Gazzetta n. 82 del 7 aprile 2006 (vai al sommario)
UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
COMUNICATO
Procedura sanzionatoria amministrativa prevista dall'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.)

1. Premessa.
L'art. 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito T.U.B.), come modificato dall'art. 26, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 attribuisce all'Ufficio Italiano dei Cambi (di seguito U.I.C.) il potere di applicare le sanzioni amministrative stabilite per l'inosservanza delle norme previste dal T.U.B. medesimo, come modificate dall'art. 39, comma 3 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e delle relative disposizioni di attuazione.
Il presente provvedimento e' adottato ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e disciplina, nel rispetto dei principi dettati dalla medesima legge n. 241/1990 nonche' dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, le fasi del procedimento sanzionatorio, determinando altresi' il termine entro cui esso deve concludersi ed individuandone il relativo responsabile.
2. Fonti normative.
La materia e' disciplinata dai seguenti articoli del T.U.B.:
art. 133, come modificato dall'art. 64, comma 24, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, dall'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, dall'art. 55, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39, che dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di abuso di denominazione, aumentata nella misura prevista dall'art. 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
art. 139, comma 1, come modificato dall'art. 64, comma 24, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 e dall'art. 9.46, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2 del decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione, tra l'altro, delle disposizioni in materia di partecipazione al capitale sociale di intermediari finanziari, aumentata nella misura prevista dall'art. 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
art. 140, comma 1, come modificato dall'art. 32 del decreto legislativo n. 342/1999, che prevede, fra l'altro, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di intermediari finanziari, aumentate nella misura prevista dall'art. 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
art. 144, cosi' come modificato dall'art. 64, comma 33, del decreto legislativo n. 415/1996, dall'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 342/1999 e dall'art. 55, comma 3, della legge n. 39/2002, che indica le norme del medesimo T.U.B. la cui violazione, estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie, determina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari delle stesse nonche' gli importi minimi e massimi delle sanzioni medesime, come aumentati dall'art. 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
art. 145, cosi' come modificato dall'art. 64, comma 35, del decreto legislativo n. 415/1996, dall'art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 342/1999 e dall'art. 26 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che disciplina la procedura sanzionatoria amministrativa.
Si richiamano, inoltre, per la loro rilevanza con riferimento al procedimento sanzionatorio di cui al presente provvedimento:
le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, modificate dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che trovano applicazione per gli aspetti della procedura sanzionatoria non espressamente disciplinati dall'art. 145 T.U.B.;
il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente la disciplina della riscossione mediante ruolo.
3. Destinatari della disciplina.
Le presenti disposizioni si applicano alle violazioni commesse dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 T.U.B. e dai soggetti non operanti nei confronti del pubblico iscritti nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'art. 113 T.U.B., nonche' dalle agenzie di prestito su pegno (art. 155, comma 3, T.U.B.), dai consorzi di garanzia collettiva fidi (art. 155, comma 4, T.U.B.), dai cambiavalute (art. 155, comma 5, T.U.B.), dai soggetti diversi dalle banche che, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti (art. 155, comma 6, T.U.B.), dai mediatori creditizi (art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108) e dagli agenti in attivita' finanziaria (art. 3 del decreto legislativo n. 374/1999).
Sono sottoposti alla procedura sanzionatoria:
coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di controllo;
i dipendenti ai quali e' affidata, nell'ambito della struttura aziendale, la responsabilita' di specifiche funzioni presso aree o settori operativi;
l'intermediario finanziario, la societa' o l'ente, in persona del legale rappresentante.
La medesima procedura trova applicazione nei confronti dei soggetti partecipanti al capitale sociale di intermediari finanziari per gli obblighi previsti dagli articoli 139, comma 1, e 140, comma 1, T.U.B. nonche' dei soggetti indicati all'art. 121, comma 3, T.U.B. (interposizione nell'attivita' di credito al consumo), richiamati dall'art. 144, commi 3 e 4, T.U.B.
4. Procedura sanzionatoria.
4.1. Fasi della procedura.
La procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative in conformita' a quanto disposto dall'art. 145 T.U.B. si articola nelle seguenti fasi:
contestazione delle irregolarita';
istruttoria del procedimento;
emanazione del provvedimento sanzionatorio da parte dell'U.I.C.;
notificazione e pubblicazione del provvedimento sanzionatorio.
4.1.1. Contestazione delle irregolarita'.
Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione da parte dell'U.I.C., nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili delle irregolarita' riscontrate nell'esercizio dell'attivita' di controllo.
La contestazione degli addebiti avviene mediante apposita notifica entro novanta giorni dalla conclusione degli accertamenti compiuti dall'U.I.C. (trecentosessanta giorni per i soggetti residenti all'estero).
L'atto di contestazione, oltre agli elementi formali idonei a qualificarlo come atto di contestazione introduttivo della procedura sanzionatoria amministrativa, contiene:
il riferimento all'accertamento da cui sia emersa l'irregolarita';
la descrizione dell'irregolarita';
l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
l'invito a far pervenire all'U.I.C. eventuali deduzioni nel termine di trenta giorni dalla data della notifica dell'atto di contestazione.
L'atto di contestazione viene notificato sulla base di quanto dispone l'art. 14 della legge n. 689/1981 che, nel richiamare le modalita' previste dal codice di procedura civile, stabilisce che la notificazione possa essere effettuata anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Per i soggetti residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica della contestazione non e' obbligatoria.
