Gazzetta n. 82 del 7 aprile 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di riconoscimento della denominazione d'origine protetta «Castagna dei Monti Cimini»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione d'origine protetta «Castagna dei Monti Cimini», ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dal Comitato Promotore per la D.O.P. della Castagna e Marrone dei Monti Cimini con sede in Viterbo, via Alcide De Gasperi n. 1 esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.
 
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«Castagna dei Monti Cimini» D.O.P.

Art. 1.
Denominazione e sua tutela
La denominazione di origine protetta «Castagna dei Monti Cimini» e' riservata alle castagne che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Descrizione del prodotto
La denominazione di origine protetta «Castagna dei Monti Cimini» designa le castagne fresche, essiccate o surgelate, prodotte nella zona delimitata al successivo art. 3 e riferibili alla specie Castanea sativa Miller, ecotipo locale «Castagna domestica dei Monti Cimini», e cultivar «Marrone fiorentino», «Marrone primaticcio o premutico».
All'atto dell'immissione al consumo la «Castagna dei Monti Cimini» DOP presenta le seguenti caratteristiche:
numero di frutti per riccio (o cardo): da 1 a 3;
pezzatura:
«fiore» fino a 65 acheni/kg di prodotto fresco;
«grossa» da 66 a 75 acheni/kg di prodotto fresco;
«media» da 76 a 90 acheni/kg di prodotto fresco;
«medio-piccola» da 91 a 100 acheni/kg di prodotto fresco;
«piccola» > 100 acheni/kg di prodotto fresco;
forma: tondeggiante o ellittica;
apice: appuntito;
pericarpo (buccia): di colore marrone uniforme, con striature piu' scure, facilmente distaccabile;
episperma (pellicola): di colore fulvo chiaro o giallognolo;
cicatrice ilare: ellittica o rettangolare;
seme: di colore dal crema chiaro al bianco con solcature in superficie;
sapore: dolce.
Art. 3.
Delimitazione area di produzione
La zona di produzione della «Castagna dei Monti Cimini» DOP interessa i seguenti comuni della provincia di Viterbo: Canepina (intero), Capranica (parte), Caprarola (intero), Carbognano (parte), Fabrica di Roma (parte), Ronciglione (parte), Soriano nel Cimino (parte), Vetralla (parte), Vignanello (parte), Viterbo (parte), Vitorchiano (parte).
La delimitazione dell'areale interessato e' il seguente: partendo dalla stazione di Ronciglione si percorre, direzione Cassia, la SP Cimina per circa 1.800 m fino all'intersezione con la isoipsa di 350 m slm. Si segue questa in direzione Ovest, fino ad incrociare la SP Beccacceto, che si percorre, direzione Sud, fino al bivio con la SP Pisciarella. Si segue questa provinciale fino ad incontrare la ferrovia Capranica-Orte. Si prende a seguire questa, direzione Roma, fino all'intersezione con la ferrovia Viterbo-Roma, in prossimita' di Capranica; si segue questo tratto ferroviario fino ad incontrare la stazione di Porta Romana. Da qui si prende a seguire, in direzione Nord, la ferrovia Roma-Nord fino alla localita' «Ponte Barbanera» nel comune di Soriano nel Cimino. Da questa localita' si segue, in direzione Nord-Est, il «Fosso Sant'Eutizio» fino ad intersecare la S.P. Sant'Eutizio, nelle vicinanze del «Borgo Sant'Eutizio». Si percorre questa strada provinciale fino a giungere al bivio con la S.P. Canepinese, percorrendo la quale si giunge all'abitato del comune di Vignanello, fino ad intersecare il limite amministrativo dello stesso comune. Si segue, in direzione Nord-Est, il confine del comune di Vignanello fino ad incontrare il limite amministrativo del comune di Soriano nel Cimino, nei pressi della localita' «Ponte della Guinza». Da qui, in direzione Ovest, si segue questo confine comunale fino ad intercettare il limite amministrativo del comune di Canepina. Si segue questo, in direzione Sud, fino ad arrivare al confine comunale di Caprarola.
Raggiunto il limite amministrativo di questo comune in corrispondenza del «Fosso dei Tappi», si segue questo confine, in direzione Sud-Est, fino ad incrociare il limite amministrativo del comune di Carbognano. Si percorre, in direzione Nord, tale confine comunale fino ad intercettare il confine del comune di Fabrica di Roma, che si segue fino ad giungere alla S.P. Valleranense. Si segue questa strada provinciale, in direzione dell'abitato del comune di Fabrica di Roma, fino a raggiungere la S.P. Ronciglionese, che si percorre fino ad incontrare di nuovo il confine comunale di Carbognano.
Si segue questo limite amministrativo, in direzione Sud, fino ad intercettare, in prossimita' del torrente Triano la S.P. Passerella. Da qui si percorre questa provinciale in direzione Sud, fino ad incontrare di nuovo il limite amministrativo del comune di Caprarola.
Si segue questo confine comunale fino ad arrivare all'intersezione con la ferrovia Capranica-Orte; seguendola, in direzione Capranica, si arriva al punto di partenza della stazione di Ronciglione.
Art. 4.
Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorato documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e dei condizionatori, nonche' attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. In questo modo sia i produttori che i consumatori vengono garantiti, attraverso la tracciabilita' sulla salubrita', origine e qualita' del prodotto stesso.
