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| Gazzetta n. 82 del 7 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 3 febbraio 2006, n. 143 |  | Regolamento  in  materia  di identificazione e di conservazione delle informazioni  per gli operatori non finanziari previsto dall'articolo 3,  comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione  della  direttiva  2001/97/CE  in  materia  di prevenzione dell'uso  del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Visto  l'articolo  1,  comma  1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante:   «Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   Legge comunitaria 2002»;
 Visto  il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, concernente: «Attuazione  della  Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell'uso del sistema  finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite»;
 Visto  in particolare, l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
 Visto   il   decreto-legge   3 maggio   1991,   n.   143,  recante: «Provvedimenti  urgenti  per limitare l'uso del contante e dei titoli al  portatore  nelle  transazioni  e  prevenire  l'utilizzazione  del sistema   finanziario   a  scopo  di  riciclaggio»,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  5 luglio  1991,  n.  197,  e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  25 settembre  1999, n. 374 recante «Estensione  delle disposizioni in materia di riciclaggio di capitali di  provenienza illecita ad attivita' non finanziarie particolarmente suscettibili   di  utilizzazione  a  fini  di  riciclaggio,  a  norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Udito   il  parere  del  Comitato  antiriciclaggio  espresso  nella riunione del 13 luglio 2004;
 Udito  il parere delle competenti autorita' di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate;
 Udito  il  parere  del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del 12 maggio 2005;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;
 Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a  norma  dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  effettuata con nota n. DAGL-27419-10.2.2.1/2005 del 23 dicembre 2005;
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Definizioni
 1. Nel presente regolamento si intendono per:
 a) «direttiva»,   la  direttiva  del  Consiglio  delle  Comunita' europee  n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  dell'Unione  europea  n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001;
 b) «legge  antiriciclaggio»,  il  decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
 c) «decreto»,  il  decreto  legislativo  20 febbraio 2004, n. 56, recante:   «Attuazione  della  direttiva  2001/97/CE  in  materia  di prevenzione  dell'uso  del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite»;
 d) «codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali» il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 e) «UIC», l'Ufficio italiano dei cambi;
 f) «operatori»,  i soggetti indicati nell'articolo 2 del presente regolamento;
 g) «personale   incaricato»,   il   personale   dipendente   e  i collaboratori  esterni  dei  quali  gli operatori si avvalgono per lo svolgimento dell'attivita';
 h) «cliente»,   il   soggetto   che  compie  operazioni  con  gli operatori;
 i) «dati  identificativi»,  il  nome  e il cognome, il luogo e la data  di  nascita,  l'indirizzo,  il codice fiscale e gli estremi del documento  di  identificazione  o,  nel  caso  di soggetti diversi da persona  fisica,  la  denominazione,  la  sede  legale  ed  il codice fiscale;
 l) «mezzi  di pagamento», il denaro contante, gli assegni bancari e  postali,  gli  assegni  circolari  e  gli  altri  assegni  ad essi assimilabili   o  equiparabili,  i  vaglia  postali,  gli  ordini  di accreditamento  o  di pagamento, le carte di credito e le altre carte di  pagamento,  ogni  altro  strumento o disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilita' finanziarie;
 m) «operazione   frazionata»,  un'operazione  unitaria  sotto  il profilo  economico  di valore superiore a 12.500 euro posta in essere attraverso  piu'  operazioni,  effettuate  in momenti diversi e in un circoscritto  periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore a 12.500 euro;
 n) «archivio  unico», un archivio nel quale i soggetti conservano in  modo  accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli   obblighi  di  identificazione  e  registrazione,  secondo  le modalita' previste nel presente regolamento.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
 di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - Si  riporta  l'art. 1, comma 1 della legge 3 febbraio
 2003,  n.  14,  (recante «Disposizioni per l'adempimento di
 obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
 Comunita' europee. Legge comunitaria 2002»):
 «Art.   1.  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
 direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
 adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
 in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
 recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
 direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
 B.».
