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| Gazzetta n. 82 del 7 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | PROVVEDIMENTO 30 marzo 2006 |  | Iscrizione  della  denominazione  «Melannurca  Campana»  nel registro delle   denominazioni   di   origine  protette  e  delle  indicazioni geografiche protette. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
 Considerato che, con regolamento (CE) n. 417/2006 della Commissione del  10 marzo  2006,  la  denominazione «Melannurca Campana» riferita alla  categoria degli ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati,  e'  iscritta  quale indicazione geografica protetta nel registro  delle  denominazioni  di  origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni  geografiche  protette  (I.G.P.)  previsto  dall'art.  6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Ritenuto  che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la   scheda   riepilogativa  della  indicazione  geografica  protetta «Melannurca   Campana»,   affinche'  le  disposizioni  contenute  nei predetti  documenti siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio italiano;
 Provvede alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa   della  indicazione  geografica  protetta  «Melannurca Campana»,  registrata  in  sede  comunitaria  con regolamento (CE) n. 417/2006 del 10 marzo 2006.
 I  produttori  che  intendono  porre  in commercio la denominazione «Melannurca  Campana»  possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione   del  prodotto,  la  menzione  «Indicazione  geografica protetta»  solo  sulle  produzioni  conformi  al regolamento (CEE) n. 2081/92  e  sono  tenuti  al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
 Roma, 30 marzo 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | SCHEDA RIEPILOGATIVA REGOLAMENTO (CEE ) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO «Melannurca Campana» nazionale del fascicolo: 3/2001
 (N. CE: )
 DOP( ) - I.G.P. (X)
 
 La  presente  scheda  costituisce  una  sintesi  redatta  a scopo informativo.  Per  un'informazione  completa,  gli  interessati  e in particolare  i produttori dei prodotti coperti dalla IGP in questione sono  invitati  a  consultare  la versione integrale del disciplinare presso  i servizi o le associazioni nazionali oppure presso i servizi competenti della Commissione europea. 1. Servizio competente dello Stato membro.
 Nome: Ministero delle politiche agricole e forestali.
 Indirizzo: via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.
 Recapito   telefonico:   06/4819968,   fax  06/42013126,  e-mail: QTC3@politiche agricole.it 2. Associazione richiedente.
 2.1. Nome:
 a)  Associazione  produttori  ortofrutticoli  e  Mela  Annurca» (A.P.O.M.A.);
 b) Associazione    produttori   ortofrutticoli   Irpino-Sanniti (A.P.O.I.S.).
 2.2. Indirizzo:
 a) via G. Pica, 62 - 80142 Napoli, tel. 081/266244;
 b) via XXIV Maggio, 22 - 84100 Benevento, tel. 0824/316556
 2.3. Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ). 3. Tipo di prodotto.
 classe   1.6   ortofrutticoli   e  cereali  allo  stato  naturale o trasformati. 4.  Descrizione  del  disciplinare (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragrafo 2).
 4.1 Nome: Melannurca Campana.
 4.2   Descrizione:   all'atto   dell'immissione  al  consumo,  il prodotto,  allo stato fresco, ammesso a tutela deve avere le seguenti caratteristiche: Per la varieta' Annurca:
 forma:  frutto appiattito-rotondeggiante o tronco conico breve, simmetrica o leggermente asimettrica;
 dimensioni:  60  mm  di  diametro  ed un peso di 100 g a frutto (valori minimi ammessi); nel caso sia prodotto su Franco e ammesso un diametro  di  55  mm  ed  un  peso  di  80  g a frutto (valori minimi ammessi);
 buccia:  di  medio spessore o spessa, di colore, alla raccolta, giallo-verdastro  con  striature  rosse sul 50-80% della superficie e con  sovraccolore  rosso sul 90-100% della superficie dopo il periodo di  arrossamento  a terra; nel caso sia prodotto su Franco e' ammessa una  buccia  di  medio  spessore  o  spessa, di colore, alla raccolta giallo-verdastro  con  striature  rosse sul 40-70% della superficie e con    sovraccolore   rosso   sull'85-95%   della   superficie   dopo l'arrossamento a terra;
 epidermide:  liscia, cerosa, con piccole lenticelle numerose ma poco  evidenti,  mediamente  rugginosa  in  particolare nella cavita' peduncolare;
 polpa:    bianca,   molto   compatta,   croccante,   mediamente dolce-acidula,  abbastanza  succosa, aromatica e profumata, di ottime qualita' gustative;
 resistenza alle manipolazioni: ottima;
 durezza:  (al  penetrometro con puntale di 11 mm) alla raccolta non  inferiore  a 8,5 kg e a fine conservazione non inferiore a 5 kg; nel   caso   sia  prodotto  su  Franco  e'  ammessa  una  durezza  al penetrometro  alla  raccolta  di  9  kg  e  a fine conservazione 5 kg (valori minimi ammessi);
 residuo  refrattrometrico:  alla  raccolta  di 11,5° Bx, a fine conservazione 12,° Bx (valori minimi);
 acidita'   titolabile:   alla  raccolta  non  inferiore  a  9,0 meq/100 ml di succo; a fine conservazione non inferiore a 5,6 meq/100 ml di succo. Per la varieta' Rossa del sud:
 forma:  frutto appiattito-rotondeggiante o tronco conico breve, simmetrica o leggermente asimmetrica;
 dimensioni:  non  inferiori  a 60 mm di diametro, ed un peso di 100 g a frutto;
 buccia:  di  medio  spessore, di colore giallo con sovraccolore rosso sul 90-100% della superficie;
 epidermide:  liscia, cerosa, con piccole lenticelle numerose ma poco  evidenti,  con  tracce  di  rugginosita',  in particolare nella cavita' peduncolare;
 polpa:  bianca, compatta, croccante, mediamente dolce-acidula e succosa, aromatica e profumata, di buone qualita' gustative;
 resistenza alle manipolazioni: ottima;
 durezza:  (al  penetrometro con puntale di 11 mm) alla raccolta non inferiore a 8,5 kg, a fine conservazione non inferiore a 5 kg;
 residuo   refrattrometrico:   alla  raccolta  120  Bx,  a  fine conservazione 12,50 Bx (valori minimi);
 acidita'  titolabile. alla raccolta non inferiore a 7,7 meq/100 ml  di  succo, a fine conservazione non inferiore a 5,0 meq/100 ml di succo.
 4.3. Zona geografica.
 La   zona   di  produzione  della  I.G.P.  «Melannurca  Campana», comprende  i  territori  di alcuni comuni ricadenti nelle province di Avellino,  Benevento,  Caserta,  Napoli  e  Salerno,  individuati nel disciplinare di produzione.
 4.4. Prova dell'origine.
 Ogni   fase   del  processo  produttivo  deve  essere  monitorata documentando  per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti  in  uscita).  In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi   elenchi,   gestiti   dall'organismo   di   controllo,  dei produttori,   delle  particelle  catastali  sulle  quali  avviene  la coltivazione, dei trasformatori e dei confezionatori, e' garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' (da valle a monte della filiera di  produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte  nei  relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte  dell'organismo  di  controllo,  secondo  quanto  disposto  dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. Qualora l'organismo  di controllo verifichi delle non conformita', anche solo in  una  fase della filiera produttiva, il prodotto non potra' essere commercializzato  con  l'indicazione  d'origine  protetta «Melannurca Campana».
 4.5. Metodo di ottenimento.
 Il  disciplinare di produzione prevede tra l'altro che nella fase di  coltivazione,  l'allevamento delle piante avvenga a vaso «a pieno vento», anche se sono ammessi i nuovi sistemi di potatura purche' non modifichino le caratteristiche peculiari del prodotto. Il portinnesto piu'  diffuso risulta ancora il franco, ma sono ritenuti idonei anche i  portinnesti  clonali.  Il numero di piante per ettaro puo' variare fino  ad  un  massimo  di  1.200  piante/ha.  La  produzione  massima consentita,  pur  con  le variazioni indotte dall'andamento climatico stagionale,  e'  fissata  in 35 t/ettaro. L'acqua di irrigazione deve presentare valori di salinita' non superiore a 1,1 E.C.W. La raccolta dei  frutti dalla pianta e' effettuata a mano. E' tradizionalmente in uso,  da  tempo  immemorabile,  l'arrossamento a terra dei frutti nei cosiddetti  «melai».  Le  mele  sono poste su piccoli appezzamenti di terreno,  sistemati  «a porche» per evitare ristagni di acqua, su cui sono  stesi strati di materiale soffice vario. I frutti sono disposti su  una-due  file  esponendo  alla  luce  soprattutto  la  parte meno colorata, e cio' si realizza rigirandoli periodicamente.