Art. 5.
Metodo di ottenimento del prodotto
Il prodotto «Castagna dei Monti Cimini» D.O.P. proviene da fustaie di castagno da frutto site nella zona fitoclimatica del «Castanetum» di cui all'art. 3 del presente disciplinare, ubicate ad un'altitudine compresa tra 350 e 850 m s.l.m.
I sesti di impianto devono essere quelli in uso nella zona, di tipo irregolare o regolare, con una densita' massima per ettaro di 100 piante nei castagneti in piena produzione.
La potatura periodica viene praticata con lo scopo di ottimizzare il rapporto vegetazione-produzione, con metodiche tradizionali atte a non modificare le caratteristiche del frutto entro un massimo di 10 anni. Annualmente viene praticata la ripulitura dei rami vecchi e secchi, mentre nei mesi estivi viene eseguita la spollonatura, con la quale vengono asportati i polloni alla base del tronco.
Il terreno generalmente inerbito, viene mantenuto pulito con le operazioni della: trinciatura, sfalciatura e/o pascolamento, eseguite sia nel periodo primaverile che in quello estivo.
Queste operazioni hanno lo scopo di agevolare la raccolta del prodotto e di arricchire il terreno con sostanza organica.
E' consentito l'utilizzo di fitofarmaci secondo le normative vigenti. E' ammessa l'irrigazione di soccorso con impianto a goccia.
La raccolta dei frutti viene effettuata, a tutto campo o previa andanatura, a mano o con mezzi meccanici idonei, tali da salvaguardare l'integrita' del prodotto. La raccolta viene eseguita tra il 15 settembre ed il 15 novembre di ogni anno. La resa massima e' di 6 t/ha di prodotto.
L'operazione di condizionamento comprende le seguenti fasi:
cernita, con pulizia da sassi e da altri residui;
calibratura, che permette di separare i frutti in base alle classi di pezzatura di cui all'art. 2. E' ammessa la sterilizzazione in acqua calda da 46 a 49°C per un tempo massimo di 45 minuti con successivo bagno in acqua fredda, senza aggiunta di nessun additivo, per un massimo di 30 minuti dove il prodotto subisce un'azione di «schiumatura» o «barbotaggio» con l'eliminazione dei frutti difettosi che vengono a galla. Tale operazione non viene effettuata alle castagne destinate alla surgelazione;
curatura (o «cura») in acqua fredda per non piu' di 6 giorni senza aggiunta di alcun prodotto chimico;
asciugatura dei frutti con condizionatori d'aria o attraverso frequenti paleggiamenti («trapalature») di castagne poste in strati sottili, non superiori a 15 cm, su pavimenti puliti e porosi o mediante movimentazione in contenitori lignei o plastici;
conservazione in locali chiusi o in celle frigorifero.
Seguono poi le operazioni di spazzolatura in modo da lucidare e pulire il prodotto e di condizionamento.
Sono ammesse le operazioni di essiccazione e surgelazione.
Il frutto puo' essere essiccato sia nei forni a gas sia in quelli a legna. E' ammessa l'essiccazione tradizionale usando le apposite costruzioni (raticci) ponendo i frutti su soppalchi (graticci) al di sotto dei quali viene posta la fonte di calore (braci) per un periodo di 20/30 giorni. In questo caso non possono essere usate come legname essenze resinose che conferirebbero cattivo odore e sapore al prodotto.
E' ammessa parimenti la surgelazione che avviene negli appositi tunnel, trattando il frutto con azoto liquido. La temperatura di surgelazione deve essere di -35/-40°C per 12 ore ed in seguito portata e mantenuta -15/-21°C .
Le operazioni di produzione e condizionamento devono avvenire nella zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare al fine di garantire la tracciabilita' ed il controllo e per non alterare la qualita' del prodotto.
Art. 6.
Legame con l'ambiente geografico
La «Castagna dei Monti Cimini» D.O.P. si differenzia dalle altre produzioni analoghe per il sapore tipicamente dolce, la consistenza e la fragranza particolarmente gustose al palato. Tali peculiarita' derivano dalle caratteristiche delle cultivar che, coltivate nell'areale di produzione, definito all'art. 3, acquistano caratteristiche particolari e rendono la castagna un prodotto perfettamente distinguibile ed inimitabile.
Il suolo dei Monti Cimini, infatti, e' caratterizzato da formazioni vulcaniche, con tufi terrosi ricchi di sostanze essenziali, da lave leucitiche, rachitiche, con depositi clastici eterogenei. I terreni, a reazione acida o neutra, sono profondi, leggeri, ricchi di potassio e fosforo, con sottosuolo friabile, ed ottimamente drenati. Il castagno, infatti, non sopporta terreni argillosi, compatti, asfittici, stagnanti ed impermeabili all'acqua. Per quanto riguarda le condizioni climatiche, va tenuto presente che il clima ottimale per lo sviluppo del castagno e' caratterizzato da temperature minime che non scendono frequentemente a 5-10 °C sotto lo zero e da una piovosita' media annua che supera i 700-800 mm. I livelli termici della zona di cui all'art. 3, presentano valori medi di temperature minime di 4°- 6° C e di medie delle temperature massime di 22 - 23°C, con precipitazioni annuali