Sistemi di estrazione fumi/sistema di ventilazione
 
 Idonei  accorgimenti tecnici intesi in caso di incendio a limitare i  possibili danni causati dallo sviluppo di fumi e agevolare l'esodo e l'intervento delle squadre di soccorso.
 Sono  ricomprese  in  tali accorgimenti tecnici le predisposizioni realizzate nella costruzione delle gallerie (camini, pozzi, ecc.)
 
 1.3 FACILITAZIONE DELL'ESODO
 
 1.3.1 Nicchie
 
 Rientranze  nel  corpo della galleria che consentono, al passaggio del  treno, il ricovero del personale adibito alla manutenzione della linea  per  il riparo dallo spostamento d'aria prodotto dal convoglio e/o  dalla eventuale proiezione di oggetti. Possono prevedere al loro interno  dotazioni  di  emergenza  a  disposizione  delle  squadre di soccorso  e  dispositivi  di  protezione per i viaggiatori in caso di esodo (mascherine antifumo).
 
 1.3.2 Galleria parallela di servizio e di sicurezza
 
 Galleria parallela alla galleria principale tenuta libera dal fumo e  usata  sia  come  via  di  esodo sia come accesso delle squadre di emergenza.
 
 1.4 FACILITAZIONE DEL SOCCORSO
 
 1.4.1 Accessibilita' per veicoli stradali
 
 Sistema  con  armamento  su  piastre  di  calcestruzzo anziche' su ballast  che  consente  l'accessibilita'  ai  veicoli  stradali delle squadre di soccorso.
 
 1.4.2 Mezzi di soccorso
 
 Mezzi  utilizzati  in  caso  di  incidente  in galleria al fine di agevolare  l'esodo  dei  passeggeri  e  l'intervento delle squadre di soccorso. Possono essere dei seguenti tipi:
 a) carrelli  ferroviari,  ovvero mezzi per il personale FS, con i quali  si  puo'  accedere in galleria dagli imbocchi, utilizzati come mezzi ausiliari di trasporto di feriti, materiale pesante, etc.;
 b) mezzi  ordinari,  ovvero  automezzi gommati normalmente in uso alle  squadre  di  soccorso  per  gli  interventi di emergenza. Se la galleria  e'  resa  carrabile  dalla realizzazione di un armamento su piastre  di  calcestruzzo  anziche'  su  ballast,  tali mezzi possono essere usati per accedere alla galleria;
 c) treno  di soccorso, che svolge la funzione di soccorso tecnico per  la  messa  in  sicurezza  delle  persone  e della infrastruttura attraverso  la  mitigazione  degli  effetti dell'incidente e la prima assistenza  sanitaria  agli  eventuali  feriti. Trasporta una squadra composta  da  personale  ferroviario  e antincendio e le attrezzature antincendio. Sosta normalmente su di un binario dedicato, in un posto di movimento (PM) o nella stazione piu' vicina alla galleria;
 d) treno  di  evacuazione,  che  deve  poter  intervenire durante l'esercizio della galleria ed avere la possibilita' di evacuare tutte le  persone  del  treno  incidentato.  Sosta  normalmente  su binario dedicato, in un PM o nella stazione piu' vicina alla galleria.
 
 2 MATERIALE ROTABILE
 
 2.1 FACILITAZIONE DELL'ESODO
 
 2.1.1 Equipaggiamento  delle  carrozze  per  facilitare  l'esodo  dei
 passeggeri e l'accesso delle squadre di soccorso
 
 Equipaggiamento   delle   carrozze   passeggeri  tale  da  offrire condizioni   favorevoli   per  l'autosoccorso  in  caso  di  incendio (contenitore  attrezzato con attrezzo frangivetro, lampade portatili, estintori, cassetta pronto soccorso, megafono, etc.)
 
 3 PROCEDURE OPERATIVE
 
 3.1 PREVENZIONE INCIDENTI
 
 3.1.1    Orario/programma    di    esercizio    (specialmente   treni passeggeri/treni  merci  pericolose) Orario di esercizio che eviti la contemporanea  presenza  in  galleria  di  treni  passeggeri  e treni trasportanti merci pericolose.
 
 3.1.2 Regolamenti per il trasporto di merci pericolose
 
 Restrizioni  sul  transito  nelle  gallerie  di treni passeggeri e treni  merci  che  trasportano  merci pericolose in generale (incluso carichi singoli o vagoni in un treno merci).
 |  |  |  | Allegato III 
 Analisi di Rischio
 
 1. Premessa
 
 L'analisi  quantitativa dei rischi nelle gallerie ferroviarie deve essere  inquadrata  in  una logica generale di sistema, adattata allo specifico  ambito  del  sistema  treno  - galleria, ed articolata nei sottosistemi   di   natura   strutturale   o  funzionale  secondo  le indicazioni  della direttiva 96/48/CE del 23 luglio 1996 e 2001/16/CE del 19/3/2001 e decisioni seguenti.
 Piu'  in  particolare,  l'analisi di rischio deve fare riferimento alla  scomposizione  del  sistema  treno  - galleria nei sottosistemi componenti  infrastruttura,  materiale rotabile e procedure operative (rif: documento UIC - Codex 779-9 "Safety in Railway tunnels").
 L'analisi  di  rischio  deve  valutare  i  diversi  rischi  in una galleria,  tenendo  conto  di  tutti  gli  elementi inerenti alle sue peculiarita'  progettuali,  alle  condizioni  e  al  tipo di traffico (modello  di  circolazione),  alle  frequenze  di  circolazione delle diverse   tipologie   di   traffico   (passeggeri   o   merci),  alle caratteristiche della infrastruttura e dei rotabili.
 
 2. Scopo
 
 L'analisi   di  rischio  ha  lo  scopo  iniziale  di  valutare  le probabilita'  di  accadimento  di  eventi incidentali preventivamente identificati  (rif:  annessi A e B) unitamente alla valutazione di un indicatore  della  gravita'  delle conseguenze connesse all'evolversi degli stessi eventi.
 Qualora  in  ragione  del  livello di rischio valutato si adottino opportune  misure  e  dispositivi per la riduzione del rischio stesso (rif.  All.  II),  l'analisi  viene  reiterata per la valutazione del rischio residuo.
 In particolare le misure e i dispositivi di sicurezza che mirano a ridurre  il rischio si devono distinguere (rif. documento UIC - Codex 779-9 "Safety in Railway tunnels" richiamato in Allegato II) in:
 - misure  di  prevenzione  (prevention  of  incidents, UIC), allo scopo  di  ridurre  la  probabilita' di innesco di eventi incidentali caratteristici  (Eventi  Iniziatori,  EI) relativi al sistema treno - galleria,
 - misure  di  protezione (individuale e collettiva) e mitigazione delle  conseguenze  derivanti  dal  verificarsi  dei  suddetti eventi incidentali (mitigation of impact, UIC)
 - misure  di  facilitazione  dell'allontanamento  dai  luoghi  di pericolo (autosoccorso) (facilitation of escape, UIC);
 - misure   di   facilitazione   degli   interventi   di  soccorso (facilitation of rescue, UIC).
 Inoltre,  per  le  gallerie  molto  lunghe,  si  possono  adottare ulteriori misure aggiuntive.
 La prevenzione degli eventi incidentali e' affidata essenzialmente al   rispetto   delle  condizioni  di  funzionamento  regolate  dalle direttive gia' richiamate e successive decisioni.
 E'  peraltro  compito  specifico della analisi di rischio valutare anche  gli  effetti  in  termini  di  riduzione  del  rischio  dovuto all'insieme  di  misure  e  dispositivi  di  protezione/mitigazione e facilitazione adottati (PMF), distinti per singoli sottosistemi (vedi Allegato   Il),   precisando   l'eventuale  interazione  sinergica  o antagonistica delle singole misure.
 
 3. Metodologia
 
 3.1 Procedura di Analisi di Rischio
 
 La  procedura  di  Analisi di Rischio di cui agli annessi A e D si basa  sull'applicazione  critica di metodi probabilistici consolidati per  la  valutazione  del  rischio di eventi complessi utilizzando le usuali  tecniche  ad  Albero  degli  Eventi ed ad Albero delle Cause, combinati  a  studi  di Scenario per la valutazione delle conseguenze associate a ciascun possibile esito finale.
 Le  informazioni  di  riferimento per costruire i dati di ingresso della  procedura  hanno  come fonte di riferimento le Relazioni sullo Stato  della  Sicurezza delle Gallerie Ferroviarie di cui alt'art. 16 del  decreto,  eventualmente  integrate  da informazioni contenute in banche dati, ufficialmente accreditate, su indici di incidentalita' e tassi   di  malfunzionamento  o  guasto  di  componenti  del  sistema (Annesso C).
 
