Gazzetta n. 82 del 7 aprile 2006 (vai al sommario) |
UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI |
PROVVEDIMENTO 24 febbraio 2006 |
Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonche' di segnalazione delle operazioni sospette per finalita' di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico degli operatori non finanziari. |
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Introduzione
Il presente provvedimento contiene istruzioni rivolte ad alcune categorie di operatori non finanziari per l'applicazione degli obblighi antiriciclaggio loro estesi in base alla legge e alle disposizioni regolamentari.
L'estensione della regolamentazione antiriciclaggio e' tesa, da un lato, a prevenirne il coinvolgimento involontario in attivita' economiche criminali e, d'altro lato, ad assicurarne la collaborazione attiva attraverso l'individuazione e la segnalazione di operazioni di natura sospetta.
La base normativa e' costituita dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, emanato per assicurare il recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001.
L'Ufficio adotta disposizioni applicative della disciplina antiriciclaggio, sentite le competenti autorita' di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 56 del 2004 e delle norme contenute nel regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2006;
Il presente provvedimento specifica il contenuto degli obblighi applicabili agli operatori non finanziari, con particolare riguardo alle modalita' di identificazione dei clienti, alla conservazione documentale, alla rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette, nonche' all'istituzione di misure di controllo interno e di formazione. Per consentire una piu' agevole ricostruzione del quadro normativo di riferimento, il provvedimento richiama anche le principali disposizioni che regolano la materia. PARTE I Definizioni e ambito di applicazione
1. Definizioni
Nel presente provvedimento si adottano le definizioni seguenti:
a) "legge antiriciclaggio": il decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni; b) "decreto": il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56; c) "regolamento": il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2006 in materia di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli operatori non finanziari previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite; d) "UIC": l'Ufficio italiano dei cambi; e) "operatori": i soggetti di cui al paragrafo 2 del presente provvedimento (art. 2, comma 1, lettera q), del decreto; art. 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374); f) "cliente": il soggetto che compie operazioni con gli operatori; g) "dati identificativi": il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale; h) "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che permetta di trasferire o movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilita' finanziarie.
2. Ambito soggettivo di applicazione. I destinatari della disciplina
Il presente provvedimento si applica ai soggetti che, secondo le norme di settore rispettivamente applicabili, svolgono le attivita' seguenti:
a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.); b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S.; c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; d) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39; e) commercio di cose antiche, in presenza della dichiarazione preventiva di cui all'art. 126 del T.U.L.P.S.; f) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, in presenza della licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.; g) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalita' industriali o di investimento, in presenza della comunicazione all'UIC ai sensi dell'art. 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7; h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, in presenza della licenza di cui all'art. 127 del T.U.L.P.S.; i) gestione di case da gioco, in presenza dell'autorizzazione ai sensi delle leggi in vigore nonche' del requisito di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; l) fabbricazione di oggetti preziosi in qualita' di imprese artigiane, in possesso dell'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; m) mediazione creditizia, in presenza dell'iscrizione all'albo dei mediatori creditizi di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108; n) agenzia in attivita' finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in presenza dell'iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 374 del 1999.
2.1 Ambito territoriale della disciplina
Le disposizioni antiriciclaggio si applicano agli operatori insediati nel territorio italiano. In base a tale criterio territoriale:
- sono compresi nell'ambito di applicazione i soggetti aventi la propria sede legale in Italia nonche' gli stabilimenti italiani (ad esempio: sedi, succursali, filiali) di soggetti aventi sede legale all'estero; - gli operatori insediati in Italia applicano le disposizioni antiriciclaggio anche per l'attivita' svolta all'estero che sia soggettivamente od oggettivamente collegabile al territorio italiano.
3. Ambito oggettivo di applicazione.
Gli obblighi applicabili Gli operatori devono:
a) identificare i clienti; b) istituire l'archivio unico e registrare e conservare in esso i dati identificativi dei clienti e le altre informazioni relative alle operazioni eseguite; c) segnalare le operazioni sospette di cui all'art. 3 della legge antiriciclaggio, rispettando gli obblighi di riservatezza delle segnalazioni di cui alla stessa legge; d) segnalare al Ministero dell'economia e delle finanze le violazioni dell'art. 1 della legge antiriciclaggio; e) istituire misure di controllo interno e assicurare un'adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori.
Gli obblighi di cui alle lettere a) e b) si applicano agli operatori in relazione allo svolgimento della propria attivita', secondo le rispettive norme di settore. Sono escluse da tale ambito le altre attivita' eventualmente svolte dagli operatori nonche' le operazioni strumentali non connesse all'attivita' tipica (ad esempio: pagamento di stipendi o commissioni, approvvigionamento di beni strumentali, etc.).
Per l'individuazione degli obblighi applicabili in concreto e delle relative modalita', gli operatori devono avere riguardo sia alle indicazioni generali contenute nella presente parte e nelle parti Il, III, V, sia a quelle particolari formulate nella parte IV con riguardo alle specificita' operative di ciascuna categoria.
Gli operatori restano responsabili dell'applicazione degli obblighi predetti anche in relazione all'attivita' svolta con l'ausilio di collaboratori o dipendenti. PARTE II Identificazione dei clienti
1. Presupposti e momento per l'identificazione
L'identificazione consiste nella verifica dell'identita' del cliente e del soggetto per conto del quale egli eventualmente operi nonche' nell'acquisizione dei loro dati identificativi per la conservazione nell'archivio unico.
L'identificazione e' dovuta, volta per volta, in relazione alle operazioni che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo, anche frazionato, superiore a € 12.500, salvo quanto previsto nella parte IV per gli agenti in attivita' finanziaria e le case da gioco.
La percezione del compenso da parte dell'operatore non costituisce di per se' una operazione per la quale si applica l'obbligo di identificazione. Per determinare il valore dell'operazione non si tiene conto del compenso dell'operatore.
Agli stessi fini non si tiene conto della compensazione tra attivita', debiti e crediti, altre posizioni o operazioni di qualsiasi natura di segno contrario relativi allo stesso cliente. In tali casi, rileva il valore di ciascuna attivita', debito, credito, operazione o posizione e non il valore risultante dalla loro compensazione.
Per l'individuazione delle operazioni frazionate, occorre avere riguardo al compimento di piu' operazioni che, sebbene effettuate in momenti diversi nell'arco di un circoscritto periodo di tempo e di importo singolarmente non superiore a € 12.500, siano ritenute parte di un'operazione, unitaria sotto il profilo economico, di valore superiore a tale importo. Pertanto, ai fini dell'individuazione delle operazioni frazionate, l'operatore dovra' valutare le operazioni eseguite dal cliente presso l'intera struttura nel giorno dell'operazione e nei sette giorni precedenti la stessa.
L'identificazione e' eseguita, ove possibile, al momento del contatto con il cliente e comunque, al piu' tardi, all'atto dell'operazione.
2. Contenuto dell'identificazione
Gli operatori acquisiscono i seguenti dati identificativi:
a) per le persone fisiche: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo della residenza o del domicilio, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione, la sede legale e il codice fiscale.
I clienti forniscono tutte le informazioni necessarie per l'identificazione e quelle richieste dall'operatore per ottemperare agli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio.
All'atto dell'identificazione, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria personale responsabilita', tutte le informazioni necessarie per l'identificazione dei soggetti per conto dei quali operano.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, e' necessario verificare l'esistenza del potere rappresentativo in base alla documentazione prodotta dal cliente. A tal fine, il cliente deve consegnare documentazione ufficiale (ad esempio: visure camerali, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o assembleari) dalla quale risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza, nonche' ogni altra informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, anche in relazione all'individuazione degli assetti proprietari.
Le precedenti disposizioni sulla verifica del potere rappresentativo e degli assetti proprietari non si applicano ed e' sufficiente, ai fini dell'identificazione, l'acquisizione dei dati identificativi qualora cliente sia uno dei seguenti soggetti:
a) banche; b) Poste Italiane S.p.a.; c) istituti di moneta elettronica; d) societa' di intermediazione mobiliare (SIM); e) societa' di gestione del risparmio (SGR); f) societa' di investimento a capitale variabile (SICAV); g) imprese di assicurazione; h) agenti di cambio; i) societa' fiduciarie; l) societa' che svolgono il servizio di riscossione dei tributi.
3. Modalita' dell'identificazione.
Qualora piu' clienti operino congiuntamente, l'identificazione e' dovuta per ciascuno di essi.
Ai fini dell'identificazione non e' possibile avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Ferma restando la responsabilita' dell'operatore, e' possibile delegare, occasionalmente o stabilmente, l'acquisizione dei dati identificativi ad un collaboratore o dipendente del quale l'operatore stesso si avvale per lo svolgimento dell'attivita'.
E' necessario rinnovare l'identificazione in tutti i casi nei quali, a causa di errori nell'acquisizione dei dati, incongruenza tra i dati stessi o per qualsiasi altra circostanza, sussistano dubbi sull'identita' del cliente o del soggetto per conto del quale egli opera.
L'identificazione puo' essere diretta, indiretta o a distanza secondo le istruzioni seguenti. Laddove non sussistano circostanze particolari, l'identificazione deve essere effettuata in forma diretta.
Fermo quanto previsto per il rinnovo dell'identificazione in caso di dubbio sull'identita', e' in ogni caso necessario procedere all'identificazione diretta qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione indiretta o a distanza non sia attendibile, presenti dei rischi in termini di sicura individuazione dell'identita' del cliente ovvero non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.
4. Identificazione diretta
L'identificazione diretta e' effettuata alla presenza fisica contestuale del cliente e dell'operatore, ovvero di un dipendente o collaboratore di quest'ultimo.
La verifica dell'identita' del cliente e' effettuata sulla base di un documento valido per l'identificazione e non scaduto. Sono validi per l'identificazione i documenti d'identita' e di riconoscimento di cui agli artt. 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Per l'identificazione di soggetti non comunitari, in assenza di uno dei predetti documenti, si procede all'acquisizione dei dati identificativi attraverso il passaporto o il permesso di soggiorno.
5. Identificazione indiretta
L'identificazione puo' essere effettuata in forma indiretta, anche senza la presenza fisica del cliente, nei casi seguenti: a) il cliente e' gia' stato identificato direttamente dallo stesso operatore in relazione a una operazione in precedenza posta in essere e le informazioni gia' acquisite sono aggiornate; b) le operazioni sono effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza, attraverso soggetti che svolgono attivita' di trasporto di valori ovvero mediante carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono; c) i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da atti pubblici, scritture private autenticate o da documenti recanti la firma digitale ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni; d) i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da dichiarazione dell'autorita' consolare italiana, cosi' come indicata nell'art. 6 del decreto legislativo 23 maggio 1997, n. 153.
6. Identificazione a distanza
Nello svolgimento dell'attivita' a distanza, ovvero senza la presenza fisica contestuale del cliente e dell'operatore, l'identificazione diretta non e' necessaria per i clienti ai quali sia stata rilasciata un'apposita attestazione, qualora il soggetto attestante, presso il quale i clienti sono stati gia' identificati, rientri in una delle categorie seguenti:
a) intermediari abilitati ai sensi dell'art. 4 del decreto (1); b) enti creditizi o enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, cosi' come definiti nell'art. 1, lettere A) e B), nn. 2), 3) e 4) della direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 (2); c) banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all' Unione europea, purche' aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.
In nessun caso l'attestazione puo' essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese. Per "insediamento fisico" si intende un luogo destinato allo svolgimento dell'attivita' istituzionale, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un paese nel quale il soggetto e' autorizzato a svolgere la propria attivita'; in tale luogo il soggetto deve impiegare una o piu' persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all'attivita' svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione ad operare.
L'attestazione deve essere idonea a confermare che il soggetto che deve essere identificato e' lo stesso titolare di un conto o di un rapporto presso l'intermediario attestante.
6.1. Procedura di identificazione a distanza mediante bonifico
L'apposita attestazione rilevante per l'identificazione a distanza di cui al paragrafo precedente puo' essere resa in via implicita attraverso la trasmissione di un bonifico dalla banca del cliente alla banca dell'operatore, quando ricorrono le circostanze seguenti: a) l'operatore, che deve procedere a identificazione a distanza e che riceve dal cliente comunicazione dei dati identificativi e delle altre informazioni necessarie per l'identificazione, assegna e comunica al cliente che opera a distanza un codice identificativo; b) il cliente comunica il codice identificativo alla banca ove e' titolare di un conto e dispone presso la stessa un bonifico in favore della banca dell'operatore. Nel bonifico e' indicato il codice assegnato ai sensi della lettera a); c) l'operatore verifica che il codice riportato sul bonifico coincida con quello assegnato al cliente da identificare e perfeziona in tal modo l'identificazione. PARTE III Registrazione e conservazione delle informazioni
1. Contenuto dell'obbligo
Gli operatori, negli stessi casi in cui sono tenuti ad identificare i clienti, provvedono a registrare e conservare nell'archivio unico di cui al paragrafo 3, seguendo le disposizioni particolari dettate per ciascuna categoria nella parte IV e le indicazioni previste all'allegato A, le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale il cliente opera; b) la data dell'avvenuta identificazione; c) la data del compimento dell'operazione; d) la descrizione sintetica della tipologia dell'operazione, avvalendosi delle causali indicate per ogni operazione nelle apposite tabelle di cui all'allegato A; e) l'importo dell'operazione; f) la tipologia dei mezzi di pagamento impiegati.
Deve essere specificamente indicato l'importo del denaro contante impiegato. Gli importi espressi in valuta estera devono essere registrati nel controvalore in euro al cambio di effettiva negoziazione ovvero, in mancanza, al cambio indicativo del giorno precedente quello dell'operazione, evidenziando la valuta in cui l'operazione e' espressa, avvalendosi dei codici indicati nell'apposita tabella di cui all'allegato A.
2. Modalita'
Qualora piu' clienti operino congiuntamente, gli obblighi di registrazione e conservazione devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi.
Gli operatori devono procedere alla registrazione tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno dal compimento dell'identificazione o, se diverso, dell'operazione.
Nel caso in cui l'operatore debba eseguire un incarico o una operazione per un soggetto del quale gia' dispone dei dati identificativi e delle altre informazioni da acquisire aggiornate, e' sufficiente registrare nell'archivio unico solo le informazioni relative al nuovo incarico o alla nuova operazione, entro il trentesimo giorno dal conferimento dell'incarico o, se diverso, dal compimento dell'operazione.
L'operatore, qualora vi sia necessita' di modificare i dati identificativi e le altre informazioni contenute nell'archivio unico, vi procede entro trenta giorni dal momento in cui viene a conoscenza delle variazioni, seguendo le procedure di rettifica di cui all'allegato A e conservando evidenza dell'informazione precedente.
I dati e le informazioni devono essere conservati nell'archivio unico per dieci anni dal compimento dell'operazione o dalla conclusione dell'incarico.
3. Archivio unico
Le informazioni indicate nel paragrafo 1 della presente parte sono conservate in un archivio unico per ogni operatore. L'archivio unico e' istituito appositamente per le finalita' di cui al decreto, al regolamento e al presente provvedimento ed e' tenuto secondo le disposizioni in essi contenute.
L'obbligo di istituire l'archivio unico sussiste solo nel caso in cui ci siano informazioni da registrare e conservare.
4. Finalita' dell'archivio unico
L'archivio unico e' inteso ad assicurare la conservazione delle informazioni con modalita' accentrate, standardizzate e uniformi. Esso e' tenuto in modo ordinato, assicurando la trasparenza, la completezza e la chiarezza delle informazioni, la facilita' della consultazione, della ricerca e del trattamento dei dati ed il mantenimento della storicita' delle informazioni.
Le informazioni sono registrate e conservate secondo l'ordine cronologico degli incarichi e delle operazioni cui si riferiscono, in maniera da rendere possibile la loro ricostruzione storica.
Gli operatori utilizzano le informazioni conservate nell'archivio unico anche per l'individuazione delle operazioni sospette da segnalare all'UIC.
Dette informazioni possono essere richieste dall'UIC per le necessita' informative connesse alle proprie attivita' di approfondimento e analisi nei casi e nei modi previsti dalla legge.
Gli operatori rendono disponibili le informazioni contenute nell'archivio unico per l'accertamento dei fatti in un procedimento penale o in un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione.
5. Tenuta dell'archivio unico
L'archivio unico puo' essere tenuto a mezzo di sistemi informatici o in forma cartacea, secondo i criteri per la registrazione e la conservazione delle informazioni indicati nel presente provvedimento e nell'allegato A.
Gli operatori obbligati, in forza di altre disposizioni di legge o regolamentari, a tenere un registro della clientela, possono avvalersi dello stesso per assolvere agli obblighi di conservazione, purche' tale registro contenga o venga completato con tutte le indicazioni richieste dal presente provvedimento.
Gli operatori indicati nella parte I, paragrafo 2, lettere a), e), f), g), h), l), del presente provvedimento possono assolvere agli obblighi di acquisizione dei dati identificativi e di registrazione, utilizzando i registri ed integrando con tutte le indicazioni richieste dal presente provvedimento i dati richiesti ai sensi degli artt. 119, 120 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Gli operatori indicati nella parte I, paragrafo 2, capoverso I, lettera d), possono assolvere agli obblighi di identificazione e di registrazione integrando i dati richiesti a norma dell'art. 1760, n. 3, del codice civile.
6. Archivio unico informatico
L'archivio unico informatico deve essere tenuto secondo gli standards tecnici di cui all'allegato A.
Gli operatori possono affidare a terzi (ad esempio: altri operatori, associazioni di categoria, centri di servizio) la tenuta e la gestione dell'archivio unico informatico, purche' sia loro assicurato l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso. Resta ferma la responsabilita' degli operatori per il rispetto degli obblighi di conservazione e registrazione.
I terzi incaricati tengono gli archivi nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali ed in modo da assicurare la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun titolare del trattamento dei dati personali. Osservano, inoltre, tutte le misure necessarie per garantire la segretezza delle informazioni nei confronti del proprio personale incaricato.
7. Archivio unico cartaceo
L'archivio unico cartaceo consiste in un registro, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura dell'operatore ovvero di un collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui e' composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone.
L'archivio unico cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata e chiaramente leggibile, senza spazi bianchi e abrasioni.
Per le registrazioni nell'archivio unico cartaceo si osservano le procedure di cui all'allegato A.
8. Vicende dell'archivio unico nei processi di trasformazione
Nei casi di cessione di dipendenze o di rami di azienda, di fusione e di scissione, si osservano le seguenti disposizioni.
Gli operatori che cedono dipendenze o rami di azienda e cessano l'attivita' rilevante per l'applicazione del decreto devono: a) completare le registrazioni relative alle operazioni non ancora riportate nell'archivio unico; b) entro sei mesi dalla data di esecutivita' dell'atto, trasferire il proprio archivio unico al cessionario che garantisce la conservazione delle registrazioni ricevute e l'integrazione delle stesse con le proprie registrazioni.
