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| Gazzetta n. 82 del 7 aprile 2006 (vai al sommario) |  | UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI |  | PROVVEDIMENTO 24 febbraio 2006 |  | Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione   e   conservazione   delle   informazioni  nonche'  di segnalazione delle operazioni sospette per finalita' di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai,   dottori  commercialisti,  revisori  contabili,  societa'  di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali. |  | 
 |  |  |  | Introduzione 
 Il  presente  provvedimento  contiene istruzioni rivolte ad alcune categorie  di liberi professionisti ed alle societa' di revisione per l'applicazione  degli  obblighi  antiriciclaggio  loro estesi in base alla legge e alle disposizioni regolamentari.
 
 L'estensione della regolamentazione antiriciclaggio e' tesa, da un lato,  a  prevenirne  il  coinvolgimento  involontario  in  attivita' economiche   criminali   e,   d'altro   lato,   ad   assicurarne   la collaborazione  attiva  attraverso l'individuazione e la segnalazione di operazioni di natura sospetta.
 
 La  base  normativa  e'  costituita  dal  decreto  legislativo  20 febbraio  2004,  n.  56,  emanato per assicurare il recepimento della direttiva  del Consiglio delle Comunita' europee n. 91/308/CEE del 10 giugno  1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001.
 
 L'Ufficio   adotta   disposizioni   applicative  della  disciplina antiriciclaggio,  sentite  le  competenti  autorita'  di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 56 del 2004 e delle norme contenute nel regolamento  adottato  con  il  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2006.
 
 Il  presente  provvedimento  specifica il contenuto degli obblighi applicabili  ai  liberi  professionisti e alle societa' di revisione, con  particolare  riguardo  alle  modalita'  di  identificazione  dei clienti,   alla   conservazione   documentale,   alla  rilevazione  e segnalazione  delle  operazioni  sospette, nonche' all'istituzione di misure  di controllo interno e di formazione. Per consentire una piu' agevole   ricostruzione  del  quadro  normativo  di  riferimento,  il provvedimento  richiama anche le principali disposizioni che regolano la materia.
 PARTE I
 
 Definizioni e ambito di applicazione
 1. Definizioni
 
 Nel presente provvedimento si adottano le definizioni seguenti:
 
 a)  "legge  antiriciclaggio":  il decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni;
 b) "decreto": il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
 c)  "regolamento":  il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze   del   3   febbraio   2006   in   materia   di  obblighi  di identificazione,    conservazione    delle    informazioni   a   fini antiriciclaggio  e segnalazione delle operazioni sospette a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa' di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto  dagli  articoli  3,  comma  2  del  decreto  legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia  di  prevenzione  dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite;
 d) "UIC": l'Ufficio italiano dei cambi;
 e)   "libero  professionista"  o  "professionista":  il  soggetto iscritto   ai   relativi   collegi,  ordini,  albi  ed  elenchi  come individuato  all'art.  2,  comma 1, lettere s) e t) del decreto anche quando   svolge  l'attivita'  professionale  in  forma  societaria  o associativa;
 f)  "societa'  di  revisione":  le  societa'  iscritte  nell'albo speciale  previsto  dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 g)  "cliente":  il  soggetto  al  quale  il libero professionista presta  assistenza  professionale  in  seguito  al conferimento di un incarico;
 h) "prestazione professionale": la prestazione fornita dal libero professionista   che   si   sostanzia   nella  diretta  trasmissione, movimentazione  o  gestione di mezzi di pagamento, beni o utilita' in nome o per conto del cliente ovvero nell'assistenza al cliente per la progettazione  o  realizzazione  della  trasmissione, movimentazione, verifica  o  gestione  di mezzi di pagamento, beni o utilita' e della costituzione,  gestione  o amministrazione di societa', enti, trust o strutture analoghe;
 i)  "dati  identificativi":  il  nome e il cognome, il luogo e la data  di  nascita,  l'indirizzo,  il codice fiscale e gli estremi del documento  di  identificazione  o,  nel  caso  di soggetti diversi da persona  fisica,  la  denominazione,  la  sede  legale  ed  il codice fiscale;
 l)  "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni bancari e  postali,  gli  assegni  circolari  e  gli  altri  assegni  a  essi assimilabili   o  equiparabili,  i  vaglia  postali,  gli  ordini  di accreditamento  o  di pagamento, le carte di credito e le altre carte di  pagamento,  ogni  altro  strumento o disposizione che permetta di trasferire  o  movimentare  o  acquisire,  anche  per via telematica, fondi, valori o disponibilita' finanziarie.
 2.   Ambito   soggettivo  di  applicazione.  I  destinatari  della disciplina
 
 Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano, nello svolgimento della propria attivita' professionale:
 
 a)  ai  liberi  professionisti,  operanti  in  forma individuale, associata o societaria;
 b) alle societa' di revisione.
 
 In  particolare,  gli  avvocati  e  i notai sono destinatari delle disposizioni  antiriciclaggio  solo  quando,  in  nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
 
 a)  il  trasferimento  a  qualsiasi  titolo  di  beni  immobili o attivita' economiche;
 b) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 c)  l'apertura  o  la  gestione  di  conti  bancari,  libretti di deposito e conti di titoli;
 d)  l'organizzazione  degli  apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di societa';
 e)  la costituzione, la gestione o l'amministrazione di societa', enti, trust o strutture analoghe.
 
 Le attivita' svolte dai professionisti nella qualita' di organi di gestione,  amministrazione,  controllo  e  liquidazione  di societa', enti,  trust  o  altre  strutture  analoghe  sono,  tuttavia, escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio.
 
 Rimane,  comunque,  impregiudicato  per  i  componenti dei collegi sindacali  dei  soggetti indicati nell'art. 2 del decreto il rispetto degli obblighi di cui all'art. 10 della legge antiriciclaggio, ovvero di   vigilare   sull'osservanza  delle  norme  antiriciclaggio  e  di trasmettere  in  copia al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli accertamenti  e  le  contestazioni del collegio sindacale concernenti violazione   delle  norme  di  cui  al  capo  I  della  stessa  legge antiriciclaggio.
 2.1 Ambito territoriale della disciplina
 
 Le   disposizioni   antiriciclaggio   si   applicano   ai   liberi professionisti  abilitati ad operare in Italia, anche per l'attivita' svolta   all'estero   che   sia   soggettivamente  od  oggettivamente collegabile   al   territorio   italiano.   Non   si   applicano   ai professionisti  stranieri  operanti  in  Italia  in  regime di libera prestazione  di  servizi  in  conformita'  alla  relativa  disciplina comunitaria.
 
 Le  disposizioni  antiriciclaggio  si  applicano  alle societa' di revisione  aventi  sede  legale  in  Italia nonche' agli stabilimenti italiani  di  societa'  di  revisione  aventi sede legale all'estero, anche per l'attivita' ivi svolta.
 3.  Ambito  oggettivo  di applicazione. Gli obblighi applicabili I liberi professionisti e le societa' di revisione devono:
 
 a) identificare i clienti;
 b) istituire l'archivio unico e registrare e conservare in esso i dati identificativi dei clienti e le altre informazioni relative alle prestazioni professionali eseguite;
 c) segnalare le operazioni sospette di cui all'art. 3 della legge antiriciclaggio,  rispettando  gli  obblighi  di  riservatezza  delle segnalazioni di cui alla stessa legge;
 d)  segnalare  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze le violazioni dell'art. 1 della legge antiriciclaggio;
 e)  istituire misure di controllo interno, al fine di prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio.
 
 Inoltre, allo stesso fine di prevenire e impedire la realizzazione di  operazioni  di  riciclaggio  i  liberi  professionisti assicurano un'adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori.
 
 Gli  obblighi  antiriciclaggio  si  applicano,  anche  nel caso di attivita'  professionale  svolta  in forma associata o societaria, al professionista  che  esegue  l'incarico, il quale ne risponde pure in relazione  all'attivita'  svolta  con  l'ausilio  di  collaboratori o dipendenti.
 
 Le   societa'   di  revisione  rispondono  dell'adempimento  degli obblighi  predetti  anche  per  l'attivita'  svolta  con l'ausilio di collaboratori o dipendenti.
 PARTE II
 
 Identificazione dei clienti
 1. Presupposti e momento dell'identificazione
 
 L'identificazione   consiste  nella  verifica  dell'identita'  del cliente  e  del soggetto per conto del quale egli eventualmente operi nonche'  nell'  acquisizione  dei  loro  dati  identificativi  per la conservazione nell'archivio unico.
 
 L'identificazione e' dovuta:
 
 a)  in  relazione a ogni prestazione professionale che comporti o possa  comportare  la  trasmissione  o  la movimentazione di mezzi di pagamento,  beni o utilita' di importo, anche frazionato, superiore a € 12.500;
 b)  in relazione alle operazioni il cui valore non e' determinato o determinabile.
 
 Per  determinare  il  valore  della  prestazione  professionale  o dell'operazione  non si tiene conto del compenso del professionista o della   societa'   di  revisione.  La  percezione  del  compenso  per l'attivita'  professionale  svolta  non  costituisce  di  per se' una prestazione per la quale si applica l'obbligo di identificazione.
 
 Agli  stessi  fini  non  si  tiene  conto  della compensazione tra attivita',   debiti  e  crediti,  altre  posizioni  o  operazioni  di qualsiasi  natura di segno contrario relativi allo stesso cliente. In tali  casi,  rileva il valore di ciascuna attivita', debito, credito, operazione  o  posizione  e  non  il  valore  risultante  dalla  loro compensazione.
 
 Per  l'individuazione  delle  operazioni  frazionate occorre avere riguardo  al  compimento  di  piu' operazioni che, sebbene di importo singolarmente  non  superiore  a  €  12.500,  siano ritenute parte di un'operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a  tale  importo  e che siano poste in essere nel tempo richiesto per l'esecuzione del medesimo incarico.
 
 Per  quanto riguarda le operazioni indicate sopra alla lettera b), costituiscono  in ogni caso operazioni di valore non determinabile la costituzione,  la  gestione  o  l'amministrazione  di societa', enti, trust  o  strutture  analoghe,  nonche'  gli  incarichi  di revisione contabile,   di   tenuta   di  contabilita',  paghe  e  contributi  e l'esecuzione  di  adempimenti  in  materia  di  lavoro,  previdenza e assistenza.
 
 L'identificazione    del    cliente   e'   eseguita   al   momento dell'accettazione dell'incarico.
 2. Contenuto dell'identificazione
 
 I  professionisti  e  le  societa'  di  revisione  acquisiscono  i seguenti "dati identificativi":
 
 a)  per  le  persone fisiche: il nome e il cognome, il luogo e la data  di  nascita,  l'indirizzo  della  residenza o del domicilio, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione;
 b)   per   i   soggetti   diversi   dalle   persone  fisiche:  la denominazione, la sede legale e il codice fiscale.
 
 I   clienti   forniscono  tutte  le  informazioni  necessarie  per l'identificazione  e  quelle  richieste  dal  professionista  o dalla societa'  di  revisione  per ottemperare agli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio.
 
 All'atto  dell'identificazione  i clienti forniscono per iscritto, sotto  la  propria  personale  responsabilita', tutte le informazioni necessarie  per  l'identificazione  dei  soggetti per conto dei quali operano.
 
 Per  i  soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche,  e' necessario verificare  l'esistenza  del  potere  rappresentativo  in  base  alla documentazione  prodotta  dal  cliente.  A  tal fine, il cliente deve consegnare  documentazione  ufficiale  (ad  esempio, visure camerali, certificati  rilasciati  da  enti  competenti,  delibere consiliari o assembleari)   dalla   quale  risultino  i  dati  identificativi,  il conferimento   dei   poteri  di  rappresentanza  nonche'  ogni  altra informazione    necessaria    per    l'adempimento   degli   obblighi antiriciclaggio.
 3. Modalita' dell'identificazione
 
 Quando il conferimento dell'incarico e' compiuto congiuntamente da piu'  clienti,  l'identificazione  e'  dovuta  per  ciascuno di essi. Qualora   della  prestazione  professionale  siano  stati  incaricati congiuntamente  piu'  professionisti, ciascuno di essi deve procedere alla identificazione.
 
 Ai  fini  dell'identificazione  non  e'  possibile avvalersi delle dichiarazioni  sostitutive  di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
 Ferma restando la responsabilita' del professionista, e' possibile delegare,  occasionalmente  o  stabilmente,  l'acquisizione  dei dati identificativi   ad  un  collaboratore  o  dipendente  del  quale  il professionista stesso si avvale per lo svolgimento dell'attivita'.
 
 E'  necessario  rinnovare  l'identificazione  in  tutti i casi nei quali, a causa di errori nell'acquisizione dei dati, incongruenza tra i  dati  stessi  o  per qualsiasi altra circostanza, sussistano dubbi sull'identita'  del  cliente  o del soggetto per conto del quale egli opera.
 
 L'identificazione  puo'  essere  diretta,  indiretta  o a distanza secondo  le  istruzioni  seguenti. Laddove non sussistano circostanze particolari,   l'identificazione  deve  essere  effettuata  in  forma diretta.
 
 Fermo  quanto previsto per il rinnovo dell'identificazione in caso di  dubbio  sull'identita',  e'  in  ogni  caso  necessario procedere all'identificazione  diretta  qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione   indiretta  o  a  distanza  non  sia  attendibile, presenti   dei   rischi   in   termini   di   sicura   individuazione dell'identita'  del  cliente ovvero non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.
 4. Identificazione diretta
 
 L'identificazione  diretta  e'  effettuata  alla  presenza  fisica contestuale del cliente e del professionista, ovvero di un dipendente o collaboratore di quest'ultimo o della societa' di revisione.
 
 La verifica dell'identita' del cliente e' effettuata sulla base di un  documento valido per l'identificazione e non scaduto. Sono validi per  l'identificazione i documenti d'identita' e di riconoscimento di cui  agli artt. 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445  del  2000.  Per l'identificazione di soggetti non comunitari, in assenza  di  uno  dei predetti documenti, si procede all'acquisizione dei  dati  identificativi  attraverso  il passaporto o il permesso di soggiorno.
 5. Identificazione indiretta
 
 L'identificazione puo' essere effettuata in forma indiretta, anche senza la presenza fisica del cliente, nei casi seguenti:
 
 a)  il  cliente  e'  gia'  stato  identificato direttamente dallo stesso  professionista  o  dalla  stessa  societa'  di  revisione  in relazione ad altra attivita' professionale;
 b)  i  dati  identificativi  e le altre informazioni da acquisire risultano  da  atti  pubblici,  scritture  private  autenticate  o da documenti recanti la firma digitale ai sensi dell'art. 23 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  2000  e  successive modificazioni;
 c)  i  dati  identificativi  e le altre informazioni da acquisire risultano  da  dichiarazione dell'autorita' consolare italiana, cosi' come  indicata nell'art. 6 del decreto legislativo 23 maggio 1997, n. 153;
 d)  i  dati  identificativi  e le altre informazioni da acquisire risultano  da  attestazione  di  un  altro  professionista  o  di una societa'  di  revisione  di  uno dei paesi membri dell'Unione Europea che,  in  applicazione della normativa di recepimento della direttiva 2001/97/CE,  ha  identificato il cliente e i soggetti terzi per conto dei quali opera.
 6. Identificazione a distanza
 
 Nello  svolgimento  dell'attivita'  a  distanza,  ovvero  senza la presenza   fisica  contestuale  del  cliente  e  del  professionista, l'identificazione  diretta  non  e' necessaria per i clienti ai quali sia  stata  rilasciata  un'apposita attestazione, qualora il soggetto attestante,  presso il quale i clienti siano gia' stati identificati, rientri in una delle categorie seguenti:
 
 a) intermediari abilitati ai sensi dell'art. 4 del decreto';
 b)  enti  creditizi o enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, cosi' come definiti nell'art. 1, lettere A) e B), nn. 2), 3) e  4)  della  direttiva  2001/97/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 4 dicembre 20012;
 c)  banche  aventi  sede  legale  e  amministrativa  in paesi non appartenenti all'Unione europea, purche' aderenti al Gruppo di azione finanziaria  internazionale  (GAF1)  e  succursali  in  tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.
 
 In  nessun  caso l'attestazione puo' essere rilasciata da soggetti che  non  hanno insediamenti fisici in alcun paese. Per "insediamento fisico" si intende un luogo destinato allo svolgimento dell'attivita' istituzionale,   con   stabile  indirizzo,  diverso  da  un  semplice indirizzo   elettronico,  in  un  paese  nel  quale  il  soggetto  e' autorizzato  a  svolgere  la  propria  attivita';  in  tale  luogo il soggetto  deve  impiegare  una  o  piu'  persone  a tempo pieno, deve mantenere   evidenze   relative  all'attivita'  svolta,  deve  essere soggetto  ai  controlli  effettuati  dall'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione ad operare.
 
 L'attestazione deve essere idonea a confermare che il soggetto che deve  essere  identificato  e' lo stesso titolare di un conto o di un rapporto presso l'intermediario attestante.
 PARTE III
 
 Registrazione e conservazione delle informazioni
 1. Contenuto dell'obbligo
 
 I  professionisti e le societa' di revisione, negli stessi casi in cui  sono tenuti ad identificare i clienti, provvedono a registrare e conservare  nell'archivio  unico  di  cui  al paragrafo 3 le seguenti informazioni :
 
 a) i dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale il cliente opera;
 b)  l'attivita' lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;
 c) la data dell'avvenuta identificazione;
 d)  la  descrizione  sintetica  della  tipologia  di  prestazione professionale  fornita,  secondo le specifiche indicate nella tabella di cui all'allegato A al presente provvedimento;
 e)  il  valore  dell'oggetto  della prestazione professionale, se conosciuto.
 
 Per  le  prestazioni  professionali consistenti nella tenuta della contabilita',  di  paghe  e  contributi,  nella revisione contabile e nell'esecuzione  di  adempimenti  in  materia di lavoro, previdenza e assistenza   e'   oggetto   di  registrazione  solo  il  conferimento dell'incarico.   Per  tali  incarichi  e  adempimenti,  l'obbligo  di registrazione  e  conservazione  non  si applica ai singoli movimenti contabili o alle singole operazioni in cui essi si esplicano.
 
 Gli   avvocati  e  i  notai  procedono  alla  registrazione  delle prestazioni  indicate  nella  tabella  di  cui  all'allegato  A.1  al presente provvedimento sia quando le eseguono in nome o per conto del cliente,  sia  allorche'  esse  consistano in attivita' di assistenza nella loro progettazione e realizzazione.
 2. Modalita'
 
 Quando il conferimento dell'incarico e' compiuto congiuntamente da piu'  clienti, gli obblighi di registrazione e conservazione dei dati devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi.
 
 Qualora  della  prestazione  professionale  siano stati incaricati congiuntamente   piu'  professionisti,  anche  del  medesimo  studio, ciascuno  deve  procedere  alla  registrazione  nel  proprio archivio unico.  Qualora si sia optato per l'archivio unico per l'associazione o  societa'  di  professionisti  come  previsto  al  paragrafo  3, si effettua   un'unica   registrazione  con  l'indicazione  di  tutti  i professionisti  incaricati. La medesima disposizione si applica anche alle societa' di revisione.
 
