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| Gazzetta n. 82 del 7 aprile 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2006, n. 140 |  | Attuazione  della  direttiva  2004/48/CE  sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista   la  direttiva  2004/48/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale;
 Vista  la  legge  18 aprile  2005,  n. 62, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004, ed in particolare gli articoli 1 e 2, che dettano le modalita' ed i criteri della delega al Governo  per  l'attuazione delle direttive comunitarie comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge medesima;
 Visto  l'allegato  B  della  predetta  legge,  che  include, tra le direttive da attuare ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, la citata direttiva 2004/48/CE;
 Vista  la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante  protezione  del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
 Vista  la  legge  20 giugno  1978,  n.  399,  recante  ratifica  ed esecuzione  della  Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche;
 Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e  l'articolo  10  del  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 303, relativi  al  trasferimento  al  Ministero  per i beni e le attivita' culturali  delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  in  materia  di  diritto  d'autore  e disciplina della proprieta' letteraria;
 Visto  il  decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n. 419, recante riordinamento  del  sistema  degli  enti  pubblici nazionali, a norma degli  articoli 11  e  14  della  legge  15 marzo  1997, n. 59, ed in particolare  l'articolo  7, relativo alla Societa' italiana autori ed editori;
 Vista  la  legge  18 agosto  2000,  n. 248, recante nuove norme sul diritto d'autore;
 Visto   il  decreto  legislativo  9 aprile  2003,  n.  70,  recante attuazione  della  direttiva  2000/31/CE  relativa  a  taluni aspetti giuridici  dei  servizi  della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;
 Visto  l'articolo  2  del  decreto-legge  26 aprile  2005,  n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;
 Visto  il  Codice  della  proprieta'  industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
 Visto   il   regio   decreto   18 maggio  1942,  n.  1369,  recante approvazione  del  regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941,  n.  633,  per  la  protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
 Visto  il  testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
 Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2006;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e dei Ministri  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali e delle attivita' produttive,  di  concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro  della  giustizia  e  con  il Ministro dell'economia e delle finanze;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 Introduzione nel titolo II della legge 22 aprile 1941 n. 633,
 del Capo VII-bis e dell'articolo 99-bis
 1.  Nel  titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il capo VII e' inserito il seguente:
 «Capo  VII-bis  - Titolarita' dei diritti connessi - Art. 99-bis. - 1.   E'  reputato  titolare  di  un  diritto  connesso,  salvo  prova contraria,  chi,  nelle  forme  d'uso,  e'  individuato come tale nei materiali protetti, ovvero e' annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o comunicazione al pubblico.».
 
 
 