In caso di fusione il soggetto che si fonde deve: a) completare le registrazioni relative alle operazioni non ancora riportate nell'archivio unico; b) entro sei mesi dalla data di esecutivita' dell'atto, trasferire il proprio archivio unico al soggetto risultante dalla fusione o alla societa' incorporante, che garantisce la conservazione delle registrazioni ricevute e l'integrazione delle stesse con le proprie registrazioni.
L'operatore che si scinde e cessa l'attivita' rilevante per l'applicazione del decreto deve: a) completare le registrazioni relative alle operazioni non ancora riportate nell'archivio unico; b) entro sei mesi dalla data di esecutivita' dell'atto, trasferire il proprio archivio unico al soggetto o ai soggetti risultanti dalla scissione interessati all'attivita' rilevante per l'applicazione del decreto, che garantiscono la conservazione delle registrazioni ricevute e l'integrazione delle stesse con le proprie registrazioni.
Il cessionario, l'operatore risultante dalla fusione e gli operatori derivanti dalla scissione interessati all'attivita' rilevante per l'applicazione del decreto non devono procedere ad una nuova identificazione dei clienti per i quali sia stato registrato il conferimento dell'incarico ma non sia stata ancora eseguita la relativa operazione, salvi i casi di dubbio sull'identita' e ferma restando la responsabilita' per i casi di omessa o inesatta identificazione.
Fermo quanto previsto nei capoversi precedenti, nei casi di liquidazione, di estinzione o in qualsiasi altro evento che comporti la cessazione di ogni attivita', gli operatori devono: a) completare le registrazioni relative alle operazioni non ancora riportate nell'archivio unico; b) entro sei mesi dall'evento, informare l'UIC. PARTE IV Disposizioni applicabili ai diversi operatori
1. Disposizione generale
Ferma l'applicazione delle disposizioni contenute nelle parti precedenti, gli operatori hanno riguardo, nell'esecuzione degli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni, alle ulteriori disposizioni di seguito specificate in relazione a ciascuna categoria. Per la registrazione delle operazioni si avvalgono delle causali indicate per ogni operazione nelle apposite tabelle di cui all'allegato A.
2. Recupero di crediti
Gli operatori che esercitano l'attivita' di recupero di crediti, indicati nella parte I, paragrafo 2, lettera a), del presente provvedimento, applicano gli obblighi di identificazione e registrazione in relazione al conferimento degli incarichi di recupero e alle operazioni di riscossione. Essi devono identificare il cliente che conferisce l'incarico, il creditore, se diverso, nonche' i soggetti che compiono operazioni di pagamento, intere o frazionate, di importo superiore a € 12.500; devono inoltre registrare i dati identificativi e le informazioni relative all'incarico e alle operazioni di riscossione, secondo il capoverso successivo.
Gli operatori di cui al presente paragrafo devono registrare e conservare nell'archivio unico le informazioni relative a:
a) l'identita' del cliente e, se diverso, del creditore; b) la data del conferimento dell'incarico; c) il valore complessivo dei crediti da recuperare; d) per i crediti di valore superiore a € 12.500, l'importo di ciascun credito e le generalita' dei debitori; e) per le riscossioni di importo superiore a € 12.500, oltre alle generalita' del debitore o di chi provvede al pagamento, la data e l'importo della riscossione e la tipologia dei mezzi di pagamento riscossi.
3. Custodia e trasporto di contante, titoli o valori
Gli operatori che svolgono le attivita' di custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori, indicati nella parte I, paragrafo 2, lettere b) e c), del presente provvedimento, applicano gli obblighi di identificazione e registrazione in relazione agli incarichi di custodia e trasporto e alle relative operazioni di importo superiore a € 12.500. Essi devono identificare il cliente che conferisce l'incarico e, in caso di custodia, anche il soggetto che richiede la restituzione dei beni, se diverso dal soggetto che ha conferito l'incarico o dall'effettivo titolare. Devono, inoltre, registrare e conservare i dati identificativi e le informazioni attinenti all'incarico di trasporto o custodia e alle relative operazioni di importo superiore a € 12.500, secondo il capoverso successivo.
Gli operatori di cui al presente paragrafo devono registrare e conservare nell'archivio unico le informazioni relative a: a) i dati identificativi di cui al primo capoverso; b) le generalita' del mittente e del destinatario, acquisite direttamente o fornite dal cliente; c) la data dell'operazione di trasporto o di custodia; d) il valore e il tipo dei beni oggetto dell'incarico.
4. Agenzia di affari in mediazione immobiliare
Gli operatori che svolgono l'attivita' di agenzia di affari in mediazione immobiliare, indicati nella parte I, paragrafo 2, lettera d), del presente provvedimento, applicano gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione nei casi in cui vi sia stata la conclusione del contratto di compravendita preliminare o, in mancanza, di quello definitivo, il cui valore sia superiore a € 12.500. Essi devono identificare le parti dei contratti per i quali intervengono e devono registrare e conservare i dati identificativi e le informazioni attinenti alle operazioni di conclusione dei contratti, secondo il capoverso successivo.
Gli operatori di cui al presente paragrafo devono registrare e conservare nell'archivio unico le informazioni relative a: a) i dati identificativi delle parti; b) la data di conclusione del contratto preliminare o, in mancanza, di quello definitivo di compravendita; c) il prezzo convenuto dell'immobile oggetto della mediazione.
5. Commercio di cose antiche e esercizio di case d'asta o gallerie d'arte
Gli operatori che svolgono le attivita' di commercio di cose antiche e di esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, indicati nella parte I, paragrafo 2, lettere e) ed f), del presente provvedimento, applicano gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione in relazione alle operazioni di acquisto o di vendita di importo superiore a € 12.500. Essi identificano le controparti (acquirenti e venditori) e registrano e conservano le informazioni relative ai dati identificativi e alle operazioni di compravendita, secondo il capoverso successivo.
Gli operatori di cui al presente paragrafo devono registrare e conservare nell'archivio unico le informazioni relative a: a) i dati identificativi delle controparti; b) la data e l'importo dell'operazione; c) il tipo (acquisto o vendita) dell'operazione; d) il tipo dei mezzi di pagamento impiegati.
6. Commercio di oro e di oggetti preziosi
Gli operatori che svolgono le attivita' di commercio di oro e di fabbricazione, mediazione e commercio, compresa l'importazione e l'esportazione, di oggetti preziosi, indicati nella parte l, paragrafo 2, lettere g), h) ed 1), del presente provvedimento, applicano gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione in relazione alle operazioni di acquisto, vendita o mediazione di importo superiore a € 12.500. Essi identificano le parti e registrano e conservano le informazioni relative ai dati identificativi e alle operazioni di compravendita e di mediazione, secondo il capoverso successivo.
Gli operatori di cui al presente paragrafo devono registrare e conservare nell'archivio unico le informazioni relative a: a) i dati identificativi delle parti; b) la data e l'importo dell'operazione; c) il tipo (acquisto, vendita o mediazione) dell'operazione; d) il tipo dei mezzi di pagamento impiegati.
Per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, gli operatori di cui al presente paragrafo possono avvalersi delle informazioni acquisite ai fini dell'adempimento dell'obbligo di dichiarazione previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7 e delle relative disposizioni di attuazione.
7. Gestione di case da gioco
Gli operatori che svolgono l'attivita' di gestione di case da gioco, indicati nella parte I, paragrafo 2, lettera i), del presente provvedimento, applicano gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione in relazione alle operazioni di acquisto e cambio di "fiches" o di altri mezzi di gioco per importo superiore a € 1.500. Essi identificano i clienti in relazione al compimento delle predette operazioni, qualora non gia' identificati al momento dell'ingresso, salvi i casi di dubbio sui dati identificativi rilasciati, e registrano e conservano le informazioni relative ai dati identificativi e alle operazioni, secondo il capoverso successivo.
Gli operatori di cui al presente paragrafo devono registrare e conservare nell'archivio unico le informazioni relative a: a) i dati identificativi; b) la data e l'importo dell'operazione; c) il tipo (acquisto o vendita di "fiches") dell'operazione; d) il tipo dei mezzi di pagamento utilizzati.
8. Mediazione creditizia
Gli operatori che svolgono l'attivita' di mediazione creditizia, indicati nella parte I, paragrafo 2, lettera m), del presente provvedimento, identificano il soggetto che richiede il finanziamento e registrano e conservano i dati identificativi e le informazioni attinenti alle operazioni di concessione dei contratti di finanziamento di importo superiore a € 12.500, secondo il capoverso successivo.
Gli operatori di cui al presente paragrafo devono registrare e conservare nell'archivio unico le informazioni relative a: a) i dati identificativi; b) gli estremi dell'intermediario (ovvero: ragione sociale, codice fiscale, indirizzo della dipendenza interessata dall'operazione) con il quale il cliente viene messo in contatto; c) la data della concessione del finanziamento; d) l'ammontare e il tipo del finanziamento accordato.
I mediatori creditizi forniscono all'intermediario con il quale mettono in contatto il potenziale cliente, le informazioni necessarie per l'identificazione di quest'ultimo.
9. Agenzia in attivita' finanziaria
Gli operatori che svolgono l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria, indicati nella parte I, paragrafo 2, lettera n), del presente provvedimento, applicano gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione in relazione alle operazioni di promozione e conclusione dei contratti. Essi devono identificare i soggetti nei confronti dei quali svolgono l'attivita' di promozione e conclusione dei contratti e devono registrare e conservare i dati identificativi e le informazioni attinenti alle operazioni di conclusione dei contratti di qualunque ammontare, secondo il capoverso successivo.
Gli operatori di cui al presente paragrafo devono registrare e conservare nell'archivio unico le informazioni relative a: a) i dati identificativi; b) la data e l'ammontare della consegna dei mezzi di pagamento; c) il tipo dei mezzi di pagamento. PARTE V Rilevazione e segnalazione di operazioni sospette
1. Principi e norme applicabili
Gli operatori, nello svolgimento della propria attivita', valutano le operazioni compiute o richieste dai clienti al fine di rilevare e segnalare all'UIC le operazioni sospette di riciclaggio.
Le attivita' di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette sono ispirate ai principi della conoscenza dei clienti, con riguardo specifico ai rapporti intrattenuti e al profilo di rischio di riciclaggio, dell'accortezza nell'individuazione, in concreto, dei profili di sospetto, della celerita' nella trasmissione delle informazioni, della riservatezza, nell'interesse del segnalante e del segnalato, della collaborazione con l'UIC per l'approfondimento.
La materia della segnalazione delle operazioni sospette e' regolata dagli artt. 3 e 3-bis della legge antiriciclaggio e dal presente provvedimento.
2. Esclusione della responsabilita'
Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti delle disposizioni applicabili non costituiscono violazione di obblighi di segretezza.
Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate in conformita' di tali disposizioni e per le finalita' da esse previste non comportano responsabilita' di alcun tipo (civile, penale, amministrativa).
Le disposizioni a garanzia del segnalante si estendono agli atti connessi alla segnalazione e all'attivita' di approfondimento. In particolare, nessuna responsabilita' deriva dall'esecuzione dell'obbligo di sospendere le operazioni segnalate in ottemperanza di apposito provvedimento dell'UIC.
3. Valutazione dei rapporti con i clienti
Ai fini dell'adempimento degli obblighi di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette, gli operatori si avvalgono delle informazioni fornite nel corso dell'identificazione e di quelle disponibili in virtu' dell'attivita' prestata.
L'efficace adempimento dei predetti obblighi poggia sulla capacita' degli operatori di valutare l'attivita' posta in essere dai clienti, occasionali o abituali.
Agli stessi fini gli operatori valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con i clienti, avendo riguardo alle operazioni compiute o richieste. Essi individuano eventuali incongruenze rispetto alla capacita' economica, alle attivita' svolte e al profilo di rischio di riciclaggio.
3.1 Profilo di rischio di riciclaggio
Per "rischio" si intende l'esposizione a fenomeni di riciclaggio. La valutazione del profilo di rischio si basa sulla conoscenza dei clienti e tiene conto, in particolare, degli elementi seguenti: a) aspetti oggettivi concernenti, in particolare, le caratteristiche delle attivita' svolte dai clienti, delle operazioni da essi compiute e degli strumenti utilizzati (ad esempio: interposizione di soggetti terzi; impiego di strumenti societari, associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della proprieta' e della gestione; utilizzo di denaro contante o di strumenti al portatore); b) aspetti soggettivi concernenti, in particolare, le caratteristiche dei clienti (ad esempio: soggetti insediati in localita' caratterizzate da regimi fiscali o antiriciclaggio privilegiati, quali quelli individuati dal GAFI come non cooperativi; soggetti dei quali e' noto il coinvolgimento in attivita' illecite).
4. Operazioni sospette. Nozione e rilevazione
E' sospetta l'operazione che induce a ritenere, in base agli elementi disponibili, anche desumibili dall'archivio unico, e alle valutazioni svolte ai sensi dei paragrafi 3 e 3.1, che il denaro, i beni o le utilita' che ne formano oggetto o in relazione ai quali l'operazione e' effettuata o richiesta possano provenire dai delitti previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale.
Per la rilevazione delle operazioni sospette si ha riguardo, in particolare, alle caratteristiche, all'entita', alla natura e a qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenendo conto anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dai soggetti interessati.
Nella rilevazione delle operazioni sospette deve essere inoltre tenuto conto degli indicatori contenuti nell'allegato B. Gli indicatori non costituiscono un riferimento esaustivo e di per se' sufficiente per l'individuazione delle operazioni da segnalare. In conseguenza: a) la ricorrenza di comportamenti descritti in uno o piu' indicatori non costituisce di per se' motivo sufficiente per l'individuazione e segnalazione di operazioni sospette, per la quale e' necessario valutare la rilevanza in concreto dei comportamenti della clientela; b) sono altresi' significativi per la rilevazione ulteriori comportamenti che, sebbene diversi da quelli descritti negli indicatori, rivelino nondimeno in concreto profili di sospetto; c) l'accurato adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette implica la rilevazione di comportamenti che integrano piu' indicatori, specie se sono caratterizzati da particolare analiticita'.
Le circostanze nelle quali l'identificazione non puo' essere effettuata o completata devono essere valutate per l'individuazione di operazioni sospette.
5. Procedura per la segnalazione
Gli operatori che svolgono la propria attivita' in qualita' di persona fisica o sotto forma di ditta individuale provvedono direttamente ad eseguire la segnalazione di un'operazione sospetta.
Per gli operatori che svolgono la propria attivita' attraverso strutture aziendali articolate nelle quali operano piu' persone, in qualita' di dipendenti o collaboratori, la procedura per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette si svolge normalmente in due fasi: a) la persona che intrattiene direttamente rapporti con il cliente ovvero che partecipa direttamente al compimento dell'operazione e' responsabile per la rilevazione degli elementi di sospetto e ne informa immediatamente il titolare dell'attivita' o il legale rappresentante o un suo delegato; b) il titolare dell'attivita' o il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate, tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio unico, le trasmette all'UIC senza ritardo.
Per gli operatori caratterizzati da dimensioni significative, in termini di volume d'affari o di articolazione organizzativa, il titolare dell'attivita' o il legale rappresentante possono delegare a un apposito responsabile aziendale i compiti connessi all'esame e alla segnalazione delle operazioni sospette. Il responsabile aziendale intrattiene anche i rapporti con l'UIC connessi all'approfondimento.
La segnalazione deve essere trasmessa, ove possibile in considerazione alle caratteristiche dell'operazione, prima che l'operazione stessa sia eseguita.
6. Sospensione delle operazioni
L'UIC puo' disporre la sospensione delle operazioni segnalate per un massimo di quarantotto ore lavorative, anche su richiesta degli organismi investigativi competenti (Direzione Investigativa Antimafia e Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza), sempre che cio' non possa determinare pregiudizio per il corso delle indagini e per l'operativita' corrente degli operatori.
Il provvedimento di sospensione viene comunicato immediatamente al segnalante. Il termine iniziale della sospensione decorre dalla ricezione del provvedimento dell'UIC.
Anche al di fuori dei casi di sospensione, l'UIC puo' fornire istruzioni al segnalante sul comportamento da tenere, con particolare riguardo al mantenimento della riservatezza, ai rapporti con il soggetto segnalato, alla gestione delle operazioni segnalate.
7. Produzione e trasmissione delle segnalazioni
La segnalazione deve contenere dati e notizie sull'operazione nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi.
La segnalazione deve essere prodotta secondo lo schema illustrato nell'allegato C e compilato seguendo le istruzioni di cui all'allegato D. Tale schema si articola in: a) dati del segnalante; b) dati sul soggetto segnalato. Nel caso in cui il cliente operi per conto di una persona diversa, devono essere indicati anche i dati relativi a quest'ultima; c) informazioni sull'operazione oggetto di segnalazione; d) motivi del sospetto.
La segnalazione e' trasmessa a: Ufficio italiano dei cambi, Servizio Risorse Informatiche Approvvigionamenti e Servizi, Via delle Quattro Fontane n. 123, 00184 - Roma, con l'indicazione, accanto all'indirizzo, del codice OP AR94.
L'UIC si riserva di predisporre, sulla base dell'esperienza acquisita, gli strumenti necessari per la trasmissione in via informatica della segnalazione.
Ogni variazione delle informazioni relative al segnalante deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio.
Gli operatori possono preavvisare telefonicamente o via fax l'UIC, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.
8. Collaborazione nell'approfondimento e flussi informativi di ritorno
L'UIC puo' richiedere agli operatori ogni informazione necessaria per la propria attivita' di approfondimento e analisi, in relazione a segnalazioni di operazioni sospette, a omesse segnalazioni e in ogni altro caso previsto dalla legge.
Gli operatori trasmettono tempestivamente all'UIC le informazioni da questo richieste.
L'UIC informa gli operatori dell'esito delle segnalazioni nei casi di archiviazione, nei casi in cui le segnalazioni non hanno ulteriore corso alla luce degli accertamenti degli organismi investigativi e in ogni altro caso previsto dalla legge.
9. Riservatezza
Tutte le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, in ordine sia al contenuto sia alla stessa effettuazione, sono soggette a un regime di rigorosa riservatezza in base alla legge.
E' vietato dare comunicazione delle segnalazioni al di fuori dei casi previsti dalla legge antiriciclaggio e dal presente provvedimento. Il divieto comprende anche ogni comunicazione nei confronti del soggetto segnalato.
La trasmissione di informazioni attinenti a segnalazioni di operazioni sospette e' possibile esclusivamente nei confronti dell'UIC, in relazione all'attivita' di approfondimento, e degli organi investigativi competenti per l'accertamento dei fatti segnalati (Direzione Investigativa Antimafia, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza). Restano fermi gli obblighi nei confronti dell'Autorita' Giudiziaria.
Gli operatori che svolgono la propria attivita' attraverso strutture aziendali nelle quali operano piu' persone non indicano, nella segnalazione, il nominativo della persona che ha effettuato la segnalazione stessa.
