Gazzetta n. 82 del 7 aprile 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 30 marzo 2006
Iscrizione della denominazione «Melannurca Campana» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Considerato che, con regolamento (CE) n. 417/2006 della Commissione del 10 marzo 2006, la denominazione «Melannurca Campana» riferita alla categoria degli ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati, e' iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Melannurca Campana», affinche' le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio italiano;
Provvede alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Melannurca Campana», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 417/2006 del 10 marzo 2006.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Melannurca Campana» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 30 marzo 2006
Il direttore generale: La Torre
 
SCHEDA RIEPILOGATIVA REGOLAMENTO (CEE ) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
«Melannurca Campana» nazionale del fascicolo: 3/2001
(N. CE: )
DOP( ) - I.G.P. (X)

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori dei prodotti coperti dalla IGP in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso i servizi o le associazioni nazionali oppure presso i servizi competenti della Commissione europea. 1. Servizio competente dello Stato membro.
Nome: Ministero delle politiche agricole e forestali.
Indirizzo: via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.
Recapito telefonico: 06/4819968, fax 06/42013126, e-mail: QTC3@politiche agricole.it 2. Associazione richiedente.
2.1. Nome:
a) Associazione produttori ortofrutticoli e Mela Annurca» (A.P.O.M.A.);
b) Associazione produttori ortofrutticoli Irpino-Sanniti (A.P.O.I.S.).
2.2. Indirizzo:
a) via G. Pica, 62 - 80142 Napoli, tel. 081/266244;
b) via XXIV Maggio, 22 - 84100 Benevento, tel. 0824/316556
2.3. Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ). 3. Tipo di prodotto.
classe 1.6 ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati. 4. Descrizione del disciplinare (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragrafo 2).
4.1 Nome: Melannurca Campana.
4.2 Descrizione: all'atto dell'immissione al consumo, il prodotto, allo stato fresco, ammesso a tutela deve avere le seguenti caratteristiche: Per la varieta' Annurca:
forma: frutto appiattito-rotondeggiante o tronco conico breve, simmetrica o leggermente asimettrica;
dimensioni: 60 mm di diametro ed un peso di 100 g a frutto (valori minimi ammessi); nel caso sia prodotto su Franco e ammesso un diametro di 55 mm ed un peso di 80 g a frutto (valori minimi ammessi);
buccia: di medio spessore o spessa, di colore, alla raccolta, giallo-verdastro con striature rosse sul 50-80% della superficie e con sovraccolore rosso sul 90-100% della superficie dopo il periodo di arrossamento a terra; nel caso sia prodotto su Franco e' ammessa una buccia di medio spessore o spessa, di colore, alla raccolta giallo-verdastro con striature rosse sul 40-70% della superficie e con sovraccolore rosso sull'85-95% della superficie dopo l'arrossamento a terra;
epidermide: liscia, cerosa, con piccole lenticelle numerose ma poco evidenti, mediamente rugginosa in particolare nella cavita' peduncolare;
polpa: bianca, molto compatta, croccante, mediamente dolce-acidula, abbastanza succosa, aromatica e profumata, di ottime qualita' gustative;
resistenza alle manipolazioni: ottima;
durezza: (al penetrometro con puntale di 11 mm) alla raccolta non inferiore a 8,5 kg e a fine conservazione non inferiore a 5 kg; nel caso sia prodotto su Franco e' ammessa una durezza al penetrometro alla raccolta di 9 kg e a fine conservazione 5 kg (valori minimi ammessi);
residuo refrattrometrico: alla raccolta di 11,5° Bx, a fine conservazione 12,° Bx (valori minimi);
acidita' titolabile: alla raccolta non inferiore a 9,0 meq/100 ml di succo; a fine conservazione non inferiore a 5,6 meq/100 ml di succo. Per la varieta' Rossa del sud:
forma: frutto appiattito-rotondeggiante o tronco conico breve, simmetrica o leggermente asimmetrica;
dimensioni: non inferiori a 60 mm di diametro, ed un peso di 100 g a frutto;
buccia: di medio spessore, di colore giallo con sovraccolore rosso sul 90-100% della superficie;
epidermide: liscia, cerosa, con piccole lenticelle numerose ma poco evidenti, con tracce di rugginosita', in particolare nella cavita' peduncolare;
polpa: bianca, compatta, croccante, mediamente dolce-acidula e succosa, aromatica e profumata, di buone qualita' gustative;
resistenza alle manipolazioni: ottima;
durezza: (al penetrometro con puntale di 11 mm) alla raccolta non inferiore a 8,5 kg, a fine conservazione non inferiore a 5 kg;
residuo refrattrometrico: alla raccolta 120 Bx, a fine conservazione 12,50 Bx (valori minimi);
acidita' titolabile. alla raccolta non inferiore a 7,7 meq/100 ml di succo, a fine conservazione non inferiore a 5,0 meq/100 ml di succo.
4.3. Zona geografica.
La zona di produzione della I.G.P. «Melannurca Campana», comprende i territori di alcuni comuni ricadenti nelle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, individuati nel disciplinare di produzione.
4.4. Prova dell'origine.
Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei trasformatori e dei confezionatori, e' garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' (da valle a monte della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. Qualora l'organismo di controllo verifichi delle non conformita', anche solo in una fase della filiera produttiva, il prodotto non potra' essere commercializzato con l'indicazione d'origine protetta «Melannurca Campana».
4.5. Metodo di ottenimento.
Il disciplinare di produzione prevede tra l'altro che nella fase di coltivazione, l'allevamento delle piante avvenga a vaso «a pieno vento», anche se sono ammessi i nuovi sistemi di potatura purche' non modifichino le caratteristiche peculiari del prodotto. Il portinnesto piu' diffuso risulta ancora il franco, ma sono ritenuti idonei anche i portinnesti clonali. Il numero di piante per ettaro puo' variare fino ad un massimo di 1.200 piante/ha. La produzione massima consentita, pur con le variazioni indotte dall'andamento climatico stagionale, e' fissata in 35 t/ettaro. L'acqua di irrigazione deve presentare valori di salinita' non superiore a 1,1 E.C.W. La raccolta dei frutti dalla pianta e' effettuata a mano. E' tradizionalmente in uso, da tempo immemorabile, l'arrossamento a terra dei frutti nei cosiddetti «melai». Le mele sono poste su piccoli appezzamenti di terreno, sistemati «a porche» per evitare ristagni di acqua, su cui sono stesi strati di materiale soffice vario. I frutti sono disposti su una-due file esponendo alla luce soprattutto la parte meno colorata, e cio' si realizza rigirandoli periodicamente.
Le operazioni di coltivazione, produzione e condizionamento devono essere effettuate, all'interno del territorio gia' definito al punto 4.3, al fine di garantire la tracciabilita' ed il controllo del prodotto.
