| 
| Gazzetta n. 82 del 7 aprile 2006 (vai al sommario) |  | UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI |  | PROVVEDIMENTO 24 febbraio 2006 |  | Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione   e   conservazione   delle   informazioni  nonche'  di segnalazione delle operazioni sospette per finalita' di prevenzione e contrasto  del  riciclaggio  sul  piano  finanziario  a  carico degli operatori non finanziari. |  | 
 |  |  |  | Introduzione 
 Il  presente  provvedimento  contiene istruzioni rivolte ad alcune categorie  di  operatori  non  finanziari  per  l'applicazione  degli obblighi  antiriciclaggio  loro  estesi  in  base  alla  legge e alle disposizioni regolamentari.
 
 L'estensione della regolamentazione antiriciclaggio e' tesa, da un lato,  a  prevenirne  il  coinvolgimento  involontario  in  attivita' economiche   criminali   e,   d'altro   lato,   ad   assicurarne   la collaborazione  attiva  attraverso l'individuazione e la segnalazione di operazioni di natura sospetta.
 
 La  base  normativa  e'  costituita  dal  decreto  legislativo  20 febbraio  2004,  n.  56,  emanato per assicurare il recepimento della direttiva  del Consiglio delle Comunita' europee n. 91/308/CEE del 10 giugno  1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001.
 
 L'Ufficio   adotta   disposizioni   applicative  della  disciplina antiriciclaggio,  sentite  le  competenti  autorita'  di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 56 del 2004 e delle norme contenute nel regolamento  adottato  con  il  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2006;
 
 Il  presente  provvedimento  specifica il contenuto degli obblighi applicabili  agli  operatori non finanziari, con particolare riguardo alle  modalita'  di  identificazione  dei clienti, alla conservazione documentale,   alla   rilevazione  e  segnalazione  delle  operazioni sospette, nonche' all'istituzione di misure di controllo interno e di formazione.  Per consentire una piu' agevole ricostruzione del quadro normativo   di   riferimento,  il  provvedimento  richiama  anche  le principali disposizioni che regolano la materia.
 PARTE I
 Definizioni e ambito di applicazione
 
 1. Definizioni
 
 Nel presente provvedimento si adottano le definizioni seguenti:
 
 a)  "legge  antiriciclaggio":  il decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni;
 b) "decreto": il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
 c)  "regolamento":  il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  3  febbraio  2006  in  materia  di identificazione e di conservazione  delle  informazioni  per  gli operatori non finanziari previsto  dall'articolo  3,  comma  2,  del  decreto  legislativo  20 febbraio  2004,  n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite;
 d) "UIC": l'Ufficio italiano dei cambi;
 e)  "operatori":  i  soggetti  di cui al paragrafo 2 del presente provvedimento  (art.  2,  comma  1,  lettera q), del decreto; art. 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374);
 f)   "cliente":   il  soggetto  che  compie  operazioni  con  gli operatori;
 g)  "dati  identificativi":  il  nome e il cognome, il luogo e la data  di  nascita,  l'indirizzo,  il codice fiscale e gli estremi del documento  di  identificazione  o,  nel  caso  di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale;
 h)  "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni bancari e  postali,  gli  assegni  circolari  e  gli  altri  assegni  a  essi assimilabili   o  equiparabili,  i  vaglia  postali,  gli  ordini  di accreditamento  o  di pagamento, le carte di credito e le altre carte di  pagamento,  ogni  altro  strumento o disposizione che permetta di trasferire  o  movimentare  o  acquisire,  anche  per via telematica, fondi, valori o disponibilita' finanziarie.
 
 2.   Ambito   soggettivo  di  applicazione.  I  destinatari  della disciplina
 
 Il  presente  provvedimento si applica ai soggetti che, secondo le norme  di  settore rispettivamente applicabili, svolgono le attivita' seguenti:
 
 a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di  cui  all'art.  115  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza,  approvato  con  regio  decreto  18  giugno  1931,  n. 773 (T.U.L.P.S.);
 b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo  di  guardie  particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S.;
 c)  trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle  persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
 d)  agenzia  di  affari  in  mediazione  immobiliare, in presenza dell'iscrizione  nell'apposita  sezione del ruolo istituito presso la camera  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;
 e)  commercio  di  cose  antiche, in presenza della dichiarazione preventiva di cui all'art. 126 del T.U.L.P.S.;
 f)  esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, in presenza della licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.;
 g)  commercio,  comprese  l'esportazione e l'importazione, di oro per  finalita'  industriali  o  di  investimento,  in  presenza della comunicazione  all'UIC  ai  sensi  dell'art. 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
 h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e  l'importazione  di  oggetti preziosi, in presenza della licenza di cui all'art. 127 del T.U.L.P.S.;
 i)  gestione di case da gioco, in presenza dell'autorizzazione ai sensi  delle leggi in vigore nonche' del requisito di cui all'art. 5, comma  3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
 l)  fabbricazione  di  oggetti  preziosi  in  qualita' di imprese artigiane, in possesso dell'iscrizione nel registro degli assegnatari dei  marchi  di  identificazione  tenuto  dalle  camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 m)  mediazione  creditizia,  in presenza dell'iscrizione all'albo dei  mediatori creditizi di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
 n)  agenzia  in  attivita' finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto  legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle   leggi   in   materia   bancaria  e  creditizia,  in  presenza dell'iscrizione   all'elenco   previsto   dall'art.   3  del  decreto legislativo n. 374 del 1999.
 
 2.1 Ambito territoriale della disciplina
 
 Le   disposizioni  antiriciclaggio  si  applicano  agli  operatori insediati   nel   territorio   italiano.  In  base  a  tale  criterio territoriale:
 
 -  sono compresi nell'ambito di applicazione i soggetti aventi la propria  sede  legale in Italia nonche' gli stabilimenti italiani (ad esempio:  sedi,  succursali,  filiali) di soggetti aventi sede legale all'estero;
 -  gli  operatori  insediati  in Italia applicano le disposizioni antiriciclaggio  anche  per  l'attivita'  svolta  all'estero  che sia soggettivamente od oggettivamente collegabile al territorio italiano.
 
 3. Ambito oggettivo di applicazione.
 
 Gli obblighi applicabili Gli operatori devono:
 
 a) identificare i clienti;
 b) istituire l'archivio unico e registrare e conservare in esso i dati identificativi dei clienti e le altre informazioni relative alle operazioni eseguite;
 c) segnalare le operazioni sospette di cui all'art. 3 della legge antiriciclaggio,  rispettando  gli  obblighi  di  riservatezza  delle segnalazioni di cui alla stessa legge;
 d)  segnalare  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze le violazioni dell'art. 1 della legge antiriciclaggio;
 e) istituire misure di controllo interno e assicurare un'adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori.
 
 Gli  obblighi  di  cui  alle  lettere  a)  e  b) si applicano agli operatori  in  relazione  allo  svolgimento  della propria attivita', secondo  le  rispettive norme di settore. Sono escluse da tale ambito le  altre  attivita'  eventualmente svolte dagli operatori nonche' le operazioni strumentali non connesse all'attivita' tipica (ad esempio: pagamento  di  stipendi  o  commissioni,  approvvigionamento  di beni strumentali, etc.).
 
 Per  l'individuazione  degli  obblighi  applicabili  in concreto e delle  relative  modalita',  gli  operatori devono avere riguardo sia alle  indicazioni  generali  contenute  nella  presente parte e nelle parti  Il,  III, V, sia a quelle particolari formulate nella parte IV con riguardo alle specificita' operative di ciascuna categoria.
 
 Gli   operatori   restano   responsabili  dell'applicazione  degli obblighi   predetti  anche  in  relazione  all'attivita'  svolta  con l'ausilio di collaboratori o dipendenti.
 PARTE II
 Identificazione dei clienti
 
 1. Presupposti e momento per l'identificazione
 
 L'identificazione   consiste  nella  verifica  dell'identita'  del cliente  e  del soggetto per conto del quale egli eventualmente operi nonche'   nell'acquisizione  dei  loro  dati  identificativi  per  la conservazione nell'archivio unico.
 
 L'identificazione  e'  dovuta,  volta per volta, in relazione alle operazioni  che  comportino  la  trasmissione  o la movimentazione di mezzi  di  pagamento  di  importo,  anche  frazionato,  superiore a € 12.500,  salvo  quanto  previsto  nella  parte  IV  per gli agenti in attivita' finanziaria e le case da gioco.
 
 La percezione del compenso da parte dell'operatore non costituisce di  per  se'  una  operazione  per  la  quale si applica l'obbligo di identificazione.  Per  determinare  il  valore dell'operazione non si tiene conto del compenso dell'operatore.
 
 Agli  stessi  fini  non  si  tiene  conto  della compensazione tra attivita',   debiti  e  crediti,  altre  posizioni  o  operazioni  di qualsiasi  natura di segno contrario relativi allo stesso cliente. In tali  casi,  rileva il valore di ciascuna attivita', debito, credito, operazione  o  posizione  e  non  il  valore  risultante  dalla  loro compensazione.
 
 Per  l'individuazione  delle  operazioni frazionate, occorre avere riguardo  al compimento di piu' operazioni che, sebbene effettuate in momenti  diversi  nell'arco  di un circoscritto periodo di tempo e di importo  singolarmente non superiore a € 12.500, siano ritenute parte di  un'operazione,  unitaria  sotto  il  profilo economico, di valore superiore a tale importo. Pertanto, ai fini dell'individuazione delle operazioni  frazionate,  l'operatore  dovra'  valutare  le operazioni eseguite   dal   cliente   presso   l'intera   struttura  nel  giorno dell'operazione e nei sette giorni precedenti la stessa.
 
 L'identificazione  e'  eseguita,  ove  possibile,  al  momento del contatto   con  il  cliente  e  comunque,  al  piu'  tardi,  all'atto dell'operazione.
 
 2. Contenuto dell'identificazione
 
 Gli operatori acquisiscono i seguenti dati identificativi:
 
 a)  per  le  persone fisiche: il nome e il cognome, il luogo e la data  di  nascita,  l'indirizzo  della  residenza o del domicilio, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione;
 b)   per   i   soggetti   diversi   dalle   persone  fisiche:  la denominazione, la sede legale e il codice fiscale.
 
 I   clienti   forniscono  tutte  le  informazioni  necessarie  per l'identificazione  e  quelle richieste dall'operatore per ottemperare agli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio.
 
 All'atto  dell'identificazione, i clienti forniscono per iscritto, sotto  la  propria  personale  responsabilita', tutte le informazioni necessarie  per  l'identificazione  dei  soggetti per conto dei quali operano.
 
 Per  i  soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche,  e' necessario verificare  l'esistenza  del  potere  rappresentativo  in  base  alla documentazione  prodotta  dal  cliente.  A  tal fine, il cliente deve consegnare  documentazione  ufficiale  (ad  esempio: visure camerali, certificati  rilasciati  da  enti  competenti,  delibere consiliari o assembleari)   dalla   quale  risultino  i  dati  identificativi,  il conferimento   dei  poteri  di  rappresentanza,  nonche'  ogni  altra informazione    necessaria    per    l'adempimento   degli   obblighi antiriciclaggio,  anche in relazione all'individuazione degli assetti proprietari.
 
 Le    precedenti    disposizioni   sulla   verifica   del   potere rappresentativo  e  degli  assetti proprietari non si applicano ed e' sufficiente,  ai  fini  dell'identificazione, l'acquisizione dei dati identificativi qualora cliente sia uno dei seguenti soggetti:
 
 a) banche;
 b) Poste Italiane S.p.a.;
 c) istituti di moneta elettronica;
 d) societa' di intermediazione mobiliare (SIM);
 e) societa' di gestione del risparmio (SGR);
 f) societa' di investimento a capitale variabile (SICAV);
 g) imprese di assicurazione;
 h) agenti di cambio;
 i) societa' fiduciarie;
 l) societa' che svolgono il servizio di riscossione dei tributi.
 
 3. Modalita' dell'identificazione.
 
 Qualora  piu' clienti operino congiuntamente, l'identificazione e' dovuta per ciascuno di essi.
 
 Ai  fini  dell'identificazione  non  e'  possibile avvalersi delle dichiarazioni  sostitutive  di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
 Ferma  restando  la  responsabilita'  dell'operatore, e' possibile delegare,  occasionalmente  o  stabilmente,  l'acquisizione  dei dati identificativi ad un collaboratore o dipendente del quale l'operatore stesso si avvale per lo svolgimento dell'attivita'.
 
 E'  necessario  rinnovare  l'identificazione  in  tutti i casi nei quali, a causa di errori nell'acquisizione dei dati, incongruenza tra i  dati  stessi  o  per qualsiasi altra circostanza, sussistano dubbi sull'identita'  del  cliente  o del soggetto per conto del quale egli opera.
 
 L'identificazione  puo'  essere  diretta,  indiretta  o a distanza secondo  le  istruzioni  seguenti. Laddove non sussistano circostanze particolari,   l'identificazione  deve  essere  effettuata  in  forma diretta.
 
 Fermo  quanto previsto per il rinnovo dell'identificazione in caso di  dubbio  sull'identita',  e'  in  ogni  caso  necessario procedere all'identificazione  diretta  qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione   indiretta  o  a  distanza  non  sia  attendibile, presenti   dei   rischi   in   termini   di   sicura   individuazione dell'identita'  del  cliente ovvero non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.
 
 4. Identificazione diretta
 
 L'identificazione  diretta  e'  effettuata  alla  presenza  fisica contestuale  del  cliente e dell'operatore, ovvero di un dipendente o collaboratore di quest'ultimo.
 
 La verifica dell'identita' del cliente e' effettuata sulla base di un  documento valido per l'identificazione e non scaduto. Sono validi per  l'identificazione i documenti d'identita' e di riconoscimento di cui  agli artt. 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445  del  2000.  Per l'identificazione di soggetti non comunitari, in assenza  di  uno  dei predetti documenti, si procede all'acquisizione dei  dati  identificativi  attraverso  il passaporto o il permesso di soggiorno.
 
 5. Identificazione indiretta
 
 L'identificazione puo' essere effettuata in forma indiretta, anche senza la presenza fisica del cliente, nei casi seguenti:
 a)  il  cliente  e'  gia'  stato  identificato direttamente dallo stesso operatore in relazione a una operazione in precedenza posta in essere e le informazioni gia' acquisite sono aggiornate;
 b)  le operazioni sono effettuate con sistemi di cassa continua o di  sportelli automatici, per corrispondenza, attraverso soggetti che svolgono  attivita'  di  trasporto di valori ovvero mediante carte di pagamento;  tali  operazioni  sono  imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono;
 c)  i  dati  identificativi  e le altre informazioni da acquisire risultano  da  atti  pubblici,  scritture  private  autenticate  o da documenti recanti la firma digitale ai sensi dell'art. 23 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  2000  e  successive modificazioni;
 d)  i  dati  identificativi  e le altre informazioni da acquisire risultano  da  dichiarazione dell'autorita' consolare italiana, cosi' come  indicata nell'art. 6 del decreto legislativo 23 maggio 1997, n. 153.
 
 6. Identificazione a distanza
 
 Nello  svolgimento  dell'attivita'  a  distanza,  ovvero  senza la presenza   fisica   contestuale   del   cliente   e   dell'operatore, l'identificazione  diretta  non  e' necessaria per i clienti ai quali sia  stata  rilasciata  un'apposita attestazione, qualora il soggetto attestante,  presso  il quale i clienti sono stati gia' identificati, rientri in una delle categorie seguenti:
 
 a) intermediari abilitati ai sensi dell'art. 4 del decreto (1);
 b)  enti  creditizi o enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, cosi' come definiti nell'art. 1, lettere A) e B), nn. 2), 3) e  4)  della  direttiva  2001/97/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 4 dicembre 2001 (2);
 c)  banche  aventi  sede  legale  e  amministrativa  in paesi non appartenenti  all'  Unione  europea,  purche'  aderenti  al Gruppo di azione  finanziaria  internazionale (GAFI) e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.
 
 In  nessun  caso l'attestazione puo' essere rilasciata da soggetti che  non  hanno insediamenti fisici in alcun paese. Per "insediamento fisico" si intende un luogo destinato allo svolgimento dell'attivita' istituzionale,   con   stabile  indirizzo,  diverso  da  un  semplice indirizzo   elettronico,  in  un  paese  nel  quale  il  soggetto  e' autorizzato  a  svolgere  la  propria  attivita';  in  tale  luogo il soggetto  deve  impiegare  una  o  piu'  persone  a tempo pieno, deve mantenere   evidenze   relative  all'attivita'  svolta,  deve  essere soggetto  ai  controlli  effettuati  dall'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione ad operare.
 
 L'attestazione deve essere idonea a confermare che il soggetto che deve  essere  identificato  e' lo stesso titolare di un conto o di un rapporto presso l'intermediario attestante.
 
 6.1. Procedura di identificazione a distanza mediante bonifico
 
 L'apposita attestazione rilevante per l'identificazione a distanza di  cui  al  paragrafo  precedente  puo' essere resa in via implicita attraverso  la  trasmissione  di  un bonifico dalla banca del cliente alla banca dell'operatore, quando ricorrono le circostanze seguenti:
 a) l'operatore, che deve procedere a identificazione a distanza e che  riceve dal cliente comunicazione dei dati identificativi e delle altre   informazioni  necessarie  per  l'identificazione,  assegna  e comunica al cliente che opera a distanza un codice identificativo;
 b) il cliente comunica il codice identificativo alla banca ove e' titolare di un conto e dispone presso la stessa un bonifico in favore della  banca  dell'operatore.  Nel  bonifico  e'  indicato  il codice assegnato ai sensi della lettera a);
 c)  l'operatore  verifica  che  il  codice riportato sul bonifico coincida con quello assegnato al cliente da identificare e perfeziona in tal modo l'identificazione.
 PARTE III
 Registrazione e conservazione delle informazioni
 
 1. Contenuto dell'obbligo
 
 Gli   operatori,   negli   stessi  casi  in  cui  sono  tenuti  ad identificare   i   clienti,  provvedono  a  registrare  e  conservare nell'archivio  unico  di cui al paragrafo 3, seguendo le disposizioni particolari  dettate  per  ciascuna  categoria  nella  parte  IV e le indicazioni previste all'allegato A, le seguenti informazioni:
 
 a) i dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale il cliente opera;
 b) la data dell'avvenuta identificazione;
 c) la data del compimento dell'operazione;
 d)  la  descrizione  sintetica  della  tipologia dell'operazione, avvalendosi delle causali indicate per ogni operazione nelle apposite tabelle di cui all'allegato A;
 e) l'importo dell'operazione;
 f) la tipologia dei mezzi di pagamento impiegati.
 
 Deve  essere specificamente indicato l'importo del denaro contante impiegato.  Gli  importi  espressi  in  valuta  estera  devono essere registrati   nel   controvalore   in  euro  al  cambio  di  effettiva negoziazione  ovvero,  in  mancanza,  al cambio indicativo del giorno precedente  quello  dell'operazione,  evidenziando  la  valuta in cui l'operazione   e'   espressa,   avvalendosi   dei   codici   indicati nell'apposita tabella di cui all'allegato A.
 
 2. Modalita'
 
 Qualora  piu'  clienti  operino  congiuntamente,  gli  obblighi di registrazione  e conservazione devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi.
 
 Gli  operatori devono procedere alla registrazione tempestivamente e   comunque   non   oltre   il   trentesimo  giorno  dal  compimento dell'identificazione o, se diverso, dell'operazione.
 
 Nel  caso  in  cui  l'operatore  debba  eseguire un incarico o una operazione   per   un  soggetto  del  quale  gia'  dispone  dei  dati identificativi e delle altre informazioni da acquisire aggiornate, e' sufficiente  registrare  nell'archivio  unico  solo  le  informazioni relative  al  nuovo  incarico  o  alla  nuova  operazione,  entro  il trentesimo  giorno  dal conferimento dell'incarico o, se diverso, dal compimento dell'operazione.
 
 L'operatore,  qualora  vi  sia  necessita'  di  modificare  i dati identificativi e le altre informazioni contenute nell'archivio unico, vi  procede entro trenta giorni dal momento in cui viene a conoscenza delle   variazioni,   seguendo  le  procedure  di  rettifica  di  cui all'allegato A e conservando evidenza dell'informazione precedente.
 
 I  dati  e  le informazioni devono essere conservati nell'archivio unico   per   dieci  anni  dal  compimento  dell'operazione  o  dalla conclusione dell'incarico.
 
 3. Archivio unico
 
 Le informazioni indicate nel paragrafo 1 della presente parte sono conservate  in un archivio unico per ogni operatore. L'archivio unico e'  istituito  appositamente  per  le finalita' di cui al decreto, al regolamento  e  al  presente  provvedimento  ed  e' tenuto secondo le disposizioni in essi contenute.
 
 L'obbligo  di istituire l'archivio unico sussiste solo nel caso in cui ci siano informazioni da registrare e conservare.
 
 4. Finalita' dell'archivio unico
 
 L'archivio  unico  e'  inteso ad assicurare la conservazione delle informazioni  con  modalita'  accentrate,  standardizzate e uniformi. Esso  e'  tenuto  in  modo  ordinato,  assicurando la trasparenza, la completezza  e  la  chiarezza  delle informazioni, la facilita' della consultazione,  della  ricerca  e  del  trattamento  dei  dati  ed il mantenimento della storicita' delle informazioni.
 
 Le  informazioni  sono  registrate  e  conservate secondo l'ordine cronologico degli incarichi e delle operazioni cui si riferiscono, in maniera da rendere possibile la loro ricostruzione storica.
 
 Gli  operatori utilizzano le informazioni conservate nell'archivio unico   anche  per  l'individuazione  delle  operazioni  sospette  da segnalare all'UIC.
 
 Dette  informazioni  possono  essere  richieste  dall'UIC  per  le necessita'   informative   connesse   alle   proprie   attivita'   di approfondimento e analisi nei casi e nei modi previsti dalla legge.
 
 Gli   operatori  rendono  disponibili  le  informazioni  contenute nell'archivio  unico  per l'accertamento dei fatti in un procedimento penale   o  in  un  procedimento  per  l'applicazione  di  misure  di prevenzione.
 
 5. Tenuta dell'archivio unico
 
 L'archivio unico puo' essere tenuto a mezzo di sistemi informatici o  in  forma  cartacea,  secondo  i criteri per la registrazione e la conservazione  delle informazioni indicati nel presente provvedimento e nell'allegato A.
 
 Gli operatori obbligati, in forza di altre disposizioni di legge o regolamentari,   a   tenere  un  registro  della  clientela,  possono avvalersi  dello stesso per assolvere agli obblighi di conservazione, purche'  tale  registro  contenga  o  venga  completato  con tutte le indicazioni richieste dal presente provvedimento.
 