L'UIC trasmette senza indugio agli organi investigativi competenti le segnalazioni, corredate di una relazione tecnica, omettendo l'indicazione del nominativo dell'operatore che ha effettuato la segnalazione stessa. La segnalazione degli operatori che svolgono la propria attivita' attraverso strutture aziendali e' trasmessa cosi' come pervenuta all'UIC.
In base alla legge antiriciclaggio, per le segnalazioni che ricevono un ulteriore corso in sede investigativa in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli artt. 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identita' delle persone che hanno effettuato le segnalazioni non e' menzionata. L'identita' di tali persone puo' essere rivelata solo quando l'autorita' giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.
Gli operatori adottano misure idonee a mantenere la massima riservatezza delle informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette all'interno della propria organizzazione. PARTE VI Altri obblighi
1. Controlli interni
Gli operatori svolgono attivita' di controllo interno per la verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.
Il controllo interno ha particolare riguardo alle procedure di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni, di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette.
I controlli devono essere svolti con continuita', anche su base periodica o con riguardo a casi specifici. L'estensione e la periodicita' dei controlli sono commisurate anche alle dimensioni e all'articolazione della struttura organizzativa e dell'attivita' svolta.
2. Formazione
Gli operatori adottano le misure di formazione necessarie affinche' anche i propri collaboratori siano in grado di adoperare le informazioni in proprio possesso per avere un'adeguata conoscenza della clientela ed evidenziare all'operatore situazioni di sospetto.
La formazione deve avere carattere di continuita' e sistematicita', nonche' tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio.
3. Disposizioni in materia di protezione dei dati e delle informazioni
Gli operatori osservano nel trattamento dei dati le previsioni applicabili del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali. Nel rilasciare ai clienti informativa idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, specificano altresi' che il trattamento dei dati avverra' anche per le finalita' previste dalla normativa in materia antiriciclaggio. PARTE VII Disposizioni transitorie e finali
Gli operatori che si avvalgono della facolta' di integrare i registri istituiti e tenuti in forza di altre disposizioni di legge per la costituzione dell'archivio unico, ai sensi del paragrafo 5 della parte III, devono procedervi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
Il termine per la costituzione dell'archivio unico informatico e' di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
Roma, 24 febbraio 2006
Il presidente: DRAGHI
-------------------- (1) Gli intermediari abilitati ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto sono: le banche, Poste Italiane S.p.a., gli istituti di moneta elettronica, le societa' di intermediazione mobiliare (SIM), le societa' di gestione del risparmio (SGR), le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV), le imprese di assicurazione, gli agenti di cambio, le societa' fiduciarie, le societa' che svolgono il servizio di riscossione dei tributi, le relative succursali italiane. Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze. sentito l'UIC, determina con decreto le condizioni in presenza delle quali possono essere abilitati dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze i seguenti soggetti: intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del T.U.B., soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli artt. 113 e 155, commi 4 e 5, del T.U.B. le relative succursali italiane. (2) La lettera A della direttiva prevede per ente creditizio: un ente definito a norma dell'art. 1, punto 1), primo comma della direttiva 2000/12/CE, nonche' una succursale, quale definita all'art. 1, punto 3), della direttiva suddetta e situata nella Comunita', di un ente creditizio che abbia la sede sociale all'interno o al di fuori della Comunita'; la lettera B, nn. 2), 3) e 4) prevede, per "ente finanziario": 2) un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformita' della direttiva 79/267/CEE, nella misura in cui svolga attivita' che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva; 3) un'impresa di investimento ai sensi dell'art. 1, punto 2 della direttiva 93/22/CEE; 4) un organismo di investimento collettivo che commercializza le sue quote o azioni. La definizione di ente finanziario comprende anche le succursali, situate nella Comunita', di enti finanziari che hanno la sede sociale all'interno o al di fuori della Comunita'. |
| ALLEGATI:
Allegato A: allegato tecnico per l'archivio unico Allegato B: indicatori di anomalia Allegato C: modulo per la segnalazione di operazioni ai sensi dell'art. 3 della legge 5 luglio 1991, n. 197 Allegato D: istruzioni per la compilazione del modulo per la segnalazione di operazioni ai sensi dell'art. 3 della legge 5 luglio 1991, n. 197 ALLEGATO A ALLEGATO TECNICO PER L'ARCHIVIO UNICO
1.1 Aspetti generali
Gli standards tecnici di seguito indicati riguardano principalmente i requisiti funzionali cui le procedure informatiche debbono ispirarsi.
Sono stati pertanto individuati: 1) gli attributi richiesti obbligatoriamente nel registro per i vari tipi di registrazione; 2) la struttura e la codifica utilizzata per ogni attributo richiesto; 3) le modalita' di rettifica delle registrazioni; 4) la struttura logica degli archivi e le relative modalita' di alimentazione e gestione; 5) alcuni aspetti gia' implicitamente fissati dalla normativa: - tempi della registrazione; - durata; - modalita' di alimentazione; 6) la modalita' di registrazione delle operazioni considerate come frazionate; 7) le modalita' di presentazione dei dati alle autorita' interessate: visione di tutti gli attributi previsti dallo STANDARD, anche per le informazioni contenute in altri archivi (anagrafi, ecc.); 8) alcuni requisiti cui attenersi nella realizzazione delle funzioni di ricerca; 9) le modalita' di documentazione del sistema informatico utilizzato.
Tenuto conto, infine, di quanto previsto dalla normativa in merito alle informazioni anagrafiche, nonche' al riutilizzo delle stesse per i clienti gia' "registrati", si e' optato per la registrazione separata (archivio o tavola a parte) dei dati riferiti ai diversi soggetti coinvolti. 1.2 Struttura "logica" dell'A.U.I.
Di seguito sono descritti tutti gli attributi (campi) da prevedere obbligatoriamente nel registro informatico. L'indicatore di presenza obbligatoria, facoltativa, condizionata sara' meglio precisato nelle successive spiegazioni fornite per ogni singolo attributo.
Nel registro informatico, oltre agli attributi richiesti obbligatoriamente, possono essere inseriti anche quelli necessari per la corretta gestione della procedura informatica, nonche' quelli che ciascun operatore riterra' utili ai propri fini (individuazione delle responsabilita' - soggetti che hanno materialmente aggiornato l'archivio, connessione con le preesistenti procedure informatiche, con l'archivio cartaceo (es. num. pratica, ecc.). Tali ulteriori attributi possono essere posti (in maniera documentata) in qualunque posizione della struttura degli archivi. ARCHIVIO UNICO INFORMATICO
A DATI DELLA ATTIVITA' SVOLTA
===================================================================== Codice|Descrizione dell'attributo |Obbl/Fac./Cond|Formato ===================================================================== |IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE | | --------------------------------------------------------------------- D01A |TIPOLOGIA OPERATORE REGISTRANTE | O | XX --------------------------------------------------------------------- |CODICE OPERATORE (obbligatorio solo se | | D01B |si utilizzano Centri Servizi) | C | X(11) --------------------------------------------------------------------- D03 |TIPO DI IDENTIFICAZIONE | O | XX --------------------------------------------------------------------- D09 |CODICE (IDENTIFICATIVO) CLIENTE | O | X(6) --------------------------------------------------------------------- D10 |DATA DI IDENTIFICAZIONE (AAAAMMGG) | O | X(8) --------------------------------------------------------------------- |COMPLETE GENERALITA' | | --------------------------------------------------------------------- D11 |COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE | O | X(70) --------------------------------------------------------------------- |PAESE ESTERO DI RESIDENZA (solo per i | | D13 |non residenti) | C | X(30) --------------------------------------------------------------------- |COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA (anche | | D14 |per i non residenti) | | --------------------------------------------------------------------- |D14.B DESCRIZIONE IN CHIARO | O | X(30) --------------------------------------------------------------------- |D14.C PROVINCIA (solo per i residenti) | C | X(15) --------------------------------------------------------------------- |DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO (anche per i | | D15 |non residenti) | O | X(35) --------------------------------------------------------------------- |" " CAP DI RESIDENZA (solo per i | | D16 |residenti) | F | X(5) --------------------------------------------------------------------- D17 |CODICE FISCALE | C | X(16) --------------------------------------------------------------------- D18 |DATA DI NASCITA PER. FIS. (AAAAMMGG) | C | X(8) --------------------------------------------------------------------- D19 |COMUNE DI NASCITA | C | X(30) --------------------------------------------------------------------- |ESTREMI DEL DOCUMENTO DI | | |IDENTIFICAZIONE | | --------------------------------------------------------------------- D41 |TIPO DOCUMENTO PRESENTATO | C | XX --------------------------------------------------------------------- D42 |NUMERO " " | C | X(15) --------------------------------------------------------------------- D43 |DATA DI RILASCIO (AAAAMMGG) | C | X(8) --------------------------------------------------------------------- D44 |AUTORITA' E LOCALITA' DI RILASCIO | C | X(30) --------------------------------------------------------------------- D45 |SESSO (1=maschile, 2=femminile) | C | X --------------------------------------------------------------------- D54 |STATO DELLA ANAGRAFICA | | --------------------------------------------------------------------- |D54.A CODICE STATO | O | X --------------------------------------------------------------------- |D54.B DATA DELLA RET. (AAAAMMGG) | C | X(8)
In assenza di informazione, oltre che valorizzati a NULL, gli attributi alfanumerici ("X") possono essere riempiti con SPAZI e gli attributi numerici ("9") con ZERI.
Tutti gli attributi alfanumerici debbono essere valorizzati con allineamento a sinistra ed eventuale completamento a spazi dei caratteri rimanenti; gli attributi numerici, viceversa, debbono essere allineati a destra, ed eventualmente completati con zeri a sinistra per i bytes rimanenti. Struttura della registrazione
La registrazione e' concettualmente divisa in due raggruppamenti informativi:
A DATI DELLA ATTIVITA' SVOLTA, contenente tutte le informazioni riferite alla attivita' posta in essere;
D ANAGRAFE DEI SOGGETTI, contenente tutte le informazioni (generalita' o dati identificativi) richieste per i soggetti interessati dalle attivita' registrate nel raggruppamento A.
In sostanza per ogni nuovo cliente, eventuale soggetto per conto del quale questi opera, ed eventuale soggetto controparte dell'operazione di una attivita' soggetta a registrazione nell'archivio informatico, deve essere alimentato l'archivio "ANAGRAFE DEI SOGGETTI" sopra descritto, prima di eseguire la registrazione dell'attivita'. Successivamente (o contestualmente), comunque entro la scadenza prevista, deve essere alimentato l'archivio "DATI DELLA ATTIVITA' SVOLTA" con le informazioni sulla attivita' posta in essere e i codici assegnati in anagrafe ai soggetti coinvolti. Nell'ipotesi in cui un soggetto sia gia' presente in anagrafe, ma con informazioni mancanti (es. codice fiscale e estremi del documento) perche' precedentemente inserito in anagrafe come soggetto controparte non identificato, si dovra' integrare la risultanza esistente con le nuove informazioni e imputare correttamente gli attributi riguardanti le rettifiche (come descritto piu' avanti).
Qualora i soggetti coinvolti siano piu' di quelli previsti dalla struttura dell'archivio "DATI DELLA ATTIVITA' SVOLTA" (cliente che agisce per conto di piu' di un soggetto, ovvero attivita' posta in essere per incarico congiunto di piu' clienti) dovranno essere compilate piu' istanze dell'archivio *A*, con valori identici (anche per l'identificativo registrazione e per l'importo) salvo per gli attributi riferiti ai soggetti, e inserire il valore "2" all'attributo A22 di tutte le istanze.
Salvo quanto sara' precisato successivamente, non si e' inteso dare lo specifico tracciato degli archivi, ma solo l'elenco degli attributi informativi che DEBBONO essere obbligatoriamente registrati; pertanto, fatte salve le funzionalita' richieste, nulla e' definito circa l'esatto tracciato degli archivi (posizione delle varie informazioni, presenza di ulteriori informazioni).
Limitatamente alla anagrafe dei soggetti, gli operatori che gia' alimentano in forza di altre disposizioni un registro dei clienti, possono omettere di alimentare la nuova anagrafe dei soggetti, purche' tale registro comprenda, anche con una sua integrazione, tutte le informazioni previste dalla zona *D* (compreso il codice cliente). In tal caso anche per questo preesistente registro si applichera' l'obbligo di conservazione previsto dalla normativa (10 anni) e la necessita' di disporre di funzioni di ricerca e visualizzazione. 1.3 Registrazione CLIENTI ED ALTRI SOGGETTI
Informazioni da registrare
Di seguito vengono specificati i valori da inserire in ciascun attributo in merito alla registrazione delle informazioni sui clienti, gli eventuali soggetti (persone fisiche o giuridiche) per conto dei quali agiscono, le eventuali controparti dell'operazione. Identificativo informazione
Tale gruppo di informazioni serve ad individuare l'operatore che registra e ad assegnare un codice ad ogni soggetto che si inserisce nell'archivio.
D01A) E' un attributo che codifica e individua la tipologia dell'operatore e che, congiuntamente alla causale dell'operazione, consente di individuare, in maniera indiretta, il ruolo esercitato dai diversi soggetti nell'attivita' registrata. I valori previsti sono indicati in tabella.
D01B) E' un attributo che deve essere previsto e utilizzato obbligatoriamente solo nel caso in cui si utilizzi un centro servizi per la tenuta e gestione dell'archivio informatico. Tale attributo, da valorizzare differentemente per ogni operatore che si avvale del centro servizi (con valori "a piacere" ma distintivi come ad esempio la partita IVA), serve a consentire di individuare il sottoinsieme dell'archivio (in caso di archivio unico per piu' clienti) o lo specifico archivio riguardante il particolare operatore.
D03) E un attributo obbligatorio necessario per indicare le modalita' di identificazione del soggetto. I valori previsti sono elencati nella specifica tabella.
D09) E un attributo obbligatorio necessario per individuare univocamente ogni singolo soggetto inserito nell'anagrafe. Per tale informazione, che verra' riutilizzata per l'archivio delle attivita' svolte, puo' essere utilizzata qualsiasi stringa di caratteri, come ad esempio un progressivo.
D10) Deve contenere la data in cui e' stata eseguita l'identificazione del soggetto. Per le controparti non identificate (1) debitori nei casi di recupero crediti; 2) mittente, se diverso dal cliente, e destinatario nei casi di custodia o trasporto di contante o valori; 3) intermediario nel caso di mediazione creditizia) deve contenere la data di inserimento nell'anagrafe. Complete generalita'
D11) Deve contenere il cognome e nome o la ragione sociale del soggetto. L'attributo D11 e' sempre obbligatorio.
N.B. Per consentire che su tale attributo alfabetico possano essere eseguite delle ricerche, devono essere rispettate le seguenti regole: - ogni parola componente l'attributo deve essere separata dalla successiva da un solo carattere a spazio; - deve essere utilizzata la sola configurazione "MAIUSCOLO"; - per apostrofi ed accenti deve essere utilizzato sempre lo stesso carattere; - non devono essere lasciati spazi prima e dopo gli apostrofi; - le persone fisiche devono essere indicate anteponendo il Cognome (o i cognomi) al Nome (o ai nomi); - l'eventuale natura giuridica facente parte delle ragioni sociali deve essere posta alla fine della denominazione, utilizzando le sigle standard (SPA, SRL, SAS, SAPA, SNC, SDF, SS, ecc.) senza punti o spazi intermedi; - devono essere indicate le esatte ragioni sociali risultanti dai documenti, senza l'utilizzo di sigle od acronimi, ove questi non siano le effettive ragioni sociali; - devono essere evitate, ove possibile, abbreviazioni ed inserimenti di punteggiatura.
D13) Deve essere indicata la descrizione dell'eventuale paese estero di residenza del cliente, o del soggetto per conto del quale questi ha operato, o della controparte. L'attributo deve essere valorizzato obbligatoriamente ma solo per soggetti "non residenti".
D14) Deve essere indicato il comune di residenza del soggetto. D14 e' un attributo obbligatorio, da indicare anche per soggetti non residenti.
- D14.B) Descrizione in chiaro del comune (sempre obbligatorio). - D14.C) Descrizione della provincia di appartenenza del comune (deve essere indicata in ogni caso e solo per soggetti residenti).
D15) Deve essere indicato l'indirizzo dei soggetti. D15 e' sempre obbligatorio, anche per soggetti non residenti.
D16) Deve essere indicato, se disponibile, il codice di avviamento postale (C.A.P.) di residenza dei soli soggetti residenti in Italia.
D17) Il codice fiscale deve essere indicato secondo quanto previsto dalla normativa (per i soggetti identificati e per l'intermediario nei casi di mediazione creditizia).
D18) Deve essere indicata la data di nascita nella forma AAAAMMGG, in ogni caso e solo per le persone fisiche.
D19) Deve essere indicato in chiaro il comune di nascita, solo e obbligatoriamente per le persone fisiche. Estremi del documento di identificativo
Le quattro informazioni sul documento di identificazione debbono essere presenti o assenti contestualmente. Piu' in particolare, gli attributi debbono essere presenti solo nei casi di identificazione e solo se l'identificazione sia riferita a persona fisica.
D41) Il tipo di documento di identificazione deve essere indicato secondo quanto previsto dalla relativa tabella.
D42) Deve essere indicato, allineato a sinistra, il numero contenuto nel documento.
D43) La data di rilascio deve essere indicata nella forma AAAAMMGG.
D44) Deve essere indicato in chiaro l'autorita' e la localita' di rilascio del documento (es. PREFETTURA DI ROMA).
D45) Deve essere indicato, obbligatoriamente, il codice con i valori 1=MASCHILE,; 2=FEMMIINILE. Informazioni sullo stato dell'informazione
Gli attributi che seguono servono a consentire di apportare, nel tempo, rettifiche e integrazioni all'anagrafe. La modalita' relativa e' descritta in uno specifico capitolo.
D54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice sono: 0 = registrazione in essere mai modificata; 1 = registrazione in essere sostitutiva di precedente registrazione; 2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica); 3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica). D54.B) Deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica (in caso di variazione, su entrambe le registrazioni *1* e*3*). 1.4 Registrazione DATI DELLA ATTIVITA' SVOLTA
Informazioni da registrare
Di seguito vengono specificati i valori da inserire in ciascun attributo in merito alla registrazione dei dati della attivita' svolta. Identificativo informazione
Tale gruppo di informazioni serve ad individuare l'operatore che registra e ad assegnare un codice ad ogni soggetto che si inserisce nell'archivio.
A01A) E' un attributo che codifica e individua la tipologia dell'operatore e che, congiuntamente alla causale dell'operazione, consente di individuare, in maniera indiretta, il ruolo esercitato dai diversi soggetti nell'attivita' registrata. I valori previsti sono indicati in tabella.
A01B) E' un attributo che deve essere previsto e utilizzato obbligatoriamente solo nel caso in cui si utilizzi un centro servizi per la tenuta e gestione dell'archivio informatico. Tale attributo, da valorizzare differentemente per ogni operatore che si avvale del centro servizi (con valori "a piacere" ma distintivi come ad esempio la partita IVA), serve a consentire di individuare il sottoinsieme dell'archivio (in caso di archivio unico per piu' clienti) o lo specifico archivio riguardante il particolare operatore.