 - Si riporta l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo
 20 febbraio 2004, n. 56 (recante Attuazione della direttiva
 2001/97/CE  in  materia di prevenzione dell'uso del sistema
 finanziario   a   scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  da
 attivita' illecite):
 «Art. 3 (Obblighi di identificazione e di conservazione
 delle informazioni). - 1. (Omissis).
 2.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
 l'UIC, le competenti autorita' di vigilanza di settore e le
 amministrazioni    interessate,    avendo   riguardo   alle
 peculiarita' operative dei soggetti obbligati, all'esigenza
 di  contenere gli oneri gravanti sui medesimi e alla tenuta
 dell'archivio   nell'ambito   dei  gruppi,  stabilisce  con
 regolamento,  da  adottarsi  entro  duecentoquaranta giorni
 dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto
 legislativo,  il  contenuto  e  le  modalita' di esecuzione
 degli  obblighi  di cui al presente articolo e le modalita'
 di  identificazione  in caso di instaurazione di rapporti o
 di effettuazione di operazioni a distanza.».
 - Si  riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
 1988,  n. 400 (recante disciplina dell'attivita' di Governo
 e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
 Note all'art. 1:
 - La direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n.
 91/308/CEE  del  10 giugno 1991, modificata dalla direttiva
 del  Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea
 n.  2001/97/CE  del  4 dicembre  2001  reca disposizioni in
 materia  di  prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
 scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite.
 - La   legge   5 luglio   1991,  n.  197,  contiene  la
 conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge
 3 maggio  1991,  n.  143, recante provvedimenti urgenti per
 limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle
 transazioni   e   prevenire   l'utilizzazione  del  sistema
 finanziario a scopo di riciclaggio.
 - Si riporta l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo
 25 settembre  1999,  n.  374,  recante:  (Estensione  delle
 disposizioni  in  materia  di  riciclaggio  dei capitali di
 provenienza     illecita     ed    attivita'    finanziarie
 particolarmente  suscettibili  di  utilizzazione  a fini di
 riciclaggio,  a  norma  dell'art. 15 della legge 6 febbraio
 1996, n. 52).
 «Art.  1 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni
 dell'art.  13  del  decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625,
 convertito,  con  modifi-cazioni,  dalla  legge  6 febbraio
 1980,  n.  15,  come  sostituito  dall'art. 2, comma 1, del
 decreto-legge   3 maggio  1991,  n.  143,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle
 del predetto decreto-legge n. 143 del 1991, d'ora in avanti
 complessivamente  indicati come: «legge n. 197 del 1991» si
 applicano,  nei  limiti  e  con le modalita' indicati negli
 articoli 3  e  4, alle seguenti attivita', il cui esercizio
 resta    subordinato    al    possesso    delle    licenze,
 autorizzazioni,  iscrizioni in albi o registri, ovvero alla
 preventiva    dichiarazione    di   inizio   di   attivita'
 specificamente  richiesti  dalle  norme  a  fianco  di esse
 riportate:
 a) recupero  di crediti per conto terzi, alla licenza
 di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica
 sicurezza,  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n.
 773, di seguito indicato come: «T.U.L.P.S.»;
 b) custodia  e  trasporto  di  denaro  contante  e di
 titoli  o  valori  a  mezzo di guardie particolari giurate,
 alla licenza di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S.;
 c) il  trasporto  di denaro contante, titoli o valori
 senza    l'impiego    di   guardie   particolari   giurate,
 all'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche
 che  esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi,
 di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
 d) agenzia   di  affari  in  mediazione  immobiliare,
 all'iscrizione  nell'apposita  sezione  del ruolo istituito
 presso  la  camera  di  commercio, industria, artigianato e
 agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio l989, n. 39;
 e) commercio  di  cose  antiche,  alla  dichiarazione
 preventiva di cui all'art. 126 del T.U.L.P.S.;
 f) esercizio  di  case d'asta o gallerie d'arte, alla
 licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.;
 g) commercio,      comprese      l'esportazione     e
 l'importazione,  di  oro  per  finalita'  industriali  o di
 investimento,  alle  autorizzazioni  di cui all'art. 15 del
 decreto  del  Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.