 Avvertenze:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - La  direttiva  2004/48/CE e' pubblicata nella G.U.C.E
 n. L. 195 del 2 giugno 2004.
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 1,  2  e 3, e
 allegati  A  e  B,  della  legge  18 aprile  2005,  n.  62,
 pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96,
 supplemento ordinario.
 «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
 direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
 adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
 entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
 legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
 alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
 A e B.
 2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
 dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
 proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
 Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
 competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
 concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
 giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
 Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
 direttiva.
 3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
 attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
 all'allegato  8, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
 sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
 direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
 l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
 alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
 perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
 organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
 trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
 parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
 parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
 termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
 che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
 5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
 novanta giorni.
 4.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
 attuazione  della  direttiva  2003/10/CE,  della  direttiva
 2003/20/CE,  della  direttiva  2003/35/CE,  della direttiva
 2003/42/CE,  della  direttiva  2003/59/CE,  della direttiva
 2003/85/CE,  della  direttiva  2003/87/CE,  della direttiva
 2003/99/CE,   della   direttiva   2003/122/Euratom,   della
 direttiva  2004/8/CE,  della  direttiva  2004/12/CE,  della
 direttiva  2004/17/CE,  della  direttiva  2004/18/CE, della
 direttiva  2004/22/CE,  della  direttiva  2004/25/CE, della
 direttiva    2004/35/CE,    2004/38/CE,   della   direttiva
 2004/39/CE,  della  direttiva  2004/67/CE e della direttiva
 2004/101/CE  sono  corredati della relazione tecnica di cui
 all'art.  11-ter,  comma 2,  della  legge 5 agosto 1978, n.
 468,  e  successive  modificazioni. Su di essi e' richiesto
 anche  il  parere delle Commissioni parlamentari competenti
 per  i  profili  finanziari.  Il  Governo,  ove non intenda
 conformarsi   alle  condizioni  formulate  con  riferimento
 all'esigenza  di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
 comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
 corredati    dei    necessari   elementi   integrativi   di
 informazione,  per  i  pareri  definitivi delle Commissioni
 competenti  per  i  profili  finanziari  che  devono essere
 espressi entro venti giorni.
 5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
 di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
 rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
 presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
 indicata  nei  commi  2,  3 e 4, disposizioni integrative e
 correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
 comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis.
 5-bis.  Entro  tre anni dalla data di entrata in vigore
 dei  decreti  legislativi  di  cui al comma 1, adottati per
 l'attuazione   delle   direttive  2004/39/CE,  relativa  ai
 mercati   degli   strumenti   finanziari,   e   2004/25/CE,
 concernente  le  offerte pubbliche di acquisto, il Governo,
 nel  rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi  di cui
 all'art.  2  e  con  la  procedura  prevista  dal  presente
 articolo,   puo'   emanare   disposizioni   integrative   e
 correttive   al   fine  di  tenere  conto  delle  eventuali
 disposizioni   di  attuazione  adottate  dalla  Commissione
 europea  secondo  la  procedura  di  cui,  rispettivamente,
 all'art.  64,  paragrafo  2,  della direttiva 2004/39/CE, e
 all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.
 6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
 comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legistativi
 eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
 legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
 Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
 province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
 propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
 termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
 comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
 data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
 adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
 rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
 e,  nelle  materie  di competenza concorrente, dei principi
 fondamentali  stabiliti  dalla  legislazione dello Stato. A
 tale   fine   i   decreti  legislativi  recano  l'esplicita
 indicazione  della  natura  sostitutiva  e  cedevole  delle
 disposizioni in essi contenute.
 7.  Il  Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
 in  cui  una  o  piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
 ancora   esercitata  trascorsi  quattro  mesi  dal  termine
 previsto  dalla  direttiva per la sua attuazione, trasmette
 alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica una
 relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
 competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
 giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
 comunitarie  ogni  quattro  mesi informa altresi' la Camera
 dei  deputati  e  il Senato della Repubblica sullo stato di
 attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
 province autonome.
 8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
 parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
 contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
 attuazione  delle  direttive comprese negli allegati A e B,
 ritrasmette   con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
 modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato
 della  Repubblica  per il parere definitivo che deve essere
 espresso entro venti giorni.».
 «Art.  2  (Principi  e criteri direttivi generali della
 delega  legislativa).  -  1. Salvi gli specifici principi e
 criteri  direttivi  stabiliti  dalle disposizioni di cui al
 capo  II  ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
 da  attuare,  i  decreti legislativi di cui all'art. 1 sono
 informati   ai   seguenti   principi  e  criteri  direttivi
 generali:
 a) le    amministrazioni   direttamente   interessate
 provvedono  all'attuazione  dei  decreti legislativi con le
 ordinarie strutture amministrative;
 b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
 discipline  vigenti per i singoli settori interessati dalla
 normativa   da   attuare,  sono  introdotte  le  occorrenti
 modificazioni   alle  discipline  stesse,  fatte  salve  le
 materie  oggetto  di  delegificazione ovvero i procedimenti
 oggetto di semplificazione amministrativa;
 c) salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti,
 ove    necessario   per   assicurare   l'osservanza   delle
 disposizioni   contenute   nei  decreti  legislativi,  sono
 previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
 alle  disposizioni  dei  decreti stessi. Le sanzioni penali
 nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda fino a 103.291
 euro  e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
 alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
 ledano  o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
 protetti.  In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
 alternativa  all'arresto  per le infrazioni che espongano a
 pericolo   o   danneggino  l'interesse  protetto;  la  pena
 dell'arresto   congiunta   a  quella  dell'ammenda  per  le
 infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
 sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non
 inferiore  a  103  euro  e  non superiore a 103.291 euro e'
 prevista  per  le  infrazioni  che  ledano  o  espongano  a
 pericolo   interessi  diversi  da  quelli  sopra  indicati.
 Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le
 sanzioni   sopra   indicate  sono  determinate  nella  loro
 entita',  tenendo  conto della diversa potenzialita' lesiva
 dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
 astratto,  di  specifiche qualita' personali del colpevole,
 comprese   quelle   che  impongono  particolari  doveri  di
 prevenzione,  controllo  o vigilanza, nonche' del vantaggio
 patrimoniale  che  l'infrazione  puo' recare al colpevole o
 alla  persona  o all'ente nel cui interesse egli agisce. In
 ogni   caso  sono  previste  sanzioni  identiche  a  quelle
 eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi vigenti per le
 violazioni  omogenee  e  di pari offensivita' rispetto alle
 infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
 d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
 che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
 amministrazioni statali o regionali possono essere previste
 nei  decreti  legislativi  recanti  le norme occorrenti per
 dare  attuazione  alle direttive nei soli limiti occorrenti
 per   l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione  delle
 direttive  stesse;  alla  relativa  copertura, nonche' alla
 copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
 dall'attuazione   delle   direttive,   in  quanto  non  sia
 possibile  fare  fronte  con  i  fondi  gia' assegnati alle
 competenti  amministrazioni, si provvede a carico del fondo
 di  rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
 n.  183,  per  un  ammontare complessivo non superiore a 50
 milioni di euro;
 e) all'attuazione   di   direttive   che   modificano
 precedenti  direttive  gia' attuate con legge o con decreto
 legislativo  si  procede,  se la modificazione non comporta
 ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
 corrispondenti   modificazioni  alla  legge  o  al  decreto
 legislativo di attuazione della direttiva modificata;
 f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
 nelle  materie  oggetto  delle  direttive  da  attuare,  la
 disciplina  sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
 direttive  medesime,  tenuto  anche  conto  delle eventuali
 modificazioni   comunque   intervenute   fino   al  momento
 dell'esercizio della delega;
 g) quando    si    verifichino   sovrapposizioni   di
 competenze  fra  amministrazioni  diverse  o comunque siano
 coinvolte  le competenze di piu' amministrazioni statali, i
 decreti   legislativi   individuano,   attraverso  le  piu'
 opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
 sussidiarieta',   differenziazione   e   adeguatezza  e  le
 competenze  delle  regioni e degli altri enti territoriali,
 le  procedure  per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
 decisionali,  la  trasparenza,  la celerita', l'efficacia e
 l'economicita'   nell'azione  amministrativa  e  la  chiara
 individuazione dei soggetti responsabili;
 h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita
 una effettiva parita' di trattamento dei cittadini italiani
 rispetto  a  quelli  degli  altri  Stati membri dell'Unione
 europea,  facendo  in modo di assicurare il massimo livello
 di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei
 vari  Stati  membri  ed  evitando l'insorgere di situazioni
 discriminatorie  a danno dei cittadini italiani nel momento
 in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare
 riferimento  ai  requisiti  richiesti  per  l'esercizio  di
 attivita'  commerciali e professionali, una disciplina piu'
 restrittiva  di  quella  applicata ai cittadini degli altri
 Stati membri.».
 «Art.   3   (Delega   al   Governo  per  la  disciplina
 sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
 1.  Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
 comunitarie  nell'ordinamento  nazionale, il Governo, fatte
 salve  le  norme  penali  vigenti, e' delegato ad adottare,
 entro  due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
 presente  legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali o
 amministrative  per  le violazioni di direttive comunitarie
 attuate  in  via  regolamentare  o amministrativa, ai sensi
 della legge 22 febbraio 1994. n. 146, della legge 24 aprile
 1998,  n.  128,  e  della  presente legge, e di regolamenti
 comunitari  vigenti  alla  data  di entrata in vigore della
 presente  legge,  per  i  quali  non  siano  gia'  previste
 sanzioni penali o amministrative.
 2.  La  delega  di  cui  al  comma  1 e' esercitata con
 decreti  legislativi  adottati  ai sensi dell'art. 14 della
 legge  23 agosto  1988,  n. 400, su proposta del Presidente
 del  Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
 comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con
 i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
 informeranno   ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
 all'art. 2, comma 1, lettera c).
 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
 articolo  sono  trasmessi  alla  Camera  dei  deputati e al
 Senato  della  Repubblica  per  l'espressione del parere da
 parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
 nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.».
 «Allegato A
 (Art. 1, commi 1 e 3)
 2001/83/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 6 novembre  2001, recante un codice comunitario relativo ai
 medicinali per uso umano.
 2003/38/CE  del  Consiglio,  del  13  maggio  2003, che
 modifica  la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali
 di  taluni tipi di societa' per quanto concerne gli importi
 espressi in euro.
 2003/73/CE   della  Commissione,  del  24 luglio  2003,
 recante   modifica   dell'allegato   III   della  direttiva
 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
 2003/93/CE  del  Consiglio,  del  7 ottobre  2003,  che
 modifica  la  direttiva  77/799/CEE relativa alla reciproca
 assistenza  fra  le autorita' competenti degli Stati membri
 nel settore delle imposte dirette e indirette.
 2003/94/CE  della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che
 stabilisce  i  principi  e  le linee direttrici delle buone
 prassi  di  fabbricazione  relative  ai  medicinali per uso
 umano   e   ai   medicinali   per  uso  umano  in  fase  di
 sperimentazione.
 2003/98/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio del
 17 novembre  2003, relativa al riutilizzo dell'informazione
 del settore pubblico.
 2003/122/Euratom  del  Consiglio, del 22 dicembre 2003,
 sul  controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta
 attivita' e delle sorgenti orfane.
 2004/6/CE  della  Commissione, del 20 gennaio 2004, che
 deroga  alla  direttiva  2001/15/CE  al  fine  di differire
 l'applicazioe del divieto al commercio di taluni prodotti.
 2004/28/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante
 un codice comunitario di taluni prodotti.
 2004/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21  aprile  2004, relativa alla limitazione delle emissioni
 di  composti  organici  volatili dovute all'uso di solventi
 organici  in  talune  pitture e verici e in taluni prodotti
 per   carrozzeria   e   recante  modifica  della  direttiva
 1999/13/CE.».
 Allegato B
 (Art. 1, commi 1 e 3)
 2001/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
 determinati piani e programmi sull'ambiente.
 2001/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 settembre  2001,  relativa  al  diritto  dell'autore  di
 un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
 2002/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 del-l'11 marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro generale
 relativo   all'informazione   e   alla   consultazione  dei
 lavoratori.
 2002/15/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 del-l'11 marzo     2002,    concernente    l'organizzazione
 dell'orario   di   lavoro   delle  persone  che  effettuano
 operazioni mobili di autotrasprto.
 2003/10/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 6  febbraio  2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e
 di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
 derivanti  dagli  agenti  fisici  (rumore) (diciassettesima
 direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
 della direttiva 89/391/CEE).
 2003/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 marzo  2003,  che  modifica  la direttiva 83/477/CEE del
 Consiglio  sulla  protezione dei lavoratori contro i rischi
 connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
 2003/20/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 dell'8 aprile  2003,  che  modifica la direttiva 91/671/CEE
 del  Consiglio  per  il  ravvicinamento  delle legislazioni
 degli  Stati  membri  relative  all'uso  obbligatorio delle
 cinture  di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a
 3,5 tonnellate.
 2003/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26 maggio  2003, che prevede la partecipazione del pubblico
 nell'elaborazione  di  taluni  piani e programmi in materia
 ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE
 e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e
 all'accesso alla giustizia.
 2003/41/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 3  giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione
 degli enti pensionistici aziendali o professionali.
 2003/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi
 nel settore dell'aviazione civile.
 2003/51/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 18 giugno  2003,  che  modifica  le  direttive  78/660/CEE,
 83/349/CEE,  86/635/CEE  e  91/674/CEE  relative  ai  conti
 annuali  e ai conti consolidati di taluni tipi di societa',
 delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di
 assicurazione.
 2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26 giugno  2003,  relativa  a  norme  comuni per il mercato
 interno  dell'energia  elettrica  e che abroga la direttiva
 96/92/CE.
 2003/55/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26 giugno  2003,  relativa  a  norme  comuni per il mercato
 interno   del  gas  naturale  e  che  abroga  la  direttiva
 98/30/CE.
 2003/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 15 luglio  2003,  che  modifica la direttiva 68/151/CEE del
 Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di
 taluni tipi di societa'.
 2003/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 15 luglio  2003, sulla qualificazione iniziale e formazione
 periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti
 al  trasporto  di  merci  o  passeggeri,  che  modifica  il
 regolamento  (CEE)  n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva
 91/439/CEE   del   Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva
 76/914/CEE del Consiglio.
 2003/72/CE  del  Consiglio,  del  22 luglio  2003,  che
 completa  lo statuto della societa' cooperativa europea per
 quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
 2003/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 22 settembre  2003,  che modifica la direttiva 96/22/CE del
 Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune
 sostanze  ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze
 &greco;b-agoniste nelle produzioni animali.
 2003/85/CE   del   Consiglio,  del  29 settembre  2003,
 relativa  a  misure  comunitarie  di  lotta  contro  l'afta
 epizootica,   che  abroga  la  direttiva  85/511/CEE  e  le
 decisioni  89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della
 direttiva 92/46/CEE.
 2003/86/CE   del   Consiglio,  del  22 settembre  2003,
 relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
 2003/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 13 ottobre  2003,  che istituisce un sistema per lo scambio
 di  quote  di  emissioni  dei  gas  a  effetto  serra nella
 Comunita'   e   che  modifica  la  direttiva  96/61/CE  del
 Consiglio.
 2003/88/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 4 novembre     2003,     concernente     taluni     aspetti
 dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
 2003/89/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 10 novembre  2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per
 quanto  riguarda  l'indicazione degli ingredienti contenuti
 nei prodotti alimentari.
 2003/92/CE  del  Consiglio,  del  7 ottobre  2003,  che
 modifica  la  direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme
 sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.
 2003/96/CE  del  Consiglio,  del  27 ottobre  2003, che
 ristruttura  il  quadro  comunitario  per la tassazione dei
 prodotti energetici e dell'elettricita'.
 2003/99/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 17 novembre   2003,  sulle  misure  di  sorveglianza  delle
 zoonosi  e  degli  agenti zoonotici, recante modifica della
 decisione   90/424/CEE   del  Consiglio  e  che  abroga  la
 direttiva 92/117/CEE del Consiglio.
 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 16 dicembre  2003,  che  modifica la direttiva 96/82/CE del
 Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
 connessi con determinate sostanze pericolose.
 2003/109/CE   del   Consiglio,  del  25 novembre  2003,
 relativa  allo  status  dei  cittadini  dei Paesi terzi che
 siano soggiornanti di lungo periodo.
 2003/110/CE   del   Consiglio,  del  25 novembre  2003,
 relativa  all'assistenza durante il transito nell'ambito di
 provvedimenti di espulsione per via aerea.
 2004/8/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
 dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione
 basata  su  una domanda di calore utile nel mercato interno
 dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.
 2004/12/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 dell'11 febbraio  2004,  che modifica la direttiva 94/62/CE
 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
 2004/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 31 marzo  2004,  che coordina le procedure di appalto degli
 enti  erogatori  di  acqua  e  di  energia,  degli enti che
 forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
 2004/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
 aggiudicazione   degli   appalti  pubblici  di  lavori,  di
 forniture e di servizi.
 2004/22/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.
 2004/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 aprile   2004,   concernente  le  offerte  pubbliche  di
 acquisto.
 2004/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia
 di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
 2004/38/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 29 aprile   2004,   relativa   al   diritto  dei  cittadini
 dell'Unione   e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di
 soggiornare  liberamente nel territorio degli Stati membri,
 che  modifica  il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
 direttive  64/221/CEE,  68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.
 2004/39/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 aprile   2004,   relativa  ai  mercati  degli  strumenti
 finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE
 del  Consiglio  e  la  direttiva  2000/12/CE del Parlamento
 europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE
 del Consiglio.
 2004/48/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 29 aprile  2004,  sul  rispetto  dei  diritti di proprieta'
 intellettuale.
 2004/67/CE   del   Consiglio,   del   26 aprile   2004,
 concernente   misure   volte   a   garantire  la  sicurezza
 dell'approvvigionamento di gas naturale.
 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 ottobre   2004,   recante   modifica   della   direttiva
 2003/87/CE  che  istituisce  un  sistema  per lo scambio di
 quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita',
 riguardo  ai  meccanismi  di  progetto  del  Protocollo  di
 Kyoto.».
 - La  legge 22 aprile 1941, n. 633, e' pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166.
 - La  legge 20 giugno 1978, n. 399, e' pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  2 agosto  1978,  n.  214,  supplemento
 ordinario.
 - Si   riporta  il  testo  dell'art.  52,  del  decreto
 legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  recante:  «Riforma
 dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
 legge 15 marzo 1997, n. 59»:
 «Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il Ministero per i beni e
 le  attivita'  culturali esercita, anche in base alle norme
 del  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368, e del
 testo  unico  approvato  con decreto legislativo 29 ottobre
 1999,  n.  490,  le  attribuzioni  spettanti  allo Stato in
 materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport,
 eccettuate  quelle  attribuite, anche dal presente decreto,
 ad  altri  Ministeri  o  ad  agenzie,  e fatte in ogni caso
 salve,  ai  sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma
 2,  e  3,  comma  1,  lettere a) e b), della legge 15 marzo
 1997,   n.   59,   le   funzioni  conferite  dalla  vigente
 legislazione alle regioni ed agli enti locali.
 Al  Ministero sono altresi' trasferite, con le inerenti
 risorse,   le  funzioni  esercitate  dal  Dipartimento  per
 l'informazione e l'editoria, istituito presso la Presidenza
 del  Consiglio dei Ministri, in materia di diritto d'autore
 e disciplina della proprieta' letteraria e promozione delle
 attivita' culturali.».
 - Si   riporta  il  testo  dell'art.  10,  del  decreto
 legislativo  30 luglio  1999, n. 303, recante: «Ordinamento
 della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
 dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
 «Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali).
 - 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della
 legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di
 seguito  individuati  i compiti relativi alle seguenti aree
 funzionali,  in  quanto  non  riconducibili  alle  autonome
 funzioni   di   impulso   indirizzo   e  coordinamento  del
 Presidente.  Ai  Ministeri interessati sono contestualmente
 trasferite   le  corrispondenti  strutture  e  le  relative
 risorse finanziarie, materiali ed umane:
 a) turismo  al  Ministero dell'industria, commercio e
 artigianato;
 b) (omissis);
 c) segreteria  del comitato per la liquidazione delle
 pensioni  privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma
 1,  lettera  s),  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, al
 Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;
 d) aree  urbane, fatto salvo quanto previsto al comma
 5,  nonche'  Commissione Reggio Calabria, di cui all art. 7
 della  legge  5 luglio  1989,  n. 246, e Commissione per il
 risanamento  della  Torre  di Pisa, al Ministero dei lavori
 pubblici;
 e) diritto  d'autore  e  disciplina  della proprieta'
 letteraria,  nonche'  promozione delle attivita' culturali,
 nell'ambito    dell'attivita'    del    Dipartimento    per
 l'informazione  ed  editoria,  al Ministero per i beni e le
 attivita'  culturali,  come previsto dall'art. 52, comma 2,
 del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.
 2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di
 cui  agli  articoli  12,  lettere f) e seguenti, e 13 della
 legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie
 dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma
 1  ne assumono la responsabilita' a decorrere dalla entrata
 in   vigore  del  presente  decreto  quando  si  tratti  di
 strutture  in  atto  affidate  a  Ministri  con portafoglio