pari a 900-1200mm di pioggia, determinando una debole o assente aridita' nel periodo estivo, cosi' da favorire l'allegagione e lo sviluppo del frutto. Il prodotto «Castagna dei Monti Cimini» deve essere considerato un simbolo della cultura e della tradizione dei territori dell'areale di produzione cosi' come individuato all'art. 3. La sua denominazione e' riconducibile senz'altro all'area geografica storicamente piu' vocata, a livello regionale, alla castanicoltura. E' in questo areale infatti, particolarmente vocato, che la coltivazione e la produzione della «Castagna dei Monti Cimini» avviene da tempo immemorabile come peraltro dimostrato dalle numerose fonti storiche ritrovate presso gli archivi dei comuni interessati. La presenza di quest'albero, con le attivita' connesse alla castanicoltura, hanno dato vita, nel tempo, al nascere ed al consolidarsi di una vera e propria Civilta' del Castagno, ricca di usi, costumi, tradizioni, norme giuridiche, statuti comunali, tecniche agronomiche e metodiche di lavorazione-conservazione del prodotto. Sin dal Medioevo, nella zona dei Monti Cimini erano presenti, come testimoniano i numerosi ruderi ritrovati, vecchie costruzioni a due piani, chiamate localmente metati o raticci, in cui le castagne venivano essiccate mediante un lento processo di affumicazione, che durava da 20 a 30 giorni, a seconda dell'andamento stagionale. Nelle vallate, lungo fiumi e torrenti, sorgevano numerosi mulini con apposite mole di pietra impiegati per sfarinare le castagne secche gia' sbucciate e spellate. Tra le tecniche di conservazione del prodotto, allora come oggi, veniva utilizzato il metodo della «curatura», chiamata anche «novena». Le numerose sagre, feste campestri e manifestazioni popolari che si svolgono, ormai da decenni, su tutto il territorio di produzione della «Castagna dei Monti Cimini» D.O.P., testimoniano come il forte legame prodotto-territorio trovi una sua collocazione anche a livello sociale.
Art. 7.
Strutture di controllo
Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE 2081/92.
Art. 8.
Confezionamento ed etichettatura
All'atto dell'immissione al consumo, le partite di frutti devono contenere il 100% degli acheni delle singole cultivar fra quelle indicate all'art. 2.
Il confezionamento del prodotto deve avvenire:
in sacchi di rete o juta fino a 30 kg;
in cassette e contenitori di plastica, con peso fino a 350 kg;
in sacchi e contenitori di plastica fino a 10 q.
Tutte le tipologie di confezionamento devono essere chiuse e sigillate in modo da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.
In etichetta, oltre al logo della denominazione, al simbolo grafico comunitario, alle relative menzioni (in conformita' alle prescrizioni del Reg. CE 1726/98 e successive modifiche) e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, devono essere riportate le seguenti ulteriori indicazioni:
il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o condizionatrice;
la quantita' di prodotto contenuta all'origine nei contenitori, espressa in conformita' delle norme metrologiche vigenti.
E' obbligatorio inserire nell'etichettatura il nome dell'ecotipo locale o della varieta' delle castagne contenute nella confezione (Castagna domestica dei Monti Cimini, Marrone premutico, Marrone fiorentino) e la dizione:
«Fresco» per il prodotto «tal quale» non sottoposto ad alcun trattamento fisico;
«Fresco curato» per quel prodotto sottoposto a metodi fisici di sanitizzazione e conservazione.
Il logo del prodotto e' costituito da un perimetro di colore verde, contenente all'interno un albero stilizzato con 4 colori a ricordare le sfumature delle foglie di castagno in autunno, la stagione della raccolta dei frutti. L'albero presenta al centro un cuore giallo con all'interno una castagna, a sottolineare l'importanza di questo prodotto nel tessuto sociale ed economico del comprensorio Cimino, ed il legame affettivo della popolazione con esso. Di lato e' riportato l'acronimo D.O.P. di colore verde smeraldo su sfondo giallo, mentre in basso la designazione «Castagna dei Monti Cimini» e' di colore marrone scuro.
Il logo si potra' adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo. I riferimenti di colore espressi in pantone sono di seguito riportati.
Alla denominazione di origine protetta «Castagna dei Monti Cimini» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «selezionata», «superiore» e «similari».
E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

----> Vedere LOGO a pag. 54 della G.U. <----

Art. 9
Prodotto Trasformati
I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la D.O.P. «Castagna dei Monti Cimini» anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta Denominazione d'origine protetta senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
il prodotto a Denominazione d'origine protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;
gli utilizzatori del prodotto a Denominazione d'origine protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della Denominazione d'origine protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.
 
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