 148;
 h) fabbricazione,  mediazione  e  commercio, comprese
 l'esportazione  e  l'importazione di oggetti preziosi, alla
 licenza di cui all'art. 127 del T.U.L.P.S.;
 i) gestione  di  case  da  gioco, alle autorizzazioni
 concesse dalle leggi in vigore, nonche' al requisito di cui
 all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
 1998, n. 30;
 l) la  fabbricazione  di oggetti preziosi da parte di
 imprese   artigiane,   all'iscrizione  nel  registro  degli
 assegnatari  dei  marchi  di  identificazione  tenuto dalle
 camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 m) mediazione creditizia, all'iscrizione all'albo dei
 mediatori  creditizi di cui all'art. 16 della legge 7 marzo
 1996, n. 108;
 n) agenzia    in   attivita'   finanziaria   prevista
 dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria
 e  creditizia,  di  seguito  indicato  come:  «testo  unico
 bancario», all'iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Destinatari
 1.   Il   presente   regolamento  si  applica  agli  operatori  che esercitano,   ai   sensi   dell'articolo  1,  comma  1,  del  decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le seguenti attivita':
 a) recupero di crediti per conto terzi;
 b) custodia  e trasporto di denaro contante, di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate;
 c) trasporto  di  denaro  contante  e  di  titoli  o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate;
 d) agenzia di affari in mediazione immobiliare;
 e) commercio di cose antiche;
 f) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte;
 g) commercio,  comprese  l'esportazione  e l'importazione, di oro per finalita' industriali o di investimento;
 h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oggetti preziosi;
 i) gestione di case da gioco;
 l) fabbricazione   di   oggetti  preziosi  da  parte  di  imprese artigiane;
 m) mediazione creditizia;
 n) agenzia in attivita' fmanziaria.
 2.  Il  presente  regolamento  si  applica altresi' alle succursali italiane degli operatori indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno stato estero.
 |  |  |  | Art. 3. Obblighi applicabili
 1.  Gli  obblighi di identificazione, registrazione e conservazione si  applicano  in relazione alle operazioni inerenti allo svolgimento professionale delle attivita' di cui all'articolo 2.
 2.  Tenendo  conto  delle  disposizioni  particolari  formulate per ciascuna categoria, gli operatori devono:
 a) identificare  i  clienti  in  relazione  alle  operazioni  che comportino  la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di   importo   superiore   a   12.500   euro  salvo  quanto  previsto dall'articolo 17, comma 1, del presente regolamento;
 b) istituire l'archivio unico;
 c) registrare   e   conservare   nell'archivio   unico   i   dati identificativi e le altre informazioni relative alle operazioni.
 3. Gli operatori devono inoltre segnalare le operazioni sospette di cui  all'articolo  3  della  legge  antiriciclaggio,  con particolare riguardo  alle  operazioni  frazionate,  secondo  le indicazioni e le modalita' formulate dall'UIC.
 4.  Gli operatori, al fine di prevenire e impedire la realizzazione di  operazioni  di  riciclaggio, devono istituire misure di controllo interno  e  assicurare  un'adeguata  formazione  dei dipendenti e dei collaboratori,  anche  per  approfondire  la  conoscenza  dei  propri clienti.
 5. L'attivita' dei clienti deve essere valutata con continuita' nel corso  del  rapporto, individuando eventuali incongruenze rispetto al profilo di rischio di riciclaggio.
 6.  Gli  operatori  devono  dotarsi  di  strumenti tecnici idonei a conoscere   le   operazioni   eseguite   dal   cliente   nel   giorno dell'operazione e nei sette giorni precedenti, al fine di valutare se si tratti di parti di un'unica operazione.
 7.  Ai fini dell'individuazione del valore delle operazioni e della registrazione  delle  stesse  nell'archivio unico non deve procedersi alla  compensazione  di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente.
 8.  Gli  operatori  non  sono  tenuti all'istituzione dell'archivio unico qualora non vi siano dati da registrare.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - Si  riporta  l'art.  3  della legge 5 luglio 1991, n.