 Le  operazioni  di  coltivazione,  produzione  e  condizionamento devono essere effettuate, all'interno del territorio gia' definito al punto 4.3, al fine di garantire la tracciabilita' ed il controllo del prodotto.
 4.6. Legame.
 La  coltura  della  Mela  Annurca  ha da sempre caratterizzato il paesaggio  campano, grazie alle condizioni pedoclimatiche favorevoli, che  ne  hanno permesso la diffusione laddove i terreni o per matrice pedologica o per azione delle piogge (6000-7000 m3/ha dalla primavera all'autunno)  hanno  una profondita' utile alle radici maggiore di 80 cm,  presentano  valori  di  calcare  inferiore  a 10 e una salinita' espressa  in  mS/cm minore di 2. La Mela Annurca inizia a fiorire e a germogliare tardi sfuggendo cosi' le conseguenze negative delle basse temperature coincidenti con la fioritura ed il germogliamento. L'area interessata alla produzione della I.G.P. e' caratterizzata da un buon drenaggio;   il   terreno   si   distingue  per  la  media  tessitura (franco-limosa), nonche' per Ph compreso nell'intervallo 6,5-7,5,. Il fattore   umano   che   accompagna  attentamente  l'intero  ciclo  di produzione  della  Mela  Annurca  e' fondamentale dalla coltivazione, alla  raccolta,  fino  alla  costruzione  dei melai e alla tecnica di arrossamento.   Il   rapporto   dell'Annurca   con   la  Campania  e' antichissimo,  un legame che, partendo dall'epoca romana e dalla zona flegrea,   e'   andato   consolidandosi   nei   secoli   e   che   ha progressivamente coinvolto molte altre zone del territorio regionale; zone  che,  per  selezionarsi  in funzione dell'idoneita' ambientale, hanno  richiesto secoli di laboriosa e paziente opera degli operatori agricoli  locali.  Da  tempo  immemorabile  e  in  tutti  i testi che trattano la materia, dire Mela Annurca e' dire Campania.
 In  Campania,  definita  dai  Romani  Campania  felix  per la sua straordinaria   posizione   geografica,   esiste   da   millenni  una frutticoltura estremamente composita e ricca; in questo quadro assume primaria  importanza  la Mela Annurca definita, a ragione, la «regina delle  mele». Scoprire le radici dell'Annurca, significa ripercorrere elementi  di alta memoria storica, visto che essa e' riconoscibile in alcuni  dipinti pompeiani ed in particolare in quelli della «Casa dei Cervi» ad Ercolano. Cio' fa supporre che gli antichi abitanti di tali zone  fossero  gia  consumatori  di  tali  mele. Plinio il Vecchio le descrisse  per  primo  nella  sua monumentale enciclopedia «Naturalis Historia».
 4.7. Struttura di controllo.
 Nome: IS.ME.CERT.
 Indirizzo:  via  G.  Porzio centro direzionale Isola G1 scala C - 80143 Napoli
 4.8. Etichettatura.
 Le  indicazioni  riportate  in  etichetta,  a caratteri chiari ed indelebili, sono:
 1)   la   dicitura   I.G.P.   «Melannurca   Campana»,   seguita dall'indicazione varietale «Annurca» o «Rossa del Sud»;
 2)  il  nome,  la  ragione  sociale  e l'indirizzo dell'azienda produttrice;
 3)  la  quantita'  di  prodotto  effettivamente contenuta nella confezione;
 4)  il  logo della I.G.P., una mela stilizzata su fondo bianco, il cui bordo inferiore ed il superiore sinistro sono rossi, mentre il superiore destro e' verde.
 I  prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la «Melannurca» I.G.P.   anche   a   seguito   di   processi  di  elaborazione  e  di trasformazione,  possono  essere  immessi  al  consumo  in confezioni recanti  il  riferimento  alla  detta  indicazione  geografica  senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 i  frutti  utilizzati  siano  esclusivamente quelli conformi al presente  disciplinare  ad  eccezione  dei valori di calibratura e di residuo  refrattometrico  che  possono  essere inferiori a quelli del punto  4.2  della  scheda,  ma  mai  al  di  sotto  dei  50 mm per la calibratura e dei 10,5° Bx per il residuo;
 sia esattamente indicato il rapporto ponderale tra la quantita' utilizzata  della  I.G.P.  Melannurca Campana e quantita' di prodotto elaborato ottenuto;
 venga  dimostrato  l'utilizzo  della  I.G.P. Melannurca Campana mediante  l'acquisizione  delle ricevute di produzione rilasciate dai competenti organi;
 gli  utilizzatori  del prodotto a indicazione geografica tipica siano   autorizzati   dai   titolari   del   diritto   di  proprieta' intellettuale  conferito  dalla registrazione della I.G.P. riuniti in consorzio  incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche agricole.   Lo  stesso  consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad iscriverli  in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della indicazione  geografica  tipica. In assenza di un consorzio di tutela incaricato  le  predette  funzioni saranno svolte dal Mipaf in quanto autorita'  nazionale  preposta  all'attuazione  del regolamento (CEE) 2081/92.
 4.9.   Condizioni   nazionali:   ....   (parte   riservata   alla Commissione)
 N. CE
 Data di ricevimento del fascicolo integrale.
 |  |  |  | DISCIPLINA DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
 «MELA CAMPANA»
 
 Art. 1.
 L'indicazione  geografica  protetta (I.G.P.) «Melannurca Campana» e' riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti   dal   regolamento  (CEE)  n.  2081/1992  e  dal  presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 L'indicazione  geografica  protetta (I.G.P.) «Melannurca Campana» designa  i  frutti  dei  biotipi  riferibili  alle  cultivar  di melo «Annurca»   e «Annurca   Rossa  del  Sud»,  prodotti  nel  territorio ricadente nella regione Campania e definito nel successivo art. 3.
 Art. 3.
 La   zona   di  produzione  della  I.G.P.  «Melannurca  Campana», comprende  i  territori,  interi  o  parziali,  dei  seguenti  comuni ricadenti  nelle  province  di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno. Provincia di Avellino.
 Comuni parzialmente interessati:
 Cervinara, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine con  il  comune  di  Montesarchio;  est  dal confine con il comune di S. Martino  V.  Caudina  fino  all'altezza  della  strada provinciale Rotondi-S.    Martino    V.C.;    sud    dalla   strada   provinciale Rotondi-S. Martino  V.C.;  ovest dal confine con il comune di Rotondi fino alla provinciale Rotondi-S. Martino V.C.;
 Montoro  Inferiore,  l'area  interessata  e' delimitata a: nord dalla  via  Pescarola  per  l'intero  tratto tra l'innesto con la via Marconi  della  frazione  Preturo  e  l'innesto con la via Mercatello della  frazione  Borgo,  inoltre,  dalla  via  Marconi della frazione Preturo   per  il  tratto  che  va  dall'innesto  con  via  Pescarola all'innesto  con  la  via  Variante;  est dalla s.p. 90 (detta Borgo) dall'innesto  con  via  Pescarola  fino al congiungimento con la s.p. Turci  nella  frazione  piazza di Pandola e seguendo tale strada fino alla   frazione   Misciano   all'altezza   del   ponte  del  raccordo autostradale  SA-AV;  sud dal confine con la provincia di Salerno nel tratto  compreso  tra  la  s.p. Turci e la s.s. 18; ovest dalla linea ferroviaria  BN-AV-SA nel tratto compreso tra il punto d'intersezione di  questa  con  via  Granaro  fino  al  passaggio  a livello di Casa Pellecchia e da qui lungo la s.s. 18 fino al confine con la provincia di Salerno;
 Montoro  Superiore,  l'area  interessata  e' delimitata a: nord dalla  strada  vicinale  «Vallone delle Macchie», nel tratto compreso dall'incrocio  con  la  s.p. 90 fino all'incrocio con la s.p. 104 che collega  la  frazione  Banzano;  est  dalla s.p. 104 tra l'innesto di questa  con  la via vicinale «Vallone delle Macchie» fino all'altezza di  via dell'Aia della frazione Caliano e da questa fino all'incrocio con la s.p. Piano-S. Pietro, quindi, partendo da quest'incrocio lungo via  Leone  fino  al congiungimento con via Turci; ovest dalla strada provinciale  Borgo nel tratto compreso dall'innesto con via Pescarola fino a quello con via Turci;
 Rotondi,  l'area  interessata e' delimitata a: nord dal confine con  la  provincia  di  Benevento;  est  dal confine con il comune di Cervinara fino all'altezza della strada ex s.s. 374; sud dalla strada ex  s.s.  374;  ovest  dal  confine  con  il  comune  di Paolisi fino all'altezza della linea ferroviaria Valle Caudina;
 S.  Lucia  di  Serino,  l'area  interessata  e'  delimitata  a: nord-est dalla strada provinciale che attraversa il centro abitato di S.  Lucia  collegandolo  con  Atripalda;  sud dal confine comunale di Serino;  ovest  dai confini con i comuni di S. Michele di Serino e S. Stefano del Sole;
 S.  Martino  Valle Caudina, l'area interessata e' delimitata a: nord  dal  confine con la provincia di Benevento; est dal confine con il  comune  di  Pannarano  fino  all'altezza della strada provinciale Rotondi-Pannarano;  sud  dalla  strada provinciale Rotondi-Pannarano; ovest dal confine con il comune di Cervinara;
 S.  Michele di Serino, l'area interessata e' delimitata a: nord dal  confine  con il comune di Cesinali; est dai confini con i comuni di  S. Stefano  del Sole e S. Lucia di Serino; sud dal confine con il comune  di  Serino; ovest dalla linea ferroviaria Avellino-Mercato S. Severino;
 S.  Stefano  del Sole, l'area interessata e' delimitata a: nord dal  confine  con il comune di Cesinali; est dalla strada provinciale che  collega  S. Lucia ad Atripalda; sud dal confine con il comune di S.  Lucia  di  Serino;  ovest  dal confine comunale con S. Michele di Serino;
 Serino,  l'area  interessata  e' delimitata a: nord dai confini con  i comuni di S. Michele di Serino e S. Lucia di Serino; est dalla s.p.  28 che collega la frazione Ponte del comune di Serino al comune di  S. Lucia  di  Serino;  sud  dal punto di confluenza della s.p. 28 «frazione  Ponte  di  Serino-S.  Lucia  di  Serino»  e  della  strada provinciale  «frazione  Ponte  di Serino-S. Michele di Serino»; ovest dalla  strada  che  collega la frazione Ponte del comune di Serino al centro abitato di S. Michele di Serino. Provincia di Benevento.