 Gli operatori indicati nella parte I, paragrafo 2, lettere a), e), f),  g),  h),  l),  del presente provvedimento possono assolvere agli obblighi  di acquisizione dei dati identificativi e di registrazione, utilizzando  i  registri  ed  integrando  con  tutte  le  indicazioni richieste  dal presente provvedimento i dati richiesti ai sensi degli artt.  119,  120  e  128  del  testo  unico  delle  leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e delle relative  disposizioni  di  attuazione  contenute  nel regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
 
 Gli  operatori  indicati  nella parte I, paragrafo 2, capoverso I, lettera  d),  possono assolvere agli obblighi di identificazione e di registrazione  integrando i dati richiesti a norma dell'art. 1760, n. 3, del codice civile.
 
 6. Archivio unico informatico
 
 L'archivio  unico  informatico  deve  essere  tenuto  secondo  gli standards tecnici di cui all'allegato A.
 
 Gli   operatori  possono  affidare  a  terzi  (ad  esempio:  altri operatori, associazioni di categoria, centri di servizio) la tenuta e la   gestione  dell'archivio  unico  informatico,  purche'  sia  loro assicurato  l'accesso  diretto e immediato all'archivio stesso. Resta ferma  la  responsabilita'  degli  operatori  per  il  rispetto degli obblighi di conservazione e registrazione.
 
 I   terzi  incaricati  tengono  gli  archivi  nel  rispetto  delle disposizioni  del  codice in materia di protezione dei dati personali ed in modo da assicurare la distinzione logica e la separazione delle registrazioni  relative  a  ciascun titolare del trattamento dei dati personali.   Osservano,  inoltre,  tutte  le  misure  necessarie  per garantire  la segretezza delle informazioni nei confronti del proprio personale incaricato.
 
 7. Archivio unico cartaceo
 
 L'archivio  unico  cartaceo  consiste  in  un  registro,  numerato progressivamente  e  siglato  in  ogni  pagina  a cura dell'operatore ovvero di un collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui  e'  composto  il  registro  e  l'apposizione  della  firma delle suddette persone.
 
 L'archivio unico cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata e chiaramente leggibile, senza spazi bianchi e abrasioni.
 
 Per  le registrazioni nell'archivio unico cartaceo si osservano le procedure di cui all'allegato A.
 
 8. Vicende dell'archivio unico nei processi di trasformazione
 
 Nei  casi  di  cessione  di  dipendenze  o  di rami di azienda, di fusione e di scissione, si osservano le seguenti disposizioni.
 
 Gli  operatori  che  cedono dipendenze o rami di azienda e cessano l'attivita' rilevante per l'applicazione del decreto devono:
 a)  completare  le  registrazioni  relative  alle  operazioni non ancora riportate nell'archivio unico;
 b)   entro   sei  mesi  dalla  data  di  esecutivita'  dell'atto, trasferire il proprio archivio unico al cessionario che garantisce la conservazione  delle  registrazioni  ricevute  e l'integrazione delle stesse con le proprie registrazioni.
 
 In caso di fusione il soggetto che si fonde deve:
 a)  completare  le  registrazioni  relative  alle  operazioni non ancora riportate nell'archivio unico;
 b)   entro   sei  mesi  dalla  data  di  esecutivita'  dell'atto, trasferire  il  proprio  archivio  unico al soggetto risultante dalla fusione o alla societa' incorporante, che garantisce la conservazione delle  registrazioni  ricevute  e  l'integrazione delle stesse con le proprie registrazioni.
 
 L'operatore  che  si  scinde  e  cessa  l'attivita'  rilevante per l'applicazione del decreto deve:
 a)  completare  le  registrazioni  relative  alle  operazioni non ancora riportate nell'archivio unico;
 b)   entro   sei  mesi  dalla  data  di  esecutivita'  dell'atto, trasferire  il  proprio  archivio  unico  al  soggetto  o ai soggetti risultanti  dalla  scissione  interessati all'attivita' rilevante per l'applicazione  del  decreto, che garantiscono la conservazione delle registrazioni  ricevute  e l'integrazione delle stesse con le proprie registrazioni.
 
 Il   cessionario,  l'operatore  risultante  dalla  fusione  e  gli operatori   derivanti   dalla   scissione  interessati  all'attivita' rilevante  per l'applicazione del decreto non devono procedere ad una nuova identificazione dei clienti per i quali sia stato registrato il conferimento  dell'incarico  ma  non  sia  stata  ancora  eseguita la relativa  operazione,  salvi  i casi di dubbio sull'identita' e ferma restando   la  responsabilita'  per  i  casi  di  omessa  o  inesatta identificazione.
 
 Fermo  quanto  previsto  nei  capoversi  precedenti,  nei  casi di liquidazione,  di estinzione o in qualsiasi altro evento che comporti la cessazione di ogni attivita', gli operatori devono:
 a)  completare  le  registrazioni  relative  alle  operazioni non ancora riportate nell'archivio unico;
 b) entro sei mesi dall'evento, informare l'UIC.
 PARTE IV
 Disposizioni applicabili ai diversi operatori
 
 1. Disposizione generale
 
 Ferma  l'applicazione  delle  disposizioni  contenute  nelle parti precedenti,  gli  operatori  hanno  riguardo,  nell'esecuzione  degli obblighi  di  identificazione,  registrazione  e  conservazione delle informazioni,  alle  ulteriori disposizioni di seguito specificate in relazione a ciascuna categoria. Per la registrazione delle operazioni si  avvalgono  delle  causali  indicate  per  ogni  operazione  nelle apposite tabelle di cui all'allegato A.
 
 2. Recupero di crediti
 
 Gli  operatori  che esercitano l'attivita' di recupero di crediti, indicati  nella  parte  I,  paragrafo  2,  lettera  a),  del presente provvedimento,   applicano   gli   obblighi   di   identificazione  e registrazione   in  relazione  al  conferimento  degli  incarichi  di recupero  e  alle operazioni di riscossione. Essi devono identificare il  cliente  che  conferisce  l'incarico,  il  creditore, se diverso, nonche'  i  soggetti  che  compiono operazioni di pagamento, intere o frazionate,   di   importo  superiore  a  €  12.500;  devono  inoltre registrare   i   dati   identificativi  e  le  informazioni  relative all'incarico  e  alle operazioni di riscossione, secondo il capoverso successivo.
 
 Gli  operatori  di  cui  al presente paragrafo devono registrare e conservare nell'archivio unico le informazioni relative a:
 
 a) l'identita' del cliente e, se diverso, del creditore;
 b) la data del conferimento dell'incarico;
 c) il valore complessivo dei crediti da recuperare;
 d)  per  i  crediti  di valore superiore a € 12.500, l'importo di ciascun credito e le generalita' dei debitori;
 e) per le riscossioni di importo superiore a € 12.500, oltre alle generalita'  del  debitore  o di chi provvede al pagamento, la data e l'importo  della  riscossione  e  la tipologia dei mezzi di pagamento riscossi.
 
 3. Custodia e trasporto di contante, titoli o valori
 
 Gli operatori che svolgono le attivita' di custodia e trasporto di denaro  contante,  titoli o valori, indicati nella parte I, paragrafo 2,  lettere  b)  e  c),  del  presente  provvedimento,  applicano gli obblighi   di  identificazione  e  registrazione  in  relazione  agli incarichi  di  custodia  e  trasporto  e  alle relative operazioni di importo superiore a € 12.500. Essi devono identificare il cliente che conferisce  l'incarico  e, in caso di custodia, anche il soggetto che richiede  la  restituzione  dei  beni, se diverso dal soggetto che ha conferito  l'incarico  o  dall'effettivo  titolare.  Devono, inoltre, registrare  e  conservare  i  dati  identificativi  e le informazioni attinenti  all'incarico  di  trasporto  o  custodia  e  alle relative operazioni  di  importo  superiore  a  € 12.500, secondo il capoverso successivo.
 
 Gli  operatori  di  cui  al presente paragrafo devono registrare e conservare nell'archivio unico le informazioni relative a:
 a) i dati identificativi di cui al primo capoverso;
 b)  le  generalita'  del  mittente  e del destinatario, acquisite direttamente o fornite dal cliente;
 c) la data dell'operazione di trasporto o di custodia;
 d) il valore e il tipo dei beni oggetto dell'incarico.
 
 4. Agenzia di affari in mediazione immobiliare
 
 Gli  operatori  che  svolgono  l'attivita' di agenzia di affari in mediazione  immobiliare, indicati nella parte I, paragrafo 2, lettera d),   del   presente   provvedimento,   applicano   gli  obblighi  di identificazione, registrazione e conservazione nei casi in cui vi sia stata la conclusione del contratto di compravendita preliminare o, in mancanza,  di  quello  definitivo,  il  cui  valore sia superiore a € 12.500.  Essi  devono identificare le parti dei contratti per i quali intervengono e devono registrare e conservare i dati identificativi e le   informazioni   attinenti  alle  operazioni  di  conclusione  dei contratti, secondo il capoverso successivo.
 
 Gli  operatori  di  cui  al presente paragrafo devono registrare e conservare nell'archivio unico le informazioni relative a:
 a) i dati identificativi delle parti;
 b)  la  data  di  conclusione  del  contratto  preliminare  o, in mancanza, di quello definitivo di compravendita;
 c) il prezzo convenuto dell'immobile oggetto della mediazione.
 
 5. Commercio di cose antiche e esercizio di case d'asta o gallerie d'arte
 
 Gli  operatori  che  svolgono  le  attivita'  di commercio di cose antiche  e  di  esercizio  di case d'asta o gallerie d'arte, indicati nella   parte  I,  paragrafo  2,  lettere  e)  ed  f),  del  presente provvedimento,    applicano    gli   obblighi   di   identificazione, registrazione   e  conservazione  in  relazione  alle  operazioni  di acquisto  o  di  vendita  di  importo  superiore  a  €  12.500.  Essi identificano  le  controparti (acquirenti e venditori) e registrano e conservano  le  informazioni  relative  ai dati identificativi e alle operazioni di compravendita, secondo il capoverso successivo.
 
 Gli  operatori  di  cui  al presente paragrafo devono registrare e conservare nell'archivio unico le informazioni relative a:
 a) i dati identificativi delle controparti;
 b) la data e l'importo dell'operazione;
 c) il tipo (acquisto o vendita) dell'operazione;
 d) il tipo dei mezzi di pagamento impiegati.
 
 6. Commercio di oro e di oggetti preziosi
 
 Gli  operatori  che svolgono le attivita' di commercio di oro e di fabbricazione,  mediazione  e  commercio,  compresa  l'importazione e l'esportazione,   di   oggetti  preziosi,  indicati  nella  parte  l, paragrafo  2,  lettere  g),  h)  ed  1),  del presente provvedimento, applicano   gli   obblighi   di   identificazione,   registrazione  e conservazione  in  relazione  alle  operazioni di acquisto, vendita o mediazione  di  importo  superiore  a  € 12.500. Essi identificano le parti  e  registrano  e  conservano  le informazioni relative ai dati identificativi  e  alle  operazioni di compravendita e di mediazione, secondo il capoverso successivo.
 
 Gli  operatori  di  cui  al presente paragrafo devono registrare e conservare nell'archivio unico le informazioni relative a:
 a) i dati identificativi delle parti;
 b) la data e l'importo dell'operazione;
 c) il tipo (acquisto, vendita o mediazione) dell'operazione;
 d) il tipo dei mezzi di pagamento impiegati.
 
 Per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, gli operatori di cui  al  presente  paragrafo  possono  avvalersi  delle  informazioni acquisite  ai  fini  dell'adempimento  dell'obbligo  di dichiarazione previsto  dall'art.  1,  comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7 e delle relative disposizioni di attuazione.
 
 7. Gestione di case da gioco
 
 Gli  operatori  che  svolgono  l'attivita'  di gestione di case da gioco,  indicati nella parte I, paragrafo 2, lettera i), del presente provvedimento,    applicano    gli   obblighi   di   identificazione, registrazione   e  conservazione  in  relazione  alle  operazioni  di acquisto  e  cambio di "fiches" o di altri mezzi di gioco per importo superiore  a  €  1.500.  Essi  identificano i clienti in relazione al compimento  delle  predette operazioni, qualora non gia' identificati al   momento   dell'ingresso,   salvi  i  casi  di  dubbio  sui  dati identificativi  rilasciati, e registrano e conservano le informazioni relative  ai  dati  identificativi  e  alle  operazioni,  secondo  il capoverso successivo.
 
 Gli  operatori  di  cui  al presente paragrafo devono registrare e conservare nell'archivio unico le informazioni relative a:
 a) i dati identificativi;
 b) la data e l'importo dell'operazione;
 c) il tipo (acquisto o vendita di "fiches") dell'operazione;
 d) il tipo dei mezzi di pagamento utilizzati.
 
 8. Mediazione creditizia
 
 Gli  operatori  che svolgono l'attivita' di mediazione creditizia, indicati  nella  parte  I,  paragrafo  2,  lettera  m),  del presente provvedimento, identificano il soggetto che richiede il finanziamento e  registrano  e  conservano  i dati identificativi e le informazioni attinenti   alle   operazioni   di   concessione   dei  contratti  di finanziamento  di  importo superiore a € 12.500, secondo il capoverso successivo.
 
 Gli  operatori  di  cui  al presente paragrafo devono registrare e conservare nell'archivio unico le informazioni relative a:
 a) i dati identificativi;
 b)  gli  estremi  dell'intermediario  (ovvero:  ragione  sociale, codice    fiscale,    indirizzo    della    dipendenza    interessata dall'operazione) con il quale il cliente viene messo in contatto;
 c) la data della concessione del finanziamento;
 d) l'ammontare e il tipo del finanziamento accordato.
 
 I  mediatori  creditizi  forniscono all'intermediario con il quale mettono in contatto il potenziale cliente, le informazioni necessarie per l'identificazione di quest'ultimo.
 
 9. Agenzia in attivita' finanziaria
 
 Gli  operatori  che  svolgono  l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria,  indicati  nella  parte  I, paragrafo 2, lettera n), del presente  provvedimento,  applicano  gli obblighi di identificazione, registrazione   e  conservazione  in  relazione  alle  operazioni  di promozione  e  conclusione  dei contratti. Essi devono identificare i soggetti nei confronti dei quali svolgono l'attivita' di promozione e conclusione  dei  contratti  e  devono registrare e conservare i dati identificativi   e  le  informazioni  attinenti  alle  operazioni  di conclusione   dei   contratti  di  qualunque  ammontare,  secondo  il capoverso successivo.
 
 Gli  operatori  di  cui  al presente paragrafo devono registrare e conservare nell'archivio unico le informazioni relative a:
 a) i dati identificativi;
 b) la data e l'ammontare della consegna dei mezzi di pagamento;
 c) il tipo dei mezzi di pagamento.
 PARTE V
 Rilevazione e segnalazione di operazioni sospette
 
 1. Principi e norme applicabili
 
 Gli operatori, nello svolgimento della propria attivita', valutano le  operazioni compiute o richieste dai clienti al fine di rilevare e segnalare all'UIC le operazioni sospette di riciclaggio.
 
 Le  attivita'  di  rilevazione  e  segnalazione  delle  operazioni sospette  sono ispirate ai principi della conoscenza dei clienti, con riguardo  specifico  ai rapporti intrattenuti e al profilo di rischio di riciclaggio, dell'accortezza nell'individuazione, in concreto, dei profili   di  sospetto,  della  celerita'  nella  trasmissione  delle informazioni, della riservatezza, nell'interesse del segnalante e del segnalato, della collaborazione con l'UIC per l'approfondimento.
 
 La   materia  della  segnalazione  delle  operazioni  sospette  e' regolata  dagli  artt.  3  e  3-bis della legge antiriciclaggio e dal presente provvedimento.
 
 2. Esclusione della responsabilita'
 
 Le  segnalazioni  effettuate  ai  sensi  e  per  gli effetti delle disposizioni  applicabili non costituiscono violazione di obblighi di segretezza.
 
 Le  segnalazioni  di operazioni sospette effettuate in conformita' di  tali  disposizioni  e  per  le  finalita'  da  esse  previste non comportano   responsabilita'   di   alcun   tipo   (civile,   penale, amministrativa).
 
 Le  disposizioni  a garanzia del segnalante si estendono agli atti connessi  alla  segnalazione  e  all'attivita' di approfondimento. In particolare,    nessuna    responsabilita'   deriva   dall'esecuzione dell'obbligo di sospendere le operazioni segnalate in ottemperanza di apposito provvedimento dell'UIC.
 
 3. Valutazione dei rapporti con i clienti
 
 Ai   fini   dell'adempimento   degli  obblighi  di  rilevazione  e segnalazione  delle  operazioni  sospette, gli operatori si avvalgono delle informazioni fornite nel corso dell'identificazione e di quelle disponibili in virtu' dell'attivita' prestata.
 
 L'efficace   adempimento   dei   predetti  obblighi  poggia  sulla capacita' degli operatori di valutare l'attivita' posta in essere dai clienti, occasionali o abituali.
 
 Agli  stessi  fini  gli  operatori  valutano complessivamente, nel tempo,  i  rapporti  intrattenuti con i clienti, avendo riguardo alle operazioni   compiute   o   richieste.   Essi  individuano  eventuali incongruenze rispetto alla capacita' economica, alle attivita' svolte e al profilo di rischio di riciclaggio.
 
 3.1 Profilo di rischio di riciclaggio
 
 Per  "rischio" si intende l'esposizione a fenomeni di riciclaggio. La  valutazione  del  profilo di rischio si basa sulla conoscenza dei clienti e tiene conto, in particolare, degli elementi seguenti:
 a)    aspetti   oggettivi   concernenti,   in   particolare,   le caratteristiche  delle attivita' svolte dai clienti, delle operazioni da   essi   compiute   e  degli  strumenti  utilizzati  (ad  esempio: interposizione  di  soggetti  terzi;  impiego di strumenti societari, associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della proprieta'  e  della  gestione;  utilizzo  di  denaro  contante  o di strumenti al portatore);
 b)   aspetti   soggettivi   concernenti,   in   particolare,   le caratteristiche  dei  clienti  (ad  esempio:  soggetti  insediati  in localita'   caratterizzate   da   regimi  fiscali  o  antiriciclaggio privilegiati, quali quelli individuati dal GAFI come non cooperativi; soggetti dei quali e' noto il coinvolgimento in attivita' illecite).
 
 4. Operazioni sospette. Nozione e rilevazione
 
 E'  sospetta  l'operazione  che  induce  a  ritenere, in base agli elementi  disponibili,  anche  desumibili dall'archivio unico, e alle valutazioni  svolte  ai sensi dei paragrafi 3 e 3.1, che il denaro, i beni  o  le  utilita'  che ne formano oggetto o in relazione ai quali l'operazione  e' effettuata o richiesta possano provenire dai delitti previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale.
 
 Per  la  rilevazione  delle operazioni sospette si ha riguardo, in particolare,  alle  caratteristiche,  all'entita',  alla  natura  e a qualsivoglia  altra  circostanza  conosciuta a ragione delle funzioni esercitate,   tenendo   conto   anche  della  capacita'  economica  e dell'attivita' svolta dai soggetti interessati.
 
 Nella  rilevazione  delle  operazioni sospette deve essere inoltre tenuto   conto   degli  indicatori  contenuti  nell'allegato  B.  Gli indicatori  non  costituiscono  un riferimento esaustivo e di per se' sufficiente  per  l'individuazione  delle operazioni da segnalare. In conseguenza:
 a)  la  ricorrenza  di  comportamenti  descritti  in  uno  o piu' indicatori   non  costituisce  di  per  se'  motivo  sufficiente  per l'individuazione  e segnalazione di operazioni sospette, per la quale e'  necessario  valutare  la  rilevanza in concreto dei comportamenti della clientela;
 b)  sono  altresi'  significativi  per  la  rilevazione ulteriori comportamenti   che,   sebbene  diversi  da  quelli  descritti  negli indicatori, rivelino nondimeno in concreto profili di sospetto;
 c)  l'accurato  adempimento  degli  obblighi  di  segnalazione di operazioni  sospette  implica  la  rilevazione  di  comportamenti che integrano   piu'   indicatori,   specie  se  sono  caratterizzati  da particolare analiticita'.
 
 Le  circostanze  nelle  quali  l'identificazione  non  puo' essere effettuata  o  completata devono essere valutate per l'individuazione di operazioni sospette.
 
 5. Procedura per la segnalazione
 
 Gli  operatori  che  svolgono  la propria attivita' in qualita' di persona   fisica  o  sotto  forma  di  ditta  individuale  provvedono direttamente ad eseguire la segnalazione di un'operazione sospetta.
 
 Per  gli  operatori  che  svolgono la propria attivita' attraverso strutture  aziendali  articolate nelle quali operano piu' persone, in qualita'   di   dipendenti  o  collaboratori,  la  procedura  per  la rilevazione  e  la  segnalazione  delle operazioni sospette si svolge normalmente in due fasi:
 a)  la  persona  che  intrattiene  direttamente  rapporti  con il cliente    ovvero    che   partecipa   direttamente   al   compimento dell'operazione  e' responsabile per la rilevazione degli elementi di sospetto  e ne informa immediatamente il titolare dell'attivita' o il legale rappresentante o un suo delegato;
 b) il titolare dell'attivita' o il legale rappresentante o un suo delegato  esamina  le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate,   tenendo   conto   dell'insieme   degli   elementi   a  sua disposizione,  anche  desumibili  dall'archivio  unico,  le trasmette all'UIC senza ritardo.
 
 Per  gli  operatori caratterizzati da dimensioni significative, in termini  di  volume  d'affari  o  di  articolazione organizzativa, il titolare dell'attivita' o il legale rappresentante possono delegare a un  apposito  responsabile  aziendale  i compiti connessi all'esame e alla   segnalazione   delle   operazioni  sospette.  Il  responsabile aziendale   intrattiene   anche   i   rapporti   con  l'UIC  connessi all'approfondimento.
 
 La   segnalazione   deve   essere   trasmessa,  ove  possibile  in considerazione   alle   caratteristiche  dell'operazione,  prima  che l'operazione stessa sia eseguita.
 
 6. Sospensione delle operazioni
 
 L'UIC  puo' disporre la sospensione delle operazioni segnalate per un  massimo  di  quarantotto ore lavorative, anche su richiesta degli organismi investigativi competenti (Direzione Investigativa Antimafia e  Nucleo  Speciale  di  Polizia Valutaria della Guardia di Finanza), sempre  che cio' non possa determinare pregiudizio per il corso delle indagini e per l'operativita' corrente degli operatori.
 
 Il provvedimento di sospensione viene comunicato immediatamente al segnalante.  Il  termine  iniziale  della  sospensione  decorre dalla ricezione del provvedimento dell'UIC.
 
