| 
| Gazzetta n. 82 del 7 aprile 2006 (vai al sommario) |  | UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI |  | COMUNICATO |  | Procedura sanzionatoria amministrativa prevista dall'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) |  | 
 |  |  |  | 1. Premessa. L'art.  145  del  decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito  T.U.B.),  come modificato dall'art. 26, comma 2, della legge 28 dicembre  2005,  n. 262 attribuisce all'Ufficio Italiano dei Cambi (di seguito U.I.C.) il potere di applicare le sanzioni amministrative stabilite   per   l'inosservanza  delle  norme  previste  dal  T.U.B. medesimo,   come   modificate  dall'art.  39,  comma  3  della  legge 28 dicembre   2005,   n.   262,  e  delle  relative  disposizioni  di attuazione.
 Il presente provvedimento e' adottato ai sensi degli articoli 2 e 4 della  legge  7 agosto  1990,  n.  241 e disciplina, nel rispetto dei principi dettati dalla medesima legge n. 241/1990 nonche' dalla legge 24 novembre  1981,  n.  689,  le fasi del procedimento sanzionatorio, determinando  altresi'  il termine entro cui esso deve concludersi ed individuandone il relativo responsabile.
 2. Fonti normative.
 La materia e' disciplinata dai seguenti articoli del T.U.B.:
 art.  133,  come  modificato  dall'art. 64, comma 24, del decreto legislativo  23 luglio  1996,  n.  415,  dall'art.  30,  comma 1, del decreto  legislativo  4 agosto  1999,  n. 342, dall'art. 55, comma 3, della  legge  1° marzo 2002, n. 39, che dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di abuso di denominazione, aumentata  nella  misura  prevista dall'art. 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
 art.  139,  comma  1, come modificato dall'art. 64, comma 24, del decreto  legislativo  23 luglio  1996,  n.  415 e dall'art. 9.46, del decreto  legislativo  17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2 del decreto   legislativo   6 febbraio   2004,   n.   37,   che   prevede l'applicazione  di  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  per la violazione,   tra   l'altro,   delle   disposizioni   in  materia  di partecipazione   al  capitale  sociale  di  intermediari  finanziari, aumentata  nella  misura  prevista dall'art. 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
 art.  140,  comma  1,  come  modificato  dall'art. 32 del decreto legislativo  n. 342/1999, che prevede, fra l'altro, l'applicazione di sanzioni   amministrative   pecuniarie   per   la   violazione  delle disposizioni in materia di comunicazioni relative alle partecipazioni al  capitale  di  intermediari  finanziari,  aumentate  nella  misura prevista dall'art. 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
 art.  144,  cosi'  come  modificato  dall'art.  64, comma 33, del decreto  legislativo  n. 415/1996, dall'art. 33, comma 1, del decreto legislativo  n.  342/1999  e  dall'art.  55,  comma 3, della legge n. 39/2002,  che  indica le norme del medesimo T.U.B. la cui violazione, estesa  anche  alle  relative  disposizioni  generali  o  particolari impartite  dalle  autorita'  creditizie,  determina l'applicazione di sanzioni  amministrative  pecuniarie,  i  soggetti  destinatari delle stesse  nonche' gli importi minimi e massimi delle sanzioni medesime, come  aumentati  dall'art. 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
 art.  145,  cosi'  come  modificato  dall'art.  64, comma 35, del decreto  legislativo  n. 415/1996, dall'art. 34, comma 1, del decreto legislativo  n. 342/1999 e dall'art. 26 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che disciplina la procedura sanzionatoria amministrativa.
 Si  richiamano,  inoltre,  per la loro rilevanza con riferimento al procedimento sanzionatorio di cui al presente provvedimento:
 le  disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, modificate dal  decreto  legislativo  30 dicembre  1999,  n.  507,  che  trovano applicazione  per  gli  aspetti  della  procedura  sanzionatoria  non espressamente disciplinati dall'art. 145 T.U.B.;
 il  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente la disciplina della riscossione mediante ruolo.
 3. Destinatari della disciplina.
 Le  presenti  disposizioni  si  applicano  alle violazioni commesse dagli  intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art.  106  T.U.B.  e dai soggetti non operanti nei confronti del pubblico  iscritti  nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'art. 113 T.U.B., nonche' dalle agenzie di prestito su pegno (art. 155, comma 3, T.U.B.), dai consorzi di garanzia collettiva fidi (art. 155,  comma 4, T.U.B.), dai cambiavalute (art. 155, comma 5, T.U.B.), dai   soggetti  diversi  dalle  banche  che,  senza  fine  di  lucro, raccolgono   tradizionalmente  in  ambito  locale  somme  di  modesto ammontare  ed  erogano  piccoli prestiti (art. 155, comma 6, T.U.B.), dai  mediatori creditizi (art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108) e dagli agenti in attivita' finanziaria (art. 3 del decreto legislativo n. 374/1999).
