Gazzetta n. 82 del 7 aprile 2006 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 23 dicembre 2004
Delega di funzioni ai soprintendenti archivistici.

IL DIRETTORE GENERALE PER GLI ARCHIVI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 relativo all'istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, e successive integrazioni e modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive integrazioni e modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modifiche;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 recante disposizioni legislative in materia di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali del 24 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 novembre 2004, serie generale, n. 271
Rilevato che il predetto decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 art. 11, comma 2, individuando le funzioni e i compiti della Direzione generale per gli archivi, dispone altresi', al comma 3, che sia di norma delegata alle Soprintendenze archivistiche la funzione di cui al comma 2, lettera b) del medesimo articolo;
Rilevato che lo stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, art. 11, comma 2, lettera d), e lettera e) attribuisce alla Direzione generale per gli archivi la competenza ad autorizzare gli interventi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' il prestito di beni archivistici per mostre o per esposizioni sul territorio nazionale e all'estero;
Ritenuta l'opportunita' di delegare alle Soprintendenze archivistiche anche le funzioni previste dal citato art. 11, comma 2, lettera d) e lettera e), limitatamente alle mostre ed esposizioni che si tengono sul territorio nazionale;
Decreta:
Art. 1.
Sono delegate ai Soprintendenti archivistici le seguenti funzioni:
a) dichiarare l'interesse culturale degli archivi di proprieta' privata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) autorizzare gli interventi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
c) autorizzare il prestito di beni archivistici per mostre o esposizioni, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, limitatamente a quelle che si tengono sul territorio nazionale.
 
Art. 2.
La delega di cui all'art. 1 e' conferita:
1) in via continuativa, fatti i salvi i poteri del direttore generale qui delegante di emanare direttive nelle materie qui delegate, di controllare l'esercizio dei poteri delegati, di avocare a se' la trattazione di specifici affari, di sostituirsi al delegato in caso di inerzia, di annullare gli atti emanati dal delegato, fermo restando il dettato dell'art. 16 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di revocare la delega stessa.
2) con l'obbligo, per il delegato, di trasmettere alla Direzione generale per gli archivi copia dei provvedimenti emessi.
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' sottoposto agli organi di controllo competenti secondo le vigenti disposizioni e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2004

Il direttore generale: Fallace

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 160
 
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