A02) E un attributo che deve essere previsto e utilizzato per indicare la dipendenza (tramite proprio codice o comunque con una stringa di caratteri identificativa) che ha eseguito l'attivita' o che e' competente sull'attivita'. Puo' essere omesso da quegli operatori aventi un unico punto di rapporto con il pubblico.
A03) Deve obbligatoriamente contenere il valore di identificazione della registrazione della attivita' svolta (chiave primaria); puo' essere anche un attributo composto (es. anno + progressivo). Tale attributo identificativo consente inoltre di connettere le diverse istanze componenti le registrazioni connesse, o "frazionate" o riferite a piu' clienti (multiple). Caratteristiche della attivita' svolta
A21) Deve obbligatoriamente contenere o la data dell'incarico o la data in cui e' stata completata l'attivita' svolta per il cliente. Per il recupero crediti dovra' contenere la data di conferimento dell'incarico (al conferimento) e la data di riscossione (al pagamento). Per la mediazione mobiliare dovra' contenere la data di conclusione del contratto preliminare o, in mancanza, di quello definitivo di compravendita. Per la mediazione creditizia dovra' contenere la data di concessione del finanziamento. Per le Agenzie in attivita' finanziaria dovra' contenere la data di consegna dei mezzi di pagamento. In tutti gli altri casi dovra' contenere la data di esecuzione della prestazione.
A22) Indicare 0 per una normale registrazione; 1 se la attivita' svolta e' stata inserita nel registro come componente un possibile frazionamento (vedi paragrafo specifico); 2 se la prestazione e' parte di una registrazione multipla (attivita' riferibile a piu' clienti congiuntamente, o riguardante un cliente che agisce per conto di piu' soggetti, ecc.); 3 se si stanno inserendo registrazioni connesse (vedi paragrafo specifico).
A24) indicare il codice riguardante il tipo di operazione (CAUSALE) posta in essere secondo quanto previsto dalla specifica tabella. Dati sui soggetti coinvolti
In questa zona sono riportate le informazioni necessarie a individuare i soggetti (clienti, eventuali soggetti per conto dei quali questi hanno agito, soggetti controparti) coinvolti nell'operazione che si sta inserendo nel registro. A tale scopo, considerato che i dati identificativi o le generalita' di tali soggetti sono gia' state inserite nell'archivio anagrafico, in questa registrazione saranno riportati solo i codici identificativi assegnati ai soggetti.
Come gia' accennato - qualora si stia eseguendo una registrazione per un incarico conferito congiuntamente da piu' clienti, o, viceversa, il cliente abbia agito per conto di piu' persone (ad esempio: societa' di persone, ecc.) - dovranno essere eseguite piu' registrazioni (multiple) congiunte tra di loro (attributo A22 con valore 2), con tutti gli attributi con valori identici (anche per l'identificativo registrazione e per l'importo) eccetto per quelli riferiti ai soggetti.
D09A) L'attributo che segue serve ad individuare il cliente (persona fisica) richiedente l'attivita' che si sta registrando.
Il cliente, per gli operatori di recupero crediti, e' il soggetto che conferisce l'incarico (sia al conferimento che alla riscossione); per gli operatori che svolgono attivita' di custodia o di trasporto di contante o valori e' il mittente; per gli operatori che svolgono attivita' di mediazioni immobiliare, commercio di preziosi o di cose antiche, case d'asta e gallerie d'arte e' il venditore.
D09A.1) E' un attributo obbligatorio e - qualora si dovessero compilare, per una stessa attivita' svolta, piu' ricorrenze dell'archivio "prestazioni", perche' i soggetti per conto dei quali il cliente ha agito sono piu' di uno - tale attributo dovra' essere ripetuto su tutte le registrazioni (le varie registrazioni conterranno invece i codici di tutti i soggetti per conto dei quali ha agito all'attributo D09B). Viceversa, qualora l'operazione sia stata posta in essere per un gruppo congiunto di clienti, le successive registrazioni dovranno contenere ulteriori valori per tale attributo.
D09B) L'attributo che segue serve a individuare la persona, fisica o giuridica per conto del quale ha operato il cliente.
D09B.1) E' un attributo facoltativo, nel senso che non deve essere indicato qualora il cliente agisca per proprio conto, ma diventa obbligatorio in presenza di soggetto per conto del quale il cliente ha agito.
D09C) L'attributo che segue serve a individuare la controparte del cliente richiedente l'attivita' che si sta registrando.
D09C.1) E' un attributo facoltativo, nel senso che non deve essere indicato nelle registrazioni di operazioni che non prevedono controparte. Pertanto, con tale attributo, per gli operatori di recupero crediti, devono essere indicati i debitori (sia al conferimento che alla riscossione); per gli operatori che svolgono attivita' di trasporto di contante o valori il destinatario; per gli operatori che svolgono attivita' di mediazioni immobiliari, commercio di preziosi o vendita di cose antiche, case d'asta e gallerie d'arte il compratore; per gli operatori che svolgono attivita' di mediazione creditizia l'intermediario. Ne consegue che tali ultimi operatori devono registrare nella anagrafe dei clienti anche gli intermediari (persone giuridiche) con i quali viene messo in contatto il cliente. Dati sulla registrazione
A51) Deve essere indicata la data in cui e' stato eseguito l'inserimento nel registro informatico.
Gli attributi che seguono servono a consentire di apportare, nel tempo, rettifiche e integrazioni all'archivio informatico.
A54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice sono: 0 = registrazione in essere mai modificata; 1 = registrazione in essere sostitutiva di precedente registrazione; 2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica); 3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica).
A54.B) Deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica (in caso di variazione su entrambe le registrazioni *1* e *3*). Dati sull'importo
B12) Deve essere obbligatoriamente indicata, anche per l'euro, il codice della valuta dell'operazione, come da tabella allegata. Qualora l'attivita' svolta sia eseguita con diverse valute, nella registrazione deve essere indicata la valuta preponderante (cioe' quella con controvalore in euro di maggiore entita).
B14) Deve essere obbligatoriamente indicato il valore monetario globale dell'operazione espresso in unita' di euro (senza decimali).
B15) Deve essere indicata, se presente, la quota parte dell'importo dell'operazione regolata tramite contanti (sempre in unita' di euro).
B16) Deve essere indicata, sempre e solo per le registrazioni riferite a recupero crediti (alla riscossione), commercio di cose antiche e esercizio case d'asta o gallerie d'arte, commercio di oro e di oggetti preziosi, gestione di case da gioco e agenzie in attivita' finanziarie, la descrizione della tipologia dei mezzi di pagamento utilizzati; in caso di utilizzo di piu' mezzi di pagamento e insufficienza di spazio devono essere indicati i mezzi di pagamento prevalenti per importo.
B17) Deve essere indicata, sempre e solo in caso di custodia o trasporto di contante o titoli o valori, la descrizione dei beni oggetto dell'incarico (es. contante e altri mezzi di pagamento italiani/esteri; strumenti finanziari italiani/esteri e metalli preziosi; pietre preziose e altri valori italiani/esteri; ecc.); in caso mancanza di spazio devono essere indicati i beni prevalenti per valore. Registrazioni connesse
Particolari attivita' richiedono l'archiviazione di piu' registrazioni connesse. Ad esempio tale soluzione deve essere adottata per le societa' di recupero crediti all'atto del conferimento dell'incarico. La normativa infatti per tale caso richiede la registrazione, oltre che dell'importo globale da riferire al cliente (creditore), anche la registrazione dei singoli importi maggiori di € 12.500 e dei relativi debitori. In tale contesto dovranno quindi essere eseguite N piu' una registrazione: quest'ultima riguardante l'importo globale e avente come soggetto il cliente (D09A) e, se diverso, il creditore (D09B); le altre, riguardanti i singoli debitori per crediti maggiori di € 12.500, aventi i diversi specifici importi, il cliente, l'eventuale creditore, ed anche lo specifico debitore all'attributo D09C. Tali registrazioni, anche per evitare fraintendimenti sugli importi, dovranno essere fisicamente connesse e riconoscibili mediante l'attribuzione di identico IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE (A03) e la valorizzazione a *3* del Flag A22. 1.5 Rettifiche
Non e' consentito rettificare le informazioni relative alle operazioni o alle anagrafiche gia' inserite nel registro; qualora si manifesti la necessita' di annullare o modificare delle registrazioni, bisognera' agire come di seguito descritto. La rettifica e' basata sugli attributi 454A (D54A) e A54B (D54B) e prevede l'inserimento nell'archivio informatico o in anagrafe di una nuova informazione, identica alla precedente in tutto salvo che per gli attributi variati e gli attributi A54A (D54A) ed A54B (D54B) valorizzati in maniera tale da certificare lo stato delle informazioni (0, 1, 2, 3) e la data della rettifica.
Si ricorda che per alcune delle registrazioni sono presenti piu' istanze (frazionate, incarico congiunto di piu' clienti, connesse, ecc.). In tali casi le variazioni descritte nel seguito dovranno essere eseguite su tutte le istanze interessate dell'archivio.
Per quanto attiene alla anagrafe dei soggetti, che, si ricorda, e' "puntata" tramite i codici soggetto dall'archivio delle attivita' svolte, non e' consentita la modifica dei codici soggetto e non e' consentito l'annullamento di registrazioni riguardanti soggetti "puntati" da registrazioni di attivita' svolte ancora in essere. Annullamenti
Variazioni da apportare sulla vecchia registrazione (tutte le istanze): - trasformazione (da *0* a *2*) del valore dell'attributo indicativo dello stato della registrazione (A54.A o D54a); - inserimento della data di esecuzione dell'annullamento nell'attributo A54.B o D54B. Modifiche
1) Variazioni da apportare sulla vecchia registrazione (tutte le istanze): - trasformazione (da *0* a *3*) del valore dell'attributo indicativo dello stato della registrazione (A54.A o D54A); - inserimento della data di esecuzione della variazione nell'attributo A54.B o D54B.
2) Nuova registrazione da inserire possibilmente in successione fisica alla precedente (per tutte le ricorrenze): - valorizzazione degli attributi sulla base dei precedenti (compreso l'identificativo registrazione o identificativo del cliente) e delle modifiche da apportare; - valorizzazione a *1* dell'attributo A54.A o D54A; - inserimento della stessa data di esecuzione della variazione nell'attributo A54.B o D54A.
L'attributo A54.A (D54A), indicativo dello stato della registrazione, per tutte le registrazioni non annullate o sostituite deve essere valorizzato a *0*.
L'attributo A54.B (D54B), indicante la data di modifica o annullamento, per tutte le registrazioni non annullate, non sostituite, non sostitutive, deve essere valorizzato a NULL o spazi. 1.6 Struttura fisica degli archivi
A) ARCHIVI INFORMATICI
La struttura fisica dell'archivio "registro", nel rispetto delle standardizzazioni definite, e' lasciata alla decisione dei singoli operatori interessati; devono essere comunque osservate le seguenti prescrizioni: 1) il registro informatico deve essere costituito da un unico archivio per ogni operatore; le registrazioni relative alle attivita' svolte e quelle relative alla anagrafe della clientela possono essere inserite su archivi logici e fisici distinti. Qualora tra piu' operatori siano in essere, per la risoluzione delle esigenze di automazione, specifici accordi o convenzioni o forme consortili, o si utilizzi un centro servizi, puo' essere prevista la predisposizione di un unico archivio fisico, purche' siano logicamente distinte e separabili le registrazioni relative a ciascun operatore (attributi A01B e D01B); tale tipo di soluzione, peraltro, deve farsi carico di adeguati criteri di riservatezza e sicurezza; 2) gli attributi relativi ai dati delle attivita' svolte (costituenti i sottoinsiemi *A* e *B*) debbono essere contenuti fisicamente nello stesso archivio (stesso file, stessa tabella); 3) i dati relativi alla anagrafe dei soggetti (attributi *D*) possono essere parte di archivi anagrafici (informatici o cartacei) anche preesistenti; qualora si utilizzi tale opportunita', dovra' obbligatoriamente essere valorizzato (o "scritto") l'attributo di connessione *D09*; in tale ipotesi l'integrabilita' di tale preesistente archivio con i dati delle attivita' svolte dovra' essere prevista per tutti i 10 anni di durata delle registrazioni; 4) e' consentito lo scarico su supporto magnetico o ottico diverso delle registrazioni meno recenti; cio' peraltro non deve comportare un eccessivo aumento dei tempi di risposta, per tali dati, delle funzioni di visualizzazione e ricerca; 5) lo scarico citato deve avvenire per data di registrazione; per ogni scarico eseguito l'operatore deve compilare un apposito registro cartaceo indicante il contenuto di ogni singolo supporto (periodo ricompreso e numero delle registrazioni); 6) e' fatto carico all'operatore di adottare i giusti criteri di sicurezza in materia di integrita' logica e fisica dei dati, su tutti i supporti: doppie copie, attivita' di refreshing dei vecchi supporti (letture ed eventuale riproduzioni, ecc.). La disponibilita' delle informazioni registrate deve essere accertata in maniera periodica e non al momento della richiesta da parte delle autorita' abilitate; 7) e' fatto carico all'operatore di adottare i giusti criteri di sicurezza idonei al rispetto della riservatezza delle informazioni nominative (anagrafe e attivita' svolte) anche di quelle riferite a soggetti diversi dalla clientela (ad esempio, protezione da accessi indesiderati, custodia protetta dei supporti, accesso controllato ai sistemi ed ogni altra modalita' compatibile con le vigenti disposizioni in materia di riservatezza).
B) ARCHIVI CARTACEI
1) Come detto, i dati relativi alla anagrafe dei soggetti (attributi *D*) possono essere parte di archivi anagrafici cartacei anche preesistenti; qualora ci si avvalga di tale opportunita', dovra' obbligatoriamente essere inserito in tali archivi ("scritto") l'attributo di connessione *D09* (codice soggetto); in tale ipotesi l'integrabilita' di tale archivio cartaceo preesistente con i dati delle operazioni dovra' essere prevista per tutti i dieci anni di durata delle registrazioni; 2) anche l'archivio delle operazioni puo' essere tenuto tramite un registro cartaceo, nel rispetto di quanto gia' indicato al punto precedente e fermo restando il tempo di conservazione e l'integrabilita' con l'archivio anagrafico; 3) per entrambi gli archivi, qualora si utilizzi la soluzione del registro cartaceo, devono essere adottate soluzioni (ad esempio dimensione della spaziatura) che consentano, nei casi di modifica ai dati da apportare successivamente alla registrazione, di evidenziare il contenuto delle informazioni prima e dopo la modifica e di esplicitare la data di esecuzione della modifica; 4) con l'utilizzo di archivi cartacei dovranno essere date soluzioni di tipo organizzativo alle disposizioni riguardanti l'ordinamento, i criteri di ricerca e il controllo della riservatezza delle informazioni:
ORDINAMENTO
Le registrazioni relative alle attivita' svolte dovranno essere poste in essere e conservate in ordine crescente di data di registrazione (attributo A51) e nell'ambito dell'identificativo registrazione, mentre le registrazioni relative all'anagrafe dei clienti e degli altri soggetti dovranno essere eseguite e conservate in ordine crescente di codice cliente. Nei casi di utilizzo dell'anagrafe dei clienti cartacea il codice cliente dovra' quindi obbligatoriamente essere costituito da un progressivo crescente.
CRITERI DI RICERCA
La ricerca tramite archivi cartacei si presenta comunque in maniera problematica. Solo il pieno rispetto dei criteri di ordinamento potra' consentire, una volta saputo il periodo temporale di interesse, di raggiungere l'informazione ricercata senza uno scorrimento completo degli archivi, e dai codici soggetto risalire alle generalita'. Comunque, una volta individuata l'informazione ricercata (quel soggetto, quella operazione) devono essere rese disponibili con soluzioni di natura organizzativa, tutte le informazioni previste dalla struttura logica degli archivi.