 I  professionisti e le societa' di revisione devono procedere alla registrazione  tempestivamente  e  comunque  non  oltre il trentesimo giorno  dal  compimento  dell'identificazione. Per i dati di cui alle lettere  d)  ed  e)  del paragrafo precedente, il termine decorre dal momento  nel quale si ha conoscenza, rispettivamente, della tipologia di   prestazione   professionale  e  del  valore  dell'oggetto  della prestazione.
 
 Nel caso in cui il professionista o la societa' di revisione debba eseguire una prestazione professionale per un soggetto del quale gia' dispone  dei  dati  identificativi  e  delle  altre  informazioni  da acquisire  aggiornate,  e' sufficiente registrare nell'archivio unico solo  le informazioni relative al nuovo incarico, entro il trentesimo giorno dal momento dell'accettazione dell'incarico.
 
 Il  libero  professionista  o la societa' di revisione, qualora vi sia  necessita'  di  modificare  i  dati  identificativi  e  le altre informazioni  contenute  nell'archivio unico, vi procede entro trenta giorni  dal  momento  in  cui  viene  a  conoscenza delle variazioni, seguendo   le   procedure  di  rettifica  di  cui  all'allegato  B  e conservando evidenza dell'informazione precedente.
 
 I  dati  e  le informazioni devono essere conservati nell'archivio per dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale.
 3. Archivio unico
 
 Le informazioni indicate nel paragrafo 1 della presente parte sono conservate in un archivio unico per ogni professionista o societa' di revisione.   L'archivio  unico  e'  istituito  appositamente  per  le finalita'   di   cui   al  decreto,  al  regolamento  e  al  presente provvedimento e tenuto secondo le disposizioni in essi contenute.
 
 I  professionisti  che svolgano l'attivita' professionale in forma associata  o societaria possono tenere l'archivio in forma accentrata nello  studio  o  ufficio.  E'  fatta  salva  la  facolta'  per  ogni componente  l'associazione  o  la  societa'  di  formare  un  proprio archivio.
 
 L'obbligo  di istituire l'archivio unico sussiste solo nel caso in cui ci siano informazioni da registrare e conservare.
 4. Finalita' dell'archivio unico
 
 L'archivio  unico  e'  inteso ad assicurare la conservazione delle informazioni  con  modalita'  accentrate,  standardizzate e uniformi. Esso  e'  tenuto  in  modo  ordinato, assicurando la trasparenza e la chiarezza delle informazioni, la facilita' della consultazione, della ricerca e del trattamento dei dati.
 
 Le  registrazioni  sono  conservate  secondo  l'ordine cronologico delle   prestazioni,   in   maniera  da  rendere  possibile  la  loro ricostruzione storica.
 
 Le informazioni relative ai dati identificativi della clientela ed alle  prestazioni  professionali  richieste  conservate nell'archivio unico   sono  utilizzate  dai  professionisti  e  dalle  societa'  di revisione  anche  per  l'individuazione  delle operazioni sospette da segnalare all'UIC.
 
 Dette  informazioni  possono  essere  richieste  dall'UIC  per  le necessita'   informative   connesse   alle   proprie   attivita'   di approfondimento e analisi nei casi e nei modi previsti dalla legge.
 5. Tenuta dell'archivio unico
 
 L'archivio   unico   puo'  essere  tenuto  a  mezzo  di  strumenti informatici  o  in  forma cartacea, secondo i criteri uniformi per la registrazione  e  la  conservazione  delle  informazioni indicati nel presente provvedimento e nell'allegato B.
 
 I  liberi professionisti e le societa' di revisione, obbligati, in forza  di  altre  disposizioni  di legge o regolamentari, a tenere un registro   della   clientela,  possono  avvalersi  dello  stesso  per assolvere  agli  obblighi  di  conservazione,  purche'  tale registro contenga  o  venga  completato con tutte le indicazioni richieste dal presente provvedimento.
 6. Archivio unico informatico
 
 L'archivio  unico  informatico  deve  essere  tenuto  secondo  gli standards  tecnici  di  cui  all'allegato  B. Esso deve consentire di individuare  le  operazioni  frazionate  di  cui al paragrafo 1 della parte II.
 
 I  professionisti  e  le  societa' di revisione possono affidare a terzi  (ad  esempio:  altri  professionisti  o societa' di revisione, associazioni  di  categoria,  centri  di  servizio)  la  tenuta  e la gestione dell'archivio unico informatico, purche' sia loro assicurato l'accesso  diretto  e  immediato  all'archivio stesso. Resta ferma la responsabilita'  dei professionisti e delle societa' di revisione per il rispetto degli obblighi di conservazione e registrazione.
 
 I   terzi  incaricati  tengono  gli  archivi  nel  rispetto  delle disposizioni  del  codice in materia di protezione dei dati personali ed in modo da assicurare la distinzione logica e la separazione delle registrazioni  relative  a  ciascun titolare del trattamento dei dati personali.   Osservano,  inoltre,  tutte  le  misure  necessarie  per garantire  la segretezza delle informazioni nei confronti del proprio personale incaricato.
 7. Archivio unico cartaceo
 
 L'archivio  unico  cartaceo  consiste  in  un  registro,  numerato progressivamente   e  siglato  in  ogni  pagina  a  cura  del  libero professionista   o   della   societa'   di  revisione  ovvero  di  un collaboratore    o   dipendente   autorizzato   per   iscritto,   con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui  e'  composto  il  registro  e  l'apposizione  della  firma delle suddette persone.
 
 L'archivio unico cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata e chiaramente leggibile, senza spazi bianchi e abrasioni.
 
 Per  le registrazioni nell'archivio unico cartaceo si osservano le procedure di cui all'allegato B.
 PARTE IV
 
 Rilevazione e segnalazione di operazioni sospette
 1. Principi e norme applicabili
 
 I  professionisti  e  le  societa' di revisione, nello svolgimento della  propria attivita', valutano le operazioni compiute o richieste dai  clienti  al  fine  di rilevare e segnalare all'UIC le operazioni sospette di riciclaggio.
 
 L'obbligo  di  segnalazione  non  si  applica ai professionisti in relazione  alle  informazioni  che essi ricevono da un loro cliente o ottengono  riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica  del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o  di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione    a    tale    procedimento,    compresa   la   consulenza sull'eventualita'  di  intentare  o evitare un procedimento, ove tali informazioni  siano  ricevute  o  ottenute  prima,  durante o dopo il procedimento stesso.
 
 L'esenzione che precede si applica anche per i giudizi arbitrali o per   la   risoluzione   di   controversie  innanzi  a  organismi  di conciliazione previsti dalla legge.
 
 Le  esenzioni di cui ai capoversi precedenti non si applicano alle societa' di revisione.
 
 La   materia  della  segnalazione  delle  operazioni  sospette  e' regolata  dagli  artt.  3  e  3-bis  della legge antiriciclaggio, dal regolamento e dal presente provvedimento.
 2. Esclusione della responsabilita'
 
 Le  segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della  legge antiriciclaggio non costituiscono violazione di obblighi di  segretezza e, se poste in essere in buona fede e per le finalita' ivi  previste,  non comportano responsabilita' di alcun tipo (civile, penale, amministrativa) per i liberi professionisti ovvero per i loro dipendenti o collaboratori.
 
 Le  disposizioni  a garanzia del segnalante si estendono agli atti connessi  alla  segnalazione  e  all'attivita' di approfondimento. In particolare,    nessuna    responsabilita'   deriva   dall'esecuzione dell'obbligo di sospendere le operazioni segnalate in ottemperanza di apposito provvedimento dell'UIC.
 3. Valutazione dei rapporti con i clienti
 
 Ai   fini   dell'adempimento   degli  obblighi  di  rilevazione  e segnalazione delle operazioni sospette, i professionisti si avvalgono delle informazioni fornite nel corso dell'identificazione e di quelle disponibili in virtu' dell'attivita' professionale prestata.
 
 Agli  stessi  fini i professionisti valutano complessivamente, nel tempo,  i  rapporti  intrattenuti con i clienti, avendo riguardo alle operazioni compiute o richieste nello svolgimento dell'incarico. Essi individuano eventuali incongruenze rispetto alla capacita' economica, alle attivita' svolte e al profilo di rischio di riciclaggio.
 
 Gli  obblighi  di  cui al presente paragrafo non si applicano alle societa' di revisione.
 3.1. Profilo di rischio di riciclaggio
 
 Per  "rischio" si intende l'esposizione a fenomeni di riciclaggio. La  valutazione  del  profilo di rischio si basa sulla conoscenza dei clienti e tiene conto, in particolare, delle circostanze seguenti:
 
 a)    aspetti   oggettivi   concernenti,   in   particolare,   le caratteristiche  delle attivita' svolte dai clienti, delle operazioni da   essi   compiute   e  degli  strumenti  utilizzati  (ad  esempio: interposizione  di  soggetti  terzi;  impiego di strumenti societari, associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della proprieta'  e  della  gestione;  utilizzo  di  denaro  contante  o di strumenti al portatore);
 b)   aspetti   soggettivi   concernenti,   in   particolare,   le caratteristiche  dei  clienti  (ad  esempio:  soggetti  insediati  in localita'   caratterizzate   da   regimi  fiscali  o  antiriciclaggio privilegiati, quali quelli individuati dal GAFI come non cooperativi; soggetti dei quali e' noto il coinvolgimento in attivita' illecite).
 4. Operazioni sospette. Nozione e rilevazione
 
 E'  sospetta l'operazione che per caratteristiche, entita', natura o  per  qualsivoglia  altra  circostanza  conosciuta  a ragione delle funzioni  esercitate,  tenuto conto anche della capacita' economica e dell'attivita'  svolta  dal  soggetto  cui  e'  riferita,  induca  il professionista   incaricato   a   ritenere,  in  base  agli  elementi disponibili, anche desumibili dall'archivio unico, e alle valutazioni svolte  ai  sensi  dei  paragrafi 3 e 3.1, che il denaro, i beni o le utilita'   oggetto  dell'operazione  possano  provenire  dai  delitti previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale.
 
 Nell'individuazione delle operazioni sospette deve aversi riguardo ai seguenti criteri generali:
 
 a) al coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in  Paesi  caratterizzati  da  regimi  privilegiati  sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi indicati dal GAFI come non cooperativi;
 b)  a  operazioni  prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato. I valori espressi in misura superiore   al  valore  risultante  applicando  sistemi  tabellari  e coefficienti   di   moltiplicazione   previsti   dalla   legge,   non costituiscono in se' valori palesemente diversi da quelli di mercato;
 c)  a  operazioni  che appaiono incongrue rispetto alle finalita' dichiarate;
 d)  all'esistenza  di  ingiustificate  incongruenze rispetto alle caratteristiche   soggettive   del   cliente   e   alla  sua  normale operativita',  sia  sotto  il  profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati;
 e)  al  ricorso  ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni;
 f) all'ingiustificata interposizione di soggetti terzi;
 g)  all'ingiustificato  impiego  di denaro contante o di mezzi di pagamento   non   appropriati  rispetto  alla  prassi  comune  ed  in considerazione della natura dell'operazione;
 h)  al  comportamento  tenuto  dai  clienti,  avuto  riguardo tra l'altro  alla  reticenza  nel  fornire  informazioni  complete  circa l'identita'  personale,  la sede legale o amministrativa, l'identita' degli  esponenti  aziendali,  dei partecipanti al capitale o di altri soggetti  interessati  (quali  mandanti,  fiducianti,  disponenti  di trust),  la  questione  per  la  quale  si  richiede l'intervento del professionista e le finalita' perseguite ovvero l'indicazione di dati palesemente falsi.
 
 In  applicazione dei predetti criteri generali, nell'allegato C si indicano  alcuni  indicatori di anomalia cui occorre fare riferimento nella  rilevazione  delle  operazioni  sospette.  Gli  indicatori non costituiscono  un  riferimento esaustivo e di per se' sufficiente per l'individuazione delle operazioni da segnalare. In conseguenza:
 
 a)  la  ricorrenza  di  comportamenti  descritti  in  uno  o piu' indicatori   non  costituisce  di  per  se'  motivo  sufficiente  per l'individuazione  e segnalazione di operazioni sospette, per la quale e'  necessario  valutare  la  rilevanza in concreto dei comportamenti della clientela;
 b)  sono  altresi'  significativi  per  la  rilevazione ulteriori comportamenti   che,   sebbene  diversi  da  quelli  descritti  negli indicatori, rivelino nondimeno in concreto profili di sospetto;
 c)  l'accurato  adempimento  degli  obblighi  di  segnalazione di operazioni  sospette  implica  la  rilevazione  di  comportamenti che integrano  piu'  indicatori,  specie se caratterizzati da particolare analiticita'.
 
 Le  circostanze  nelle  quali  l'identificazione  non  puo' essere effettuata  o  completata devono essere valutate per l'individuazione di operazioni sospette.
 5. Procedura per la segnalazione
 
 Il   professionista   incaricato   di   eseguire   la  prestazione professionale  provvede  personalmente ad eseguire la segnalazione di un'operazione  sospetta.  Qualora  piu'  professionisti  assistano il cliente  in  forma  congiunta, essi possono produrre una segnalazione congiunta all'UIC.
 
 Per  le societa' di revisione la procedura per la rilevazione e la segnalazione  delle  operazioni sospette si svolge normalmente in due fasi:
 
 a)  il responsabile della revisione, che intrattiene rapporti con il  cliente  e  partecipa al compimento della prestazione, rileva gli elementi   di  sospetto  e  ne  informa  immediatamente  il  titolare dell'attivita' o il legale rappresentante o un suo delegato;
 b) il titolare dell'attivita' o il legale rappresentante o un suo delegato  esamina  le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche  desumibili  dall'archivio  unico,  le  trasmette all'UIC senza ritardo.
 
 Le  segnalazioni  devono  essere  effettuate  senza  ritardo,  ove possibile   prima   del   compimento  dell'operazione  oggetto  della prestazione  professionale,  appena il professionista incaricato o il responsabile  della  revisione sia venuto a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza del denaro, beni e utilita' da un delitto non colposo.
 6. Sospensione delle operazioni
 
 L'UIC, anche su richiesta degli organismi investigativi competenti (Direzione  Investigativa  Antimafia  e  Nucleo  Speciale  di Polizia Valutaria  della  Guardia  di Finanza), puo' sospendere le operazioni segnalate  come  sospette  per un massimo di quarantotto ore, dandone immediata  comunicazione  agli  stessi organismi, sempre che cio' non determini pregiudizi per le indagini e per l'adempimento da parte dei professionisti degli obblighi di legge.
 
 Il provvedimento di sospensione viene comunicato immediatamente al segnalante.  Il  termine  iniziale  della  sospensione  decorre dalla ricezione del provvedimento dell'UIC.
 7.  Produzione  e  trasmissione della segnalazione La segnalazione deve  contenere  dati  e  notizie  sull'operazione  nei  suoi aspetti oggettivi e soggettivi.
 
 La  segnalazione deve essere prodotta secondo lo schema illustrato nell'allegato   D   e   compilato   seguendo  le  istruzioni  di  cui all'allegato E. Tale schema si articola in:
 
 a) dati del segnalante;
 b)  dati sul soggetto segnalato. Nel caso in cui il cliente operi per conto di una persona diversa, devono essere indicati anche i dati relativi a quest'ultima;
 c) informazioni sull'operazione oggetto di segnalazione;
 d) motivi del sospetto.
 
 La segnalazione e' trasmessa in forma cartacea a: Ufficio italiano dei   cambi,   Servizio  Risorse  Informatiche  Approvvigionamenti  e Servizi,  Via  delle  Quattro  Fontane  n.  123,  00184  -  Roma, con l'indicazione, accanto all'indirizzo, del codice PR AR94.
 
 L'UIC  si  riserva  di  predisporre,  sulla  base  dell'esperienza acquisita,  gli  strumenti  necessari  per  la  trasmissione  in  via informatica della segnalazione.
 
 Ogni  variazione  delle  informazioni  relative al segnalante deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio.
 
 I  professionisti  e  le societa' di revisione possono preavvisare telefonicamente  o  via  fax l'UIC, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.
 8.  Collaborazione  nell'approfondimento  e  flussi informativi di ritorno
 
 L'UIC  puo'  richiedere  ai  professionisti  e  alle  societa'  di revisione  ogni  informazione  necessaria per la propria attivita' di approfondimento  e analisi, in relazione a segnalazioni di operazioni sospette,  a  omesse segnalazioni e in ogni altro caso previsto dalla legge.
 
 I    professionisti   trasmettono   tempestivamente   all'UIC   le informazioni da questo richieste.
 
 L'UIC  effettua  i  necessari  approfondimenti  sulle segnalazioni delle  operazioni  sospette,  ivi  compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi.
 
 L'UIC   informa  i  professionisti  e  le  societa'  di  revisione dell'esito  delle segnalazioni nei casi di archiviazione, nei casi in cui  le  segnalazioni  non  hanno  ulteriore  corso  alla  luce degli accertamenti  degli  organismi  investigativi  e  in  ogni altro caso previsto dalla legge.
 9. Riservatezza
 
 Tutte  le  informazioni  relative  alle segnalazioni di operazioni sospette,  in  ordine sia al contenuto sia alla stessa effettuazione, sono  soggette  a  un  regime  di  rigorosa riservatezza in base alla legge.
 
 E'  vietato  dare comunicazione delle segnalazioni al di fuori dei casi   previsti   dalla   legge   antiriciclaggio   e   dal  presente provvedimento.  Il  divieto  comprende  anche  ogni comunicazione nei confronti del soggetto segnalato.
 
 La  trasmissione  di  informazioni  attinenti  a  segnalazioni  di operazioni   sospette   e'  possibile  esclusivamente  nei  confronti dell'UIC,  in  relazione  all'attivita'  di  approfondimento, e degli organi   investigativi   competenti   per  l'accertamento  dei  fatti segnalati  (Direzione  Investigativa  Antimafia,  Nucleo  Speciale di Polizia  Valutaria  della  Guardia  di  Finanza).  Restano  fermi gli obblighi nei confronti dell'Autorita' Giudiziaria.
 
 Le   societa'  di  revisione  non  indicano,  nella  segnalazione, l'identita'  del  responsabile  della  revisione che ha effettuato la segnalazione stessa.
 
 L'UIC trasmette senza indugio agli organi investigativi competenti le  segnalazioni,  corredate  di  una  relazione  tecnica,  omettendo l'indicazione  del nominativo del professionista che ha effettuato la segnalazione  stessa.  La segnalazione delle societa' di revisione e' trasmessa cosi' come pervenuta all'UIC.
 
 In  base  alla  legge  antiriciclaggio,  per  le  segnalazioni che ricevono un ulteriore corso in sede investigativa in caso di denuncia o  di rapporto ai sensi degli artt. 331 e 347 del codice di procedura penale,  l'identita'  della persona che ha effettuato la segnalazione non  e'  menzionata. L'identita' di tali persone puo' essere rivelata solo quando l'autorita' giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile  ai  fini  dell'accertamento  dei reati per i quali si procede.
 