 mediante  delega  del  Presidente  del  Consiglio.  In caso
 diverso,  l'assunzione  di  responsabilita'  decorre  dalla
 individuazione,  mediante  apposito  decreto del Presidente
 del Consiglio, delle risorse da trasferire.
 3.  A  decorrere dalla data di inizio della legislatura
 successiva  a  quella  in  cui il presente decreto entra in
 vigore,  sono  trasferiti al Ministero dell'interno, con le
 inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti
 svolti   dagli  uffici  dei  commissari  di  Governo  nelle
 regioni.
 3-bis. Per le esigenze delle rappresentanze del Governo
 nelle   regioni   a   statuto   speciale  tuttora  operanti
 nell'ambito  della  Presidenza,  possono  essere  destinati
 nelle  relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia
 o  equiparati,  appartenenti  ai  ruoli  della Presidenza o
 chiamati  in posizione di comando o fuori ruolo nell'ambito
 della percentuale di cui all'art. 9-bis, comma 3.
 3-ter.   I   dirigenti   appartenenti  ai  ruoli  delle
 soppresse tabelle A e C allegate alla legge 23 agosto 1988,
 n.  400,  in  servizio  alla  data di entrata in vigore del
 presente  comma  presso le Prefetture - Uffici territoriali
 del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica
 del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno.
 4.  A  decorrere  dalla  data  di  cui al comma 3, sono
 trasferiti  al  Ministero  del lavoro, della salute e delle
 politiche  sociali, secondo le disposizioni di cui all'art.
 45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri,
 i  compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali
 della  Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente
 trasferite  le  inerenti  risorse finanziarie, materiali ed
 umane.
 5.  A  decorrere  dalla  data  di  cui al comma 3, sono
 trasferiti   al   Ministero   delle  infrastrutture  e  dei
 trasporti  di  cui  all'art. 41 del decreto legislativo sul
 riordinamento   dei  Ministeri,  con  le  inerenti  risorse
 finanziarie,  materiali  e  umane,  i  compiti  esercitati,
 nell'ambito   del  Dipartimento  delle  aree  urbane  della
 Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.
 6.  A  decorrere  dalla data di cui al comma 3, o dalla
 diversa  data  indicata  in sede di riordino dei Ministeri,
 sono  trasferite,  con  le  inerenti  risorse  finanziarie,
 materiali   ed   umane,   all'Agenzia   per  la  protezione
 dell'ambiente  e  per i servizi tecnici, di cui all'art. 38
 del   decreto   legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  e
 successive  modificazioni, le funzioni del Dipartimento per
 i  servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio
 dei  Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio
 sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art.
 91  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  e
 successive   modificazioni.   Sono   escluse  dal  suddetto
 trasferimento  le  funzioni gia' attribuite all'Ufficio per
 il  sistema  informativo  unico, che restano assegnate alla
 Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e sono affidate al
 Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
 6-bis.  Il  Comitato  per  l'emersione  del  lavoro non
 regolare  di  cui all'art. 78 della legge 23 dicembre 1998,
 n. 448, come modificato dall'art. 116, comma 7, della legge
 23 dicembre  2000,  n.  388, e' trasferito al Ministero del
 lavoro  e  delle  politiche sociali con le relative risorse
 finanziarie ed i comandi in atto. Il Ministro dell'economia
 e  delle  finanze  e'  autorizzato ad apportare, con propri
 decreti, le relative variazioni di bilancio.
 6-ter.  A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti
 al   Centro  nazionale  per  l'informatica  nella  pubblica
 amministrazione  i  compiti  le  funzioni  e  le  attivita'
 esercitati  dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'art.
 17  della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  e  al comma 6
 dell'art.  24  della  legge  24 novembre  2000,  n. 340. Al
 Centro  medesimo sono contestualmente trasferite le risorse
 finanziarie e strumentali, nonche' quelle umane comunque in
 servizio,  Il  limite massimo di cui al comma 1 dell'art. 5
 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e' fissato
 in complessive centonovanta unita'.
 6-quater.  In  sede  di prima applicazione il personale
 trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento
 giuridico ed economico in godimento.
 6-quinquies.  Al  riordino organizzativo, di gestione e
 di  funzionamento  del  Centro  nazionale per l'informatica
 nella  pubblica  amministrazione si provvede con successivi
 regolamenti  adottati  ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del
 decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
 6-sexies.  Dalla  data  di  cui  al  comma  6-ter  sono
 abrogati  il  comma  19  dell'art. 17 della legge 15 maggio
 1997,   n.   127,  il  comma 6  dell'art.  24  della  legge
 24 novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della
 Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522.
 7.-9. (Omissis).
 10.  La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di
 supporto  alla  Cancelleria  dell'Ordine  al  merito  della
 Repubblica  e  dell'Ufficio  di  segreteria  del  Consiglio
 supremo  della difesa sono stabilite da appositi protocolli
 d'intesa  tra  Segretariato generale della Presidenza della
 Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.
 11.  Gli organi collegiali le cui strutture di supporto
 sono    dal    presente   decreto   trasferite   ad   altre
 amministrazioni,    operano   presso   le   amministrazioni
 medesime.
 11-bis.  Salva l'applicazione delle disposizioni di cui
 al  decreto-legge  6  maggio  2002,  n. 83, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 2 lugllo 2002, n. 133, i compiti
 di  sicurezza e vigilanza nell'ambito della Presidenza sono
 svolti,  ai  sensi dell'art. 33 della legge 23 agosto 1988,
 n. 400, da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei
 carabinieri  nell'ambito  di  una  apposita Sovrintendenza,
 costituita  con  decreto  del  Presidente adottato ai sensi
 dell'art.   7,  alla  quale  e'  preposto  un  coordinatore
 nominato  ai  sensi  dell'art. 18 della citata legge n. 400
 del 1988.
 11-ter.    La    Presidenza    puo'   provvedere   alla
 amministrazione,  organizzazione,  coordinamento e gestione
 dei  servizi  generali  di  supporto,  purche' non siano di
 nocumento  alle  esigenze di sicurezza, attraverso societa'
 per    azioni    appositamente    costituita,   anche   con
 partecipazione  minoritaria di soggetti privati selezionati
 attraverso  procedure  ad evidenza pubblica. I rapporti tra
 la  societa'  e  la  Presidenza  sono  regolati da apposito
 contratto  di servizio, anche con riferimento alla verifica
 qualitativa delle prestazioni rese.
 11-quater.  Con  specifico atto aggiuntivo al contratto
 di  servizio  di  cui  al  comma  11-ter  sono  definite le
 modalita', i termini e le condizioni per l'utilizzazione di
 personale  in servizio presso la Presidenza che, mantenendo
 lo  stesso  stato  giuridico,  su  base  volontaria e senza
 pregiudizio economico e di carriera, puo' essere distaccato
 presso la societa'.
 11-quinquies.   Il  restante  personale  coinvolto  nel
 processo  di attuazione di cui al comma 11-ter e' assegnato
 alle   altre   strutture  generali  della  Presidenza,  nel
 rispetto   delle   procedure   di   consultazione   con  le
 organizzazioni    sindacali    previste   dalla   normativa
 vigente.».
 - Il  decreto  legislativo  29 ottobre 1999, n. 419, e'
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 15 novembre 1999, n.
 268.
 - Si  riporta il testo degli articoli 11, 14 e 7, della
 legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per
 il  conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
 locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
 la semplificazione amministrativa.»:
 «Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
 il  31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
 a:
 a) razionalizzare  l'ordinamento della Presidenza del
 Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
 riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
 nonche'  di  amministrazioni  centrali anche ad ordinamento
 autonomo;
 b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
 settori   diversi   dalla   assistenza   e  previdenza,  le
 istituzioni  di  diritto  privato e le societa' per azioni,
 controllate  direttamente o indirettamente dallo Stato, che
 operano,  anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
 pubblico al sistema produttivo nazionale;
 c) riordinare   e   potenziare  i  meccanismi  e  gli
 strumenti  di  monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
 rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
 amministrazioni pubbliche;
 d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
 a   promuovere   e   sostenere  il  settore  della  ricerca
 scientifica  e  tecnologica  nonche' gli organismi operanti
 nel settore stesso.
 2.  I  decreti  legislativi  sono emanati previo parere
 della  Commissione  di  cui  all'art.  5,  da rendere entro
 trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione degli stessi.
 Decorso  tale  termine i decreti legislativi possono essere
 comunque emanati.
 3.  Disposizioni  correttive  e  integrative ai decreti
 legislativi  possono  essere  emanate,  nel  rispetto degli
 stessi  principi  e  criteri  direttivi  e  con le medesime
 procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata in
 vigore.
 4.  Anche  al  fine  di  conformare le disposizioni del
 decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
 modificazioni,   alle  disposizioni  della  presente  legge
 recanti   principi   e  criteri  direttivi  per  i  decreti
 legislativi   da  emanarsi  ai  sensi  del  presente  capo,
 ulteriori  disposizioni integrative e correttive al decreto
 legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
 modificazioni,  possono  essere emanate entro il 31 ottobre
 1998.  A  tal  fine  il  Governo,  in  sede di adozione dei
 decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
 articoli 97  e  98 della Costituzione, ai criteri direttivi
 di  cui  all'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
 partire  dal  principio  della  separazione  tra  compiti e
 responsabilita'   di   direzione   politica   e  compiti  e
 responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
 nonche',  ad  integrazione,  sostituzione  o modifica degli
 stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
 a) completare  l'integrazione  della  disciplina  del
 lavoro   pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e  la
 conseguente    estensione    al   lavoro   pubblico   delle
 disposizioni  del  codice civile e delle leggi sui rapporti
 di  lavoro  privato  nell'impresa;  estendere  il regime di
 diritto  privato  del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
 generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni pubbliche,
 mantenendo  ferme  le  altre  esclusioni di cui all'art. 2,
 commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
 29;
 b) prevedere  per i dirigenti, compresi quelli di cui
 alla   lettera a),   l'istituzione   di   un   ruolo  unico
 interministeriale  presso  la  Presidenza del Consiglio dei
 Ministri,  articolato  in  modo  da garantire la necessaria
 specificita' tecnica;
 c) semplificare  e  rendere piu' spedite le procedure
 di   contrattazione  collettiva;  riordinare  e  potenziare
 l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
 amministrazioni  (ARAN)  cui e' conferita la rappresentanza
 negoziale  delle  amministrazioni interessate ai fini della
 sottoscrizione  dei  contratti  collettivi nazionali, anche
 consentendo  forme  di associazione tra amministrazioni, ai
 fini  dell'esercizio  del  potere  di indirizzo e direttiva
 all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
 d) prevedere   che   i   decreti   legislativi  e  la
 contrattazione  possano  distinguere la disciplina relativa
 ai  dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
 professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
 del   ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del  decreto
 legislativo   30 dicembre   1922,   n.  502,  e  successive
 modificazioni,   e   stabiliscano   altresi'  una  distinta
 disciplina  per  gli altri dipendenti pubblici che svolgano
 qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
 l'iscrizione  ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e di
 ricerca;
 e) garantire  a  tutte  le  amministrazioni pubbliche
 autonomi  livelli  di contrattazione collettiva integrativa
 nel   rispetto   dei   vincoli   di  bilancio  di  ciascuna
 amministrazione;   prevedere  che  per  ciascun  ambito  di
 contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
 attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
 possano costituire un comitato di settore;
 f) prevedere     che,    prima    della    definitiva
 sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
 dei    costi   contrattuali   sia   dall'ARAN   sottoposta,
 limitatamente  alla certificazione delle compatibilita' con
 gli  strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di cui
 all'art.  1-bis  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  e
 successive  modificazioni,  alla  Corte dei conti, che puo'
 richiedere  elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad un
 nucleo    di   tre   esperti,   designati,   per   ciascuna
 certificazione    contrattuale,   con   provvedimento   del
 Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
 Ministro  del  tesoro;  prevedere che la Corte dei conti si
 pronunci  entro  il  termine di quindici giorni, decorso il
 quale  la  certificazione  si intende effettuata; prevedere
 che   la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo  siano
 trasmessi   al   comitato   di   settore  e,  nel  caso  di
 amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
 quindici   giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,  il
 presidente  del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
 di  sottoscrivere  il contratto collettivo il quale produce
 effetti  dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
 ogni  caso,  tutte  le  procedure necessarie per consentire
 all'ARAN   la   sottoscrizione  definitiva  debbano  essere
 completate  entro  il termine di quaranta giorni dalla data
 di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
 g) devolvere,  entro  il  30 giugno  1998, al giudice
 ordinario,  tenuto  conto  di quanto previsto dalla lettera
 a),  tutte  le  controversie relative ai rapporti di lavoro
 dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
 concernenti   in   via   incidentale   atti  amministrativi
 presupposti,  ai  fini  della  disapplicazione, prevedendo:
 misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
 generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
 sovraccarico  del  contenzioso; procedure stragiudiziali di
 conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
 estensione  della  giurisdizione del giudice amministrativo
 alle  controversie  aventi  ad oggetto diritti patrimoniali
 conseguenziali,    ivi    comprese   quelle   relative   al
 risarcimento  del danno, in materia edilizia, urbanistica e
 di   servizi   pubblici,   prevedendo  altresi'  un  regime
 processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
 h) prevedere  procedure  facoltative di consultazione
 delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei contratti
 collettivi  dei relativi comparti prima dell'adozione degli
 atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
 di lavoro;
 i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
 del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
 pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
 pubblica  amministrazione e le modalita' di raccordo con la
 disciplina   contrattuale   delle   sanzioni  disciplinari,
 nonche'  l'adozione  di  codici  di  comportamento da parte
 delle   singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere  la
 costituzione  da  parte  delle  singole  amministrazioni di
 organismi  di  controllo e consulenza sull'applicazione dei
 codici  e  le  modalita' di raccordo degli organismi stessi
 con il Dipartimento della funzione pubblica;
 4-bis.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 4 sono
 emanati   previo   parere  delle  Commissioni  parlamentari
 permanenti  competenti  per materia, che si esprimono entro
 trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi
 schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
 essere comunque emanati.
 5.  Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
 28 dicembre  1995,  n.  549,  e' riaperto fino al 31 luglio
 1997.
 6.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
 legislativi  di  cui  al  comma  4,  sono abrogate tutte le
 disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
 seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
 1, della legge 23 ottobree 1992, n. 421, alla lettera e) le
 parole:   «ai   dirigenti   generali  ed  equiparati»  sono
 soppresse  alla  lettera  i)  le parole: «prevedere che nei
 limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
 nazionale  e  decentrata»  sono  sostituite dalle seguenti:
 «prevedere che la struttura della contrattazione le aree di
 contrattazione  e  il  rapporto tra i diversi livelli siano
 definiti  in  coerenza  con quelli del settore privato», la
 lettera  q)  e'  abrogata;  alla lettera t) dopo le parole:
 «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
 seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».
 7.  Sono  abrogati  gli  articoli 38  e  39 del decreto
 legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29.  Sono fatti salvi i
 procedimenti   concorsuali  per  i  quali  sia  stato  gia'
 pubblicato il bando di concorso.».
 «Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
 lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguira'
 l'obiettivo   di   una   complessiva  riduzione  dei  costi
 amministrativi   e   si  atterra',  oltreche'  ai  principi
 generali  desumibili  dalla  legge 7 agosto 1990, n. 241, e
 successive    modificazioni,    dal   decreto   legislativo
 3 febbraio   1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni,
 dall'art.  3,  comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
 ai seguenti principi e criteri direttivi:
 a) fusione  o  soppressione  di  enti  con  finalita'
 omologhe  o  complementari,  trasformazione  di  enti per i
 quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile
 in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica,
 ovvero  in  struttura di universita', con il consenso della
 medesima,  ovvero  liquidazione  degli  enti inutili; per i
 casi  di  cui  alla presente lettera il Governo e' tenuto a
 presentare  contestuale  piano di utilizzo del personale ai
 sensi  dell'art.  12,  comma  1,  lettera s),  in carico ai
 suddetti enti;
 b) trasformazione   in   associazioni  o  in  persone
 giuridiche  di  diritto privato degli enti che non svolgono
 funzioni  o servizi di rilevante interesse pubblico nonche'
 di altri enti per il cui funzionamento non e' necessaria la
 personalita'  di  diritto  pubblico; trasformazione in ente
 pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti
 ad  alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui
 alla  presente  lettera  il  Governo e' tenuto a presentare
 contestuale  piano  di  utilizzo  del  personale  ai  sensi
 dell'art.  12,  comma  1, lettera s), in carico ai suddetti
 enti;
 c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di
 comparabile   rilevanza,   anche  sotto  il  profilo  delle
 procedure  di  nomina  degli  organi statutari, e riduzione
 funzionale   del   numero   di   componenti   degli  organi
 collegiali;
 d) razionalizzazione  ed  omogeneizzazione dei poteri
 di  vigilanza  ministeriale,  con  esclusione, di norma, di
 rappresentanti     ministeriali     negli     organi     di
 amministrazione,  e  nuova  disciplina del commissariamento
 degli enti;
 e) contenimento  delle  spese di funzionamento, anche
 attraverso  ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo
 di  contraenti  ovvero  di  organi,  in  analogia  a quanto
 previsto  dall'art.  20,  comma  7, del decreto legislativo
 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
 f) programmazione  atta  a  favorire  la  mobilita' e
 l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.».
 «Art.  7.  -  1.  Ai  fin  della attuazione dei decreti
 legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
 temporali  e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
 individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
 strumentali   e  organizzative  da  trasferire,  alla  loro
 ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
 ai  conseguenti  trasferimenti  si provvede con decreto del
 Presidente  del  Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
 interessati  e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
 beni  e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
 alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
 parallela     soppressione     o    il    ridimensionamento
 dell'amministrazione  statale  periferica,  in  rapporto ad
 eventuali compiti residui.
 2.  Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
 acquisito  il  parere  della Commissione di cui all'art. 5,
 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
 regioni  e  le  province autonomie di Trento e di Bolzano e
 della  Conferenza Stato-citta' e autonomie locali allargata
 ai  rappresentanti  delle  comunita' montane. Sugli schemi,
 inoltre,  sono  sentiti gli organismi rappresentativi degli
 enti  locali  funzionali  ed e' assicurata la consultazione
 delle       organizzazioni      sindacali      maggiormente
 rappresentative,  I  pareri  devono  essere  espressi entro
 trenta  giorni  dalla  richiesta.  Decorso inutilmente tale
 termine i decreti possono comunque essere emanati.
 3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma
 1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di
 cui  al comma 4-bis dell'art. 17 della introdotto dall'art.
 13,  comma  1,  della  presente legge, entro novanta giorni
 dalla  adozione  di ciascun decreto di attuazione di cui al
 comma  1  del  presente  articolo.  Per  i  regolamenti  di
 riordino,  il  parere  del  Consiglio di Stato e' richiesto
 entro cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni
 dalla  richiesta.  In  ogni  caso, trascorso inutilmente il
 termine  di  novanta  giorni, il regolamento e' adottato su
 proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede
 di   prima   emanazione  gli  schemi  di  regolamento  sono
 trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della
 Repubblica  perche' su di essi sia espresso il parere della
 Commissione  di  cui  all'art. 5, entro trenta giorni dalla
 data  della  loro  trasmissione.  Decorso  tale  termine  i
 regolamenti possono essere comunque emanati.
 3-bis.  Il  Governo  e'  delegato a emanare, sentito il
 parere  delle competenti Commissioni parlamentari, entro il
 30 settembre  1998,  un  decreto legislativo che istituisce
 un'addizionale  comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
 e  i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48
 della legge 27 dicembre 1999, n. 449.».
 - La  legge 18 agosto 2000, n. 248, e' pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2000, n. 206.
 -  Il  decreto  legislativo  9 aprile  2003,  n. 70, e'
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87,
 supplmento ordinario.
 - La  direttiva 2000/31/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
 n. L 178 del 17 luglio 2000.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2 del decreto-legge
 26 aprile  2005, n. 63, convertito con modificazioni, dalla
 legge   25 giugno  2005,  n.  109,  recante:  «Disposizioni
 urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonche'
 per   la  tutela  del  diritto  d'autore,  e  altre  misure
 urgenti.».
 «Art.  2 (Coordinamento delle politiche in materia di
 diritto  d'autore).  -  1. Al fine di consentire l'efficace
 coordinamento,   anche   a  livello  internazionale,  delle
 funzioni di contrasto delle attivita' illecite lesive della
 proprieta'  intellettuale  di  cui  all'art. 19 della legge
 18 agosto  2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni
 e  le  attivita  culturali  previsti  dall'art. 6, comma 3,
 lettera   a),   del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  10 giugno 2004, n. 173, sono
 esercitati  d'intesa  con  la  Presidenza del Consiglio dei
 Ministri.
 2.   All'art.  7,  comma  5,  del  decreto  legislativo
 29 ottobre  1999,  n.  419,  le  parole:  «con  decreto del
 Ministro  per  i beni e le attivita' culturali, di concerto
 con  i  Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e
 della   programmazione  economica»  sono  sostituite  dalle
 seguenti:  «con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  i  beni  e  le
 attivita'   culturali,   di   concerto   con   il  Ministro
 dell'economia e delle finanze.».
 3.  All'art.  7,  comma  8, del del decreto legislativo
 29 ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: «il Ministro per i
 beni  e  le  attivita' culturali esercita» sono inserite le
 seguenti:  «congiuntamente  con il Presidente del Consiglio
 dei Ministri».
 3-bis.  Dall'attuazione delle disposizioni del presente
 articolo  non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori oneri a
 carico della finanza pubblica.».
 - Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, reca:
 «Codice  della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15
 della legge 12 dicembre 2002, n. 273».
 - Il   regio   decreto  18 maggio  1942,  n.  1369,  e'
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  3 dicembre 1942, n.
 286.
 - Il   regio   decreto   18 giugno  1931,  n.  773,  e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  14  della  legge
 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'
 di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio».
 «Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
 legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
 della  Costituzione  e  sono  emanati  dal Presidente della
 Repubblica  con la denominazione di «decreto legislativo» e
 con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
 delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
 e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
 legge di delegazione.
 2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
 entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
 testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
 trasmesso   al   Presidente   delta   Repubblica,   per  la
 emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
 3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
 pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
 disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
 successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
 relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
 delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
 sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
 della delega.
 4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
 l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
 tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
 decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
 permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
 sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
 disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
 della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
 successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
 osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
 Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
 espresso entro trenta giorni.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Sostituzione dell'articolo 156 della legge 22 aprile 1941, n. 633
 