 Sono sottoposti alla procedura sanzionatoria:
 coloro  che  svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di controllo;
 i  dipendenti  ai  quali e' affidata, nell'ambito della struttura aziendale,  la  responsabilita'  di specifiche funzioni presso aree o settori operativi;
 l'intermediario finanziario, la societa' o l'ente, in persona del legale rappresentante.
 La medesima procedura trova applicazione nei confronti dei soggetti partecipanti  al  capitale sociale di intermediari finanziari per gli obblighi previsti dagli articoli 139, comma 1, e 140, comma 1, T.U.B. nonche'   dei   soggetti  indicati  all'art.  121,  comma  3,  T.U.B. (interposizione  nell'attivita'  di  credito  al consumo), richiamati dall'art. 144, commi 3 e 4, T.U.B.
 4. Procedura sanzionatoria.
 4.1. Fasi della procedura.
 La  procedura  di  irrogazione  delle  sanzioni  amministrative  in conformita'  a quanto disposto dall'art. 145 T.U.B. si articola nelle seguenti fasi:
 contestazione delle irregolarita';
 istruttoria del procedimento;
 emanazione del provvedimento sanzionatorio da parte dell'U.I.C.;
 notificazione e pubblicazione del provvedimento sanzionatorio.
 4.1.1. Contestazione delle irregolarita'.
 Il  procedimento  sanzionatorio  ha  inizio con la contestazione da parte  dell'U.I.C.,  nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili delle  irregolarita'  riscontrate  nell'esercizio  dell'attivita'  di controllo.
 La  contestazione degli addebiti avviene mediante apposita notifica entro  novanta  giorni  dalla conclusione degli accertamenti compiuti dall'U.I.C.   (trecentosessanta   giorni  per  i  soggetti  residenti all'estero).
 L'atto  di  contestazione,  oltre  agli  elementi  formali idonei a qualificarlo  come atto di contestazione introduttivo della procedura sanzionatoria amministrativa, contiene:
 il    riferimento    all'accertamento    da    cui   sia   emersa l'irregolarita';
 la descrizione dell'irregolarita';
 l'indicazione  delle  disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
 l'invito  a  far  pervenire  all'U.I.C.  eventuali  deduzioni nel termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della notifica dell'atto di contestazione.
 L'atto  di  contestazione  viene  notificato  sulla  base di quanto dispone  l'art.  14  della  legge  n. 689/1981 che, nel richiamare le modalita'  previste dal codice di procedura civile, stabilisce che la notificazione   possa  essere  effettuata  anche  da  un  funzionario dell'amministrazione  che  ha accertato la violazione. Per i soggetti residenti  all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica della contestazione non e' obbligatoria.
 A  tal  fine, l'U.I.C. potra' chiedere alle societa' o agli enti ai quali  appartengono gli autori delle violazioni informazioni relative al  luogo  e alla data di nascita, alla residenza e al codice fiscale dei soggetti destinatari delle contestazioni.
 Le  societa'  o  gli  enti  ai  quali appartengono gli autori delle violazioni   forniscono  tempestivamente  le  informazioni  richieste dall'U.I.C., relative al luogo e alla data di nascita, alla residenza e  al  codice  fiscale  dei soggetti destinatari delle contestazioni, impegnandosi a verificarne l'esattezza.
 L'U.I.C.  procede  alla  contestazione  anche  nei  confronti della societa'  o dell'ente di appartenenza dei soggetti responsabili delle violazioni,  in  persona  del  legale rappresentante, in virtu' della responsabilita' solidale prevista dall'art. 145, comma 10, T.U.B.
 Per  le violazioni di cui al presente provvedimento non e' prevista la  facolta' del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981.
 4.1.2. Istruttoria del procedimento.
 4.1.2.1. Presentazione delle deduzioni.
 I  soggetti  responsabili delle violazioni e le societa' o gli enti di  appartenenza possono presentare all'U.I.C. (servizio intermediari finanziari  ed  altri  operatori,  ufficio  segreteria,  normativa  e contenzioso)  deduzioni  in ordine agli addebiti contestati, entro il termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di  notifica  dell'atto  di contestazione.
 Entro  il  medesimo termine di trenta giorni i soggetti destinatari delle   contestazioni   possono   chiedere   all'U.I.C.  -  (servizio intermediari  finanziari  ed  altri  operatori,  ufficio  segreteria, normativa  e  contenzioso)  di essere ricevuti per esporre le proprie ragioni.