 Comuni   interamente  interessati:  Amorosi,  Dugenta,  Limatola, Puglianello, S. Salvatore Telesino, Telese.
 Comuni parzialmente interessati:
 Airola,  l'area  interessata  e' delimitata a: nord dal confine con  i  comuni  di  Moiano  e  Bucciano,  a  partire  dalla  rotabile Moiano-Airola;  est dal confine comunale con il comune di Bonea e dal confine  amm.vo  provinciale;  sud dal confine col comune di Paolisi; ovest dalla rotabile Moiano-Airola e dalla strada provinciale Caudina per  il  tratto  che  collega  il  centro  abitato  di  Airola con la nazionale  Appia  nei  pressi  del cavalcavia della linea ferroviaria «Valle Caudina»;
 Bonea,  l'area  interessata  e'  delimitata  a:  nord nel primo tratto  dalla  strada  comunale  che dalla C.da Fizzo porta al centro abitato passando per le localita' «Cavarena», «Guide» e «San Biagio»; nel  secondo  tratto  dalla  strada comunale che collega il comune di Bonea  con  la  C.da «Varoni» del comune di Montesarchio passando per C.da  «Mosca»;  est  dal  confine col comune di Montesarchio partendo dall'intersezione   della   strada   Bonea-Varoni   fino   al  limite provinciale;  sud  dal  confine  amm.vo con la provincia di Avellino; ovest  dal confine col comune di Airola fino all'intersecazione della strada Bucciano-Montesarchio;
 Bucciano, l'area interessata e' delimitata a: nord dalla strada provinciale  Frasso  Telesino-Bucciano-Montesarchio;  est  e  sud dal confine col comune di Airola; ovest dal confine col comune di Moiano;
 Durazzano,    l'area   interessata   comprende   tutta   l'area pianeggiante      adiacente      la     strada     Sant'Agata     de' Goti-Durazzano-Cervino, delimitata a: nord dal rilievo di M. Longano; a  est dal confine con il comune di Sant'Agata dei Goti e dai rilievi di  M.  Buzzano  e M. Aglio, a sud ed ovest dal confine amm.vo con la provincia di Caserta;
 Faicchio, l'area interessata e' delimitata a: nord dalla strada statale  che  collega  Gioia  Sannitica  con  Faicchio fino al centro abitato,  successivamente  del torrente Titerno nel tratto che va dal centro  abitato  al  confine  col  comune  di  S. Lorenzello; est dal confine  col  comune di S. Lorenzello; sud dal confme con i comuni di S.  Salvatore Telesino e Puglianello; ovest dal confine amm.vo con la provincia di Caserta;
 Frasso  Telesino,  l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine  col  comune di Melizzano; est dalla rotabile Solopaca-Frasso Telesino-Bucciano;  sud  dal confine col comune di S. Agata dei Goti; ovest dal confine col comune di Dugenta;
 Melizzano, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine con  i  comuni  di  Amorosi,  Telese e Solopaca; est dalla strada che collega Solopaca con Frasso Telesino; sud dal confine con i comuni di Frasso  Telesino e Dugenta; ovest dal confine amm.vo con la provincia di Caserta;
 Moiano,  l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine col  comune  di  S. Agata de' Goti; nord-est dalla strada provinciale Frasso  T.-Bucciano;  est dal confine col comune di Bucciano; sud dal confine    col    comune   di   Airola;   ovest   dalla   provinciale Airola-Moiano-S. Agata de' Goti;
 Montesarchio,  l'area interessata e' delimitata a: nord-est per un  primo  tratto  dal  confine  con  Bonea  ed  il centro abitato di Montasarchio,   dalla  strada  che  collega  Bonea  con  Montesarchio passando  per  C.da Varoni; per un secondo tratto dalla statale Appia fino  al  limite provinciale; sud dal confine amm.vo con la provincia di Avellino; ovest dal confine col comune di Bonea;
 Paolisi,  l'area  interessata  e' delimitata a: dal confine col comune  di  Airola;  est  dal  confine  amm.vo  con  la  provincia di Avellino;  sud  dalla  linea  ferroviaria  «Valle Caudina»; ovest dal confine col comune di Arpaia;
 S.  Lorenzello,  l'area  interessata  e' delimitata a: nord dal torrente  Titerno;  est dal confine con i comuni di Cerreto Sannita e Guardia  Sanframondi;  sud dal confine con il comune di Castelvenere; ovest dal confine con i comuni di Faicchio e S. Salvatore Telesino;
 Sant'Agata  Dei  Goti, l'area interessata e' delimitata a: nord dal  confine  con  i  comuni  di Frasso Telesino e Dugenta; est dalla strada provinciale Frasso Telesino-Bucciano, da un tratto del confine con il comune di Moiano e dalle strade provinciali Durazzano-S. Agata de Goti  e  S.  Agata  de'  Goti-Moiano;  sud  dal confine col comune di Durazzano; ovest dal confine amm.vo con la provincia di Caserta. Provincia di Caserta:
 Comuni interamente interessati: Aversa, Bellona, Caianello, Calvi Risorta,   Camigliano,   Carinaro,   Casal   Di  Principe,  Casaluce, Casapesenna,  Cesa,  Frignano, Grazzanise, Gricignano, Lusciano, Orta di  Atella, Parete, Pastorano, Pignataro Maggiore, Riardo, S. Arpino, S.  Cipriano  D'Aversa, S. Maria la Fossa, S. Marcellino, S. Tammaro, Sparanise,  Succivo,  Teano,  Teverola,  Trentola-Ducenta,  Villa  di Briano, Vitulazio.