 1.  L'articolo  156  della  legge n. 633 del 1941 e' sostituito dal seguente:
 «Art.  156.  -  1.  Chi  ha  ragione  di temere la violazione di un diritto  di  utilizzazione  economica  a  lui  spettante in virtu' di questa   legge   oppure   intende  impedire  la  continuazione  o  la ripetizione  di una violazione gia' avvenuta sia da parte dell'autore della   violazione  che  di  un  intermediario  i  cui  servizi  sono utilizzati  per  tale  violazione puo' agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione.  Pronunciando  l'inibitoria,  il giudice puo' fissare una somma  dovuta  per  ogni  violazione  o  inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
 2.  Sono  fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
 3.  L'azione  e'  regolata  dalle  norme  di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile.».
 |  |  |  | Art. 3. Introduzione dell'all'articolo 156-bis nella legge 22 aprile 1941, n. 633
 1.  Alla  legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 156 e' inserito il seguente:
 «Art.  156-bis.  - 1. Qualora una parte abbia fornito seri elementi dai  quali  si  possa  ragionevolmente  desumere  la fondatezza delle proprie   domande   ed   abbia   individuato  documenti,  elementi  o informazioni  detenuti  dalla controparte che confermino tali indizi, essa puo' ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda  le  informazioni  alla coniroparte. Puo' ottenere altresi', che  il  giudice  ordini alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione   dei   soggetti   implicati   nella  produzione  e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di cui alla presente legge.
 2.  In  caso di violazione commessa su scala commerciale il giudice puo'  anche  disporre,  su  richiesta  di  parte,  l'esibizione della documentazione  bancaria,  finanziaria  e commerciale che si trovi in possesso della controparte.
 3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, adotta  le  misure  idonee  a  garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.
 4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.».
 |  |  |  | Art. 4. Introduzione dell'articolo 156-ter nella legge 22 aprile 1941, n. 633 1.  Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 156-bis e' inserito il seguente:
 «Art.  156-ter.  -  1.  L'autorita'  giudiziaria  sia  nei  giudizi cautelari  che  di  merito  puo'  ordinare, su istanza giustificata e proporzionata  del  richiedente,  che  vengano  fornite  informazioni sull'origine  e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:
 a) sia  stata  trovata in possesso di merci oggetto di violazione di  un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
 b) sia  stata  sorpresa  a  fornire  su scala commerciale servizi utilizzati in attivita' di violazione di un diritto;
 c) sia  stata  indicata  dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come    persona   implicata   nella   produzione,   fabbricazione   o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.
 2.   Le  informazioni  di  cui  al  comma  1  possono  tra  l'altro comprendere  il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori,  dei  fornitori  e degli altri precedenti detentori dei prodotti  o  dei  servizi,  nonche' dei grossisti e dei dettaglianti, nonche'    informazioni   sulle   quantita'   prodotte,   fabbricate, consegnate,  ricevute  o  ordinate, nonche' sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.
 3.  Le  informazioni  vengono  acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.
 4.  Il  richiedente  deve  fornire  l'indicazione  specifica  delle persone  da  interrogare  e  dei  fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.
 5.  Il  giudice,  ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di cui  al  comma  1 le informazioni indicate dalla parte; puo' altresi' rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene  utili  per  chiarire  le  circostanze  sulle quali si svolge l'interrogatorio.
 6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma, del codice di procedura civile.».
 |  |  |  | Art. 5. Modifiche all'articolo 158 della legge 22 aprile 1941, n. 633
 1.  L'articolo  158  della  legge n. 633 del 1941 e' sostituito dal seguente:
 «Art.  158.  -  1.  Chi  venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione  economica  a  lui spettante puo' agire in giudizio per ottenere,  oltre  al  risarcimento del danno che, a spese dell'autore della  violazione,  sia  distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.
 2.  Il  risarcimento  dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le disposizioni  degli  articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro  cessante  e' valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo  comma,  del  codice  civile,  anche tenuto conto degli utili realizzati  in  violazione  del  diritto.  Il  giudice  puo' altresi' liquidare  il  danno  in  via  forfettaria  sulla  base  quanto  meno dell'importo  dei  diritti  che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora   l'autore   della  violazione  avesse  chiesto  al  titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.
 3.   Sono  altresi'  dovuti  i  danni  non  patrimoniali  ai  sensi dell'articolo 2059 del codice civile.».
 |  |  |  | Art. 6. Sostituzione dell'articolo 159 della legge 22 aprile 1941, n. 633
 1.  L'articolo  159  della  legge n. 633 del 1941 e' sostituito dal seguente:
 «Art.   159.   -   1.   La  rimozione  o  la  distruzione  prevista nell'articolo 158  non  puo'  avere  per  oggetto che gli esemplari o copie  illecitamente  riprodotte  o  diffuse,  nonche' gli apparecchi impiegati   per   la   riproduzione   o   diffusione   che  non  sono prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione.
 2.  Se  gli  esemplari, le copie e gli apparecchi di cui al comma 1 sono  suscettibili,  previa  adeguata  modifica, di una utilizzazione legittima da parte dell'autore della violazione, puo' essere disposto dal  giudice il loro ritiro temporaneo dai commercio con possibilita' di  un  loro  reinserimento  a  seguito  degli  adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.
 3.  Se  una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui  al  comma 1 puo' essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione,  l'interessato puo' chiedere, a sue spese, la separazione di questa parte nel proprio interesse.
 4.  Se  l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio di cui si chiede la rimozione o la distruzione hanno singolare pregio artistico o  scientifico, il giudice ne puo' ordinare di ufficio il deposito in un pubblico museo.
 5.  Il danneggiato puo' sempre chiedere che gli esemplari, le copie e  gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.
 6.  I  provvedimenti  della  distruzione e della aggiudicazione non colpiscono  gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.
 7.  L'applicazione  delle  misure  di cui al presente articolo deve essere  proporzionata  alla  gravita' della violazione e tenere conto degli interessi dei terzi.».
 |  |  |  | Art. 7. Sostituzione dell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633
 1.  L'articolo  161  della  legge  n.  633  del  1941, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  161.  - 1. Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli  articoli precedenti,  nonche'  della  salvaguardia delle prove relative  alla contraffazione, possono essere ordinati dall'Autorita' giudiziaria   la   descrizione,  l'accertamento,  la  perizia  od  il sequestro di cio' che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione;   puo'   inoltre   farsi   ricorso   ai   procedimenti d'istruzione preventiva.
 2.  Il sequestro non puo' essere concesso nelle opere che risultano dal  contributo di piu' persone, salvo i casi di particolare gravita' o  quando la violazione del diritto di autore e' imputabile a tutti i coautori.
 3.   L'Autorita'   giudiziaria   puo'   anche   ordinare,  in  casi particolarmente  gravi,  il  sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.
 4.  Le disposizioni della presente sezione si applicano a chi mette in  circolazione  in  qualsiasi  modo o detiene per scopi commerciali copie   non   autorizzate  di  programmi  e  qualsiasi  mezzo  inteso unicamente  a  consentire  o  facilitare  la  rimozione  arbitraria o l'elusione  funzionale  dei  dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.».
 |  |  |  | Art. 8. Introduzione dell'articolo 162-bis nella legge 22 aprile 1941, n. 633 1.  Alla  legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 162 e' inserito il seguente:
 «Art.  162-bis. - 1. Se il giudice, nel rilasciare il provvedimento cautelare,  non  stabilisce  il  termine  entro  cui  le parti devono iniziare  il  giudizio  di  merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro  il  termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo piu' lungo.
 2.   Il   termine  di  cui  al  comma  1  decorre  dalla  pronuncia dell'ordinanza  se  avvenuta  in  udienza  o,  altrimenti,  dalla sua comunicazione.
 3.  Se il giudizio di merito non e' iniziato nel termine perentorio di  cui  al  comma  1  ovvero  se  successivamente  al  suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
 4.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  3  non  si  applicano  ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di  procedura  civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare  gli  effetti  della  sentenza  di  merito.  In  tali casi ciascuna parte puo' iniziare il giudizio di merito.».
 |  |  |  | Art. 9. Introduzione dell'articolo 162-ter nella legge 22 aprile 1941, n. 633 1.  Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 162-bis e' inserito il seguente:
 «Art.  162-ter. - 1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di  circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento del danno,  l'autorita'  giudiziaria puo' disporre ai sensi dell'articolo 671  del codice di procedura civile il sequestro conservativo di beni mobili  e  immobili  del  presunto  autore della violazione fino alla concorrenza  del  presumibile ammontare del danno, compreso il blocco dei  suoi  conti  bancari  e  di altri beni. A tale fine, nei casi di violazioni  commesse  su  scala  commerciale, l'Autorita' giudiziaria puo'   disporre   la  comunicazione  delle  documentazioni  bancarie, finanziarie  o  commerciali,  o l'appropriato accesso alle pertinenti informazioni.».
 |  |  |  | Art. 10. Modifiche all'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633
 1.  All'articolo  163  della  legge  n.  633 del 1941, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il titolare di  un  diritto  di  utilizzazione  economica  puo'  chiedere che sia disposta  l'inibitoria  di  qualsiasi  attivita', ivi comprese quelle costituenti   servizi   prestati  da  intermediari,  che  costituisca violazione  del  diritto  stesso  secondo  le  norme  del  codice  di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.».
 
