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| Gazzetta n. 82 del 7 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |  | DECRETO 23 dicembre 2004 |  | Delega di funzioni ai soprintendenti archivistici. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE PER GLI ARCHIVI 
 Visto  il  decreto  legislativo  22 gennaio  2004, n. 42 recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;
 Visto  il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368 relativo all'istituzione  del Ministero per i beni e le attivita' culturali, e successive integrazioni e modifiche;
 Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive integrazioni e modifiche;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modifiche;
 Visto   il   decreto  legislativo  8 gennaio  2004,  n.  3  recante disposizioni legislative in materia di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
 Visto  il  decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali del  24 settembre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 novembre 2004, serie generale, n. 271
 Rilevato  che  il  predetto decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 art. 11, comma 2, individuando le funzioni e i compiti  della  Direzione generale per gli archivi, dispone altresi', al   comma   3,   che  sia  di  norma  delegata  alle  Soprintendenze archivistiche  la funzione di cui al comma 2, lettera b) del medesimo articolo;
 Rilevato  che  lo  stesso  decreto  del Presidente della Repubblica 10 giugno  2004,  n.  173, art. 11, comma 2, lettera d), e lettera e) attribuisce  alla Direzione generale per gli archivi la competenza ad autorizzare gli interventi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 22 gennaio  2004, n. 42, nonche' il prestito di beni archivistici per mostre o per esposizioni sul territorio nazionale e all'estero;
 Ritenuta    l'opportunita'    di   delegare   alle   Soprintendenze archivistiche anche le funzioni previste dal citato art. 11, comma 2, lettera d) e lettera e), limitatamente alle mostre ed esposizioni che si tengono sul territorio nazionale;
 Decreta:
 Art. 1.
 Sono delegate ai Soprintendenti archivistici le seguenti funzioni:
 a) dichiarare  l'interesse  culturale degli archivi di proprieta' privata  ai  sensi  dell'art.  13  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 b) autorizzare  gli  interventi  di  cui  all'art. 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 c) autorizzare  il  prestito  di  beni  archivistici per mostre o esposizioni,  ai sensi dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  limitatamente a quelle che si tengono sul territorio nazionale.
 |  |  |  | Art. 2. La delega di cui all'art. 1 e' conferita:
 1)  in  via  continuativa,  fatti  i salvi i poteri del direttore generale  qui  delegante  di  emanare  direttive  nelle  materie  qui delegate,  di controllare l'esercizio dei poteri delegati, di avocare a  se' la trattazione di specifici affari, di sostituirsi al delegato in caso di inerzia, di annullare gli atti emanati dal delegato, fermo restando  il  dettato dell'art. 16 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di revocare la delega stessa.
 2)  con l'obbligo, per il delegato, di trasmettere alla Direzione generale per gli archivi copia dei provvedimenti emessi.
 |  |  |  | Art. 3. Il  presente  decreto  sara'  sottoposto  agli  organi di controllo competenti   secondo  le  vigenti  disposizioni  e  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 23 dicembre 2004
 
 Il direttore generale: Fallace
 
 Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 160
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