4.6. Legame.
La coltura della Mela Annurca ha da sempre caratterizzato il paesaggio campano, grazie alle condizioni pedoclimatiche favorevoli, che ne hanno permesso la diffusione laddove i terreni o per matrice pedologica o per azione delle piogge (6000-7000 m3/ha dalla primavera all'autunno) hanno una profondita' utile alle radici maggiore di 80 cm, presentano valori di calcare inferiore a 10 e una salinita' espressa in mS/cm minore di 2. La Mela Annurca inizia a fiorire e a germogliare tardi sfuggendo cosi' le conseguenze negative delle basse temperature coincidenti con la fioritura ed il germogliamento. L'area interessata alla produzione della I.G.P. e' caratterizzata da un buon drenaggio; il terreno si distingue per la media tessitura (franco-limosa), nonche' per Ph compreso nell'intervallo 6,5-7,5,. Il fattore umano che accompagna attentamente l'intero ciclo di produzione della Mela Annurca e' fondamentale dalla coltivazione, alla raccolta, fino alla costruzione dei melai e alla tecnica di arrossamento. Il rapporto dell'Annurca con la Campania e' antichissimo, un legame che, partendo dall'epoca romana e dalla zona flegrea, e' andato consolidandosi nei secoli e che ha progressivamente coinvolto molte altre zone del territorio regionale; zone che, per selezionarsi in funzione dell'idoneita' ambientale, hanno richiesto secoli di laboriosa e paziente opera degli operatori agricoli locali. Da tempo immemorabile e in tutti i testi che trattano la materia, dire Mela Annurca e' dire Campania.
In Campania, definita dai Romani Campania felix per la sua straordinaria posizione geografica, esiste da millenni una frutticoltura estremamente composita e ricca; in questo quadro assume primaria importanza la Mela Annurca definita, a ragione, la «regina delle mele». Scoprire le radici dell'Annurca, significa ripercorrere elementi di alta memoria storica, visto che essa e' riconoscibile in alcuni dipinti pompeiani ed in particolare in quelli della «Casa dei Cervi» ad Ercolano. Cio' fa supporre che gli antichi abitanti di tali zone fossero gia consumatori di tali mele. Plinio il Vecchio le descrisse per primo nella sua monumentale enciclopedia «Naturalis Historia».
4.7. Struttura di controllo.
Nome: IS.ME.CERT.
Indirizzo: via G. Porzio centro direzionale Isola G1 scala C - 80143 Napoli
4.8. Etichettatura.
Le indicazioni riportate in etichetta, a caratteri chiari ed indelebili, sono:
1) la dicitura I.G.P. «Melannurca Campana», seguita dall'indicazione varietale «Annurca» o «Rossa del Sud»;
2) il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda produttrice;
3) la quantita' di prodotto effettivamente contenuta nella confezione;
4) il logo della I.G.P., una mela stilizzata su fondo bianco, il cui bordo inferiore ed il superiore sinistro sono rossi, mentre il superiore destro e' verde.
I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la «Melannurca» I.G.P. anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta indicazione geografica senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
i frutti utilizzati siano esclusivamente quelli conformi al presente disciplinare ad eccezione dei valori di calibratura e di residuo refrattometrico che possono essere inferiori a quelli del punto 4.2 della scheda, ma mai al di sotto dei 50 mm per la calibratura e dei 10,5° Bx per il residuo;
sia esattamente indicato il rapporto ponderale tra la quantita' utilizzata della I.G.P. Melannurca Campana e quantita' di prodotto elaborato ottenuto;
venga dimostrato l'utilizzo della I.G.P. Melannurca Campana mediante l'acquisizione delle ricevute di produzione rilasciate dai competenti organi;
gli utilizzatori del prodotto a indicazione geografica tipica siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della indicazione geografica tipica. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Mipaf in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) 2081/92.
4.9. Condizioni nazionali: .... (parte riservata alla Commissione)
N. CE
Data di ricevimento del fascicolo integrale.
 
DISCIPLINA DI PRODUZIONE
DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
«MELA CAMPANA»

Art. 1.
L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Melannurca Campana» e' riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/1992 e dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Melannurca Campana» designa i frutti dei biotipi riferibili alle cultivar di melo «Annurca» e «Annurca Rossa del Sud», prodotti nel territorio ricadente nella regione Campania e definito nel successivo art. 3.
Art. 3.
La zona di produzione della I.G.P. «Melannurca Campana», comprende i territori, interi o parziali, dei seguenti comuni ricadenti nelle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno. Provincia di Avellino.
Comuni parzialmente interessati:
Cervinara, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine con il comune di Montesarchio; est dal confine con il comune di S. Martino V. Caudina fino all'altezza della strada provinciale Rotondi-S. Martino V.C.; sud dalla strada provinciale Rotondi-S. Martino V.C.; ovest dal confine con il comune di Rotondi fino alla provinciale Rotondi-S. Martino V.C.;
Montoro Inferiore, l'area interessata e' delimitata a: nord dalla via Pescarola per l'intero tratto tra l'innesto con la via Marconi della frazione Preturo e l'innesto con la via Mercatello della frazione Borgo, inoltre, dalla via Marconi della frazione Preturo per il tratto che va dall'innesto con via Pescarola all'innesto con la via Variante; est dalla s.p. 90 (detta Borgo) dall'innesto con via Pescarola fino al congiungimento con la s.p. Turci nella frazione piazza di Pandola e seguendo tale strada fino alla frazione Misciano all'altezza del ponte del raccordo autostradale SA-AV; sud dal confine con la provincia di Salerno nel tratto compreso tra la s.p. Turci e la s.s. 18; ovest dalla linea ferroviaria BN-AV-SA nel tratto compreso tra il punto d'intersezione di questa con via Granaro fino al passaggio a livello di Casa Pellecchia e da qui lungo la s.s. 18 fino al confine con la provincia di Salerno;
Montoro Superiore, l'area interessata e' delimitata a: nord dalla strada vicinale «Vallone delle Macchie», nel tratto compreso dall'incrocio con la s.p. 90 fino all'incrocio con la s.p. 104 che collega la frazione Banzano; est dalla s.p. 104 tra l'innesto di questa con la via vicinale «Vallone delle Macchie» fino all'altezza di via dell'Aia della frazione Caliano e da questa fino all'incrocio con la s.p. Piano-S. Pietro, quindi, partendo da quest'incrocio lungo via Leone fino al congiungimento con via Turci; ovest dalla strada provinciale Borgo nel tratto compreso dall'innesto con via Pescarola fino a quello con via Turci;
Rotondi, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine con la provincia di Benevento; est dal confine con il comune di Cervinara fino all'altezza della strada ex s.s. 374; sud dalla strada ex s.s. 374; ovest dal confine con il comune di Paolisi fino all'altezza della linea ferroviaria Valle Caudina;
S. Lucia di Serino, l'area interessata e' delimitata a: nord-est dalla strada provinciale che attraversa il centro abitato di S. Lucia collegandolo con Atripalda; sud dal confine comunale di Serino; ovest dai confini con i comuni di S. Michele di Serino e S. Stefano del Sole;
S. Martino Valle Caudina, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine con la provincia di Benevento; est dal confine con il comune di Pannarano fino all'altezza della strada provinciale Rotondi-Pannarano; sud dalla strada provinciale Rotondi-Pannarano; ovest dal confine con il comune di Cervinara;
S. Michele di Serino, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine con il comune di Cesinali; est dai confini con i comuni di S. Stefano del Sole e S. Lucia di Serino; sud dal confine con il comune di Serino; ovest dalla linea ferroviaria Avellino-Mercato S. Severino;
S. Stefano del Sole, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine con il comune di Cesinali; est dalla strada provinciale che collega S. Lucia ad Atripalda; sud dal confine con il comune di S. Lucia di Serino; ovest dal confine comunale con S. Michele di Serino;
Serino, l'area interessata e' delimitata a: nord dai confini con i comuni di S. Michele di Serino e S. Lucia di Serino; est dalla s.p. 28 che collega la frazione Ponte del comune di Serino al comune di S. Lucia di Serino; sud dal punto di confluenza della s.p. 28 «frazione Ponte di Serino-S. Lucia di Serino» e della strada provinciale «frazione Ponte di Serino-S. Michele di Serino»; ovest dalla strada che collega la frazione Ponte del comune di Serino al centro abitato di S. Michele di Serino. Provincia di Benevento.