 
 
 Nota all'art. 10:
 - Il  testo  dell'art. 163 della legge n. 633 del 1941,
 come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
 «Art.   163-   -  1.  Il  titolare  di  un  diritto  di
 utilizzazione  economica  puo'  chiedere  che  sia disposta
 l'inibitoria  di  qualsiasi  attivita', ivi comprese quelle
 costituenti   servizi   prestati   da   intermediari,   che
 costituisca  violazione del diritto stesso secondo le norme
 del  codice  di procedura civile concernenti i procedimenti
 cautelari.
 2.  Pronunciando  l'inibitoria, il giudice puo' fissare
 una   somma  dovuta  per  ogni  violazione  o  inosservanza
 successivamente    constatata    o    per    ogni   ritardo
 nell'esecuzione del provvedimento.
 3.  Ove  in  sede  giudiziaria  si  accerti  la mancata
 corresponsione del compenso relativo ai diritti di cui agli
 articoli 73  e 73-bis, oltre alla liquidazione dello stesso
 puo'   essere  disposta  l'interdizione  dall'utilizzo  dei
 fonogrammi  per  un periodo da un minimo di quindici giorni
 ad un massimo di centottanta giorni.
 4.  Ove  in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione
 di   fonogrammi   che,  ai  sensi  dell'art.  74,  arrecano
 pregiudizio   al   produttore   fonografico,   oltre   alla
 interdizione  definitiva  dal  loro  utilizzo,  puo' essere
 comminata  una sanzione amministrativa da un minimo di euro
 260,00 ad un massimo di euro 5.200,00.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Modifiche all'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633
 1.  All'articolo  164  della  legge  n.  633  del 1941, l'alinea e' sostituita dalla seguente: «Se le azioni previste in questa sezione e nella  seguente  sono promosse dall'ente di diritto pubblico indicato nell'articolo 180 si osservano le regole seguenti:».
 