 3.2 Scenari Incidentali di Riferimento
 
 Sono  stati  identificati alcuni scenari incidentali principali di riferimento,   relativi   all'emergenza   in   galleria,  conseguenti all'insorgenza dei seguenti eventi critici iniziatori:
 - INCENDIO (S1);
 - DERAGLIAMENTO (S2);
 - COLLISIONE (S3).
 Questi scenari devono necessariamente essere considerati.
 Ulteriori  scenari,  relativi  per  esempio  ad  atti  vandalici e attentati,  non  sono  oggetto della procedura descritta nel presente allegato,   dal   momento   che   questi  non  rappresentano  scenari incidentali tipici ed esclusivi del sistema treno - galleria. In casi particolari   puo'   essere   necessario   considerare  tali  scenari nell'ambito della formulazione estesa della analisi di rischio.
 Con  riferimento ad un'analisi di rischio di tipo probabilistico i tre  scenari  incidentali considerati devono essere costruiti in modo da  risultare  mutuamente  disgiunti e dunque da costituire un gruppo completo  di  eventi  incompatibili,  in  modo  tale  che  il rischio complessivo  relativo  all'emergenza in galleria sia somma dei rischi relativi ai singoli scenari incidentali.
 
 3.3 Identificazione e classificazione dei sottosistemi
 
 I  tre  scenari incidentali di riferimento potranno evolvere verso differenziate    configurazioni   stazionarie   di   fine   emergenza caratterizzate  da  diversi livelli di danno all'uomo, al materiale e all'infrastruttura  a seconda che si verifichi funzionamento corretto o   malfunzionamento   delle   misure  di  protezione  e  mitigazione realizzate a livello di:
 - Sottosistema INFRASTRUTTURA;
 - Sottosistema MATERIALE ROTABILE;
 - Sottosistema PROCEDURE OPERATIVE.
 In  definitiva l'evoluzione del singolo scenario incidentale verso una  conseguenza  di  danno massimo, minimo o intermedio deriva dalla presenza,  dall'efficacia  e dall'efficienza dei sistemi protettivi e mitigativi   realizzati   a  livello  di:  infrastruttura,  materiale rotabile,  procedure operative, nonche' delle misure di facilitazione dell'autosoccorso  e soccorso. Le procedure operative sintetizzano il ruolo   congiunto   dei   sottosistemi:   manutenzione   del  sistema ferroviario,    controllo-comando    e   segnalamento   del   sistema ferroviario,  energia  del sistema ferroviario, esercizio del sistema ferroviario (rif. Direttive gia' citate).
 
 3.4 Estensione ed integrabilita' della Procedura
 
 La   procedura  puo'  essere  estesa  sulla  base  delle  seguenti possibili integrazioni:
 - aumento del numero di scenari incidentali di riferimento;
 - aumento del livello di dettaglio dei sottosistemi.
 La rappresentativita' della descrizione degli scenari incidentali, e  in  particolare del livello di dettaglio con cui viene specificata la  gravita'  delle  conseguenze da essi derivanti, e' funzione della rappresentativita', veridicita' e precisione dei dati di riferimento.
 La  procedura  puo' essere estesa anche allo studio delle cause di innesco  dei  singoli eventi iniziatori caratteristici dello scenario (Incendio,   Deragliamento,  Collisione),  sulla  base  delle  usuali tecniche   ad   Albero  delle  Cause,  al  fine  di  identificare  la probabilita'  di accadimento dell'evento. A titolo di esempio si veda lo schema riportato in Tavola 3.4.I.
 ---->   VEDERE SCHEMA A PAG. 62 DELLA G.U.  <----
 
 4. Accettabilita' del Rischio
 
 4.1 Definizioni preliminari
 
 In    ragione    dell'aleatorieta'   della   misura   del   danno, l'accettabilita'  del  rischio  deve  essere preliminarmente valutata nella sola componente della salvabilita' dei passeggeri.
 I   risultati   derivanti  dall'analisi  ad  Albero  degli  Eventi forniscono   la   stima   della   distribuzione  di  probabilita'  di accadimento  del  livello  di  danno associato alle conseguenze degli scenari incidentali di riferimento.
 Sulla  base  di  tali  dati si definisce una misura del livello di Rischio  Atteso  Totale  (R),  per  una  specifica  opera  e  per uno specifico  regime  di  traffico.  Il  Rischio  Atteso Totale (R) puo' essere espresso come:
 ---->   VEDERE FORMULA A PAG. 63 DELLA G.U.  <----
 
 dove: R = rischio atteso; pi = probabilita' di accadimento dell'i-esima conseguenza; Ci = valore  dell'indicatore  di  danno  associato  alla  conseguenza
 i-esima; n = numero di eventi-conseguenza.
 
 La  misura  del  livello  di  Rischio  Atteso  Individuale (IR) si ottiene,  normalizzando  il valore del precedente indicatore rispetto alla  popolazione  esposta  in  un intervallo di tempo prefissato (un anno) e per chilometro percorso in galleria.
 E' altresi' ben definito un livello di Rischio Cumulato (CR) sulla base  della  distribuzione  di  probabilita'  cumulata del livello di danno riferita sempre ad un anno.
 Il livello di rischio cumulato fornisce la probabilita' (cumulata) che  si  abbia un danno maggiore di un'assegnata soglia di tolleranza (vedi par. 4.3).
 Il  rischio  atteso  individuale  unitamente  al  rischio cumulato costituiscono  le  grandezze  di riferimento per l'accettabilita' del livello  di sicurezza del passeggero associato alla singola specifica galleria (vedi par. 4.2 e 4.3).
 I dati complessivi ottenuti dall'Analisi di Rischio, effettuata su tutte  le  gallerie  distribuite  lungo  la rete ferroviaria, messi a confronto  da  una  parte con i dati statistici dell'incidentalita' e dall'altra  con  le  aspettative  di  sicurezza  della collettivita', consentono  di definire gli obiettivi di rischio in termini di soglie di rischio individuale e cumulato.
 Considerato  inoltre,  che il sistema ferroviario puo' evolvere, i valori  di  soglia suddetti sono suscettibili di essere modificati di conseguenza.
 Rispetto  alla richiesta di validazione dei requisiti minimi (cfr. art.  4  -  comma  5)  come  condizioni  sufficienti per garantire la sicurezza  dei  passeggeri per una determinata classe di gallerie, e' necessario  poter  valutare  il  livello  di  rischio relativo ad una singola galleria.
 
 4.2 Livelli di accettabilita' del rischio individuale
 
 Un  indicatore  che  permette  di  valutare  il livello di rischio relativo  ad  una singola galleria, e quindi anche per la valutazione della  sufficienza  dei  suddetti  requisiti  minimi per garantire un fissato  livello  di  sicurezza  dei passeggeri, e' il rischio atteso individuale IR definito in 4.1.
 Secondo dati di letteratura per i rischi liberamente assunti viene registrato  statisticamente  un rischio individuale per anno compreso tra 10-4 e 10-5, mentre per quelli involontari si va da 10-6 a 10-8.
 Ipotizzando,  in  modo cautelativo, che ciascun utente percorra in media  1000  km/anno  sul  sistema  ferroviario, il valore di rischio individuale in galleria viene fissato in 10-9 fatalita' / (passeggeri • km anno).
 Per  quanto  sopra  esposto,  il  rischio individuale definisce il valore  atteso  di  rischio annuo per passeggero per km; la soglia di attenzione e' fissata a 10-11 e la soglia di inaccettabilita' a 10-9.
 Il  valore  fissato  per la soglia di attenzione tiene conto anche dell'incertezza  sulla  percentuale  di  percorrenza  in  galleria  e dell'incertezza  sulle  informazioni  e  sui  dati  disponibili per i calcoli.
 ---->   VEDERE SCHEMA A PAG. 65 DELLA G.U.  <----
 Qualora  il  rischio  calcolato ricadesse in zona di attenzione e' richiesto   di   documentare  in  modo  esauriente  la  precisione  e rappresentativita'  dei  dati  utilizzati nonche' l'accuratezza della procedura;  nel  caso di residua incertezza e' richiesto di procedere con una valutazione di tipo ALARP (as low as reasonably possible).
 