 Comuni parzialmente interessati:
 Ailano,  l'area  interessata  e'  delimitata  a: nord-est dalla strada  comunale  S.  Maria  Zanneto  lungo la curva livello di 275 m s.l.m.,  sino  al  nucleo  abitato di Ailano e da qui lungo la strada comunale  del  comune  di  Raviscanina  sino  a raggiungerlo; sud dal confine col comune di Vairano Patenora;
 Alvignano,  l'area  interessata  e'  delimitata  a:  nord dalla vicinale  che  collega  masseria Melone con mass. la Vecchia; est dal confine  col  comune  di  Ruviano;  sud  dai  confini con i comuni di Ruviano  e Caiazzo;  ovest  seguendo  la  curva  di livello del monte Caracciolo,  quota  108  m  s.l.m.,  fino  alla  strada s.s. 158, poi seguendo il rio Tella fino a mass. Melone;
 Baia  e  Latina, l'area interessata e' delimitata a: nord-ovest dalla  strada  vicinale  che  staccandosi  dalla  prov.  Dragoni-Baia e Latina  collega  mass. Burrelli a mass. le Morecine fino al confine com.le  con  Alife; nord-est dal confine col comune di Alife; sud-est dal  confine  col  comune  di  Dragoni;  sud-ovest dalla strada prov. Dragoni-Baia e Latina nel tratto dal confine con Dragoni fino a ponte Murato;
 Caiazzo,  l'area  interessata e' delimitata a: nord dal confine col  comune  di  Alvignano;  est  dal  confine col comune di Ruviano; sud-est  dalla  strada s.s. 78 Sannitica nel tratto da mass. Fasulo a mass.   Pisciacchione;   si   segue   poi   la   comunale  per  mass. Pietramarino-la  Torre-  mass.  Santoro,  da  qui  si segue la strada Caiazzo-Alvignano  fino  a mass. Pescara, proseguendo in direzione S. Pietro-Trappeto fino a Mondrone;
 Capua, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine con i  comuni di Vitulazio, Bellona e Pontelatone; est dalla vicinale che dal  Volturno  porta  a  mass.  Conte  Mauro, da qui seguendo la s.s. Sannitica  n.  87  in  direzione  c.da Mazzarella fino a S. Angelo in Formis;  da  qui,  in  direzione sud, seguendo la curva di livello, a quota  50 m  s.l.m.,  del monte Tifata fino al confine con S. Prisco; sud  dai  confini  con  i comuni di S. Maria la Fossa, S. Tammaro, S. Maria  C.V.  e  S. Prisco;  ovest  dal confine col comune di Cancello Arnone;
 Carinola,  l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine con  Sessa A. lungo la s.s. Appia fino all'incrocio per Ventaroli, da qui  seguendo  la  strada per S. Ianni, risalendo lungo la strada per Cappelle  fino  al confine con Teano; est dai confini con i comuni di Teano  e  Francolise;  sud dalla Ciamprisco-Nocelleto-Carinola; ovest dalla strada Carinola-Cascano;
 Castel  di  Sasso, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine    con    il   comune   di   Pontelatone   e   dalla   strada Cisterna-Strangolagalli      nel     tratto     mass.     Adinolfi-S. Marco-Strangolagalli;  est dalla strada Strangolagalli-mass. Lombardi fino al confine con Piana di Caiazzo, seguendo poi questo confine (in direzione  sud)  fino alla strada Taverna Nuova-Piana di Caiazzo; sud lungo la strada Taverna Nuova-Piana di Caiazzo nel tratto da mass. S. Berardino   a  mass.  Castagna;  ovest  dal  confine  col  comune  di Pontelatone;
 Cellole,  l'area interessata e' delimitata a: nord, est e ovest dal confine con il comune di Sessa Aurunca; a sud-ovest dalla s.s. n. 7-quater Domitiana fino ad incontrare il comune di Sessa Aurunca;
 Conca  Della  Campania,  l'area  interessata  e'  delimitata a: nord-est con la s.s. 6 Casilina; nord-ovest dal confine col comune di Mignano  Montelungo; ovest dal confine col comune di Galluccio; sud a partire dal confine com.le con Galluccio in loc. Selva Seggi lungo la vicinale che porta a Vezzuola, loc. Pantanello, loc. Gli Stagli, loc. Viapiano; da qui lungo la strada Orchi-Tuoro di Teano fino al confine comunale con Tora e Piccilli;
 Dragoni,  l'area  interessata  e'  delimitata a: nord-ovest dal confine  col comune di Baia e Latina; nord-est dal confine col comune di  Alife;  sud-est  dalla  s.s. 158 nel tratto da ponte Margherita a loc.  Pantano;  sud-ovest  dalla  strada  provinciale  Dragoni-Baia e Latina, nel tratto loc. Pantano-confine com.le di Baia e Latina;
 Formicola,  l'area  interessata  e' delimitata a: nord/nord-est dalla  strada  che  collega  Rocchetta  e Croce a Fondola, Cavallari, Formicola  fino  in  loc.  mass.  Campo  ad incontrare il confine con Pontelatone;  sud  dal  confine  col comune di Pontelatone; ovest dai confini con i comuni di Giano Vetusto, Camigliano e Bellona;
 Francolise,  l'area  interessata  e'  delimitata  a:  nord  dal confine con i comuni di Teano e Sparanise; est dal confine col comune di  Sparanise;  sud  dal  confme  con  il  comune di Cancello A. fino all'incrocio  con  la  strada  Brezza-S.  Andrea-Pizzone-Ciamprisco e dalla suddetta strada fino al confine con Carinola; ovest dai confini con i comuni di Carinola e Teano;
 Galluccio, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine con  i  comuni  di  Rocca d'Evandro e Mignano M.; est dal confine col comune  di  Conca della Campania; sud a partire dal confine con Conca della   Campania  dalla  vicinale  che  congiunge  loc.  Madonna  del Sorbello,  Fortinelli,  Spicciano e Fulighi; e dal confine col comune di Sessa Aurunca; ovest dal confine col comune di Rocca d'Evandro;
 Giano  Vetusto,  l'area  interessata  e' delimitata a: nord dal confine  con  il  comune di Rocchetta fino all'incrocio con la strada comunale  Selva  a quota 275 m s.l.m.; nord-est dalla strada comunale Selva  e  dalla  strada  comunale  Capitolo fino al centro abitato di Giano.  Si prosegue  lungo la strada vicinale Fontana e per la strada comunale  che  collega  Giano  a Camigliano sino al confine amm.vo di tale  comune;  sud-ovest  dai  confini  con  i  comuni di Pignataro e Pastorano; ovest dal confine col comune di Calvi Risorta;
 Maddaloni, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine col comune di Valle di Maddaloni; est/sud-est dalla curva di livello, quota 200 m s.l.m., del colle Castellone passando per mass. Garofalo, loc.  la  Crocella,  e si chiude in corrispondenza della intersezione della via Sannitica con la strada che porta alla stazione ferroviaria di  Maddaloni  Inferiore;  ovest  dalla curva di livello, quota 195 m s.l.m., del monte S. Michele;
 Marzano  Appio,  l'area interessata e' delimitata a: nord ovest dal  confine  con  i  comuni di Tora e Piccilli e Presenzano; est dal confine  col  comune  di  Vairano  P.;  sud dal confine col comune di Caianello;  ovest  dal  confine col comune di Caianello, poi da Tuoro Casale  dalla strada per Fragoni, Piedituoro, mass. Vespasiano, mass. Santi,  Boiani, Ameglio, Centella, mass. Ciorlano fino alla s.s. n. 6 e  proseguendo  in  direzione nord lungo la vicinale che costeggia la loc. Castagneto fino al confine col comune di Tora e Piccilli;
 Mignano  Montelungo,  l'area  interessata e' delimitata a: nord dalla  strada  ferrata,  dal  fiume  Peccia  fino  a  Vaco, poi dalla vicinale  costeggiando  loc.  Romano  fino alla s.s. Casilina; da qui lungo la curva di livello del monte Rotondo a quota 150 m s.l.m. fino a  mass.  Porcaro; est da mass. Porcaro lungo la curva di livello del monte  Cavallo,  monte Cesina, quota 200 m s.l.m., e del colle Amato; sud dai  confini  con  i  comuni di Conca della Campania e Galluccio; ovest  dal  confine  con  Galluccio lungo la vicinale per Caspoli, la strada  per Campo, Casale, loc. Teroni, di qui seguendo Fosso Camponi ed il Fosso del Lupo fino al confine regionale col Lazio;
 Mondragone,  l'area  interessata  e'  delimitata ad ovest dalla strada  che congiunge la localita' Masseria del Papa con la localita' Casino  della Starza; di qui al confine nord prosegue lungo la strada per  Falciano  del  Massico,  fino  al  relativo  confine comunale; a nord-est dal confine con il comune di Falciano del Massico; a sud dal canale  Savane  nel  tratto  compreso tra il confine con detto comune e la localita' Masseria del Papa;
 Pietramelara,  l'area  interessata  e' delimitata a: nord dalla strada  Riardo-Pietramelara-Baia;  est  dal  confine  col  comune  di Roccaromana;  ovest dal confine del comune di Riardo; sud dalla curva di  livello  di 300 m s.l.m. sino a localita' Ceraselle e da qui sino alla localita' di Valle di Trabucco, lungo la curva di livello di 400 m  s.l.m.,  quindi  lungo  la  strada comunale tra Pietramelara ed il comune  di  Rocchetta,  in  direzione  di  quest'ultimo a quota 500 m s.l.m.  e  infine,  lungo la curva di livello di 300 m s.l.m. fino al confine con il comune di Riardo;
