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| Gazzetta n. 82 del 7 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Proposta  di  riconoscimento  della  denominazione d'origine protetta «Castagna dei Monti Cimini» |  | 
 |  |  |  | Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali esaminata l'istanza  intesa  ad  ottenere  la  protezione  della  denominazione d'origine  protetta  «Castagna  dei  Monti Cimini», ai sensi del Reg. (CEE)  n.  2081/92  del  Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dal Comitato  Promotore  per la D.O.P. della Castagna e Marrone dei Monti Cimini con sede in Viterbo, via Alcide De Gasperi n. 1 esprime parere favorevole  e  formula  la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato. Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre   1972,  n.  642  «disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali  -  Dipartimento  delle  politiche  di sviluppo - Direzione generale  per  la qualita' dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX Settembre  n.  20  - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana della  presente  proposta,  dai  soggetti interessati e costituiranno oggetto  di  opportuna  valutazione  da parte del predetto Ministero, prima  della  trasmissione  della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.
 Decorso  tale  termine,  in assenza delle suddette osservazioni o dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.
 |  |  |  | PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «Castagna dei Monti Cimini» D.O.P.
 
 Art. 1.
 Denominazione e sua tutela
 La  denominazione di origine protetta «Castagna dei Monti Cimini» e'  riservata  alle  castagne  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 Descrizione del prodotto
 La  denominazione di origine protetta «Castagna dei Monti Cimini» designa  le  castagne  fresche, essiccate o surgelate, prodotte nella zona  delimitata  al  successivo  art.  3  e  riferibili  alla specie Castanea  sativa Miller, ecotipo locale «Castagna domestica dei Monti Cimini»,  e  cultivar  «Marrone  fiorentino»,  «Marrone primaticcio o premutico».
 All'atto  dell'immissione  al  consumo  la  «Castagna  dei  Monti Cimini» DOP presenta le seguenti caratteristiche:
 numero di frutti per riccio (o cardo): da 1 a 3;
 pezzatura:
 «fiore» fino a 65 acheni/kg di prodotto fresco;
 «grossa» da 66 a 75 acheni/kg di prodotto fresco;
 «media» da 76 a 90 acheni/kg di prodotto fresco;
 «medio-piccola» da 91 a 100 acheni/kg di prodotto fresco;
 «piccola» > 100 acheni/kg di prodotto fresco;
 forma: tondeggiante o ellittica;
 apice: appuntito;
 pericarpo  (buccia):  di colore marrone uniforme, con striature piu' scure, facilmente distaccabile;
 episperma (pellicola): di colore fulvo chiaro o giallognolo;
 cicatrice ilare: ellittica o rettangolare;
 seme:  di  colore  dal  crema chiaro al bianco con solcature in superficie;
 sapore: dolce.
 Art. 3.
 Delimitazione area di produzione
 La  zona  di  produzione  della  «Castagna  dei Monti Cimini» DOP interessa  i  seguenti  comuni  della  provincia di Viterbo: Canepina (intero),  Capranica (parte), Caprarola (intero), Carbognano (parte), Fabrica  di  Roma  (parte),  Ronciglione  (parte), Soriano nel Cimino (parte),  Vetralla  (parte),  Vignanello  (parte),  Viterbo  (parte), Vitorchiano (parte).
 La delimitazione dell'areale interessato e' il seguente: partendo dalla  stazione  di  Ronciglione si percorre, direzione Cassia, la SP Cimina  per circa 1.800 m fino all'intersezione con la isoipsa di 350 m  slm.  Si segue questa in direzione Ovest, fino ad incrociare la SP Beccacceto,  che  si percorre, direzione Sud, fino al bivio con la SP Pisciarella.  Si  segue  questa  provinciale  fino  ad  incontrare la ferrovia  Capranica-Orte. Si prende a seguire questa, direzione Roma, fino all'intersezione con la ferrovia Viterbo-Roma, in prossimita' di Capranica;  si  segue questo tratto ferroviario fino ad incontrare la stazione  di  Porta  Romana. Da qui si prende a seguire, in direzione Nord, la ferrovia Roma-Nord fino alla localita' «Ponte Barbanera» nel comune  di  Soriano  nel  Cimino.  Da  questa  localita' si segue, in direzione  Nord-Est,  il  «Fosso Sant'Eutizio» fino ad intersecare la S.P.  Sant'Eutizio,  nelle  vicinanze  del  «Borgo  Sant'Eutizio». Si percorre  questa  strada  provinciale fino a giungere al bivio con la S.P.  Canepinese,  percorrendo  la  quale  si  giunge all'abitato del comune  di  Vignanello,  fino ad intersecare il limite amministrativo dello  stesso comune. Si segue, in direzione Nord-Est, il confine del comune  di Vignanello fino ad incontrare il limite amministrativo del comune di Soriano nel Cimino, nei pressi della localita' «Ponte della Guinza». Da qui, in direzione Ovest, si segue questo confine comunale fino ad intercettare il limite amministrativo del comune di Canepina. Si  segue  questo,  in  direzione  Sud,  fino  ad arrivare al confine comunale di Caprarola.