 4.3 Livelli di accettabilita' del rischio cumulato
 
 L'indicatore  di rischio cumulato consente di valutare gli effetti dell'evoluzione degli eventi pericolosi sui passeggeri esposti.
 Come criterio di accettabilita' del rischio cumulato si procede ad una analisi sulla base del criterio definito come probabilita' che si verifichino,  in  un  fissato  periodo  di  tempo (es: un anno) e per chilometro  di  galleria,  non  piu'  di  un predeterminato numero di fatalita' [N/Km - anno].
 Al  fine  di  identificare  una  soglia  di  accettabilita'  viene introdotto un criterio di limitazione sul piano P([N/Km - anno ]> x), N dove viene preso in considerazione la probabilita' che le fatalita' superino una predeterminata soglia.
 ---->   VEDERE SCHEMA A PAG. 66 DELLA G.U.  <----
 Il  grafico  riportato  nella  Tavola 4.3.I riporta il criterio di accettabilita'  della  funzione cumulata di probabilita' ed indica la probabilita'  annua  che  il  numero  di fatalita' per chilometro sia maggiore di predeterminate soglie di riferimento.
 Da solo il criterio basato sull'indicatore di rischio cumulato non puo'  essere  adottato  come  criterio di accettabilita' nell'analisi della   singola   galleria;  esso  deve  essere  associato  a  quello individuale.
 
 5. Analisi di Rischio Base (ARB)
 
 La  procedura  di  Analisi  di  Rischio  Base,  con riferimento ai requisiti  di  sicurezza minimi, di cui all'Allegato II, definisce un metodo  per  la validazione di tali requisiti non solo come necessari ma  anche  come condizioni sufficienti per garantire la sicurezza dei passeggeri in una data galleria.
 Questa   e'   una  procedura  semplificata  mirata  alla  verifica dell'incolumita'   e   quindi   della  salvabilita'  dei  passeggeri, ipotizzando  e  simulando  uno  scenario  in cui la sopravvivenza dei passeggeri e' condizionata essenzialmente dall'autosoccorso.
 Nel  sistema  treno  -  galleria  assume  particolare  rilievo  lo scenario   incidentale  che  prevede  il  simultaneo  verificarsi  di incendio  e  perdita  di mobilita' del rotabile. L'Analisi di Rischio Base  e'  focalizzata  sullo studio di tale scenario e sull'efficacia del  complesso  di misure e dispositivi di sicurezza prioritariamente con riferimento a passeggeri, addetti e soccorritori.
 La procedura di Analisi di Rischio Base e' eseguita per un fissato volume di traffico ed e' caratterizzata dai seguenti parametri:
 - sviluppo   della   galleria:   distanza   tra  gli  imbocchi  o interdistanza tra vie di esodo fruibili (L'efficace),
 - tipo  di  traffico:  merci; viaggiatori, misto leggero (merci < 30%), misto pesante, (merci > 30%);
 - peculiarita'     progettuali     (presenza     di     deviatoi, interconnessioni  o  stazioni;  possibilita' di incrocio tra treni in transito;   andamento  altimetrico;  localizzazione  della  galleria; rischi di area specifici in prossimita' degli imbocchi).
 La  procedura  viene  descritta  negli  annessi  D1  e D2 a cui si rimanda.
 
 6. Scelta dei metodi di verifica della sicurezza
 
 La  procedura  di  Analisi di Rischio Base e' stata definita sulla base  dello  scenario incidentale incendio in galleria con perdita di mobilita'   del  rotabile,  assumendo  unitaria  la  probabilita'  di malfunzionamento  dei  sottosistemi  materiale  rotabile  e procedure operative,   ritenendo   efficaci  ai  fini  della  salvabilita'  dei passeggeri  solo le condizioni di esodo. L'evento iniziatore incendio e'  dunque  assunto  vincolato all'evento di arresto del convoglio in galleria:   S1   =   (stop   in   galleria)  ??  I,  con  conseguente impossibilita' del treno di sottrarsi alle condizioni critiche. Si e' supposto,  inoltre,  che  un  eventuale  intervento  delle squadre di soccorso  non  sia  efficace al fine di mettere in salvo passeggeri e addetti del treno incidentato. Lo sviluppo dettagliato dello scenario di riferimento e' riportato in Annessi D1 e D2.
 La   sufficienza  dei  requisiti  minimi  e'  condizionata  dunque essenzialmente   dalla  realizzazione  dell'esodo  in  sicurezza  dei passeggeri  (autosoccorso)  nell'ipotesi di insorgenza di un focolaio di incendio e di avanzamento del fronte di fumo in galleria.
 Le  condizioni  di  sicurezza  sono  determinate  sulla  base  del confronto  tra  andamento  delle  concentrazioni dei prodotti tossici della   combustione,   delle   concentrazioni  di  ossigeno  e  della visibilita' lungo la galleria e tempo d'esodo dei passeggeri.
 La   procedura   di   analisi  di  rischio  base,  sviluppata  con riferimento alla realizzazione dell'esodo in sicurezza dei passeggeri (autosoccorso) e applicata ad una opportuna ed esauriente varieta' di casi  tipo, al variare delle variabili di progetto, fornisce una base di   dati   per   la   verifica  del  rispetto  delle  condizioni  di accettabilita'  ovvero  della  necessita'  di  svolgere un'analisi di rischio estesa.
 Ne derivano le seguenti considerazioni:
 a. le  gallerie  di  lunghezza  compresa  tra  1000  m  e 2000 m, corredate   dei  requisiti  minimi  e  caratterizzate  dai  parametri indicati  nell'introduzione  dell'Allegato II (Volume di traffico non superiore  a 220 treni/giorno; Andamento altimetrico senza inversioni di  pendenza), garantiscono un adeguato livello di sicurezza rispetto alla  realizzazione dell'esodo dei passeggeri (autosoccorso) e quindi non  vanno sottoposte all'Analisi di Rischio: tale classe di gallerie definisce   la   Zona   Requisiti   Minimi;   qualora   non   fossero caratterizzate   dai   parametri   sopra  indicati  vanno  sottoposte all'Analisi di Rischio Base;
 b. le  gallerie  di  lunghezza  compresa  tra  2000  m  e 9000 m, corredate  dei  requisiti minimi e caratterizzate dai parametri sopra indicati vanno comunque sottoposte all'Analisi di Rischio Base per la valutazione della sufficienza delle misure di sicurezza applicate;
 c. le  gallerie  di  lunghezza  compresa  tra 1000 m e 9000 m non corredate dei requisiti minimi, ma caratterizzate dai parametri sopra indicati  vanno  sottoposte  all'Analisi di Rischio Base; qualora non fossero  caratterizzate dai parametri sopra indicati vanno sottoposte all'Analisi di Rischio Estesa;
 d. le  gallerie di lunghezza superiore ai 9000 m vanno sottoposte all'Analisi di Rischio Estesa;
 Comunque, tutte le gallerie ove non sia possibile escludere sia la contemporanea presenza di treni trasportanti merci pericolose e treni passeggeri sia la presenza di rischi di area specifici in prossimita' degli  imbocchi,  vanno  sottoposte  all'Analisi di Rischio Estesa al fine  di  individuare  specifici  provvedimenti  da adottare caso per caso.
 L'Analisi  di  Rischio Estesa deve essere condotta in tutti i casi in  cui  l'Analisi  di  Rischio  Base  non  consente di dimostrare la sufficienza delle misure applicate.
 Lo  schema  riportato  nella  Tavola 6.II illustra il diagramma di flusso della procedura sopra definita.
 
 Tavola 6.II. Procedura da attuarsi per l'applicazione dell'ARS oppure
 dell'ARB.
 ---->   VEDERE SCHEMA A PAG. 70 DELLA G.U.  <----
 
 ANNESSI
 
 ANNESSO A
 
 Schema indicativo delle fasi operative dell'analisi di rischio
 
 ANNESSO B
 
 Lista preliminare dei pericoli e degli eventi pericolosi
 
 ANNESSO C
 
 Banche dati incidentali
 
 ANNESSO D1
 
 Descrizione dell'analisi di rischio base in ambito probabilistico.
 
 ANNESSO D2,
 
 Descrizione   del   modello   deterministico  di  riferimento  per l'analisi  di  scenario e verifica delle conseguenze limite - Analisi di Rischio Base (ARB).
 