 I professionisti e le societa' di revisione adottano misure idonee a  mantenere la massima riservatezza delle informazioni relative alle segnalazioni   di   operazioni  sospette  all'interno  della  propria organizzazione.
 PARTE V
 
 Altri obblighi
 1. Controlli interni
 
 I  professionisti e le societa' di revisione svolgono attivita' di controllo  interno  per  la  verifica  del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.
 
 Il  controllo  interno  ha  particolare riguardo alle procedure di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni, di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette.
 
 I  controlli  devono  essere svolti con continuita', anche su base periodica  o  con  riguardo  a  casi  specifici.  L'estensione  e  la periodicita'  dei  controlli sono commisurate anche alle dimensioni e all'articolazione  della  struttura  organizzativa  e  dell'attivita' svolta.
 2. Formazione
 
 I   liberi   professionisti   adottano  le  misure  di  formazione necessarie  affinche'  anche i propri collaboratori siano in grado di adoperare  le  informazioni in proprio possesso per avere un'adeguata conoscenza  della  clientela  ed evidenziare al libero professionista situazioni di sospetto.
 
 La    formazione   deve   avere   carattere   di   continuita'   e sistematicita',  nonche' tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio.
 
 Un supporto all'azione di formazione del personale e di diffusione della   complessiva  disciplina  puo'  essere  fornito  dagli  ordini professionali,   a  livello  sia  nazionale  che  locale,  attraverso iniziative  volte  ad  approfondire  la  normativa,  a  studiarne  le modalita'  di  applicazione  e  a  diffonderne  la conoscenza in modo chiaro ed efficace.
 
 Gli  obblighi  di  formazione  non  si  applicano alle societa' di revisione.
 3.  Disposizioni  in  materia  di  protezione  dei  dati  e  delle informazioni
 
 I   professionisti  e  le  societa'  di  revisione  osservano  nel trattamento   dei   dati   le   previsioni  applicabili  del  decreto legislativo  30  giugno  2003, n. 196 recante il codice in materia di protezione  dei dati personali. Nel rilasciare ai clienti informativa idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, specificano altresi' che il trattamento  dei  dati avverra' anche per le finalita' previste dalla normativa in materia antiriciclaggio.
 PARTE VI
 
 Disposizioni transitorie e finali
 
 Come previsto dall'art. 13, comma 2, del regolamento, gli obblighi di  identificazione  e di acquisizione, registrazione e conservazione non  si  applicano  in  relazione  all'attivita' professionale per la quale  e'  stato conferito incarico dal cliente prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.
 
 Nel  caso di rapporti tra cliente e professionista istituitisi con un  incarico  conferito  prima  dell'entrata  in  vigore del presente provvedimento e ancora in essere dopo 12 mesi da tale data, il libero professionista  provvedera'  entro quest'ultimo termine agli obblighi d'identificazione e conservazione.
 Roma, 24 febbraio 2006
 
 Il presidente: DRAGHI
 
 --------------------
 (1)  Gli intermediari abilitati ai sensi dell'art. 4, comma
 1,  del decreto sono: le banche, Poste Italiane S.p.a., gli
 istituti    di   moneta   elettronica,   le   societa'   di
 intermediazione  mobiliare  (SIM),  le societa' di gestione
 del risparmio (SGR), le societa' di investimento a capitale
 variabile  (SICAV), le imprese di assicurazione, gli agenti
 di cambio, le societa' fiduciarie, le societa' che svolgono
 il   servizio  di  riscossione  dei  tributi,  le  relative
 succursali italiane.
 Inoltre,  ai  sensi  dell'art.  4, comma 2, del decreto, il
 Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, sentito l'UIC,
 determina con decreto le condizioni in presenza delle quali
 possono    essere    abilitati   dallo   stesso   Ministero
 dell'economia   e   delle   finanze  i  seguenti  soggetti:
 intermediari   finanziari   iscritti  nell'elenco  speciale
 previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre
 1993,  n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco
 generale  previsto dall'art. 106 del decreto legislativo n.
 385  del  1993,  soggetti  operanti nel settore finanziario
 iscritti  nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli
 artt.  113  e  155, commi 4 e 5, del decreto legislativo n.
 385 del 1993, le relative succursali italiane.
 (2)   La   lettera  A  della  direttiva  prevede  per  ente
 creditizio: un ente definito a norma dell'art. 1, punto 1),
 primo   comma   della  direttiva  2000/12/CE,  nonche'  una
 succursale,  quale  definita  all'art.  1,  punto 3), della
 direttiva  suddetta  e  situata nella Comunita', di un ente
 creditizio  che  abbia  la sede sociale all'interno o al di
 fuori  della  Comunita';  la  lettera  B,  nn.  2), 3) e 4)
 prevede,   per   "ente   finanziario":   2)  un'impresa  di
 assicurazione  debitamente autorizzata in conformita' della
 direttiva  79/267/CEE, nella misura in cui svolga attivita'
 che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva;
 3) un'impresa di investimento ai sensi dell'art. 1, punto 2
 della  direttiva 93/22/CEE; 4) un organismo di investimento
 collettivo  che  commercializza  le  sue quote o azioni. La
 definizione   di   ente   finanziario  comprende  anche  le
 succursali, situate nella Comunita', di enti finanziari che
 hanno  la  sede  sociale  all'interno  o  al di fuori della
 Comunita'.
 |  |  |  | Allegati: 
 Allegato   A:   prestazioni   oggetto   di   registrazione  per  i professionisti e le societa' di revisione
 
 Allegato B: allegato tecnico per l'archivio unico
 
 Allegato C: indicatori di anomalia
 
 Allegato  D:  modulo  per  la  segnalazione di operazioni ai sensi dell'art. 3 della legge 5 luglio 1991, n. 197
 
 Allegato  E:  istruzioni  per  la  compilazione  del modulo per la segnalazione  di operazioni ai sensi dell'art. 3 della legge 5 luglio 1991, n. 197
 
 ALLEGATO A
 
 PRESTAZIONI  OGGETTO  DI  REGISTRAZIONE  PER  I  PROFESSIONISTI  E LE
 SOCIETA' DI REVISIONE (1)
 
 A.1  Prestazioni  oggetto  di  registrazione per gli avvocati ed i notai
 
 Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili
 
 Trasferimento a qualsiasi titolo di attivita' economiche
 
 Qualsiasi altra operazione immobiliare
 
 Gestione di denaro
 
 Gestione di strumenti finanziari
 
 Gestione di altri beni
 
 Apertura/chiusura di conti bancari
 
 Apertura/chiusura di libretti di deposito
 
 Apertura/chiusura di conti di titoli
 
 Gestione di conti bancari
 
 Gestione di libretti di deposito
 
 Gestione di conti di titoli
 
 Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza
 
 Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria
 
 Organizzazione   degli  apporti  necessari  alla  costituzione  di societa'
 
 Organizzazione   degli   apporti   necessari   alla   gestione   o all'amministrazione di societa'
 
 Costituzione/liquidazione  di  societa',  enti,  trust o strutture analoghe
 
 Gestione  o  amministrazione  di societa', enti, trust o strutture analoghe
 
 A.   2   Prestazioni   oggetto  di  registrazione  per  gli  altri professionisti e le societa' di revisione
 
 Accertamenti, ispezioni e controlli
 
 Adempimenti  in  materia  di  lavoro, previdenza ed assistenza dei lavoratori  dipendenti  e  ogni  altra  funzione  affine,  connessa e conseguente
 
 Amministrazione  del  personale  dipendente  e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente
 
 Amministrazione e liquidazione di aziende
 
 Amministrazione e liquidazione di patrimoni
 
 Amministrazione e liquidazione di singoli beni
 
 Apertura/chiusura di conti bancari
 
 Apertura/chiusura di conti di titoli
 
 Apertura/chiusura di libretti di deposito
 
 Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza
 
 Assistenza e rappresentanza in materia tributaria
 
 Assistenza in procedure concorsuali
 
 Assistenza  ai  datori  di lavoro in sede di visite ispettive o di accertamenti
 
 Assistenza per richiesta finanziamenti
 
 Assistenza societaria continuativa e generica
 
 Assistenza tributaria
 
 Attivita'  di  valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione   dei  business  plan  per  l'accesso  a  finanziamenti pubblici
 
 Certificazione di investimenti ambientali
 
 Consulenza aziendale
 
 Consulenza connessa a procedure contenziose
 
 Consulenza contrattuale
 
 Consulenza economico-finanziaria
 
 Consulenza in tema di controllo aziendale
 
 Consulenza in materia contributiva
 
 Consulenza  ed  assistenza  per  la  riduzione di sanzioni civili, penalita' e similari
 
 Consulenza tributaria
 
 Consulenze tecniche, perizie e pareri motivati
 
 Controllo    della    documentazione    contabile,   revisione   e certificazione
 
 Costituzione/liquidazione  di  societa',  enti,  trust o strutture analoghe
 
 Custodia e conservazione di aziende
 
 Custodia e conservazione di beni
 
 Determinazioni dei costi di produzione nelle imprese industriali
 
 Divisioni  ed assegnazioni di patrimoni, compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione nei giudizi di graduazione
 
 Elaborazione  e  predisposizione  delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari
 
 Gestione di conti di titoli
 
 Gestione di conti bancari
 
 Gestione di altri beni
 
 Gestione di denaro
 
 Gestione di libretti di deposito
 
 Gestione di posizioni previdenziali e assicurative
 
 Gestione di strumenti finanziari
 
 Gestione  o  amministrazione  di societa', enti, trust o strutture analoghe
 
 Ispezioni e revisioni amministrative e contabili
 
 Monitoraggio e tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese
 
 Operazioni di finanza straordinaria
 
 Operazioni  di  vendita  di  beni  mobili  ed  immobili nonche' la formazione  del  progetto  di  distribuzione,  su  delega del giudice dell'esecuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, conv. in legge n. 14 maggio 2005 n. 80.
 
 Organizzazione   degli  apporti  necessari  alla  costituzione  di societa'
 
 Organizzazione   degli   apporti   necessari   alla   gestione   o all'amministrazione di societa'
 
 Organizzazione e impianto della contabilita'
 
 Organizzazione contabile
 
 Tenuta paghe e contributi
 
 Piani di contabilita' per aziende
 
 Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria
 
 Qualsiasi altra operazione immobiliare
 
 Rappresentanza tributaria
 
 Redazione di bilanci
 
 Redazione  e asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilita' delle imprese e degli enti pubblici e privati
 
 Regolamenti e liquidazioni di avarie
 
 Relazioni di stima di cui al codice civile
 
 Revisione contabile
 
 Rilascio di visti di conformita' per studi di settore
 
 Rilevazioni in materia contabile e amministrativa
 
 Riordino della contabilita'
 
 Studi  e  ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotati
 
 Tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro
 
 Trasferimento a qualsiasi titolo di attivita' economiche
 
 Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili
 
 Trasformazioni, scissioni e fusioni di societa' ed altri enti
 
 Valutazione di aziende, rami d'azienda e patrimoni
 
 Valutazione di singoli beni e diritti
 
 Verifica  della regolare tenuta della contabilita' sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili
 
 Verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilita' di bilanci, di conti, di scritture e d'ogni altro documento contabile delle imprese
 
 Altro
 
 --------------------
 (1) L'elenco delle prestazioni tiene conto, oltre che delle
 indicazioni    delle    disposizioni    in    materia    di
 antiriciclaggio,  anche  dei  regolamenti  che disciplinano
 l'attivita'   e   le  tariffe  professionali  dei  soggetti
 destinatari del provvedimento.
 ALLEGATO B
 
 ALLEGATO TECNICO DELL'ARCHIVIO UNICO
 
 1.1 Aspetti generali
 
 Gli    standards    tecnici   di   seguito   indicati   riguardano principalmente  i  requisiti funzionali cui le procedure informatiche devono ispirarsi.
 
 Sono stati pertanto individuati:
 
 1)  gli  attributi richiesti obbligatoriamente nel registro per i vari tipi di registrazione;
 2)  la  struttura  e  la  codifica  utilizzata per ogni attributo richiesto;
 3) le modalita' di rettifica delle registrazioni;
 4)  la  struttura logica degli archivi e le relative modalita' di alimentazione e gestione;
 5) alcuni aspetti gia' implicitamente fissati dalla normativa:
 
 - tempi della registrazione;
 - durata;
 - modalita' di alimentazione;
 
 6) la  modalita'  di  registrazione  delle operazioni considerate come frazionate;
 7) le   modalita'   di  presentazione  dei  dati  alle  autorita' interessate:  visione di tutti gli attributi previsti dallo STANDARD, anche  per  le  informazioni  contenute  in  altri archivi (anagrafi, ecc.);
 8) alcuni  requisiti  cui  attenersi  nella  realizzazione  delle funzioni di ricerca;
 9) le   modalita'   di  documentazione  del  sistema  informatico utilizzato.
 
 Tenuto conto, infine, di quanto previsto dalla normativa in merito ai  diversi  tempi  richiesti per la registrazione delle informazioni anagrafiche,  nonche'  al  riutilizzo delle stesse per i clienti gia' "registrati",  si e' optato per la registrazione separata (archivio o tavola a parte) dei dati riferiti ai diversi soggetti coinvolti.
 1.2 Struttura "logica" dell'A.U.I.
 
 Di seguito sono descritti tutti gli attributi (campi) da prevedere obbligatoriamente  nel registro informatico. L'indicatore di presenza obbligatoria,  facoltativa, condizionata sara' meglio precisato nelle successive spiegazioni fornite per ogni singolo attributo.
 
 Nel   registro   informatico,   oltre   agli  attributi  richiesti obbligatoriamente, possono essere inseriti anche quelli necessari per la  corretta gestione della procedura informatica, nonche' quelli che ciascun  professionista riterra' utili ai propri fini (individuazione delle  responsabilita'  - soggetti che hanno materialmente aggiornato l'archivio,  connessione  con le preesistenti procedure informatiche, con  l'archivio  cartaceo  (ad  esempio,  num.  pratica,  ecc.). Tali ulteriori  attributi possono essere posti (in maniera documentata) in qualunque posizione della struttura degli archivi.
 
 ARCHIVIO UNICO INFORMATICO
 
 A DATI DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI Codice|Descrizione dell'attributo             |Obbl/Fac./Cond|Formato ---------------------------------------------------------------------
 |IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE            |              | ---------------------------------------------------------------------
 |CODICE STUDIO PROFESSIONALE            |              |
 |(obbligatorio solo se si utilizzano    |              | A01   |Centro Servizi)                        |      C       |X(11) ---------------------------------------------------------------------
 |CODICE PROFESSIONISTA CHE HA ESEGUITO  |              | A02   |LA                                     |      C       |XXXX ---------------------------------------------------------------------
 |REGISTRAZIONE                          |              |X ---------------------------------------------------------------------
 |IDENTIFICATIVO (PROGRESSIVO)           |              | A03   |REGISTRAZIONE                          |      O       |9(7) ---------------------------------------------------------------------
 |CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE      |              |
 |PROFESSIONALE                          |              | ---------------------------------------------------------------------
 |FLAG TIPO REGISTRAZIONE                |              | A22   |(0=NORMALE;1=FRAZIONATA,               |      O       |X ---------------------------------------------------------------------
 |2=MULTIPLA - (prestaz. riconducibile a |              |
 |piu' clienti o piu' soggetti per conto |              |
 |dei quali ha agito il cliente o piu'   |              |
 |professionisti)                        |              | --------------------------------------------------------------------- A26   |PRESTAZIONE PROFESSIONALE FORNITA      |      O       |X(50) ---------------------------------------------------------------------
 |DATI SUI SOGGETTI COINVOLTI            |              | --------------------------------------------------------------------- D09   |CLIENTE                                |              | --------------------------------------------------------------------- A     |                                       |              | ---------------------------------------------------------------------
 |D09A.1 CODICE CLIENTE                  |      O       |X(6) ---------------------------------------------------------------------
 |SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE IL CLIENTE|              | D09B  |AGISCE                                 |              | ---------------------------------------------------------------------
 |D09B.1 CODICE SOGGETTO                 |      C       |X(6) ---------------------------------------------------------------------
 |DATI SULLA REGISTRAZIONE               |              | --------------------------------------------------------------------- A51   |DATA DI REGISTRAZIONE (AAAAMMGG)       |      O       |X(8) --------------------------------------------------------------------- A54   |STATO DELLA REGISTRAZIONE              |              | ---------------------------------------------------------------------
 |A54.A CODICE STATO                     |      O       |X ---------------------------------------------------------------------
 |A54.B DATA DELLA RETTIFICA (AAAAMMGG)  |      C       |X(8) ---------------------------------------------------------------------
 |DATI SULL'IMPORTO                      |              | --------------------------------------------------------------------- B12   |DIVISA                                 |      C       |XXX --------------------------------------------------------------------- B14   |IMPORTO IN EURO                        |      C       |9(15)
 
 D  ANAGRAFE  DEI CLIENTI E DEI SOGGETTI PER CONTO DEI QUALI QUESTI HANNO AGITO
 
 Codice|Descrizione dell'attributo         |   |Obbl/Fac./Cond Formato ---------------------------------------------------------------------
 |IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE        |   | ---------------------------------------------------------------------
 |CODICE STUDIO PROFESSIONALE        |   |
 |(obbligatorio solo se si utilizzano|   | D01   |Centro Servizi)                    | C |        X(11) ---------------------------------------------------------------------
 |CODICE PROFESSIONISTA CHE HA       |   | D02   |ESEGUITO                           | C |         XXXX ---------------------------------------------------------------------
 |L'IDENTIFICAZIONE                  |   |          X --------------------------------------------------------------------- D03   |TIPO DI IDENTIFICAZIONE            | O |          XX --------------------------------------------------------------------- D09   |CODICE (IDENTIFICATIVO) CLIENTE    | O |         X(6) ---------------------------------------------------------------------
 |DATA DI IDENTIFICAZIONE (AAAAMMGG) |   | D10   |COMPLETE GENERALITA'               | O |         X(8) --------------------------------------------------------------------- D11   |COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE     | O |        X(70) --------------------------------------------------------------------- D12   |ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA        | O |        X(50) ---------------------------------------------------------------------
 |PAESE ESTERO DI RESIDENZA (solo per|   | D13   |i non residenti)                   | C |        X(30) ---------------------------------------------------------------------
 |D14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA |   | ---------------------------------------------------------------------
 |D14.B DESCRIZIONE IN CHIARO (anche |   |
 |per i non residenti)               | O |        X(30) ---------------------------------------------------------------------
 |D14.C PROVINCIA (solo per i        |   |
 |residenti)                         | C |        X(15) ---------------------------------------------------------------------
 |DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO (anche   |   | D15   |per i non residenti)               | O |        X(35) ---------------------------------------------------------------------
 |" " CAP DI RESIDENZA (solo per i   |   | D16   |residenti)                         | F |         X(5) --------------------------------------------------------------------- D17   |CODICE FISCALE                     | C |        X(16) ---------------------------------------------------------------------
 |DATA DI NASCITA PERSONE. FISICHE   |   | D18   |(AAAAMMGG)                         | C |         X(8) --------------------------------------------------------------------- D19   |COMUNE DI NASCITA PERSONE FISICHE  | C |        X(30) ---------------------------------------------------------------------
 |ESTREMI DEL DOCUMENTO DI           |   |
 |IDENTIFICAZIONE (Persone fisiche)  |   | --------------------------------------------------------------------- D41   |TIPO DOCUMENTO PRESENTATO          | C |          XX --------------------------------------------------------------------- D42   |NUMERO " "                         | C |        X(15) --------------------------------------------------------------------- D43   |DATA DI RILASCIO (AAAAMMGG)        | C |         X(8) --------------------------------------------------------------------- D44   |AUTORITA' E LOCALITA' DI RILASCIO  | C |        X(30) --------------------------------------------------------------------- D45   |SESSO (1=maschile, 2=femminile)    | C |          X --------------------------------------------------------------------- D54   |STATO DELLA ANAGRAFICA             |   | ---------------------------------------------------------------------
 |D54.A CODICE STATO                 | O |          X ---------------------------------------------------------------------
 |D54.B DATA DELLA RETTIFICA         |   |
 |(AAAAMMGG)                         | C |         X(8)
 
 In  assenza  di  informazione,  oltre  che valorizzati a NULL, gli attributi  alfanumerici ("X") possono essere riempiti con SPAZI e gli attributi numerici ("9") con ZERI.
 