 Anche  al  di  fuori  dei  casi di sospensione, l'UIC puo' fornire istruzioni al segnalante sul comportamento da tenere, con particolare riguardo  al  mantenimento  della  riservatezza,  ai  rapporti con il soggetto segnalato, alla gestione delle operazioni segnalate.
 
 7. Produzione e trasmissione delle segnalazioni
 
 La  segnalazione deve contenere dati e notizie sull'operazione nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi.
 
 La  segnalazione deve essere prodotta secondo lo schema illustrato nell'allegato   C   e   compilato   seguendo  le  istruzioni  di  cui all'allegato D. Tale schema si articola in:
 a) dati del segnalante;
 b)  dati sul soggetto segnalato. Nel caso in cui il cliente operi per conto di una persona diversa, devono essere indicati anche i dati relativi a quest'ultima;
 c) informazioni sull'operazione oggetto di segnalazione;
 d) motivi del sospetto.
 
 La  segnalazione  e'  trasmessa  a:  Ufficio  italiano  dei cambi, Servizio Risorse Informatiche Approvvigionamenti e Servizi, Via delle Quattro  Fontane  n.  123,  00184  - Roma, con l'indicazione, accanto all'indirizzo, del codice OP AR94.
 
 L'UIC  si  riserva  di  predisporre,  sulla  base  dell'esperienza acquisita,  gli  strumenti  necessari  per  la  trasmissione  in  via informatica della segnalazione.
 
 Ogni  variazione  delle  informazioni  relative al segnalante deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio.
 
 Gli operatori possono preavvisare telefonicamente o via fax l'UIC, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.
 
 8.  Collaborazione  nell'approfondimento  e  flussi informativi di ritorno
 
 L'UIC  puo' richiedere agli operatori ogni informazione necessaria per la propria attivita' di approfondimento e analisi, in relazione a segnalazioni  di operazioni sospette, a omesse segnalazioni e in ogni altro caso previsto dalla legge.
 
 Gli  operatori trasmettono tempestivamente all'UIC le informazioni da questo richieste.
 
 L'UIC informa gli operatori dell'esito delle segnalazioni nei casi di archiviazione, nei casi in cui le segnalazioni non hanno ulteriore corso alla luce degli accertamenti degli organismi investigativi e in ogni altro caso previsto dalla legge.
 
 9. Riservatezza
 
 Tutte  le  informazioni  relative  alle segnalazioni di operazioni sospette,  in  ordine sia al contenuto sia alla stessa effettuazione, sono  soggette  a  un  regime  di  rigorosa riservatezza in base alla legge.
 
 E'  vietato  dare comunicazione delle segnalazioni al di fuori dei casi   previsti   dalla   legge   antiriciclaggio   e   dal  presente provvedimento.  Il  divieto  comprende  anche  ogni comunicazione nei confronti del soggetto segnalato.
 
 La  trasmissione  di  informazioni  attinenti  a  segnalazioni  di operazioni   sospette   e'  possibile  esclusivamente  nei  confronti dell'UIC,  in  relazione  all'attivita'  di  approfondimento, e degli organi   investigativi   competenti   per  l'accertamento  dei  fatti segnalati  (Direzione  Investigativa  Antimafia,  Nucleo  Speciale di Polizia  Valutaria  della  Guardia  di  Finanza).  Restano  fermi gli obblighi nei confronti dell'Autorita' Giudiziaria.
 
 Gli   operatori  che  svolgono  la  propria  attivita'  attraverso strutture  aziendali  nelle  quali operano piu' persone non indicano, nella  segnalazione, il nominativo della persona che ha effettuato la segnalazione stessa.
 
 L'UIC trasmette senza indugio agli organi investigativi competenti le  segnalazioni,  corredate  di  una  relazione  tecnica,  omettendo l'indicazione  del  nominativo  dell'operatore  che  ha effettuato la segnalazione  stessa. La segnalazione degli operatori che svolgono la propria  attivita'  attraverso strutture aziendali e' trasmessa cosi' come pervenuta all'UIC.
 
 In  base  alla  legge  antiriciclaggio,  per  le  segnalazioni che ricevono un ulteriore corso in sede investigativa in caso di denuncia o  di rapporto ai sensi degli artt. 331 e 347 del codice di procedura penale,   l'identita'   delle   persone   che   hanno  effettuato  le segnalazioni  non  e'  menzionata.  L'identita'  di tali persone puo' essere  rivelata  solo  quando  l'autorita'  giudiziaria, con decreto motivato,  lo  ritenga  indispensabile  ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.
 
 Gli  operatori  adottano  misure  idonee  a  mantenere  la massima riservatezza   delle   informazioni  relative  alle  segnalazioni  di operazioni sospette all'interno della propria organizzazione.
 PARTE VI
 Altri obblighi
 
 1. Controlli interni
 
 Gli  operatori  svolgono  attivita'  di  controllo  interno per la verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.
 
 Il  controllo  interno  ha  particolare riguardo alle procedure di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni, di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette.
 
 I  controlli  devono  essere svolti con continuita', anche su base periodica  o  con  riguardo  a  casi  specifici.  L'estensione  e  la periodicita'  dei  controlli sono commisurate anche alle dimensioni e all'articolazione  della  struttura  organizzativa  e  dell'attivita' svolta.
 
 2. Formazione
 
 Gli   operatori   adottano  le  misure  di  formazione  necessarie affinche' anche i propri collaboratori siano in grado di adoperare le informazioni  in  proprio  possesso  per avere un'adeguata conoscenza della clientela ed evidenziare all'operatore situazioni di sospetto.
 
 La    formazione   deve   avere   carattere   di   continuita'   e sistematicita',  nonche' tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio.
 
 3.  Disposizioni  in  materia  di  protezione  dei  dati  e  delle informazioni
 
 Gli  operatori  osservano  nel  trattamento dei dati le previsioni applicabili del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali. Nel rilasciare ai clienti  informativa  idonea  ad  assolvere  agli  obblighi  previsti dall'art.  13 del codice in materia di protezione dei dati personali, specificano  altresi'  che il trattamento dei dati avverra' anche per le finalita' previste dalla normativa in materia antiriciclaggio.
 PARTE VII
 Disposizioni transitorie e finali
 
 Gli  operatori  che  si  avvalgono  della  facolta' di integrare i registri  istituiti  e tenuti in forza di altre disposizioni di legge per  la  costituzione  dell'archivio  unico, ai sensi del paragrafo 5 della parte III, devono procedervi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
 
 Il  termine per la costituzione dell'archivio unico informatico e' di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
 
 Roma, 24 febbraio 2006
 
 Il presidente: DRAGHI
 
 --------------------
 (1)  Gli intermediari abilitati ai sensi dell'art. 4, comma
 1,  del decreto sono: le banche, Poste Italiane S.p.a., gli
 istituti    di   moneta   elettronica,   le   societa'   di
 intermediazione  mobiliare  (SIM),  le societa' di gestione
 del risparmio (SGR), le societa' di investimento a capitale
 variabile  (SICAV), le imprese di assicurazione, gli agenti
 di cambio, le societa' fiduciarie, le societa' che svolgono
 il   servizio  di  riscossione  dei  tributi,  le  relative
 succursali italiane.
 Inoltre,  ai  sensi  dell'art.  4, comma 2, del decreto, il
 Ministero  dell'economia  e  delle  finanze. sentito l'UIC,
 determina con decreto le condizioni in presenza delle quali
 possono    essere    abilitati   dallo   stesso   Ministero
 dell'economia   e   delle   finanze  i  seguenti  soggetti:
 intermediari   finanziari   iscritti  nell'elenco  speciale
 previsto  dall'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre
 1993,  n.  385  (T.U.B.),  intermediari finanziari iscritti
 nell'elenco  generale  previsto  dall'art.  106 del T.U.B.,
 soggetti  operanti  nel  settore finanziario iscritti nelle
 sezioni  dell'elenco  generale  previste  dagli artt. 113 e
 155,  commi  4  e  5,  del  T.U.B.  le  relative succursali
 italiane.
 (2)   La   lettera  A  della  direttiva  prevede  per  ente
 creditizio: un ente definito a norma dell'art. 1, punto 1),
 primo   comma   della  direttiva  2000/12/CE,  nonche'  una
 succursale,  quale  definita  all'art.  1,  punto 3), della
 direttiva  suddetta  e  situata nella Comunita', di un ente
 creditizio  che  abbia  la sede sociale all'interno o al di
 fuori  della  Comunita';  la  lettera  B,  nn.  2), 3) e 4)
 prevede,   per   "ente   finanziario":   2)  un'impresa  di
 assicurazione  debitamente autorizzata in conformita' della
 direttiva  79/267/CEE, nella misura in cui svolga attivita'
 che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva;
 3) un'impresa di investimento ai sensi dell'art. 1, punto 2
 della  direttiva 93/22/CEE; 4) un organismo di investimento
 collettivo  che  commercializza  le  sue quote o azioni. La
 definizione   di   ente   finanziario  comprende  anche  le
 succursali, situate nella Comunita', di enti finanziari che
 hanno  la  sede  sociale  all'interno  o  al di fuori della
 Comunita'.
 |  |  |  | ALLEGATI: 
 Allegato A: allegato tecnico per l'archivio unico Allegato B: indicatori di anomalia Allegato  C:  modulo  per  la  segnalazione  di  operazioni  ai sensi dell'art. 3 della legge 5 luglio 1991, n. 197 Allegato  D:  istruzioni  per  la  compilazione  del  modulo  per  la segnalazione  di operazioni ai sensi dell'art. 3 della legge 5 luglio 1991, n. 197
 ALLEGATO A
 ALLEGATO TECNICO PER L'ARCHIVIO UNICO
 
 1.1 Aspetti generali
 
 Gli standards tecnici di seguito indicati riguardano principalmente i requisiti funzionali cui le procedure informatiche debbono ispirarsi.
 
 Sono stati pertanto individuati:
 1) gli attributi richiesti obbligatoriamente nel registro per i vari tipi di registrazione;
 2)  la  struttura  e  la  codifica  utilizzata  per  ogni  attributo richiesto;
 3) le modalita' di rettifica delle registrazioni;
 4)  la  struttura  logica  degli  archivi e le relative modalita' di alimentazione e gestione;
 5) alcuni aspetti gia' implicitamente fissati dalla normativa:
 - tempi della registrazione;
 - durata;
 - modalita' di alimentazione;
 6)  la  modalita' di registrazione delle operazioni considerate come frazionate;
 7)   le   modalita'   di   presentazione  dei  dati  alle  autorita' interessate:  visione di tutti gli attributi previsti dallo STANDARD, anche  per  le  informazioni  contenute  in  altri archivi (anagrafi, ecc.);
 8) alcuni requisiti cui attenersi nella realizzazione delle funzioni di ricerca;
 9)   le   modalita'   di   documentazione  del  sistema  informatico utilizzato.
 
 Tenuto  conto,  infine,  di quanto previsto dalla normativa in merito alle informazioni anagrafiche, nonche' al riutilizzo delle stesse per i  clienti  gia'  "registrati",  si  e'  optato  per la registrazione separata  (archivio  o  tavola  a parte) dei dati riferiti ai diversi soggetti coinvolti.
 1.2 Struttura "logica" dell'A.U.I.
 
 Di  seguito  sono  descritti tutti gli attributi (campi) da prevedere obbligatoriamente  nel registro informatico. L'indicatore di presenza obbligatoria,  facoltativa, condizionata sara' meglio precisato nelle
 successive spiegazioni fornite per ogni singolo attributo.
 
 Nel    registro   informatico,   oltre   agli   attributi   richiesti obbligatoriamente, possono essere inseriti anche quelli necessari per la  corretta gestione della procedura informatica, nonche' quelli che ciascun operatore riterra' utili ai propri fini (individuazione delle responsabilita'   -   soggetti  che  hanno  materialmente  aggiornato l'archivio,  connessione  con le preesistenti procedure informatiche, con  l'archivio  cartaceo  (es.  num.  pratica, ecc.). Tali ulteriori attributi  possono essere posti (in maniera documentata) in qualunque posizione della struttura degli archivi.
 ARCHIVIO UNICO INFORMATICO
 
 A DATI DELLA ATTIVITA' SVOLTA
 
 ===================================================================== Codice|Descrizione dell'attributo             |Obbl/Fac./Cond|Formato =====================================================================
 |IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE            |              | ---------------------------------------------------------------------
 D01A |TIPOLOGIA OPERATORE REGISTRANTE        |      O       |  XX ---------------------------------------------------------------------
 |CODICE OPERATORE (obbligatorio solo se |              |
 D01B |si utilizzano Centri Servizi)          |      C       | X(11) ---------------------------------------------------------------------
 D03  |TIPO DI IDENTIFICAZIONE                |      O       |  XX ---------------------------------------------------------------------
 D09  |CODICE (IDENTIFICATIVO) CLIENTE        |      O       | X(6) ---------------------------------------------------------------------
 D10  |DATA DI IDENTIFICAZIONE (AAAAMMGG)     |      O       | X(8) ---------------------------------------------------------------------
 |COMPLETE GENERALITA'                   |              | ---------------------------------------------------------------------
 D11  |COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE         |      O       | X(70) ---------------------------------------------------------------------
 |PAESE ESTERO DI RESIDENZA (solo per i  |              |
 D13  |non residenti)                         |      C       | X(30) ---------------------------------------------------------------------
 |COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA (anche  |              |
 D14  |per i non residenti)                   |              | ---------------------------------------------------------------------
 |D14.B DESCRIZIONE IN CHIARO            |      O       | X(30) ---------------------------------------------------------------------
 |D14.C PROVINCIA (solo per i residenti) |      C       | X(15) ---------------------------------------------------------------------
 |DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO (anche per i |              |
 D15  |non residenti)                         |      O       | X(35) ---------------------------------------------------------------------
 |" " CAP DI RESIDENZA (solo per i       |              |
 D16  |residenti)                             |      F       | X(5) ---------------------------------------------------------------------
 D17  |CODICE FISCALE                         |      C       | X(16) ---------------------------------------------------------------------
 D18  |DATA DI NASCITA PER. FIS. (AAAAMMGG)   |      C       | X(8) ---------------------------------------------------------------------
 D19  |COMUNE DI NASCITA                      |      C       | X(30) ---------------------------------------------------------------------
 |ESTREMI DEL DOCUMENTO DI               |              |
 |IDENTIFICAZIONE                        |              | ---------------------------------------------------------------------
 D41  |TIPO DOCUMENTO PRESENTATO              |      C       |  XX ---------------------------------------------------------------------
 D42  |NUMERO " "                             |      C       | X(15) ---------------------------------------------------------------------
 D43  |DATA DI RILASCIO (AAAAMMGG)            |      C       | X(8) ---------------------------------------------------------------------
 D44  |AUTORITA' E LOCALITA' DI RILASCIO      |      C       | X(30) ---------------------------------------------------------------------
 D45  |SESSO (1=maschile, 2=femminile)        |      C       |   X ---------------------------------------------------------------------
 D54  |STATO DELLA ANAGRAFICA                 |              | ---------------------------------------------------------------------
 |D54.A CODICE STATO                     |      O       |   X ---------------------------------------------------------------------
 |D54.B DATA DELLA RET. (AAAAMMGG)       |      C       | X(8)
 
 In  assenza  di  informazione,  oltre  che  valorizzati  a  NULL, gli attributi  alfanumerici ("X") possono essere riempiti con SPAZI e gli attributi numerici ("9") con ZERI.
 
 Tutti  gli  attributi  alfanumerici  debbono  essere  valorizzati con allineamento  a  sinistra  ed  eventuale  completamento  a  spazi dei caratteri  rimanenti;  gli  attributi  numerici,  viceversa,  debbono essere  allineati  a  destra,  ed eventualmente completati con zeri a sinistra per i bytes rimanenti.
 Struttura della registrazione
 
 La  registrazione  e'  concettualmente  divisa  in due raggruppamenti informativi:
 
 A  DATI  DELLA  ATTIVITA'  SVOLTA,  contenente tutte le informazioni riferite alla attivita' posta in essere;
 
 D   ANAGRAFE   DEI   SOGGETTI,   contenente  tutte  le  informazioni (generalita'   o   dati  identificativi)  richieste  per  i  soggetti interessati dalle attivita' registrate nel raggruppamento A.
 
 In  sostanza per ogni nuovo cliente, eventuale soggetto per conto del quale questi opera, ed eventuale soggetto controparte dell'operazione di  una attivita' soggetta a registrazione nell'archivio informatico, deve  essere  alimentato  l'archivio  "ANAGRAFE  DEI  SOGGETTI" sopra descritto,   prima   di  eseguire  la  registrazione  dell'attivita'. Successivamente  (o  contestualmente),  comunque  entro  la  scadenza prevista,  deve  essere  alimentato  l'archivio "DATI DELLA ATTIVITA' SVOLTA"  con  le  informazioni  sulla  attivita'  posta in essere e i codici  assegnati  in anagrafe ai soggetti coinvolti. Nell'ipotesi in cui  un  soggetto  sia gia' presente in anagrafe, ma con informazioni mancanti  (es.  codice  fiscale  e  estremi  del  documento)  perche' precedentemente  inserito  in  anagrafe come soggetto controparte non identificato,  si  dovra'  integrare  la  risultanza esistente con le nuove informazioni e imputare correttamente gli attributi riguardanti le rettifiche (come descritto piu' avanti).
 
 Qualora  i  soggetti  coinvolti  siano  piu' di quelli previsti dalla struttura  dell'archivio  "DATI  DELLA ATTIVITA' SVOLTA" (cliente che agisce  per  conto  di piu' di un soggetto, ovvero attivita' posta in essere  per  incarico  congiunto  di  piu'  clienti)  dovranno essere compilate  piu' istanze dell'archivio *A*, con valori identici (anche per  l'identificativo  registrazione  e  per l'importo) salvo per gli attributi   riferiti   ai   soggetti,   e   inserire  il  valore  "2" all'attributo A22 di tutte le istanze.
 
 Salvo  quanto  sara' precisato successivamente, non si e' inteso dare lo   specifico  tracciato  degli  archivi,  ma  solo  l'elenco  degli attributi    informativi   che   DEBBONO   essere   obbligatoriamente registrati;  pertanto,  fatte salve le funzionalita' richieste, nulla e'  definito  circa l'esatto tracciato degli archivi (posizione delle varie informazioni, presenza di ulteriori informazioni).
 
 Limitatamente  alla  anagrafe  dei  soggetti,  gli operatori che gia' alimentano  in  forza  di altre disposizioni un registro dei clienti, possono  omettere  di  alimentare  la  nuova  anagrafe  dei soggetti, purche'  tale  registro  comprenda,  anche  con una sua integrazione, tutte  le  informazioni  previste  dalla zona *D* (compreso il codice cliente).  In  tal  caso  anche  per  questo preesistente registro si applichera'  l'obbligo  di conservazione previsto dalla normativa (10 anni)   e  la  necessita'  di  disporre  di  funzioni  di  ricerca  e visualizzazione.
 1.3 Registrazione CLIENTI ED ALTRI SOGGETTI
 
 Informazioni da registrare
 
 Di  seguito  vengono  specificati  i  valori  da  inserire in ciascun attributo   in  merito  alla  registrazione  delle  informazioni  sui clienti,  gli  eventuali  soggetti (persone fisiche o giuridiche) per conto dei quali agiscono, le eventuali controparti dell'operazione.
 Identificativo informazione
 
 Tale  gruppo  di  informazioni  serve  ad individuare l'operatore che registra  e  ad assegnare un codice ad ogni soggetto che si inserisce nell'archivio.
 
 D01A)  E'  un  attributo  che  codifica  e  individua  la  tipologia dell'operatore  e  che,  congiuntamente alla causale dell'operazione, consente  di  individuare,  in maniera indiretta, il ruolo esercitato dai  diversi  soggetti  nell'attivita'  registrata. I valori previsti sono indicati in tabella.
 
 D01B)  E'  un  attributo  che  deve  essere  previsto  e  utilizzato obbligatoriamente  solo nel caso in cui si utilizzi un centro servizi per  la  tenuta e gestione dell'archivio informatico. Tale attributo, da  valorizzare  differentemente per ogni operatore che si avvale del centro  servizi (con valori "a piacere" ma distintivi come ad esempio la  partita  IVA),  serve a consentire di individuare il sottoinsieme dell'archivio  (in  caso  di  archivio  unico  per piu' clienti) o lo specifico archivio riguardante il particolare operatore.
 
 D03)   E  un  attributo  obbligatorio  necessario  per  indicare  le modalita'  di  identificazione  del  soggetto. I valori previsti sono elencati nella specifica tabella.
 
 D09)   E   un  attributo  obbligatorio  necessario  per  individuare univocamente  ogni  singolo soggetto inserito nell'anagrafe. Per tale informazione,  che verra' riutilizzata per l'archivio delle attivita' svolte,  puo'  essere utilizzata qualsiasi stringa di caratteri, come ad esempio un progressivo.
 
 D10)   Deve   contenere   la   data   in   cui   e'  stata  eseguita l'identificazione  del  soggetto. Per le controparti non identificate (1)  debitori  nei  casi di recupero crediti; 2) mittente, se diverso dal  cliente,  e  destinatario  nei  casi  di custodia o trasporto di contante   o   valori;   3)  intermediario  nel  caso  di  mediazione creditizia) deve contenere la data di inserimento nell'anagrafe.
 Complete generalita'
 
 D11)  Deve  contenere  il  cognome  e  nome o la ragione sociale del soggetto. L'attributo D11 e' sempre obbligatorio.
 
 N.B.  Per consentire che su tale attributo alfabetico possano essere eseguite delle ricerche, devono essere rispettate le seguenti regole:
 -  ogni  parola  componente  l'attributo deve essere separata dalla successiva da un solo carattere a spazio;
 - deve essere utilizzata la sola configurazione "MAIUSCOLO";
 -  per apostrofi ed accenti deve essere utilizzato sempre lo stesso carattere;
 - non devono essere lasciati spazi prima e dopo gli apostrofi;
 -  le persone fisiche devono essere indicate anteponendo il Cognome (o i cognomi) al Nome (o ai nomi);
 -  l'eventuale natura giuridica facente parte delle ragioni sociali deve essere posta alla fine della denominazione, utilizzando le sigle standard  (SPA,  SRL,  SAS,  SAPA,  SNC, SDF, SS, ecc.) senza punti o spazi intermedi;
 -  devono  essere indicate le esatte ragioni sociali risultanti dai documenti,  senza  l'utilizzo  di  sigle  od acronimi, ove questi non siano le effettive ragioni sociali;
 -   devono   essere   evitate,   ove  possibile,  abbreviazioni  ed inserimenti di punteggiatura.
 