 ANNESSO A
 
 Schema indicativo delle fasi operative dell'analisi di rischio
 
 1. Identificazione dei pericoli
 
 Lista  preliminare  dei  pericoli,  con  evidenza del percorso che conduce   alla   loro   identificazione.   L'identificazione  avviene attraverso  l'analisi del sistema specificando le funzioni necessarie a  garantire  i requisiti operativi del sistema in studio. Attraverso l'analisi   storica   degli   eventi   incidentali,  considerando  la omogeneita'  delle  informazioni  a  disposizione,  si  definisce una classe  di  eventi  pericolosi  la cui probabilita' di accadimento e' significativa.
 
 2. Classificazione e selezione degli eventi pericolosi.
 
 Classificazione  degli eventi pericolosi (collegati ai pericoli di cui al punto 1) in termini di frequenza/probabilita' di accadimento e di gravita' delle conseguenze.
 Il  percorso adottato prevede la selezione dei pericoli, di cui al punto  1,  significativi  in  base  alla  valutazione  empirica delle frequenze/probabilita'   di   accadimento   e  della  gravita'  delle conseguenze per ciascun evento pericoloso.
 
 3. Stima delle probabilita' di accadimento degli eventi pericolosi.
 
 Analisi    frequentista/soggettiva    degli    eventi   pericolosi selezionati,  con  chiara  indicazione delle fonti e/o dei criteri di valutazione adottati.
 Si  indica  il  livello  di significativita', rappresentativita' e precisione statistica dei dati utilizzati.
 
 4. Analisi degli scenari incidentali.
 
 Sviluppo   delle  sequenze  incidentali  conseguenti  agli  eventi pericolosi  selezionati.  Si individuano gli scenari incidentali piu' frequenti  o  comunque  possibili  sulla  base  dei  dati  storici  a disposizione.
 
 5. Stima delle probabilita' degli eventi caratteristici degli scenari
 incidentali.
 
 Analisi frequentista/soggettiva degli scenari incidentali.
 A  partire  da dati storico/statistici o attraverso valutazioni di tipo soggettivo si valutano le probabilita' degli eventi elementari e degli  eventi  complessi  che caratterizzano gli scenari incidentali, evidenziando  il  livello  di  significativita', rappresentativita' e precisione statistica dei dati utilizzati.
 
 6. Analisi delle conseguenze.
 
 Analisi delle conseguenze per gli scenari incidentali identificati
 Si individuano le conseguenze in termini di fatalita'.
 
 7. Valutazione dei profili di rischio.
 
 Rischio Individuale e Collettivo
 Si  valuta  il  rischio  individuale,  primariamente in termini di danno  atteso  relativo  al  singolo  passeggero.  Ad  un  livello di maggiore  dettaglio si possono prendere in esame anche le conseguenze relative agli infortunati e ai danni ai beni.
 Si  valuta  il  rischio  collettivo  considerando  la probabilita' cumulata  relativa  al numero annuo di fatalita' per il complesso del comparto gallerie.
 
 8. Misure per la riduzione del rischio.
 
 Analisi   delle   misure   e   dispositivi  di  tipo  costruttivo, impiantistico, strumentale ed organizzativo
 Si  elencano  le  tipologie  di  misure  da  mettere  in  atto per fronteggiare  gli  scenari  critici evidenziati al fine di ridurre la probabilita'  di  accadimento o la gravita' delle conseguenze: misure di  prevenzione  (riduzione  della  probabilita' di accadimento degli eventi  pericolosi  iniziatori),  misure di protezione, mitigazione e facilitazione  (contenimento  del  malfunzionamento  dei sottosistemi considerati e della gravita' delle conseguenze).
 
 ANNESSO B
 
 Lista preliminare degli eventi pericolosi e delle cause
 
 La  seguente lista e' strutturata su due livelli. Il primo livello corrisponde  alla  lista  preliminare  degli  eventi  pericolosi;  il secondo  livello e' invece rappresentativo delle cause principali che possono portare all'evento pericoloso.
 o deragliamento:
 - guasto o cedimento strutturale del materiale rotabile,
 - cedimento strutturale o deterioramento del tracciato,
 - guasto ai sistemi di controllo della circolazione,
 - impatto con oggetti sulla linea,
 - cedimenti strutturali opere civili,
 - esplosione/fuoco a bordo,
 - errore umano a bordo,
 - errore umano al posto centrale;
 o collisione:
 - guasto alle logiche di interlocking,
 - prestazioni ridotte dell'impianto frenante,
 - presenza di convoglio non segnalato sulla via,
 - presenza di ostacoli in linea,
 - errato  controllo della circolazione dovuto a incompatibilita' elettromagnetica,
 - perdita  dell'impianto  frenante per guasti all'elettronica di bordo,
 - errore umano a bordo,
 - errore umano al posto centrale (o controllo);
 o incendio:
 - rilascio   di   sostanze  infiammabili,  tossiche,  pericolose trasportate
 o esterne,
 - corto circuito a bordo,
 - corto circuito della linea di alimentazione,
 - surriscaldamento organi di rotolamento,
 - difetto impianto frenante rotabili,
 - incendio di materiale combustibile in galleria;
 o interferenza  con  sistemi  di  distribuzione  di gas o liquidi pericolosi in prossimita' degli imbocchi:
 - esplosione/incendio,
 - rilascio di sostanze pericolose;
 o generici pericoli per i passeggeri:
 - intrappolamento tra convoglio e banchina,
 - intrappolamento nelle porte,
 - tentativo di discesa a treno gia' avviato,
 - treno in movimento con porte aperte,
 - porte aperte dal lato sbagliato,
 o altri pericoli:
 - perdita completa di potenza elettrica,
 - guasto ai sistemi anti intrusione,
 - perdita di trazione della motrice,
 - sezione di linea disalimentata,
 - perdita completa di alimentazione agli apparati di linea,
 - perdita dell'impianto di telecontrollo,
 - manutenzione inadeguata.
 I    pericoli   sopra   riportati   garantiscono   una   copertura esemplificativa esauriente ma non esaustiva delle tipologie di eventi che   possono   verificarsi   durante   l'esercizio   di  un  sistema ferroviario.
 
 ANNESSO C
 
 Banche dati incidentali
 
 Si  presenta di seguito uno schema di format tipo per la redazione di  schede  di  evento  incidentale  che costituiscono l'informazione elementare per costruzione della banca dati. Si tratta di un rapporto (standardizzato)  sul  tipo  di  evento,  livello delle conseguenze e ipotesi  di  causa; da compilarsi secondo canoni predeterminati e che deve dunque contenere:
 - dati anagrafici
 - data dell'evento;
 - luogo dell'evento;
 - tipologia del luogo (stazione, in linea, in galleria, ecc.);
 - descrizione dell'evento;
 - descrizione delle cause determinanti;
 - descrizione  delle  conseguenze in termini di danni a persone, cose e infrastrutture;
 - tipo di rotabile;
 - tempo di interruzione della circolazione
 - dati valutativi
 - identificazione  dei  sottosistemi  o  ambiti (infrastruttura, materiale  rotabile,  procedure operative) nei quali si e' verificato l'evento incidentale
 - valutazione   del   livello   di  gravita'  delle  conseguenze provocate dall'evento
 - nesso   di   causa   -  effetto  tra  accadimento  dell'evento incidentale / malfunzionamento del sotto sistema / conseguenze
 - dati  storico  statistici  relativi  alla  classe  dell'evento incidentale/malfunzionamento
 - dato cumulato relativo all'incidentalita'
 - dato cumulato relativo al tasso di malfunzionamento/guasto
 
 Banca dati disponibile nel gruppo FS
 
 Per  la  rete  gestita  da  RFI  esiste  una  banca dati di eventi incidentali  nella  quale  sono  riportate  tutte  le informazioni di dettaglio  sulla  cui  base  possono  essere  effettuate  valutazioni statistiche per l'analisi di rischio.
 L'accesso  alla  banca  dati  di  RFI  da parte di altri operatori ferroviari  viene  assicurato  attraverso  la  Direzione Generale del Ministero  delle  Infrastrutture e dei Trasporti che si rende garante del trattamento riservato delle informazioni fornite.
 
 ANNESSO D1
 
 Descrizione dell'analisi di rischio base in ambito probabilistico.
 