Comuni interamente interessati: Amorosi, Dugenta, Limatola, Puglianello, S. Salvatore Telesino, Telese.
Comuni parzialmente interessati:
Airola, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine con i comuni di Moiano e Bucciano, a partire dalla rotabile Moiano-Airola; est dal confine comunale con il comune di Bonea e dal confine amm.vo provinciale; sud dal confine col comune di Paolisi; ovest dalla rotabile Moiano-Airola e dalla strada provinciale Caudina per il tratto che collega il centro abitato di Airola con la nazionale Appia nei pressi del cavalcavia della linea ferroviaria «Valle Caudina»;
Bonea, l'area interessata e' delimitata a: nord nel primo tratto dalla strada comunale che dalla C.da Fizzo porta al centro abitato passando per le localita' «Cavarena», «Guide» e «San Biagio»; nel secondo tratto dalla strada comunale che collega il comune di Bonea con la C.da «Varoni» del comune di Montesarchio passando per C.da «Mosca»; est dal confine col comune di Montesarchio partendo dall'intersezione della strada Bonea-Varoni fino al limite provinciale; sud dal confine amm.vo con la provincia di Avellino; ovest dal confine col comune di Airola fino all'intersecazione della strada Bucciano-Montesarchio;
Bucciano, l'area interessata e' delimitata a: nord dalla strada provinciale Frasso Telesino-Bucciano-Montesarchio; est e sud dal confine col comune di Airola; ovest dal confine col comune di Moiano;
Durazzano, l'area interessata comprende tutta l'area pianeggiante adiacente la strada Sant'Agata de' Goti-Durazzano-Cervino, delimitata a: nord dal rilievo di M. Longano; a est dal confine con il comune di Sant'Agata dei Goti e dai rilievi di M. Buzzano e M. Aglio, a sud ed ovest dal confine amm.vo con la provincia di Caserta;
Faicchio, l'area interessata e' delimitata a: nord dalla strada statale che collega Gioia Sannitica con Faicchio fino al centro abitato, successivamente del torrente Titerno nel tratto che va dal centro abitato al confine col comune di S. Lorenzello; est dal confine col comune di S. Lorenzello; sud dal confme con i comuni di S. Salvatore Telesino e Puglianello; ovest dal confine amm.vo con la provincia di Caserta;
Frasso Telesino, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine col comune di Melizzano; est dalla rotabile Solopaca-Frasso Telesino-Bucciano; sud dal confine col comune di S. Agata dei Goti; ovest dal confine col comune di Dugenta;
Melizzano, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine con i comuni di Amorosi, Telese e Solopaca; est dalla strada che collega Solopaca con Frasso Telesino; sud dal confine con i comuni di Frasso Telesino e Dugenta; ovest dal confine amm.vo con la provincia di Caserta;
Moiano, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine col comune di S. Agata de' Goti; nord-est dalla strada provinciale Frasso T.-Bucciano; est dal confine col comune di Bucciano; sud dal confine col comune di Airola; ovest dalla provinciale Airola-Moiano-S. Agata de' Goti;
Montesarchio, l'area interessata e' delimitata a: nord-est per un primo tratto dal confine con Bonea ed il centro abitato di Montasarchio, dalla strada che collega Bonea con Montesarchio passando per C.da Varoni; per un secondo tratto dalla statale Appia fino al limite provinciale; sud dal confine amm.vo con la provincia di Avellino; ovest dal confine col comune di Bonea;
Paolisi, l'area interessata e' delimitata a: dal confine col comune di Airola; est dal confine amm.vo con la provincia di Avellino; sud dalla linea ferroviaria «Valle Caudina»; ovest dal confine col comune di Arpaia;
S. Lorenzello, l'area interessata e' delimitata a: nord dal torrente Titerno; est dal confine con i comuni di Cerreto Sannita e Guardia Sanframondi; sud dal confine con il comune di Castelvenere; ovest dal confine con i comuni di Faicchio e S. Salvatore Telesino;
Sant'Agata Dei Goti, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine con i comuni di Frasso Telesino e Dugenta; est dalla strada provinciale Frasso Telesino-Bucciano, da un tratto del confine con il comune di Moiano e dalle strade provinciali Durazzano-S. Agata de Goti e S. Agata de' Goti-Moiano; sud dal confine col comune di Durazzano; ovest dal confine amm.vo con la provincia di Caserta. Provincia di Caserta:
Comuni interamente interessati: Aversa, Bellona, Caianello, Calvi Risorta, Camigliano, Carinaro, Casal Di Principe, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Grazzanise, Gricignano, Lusciano, Orta di Atella, Parete, Pastorano, Pignataro Maggiore, Riardo, S. Arpino, S. Cipriano D'Aversa, S. Maria la Fossa, S. Marcellino, S. Tammaro, Sparanise, Succivo, Teano, Teverola, Trentola-Ducenta, Villa di Briano, Vitulazio.
Comuni parzialmente interessati:
Ailano, l'area interessata e' delimitata a: nord-est dalla strada comunale S. Maria Zanneto lungo la curva livello di 275 m s.l.m., sino al nucleo abitato di Ailano e da qui lungo la strada comunale del comune di Raviscanina sino a raggiungerlo; sud dal confine col comune di Vairano Patenora;
Alvignano, l'area interessata e' delimitata a: nord dalla vicinale che collega masseria Melone con mass. la Vecchia; est dal confine col comune di Ruviano; sud dai confini con i comuni di Ruviano e Caiazzo; ovest seguendo la curva di livello del monte Caracciolo, quota 108 m s.l.m., fino alla strada s.s. 158, poi seguendo il rio Tella fino a mass. Melone;
Baia e Latina, l'area interessata e' delimitata a: nord-ovest dalla strada vicinale che staccandosi dalla prov. Dragoni-Baia e Latina collega mass. Burrelli a mass. le Morecine fino al confine com.le con Alife; nord-est dal confine col comune di Alife; sud-est dal confine col comune di Dragoni; sud-ovest dalla strada prov. Dragoni-Baia e Latina nel tratto dal confine con Dragoni fino a ponte Murato;
Caiazzo, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine col comune di Alvignano; est dal confine col comune di Ruviano; sud-est dalla strada s.s. 78 Sannitica nel tratto da mass. Fasulo a mass. Pisciacchione; si segue poi la comunale per mass. Pietramarino-la Torre- mass. Santoro, da qui si segue la strada Caiazzo-Alvignano fino a mass. Pescara, proseguendo in direzione S. Pietro-Trappeto fino a Mondrone;
Capua, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine con i comuni di Vitulazio, Bellona e Pontelatone; est dalla vicinale che dal Volturno porta a mass. Conte Mauro, da qui seguendo la s.s. Sannitica n. 87 in direzione c.da Mazzarella fino a S. Angelo in Formis; da qui, in direzione sud, seguendo la curva di livello, a quota 50 m s.l.m., del monte Tifata fino al confine con S. Prisco; sud dai confini con i comuni di S. Maria la Fossa, S. Tammaro, S. Maria C.V. e S. Prisco; ovest dal confine col comune di Cancello Arnone;