RISERVATEZZA
Anche con la soluzione cartacea, e' fatto carico all'operatore di adottare misure organizzative di sicurezza idonee al rispetto della riservatezza delle informazioni nominative (anagrafe e attivita' svolte), anche quelle riferite a soggetti diversi dalla clientela (limitazioni all'utilizzo degli archivi cartacei, custodia protetta degli archivi, ecc.). 1.7 Codifiche degli attributi
Alcuni degli attributi richiesti devono essere valorizzati secondo quanto previsto da specifiche tabelle; di seguito vengono richiamati gli attributi interessati e vengono descritte le modalita' di riempimento o le tabelle dei valori possibili. Codice operatore
Come gia' accennato, tale informazione deve essere utilizzata obbligatoriamente solo se ci si avvale di un centro servizi per la gestione dell'archivio informatico. L'informazione serve per identificare l'archivio o il sottoinsieme delle registrazioni di competenza di uno specifico operatore. Allo scopo puo' essere utilizzato qualsiasi insieme di caratteri numerici o alfabetici idoneo ad una suddivisione univoca (come il codice fiscale o la partita IVA) delle registrazioni. Tipologia operatore registrante
E' un attributo che codifica e individua la tipologia dell'operatore e che, congiuntamente alla causale dell'operazione consente di individuare, in maniera indiretta, il ruolo esercitato dai diversi soggetti nell'attivita' registrata. I valori previsti sono: 30) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.); 31) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S.; 32) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; 33) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39; 34) commercio di cose antiche, in presenza della dichiarazione preventiva di cui all'art. 126 del T.U.L.P.S.; 35) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, in presenza della licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.; 36) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalita' industriali o di investimento, in presenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; 37) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, in presenza della licenza di cui all'art. 127 del T.U.L.P.S.; 38) gestione di case da gioco, in presenza dell'autorizzazione ai sensi delle leggi in vigore nonche' del requisito di cui all'art. 5, co. 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; 39) la fabbricazione di oggetti preziosi in qualita' di imprese artigiane, in possesso dell'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 40) mediazione creditizia, in presenza dell'iscrizione all'albo dei mediatori creditizi di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108; 41) agenzia in attivita' finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in presenza dell'iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 374 del 1999. Codice causale (tipologia operazione)
E' un codice che individua la tipologia dell'operazione posta in essere. Per ogni tipologia di operatore e' presente un insieme di causali. I valori previsti sono seguenti:
Operazioni oggetto di registrazione per gli operatori che esercitano l'attivita' di recupero crediti
===================================================================== CODICE | DESCRIZIONE ===================================================================== 8001 |Recupero crediti (conferimento incarico) 8002 |Recupero crediti (riscossione del credito) 8099 |Recupero crediti (altro)
Operazioni oggetto di registrazione per gli operatori che esercitano le attivita' di custodia e trasporto di denaro contante titoli o valori
===================================================================== CODICE| DESCRIZIONE ===================================================================== 8101 |Custodia di contanti, titoli o valori - deposito --------------------------------------------------------------------- |Custodia di contanti, titoli o valori - ritiro - eseguire la |registrazione SOLO SE I SOGGETTI SONO DIVERSI rispetto al 8102 |deposito --------------------------------------------------------------------- 8103 |Trasporto di contanti, titoli o valori --------------------------------------------------------------------- 8199 |Custodia di contanti, titoli o valori - (altro)
Operazioni oggetto di registrazione per gli operatori che esercitano l'attivita' di agenzia di affari in mediazione immobiliare
===================================================================== CODICE| DESCRIZIONE ===================================================================== 8201 |Mediazione immobiliare - conclusione del contratto preliminare 8202 |Mediazione immobiliare - conclusione del contratto definitivo 8299 |Mediazione immobiliare - altro
Operazioni oggetto di registrazione per gli operatori che esercitano le attivita' di commercio di cose antiche e esercizio di case d'asta o gallerie d'arte
===================================================================== CODICE | DESCRIZIONE ===================================================================== 8301 |Commercio di cose antiche, acquisto 8302 |Attivita' di casa d'asta, acquisto 8303 |Attivita' di gallerie d'arte acquisto 8304 |Commercio di cose antiche, vendita 8305 |Attivita' di casa d'asta, vendita 8306 |Attivita' di gallerie d'arte, vendita
Operazioni oggetto di registrazione per gli operatori che svolgono le attivita' di commercio di oro e di fabbricazione mediazione e commercio, compresa l'importazione e l'esportazione, di oggetti preziosi
===================================================================== CODICE | DESCRIZIONE ===================================================================== 8401 |Acquisto di oro 8402 |Vendita di oro 8403 |Importazione di oro 8404 |Esportazione di oro 8405 |Acquisto di preziosi 8406 |Vendita di preziosi 8407 |Mediazione di preziosi 8408 |Importazione di preziosi 8409 |Esportazione di preziosi
Operazioni oggetto di registrazione per gli operatori che svolgono l'attivita' di gestione di case da gioco
===================================================================== CODICE | DESCRIZIONE ===================================================================== 8501 |Acquisto di fiches o altri mezzi da gioco 8502 |Vendita di fiches o altri mezzi da gioco
Operazioni oggetto di registrazione per gli operatori che svolgono l'attivita' di mediazione creditizia
===================================================================== CODICE| DESCRIZIONE ===================================================================== |Mediazione creditizia per concessione del finanziamento nella 8601 |forma di locazione finanziaria --------------------------------------------------------------------- |Mediazione creditizia per concessione del finanziamento nella 8602 |forma di acquisto di crediti --------------------------------------------------------------------- |Mediazione creditizia per concessione del finanziamento nella |forma di credito al consumo, cosi' come definito da l'art.121 |del TUB, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione 8603 |di pagamento --------------------------------------------------------------------- |Mediazione creditizia per concessione del finanziamento nella 8604 |forma di credito ipotecario --------------------------------------------------------------------- |Mediazione creditizia per concessione del finanziamento nella 8605 |forma di prestito su pegno --------------------------------------------------------------------- |Mediazione creditizia per concessione del finanziamento nella |forma di rilascio di fideiussioni, avalli, aperture di credito |documentate, accettazioni, girate, nonche' impegni a concedere 8606 |credito --------------------------------------------------------------------- |Mediazione creditizia per concessione del finanziamento di 8699 |altra forma
Operazioni oggetto di registrazione per gli operatori che svolgono l'attivita' in agenzia in attivita' finanziaria
===================================================================== CODICE| DESCRIZIONE ===================================================================== |Conclusione del contratto di finanziamento nella forma di 8701 |locazione finanziaria --------------------------------------------------------------------- |Conclusione del contratto di finanziamento nella forma di 8702 |acquisto di crediti --------------------------------------------------------------------- |Conclusione del contratto di finanziamento nella forma di |credito al consumo, cosi' come definito dall art.121 del TUB, |fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di 8703 |pagamento --------------------------------------------------------------------- |Conclusione del contratto di finanziamento nella forma di 8704 |credito ipotecario --------------------------------------------------------------------- |Conclusione del contratto di finanziamento nella forma di 8705 |prestito su pegno --------------------------------------------------------------------- |Conclusione del contratto di finanziamento nella forma di |rilascio di fideiussioni, avalli, aperture di credito |documentate, accettazioni, girate, nonche' impegni a concedere 8706 |credito --------------------------------------------------------------------- |Conclusione del contratto per attivita' di negoziazione valuta 8707 |a pronti o a termine --------------------------------------------------------------------- |Conclusione del contratto di finanziamento nella forma di 8708 |prestito su pegno --------------------------------------------------------------------- |Conclusione del contratto di prestazione di servizi di 8709 |pagamento nella forma di incasso e trasferimento di fondi --------------------------------------------------------------------- |Conclusione del contratto di prestazione di servizi di |pagamento nella forma di trasmissione o esecuzione di ordini |di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti, effettuati 8710 |con qualunque modalita' --------------------------------------------------------------------- |Conclusione del contratto di prestazione di servizi di 8711 |pagamento nella forma di compensazione di debiti e crediti --------------------------------------------------------------------- |Conclusione del contratto di prestazione di servizi di |pagamento avente ad oggetto l'emissione o gestione di carte di 8712 |credito o di debito o di altro mezzo di pagamento --------------------------------------------------------------------- 8798 |Conclusione del contratto di finanziamento di altra forma --------------------------------------------------------------------- |Conclusione del contratto di prestazione di servizi di 8799 |pagamento di altra
Codice Cliente
E' un codice che deve essere attribuito obbligatoriamente a ciascun soggetto (persona fisica o giuridica) censito (o identificato) nell'archivio anagrafico. Al riguardo puo' essere utilizzato qualsiasi valore univoco, come ad esempio un progressivo. Il valore di questo attributo consente, riportato nell'archivio dei dati della attivita' svolte, di individuare a quali soggetti la attivita' posta in essere faccia riferimento e di conoscerne tutte le generalita'. Codice Stato della registrazione
E' un attributo che serve a stabilire, in entrambi gli archivi, la situazione dell'informazione registrata, e quindi consente di apportare variazioni o annullamenti secondo le modalita' descritte al paragrafo riguardante le RETTIFICHE. Gli specifici valori previsti per tale codice sono:
0 = registrazione in essere mai modificata (all'immissione di una nuova registrazione di cliente o attivita' svolta); 1 = registrazione in essere sostitutiva di precedente registrazione (nella riga sostitutiva); 2 = registrazione annullata (nella riga cancellata per annullamento); 3 = registrazione annullata per variazione (nella riga sostituita). Codice Tipo di identificazione
E' un attributo utilizzato per descrivere le modalita' di identificazione dei soggetti presenti nell'archivio anagrafico. I valori previsti sono i seguenti: 0 = identificazione non effettuata; A = eseguita direttamente dall'operatore o da un suo collaboratore; B = eseguita tramite atti pubblici, scritture private autenticate, documenti recanti la firma digitale; C = eseguita tramite dichiarazione dell'autorita' consolare italiana; D = eseguita tramite attestazione di altro operatore E = eseguita tramite idonea attestazione di intermediari abilitati, enti creditizi o finanziari CEE, banche di paesi "GAFI"; F = eseguita tramite le ulteriori modalita' indicate dall'UIC. Tipo del documento presentato
Per certificare il tipo del documento utilizzato ai fini della identificazione dei soggetti i valori da utilizzare sono i seguenti: 01 = Carta di identita'; 02 = Patente di guida; 03 = Passaporto; 04 = Porto d'armi; 05 = Tessera postale; 06 = Altro. Codice divisa
Deve contenere, anche per l'euro, il codice della valuta della attivita' svolta, come da tabella seguente.
===================================================================== CODICE |SWIFT|DESCRIZIONE ===================================================================== 1 | USD |DOLLARO USA --------------------------------------------------------------------- 2 | GBP |STERLINA GRAN BRETAGNA --------------------------------------------------------------------- 3 | CHF |FRANCO SVIZZERA --------------------------------------------------------------------- 7 | DKK |CORONA DANIMARCA --------------------------------------------------------------------- 8 | NOK |CORONA NORVEGIA --------------------------------------------------------------------- 9 | SEK |CORONA SVEZIA --------------------------------------------------------------------- 10 | TRL |LIRA TURCHIA --------------------------------------------------------------------- 12 | CAD |DOLLARO CANADA --------------------------------------------------------------------- 22 | KES |SCELLINO KENIA --------------------------------------------------------------------- 26 | PKR |RUPIA PAKISTAN --------------------------------------------------------------------- 29 | CLP |PESO CILE --------------------------------------------------------------------- 31 | INR |RUPIA INDIA --------------------------------------------------------------------- 32 | LBP |LIRA LIBANO --------------------------------------------------------------------- 33 | MTL |LIRA MALTA --------------------------------------------------------------------- 35 | VEB |BOLIVAR VENEZUELA --------------------------------------------------------------------- 36 | SYP |LIRA SIRIA --------------------------------------------------------------------- 40 | COP |PESO COLOMBIA --------------------------------------------------------------------- 43 | XAF |FRANCO CFA --------------------------------------------------------------------- 44 | GIP |STERLINA GIBILTERRA --------------------------------------------------------------------- 46 | CYP |LIRA CIPRO --------------------------------------------------------------------- 47 | ALL |LEK ALBANIA --------------------------------------------------------------------- 51 | ZWD |DOLLARO ZIMBABWE --------------------------------------------------------------------- 53 | UYU |PESO URUGUAY --------------------------------------------------------------------- 55 | MYR |RINGGIT MALESIA --------------------------------------------------------------------- 57 | IRR |RIAL IRAN --------------------------------------------------------------------- 58 | LKR |RUPIA SRI LANKA --------------------------------------------------------------------- 62 | ISK |CORONA ISLANDA --------------------------------------------------------------------- 65 | SOS |SCELLINO SOMALIA --------------------------------------------------------------------- 66 | PHP |PESO FILIPPINE --------------------------------------------------------------------- 67 | CUP |PESO CUBA --------------------------------------------------------------------- 68 | ETB |BIRR ETIOPIA --------------------------------------------------------------------- 69 | LYD |DINARO LIBIA --------------------------------------------------------------------- 70 | EGP |LIRA EGITTO --------------------------------------------------------------------- 71 | JPY |YEN GIAPPONE --------------------------------------------------------------------- 73 | THB |BAHT THAILANDIA --------------------------------------------------------------------- 74 | BOB |BOLIVIANO BOLIVIA --------------------------------------------------------------------- 75 | SAR |RIAL ARABIA SAUDITA --------------------------------------------------------------------- 77 | CRC |COLON COSTARICA --------------------------------------------------------------------- 78 | GTQ |QUETZAL GUATEMALA --------------------------------------------------------------------- 79 | SDD |DINARO SUDAN --------------------------------------------------------------------- 80 | TND |DINARO TUNISIA --------------------------------------------------------------------- 81 | NGN |NAIRA NIGERIA --------------------------------------------------------------------- 82 | ZAR |RAND SUD AFRICA --------------------------------------------------------------------- 83 | DJF |FRANCO GIBUTI --------------------------------------------------------------------- 84 | MAD |DIRHAM MAROCCO --------------------------------------------------------------------- 87 | AOA |KWANZA ANGOLA --------------------------------------------------------------------- 89 | JOD |DINARO GIORDANIA --------------------------------------------------------------------- 93 | IQD |DINARO IRAK --------------------------------------------------------------------- 101 | PYG |GUARANI' PARAGUAY --------------------------------------------------------------------- 102 | KWD |DINARO KUWAIT --------------------------------------------------------------------- 103 | HKD |DOLLARO HONG KONG --------------------------------------------------------------------- 105 | XPF |FRANCO CFP (COM. FINANZ. PACIF) --------------------------------------------------------------------- 106 | DZD |DINARO ALGERIA --------------------------------------------------------------------- 107 | MMK |KYAT MYANMAR --------------------------------------------------------------------- 109 | AUD |DOLLARO AUSTRALIA --------------------------------------------------------------------- 111 | GHC |CEDI GHANA --------------------------------------------------------------------- 113 | NZD |DOLLARO NUOVA ZELANDA --------------------------------------------------------------------- 115 | AFN |AFGANI AFGANISTAN --------------------------------------------------------------------- 116 | DOP |PESO REPUBBLICA DOMINICANA --------------------------------------------------------------------- 117 | SVC |COLON EL SALVADOR --------------------------------------------------------------------- 118 | HNL |LEMPIRA HONDURAS --------------------------------------------------------------------- 119 | KRW |WON COREA DEL SUD --------------------------------------------------------------------- 120 | NIO |CORDOBA ORO --------------------------------------------------------------------- 122 | YER |RIAL YEMEN --------------------------------------------------------------------- 123 | IDR |RUPIA INDONESIA --------------------------------------------------------------------- 124 | SGD |DOLLARO SINGAPORE --------------------------------------------------------------------- 125 | TZS |SCELLINO TANZANIA --------------------------------------------------------------------- 126 | UGX |SCELLINO UGANDA --------------------------------------------------------------------- 127 | ZMK |KWACHA ZAMBIA --------------------------------------------------------------------- 129 | GNF |FRANCO GUINEA --------------------------------------------------------------------- 130 | MGF |FRANCO MADAGASCAR --------------------------------------------------------------------- 131 | ROL |LEU ROMANIA --------------------------------------------------------------------- 132 | ANG |FIORINO ANTILLE OLANDESI --------------------------------------------------------------------- 133 | MZM |METICAL MOZAMBICO --------------------------------------------------------------------- 135 | BSD |DOLLARO BAHAMA --------------------------------------------------------------------- 136 | BHD |DINARO BAHREIN --------------------------------------------------------------------- 137 | XCD |DOLLARO CARAIBI DELL'EST --------------------------------------------------------------------- 138 | BMD |DOLLARO BERMUDE --------------------------------------------------------------------- 139 | BND |DOLLARO BRUNEI --------------------------------------------------------------------- 140 | BIF |FRANCO BURUNDI --------------------------------------------------------------------- 141 | KHR |RIEL KAMPUCHEA --------------------------------------------------------------------- 142 | JMD |DOLLARO GIAMAICA --------------------------------------------------------------------- 143 | TWD |DOLLARO TAIWAN --------------------------------------------------------------------- 144 | CNY |RENMIMBI (YUAN) CINA --------------------------------------------------------------------- 145 | VND |DONG VIETNAM --------------------------------------------------------------------- 146 | FKP |STERLINA FALKLAND --------------------------------------------------------------------- 147 | FJD |DOLLARO FIJI --------------------------------------------------------------------- 149 | GYD |DOLLARO GUYANA --------------------------------------------------------------------- 151 | HTG |GOURDE HAITI --------------------------------------------------------------------- 152 | BZD |DOLLARO BELIZE --------------------------------------------------------------------- 153 | HUF |FORINT UNGHERIA --------------------------------------------------------------------- 154 | LAK |KIP LAOS --------------------------------------------------------------------- 155 | LRD |DOLLARO LIBERIA --------------------------------------------------------------------- 156 | MOP |PATACA MACAO --------------------------------------------------------------------- 157 | MWK |KWACHA MALAWI --------------------------------------------------------------------- 158 | MVR |RUPIA MALDIVE --------------------------------------------------------------------- 160 | MNT |TUGRIK MONGOLIA --------------------------------------------------------------------- 