 Nella  procedura  indicata  si considerano gli effetti combinati e concatenati   dell'evento   di  riferimento  S1  (incendio)  nei  tre sottosistemi.
 Nella   Tavola  allegata  viene  rappresentato  in  forma  grafica l'albero degli Eventi corrispondenti alla procedura descritta.
 ---->   VEDERE SCHEMA A PAG. 78 DELLA G.U.  <----
 La probabilita' di accadimento della singola conseguenza finale e' data  dal  prodotto delle probabilita' (%) di accadimento dei singoli sottoeventi    (Malfunzionamento    o   Funzionamento   corretto   di Infrastruttura,   Materiale   Rotabile  e  Procedure  Operative)  che concorrono  alla  definizione dei rami che conducono alla conseguenza stessa. Le conseguenze vengono gerarchizzate a partire dal danno piu' severo,  (Dm)  a quello meno severo, (Dmin) rispetto ad una opportuna misura  di  utilita/danno  convenzionale,  determinata dal livello di sicurezza  associato  alla  generica  conseguenza. Le probabilita' di accadimento delle suddette conseguenze sono indicate con P1, ..., P8.
 La   misura  del  livello  di  gravita'  associata  alla  generica conseguenza  (Di)  e'  definita  attraverso  un  Indicatore  di Danno adimensionale   (0  indica  danno  nullo,  1  indica  danno  massimo) dipendente dal valore dei parametri caratterizzanti.
 La procedura suggerita si basa sulle elaborazioni di un simulatore che  descrive  l'esodo  dal  treno all'interno della galleria fino al raggiungimento  dell'uscita  della  galleria  stessa e sulla base del quale e' possibile caratterizzare la distribuzione dell'indicatore di danno  relativamente  ad  un  convoglio  prototipo. A partire da tale distribuzione si stima il rischio totale R.
 Al  fine  di indagare il comportamento di una generica galleria di lunghezza inferiore (o uguale) a 2000 m, nelle condizioni specificate in   precedenza,   si   definisce  innanzitutto  la  probabilita'  di accadimento dell'evento SI in gallerie di lunghezza minore o uguale a 2000  m,  come  il  prodotto  della  probabilita'  di accadimento del suddetto  evento  nel  generico  punto della linea ferroviarie per la probabilita'   che   il  treno  si  trovi  durante  il  suo  percorso all'interno  di una galleria di lunghezza effettiva minore o uguale a 2000 m.
 Noto  il  valore  della  probabilita'  di  accadimento dell'evento iniziatore considerato, per fissati volumi e tipologie di traffico, e tenendo  conto  dei  risultati derivanti dalla simulazione d'esodo in termini  di  distribuzione  di  probabilita' associata all'indicatore adimensionale  di danno si determina il valore del livello di rischio individuale  da  confrontarsi  con  la  soglia  di  accettabilita'  e inaccettabilita' stabilite nel paragrafo 4.
 Il livello di rischio individuale relativo alla classe di gallerie prese in considerazione e' definito dalla seguente relazione:
 ---->   VEDERE FORMULA A PAG. 79 DELLA G.U.  <----
 
 essendo  Ni  il  generico valore della variabile numero di fatalita', ottenuto come risultato della simulazione, Npass il numero totale dei passeggeri  presenti  all'interno del convoglio e M il massimo numero di   fatalita'   in   corrispondenza  della  galleria  considerata  e relativamente a fissati valori di volume e tipologia di traffico.
 La  suddetta  procedura di analisi di rischio base, sviluppata con riferimento alla realizzazione dell'esodo in sicurezza dei passeggeri (autosoccorso)  ed  applicata ad una opportuna ed esauriente varieta' di  casi tipo, al variare della lunghezza efficace, fornisce una base di   dati   per   la   verifica  del  rispetto  delle  condizioni  di accettabilita'  ovvero  della  necessita'  di  svolgere un'analisi di rischio estesa.
 Sono  diagrammati  gli  andamenti lineari che descrivono il legame tra livello di rischio individuale (IR) e probabilita' di accadimento dell'evento  iniziatore  P(S1)  parametrizzati  dalla lunghezza della galleria.  La  pendenza  delle  rette  (R)  varia  al  variare  della lunghezza  della  galleria  (o  dell'interdistanza tra vie d'esodo) e corrisponde  all'indicatore  di  rischio atteso totale, variabile tra zero   e   uno,   connesso   al  verificarsi  dell'evento  iniziatore considerato.
 ---->   VEDERE SCHEMA A PAG. 80 DELLA G.U.  <----
 Per  gallerie  di  lunghezza efficace compresa tra 2000 m e 9000 m eventualmente  dotate  di  requisiti  integrativi e caratterizzate da valori  degli  altri  parametri  considerati  nell'analisi di rischio (tipo  di  traffico e procedimenti progettuali) favorevoli, si adotta il concetto di Lunghezza Equivalente Le e di Sicurezza Equivalente.
 La Lunghezza Equivalente di una galleria e' una lunghezza virtuale associata  al  livello  di rischio caratteristico di una galleria, in corrispondenza   del  medesimo  valore  di  probabilita'  dell'evento iniziatore associato alla galleria specifica.
 
 ANNESSO D2
 
 Descrizione  del  modello deterministico di riferimento per l'analisi
 di  scenario  e  verifica  delle  conseguenze  limite - Analisi di
 Rischio Base (ARB).
 
 Descrizione generale dello scenario.
 
 Si  ipotizza  l'incendio  di  una carrozza di un treno passeggeri, fermo  in  galleria  in posizione centrale rispetto agli imbocchi. La sezione  della galleria e' del tipo a singola canna e doppio binario, di  superficie  pari a 80 m2; la lunghezza della galleria e' pari a 4 km.
 Si valuta l'andamento nel tempo, all'interno della galleria, delle grandezze   rappresentative   del   rischio  per  le  persone  dovuto all'incendio:
 - distribuzione  delle  concentrazioni  di  fumi  e  gas  tossici prodotti  dall'incendio  (CO,  HCN,  HC1,  CO2)  e delle altre specie chimiche   significative   ai   fini  del  rischio  (difetto  di  02, particolato) all'interno della galleria e loro andamento nel tempo;
 - distribuzione  delle  temperature  all'interno della galleria e loro andamento nel tempo; in particolare lungo i percorsi di esodo;
 - distribuzione   dell'irraggiamento  termico  all'interno  della galleria e suo andamento nel tempo.
 
 Determinazione della curva di rilascio della potenza termica.
 
 Al fine di valutare la curva di rilascio piu' appropriata e' stato studiato   l'incendio   di   una  carrozza  passeggeri,  con  innesco ipotizzato  su  una  poltroncina, considerando altresi' la successiva rottura dei finestrini.
 Tale  studio  ha consentito di determinare i valori di picco delle grandezze rappresentative del rischio per lo scenario in oggetto.
 I  materiali  considerati  nello  sviluppo  del modello sono tutti assimilati, per quanto riguarda le loro proprieta' termodinamiche, al poliuretano,  materiale, tra quelli presenti sulla carrozza tipo, che presenta  il  comportamento  piu'  severo  dal  punto  di vista della partecipazione al fuoco e della produzione dei prodotti tossici della combustione (in particolare CO e HCN).
 
 Ipotesi  adottate  per  la  definizione  dello scenario - Incendio di
 riferimento.
 
 Lo  scenario incidentale di riferimento si caratterizza per essere rappresentativo  di  una vasta classe di scenari incidentali e per lo stesso sono stati individuati i rispettivi parametri conservativi:
 - la  curva  del rilascio prescelta prevede uno sviluppo graduale della  potenza  del  focolaio  (tempo  complessivo  di  sviluppo  non inferiore  ai  10  min.) sino al valore di 10 MW e si assume che essa rimanga costante per tutta la durata della simulazione;
 - la lunghezza della galleria e' pari a 4000 m;
 - la sezione della galleria ove e' ipotizzato l'incendio e' della tipologia singola canna doppio binario;
 - si assume che l'incendio si sviluppi al centro della galleria;
 - la velocita' di esodo in galleria e' ipotizzata pari a 0,6 m/s;
 - il  tempo necessario per l'esodo della totalita' dei passeggeri dalle carrozze si assume pari a 180 s;
 - si   ipotizza   inoltre  che  tutti  i  passeggeri  riescano  a raggiungere il marciapiede laterale di esodo;
 - la temperatura ambiente iniziale e' considerata pari a 20 °C;
 - la  concentrazione  iniziale  di ossigeno e' considerata pari a 20,7 % (valore in atmosfera al livello del mare).
 
 Rischi ai quali i passeggeri sono esposti durante l'esodo.
 