Carinola, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine con Sessa A. lungo la s.s. Appia fino all'incrocio per Ventaroli, da qui seguendo la strada per S. Ianni, risalendo lungo la strada per Cappelle fino al confine con Teano; est dai confini con i comuni di Teano e Francolise; sud dalla Ciamprisco-Nocelleto-Carinola; ovest dalla strada Carinola-Cascano;
Castel di Sasso, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine con il comune di Pontelatone e dalla strada Cisterna-Strangolagalli nel tratto mass. Adinolfi-S. Marco-Strangolagalli; est dalla strada Strangolagalli-mass. Lombardi fino al confine con Piana di Caiazzo, seguendo poi questo confine (in direzione sud) fino alla strada Taverna Nuova-Piana di Caiazzo; sud lungo la strada Taverna Nuova-Piana di Caiazzo nel tratto da mass. S. Berardino a mass. Castagna; ovest dal confine col comune di Pontelatone;
Cellole, l'area interessata e' delimitata a: nord, est e ovest dal confine con il comune di Sessa Aurunca; a sud-ovest dalla s.s. n. 7-quater Domitiana fino ad incontrare il comune di Sessa Aurunca;
Conca Della Campania, l'area interessata e' delimitata a: nord-est con la s.s. 6 Casilina; nord-ovest dal confine col comune di Mignano Montelungo; ovest dal confine col comune di Galluccio; sud a partire dal confine com.le con Galluccio in loc. Selva Seggi lungo la vicinale che porta a Vezzuola, loc. Pantanello, loc. Gli Stagli, loc. Viapiano; da qui lungo la strada Orchi-Tuoro di Teano fino al confine comunale con Tora e Piccilli;
Dragoni, l'area interessata e' delimitata a: nord-ovest dal confine col comune di Baia e Latina; nord-est dal confine col comune di Alife; sud-est dalla s.s. 158 nel tratto da ponte Margherita a loc. Pantano; sud-ovest dalla strada provinciale Dragoni-Baia e Latina, nel tratto loc. Pantano-confine com.le di Baia e Latina;
Formicola, l'area interessata e' delimitata a: nord/nord-est dalla strada che collega Rocchetta e Croce a Fondola, Cavallari, Formicola fino in loc. mass. Campo ad incontrare il confine con Pontelatone; sud dal confine col comune di Pontelatone; ovest dai confini con i comuni di Giano Vetusto, Camigliano e Bellona;
Francolise, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine con i comuni di Teano e Sparanise; est dal confine col comune di Sparanise; sud dal confme con il comune di Cancello A. fino all'incrocio con la strada Brezza-S. Andrea-Pizzone-Ciamprisco e dalla suddetta strada fino al confine con Carinola; ovest dai confini con i comuni di Carinola e Teano;
Galluccio, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine con i comuni di Rocca d'Evandro e Mignano M.; est dal confine col comune di Conca della Campania; sud a partire dal confine con Conca della Campania dalla vicinale che congiunge loc. Madonna del Sorbello, Fortinelli, Spicciano e Fulighi; e dal confine col comune di Sessa Aurunca; ovest dal confine col comune di Rocca d'Evandro;
Giano Vetusto, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine con il comune di Rocchetta fino all'incrocio con la strada comunale Selva a quota 275 m s.l.m.; nord-est dalla strada comunale Selva e dalla strada comunale Capitolo fino al centro abitato di Giano. Si prosegue lungo la strada vicinale Fontana e per la strada comunale che collega Giano a Camigliano sino al confine amm.vo di tale comune; sud-ovest dai confini con i comuni di Pignataro e Pastorano; ovest dal confine col comune di Calvi Risorta;
Maddaloni, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine col comune di Valle di Maddaloni; est/sud-est dalla curva di livello, quota 200 m s.l.m., del colle Castellone passando per mass. Garofalo, loc. la Crocella, e si chiude in corrispondenza della intersezione della via Sannitica con la strada che porta alla stazione ferroviaria di Maddaloni Inferiore; ovest dalla curva di livello, quota 195 m s.l.m., del monte S. Michele;
Marzano Appio, l'area interessata e' delimitata a: nord ovest dal confine con i comuni di Tora e Piccilli e Presenzano; est dal confine col comune di Vairano P.; sud dal confine col comune di Caianello; ovest dal confine col comune di Caianello, poi da Tuoro Casale dalla strada per Fragoni, Piedituoro, mass. Vespasiano, mass. Santi, Boiani, Ameglio, Centella, mass. Ciorlano fino alla s.s. n. 6 e proseguendo in direzione nord lungo la vicinale che costeggia la loc. Castagneto fino al confine col comune di Tora e Piccilli;
Mignano Montelungo, l'area interessata e' delimitata a: nord dalla strada ferrata, dal fiume Peccia fino a Vaco, poi dalla vicinale costeggiando loc. Romano fino alla s.s. Casilina; da qui lungo la curva di livello del monte Rotondo a quota 150 m s.l.m. fino a mass. Porcaro; est da mass. Porcaro lungo la curva di livello del monte Cavallo, monte Cesina, quota 200 m s.l.m., e del colle Amato; sud dai confini con i comuni di Conca della Campania e Galluccio; ovest dal confine con Galluccio lungo la vicinale per Caspoli, la strada per Campo, Casale, loc. Teroni, di qui seguendo Fosso Camponi ed il Fosso del Lupo fino al confine regionale col Lazio;
Mondragone, l'area interessata e' delimitata ad ovest dalla strada che congiunge la localita' Masseria del Papa con la localita' Casino della Starza; di qui al confine nord prosegue lungo la strada per Falciano del Massico, fino al relativo confine comunale; a nord-est dal confine con il comune di Falciano del Massico; a sud dal canale Savane nel tratto compreso tra il confine con detto comune e la localita' Masseria del Papa;
Pietramelara, l'area interessata e' delimitata a: nord dalla strada Riardo-Pietramelara-Baia; est dal confine col comune di Roccaromana; ovest dal confine del comune di Riardo; sud dalla curva di livello di 300 m s.l.m. sino a localita' Ceraselle e da qui sino alla localita' di Valle di Trabucco, lungo la curva di livello di 400 m s.l.m., quindi lungo la strada comunale tra Pietramelara ed il comune di Rocchetta, in direzione di quest'ultimo a quota 500 m s.l.m. e infine, lungo la curva di livello di 300 m s.l.m. fino al confine con il comune di Riardo;
Pietravairano, l'area interessata e' delimitata a: nord-ovest dal confine col comune di Vairano P.; nord-est: dai confini con i comuni di Raviscanina, S. Angelo d'Alife; sud-est dal confine con i comuni di Pietramelara, Roccaromana, Baia e Latina; dal confine col comune di Baia e Latina - in loc. Santoianni - si segue la vicinale a quota 133 m s.l.m. per mass. Vaccareccia, questa costeggia il bosco di monte Fossato, per raggiungere poi mass. Brunori, mass. Starze, loc. Puglianello, loc. Bocca della Petrosa, infine costeggia monte Monaco fino ad incontrare il confine col comune di Pietramelara; sud dal confine con i comuni di Riardo e Pietramelara;