 
 
 Nota all'art. 11:
 - Il  testo  dell'art. 164 della legge n. 633 del 1941,
 come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
 «Art.  164. - Se le azioni previste in questa sezione e
 nella  seguente sono promosse dall'ente di diritto pubblico
 indicato nell'art. 180 si osservano le regole seguenti:
 1)    i    funzionari    appartenenti    agli    enti
 sopramenzionati  possono  esercitare le azioni di cui sopra
 nell'interesse   degli  aventi  diritto  senza  bisogno  di
 mandato bastando che consti della loro qualita';
 2)   l'ente   di   diritto   pubblico  e'  dispensato
 dall'obbligo  di  prestare cauzione per la esecuzione degli
 atti   per   i   quali   questa  cautela  e'  prescritta  o
 autorizzata;
 3)  l'ente  di  diritto pubblico designa i funzionari
 autorizzati  a compiere attestazioni di credito per diritto
 d'autore  nonche' in relazione ad altre funzioni attribuite
 all'ente;  dette attestazioni sono atti aventi efficacia di
 titolo  esecutivo  a  norma  dell'art.  474  del  codice di
 procedura civile.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. Sostituzione dell'articolo 167 della legge 22 aprile 1941, n. 633
 1.  L'articolo  167  della  legge n. 633 del 1941 e' sostituito dal seguente:
 «Art.  167.  - 1. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente:
 a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi;
 b) da   chi  possa  agire  in  rappresentanza  del  titolare  dei diritti.».
 |  |  |  | Art. 13. Inserimento dell'articolo 171-octies-1 nella legge 22 aprile 1941, n. 633
 1. Alla  legge  n.  633  del  1941,  dopo  l'articolo 171-octies e' inserito il seguente:
 «Art.  171-octies-1.  -  1.  Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo  di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 156-ter  ovvero fornisce allo stesso false informazioni e' punito con le  pene  previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della meta'.».
 |  |  |  | Art. 14. Modifiche  all'articolo 121 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
 1. All'articolo 121 del Codice della proprieta' industriale, di cui al  decreto  legislativo  10 febbraio  2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al  comma  2,  secondo  periodo,  dopo  le parole: «il giudice ordini», sono inserite le seguenti: «alla controparte»;
 b) dopo  il  comma  2 e' inserito il seguente: «2-bis. In caso di violazione  commessa  su scala commerciale mediante atti di pirateria di cui all'articolo 114, il giudice puo' anche disporre, su richiesta di  parte,  l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte.».
 