 La  salvabilita' dei passeggeri piu' sfavoriti e' condizionata dal buon esito delle tre fasi distinte dell'esodo:
 - esodo dal vagone incendiato;
 - allontanamento dal vagone incendiato;
 - raggiungimento delle uscite.
 Durante  la prima fase dell'esodo sia il rischio termico, legato a parametri  di rischio quali irraggiamento e temperatura dei gas caldi della  combustione, sia il rischio chimico legato alla concentrazione dei  prodotti  tossici  della  combustione quali CO, HCN, HC1 ed alla ipossia, cioe' alla mancanza di 02, sono elevati.
 Durante  la  seconda  fase  dell'esodo il rischio principale e' di tipo termico, legato soprattutto all'irraggiamento.
 Durante  la  terza  fase  dell'esodo  verso  l'uscita  il  rischio principale e' di tipo chimico e termico.
 
 Calcolo  del  grado  di  inabilita'  indotto  sui  passeggeri durante
 l'esodo.
 
 Al  fine  di  valutare  le capacita' di esodo sono stati calcolati degli  indicatori,  definiti dosi frazionali inabilitanti (fractional effective  dose),  secondo la norma ISO 13571, Lite threat of fires - Guidance  on  the  estimation of time available for escape using fire data,  per  ogni  parametro sia di rischio chimico (concentrazioni di sostanze  tossiche,  irritanti,  nonche' dell'ossigeno, ai fini della valutazione  della  ipossia)  sia di rischio termico (temperature dei gas  e  dell'aria,  valori  di  irraggiamento  termico  ai  quali gli esodanti sono esposti in galleria).
 I  parametri sopra citati sono rappresentativi delle condizioni di vivibilita'  all'interno  della  galleria  ed  in particolare lungo i percorsi  di  esodo; gli andamenti nel tempo dei valori dei parametri di   rischio   costituiscono   la   base   dei  dati  utilizzata  per l'applicazione  dei  modelli  empirici  proposti  nella  norma  sopra citata,  ed  assunti  come  modelli matematici per la valutazione dei dati calcolati in base a questa simulazione di incendio.
 L'approccio  utilizzato  si basa sul calcolo del tempo disponibile per  l'esodo  dei passeggeri attraverso un percorso interessato dalla diffusione dei prodotti dell'incendio quali fumi e calore.
 Gli  effetti  di cui le formule empiriche del modello proposto nel documento  succitato  tengono  conto sono computati in base ai valori assunti  dai  parametri  di  rischio lungo la galleria ed al tempo di esposizione delle persone a ciascun elemento di rischio; tali effetti sono  funzione del prodotto delle concentrazioni di ciascun parametro di  rischio  (CO,  CO2,  HCl,  HCN,  etc.)  pesato  con  il  tempo di esposizione  e  normalizzato rispetto ad un valore limite costituente il  parametro  di  riferimento, FED fractional effective dose, per il calcolo del tempo disponibile per l'esodo.
 Il calcolo delle dosi frazionali e' finalizzato a confrontare, per ogni  parametro di rischio, il valore ottenuto, rappresentativo della dose  frazionale  inabilitante  complessivamente assunta dal generico passeggero  durante l'esodo, con il valore di soglia (a seguito della normalizzazione  rispetto  al valore di soglia i valori ottenuti sono compresi tra 0 ed 1).
 Il  valore  1  corrisponde  al  raggiungimento della condizione di impossibilita' di autosoccorso.
 
 Sintesi  dei  risultati  del  modello  deterministico  applicato allo
 scenario di riferimento.
 
 Dai   risultati   dell'applicazione  del  modello,  relativi  alla galleria   tipo   indicata,   sono  state  ricavate  dosi  frazionali inabilitanti  complessive,  rappresentative del rischio chimico e del rischio termico:
 - dose  frazionale  inabilitante  complessiva relativa al rischio termico = FT = 0,08;
 - dose frazionale inabilitante complessiva relativa al rischio da ipossia (scarsita' di ossigeno) = Fo = 0,006;
 - dose  frazionale  inabilitante  complessiva relativa al rischio chimico = Fa = 0,05.
 I  valori  sopra  riportati  mostrano  che  il  rischio  associato all'esodo  dei  passeggeri e' da considerarsi accettabile in quanto i valori  delle  dosi  frazionali  inabilitanti sono tutti inferiori ai valori limite di accettabilita', indicati dalla stessa norma ISO pari a 0,3.
 
 Calcolo  del  rischio  per  una  galleria  generica  sulla  base  dei
 risultati  del  modello  deterministico applicato allo scenario di
 riferimento-Analisi di Rischio Base.
 
 L'ARB   si   sviluppa   rapportando   i   risultati   del  modello deterministico  ottenuti per lo scenario di riferimento alla galleria oggetto dell'analisi.
 L'ARB  si  applica  a tutte le gallerie ferroviarie secondo quanto indicato nel capitolo 6 del presente allegato III.
 
 Sensibilita' dei parametri di rischio rispetto ai parametri specifici
 di progetto.
 
 La salvabilita' dei passeggeri, che si ipotizza effettuino l'esodo attraverso i marciapiedi, dipende
 • dalle concentrazioni dei prodotti della combustione;
 • dalla  temperatura  ed  irraggiamento  termico  alla quale sono esposti durante l'esodo;
 • dai tempi di esposizione.
 Tali   parametri   di   rischio  dipendono  sostanzialmente  dalla configurazione geometrica della galleria. Gli elementi caratteristici che  incidono  in maniera significativa sul rischio termico e chimico sono i seguenti:
 • sezione   della   galleria,  Sg,  incide  principalmente  sulle concentrazioni  dei  prodotti  della  combustione  dipendendo da tale grandezza il volume all'interno del quale i fumi si distribuiscono;
 • interdistanza  massima  delle  uscite pedonali, Len, incide sui tempi  di esodo e quindi sui tempi di esposizione alle concentrazioni dei  prodotti della combustione ed agli effetti termici dell'incendio e  rappresenta  la  lunghezza  efficace  di una galleria dal punto di vista  dell'esodo dei passeggeri nel caso dell'evento incendio di una carrozza in galleria;
 • larghezza  dei  percorsi  di esodo, W'incide sulla velocita' di fuga  e  quindi  sui  tempi  di  esposizione  alle concentrazioni dei prodotti della combustione ed agli effetti termici dell'incendio.
 
 Indicatori di danno per l'Analisi di rischio base (ARB).
 
 Di seguito sono definiti i tre indicatori di danno:
 • Dch,  rappresentativo  del  danno  durante l'esodo in galleria, dovuto  alla  concentrazione  del  monossido  di  carbonio e di altri prodotti   tossici,   computati   conservativamente  raddoppiando  il contributo  dovuto  al  solo monossido di carbonio (la concentrazione dei fumi puo' essere convertita in densita' ottica);
 • DT,  rappresentativo  del  danno  associato  agli effetti della temperatura e dell'irraggiamento termico;
 • Do,  rappresentativo  del danno dovuto ad ipossia (scarsita' di ossigeno).
 L'approccio  della  ARB si basa su leggi empiriche ottenute da una regressione  di  una modellazione rigorosa del fenomeno che correlano gli  indicatori  agli elementi caratteristici della galleria rispetto ai quali tali parametri sono sensibili.
 Le espressioni dei parametri sopra citati sono le seguenti:
 Dch,= Fch *((80/Sg)2 +(0,8/W')2)/2 + 0,03 * Leff/1000;
 DT= FT *((80/Sg)2 + (0,8/W')2)/2;
 Do = Fo *((80/Sg)2 +(0,8/W')2)/2.
 Le   espressioni   sopra   riportate   sono   basate   su  ipotesi conservative,  associate alla variazione degli indicatori di danno in relazione agli elementi caratteristici della galleria.
 La  condizione  per cui l'ARB dimostra la necessita' di effettuare l'ARE  e'  che  almeno  uno degli indicatori di danno sopra definiti, Dch,  DT, Do, risulti maggiore del valore limite normalizzato, pari a 0,3.
 La  condizione di accettabilita' del danno si realizza nel caso in cui  gli  indicatori Dch, DT, Do, rimangano tutti inferiori al valore limite pari a 0,3.
 In  altri  termini  il  suddetto  risultato  corrisponde all'esito favorevole  dell'ARB,  compatibile  con  la  soglia di accettabilita' fissata.
 