 Tutti  gli  attributi  alfanumerici  devono essere valorizzati con allineamento  a  sinistra  ed  eventuale  completamento  a  spazi dei caratteri rimanenti; gli attributi numerici, viceversa, devono essere allineati  a  destra, ed eventualmente completati con zeri a sinistra per i bytes rimanenti.
 
 Struttura della registrazione
 
 La   registrazione   e'   concettualmente   sottodivisa   in   due raggruppamenti informativi:
 
 A  DATI  DELLA  PRESTAZIONE  PROFESSIONALE,  contenente  tutte le informazioni riferite alla attivita' posta in essere;
 
 D   ANAGRAFE  DEI  SOGGETTI,  contenente  tutte  le  informazioni (generalita)  richieste  per  i  soggetti interessati dalle attivita' registrate nel raggruppamento A.
 
 In  sostanza  per  ogni  nuovo  cliente, ed eventuale soggetto per conto  del  quale  questi  opera,  che inizi una attivita' soggetta a registrazione   nell'archivio  informatico,  deve  essere  alimentato l'archivio  "ANAGRAFE DEI SOGGETTI" sopra descritto entro la scadenza prevista   dalla   normativa.  Successivamente  (o  contestualmente), comunque  entro  la diversa scadenza prevista, deve essere alimentato l'archivio "DATI DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE" con le informazioni sulla  attivita' posta in essere ed i codici assegnati in anagrafe ai soggetti  coinvolti.  Nell'ipotesi  in cui il nuovo soggetto sia gia' presente  in  anagrafe, ma con una informazione mancante (ad esempio, codice   fiscale)   o   variata  (attivita'  lavorativa),  si  dovra' aggiornare  la  risultanza  esistente  con  la  nuova  informazione e imputare  correttamente gli attributi riguardanti le rettifiche (come descritto piu' avanti).
 
 Qualora  i  soggetti  coinvolti  siano piu' dei due previsti dalla struttura   dell'archivio   "DATI  DELLA  PRESTAZIONE  PROFESSIONALE" (cliente  che  agisce  per  conto  di  piu'  di  un  soggetto, ovvero attivita'  posta  in essere per incarico congiunto di piu' clienti o, infine, prestazione fornita congiuntamente da piu' professionisti che alimentano  un  unico archivio informatico) dovranno essere compilate piu'  istanze  dell'archivio  *A*,  con  valori  identici  (anche per l'identificativo   registrazione  e  per  l'importo)  salvo  per  gli attributi  riferiti  ai  soggetti  o ai professionisti, e inserire il valore "2" all'attributo A22 di tutte le istanze.
 
 Salvo  quanto  sara'  precisato  successivamente, non si e' inteso dare  lo  specifico  tracciato  degli archivi, ma solo l'elenco degli attributi informativi che DEVONO essere obbligatoriamente registrati; pertanto,  fatte  salve le funzionalita' richieste, nulla e' definito circa   l'esatto  tracciato  degli  archivi  (posizione  delle  varie informazioni, presenza di ulteriori informazioni).
 
 Limitatamente all'anagrafe dei soggetti, i liberi professionisti e le  societa'  di  revisione  che  gia'  alimentano  in forza di altre disposizioni  un registro dei clienti, possono omettere di alimentare la  nuova  anagrafe  dei  soggetti,  purche' tale registro comprenda, anche  con una sua integrazione, tutte le informazioni previste dalla zona  *D*  (compreso il codice cliente). In tal caso anche per questo preesistente  registro  si  applichera'  l'obbligo  di  conservazione previsto  dalla  normativa  (10  anni) e la necessita' di disporre di funzioni di ricerca e visualizzazione.
 1.3 Registrazione CLIENTI
 
 Informazioni da registrare
 
 Di  seguito  vengono  specificati  i valori da inserire in ciascun attributo in merito alla registrazione delle informazioni sui clienti e  i  soggetti  (persone  fisiche  o  giuridiche) per conto dei quali agiscono.
 
 Identificativo informazione
 
 Tale gruppo di informazioni serve ad individuare il professionista che  ha  eseguito  l'identificazione e ad assegnare un codice ad ogni soggetto che si inserisce nell'archivio.
 
 D0l)  E'  un  attributo  che  deve  essere  previsto  e utilizzato obbligatoriamente  solo nel caso in cui si utilizzi un centro servizi per  la  tenuta e gestione dell'archivio informatico. Tale attributo, da  valorizzare  differentemente  per  ogni  studio  professionale  o societa'  di  professionisti  o di revisione che si avvale del centro servizi  (con  valori  "a piacere" ma distintivi come, ad esempio, la partita  IVA),  serve  a  consentire  di  individuare il sottoinsieme dell'archivio  (in  caso  di  archivio  unico  per piu' clienti) o lo specifico  archivio relativo a un particolare professionista o studio professionale.
 D02) E' un attributo che deve essere previsto e utilizzato solo in caso  di  attivita'  professionale  svolta  in forma associata ovvero societaria   (studi   associati,  societa'  di  professionisti  o  di revisione,  ecc.).  In  tale  caso  in  questo  attributo deve essere specificato  (ad  esempio,  tramite  sigla)  il professionista che ha eseguito  la  identificazione del cliente e/o l'acquisizione dei dati dell'eventuale soggetto per conto del quale questi ha agito.
 D03)  E'  un  attributo  obbligatorio  necessario  per indicare le modalita'  di  identificazione  del  soggetto. I valori previsti sono elencati nella specifica tabella.
 D09)  E'  un  attributo  obbligatorio  necessario  per individuare univocamente  ogni  singolo soggetto inserito nell'anagrafe. Per tale informazione,   che   verra'   riutilizzata   per   l'archivio  delle prestazioni  professionali,  puo' essere utilizzata qualsiasi stringa di caratteri, come, ad esempio, un progressivo.
 D10)   Deve   contenere   la   data   in  cui  e'  stata  eseguita l'identificazione del soggetto.
 Complete generalita'
 
 D11)  Deve  contenere  il  cognome e nome o la ragione sociale del soggetto. L'attributo D11 e' sempre obbligatorio.
 
 N.B.  Per  consentire  che  su  tale  attributo alfabetico possano essere  eseguite delle ricerche, devono essere rispettate le seguenti regole:
 
 -  ogni  parola componente l'attributo deve essere separata dalla successiva da un solo carattere a spazio;
 - va utilizzata la sola configurazione "MAIUSCOLO";
 -  per  apostrofi  ed  accenti  deve  essere utilizzato sempre lo stesso carattere;
 - non devono essere lasciati spazi prima e dopo gli apostrofi;
 -  le  persone  fisiche  devono  essere  indicate  anteponendo il cognome (o i cognomi) al nome (o ai nomi);
 -  l'eventuale  natura  giuridica  facente  parte  delle  ragioni sociali  deve essere posta alla fine della denominazione, utilizzando le  sigle  standard  (SPA,  SRL, SAS, SAPA, SNC, SDF, SS, ecc.) senza punti o spazi intermedi;
 -  vanno  indicate  le  esatte  ragioni  sociali  risultanti  dai documenti,  senza  l'utilizzo  di  sigle  od acronimi, ove questi non siano le effettive ragioni sociali;
 -  vanno  evitate, ove possibile, abbreviazioni ed inserimenti di punteggiatura.
 
 D12)  Deve essere sempre presente e deve contenere una descrizione sintetica  e  univoca  dell'attivita'  lavorativa svolta dal soggetto (persone fisiche) o dell'attivita/settore di interesse per le persone giuridiche.
 D13)  Va  indicata  la  descrizione dell'eventuale paese estero di residenza  del  cliente  o del soggetto per conto del quale questi ha operato.  L'attributo  deve essere valorizzato solo per soggetti "non residenti".
 D14)  Va  indicato  il comune di residenza del soggetto; D14 e' un attributo obbligatorio, da indicare anche per soggetti non residenti.
 - D14.B) Descrizione in chiaro del comune (sempre obbligatorio).
 -  D14.C)  Descrizione della prov. di appartenenza del comune (va indicata in ogni caso e solo per soggetti residenti).
 D15)   Va   indicato  l'indirizzo  dei  soggetti;  D15  e'  sempre obbligatorio, anche per soggetti non residenti.
 D16)  Va indicato, se disponibile, il codice di avviamento postale (C.A.P.) di residenza dei soli soggetti residenti in Italia.
 D17)  Il  codice  fiscale  deve  essere  indicato  secondo  quanto previsto dalla normativa.
 D18)  Va indicata la data di nascita nella forma AAAAMMGG, in ogni caso e solo per le persone fisiche.
 D19)   Va  indicato  in  chiaro  il  comune  di  nascita,  solo  e obbligatoriamente per le persone fisiche.
 
 Estremi del documento di identificativo
 
 Le  quattro  informazioni  sul documento di identificazione devono essere  presenti  o assenti contestualmente. Piu' in particolare, gli attributi   devono   essere   presenti   o   assenti   a  seconda  se l'identificazione   sia   riferita  a  persona  fisica  o  a  persona giuridica.
 
 D41)  Il tipo di documento di identificazione deve essere indicato secondo quanto previsto dalla relativa tabella.
 D42)  Va  indicato,  allineato a sinistra, il numero contenuto nel documento.
 D43)  La  data  di  rilascio  deve  essere  indicata  nella  forma AAAAMMGG.
 D44)  Deve essere indicato in chiaro l'autorita' e la localita' di rilascio del documento (ad esempio, PREFETTURA DI ROMA).
 D45)  Va  indicato,  obbligatoriamente,  il  codice  con  i valori 1=MASCHILE; 2=FEMMINILE.
 Informazioni sullo stato dell'informazione
 
 Gli  attributi  che seguono servono a consentire di apportare, nel tempo,  rettifiche e integrazioni all'anagrafe. La modalita' relativa e' descritta in uno specifico capitolo.
 
 D54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice sono:
 
 0 = registrazione in essere mai modificata;
 1 = registrazione    in    essere   sostitutiva   di   precedente registrazione;
 2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica);
 3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica).
 
 D54.B)  Deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica (in caso di variazione, su entrambe le registrazioni *1* e*3*).
 
 1.4 Registrazione dati della prestazione professionale
 
 Informazioni da registrare
 
 Di  seguito  vengono  specificati  i valori da inserire in ciascun attributo  in  merito  alla  registrazione dei dati della prestazione professionale.
 Identificativo informazione
 
 Tale gruppo di informazioni serve ad individuare il professionista che  ha  eseguito  la  prestazione e ad assegnare un valore univoco a ogni registrazione.
 
 A01)  E'  un  attributo  che  deve  essere  previsto  e utilizzato obbligatoriamente  solo nel caso in cui si utilizzi un centro servizi per  la  tenuta e gestione dell'archivio informatico. Tale attributo, da  valorizzare  differentemente  per  ogni  studio  professionale  o societa'  di  professionisti  o di revisione che si avvale del centro servizi  (con  valori  "a piacere" ma distintivi come, ad esempio, la partita  IVA),  serve  a  consentire  di  individuare il sottoinsieme dell'archivio  (in  caso  di  archivio  unico  per piu' clienti) o lo specifico  archivio  relativo a uno specifico professionista o studio professionale.
 
 A02) E' un attributo che deve essere previsto e utilizzato solo in caso  di  attivita'  professionale  svolta  in forma associata ovvero societaria  (studi associati, societa' di professionisti, societa' di revisione,  ecc.).  In  tale  caso  in  questo  attributo deve essere specificato  (ad esempio, tramite sigla) il libero professionista che ha eseguito la prestazione professionale (ad esempio, il responsabile della  revisione)  che  si  sta registrando. Qualora l'operazione sia stata  svolta  da  piu'  di  un  professionista  (incarico multiplo), bisognera'  eseguire  piu'  registrazioni (multiple) congiunte tra di loro (attributo A22 con valore 2), con tutti gli attributi con valori identici  (anche  per l'identificativo registrazione e per l'importo) eccetto per quello riferito al libero professionista.
 
 A03) Deve obbligatoriamente contenere il valore di identificazione della   registrazione   della   prestazione   professionale   (chiave primaria);  puo' essere anche un attributo composto (ad esempio, anno +  progressivo);  tale  attributo  identificativo consente inoltre di connettere   le   diverse   istanze   componenti   le   registrazioni "frazionate"   o  riferite  a  piu'  clienti  o  piu'  professionisti (multiple).
 Caratteristiche della prestazione professionale
 
 A22)  Indicare  0 per una normale registrazione; 1 se la attivita' svolta  e'  stata  inserita nel registro come componente un possibile frazionamento  (vedi  paragrafo  specifico);  2  se la prestazione e' parte  di  una  registrazione  multipla  (attivita' riferibile a piu' clienti congiuntamente, o riguardante un cliente che agisce per conto di  piu'  soggetti,  o  svolta congiuntamente da piu' professionisti, ecc.).
 
 A26)    Descrivere    sinteticamente,    ma   evitando   possibili fraintendimenti, la prestazione professionale fornita al cliente o al gruppo  di  clienti  facendo riferimento, ove possibile, alla tabella *B* prevista dalla normativa.
 Dati sui soggetti coinvolti
 
 In  questa  zona  sono  riportate  le  informazioni  necessarie  a individuare  i  soggetti (clienti ed eventuali soggetti per conto dei quali  questi hanno agito) coinvolti nell'attivita' professionale che si  sta  inserendo nel registro. A tale scopo, considerato che i dati identificativi   di   tali   soggetti   sono   gia'   stati  inseriti nell'archivio  anagrafico, in questa registrazione verranno riportati solo i codici identificativi gia' assegnati ai soggetti.
 
 Come  gia' accennato - qualora si stia eseguendo una registrazione per   un  incarico  conferito  congiuntamente  da  piu'  clienti,  o, viceversa,  il  cliente  abbia  agito  per  conto di piu' persone (ad esempio,  societa'  di  persone,  ecc.)  -  bisognera'  eseguire piu' registrazioni congiunte tra di loro (attributo A22 con valore 2), con tutti  gli  attributi con valori identici (anche per l'identificativo registrazione  e  per  l'importo)  eccetto  per  quelli  riferiti  ai soggetti o al professionista.
 
 D09A)  L'attributo  che  segue  serve  a  individuare  il  cliente (persona  fisica)  richiedente  l'attivita'  professionale che si sta registrando.
 
 D09A.1)  E'  un  attributo obbligatorio, e - qualora si dovessero compilare,   per   una   stessa  attivita'  svolta,  piu'  ricorrenze dell'archivio  "prestazioni",  perche' i soggetti per conto dei quali il  cliente ha agito sono piu' di uno - tale attributo sara' ripetuto su  tutte le registrazioni (le varie registrazioni conterranno invece i  codici  di  tutti  i  soggetti  per  conto dei quali ha agito all' attributo  D09B).  Viceversa, qualora l'operazione sia stata posta in essere   per   un   gruppo   congiunto   di  clienti,  le  successive registrazioni dovranno contenere ulteriori valori per tale attributo.
 
 D09B) L'attributo che segue serve a individuare la persona, fisica o giuridica per conto del quale ha operato il cliente.
 
 D09B.1)  E'  un  attributo  facoltativo,  nel  senso che non deve essere  indicato  qualora  il  cliente  agisca  per proprio conto, ma diventa  obbligatorio  in presenza di soggetto per conto del quale il cliente ha agito.
 Dati sulla registrazione
 
 A51)  Deve  essere  indicata  la  data  in  cui  e' stato eseguito l'inserimento nel registro informatico.
 
 Gli  attributi  che seguono servono a consentire di apportare, nel tempo, rettifiche e integrazioni all'archivio informatico.
 
 A54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice sono:
 
 0 = registrazione in essere mai modificata;
 1 = registrazione    in    essere   sostitutiva   di   precedente registrazione;
 2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica);
 3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica).
 
 A54.B)  Deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica (in caso di variazione su entrambe le registrazioni *1* e *3*).
 Dati sull'importo
 
 Le  informazioni  relative  all'importo  devono  essere presenti o assenti contestualmente, cosi' come previsto dalla normativa.
 
 B12)  Deve  essere  indicato,  anche  per  l'euro, il codice della valuta   dell'operazione,   come  da  tabella  allegata.  Qualora  la prestazione  professionale  sia  eseguita  con  diverse valute, nella registrazione  deve  essere  indicata  la valuta preponderante (cioe' quella con controvalore in euro di maggiore entita).
 
 B14)  Va  indicato se conosciuto il valore monetario globale della prestazione professionale espresso in unita' di euro.
 1.5 Rettifiche
 
 Non  e'  consentito  rettificare  le  informazioni  relative  alle prestazioni  professionali  o  alle  anagrafiche  gia'  inserite  nel registro;   qualora   si  manifesti  la  necessita'  di  annullare  o modificare  delle  registrazioni,  bisognera'  agire  come di seguito descritto.  La rettifica e' basata sugli attributi A54A (D54A) e A54B (D54B)   e  prevede  l'inserimento  nell'archivio  informatico  o  in anagrafe di una nuova informazione, identica alla precedente in tutto salvo  che  per gli attributi variati, e gli attributi A54A (D54A) ed A54B (D54B) valorizzati in maniera tale da certificare lo stato delle informazioni (0, 1, 2, 3) e la data della rettifica.
 
 Si  ricorda  che per alcune delle registrazioni sono presenti piu' istanze  (frazionate, incarico congiunto di piu' clienti, prestazione svolta  da  piu'  professionisti,  ecc.).  In tali casi le variazioni descritte  nel  seguito  dovranno essere eseguite su tutte le istanze interessate dell'archivio.
 
 Per  quanto attiene all'anagrafe dei soggetti, che, si ricorda, e' "puntata"  tramite  i codici soggetto dall'archivio delle prestazioni professionali,  non  e'  consentita la modifica dei codici soggetto e non   e'   consentito  l'annullamento  di  registrazioni  riguardanti soggetti  "puntati"  da  registrazioni  di  prestazioni professionali ancora in essere.
 Annullamenti
 
 Variazioni  da  apportare  sulla  vecchia  registrazione (tutte le istanze):
 
 -  trasformazione  (da  *0*  a  *2*)  del  valore  dell'attributo indicativo dello stato della registrazione (A54.A o D54a);
 -   inserimento   della   data  di  esecuzione  dell'annullamento nell'attributo A54.B o D54B.
 Modifiche
 
 1  Variazioni  da  apportare sulla vecchia registrazione (tutte le istanze):
 
 -  trasformazione  (da  *0*  a  *3*)  del  valore  dell'attributo indicativo dello stato della registrazione (A54.A o D54A);
 -   inserimento   della   data  di  esecuzione  della  variazione nell'attributo A54.B o D54B.
 