 
 
 Nota all'art. 14:
 - Il   testo   dell'art.   121,   del   citato  decreto
 legislativo  10 febbraio  2005,  n. 30, come modificato dal
 presente decreto, cosi' recita:
 «Art.  121  (Ripartizione dell'onere della prova). - 1.
 L'onere di provare la nullita' o la decadenza del titolo di
 proprieta'  industriale  incombe in ogni caso a chi impugna
 il  titolo.  Salvo  il  disposto  dell'art.  67  l'onere di
 provare  la  contraffazione  incombe  al titolare. La prova
 della decadenza del marchio per non uso puo' essere fornita
 con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici.
 2.  Qualora  una  parte abbia fornito seri indizi della
 fondatezza  delle  proprie  domande  ed  abbia  individuato
 documenti,   elementi   o   informazioni   detenuti   dalla
 controparte  che confermino tali indizi, essa puo' ottenere
 che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda
 le  informazioni  alla  controparte. Puo' ottenere altresi'
 che  il  giudice  ordini  alla  controparte  di fornire gli
 elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella
 produzione  e  distribuzione dei prodotti o dei servizi che
 costituiscono   violazione   dei   diritti   di   proprieta
 industriale.
 2-bis.   In   caso  di  violazione  commessa  su  scala
 commerciale mediante atti di pirateria di cui all'art. 114,
 il  giudice  puo'  anche  disporre,  su richiesta di parte,
 l'esibizione  della  documentazione bancaria, finanziaria e
 commerciale che si trovi in possesso della controparte.
 3.  Il  giudice,  nell'assumere  i provvedimenti di cui
 sopra,  adotta le misure idonee a garantire la tutela delle
 informazioni riservate, sentita la controparte.
 4.  Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte
 che   le   parti  danno  e  di  rifiuto  ingiustificato  di
 ottemperare agli ordini.
 5.   Nella   materia  di  cui  al  presente  codice  il
 consulente  tecnico  d'ufficio  puo'  ricevere  i documenti
 inerenti  ai  quesiti posti dal giudice anche se non ancora
 prodotti  in  causa,  rendendoli  noti  a  tutte  le parti.
 Ciascuna parte puo' nominare piu' di un consulente.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 15. Introduzione   dell'articolo   121-bis  nel  decreto  legislativo  10 febbraio 2005, n. 30
 1.  Al  Codice  della  proprieta'  industriale,  di  cui al decreto legislativo  10 febbraio 2005, n. 30, dopo l'articolo 121 e' inserito il seguente:
 «Art 121-bis (Diritto d'informazione). - 1. L'Autorita' giudiziaria sia  nei  giudizi  cautelari  che di merito puo' ordinare, su istanza giustificata  e  proporzionata  del  richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione  di  servizi  che violano un diritto di cui alla presente legge  da  parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:
 a) sia  stata  trovata in possesso di merci oggetto di violazione di  un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
 b) sia  stata  sorpresa  a  fornire  su scala commerciale servizi utilizzati in attivita' di violazione di un diritto;
 c) sia  stata  indicata  dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come   persona   implicata   nella   produzione,   fabbri-cazione   o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.
 2.   Le  informazioni  di  cui  al  comma  1  possono  tra  l'altro comprendere  il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori,  dei  fornitori  e degli altri precedenti detentori dei prodotti  o  dei  servizi,  nonche' dei grossisti e dei dettaglianti, nonche'    informazioni   sulle   quantita'   prodotte,   fabbricate, consegnate,  ricevute  o  ordinate, nonche' sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.
 3.  Le  informazioni  vengono  acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.
 4.  Il  richiedente  deve  fornire  l'indicazione  specifica  delle persone  da  interrogare  e  dei  fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.
 5.  Il  giudice,  ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di cui  al  comma  1 le informazioni indicate dalla parte; puo' altresi' rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene  utili  per  chiarire  le  circostanze  sulle quali si svolge l'interrogatorio.
 6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma, del codice di procedura civile.».
 |  |  |  | Art. 16. Modifiche  all'articolo 124 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
 1. All'articolo 124 del Codice della proprieta' industriale, di cui al  decreto  legislativo  10 febbraio  2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) la  rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure correttive e sanzioni civili»;
 b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprieta' industriale possono essere  disposti  l'inibitoria  della  fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro  definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi  ne  sia  proprietario  o  ne  abbia  comunque la disponibilita'. L'inibitoria  e  l'ordine  di ritiro definitivo dal commercio possono essere  emessi  anche  contro  ogni  intermediario, che sia parte del giudizio  ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprieta' industriale.»;
 c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con la sentenza che accerta  la  violazione  di un diritto di proprieta' industriale puo' essere  ordinata  la  distruzione  di  tutte  le  cose costituenti la violazione,  se  non  vi  si  oppongono  motivi  particolari, a spese dell'autore della violazione. Non puo' essere ordinata la distruzione della  cosa  e  l'avente diritto puo' conseguire solo il risarcimento dei   danni,   se   la  distruzione  della  cosa  e'  di  pregiudizio all'economia  nazionale.  Se  i  prodotti  costituenti violazione dei diritti  di proprieta' industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica,  di  una  utilizzazione legittima, puo' essere disposto dal giudice,  in luogo del ritiro definitivo o della loro distruzione, il loro   ritiro   temporaneo   dal   commercio,   con  possibilita'  di reinserimento  a  seguito  degli  adeguamenti  imposti a garanzia del rispetto del diritto.»;
 d) al  comma  6  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: «Nell'applicazione delle sanzioni l'autorita' giudiziaria tiene conto della  necessaria  proporzione  tra la gravita' delle violazioni e le sanzioni, nonche' dell'interesse dei terzi.».
 
 
 
 Nota all'art. 16:
 - Il testo dell'art. 124 del citato decreto legislativo
 10 febbraio  2005,  n.  30,  come  modificato  dal presente
 decreto, cosi' recita:
 «Art.  124  (Misure correttive e sanzioni civili). - 1.
 Con  la sentenza che accerta la violazione di un diritto di
 proprieta' industriale possono essere disposti l'inibitoria
 della  fabbricazione,  del  commercio e dell'uso delle cose
 costituenti  violazione  del  diritto, e l'ordine di ritiro
 definitivo  dal commercio delle medesime cose nei confronti
 di   chi  ne  sia  proprietario  o  ne  abbia  comunque  la
 disponibilita'.   L'inibitoria   e   l'ordine   di   ritiro
 definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro
 ogni  intermediario,  che  sia  parte del giudizio ed i cui
 servizi   siano   utilizzati  per  violare  un  diritto  di
 proprieta' industriale.
 2.  Pronunciando  l'inibitoria, il giudice puo' fissare
 una   somma  dovuta  per  ogni  violazione  o  inosservanza
 successivamente    constatata    e    per    ogni   ritardo
 nell'esecuzione del provvedimento.
 3.  Con  la  sentenza  che  accerta la violazione di un
 diritto  di  proprieta' industriale puo' essere ordinata la
 distruzione  di tutte le cose costituenti la violazione, se
 non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore
 della  violazione.  Non puo' essere ordinata la distruzione
 della  cosa  e  l'avente  diritto  puo'  conseguire solo il
 risarcimento  dei danni, se la distruzione della cosa e' di
 pregiudizio   all'economia   nazionale.   Se   i   prodotti
 costituenti    violazione   dei   diritti   di   proprieta'
 industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di
 una  utilizzazione  legittima,  puo'  essere  disposto  dal
 giudice,  in  luogo  del  ritiro  definitivo  o  della loro
 distruzione,  il  loro ritiro temporaneo dal commercio, con
 possibilita'  di  reinserimento a seguito degli adeguamenti
 imposti a garanzia del rispetto del diritto.
 4.  Con  la  sentenza  che  accerta  la  violazione dei
 diritti di proprieta' industriale, puo' essere ordinato che
 gli  oggetti prodotti importati o venduti in violazione del
 diritto  e  i  mezzi  specifici  che servono univocamente a
 produrli  o  ad attuare il metodo o processo tutelato siano
 assegnati  in  proprieta'  al  titolare del diritto stesso,
 fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
 5.  E'  altresi'  in facolta' del giudice, su richiesta
 del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di
 cui  al  comma  4,  tenuto  conto  della residua durata del
 titolo   di  proprieta'  industriale  o  delle  particolari
 circostanze  del  caso,  ordinare  il  sequestro,  a  spese
 dell'autore   della  violazione,  fino  all'estinzione  del
 titolo,  degli  oggetti  e  dei  mezzi  di  produzione.  In
 quest'ultimo  caso,  il  titolare del diritto di proprieta'
 industriale  puo'  chiedere che gli oggetti sequestrati gli
 siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra
 le  parti,  verra'  stabilito  dal giudice dell'esecuzione,
 sentito, occorrendo, un perito.
 6.  Delle  cose  costituenti  violazione del diritto di
 proprieta'  industriale non si puo' disporre la rimozione o
 la  distruzione,  ne'  puo' esserne interdetto l'uso quando
 appartengono  a  chi  ne  fa  uso  personale  o  domestico.
 Nell'applicazione  delle  sanzioni  l'autorita' giudiziaria
 tiene  conto  della  necessaria proporzione tra la gravita'
 delle  violazioni e le sanzioni, nonche' dell'interesse dei
 terzi.
 7.  Sulle  contestazioni  che  sorgono nell'eseguire le
 misure  menzionate in questo articolo decide, con ordinanza
 non   soggetta   a   gravame,  sentite  le  parti,  assunte
 informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza
 recante le misure anzidette.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 17. Sostituzione  dell'articolo  125  del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
 1.  L'articolo  125 del Codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  125  (Risarcimento  del  danno  e  restituzione dei profitti dell'autore  della  violazione).  -  1.  Il  risarcimento  dovuto  al danneggiato e' liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226  e  1227  del  codice  civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti,  quali  le  conseguenze  economiche negative, compreso il mancato   guadagno,   del  titolare  del  diritto  leso,  i  benefici realizzati  dall'autore  della  violazione  e,  nei casi appropriati, elementi  diversi  da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.
 2.  La  sentenza che provvede sul risarcimento dei danni puo' farne la  liquidazione  in  una  somma  globale stabilita in base agli atti della  causa  e  alle  presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro  cessante e' comunque determinato in un importo non inferiore a quello  dei  canoni  che  l'autore  della  violazione  avrebbe dovuto pagare,  qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.
 3.  In  ogni  caso  il  titolare  del diritto leso puo' chiedere la restituzione  degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa  al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.».
 |  |  |  | Art. 18. Modifiche  all'articolo 127 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
 1. All'articolo 127 del Codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:  «1-bis.  Chiunque  si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere  alle  domande  del giudice ai sensi dell'articolo 121-bis ovvero  fornisce allo stesso false informazioni e' punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della meta'.».
 