 Riferimenti
 
 I  valori  soglia  ed i parametri del modello deterministico dello scenario  di danno considerato e delle corrispondenti conseguenze sui passeggeri  sono  tratti  dal  contesto  internazionale normativo del settore (vedi riferimenti bibliografici sottoelencati):
 - ISO/TR 13387:1999, Fire safety engineering - Part 1-9;
 - ISO/DTS 13571 Life threat of fires - Guidance on the estimation of time available for escape using fire data;
 - NFPA  SFPE  Handbook  -  Visibility and human behaviour in fire smoke, T. Jin;
 - NFPA   SFPE   Handbook  -  Toxicity  assessment  of  combustion products, D.A. Purser;
 - NFPA SFPE Handbook - Emergency movement, H.E. Nelson;
 - NFPA SFPE Handbook - Heat release rate, V. Babrauskas;
 - NFPA  SFPE Handbook - Generation of heat and chemical compounds in fare, A. Tewarson;
 - NIST  Fire  dynamic  simulator  - Technical referente guide, K. McGrattan;
 - NIST Fire dynamic simulator - User's guide, K. McGrattan;
 - NIST  -  Fire  safety  of passenger trains: Material evaluation (cone calorimeter), R.D. Peacock;
 - NIST  -  Fire  Safety  of Passenger Trains: Application of Fire Hazard Analysis Techniques, Richard D. Peacock;
 - NIST  -  Fire  Safety  of  Passenger Trains: Evaluation of Fire Hazard Analysis Using Full-Scale Passenger Rail Car Tests; Richard D. Peacock;
 - University   of  Canterbury  -  Assessing  the  feasibility  of reducing the grid resolution in FDS field modelling, N.M. Petterson;
 - NIST  -  Numerical Simulation of the Howard Street Tunnel Fire, Baltimore, Maryland, July 2001, K. B. McGrattan, A. Hamins;
 - NRC  National  Research  Council  Canada  -  Simulation  of the dynamics  of  the Fire for a section of the L.H.- La Fontaine Tunnel, A. Bounagui, A.Kashef, N. Benichou.
 |  |  |  | Allegato IV 
 PROCEDURE TECNICO AMMINISTRATIVE
 
 1 Premessa
 
 Le  disposizioni  contenute  nel  presente  allegato  al  Decreto, riguardano   le  procedure  per  l'approvazione  dei  progetti  delle gallerie,  per  la loro messa in esercizio e per lo svolgimento delle esercitazioni, nonche' la documentazione che deve essere predisposta.
 Il  progetto  delle  opere  di  realizzazione  delle  gallerie  e' soggetto  al  parere di conformita' della Commissione di Sicurezza di cui all'art. 8 del decreto.
 L'esecuzione  delle opere per la realizzazione di una galleria non puo'  essere  iniziata senza l'approvazione del progetto da parte del Gestore dell'Infrastruttura.
 Nel  caso  di modifiche dei requisiti di sicurezza della galleria, di  cui  all'allegato Il, e' necessaria la comunicazione al Ministero delle  Infrastrutture  e  Trasporti,  corredata dalle motivazioni che confermano  le  rispondenze  agli  obiettivi  di  sicurezza,  di  cui all'allegato  III.  La  Commissione di Sicurezza esprimera' un parere sulla conformita' delle modifiche proposte.
 Nessuna galleria puo' essere aperta all'esercizio senza preventiva autorizzazione da parte del Gestore dell'Infrastruttura.
 L'apertura  all'esercizio  di  una  galleria  sara' comunicata dal Gestore dell'Infrastruttura al Ministero.
 Tale   comunicazione   e'   necessaria  anche  per  la  riapertura all'esercizio  dopo  modifiche  apportate  ai  requisiti di sicurezza della galleria, di cui all'allegato II.
 
 2 Gallerie in progettazione: approvazione dei progetti
 
 2.1 Generalita'
 
 Per  le  gallerie  di  cui all'art. 2 del decreto, si applicano le procedure descritte nel presente capitolo.
 Per  le  gallerie  che  ricadono  nel  campo  di  applicazione del presente   capitolo,   il  Gestore  dell'Infrastruttura  fornisce  al progettista  incaricato  le specifiche tecniche relative ai requisiti prestazionali   richiesti  all'allegato  II,  sulla  base  di  quanto previsto  nell'allegato III, nonche' ogni altra utile indicazione per elaborare  lo  specifico  progetto  per  la  messa in sicurezza della galleria.
 
 2.2 Gallerie per le quali i requisiti minimi sono sufficienti
 
 Per  le  gallerie  per  le  quali  i  requisiti  minimi  risultino sufficienti  a  garantire  gli  obiettivi di sicurezza, come indicati nell'allegato     III    del    presente    Decreto,    il    Gestore dell'Infrastruttura  deve  formalmente  inviare  una comunicazione al Ministero,    unitamente   agli   elaborati   progettuali   ed   alla documentazione di sicurezza approvati dallo stesso Gestore.
 
 2.3 Gallerie per le quali i requisiti minimi non sono sufficienti
 
 Per  le  gallerie  per  le  quali i requisiti minimi non risultino sufficienti,  secondo  quanto indicato nell'allegato III del presente Decreto, si applicano le procedure di seguito indicate.
 Il  Gestore  dell'Infrastruttura  deve  inviare  al  Ministero gli elaborati progettuali e la documentazione di sicurezza di cui al cap. 7,  ai  fini del parere di conformita' di cui all'art. 9 del presente Decreto.
 Il  progetto  deve contenere tutte le misure di sicurezza adottate (requisiti minimi ed integrativi) di cui all'allegato II, o ulteriori requisiti  di  sicurezza, anche di tipo innovativo, che consentano di rispettare l'obiettivo di sicurezza di cui all'allegato III.
 In  presenza  di  piu'  gallerie,  nell'ambito  della stessa linea ferroviaria,  il  Gestore  dell'Infrastruttura  puo'  presentare  una relazione  unica  in  cui vengano chiaramente identificate le diverse gallerie e le misure di sicurezza previste per ciascuna di esse.
 Il Ministero emette il proprio parere di conformita' con eventuali prescrizioni,  in  relazione  alla  documentazione  di  sicurezza del progetto  della  galleria,  entro  60  giorni dalla data di ricezione della richiesta.
 La  Commissione  di Sicurezza provvede, poi, ad inviare il proprio parere al Ministero .
 Il Gestore dell'Infrastruttura acquisito il parere, ottempera alle prescrizioni  ivi  contenute, presentando il progetto di adeguamento, entro e non oltre 90 giorni.
 La  Commissione  si  esprime  su tale adeguamento con le modalita' precedentemente esposte.
 
 3 Gallerie il cui progetto definitivo e' gia' stato approvato, ma non
 ancora aperte all'esercizio.
 
 In  presenza di progetto definitivo gia' approvato e/o di galleria in  fase  di  affidamento o gia' in costruzione (art. 11), il Gestore dell'Infrastruttura e' tenuto a valutare la conformita' del progetto, secondo quanto previsto all'articolo 11 del presente Decreto.
 La  valutazione  di  conformita'  consiste  in  una  verifica  del progetto  ai  fini  della  rispondenza  agli  obiettivi  di sicurezza secondo le modalita' indicate nell'allegato III.
 Il  Gestore  dell'infrastruttura,  nel caso in cui il progetto sia conforme  a  quanto  previsto  dal presente Decreto, comunica l'esito della  verifica  effettuata al Ministero, allegando la documentazione di sicurezza della galleria di cui al cap. 7.
 Il  Gestore  dell'infrastruttura,  in  caso di non conformita' del progetto,  provvede  a  predisporre  il  progetto  di  modifica  e la documentazione  di  cui al cap. 7, rinviando l'introduzione di quelle misure che dovessero determinare modificazioni dei tempi e dei costi, ai  fini  dell'art. 12 comma 6, secondo un programma di realizzazione modulato  nel  tempo,  di  cui agli articoli 11 ed 12 del decreto, da sottoporre al Ministero, secondo le modalita' precedentemente esposte al cap. 2.
 