 2  Nuova  registrazione  da  inserire possibilmente in successione fisica alla precedente (per tutte le ricorrenze):
 
 -  valorizzazione  degli  attributi  sulla  base  dei  precedenti (compreso   l'identificativo   registrazione   o  identificativo  del cliente) e delle modifiche da apportare;
 - valorizzazione a *1* dell'attributo A54.A o D54A;
 -  inserimento  della  stessa data di esecuzione della variazione nell'attributo A54.B o D54A.
 
 L'attributo   A54.A   (D54A),   indicativo   dello   stato   della registrazione,  per tutte le registrazioni non annullate o sostituite deve essere valorizzato a *0*.
 
 L'attributo   A54.B  (D54B),  indicante  la  data  di  modifica  o annullamento,   per   tutte   le  registrazioni  non  annullate,  non sostituite, non sostitutive, deve essere valorizzato a NULL o spazi.
 
 * * *
 1.6 Struttura fisica degli archivi
 
 A) ARCHIVI INFORMATICI
 
 La  struttura  fisica dell'archivio "registro", nel rispetto delle standardizzazioni  definite,  e'  lasciata alla decisione dei singoli professionisti  e  delle  societa'  di  revisione interessate. Devono essere comunque osservate le seguenti prescrizioni:
 
 1)  Il  registro  informatico  deve essere costituito da un unico archivio  per  ogni professionista. Gli studi associati e le societa' di  professionisti  e  le  societa' di revisione hanno la facolta' di predisporre  e  alimentare  un  unico  archivio; in tale eventualita' dovranno obbligatoriamente essere valorizzati anche gli attributi A02 e   D02   con   indicazione   del   professionista  che  ha  eseguito l'identificazione   o   svolto   la   prestazione  professionale.  Le registrazioni   relative  alle  prestazioni  professionali  e  quelle relative  alla  anagrafe  della  clientela possono essere inserite su archivi logici e fisici distinti.
 Qualora  si  utilizzi  un centro servizi per la tenuta e gestione dell'archivio  informatico puo' essere prevista la predisposizione di un  unico  archivio  fisico,  purche'  siano  logicamente  distinte e separabili  le registrazioni relative a ciascuno studio professionale (attributi  A01  e D01); tale tipo di soluzione, peraltro, deve farsi carico di adeguati criteri di riservatezza e sicurezza.
 
 2) Gli attributi relativi ai dati delle prestazioni professionali (costituenti  i  sottoinsiemi  *A*  e  *B*)  devono  essere contenuti fisicamente nello stesso archivio (stesso file, stessa tabella).
 
 3)  I  dati  relativi  alla anagrafe dei soggetti (attributi *D*) possono  essere  parte di archivi anagrafici (informatici o cartacei) anche  preesistenti;  qualora  si  utilizzi tale opportunita', dovra' obbligatoriamente  essere  valorizzato  (o  "scritto") l'attributo di connessione   *D09*;   in   tale  ipotesi  l'integrabilita'  di  tale preesistente  archivio  con  i  dati  delle prestazioni professionali dovra'   essere  prevista  per  tutti  i  10  anni  di  durata  delle registrazioni.
 
 4)  E'  consentito  lo  scarico  su  supporto  magnetico o ottico diverso  delle  registrazioni  meno  recenti.  Cio' peraltro non deve comportare un eccessivo aumento dei tempi di risposta, per tali dati, delle funzioni di visualizzazione e ricerca.
 
 5) Lo scarico citato deve avvenire per data di registrazione. Per ogni  scarico  eseguito  il professionista deve compilare un apposito registro  cartaceo  indicante  il  contenuto di ogni singolo supporto (periodo ricompreso e numero delle registrazioni).
 
 6) E' fatto carico al professionista di adottare i giusti criteri di  sicurezza  in  materia di integrita' logica e fisica dei dati, su tutti  i  supporti:  doppie copie, attivita' di refreshing dei vecchi supporti (letture ed eventuali riproduzioni, ecc.). La disponibilita' delle  informazioni  registrate  deve  essere  accertata  in  maniera periodica  e  non al momento della richiesta da parte delle autorita' abilitate.
 
 7) E' fatto carico al professionista di adottare i giusti criteri di sicurezza idonei al rispetto della riservatezza delle informazioni nominative,  (anagrafe  e  prestazioni  professionali)  anche  quelle riferite  a  soggetti diversi dalla clientela (ad esempio, protezione da  accessi  indesiderati,  custodia  protetta  dei supporti, accesso controllato  ai  sistemi  ed  ogni altra modalita' compatibile con le vigenti disposizioni in materia di riservatezza).
 B) ARCHIVI CARTACEI
 
 1)  Come  detto,  i  dati  relativi  alla  anagrafe  dei soggetti (attributi  *D*)  possono essere parte di archivi anagrafici cartacei anche  preesistenti;  qualora  ci  si  avvalga  di tale opportunita', dovra'  obbligatoriamente essere inserito in tali archivi ("scritto") l'attributo  di  connessione *D09* (codice soggetto). In tale ipotesi l'integrabilita'  di  tale  archivio cartaceo preesistente con i dati delle prestazioni professionali dovra' essere prevista per tutti i 10 anni di durata delle registrazioni.
 
 2)  Anche  l'archivio delle prestazioni professionali puo' essere tenuto  tramite  un  registro  cartaceo,  nel rispetto di quanto gia' indicato   al   punto   precedente  e  fermo  restando  il  tempo  di conservazione e l'integrabilita' con l'archivio anagrafico.
 
 3) Per entrambi gli archivi, qualora si utilizzi la soluzione del registro  cartaceo,  devono  essere  adottate  soluzioni (ad esempio, dimensione  della spaziatura) che consentano, nei casi di modifica ai dati  da apportare successivamente alla registrazione, di evidenziare il  contenuto  delle  informazioni  prima  e  dopo  la  modifica e di esplicitare la data di esecuzione della modifica.
 
 4)  Con  l'utilizzo  di  archivi  cartacei  dovranno  essere date soluzioni   di   tipo  organizzativo  alle  disposizioni  riguardanti l'ordinamento, i criteri di ricerca e il controllo della riservatezza delle informazioni:
 ORDINAMENTO
 
 Le  registrazioni relative alle prestazioni professionali dovranno essere  poste  in  essere e conservate in ordine crescente di data di registrazione  (attributo  A51)  e,  nell'ambito, dell'identificativo registrazione  mentre  le  registrazioni  relative  all'anagrafe  dei clienti  e degli altri soggetti dovranno essere eseguite e conservate in   ordine  crescente  di  codice  cliente.  Nei  casi  di  utilizzo dell'anagrafe  dei  clienti  cartacea il codice cliente dovra' quindi obbligatoriamente essere costituito da un progressivo crescente.
 CRITERI DI RICERCA
 
 La  ricerca  tramite  archivi  cartacei  si  presenta  comunque in maniera   problematica.   Solo  il  pieno  rispetto  dei  criteri  di ordinamento  potra' consentire, una volta saputo il periodo temporale di  interesse,  di  raggiungere  l'informazione  ricercata  senza uno scorrimento  completo  degli  archivi, e dai codici soggetto risalire alle  generalita'.  Comunque,  una  volta  individuata l'informazione ricercata  (quel  soggetto,  quella  operazione)  devono  essere rese disponibili   con   soluzioni   di  natura  organizzativa,  tutte  le informazioni previste dalla struttura logica degli archivi.
 RISERVATEZZA
 
 Anche con la soluzione cartacea, e' fatto carico al professionista di  adottare  misure  organizzative  di  sicurezza idonee al rispetto della   riservatezza   delle   informazioni  nominative  (anagrafe  e prestazioni  professionali), anche quelle riferite a soggetti diversi dalla  clientela  (limitazioni  all'utilizzo  degli archivi cartacei, custodia protetta degli archivi, ecc.).
 1.7 Codifiche degli attributi
 
 Alcuni degli attributi richiesti devono essere valorizzati secondo quanto  previsto da specifiche tabelle; di seguito vengono richiamati gli  attributi  interessati  e  vengono  descritte  le  modalita'  di riempimento o le tabelle dei valori possibili.
 Codice Studio Professionale
 
 Come gia' accennato, tale informazione deve essere utilizzata solo se  ci  si  avvale di un centro servizi per la gestione dell'archivio informatico.  L'informazione serve solo per identificare l'archivio o il  sottoinsieme  delle  registrazioni di competenza di uno specifico studio   professionale  o  professionista.  Allo  scopo  puo'  essere utilizzato  qualsiasi  insieme  di  caratteri  numerici  o alfabetici idoneo  ad  una  suddivisione  univoca  (come  il codice fiscale o la partita IVA) delle registrazioni.
 Codice Professionista
 
 Anche questo attributo, in presenza di professionista che alimenta un  registro  informatico  riguardante  identificazioni  e  attivita' svolte  solo  da  se  stesso,  non  e'  obbligatoriamente  richiesto. Viceversa,  in  caso  di  attivita'  professionale  svolta  in  forma associata o societaria, qualora si volesse gestire un unico registro, si   dovra'   inserire   in   questo   attributo   l'informazione  di individuazione  (ad  esempio,  sigla) del professionista responsabile della  identificazione  dei  soggetti  o  che ha prestato l'attivita' professionale.
 Codice Cliente
 
 E'  un  codice  che  deve  essere  attribuito  obbligatoriamente a ciascun  soggetto (persona fisica o giuridica) censito (identificato) nell'archivio   anagrafico.   Al   riguardo  puo'  essere  utilizzato qualsiasi valore univoco, come, ad esempio, un progressivo. Il valore di   questo   attributo   consente,   riportato  nell'archivio  delle prestazioni   professionali,  di  individuare  a  quali  soggetti  la prestazione professionale faccia riferimento e di conoscerne tutte le generalita'.
 Codice Stato della registrazione
 
 E' un attributo che serve a stabilire, in entrambi gli archivi, la situazione   dell'informazione   registrata,  e  quindi  consente  di apportare variazioni o annullamenti secondo le modalita' descritte al paragrafo  riguardante  le  RETTIFICHE. Gli specifici valori previsti per tale codice sono:
 
 0 = registrazione in essere mai modificata (all'immissione di una nuova registrazione di cliente o prestazione professionale);
 1 = registrazione    in    essere   sostitutiva   di   precedente registrazione (nella riga sostitutiva);
 2 = registrazione    annullata   (nella   riga   cancellata   per annullamento);
 3 = registrazione    annullata   per   variazione   (nella   riga sostituita).
 Codice Tipo di identificazione
 
 E'   un  attributo  utilizzato  per  descrivere  le  modalita'  di identificazione  dei  soggetti  presenti  nell'archivio anagrafico. I valori previsti sono i seguenti:
 
 0 = identificazione non effettuata;
 A = eseguita  direttamente  dal libero professionista o da un suo collaboratore;
 B = eseguita    tramite    atti   pubblici,   scritture   private autenticate, documenti recanti la firma digitale;
 C = eseguita   tramite   dichiarazione  dell'autorita'  consolare italiana;
 D = eseguita tramite attestazione di altro professionista;
 E = eseguita   tramite   idonea   attestazione   di  intermediari abilitati, enti creditizi o finanziari CEE, banche di paesi "GAFI";
 F= eseguita tramite le ulteriori modalita' indicate dall'UIC.
 Tipo del documento presentato
 
 Per  certificare  il  tipo  del documento utilizzato ai fini della identificazione dei soggetti i valori da utilizzare sono i seguenti:
 
 01 = Carta di identita';
 02 = Patente di guida;
 03 = Passaporto;
 04 = Porto d'armi;
 05 = Tessera postale;
 06 = Altro.
 Codice divisa
 
 Deve  contenere,  anche  per  l'euro, il codice della valuta della attivita' svolta come da tabella seguente.
 
 CODICE SWIFT DESCRIZIONE
 
 1 USD DOLLARO USA
 2 GBP STERLINA GRAN BRETAGNA
 3 CHF FRANCO SVIZZERA
 7 DKK CORONA DANIMARCA
 8 NOK CORONA NORVEGIA
 9 SEK CORONA SVEZIA
 10 TRL LIRA TURCHIA
 12 CAD DOLLARO CANADA
 22 KES SCELLINO KENIA
 26 PKR RUPIA PAKISTAN
 29 CLP PESO CILE
 31 INR RUPIA INDIA
 32 LBP LIRA LIBANO
 33 MTL LIRA MALTA
 35 VEB BOLIVAR VENEZUELA
 36 SYP LIRA SIRIA
 40 COP PESO COLOMBIA
 43 XAF FRANCO CFA
 44 GIP STERLINA GIBILTERRA
 46 CYP LIRA CIPRO
 47 ALL LEK ALBANIA
 51 ZWD DOLLARO ZIMBABWE
 53 UYU PESO URUGUAY
 55 MYR RINGGIT MALESIA
 57 IRR RIAL IRAN
 58 LKR RUPIA SRI LANKA
 62 ISK CORONA ISLANDA
 65 SOS SCELLINO SOMALIA
 66 PHP PESO FILIPPINE
 67 CUP PESO CUBA
 68 ETB BIRR ETIOPIA
 69 LYD DINARO LIBIA
 70 EGP LIRA EGITTO
 71 JPY YEN GIAPPONE
 73 THB BAHT THAILANDIA
 74 BOB BOLIVIANO BOLIVIA
 75 SAR RIAL ARABIA SAUDITA
 77 CRC COLON COSTARICA
 78 GTQ QUETZAL GUATEMALA
 79 SDD DINARO SUDAN
 80 TND DINARO TUNISIA
 81 NGN NAIRA NIGERIA
 82 ZAR RAND SUD AFRICA
 83 DJF FRANCO GIBUTI
 84 MAD DIRHAM MAROCCO
 87 AOA KWANZA ANGOLA
 89 JOD DINARO GIORDANIA
 93 IQD DINARO IRAK
 101 PYG GUARANI' PARAGUAY
 102 KWD DINARO KUWAIT
 103 HKD DOLLARO HONG KONG
 105 XPF FRANCO CFP (COM. FINANZ. PACIF)
 106 DZD DINARO ALGERIA
 107 MMK KYATMYANMAR
 109 AUD DOLLARO AUSTRALIA
 111 GHC CEDI GHANA
 113 NZD DOLLARO NUOVA ZELANDA
 115 AFN AFGANI AFGANISTAN
 116 DOP PESO REPUBBLICA DOMINICANA
 117 SVC COLON EL SALVADOR
 118 HNL LEMPIRA HONDURAS
 119 KRW WON COREA DEL SUD
 120 NIO CORDOBA ORO
 122 YER RIAL YEMEN
 123 IDR RUPIA INDONESIA
 124 SGD DOLLARO SINGAPORE
 125 TZS SCELLINO TANZANIA
 126 UGX SCELLINO UGANDA
 127 ZMK KWACHA ZAMBIA
 129 GNF FRANCO GUINEA
 130 MGF FRANCO MADAGASCAR
 131 ROL LEU ROMANIA
 132 ANG FIORINO ANTILLE OLANDESI
 133 MZM METICAL MOZAMBICO
 135 BSD DOLLARO BAHAMA
 136 BHD DINARO BAHREIN
 137 XCD DOLLARO CARAIBI DELL'EST
 138 BMD DOLLARO BERMUDE
 139 BND DOLLARO BRUNEI
 140 BIF FRANCO BURUNDI
 141 KHR RIEL KAMPUCHEA
 142 JMD DOLLARO GIAMAICA
 143 TWD DOLLARO TAIWAN
 144 CNY RENMIMBI (YUAN) CINA
 145 VND DONG VIETNAM
 146 FKP STERLINA FALKLAND
 147 FJD DOLLARO FIJI
 149 GYD DOLLARO GUYANA
 151 HTG GOURDE HAITI
 152 BZD DOLLARO BELIZE
 153 HUF FORINT UNGHERIA
 154 LAK KIP LAOS
 155 LRD DOLLARO LIBERIA
 156 MOP PATACA MACAO
 157 MWK KWACHA MALAWI
 158 MVR RUPIA MALDIVE
 160 MNT TUGRIK MONGOLIA
 161 NPR RUPIA NEPAL
 162 PAB BALBOA PANAMA
 163 RWF FRANCO RUANDA
 164 WST TALA SAMOA OCCIDENTALI
 165 SLL LEONE SIERRA LEONE
 166 TTD DOLLARO TRINIDAD E TOBAGO
 167 TOP PAANGA TONGA
 170 MUR RUPIA MAURITIUS
 171 BWP PULA BOTSWANA
 172 LSL LOTI LESOTHO
 173 SZL LILANGENI NGWANE
 174 BDT TAKA BANGLA DESH
 180 BTN NGULTRUM BHUTAN
 181 CVE ESCUDO CAPO VERDE
 182 KPW WON COREA DEL NORD
 184 OMR RIAL OMAN
 185 SCR RUPIA SEYCHELLES
 187 AED DIRHAN EMIRATI ARABI UNITI
 188 XDR DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO
 189 QAR RIYAL QATAR
 190 PGK KINA PAPUA NUOVA GUINEA
 191 STD DOBRA SAO TOME
 193 GMD DALASI GAMBIA
 195 BBD DOLLARO BARBADOS
 196 MRO OUGUJYA MAURITANIA
 201 PEN NUEVO SOL PERU'
 203 ILS NUOVO SHEKEL ISRAELE
 205 KYD DOLLARO ISOLE CAYMAN
 206 SBD DOLLARO ISOLE SALOMONE
 207 SHP STERLINA S.ELENA
 208 VUV VATU VANUATU
 209 XOF FRANCO CFA (BCEAO)
 210 KMF FRANCO ISOLE COMORE
 211 AWG FIORINO ARUBA
 215 SIT TALLERO SLOVENIA
 216 ARS PESO ARGENTINA
 218 EEK CORONA ESTONIA
 219 LVL LITAS LETTONIA
 221 LTL LITAS LITUANIA
 222 MXN NUOVO PESO MESSICO
 223 CZK CORONA REPUBBLICA CECA
 224 SKK CORONA REPUBBLICA SLOVACCA
 225 KGS SOM KIRGHIZISTAN
 228 TMM MANAT TURKMENISTAN
 229 HRK KUNA CROAZIA
 230 GEL LARI GEORGIA
 231 KZT TENGE KAZAKISTAN
 232 UZS SUM UZBEKISTAN
 234 BRL REAL BRASILE
 235 MDL LEU MOLDAVIA
 236 MKD DINARO MACEDONIA
 237 PLN ZLOTY POLONIA
 238 AZM MANAT AZERBAIGIAN
 240 BAM CONVERTIBLE MARKS BOSNIA ERZEG
 241 UAH HRYVNIA UCRAINA
 242 EUR EURO UNIONE ECON. E MONETARIA
 243 ERN NAKFA ERITREA
 244 RUB RUBLO RUSSIA (NUOVO)
 246 AMD DRAM ARMENIA
 252 NAD DOLLARO NAMIBIA
 261 CDF FRANCO REPUBBLICA DEMOCRATICA
 262 BGN LEV BULGARIA
 263 BYR RUBLO BIELORUSSIA
 264 TJS SOMONI TAGIKISTAN
 265 CSD DINARO SERBIA E MONTENEGRO
 266 SRD DOLLARO SURINAME
 267 TRY LIRA TURCHIA (NUOVA)
 268 MGA FRANCO MADAGASCAR (NEW)
 270 RON LEU ROMANIA
 Descrizione Paese
 