 D13) Deve essere indicata la descrizione dell'eventuale paese estero di  residenza  del cliente, o del soggetto per conto del quale questi ha  operato, o della controparte. L'attributo deve essere valorizzato obbligatoriamente ma solo per soggetti "non residenti".
 
 D14)  Deve  essere indicato il comune di residenza del soggetto. D14 e'  un  attributo  obbligatorio,  da  indicare anche per soggetti non residenti.
 
 - D14.B) Descrizione in chiaro del comune (sempre obbligatorio).
 -  D14.C)  Descrizione  della  provincia di appartenenza del comune (deve essere indicata in ogni caso e solo per soggetti residenti).
 
 D15)  Deve  essere  indicato l'indirizzo dei soggetti. D15 e' sempre obbligatorio, anche per soggetti non residenti.
 
 D16)  Deve  essere indicato, se disponibile, il codice di avviamento postale (C.A.P.) di residenza dei soli soggetti residenti in Italia.
 
 D17)  Il codice fiscale deve essere indicato secondo quanto previsto dalla  normativa  (per  i soggetti identificati e per l'intermediario nei casi di mediazione creditizia).
 
 D18)  Deve  essere indicata la data di nascita nella forma AAAAMMGG, in ogni caso e solo per le persone fisiche.
 
 D19)  Deve  essere  indicato  in chiaro il comune di nascita, solo e obbligatoriamente per le persone fisiche.
 Estremi del documento di identificativo
 
 Le  quattro  informazioni  sul  documento  di identificazione debbono essere  presenti  o assenti contestualmente. Piu' in particolare, gli attributi  debbono essere presenti solo nei casi di identificazione e solo se l'identificazione sia riferita a persona fisica.
 
 D41)  Il  tipo  di documento di identificazione deve essere indicato secondo quanto previsto dalla relativa tabella.
 
 D42) Deve essere indicato, allineato a sinistra, il numero contenuto nel documento.
 
 D43) La data di rilascio deve essere indicata nella forma AAAAMMGG.
 
 D44)  Deve  essere  indicato in chiaro l'autorita' e la localita' di rilascio del documento (es. PREFETTURA DI ROMA).
 
 D45) Deve essere indicato, obbligatoriamente, il codice con i valori 1=MASCHILE,; 2=FEMMIINILE.
 Informazioni sullo stato dell'informazione
 
 Gli  attributi  che  seguono  servono  a consentire di apportare, nel tempo,  rettifiche e integrazioni all'anagrafe. La modalita' relativa e' descritta in uno specifico capitolo.
 
 D54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice sono:
 0 = registrazione in essere mai modificata;
 1 = registrazione    in    essere    sostitutiva    di   precedente registrazione;
 2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica);
 3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica).
 D54.B)  Deve  essere  indicata la data di esecuzione della rettifica (in caso di variazione, su entrambe le registrazioni *1* e*3*).
 1.4 Registrazione DATI DELLA ATTIVITA' SVOLTA
 
 Informazioni da registrare
 
 Di  seguito  vengono  specificati  i  valori  da  inserire in ciascun attributo  in  merito  alla  registrazione  dei  dati della attivita' svolta.
 Identificativo informazione
 
 Tale  gruppo  di  informazioni  serve  ad individuare l'operatore che registra  e  ad assegnare un codice ad ogni soggetto che si inserisce nell'archivio.
 
 A01A)  E'  un  attributo  che  codifica  e  individua  la  tipologia dell'operatore  e  che,  congiuntamente alla causale dell'operazione, consente  di  individuare,  in maniera indiretta, il ruolo esercitato dai  diversi  soggetti  nell'attivita'  registrata. I valori previsti sono indicati in tabella.
 
 A01B)  E'  un  attributo  che  deve  essere  previsto  e  utilizzato obbligatoriamente  solo nel caso in cui si utilizzi un centro servizi per  la  tenuta e gestione dell'archivio informatico. Tale attributo, da  valorizzare  differentemente per ogni operatore che si avvale del centro  servizi (con valori "a piacere" ma distintivi come ad esempio la  partita  IVA),  serve a consentire di individuare il sottoinsieme dell'archivio  (in  caso  di  archivio  unico  per piu' clienti) o lo specifico archivio riguardante il particolare operatore.
 
 A02)  E  un  attributo  che  deve  essere  previsto e utilizzato per indicare  la  dipendenza  (tramite  proprio codice o comunque con una stringa  di  caratteri  identificativa) che ha eseguito l'attivita' o che  e'  competente  sull'attivita'.  Puo'  essere  omesso  da quegli operatori aventi un unico punto di rapporto con il pubblico.
 
 A03)  Deve  obbligatoriamente contenere il valore di identificazione della  registrazione  della  attivita' svolta (chiave primaria); puo' essere  anche  un  attributo  composto (es. anno + progressivo). Tale attributo  identificativo  consente  inoltre di connettere le diverse istanze  componenti  le  registrazioni  connesse,  o  "frazionate"  o riferite a piu' clienti (multiple).
 Caratteristiche della attivita' svolta
 
 A21)  Deve  obbligatoriamente contenere o la data dell'incarico o la data  in  cui  e' stata completata l'attivita' svolta per il cliente. Per  il  recupero  crediti  dovra'  contenere la data di conferimento dell'incarico   (al  conferimento)  e  la  data  di  riscossione  (al pagamento).  Per  la mediazione mobiliare dovra' contenere la data di conclusione  del  contratto  preliminare  o,  in  mancanza, di quello definitivo  di  compravendita.  Per  la  mediazione creditizia dovra' contenere la data di concessione del finanziamento. Per le Agenzie in attivita'  finanziaria dovra' contenere la data di consegna dei mezzi di  pagamento.  In  tutti  gli altri casi dovra' contenere la data di esecuzione della prestazione.
 
 A22)  Indicare  0  per  una normale registrazione; 1 se la attivita' svolta  e'  stata  inserita nel registro come componente un possibile frazionamento  (vedi  paragrafo  specifico);  2  se la prestazione e' parte  di  una  registrazione  multipla  (attivita' riferibile a piu' clienti congiuntamente, o riguardante un cliente che agisce per conto di  piu'  soggetti,  ecc.);  3  se  si stanno inserendo registrazioni connesse (vedi paragrafo specifico).
 
 A24)  indicare il codice riguardante il tipo di operazione (CAUSALE) posta in essere secondo quanto previsto dalla specifica tabella.
 Dati sui soggetti coinvolti
 
 In   questa   zona   sono  riportate  le  informazioni  necessarie  a individuare  i  soggetti  (clienti,  eventuali soggetti per conto dei quali   questi   hanno   agito,   soggetti   controparti)   coinvolti nell'operazione  che  si  sta  inserendo  nel registro. A tale scopo, considerato  che  i  dati  identificativi  o  le  generalita' di tali soggetti sono gia' state inserite nell'archivio anagrafico, in questa registrazione   saranno   riportati   solo  i  codici  identificativi assegnati ai soggetti.
 
 Come gia' accennato - qualora si stia eseguendo una registrazione per un  incarico  conferito congiuntamente da piu' clienti, o, viceversa, il  cliente  abbia  agito  per  conto  di  piu'  persone (ad esempio: societa'   di   persone,   ecc.)  -  dovranno  essere  eseguite  piu' registrazioni  (multiple)  congiunte  tra  di loro (attributo A22 con valore  2),  con  tutti  gli attributi con valori identici (anche per l'identificativo  registrazione  e  per l'importo) eccetto per quelli riferiti ai soggetti.
 
 D09A)  L'attributo che segue serve ad individuare il cliente (persona fisica) richiedente l'attivita' che si sta registrando.
 
 Il cliente, per gli operatori di recupero crediti, e' il soggetto che conferisce l'incarico (sia al conferimento che alla riscossione); per gli  operatori  che  svolgono attivita' di custodia o di trasporto di contante  o  valori  e'  il  mittente; per gli operatori che svolgono attivita'  di mediazioni immobiliare, commercio di preziosi o di cose antiche, case d'asta e gallerie d'arte e' il venditore.
 
 D09A.1)  E'  un  attributo  obbligatorio  e  -  qualora si dovessero compilare,   per   una   stessa  attivita'  svolta,  piu'  ricorrenze dell'archivio  "prestazioni",  perche' i soggetti per conto dei quali il  cliente  ha agito sono piu' di uno - tale attributo dovra' essere ripetuto   su   tutte   le   registrazioni  (le  varie  registrazioni conterranno  invece  i codici di tutti i soggetti per conto dei quali ha  agito  all'attributo  D09B).  Viceversa, qualora l'operazione sia stata  posta  in  essere  per  un  gruppo  congiunto  di  clienti, le successive registrazioni dovranno contenere ulteriori valori per tale attributo.
 
 D09B)  L'attributo che segue serve a individuare la persona, fisica o giuridica per conto del quale ha operato il cliente.
 
 D09B.1)  E'  un attributo facoltativo, nel senso che non deve essere indicato  qualora  il  cliente  agisca  per proprio conto, ma diventa obbligatorio  in  presenza di soggetto per conto del quale il cliente ha agito.
 
 D09C)  L'attributo  che  segue serve a individuare la controparte del cliente richiedente l'attivita' che si sta registrando.
 
 D09C.1)  E'  un attributo facoltativo, nel senso che non deve essere indicato   nelle   registrazioni  di  operazioni  che  non  prevedono controparte.  Pertanto,  con  tale  attributo,  per  gli operatori di recupero   crediti,   devono  essere  indicati  i  debitori  (sia  al conferimento  che  alla  riscossione); per gli operatori che svolgono attivita'  di trasporto di contante o valori il destinatario; per gli operatori che svolgono attivita' di mediazioni immobiliari, commercio di  preziosi o vendita di cose antiche, case d'asta e gallerie d'arte il compratore; per gli operatori che svolgono attivita' di mediazione creditizia  l'intermediario.  Ne  consegue  che tali ultimi operatori devono  registrare  nella anagrafe dei clienti anche gli intermediari (persone giuridiche) con i quali viene messo in contatto il cliente.
 Dati sulla registrazione
 
 A51)   Deve  essere  indicata  la  data  in  cui  e'  stato  eseguito l'inserimento nel registro informatico.
 
 Gli  attributi  che  seguono  servono  a consentire di apportare, nel tempo, rettifiche e integrazioni all'archivio informatico.
 
 A54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice sono:
 0 = registrazione in essere mai modificata;
 1 = registrazione in essere sostitutiva di precedente registrazione;
 2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica);
 3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica).
 
 A54.B) Deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica (in caso di variazione su entrambe le registrazioni *1* e *3*).
 Dati sull'importo
 
 B12)  Deve  essere  obbligatoriamente  indicata, anche per l'euro, il codice  della  valuta  dell'operazione,  come  da  tabella  allegata. Qualora  l'attivita'  svolta  sia  eseguita con diverse valute, nella registrazione  deve  essere  indicata  la valuta preponderante (cioe' quella con controvalore in euro di maggiore entita).
 
 B14)  Deve  essere  obbligatoriamente  indicato  il  valore monetario globale dell'operazione espresso in unita' di euro (senza decimali).
 
 B15)  Deve  essere indicata, se presente, la quota parte dell'importo dell'operazione regolata tramite contanti (sempre in unita' di euro).
 
 B16)  Deve  essere  indicata,  sempre  e  solo  per  le registrazioni riferite  a  recupero  crediti  (alla riscossione), commercio di cose antiche e esercizio case d'asta o gallerie d'arte, commercio di oro e di oggetti preziosi, gestione di case da gioco e agenzie in attivita' finanziarie,  la  descrizione  della tipologia dei mezzi di pagamento utilizzati;  in  caso  di  utilizzo  di  piu'  mezzi  di  pagamento e insufficienza  di  spazio devono essere indicati i mezzi di pagamento prevalenti per importo.
 
 B17)  Deve  essere  indicata,  sempre  e  solo  in caso di custodia o trasporto  di  contante  o  titoli  o valori, la descrizione dei beni oggetto  dell'incarico  (es.  contante  e  altri  mezzi  di pagamento italiani/esteri;   strumenti  finanziari  italiani/esteri  e  metalli preziosi;  pietre  preziose e altri valori italiani/esteri; ecc.); in caso  mancanza di spazio devono essere indicati i beni prevalenti per valore.
 Registrazioni connesse
 
 Particolari    attivita'    richiedono    l'archiviazione   di   piu' registrazioni   connesse.  Ad  esempio  tale  soluzione  deve  essere adottata   per   le   societa'   di  recupero  crediti  all'atto  del conferimento  dell'incarico.  La  normativa  infatti  per  tale  caso richiede la registrazione, oltre che dell'importo globale da riferire al  cliente  (creditore),  anche la registrazione dei singoli importi maggiori  di  €  12.500  e  dei  relativi  debitori. In tale contesto dovranno   quindi   essere   eseguite   N   piu'  una  registrazione: quest'ultima  riguardante l'importo globale e avente come soggetto il cliente  (D09A)  e,  se  diverso,  il  creditore  (D09B);  le  altre, riguardanti  i  singoli  debitori  per  crediti maggiori di € 12.500, aventi   i   diversi   specifici  importi,  il  cliente,  l'eventuale creditore,  ed  anche  lo specifico debitore all'attributo D09C. Tali registrazioni,  anche  per  evitare  fraintendimenti  sugli  importi, dovranno   essere   fisicamente  connesse  e  riconoscibili  mediante l'attribuzione  di  identico  IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE (A03) e la valorizzazione a *3* del Flag A22.
 1.5 Rettifiche
 
 Non   e'   consentito   rettificare  le  informazioni  relative  alle operazioni  o alle anagrafiche gia' inserite nel registro; qualora si manifesti   la   necessita'   di   annullare   o   modificare   delle registrazioni,   bisognera'  agire  come  di  seguito  descritto.  La rettifica  e'  basata  sugli  attributi  454A  (D54A) e A54B (D54B) e prevede  l'inserimento nell'archivio informatico o in anagrafe di una nuova  informazione,  identica alla precedente in tutto salvo che per gli  attributi  variati  e  gli  attributi A54A (D54A) ed A54B (D54B) valorizzati   in   maniera   tale   da  certificare  lo  stato  delle informazioni (0, 1, 2, 3) e la data della rettifica.
 
 Si  ricorda  che  per  alcune  delle registrazioni sono presenti piu' istanze  (frazionate,  incarico  congiunto di piu' clienti, connesse, ecc.).  In  tali  casi  le  variazioni descritte nel seguito dovranno essere eseguite su tutte le istanze interessate dell'archivio.
 
 Per  quanto  attiene  alla anagrafe dei soggetti, che, si ricorda, e' "puntata"  tramite  i  codici  soggetto dall'archivio delle attivita' svolte,  non  e'  consentita la modifica dei codici soggetto e non e' consentito   l'annullamento  di  registrazioni  riguardanti  soggetti "puntati" da registrazioni di attivita' svolte ancora in essere.
 Annullamenti
 
 Variazioni   da  apportare  sulla  vecchia  registrazione  (tutte  le istanze):
 - trasformazione (da *0* a *2*) del valore dell'attributo indicativo dello stato della registrazione (A54.A o D54a);
 -   inserimento   della   data   di   esecuzione   dell'annullamento nell'attributo A54.B o D54B.
 Modifiche
 
 1)  Variazioni  da  apportare  sulla  vecchia registrazione (tutte le istanze):
 - trasformazione (da *0* a *3*) del valore dell'attributo indicativo dello stato della registrazione (A54.A o D54A);
 -   inserimento   della   data   di   esecuzione   della  variazione nell'attributo A54.B o D54B.
 
 2)  Nuova  registrazione  da  inserire  possibilmente  in successione fisica alla precedente (per tutte le ricorrenze):
 - valorizzazione degli attributi sulla base dei precedenti (compreso l'identificativo  registrazione o identificativo del cliente) e delle modifiche da apportare;
 - valorizzazione a *1* dell'attributo A54.A o D54A;
 - inserimento  della  stessa  data  di  esecuzione  della variazione nell'attributo A54.B o D54A.
 
 L'attributo A54.A (D54A), indicativo dello stato della registrazione, per  tutte  le  registrazioni  non annullate o sostituite deve essere valorizzato a *0*.
 
 L'attributo   A54.B   (D54B),   indicante   la  data  di  modifica  o annullamento,   per   tutte   le  registrazioni  non  annullate,  non sostituite, non sostitutive, deve essere valorizzato a NULL o spazi.
 1.6 Struttura fisica degli archivi
 
 A) ARCHIVI INFORMATICI
 
 La  struttura  fisica  dell'archivio  "registro",  nel rispetto delle standardizzazioni  definite,  e'  lasciata alla decisione dei singoli operatori  interessati;  devono essere comunque osservate le seguenti prescrizioni:
 1)  il  registro  informatico  deve  essere  costituito  da un unico archivio per ogni operatore; le registrazioni relative alle attivita' svolte e quelle relative alla anagrafe della clientela possono essere inserite  su  archivi  logici  e  fisici  distinti.  Qualora tra piu' operatori  siano  in  essere,  per  la  risoluzione delle esigenze di automazione, specifici accordi o convenzioni o forme consortili, o si utilizzi  un  centro servizi, puo' essere prevista la predisposizione di  un  unico  archivio  fisico, purche' siano logicamente distinte e separabili  le  registrazioni relative a ciascun operatore (attributi A01B  e D01B); tale tipo di soluzione, peraltro, deve farsi carico di adeguati criteri di riservatezza e sicurezza;
 2)   gli   attributi   relativi   ai  dati  delle  attivita'  svolte (costituenti  i  sottoinsiemi  *A*  e  *B*)  debbono essere contenuti fisicamente nello stesso archivio (stesso file, stessa tabella);
 3)  i  dati  relativi  alla  anagrafe  dei  soggetti (attributi *D*) possono  essere  parte di archivi anagrafici (informatici o cartacei) anche  preesistenti;  qualora  si  utilizzi tale opportunita', dovra' obbligatoriamente  essere  valorizzato  (o  "scritto") l'attributo di connessione   *D09*;   in   tale  ipotesi  l'integrabilita'  di  tale preesistente archivio con i dati delle attivita' svolte dovra' essere prevista per tutti i 10 anni di durata delle registrazioni;
 4)  e'  consentito lo scarico su supporto magnetico o ottico diverso delle  registrazioni  meno recenti; cio' peraltro non deve comportare un  eccessivo  aumento  dei  tempi  di risposta, per tali dati, delle funzioni di visualizzazione e ricerca;
 5)  lo  scarico  citato deve avvenire per data di registrazione; per ogni scarico eseguito l'operatore deve compilare un apposito registro cartaceo  indicante  il  contenuto  di ogni singolo supporto (periodo ricompreso e numero delle registrazioni);
 6)  e'  fatto  carico  all'operatore di adottare i giusti criteri di sicurezza in materia di integrita' logica e fisica dei dati, su tutti i supporti: doppie copie, attivita' di refreshing dei vecchi supporti (letture  ed  eventuale  riproduzioni, ecc.). La disponibilita' delle informazioni  registrate deve essere accertata in maniera periodica e non al momento della richiesta da parte delle autorita' abilitate;
 7)  e'  fatto  carico  all'operatore di adottare i giusti criteri di sicurezza  idonei  al  rispetto della riservatezza delle informazioni nominative  (anagrafe  e attivita' svolte) anche di quelle riferite a soggetti  diversi  dalla clientela (ad esempio, protezione da accessi indesiderati,  custodia protetta dei supporti, accesso controllato ai sistemi   ed   ogni   altra  modalita'  compatibile  con  le  vigenti disposizioni in materia di riservatezza).
 
 B) ARCHIVI CARTACEI
 
 1) Come detto, i dati relativi alla anagrafe dei soggetti (attributi *D*)  possono  essere  parte  di  archivi  anagrafici  cartacei anche preesistenti;  qualora  ci  si  avvalga  di tale opportunita', dovra' obbligatoriamente   essere   inserito  in  tali  archivi  ("scritto") l'attributo  di  connessione *D09* (codice soggetto); in tale ipotesi l'integrabilita'  di  tale  archivio cartaceo preesistente con i dati delle  operazioni  dovra'  essere  prevista per tutti i dieci anni di durata delle registrazioni;
 2)  anche  l'archivio delle operazioni puo' essere tenuto tramite un registro  cartaceo,  nel  rispetto  di  quanto gia' indicato al punto precedente   e   fermo   restando   il   tempo   di  conservazione  e l'integrabilita' con l'archivio anagrafico;
 3)  per  entrambi  gli archivi, qualora si utilizzi la soluzione del registro  cartaceo,  devono  essere  adottate  soluzioni  (ad esempio dimensione  della spaziatura) che consentano, nei casi di modifica ai dati  da apportare successivamente alla registrazione, di evidenziare il  contenuto  delle  informazioni  prima  e  dopo  la  modifica e di esplicitare la data di esecuzione della modifica;
 4) con l'utilizzo di archivi cartacei dovranno essere date soluzioni di  tipo organizzativo alle disposizioni riguardanti l'ordinamento, i criteri   di   ricerca   e  il  controllo  della  riservatezza  delle informazioni:
 
 ORDINAMENTO
 
 Le registrazioni relative alle attivita' svolte dovranno essere poste in  essere  e conservate in ordine crescente di data di registrazione (attributo  A51)  e  nell'ambito  dell'identificativo  registrazione, mentre  le  registrazioni  relative  all'anagrafe dei clienti e degli altri  soggetti  dovranno  essere  eseguite  e  conservate  in ordine crescente  di  codice cliente. Nei casi di utilizzo dell'anagrafe dei clienti  cartacea  il  codice cliente dovra' quindi obbligatoriamente essere costituito da un progressivo crescente.
 
 CRITERI DI RICERCA
 
 La  ricerca  tramite archivi cartacei si presenta comunque in maniera problematica.  Solo  il  pieno  rispetto  dei  criteri di ordinamento potra'   consentire,   una  volta  saputo  il  periodo  temporale  di interesse,   di   raggiungere   l'informazione  ricercata  senza  uno scorrimento  completo  degli  archivi, e dai codici soggetto risalire alle  generalita'.  Comunque,  una  volta  individuata l'informazione ricercata  (quel  soggetto,  quella  operazione)  devono  essere rese disponibili   con   soluzioni   di  natura  organizzativa,  tutte  le informazioni previste dalla struttura logica degli archivi.
 