A tal fine, l'U.I.C. potra' chiedere alle societa' o agli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni informazioni relative al luogo e alla data di nascita, alla residenza e al codice fiscale dei soggetti destinatari delle contestazioni.
Le societa' o gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni forniscono tempestivamente le informazioni richieste dall'U.I.C., relative al luogo e alla data di nascita, alla residenza e al codice fiscale dei soggetti destinatari delle contestazioni, impegnandosi a verificarne l'esattezza.
L'U.I.C. procede alla contestazione anche nei confronti della societa' o dell'ente di appartenenza dei soggetti responsabili delle violazioni, in persona del legale rappresentante, in virtu' della responsabilita' solidale prevista dall'art. 145, comma 10, T.U.B.
Per le violazioni di cui al presente provvedimento non e' prevista la facolta' del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981.
4.1.2. Istruttoria del procedimento.
4.1.2.1. Presentazione delle deduzioni.
I soggetti responsabili delle violazioni e le societa' o gli enti di appartenenza possono presentare all'U.I.C. (servizio intermediari finanziari ed altri operatori, ufficio segreteria, normativa e contenzioso) deduzioni in ordine agli addebiti contestati, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'atto di contestazione.
Entro il medesimo termine di trenta giorni i soggetti destinatari delle contestazioni possono chiedere all'U.I.C. - (servizio intermediari finanziari ed altri operatori, ufficio segreteria, normativa e contenzioso) di essere ricevuti per esporre le proprie ragioni.
Nei casi in cui sussistano particolari motivi che impediscano il rispetto del termine indicato, i soggetti interessati possono richiedere una breve proroga motivata (di norma non superiore ai quindici giorni).
La mancata presentazione di deduzioni non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria.
4.1.2.2. Valutazione degli atti del procedimento.
L'U.I.C. valuta le deduzioni, rappresentate per iscritto o rese in sede di audizione personale, tenendo anche conto del complesso delle informazioni raccolte.
Nel caso in cui si rendano necessari ulteriori atti istruttori, ivi compresi accertamenti di carattere ispettivo, l'U.I.C. puo' sospendere la procedura fino a un massimo di centoventi giorni, dandone motivata comunicazione a tutti gli interessati.
L'entita' della sanzione, stabilita entro i limiti edittali previsti dalla legge, viene applicata avendo riguardo ai criteri fissati dalla legge n. 689/1981.
In particolare, rilevano:
le ipotesi di piu' violazioni della medesima disposizione ovvero di violazione di diverse disposizioni compiuta con un'unica azione od omissione;
i casi di reiterazione della condotta irregolare.
Il direttore generale comunica all'interessato la chiusura del procedimento nel caso in cui gli elementi di difesa presentati, ovvero le altre informazioni raccolte, siano ritenuti idonei a giustificare i fatti oggetto di contestazione.
Qualora, invece, le conclusioni raggiunte in ordine alla sussistenza della violazione contestata siano ritenute comprovate, il direttore generale formula al presidente dell'U.I.C. la proposta sanzionatoria per la relativa decisione.
Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 689/1981, che sancisce l'intrasmissibilita' agli eredi dell'obbligazione relativa alla sanzione irrogata, la procedura sanzionatoria si estingue in caso di decesso del soggetto interessato.
4.1.3. Emanazione del provvedimento sanzionatorio.
Il presidente, con provvedimento motivato, determina la sanzione, stabilendone l'importo ed ingiungendone il pagamento.
Il provvedimento che applica la sanzione e' adottato nel termine di duecentodieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni.
4.1.4. Notificazione e pubblicazione del provvedimento
sanzionatorio.
Il provvedimento motivato viene notificato agli interessati, alla societa' o all'ente solidalmente responsabili, anche, eventualmente, da un funzionario dell'U.I.C., ai sensi della legge n. 689/1981.
Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 144, commi 3 e 4, T.U.B. e' pubblicato per estratto, entro trenta giorni dalla data della notificazione, a cura e spese della societa' o dell'ente ai quali appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Dell'avvenuta pubblicazione sui quotidiani e' data notizia all'U.I.C.
Il provvedimento di applicazione delle altre sanzioni previste dal titolo VIII del T.U.B. e' pubblicato per estratto sul bollettino di cui all'art. 8 T.U.B.
4.2. Esecuzione.
Ai sensi dell'art. 145, comma 9, T.U.B., alla riscossione delle sanzioni amministrative si provvede mediante ruolo, secondo i termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, come modificato dal decreto legislativo n. 46/1999.
I soggetti sanzionati danno tempestiva comunicazione del pagamento effettuato alla societa' o all'ente di appartenenza.
In caso di inadempienza delle persone fisiche interessate, le societa' o gli enti, solidalmente responsabili, rispondono del pagamento della sanzione e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.
4.3. Opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio.
Il provvedimento sanzionatorio puo' essere impugnato dinanzi alla Corte d'appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'U.I.C. nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte entro trenta giorni dalla notifica.
La presentazione dell'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
4.4. Unita' organizzativa responsabile del procedimento
amministrativo ed accesso agli atti.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 241/1990, l'unita' organizzativa responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente provvedimento e' l'ufficio segreteria, normativa e contenzioso del servizio intermediari finanziari ed altri operatori dell'U.I.C., presso cui puo' essere altresi' esercitato, nei termini di legge, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
 
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