Pontelatone, l'area interessata e' delimitata a: nord-ovest dal confine col comune di Formicola; est partendo dal confine con Formicola seguendo la strada per Savignano-Casalicchio, da qui lungo la vicinale per mass. Corterosa, poi lungo la curva di livello del monte Nizzola, quota 130 m s.l.m. fino a Prea; da Prea a Cisterna si segue il confine con comune di Castel di Sasso; da Cisterna si segue la strada per mass. Aia Vecchia-mass. Adinolfi fino ad incontrare nuovamente e seguire (verso sud) il confine comunale di Castel di Sasso fino a mass. Castagna; sud dalla strada che, proveniente dalla Fagianeria congiunge mass. Castagna-Taverna Nuova-mass. Uranno fino al confine con Bellona; ovest dal confine con i comuni di Bellona e Camigliano;
Pratella, l'area interessata e' delimitata a: nord dalla strada che collega la localita' mass. Quattro Stradoni con localita' Mastrati per poi proseguire per il vallone che costeggia il colle di Mastrati sino al crinale del Monte Cappella a quota 650 m s.l.m., continuando lungo il vallone Rava della Stella fino in prossimita' dell'abitato di Pratella ed infine verso localita' Colle Pizzuto sino al confine del comune di Ailano; sud-est dal confine del comune di Ailano; sud dal confine col comune di Vairano-Patenora; ovest dai confini con i comuni di Sesto Campano e Presenzano;
Presenzano, l'area interessata e' delimitata a: nord-ovest dalla strada comunale che parte dal km 164 della s.s. n. 6 Casilina sino alla localita' mass. Quercia al centro abitato di Presenzano, per poi seguire la curva di livello di 300 m s.l.m., sino alle condotte della centrale idroelettrica di Presenzano e da qui lungo la curva di livello di 200 m s.l.m. fino al confine comunale di Sesto Campano; nord-est dai confini con i comuni di Sesto Campano e Pratella; est/sud-est dal confine col comune di Vairano P.; sud dal confine col comune di Marzano Appio; sud-ovest dal confine col comune di Tora e Piccilli;
Rocca D'Evandro, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine regionale con il Lazio (comune di Cassino); est dal confine col comune di Mignano M., seguendo poi il fiume Peccia fino alla vicinale che porta a loc. Colli e da qui a Rocca d'Evandro; da qui lungo la strada vicinale per Campolongo, Cucuruzzo, loc. Campanara fino al confine con Galluccio; sud dal confine col comune di Sessa Aurunca; ovest dal confine regionale con il Lazio (comuni di Castelforte, S. Andrea, S. Ambrogino, S. Apollinare);
Roccamonfina, l'area interessata e' delimitata a: nord dalla strada Fontanafredda-S. Domenico-Roccamonfina-Tavola-Tuoro di Tavola; est dal confine col comune di Marzano Appio, poi dalla vicinale Tuoro di T.-Garofali fino ad incontrare e seguire il confine con il comune di Teano; sud dalla vicinale che staccandosi dal confine con Teano in loc. Cambre giunge, lambendo il monte Torrecastiello fino a loc. mass. Perrotta; da qui segue il confine comunale con Sessa A. fino a loc. «le Forche»; ovest dalla vicinale che congiunge «le Forche»-m. di Sotto-Fontanafredda;
Roccaromana, l'area interessata e' delimitata a: est e sud dal confine amministrativo, al 1994, della Comunita' montana Monte Maggiore; ovest dal confine col comune di Petramelara;
Ruviano, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine col comune di Alvignano; est dalla vicinale che collega mass. Franco a loc. Ponte Nuovo; sud-est dalla strada s.s. 87 Sannitica nel tratto Ponte Nuovo-Mass. Fasulo; ovest dal confine con i comuni di Alvignano e Caiazzo;
S. Pietro Infine, l'area interessata e' delimitata a: nord-est dal confine amministrativo, al 1994, della Comunita' montana Monte S. Croce; sud dal confine col comune di Mignano M.; nord-ovest dal confine regionale con il Lazio (comune di S. Vittore);
Sessa Aurunca, l'area interessata e' delimitata a: nord-ovest dal confine regionale col Lazio; nord-est dal fiume Garigliano in loc. Taverna Vecchia lungo la mulattiera Taverna V.-mass. Tonda, Aconursi, Corigliano; da Corigliano lungo la strada che congiunge Corigliano-Li Paoli-Fontanaradina-Ponte; est dalla strada che congiunge Ponte-Sessa A. fino all'incrocio con la s.s. Appia in loc. S. Rocco; sud dalla strada che staccandosi dalla s.s. Appia raggiunge la frazione Avezzano e prosegue verso le frazioni Corbello, Carano e Piedimonte Massicano, fino all'incrocio con la s.s. n. 7-quater Domiziana, da qui il confine ovest prosegue lungo la medesima s.s. n. 7-quater Domiziana fino al confine con il comune di Cellole;
Tora e Piccilli, l'area interessata e' delimitata a: nord-ovest dal confine con il comune di Conca della Campania; nord-est dal confine col comune di Presenzano; sud dalla strada Conca della Campania-Tuoro di Teano-Piccilli fino a loc. Convento S. Antonio; poi lungo la vicinale che da Convento S. Antonio raggiunge Piccilli; da qui lungo la strada che da Piccilli lambisce loc. Fontana Caponi, e poi lungo la vicinale che raggiunge il confine di Marzano Appio;
Vairano Patenora, l'area interessata e' delimitata a: nord dai confini con i comuni di Pratella e Ailano; est dal confine con il comune di Pietravairano, poi da mass. S. Pasquale segue la strada per Cirelli, Marzanello, Acquarelli; da qui segue la vicinale per loc. il Palazzone, loc. Cava, contrada Pizzomonte fino a costeggiare l'abitato di Vairano P.; da qui segue la strada per Greci fino a loc. Marcone; da loc. Marcone segue la curva di livello, quota 144 m s.l.m., costeggiando mass. Pacchiadiello, mass. del Parco, mass. Ferraro, loc. Falso Piano, fino a Scafa di Vairano; da qui lungo il tratturo, a quota 112 m s.l.m., fino ad incontrare il confine col comune di Ailano; sud dal confine con i comuni di Pietravairano e Riardo; ovest dai confini con i comuni di Caianello, Marzano Appio, Presenzano;
Valle di Maddaloni, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine col comune di Caserta; est dal confine amm.vo con la provincia di Benevento fino alla strada pedemontana che collega mass. Benzi a mass. Papa; sud-est dalla pedemontana mass. Pepe-mass. Benzi in direzione loc. Molino; poi dalla curva di livello del monte Airola, quota 200 m s.l.m., fino alla intersezione col confine con Maddaloni; sud dal confine col comune di Maddaloni; nord-est a partire dal confine con Maddaloni lungo la curva di livello, quota 195 m s.l.m., della dorsale monte Calvi, monte Manio, fino da incontrare il confine con il comune di Caserta;
Villa Literno, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine col comune di Cancello Arnone; est dai confini con i comuni di Casal di Principe e S. Cipriano d'Aversa; sud dal confine col comune di Qualiano; ovest dalla strada di bonifica proveniente dal lago Patria, che a partire da loc. Scorza di Radice, in direzione nord incrocia le provinciali Trentola-Ischitella in loc. «le Trenta moggia», e Villa Litemo-Domitiana in loc. «Giardino», fino al raggiungimento dei Regi Lagni, al confine con comune di Cancello Arnone. Provincia di Napoli.
Comuni interamente interessati: Acerra, Brusciano, Caivano, Calvizzano, Castello di Cisterna, Marano di Napoli, Mariglianella, Marigliano, Mugnano di Napoli, Nola, Pomigliano D'Arco, Qualiano, Quarto, Saviano, S. Antimo, S. Vitaliano, Villaricca.