 RISERVATEZZA
 
 Anche  con  la  soluzione  cartacea, e' fatto carico all'operatore di adottare  misure  organizzative di sicurezza idonee al rispetto della riservatezza  delle  informazioni  nominative  (anagrafe  e attivita' svolte),  anche  quelle  riferite  a soggetti diversi dalla clientela (limitazioni  all'utilizzo  degli archivi cartacei, custodia protetta degli archivi, ecc.).
 1.7 Codifiche degli attributi
 
 Alcuni  degli  attributi  richiesti devono essere valorizzati secondo quanto  previsto da specifiche tabelle; di seguito vengono richiamati gli  attributi  interessati  e  vengono  descritte  le  modalita'  di riempimento o le tabelle dei valori possibili.
 Codice operatore
 
 Come   gia'  accennato,  tale  informazione  deve  essere  utilizzata obbligatoriamente  solo  se  ci si avvale di un centro servizi per la gestione   dell'archivio   informatico.   L'informazione   serve  per identificare  l'archivio  o  il  sottoinsieme  delle registrazioni di competenza  di  uno  specifico  operatore.  Allo  scopo  puo'  essere utilizzato  qualsiasi  insieme  di  caratteri  numerici  o alfabetici idoneo  ad  una  suddivisione  univoca  (come  il codice fiscale o la partita IVA) delle registrazioni.
 Tipologia operatore registrante
 
 E'  un attributo che codifica e individua la tipologia dell'operatore e  che,  congiuntamente  alla  causale  dell'operazione  consente  di individuare,  in  maniera  indiretta, il ruolo esercitato dai diversi soggetti nell'attivita' registrata. I valori previsti sono:
 30)  recupero  di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di  cui  all'art.  115  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza,  approvato  con  regio  decreto  18  giugno  1931,  n. 773 (T.U.L.P.S.);
 31)  custodia  e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo  di  guardie  particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S.;
 32) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie  particolari  giurate,  in presenza dell'iscrizione nell'albo delle  persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
 33)  agenzia  di  affari  in  mediazione  immobiliare,  in  presenza dell'iscrizione  nell'apposita  sezione del ruolo istituito presso la camera  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;
 34)  commercio  di  cose  antiche,  in  presenza della dichiarazione preventiva di cui all'art. 126 del T.U.L.P.S.;
 35)  esercizio  di  case d'asta o gallerie d'arte, in presenza della licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.;
 36)  commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalita'    industriali    o    di    investimento,    in   presenza dell'autorizzazione  ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
 37) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione  di oggetti preziosi, in presenza della licenza di cui all'art. 127 del T.U.L.P.S.;
 38)  gestione  di  case da gioco, in presenza dell'autorizzazione ai sensi  delle leggi in vigore nonche' del requisito di cui all'art. 5, co.  3,  del  decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
 39)  la  fabbricazione  di  oggetti  preziosi in qualita' di imprese artigiane, in possesso dell'iscrizione nel registro degli assegnatari dei  marchi  di  identificazione  tenuto  dalle  camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 40)  mediazione creditizia, in presenza dell'iscrizione all'albo dei mediatori  creditizi  di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
 41)  agenzia  in  attivita'  finanziaria  prevista dall'art. 106 del decreto  legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle   leggi   in   materia   bancaria  e  creditizia,  in  presenza dell'iscrizione   all'elenco   previsto   dall'art.   3  del  decreto legislativo n. 374 del 1999.
 Codice causale (tipologia operazione)
 
 E'  un  codice  che  individua  la tipologia dell'operazione posta in essere.  Per  ogni  tipologia  di operatore e' presente un insieme di causali. I valori previsti sono seguenti:
 
 Operazioni  oggetto di registrazione per gli operatori che esercitano l'attivita' di recupero crediti
 
 =====================================================================
 CODICE     |                    DESCRIZIONE ===================================================================== 8001            |Recupero crediti (conferimento incarico) 8002            |Recupero crediti (riscossione del credito) 8099            |Recupero crediti (altro)
 
 Operazioni  oggetto di registrazione per gli operatori che esercitano le  attivita'  di  custodia  e  trasporto di denaro contante titoli o valori
 
 ===================================================================== CODICE|                         DESCRIZIONE ===================================================================== 8101  |Custodia di contanti, titoli o valori - deposito ---------------------------------------------------------------------
 |Custodia di contanti, titoli o valori - ritiro - eseguire la
 |registrazione SOLO SE I SOGGETTI SONO DIVERSI rispetto al 8102  |deposito --------------------------------------------------------------------- 8103  |Trasporto di contanti, titoli o valori --------------------------------------------------------------------- 8199  |Custodia di contanti, titoli o valori - (altro)
 
 Operazioni  oggetto di registrazione per gli operatori che esercitano l'attivita' di agenzia di affari in mediazione immobiliare
 
 ===================================================================== CODICE|                         DESCRIZIONE ===================================================================== 8201  |Mediazione immobiliare - conclusione del contratto preliminare 8202  |Mediazione immobiliare - conclusione del contratto definitivo 8299  |Mediazione immobiliare - altro
 
 Operazioni  oggetto di registrazione per gli operatori che esercitano le  attivita' di commercio di cose antiche e esercizio di case d'asta o gallerie d'arte
 
 =====================================================================
 CODICE       |                   DESCRIZIONE ===================================================================== 8301               |Commercio di cose antiche, acquisto 8302               |Attivita' di casa d'asta, acquisto 8303               |Attivita' di gallerie d'arte acquisto 8304               |Commercio di cose antiche, vendita 8305               |Attivita' di casa d'asta, vendita 8306               |Attivita' di gallerie d'arte, vendita
 
 Operazioni oggetto di registrazione per gli operatori che svolgono le attivita'  di  commercio  di  oro  e  di  fabbricazione  mediazione e commercio,  compresa  l'importazione  e  l'esportazione,  di  oggetti preziosi
 
 =====================================================================
 CODICE          |                DESCRIZIONE ===================================================================== 8401                     |Acquisto di oro 8402                     |Vendita di oro 8403                     |Importazione di oro 8404                     |Esportazione di oro 8405                     |Acquisto di preziosi 8406                     |Vendita di preziosi 8407                     |Mediazione di preziosi 8408                     |Importazione di preziosi 8409                     |Esportazione di preziosi
 
 Operazioni  oggetto  di  registrazione per gli operatori che svolgono l'attivita' di gestione di case da gioco
 
 =====================================================================
 CODICE      |                    DESCRIZIONE ===================================================================== 8501             |Acquisto di fiches o altri mezzi da gioco 8502             |Vendita di fiches o altri mezzi da gioco
 
 Operazioni  oggetto  di  registrazione per gli operatori che svolgono l'attivita' di mediazione creditizia
 
 ===================================================================== CODICE|                         DESCRIZIONE =====================================================================
 |Mediazione creditizia per concessione del finanziamento nella 8601  |forma di locazione finanziaria ---------------------------------------------------------------------
 |Mediazione creditizia per concessione del finanziamento nella 8602  |forma di acquisto di crediti ---------------------------------------------------------------------
 |Mediazione creditizia per concessione del finanziamento nella
 |forma di credito al consumo, cosi' come definito da l'art.121
 |del TUB, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione 8603  |di pagamento ---------------------------------------------------------------------
 |Mediazione creditizia per concessione del finanziamento nella 8604  |forma di credito ipotecario ---------------------------------------------------------------------
 |Mediazione creditizia per concessione del finanziamento nella 8605  |forma di prestito su pegno ---------------------------------------------------------------------
 |Mediazione creditizia per concessione del finanziamento nella
 |forma di rilascio di fideiussioni, avalli, aperture di credito
 |documentate, accettazioni, girate, nonche' impegni a concedere 8606  |credito ---------------------------------------------------------------------
 |Mediazione creditizia per concessione del finanziamento di 8699  |altra forma
 
 Operazioni  oggetto  di  registrazione per gli operatori che svolgono l'attivita' in agenzia in attivita' finanziaria
 
 ===================================================================== CODICE|                         DESCRIZIONE =====================================================================
 |Conclusione del contratto di finanziamento nella forma di 8701  |locazione finanziaria ---------------------------------------------------------------------
 |Conclusione del contratto di finanziamento nella forma di 8702  |acquisto di crediti ---------------------------------------------------------------------
 |Conclusione del contratto di finanziamento nella forma di
 |credito al consumo, cosi' come definito dall art.121 del TUB,
 |fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di 8703  |pagamento ---------------------------------------------------------------------
 |Conclusione del contratto di finanziamento nella forma di 8704  |credito ipotecario ---------------------------------------------------------------------
 |Conclusione del contratto di finanziamento nella forma di 8705  |prestito su pegno ---------------------------------------------------------------------
 |Conclusione del contratto di finanziamento nella forma di
 |rilascio di fideiussioni, avalli, aperture di credito
 |documentate, accettazioni, girate, nonche' impegni a concedere 8706  |credito ---------------------------------------------------------------------
 |Conclusione del contratto per attivita' di negoziazione valuta 8707  |a pronti o a termine ---------------------------------------------------------------------
 |Conclusione del contratto di finanziamento nella forma di 8708  |prestito su pegno ---------------------------------------------------------------------
 |Conclusione del contratto di prestazione di servizi di 8709  |pagamento nella forma di incasso e trasferimento di fondi ---------------------------------------------------------------------
 |Conclusione del contratto di prestazione di servizi di
 |pagamento nella forma di trasmissione o esecuzione di ordini
 |di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti, effettuati 8710  |con qualunque modalita' ---------------------------------------------------------------------
 |Conclusione del contratto di prestazione di servizi di 8711  |pagamento nella forma di compensazione di debiti e crediti ---------------------------------------------------------------------
 |Conclusione del contratto di prestazione di servizi di
 |pagamento avente ad oggetto l'emissione o gestione di carte di 8712  |credito o di debito o di altro mezzo di pagamento --------------------------------------------------------------------- 8798  |Conclusione del contratto di finanziamento di altra forma ---------------------------------------------------------------------
 |Conclusione del contratto di prestazione di servizi di 8799  |pagamento di altra
 
 Codice Cliente
 
 E'  un  codice che deve essere attribuito obbligatoriamente a ciascun soggetto  (persona  fisica  o  giuridica)  censito  (o  identificato) nell'archivio   anagrafico.   Al   riguardo  puo'  essere  utilizzato qualsiasi  valore  univoco, come ad esempio un progressivo. Il valore di  questo attributo consente, riportato nell'archivio dei dati della attivita'  svolte, di individuare a quali soggetti la attivita' posta in essere faccia riferimento e di conoscerne tutte le generalita'.
 Codice Stato della registrazione
 
 E'  un  attributo  che serve a stabilire, in entrambi gli archivi, la situazione   dell'informazione   registrata,  e  quindi  consente  di apportare variazioni o annullamenti secondo le modalita' descritte al paragrafo  riguardante  le  RETTIFICHE. Gli specifici valori previsti per tale codice sono:
 
 0 = registrazione  in  essere  mai modificata (all'immissione di una nuova registrazione di cliente o attivita' svolta);
 1 = registrazione  in essere sostitutiva di precedente registrazione (nella riga sostitutiva);
 2 = registrazione    annullata    (nella    riga    cancellata   per annullamento);
 3 = registrazione annullata per variazione (nella riga sostituita).
 Codice Tipo di identificazione
 
 E'   un   attributo   utilizzato   per  descrivere  le  modalita'  di identificazione  dei  soggetti  presenti  nell'archivio anagrafico. I valori previsti sono i seguenti:
 0 = identificazione non effettuata;
 A = eseguita direttamente dall'operatore o da un suo collaboratore;
 B = eseguita  tramite  atti pubblici, scritture private autenticate, documenti recanti la firma digitale;
 C = eseguita    tramite   dichiarazione   dell'autorita'   consolare italiana;
 D = eseguita tramite attestazione di altro operatore
 E = eseguita  tramite idonea attestazione di intermediari abilitati, enti creditizi o finanziari CEE, banche di paesi "GAFI";
 F = eseguita tramite le ulteriori modalita' indicate dall'UIC.
 Tipo del documento presentato
 
 Per  certificare  il  tipo  del  documento  utilizzato  ai fini della identificazione dei soggetti i valori da utilizzare sono i seguenti:
 01 = Carta di identita';
 02 = Patente di guida;
 03 = Passaporto;
 04 = Porto d'armi;
 05 = Tessera postale;
 06 = Altro.
 Codice divisa
 
 Deve  contenere,  anche  per  l'euro,  il  codice  della valuta della attivita' svolta, come da tabella seguente.
 
 =====================================================================
 CODICE             |SWIFT|DESCRIZIONE =====================================================================
 1               | USD |DOLLARO USA ---------------------------------------------------------------------
 2               | GBP |STERLINA GRAN BRETAGNA ---------------------------------------------------------------------
 3               | CHF |FRANCO SVIZZERA ---------------------------------------------------------------------
 7               | DKK |CORONA DANIMARCA ---------------------------------------------------------------------
 8               | NOK |CORONA NORVEGIA ---------------------------------------------------------------------
 9               | SEK |CORONA SVEZIA ---------------------------------------------------------------------
 10               | TRL |LIRA TURCHIA ---------------------------------------------------------------------
 12               | CAD |DOLLARO CANADA ---------------------------------------------------------------------
 22               | KES |SCELLINO KENIA ---------------------------------------------------------------------
 26               | PKR |RUPIA PAKISTAN ---------------------------------------------------------------------
 29               | CLP |PESO CILE ---------------------------------------------------------------------
 31               | INR |RUPIA INDIA ---------------------------------------------------------------------
 32               | LBP |LIRA LIBANO ---------------------------------------------------------------------
 33               | MTL |LIRA MALTA ---------------------------------------------------------------------
 35               | VEB |BOLIVAR VENEZUELA ---------------------------------------------------------------------
 36               | SYP |LIRA SIRIA ---------------------------------------------------------------------
 40               | COP |PESO COLOMBIA ---------------------------------------------------------------------
 43               | XAF |FRANCO CFA ---------------------------------------------------------------------
 44               | GIP |STERLINA GIBILTERRA ---------------------------------------------------------------------
 46               | CYP |LIRA CIPRO ---------------------------------------------------------------------
 47               | ALL |LEK ALBANIA ---------------------------------------------------------------------
 51               | ZWD |DOLLARO ZIMBABWE ---------------------------------------------------------------------
 53               | UYU |PESO URUGUAY ---------------------------------------------------------------------
 55               | MYR |RINGGIT MALESIA ---------------------------------------------------------------------
 57               | IRR |RIAL IRAN ---------------------------------------------------------------------
 58               | LKR |RUPIA SRI LANKA ---------------------------------------------------------------------
 62               | ISK |CORONA ISLANDA ---------------------------------------------------------------------
 65               | SOS |SCELLINO SOMALIA ---------------------------------------------------------------------
 66               | PHP |PESO FILIPPINE ---------------------------------------------------------------------
 67               | CUP |PESO CUBA ---------------------------------------------------------------------
 68               | ETB |BIRR ETIOPIA ---------------------------------------------------------------------
 69               | LYD |DINARO LIBIA ---------------------------------------------------------------------
 70               | EGP |LIRA EGITTO ---------------------------------------------------------------------
 71               | JPY |YEN GIAPPONE ---------------------------------------------------------------------
 73               | THB |BAHT THAILANDIA ---------------------------------------------------------------------
 74               | BOB |BOLIVIANO BOLIVIA ---------------------------------------------------------------------
 75               | SAR |RIAL ARABIA SAUDITA ---------------------------------------------------------------------
 77               | CRC |COLON COSTARICA ---------------------------------------------------------------------
 78               | GTQ |QUETZAL GUATEMALA ---------------------------------------------------------------------
 79               | SDD |DINARO SUDAN ---------------------------------------------------------------------
 80               | TND |DINARO TUNISIA ---------------------------------------------------------------------
 81               | NGN |NAIRA NIGERIA ---------------------------------------------------------------------
 82               | ZAR |RAND SUD AFRICA ---------------------------------------------------------------------
 83               | DJF |FRANCO GIBUTI ---------------------------------------------------------------------
 84               | MAD |DIRHAM MAROCCO ---------------------------------------------------------------------
 87               | AOA |KWANZA ANGOLA ---------------------------------------------------------------------
 89               | JOD |DINARO GIORDANIA ---------------------------------------------------------------------
 93               | IQD |DINARO IRAK ---------------------------------------------------------------------
 101              | PYG |GUARANI' PARAGUAY ---------------------------------------------------------------------
 102              | KWD |DINARO KUWAIT ---------------------------------------------------------------------
 103              | HKD |DOLLARO HONG KONG ---------------------------------------------------------------------
 105              | XPF |FRANCO CFP (COM. FINANZ. PACIF) ---------------------------------------------------------------------
 106              | DZD |DINARO ALGERIA ---------------------------------------------------------------------
 107              | MMK |KYAT MYANMAR ---------------------------------------------------------------------
 109              | AUD |DOLLARO AUSTRALIA ---------------------------------------------------------------------
 111              | GHC |CEDI GHANA ---------------------------------------------------------------------
 113              | NZD |DOLLARO NUOVA ZELANDA ---------------------------------------------------------------------
 115              | AFN |AFGANI AFGANISTAN ---------------------------------------------------------------------
 116              | DOP |PESO REPUBBLICA DOMINICANA ---------------------------------------------------------------------
 117              | SVC |COLON EL SALVADOR ---------------------------------------------------------------------
 118              | HNL |LEMPIRA HONDURAS ---------------------------------------------------------------------
 119              | KRW |WON COREA DEL SUD ---------------------------------------------------------------------
 120              | NIO |CORDOBA ORO ---------------------------------------------------------------------
 122              | YER |RIAL YEMEN ---------------------------------------------------------------------
 123              | IDR |RUPIA INDONESIA ---------------------------------------------------------------------
 124              | SGD |DOLLARO SINGAPORE ---------------------------------------------------------------------
 125              | TZS |SCELLINO TANZANIA ---------------------------------------------------------------------
 126              | UGX |SCELLINO UGANDA ---------------------------------------------------------------------
 127              | ZMK |KWACHA ZAMBIA ---------------------------------------------------------------------
 129              | GNF |FRANCO GUINEA ---------------------------------------------------------------------
 130              | MGF |FRANCO MADAGASCAR ---------------------------------------------------------------------
 131              | ROL |LEU ROMANIA ---------------------------------------------------------------------
 132              | ANG |FIORINO ANTILLE OLANDESI ---------------------------------------------------------------------
 133              | MZM |METICAL MOZAMBICO ---------------------------------------------------------------------
 135              | BSD |DOLLARO BAHAMA ---------------------------------------------------------------------
 136              | BHD |DINARO BAHREIN ---------------------------------------------------------------------
 137              | XCD |DOLLARO CARAIBI DELL'EST ---------------------------------------------------------------------
 138              | BMD |DOLLARO BERMUDE ---------------------------------------------------------------------
 139              | BND |DOLLARO BRUNEI ---------------------------------------------------------------------
 140              | BIF |FRANCO BURUNDI ---------------------------------------------------------------------
 141              | KHR |RIEL KAMPUCHEA ---------------------------------------------------------------------
 142              | JMD |DOLLARO GIAMAICA ---------------------------------------------------------------------
 143              | TWD |DOLLARO TAIWAN ---------------------------------------------------------------------
 144              | CNY |RENMIMBI (YUAN) CINA ---------------------------------------------------------------------
 145              | VND |DONG VIETNAM ---------------------------------------------------------------------
 146              | FKP |STERLINA FALKLAND ---------------------------------------------------------------------
 147              | FJD |DOLLARO FIJI ---------------------------------------------------------------------
 149              | GYD |DOLLARO GUYANA ---------------------------------------------------------------------
 151              | HTG |GOURDE HAITI ---------------------------------------------------------------------
 152              | BZD |DOLLARO BELIZE ---------------------------------------------------------------------
 153              | HUF |FORINT UNGHERIA ---------------------------------------------------------------------
 154              | LAK |KIP LAOS ---------------------------------------------------------------------
 155              | LRD |DOLLARO LIBERIA ---------------------------------------------------------------------
 156              | MOP |PATACA MACAO ---------------------------------------------------------------------
 157              | MWK |KWACHA MALAWI ---------------------------------------------------------------------
 158              | MVR |RUPIA MALDIVE ---------------------------------------------------------------------
 160              | MNT |TUGRIK MONGOLIA ---------------------------------------------------------------------
 161              | NPR |RUPIA NEPAL ---------------------------------------------------------------------
 162              | PAB |BALBOA PANAMA ---------------------------------------------------------------------
 163              | RWF |FRANCO RUANDA ---------------------------------------------------------------------
 164              | WST |TALA SAMOA OCCIDENTALI ---------------------------------------------------------------------
 165              | SLL |LEONE SIERRA LEONE ---------------------------------------------------------------------
 166              | TTD |DOLLARO TRINIDAD E TOBAGO ---------------------------------------------------------------------
 167              | TOP |PAANGA TONGA ---------------------------------------------------------------------
 170              | MUR |RUPIA MAURITIUS ---------------------------------------------------------------------
 171              | BWP |PULA BOTSWANA ---------------------------------------------------------------------
 172              | LSL |LOTI LESOTHO ---------------------------------------------------------------------
 173              | SZL |LILANGENI NGWANE ---------------------------------------------------------------------
 174              | BDT |TAKA BANGLA DESH ---------------------------------------------------------------------
 180              | BTN |NGULTRUM BHUTAN ---------------------------------------------------------------------
 181              | CVE |ESCUDO CAPO VERDE ---------------------------------------------------------------------
 182              | KPW |WON COREA DEL NORD ---------------------------------------------------------------------
 184              | OMR |RIAL OMAN ---------------------------------------------------------------------
 185              | SCR |RUPIA SEYCHELLES ---------------------------------------------------------------------
 187              | AED |DIRHAN EMIRATI ARABI UNITI ---------------------------------------------------------------------
 188              | XDR |DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO ---------------------------------------------------------------------
 189              | QAR |RIYAL QATAR ---------------------------------------------------------------------
 190              | PGK |KINA PAPUA NUOVA GUINEA ---------------------------------------------------------------------
 191              | STD |DOBRA SAO TOME ---------------------------------------------------------------------
 193              | GMD |DALASI GAMBIA ---------------------------------------------------------------------
 195              | BBD |DOLLARO BARBADOS ---------------------------------------------------------------------
 196              | MRO |OUGUJYA MAURITANIA ---------------------------------------------------------------------
 201              | PEN |NUEVO SOL PERU' ---------------------------------------------------------------------
 203              | ILS |NUOVO SHEKEL ISRAELE ---------------------------------------------------------------------
 205              | KYD |DOLLARO ISOLE CAYMAN ---------------------------------------------------------------------
 206              | SBD |DOLLARO ISOLE SALOMONE ---------------------------------------------------------------------
 207              | SHP |STERLINA S. ELENA ---------------------------------------------------------------------
 208              | VUV |VATU VANUATU ---------------------------------------------------------------------
 209              | XOF |FRANCO CFA (BCEAO) ---------------------------------------------------------------------
 210              | KMF |FRANCO ISOLE COMORE ---------------------------------------------------------------------
 211              | AWG |FIORINO ARUBA ---------------------------------------------------------------------
 215              | SIT |TALLERO SLOVENIA ---------------------------------------------------------------------
 216              | ARS |PESO ARGENTINA ---------------------------------------------------------------------
 218              | EEK |CORONA ESTONIA ---------------------------------------------------------------------
 219              | LVL |LITAS LETTONIA ---------------------------------------------------------------------
 221              | LTL |LITAS LITUANIA ---------------------------------------------------------------------
 222              | MXN |NUOVO PESO MESSICO ---------------------------------------------------------------------
 223              | CZK |CORONA REPUBBLICA CECA ---------------------------------------------------------------------
 224              | SKK |CORONA REPUBBLICA SLOVACCA ---------------------------------------------------------------------
 225              | KGS |SOM KIRGHIZISTAN ---------------------------------------------------------------------
 228              | TMM |MANAT TURKMENISTAN ---------------------------------------------------------------------
 229              | HRK |KUNA CROAZIA ---------------------------------------------------------------------
 230              | GEL |LARI GEORGIA ---------------------------------------------------------------------
 231              | KZT |TENGE KAZAKISTAN ---------------------------------------------------------------------
 232              | UZS |SUM UZBEKISTAN ---------------------------------------------------------------------
 234              | BRL |REAL BRASILE ---------------------------------------------------------------------
 235              | MDL |LEU MOLDAVIA ---------------------------------------------------------------------
 236              | MKD |DINARO MACEDONIA ---------------------------------------------------------------------
 237              | PLN |ZLOTY POLONIA ---------------------------------------------------------------------
 238              | AZM |MANAT AZERBAIGIAN ---------------------------------------------------------------------
 240              | BAM |CONVERTIBLE MARKS BOSNIA ERZEG ---------------------------------------------------------------------
 241              | UAH |HRYVNIA UCRAINA ---------------------------------------------------------------------
 242              | EUR |EURO UNIONE ECON. E MONETARIA ---------------------------------------------------------------------
 243              | ERN |NAKFA ERITREA ---------------------------------------------------------------------
 244              | RUB |RUBLO RUSSIA (NUOVO) ---------------------------------------------------------------------
 246              | AMD |DRAM ARMENIA ---------------------------------------------------------------------
 252              | NAD |DOLLARO NAMIBIA ---------------------------------------------------------------------
 261 CDF FRANCO REPUBBLICA   |     |
 DEMOCRATICA          |     | ---------------------------------------------------------------------
 262              | BGN |LEV BULGARIA ---------------------------------------------------------------------
 263              | BYR |RUBLO BIELORUSSIA ---------------------------------------------------------------------
 264              | TJS |SOMONI TAGIKISTAN ---------------------------------------------------------------------
 265              | CSD |DINARO SERBIA E MONTENEGRO ---------------------------------------------------------------------
 266              | SRD |DOLLARO SURINAME ---------------------------------------------------------------------
 267              | TRY |LIRA TURCHIA (NUOVA) ---------------------------------------------------------------------
 268              | MGA |FRANCO MADAGASCAR (NEW) ---------------------------------------------------------------------
 270              | RON |LEU ROMANIA
 Descrizione Paese
 