 Pietravairano,  l'area  interessata e' delimitata a: nord-ovest dal  confine  col  comune  di Vairano P.; nord-est: dai confini con i comuni  di  Raviscanina, S. Angelo d'Alife; sud-est dal confine con i comuni  di  Pietramelara, Roccaromana, Baia e Latina; dal confine col comune di Baia e Latina - in loc. Santoianni - si segue la vicinale a quota  133 m  s.l.m. per mass. Vaccareccia, questa costeggia il bosco di  monte  Fossato,  per raggiungere poi mass. Brunori, mass. Starze, loc.  Puglianello,  loc.  Bocca della Petrosa, infine costeggia monte Monaco  fino ad incontrare il confine col comune di Pietramelara; sud dal confine con i comuni di Riardo e Pietramelara;
 Pontelatone, l'area interessata e' delimitata a: nord-ovest dal confine  col  comune  di  Formicola;  est  partendo  dal  confine con Formicola  seguendo la strada per Savignano-Casalicchio, da qui lungo la  vicinale  per  mass. Corterosa, poi lungo la curva di livello del monte  Nizzola, quota 130 m s.l.m. fino a Prea; da Prea a Cisterna si segue  il confine con comune di Castel di Sasso; da Cisterna si segue la  strada  per  mass.  Aia Vecchia-mass. Adinolfi fino ad incontrare nuovamente  e  seguire  (verso  sud) il confine comunale di Castel di Sasso  fino a mass. Castagna; sud dalla strada che, proveniente dalla Fagianeria  congiunge  mass. Castagna-Taverna Nuova-mass. Uranno fino al  confine  con Bellona; ovest dal confine con i comuni di Bellona e Camigliano;
 Pratella, l'area interessata e' delimitata a: nord dalla strada che  collega  la  localita'  mass.  Quattro  Stradoni  con  localita' Mastrati  per poi proseguire per il vallone che costeggia il colle di Mastrati  sino  al  crinale  del Monte Cappella a quota 650 m s.l.m., continuando  lungo  il  vallone Rava della Stella fino in prossimita' dell'abitato di Pratella ed infine verso localita' Colle Pizzuto sino al  confine  del  comune di Ailano; sud-est dal confine del comune di Ailano;  sud  dal  confine  col comune di Vairano-Patenora; ovest dai confini con i comuni di Sesto Campano e Presenzano;
 Presenzano,  l'area  interessata  e'  delimitata  a: nord-ovest dalla  strada  comunale che parte dal km 164 della s.s. n. 6 Casilina sino  alla  localita'  mass. Quercia al centro abitato di Presenzano, per  poi  seguire  la  curva  di  livello  di 300 m s.l.m., sino alle condotte della centrale idroelettrica di Presenzano e da qui lungo la curva  di  livello  di 200 m s.l.m. fino al confine comunale di Sesto Campano;  nord-est  dai  confini  con  i  comuni  di  Sesto Campano e Pratella;  est/sud-est  dal confine col comune di Vairano P.; sud dal confine col comune di Marzano Appio; sud-ovest dal confine col comune di Tora e Piccilli;
 Rocca  D'Evandro,  l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine  regionale  con il Lazio (comune di Cassino); est dal confine col  comune  di  Mignano  M.,  seguendo poi il fiume Peccia fino alla vicinale  che  porta  a loc. Colli e da qui a Rocca d'Evandro; da qui lungo  la  strada  vicinale per Campolongo, Cucuruzzo, loc. Campanara fino  al  confine  con Galluccio; sud dal confine col comune di Sessa Aurunca;  ovest  dal  confine  regionale  con  il  Lazio  (comuni  di Castelforte, S. Andrea, S. Ambrogino, S. Apollinare);
 Roccamonfina,  l'area  interessata  e' delimitata a: nord dalla strada Fontanafredda-S. Domenico-Roccamonfina-Tavola-Tuoro di Tavola; est dal confine col comune di Marzano Appio, poi dalla vicinale Tuoro di  T.-Garofali fino ad incontrare e seguire il confine con il comune di Teano; sud dalla vicinale che staccandosi dal confine con Teano in loc.  Cambre  giunge,  lambendo  il  monte Torrecastiello fino a loc. mass.  Perrotta; da qui segue il confine comunale con Sessa A. fino a loc.  «le  Forche»; ovest dalla vicinale che congiunge «le Forche»-m. di Sotto-Fontanafredda;
 Roccaromana,  l'area interessata e' delimitata a: est e sud dal confine  amministrativo,  al  1994,  della  Comunita'  montana  Monte Maggiore; ovest dal confine col comune di Petramelara;
 Ruviano,  l'area  interessata e' delimitata a: nord dal confine col  comune di Alvignano; est dalla vicinale che collega mass. Franco a loc. Ponte Nuovo; sud-est dalla strada s.s. 87 Sannitica nel tratto Ponte Nuovo-Mass. Fasulo; ovest dal confine con i comuni di Alvignano e Caiazzo;
 S.  Pietro Infine, l'area interessata e' delimitata a: nord-est dal  confine  amministrativo,  al 1994, della Comunita' montana Monte S. Croce;  sud  dal  confine col comune di Mignano M.; nord-ovest dal confine regionale con il Lazio (comune di S. Vittore);
 Sessa  Aurunca,  l'area interessata e' delimitata a: nord-ovest dal  confine  regionale  col  Lazio; nord-est dal fiume Garigliano in loc.  Taverna  Vecchia  lungo  la  mulattiera Taverna V.-mass. Tonda, Aconursi,  Corigliano;  da  Corigliano  lungo la strada che congiunge Corigliano-Li   Paoli-Fontanaradina-Ponte;   est   dalla  strada  che congiunge  Ponte-Sessa A. fino all'incrocio con la s.s. Appia in loc. S. Rocco; sud dalla strada che staccandosi dalla s.s. Appia raggiunge la  frazione Avezzano e prosegue verso le frazioni Corbello, Carano e Piedimonte  Massicano,  fino  all'incrocio  con  la  s.s. n. 7-quater Domiziana, da qui il confine ovest prosegue lungo la medesima s.s. n. 7-quater Domiziana fino al confine con il comune di Cellole;
 Tora e Piccilli, l'area interessata e' delimitata a: nord-ovest dal  confine  con  il  comune  di  Conca della Campania; nord-est dal confine  col  comune  di  Presenzano;  sud  dalla  strada Conca della Campania-Tuoro di Teano-Piccilli fino a loc. Convento S. Antonio; poi lungo  la  vicinale che da Convento S. Antonio raggiunge Piccilli; da qui  lungo  la strada che da Piccilli lambisce loc. Fontana Caponi, e poi lungo la vicinale che raggiunge il confine di Marzano Appio;
 Vairano  Patenora, l'area interessata e' delimitata a: nord dai confini  con  i  comuni  di Pratella e Ailano; est dal confine con il comune di Pietravairano, poi da mass. S. Pasquale segue la strada per Cirelli,  Marzanello,  Acquarelli;  da qui segue la vicinale per loc. il Palazzone,  loc.  Cava,  contrada  Pizzomonte  fino  a costeggiare l'abitato di Vairano P.; da qui segue la strada per Greci fino a loc. Marcone;  da  loc.  Marcone  segue  la  curva di livello, quota 144 m s.l.m.,  costeggiando  mass.  Pacchiadiello,  mass.  del Parco, mass. Ferraro,  loc.  Falso Piano, fino a Scafa di Vairano; da qui lungo il tratturo,  a  quota  112  m s.l.m., fino ad incontrare il confine col comune  di  Ailano;  sud  dal confine con i comuni di Pietravairano e Riardo;  ovest  dai confini con i comuni di Caianello, Marzano Appio, Presenzano;
 Valle  di  Maddaloni,  l'area interessata e' delimitata a: nord dal  confine  col  comune  di  Caserta; est dal confine amm.vo con la provincia di Benevento fino alla strada pedemontana che collega mass. Benzi  a mass. Papa; sud-est dalla pedemontana mass. Pepe-mass. Benzi in  direzione  loc.  Molino;  poi  dalla  curva  di livello del monte Airola,  quota  200  m s.l.m., fino alla intersezione col confine con Maddaloni;  sud  dal  confine  col  comune  di  Maddaloni; nord-est a partire  dal  confine  con Maddaloni lungo la curva di livello, quota 195 m  s.l.m.,  della  dorsale  monte  Calvi,  monte  Manio,  fino da incontrare il confine con il comune di Caserta;
 Villa  Literno,  l'area  interessata  e' delimitata a: nord dal confine  col  comune di Cancello Arnone; est dai confini con i comuni di  Casal  di  Principe  e  S. Cipriano d'Aversa; sud dal confine col comune  di  Qualiano;  ovest dalla strada di bonifica proveniente dal lago  Patria,  che  a  partire da loc. Scorza di Radice, in direzione nord  incrocia  le provinciali Trentola-Ischitella in loc. «le Trenta moggia»,  e  Villa  Litemo-Domitiana  in  loc.  «Giardino»,  fino  al raggiungimento  dei  Regi  Lagni,  al  confine con comune di Cancello Arnone. Provincia di Napoli.
 Comuni   interamente  interessati:  Acerra,  Brusciano,  Caivano, Calvizzano,  Castello  di  Cisterna, Marano di Napoli, Mariglianella, Marigliano,  Mugnano  di  Napoli,  Nola, Pomigliano D'Arco, Qualiano, Quarto, Saviano, S. Antimo, S. Vitaliano, Villaricca.