 197,  (recante  la conversione in legge, con modificazioni,
 del   decreto-legge   3 maggio   1991,   n.   143,  recante
 provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei
 titoli   al   portatore   nelle   transazioni  e  prevenire
 l'utilizzazione   del   sistema   finanziario  a  scopo  di
 riciclaggio):
 «Art.   3   (Segnalazioni   di  operazioni).  -  1.  Il
 responsabile  della  dipendenza,  dell'ufficio  o  di altro
 punto  operativo ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al
 titolare  dell'attivita'  o al legale rappresentante o a un
 suo  delegato  ogni  operazione  che  per  caratteristiche,
 entita',  natura,  o  per  qualsivoglia  altra  circostanza
 conosciuta  a  ragione  delle  funzioni  esercitate, tenuto
 conto  anche  della  capacita'  economica  e dell'attivita'
 svolta  dal soggetto cui e' riferita, induca a ritenere, in
 base  agli  elementi  a  sua disposizione, che il danaro, i
 beni  o  le  utilita'  oggetto  delle  operazioni  medesime
 possano    provenire    dai    delitti    previsti    dagli
 articoli 648-bis  e  648-ter  del  codice  penale.  Tra  le
 caratteristiche  di  cui al periodo precedente e' compresa,
 in   particolare,  l'effettuazione  di  una  pluralita'  di
 operazioni  non giustificata dall'attivita' svolta da parte
 della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza,
 da   parte  di  persone  appartenenti  allo  stesso  nucleo
 familiare  o  dipendenti  o  collaboratori  di  una  stessa
 impresa o comunque da parte di interposta persona.
 2. Il titolare dell'attivita', il legale rappresentante
 o  un  suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e,
 qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli
 elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio
 di cui all'art. 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove
 possibile  prima  di  eseguire  l'operazione,  anche in via
 informatica  e  telematica,  all'Ufficio italiano dei cambi
 senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti.
 3.  Il  Ministro  del tesoro, sentita la commissione di
 cui   all'art.   3-ter,   di   concerto   con   i  Ministri
 dell'interno,  di grazia e giustizia e delle finanze, emana
 con   proprio   decreto  disposizioni  sull'utilizzo  delle
 procedure  informatiche  o  telematiche per la trasmissione
 delle   segnalazioni   all'Ufficio   italiano   dei  cambi.
 L'Ufficio  italiano  dei cambi emana le relative istruzioni
 applicative.
 4. L'Ufficio italiano dei cambi:
 a) effettua   i   necessari   approfondimenti   sulle
 segnalazioni  di  cui  al  comma  2,  ivi  compresi  quelli
 relativi  ad  omesse  segnalazioni  di  cui  sia  venuto  a
 conoscenza  in  base  alle informazioni e ai dati contenuti
 nei propri archivi;
 b) puo'   avvalersi   ove   necessario,   secondo  le
 modalita'  stabilite  con  decreto del Ministro del tesoro,
 sentita  la  commissione di cui all'art. 3-ter, di concerto
 con  i  Ministri  delle  finanze,  di  grazia e giustizia e
 dell'interno,  dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e
 dei  depositi  di  cui  all'art.  20, comrna 4, della legge
 30 dicembre 1991, n. 413;
 c) puo'   acquisire  ulteriori  dati  e  informazioni
 presso i soggetti tenuti alle segnalazioni;
 d) puo'   utilizzare   i   risultati   delle  analisi
 effettuate  ai  sensi dell'art. 5, comma 10, della presente
 legge,  nonche'  delle  analisi  concernenti  anche singole
 anomalie,   utilizzando  ove  necessario  informazioni  che
 possono    essere   chieste   ai   soggetti   tenuti   alle
 segnalazioni;
 e) effettua  gli  approfondimenti  che coinvolgono le
 competenze  delle  autorita' di vigilanza di settore con la
 partecipazione  di rappresentanti delle autorita' medesime,
 le  quali  integrano  le  segnalazioni  con  gli  ulteriori
 elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;
 f) fermo  restando  quanto previsto dall'art. 331 del
 codice  di  procedura  penale,  trasmette  senza indugio le
 segnalazioni,  completate  ai  sensi  del  presente comma e
 corredate   di   una   relazione  tecnica,  alla  Direzione
 investigativa  antimafia  e  al  Nucleo speciale di polizia
 valutaria  della  Guardia  di  finanza, che ne informano il
 Procuratore  nazionale  antimafia,  qualora siano attinenti
 alla   criminalita'   organizzata   ovvero   le   archivia,
 informandone   gli   stessi   organi   investigativi.   Per
 effettuare  i  necessari approfondimenti e per il controllo
 previsto  dall'art. 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo
 speciale  di  polizia  valutaria  esercitano anche i poteri
 loro  attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali
 poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei
 nuclei  regionali e provinciali di polizia tributaria della
 Guardia  di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia
 valutaria  puo' demandare l'assolvimento dei compiti di cui
 al presente decreto.
