Gazzetta n. 82 del 7 aprile 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 28 febbraio 2006 |
Recepimento dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, relativo alla sorveglianza rinforzata. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modificazioni; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195; Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 536, che in attuazione della direttiva 91/683/CEE istituisce il servizio fitosanitario nazionale; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1997; Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1997; Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57; Visto l'art. 1 da 2 a 7 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212; Visto l'art. 22 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 concernente «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57; Visto l'art. 5, comma 8 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212 che ha sostituito l'art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096; Vista la raccomandazione (CE) n. 787/2004 del 4 ottobre 2004 relativa a: «Orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli organismi geneticamente modificati e dei materiali ottenuti da organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti nel quadro del reg. n. 1830/2003» che prevede espressamente l'effettuazione dei controlli sulle sementi convenzionali sia all'interno dei Paesi membri che presso i punti di entrata del territorio comunitario (I. Principi generali, comma 3); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322; Vista la comunicazione effettuata ai sensi della direttiva 98/34/CE relativa alle norme tecniche; Considerata la necessita' di garantire la tutela dell'ambiente e del consumatore, nonche' della qualita' dei sistemi agroalimentari; Considerato che il vigente sistema normativo regolamenta la produzione e l'impiego sul territorio nazionale di materiale sementiero di varieta' geneticamente modificate anche quando commisto con varieta' convenzionali; Considerata la necessita' di effettuare uno specifico monitoraggio territoriale per le sementi composte in tutto o in parte di organismi geneticamente modificati; D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano raggiunta nelle sedute del 10 dicembre 2003 e del 3 marzo 2005; Decreta: Art. 1. 1. Nell'ambito del monitoraggio previsto dall'art. 22 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si dispone, ai fini del comma 2, il controllo delle sementi in importazione da Paesi terzi, presso i punti di entrata nazionali di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1996, relativamente a quelle immesse in libera pratica nel territorio della Repubblica italiana, sulla base di un programma nazionale stabilito dal MiPAF, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; |
| Art. 2. 1. I servizi fitosanitari regionali collaborano, nell'ambito delle proprie competenze con le strutture, di cui al successivo art. 4, incaricate dei controlli sugli organismi geneticamente modificati effettuando il prelevamento dei campioni secondo le disposizioni impartite dal MiPAF con successivo provvedimento. 2. Le partite di sementi non possono essere commercializzate fino al ricevimento della comunicazione sull'esito delle analisi circa la presenza di organismi geneticamente modificati. |
| Art. 3. 1. Gli importatori delle sementi di cui all'art. 1 provenienti da Paesi terzi, sono tenuti a notificare al servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata, almeno due giorni lavorativi prima dell'introduzione, l'arrivo della partita in questione nonche' il luogo di stoccaggio. |
| Art. 4. 1. I servizi fitosanitari regionali inviano i campioni prelevati all'ENSE o ai laboratori individuati dal programma nazionale, comunicando all'Ispettorato centrale repressione frodi gli estremi identificativi dei lotti campionati ed il laboratorio che effettua le analisi, nonche' il luogo di stoccaggio. |
| Art. 5. 1. I laboratori comunicano l'esito delle analisi all'interessato e per conoscenza ai servizi fitosanitari ed all'Ispettorato centrale repressione frodi. 2. L'Ispettorato centrale repressione frodi effettua il coordinamento delle attivita' di controllo e informa dell'esito delle analisi il Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero della salute e le regioni e province autonome. |
| Art. 6. 1. Gli uffici dell'Agenzia delle dogane collaborano, per quanto di competenza, al monitoraggio nazionale coordinandosi con i servizi fitosanitari regionali presso i punti di entrata nazionali. Roma, 28 febbraio 2006
Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno
Il Ministro della salute Storace
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli |
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