 Nei  casi  in  cui sussistano particolari motivi che impediscano il rispetto   del  termine  indicato,  i  soggetti  interessati  possono richiedere  una  breve  proroga  motivata  (di norma non superiore ai quindici giorni).
 La  mancata  presentazione  di  deduzioni non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria.
 4.1.2.2. Valutazione degli atti del procedimento.
 L'U.I.C.  valuta le deduzioni, rappresentate per iscritto o rese in sede  di audizione personale, tenendo anche conto del complesso delle informazioni raccolte.
 Nel caso in cui si rendano necessari ulteriori atti istruttori, ivi compresi   accertamenti   di   carattere   ispettivo,  l'U.I.C.  puo' sospendere  la  procedura  fino  a  un  massimo di centoventi giorni, dandone motivata comunicazione a tutti gli interessati.
 L'entita'   della  sanzione,  stabilita  entro  i  limiti  edittali previsti  dalla  legge,  viene  applicata  avendo riguardo ai criteri fissati dalla legge n. 689/1981.
 In particolare, rilevano:
 le  ipotesi di piu' violazioni della medesima disposizione ovvero di violazione di diverse disposizioni compiuta con un'unica azione od omissione;
 i casi di reiterazione della condotta irregolare.
 Il  direttore  generale  comunica  all'interessato  la chiusura del procedimento  nel  caso  in  cui  gli  elementi di difesa presentati, ovvero  le  altre  informazioni  raccolte,  siano  ritenuti  idonei a giustificare i fatti oggetto di contestazione.
 Qualora,   invece,   le   conclusioni   raggiunte  in  ordine  alla sussistenza della violazione contestata siano ritenute comprovate, il direttore  generale  formula  al  presidente  dell'U.I.C. la proposta sanzionatoria per la relativa decisione.
 Ai  sensi  dell'art.  7  della  legge  n.  689/1981,  che  sancisce l'intrasmissibilita'   agli  eredi  dell'obbligazione  relativa  alla sanzione  irrogata, la procedura sanzionatoria si estingue in caso di decesso del soggetto interessato.
 4.1.3. Emanazione del provvedimento sanzionatorio.
 Il  presidente,  con provvedimento motivato, determina la sanzione, stabilendone l'importo ed ingiungendone il pagamento.
 Il provvedimento che applica la sanzione e' adottato nel termine di duecentodieci  giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni.
 4.1.4. Notificazione    e    pubblicazione    del   provvedimento
 sanzionatorio.
 Il  provvedimento  motivato viene notificato agli interessati, alla societa'  o all'ente solidalmente responsabili, anche, eventualmente, da un funzionario dell'U.I.C., ai sensi della legge n. 689/1981.
 Il  provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 144,  commi  3  e  4, T.U.B. e' pubblicato per estratto, entro trenta giorni  dalla data della notificazione, a cura e spese della societa' o dell'ente ai quali appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno  due  quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Dell'avvenuta pubblicazione sui quotidiani e' data notizia all'U.I.C.
 Il  provvedimento di applicazione delle altre sanzioni previste dal titolo  VIII  del T.U.B. e' pubblicato per estratto sul bollettino di cui all'art. 8 T.U.B.
 4.2. Esecuzione.
 Ai  sensi  dell'art.  145,  comma 9, T.U.B., alla riscossione delle sanzioni amministrative si provvede mediante ruolo, secondo i termini e  le  modalita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, come modificato dal decreto legislativo n. 46/1999.
 I  soggetti sanzionati danno tempestiva comunicazione del pagamento effettuato alla societa' o all'ente di appartenenza.
 In  caso  di  inadempienza  delle  persone  fisiche interessate, le societa'  o  gli  enti,  solidalmente  responsabili,  rispondono  del pagamento  della  sanzione  e  sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.
 4.3. Opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio.
 Il  provvedimento  sanzionatorio puo' essere impugnato dinanzi alla Corte   d'appello  di  Roma.  L'opposizione  deve  essere  notificata all'U.I.C.  nel  termine di trenta giorni dalla data di notificazione del  provvedimento  impugnato  e  deve  essere  depositata  presso la cancelleria della Corte entro trenta giorni dalla notifica.
 La  presentazione  dell'opposizione  non  sospende l'esecuzione del provvedimento.
 4.4. Unita'    organizzativa    responsabile    del    procedimento
 amministrativo ed accesso agli atti.
 Ai  sensi  dell'art.  4, comma 1, della legge n. 241/1990, l'unita' organizzativa  responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente   provvedimento   e'   l'ufficio   segreteria,  normativa  e contenzioso  del  servizio intermediari finanziari ed altri operatori dell'U.I.C.,  presso cui puo' essere altresi' esercitato, nei termini di legge, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
 |  |  |  |  |