 Comuni parzialmente interessati:
 Bacoli, l'area interessata e' delimitata a: nord dalla masseria Strigari,  est  dalle masserie Baccala', Coppola e Salemme, sud dalla C.  Scamardella  proseguendo  per  la  cava di tufo, ovest dalla loc. Trippitello e dal Castello di Baia;
 Cercola,  l'area  interessata e' delimitata a: nord dal confine con  i comuni di Volla e Pollena-Trocchia; est dal confine col comune di Pollena-Trocchia; sud dal confine con il comune di Massa di Somma; ovest  dal  confine  col  comune  di  S. Sebastiano al Vesuvio, dalla strada  che congiunge Massa di Somma a S. Sebastiano al Vesuvio e dal confine col comune di Napoli;
 Giugliano, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine amm.vo  con  la provincia di Caserta; est dai confini con i comuni di S. Antimo,   Melito,   Mugnano,  Villaricca,  Qualiano,  Frazione  di Villaricca e Quarto; sud dal confine col comune di Pozzuoli; ovest il limite  e'  costituito  dal  Canale  Vico  Patria,  dal  punto in cui incontra  il confine con la provincia di Caserta fin dove incrocia la tangenziale  di Napoli; dalla tangenziale di Napoli, dal punto in cui incontra   il   canale   suddetto   al  Quadrivio  di  Patria;  dalla circumvallazione  esterna  di  Napoli  dal  Quadrivio  di Patria fino all'incrocio  con  la  via  Domitiana;  dalla  stessa  via Domitiana, dall'incrocio  con  la  circumvallazione di Napoli, in direzione sud, fino  al punto in cui la stessa incrocia la via Madonna di Pantano in localita' Licola;
 Massa  Di  Somma,  l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine con il comune di Cercola; est dal confine con Pollena T. fino alla  s.s.  n.  268;  sud dalla s.s. n. 268; ovest dal confine con il comune di S. Sebastiano al Vesuvio;
 Ottaviano,  l'area interessata e' delimitata a: nord ed est dal confine  con i comuni di Nola e S. Gennaro Vesuviano; sud dal confine con  il  comune  di S. Giuseppe Vesuviano; ovest dalla statale n. 268 variante del Vesuvio e dal confine col comune di Somma Vesuviana;
 Napoli,  la  prima  area  interessata e' delimitata a: nord dal confine  con  i  comuni  di  Marano  e  di  Quarto;  est dalla strada provinciale  Marano-Pianura;  sud  da  via  Pallucci, via Provinciale Pianura  fino al confine con il comune di Pozzuoli; ovest dal confine col  comune  di Pozzuoli. La seconda area interessata confina a: nord con  il confine del comune di Mugnano di Napoli passando per via Cupa della  Filanda  proseguendo  in  direzione sud-est per via Piedimonte d'Alife,  via  Vicinale Vecchia Miano-Piscinola, in direzione sud per via   Miano,  in  direzione  est  per  viale  Colli  Aminei,  via  M. Pietravalle,  in  direzione  sud  per  via Pansini, via Montesano, in direzione  nord per via G. Quagliariello, strada comunale Santa Croce ad  Orsolone,  via  Cupa  della Paradina, strada comunale Margherita, Cupa 1° Vrito sino ad incontrare il comune di Marano di Napoli;
 Pollena  Trocchia, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine  con  i  comuni di Volla e Casalnuovo; est dal confine con il comune  di  S.  Anastasia;  sud  dalla  statale  n.  268 variante del Vesuvio; ovest dal confine con il comune di Massa di Somma;
 Pozzuoli,  l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine col  comune  di  Quarto; est dal confine col comune di Napoli; sud il limite  e'  costituito  da via Cofanara, dal punto in cui incontra il confine  con  il  comune  di  Napoli  fino alla sua immissione in via Pietrarsa;  da via Pietrarsa fino alla sua immissione in via S. Vito; da via S. Vito fino alla sua immissione sulla via Campana all'altezza del  raccordo  della  Tangenziale  di  Napoli;  ovest  da via Campana dall'incrocio  con  il  raccordo  della tangenziale di Napoli fino al confine col comune di Quarto;
 S.  Anastasia,  l'area  interessata  e'  delimitata a: nord dal confine  con i comuni di Casalnuovo e Pomigliano; est dal confine col comune  di  Somma Vesuviana; sud dalla strada statale n. 286 variante del Vesuvio; ovest dal confine col comune di Pollena Trocchia;
 S. Giuseppe Vesuviano, l'area interessata e' delimitata a: nord dal  confine col comune di Ottaviano; est dal confine con i comuni di S.  Gennaro  V.  e  Poggiomarino;  sud  dal  confine  con i comuni di Poggiomarino  e  Terzigno;  ovest  dalla  statale n. 268 variante del Vesuvio;
 S.  Sebastiano  al Vesuvio, l'area interessata e' delimitata a: nord  dal confine col comune di Cercola; est dal confine con Massa di Somma; sud ed ovest dalla statale n. 268 variante del Vesuvio;
 Somma   Vesuviana,   l'area   di  interesse  e'  delimitata  a: nord-ovest  dal  confine  con  i  comuni  di  Castello  di Cisterna e Brusciano;   nord  dal  confine  con  i  comuni  di  Mariglianella  e Marigliano;  est dal confine con i comuni di Scisciano, Saviano, Nola e  Ottaviano;  sud  dalla strada statale n. 268 variante del Vesuvio; ovest dal confine col comune di S. Anastasia. Provincia di Salerno.
 Comuni interamente interessati: Bellizzi, Montecorvino Pugliano.
 Comuni parzialmente interessati:
 Baronissi, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine comunale  con  Fisciano - tratto che, partendo dal km - 10 della s.s. n.  88,  costeggia  Bolano fino a giungere poco sopra Orignano -; est dalla  strada che da sopra Orignano costeggia Caprecano e Fusara; sud dalla curva di livello che da Fusara costeggia Ervanita, Vissiniello, quindi da strada che attraversa Aiello giunge sulla s.s. n. 88 tra il km 6 e il km 7; ovest dalla strada che, partendo dalla statale n. 88, nei  pressi  di Acquamela, attraversa Saragnano, Capo Saragnano, Casa Napoli,  si  immette  sulla  s.s.  88 all'altezza di Baronissi fino a giungere al confine comunale con Fisciano;
 Battipaglia,  l'area interessata e' delimitata a: sud, partendo dal  punto  nei  pressi  del podere S. Donato, dal fiume Tusciano che passa  sotto Cifariello, si immette, prima di Fosso, sulla strada che attraversa Tavernola, Tenente Santa Lucia, S. Lucia inferiore, risale fino a S. Lucia superiore, si immette sulla s.s. n. 18 tra il km 76 e il  km  77,  risale  lungo  la  s.s. 18 fino al km 73, prosegue verso Battipaglia che costeggia immettendosi sulla s.s. n. 19 tra il km 1 e il  km  2  fino  al confine con il comune di Eboli dopo il km 3 della s.s.   19;  est  lungo  il  confine  con  il  comune  di  Eboli  fino all'intersezione dei comuni di Eboli e Olevano; nord lungo il confine con   il   comune   di   Olevano   e  di  Montecorvino  Rovella  fino all'intersezione   tra   i  comuni  di  Montecorvino R.,  Bellizzi  e Battipaglia;  ovest  lungo il confine con il comune di Bellizzi e poi di  Pontecagnano  lungo il torrente Lama fino ad immettersi nel fiume Tusciano;
 Campagna, l'area interessata e' delimitata a: nord dal punto di intersezione  tra  la  s.s.  n.  91  al  km  126  e la strada prov.le proveniente   da   Verticelli   e  Rofigliani  in  corrispondenza  di Quadrivio;  ovest  dalla  s.s. n. 91 da Quadrivio fino al confine del comune  di  Eboli  e  da  questo  fino all'intersezione dei comuni di Eboli,  Serre  e  Campagna  sul  fiume Sele nei pressi della piana di Vicario;  sud dal fiume Sele attraverso il Ponte Sele lungo la strada che  immette  alla  localita' Verticelli; est da localita' Verticelli lungo la strada provinciale fino a loc. Quadrivio;
 Eboli, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine con il  comune  di  Olevano  al  di  sotto di Monticelli dalla strada che passando  al  di sopra di Vallone del Lupo costeggia Melito, Tranna e giunge  ad Eboli si immette alla s.s. n. 19 tra il km 8 e il km 9, si immette  sulla s.s. 91 sino al confine con il comune di Campagna; est dal  confine  con  il  comune  di  Campagna sino all'intersezione dei comuni  di  Campagna, Serre ed Eboli; sud dal confine con Serre lungo il  fiume Sele da cui, all'altezza di Lagaro, si immette sulla strada in  direzione Le Chiuse che, poi, attraversa Masseria Rosale di sopra e  le  Canoniche  fino a Consiglio, da qui costeggiando Scorziello di sotto,  giunge  nei  pressi  della  Cava di Rena; ovest da Cava di R. lungo  la  strada che costeggia la Francesia fino alla s.s. 19 in cui si  immette  all'altezza  del  km 5 per poi ripiegare sempre lungo la s.s.  19  fino al confine con il comune Battipaglia che segue fino al confine con Olevano;
