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| Gazzetta n. 82 del 7 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |  | DECRETO 15 febbraio 2006 |  | Individuazioni   delle  prestazioni,  eseguite  dal  Ministero  delle comunicazioni  per  conto terzi, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Vista la legge 15 novembre 1973, n. 765;
 Visto  il  decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge    29 gennaio    1994,    n.    71,    recante   trasformazione dell'Amministrazione  delle  poste  e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero;
 Visto  il  decreto  del Ministro delle poste e telecomunicazioni di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro 5 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995;
 Vista   la   legge  31 luglio  1997,  n.  249  recante  istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
 Visto  il  decreto  legislativo  9 maggio  2001,  n.  269,  recante attuazione  della  direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio,  le  apparecchiature  terminali  di  telecomunicazione  ed  il reciproco riconoscimento della loro conformita';
 Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica ed in particolare l'art. 43;
 Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001, n. 217, convertito dalla legge  3 agosto 2001, n. 317, recante modifica al decreto legislativo 30  luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400 in materia di organizzazione del Governo;
 Vista  la  legge 16 gennaio 2003, n. 3 ed in particolare l'art. 41, commi 1 e 2;
 Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche;
 Visto  il  decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  24 settembre  2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2003;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre  2003, n. 366, recante modifiche  ed  integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  concernenti  le  funzioni  e  la  struttura  organizzativa  del Ministero  delle  comunicazioni,  a  norma  dell'art.  1  della legge 6 luglio 2002, n. 137 e in particolare l'art. 6;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  delle comunicazioni»;
 Sentite le organizzazioni sindacali;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Le  prestazioni  di  carattere  scientifico e sperimentale, non rientranti  tra  i  servizi  pubblici  essenziali  o  non espletate a garanzia  di  diritti  fondamentali,  eseguite  dal  Ministero  delle comunicazioni  per  conto  terzi  sono  individuate  come  di seguito indicato:
 a) rilascio  di  omologazioni  per  apparati e apparecchiature in regime  obbligatorio, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1998, n. 507;
 b) attestazione   di   conformita'   sui   ricevitori  televisivi provenienti da paesi extracomunitari;
 c) rilascio  di certificazioni di conformita' a norme di apparati e sistemi;
 d) rilascio di certificazioni nell'ambito del TETRA MoU;
 e)rilascio  di  certificazioni  sulle  stazioni  radio  base  per telefonia mobile in base all'accordo con i gestori;
 f) effettuazione   di   valutazioni  e  prove  per  la  sicurezza informatica  di  prodotti e sistemi relativi a dati classificati (Ce. Va.);
 g) effettuazione  di  verifiche  e  rilascio di certificazioni in materia  di  qualita' dei servizi di comunicazione elettronica, anche con riferimento all'accessibilita';
 h) rilascio di rapporti di prova su apparati e sistemi;
 i) svolgimento  di  attivita  ed  effettuazione di prestazioni in qualita'  di  Organismo  nazionale di certificazione per la sicurezza informatica  nel  settore  commerciale,  ai  sensi  del  decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30 ottobre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2004, n. 98;
 l) prestazione di servizi in materia metrologica;
 m) prestazione  del  servizio  di  sincronizzazione delle reti di comunicazione elettronica per i gestori;
 n) prestazioni  di  servizi  correlati alla utilizzazione ed alla gestione  di  banche dati concernenti numerazioni telefoniche fisse e mobili  e  domini  internet  a  favore  di operatori, enti pubblici e societa';
 o) effettuazione  di  valutazioni  di  sistemi  aziendali  per la gestione della qualita' finalizzate alla certificazione;
 p) prestazione di consulenze tecniche;
 q) effettuazione di studi, ricerche e sperimentazioni;
 r) formazione  tecnico-scientifica  per  il  personale  di  altre amministrazioni e per privati;
 s) effettuazione di collaudi di materiali, apparati e sistemi;
 t) certificazione  di  formazione  informatica e effettuazione di esami a personale di altre amministrazioni e utenti esterni;
 u) prestazioni  relative a compiti dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  e  dei  CORECOM  come  risultanti  dal  vigente accordo;
 v) collaborazioni  in  materia  di controllo dei livelli di campo elettromagnetico ai fini dell'inquinamento di competenza delle ARPA;
 z) ispezioni  di controllo presso le strutture degli operatori di comunicazione  elettronica,  finalizzate  alla  verifica  delle  loro capacita'  di adempiere agli obblighi sulle prestazioni obbligatorie, ai sensi dell'art 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, non riconducibili a  quelle  individuate  nell'art.  1,  eseguite  dal  Ministero delle comunicazioni  per  conto  terzi  sono  individuate  come  di seguito indicato:
 a) collaudi e ispezioni alle stazioni radio a bordo delle navi;
 b) assistenza  ai  concorsi  pubblici per prevenire l'utilizzo di terminali GSM;
 c) effettuazione  su  richiesta  dei  concessionari  di  progetti tecnici di compatibilizzazione tra impianti radioelettrici;
 d) effettuazione  di  interventi  su  richiesta  di  operatori di comunicazione elettronica in assenza di violazioni;
 e) attivita' di istruttoria per il rilascio di nulla osta nonche' di  vigilanza e controllo concernenti gli impianti e le condutture di energia  elettrica  ai  sensi  dell'art.  95  del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
 f) attivita'   di  disattivazione  o  suggellamento  di  impianti radioelettrici effettuate nell'interesse del trasgressore.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  I  compensi  dovuti  da  altre  amministrazioni statali, enti e privati,  per le prestazioni di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto  effettuati per loro conto dal Ministero delle comunicazioni, sono calcolati sulla base dei sottoelencati elementi:
 a) spese  per  il personale impiegato: Euro 60,00 per ogni ora di lavoro;
 b) spese  per  l'uso  di  apparecchiature  impiegate nelle prove, espresse  in  percentuale del costo iniziale dell'apparecchiatura per ogni ora di utilizzo:
 - strumentazione elettronica ed informatica e camere climatiche 0,80 per mille;
 -  apparecchiature per prove meccaniche, per prove di sicurezza elettrica  e  per  analisi  tecnologiche  e  chimico fisiche 0,60 per mille;
 - campioni di riferimento 0,40 per mille;
 c) spese per i materiali di consumo: rimborso del costo sostenuto per l'acquisto del materiale utilizzato;
 d) spese  di missione per il personale impiegato fuori dalla sede di  servizio: rimborso delle indennita' da corrispondere al personale sulla base della normativa vigente;
 e) spese generali: il 20% del totale delle voci precedenti.
 2. Per quanto riguarda le lettere a) e b) del comma 1, nel caso che la  durata  in  ore  della  prestazione  risulti  pari  ad  un numero frazionario, il corrispettivo e' pari all'importo orario moltiplicato per il suddetto numero frazionario.
 3  Qualora si tratti di prestazioni standard a carattere ripetitivo sono  adottati  prezzi  forfetari compilati sulla base degli elementi dei commi 1 e 2.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  I  compensi  dovuti  da  altre  amministrazioni statali, enti e privati,  per le prestazioni di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto  effettuati per loro conto dal Ministero delle comunicazioni, sono calcolati sulla base dei sottoelencati elementi:
 a) quota  oraria  di  surrogazione  del  personale:  euro  24,34, applicata anche alle frazioni di ora;
 b) compensi  spettanti  al personale per missione: rimborso sulla base delle diarie vigenti;
 c) quota  oraria  di utilizzo di apparecchiature: 0,128 per mille del costo iniziale delle apparecchiature stesse;
 d) quota  d'uso degli automezzi di proprieta' del Ministero delle comunicazioni (esclusa la quota di surrogazione per l'autista):
 1)  autovetture  fino  a  1.2  litri  di cilindrata spesa fissa giornaliera euro 11,36, spesa chilometrica euro 0,36;
 2)  autovetture  da  oltre  1.2 a 2.0 litri di cilindrata spesa fissa giornaliera euro 11,36, spesa chilometrica euro 0,57;
 3)  veicoli da oltre 600 fino a 2000 kg spesa fissa giornaliera euro 18,08, spesa chilometrica euro 0,91;
 4) veicoli da oltre 2000 fino a 6000 kg spesa fissa giornaliera euro 26,67, spesa chilometrica euro 1,34;
 5)  veicoli  per uso speciale attrezzati per il controllo dello spettro radioelettrico spesa fissa giornaliera:
 - Euro 60 fino a 2000 kg;
 - Euro 90,38 oltre 2000 kg;
 spesa chilometrica:
 - Euro 1,00 fino a 2000 kg;
 - Euro 1,51 oltre 2000 kg;
 6)  per  le  vetture  noleggiate  dall'amministrazione il costo orario e' determinato suddividendo il canone totale annuo corrisposto per duecentosessanta giorni ed il risultante costo giornaliero per 6;
 e) spese per i materiali impiegati: rimborso del costo in base ai prezzi correnti di mercato;
 f) spese  generali:  15%  dell'ammontare  complessivo degli oneri sostenuti.
 |  |  |  | Art. 5. 1. Una somma pari al 30% delle entrate provenienti dai compensi per le  prestazioni  conto  terzi  individuate  negli  articoli 1 e 2 del presente   decreto  e'  destinata,  d'intesa  con  le  organizzazioni sindacali,  all'incentivazione  della  produttivita'  del  personale, incluso  quello  di  livello  dirigenziale,  in  servizio  presso  il Ministero delle comunicazioni.
 2.  Il presente decreto, che sara' inviato alla Corte dei conti per la  registrazione,  ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 3.  Dalla  medesima  data e' abrogato il decreto del Ministro delle comunicazioni  24 settembre  2003,  nonche'  il  decreto del Ministro delle  poste  e  telecomunicazioni  5 settembre  1995,  citati  nelle premesse,  ad eccezione che per i contratti in corso e fino alla loro naturale scadenza.
 
 Roma, 15 febbraio 2006
 Il Ministro delle comunicazioni
 Landolfi
 
 Il Ministro dell'economia e delle finanze
 Tremonti
 
 Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2006 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 355
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