Comuni parzialmente interessati:
Bacoli, l'area interessata e' delimitata a: nord dalla masseria Strigari, est dalle masserie Baccala', Coppola e Salemme, sud dalla C. Scamardella proseguendo per la cava di tufo, ovest dalla loc. Trippitello e dal Castello di Baia;
Cercola, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine con i comuni di Volla e Pollena-Trocchia; est dal confine col comune di Pollena-Trocchia; sud dal confine con il comune di Massa di Somma; ovest dal confine col comune di S. Sebastiano al Vesuvio, dalla strada che congiunge Massa di Somma a S. Sebastiano al Vesuvio e dal confine col comune di Napoli;
Giugliano, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine amm.vo con la provincia di Caserta; est dai confini con i comuni di S. Antimo, Melito, Mugnano, Villaricca, Qualiano, Frazione di Villaricca e Quarto; sud dal confine col comune di Pozzuoli; ovest il limite e' costituito dal Canale Vico Patria, dal punto in cui incontra il confine con la provincia di Caserta fin dove incrocia la tangenziale di Napoli; dalla tangenziale di Napoli, dal punto in cui incontra il canale suddetto al Quadrivio di Patria; dalla circumvallazione esterna di Napoli dal Quadrivio di Patria fino all'incrocio con la via Domitiana; dalla stessa via Domitiana, dall'incrocio con la circumvallazione di Napoli, in direzione sud, fino al punto in cui la stessa incrocia la via Madonna di Pantano in localita' Licola;
Massa Di Somma, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine con il comune di Cercola; est dal confine con Pollena T. fino alla s.s. n. 268; sud dalla s.s. n. 268; ovest dal confine con il comune di S. Sebastiano al Vesuvio;
Ottaviano, l'area interessata e' delimitata a: nord ed est dal confine con i comuni di Nola e S. Gennaro Vesuviano; sud dal confine con il comune di S. Giuseppe Vesuviano; ovest dalla statale n. 268 variante del Vesuvio e dal confine col comune di Somma Vesuviana;
Napoli, la prima area interessata e' delimitata a: nord dal confine con i comuni di Marano e di Quarto; est dalla strada provinciale Marano-Pianura; sud da via Pallucci, via Provinciale Pianura fino al confine con il comune di Pozzuoli; ovest dal confine col comune di Pozzuoli. La seconda area interessata confina a: nord con il confine del comune di Mugnano di Napoli passando per via Cupa della Filanda proseguendo in direzione sud-est per via Piedimonte d'Alife, via Vicinale Vecchia Miano-Piscinola, in direzione sud per via Miano, in direzione est per viale Colli Aminei, via M. Pietravalle, in direzione sud per via Pansini, via Montesano, in direzione nord per via G. Quagliariello, strada comunale Santa Croce ad Orsolone, via Cupa della Paradina, strada comunale Margherita, Cupa 1° Vrito sino ad incontrare il comune di Marano di Napoli;
Pollena Trocchia, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine con i comuni di Volla e Casalnuovo; est dal confine con il comune di S. Anastasia; sud dalla statale n. 268 variante del Vesuvio; ovest dal confine con il comune di Massa di Somma;
Pozzuoli, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine col comune di Quarto; est dal confine col comune di Napoli; sud il limite e' costituito da via Cofanara, dal punto in cui incontra il confine con il comune di Napoli fino alla sua immissione in via Pietrarsa; da via Pietrarsa fino alla sua immissione in via S. Vito; da via S. Vito fino alla sua immissione sulla via Campana all'altezza del raccordo della Tangenziale di Napoli; ovest da via Campana dall'incrocio con il raccordo della tangenziale di Napoli fino al confine col comune di Quarto;
S. Anastasia, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine con i comuni di Casalnuovo e Pomigliano; est dal confine col comune di Somma Vesuviana; sud dalla strada statale n. 286 variante del Vesuvio; ovest dal confine col comune di Pollena Trocchia;
S. Giuseppe Vesuviano, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine col comune di Ottaviano; est dal confine con i comuni di S. Gennaro V. e Poggiomarino; sud dal confine con i comuni di Poggiomarino e Terzigno; ovest dalla statale n. 268 variante del Vesuvio;
S. Sebastiano al Vesuvio, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine col comune di Cercola; est dal confine con Massa di Somma; sud ed ovest dalla statale n. 268 variante del Vesuvio;
Somma Vesuviana, l'area di interesse e' delimitata a: nord-ovest dal confine con i comuni di Castello di Cisterna e Brusciano; nord dal confine con i comuni di Mariglianella e Marigliano; est dal confine con i comuni di Scisciano, Saviano, Nola e Ottaviano; sud dalla strada statale n. 268 variante del Vesuvio; ovest dal confine col comune di S. Anastasia. Provincia di Salerno.
Comuni interamente interessati: Bellizzi, Montecorvino Pugliano.
Comuni parzialmente interessati:
Baronissi, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine comunale con Fisciano - tratto che, partendo dal km - 10 della s.s. n. 88, costeggia Bolano fino a giungere poco sopra Orignano -; est dalla strada che da sopra Orignano costeggia Caprecano e Fusara; sud dalla curva di livello che da Fusara costeggia Ervanita, Vissiniello, quindi da strada che attraversa Aiello giunge sulla s.s. n. 88 tra il km 6 e il km 7; ovest dalla strada che, partendo dalla statale n. 88, nei pressi di Acquamela, attraversa Saragnano, Capo Saragnano, Casa Napoli, si immette sulla s.s. 88 all'altezza di Baronissi fino a giungere al confine comunale con Fisciano;
Battipaglia, l'area interessata e' delimitata a: sud, partendo dal punto nei pressi del podere S. Donato, dal fiume Tusciano che passa sotto Cifariello, si immette, prima di Fosso, sulla strada che attraversa Tavernola, Tenente Santa Lucia, S. Lucia inferiore, risale fino a S. Lucia superiore, si immette sulla s.s. n. 18 tra il km 76 e il km 77, risale lungo la s.s. 18 fino al km 73, prosegue verso Battipaglia che costeggia immettendosi sulla s.s. n. 19 tra il km 1 e il km 2 fino al confine con il comune di Eboli dopo il km 3 della s.s. 19; est lungo il confine con il comune di Eboli fino all'intersezione dei comuni di Eboli e Olevano; nord lungo il confine con il comune di Olevano e di Montecorvino Rovella fino all'intersezione tra i comuni di Montecorvino R., Bellizzi e Battipaglia; ovest lungo il confine con il comune di Bellizzi e poi di Pontecagnano lungo il torrente Lama fino ad immettersi nel fiume Tusciano;
Campagna, l'area interessata e' delimitata a: nord dal punto di intersezione tra la s.s. n. 91 al km 126 e la strada prov.le proveniente da Verticelli e Rofigliani in corrispondenza di Quadrivio; ovest dalla s.s. n. 91 da Quadrivio fino al confine del comune di Eboli e da questo fino all'intersezione dei comuni di Eboli, Serre e Campagna sul fiume Sele nei pressi della piana di Vicario; sud dal fiume Sele attraverso il Ponte Sele lungo la strada che immette alla localita' Verticelli; est da localita' Verticelli lungo la strada provinciale fino a loc. Quadrivio;