 L'attributo,  da  valorizzare solo per i soggetti non residenti in alternativa alla provincia, deve contenere uno dei seguenti valori:
 
 ABU DHABI
 AFGHANISTAN
 AJMAN
 ALBANIA
 ALGERIA
 AMERICAN SAMOA
 ANDORRA
 ANGOLA ANGUILLA
 ANTIGUA E BARBUDA
 ANTILLE OLANDESI
 ARABIA SAUDITA
 ARGENTINA
 ARMENIA
 ARUBA
 ASCENSION
 AUSTRALIA
 AUSTRIA
 AZERBAIGIAN
 AZZORRE, ISOLE
 BAHAMA
 BAHREIN
 BANGLADESH
 BARBADOS
 BELGIO
 BELIZE
 BENIN
 BERMUDA
 BHUTAN
 BIELORUSSIA
 BOLIVIA
 BOSNIA ERZEGOVINA
 BOTSWANA
 BOUVET ISLAND
 BRASILE
 BRUNEI
 BULGARIA
 BURKINA FASO
 BURUNDI
 CAMBOGIA
 CAMERUN
 CAMPIONE D'ITALIA
 CANADA
 CANARIE, ISOLE
 CAPO VERDE
 CAROLINE, ISOLE
 CAYMAN ISLANDS
 CECA, REPUBBLICA
 CENTROAFRICANA REP.
 CEUTA
 CHAFARINAS
 CHAGOS, ISOLE
 CHRISTMAS ISLAND
 CIAD
 CILE
 CINA REP.POP.
 CIPRO
 CITTA' DEL VATICANO
 CLIPPERTON
 COCOS (KEELING) ISLANDS
 COLOMBIA
 COMORE, ISOLE
 CONGO
 CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA
 COOK, ISOLE
 COREA DEL NORD
 COREA DEL SUD
 COSTA D'AVORIO
 COSTARICA
 CROAZIA
 CUBA
 DANIMARCA
 DESSTA
 DOMINICA
 DOMINICANA REP.
 DUBAI
 ECUADOR
 EGITTO
 ERITREA
 ESTONIA
 ETIOPIA
 FAER OER, ISOLE
 FALKLAND, ISOLE
 FIJI, ISOLE
 FILIPPINE
 FINLANDIA
 FRANCIA
 FUIJAYRAH
 GABON
 GAMBIA
 GEORGIA
 GERMANIA
 GHANA
 GIAMAICA
 GIAPPONE
 GIBILTERRA
 GIBUTI
 GIORDANIA
 GOUGH
 GRECIA
 GRENADA
 GROENLANDIA
 GUADALUPA
 GUAM
 GUATEMALA
 GUAYANA FRANCESE
 GUERNSEY
 GUINEA
 GUINEA BISSAU
 GUINEA EQUATORIALE
 GUYANA
 HAITI
 HEARD E MCDONALD ISLANDS
 HONDURAS
 HONG KONG
 INDIA
 INDONESIA
 IRAN
 IRAQ
 IRLANDA
 ISLANDA
 ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO
 ISRAELE
 ITALIA
 JERSEY
 KAZAKISTAN
 KENYA
 KIRGHIZISTAN
 KIRIBATI
 KUWAIT
 LAOS
 LESOTHO
 LETTONIA
 LIBANO
 LIBERIA
 LIBIA
 LIECHTENSTEIN
 LITUANIA
 LUSSEMBURGO
 MACAO
 MACEDONIA
 MADAGASCAR
 MADEIRA
 MALAWI
 MALAYSIA
 MALDIVE
 MALI
 MALTA
 MAN, ISOLA
 MARIANNE SETTENTRIONALI, ISOLE
 MAROCCO
 MARSHALL, ISOLE
 MARTINICA
 MAURITANIA
 MAURIZIO, ISOLA
 MAYOTTE
 MELILLA
 MESSICO
 MICRONESIA, STATI FEDERATI
 MIDWAY, ISLANDS
 MOLDAVIA
 MONGOLIA
 MONTSERRAT
 MOZAMBICO
 MYANMAR
 NAMIBIA
 NAURU
 NEPAL
 NICARAGUA
 NIGER
 NIGERIA
 NIUE
 NORFOLK ISLAND
 NORVEGIA
 NUOVA CALEDONIA
 NUOVA ZELANDA
 OMAN
 PAESI BASSI
 PAKISTAN PALAU
 PALESTINA, TERRITORI AUTONOMI DI PANAMA
 PANAMA - ZONA DEL CANALE
 PAPUA - NUOVA GUINEA
 PARAGUAY
 PENON DE ALHUCEMAS
 PENON DE VELEZ DE LA GOMERA
 PERU'
 PITCAIRN
 POLINESIA FRANCESE
 POLONIA
 PORTOGALLO
 PORTORICO
 PRINCIPATO DI MONACO
 QATAR
 RAS EL KHAIMAH
 REGNO UNITO
 REUNION
 ROMANIA
 RUSSIA
 RWANDA
 SAHARA OCCIDENTALE
 SAINT LUCIA
 SAINT MARTIN SETTENTRIONALE
 SALOMONE, ISOLE
 SALVADOR
 SAMOA
 SAN MARINO
 SANT'ELENA
 SAO TOME E PRINCIPE
 SENEGAL
 SERBIA AND MONTENEGRO
 SEYCHELLES
 SHARJAH
 SIERRA LEONE
 SINGAPORE
 SIRIA
 SLOVACCA, REPUBBLICA
 SLOVENIA
 SOMALIA
 SOUTH GEORGIA E SOUTH SANDWICH
 SPAGNA
 SRI LANKA
 ST. PIERRE E MIQUELON
 ST. KITTS E NEVIS
 ST. VINCENT E GRENADINE
 STATI UNITI D'AMERICA
 SUDAFRICANA REP.
 SUDAN
 SURINAME
 SVALBARD E JAN MAYEN ISLANDS
 SVEZIA
 SVIZZERA
 SWAZILAND
 TAGIKISTAN
 TAIWAN
 TANZANIA
 TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO
 TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE
 TERRITORIO BRITANNICO OCEANO INDIANO
 THAILANDIA
 TIMOR LESTE
 TOGO
 TOKELAU
 TONGA
 TRINIDAD E TOBAGO
 TRISTAN DA CUNHA
 TUNISIA
 TURCHIA
 TURKMENISTAN
 TURKS E CAICOS
 TUVALU'
 UCRAINA
 UGANDA
 UMM AL QAIWAIN
 UNGHERIA
 URUGUAY
 UZBEKISTAN
 VANUATU
 VENEZUELA
 VERGINI AMERICANE, ISOLE
 VERGINI BRITANNICHE, ISOLE
 VIETNAM
 WAKE, ISLAND
 WALLIS E FUTUNA
 YEMEN
 ZAMBIA
 ZIMBABWE
 
 ALTRO PAESE
 1.8 Chiave di identificazione
 
 Per  chiave  di  identificazione si intende l'attributo, contenuto nel   registro,   che  consente  l'identificazione  UNIVOCA  di  ogni prestazione  o  anagrafica  registrata;  tale  funzione  viene svolta dall'attributo  *A03*  descritto  nel  tracciato per l'archivio delle prestazioni   professionali   e   *D09*  per  l'archivio  anagrafico, eventualmente  in  congiunzione (per le rettifiche) con gli attributi A54.A/B  (D54AB) (stato della registrazione e data di intervento). In merito  al  contenuto  dell'attributo  A03,  ogni  professionista  e' lasciato  libero  di  decidere  secondo  le  proprie esigenze; al suo interno deve essere in ogni caso previsto un progressivo crescente.
 1.9 Ordinamento
 
 Per  quanto  attiene  all'ordinamento  delle  informazioni, devono essere disciplinati due diversi aspetti:
 
 1) ordinamento dei due archivi (dati recenti);
 2) ordinamento dei dati "storici" scaricati su altri supporti;
 
 In merito al primo punto si prescrive quanto segue:
 
 -  qualora  il  professionista  faccia uso di DBMS che consentono l'accesso rapido alle informazioni per diverse chiavi di ricerca, non e' richiesto nessun preciso ordinamento fisico delle registrazioni;
 -  i  professionisti  e  le  societa' di revisione che registrano prestazioni professionali e anagrafiche su archivi sequenziali devono conservare  tali  dati  in  ordine crescente di data di registrazione (attributi   rispettivamente  A51  e  D10)  e  di  identificativo  di registrazione (A03 e D09) oppure predisporre una funzione elaborativa che,  per  la  semplice  visualizzazione,  ne  realizzi  una versione ordinata per i citati attributi.
 
 Per  quanto attiene al secondo punto, si precisa che lo scarico su altri  supporti  magnetici  o ottici delle registrazioni meno recenti deve avvenire secondo le seguenti modalita':
 
 -   i   criteri   di   stralcio  devono  basarsi  sulla  DATA  DI REGISTRAZIONE (A51 o D10);
 -  i  supporti  magnetici  prodotti  devono  contenere  TUTTE  le prestazioni  professionali  e le anagrafiche REGISTRATE in un preciso intervallo temporale;
 -  il  riferimento agli intervalli temporali contenuti in ciascun supporto, unitamente all'indicazione della quantita' di registrazioni scaricate,  deve essere contenuto in un apposito registro, cartaceo o informatico,  da  tenersi  a  cura  del  professionista  o del centro servizi;
 -  all'interno  di  ogni  supporto le registrazioni devono essere ordinate per data e identificativo registrazione.
 1.10 Chiavi e funzioni di ricerca
 
 Per  chiavi  di  ricerca  si  intendono  i singoli attributi, o la combinazione  di attributi, mediante i quali le funzioni di "ricerca" riescono  ad  evidenziare  il voluto sottoinsieme delle registrazioni presenti nell'archivio registro.
 
 Per  quanto  riguarda  le  funzioni  di  ricerca si precisa quanto segue:
 
 -  le  ricerche  devono  poter  essere  eseguite  per  tutti  gli attributi previsti negli standards;
 -   potranno   essere  richieste  informazioni  su  un  soggetto, indipendentemente   dal  molo  da  questi  esercitato  nelle  diverse operazioni  (cliente  o  soggetto  per  conto del quale il cliente ha operato).  Al  riguardo  si  puo'  accettare  che  il risultato venga raggiunto con due diverse ricerche;
 -  le  ricerche interesseranno quasi sempre entrambi gli archivi; ad  esempio,  si  potrebbe partire dalla ricerca della presenza di un soggetto  nell'archivio  anagrafico  (mediante  il nome, o la data di nascita,  ecc.)  e  poi,  ricavatone  il codice identificativo (D09), ricercare  nel registro delle prestazioni professionali (tramite D09A e  D09B)  le  attivita'  in cui il soggetto e' stato coinvolto, e, al limite,  tornare all'archivio anagrafico per conoscere le generalita' degli  altri  soggetti  coinvolti.  All'opposto,  si potrebbe partire dalla  ricerca  di  una  particolare  prestazione  professionale  (ad esempio,  tramite  la  data,  il  tipo  di  attivita',  ecc.), e poi, ottenuti  i  codici  dei  soggetti  coinvolti  (D09A e D09B), passare all'archivio anagrafico per conoscerne le generalita';
 -  riguardo al sistema di ricerca si ricorda che per alcune delle prestazioni   professionali   (casi  di  frazionamento,  conferimento congiunto  di  piu' clienti, molteplicita' dei soggetti per conto dei quali  si  e' agito) l'operazione e' descritta da piu' di una istanza dell'archivio;
 -  le funzioni di ricerca devono attivarsi sia sui dati "recenti" sia sui dati scaricati su altri supporti magnetici o ottici, e devono agire su tutti gli attributi previsti nella struttura logica;
 - una volta raggiunta l'informazione ricercata devono essere rese disponibili,  con  soluzioni di natura tecnica o organizzativa, tutte le  informazioni previste dalla struttura logica degli archivi, anche se  materialmente  memorizzate in archivi preesistenti o contenute in supporti cartacei.
 * * *
 1.11 Modalita' di acquisizione e durata delle registrazioni
 
 Modalita' di alimentazione
 Il  registro  informatico  puo'  essere alimentato con le seguenti modalita':
 
 -  con  transazioni  interattive  di  inserimento  (digitazione a terminale o P.C.);
 -  mediante  elaborazioni  periodiche,  dai  dati  di  archivi di "evidenza" o provvisori (ad esempio, per le frazionate);
 -  mediante  elaborazioni  periodiche,  dai  dati  acquisiti  per preesistenti procedure.
 
 Non   e'  consentito  l'inserimento  nell'archivio  "registro"  di informazioni incomplete, o per le quali non e' stata ancora decisa la registrazione.  Per tali necessita' possono essere utilizzati archivi identici  a  quello  del  registro,  anche connessi "logicamente", ma fisicamente distinti.
 Tempi
 
 Le  informazioni  anagrafiche devono essere inserite nell'archivio anagrafico entro 30 giorni dalla data di identificazione del cliente; i  dati  delle  prestazioni  professionali devono essere inseriti nel relativo  registro  entro  30  giorni  dalla  data  in  cui  se ne ha conoscenza.  La  registrazione  puo'  essere  cancellata dal registro informatico  (archivi dei dati recenti o "storici") al trascorrere di 10  anni dalla data di registrazione (prestazioni professionali); per l'archivio  anagrafico  la cancellazione e' subordinata alla avvenuta cancellazione  di  tutte  le  prestazioni  professionali  in  cui  il soggetto e' coinvolto.
 1.12 Gestione delle operazioni frazionate
 
 Non  sono  previsti  specifici STANDARDS INFORMATICI per eventuali archivi di controllo dei casi di frazionamento; la possibile gestione informatica di tali archivi e' totalmente demandata ai professionisti e  alle  societa'  di  revisione  interessate.  Per  quanto riguarda, invece,  l'inserimento  in  archivio  di  operazioni  frazionate, che concettualmente  sono una unica operazione, ogni gruppo di frazionate dovra'   essere   registrato   utilizzando   lo   stesso  valore  per L'IDENTIFICATIVO  REGISTRAZIONE  (A03)  e  valorizzando a *l* il Flag A22.
 1.13 Documentazione del sistema informatico
 
 Ogni  professionista  dovra' detenere una sintetica documentazione delle  procedure informatiche utilizzate; questa dovra' riguardare in particolare:
 
 -  le  modalita'  di  alimentazione degli archivi, di scarico dei dati piu' vecchi e di cancellazione delle evidenze dal registro;
 - le modalita' di esecuzione delle funzioni di ricerca;
 -  la  struttura dei due archivi, indicante anche le modalita' di assegnazione  dell'identificativo registrazione e dell'identificativo cliente;
 -  l'eventuale  sistema  di  supporto  al  controllo  dei casi di frazionamento.
 
 Qualora  il  professionista faccia uso di un pacchetto applicativo prodotto  da  altri,  siano  essi  altri professionisti o societa' di revisione  o  case di software, l'obbligo di conservare la parte piu' analitica della suddetta documentazione ricade su questi ultimi.
 ALLEGATO C
 
 INDICATORI DI ANOMALIA
 
 Al fine di agevolare l'attivita' di valutazione del professionista in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni oggetto dell'incarico   professionale   si   forniscono   di  seguito  alcuni indicatori  esemplificativi  di  anomalia,  la cui elencazione non e' esaustiva  anche  in  considerazione  della continua evoluzione delle modalita'  di  svolgimento delle operazioni finanziarie. Per favorire la  lettura  e  la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici che costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore a cui si riferiscono.
 
 Il professionista puo' avvalersi di tali indicatori, che attengono ad  aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, in presenza dei  quali,  sulla  base  di tutte le altre informazioni disponibili, deve formulare una valutazione sulla natura dell'operazione.
 
 La  casistica  deve  essere  intesa  come  strumento  operativo da utilizzare  per  le  verifiche,  tenendo  presente  che l'assenza dei profili  di  anomalia  suggeriti  nel presente provvedimento puo' non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. A tale proposito  si  richiamano  le  disposizioni  di  cui  alla  parte IV, paragrafi 1, 3 e 4 del provvedimento.
 
 Nella segnalazione occorre evidenziare le anomalie avendo riguardo al  contesto nel quale l'operazione e' compiuta o richiesta e a tutte le  informazioni  disponibili.  Le ragioni del sospetto devono essere illustrate  e  spiegate  con  accuratezza  nella  segnalazione, senza limitarsi al riferimento a uno o piu' indicatori.
 
 Costituiscono indicatori della natura sospetta dell'operazione:
 1. Indicatori di anomalia connessi al comportamento del cliente:
 
 1.1   Il  cliente  si  rifiuta  o  si  mostra  ingiustificatamente riluttante  a  fornire  le  informazioni  occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni professionali, a dichiarare l'attivita' esercitata, a  presentare documentazione contabile o di altro genere, a segnalare i  rapporti  intrattenuti  con  altri  professionisti, a fornire ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello svolgimento della prestazione professionale.
 
 - Il  cliente  rifiuta  di  o  solleva  obiezioni  a  fornire  al professionista  il numero del conto sul quale il pagamento e' stato o sara' addebitato.
 
 1.2  Il  cliente  fornisce  informazioni  palesemente  inesatte  o incomplete,  tali  da manifestare l'intento di occultare informazioni essenziali,  soprattutto  se riguardanti i soggetti beneficiari della prestazione.
 
 - Il  cliente  usa  documenti  identificativi che sembrano essere contraffatti.
 - Il cliente fornisce informazioni palesemente false.
 
 1.3  Il  cliente  ripetutamente  cambia  professionisti in un arco breve  di  tempo senza che i professionisti siano in grado di trovare una spiegazione adeguata per questo comportamento.
 
 1.4  Il  cliente  chiede  di  modificare condizioni e modalita' di svolgimento    della    prestazione    quando    la    configurazione originariamente  prospettata  implichi  forme  di  identificazione  o registrazione   oppure   supplementi  di  istruttoria  da  parte  del professionista.
 
 - Il cliente rifiuta di o solleva obiezioni a pagare il prezzo di vendita  con  bonifico  o  assegno  bancario  anche  se  la  somma e' superiore a € 12.500.
 
 1.5   Il  cliente  ricorre  ai  servizi  di  un  prestanome  senza plausibili giustificazioni.
 
 1.6  Clienti  non  residenti  conferiscono  procure a soggetti non residenti ovvero i clienti conferiscono procure a soggetti non legati da  rapporti di carattere personale o professionale o imprenditoriale idonei a giustificare tale conferimento.
 2.     Indicatori     di     anomalia    connessi    al    profilo economico-patrimoniale del cliente:
 
 2.1   I   clienti,   in  assenza  di  plausibili  giustificazioni, richiedono  lo  svolgimento  di  prestazioni  relative  ad operazioni palesemente  non abituali e/o non giustificate rispetto all'esercizio normale della loro professione o attivita'.
 