161 | NPR |RUPIA NEPAL --------------------------------------------------------------------- 162 | PAB |BALBOA PANAMA --------------------------------------------------------------------- 163 | RWF |FRANCO RUANDA --------------------------------------------------------------------- 164 | WST |TALA SAMOA OCCIDENTALI --------------------------------------------------------------------- 165 | SLL |LEONE SIERRA LEONE --------------------------------------------------------------------- 166 | TTD |DOLLARO TRINIDAD E TOBAGO --------------------------------------------------------------------- 167 | TOP |PAANGA TONGA --------------------------------------------------------------------- 170 | MUR |RUPIA MAURITIUS --------------------------------------------------------------------- 171 | BWP |PULA BOTSWANA --------------------------------------------------------------------- 172 | LSL |LOTI LESOTHO --------------------------------------------------------------------- 173 | SZL |LILANGENI NGWANE --------------------------------------------------------------------- 174 | BDT |TAKA BANGLA DESH --------------------------------------------------------------------- 180 | BTN |NGULTRUM BHUTAN --------------------------------------------------------------------- 181 | CVE |ESCUDO CAPO VERDE --------------------------------------------------------------------- 182 | KPW |WON COREA DEL NORD --------------------------------------------------------------------- 184 | OMR |RIAL OMAN --------------------------------------------------------------------- 185 | SCR |RUPIA SEYCHELLES --------------------------------------------------------------------- 187 | AED |DIRHAN EMIRATI ARABI UNITI --------------------------------------------------------------------- 188 | XDR |DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO --------------------------------------------------------------------- 189 | QAR |RIYAL QATAR --------------------------------------------------------------------- 190 | PGK |KINA PAPUA NUOVA GUINEA --------------------------------------------------------------------- 191 | STD |DOBRA SAO TOME --------------------------------------------------------------------- 193 | GMD |DALASI GAMBIA --------------------------------------------------------------------- 195 | BBD |DOLLARO BARBADOS --------------------------------------------------------------------- 196 | MRO |OUGUJYA MAURITANIA --------------------------------------------------------------------- 201 | PEN |NUEVO SOL PERU' --------------------------------------------------------------------- 203 | ILS |NUOVO SHEKEL ISRAELE --------------------------------------------------------------------- 205 | KYD |DOLLARO ISOLE CAYMAN --------------------------------------------------------------------- 206 | SBD |DOLLARO ISOLE SALOMONE --------------------------------------------------------------------- 207 | SHP |STERLINA S. ELENA --------------------------------------------------------------------- 208 | VUV |VATU VANUATU --------------------------------------------------------------------- 209 | XOF |FRANCO CFA (BCEAO) --------------------------------------------------------------------- 210 | KMF |FRANCO ISOLE COMORE --------------------------------------------------------------------- 211 | AWG |FIORINO ARUBA --------------------------------------------------------------------- 215 | SIT |TALLERO SLOVENIA --------------------------------------------------------------------- 216 | ARS |PESO ARGENTINA --------------------------------------------------------------------- 218 | EEK |CORONA ESTONIA --------------------------------------------------------------------- 219 | LVL |LITAS LETTONIA --------------------------------------------------------------------- 221 | LTL |LITAS LITUANIA --------------------------------------------------------------------- 222 | MXN |NUOVO PESO MESSICO --------------------------------------------------------------------- 223 | CZK |CORONA REPUBBLICA CECA --------------------------------------------------------------------- 224 | SKK |CORONA REPUBBLICA SLOVACCA --------------------------------------------------------------------- 225 | KGS |SOM KIRGHIZISTAN --------------------------------------------------------------------- 228 | TMM |MANAT TURKMENISTAN --------------------------------------------------------------------- 229 | HRK |KUNA CROAZIA --------------------------------------------------------------------- 230 | GEL |LARI GEORGIA --------------------------------------------------------------------- 231 | KZT |TENGE KAZAKISTAN --------------------------------------------------------------------- 232 | UZS |SUM UZBEKISTAN --------------------------------------------------------------------- 234 | BRL |REAL BRASILE --------------------------------------------------------------------- 235 | MDL |LEU MOLDAVIA --------------------------------------------------------------------- 236 | MKD |DINARO MACEDONIA --------------------------------------------------------------------- 237 | PLN |ZLOTY POLONIA --------------------------------------------------------------------- 238 | AZM |MANAT AZERBAIGIAN --------------------------------------------------------------------- 240 | BAM |CONVERTIBLE MARKS BOSNIA ERZEG --------------------------------------------------------------------- 241 | UAH |HRYVNIA UCRAINA --------------------------------------------------------------------- 242 | EUR |EURO UNIONE ECON. E MONETARIA --------------------------------------------------------------------- 243 | ERN |NAKFA ERITREA --------------------------------------------------------------------- 244 | RUB |RUBLO RUSSIA (NUOVO) --------------------------------------------------------------------- 246 | AMD |DRAM ARMENIA --------------------------------------------------------------------- 252 | NAD |DOLLARO NAMIBIA --------------------------------------------------------------------- 261 CDF FRANCO REPUBBLICA | | DEMOCRATICA | | --------------------------------------------------------------------- 262 | BGN |LEV BULGARIA --------------------------------------------------------------------- 263 | BYR |RUBLO BIELORUSSIA --------------------------------------------------------------------- 264 | TJS |SOMONI TAGIKISTAN --------------------------------------------------------------------- 265 | CSD |DINARO SERBIA E MONTENEGRO --------------------------------------------------------------------- 266 | SRD |DOLLARO SURINAME --------------------------------------------------------------------- 267 | TRY |LIRA TURCHIA (NUOVA) --------------------------------------------------------------------- 268 | MGA |FRANCO MADAGASCAR (NEW) --------------------------------------------------------------------- 270 | RON |LEU ROMANIA Descrizione Paese
L'attributo, da valorizzare solo per i soggetti non residenti in alternativa alla provincia, deve contenere uno dei seguenti valori
ABU DHABI AFGHANISTAN AJMAN ALBANIA ALGERIA AMERICAN SAMOA ANDORRA ANGOLA ANGUILLA ANTIGUA E BARBUDA ANTILLE OLANDESI ARABIA SAUDITA ARGENTINA ARMENIA ARUBA ASCENSION AUSTRALIA AUSTRIA AZERBAIGIAN AZZORRE, ISOLE BAHAMA BAHREIN BANGLADESH BARBADOS BELGIO BELIZE BENIN BERMUDA BHUTAN BIELORUSSIA BOLIVIA BOSNIA ERZEGOVINA BOTSWANA BOUVET ISLAND BRASILE BRUNEI BULGARIA BURKINA FASO BURUNDI CAMBOGIA CAMERUN CAMPIONE D'ITALIA CANADA CANARIE, ISOLE CAPO VERDE CAROLINE, ISOLE CAYMAN ISLANDS CECA, REPUBBLICA CENTROAFRICANA REP. CEUTA CHAFARINAS CHAGOS, ISOLE CHRISTMAS ISLAND CIAD CILE CINA REP. POP. CIPRO CITTA' DEL VATICANO CLIPPERTON COCOS (KEELING) ISLANDS COLOMBIA COMORE, ISOLE CONGO CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA COOK, ISOLE COREA DEL NORD COREA DEL SUD COSTA D'AVORIO COSTARICA CROAZIA CUBA DANIMARCA DESSTA DOMINICA DOMINICANA REP. DUBAI ECUADOR EGITTO ERITREA ESTONIA ETIOPIA FAER OER, ISOLE FALKLAND, ISOLE FIJI, ISOLE FILIPPINE FINLANDIA FRANCIA FUIJAYRAH GABON GAMBIA GEORGIA GERMANIA GHANA GIAMAICA GIAPPONE GIBILTERRA GIBUTI GIORDANIA GOUGH GRECIA GRENADA GROENLANDIA GUADALUPA GUAM GUATEMALA GUAYANA FRANCESE GUERNSEY GUINEA GUINEA BISSAU GUINEA EQUATORIALE GUYANA HAITI HEARD E MCDONALD ISLANDS HONDURAS HONG KONG INDIA INDONESIA IRAN IRAQ IRLANDA ISLANDA ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO ISRAELE ITALIA JERSEY KAZAKISTAN KENYA KIRGHIZISTAN KIRIBATI KUWAIT LAOS LESOTHO LETTONIA LIBANO LIBERIA LIBIA LIECHTENSTEIN LITUANIA LUSSEMBURGO MACAO MACEDONIA MADAGASCAR MADEIRA MALAWI MALAYSIA MALDIVE MALI MALTA MAN, ISOLA MARIANNE SETTENTRIONALI, ISOLE MAROCCO MARSHALL, ISOLE MARTINICA MAURITANIA MAURIZIO, ISOLA MAYOTTE MELILLA MESSICO MICRONESIA, STATI FEDERATI MIDWAY, ISLANDS MOLDAVIA MONGOLIA MONTSERRAT MOZAMBICO MYANMAR NAMIBIA NAURU NEPAL NICARAGUA NIGER NIGERIA NIUE NORFOLK ISLAND NORVEGIA NUOVA CALEDONIA NUOVA ZELANDA OMAN PAESI BASSI PAKISTAN PALAU PALESTINA, TERRITORI AUTONOMI DI PANAMA PANAMA - ZONA DEL CANALE PAPUA - NUOVA GUINEA PARAGUAY PENON DE ALHUCEMAS PENON DE VELEZ DE LA GOMERA PERU' PITCAIRN POLINESIA FRANCESE POLONIA PORTOGALLO PORTORICO PRINCIPATO DI MONACO QATAR RAS EL KHAIMAH REGNO UNITO REUNION ROMANIA RUSSIA RWANDA SAHARA OCCIDENTALE SAINT LUCIA SAINT MARTIN SETTENTRIONALE SALOMONE, ISOLE SALVADOR SAMOA SAN MARINO SANT'ELENA SAO TOME E PRINCIPE SENEGAL SERBIA AND MONTENEGRO SEYCHELLES SHARJAH SIERRA LEONE SINGAPORE SIRIA SLOVACCA, REPUBBLICA SLOVENIA SOMALIA SOUTH GEORGIA E SOUTH SANDWICH SPAGNA SRI LANKA ST PIERRE E MIQUELON ST. KITTS E NEVIS ST. VINCENT E GRENADINE STATI UNITI D'AMERICA br; SUDAFRICANA REP. SUDAN SURINAME SVALBARD E JAN MAYEN ISLANDS SVEZIA SVIZZERA SWAZILAND TAGIKISTAN TAIWAN TANZANIA TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE TERRITORIO BRITANNICO OCEANO THAILANDIA TIMOR LESTE TOGO TOKELAU TONGA TRINIDAD E TOBAGO TRISTAN DA CUNHA TUNISIA TURCHIA TURKMENISTAN TURKS E CAICOS TUVALU' UCRAINA UGANDA UMM AL QAIWAIN UNGHERIA URUGUAY UZBEKISTAN VANUATU VENEZUELA VERGINI AMERICANE, ISOLE VERGINI BRITANNICHE, ISOLE VIETNAM WAKE, ISLAND WALLIS E FUTUNA YEMEN ZAMBIA ZIMBABWE ALTRO PAESE
1.8 Chiave di identificazione
Per chiave di identificazione si intende l'attributo, contenuto nel registro, che consente l'identificazione UNIVOCA di ogni attivita' o anagrafica registrata; tale funzione viene svolta dall'attributo *A03* descritto nel tracciato per l'archivio dei DATI DELLE ATTIVITA' SVOLTE e *D09* per l'archivio anagrafico, eventualmente in congiunzione (per le rettifiche) con gli attributi A54.A/B (D54A/B) (stato della registrazione e data di intervento). In merito al contenuto dell'attributo A03, ogni operatore e' lasciato libero di decidere secondo le proprie esigenze; al suo interno deve essere in ogni caso previsto un progressivo crescente. 1.9 Ordinamento
Per quanto attiene all'ordinamento delle informazioni, devono essere disciplinati due diversi aspetti: 1) ordinamento dei due archivi (dati recenti); 2) ordinamento dei dati "storici" scaricati su altri supporti.
In merito al primo punto si prescrive quanto segue: - qualora l'operatore faccia uso di DBMS che consentono l'accesso rapido alle informazioni per diverse chiavi di ricerca, non e' richiesto nessun preciso ordinamento fisico delle registrazioni; - gli operatori che registrano operazioni e anagrafiche su archivi sequenziali debbono conservare tali dati in ordine crescente di data di registrazione (attributi rispettivamente A51 e D10), e di identificativo di registrazione (A03 e D09) oppure predisporre una funzione elaborativa che, per la semplice visualizzazione, ne realizzi una versione ordinata per i citati attributi.
Per quanto attiene al secondo punto, si precisa che, lo scarico su altri supporti magnetici o ottici delle registrazioni meno recenti deve avvenire secondo le seguenti modalita': - i criteri di stralcio debbono basarsi sulla DATA DI REGISTRAZIONE (A51 o D10); - i supporti magnetici prodotti debbono contenere tutte le attivita' svolte e le anagrafiche REGISTRATE in un preciso intervallo temporale; - il riferimento agli intervalli temporali contenuti in ciascun supporto, unitamente all'indicazione della quantita' di registrazioni scaricate, deve essere contenuto in un apposito registro, cartaceo o informatico, da tenersi a cura dell'operatore o del centro servizi; - all'interno di ogni supporto le registrazioni debbono essere ordinate per data e identificativo registrazione. 1.10 Chiavi e funzioni di ricerca
Per chiavi di ricerca si intendono i singoli attributi, o la combinazione di attributi, mediante i quali le funzioni di "ricerca" riescono ad evidenziare il voluto sottoinsieme delle registrazioni presenti nell'archivio registro.
Per quanto riguarda le funzioni di ricerca si precisa quanto segue:
- le ricerche debbono poter essere eseguite per tutti gli attributi previsti negli standards; - potranno essere richieste informazioni su un soggetto, indipendentemente dal ruolo da questi esercitato nelle diverse operazioni (cliente o soggetto per conto del quale il cliente ha operato). Al riguardo si puo' accettare che il risultato venga raggiunto con tre diverse ricerche; - le ricerche interesseranno quasi sempre entrambi gli archivi; ad esempio si potrebbe partire dalla ricerca della presenza di un soggetto nell'archivio anagrafico (mediante il nome, o la data di nascita, ecc.) e poi, ricavatone il codice identificativo (D09), ricercare nel registro dei dati delle attivita' svolte (tramite D09A, D09B e D09C) le attivita' in cui il soggetto e' stato coinvolto, e, al limite, tornare all'archivio anagrafico per conoscere le generalita' degli altri soggetti coinvolti. All'opposto, si potrebbe partire dalla ricerca di una particolare attivita' svolta (ad esempio tramite la data, il tipo di attivita', ecc.), e poi, ottenuti i codici dei soggetti coinvolti (D09A, D09B e D09C), passare all'archivio anagrafico per conoscerne le generalita'; - al riguardo del sistema di ricerca si ricorda che per alcune delle attivita' svolte (casi di frazionamento, conferimento congiunto di piu' clienti, molteplicita' dei soggetti per conto dei quali si e' agito) l'operazione e' descritta da piu' di una istanza dell'archivio; - le funzioni di ricerca debbono attivarsi sia sui dati "recenti" sia sui dati scaricati su altri supporti magnetici o ottici, e debbono agire su tutti gli attributi previsti nella struttura logica; - una volta raggiunta l'informazione ricercata devono essere rese disponibili, con soluzioni di natura tecnica o organizzativa, tutte le informazioni previste dalla struttura logica degli archivi, anche se materialmente memorizzate in archivi preesistenti o contenute in supporti cartacei. 1.11 Modalita' di acquisizione e durata delle registrazioni
Modalita' di alimentazione
Il registro informatico puo' essere alimentato con le seguenti modalita': - con transazioni interattive di inserimento (digitazione a terminale o P.C.); - mediante elaborazioni periodiche, dai dati di archivi di "evidenza" o provvisori (es. per le frazionate); - mediante elaborazioni periodiche, dai dati acquisiti per preesistenti procedure.
Non e' consentito l'inserimento nell'archivio "registro" di informazioni incomplete, o per le quali non e' stata ancora decisa la registrazione. Per tali necessita' possono essere utilizzati archivi identici a quello del registro, anche connessi "logicamente", ma fisicamente distinti. Tempi
I dati delle ATTIVITA' SVOLTE debbono essere inseriti nel relativo registro entro 30 giorni dalla data di avvenuto completamento della attivita'. Le informazioni anagrafiche debbono essere inserite nell'archivio anagrafico, ovviamente, prima della registrazione della attivita'. La registrazione puo' essere cancellata dal registro informatico (archivi dei dati recenti o "storici") al trascorrere di 10 anni dalla data di registrazione (ATTIVITA' SVOLTE); per l'archivio anagrafico la cancellazione e' subordinata alla avvenuta cancellazione di tutte le attivita' in cui il soggetto e' coinvolto. 1.12 Gestione delle operazioni frazionate
Non sono previsti specifici STANDARD INFORMATICI per eventuali archivi di controllo dei casi di frazionamento; la possibile gestione informatica di tali archivi e' totalmente demandata agli operatori interessati. Per quanto riguarda, invece, l'inserimento in archivio di operazioni frazionate, che concettualmente sono una unica operazione, ogni gruppo di frazionate dovra' essere registrato utilizzando lo stesso valore per 1'IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE (A03) e valorizzando a * 1 * il Flag A22. 1.13 Documentazione del sistema informatico
Ogni operatore dovra' detenere una sintetica documentazione delle procedure informatiche utilizzate. Questa dovra' riguardare in particolare: - le modalita' di alimentazione degli archivi, di scarico dei dati piu' vecchi e di cancellazione delle evidenze dal registro; - le modalita' di esecuzione delle funzioni di ricerca; - la struttura dei due archivi, indicante anche le modalita' di assegnazione dell'identificativo registrazione e dell'identificativo cliente; - l'eventuale sistema di supporto al controllo dei casi di frazionamento.
Qualora l'operatore faccia uso di un pacchetto applicativo prodotto da altri, siano essi altri operatorio case di software, l'obbligo di conservare la parte piu' analitica della suddetta documentazione ricade su questi ultimi.
ALLEGATO B INDICATORI DI ANOMALIA
Al fine di agevolare l'attivita' di valutazione degli operatori in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni, si forniscono di seguito alcuni indicatori esemplificativi di anomalia, la cui elencazione non e' esaustiva anche in considerazione della continua evoluzione delle modalita' di svolgimento delle operazioni finanziarie. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici che costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore a cui si riferiscono.
L'operatore puo' avvalersi di tali indicatori, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, in presenza dei quali, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, deve formulare una valutazione sulla natura dell'operazione.
La casistica va intesa come strumento operativo da utilizzare per le verifiche, tenendo presente che l'assenza dei profili di anomalia suggeriti nel presente provvedimento puo' non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. A tale proposito si richiamano le disposizioni di cui alla parte V, paragrafi 1, 3 e 4 del provvedimento.
Nella segnalazione occorre evidenziare le anomalie avendo riguardo al contesto nel quale l'operazione e' compiuta o richiesta e a tutte le informazioni disponibili. Le ragioni del sospetto devono essere illustrate e spiegate con accuratezza nella segnalazione, senza limitarsi al riferimento a uno o piu' indicatori.
Costituiscono indicatori della natura sospetta dell' operazione:
1. Indicatori di anomalia connessi al profilo soggettivo ed economico-patrimoniale del cliente
1.1 Un cliente nuovo o potenziale e' noto per avere una opinabile reputazione o per essere oggetto di investigazioni per riciclaggio di denaro o per altri delitti non colposi: - l'operatore e' a conoscenza del fatto che il cliente ha precedenti penali; - il cliente ammette o fa dichiarazioni riguardo il proprio coinvolgimento in attivita' criminose; - i normali tentativi di verificare il profilo economico e soggettivo di un nuovo o potenziale cliente sono difficoltosi.
1.2 Il cliente, in assenza di plausibili giustificazioni, richiede lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio normale della sua professione o attivita':
- il cliente richiede l'esecuzione di operazioni che impiegano disponibilita' che appaiono eccessive rispetto al proprio profilo economico-patrimoniale; - il cliente richiede l'esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie.
1.3 Le imprese clienti, pur detenendo un capitale sociale di importo ridotto, acquisiscono a diverso titolo la disponibilita' di beni, anche di lusso, di elevato valore, non giustificati dal giro d'affari aziendale, soprattutto con uso di denaro contante. 2. Indicatori di anomalia connessi al comportamento del cliente
2.1 Il cliente si rifiuta o appare riluttante a presentare un documento d'identita' valido per l'identificazione: - il cliente usa documenti identificativi che sembrano essere contraffatti; - il cliente si rifiuta di produrre documenti personali di identita' o ne presenta solo copie; - tutti i documenti d'identita' presentati sono rilasciati da paesi esteri o non possono essere controllati per qualunque altra ragione; - il cliente rinvia senza ragione la presentazione di documenti aziendali.
2.2 Il cliente usa pseudonimi e una varieta' di indirizzi simili ma diversi o fornisce dati che ne impediscono la reperibilita': - il cliente si mostra riluttante a presentarsi di persona.
2.3 Il cliente ricorre ai servizi di un prestanome senza plausibili giustificazioni.
2.4 Il cliente si rifiuta o appare ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti per l'esecuzione dell'operazione o comunque fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete sull' operazione: - il cliente si mostra reticente a fornire informazioni che permettano di individuare il beneficiario dell'operazione; - il cliente si rifiuta o si mostra riluttante a presentare documentazione contabile o di altro genere; - il cliente rifiuta di o solleva obiezioni a fornire all'operatore il numero del conto sul quale il pagamento e' stato o sara' addebitato; - il cliente si mostra poco collaborativo a fornire ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello svolgimento dell'operazione.
2.5 II cliente fornisce eccessive giustificazioni o dettagli confusi dell'operazione: - le dichiarazioni del cliente in relazione all'operazione appaiono incongruenti.
2.6 Il cliente insiste affinche' l'operazione venga conclusa in fretta: - il cliente richiede che l'operazione sia effettuata a prescindere dal prezzo.
2.7 Il cliente ricorre ai servizi di un prestanome senza plausibili giustificazioni.
2.8 I1 cliente chiede di modificare condizioni e modalita' di svolgimento dell'operazione quando la configurazione originariamente prospettata implichi forme di identificazione o registrazione oppure supplementi di istruttoria da parte dell'operatore: - il cliente rifiuta di o solleva obiezioni a pagare il prezzo di vendita con bonifico o assegno bancario anche se la somma e' superiore a € 12.500.