 Raggiunto   il   limite   amministrativo   di  questo  comune  in corrispondenza  del  «Fosso  dei  Tappi», si segue questo confine, in direzione  Sud-Est,  fino  ad incrociare il limite amministrativo del comune  di  Carbognano.  Si percorre, in direzione Nord, tale confine comunale  fino  ad  intercettare  il confine del comune di Fabrica di Roma,  che si segue fino ad giungere alla S.P. Valleranense. Si segue questa  strada  provinciale,  in direzione dell'abitato del comune di Fabrica  di  Roma,  fino  a raggiungere la S.P. Ronciglionese, che si percorre   fino  ad  incontrare  di  nuovo  il  confine  comunale  di Carbognano.
 Si  segue questo limite amministrativo, in direzione Sud, fino ad intercettare,  in prossimita' del torrente Triano la S.P. Passerella. Da  qui  si  percorre  questa  provinciale  in direzione Sud, fino ad incontrare di nuovo il limite amministrativo del comune di Caprarola.
 Si    segue    questo   confine   comunale   fino   ad   arrivare all'intersezione  con  la  ferrovia  Capranica-Orte;  seguendola,  in direzione Capranica, si arriva al punto di partenza della stazione di Ronciglione.
 Art. 4.
 Prova dell'origine
 Ogni  fase  del processo produttivo viene monitorato documentando per  ognuna  gli  input  e  gli  output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione   in   appositi  elenchi,  gestiti  dalla  struttura  di controllo, dei produttori e dei condizionatori, nonche' attraverso la denuncia  alla  struttura  di  controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche,  iscritte  nei  relativi  elenchi,  sono  assoggettate al controllo  da  parte  dell'organismo  di  controllo,  secondo  quanto disposto  dal  disciplinare  di  produzione  e  dal relativo piano di controllo.  In questo modo sia i produttori che i consumatori vengono garantiti,  attraverso  la tracciabilita' sulla salubrita', origine e qualita' del prodotto stesso.
 Art. 5.
 Metodo di ottenimento del prodotto
 Il  prodotto  «Castagna  dei  Monti  Cimini»  D.O.P.  proviene da fustaie  di  castagno  da  frutto  site  nella zona fitoclimatica del «Castanetum»  di cui all'art. 3 del presente disciplinare, ubicate ad un'altitudine compresa tra 350 e 850 m s.l.m.
 I  sesti  di  impianto devono essere quelli in uso nella zona, di tipo  irregolare  o  regolare, con una densita' massima per ettaro di 100 piante nei castagneti in piena produzione.
 La potatura periodica viene praticata con lo scopo di ottimizzare il rapporto vegetazione-produzione, con metodiche tradizionali atte a non  modificare  le caratteristiche del frutto entro un massimo di 10 anni.  Annualmente  viene  praticata  la ripulitura dei rami vecchi e secchi, mentre nei mesi estivi viene eseguita la spollonatura, con la quale vengono asportati i polloni alla base del tronco.
 Il  terreno  generalmente inerbito, viene mantenuto pulito con le operazioni della: trinciatura, sfalciatura e/o pascolamento, eseguite sia nel periodo primaverile che in quello estivo.
 Queste  operazioni  hanno  lo  scopo di agevolare la raccolta del prodotto e di arricchire il terreno con sostanza organica.
 E'  consentito  l'utilizzo  di  fitofarmaci  secondo le normative vigenti. E' ammessa l'irrigazione di soccorso con impianto a goccia.
 La  raccolta  dei frutti viene effettuata, a tutto campo o previa andanatura,   a   mano   o   con  mezzi  meccanici  idonei,  tali  da salvaguardare  l'integrita'  del prodotto. La raccolta viene eseguita tra  il  15 settembre ed il 15 novembre di ogni anno. La resa massima e' di 6 t/ha di prodotto.
 L'operazione di condizionamento comprende le seguenti fasi:
 cernita, con pulizia da sassi e da altri residui;
 calibratura,  che  permette  di  separare i frutti in base alle classi  di pezzatura di cui all'art. 2. E' ammessa la sterilizzazione in  acqua  calda  da  46 a 49°C per un tempo massimo di 45 minuti con successivo  bagno in acqua fredda, senza aggiunta di nessun additivo, per  un  massimo  di  30 minuti dove il prodotto subisce un'azione di «schiumatura» o «barbotaggio» con l'eliminazione dei frutti difettosi che  vengono  a  galla.  Tale  operazione  non  viene effettuata alle castagne destinate alla surgelazione;
 curatura  (o  «cura»)  in acqua fredda per non piu' di 6 giorni senza aggiunta di alcun prodotto chimico;
 asciugatura  dei  frutti con condizionatori d'aria o attraverso frequenti  paleggiamenti  («trapalature») di castagne poste in strati sottili,  non  superiori  a  15  cm,  su  pavimenti puliti e porosi o mediante movimentazione in contenitori lignei o plastici;
 conservazione in locali chiusi o in celle frigorifero.