 2.2  I  clienti impiegano disponibilita' che non appaiono coerenti con l'attivita' svolta dagli stessi o comunque non sono in alcun modo giustificate.
 
 2.3  I  clienti ricorrono a frequenti operazioni di acquisizione e cessione  di  partecipazioni in imprese, non giustificate dal proprio profilo   economico-patrimoniale   o   dalla  propria  professione  o attivita'.
 
 2.4  Le  imprese  clienti,  pur  detenendo  un capitale sociale di importo  ridotto,  acquisiscono a diverso titolo la disponibilita' di beni,  anche  di  lusso,  di  elevato  valore, soprattutto con uso di denaro contante.
 3.  Indicatori di anomalia relativi alla dislocazione territoriale delle controparti delle operazioni oggetto delle prestazioni:
 
 3.1  Le  prestazioni professionali richieste riguardano operazioni che  coinvolgono  controparti  insediate  in  paesi  esteri noti come centri  off-shore  o  caratterizzati  da regimi privilegiati sotto il profilo  fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal Gruppo di azione  finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi, e che non  siano  giustificate  dall'attivita'  economica  del cliente o da altre circostanze.
 
 - Operazioni  inerenti  la  costituzione  ed  il trasferimento di diritti reali su immobili, effettuati nei predetti paesi.
 - Operazioni  di  conferimento per la costituzione o l'aumento di capitale  -  soprattutto  se  effettuate  in  contanti  e per importi consistenti - di societa' dislocate nei predetti paesi esteri.
 - Operazioni  di costituzione di trust o strutture societarie nei predetti paesi.
 - Utilizzazione  come  soci  di  societa' costituite in regime di trust nei predetti paesi.
 - Operazioni  di  trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote  o azioni, o su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire  tali partecipazioni o diritti, qualora venga interposto un soggetto estero con chiare finalita' di dissimulazione.
 
 3.2   I   clienti   richiedono   di   effettuare   sul  conto  del professionista  operazioni  di  ricezione/trasferimento  di  fondi da parte/a  favore  di  controparti  dislocate in paesi esteri noti come centri  off-shore  o  caratterizzati  da regimi privilegiati sotto il profilo  fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi.
 
 3.3  Ricerca  di  finanziamenti  sulla  base  di  garanzie,  anche rappresentate  da  titoli  o  certificati,  attestanti l'esistenza di cospicui  depositi  presso  banche  estere, specie se tali depositi o finanziamenti   sono   intrattenuti  presso  o  erogati  da  soggetti insediati in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da  regimi  privilegiati  sotto  il  profilo  fiscale  o  del segreto bancario ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi, in assenza di adeguate ragioni giustificatrici.
 4.  Indicatori  di  anomalia  relativi  a  tutte  le  categorie di operazioni:
 
 4.1 Il cliente intende regolare i pagamenti con una somma notevole di denaro in contanti.
 
 4.2 Il cliente intende effettuare operazioni mediante l'impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi  comune ed in considerazione della natura dell'operazione, non giustificate dall'attivita' svolta o da altre circostanze.
 
 4.3 Il cliente intende effettuare operazioni a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato.
 
 4.4   Il   cliente   ricorre   sistematicamente   a   tecniche  di frazionamento  delle  operazioni  non  giustificate  dall'  attivita' svolta o da altre circostanze.
 
 4.5   L'operazione   appare  del  tutto  incongrua  rispetto  alle finalita' dichiarate dal cliente.
 
 - Il  cliente  richiede  una  consulenza  per l'organizzazione di operazioni  di  finanza  strutturata  sui  mercati internazionali per esigenze   legate   ad   un'attivita'  commerciale  con  l'estero  di dimensioni evidentemente contenute.
 5. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni immobiliari:
 
 5.1  Le  prestazioni professionali riguardano investimenti in beni immobili  effettuati  da soggetti del tutto privi di adeguato profilo economico-imprenditoriale  o  da cittadini stranieri non aventi alcun collegamento con lo Stato.
 
 5.2   I   clienti  ricorrono  ripetutamente  alla  conclusione  di contratti  a  favore di terzo, di contratti per persona da nominare o ad  intestazioni  fiduciarie,  aventi  ad  oggetto  diritti  su  beni immobili, senza alcuna plausibile motivazione.
 
 5.3  Il  cliente  intende  comprare un bene immobile con una somma notevole di denaro in contanti.
 6.  Indicatori  di  anomalia  relativi  alla  costituzione  e alla amministrazione di imprese, societa', trust ed enti analoghi:
 
 6.1  Le  prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di  natura  societaria  palesemente rivolte a perseguire finalita' di dissimulazione  o  di  ostacolo  all'identificazione  della effettiva titolarita'  e  della  provenienza  delle  disponibilita' finanziarie coinvolte.
 
 - Costituzione e impiego di trust, soprattutto nel caso in cui si applichi  una  normativa  propria  di  ordinamenti  caratterizzati da principi  e  regole  non in linea con le disposizioni antiriciclaggio italiane, in assenza di adeguate ragioni giustificatrici.
 - Costituzione di strutture di gruppo particolarmente complesse e articolate,    anche    in   relazione   alla   distribuzione   delle partecipazioni e alla collocazione all'estero di una o piu' societa'.
 - Definizione  di  sindacati  di voto o di blocco, preordinati ad esercitare  controllo  o influenza significativa sull'attivita' della societa'.
 
 6.2 I clienti intendono costituire societa' con capitale in denaro nelle  quali  figurano  come  soci  persone  non imputabili sul piano penale,  senza plausibili giustificazioni, ad eccezione delle imprese familiari.
 
 6.3  I  clienti  intendono  costituire  tre  o piu' societa' nello stesso  giorno  o piu' di tre societa' nel periodo di un mese, quando almeno  uno  dei soci di tali societa' sia la stessa persona fisica o giuridica, e concorrano una o piu' delle seguenti circostanze:
 
 - nessuno dei soci e degli amministratori sia residente nel luogo della sede,
 -  si  tratti di soci o amministratori non conosciuti e residenti in luoghi diversi,
 - concorrano altri fattori che rendano sospetta l'operazione.
 
 6.4   I  clienti  intendono  effettuare  frequenti  operazioni  di acquisizione  e  cessione  di  imprese  o di aziende, palesemente non giustificate    dalla    natura   dell'attivita'   svolta   o   dalle caratteristiche economiche del cliente.
 
 6.5  I  clienti  intendono costituire ovvero utilizzare una o piu' societa'  prestanome  o comunque interposta, in assenza di plausibili motivazioni.
 
 6.7  I  clienti  intendono  costituire  o  acquistare una societa' avente   oggetto   sociale  di  difficile  identificazione,  o  senza relazione  con  quello  che  sembra  essere l'esercizio normale delle attivita' condotte dal cliente.
 
 6.8  I  clienti  intendono  effettuare  conferimenti in societa' o altri enti con modalita' tali da risultare palesemente incoerenti con il  loro  profilo  economico  o  con  le  finalita'  della societa' o dell'ente conferitario.
 
 6.9   Le   prestazioni   professionali   richieste  riguardano  il conferimento  di  incarichi  di  responsabilita' in societa' o enti a persone    sprovviste   delle   necessarie   capacita',   palesemente preordinato  a  disgiungere l'attivita' decisionale dalla titolarita' delle  cariche (ad esempio, impiegati senza specifica qualificazione, disoccupati,   persone   senza   particolari   titoli   di  studio  o professionali,   immigrati  di  recente  entrata,  persone  prive  di domicilio  conosciuto o con domicilio meramente formale, residenti in paesi  esteri  noti  come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati  sotto  il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi).
 7.  Indicatori  di  anomalia relativi ad operazioni contabili e di sollecitazione del pubblico risparmio:
 
 7.1  Le  prestazioni professionali richieste riguardano operazioni contabili  aventi l'evidente finalita' di occultare disponibilita' di diversa   natura   o   provenienza   (ad   esempio:   attraverso   la sopravvalutazione o la sottovalutazione di poste o cespiti).
 
 7.2  Le  prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di  appello  al  pubblico risparmio (sollecitazione all'investimento, mediante   offerte  pubbliche  di  vendita  di  prodotti  finanziari; sollecitazione  al  disinvestimento,  mediante  offerte  pubbliche di acquisto   o  di  scambio  di  prodotti  finanziari)  effettuate  con modalita'   che   risultino   chiaramente  volte  all'elusione  delle disposizioni  contenute  nel  Titolo  II  del  decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58  e  nei relativi provvedimenti di attuazione, ovvero  al trasferimento o alla sostituzione di prodotti finanziari o di disponibilita' in essi rappresentate di provenienza illecita.
 
 7.3  Le  prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di  emissione  di  valori mobiliari che, palesemente prive di ragioni giustificatrici,   appaiono   incoerenti   con   le   caratteristiche dell'emittente  e  con  le  esigenze  di  approvvigionamento di mezzi finanziari,  ovvero  effettuate  con  modalita'  tali  da manifestare intenti  elusivi  delle  disposizioni contenute nell'articolo 129 del decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385  e  nei  relativi provvedimenti  di  attuazione.  Tra  le  circostanze  da  valutare e' compresa  la  destinazione degli strumenti emessi all'acquisto o alla sottoscrizione da parte di un unico soggetto.
 8. Indicatori di anomalia relativi all'utilizzo di conti ovvero di altri rapporti continuativi:
 
 8.1  I  professionisti, in ragione delle prestazioni professionali richieste,  vengono  a conoscenza di modalita' di utilizzo di conti o di  altri rapporti continuativi da parte del cliente non usuali o non giustificate  in  ragione  della  normale  attivita' del cliente o di altre circostanze.
 
 - Il  cliente compie successive operazioni di apertura e chiusura di  conti  in paesi esteri e di altri rapporti continuativi senza che cio'   appaia   giustificato   alla  luce  di  obiettive  esigenze  o dall'attivita' svolta.
 - Il  cliente  compie  operazioni  caratterizzate  da  un ricorso ingiustificato  all'impiego  di  denaro  contante  o  a  tecniche  di pagamento  mediante  compensazione o da elementi quali domiciliazione dell'agente  presso terzi, presenza di caselle postali o di indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale.
 - Il  cliente  richiede  l'apertura  di  piu' conti o rapporti in paesi esteri senza una giustificazione plausibile.
 - Il  cliente utilizza conti di soggetti terzi, in particolare di societa'  o enti, per l'impiego o la dissimulazione di disponibilita' personali,  ovvero  utilizza  conti  personali  per  l'impiego  o  la dissimulazione di disponibilita' di terzi, in particolare di societa' o enti.
 - Il  cliente  utilizza  cassette di sicurezza che, in assenza di obiettive   ragioni   giustificatrici,  appare  volto  ad  assicurare l'occultamento delle disponibilita' custodite.
 
 8.2  Il  professionista  e'  incaricato  di effettuare depositi di denaro,  beni  o  titoli,  con istruzione da parte del depositante di impiegarli  per  fini  insoliti  o  non  usuali rispetto alla normale attivita' del cliente.
 ALLEGATO D
 SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 5
 
 LUGLIO 1991, N. 197
 
 QUADRO A
 
 INFORMAZIONI GENERALI SULLA SEGNALAZIONE
 
 INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO DELLA SEGNALAZIONE
 
 1. Tipo di segnalazione (iniziale/sostitutiva)
 2. Numero identificativo della segnalazione
 3. Data della segnalazione
 4. Data di invio della segnalazione
 5. Numero segnalanti
 QUADRO B
 
 INFORMAZIONI GENERALI SUL SEGNALANTE
 
 SOGGETTO PREPOSTO A FORNIRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SEGNALAZIONE
 
 1. N. di telefono
 2. N. di fax
 3. Indirizzo di posta elettronica
 DATI ANAGRAFICI DEL SEGNALANTE
 
 4. Tipo del soggetto segnalante
 5. Descrizione del soggetto segnalante
 6. Codice fiscale del soggetto segnalante
 7. Codice identificativo del soggetto segnalante
 8. Cognome
 9. Nome
 10. Comune di nascita
 11. Provincia
 12. Stato
 13. Data di nascita
 14. Sesso
 15. Indirizzo del domicilio professionale principale
 16. Comune del domicilio professionale principale
 17. Provincia
 QUADRO C
 
 OPERAZIONE OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
 
 INFORMAZIONI INERENTI L'OPERAZIONE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
 
 1. Descrizione dell'operazione
 2. Descrizione dei motivi del sospetto
 QUADRO D
 
 INFORMAZIONI SULLA PERSONA FISICA CUI L'OPERAZIONE VA RIFERITA
 
 DATI IDENTIFICATIVI
 
 1. Cognome
 2. Nome
 3. Comune di nascita/Stato estero
 4. Provincia
 5. Data di nascita
 6. Sesso
 7. Natura giuridica
 8. Codice fiscale
 RESIDENZA
 
 9. Indirizzo
 10. CAP
 11. Comune/Stato estero
 12. Provincia
 QUADRO E
 
 INFORMAZIONI SUL SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA CUI
 
 L'OPERAZIONE VA RIFERITA
 
 DATI IDENTIFICATIVI
 
 1. Denominazione
 2. Natura giuridica
 3. Sigla
 4. Data di costituzione
 5. Codice fiscale
 6. Partita IVA
 SEDE LEGALE
 
 7. Comune/Stato estero
 8. Provincia
 LEGALE RAPPRESENTANTE
 
 9. Cognome
 10. Nome
 11. Comune/Stato estero di nascita
 12. Provincia
 13. Data di nascita
 14. Sesso
 15. Indirizzo di residenza
 16. Comune/Stato estero di residenza
 17. Provincia
 18. Codice fiscale
 QUADRO F
 
 PERSONA FISICA CHE HA OPERATO PER CONTO DEL SOGGETTO CUI VA
 
 RIFERITA L'OPERAZIONE
 
 DATI IDENTIFICATIVI
 
 1. Cognome
 2. Nome
 3. Comune/Stato estero di nascita
 4. Provincia
 5. Data di nascita
 6. Sesso
 7. Codice fiscale
 8. Tipo legame
 RESIDENZA
 
 9. Indirizzo
 10. CAP
 11. Comune/Stato estero
 12. Provincia
 ALLEGATO E
 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO PER LA SEGNALAZIONE
 DELLE OPERAZIONI Al SENSI DELL'ART. 3
 
 DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1991, N. 197
 1. Contenuto della segnalazione
 
 Lo schema di segnalazione, di cui all'allegato D al provvedimento, si articola in:
 
 - informazioni generali sulla segnalazione (quadro A);
 - informazioni generali sul segnalante (quadro B);
 - operazione oggetto di segnalazione (quadro C);
 -  informazioni sulla persona fisica cui l'operazione va riferita (quadro D);
 -  informazioni  sul  soggetto  diverso  da  persona  fisica  cui l'operazione va riferita (quadro E);
 -  persona  fisica  che  ha operato per conto del soggetto cui va riferita l'operazione (quadro F).
 2. Quadro A: Informazioni generali sulla segnalazione
 2.1 Informazioni di riferimento della segnalazione
 
 1.  Nel  campo  TIPO  SEGNALAZIONE si fornisce l'indicazione sulla natura  iniziale  o  sostitutiva della segnalazione. Per segnalazione sostitutiva,  per  la  quale  si rinvia al paragrafo 7, si intende la segnalazione prodotta quando, in relazione ad una medesima operazione sospetta,  si  renda necessaria una rettifica dei dati gia' contenuti in una segnalazione iniziale.
 
 Tale   campo   deve   essere  valorizzato  con  "0"  nel  caso  di segnalazione iniziale; con "1" nel caso di segnalazione sostituiva di una precedentemente inviata.
 
 2.  Il  campo NUMERO IDENTIFICATIVO DELLA SEGNALAZIONE deve essere valorizzato  con  un numero progressivo univoco nell'ambito dell'anno per  ciascun  segnalante.  Per le segnalazioni sostitutive, il numero identificativo deve essere lo stesso gia' assegnato alla segnalazione cui la rettifica si riferisce.
 
 3.  Nel campo DATA DELLA SEGNALAZIONE deve essere indicata la data in  cui  viene  prodotta per la prima volta la segnalazione. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).
 
 Le  eventuali  segnalazioni  sostitutive  (campo TIPO SEGNALAZIONE contenente  il  valore  "1")  devono  riportare  la  data della prima segnalazione cui la sostitutiva si riferisce.
 
 4.  Il  campo  DATA  DI INVIO DELLA SEGNALAZIONE deve riportare la data  relativa  all'inoltro  della segnalazione. Il campo deve essere compilato  secondo  la  formula  (gg/mm/aaaa).  Per  le  segnalazioni iniziali, tale data coincide con quella indicata nel campo DATA DELLA SEGNALAZIONE.  Per  le  segnalazioni  sostitutive,  invece, tale data sara'  successiva  alla data di invio della segnalazione iniziale cui si riferisce.
 
 5. Il campo NUMERO SEGNALANTI, nel quale si fornisce l'indicazione sul numero di soggetti che effettuano congiuntamente la segnalazione, deve essere valorizzato con "1" nel caso di segnalazione individuale, con  il  numero  dei  soggetti  segnalanti  nel  caso di segnalazione congiunta.
 3. Quadro B: Informazioni generali sul segnalante
 3.1   Soggetto  preposto  a  fornire  informazioni  relative  alla segnalazione .br,
 
 1.  2.  e  3.  Si  richiede di indicare nei campi compresi in tale quadro  i  recapiti  della  persona  da contattare per ogni eventuale comunicazione.  Le  informazioni  richieste  concernono  il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.
 3.2 Dati anagrafici del segnalante
 
 4.  Il campo TIPO DEL SOGGETTO SEGNALANTE deve indicare il tipo di soggetto  secondo  la codifica di cui all'allegata tabella 1 (tabella codici soggetto segnalante).
 
 5.  Il campo DESCRIZIONE DEL SOGGETTO SEGNALANTE deve indicare "in chiaro" la tipologia di soggetto segnalante (ad esempio, avvocato).
 
 6.  Il campo CODICE FISCALE DEL SOGGETTO SEGNALANTE deve contenere il codice fiscale alfanumerico a 16 cifre del soggetto segnalante.
 
 7.  Il  campo  CODICE  IDENTIFICATIVO DEL SOGGETTO SEGNALANTE deve contenere il numero di iscrizione all'albo di appartenenza.
 
 8. Nel campo COGNOME deve essere indicato il cognome della persona fisica che effettua la segnalazione.
 
 9.  Il  campo NOME deve riportare il nome della persona fisica che effettua la segnalazione.
 
 10.  Nel campo COMUNE DI NASCITA deve essere indicato il comune di nascita del soggetto segnalante.
 
 11.   Nel   campo   PROVINCIA   deve   essere  indicata  la  sigla automobilistica della provincia del comune di nascita.
 
 12.  Nel  campo STATO deve essere indicato lo Stato di nascita del soggetto segnalante.
 
 13. Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del soggetto  segnalante  e  deve  essere  compilato  secondo  la formula (gg/mm/aaaa).
 