 Fisciano,  l'area  interessata e' delimitata a: sud dal confine comunale  con Baronissi, dal tratto che partendo dal km 10 della s.s. n.  88 costeggia Bolano fino a giungere a Orignano; ovest dal confine comunale  con  Mercato  S.  Severino;  nord  dal confine comunale con Montoro Inferiore da piazza di Pandola sino al confine con Mercato S. Severino;  est dalla strada che partendo da Orignano costeggia Penta, Fisciano,  Carpineto,  Villa, Pizzolano, Madonna del Soccorso fino al confine con Montoro Inferiore;
 Giffoni  Sei  Casali,  l'area interessata e' delimitata a: nord dalla  strada  provinciale  che  da  S.  Cipriano Picentino passa per Prepezzano,  Capitignano,  fino  al  confine con il comune di Giffoni Valle  Piana;  est  dal confine con il comune di Giffoni Valle Piana; sud  dal  confine con il comune di Giffoni Valle Piana lungo il fiume Picentino; ovest dal confine con il comune di S. Cipriano Picentino;
 Giffoni  Valle  Piana, l'area interessata e' delimitata a: nord dalla strada provinciale che da Capitignano passando per Mercato s.s. fino al confine con il comune di Montecorvino R.; est dal confine con il comune di Montecorvino R. fino all'intersezione dei confini tra il comune  di  Montecorvino Pugliano, di Montecorvino R. e di Giffoni V. P.;  sud  dal  confine  con  Montecorvino P., di Pontecagnano fino al punto  in cui si intersecano i confini dei comuni di Giffoni V.P., di Salerno  e  di Ponecagnano; ovest dal suddetto punto di intersezione, dal  confine con Salerno, di S. Cipriano (lungo il fiume Picentino) e di Giffoni Sei Casali;
 Mercato  S.  Severino,  l'area interessata e' delimitata a: sud dalla  strada  provinciale  che  partendo  tra il km 11 e km 12 della statale  n.  88  costeggia  le frazioni di Corticelle e Spiano; ovest dalla  strada provinciale che da Spiano prosegue per Oscato, Curteri, Mercato S. Severino, Pandola, Acigliano fino al confine con il comune di  Montoro  Inferiore;  nord  dal  confine  con il comune di Montoro Inferiore  -tra  il  km  16 e 17 della s.s. n. 88; est confine con il comune di Fisciano;
 Montecorvino  Rovella, l'area interessata e' delimitata a: nord dalla  strada  provinciale  che  da  Montecorvino  Rovella  arriva al confine  con il comune di Olevano sul Tusciano; ovest dal confine con il  comune di Montecorvino Pugliano e di Giffoni Valle Piana; sud dal confine  con  il  comune  di  Bellizzi  e,  poi,  di Battipaglia fino all'intersezione  con  il  comune  di  Bellizzi,  Montecorvino  P.  e Montecorvino  R.;  ad  est  dal  confine con il comune di Olevano sul Tusciano  fino all'intersezione dei confini di Olevano, Battipaglia e Montecorvino R.;
 Olevano  Sul Tusciano, l'area interessata e' delimitata a: nord dalla   strada   provinciale   che  dal  confine  con  il  comune  di Montecorvino  Rovella arriva fino alla frazione di Salitto; est dalla strada  provinciale che da Salitto, passando per frazione Monticelli, e per un tratto del confine con Eboli arriva al confine con il comune di  Battipaglia;  ovest  dal  confine  con il confine di Montecorvino Rovella; sud dal confine con Battipaglia;
 Pontecagnano  Faiano,  l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine col comune di Giffoni Valle Piana; est dal confine con il comune   di   Bellizzi   e   poi   di   Montecorvino   Pugliano  fino all'intersezione  dei  confini  di  Montecorvino  P., Giffoni V. P. e Pontecagnano;  ovest dal confine con il comune di Salerno e, salendo, dal  confine  con  il  comune  di Giffoni Valle Piana fino alla linea ferroviaria f.f.s.s., segue tale linea ferroviaria immettendosi sulla strada che va in direzione della litoranea, attraversando la C.da Fra Diavolo  quindi  prosegue  parallelamente alla litoranea a partire da Piantanova  in  direzione  Picciola e del confine con Battipaglia sul fiume Tusciano al podere S. Donato; sud dal confine con Battipaglia;
 Salerno,    l'area    interessata   e'   delimitata   a:   nord dall'intersezione del confine tra il comune di S. Cipriano Picentino, Giffoni  Valle  Piana  e Salerno; ovest da tale punto lungo la strada provinciale  che  passa  per  Staglio  e  giunge  a Fuorni; sud dalla statale n. 18 - km 61/62 - da Fuorni sino al confine con il comune di Pontecagnano  Faiano;  est dal confine con Pontecagnano con il comune di Giffoni V. P. sino al punto di intersezione sopra menzionato;
 S.  Cipriano Picentino, l'area interessata e' delimitata a: sud dalla  strada  provinciale  che  costeggia  Porte  di Ferro, Contrada Alfani  fino  al  confine  con  S. Mango Piemonte; ovest dalla strada provinciale che da S. Mango Piemonte costeggia la frazione di Pezzano fino  a  S. Cipriano Picentino; nord fino al confine con il comune di Giffoni  Sei  Casali;  sud-est  dal  confine con il comune di Giffoni Valle Piana lungo il fiume Picentino.
 S. Mango Piemonte, l'area interessata e' delimitata a: ovest ed a  sud dal confine con il comune di Salerno lungo il Rio Sordina; est confine  con il comune di S. Cipriano Picentino fino all'intersezione con  il  comune  di  Salerno;  nord  dalla strada provinciale che dal confine con Salerno, sopra Sordina, attraversa S. Mango e giunge fino al confine con S. Cipriano.
 Art. 4.
 Le  condizioni  e  i sistemi di coltivazione dei meleti destinati alla  produzione  della  I.G.P. «Melannurca Campana» tradizionalmente attuati  nel  comprensorio tendono ad ottenere produzioni di qualita' e,  in  special  modo  per  i nuovi impianti atti a non modificare le specifiche caratteristiche qualitative dei frutti.
 Nei  meleti  e'  ammessa  la  presenza di altre varieta' di melo, oltre  l'Annurca  e  l'Annurca  Rossa  del  sud,  ai  fini  di idonea impollinazione, nella misura massima del 10 % delle piante.
 Oltre  al  Franco  di  melo e alle forme di allevamento «a vaso a pieno  vento»,  sono considerati idonei anche i portinnesti clonali e le  forme di allevamento «a parete» o obbligate (palmetta, fusetto, e forme  simili),  con  un  numero  di  piante per ettaro variabile, ma comunque mai superiore a 1200 piante/Ha.
 La  produzione unitaria massima consentita di mele aventi diritto alla  I.G.P.  «Melannurca  Campana»,  pur con le variabili annuali in funzione  dell'andamento  climatico,  e'  fissata in 33 tonnellate ad ettaro.
 Fermo  restando  il  limite  massimo  sopra indicato, la resa per ettaro  di  un meleto in coltura promiscua dovra' essere calcolata in rapporto alla superficie effettivamente investita a melo.
 L'acqua  di  irrigazione  deve presentare valori di salinita' non superiori  a  1,1  ECW;  non  e'  ammesso  il diradamento chimico dei frutti.
 La  raccolta  dei  frutti  dalla  pianta deve essere effettuata a mano.
 Successivamente   alla   raccolta,   al  fine  di  completare  la colorazione  rossa  dei  frutti,  questi  vengono  posti  in  «melai» costituiti    da   piccoli   appezzamenti   di   terreno,   sistemati adeguatamente  in  modo  da evitare ristagni idrici, di larghezza non superiore  a metri 1,50 su cui sono stesi strati di materiale soffice vario.  I  frutti  sono disposti su file esponendo alla luce la parte meno  arrossata,  i  melai sono protetti dall'eccessivo irraggiamento solare con apprestamenti di varia natura.
 Le  operazioni  di arrossamento sono obbligatorie per entrambe le varieta'.
 Non  sono  ammessi  trattamenti fitosanitari alle mele durante la fase di arrossamento.