Eboli, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine con il comune di Olevano al di sotto di Monticelli dalla strada che passando al di sopra di Vallone del Lupo costeggia Melito, Tranna e giunge ad Eboli si immette alla s.s. n. 19 tra il km 8 e il km 9, si immette sulla s.s. 91 sino al confine con il comune di Campagna; est dal confine con il comune di Campagna sino all'intersezione dei comuni di Campagna, Serre ed Eboli; sud dal confine con Serre lungo il fiume Sele da cui, all'altezza di Lagaro, si immette sulla strada in direzione Le Chiuse che, poi, attraversa Masseria Rosale di sopra e le Canoniche fino a Consiglio, da qui costeggiando Scorziello di sotto, giunge nei pressi della Cava di Rena; ovest da Cava di R. lungo la strada che costeggia la Francesia fino alla s.s. 19 in cui si immette all'altezza del km 5 per poi ripiegare sempre lungo la s.s. 19 fino al confine con il comune Battipaglia che segue fino al confine con Olevano;
Fisciano, l'area interessata e' delimitata a: sud dal confine comunale con Baronissi, dal tratto che partendo dal km 10 della s.s. n. 88 costeggia Bolano fino a giungere a Orignano; ovest dal confine comunale con Mercato S. Severino; nord dal confine comunale con Montoro Inferiore da piazza di Pandola sino al confine con Mercato S. Severino; est dalla strada che partendo da Orignano costeggia Penta, Fisciano, Carpineto, Villa, Pizzolano, Madonna del Soccorso fino al confine con Montoro Inferiore;
Giffoni Sei Casali, l'area interessata e' delimitata a: nord dalla strada provinciale che da S. Cipriano Picentino passa per Prepezzano, Capitignano, fino al confine con il comune di Giffoni Valle Piana; est dal confine con il comune di Giffoni Valle Piana; sud dal confine con il comune di Giffoni Valle Piana lungo il fiume Picentino; ovest dal confine con il comune di S. Cipriano Picentino;
Giffoni Valle Piana, l'area interessata e' delimitata a: nord dalla strada provinciale che da Capitignano passando per Mercato s.s. fino al confine con il comune di Montecorvino R.; est dal confine con il comune di Montecorvino R. fino all'intersezione dei confini tra il comune di Montecorvino Pugliano, di Montecorvino R. e di Giffoni V. P.; sud dal confine con Montecorvino P., di Pontecagnano fino al punto in cui si intersecano i confini dei comuni di Giffoni V.P., di Salerno e di Ponecagnano; ovest dal suddetto punto di intersezione, dal confine con Salerno, di S. Cipriano (lungo il fiume Picentino) e di Giffoni Sei Casali;
Mercato S. Severino, l'area interessata e' delimitata a: sud dalla strada provinciale che partendo tra il km 11 e km 12 della statale n. 88 costeggia le frazioni di Corticelle e Spiano; ovest dalla strada provinciale che da Spiano prosegue per Oscato, Curteri, Mercato S. Severino, Pandola, Acigliano fino al confine con il comune di Montoro Inferiore; nord dal confine con il comune di Montoro Inferiore -tra il km 16 e 17 della s.s. n. 88; est confine con il comune di Fisciano;
Montecorvino Rovella, l'area interessata e' delimitata a: nord dalla strada provinciale che da Montecorvino Rovella arriva al confine con il comune di Olevano sul Tusciano; ovest dal confine con il comune di Montecorvino Pugliano e di Giffoni Valle Piana; sud dal confine con il comune di Bellizzi e, poi, di Battipaglia fino all'intersezione con il comune di Bellizzi, Montecorvino P. e Montecorvino R.; ad est dal confine con il comune di Olevano sul Tusciano fino all'intersezione dei confini di Olevano, Battipaglia e Montecorvino R.;
Olevano Sul Tusciano, l'area interessata e' delimitata a: nord dalla strada provinciale che dal confine con il comune di Montecorvino Rovella arriva fino alla frazione di Salitto; est dalla strada provinciale che da Salitto, passando per frazione Monticelli, e per un tratto del confine con Eboli arriva al confine con il comune di Battipaglia; ovest dal confine con il confine di Montecorvino Rovella; sud dal confine con Battipaglia;
Pontecagnano Faiano, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine col comune di Giffoni Valle Piana; est dal confine con il comune di Bellizzi e poi di Montecorvino Pugliano fino all'intersezione dei confini di Montecorvino P., Giffoni V. P. e Pontecagnano; ovest dal confine con il comune di Salerno e, salendo, dal confine con il comune di Giffoni Valle Piana fino alla linea ferroviaria f.f.s.s., segue tale linea ferroviaria immettendosi sulla strada che va in direzione della litoranea, attraversando la C.da Fra Diavolo quindi prosegue parallelamente alla litoranea a partire da Piantanova in direzione Picciola e del confine con Battipaglia sul fiume Tusciano al podere S. Donato; sud dal confine con Battipaglia;
Salerno, l'area interessata e' delimitata a: nord dall'intersezione del confine tra il comune di S. Cipriano Picentino, Giffoni Valle Piana e Salerno; ovest da tale punto lungo la strada provinciale che passa per Staglio e giunge a Fuorni; sud dalla statale n. 18 - km 61/62 - da Fuorni sino al confine con il comune di Pontecagnano Faiano; est dal confine con Pontecagnano con il comune di Giffoni V. P. sino al punto di intersezione sopra menzionato;
S. Cipriano Picentino, l'area interessata e' delimitata a: sud dalla strada provinciale che costeggia Porte di Ferro, Contrada Alfani fino al confine con S. Mango Piemonte; ovest dalla strada provinciale che da S. Mango Piemonte costeggia la frazione di Pezzano fino a S. Cipriano Picentino; nord fino al confine con il comune di Giffoni Sei Casali; sud-est dal confine con il comune di Giffoni Valle Piana lungo il fiume Picentino.
S. Mango Piemonte, l'area interessata e' delimitata a: ovest ed a sud dal confine con il comune di Salerno lungo il Rio Sordina; est confine con il comune di S. Cipriano Picentino fino all'intersezione con il comune di Salerno; nord dalla strada provinciale che dal confine con Salerno, sopra Sordina, attraversa S. Mango e giunge fino al confine con S. Cipriano.
Art. 4.
Le condizioni e i sistemi di coltivazione dei meleti destinati alla produzione della I.G.P. «Melannurca Campana» tradizionalmente attuati nel comprensorio tendono ad ottenere produzioni di qualita' e, in special modo per i nuovi impianti atti a non modificare le specifiche caratteristiche qualitative dei frutti.
Nei meleti e' ammessa la presenza di altre varieta' di melo, oltre l'Annurca e l'Annurca Rossa del sud, ai fini di idonea impollinazione, nella misura massima del 10 % delle piante.
Oltre al Franco di melo e alle forme di allevamento «a vaso a pieno vento», sono considerati idonei anche i portinnesti clonali e le forme di allevamento «a parete» o obbligate (palmetta, fusetto, e forme simili), con un numero di piante per ettaro variabile, ma comunque mai superiore a 1200 piante/Ha.
La produzione unitaria massima consentita di mele aventi diritto alla I.G.P. «Melannurca Campana», pur con le variabili annuali in funzione dell'andamento climatico, e' fissata in 33 tonnellate ad ettaro.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di un meleto in coltura promiscua dovra' essere calcolata in rapporto alla superficie effettivamente investita a melo.
L'acqua di irrigazione deve presentare valori di salinita' non superiori a 1,1 ECW; non e' ammesso il diradamento chimico dei frutti.
La raccolta dei frutti dalla pianta deve essere effettuata a mano.
Successivamente alla raccolta, al fine di completare la colorazione rossa dei frutti, questi vengono posti in «melai» costituiti da piccoli appezzamenti di terreno, sistemati adeguatamente in modo da evitare ristagni idrici, di larghezza non superiore a metri 1,50 su cui sono stesi strati di materiale soffice vario. I frutti sono disposti su file esponendo alla luce la parte meno arrossata, i melai sono protetti dall'eccessivo irraggiamento solare con apprestamenti di varia natura.
Le operazioni di arrossamento sono obbligatorie per entrambe le varieta'.