 
 
 Nota all'art. 18:
 - Il   testo   dell'art.   127,   del   citato  decreto
 legislativo  10 febbraio  2005,  n. 30, come modificato dal
 presente decreto, cosi' recita:
 «Art.  127  (Sanzioni  penali  e  amministrative). - 1.
 Salva  l'applicazione  degli  articoli  473,  474 e 517 del
 codice  penale,  chiunque  fabbrica, vende, espone, adopera
 industrialmente,   introduce   nello   Stato   oggetti   in
 violazione di un titolo di proprieta' industriale valido ai
 sensi delle norme del presente codice, e' punito, a querela
 di parte, con la multa fino a 1.032,91 euro.
 1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di
 rispondere  alle  domande  del  giudice  ai sensi dell'art.
 121-bis  ovvero  fornisce allo stesso false informazioni e'
 punito  con  le  pene  previste  dall'art.  372  del codice
 penale, ridotte della meta'.
 2. Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni
 non  corrispondenti  al  vero,  tendenti  a far credere che
 l'oggetto  sia  protetto  da  brevetto,  disegno  o modello
 oppure  topografia  o  a  far credere che il marchio che lo
 contraddistingue  sia  stato  registrato,  e' punito con la
 sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro.
 3,  Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con
 la  sanzione  amministrativa  fino  a  2.065,83 euro, anche
 quando non vi sia danno al terzo, chiunque faccia uso di un
 marchio  registrato,  dopo che la relativa registrazione e'
 stata   dichiarata  nulla,  quando  la  causa  di  nullita'
 comporta   la   illiceita'  dell'uso  del  marchio,  oppure
 sopprima  il  marchio  del produttore o del commerciante da
 cui   abbia   ricevuto   i  prodotti  o  le  merci  a  fini
 commerciali.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 19. Modifiche  all'articolo 131 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
 1. All'articolo 131 del Codice della proprieta' industriale, di cui al  decreto  legislativo  n.  30 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il  comma  1 e' sostituito dal seguente: «1. Il titolare di un diritto  di  proprieta'  industriale  puo'  chiedere che sia disposta l'inibitoria  di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento  o  della  ripetizione  delle violazioni in atto, ed in particolare  puo'  chiedere  che  siano  disposti  l'inibitoria della fabbricazione,  del  commercio  e  dell'uso  delle  cose  costituenti violazione  del  diritto,  e  l'ordine  di ritiro dal commercio delle medesime  cose  nei  confronti di chi ne sia proprie-tario o ne abbia comunque  la disponibilita', secondo le norme del codice di procedura civile  concernenti i procedimenti cautelari. L'inibitoria e l'ordine di   ritiro  dal  commercio  possono  essere  chiesti,  sugli  stessi presupposti,  contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprieta' industriale.»;
 b) dopo  il  comma  1,  sono  inseriti  i seguenti: «1-bis. Se il giudice  nel  rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine  entro  cui  le  parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo  deve  essere  iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi   o  di  trentuno  giorni  di  calendario  qualora  questi rappresentino   un  periodo  piu'  lungo.  Il  temine  decorre  dalla pronuncia  dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione.
 1-ter.  Se  il  giudizio  di  merito  non  e'  iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
 1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di  procedura  civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare  gli  effetti  della  sentenza  di  merito.  In  tali casi ciascuna parte puo' iniziare il giudizio di merito.».
 
 
 
 Nota all'art. 19:
 - Il   testo   dell'art.   131,   del   citato  decreto
 legislativo  10 febbraio  2005,  n. 30, come modificato dal
 presente decreto, cosi' recita:
 «Art.  131 (Inibitoria). - 1. Il titolare di un diritto
 di  proprieta'  industriale  puo' chiedere che sia disposta
 l'inibitoria  di  qualsiasi  violazione  imminente  del suo
 diritto  e  del  proseguimento  o  della  ripetizione delle
 violazioni  in  atto,  ed  in particolare puo' chiedere che
 siano   disposti   l'inibitoria  della  fabbricazione,  del
 commercio  e dell'uso delle cose costituenti violazione del
 diritto,  e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime
 cose  nei  confronti  di chi ne sia proprietario o ne abbia
 comunque  la disponibilita', secondo le norme del codice di
 procedura  civile  concernenti  i  procedimenti  cautelari.
 L'inibitoiria  e  l'ordine  di ritiro dal commercio possono
 essere  chiesti,  sugli  stessi  presupposti,  contro  ogni
 soggetto  i  cui  servizi  siano  utilizzati per violare un
 diritto di proprieta' industriale.
 1-bis.  Se  il  giudice nel rilasciare il provvedimento
 cautelare  non  stabilisce  il  termine  entro cui le parti
 devono  iniziare  il  giudizio di merito, quest'ultimo deve
 essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi
 o   di   trentuno   giorni  di  calendario  qualora  questi
 rappresentino  un  periodo  piu'  lungo.  Il temine decorre
 dalla  pronuncia  dell'ordinanza  se avvenuta in udienza o,
 altrimenti, dalla sua comunicazione.
 1-ter.  Se  il  giudizio  di merito non e' iniziato nel
 termine   perentorio   di   cui   al  comma  1,  ovvero  se
 successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento
 cautelare perde la sua efficacia.
 1-quater.  Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si
 applicano  ai  provvedimenti  di  urgenza  emessi  ai sensi
 dell'art.  700 del codice di procedura civile ed agli altri
 provvedimenti  cautelari  idonei  ad anticipare gli effetti
 della  sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte puo'
 iniziare il giudizio di merito.
 2.  Pronunciando  l'inibitora,  il giudice puo' fissare
 una   somma  dovuta  per  ogni  violazione  o  inosservanza
 successivamente    constatata    e    per    ogni   ritardo
 nell'esecuzione del provvedimento.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 20. Introduzione   dell'articolo   144-bis  nel  decreto  legislativo  10 febbraio 2005, n. 30
 1.  Dopo l'articolo 144 del Codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, e' inserito il seguente:
 «Art.  144-bis  (Sequestro conservativo). - 1. Quando la parte lesa faccia  valere  l'esistenza  di  circostanze  atte  a pregiudicare il soddisfacimento  del  risarcimento del danno, l'autorita' giudiziaria puo'  disporre,  ai  sensi  dell'articolo 671 del codice di procedura civile,  il  sequestro  conservativo  dei beni mobili ed immobili del preteso  autore  della  violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari  e  di  altri  beni  fino  alla  concorrenza  del presumibile ammontare  del  danno.  A  tale  fine  l'autorita'  giudiziaria  puo' disporre  la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o   commerciale   oppure   autorizzare   l'accesso   alle  pertinenti informazioni.».
 |  |  |  | Art. 21. Introduzione  dell'articolo  85-bis  nel  testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
 1.  Nel  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo l'articolo 85 e' inserito il seguente:
 «Art.  85-bis.  -  1.  E' vietato introdurre, installare o comunque utilizzare   abusivamente   nei   luoghi   di   pubblico  spettacolo, dispositivi   od   apparati   che  consentono  la  registrazione,  la riproduzione,  la  trasmissione  o comunque la fissazione su supporto audio,  video  od  audiovideo,  in  tutto  od  in  parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.
 2.  Il  concessionario  od  il  direttore  del  luogo  di  pubblico spettacolo  deve  dare  avviso  del  divieto  di  cui  al primo comma mediante   affissione,   all'interno   del   luogo   ove  avviene  la rappresentazione,  di  un numero idoneo di cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico.
 3.  Restano  comunque  ferme le norme poste a tutela dei diritti di autore,  in  conformita'  alle  leggi  speciali  che regolamentano la materia.».
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Dato a Roma, addi' 16 marzo 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Buttiglione,  Ministro  per i beni e le
 attivita' culturali
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
 delle finanze
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
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