 L'attributo,  da  valorizzare solo per i soggetti non residenti in alternativa alla provincia, deve contenere uno dei seguenti valori
 
 ABU DHABI
 AFGHANISTAN
 AJMAN
 ALBANIA
 ALGERIA
 AMERICAN SAMOA
 ANDORRA
 ANGOLA
 ANGUILLA
 ANTIGUA E BARBUDA
 ANTILLE OLANDESI
 ARABIA SAUDITA
 ARGENTINA
 ARMENIA
 ARUBA
 ASCENSION
 AUSTRALIA
 AUSTRIA
 AZERBAIGIAN
 AZZORRE, ISOLE
 BAHAMA
 BAHREIN
 BANGLADESH
 BARBADOS
 BELGIO
 BELIZE
 BENIN
 BERMUDA
 BHUTAN
 BIELORUSSIA
 BOLIVIA
 BOSNIA ERZEGOVINA
 BOTSWANA
 BOUVET ISLAND
 BRASILE
 BRUNEI
 BULGARIA
 BURKINA FASO
 BURUNDI
 CAMBOGIA
 CAMERUN
 CAMPIONE D'ITALIA
 CANADA
 CANARIE, ISOLE
 CAPO VERDE
 CAROLINE, ISOLE
 CAYMAN ISLANDS
 CECA, REPUBBLICA
 CENTROAFRICANA REP.
 CEUTA
 CHAFARINAS
 CHAGOS, ISOLE
 CHRISTMAS ISLAND
 CIAD
 CILE
 CINA REP. POP.
 CIPRO
 CITTA' DEL VATICANO
 CLIPPERTON
 COCOS (KEELING) ISLANDS
 COLOMBIA
 COMORE, ISOLE
 CONGO
 CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA
 COOK, ISOLE
 COREA DEL NORD
 COREA DEL SUD
 COSTA D'AVORIO
 COSTARICA
 CROAZIA
 CUBA
 DANIMARCA
 DESSTA
 DOMINICA
 DOMINICANA REP.
 DUBAI
 ECUADOR
 EGITTO
 ERITREA
 ESTONIA
 ETIOPIA
 FAER OER, ISOLE
 FALKLAND, ISOLE
 FIJI, ISOLE
 FILIPPINE
 FINLANDIA
 FRANCIA
 FUIJAYRAH
 GABON
 GAMBIA
 GEORGIA
 GERMANIA
 GHANA
 GIAMAICA
 GIAPPONE
 GIBILTERRA
 GIBUTI
 GIORDANIA
 GOUGH
 GRECIA
 GRENADA
 GROENLANDIA
 GUADALUPA
 GUAM
 GUATEMALA
 GUAYANA FRANCESE
 GUERNSEY
 GUINEA
 GUINEA BISSAU
 GUINEA EQUATORIALE
 GUYANA
 HAITI
 HEARD E MCDONALD ISLANDS
 HONDURAS
 HONG KONG
 INDIA
 INDONESIA
 IRAN
 IRAQ
 IRLANDA
 ISLANDA
 ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO
 ISRAELE
 ITALIA
 JERSEY
 KAZAKISTAN
 KENYA
 KIRGHIZISTAN
 KIRIBATI
 KUWAIT
 LAOS
 LESOTHO
 LETTONIA
 LIBANO
 LIBERIA
 LIBIA
 LIECHTENSTEIN
 LITUANIA
 LUSSEMBURGO
 MACAO
 MACEDONIA
 MADAGASCAR
 MADEIRA
 MALAWI
 MALAYSIA
 MALDIVE
 MALI
 MALTA
 MAN, ISOLA
 MARIANNE SETTENTRIONALI, ISOLE
 MAROCCO
 MARSHALL, ISOLE
 MARTINICA
 MAURITANIA
 MAURIZIO, ISOLA
 MAYOTTE
 MELILLA
 MESSICO
 MICRONESIA, STATI FEDERATI
 MIDWAY, ISLANDS
 MOLDAVIA
 MONGOLIA
 MONTSERRAT
 MOZAMBICO
 MYANMAR
 NAMIBIA
 NAURU
 NEPAL
 NICARAGUA
 NIGER
 NIGERIA
 NIUE
 NORFOLK ISLAND
 NORVEGIA
 NUOVA CALEDONIA
 NUOVA ZELANDA
 OMAN
 PAESI BASSI
 PAKISTAN PALAU
 PALESTINA, TERRITORI AUTONOMI
 DI PANAMA
 PANAMA - ZONA DEL CANALE
 PAPUA - NUOVA GUINEA
 PARAGUAY
 PENON DE ALHUCEMAS
 PENON DE VELEZ DE LA GOMERA
 PERU'
 PITCAIRN
 POLINESIA FRANCESE
 POLONIA
 PORTOGALLO
 PORTORICO
 PRINCIPATO DI MONACO
 QATAR
 RAS EL KHAIMAH
 REGNO UNITO
 REUNION
 ROMANIA
 RUSSIA
 RWANDA
 SAHARA OCCIDENTALE
 SAINT LUCIA
 SAINT MARTIN SETTENTRIONALE
 SALOMONE, ISOLE
 SALVADOR
 SAMOA
 SAN MARINO
 SANT'ELENA
 SAO TOME E PRINCIPE
 SENEGAL
 SERBIA AND MONTENEGRO
 SEYCHELLES
 SHARJAH
 SIERRA LEONE
 SINGAPORE
 SIRIA
 SLOVACCA, REPUBBLICA
 SLOVENIA
 SOMALIA
 SOUTH GEORGIA E SOUTH SANDWICH
 SPAGNA
 SRI LANKA
 ST PIERRE E MIQUELON
 ST. KITTS E NEVIS
 ST. VINCENT E GRENADINE
 STATI UNITI D'AMERICA br; SUDAFRICANA REP.
 SUDAN
 SURINAME
 SVALBARD E JAN MAYEN ISLANDS
 SVEZIA
 SVIZZERA
 SWAZILAND
 TAGIKISTAN
 TAIWAN
 TANZANIA
 TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO
 TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE
 TERRITORIO BRITANNICO OCEANO
 THAILANDIA
 TIMOR LESTE
 TOGO
 TOKELAU
 TONGA
 TRINIDAD E TOBAGO
 TRISTAN DA CUNHA
 TUNISIA
 TURCHIA
 TURKMENISTAN
 TURKS E CAICOS
 TUVALU'
 UCRAINA
 UGANDA
 UMM AL QAIWAIN
 UNGHERIA
 URUGUAY
 UZBEKISTAN
 VANUATU
 VENEZUELA
 VERGINI AMERICANE, ISOLE
 VERGINI BRITANNICHE, ISOLE
 VIETNAM
 WAKE, ISLAND
 WALLIS E FUTUNA
 YEMEN
 ZAMBIA
 ZIMBABWE
 ALTRO PAESE
 
 1.8 Chiave di identificazione
 
 Per  chiave  di  identificazione si intende l'attributo, contenuto nel   registro,   che  consente  l'identificazione  UNIVOCA  di  ogni attivita'   o  anagrafica  registrata;  tale  funzione  viene  svolta dall'attributo  *A03* descritto nel tracciato per l'archivio dei DATI DELLE   ATTIVITA'   SVOLTE   e   *D09*   per  l'archivio  anagrafico, eventualmente  in  congiunzione (per le rettifiche) con gli attributi A54.A/B (D54A/B) (stato della registrazione e data di intervento). In merito  al  contenuto  dell'attributo A03, ogni operatore e' lasciato libero  di  decidere secondo le proprie esigenze; al suo interno deve essere in ogni caso previsto un progressivo crescente.
 1.9 Ordinamento
 
 Per  quanto  attiene  all'ordinamento  delle  informazioni, devono essere disciplinati due diversi aspetti:
 1) ordinamento dei due archivi (dati recenti);
 2) ordinamento dei dati "storici" scaricati su altri supporti.
 
 In merito al primo punto si prescrive quanto segue:
 - qualora l'operatore faccia uso di DBMS che consentono l'accesso rapido  alle  informazioni  per  diverse  chiavi  di  ricerca, non e' richiesto nessun preciso ordinamento fisico delle registrazioni;
 -  gli  operatori  che  registrano  operazioni  e  anagrafiche su archivi  sequenziali debbono conservare tali dati in ordine crescente di  data di registrazione (attributi rispettivamente A51 e D10), e di identificativo  di  registrazione  (A03 e D09) oppure predisporre una funzione   elaborativa  che,  per  la  semplice  visualizzazione,  ne realizzi una versione ordinata per i citati attributi.
 
 Per quanto attiene al secondo punto, si precisa che, lo scarico su altri  supporti  magnetici  o ottici delle registrazioni meno recenti deve avvenire secondo le seguenti modalita':
 -   i   criteri   di  stralcio  debbono  basarsi  sulla  DATA  DI REGISTRAZIONE (A51 o D10);
 -  i  supporti  magnetici  prodotti  debbono  contenere  tutte le attivita' svolte e le anagrafiche REGISTRATE in un preciso intervallo temporale;
 -  il  riferimento agli intervalli temporali contenuti in ciascun supporto, unitamente all'indicazione della quantita' di registrazioni scaricate,  deve essere contenuto in un apposito registro, cartaceo o informatico, da tenersi a cura dell'operatore o del centro servizi;
 -  all'interno  di  ogni supporto le registrazioni debbono essere ordinate per data e identificativo registrazione.
 1.10 Chiavi e funzioni di ricerca
 
 Per  chiavi  di  ricerca  si  intendono  i singoli attributi, o la combinazione  di attributi, mediante i quali le funzioni di "ricerca" riescono  ad  evidenziare  il voluto sottoinsieme delle registrazioni presenti nell'archivio registro.
 
 Per  quanto  riguarda  le  funzioni  di  ricerca si precisa quanto segue:
 
 -  le  ricerche  debbono  poter  essere  eseguite  per  tutti gli attributi previsti negli standards;
 -   potranno   essere  richieste  informazioni  su  un  soggetto, indipendentemente  dal  ruolo  da  questi  esercitato  nelle  diverse operazioni  (cliente  o  soggetto  per  conto del quale il cliente ha operato).  Al  riguardo  si  puo'  accettare  che  il risultato venga raggiunto con tre diverse ricerche;
 -  le  ricerche interesseranno quasi sempre entrambi gli archivi; ad  esempio  si  potrebbe  partire dalla ricerca della presenza di un soggetto  nell'archivio  anagrafico  (mediante  il nome, o la data di nascita,  ecc.)  e  poi,  ricavatone  il codice identificativo (D09), ricercare nel registro dei dati delle attivita' svolte (tramite D09A, D09B  e  D09C) le attivita' in cui il soggetto e' stato coinvolto, e, al   limite,   tornare   all'archivio  anagrafico  per  conoscere  le generalita'  degli altri soggetti coinvolti. All'opposto, si potrebbe partire dalla ricerca di una particolare attivita' svolta (ad esempio tramite  la  data,  il  tipo  di  attivita', ecc.), e poi, ottenuti i codici   dei   soggetti   coinvolti  (D09A,  D09B  e  D09C),  passare all'archivio anagrafico per conoscerne le generalita';
 -  al  riguardo  del sistema di ricerca si ricorda che per alcune delle attivita' svolte (casi di frazionamento, conferimento congiunto di piu' clienti, molteplicita' dei soggetti per conto dei quali si e' agito)   l'operazione   e'   descritta   da   piu'   di  una  istanza dell'archivio;
 - le funzioni di ricerca debbono attivarsi sia sui dati "recenti" sia  sui  dati  scaricati  su  altri  supporti  magnetici o ottici, e debbono agire su tutti gli attributi previsti nella struttura logica;
 - una volta raggiunta l'informazione ricercata devono essere rese disponibili,  con  soluzioni di natura tecnica o organizzativa, tutte le  informazioni previste dalla struttura logica degli archivi, anche se  materialmente  memorizzate in archivi preesistenti o contenute in supporti cartacei.
 1.11 Modalita' di acquisizione e durata delle registrazioni
 
 Modalita' di alimentazione
 
 Il  registro  informatico  puo'  essere alimentato con le seguenti modalita':
 -  con  transazioni  interattive  di  inserimento  (digitazione a terminale o P.C.);
 -  mediante  elaborazioni  periodiche,  dai  dati  di  archivi di "evidenza" o provvisori (es. per le frazionate);
 -  mediante  elaborazioni  periodiche,  dai  dati  acquisiti  per preesistenti procedure.
 
 Non   e'  consentito  l'inserimento  nell'archivio  "registro"  di informazioni incomplete, o per le quali non e' stata ancora decisa la registrazione.  Per tali necessita' possono essere utilizzati archivi identici  a  quello  del  registro,  anche connessi "logicamente", ma fisicamente distinti.
 Tempi
 
 I dati delle ATTIVITA' SVOLTE debbono essere inseriti nel relativo registro  entro  30 giorni dalla data di avvenuto completamento della attivita'.   Le  informazioni  anagrafiche  debbono  essere  inserite nell'archivio anagrafico, ovviamente, prima della registrazione della attivita'.  La  registrazione  puo'  essere  cancellata  dal registro informatico  (archivi dei dati recenti o "storici") al trascorrere di 10   anni   dalla  data  di  registrazione  (ATTIVITA'  SVOLTE);  per l'archivio  anagrafico  la cancellazione e' subordinata alla avvenuta cancellazione di tutte le attivita' in cui il soggetto e' coinvolto.
 1.12 Gestione delle operazioni frazionate
 
 Non  sono  previsti  specifici  STANDARD INFORMATICI per eventuali archivi di controllo dei casi di frazionamento; la possibile gestione informatica  di  tali  archivi e' totalmente demandata agli operatori interessati.  Per  quanto riguarda, invece, l'inserimento in archivio di   operazioni   frazionate,  che  concettualmente  sono  una  unica operazione,  ogni  gruppo  di  frazionate  dovra'  essere  registrato utilizzando lo stesso valore per 1'IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE (A03) e valorizzando a * 1 * il Flag A22.
 1.13 Documentazione del sistema informatico
 
 Ogni  operatore dovra' detenere una sintetica documentazione delle procedure   informatiche  utilizzate.  Questa  dovra'  riguardare  in particolare:
 -  le  modalita'  di  alimentazione degli archivi, di scarico dei dati piu' vecchi e di cancellazione delle evidenze dal registro;
 - le modalita' di esecuzione delle funzioni di ricerca;
 -  la  struttura dei due archivi, indicante anche le modalita' di assegnazione  dell'identificativo registrazione e dell'identificativo cliente;
 -  l'eventuale  sistema  di  supporto  al  controllo  dei casi di frazionamento.
 
 Qualora   l'operatore  faccia  uso  di  un  pacchetto  applicativo prodotto  da  altri,  siano  essi  altri operatorio case di software, l'obbligo  di  conservare  la  parte  piu'  analitica  della suddetta documentazione ricade su questi ultimi.
 
 ALLEGATO B INDICATORI DI ANOMALIA
 
 Al fine di agevolare l'attivita' di valutazione degli operatori in ordine  agli  eventuali  profili  di  sospetto  delle  operazioni, si forniscono  di seguito alcuni indicatori esemplificativi di anomalia, la  cui  elencazione  non  e' esaustiva anche in considerazione della continua  evoluzione  delle modalita' di svolgimento delle operazioni finanziarie.   Per  favorire  la  lettura  e  la  comprensione  degli indicatori,  alcuni  di essi sono stati specificati in sub-indici che costituiscono    un'esemplificazione   dell'indicatore   a   cui   si riferiscono.
 
 L'operatore  puo'  avvalersi  di tali indicatori, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, in presenza dei quali,  sulla  base  di tutte le altre informazioni disponibili, deve formulare una valutazione sulla natura dell'operazione.
 
 La  casistica va intesa come strumento operativo da utilizzare per le  verifiche, tenendo presente che l'assenza dei profili di anomalia suggeriti  nel  presente provvedimento puo' non essere sufficiente ad escludere   che  l'operazione  sia  sospetta.  A  tale  proposito  si richiamano  le  disposizioni  di cui alla parte V, paragrafi 1, 3 e 4 del provvedimento.
 
 Nella segnalazione occorre evidenziare le anomalie avendo riguardo al  contesto nel quale l'operazione e' compiuta o richiesta e a tutte le  informazioni  disponibili.  Le ragioni del sospetto devono essere illustrate  e  spiegate  con  accuratezza  nella  segnalazione, senza limitarsi al riferimento a uno o piu' indicatori.
 
 Costituiscono indicatori della natura sospetta dell' operazione:
 
 1.  Indicatori  di  anomalia  connessi  al  profilo  soggettivo ed economico-patrimoniale del cliente
 
 1.1  Un cliente nuovo o potenziale e' noto per avere una opinabile reputazione o per essere oggetto di investigazioni per riciclaggio di denaro o per altri delitti non colposi:
 -  l'operatore  e'  a  conoscenza  del  fatto  che  il cliente ha precedenti penali;
 -  il  cliente  ammette  o  fa  dichiarazioni riguardo il proprio coinvolgimento in attivita' criminose;
 -  i  normali  tentativi  di  verificare  il  profilo economico e soggettivo di un nuovo o potenziale cliente sono difficoltosi.
 
 1.2 Il cliente, in assenza di plausibili giustificazioni, richiede lo   svolgimento   di   operazioni   palesemente  non  abituali,  non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio normale della sua professione o attivita':
 
 -  il  cliente  richiede l'esecuzione di operazioni che impiegano disponibilita'  che  appaiono  eccessive  rispetto al proprio profilo economico-patrimoniale;
 - il cliente richiede l'esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie.
 
 1.3  Le  imprese  clienti,  pur  detenendo  un capitale sociale di importo  ridotto,  acquisiscono a diverso titolo la disponibilita' di beni,  anche  di  lusso, di elevato valore, non giustificati dal giro d'affari aziendale, soprattutto con uso di denaro contante.
 2. Indicatori di anomalia connessi al comportamento del cliente
 
 2.1  Il  cliente  si  rifiuta  o appare riluttante a presentare un documento d'identita' valido per l'identificazione:
 -  il  cliente  usa  documenti identificativi che sembrano essere contraffatti;
 -  il  cliente  si  rifiuta  di  produrre  documenti personali di identita' o ne presenta solo copie;
 -  tutti  i  documenti  d'identita' presentati sono rilasciati da paesi  esteri  o  non  possono essere controllati per qualunque altra ragione;
 -  il  cliente rinvia senza ragione la presentazione di documenti aziendali.
 
 2.2  Il  cliente usa pseudonimi e una varieta' di indirizzi simili ma diversi o fornisce dati che ne impediscono la reperibilita':
 - il cliente si mostra riluttante a presentarsi di persona.
 
 2.3   Il  cliente  ricorre  ai  servizi  di  un  prestanome  senza plausibili giustificazioni.
 
 2.4  Il cliente si rifiuta o appare ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti per l'esecuzione dell'operazione o  comunque  fornisce  informazioni palesemente inesatte o incomplete sull' operazione:
 -  il  cliente  si  mostra  reticente  a fornire informazioni che permettano di individuare il beneficiario dell'operazione;
 -  il  cliente  si  rifiuta  o  si mostra riluttante a presentare documentazione contabile o di altro genere;
 -   il   cliente   rifiuta  di  o  solleva  obiezioni  a  fornire all'operatore  il  numero del conto sul quale il pagamento e' stato o sara' addebitato;
 -  il  cliente  si mostra poco collaborativo a fornire ogni altra informazione  che,  in  circostanze  normali,  viene  acquisita nello svolgimento dell'operazione.
 
 2.5  II  cliente  fornisce  eccessive  giustificazioni  o dettagli confusi dell'operazione:
 -  le  dichiarazioni  del  cliente  in  relazione  all'operazione appaiono incongruenti.
 