2.9 I clienti conferiscono deleghe a soggetti non legati da rapporti di carattere personale o professionale o imprenditoriale.
2.10 Il comportamento del cliente non corrisponde a quello dell'abituale giocatore d'azzardo e l'obiettivo della vincita e' chiaramente assente o secondario.
2.11 Il cliente richiede un certificato di vincita o un assegno di vincita a nome di terze persone, non legati da rapporti di carattere personale.
2.12 Il cliente richiede assegni alle case da gioco con fondi che non derivano da vincite.
2.13 Il cliente, in assenza di plausibili ragioni, continua a rivolgersi allo stesso operatore anche quando quest'ultimo si sposta in luogo diverso.
2.14 Il cliente ripetutamente cambia operatori in un breve arco di tempo senza che gli operatori siano in grado di trovare una spiegazione adeguata per questo comportamento.
3. Indicatori di anomalia relativi alla dislocazione territoriale delle controparti delle operazioni
3.1 Operazioni caratterizzate dalla circostanza che il paese del cliente e della sua controparte sono diversi tra loro, ovvero operazioni triangolari: - il cliente o altre parti dell'operazione non hanno apparenti legami con l'Italia; - il cliente effettua transazioni con controparti in localita' inusuali per lo stesso; - il cliente in Italia frequentemente invia o riceve denaro a/da numerose e ricorrenti controparti all'estero; - il cliente invia o riceve denaro a/da controparti dislocate in localita' non geograficamente distanti; - il cliente, al di fuori di giustificate ipotesi di viaggio o lavoro, invia o riceve denaro a/da se medesimo presso altre localita'; - il cliente richiede l'apertura di un conto con la casa da gioco e la possibilita' di trasferire fondi verso altre localita', anche se non e' un cliente abituale e non gioca grandi somme.
3.2 Le operazioni richieste riguardano operazioni che coinvolgono controparti insediate in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o dal segreto bancario ovvero indicati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi, e che non siano giustificate dall'attivita' economica del cliente o da altre circostanze:
- operazioni inerenti la costituzione ed il trasferimento di diritti reali su immobili, effettuate con mezzi di pagamento provenienti dai predetti paesi; - operazioni di ricezione/trasferimento di fondi da parte/a favore di controparti dislocate nei suddetti paesi; - ricerca di finanziamenti sulla base di garanzie, anche rappresentate da titoli o certificati, attestanti l'esistenza di cospicui depositi presso banche estere, specie se tali depositi o finanziamenti sono intrattenuti presso o erogati da soggetti insediati in tali paesi; - spedizione di fondi ad un ristretto numero di beneficiari stranieri localizzati nei predetti paesi; - il cliente regola il pagamento dell'operazione ricorrendo ad un finanziamento da una banca o altra fonte insediata nei suddetti paesi; - il cliente utilizza una carta di credito rilasciata da una banca insediata nei paesi di cui sopra, o comunque straniera e non operante in Italia ed il cliente non vive e lavora nel paese di rilascio della carta.
4. Indicatori di anomalia relativi alle caratteristiche ed alle finalita' dell'operazione
4.1 L'operazione appare non economicamente conveniente per il cliente e/o manca una ragione apparente per utilizzare i servizi dell'operatore.
4.2 L'operazione appare eccessivamente complessa o insolita per lo scopo dichiarato.
4.3 L'operazione coinvolge organizzazioni non-profit o di carita' per le quali sembra non ci sia nessun collegamento tra l'attivita' ufficiale dell'organizzazione e le controparti dell'operazione.
4.4 Utilizzo di cassette di sicurezza che, in assenza di obiettive ragioni, appare volto all'occultamento delle disponibilita' custodite.
4.5 Frequenti operazioni di importo elevato rispetto alla media delle transazioni.
4.6 Operazioni che appaiono frazionate al fine di dissimulare l'entita' dell'importo complessivo.
4.7 Operazioni richieste con indicazioni palesemente incongrue o non veritiere.
4.8 Operazioni effettuate per conto di terzi, qualora i rapporti con i reali ordinanti e beneficiari non sembrano attendibili.
4.9 Operazioni con configurazione illogica, soprattutto se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il cliente.
4.10 Operazioni poste in essere dal cliente in nome o a favore di terzi soggetti, il cui legame con il cliente non appare giustificato.
5. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni di investimento in beni mobili e/o immobili
5.1 Investimenti in beni mobili e/o immobili di rilevante ammontare effettuati da soggetti del tutto privi di adeguato profilo economico-imprenditoriale o da cittadini stranieri non aventi alcun collegamento con lo Stato.
5.2 Il cliente ricorre ripetutamente alla conclusione di contratti a favore di terzo, di contratti per persona da nominare o ad intestazioni fiduciarie, aventi ad oggetto diritti su beni immobili, senza alcuna plausibile motivazione.
5.3 Il cliente acquista o vende immobili o mobili di rilevante ammontare a nome di un prestanome o di una terza persona, senza apparenti legami di carattere personale o professionale o imprenditoriale con quest'ultimo soggetto.
5.4 Il cliente desidera acquistare beni mobili e/o immobili di rilevante ammontare con un sostanzioso importo in contante o versando per contanti un cospicuo anticipo.
5.5 Il cliente utilizza nominativi differenti per il contratto preliminare, la compravendita e il pagamento senza un'apparente giustificazione.
5.6 Il cliente intende acquistare beni mobili o immobili di rilevante ammontare in un breve periodo di tempo senza interessarsi alle caratteristiche dei beni da acquistare: - il cliente intende acquistare un bene immobile di rilevante ammontare e mostra scarso interesse riguardo alla localizzazione, alle condizioni, agli eventuali costi di restauro, ecc.; - il cliente intende acquistare un bene mobile di pregio (ad esempio oggetti preziosi o d'arte) senza mostrare interesse alle caratteristiche dello stesso.
6. Indicatori di anomalia relativi ai mezzi di pagamento utilizzati
6.1 Il cliente intende regolare il pagamento dell'operazione con una somma notevole di denaro in contanti - il cliente usa banconote in tagli inusuali per il tipo di operazione effettuata; - il cliente presenta per il pagamento banconote impacchettate o arrotolate in modo inusuale; - il cliente utilizza banconote vecchie o molto sporche; - il cliente vuole cambiare contante per numerosi ordini di trasferimento di denaro di piccolo importo a favore di numerosi soggetti.
6.2 Il cliente compie transazioni in cifra tonda di consistente ammontare.
6.3 Il cliente effettua transazioni di ammontare appena inferiore alla soglia limite al di sotto della quale non vige l'obbligo di registrazione dell'operazione nell'archivio unico.
6.4 Il cliente compie operazioni finanziate con pagamenti telegrafici internazionali, in particolare da paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi.
6.5 Il cliente compie operazioni caratterizzate da un ricorso ingiustificato a tecniche di pagamento mediante compensazione o da elementi quali domiciliazione dell'agente presso terzi, presenza di caselle postali o di indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale.
6.6 Il cliente, privo di un adeguato profilo professionale e patrimoniale, chiede di custodire, trasportare o inviare ingenti somme di denaro o altri titoli.
6.7 Il cliente intende regolare il pagamento dell'operazione mediante assegni con numeri di serie progressivi o piu' assegni dello stesso importo con la stessa data o con assegni senza l'indicazione del beneficiario.
6.8 Il cliente da' istruzione affinche' i fondi vengano ritirati da una terza parte per conto del beneficiario.
6.9 Il cliente cambia banconote di piccolo taglio con banconote di grosso taglio, voucher di acquisto, gettoni o assegni.
6.10 Il cliente deposita presso il cassiere o in un conto della casa da gioco contante, assegni e altri strumenti di pagamento per un consistente ammontare, mentre il ritiro avviene mediante assegno o attraverso un conto bancario - il cliente deposita presso il cassiere o in un conto della casa da gioco contante, assegni e altri strumenti di pagamento per un consistente ammontare in piccoli tagli, mentre il ritiro avviene in grossi tagli; - il cliente richiede alla casa di frazionare il pagamento della vincita in piu' assegni; - il cliente utilizza banconote in valuta straniera o assegni per acquistare gettoni da gioco ("fzches"); - il cliente acquista grandi volumi di gettoni da gioco ("fiches") con contante, con l'intenzione solo di mostrare una grande partecipazione ai giochi d'azzardo che poi non si realizza effettivamente. Infine cambia i gettoni con assegni della casa da gioco.
ALLEGATO C
SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1991, N. 197
QUADRO A
INFORMAZIONI GENERALI SULLA SEGNALAZIONE
INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO DELLA SEGNALAZIONE
1. Tipo di segnalazione (iniziale/sostitutiva) 2. Numero identificativo della segnalazione 3. Data della segnalazione 4. Data di invio della segnalazione
QUADRO B
INFORMAZIONI GENERALI SUL SEGNALANTE
SOGGETTO PREPOSTO A FORNIRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SEGNALAZIONE
1. N. di telefono 2. N. di fax 3. Indirizzo di posta elettronica
DATI ANAGRAFICI DEL SEGNALANTE
4. Tipo del soggetto segnalante 5. Descrizione del soggetto segnalante 6. Codice fiscale del soggetto segnalante 7. Codice identificativo del soggetto segnalante 8. Denominazione/Cognome 9. Persona fisica/Ditta individuale/Societa' 10. Nome 11. Comune di nascita 12. Provincia 13. Stato 14. Data di nascita 15. Sesso
SEDE LEGALE/DOMICILIO PROFESSIONALE
16. Indirizzo 17. Comune/Stato estero 18. Provincia
LEGALE RAPPRESENTANTE
19. Cognome 20. Nome 21. Comune di nascita/Stato estero di nascita 22. Provincia 23. Data di nascita 24. Sesso 25. Indirizzo di residenza 26. Comune di residenza/Stato estero di residenza 27. Provincia 28. Codice fiscale
UNITA' OPERATIVA PRESSO CUI SI E' SVOLTA L'OPERAZIONE
29. Comune/Stato estero 30. Provincia
QUADRO C
OPERAZIONE OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
INFORMAZIONI INERENTI L'OPERAZIONE OGGETTO DI SEGNALAZIONE
1. Stato dell'operazione (eseguita/non eseguita) 2. Data dell'operazione 3. Causale dell'operazione 4. Descrizione dell'operazione 5. Importo dell'operazione 6. Euro o divisa estera 7. Codice divisa
NOTE
8. Descrizione dell'operazione 9. Descrizione dei motivi del sospetto
QUADRO D
INFORMAZIONI SULLA PERSONA FISICA CUI L'OPERAZIONE VA RIFERITA
DATI IDENTIFICATIVI
1. Cognome 2. Nome 3. Comune di nascita/Stato estero 4. Provincia 5. Data di nascita 6. Sesso 7. Natura giuridica 8. Codice fiscale
RESIDENZA
9. Indirizzo 10. CAP 11. Comune/Stato estero 12. Provincia
QUADRO E
INFORMAZIONI SUL SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA CUI L'OPERAZIONE VA RIFERITA
DATI IDENTIFICATIVI
1. Denominazione 2. Natura giuridica 3. Sigla 4. Data di costituzione 5. Codice fiscale 6. Partita IVA
SEDE LEGALE
7. Comune/Stato estero 8. Provincia
LEGALE RAPPRESENTANTE
9. Cognome 10. Nome 11. Comune/Stato estero di nascita 12. Provincia 13. Data di nascita 14. Sesso 15. Indirizzo di residenza 16. Comune/Stato estero di residenza 17. Provincia 18. Codice fiscale
QUADRO F
PERSONA FISICA CHE HA OPERATO PER CONTO DEL SOGGETTO CUI VA RIFERITA L'OPERAZIONE
DATI IDENTIFICATIVI
1. Cognome 2. Nome 3. Comune/Stato estero di nascita 4. Provincia 5. Data di nascita 6. Sesso 7. Codice fiscale 8. Tipo legame
RESIDENZA
9. Indirizzo 10. CAP 11. Comune/Stato estero 12. Provincia
ALLEGATO D
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO PER LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1991, N. 197
1. Contenuto della segnalazione
Lo schema di segnalazione, di cui all'allegato C al provvedimento, si articola in: - informazioni generali sulla segnalazione (quadro A); - informazioni generali sul segnalante (quadro B); - operazione oggetto della segnalazione (quadro C); - informazioni sulla persona fisica cui l'operazione va riferita (quadro D); - informazioni sul soggetto diverso da persona fisica cui l'operazione va riferita (quadro E); - persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui va riferita l'operazione (quadro F).
2. Quadro A: Informazioni generali sulla segnalazione
2.1 Informazioni di riferimento della segnalazione
1. Nel campo TIPO SEGNALAZIONE si fornisce l'indicazione sulla natura iniziale o sostitutiva della segnalazione. Per segnalazione sostitutiva, per la quale si rinvia al paragrafo 7, si intende la segnalazione prodotta quando, in relazione ad una medesima operazione sospetta, si renda necessaria una rettifica dei dati gia' contenuti in una segnalazione iniziale.
Tale campo deve essere valorizzato con "0" nel caso di segnalazione iniziale; con "l" nel caso di segnalazione sostituiva di una precedentemente inviata.
2. Il campo NUMERO IDENTIFICATIVO DELLA SEGNALAZIONE deve essere valorizzato con un numero progressivo univoco nell'ambito dell'anno per ciascun segnalante. Per le segnalazioni sostitutive, il numero identificativo deve essere lo stesso gia' assegnato alla segnalazione cui la rettifica si riferisce.
3. Nel campo DATA DELLA SEGNALAZIONE va indicata la data in cui viene prodotta per la prima volta la segnalazione. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).
Le eventuali segnalazioni sostitutive (campo TIPO SEGNALAZIONE contenente il valore "1") devono riportare la data della prima segnalazione cui la sostitutiva si riferisce.
4. Il campo DATA DI INVIO DELLA SEGNALAZIONE deve riportare la data relativa all'inoltro della segnalazione. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa). Per le segnalazioni iniziali, tale data coincide con quella indicata nel campo DATA DELLA SEGNALAZIONE. Per le segnalazioni sostitutive, invece, tale data sara' successiva alla data di invio della segnalazione iniziale cui si riferisce. 3. Quadro B: Informazioni generali sul segnalante 3.1 Soggetto preposto a fornire informazioni relative alla segnalazione
1. 2. 3. Si richiede di indicare nei campi compresi in tale quadro i recapiti della persona da contattare per ogni eventuale comunicazione. Le informazioni richieste concernono il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica. 3.2 Dati anagrafici del segnalante
4. Il campo TIPO DEL SOGGETTO SEGNALANTE deve indicare il tipo di soggetto secondo la codifica di cui all'allegata tabella 1 (tabella tipo soggetto segnalante).
5. Il campo DESCRIZIONE DEL SOGGETTO SEGNALANTE deve indicare "in chiaro" la tipologia di soggetto segnalante (ad esempio: soggetti che svolgono l'attivita' di gestione di case da gioco).
6. Il campo CODICE FISCALE DEL SOGGETTO SEGNALANTE deve indicare il codice fiscale del soggetto segnalante. Per le persone fisiche e le ditte individuali esso e' costituito da sedici caratteri alfanumerici, mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche esso e' composto da undici caratteri numerici allineati a sinistra.
7. Il campo CODICE IDENTIFICATIVO DEL SOGGETTO SEGNALANTE deve contenere gli estremi dell'iscrizione in albi o elenchi, ovvero dei provvedimenti di autorizzazione, licenza, nulla osta. In mancanza, deve essere indicato il riferimento CCIAA REA ai fini dell'iscrizione presso le Camere di Commercio.
8. Nel campo DENOMINAZIONE/COGNOME deve essere indicata la denominazione del segnalante (riportandola cosi' come compare nei documenti ufficiali dello stesso, comprensiva di eventuali sigle o acronimi), se si tratta di soggetto diverso da persona fisica, ovvero il cognome del segnalante, se si tratta di persona fisica o di ditta individuale.
9. Il campo PERSONA FISICA/DITTA INDIVIDUALE/SOCIETA' deve essere compilato scegliendo una delle tre opzioni indicate, in corrispondenza alla forma di esercizio dell'attivita'.
I campi che seguono NOME, COMUNE DI NASCITA, PROVINCIA, STATO, DATA DI NASCITA, SESSO, sono da compilare soltanto nel caso in cui il soggetto segnalante sia una ditta individuale o una persona fisica.
10. Il campo NOME deve riportare il nome della persona fisica che effettua la segnalazione.
11. Nel campo COMUNE DI NASCITA va indicato il comune di nascita del soggetto segnalante.
12. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune di nascita.
13. Nel campo STATO va indicato lo Stato di nascita del soggetto segnalante.
14. Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del soggetto segnalante e deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).
15. Il campo SESSO deve riportare l'indicazione del sesso del soggetto segnalante, secondo la seguente codifica: "M" = maschile, "F" = femminile. 3.3 Sede legale/Domicilio professionale
I campi sottostanti vanno riferiti al domicilio professionale se il segnalante e' una persona fisica, alla sede legale negli altri casi.
16. Il campo INDIRIZZO e' riferito alla via e al numero civico della sede legale o del domicilio professionale.
17. Il campo COMUNE/STATO ESTERO deve contenere il comune della sede legale o del domicilio professionale ovvero lo Stato se diverso dall'Italia.
18. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune della sede legale o del domicilio professionale. 3.4 Legale rappresentante
I campi relativi al legale rappresentante devono essere compilati sono nel caso in cui il segnalante sia un soggetto diverso da una persona fisica o da una ditta individuale.
19. Il campo COGNOME deve indicare il cognome del legale rappresentante del soggetto segnalante.
20. Il campo NOME deve indicare il nome del legale rappresentante del soggetto segnalante.
21. Nel campo COMUNE DI NASCITA/STATO ESTERO DI NASCITA deve essere indicato per esteso il comune di nascita del legale rappresentante ovvero lo Stato se diverso dall'Italia.
22. Il campo PROVINCIA deve indicare la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di nascita del legale rappresentante.
23. Il campo DATA DI NASCITA deve indicare per esteso lo Stato di nascita del legale rappresentante.
24. Il campo SESSO deve indicare il sesso del legale rappresentante, secondo la seguente codifica: "M" = maschile, "F" = femminile.
25. Nel campo INDIRIZZO DI RESIDENZA devono essere indicati la via e il numero civico di residenza del legale rappresentante.
26. Nel campo COMUNE DI RESIDENZA/STATO ESTERO DI RESIDENZA deve essere indicato per esteso il comune di residenza del legale rappresentante ovvero lo Stato se diverso dall'Italia.
27. Il campo PROVINCIA deve riportare la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di residenza.
28. Nel campo CODICE FISCALE deve essere indicato il codice fiscale (sedici caratteri alfanumerici) del legale rappresentante. Per i soggetti non residenti, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO". 3.5 Unita' operativa presso cui si e' svolta l'operazione
29. 30. In tale sezione del quadro B va indicata l'unita' operativa (se esistente) del soggetto segnalante presso la quale e' stata posta in essere l'operazione segnalata, specificando il comune ovvero lo Stato, se diverso dall'Italia, e la sigla automobilistica della provincia. 4. Quadro C: Operazione oggetto di segnalazione 4.1 Informazioni inerenti l'operazione oggetto di segnalazione
1. Il campo STATO OPERAZIONE va valorizzato con "1" se l'operazione e' stata eseguita, con "0" in caso contrario (cfr. § 7).