Non sono ammessi trattamenti fitosanitari alle mele durante la fase di arrossamento.
Le operazioni di raccolta e di arrossamento dei frutti vanno completate entro il 15 dicembre.
Le mele raccolte devono presentarsi sane, indenni da attacchi parassitari, prive di residui antiparassitari, come per legge e di sapori estranei.
Art. 5.
Gli impianti idonei alla produzione della I.G.P. «Melannurca Campana» sono iscritti nell'apposito elenco, attivato, tenuto e aggiornato da un apposito organismo di controllo, che risponda ai requisiti di cui alle vigenti norme in materia; questi e' tenuto a verificare, attraverso opportuni sopralluoghi, la sussistenza delle condizioni tecniche e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco di cui sopra.
Qualora l'iniziativa di tenere un analogo elenco sia gia' stata assunta, per altri scopi da un soggetto pubblico, l'organismo di controllo potra' avvalersi delle informazioni e delle risultanze dei relativi accertamenti in esso contenute.
L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneita' delle produzioni ed i relativi controlli, di cui all'art. l0 del regolamento (CEE) n. 2081/1992, saranno comunque effettuati dall'organismo di controllo all'uopo designato.
Le strutture di condizionamento del prodotto devono risiedere operativamente nel territorio delimitato nell'art. 3 ed essere iscritte in altro apposito Elenco, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo, secondo le modalita' di cui al primo comma.
Art. 6.
All'atto dell'immissione al consumo, il prodotto, allo stato fresco, ammesso a tutela deve avere le seguenti caratteristiche:
Per la varieta' «Annurca»:
forma del frutto: appiattita-rotondeggiante o tronco conico breve, simmetrica o leggermente asimmetrica;
dimensioni: 60 mm di diametro ed un peso di 100 g a frutto (valori minimi ammessi); nel caso sia prodotto su Franco e' ammesso un diametro di 55 mm ed un peso di 80 g a frutto (valori minimi ammessi);
buccia: di medio spessore o spessa; di colore, alla raccolta, giallo-verdastro con striature rosse sul 50-80% della superficie e con sovraccolore rosso sul 90-100% della superficie dopo il periodo di arrossamento a terra; nel caso sia prodotto su Franco e' ammessa una buccia di medio spessore o spessa, di colore, alla raccolta, giallo-verdastro con striature rosse sul 40-70% della superficie e con sovraccolore rosso sul 85-95% della superficie dopo il periodo di arrossamento a terra;
epidermide: liscia, cerosa, con piccole lenticelle numerose ma poco evidenti, mediamente rugginosa, in particolare nella cavita' peduncolare;
polpa: bianca, molto compatta, croccante, mediamente dolce-acidula, abbastanza succosa, aromatica e profumata, di ottime qualita' gustative;
resistenza alle manipolazioni: ottima;
durezza al penetrometro (con puntale di 11 mm): alla raccolta: 8,5 kg; a fine conservazione: 5 kg (valori minimi ammessi); nel caso sia prodotto su Franco e' ammessa una durezza al penetrometro alla raccolta di 9 kg e a fine conservazione 5 kg (valori minimi ammessi); residuo refrattometrico: alla raccolta 11,5° Bx; a fine conservazione 12° Bx (valori medi); acidita' titolabile: alla raccolta 9,0 meq/100 ml di succo; a fine conservazione 5,6 meq/l00 ml di succo (valori minimi ammessi).
Per la varieta' «Rossa del sud»:
forma del frutto: appiattita-rotondeggiante o tronco conico breve, simmetrica o leggermente asimmetrica;
dimensioni: 60 mm di diametro ed un peso di 100 g a frutto (valori minimi ammessi); buccia: di medio spessore, di colore giallo con sovraccolore rosso sul 90-100% della superficie;
epidermide: liscia, cerosa, con piccole lenticelle numerose ma poco evidenti, con tracce di rugginosita', in particolare nella cavita' peduncolare;
polpa: bianca, compatta, croccante, mediamente dolce-acidula e succosa, aromatica e profumata, di buone qualita' gustative;
resistenza alle manipolazioni: ottima;
durezza al penetrometro: (con puntale di 11 mm): alla raccolta: 8,5 kg; a fine conservazione: 5 kg (valori minimi ammessi);
residuo refrattometrico: alla raccolta 12° Bx; a fine conservazione 12,5° Bx (valori medi); acidita' titolabile: alla raccolta 7,7 meq/100 ml di succo; a fine conservazione 5,0 meq/l00 ml di succo (valori minimi ammessi).
Art. 7.
L'immissione al consumo della «Melannurca Campana» deve avvenire solo con il logotipo di seguito descritto, in abbinamento inscindibile con la Indicazione Geografica Protetta e solo se il prodotto risulta confezionato nel rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio ortofrutticolo.
Il logotipo della «Melannurca Campana» (IGP) e' il seguente: una mela stilizzata su fondo bianco, il cui bordo inferiore e il superiore sinistro sono rossi, mentre il superiore destro e' verde (e non chiude la mela); la mela e' sormontata dal picciolo verde e da una foglia bianca bordata di verde; nel corpo della mela e' riportata la sigla I.G.P. in nero. Il bordo esterno superiore del logotipo e' di colore rosso ed internamente riporta la scritta «Melannurca Campana» in bianco; il bordo esterno inferiore e' di colore bianco e, a seconda dei casi, riporta la dicitura varietale «Annurca» o «Rossa del sud». I colori, di riferimento sono: rosso pantone 485 C; verde pantone 348 C; per la scritta I.G.P.: Pantone, Process, Black C.
Sulle confezioni contrassegnate ad I.G.P., o sulle etichette apposte sulle medesime, devono essere riportate, in caratteri di stampa chiari, indelebili, delle medesime dimensioni e nettamente distinguibili da ogni altra scritta, le seguenti indicazioni:
a) la dicitura «Melannurca Campana», immediatamente seguita dall'indicazione varietale «ANNURCA» o «ROSSA DEL SUD».
Nello spazio immediatamente sottostante deve comparire la menzione «Indicazione Geografica Protetta» (o la sua sigla I.G.P.);
b) il nome, la ragione sociale, e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice e/o produttrice;
c) la quantita' di prodotto effettivamente contenuta nella confezione, espressa in conformita' alle norme mercelogiche vigenti.
All'Indicazione Geografica Protetta, di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto, fine extra, superiore e similari.
E' altresi' vietato utilizzare nomi di varieta' diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare di produzione.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non siano stati tali da trarre in inganno l'acquirente. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla meta' di quelli utilizzati per indicare l'Indicazione Geografica Protetta. I prodotti trasformati potranno utilizzare, in etichetta, il riferimento alla denominazione a patto che:
1) i frutti utilizzati siano esclusivamente quelli conformi al presente disciplinare ad eccezione dei valori di calibratura e di residuo refrattometrico che possono essere inferiori a quelli dell'art. 6, ma mai al di sotto dei 50 mm per la calibratura e dei 10,5° Bx per il residuo;
2) sia esattamente indicato il rapporto ponderale tra la quantita' utilizzata della I.G.P. Melannurca Campana e quantita' di prodotto elaborato ottenuto;
3) venga dimostrato l'utilizzo della I.G.P. Melannurca Campana mediante l'acquisizione delle ricevute di produzione rilasciate dai competenti organi.
4) gli utilizzatori del prodotto a Indicazione Geografica Tipica siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della Indicazione Geografica Tipica. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Mipaf in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.

----> Vedere LOGO a pag. 41 della G.U. <----
 
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