 Seguono  poi  le operazioni di spazzolatura in modo da lucidare e pulire il prodotto e di condizionamento.
 Sono ammesse le operazioni di essiccazione e surgelazione.
 Il frutto puo' essere essiccato sia nei forni a gas sia in quelli a  legna.  E'  ammessa l'essiccazione tradizionale usando le apposite costruzioni  (raticci) ponendo i frutti su soppalchi (graticci) al di sotto dei quali viene posta la fonte di calore (braci) per un periodo di 20/30 giorni. In questo caso non possono essere usate come legname essenze  resinose  che  conferirebbero  cattivo  odore  e  sapore  al prodotto.
 E'  ammessa  parimenti la surgelazione che avviene negli appositi tunnel,  trattando  il  frutto  con  azoto liquido. La temperatura di surgelazione  deve  essere  di  -35/-40°C  per  12  ore ed in seguito portata e mantenuta -15/-21°C .
 Le  operazioni  di  produzione  e condizionamento devono avvenire nella  zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare al  fine  di  garantire  la  tracciabilita' ed il controllo e per non alterare la qualita' del prodotto.
 Art. 6.
 Legame con l'ambiente geografico
 La  «Castagna dei Monti Cimini» D.O.P. si differenzia dalle altre produzioni analoghe per il sapore tipicamente dolce, la consistenza e la  fragranza  particolarmente  gustose  al palato. Tali peculiarita' derivano   dalle   caratteristiche   delle  cultivar  che,  coltivate nell'areale   di   produzione,   definito   all'art.   3,  acquistano caratteristiche   particolari  e  rendono  la  castagna  un  prodotto perfettamente distinguibile ed inimitabile.
 Il   suolo  dei  Monti  Cimini,  infatti,  e'  caratterizzato  da formazioni   vulcaniche,   con   tufi   terrosi  ricchi  di  sostanze essenziali,  da  lave  leucitiche,  rachitiche, con depositi clastici eterogenei.  I  terreni,  a  reazione  acida o neutra, sono profondi, leggeri,  ricchi  di  potassio e fosforo, con sottosuolo friabile, ed ottimamente  drenati.  Il  castagno,  infatti,  non  sopporta terreni argillosi,  compatti, asfittici, stagnanti ed impermeabili all'acqua. Per  quanto riguarda le condizioni climatiche, va tenuto presente che il  clima  ottimale per lo sviluppo del castagno e' caratterizzato da temperature minime che non scendono frequentemente a 5-10 °C sotto lo zero  e  da  una  piovosita'  media  annua che supera i 700-800 mm. I livelli  termici della zona di cui all'art. 3, presentano valori medi di  temperature  minime  di  4°-  6°  C  e di medie delle temperature massime di 22 - 23°C, con precipitazioni annuali pari a 900-1200mm di pioggia,  determinando  una  debole  o  assente  aridita' nel periodo estivo,  cosi' da favorire l'allegagione e lo sviluppo del frutto. Il prodotto  «Castagna  dei  Monti  Cimini»  deve  essere considerato un simbolo della cultura e della tradizione dei territori dell'areale di produzione cosi' come individuato all'art. 3. La sua denominazione e' riconducibile   senz'altro   all'area  geografica  storicamente  piu' vocata, a livello regionale, alla castanicoltura. E' in questo areale infatti,  particolarmente vocato, che la coltivazione e la produzione della  «Castagna dei Monti Cimini» avviene da tempo immemorabile come peraltro  dimostrato  dalle  numerose fonti storiche ritrovate presso gli  archivi dei comuni interessati. La presenza di quest'albero, con le  attivita'  connesse  alla  castanicoltura,  hanno  dato vita, nel tempo,  al  nascere ed al consolidarsi di una vera e propria Civilta' del  Castagno,  ricca  di usi, costumi, tradizioni, norme giuridiche, statuti    comunali,    tecniche    agronomiche    e   metodiche   di lavorazione-conservazione  del prodotto. Sin dal Medioevo, nella zona dei  Monti Cimini erano presenti, come testimoniano i numerosi ruderi ritrovati,  vecchie  costruzioni  a  due  piani,  chiamate localmente metati  o  raticci, in cui le castagne venivano essiccate mediante un lento  processo  di  affumicazione,  che  durava da 20 a 30 giorni, a seconda  dell'andamento  stagionale.  Nelle  vallate,  lungo  fiumi e torrenti,  sorgevano  numerosi  mulini  con  apposite  mole di pietra impiegati per sfarinare le castagne secche gia' sbucciate e spellate. Tra  le  tecniche  di  conservazione  del prodotto, allora come oggi, veniva   utilizzato   il  metodo  della  «curatura»,  chiamata  anche «novena».   Le  numerose  sagre,  feste  campestri  e  manifestazioni popolari che si svolgono, ormai da decenni, su tutto il territorio di produzione  della  «Castagna  dei  Monti Cimini» D.O.P., testimoniano come  il  forte legame prodotto-territorio trovi una sua collocazione anche a livello sociale.