2. Nel campo DATA DELL'OPERAZIONE viene riportata la data in cui l'operazione segnalata e' stata eseguita. In caso di operazione non ancora eseguita, va indicata la data in cui essa e' stata richiesta.
3. Per la valorizzazione del campo CAUSALE DELL'OPERAZIONE vanno impiegate le causali indicate nelle apposite tabelle di descrizione delle operazioni di cui all'Allegato A del provvedimento.
4. Nel campo DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE va indicata "in chiaro" la descrizione dell'operazione secondo le indicazioni contenute nelle apposite tabelle di cui all'Allegato A.
5. L'importo indicato nel campo IMPORTO DELL'OPERAZIONE deve essere sempre espresso in euro, indipendentemente dalla valuta in cui e' denominata l'operazione. In caso di valuta diversa dall'euro va riportato il controvalore in euro.
6. Il campo EURO O DIVISA ESTERA deve indicare se l'operazione segnalata e' espressa in euro (valore "l") ovvero in divisa estera (valore "2").
7. Il campo DIVISA deve contenere la denominazione della valuta in cui e' stata effettuata l'operazione, secondo la descrizione indicata nell'apposita tabella di cui all'allegato A. 4.2 Note
In questa sezione deve essere descritta per esteso, distintamente e dettagliatamente, l'operazione oggetto della segnalazione e devono essere illustrati i motivi del sospetto. I relativi campi possono essere ampliati secondo la quantita' e la tipologia delle informazioni da comunicare all'UIC.
8. Nel campo DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE devono essere indicate le caratteristiche in concreto assunte dall'operazione oggetto della segnalazione. Si fa riferimento, in particolare: - al luogo e alla data di esecuzione dell'operazione; - alle caratteristiche dell'operazione e ai soggetti coinvolti; - all'importo dell'operazione.
Ai soggetti segnalanti viene richiesto di fornire notizie circa eventuali altri rapporti di cui siano oggettivamente a conoscenza in ragione della propria attivita' istituzionale, sulla base, ad esempio, di documentazioni o dichiarazioni rese dal soggetto interessato.
Le informazioni dovranno essere completate con i seguenti elementi, se presenti: - collegamento con segnalazioni precedenti; - collegamento con altre segnalazioni oggetto di contemporaneo invio.
9. Nel campo DESCRIZIONE DEI MOTIVI DEL SOSPETTO, fermo restando che la determinazione dell'esistenza e del grado del sospetto ricorrente nell'operazione e' rimessa alla valutazione del soggetto segnalante, occorre indicare tutti gli elementi che descrivono i motivi del sospetto, come illustrati nei paragrafi 1, 3 e 4 della parte V del provvedimento e nel relativo allegato B (indicatori di anomalia).
In particolare, e' opportuno indicare l'attivita' esercitata dal soggetto segnalato e il suo profilo economico evidenziando tutte le informazioni circa le attivita' a lui anche indirettamente riconducibili (per esempio esercitate attraverso prestanome) che concorrono a giustificare i motivi del sospetto.
5. Quadri D ed E: informazioni sul soggetto cui l'operazione va riferita
Nei quadri D ed E vanno riportate le informazioni sul soggetto cui l'operazione va riferita, vale a dire colui il quale, eventualmente diverso dall'esecutore materiale dell'operazione, e' l'effettivo titolare degli interessi sottesi allo svolgimento dell'operazione.
Se il soggetto segnalato e' una persona fisica o una ditta individuale occorre compilare il quadro D, evidenziando per la ditta individuale la relativa natura giuridica nel campo n. 7; se e' un soggetto diverso da persona fisica occorre compilare il quadro E. Nel caso in cui l'operazione vada riferita sia ad una persona fisica sia ad una persona diversa da quella fisica, occorrera' compilare contemporaneamente il quadro D e il quadro E.
Nel caso in cui l'operazione vada riferita a piu' persone fisiche, occorrera' replicare e compilare il quadro D tante volte quante sono le persone cui il sospetto viene riferito. Nel caso in cui l'operazione vada riferita a piu' persone diverse da quelle fisiche, occorrera' replicare e compilare il quadro E tante volte quante sono le persone cui il sospetto viene riferito. 5.1 Quadro D: Informazioni sulla persona fisica cui l'operazione va riferita
In relazione alla persona fisica cui l'operazione va riferita, si richiedono informazioni circa i relativi dati identificativi e la residenza. 5.1.1. Dati identificativi
1. Nel campo COGNOME deve essere indicato il cognome della persona fisica o del titolare della ditta individuale cui l'operazione va riferita.
2. Il campo NOME deve riportare il nome della persona fisica o del titolare della ditta individuale cui l'operazione va riferita.
3. Nel campo COMUNE DI NASCITA/STATO ESTERO deve essere indicato il comune ovvero, in caso di persona non nata in Italia, lo Stato estero di nascita del soggetto segnalato.
4. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune di nascita.
5. Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del soggetto. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).
6. Il campo SESSO deve riportare l'indicazione del sesso del soggetto, secondo la seguente codifica: "M" = maschile, "F" = femminile.
7. Il campo NATURA GIURIDICA deve recare il valore "DI" nel caso in cui il soggetto cui l'operazione si riferisce sia una ditta individuale. Deve essere lasciato in bianco negli altri casi (persona fisica).
8. Nel campo CODICE FISCALE deve essere indicato il codice fiscale del soggetto. Per i soggetti residenti in Italia esso e' costituito da sedici caratteri alfanumerici, mentre per i non residenti, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO". . 5.1.2 Residenza
9. Nel campo INDIRIZZO devono essere indicati la via e il numero civico della localita' di residenza del soggetto. Per i soggetti non residenti in Italia, l'indirizzo deve comprendere anche il nome della citta' estera di residenza.
10. Nel campo CAP deve essere indicato il codice di avviamento postale della localita' di residenza del soggetto.
11. Nel campo COMUNE/STATO ESTERO deve essere riportata l'indicazione del comune ovvero dello Stato estero di residenza anagrafica del soggetto.
12. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di residenza. 5.2 Quadro E: Informazioni sul soggetto diverso da persona. fisica cui l'operazione va riferita
Tale quadro deve contenere le informazioni relative al soggetto cui l'operazione va riferita, nel caso in cui si tratti di soggetto diverso da persona fisica e da ditta individuale. 5.2.1 Dati identificativi
1. Il campo DENOMINAZIONE deve riportare l'esatta ragione sociale del soggetto segnalato cosi' come risultante dall'atto costitutivo, senza l'utilizzo di sigle o acronimi, a meno che essi non costituiscano le effettive ragioni sociali.
2. Nel campo NATURA GIURIDICA deve essere indicata la natura giuridica assunta dal soggetto segnalato, utilizzando le codifiche di cui all'allegata tabella 2, senza punti o spazi intermedi.
3. Nel campo SIGLA deve essere indicata la sigla (acronimo) del soggetto, ove presente nell'atto costitutivo.
4. Nel campo DATA DI COSTITUZIONE deve essere indicata, ove disponibile, la data di costituzione del soggetto. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).
5. Il campo CODICE FISCALE deve contenere l'indicazione del codice fiscale del soggetto. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche esso e' composto da 11 caratteri numerici allineati a sinistra. Per i soggetti non residenti, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".
6. Nel campo PARTITA IVA deve essere indicato il numero di partita IVA del soggetto segnalato. 5.2.2 Sede legale
7. Nel campo COMUNE/STATO ESTERO deve essere indicata in chiaro la citta' italiana ovvero, nel caso di soggetto non avente sede in Italia, lo Stato estero ove e' allocata la sede legale.
8. Il campo PROVINCIA deve contenere la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune ove il soggetto ha la sede legale. 5.2.3 Legale rappresentante
9. Il campo COGNOME deve riportare il cognome del legale rappresentante del soggetto cui l'operazione segnalata va riferita.
10. Il campo NOME deve riportare il nome del legale rappresentante del soggetto al quale l'operazione segnalata va riferita.
11. Nel campo COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA deve essere indicato in chiaro il comune ovvero lo Stato estero di nascita del legale rappresentante.
12. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune di nascita.
13. Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del legale rappresentante. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).
14. Il campo SESSO deve indicare il sesso del legale rappresentante, secondo la seguente codifica: "M" = maschile, "F" = femminile.
15. Nel campo INDIRIZZO DI RESIDENZA devono essere riportati la via e il numero civico di residenza del legale rappresentante. Per i soggetti non residenti in Italia, l'indirizzo deve comprendere anche la denominazione della citta' estera.
16. Il campo COMUNE/STATO ESTERO DI RESIDENZA deve contenere la descrizione in chiaro del comune ovvero dello Stato estero, se il legale rappresentante non e' residente in Italia.
17. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune di residenza.
18. Nel campo CODICE FISCALE deve essere indicato il codice fiscale (sedici caratteri alfanumerici) del legale rappresentante. Per i soggetti non residenti, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO". 6. Quadro F: Informazioni sulla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui va riferita l'operazione
Il presente quadro deve contenere informazioni relative alla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui l'operazione e' riferita. Si fa presente che nel caso di persona fisica operante per conto proprio, il quadro F non deve essere compilato.
6.1 Dati identificativi
1. Il campo COGNOME deve contenere il cognome della persona fisica che ha effettuato per conto di terzi l'operazione oggetto di segnalazione.
2. Nel campo NOME deve essere indicato il nome della persona fisica che ha effettuato per conto di terzi l'operazione oggetto di segnalazione.
3. Nel campo COMUNE/STATO ESTERO Dl NASCITA deve essere indicato il comune ovvero, in caso di persona non nata in Italia, lo Stato estero di nascita del soggetto segnalato.
4. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di nascita.
5. Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del soggetto.
6. Il campo SESSO deve riportare l'indicazione del sesso del soggetto, secondo la seguente codifica: "M" = maschile, "F" = femminile.
7. Nel campo CODICE FISCALE deve essere indicato il codice fiscale (sedici caratteri alfanumerici) del soggetto residente. Per i non residenti in Italia, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".
8. Il campo TIPO LEGAME deve contenere il codice identificativo del tipo di legame che la persona fisica che ha effettuato l'operazione intrattiene con il soggetto cui essa e' riferita. Occorre indicare: 07 per mandato con rappresentanza; 08 per mandato senza rappresentanza; 09 per altro. 6.2 Residenza
9. Nel campo INDIRIZZO devono essere indicati la via e il numero civico della residenza anagrafica del soggetto. Per i soggetti non residenti in Italia, l'indirizzo deve comprendere anche la denominazione della citta' estera di residenza.
10. Nel campo CAP deve essere indicato il codice di avviamento postale della residenza del soggetto. Tale campo non e' presente nel caso di soggetti non residenti.
11. Nel campo COMUNE/STATO ESTERO deve essere indicato il comune ovvero dello Stato estero di residenza anagrafica del soggetto.
12. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di residenza. 7. Segnalazione sostitutiva
La segnalazione sostitutiva viene prodotta su iniziativa del segnalante ovvero su richiesta dell'UIC a seguito del riscontro, dopo la fase di acquisizione, di anomalie o incongruenze nel contenuto della segnalazione.
La segnalazione sostitutiva prende integralmente il posto di quella iniziale. Essa dovra' pertanto essere completa di tutti i dati precedentemente indicati oltreche', ovviamente, dei dati risultanti dalla rettifica, e dovra' pertanto riportare la chiave identificativa della segnalazione iniziale (tipo del soggetto segnalante, codice fiscale del soggetto segnalante, codice identificativo del soggetto segnalante, numero identificativo della segnalazione, data della segnalazione) nei campi corrispondenti. 8. Operazione non eseguita
Qualora il sospetto riguardi un'operazione non eseguita, se ne richiede la distinta evidenziazione nel campo 1 del quadro C. In tale caso e' data la possibilita' al segnalante, qualora non abbia a disposizione tutti i dati previsti dal modulo, di effettuare la segnalazione in modo non completo. 9. Modalita' di trasmissione della segnalazione
La segnalazione, inviata all'UIC secondo le modalita' indicate al paragrafo 7 della parte V del provvedimento, dovra' essere accompagnata da una lettera di trasmissione, a firma del soggetto segnalante, nella quale devono essere riportati il tipo di soggetto segnalante, il cognome e nome del segnalante, il numero identificativo e la data di riferimento della segnalazione, nonche' il recapito telefonico del soggetto preposto a fornire/ricevere informazioni relative alla segnalazione inviata, secondo l'allegato fac-simile.
L'UIC provvedera' ad acquisire la segnalazione e ad attribuirle un proprio codice di protocollo. Tale codice, da utilizzare per tutte le successive comunicazioni relative alla medesima segnalazione, verra' notificato al segnalante.
Se il segnalante non riceve la notifica di avvenuta ricezione entro un ragionevole lasso di tempo, deve avvisare l'UIC - Servizio Antiriciclaggio, comunicando il numero identificativo e la data di invio della segnalazione per la quale non ha ricevuto la notifica. Qualora la segnalazione risulti effettivamente non pervenuta, il segnalante dovra' ripeterne l'invio.
Il codice di protocollo UIC verra' assegnato solo alle segnalazioni correttamente acquisite. Nel caso in cui si verifichi un errore di acquisizione, il suddetto codice non verra' assegnato e la comunicazione di notifica conterra' la descrizione dei rilievi riscontrati. In questo caso il segnalante, dopo aver tempestivamente corretto gli errori, dovra', senza indugio, ripetere la segnalazione. Tale segnalazione non e' considerata sostitutiva.
ALLEGATI:
- Tabella 1: tipo soggetto segnalante
- Tabella 2: valori per il campo "NATURA GIURIDICA"
- Fac-simile della lettera di trasmissione TABELLA 1
TIPO SOGGETTO SEGNALANTE |Codice --------------------------------------------------------------------- Soggetti che svolgono l'attivita' di recupero di crediti per | conto terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115| del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato | con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.); | 30 --------------------------------------------------------------------- Soggetti che svolgono l'attivita' di custodia e trasporto di | denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie | particolari giurate, in presenza della licenza di cui | all'articolo 134 del T.U.L.P.S.; | 31 --------------------------------------------------------------------- Soggetti che svolgono l'attivita' di il trasporto di denaro | contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie | particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo | delle persone fisiche e giuridiche che esercitano | l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge | 6 giugno 1974, n. 298; | 32 --------------------------------------------------------------------- Soggetti che svolgono l'attivita' di agenzia di affari in | mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione | nell'apposita sezione del molo istituito presso la camera di | commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi | della legge 3 febbraio 1989, n. 39; | 33 --------------------------------------------------------------------- Soggetti che svolgono l'attivita' di commercio di cose | antiche, in presenza della dichiarazione preventiva di cui | all'articolo 126 del T.U.L.P.S.; | 34 --------------------------------------------------------------------- Soggetti che svolgono l'attivita' di esercizio di case d'asta | o gallerie d'arte, in presenza della licenza di cui | all'articolo 115 del T.U.L.P.S.; | 35 --------------------------------------------------------------------- Soggetti che svolgono l'attivita' di commercio, comprese | l'esportazione e l'importazione, di oro per finalita' | industriali o di investimento, in presenza dell'autorizzazione| ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della | Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; | 36 --------------------------------------------------------------------- Soggetti che svolgono l'attivita' di fabbricazione, mediazione| e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di | oggetti preziosi, in presenza della licenza di cui | all'articolo 127 del T.U.L.P.S.; | 37 --------------------------------------------------------------------- Soggetti che svolgono l'attivita' di gestione di case da | gioco, in presenza dell'autorizzazione ai sensi delle leggi in| vigore, nonche' del requisito di cui all'articolo 5, comma 3, | del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con | modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; | 38 --------------------------------------------------------------------- Soggetti che svolgono l'attivita' di fabbricazione di oggetti | preziosi in qualita' di imprese artigiane, in possesso | dell'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di | identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, | artigianato e agricoltura; | 39 --------------------------------------------------------------------- Soggetti che svolgono l'attivita' di mediazione creditizia, in| presenza dell'iscrizione all'albo dei mediatori creditizi di | cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108; | 40 --------------------------------------------------------------------- Soggetti che svolgono l'attivita' di agenzia in attivita' | finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo| 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi | in materia bancaria e creditizia, in presenza dell'iscrizione | all'elenco previsto dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 25| settembre 1999, n. 374; | 41 TABELLA 2
VALORI PER IL CAMPO NATURA GIURIDICA
SPA |(Societa' Per Azioni SRL |Societa' a Responsabilita' Limitata SAS |Societa' in Accomandita Semplice SAA |Societa' in Accomandita per Azioni SDF |Societa' Di Fatto SS |Societa' Semplice SCRL |Societa' Cooperativa a Responsabilita' Limitata SCRI |Societa' Cooperativa a Responsabilita' Illimitata SNC |Societa' in Nome Collettivo DI |Ditta Individuale PLC |Private Limited Company GMBH |Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung SARL |Societe' A' Responsabilite' Limitee SL |Sociedad de responsabilidad Limitada LDA |Sociedade por quotas BV |Besloten Vennotschap met beperkte aansprakelijkheid LTDC |LimiTeD Company G |AktienGesellschaft SA |Societe' Anonyme SAN |Sociedad Anonima SANO |Sociedade Anonima NV |Naamloze Vennootschap PL |Limited Partnership KG |KommanditGesellschaft SCS |Societe' en Commandite Simple SENC |Sociedad EN Comandita simple CTA |Sociedade em ComandiTA simples CV |Commanditaire Vennootschap LPC |Limited Partnership with a share Capital KGAA |KommanditGesellschaft Auf Aktien SCA |Societe' en Commandite par Actions SCAP |Sociedad Comandotaria Por Acciones SCAA |Socidade em Comandita por Accaes CVA |Commanditaire Vennootschap op Aandeleen AS |Association GBR |Gesellschaft des Buergerlichen Rechts SC |Societe' Civile SCI |Sociedad Civil SCIV |Sociedade CIVil MS |MaatSchap UP |Unlimited Partnership OHG |Offene HandelsGesellschaft SNCO |Societe' en Nom Collectif SRC |Sociedad Regular Colectiva SNCL |Sociedade em Nome CoLectivo VOF |Vennootschap Onder Firma XXXX |Altra specie giuridica italiana **** |Altra specie giuridica estera FAC SIMILE DELLA LETTERA DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE
MITTENTE
Tipo del soggetto segnalante ...........
Cognome e Nome .........................
Recapito telefonico ....................
Al sensi dell'art. 3 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, |
| cosi' come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 153, si trasmette in allegato la segnalazione i cui estremi sono di seguito riportati:
N° identificativo Data segnalazione
.................. ................
................ li ...............
Il segnalante |
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