 Le  operazioni  di  raccolta  e  di arrossamento dei frutti vanno completate entro il 15 dicembre.
 Le  mele  raccolte  devono  presentarsi sane, indenni da attacchi parassitari,  prive  di  residui antiparassitari, come per legge e di sapori estranei.
 Art. 5.
 Gli  impianti  idonei  alla  produzione  della I.G.P. «Melannurca Campana»  sono  iscritti  nell'apposito  elenco,  attivato,  tenuto e aggiornato  da  un  apposito  organismo di controllo, che risponda ai requisiti  di  cui  alle vigenti norme in materia; questi e' tenuto a verificare,  attraverso  opportuni sopralluoghi, la sussistenza delle condizioni  tecniche  e  dei  requisiti  richiesti  per  l'iscrizione all'elenco di cui sopra.
 Qualora  l'iniziativa  di tenere un analogo elenco sia gia' stata assunta,  per  altri  scopi  da  un soggetto pubblico, l'organismo di controllo  potra' avvalersi delle informazioni e delle risultanze dei relativi accertamenti in esso contenute.
 L'accertamento  della  sussistenza  delle  condizioni tecniche di idoneita'  delle  produzioni ed i relativi controlli, di cui all'art. l0  del  regolamento  (CEE) n. 2081/1992, saranno comunque effettuati dall'organismo di controllo all'uopo designato.
 Le  strutture  di  condizionamento  del prodotto devono risiedere operativamente  nel  territorio  delimitato  nell'art.  3  ed  essere iscritte   in   altro   apposito   Elenco,   tenuto   ed   aggiornato dall'organismo  di  controllo,  secondo  le modalita' di cui al primo comma.
 Art. 6.
 All'atto  dell'immissione  al  consumo,  il  prodotto, allo stato fresco, ammesso a tutela deve avere le seguenti caratteristiche:
 Per la varieta' «Annurca»:
 forma  del  frutto:  appiattita-rotondeggiante  o tronco conico breve, simmetrica o leggermente asimmetrica;
 dimensioni:  60  mm  di  diametro  ed un peso di 100 g a frutto (valori  minimi  ammessi); nel caso sia prodotto su Franco e' ammesso un  diametro  di  55  mm  ed  un peso di 80 g a frutto (valori minimi ammessi);
 buccia:  di  medio spessore o spessa; di colore, alla raccolta, giallo-verdastro  con  striature  rosse sul 50-80% della superficie e con  sovraccolore  rosso sul 90-100% della superficie dopo il periodo di  arrossamento  a terra; nel caso sia prodotto su Franco e' ammessa una  buccia  di  medio  spessore  o spessa, di colore, alla raccolta, giallo-verdastro  con  striature  rosse sul 40-70% della superficie e con sovraccolore rosso sul 85-95% della superficie dopo il periodo di arrossamento a terra;
 epidermide:  liscia, cerosa, con piccole lenticelle numerose ma poco  evidenti,  mediamente  rugginosa,  in particolare nella cavita' peduncolare;
 polpa:    bianca,   molto   compatta,   croccante,   mediamente dolce-acidula,  abbastanza  succosa, aromatica e profumata, di ottime qualita' gustative;
 resistenza alle manipolazioni: ottima;
 durezza  al penetrometro (con puntale di 11 mm): alla raccolta: 8,5  kg; a fine conservazione: 5 kg (valori minimi ammessi); nel caso sia  prodotto  su  Franco e' ammessa una durezza al penetrometro alla raccolta di 9 kg e a fine conservazione 5 kg (valori minimi ammessi); residuo refrattometrico: alla raccolta 11,5° Bx; a fine conservazione 12°  Bx (valori medi); acidita' titolabile: alla raccolta 9,0 meq/100 ml  di  succo;  a  fine conservazione 5,6 meq/l00 ml di succo (valori minimi ammessi).
 Per la varieta' «Rossa del sud»:
 forma  del  frutto:  appiattita-rotondeggiante  o tronco conico breve, simmetrica o leggermente asimmetrica;
 dimensioni:  60  mm  di  diametro  ed un peso di 100 g a frutto (valori  minimi ammessi); buccia: di medio spessore, di colore giallo con sovraccolore rosso sul 90-100% della superficie;
 epidermide:  liscia, cerosa, con piccole lenticelle numerose ma poco  evidenti,  con  tracce  di  rugginosita',  in particolare nella cavita' peduncolare;
 polpa:  bianca, compatta, croccante, mediamente dolce-acidula e succosa, aromatica e profumata, di buone qualita' gustative;
 resistenza alle manipolazioni: ottima;
 durezza al penetrometro: (con puntale di 11 mm): alla raccolta: 8,5 kg; a fine conservazione: 5 kg (valori minimi ammessi);
 residuo   refrattometrico:   alla   raccolta  12°  Bx;  a  fine conservazione  12,5°  Bx  (valori  medi);  acidita'  titolabile: alla raccolta 7,7 meq/100 ml di succo; a fine conservazione 5,0 meq/l00 ml di succo (valori minimi ammessi).
 Art. 7.
 L'immissione  al consumo della «Melannurca Campana» deve avvenire solo   con   il   logotipo   di  seguito  descritto,  in  abbinamento inscindibile  con  la  Indicazione  Geografica  Protetta e solo se il prodotto  risulta  confezionato  nel  rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio ortofrutticolo.
 Il  logotipo della «Melannurca Campana» (IGP) e' il seguente: una mela  stilizzata  su  fondo  bianco,  il  cui  bordo  inferiore  e il superiore sinistro sono rossi, mentre il superiore destro e' verde (e non  chiude  la  mela); la mela e' sormontata dal picciolo verde e da una foglia bianca bordata di verde; nel corpo della mela e' riportata la  sigla  I.G.P. in nero. Il bordo esterno superiore del logotipo e' di  colore  rosso  ed  internamente  riporta  la  scritta «Melannurca Campana» in bianco; il bordo esterno inferiore e' di colore bianco e, a  seconda dei casi, riporta la dicitura varietale «Annurca» o «Rossa del  sud».  I colori, di riferimento sono: rosso pantone 485 C; verde pantone 348 C; per la scritta I.G.P.: Pantone, Process, Black C.
 Sulle  confezioni  contrassegnate  ad  I.G.P.,  o sulle etichette apposte  sulle  medesime,  devono  essere  riportate, in caratteri di stampa  chiari,  indelebili,  delle  medesime dimensioni e nettamente distinguibili da ogni altra scritta, le seguenti indicazioni:
 a) la  dicitura  «Melannurca  Campana»,  immediatamente seguita dall'indicazione varietale «ANNURCA» o «ROSSA DEL SUD».
 Nello  spazio  immediatamente  sottostante  deve  comparire  la menzione «Indicazione Geografica Protetta» (o la sua sigla I.G.P.);
 b) il  nome,  la  ragione  sociale,  e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice e/o produttrice;
 c) la  quantita'  di  prodotto  effettivamente  contenuta nella confezione, espressa in conformita' alle norme mercelogiche vigenti.
 All'Indicazione Geografica Protetta, di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto, fine extra, superiore e similari.
 E' altresi' vietato utilizzare nomi di varieta' diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare di produzione.
 E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento  ad  aziende,  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati, consorzi,  non aventi significato laudativo e non siano stati tali da trarre  in  inganno  l'acquirente.  Tali  indicazioni potranno essere riportate  in  etichetta  con caratteri di altezza e di larghezza non superiori  alla meta' di quelli utilizzati per indicare l'Indicazione Geografica  Protetta.  I prodotti trasformati potranno utilizzare, in etichetta, il riferimento alla denominazione a patto che:
 1)  i frutti utilizzati siano esclusivamente quelli conformi al presente  disciplinare  ad  eccezione  dei valori di calibratura e di residuo   refrattometrico  che  possono  essere  inferiori  a  quelli dell'art.  6,  ma  mai al di sotto dei 50 mm per la calibratura e dei 10,5° Bx per il residuo;
 2)  sia  esattamente  indicato  il  rapporto  ponderale  tra la quantita'  utilizzata  della I.G.P. Melannurca Campana e quantita' di prodotto elaborato ottenuto;
 3)  venga dimostrato l'utilizzo della I.G.P. Melannurca Campana mediante  l'acquisizione  delle ricevute di produzione rilasciate dai competenti organi.
 4)  gli  utilizzatori  del  prodotto  a  Indicazione Geografica Tipica  siano  autorizzati  dai  titolari  del  diritto di proprieta' intellettuale  conferito  dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio  incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche agricole.   Lo  stesso  consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad iscriverli  in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della Indicazione  Geografica  Tipica. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato  le  predette  funzioni saranno svolte dal Mipaf in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.
 
 ----> Vedere LOGO a pag. 41 della G.U. <----
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