 14.  Il  campo  SESSO  deve  riportare l'indicazione del sesso del soggetto  segnalante,  secondo  la seguente codifica: "M" = maschile, "F" = femminile.
 
 15.  Il  campo INDIRIZZO DEL DOMICILIO PROFESSIONALE PRINCIPALE e' riferito  alla  via  e  al  numero civico del domicilio professionale principale.
 
 16.  Il  campo  COMUNE DEL DOMICILIO PROFESSIONALE PRINCIPALE deve contenere  la  descrizione  del  comune  del  domicilio professionale principale del segnalante.
 
 17.   Nel   campo   PROVINCIA   deve   essere  indicata  la  sigla automobilistica    della   provincia   del   comune   del   domicilio professionale principale del segnalante.
 4. Quadro C. Operazione oggetto di segnalazione
 4.1 Informazioni inerenti l'operazione oggetto della prestazione
 
 In questo quadro deve essere descritta per esteso, distintamente e dettagliatamente,  l'operazione  oggetto  della  prestazione  o delle prestazioni nonche' devono essere illustrati i motivi del sospetto. I relativi  campi  possono  essere  ampliati  secondo la quantita' e la tipologia delle informazioni da comunicare all'UIC.
 
 1. Nel campo DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE devono essere indicate le caratteristiche  in  concreto  assunte  dall'operazione oggetto della prestazione professionale. Si fa riferimento, in particolare:
 
 - al luogo e alla data di esecuzione dell'operazione;
 - alle caratteristiche dell'operazione e ai soggetti coinvolti;
 - all'importo dell'operazione.
 
 Ai  soggetti  segnalanti  viene richiesto di fornire notizie circa eventuali  altri rapporti di cui siano oggettivamente a conoscenza in ragione   della  propria  attivita'  istituzionale,  sulla  base,  ad esempio,   di   documentazioni  o  dichiarazioni  rese  dal  soggetto interessato.
 
 Le   informazioni   dovranno  essere  completate  con  i  seguenti elementi, se presenti:
 
 - collegamento con segnalazioni precedenti;
 -  collegamento  con  altre segnalazioni oggetto di contemporaneo invio.
 
 2.  Nel  campo DESCRIZIONE DEI MOTIVI DEL SOSPETTO, fermo restando che  la  determinazione  dell'esistenza  e  del  grado  del  sospetto ricorrente  nell'operazione  e' rimessa alla valutazione del soggetto segnalante,  occorre  indicare  tutti  gli  elementi che descrivono i motivi  del  sospetto,  come  illustrati nei paragrafi 1, 3 e 4 della parte  IV  del provvedimento e nel relativo allegato C (indicatori di anomalia).
 
 In  particolare,  e' opportuno indicare l'attivita' esercitata dal soggetto  segnalato  e il suo profilo economico evidenziando tutte le informazioni   circa   le   attivita'   a  lui  anche  indirettamente riconducibili  (per  esempio,  esercitate  attraverso prestanome) che concorrono a giustificare i motivi del sospetto.
 5.  Quadri  D  e  E: informazioni sul soggetto cui l'operazione va riferita
 
 Nei  quadri  D  e  E  devono  essere riportate le informazioni sul soggetto  cui  l'operazione  va riferita, vale a dire colui il quale, eventualmente  diverso  dall'esecutore  materiale dell'operazione, e' l'effettivo   titolare   degli  interessi  sottesi  allo  svolgimento dell'operazione.
 
 Se  il  soggetto  segnalato  e'  una  persona  fisica  o una ditta individuale  occorre compilare il quadro D, evidenziando per la ditta individuale  la  relativa  natura  giuridica nel campo n. 7; se e' un soggetto diverso da persona fisica occorre compilare il quadro E. Nel caso  in cui l'operazione vada riferita sia ad una persona fisica sia ad  una  persona  diversa  da  quella  fisica,  occorrera'  compilare contemporaneamente il quadro D e il quadro E.
 
 Nel caso in cui l'operazione vada riferita a piu' persone fisiche, occorrera'  replicare e compilare il quadro D tante volte quante sono le   persone  cui  il  sospetto  viene  riferito.  Nel  caso  in  cui l'operazione  vada riferita a piu' persone diverse da quelle fisiche, occorrera'  replicare e compilare il quadro E tante volte quante sono le persone cui il sospetto viene riferito.
 5.1  Quadro  D: Informazioni sulla persona fisica cui l'operazione va riferita
 
 In  relazione  alla persona fisica cui l'operazione va riferita si richiedono  informazioni  circa  i  relativi dati identificativi e la residenza.
 5.1.1. Dati identificativi
 
 1. Nel campo COGNOME deve essere indicato il cognome della persona fisica  o  del titolare della ditta individuale cui l'operazione deve essere riferita.
 
 2. Il campo NOME deve riportare il nome della persona fisica o del titolare della ditta individuale cui l'operazione va riferita.
 
 3.  Nel  campo COMUNE DI NASCITA/STATO ESTERO deve essere indicato il  comune  ovvero,  in  caso di persona non nata in Italia, lo Stato estero di nascita del soggetto segnalato.
 
 4.   Nel   campo   PROVINCIA   deve   essere   indicata  la  sigla automobilistica della provincia del comune di nascita.
 
 5.  Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del soggetto.   Il   campo  deve  essere  compilato  secondo  la  formula (gg/mm/aaaa).
 
 6.  Il  campo  SESSO  deve  riportare  l'indicazione del sesso del soggetto,    secondo    la    seguente    codifica:   "M" = maschile, "F" = femminile.
 
 7.  Il  campo NATURA GIURIDICA deve recare il valore "DI" nel caso in  cui  il  soggetto  cui  l'operazione  si  riferisce sia una ditta individuale. Deve essere lasciato in bianco negli altri casi (persona fisica).
 
 8. Nel campo CODICE FISCALE deve essere indicato il codice fiscale del  soggetto.  Per i soggetti residenti in Italia esso e' costituito da  sedici caratteri alfanumerici, mentre per i non residenti, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".
 5.1.2 Residenza
 
 9.  Nel  campo INDIRIZZO devono essere indicati la via e il numero civico  della localita' di residenza del soggetto. Per i soggetti non residenti in Italia, l'indirizzo deve comprendere anche il nome della citta' estera di residenza.
 
 10.  Nel  campo  CAP  deve essere indicato il codice di avviamento postale della localita' di residenza del soggetto.
 
 11.   Nel   campo   COMUNE/STATO   ESTERO  deve  essere  riportata l'indicazione  del  comune  ovvero  dello  Stato  estero di residenza anagrafica del soggetto.
 
 12.   Nel   campo   PROVINCIA   deve   essere  indicata  la  sigla automobilistica   della  provincia  di  appartenenza  del  comune  di residenza.
 5.2  Quadro E: Informazioni sul soggetto diverso da persona fisica cui l'operazione va riferita
 
 Tale  quadro  deve  contenere le informazioni relative al soggetto cui  l'operazione  va riferita, nel caso in cui si tratti di soggetto diverso da persona fisica e da ditta individuale.
 5.2.1 Dati identificativi
 
 1.  Il campo DENOMINAZIONE deve riportare l'esatta ragione sociale del  soggetto  segnalato cosi' come risultante dall'atto costitutivo, senza   l'utilizzo   di  sigle  o  acronimi,  a  meno  che  essi  non costituiscano le effettive ragioni sociali.
 
 2.  Nel  campo  NATURA  GIURIDICA  deve  essere indicata la natura giuridica assunta dal soggetto segnalato, utilizzando le codifiche di cui all'allegata tabella 2, senza punti o spazi intermedi.
 
 3.  Nel  campo  SIGLA deve essere indicata la sigla (acronimo) del soggetto, ove presente nell'atto costitutivo.
 
 4.  Nel  campo  DATA  DI  COSTITUZIONE  deve  essere indicata, ove disponibile,  la  data  di  costituzione  del soggetto. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).
 
 5. Il campo CODICE FISCALE deve contenere l'indicazione del codice fiscale  del  soggetto.  Per i soggetti diversi dalle persone fisiche esso e' composto da 11 caratteri numerici allineati a sinistra. Per i soggetti  non residenti, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".
 
 6. Nel campo PARTITA IVA deve essere indicato il numero di partita IVA del soggetto segnalato.
 5.2.2 Sede legale
 
 7. Nel campo COMUNE/STATO ESTERO deve essere indicata in chiaro la citta'  italiana  ovvero,  nel  caso  di  soggetto non avente sede in Italia, lo Stato estero ove e' allocata la sede legale.
 
 8.  Il  campo  PROVINCIA  deve  contenere la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune ove il soggetto ha la sede legale.
 5.2.3 Legale rappresentante
 
 9.   Il  campo  COGNOME  deve  riportare  il  cognome  del  legale rappresentante  del  soggetto  cui l'operazione segnalata deve essere riferita.
 
 10. Il campo NOME deve riportare il nome del legale rappresentante del soggetto al quale l'operazione segnalata deve essere riferita.
 
 11.  Nel campo COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA deve essere indicato in  chiaro  il  comune  ovvero  lo Stato estero di nascita del legale rappresentante.
 
 12.   Nel   campo   PROVINCIA   deve   essere  indicata  la  sigla automobilistica della provincia del comune di nascita.
 
 13. Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del legale  rappresentante.  Il  campo  deve  essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).
 
 14.   Il   campo   SESSO   deve   indicare  il  sesso  del  legale rappresentante,   secondo   la   seguente  codifica:  "M" = maschile, "F" = femminile.
 
 15.  Nel  campo  INDIRIZZO DI RESIDENZA devono essere riportati la via  e il numero civico di residenza del legale rappresentante. Per i soggetti  non residenti in Italia, l'indirizzo deve comprendere anche la denominazione della citta' estera.
 
 16.  Il  campo COMUNE /STATO ESTERO DI RESIDENZA deve contenere la descrizione  in  chiaro  del  comune ovvero dello Stato estero, se il legale rappresentante non e' residente in Italia.
 
 17.   Nel   campo   PROVINCIA   deve   essere  indicata  la  sigla automobilistica della provincia del comune di residenza.
 
 18.  Nel  campo  CODICE  FISCALE  deve  essere  indicato il codice fiscale  (sedici  caratteri  alfanumerici) del legale rappresentante. Per  i  soggetti non residenti, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".
 6.  Quadro F: Informazioni sulla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui va riferita l'operazione
 
 Il  presente  quadro  deve  contenere  informazioni  relative alla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui l'operazione e'  riferita.  Si fa presente che nel caso di persona fisica operante per conto proprio, il quadro F non deve essere compilato.
 6.1 Dati identificativi
 
 1. Il campo COGNOME deve contenere il cognome della persona fisica che  ha  effettuato  per  conto  di  terzi  l'operazione  oggetto  di segnalazione.
 
 2.  Nel  campo  NOME  deve  essere riportato il nome della persona fisica  che  ha effettuato per conto di terzi l'operazione oggetto di segnalazione.
 
 3.  Nel  campo COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA deve essere indicato il  comune  ovvero,  in  caso di persona non nata in Italia, lo Stato estero di nascita del soggetto segnalato.
 
 4.   Nel   campo   PROVINCIA   deve   essere   indicata  la  sigla automobilistica   della  provincia  di  appartenenza  del  comune  di nascita.
 
 5.  Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del soggetto.
 
 6.  Il  campo  SESSO  deve  riportare  l'indicazione del sesso del soggetto,    secondo    la    seguente    codifica:   "M" = maschile, "F" = femminile.
 
 7. Nel campo CODICE FISCALE deve essere indicato il codice fiscale (sedici  caratteri  alfanumerici)  del  soggetto residente. Per i non residenti  in  Italia,  se  non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".
 
 8.  Il  campo  TIPO LEGAME deve contenere il codice identificativo del   tipo  di  legame  che  la  persona  fisica  che  ha  effettuato l'operazione  intrattiene  con  il  soggetto  cui  essa  e' riferita. Occorre  indicare:  07 per mandato con rappresentanza; 08 per mandato senza rappresentanza; 09 per altro.
 6.2 Residenza
 
 9.  Nel  campo INDIRIZZO devono essere indicati la via e il numero civico  della  residenza  anagrafica del soggetto. Per i soggetti non residenti   in   Italia,   l'indirizzo   deve  comprendere  anche  la denominazione della citta' estera di residenza.
 
 10.  Nel  campo  CAP  deve essere indicato il codice di avviamento postale  della residenza del soggetto. Tale campo non e' presente nel caso di soggetti non residenti.
 
 11.  Nel  campo COMUNE /STATO ESTERO deve riportarsi l'indicazione del  comune  ovvero  dello  Stato  estero di residenza anagrafica del soggetto.
 
 12.   Nel   campo   PROVINCIA   deve   essere  indicata  la  sigla automobilistica   della  provincia  di  appartenenza  del  comune  di residenza.
 7. Segnalazione sostitutiva
 
 La  segnalazione  sostitutiva  viene  prodotta  su  iniziativa del segnalante ovvero su richiesta dell'UIC a seguito del riscontro, dopo la  fase  di  acquisizione,  di anomalie o incongruenze nel contenuto della segnalazione.
 
 La  segnalazione  sostitutiva  prende  integralmente  il  posto di quella iniziale. Essa dovra' pertanto essere completa di tutti i dati precedentemente  indicati  oltreche', ovviamente, dei dati risultanti dalla rettifica, e dovra' pertanto riportare la chiave identificativa della  segnalazione  iniziale  (tipo  del soggetto segnalante, codice fiscale  del  soggetto segnalante, codice identificativo del soggetto segnalante,  numero  identificativo  della  segnalazione,  data della segnalazione) nei campi corrispondenti.
 8. Prestazione non eseguita
 
 Qualora  il  sospetto riguardi una prestazione non eseguita, se ne richiede la distinta evidenziazione nel campo 1 del quadro B. In tale caso  e'  data  la  possibilita'  al  segnalante, qualora non abbia a disposizione  tutti  i  dati  previsti  dal  modulo, di effettuare la segnalazione in modo non completo.
 9. Modalita' di trasmissione della segnalazione
 
 La  segnalazione, inviata all'UIC secondo le modalita' indicate al paragrafo   7   della  parte  IV  del  provvedimento,  dovra'  essere accompagnata  da  una  lettera  di trasmissione, a firma del soggetto segnalante,  nella  quale devono essere riportati il tipo di soggetto segnalante,   il   cognome  e  nome  del/i  segnalante/i,  il  numero identificativo  e  la data di riferimento della segnalazione, nonche' il  recapito  telefonico  del  soggetto  preposto  a fornire/ricevere informazioni  relative  alla segnalazione inviata, secondo l'allegato fac-simile.
 
 In  caso  di  segnalazioni  congiunte,  la lettera di trasmissione dovra' essere sottoscritta da tutti i soggetti segnalanti.
 
 L'UIC provvedera' ad acquisire la segnalazione e ad attribuirle un proprio codice di protocollo. Tale codice, da utilizzare per tutte le successive  comunicazioni relative alla medesima segnalazione, verra' notificato al segnalante.
 
 Se  il  segnalante  non  riceve  la notifica di avvenuta ricezione entro  un  ragionevole lasso di tempo, deve avvisare l'UIC - Servizio Antiriciclaggio,  comunicando  il  numero identificativo e la data di invio  della  segnalazione  per la quale non ha ricevuto la notifica. Qualora  la  segnalazione  risulti  effettivamente  non pervenuta, il segnalante dovra' ripeterne l'invio.
 
 Il   codice   di   protocollo   UIC  verra'  assegnato  solo  alle segnalazioni correttamente acquisite. Nel caso in cui si verifichi un errore  di acquisizione, il suddetto codice non verra' assegnato e la comunicazione  di  notifica  conterra'  la  descrizione  dei  rilievi riscontrati.  In questo caso il segnalante, dopo aver tempestivamente corretto gli errori, dovra', senza indugio, ripetere la segnalazione. Tale segnalazione non e' considerata sostitutiva.
 ALLEGATI:
 
 - Tabella 1: codici soggetto segnalante
 
 - Tabella 2: valori per il campo "NATURA GIURIDICA"
 
 - Fac-simile della lettera di trasmissione
 
 TABELLA 1 - CODICI SOGGETTO SEGNALANTE
 
 Soggetto segnalante Codice
 Avvocati 20
 Consulenti del lavoro 21
 Dottori commercialisti 22
 Notai 23
 Ragionieri e periti commerciali 24
 Revisori contabili 25
 Societa' di revisione 26
 TABELLA 2 - valori per il campo "NATURA GIURIDICA"
 
 SPA Societa' Per Azioni
 SRL Societa' a Responsabilita' Limitata
 SAS Societa' in Accomandita Semplice
 SAA Societa' in Accomandita per Azioni
 SDF Societa' Di Fatto
 SS Societa' Semplice
 SCRL Societa' Cooperativa a Responsabilita' Limitata
 SCRI Societa' Cooperativa a Responsabilita' Illimitata
 SNC Societa' in Nome Collettivo
 DI Ditta Individuale
 PLC Private Limited Company
 GMBH Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung
 SARL Societe' A' Responsabilite' Limitee
 SL Sociedad de responsabilidad Limitada
 LDA Sociedade por quotas
 BV Besloten Vennotschap met beperkte aansprakelijkheid
 LTDC LimiTeD Company
 AG AktienGesellschaft
 SA Societe' Anonyme
 SAN Sociedad ANonima
 SANO Sociedade ANOnima
 NV Naamloze Vennootschap
 PL Limited Partnership
 KG KommanditGesellschaft
 SCS Societe' en Commandite Simple
 SENC Sociedad EN Comandita simple
 CTA Sociedade em Comandita simples
 CV Commanditaire Vennootschap
 LPC Limited Partnership with a share Capital
 KGAA KommanditGesellschaft Auf Aktien
 SCA Societe' en Commandite par Actions
 SCAP Sociedad Comandotaria Por Acciones
 SCAA Socidade em Comandita por Accaes
 CVA Commanditaire Vennootschap op Aandeleen
 AS Association
 GBR Gcscllschaft dcs Buergerlichen Rechts
 SC Societe' Civile
 SCI Sociedad Civil
 SCIV Sociedade CIVil
 MS MaatSchap
 UP Unlimited Partnership
 OHG Offene HandelsGesellschaft
 SNCO Societe' en Nom Collectif
 SRC Sociedad Regular Colectiva
 SNCL Sociedade em Nome CoLectivo
 VOF Vennootschap Onder Firma
 XXXX Altra specie giuridica italiana
 * * *
 
 Altra specie giuridica estera
 FAC SIMILE DELLA LETTERA DI TRASMISSIONE
 DELLA SEGNALAZIONE MITTENTE
 Tipo del soggetto segnalante......
 
 Cognome e Nome.............................
 
 Cognome e Nome.............................
 
 ...........................................
 
 Recapito telefonico..........
 
 Al  sensi  dell'art.  3  del  decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modifiche dalla legge 5 luglio 1991 n. 197, cosi' come modificato  dal  decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  153, si trasmette  in  allegato la segnalazione i cui estremi sono di seguito riportati:
 
 N° identificativo Data segnalazione
 
 ................. .................
 
 ............., li .................
 Il/i Segnalante/i
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