 Art. 7.
 Strutture di controllo
 Il  controllo  sulla  conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto,  conformemente  a  quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE 2081/92.
 Art. 8.
 Confezionamento ed etichettatura
 All'atto  dell'immissione al consumo, le partite di frutti devono contenere  il  100%  degli  acheni  delle singole cultivar fra quelle indicate all'art. 2.
 Il confezionamento del prodotto deve avvenire:
 in sacchi di rete o juta fino a 30 kg;
 in cassette e contenitori di plastica, con peso fino a 350 kg;
 in sacchi e contenitori di plastica fino a 10 q.
 Tutte  le  tipologie  di  confezionamento  devono essere chiuse e sigillate  in modo da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.
 In  etichetta,  oltre  al  logo  della  denominazione, al simbolo grafico  comunitario,  alle  relative  menzioni  (in conformita' alle prescrizioni  del  Reg.  CE  1726/98  e  successive modifiche) e alle informazioni  corrispondenti  ai  requisiti  di  legge, devono essere riportate le seguenti ulteriori indicazioni:
 il   nome,   la   ragione   sociale,  l'indirizzo  dell'azienda produttrice e/o condizionatrice;
 la quantita' di prodotto contenuta all'origine nei contenitori, espressa in conformita' delle norme metrologiche vigenti.
 E'  obbligatorio inserire nell'etichettatura il nome dell'ecotipo locale  o  della  varieta'  delle castagne contenute nella confezione (Castagna  domestica  dei  Monti  Cimini,  Marrone premutico, Marrone fiorentino) e la dizione:
 «Fresco»  per  il  prodotto «tal quale» non sottoposto ad alcun trattamento fisico;
 «Fresco curato» per quel prodotto sottoposto a metodi fisici di sanitizzazione e conservazione.
 Il  logo  del  prodotto  e'  costituito da un perimetro di colore verde,  contenente  all'interno  un  albero stilizzato con 4 colori a ricordare  le  sfumature  delle  foglie  di  castagno  in autunno, la stagione  della  raccolta  dei frutti. L'albero presenta al centro un cuore   giallo   con   all'interno   una   castagna,  a  sottolineare l'importanza  di questo prodotto nel tessuto sociale ed economico del comprensorio  Cimino,  ed  il  legame affettivo della popolazione con esso. Di lato e' riportato l'acronimo D.O.P. di colore verde smeraldo su sfondo giallo, mentre in basso la designazione «Castagna dei Monti Cimini» e' di colore marrone scuro.
 Il   logo   si   potra'  adattare  proporzionalmente  alle  varie declinazioni di utilizzo. I riferimenti di colore espressi in pantone sono di seguito riportati.
 Alla  denominazione  di  origine  protetta  «Castagna  dei  Monti Cimini»   e'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non espressamente  prevista  dal disciplinare di produzione, ivi compresi gli   aggettivi   «extra»,   «fine»,   «selezionata»,  «superiore»  e «similari».
 E'  tuttavia  ammesso  l'utilizzo  di  indicazioni  che  facciano riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi privati, purche' non abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
 
 ----> Vedere LOGO a pag. 54 della G.U. <----
 
 Art. 9
 Prodotto Trasformati
 I  prodotti  per  la  cui  preparazione  e'  utilizzata la D.O.P. «Castagna   dei   Monti  Cimini»  anche  a  seguito  di  processi  di elaborazione  e  di trasformazione, possono essere immessi al consumo in   confezioni  recanti  il  riferimento  alla  detta  Denominazione d'origine  protetta  senza  l'apposizione  del  logo  comunitario,  a condizione che:
 il  prodotto  a  Denominazione  d'origine protetta, certificato come  tale,  costituisca  il  componente  esclusivo  della  categoria merceologica;
 gli   utilizzatori   del  prodotto  a  Denominazione  d'origine protetta  siano  autorizzati  dai  titolari del diritto di proprieta' intellettuale  conferito  dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio  incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche agricole  e  forestali.  Lo  stesso  consorzio incaricato provvedera' anche  ad  iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso   della  Denominazione  d'origine  protetta.  In  assenza  di  un consorzio  di  tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal   Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  in  quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.
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