 2.6  Il  cliente  insiste affinche' l'operazione venga conclusa in fretta:
 -   il   cliente  richiede  che  l'operazione  sia  effettuata  a prescindere dal prezzo.
 
 2.7   Il  cliente  ricorre  ai  servizi  di  un  prestanome  senza plausibili giustificazioni.
 
 2.8  I1  cliente  chiede  di  modificare condizioni e modalita' di svolgimento  dell'operazione quando la configurazione originariamente prospettata  implichi forme di identificazione o registrazione oppure supplementi di istruttoria da parte dell'operatore:
 - il cliente rifiuta di o solleva obiezioni a pagare il prezzo di vendita  con  bonifico  o  assegno  bancario  anche  se  la  somma e' superiore a € 12.500.
 
 2.9  I  clienti  conferiscono  deleghe  a  soggetti  non legati da rapporti di carattere personale o professionale o imprenditoriale.
 
 2.10  Il  comportamento  del  cliente  non  corrisponde  a  quello dell'abituale  giocatore  d'azzardo  e  l'obiettivo  della vincita e' chiaramente assente o secondario.
 
 2.11 Il cliente richiede un certificato di vincita o un assegno di vincita  a nome di terze persone, non legati da rapporti di carattere personale.
 
 2.12  Il cliente richiede assegni alle case da gioco con fondi che non derivano da vincite.
 
 2.13  Il  cliente,  in  assenza  di plausibili ragioni, continua a rivolgersi  allo stesso operatore anche quando quest'ultimo si sposta in luogo diverso.
 
 2.14 Il cliente ripetutamente cambia operatori in un breve arco di tempo  senza  che  gli  operatori  siano  in  grado  di  trovare  una spiegazione adeguata per questo comportamento.
 
 3.  Indicatori di anomalia relativi alla dislocazione territoriale delle controparti delle operazioni
 
 3.1  Operazioni  caratterizzate dalla circostanza che il paese del cliente  e  della  sua  controparte  sono  diversi  tra  loro, ovvero operazioni triangolari:
 -  il  cliente  o altre parti dell'operazione non hanno apparenti legami con l'Italia;
 -  il  cliente  effettua transazioni con controparti in localita' inusuali per lo stesso;
 -  il cliente in Italia frequentemente invia o riceve denaro a/da numerose e ricorrenti controparti all'estero;
 -  il cliente invia o riceve denaro a/da controparti dislocate in localita' non geograficamente distanti;
 -  il  cliente,  al di fuori di giustificate ipotesi di viaggio o lavoro,   invia  o  riceve  denaro  a/da  se  medesimo  presso  altre localita';
 - il cliente richiede l'apertura di un conto con la casa da gioco e la possibilita' di trasferire fondi verso altre localita', anche se non e' un cliente abituale e non gioca grandi somme.
 
 3.2  Le operazioni richieste riguardano operazioni che coinvolgono controparti  insediate  in  paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati  da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o dal segreto  bancario  ovvero  indicati  dal Gruppo di azione finanziaria internazionale   (GAFI)   come  non  cooperativi,  e  che  non  siano giustificate   dall'attivita'   economica  del  cliente  o  da  altre circostanze:
 
 -  operazioni  inerenti  la  costituzione  ed il trasferimento di diritti   reali  su  immobili,  effettuate  con  mezzi  di  pagamento provenienti dai predetti paesi;
 -  operazioni  di  ricezione/trasferimento  di  fondi  da parte/a favore di controparti dislocate nei suddetti paesi;
 -   ricerca  di  finanziamenti  sulla  base  di  garanzie,  anche rappresentate  da  titoli  o  certificati,  attestanti l'esistenza di cospicui  depositi  presso  banche  estere, specie se tali depositi o finanziamenti   sono   intrattenuti  presso  o  erogati  da  soggetti insediati in tali paesi;
 -  spedizione  di  fondi  ad  un  ristretto numero di beneficiari stranieri localizzati nei predetti paesi;
 - il cliente regola il pagamento dell'operazione ricorrendo ad un finanziamento  da  una  banca  o  altra  fonte insediata nei suddetti paesi;
 -  il  cliente  utilizza  una  carta di credito rilasciata da una banca  insediata  nei  paesi di cui sopra, o comunque straniera e non operante  in  Italia  ed  il  cliente  non vive e lavora nel paese di rilascio della carta.
 
 4.  Indicatori  di  anomalia relativi alle caratteristiche ed alle finalita' dell'operazione
 
 4.1  L'operazione  appare  non  economicamente  conveniente per il cliente  e/o  manca  una  ragione  apparente per utilizzare i servizi dell'operatore.
 
 4.2 L'operazione appare eccessivamente complessa o insolita per lo scopo dichiarato.
 
 4.3  L'operazione coinvolge organizzazioni non-profit o di carita' per  le  quali  sembra non ci sia nessun collegamento tra l'attivita' ufficiale dell'organizzazione e le controparti dell'operazione.
 
 4.4 Utilizzo di cassette di sicurezza che, in assenza di obiettive ragioni,   appare   volto   all'occultamento   delle   disponibilita' custodite.
 
 4.5  Frequenti  operazioni  di importo elevato rispetto alla media delle transazioni.
 
 4.6  Operazioni  che  appaiono  frazionate  al fine di dissimulare l'entita' dell'importo complessivo.
 
 4.7  Operazioni  richieste con indicazioni palesemente incongrue o non veritiere.
 
 4.8  Operazioni  effettuate per conto di terzi, qualora i rapporti con i reali ordinanti e beneficiari non sembrano attendibili.
 
 4.9   Operazioni   con  configurazione  illogica,  soprattutto  se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il cliente.
 
 4.10  Operazioni poste in essere dal cliente in nome o a favore di terzi soggetti, il cui legame con il cliente non appare giustificato.
 
 5.  Indicatori  di anomalia relativi ad operazioni di investimento in beni mobili e/o immobili
 
 5.1   Investimenti  in  beni  mobili  e/o  immobili  di  rilevante ammontare  effettuati da soggetti del tutto privi di adeguato profilo economico-imprenditoriale  o  da cittadini stranieri non aventi alcun collegamento con lo Stato.
 
 5.2 Il cliente ricorre ripetutamente alla conclusione di contratti a  favore  di  terzo,  di  contratti  per  persona  da  nominare o ad intestazioni  fiduciarie, aventi ad oggetto diritti su beni immobili, senza alcuna plausibile motivazione.
 
 5.3  Il  cliente  acquista  o vende immobili o mobili di rilevante ammontare  a  nome  di  un  prestanome  o di una terza persona, senza apparenti   legami   di   carattere   personale   o  professionale  o imprenditoriale con quest'ultimo soggetto.
 
 5.4  Il  cliente  desidera  acquistare beni mobili e/o immobili di rilevante ammontare con un sostanzioso importo in contante o versando per contanti un cospicuo anticipo.
 
 5.5  Il  cliente  utilizza  nominativi differenti per il contratto preliminare,  la  compravendita  e  il  pagamento  senza un'apparente giustificazione.
 
 5.6  Il  cliente  intende  acquistare  beni  mobili  o immobili di rilevante  ammontare  in un breve periodo di tempo senza interessarsi alle caratteristiche dei beni da acquistare:
 -  il  cliente  intende  acquistare un bene immobile di rilevante ammontare  e  mostra  scarso  interesse riguardo alla localizzazione, alle condizioni, agli eventuali costi di restauro, ecc.;
 -  il  cliente  intende  acquistare  un bene mobile di pregio (ad esempio  oggetti  preziosi  o  d'arte)  senza mostrare interesse alle caratteristiche dello stesso.
 
 6.   Indicatori   di  anomalia  relativi  ai  mezzi  di  pagamento utilizzati
 
 6.1  Il  cliente intende regolare il pagamento dell'operazione con una somma notevole di denaro in contanti
 -  il  cliente  usa  banconote  in  tagli inusuali per il tipo di operazione effettuata;
 -  il cliente presenta per il pagamento banconote impacchettate o arrotolate in modo inusuale;
 - il cliente utilizza banconote vecchie o molto sporche;
 -  il  cliente  vuole  cambiare  contante  per numerosi ordini di trasferimento  di  denaro  di  piccolo  importo  a favore di numerosi soggetti.
 
 6.2  Il  cliente  compie transazioni in cifra tonda di consistente ammontare.
 
 6.3  Il cliente effettua transazioni di ammontare appena inferiore alla  soglia  limite  al  di  sotto della quale non vige l'obbligo di registrazione dell'operazione nell'archivio unico.
 
 6.4   Il   cliente  compie  operazioni  finanziate  con  pagamenti telegrafici  internazionali, in particolare da paesi esteri noti come centri  off-shore  o  caratterizzati  da regimi privilegiati sotto il profilo  fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi.
 
 6.5  Il  cliente  compie  operazioni  caratterizzate da un ricorso ingiustificato  a  tecniche  di pagamento mediante compensazione o da elementi  quali  domiciliazione dell'agente presso terzi, presenza di caselle  postali o di indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale.
 
 6.6  Il  cliente,  privo  di  un  adeguato profilo professionale e patrimoniale,  chiede  di  custodire,  trasportare  o inviare ingenti somme di denaro o altri titoli.
 
 6.7  Il  cliente  intende  regolare  il  pagamento dell'operazione mediante assegni con numeri di serie progressivi o piu' assegni dello stesso  importo  con la stessa data o con assegni senza l'indicazione del beneficiario.
 
 6.8  Il  cliente da' istruzione affinche' i fondi vengano ritirati da una terza parte per conto del beneficiario.
 
 6.9 Il cliente cambia banconote di piccolo taglio con banconote di grosso taglio, voucher di acquisto, gettoni o assegni.
 
 6.10  Il  cliente  deposita presso il cassiere o in un conto della casa da gioco contante, assegni e altri strumenti di pagamento per un consistente  ammontare,  mentre  il ritiro avviene mediante assegno o attraverso un conto bancario
 - il cliente deposita presso il cassiere o in un conto della casa da  gioco  contante,  assegni  e  altri strumenti di pagamento per un consistente  ammontare  in piccoli tagli, mentre il ritiro avviene in grossi tagli;
 -  il cliente richiede alla casa di frazionare il pagamento della vincita in piu' assegni;
 - il cliente utilizza banconote in valuta straniera o assegni per acquistare gettoni da gioco ("fzches");
 -   il  cliente  acquista  grandi  volumi  di  gettoni  da  gioco ("fiches") con contante, con l'intenzione solo di mostrare una grande partecipazione   ai   giochi   d'azzardo  che  poi  non  si  realizza effettivamente.  Infine  cambia  i  gettoni con assegni della casa da gioco.
 
 ALLEGATO C
 
 SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE
 5 LUGLIO 1991, N. 197
 
 QUADRO A
 
 INFORMAZIONI GENERALI SULLA SEGNALAZIONE
 
 INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO DELLA SEGNALAZIONE
 
 1. Tipo di segnalazione (iniziale/sostitutiva)
 2. Numero identificativo della segnalazione
 3. Data della segnalazione
 4. Data di invio della segnalazione
 
 QUADRO B
 
 INFORMAZIONI GENERALI SUL SEGNALANTE
 
 SOGGETTO PREPOSTO A FORNIRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SEGNALAZIONE
 
 1. N. di telefono
 2. N. di fax
 3. Indirizzo di posta elettronica
 
 DATI ANAGRAFICI DEL SEGNALANTE
 
 4. Tipo del soggetto segnalante
 5. Descrizione del soggetto segnalante
 6. Codice fiscale del soggetto segnalante
 7. Codice identificativo del soggetto segnalante
 8. Denominazione/Cognome
 9. Persona fisica/Ditta individuale/Societa'
 10. Nome
 11. Comune di nascita
 12. Provincia
 13. Stato
 14. Data di nascita
 15. Sesso
 
 SEDE LEGALE/DOMICILIO PROFESSIONALE
 
 16. Indirizzo
 17. Comune/Stato estero
 18. Provincia
 
 LEGALE RAPPRESENTANTE
 
 19. Cognome
 20. Nome
 21. Comune di nascita/Stato estero di nascita
 22. Provincia
 23. Data di nascita
 24. Sesso
 25. Indirizzo di residenza
 26. Comune di residenza/Stato estero di residenza
 27. Provincia
 28. Codice fiscale
 
 UNITA' OPERATIVA PRESSO CUI SI E' SVOLTA L'OPERAZIONE
 
 29. Comune/Stato estero
 30. Provincia
 
 QUADRO C
 
 OPERAZIONE OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
 
 INFORMAZIONI INERENTI L'OPERAZIONE OGGETTO DI SEGNALAZIONE
 
 1. Stato dell'operazione (eseguita/non eseguita)
 2. Data dell'operazione
 3. Causale dell'operazione
 4. Descrizione dell'operazione
 5. Importo dell'operazione
 6. Euro o divisa estera
 7. Codice divisa
 
 NOTE
 
 8.  Descrizione  dell'operazione  9.  Descrizione  dei  motivi del sospetto
 
 QUADRO D
 
 INFORMAZIONI SULLA PERSONA FISICA CUI L'OPERAZIONE VA RIFERITA
 
 DATI IDENTIFICATIVI
 
 1. Cognome
 2. Nome
 3. Comune di nascita/Stato estero
 4. Provincia
 5. Data di nascita
 6. Sesso
 7. Natura giuridica
 8. Codice fiscale
 
 RESIDENZA
 
 9. Indirizzo
 10. CAP
 11. Comune/Stato estero
 12. Provincia
 
 QUADRO E
 
 INFORMAZIONI SUL SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA CUI
 L'OPERAZIONE VA RIFERITA
 
 DATI IDENTIFICATIVI
 
 1. Denominazione
 2. Natura giuridica
 3. Sigla
 4. Data di costituzione
 5. Codice fiscale
 6. Partita IVA
 
 SEDE LEGALE
 
 7. Comune/Stato estero
 8. Provincia
 
 LEGALE RAPPRESENTANTE
 
 9. Cognome
 10. Nome
 11. Comune/Stato estero di nascita
 12. Provincia
 13. Data di nascita
 14. Sesso
 15. Indirizzo di residenza
 16. Comune/Stato estero di residenza
 17. Provincia
 18. Codice fiscale
 
 QUADRO F
 
 PERSONA FISICA CHE HA OPERATO PER CONTO DEL SOGGETTO CUI VA
 RIFERITA L'OPERAZIONE
 
 DATI IDENTIFICATIVI
 
 1. Cognome
 2. Nome
 3. Comune/Stato estero di nascita
 4. Provincia
 5. Data di nascita
 6. Sesso
 7. Codice fiscale
 8. Tipo legame
 
 RESIDENZA
 
 9. Indirizzo
 10. CAP
 11. Comune/Stato estero
 12. Provincia
 
 ALLEGATO D
 
 ISTRUZIONI  PER  LA  COMPILAZIONE  DEL  MODULO PER LA SEGNALAZIONE DELLE  OPERAZIONI  AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1991, N. 197
 
 1. Contenuto della segnalazione
 
 Lo schema di segnalazione, di cui all'allegato C al provvedimento, si articola in:
 - informazioni generali sulla segnalazione (quadro A);
 - informazioni generali sul segnalante (quadro B);
 - operazione oggetto della segnalazione (quadro C);
 -  informazioni sulla persona fisica cui l'operazione va riferita (quadro D);
 -   informazioni  sul  soggetto  diverso  da  persona  fisica  cui l'operazione va riferita (quadro E);
 -  persona  fisica  che  ha  operato per conto del soggetto cui va riferita l'operazione (quadro F).
 
 2. Quadro A: Informazioni generali sulla segnalazione
 
 2.1 Informazioni di riferimento della segnalazione
 
 1.  Nel  campo  TIPO  SEGNALAZIONE si fornisce l'indicazione sulla natura  iniziale  o  sostitutiva della segnalazione. Per segnalazione sostitutiva,  per  la  quale  si rinvia al paragrafo 7, si intende la segnalazione prodotta quando, in relazione ad una medesima operazione sospetta,  si  renda necessaria una rettifica dei dati gia' contenuti in una segnalazione iniziale.
 
 Tale   campo   deve   essere  valorizzato  con  "0"  nel  caso  di segnalazione iniziale; con "l" nel caso di segnalazione sostituiva di una precedentemente inviata.
 
 2.  Il  campo NUMERO IDENTIFICATIVO DELLA SEGNALAZIONE deve essere valorizzato  con  un numero progressivo univoco nell'ambito dell'anno per  ciascun  segnalante.  Per le segnalazioni sostitutive, il numero identificativo deve essere lo stesso gia' assegnato alla segnalazione cui la rettifica si riferisce.
 
 3.  Nel  campo  DATA DELLA SEGNALAZIONE va indicata la data in cui viene  prodotta  per  la  prima  volta la segnalazione. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).
 
 Le  eventuali  segnalazioni  sostitutive  (campo TIPO SEGNALAZIONE contenente  il  valore  "1")  devono  riportare  la  data della prima segnalazione cui la sostitutiva si riferisce.
 
 4.  Il  campo  DATA  DI INVIO DELLA SEGNALAZIONE deve riportare la data  relativa  all'inoltro  della segnalazione. Il campo deve essere compilato  secondo  la  formula  (gg/mm/aaaa).  Per  le  segnalazioni iniziali, tale data coincide con quella indicata nel campo DATA DELLA SEGNALAZIONE.  Per  le  segnalazioni  sostitutive,  invece, tale data sara'  successiva  alla data di invio della segnalazione iniziale cui si riferisce.
 3. Quadro B: Informazioni generali sul segnalante
 3.1   Soggetto  preposto  a  fornire  informazioni  relative  alla segnalazione
 
 1. 2. 3. Si richiede di indicare nei campi compresi in tale quadro i   recapiti   della   persona   da  contattare  per  ogni  eventuale comunicazione.  Le  informazioni  richieste  concernono  il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.
 3.2 Dati anagrafici del segnalante
 
 4.  Il campo TIPO DEL SOGGETTO SEGNALANTE deve indicare il tipo di soggetto  secondo  la codifica di cui all'allegata tabella 1 (tabella tipo soggetto segnalante).
 
 5.  Il campo DESCRIZIONE DEL SOGGETTO SEGNALANTE deve indicare "in chiaro" la tipologia di soggetto segnalante (ad esempio: soggetti che svolgono l'attivita' di gestione di case da gioco).
 
 6.  Il  campo CODICE FISCALE DEL SOGGETTO SEGNALANTE deve indicare il  codice  fiscale del soggetto segnalante. Per le persone fisiche e le   ditte   individuali  esso  e'  costituito  da  sedici  caratteri alfanumerici,  mentre  per  i  soggetti diversi dalle persone fisiche esso e' composto da undici caratteri numerici allineati a sinistra.
 
 7.  Il  campo  CODICE  IDENTIFICATIVO DEL SOGGETTO SEGNALANTE deve contenere  gli  estremi dell'iscrizione in albi o elenchi, ovvero dei provvedimenti  di  autorizzazione,  licenza, nulla osta. In mancanza, deve essere indicato il riferimento CCIAA REA ai fini dell'iscrizione presso le Camere di Commercio.
 
 8.   Nel  campo  DENOMINAZIONE/COGNOME  deve  essere  indicata  la denominazione  del  segnalante  (riportandola  cosi' come compare nei documenti  ufficiali  dello  stesso, comprensiva di eventuali sigle o acronimi), se si tratta di soggetto diverso da persona fisica, ovvero il  cognome del segnalante, se si tratta di persona fisica o di ditta individuale.
 
 9.  Il campo PERSONA FISICA/DITTA INDIVIDUALE/SOCIETA' deve essere compilato   scegliendo   una   delle   tre   opzioni   indicate,   in corrispondenza alla forma di esercizio dell'attivita'.
 
 I  campi  che  seguono  NOME, COMUNE DI NASCITA, PROVINCIA, STATO, DATA DI NASCITA, SESSO, sono da compilare soltanto nel caso in cui il soggetto segnalante sia una ditta individuale o una persona fisica.
 
 10.  Il campo NOME deve riportare il nome della persona fisica che effettua la segnalazione.
 
 11.  Nel  campo COMUNE DI NASCITA va indicato il comune di nascita del soggetto segnalante.
 
 12.   Nel   campo   PROVINCIA   deve   essere  indicata  la  sigla automobilistica della provincia del comune di nascita.
 
 13.  Nel  campo STATO va indicato lo Stato di nascita del soggetto segnalante.
 
 14. Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del soggetto  segnalante  e  deve  essere  compilato  secondo  la formula (gg/mm/aaaa).
 
 15.  Il  campo  SESSO  deve  riportare l'indicazione del sesso del soggetto  segnalante,  secondo  la seguente codifica: "M" = maschile, "F" = femminile.
 3.3 Sede legale/Domicilio professionale
 
 I  campi  sottostanti vanno riferiti al domicilio professionale se il  segnalante  e'  una  persona fisica, alla sede legale negli altri casi.
 
 16.  Il  campo  INDIRIZZO  e' riferito alla via e al numero civico della sede legale o del domicilio professionale.
 
 17.  Il  campo  COMUNE/STATO ESTERO deve contenere il comune della sede  legale o del domicilio professionale ovvero lo Stato se diverso dall'Italia.
 
 18.   Nel   campo   PROVINCIA   deve   essere  indicata  la  sigla automobilistica  della  provincia  del comune della sede legale o del domicilio professionale.
 3.4 Legale rappresentante
 
 I  campi relativi al legale rappresentante devono essere compilati sono  nel  caso  in  cui il segnalante sia un soggetto diverso da una persona fisica o da una ditta individuale.
 
 19.   Il  campo  COGNOME  deve  indicare  il  cognome  del  legale rappresentante del soggetto segnalante.
 
 20.  Il campo NOME deve indicare il nome del legale rappresentante del soggetto segnalante.
 
 21.  Nel  campo  COMUNE  DI  NASCITA/STATO  ESTERO DI NASCITA deve essere   indicato   per  esteso  il  comune  di  nascita  del  legale rappresentante ovvero lo Stato se diverso dall'Italia.
 
 22.  Il  campo  PROVINCIA  deve  indicare la sigla automobilistica della  provincia  di  appartenenza  del  comune di nascita del legale rappresentante.
 
 23.  Il campo DATA DI NASCITA deve indicare per esteso lo Stato di nascita del legale rappresentante.
 
 24.   Il   campo   SESSO   deve   indicare  il  sesso  del  legale rappresentante,   secondo   la   seguente  codifica:  "M" = maschile, "F" = femminile.
 
 25. Nel campo INDIRIZZO DI RESIDENZA devono essere indicati la via e il numero civico di residenza del legale rappresentante.
 
 26.  Nel  campo COMUNE DI RESIDENZA/STATO ESTERO DI RESIDENZA deve essere  indicato  per  esteso  il  comune  di  residenza  del  legale rappresentante ovvero lo Stato se diverso dall'Italia.
 