 4 Gallerie in esercizio
 
 Per  le  gallerie  in esercizio, ai fini dell'articolo 12 comma 6, devono applicarsi le procedure di seguito indicate.
 Il  Gestore  dell'Infrastruttura  deve  effettuare le verifiche di conformita', secondo quanto previsto aliart. 12 del presente Decreto.
 Se la galleria in esercizio risulta conforme a quanto previsto dal presente  Decreto,  il  Gestore  dell'Infrastruttura comunica l'esito della  verifica  effettuata al Ministero, allegando la documentazione di sicurezza di cui al cap. 7.
 Il  Gestore  dell'Infrastruttura, in caso di non conformita' della galleria   in   esercizio  provvede  a  predisporre  un  progetto  di adeguamento  unitamente ad un programma di realizzazione modulato nel tempo   delle   misure   di   sicurezza   da   adottare,  nonche'  la documentazione di sicurezza.
 La  documentazione di sicurezza deve essere redatta in conformita' a quanto riportato nel successivo cap. 7.
 Il  Gestore  dell'Infrastruttura  deve  inviare  al  Ministero gli elaborati  progettuali  e  la  documentazione  di sicurezza di cui al cap. 7.
 Il  progetto  deve contenere tutte le misure di sicurezza adottate (requisiti minimi ed integrativi) di cui all'allegato Il, o ulteriori requisiti  di  sicurezza, anche di tipo innovativo, che consentano di rispettare l'obiettivo di sicurezza di cui all'allegato III.
 In  presenza  di  piu'  gallerie,  nell'ambito  della stessa linea ferroviaria,  il  Gestore  dell'Infrastruttura  puo'  presentare  una relazione  unica  in  cui vengano chiaramente identificate le diverse gallerie e le misure di sicurezza previste per ciascuna di esse.
 La   Commissione   di   Sicurezza  emette  il  proprio  parere  di conformita'    con   eventuali   prescrizioni   in   relazione   alla documentazione  di  sicurezza  del  progetto della galleria, entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
 La  Commissione  di Sicurezza provvede, poi, ad inviare il proprio parere al Ministero.
 Il   Gestore  dell'Infrastruttura  sulla  scorta  del  parere  del Ministero,  ottempera  alle  eventuali  prescrizioni  ivi  contenute, presentando un piano di adeguamento del progetto entro e non oltre 90 giorni.
 Anche   in  presenza  di  modifiche  progettuali  su  gallerie  in esercizio,   devono  essere  applicate  le  procedure  descritte  nel presente paragrafo.
 
 5 Procedura  per  la  modifica  dei  requisiti  di  sicurezza e/o dei
 parametri di galleria
 
 Quando  occorra apportare una modifica ai parametri o ai requisiti di  sicurezza,  il Gestore dell'Infrastruttura provvede a redigere il progetto  di modifica e lo invia al Ministero secondo quanto previsto al precedente cap. 4.
 Il  responsabile della galleria o il responsabile della sicurezza, nel caso in cui lo ritengano opportuno, possono proporre una modifica dei requisiti di sicurezza della galleria.
 Il  Gestore  del1'Infrastruttura  allega  alla  documentazione  di sicurezza,  da  sottoporre  al  Ministero, il parere del responsabile della galleria e del responsabile della sicurezza.
 
 6 Notifica di conformita' della apertura all'esercizio
 
 Il  Gestore  dell'infrastruttura  comunica al Ministero l'apertura all'esercizio  della  galleria  dichiarando  che le misure realizzate risultano  quelle  comprese  nel progetto della galleria che e' stato sottoposto alla Commissione di Sicurezza stessa.
 
 7 Documentazione di sicurezza
 
 7.1 Progetto Preliminare
 
 Documentazione  di  sicurezza,  al fine di evidenziare il corretto recepimento delle indicazioni del presente decreto, contenente:
 • relazione sulla galleria (o sulle gallerie),
 • identificazione  dei  pericoli  potenziali  per l'esercizio del sistema ferroviario in galleria,
 • relazione  e  descrizione dei requisiti e delle predisposizioni di  sicurezza previste (opere civili, impiantistica, organizzazione e collegamenti viari),
 • programma di esercizio.
 Documentazione  relativa  all'analisi  del  rischio, se si e' resa necessaria  la  sua  effettuazione,  di  cui all'art. 14 del presente decreto,  tale  da  dimostrare  il  raggiungimento degli obiettivi di sicurezza.
 
 7.2 Progetto Definitivo
 
 Documentazione  di  sicurezza,  al fine di evidenziare il corretto recepimento delle indicazioni del presente decreto, contenente:
 • relazione sulla galleria (o sulle gallerie),
 • identificazione  dei  pericoli  potenziali  per l'esercizio del sistema ferroviario in galleria,
 • relazione  e  descrizione dei requisiti e delle predisposizioni di  sicurezza previste (opere civili, impiantistica, organizzazione e collegamenti viari),
 • programma di esercizio,
 • schemi ed elaborati esplicativi necessari,
 • schema del piano di emergenza.
 Documentazione  relativa  all'analisi  del  rischio, se si e' resa necessaria  la  sua  effettuazione,  di  cui all'art. 14 del presente decreto,  tale  da  dimostrare  il  raggiungimento degli obiettivi di sicurezza.
 Relazioni  tecniche,  per  ciascuna  predisposizione di sicurezza, corredate   da   schemi   ed   elaborati   necessari   alla  corretta identificazione  delle  caratteristiche  tecniche  e funzionali delle diverse misure di sicurezza previste.
 Piano   di  adeguamento  degli  interventi,  per  le  gallerie  in costruzione/esercizio   di   cui  agli  articoli  11  e  12,  qualora necessario,  per  l'esecuzione  delle  misure di sicurezza secondo il programma modulato nel tempo.
 
 7.3 Documentazione per l'esercizio
 
 Documentazione  di  sicurezza,  al fine di evidenziare il corretto recepimento delle indicazioni del presente decreto, contenente:
 • relazione sulla galleria (o sulle gallerie),
 • identificazione dei pericoli potenziali del sistema ferroviario in galleria,
 • relazione  e  descrizione dei requisiti e delle predisposizioni di  sicurezza previste (opere civili, impiantistica, organizzazione e collegamenti viari),
 • programma di esercizio,
 • schemi ed elaborati esplicativi necessari.
 Piano  di  emergenza  e  di soccorso, con indicazione degli Enti e strutture  coinvolti,  le  procedure  di  attivazione degli stessi, i tempi  di  interventi  stimati ed il programma delle esercitazioni di soccorso.  Il  piano  dovra'  essere  corredato  di  un  registro per l'annotazione  delle  esercitazioni  di sicurezza svolte, predisposto pure per la registrazione delle analisi sui ritorni di esperienza.
 Fascicolo  di  sicurezza  della  galleria  corredato  di schede da compilare  a  seguito  delle  visite  ispettive,  degli interventi di manutenzione,   delle   eventuali   anomalie   o   eventi  pericolosi verificatisi  nel  corso  della  vita  dell'opera,  dell'elenco delle esercitazioni   periodiche   svolte,   dell'elenco  delle  istruzioni specifiche di sicurezza/programma di formazione per il personale.
 
 8 Esercitazioni periodiche
 
 Il  responsabile  della  galleria  ed  i  referenti dei servizi di pronto  soccorso  e  pronto intervento organizzano, in collaborazione con  il responsabile della sicurezza, esercitazioni periodiche comuni per il personale della galleria.
 Le esercitazioni:
 - devono  essere  quanto  piu'  possibile  realistiche  e  devono corrispondere a possibili scenari di incidenti definiti;
 - devono essere organizzate e svolte in modo da fornire risultati chiari di valutazione;
 - devono prevenire danni alla galleria;
 - al  solo  scopo  di  ottenere  risultati complementari, possono svolgersi  in  parte  anche sotto forma di simulazioni, ancorche' con l'ausilio di computer.
 Le  esercitazioni  su  scala  reale  ed  in condizioni quanto piu' possibile  realistiche  sono  effettuate  in ciascuna galleria almeno ogni  quattro  anni.  La prima esercitazione dovra' essere effettuata entro  120  giorni a partire dalla data del provvedimento di apertura all'esercizio  della galleria, ovvero dalla data del provvedimento di prosecuzione dell'esercizio.
 Per  ogni  biennio  intermedio  saranno  effettuate  esercitazioni parziali c/o di simulazione.
 Nelle zone in cui varie gallerie sono situate in stretta vicinanza l'una   dall'altra,   l'esercitazione  su  scala  reale  deve  essere effettuata  almeno  in  uno  dei manufatti, variando galleria ad ogni esercitazione
 Il  responsabile  della  sicurezza  ed  i referenti dei servizi di pronto  soccorso  e  pronto  intervento  valutano  congiuntamente  le esercitazioni,   redigono   una   relazione   e  presentano  proposte appropriate  al responsabile della galleria, allo scopo di conseguire il miglioramento della sicurezza.
 Lo   svolgimento  e  l'esito  delle  esercitazioni  devono  essere accuratamente  annotate  sul  fascicolo  della  galleria,  a cura del responsabile della sicurezza.
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