 27.  Il  campo  PROVINCIA  deve riportare la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di residenza.
 
 28.  Nel  campo  CODICE  FISCALE  deve  essere  indicato il codice fiscale  (sedici  caratteri  alfanumerici) del legale rappresentante. Per  i  soggetti non residenti, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".
 3.5 Unita' operativa presso cui si e' svolta l'operazione
 
 29.  30.  In  tale  sezione  del  quadro  B  va  indicata l'unita' operativa  (se  esistente) del soggetto segnalante presso la quale e' stata  posta in essere l'operazione segnalata, specificando il comune ovvero  lo  Stato, se diverso dall'Italia, e la sigla automobilistica della provincia.
 4. Quadro C: Operazione oggetto di segnalazione
 4.1 Informazioni inerenti l'operazione oggetto di segnalazione
 
 1.   Il   campo   STATO  OPERAZIONE  va  valorizzato  con  "1"  se l'operazione e' stata eseguita, con "0" in caso contrario (cfr. § 7).
 
 2.  Nel  campo DATA DELL'OPERAZIONE viene riportata la data in cui l'operazione  segnalata  e' stata eseguita. In caso di operazione non ancora eseguita, va indicata la data in cui essa e' stata richiesta.
 
 3.  Per  la valorizzazione del campo CAUSALE DELL'OPERAZIONE vanno impiegate  le  causali indicate nelle apposite tabelle di descrizione delle operazioni di cui all'Allegato A del provvedimento.
 
 4.  Nel  campo DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE va indicata "in chiaro" la descrizione dell'operazione secondo le indicazioni contenute nelle apposite tabelle di cui all'Allegato A.
 
 5.  L'importo  indicato  nel  campo  IMPORTO  DELL'OPERAZIONE deve essere sempre espresso in euro, indipendentemente dalla valuta in cui e'  denominata  l'operazione.  In caso di valuta diversa dall'euro va riportato il controvalore in euro.
 
 6.  Il  campo  EURO  O DIVISA ESTERA deve indicare se l'operazione segnalata  e'  espressa  in euro (valore "l") ovvero in divisa estera (valore "2").
 
 7. Il campo DIVISA deve contenere la denominazione della valuta in cui e' stata effettuata l'operazione, secondo la descrizione indicata nell'apposita tabella di cui all'allegato A.
 4.2 Note
 
 In  questa sezione deve essere descritta per esteso, distintamente e  dettagliatamente, l'operazione oggetto della segnalazione e devono essere  illustrati  i  motivi  del sospetto. I relativi campi possono essere   ampliati   secondo   la   quantita'  e  la  tipologia  delle informazioni da comunicare all'UIC.
 
 8. Nel campo DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE devono essere indicate le caratteristiche  in  concreto  assunte  dall'operazione oggetto della segnalazione. Si fa riferimento, in particolare:
 - al luogo e alla data di esecuzione dell'operazione;
 - alle caratteristiche dell'operazione e ai soggetti coinvolti;
 - all'importo dell'operazione.
 
 Ai  soggetti  segnalanti  viene richiesto di fornire notizie circa eventuali  altri rapporti di cui siano oggettivamente a conoscenza in ragione   della  propria  attivita'  istituzionale,  sulla  base,  ad esempio,   di   documentazioni  o  dichiarazioni  rese  dal  soggetto interessato.
 
 Le   informazioni   dovranno  essere  completate  con  i  seguenti elementi, se presenti:
 - collegamento con segnalazioni precedenti;
 -  collegamento  con  altre segnalazioni oggetto di contemporaneo invio.
 
 9.  Nel  campo DESCRIZIONE DEI MOTIVI DEL SOSPETTO, fermo restando che  la  determinazione  dell'esistenza  e  del  grado  del  sospetto ricorrente  nell'operazione  e' rimessa alla valutazione del soggetto segnalante,  occorre  indicare  tutti  gli  elementi che descrivono i motivi  del  sospetto,  come  illustrati nei paragrafi 1, 3 e 4 della parte  V  del  provvedimento e nel relativo allegato B (indicatori di anomalia).
 
 In  particolare,  e' opportuno indicare l'attivita' esercitata dal soggetto  segnalato  e il suo profilo economico evidenziando tutte le informazioni   circa   le   attivita'   a  lui  anche  indirettamente riconducibili  (per  esempio  esercitate  attraverso  prestanome) che concorrono a giustificare i motivi del sospetto.
 
 5.  Quadri  D  ed E: informazioni sul soggetto cui l'operazione va riferita
 
 Nei quadri D ed E vanno riportate le informazioni sul soggetto cui l'operazione  va  riferita, vale a dire colui il quale, eventualmente diverso  dall'esecutore  materiale  dell'operazione,  e'  l'effettivo titolare degli interessi sottesi allo svolgimento dell'operazione.
 
 Se  il  soggetto  segnalato  e'  una  persona  fisica  o una ditta individuale  occorre compilare il quadro D, evidenziando per la ditta individuale  la  relativa  natura  giuridica nel campo n. 7; se e' un soggetto diverso da persona fisica occorre compilare il quadro E. Nel caso  in cui l'operazione vada riferita sia ad una persona fisica sia ad  una  persona  diversa  da  quella  fisica,  occorrera'  compilare contemporaneamente il quadro D e il quadro E.
 
 Nel caso in cui l'operazione vada riferita a piu' persone fisiche, occorrera'  replicare e compilare il quadro D tante volte quante sono le   persone  cui  il  sospetto  viene  riferito.  Nel  caso  in  cui l'operazione  vada riferita a piu' persone diverse da quelle fisiche, occorrera'  replicare e compilare il quadro E tante volte quante sono le persone cui il sospetto viene riferito.
 5.1  Quadro  D: Informazioni sulla persona fisica cui l'operazione va riferita
 
 In  relazione alla persona fisica cui l'operazione va riferita, si richiedono  informazioni  circa  i  relativi dati identificativi e la residenza.
 5.1.1. Dati identificativi
 
 1. Nel campo COGNOME deve essere indicato il cognome della persona fisica  o  del  titolare  della ditta individuale cui l'operazione va riferita.
 
 2. Il campo NOME deve riportare il nome della persona fisica o del titolare della ditta individuale cui l'operazione va riferita.
 
 3.  Nel  campo COMUNE DI NASCITA/STATO ESTERO deve essere indicato il  comune  ovvero,  in  caso di persona non nata in Italia, lo Stato estero di nascita del soggetto segnalato.
 
 4.   Nel   campo   PROVINCIA   deve   essere   indicata  la  sigla automobilistica della provincia del comune di nascita.
 
 5.  Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del soggetto.   Il   campo  deve  essere  compilato  secondo  la  formula (gg/mm/aaaa).
 
 6.  Il  campo  SESSO  deve  riportare  l'indicazione del sesso del soggetto,    secondo    la    seguente    codifica:   "M" = maschile, "F" = femminile.
 
 7.  Il  campo NATURA GIURIDICA deve recare il valore "DI" nel caso in  cui  il  soggetto  cui  l'operazione  si  riferisce sia una ditta individuale. Deve essere lasciato in bianco negli altri casi (persona fisica).
 
 8. Nel campo CODICE FISCALE deve essere indicato il codice fiscale del  soggetto.  Per i soggetti residenti in Italia esso e' costituito da  sedici caratteri alfanumerici, mentre per i non residenti, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO". .
 5.1.2 Residenza
 
 9.  Nel  campo INDIRIZZO devono essere indicati la via e il numero civico  della localita' di residenza del soggetto. Per i soggetti non residenti in Italia, l'indirizzo deve comprendere anche il nome della citta' estera di residenza.
 
 10.  Nel  campo  CAP  deve essere indicato il codice di avviamento postale della localita' di residenza del soggetto.
 
 11.   Nel   campo   COMUNE/STATO   ESTERO  deve  essere  riportata l'indicazione  del  comune  ovvero  dello  Stato  estero di residenza anagrafica del soggetto.
 
 12.   Nel   campo   PROVINCIA   deve   essere  indicata  la  sigla automobilistica   della  provincia  di  appartenenza  del  comune  di residenza.
 5.2 Quadro E: Informazioni sul soggetto diverso da persona. fisica cui l'operazione va riferita
 
 Tale  quadro  deve  contenere le informazioni relative al soggetto cui  l'operazione  va riferita, nel caso in cui si tratti di soggetto diverso da persona fisica e da ditta individuale.
 5.2.1 Dati identificativi
 
 1.  Il campo DENOMINAZIONE deve riportare l'esatta ragione sociale del  soggetto  segnalato cosi' come risultante dall'atto costitutivo, senza   l'utilizzo   di  sigle  o  acronimi,  a  meno  che  essi  non costituiscano le effettive ragioni sociali.
 
 2.  Nel  campo  NATURA  GIURIDICA  deve  essere indicata la natura giuridica assunta dal soggetto segnalato, utilizzando le codifiche di cui all'allegata tabella 2, senza punti o spazi intermedi.
 
 3.  Nel  campo  SIGLA deve essere indicata la sigla (acronimo) del soggetto, ove presente nell'atto costitutivo.
 
 4.  Nel  campo  DATA  DI  COSTITUZIONE  deve  essere indicata, ove disponibile,  la  data  di  costituzione  del soggetto. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).
 
 5. Il campo CODICE FISCALE deve contenere l'indicazione del codice fiscale  del  soggetto.  Per i soggetti diversi dalle persone fisiche esso e' composto da 11 caratteri numerici allineati a sinistra. Per i soggetti  non residenti, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".
 
 6. Nel campo PARTITA IVA deve essere indicato il numero di partita IVA del soggetto segnalato.
 5.2.2 Sede legale
 
 7. Nel campo COMUNE/STATO ESTERO deve essere indicata in chiaro la citta'  italiana  ovvero,  nel  caso  di  soggetto non avente sede in Italia, lo Stato estero ove e' allocata la sede legale.
 
 8.  Il  campo  PROVINCIA  deve  contenere la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune ove il soggetto ha la sede legale.
 5.2.3 Legale rappresentante
 
 9.   Il  campo  COGNOME  deve  riportare  il  cognome  del  legale rappresentante del soggetto cui l'operazione segnalata va riferita.
 
 10. Il campo NOME deve riportare il nome del legale rappresentante del soggetto al quale l'operazione segnalata va riferita.
 
 11.  Nel campo COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA deve essere indicato in  chiaro  il  comune  ovvero  lo Stato estero di nascita del legale rappresentante.
 
 12.   Nel   campo   PROVINCIA   deve   essere  indicata  la  sigla automobilistica della provincia del comune di nascita.
 
 13. Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del legale  rappresentante.  Il  campo  deve  essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).
 
 14.   Il   campo   SESSO   deve   indicare  il  sesso  del  legale rappresentante,   secondo   la   seguente  codifica:  "M" = maschile, "F" = femminile.
 
 15.  Nel  campo  INDIRIZZO DI RESIDENZA devono essere riportati la via  e il numero civico di residenza del legale rappresentante. Per i soggetti  non residenti in Italia, l'indirizzo deve comprendere anche la denominazione della citta' estera.
 
 16.  Il  campo  COMUNE/STATO ESTERO DI RESIDENZA deve contenere la descrizione  in  chiaro  del  comune ovvero dello Stato estero, se il legale rappresentante non e' residente in Italia.
 
 17.   Nel   campo   PROVINCIA   deve   essere  indicata  la  sigla automobilistica della provincia del comune di residenza.
 
 18.  Nel  campo  CODICE  FISCALE  deve  essere  indicato il codice fiscale  (sedici  caratteri  alfanumerici) del legale rappresentante. Per  i  soggetti non residenti, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".
 6.  Quadro F: Informazioni sulla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui va riferita l'operazione
 
 Il  presente  quadro  deve  contenere  informazioni  relative alla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui l'operazione e'  riferita.  Si fa presente che nel caso di persona fisica operante per conto proprio, il quadro F non deve essere compilato.
 
 6.1 Dati identificativi
 
 1. Il campo COGNOME deve contenere il cognome della persona fisica che  ha  effettuato  per  conto  di  terzi  l'operazione  oggetto  di segnalazione.
 
 2.  Nel  campo  NOME  deve  essere  indicato il nome della persona fisica  che  ha effettuato per conto di terzi l'operazione oggetto di segnalazione.
 
 3.  Nel  campo COMUNE/STATO ESTERO Dl NASCITA deve essere indicato il  comune  ovvero,  in  caso di persona non nata in Italia, lo Stato estero di nascita del soggetto segnalato.
 
 4.   Nel   campo   PROVINCIA   deve   essere   indicata  la  sigla automobilistica   della  provincia  di  appartenenza  del  comune  di nascita.
 
 5.  Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del soggetto.
 
 6.  Il  campo  SESSO  deve  riportare  l'indicazione del sesso del soggetto,    secondo    la    seguente    codifica:   "M" = maschile, "F" = femminile.
 
 7. Nel campo CODICE FISCALE deve essere indicato il codice fiscale (sedici  caratteri  alfanumerici)  del  soggetto residente. Per i non residenti  in  Italia,  se  non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".
 
 8.  Il  campo  TIPO LEGAME deve contenere il codice identificativo del   tipo  di  legame  che  la  persona  fisica  che  ha  effettuato l'operazione  intrattiene  con  il  soggetto  cui  essa  e' riferita. Occorre  indicare:  07 per mandato con rappresentanza; 08 per mandato senza rappresentanza; 09 per altro.
 6.2 Residenza
 
 9.  Nel  campo INDIRIZZO devono essere indicati la via e il numero civico  della  residenza  anagrafica del soggetto. Per i soggetti non residenti   in   Italia,   l'indirizzo   deve  comprendere  anche  la denominazione della citta' estera di residenza.
 
 10.  Nel  campo  CAP  deve essere indicato il codice di avviamento postale  della residenza del soggetto. Tale campo non e' presente nel caso di soggetti non residenti.
 
 11.  Nel  campo COMUNE/STATO ESTERO deve essere indicato il comune ovvero dello Stato estero di residenza anagrafica del soggetto.
 
 12.   Nel   campo   PROVINCIA   deve   essere  indicata  la  sigla automobilistica   della  provincia  di  appartenenza  del  comune  di residenza.
 7. Segnalazione sostitutiva
 
 La  segnalazione  sostitutiva  viene  prodotta  su  iniziativa del segnalante ovvero su richiesta dell'UIC a seguito del riscontro, dopo la  fase  di  acquisizione,  di anomalie o incongruenze nel contenuto della segnalazione.
 
 La  segnalazione  sostitutiva  prende  integralmente  il  posto di quella iniziale. Essa dovra' pertanto essere completa di tutti i dati precedentemente  indicati  oltreche', ovviamente, dei dati risultanti dalla rettifica, e dovra' pertanto riportare la chiave identificativa della  segnalazione  iniziale  (tipo  del soggetto segnalante, codice fiscale  del  soggetto segnalante, codice identificativo del soggetto segnalante,  numero  identificativo  della  segnalazione,  data della segnalazione) nei campi corrispondenti.
 8. Operazione non eseguita
 
 Qualora  il  sospetto  riguardi  un'operazione non eseguita, se ne richiede la distinta evidenziazione nel campo 1 del quadro C. In tale caso  e'  data  la  possibilita'  al  segnalante, qualora non abbia a disposizione  tutti  i  dati  previsti  dal  modulo, di effettuare la segnalazione in modo non completo.
 9. Modalita' di trasmissione della segnalazione
 
 La  segnalazione, inviata all'UIC secondo le modalita' indicate al paragrafo   7   della   parte  V  del  provvedimento,  dovra'  essere accompagnata  da  una  lettera  di trasmissione, a firma del soggetto segnalante,  nella  quale devono essere riportati il tipo di soggetto segnalante,   il   cognome   e   nome   del   segnalante,  il  numero identificativo  e  la data di riferimento della segnalazione, nonche' il  recapito  telefonico  del  soggetto  preposto  a fornire/ricevere informazioni  relative  alla segnalazione inviata, secondo l'allegato fac-simile.
 
 L'UIC provvedera' ad acquisire la segnalazione e ad attribuirle un proprio codice di protocollo. Tale codice, da utilizzare per tutte le successive  comunicazioni relative alla medesima segnalazione, verra' notificato al segnalante.
 
 Se  il  segnalante  non  riceve  la notifica di avvenuta ricezione entro  un  ragionevole lasso di tempo, deve avvisare l'UIC - Servizio Antiriciclaggio,  comunicando  il  numero identificativo e la data di invio  della  segnalazione  per la quale non ha ricevuto la notifica. Qualora  la  segnalazione  risulti  effettivamente  non pervenuta, il segnalante dovra' ripeterne l'invio.
 
 Il   codice   di   protocollo   UIC  verra'  assegnato  solo  alle segnalazioni correttamente acquisite. Nel caso in cui si verifichi un errore  di acquisizione, il suddetto codice non verra' assegnato e la comunicazione  di  notifica  conterra'  la  descrizione  dei  rilievi riscontrati.  In questo caso il segnalante, dopo aver tempestivamente corretto gli errori, dovra', senza indugio, ripetere la segnalazione. Tale segnalazione non e' considerata sostitutiva.
 
 ALLEGATI:
 
 - Tabella 1: tipo soggetto segnalante
 
 - Tabella 2: valori per il campo "NATURA GIURIDICA"
 
 - Fac-simile della lettera di trasmissione
 TABELLA 1
 
 TIPO SOGGETTO SEGNALANTE                   |Codice --------------------------------------------------------------------- Soggetti che svolgono l'attivita' di recupero di crediti per  | conto terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115| del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato  | con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.);        |  30 --------------------------------------------------------------------- Soggetti che svolgono l'attivita' di custodia e trasporto di  | denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie       | particolari giurate, in presenza della licenza di cui         | all'articolo 134 del T.U.L.P.S.;                              |  31 --------------------------------------------------------------------- Soggetti che svolgono l'attivita' di il trasporto di denaro   | contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie          | particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo    | delle persone fisiche e giuridiche che esercitano             | l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge | 6 giugno 1974, n. 298;                                        |  32 --------------------------------------------------------------------- Soggetti che svolgono l'attivita' di agenzia di affari in     | mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione           | nell'apposita sezione del molo istituito presso la camera di  | commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi     | della legge 3 febbraio 1989, n. 39;                           |  33 --------------------------------------------------------------------- Soggetti che svolgono l'attivita' di commercio di cose        | antiche, in presenza della dichiarazione preventiva di cui    | all'articolo 126 del T.U.L.P.S.;                              |  34 --------------------------------------------------------------------- Soggetti che svolgono l'attivita' di esercizio di case d'asta | o gallerie d'arte, in presenza della licenza di cui           | all'articolo 115 del T.U.L.P.S.;                              |  35 --------------------------------------------------------------------- Soggetti che svolgono l'attivita' di commercio, comprese      | l'esportazione e l'importazione, di oro per finalita'         | industriali o di investimento, in presenza dell'autorizzazione| ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della    | Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;                             |  36 --------------------------------------------------------------------- Soggetti che svolgono l'attivita' di fabbricazione, mediazione| e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di      | oggetti preziosi, in presenza della licenza di cui            | all'articolo 127 del T.U.L.P.S.;                              |  37 --------------------------------------------------------------------- Soggetti che svolgono l'attivita' di gestione di case da      | gioco, in presenza dell'autorizzazione ai sensi delle leggi in| vigore, nonche' del requisito di cui all'articolo 5, comma 3, | del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con   | modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;           |  38 --------------------------------------------------------------------- Soggetti che svolgono l'attivita' di fabbricazione di oggetti | preziosi in qualita' di imprese artigiane, in possesso        | dell'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di  | identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria,  | artigianato e agricoltura;                                    |  39 --------------------------------------------------------------------- Soggetti che svolgono l'attivita' di mediazione creditizia, in| presenza dell'iscrizione all'albo dei mediatori creditizi di  | cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;         |  40 --------------------------------------------------------------------- Soggetti che svolgono l'attivita' di agenzia in attivita'     | finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo| 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi | in materia bancaria e creditizia, in presenza dell'iscrizione | all'elenco previsto dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 25| settembre 1999, n. 374;                                       |  41
 TABELLA 2
 
 VALORI PER IL CAMPO NATURA GIURIDICA
 
 SPA        |(Societa' Per Azioni SRL        |Societa' a Responsabilita' Limitata SAS        |Societa' in Accomandita Semplice SAA        |Societa' in Accomandita per Azioni SDF        |Societa' Di Fatto SS         |Societa' Semplice SCRL       |Societa' Cooperativa a Responsabilita' Limitata SCRI       |Societa' Cooperativa a Responsabilita' Illimitata SNC        |Societa' in Nome Collettivo DI         |Ditta Individuale PLC        |Private Limited Company GMBH       |Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung SARL       |Societe' A' Responsabilite' Limitee SL         |Sociedad de responsabilidad Limitada LDA        |Sociedade por quotas BV         |Besloten Vennotschap met beperkte aansprakelijkheid LTDC       |LimiTeD Company G          |AktienGesellschaft SA         |Societe' Anonyme SAN        |Sociedad Anonima SANO       |Sociedade Anonima NV         |Naamloze Vennootschap PL         |Limited Partnership KG         |KommanditGesellschaft SCS        |Societe' en Commandite Simple SENC       |Sociedad EN Comandita simple CTA        |Sociedade em ComandiTA simples CV         |Commanditaire Vennootschap LPC        |Limited Partnership with a share Capital KGAA       |KommanditGesellschaft Auf Aktien SCA        |Societe' en Commandite par Actions SCAP       |Sociedad Comandotaria Por Acciones SCAA       |Socidade em Comandita por Accaes CVA        |Commanditaire Vennootschap op Aandeleen AS         |Association GBR        |Gesellschaft des Buergerlichen Rechts SC         |Societe' Civile SCI        |Sociedad Civil SCIV       |Sociedade CIVil MS         |MaatSchap UP         |Unlimited Partnership OHG        |Offene HandelsGesellschaft SNCO       |Societe' en Nom Collectif SRC        |Sociedad Regular Colectiva SNCL       |Sociedade em Nome CoLectivo VOF        |Vennootschap Onder Firma XXXX       |Altra specie giuridica italiana ****       |Altra specie giuridica estera
 FAC SIMILE DELLA LETTERA DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE
 
 MITTENTE
 
 Tipo del soggetto segnalante ...........
 
 Cognome e Nome .........................
 
 Recapito telefonico ....................
 
 Al  sensi  dell'art.  3  del  decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 5 luglio 1991, n. 197,
 |  |  |  | cosi'  come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 153, si  trasmette  in  allegato  la  segnalazione  i  cui estremi sono di seguito riportati: 
 N° identificativo Data segnalazione
 
 .................. ................
 
 ................ li ...............
 
 Il segnalante
 |  |  |  |  |