 5.  Ferme  restando le disposizioni sul segreto per gli
 atti   di  indagine,  qualora  la  segnalazione  non  abbia
 ulteriore corso gli organi investigativi di cui al comma 4,
 lettera  f,  informano l'Ufficio italiano dei cambi, che ne
 da   notizia   al   titolare   dell'attivita',   al  legale
 rappresentante  o  al suo delegato. Le autorita' inquirenti
 informano  l'Ufficio  italiano  dei  cambi  di  ogni  altra
 circostanza  in  cui  emergano  fatti  e  situazioni la cui
 conoscenza  puo'  essere  comunque utilizzata per prevenire
 l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
 6.  L'Ufficio  italiano  dei  cambi, anche su richiesta
 degli  organi  investigativi di cui al comma 4, lettera f),
 puo'  sospendere l'operazione per un massimo di quarantotto
 ore,  sempre che cio' non possa determinare pregiudizio per
 il corso delle indagini e per l'operativita' corrente degli
 intermediari,   dandone   immediata   notizia  agli  organi
 investigativi medesimi.
 7.  Le  segnalazioni  effettuate  ai  sensi  e  per gli
 effetti  del presente articolo non costituiscono violazione
 di   obblighi   di   segretezza.   Le   segnalazioni   e  i
 provvedimenti  di  cui  al  comma  6,  posti  in  essere in
 conformita'  del  presente  articolo  e per le finalita' da
 esso  previste,  non  comportano  responsabilita'  di alcun
 tipo.
 8.  E'  fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti
 alle  segnalazioni  di  cui al comma 1, e a chiunque ne sia
 comunque  a  conoscenza,  di  darne comunicazione fuori dai
 casi previsti dal presente articolo.
 9.
 10.  Tutte  le  informazioni  in  possesso dell'Ufficio
 italiano  dei  cambi e degli altri organi di vigilanza e di
 controllo,  relative  all'attuazione  del presente decreto,
 sono  coperte  dal  segreto  d'ufficio  anche nei confronti
 delle  pubbliche  amministrazioni.  L'Ufficio  italiano dei
 cambi  puo'  comunque  scambiare informazioni in materia di
 operazioni  sospette con le altre autorita' di vigilanza di
 cui  all'art. 11 della presente legge, nonche' con analoghe
 autorita'   di  altri  Stati  che  perseguono  le  medesime
 finalita',  a  condizioni  di reciprocita' anche per quanto
 riguarda  la riservatezza delle informazioni. Restano ferme
 le  disposizioni  della  legge 31 dicembre 1996, n. 675, in
 materia  di  trattamento  dei  dati  personali.  Gli organi
 investigativi  di  cui  al  comma 4, lettera f), forniscono
 all'Ufficio  italiano  dei  cambi  le  notizie  in  proprio
 possesso   necessarie  per  integrare  le  informazioni  da
 trasmettere  alle  medesime autorita' di altri Stati; al di
 fuori   dei   casi   di  cui  al  presente  comma,  restano
 applicabili  le  disposizioni  di  cui agli articoli 9 e 12
 della legge 10 aprile 1981, n. 121.
 11.  Tutti  i  flussi  informativi  di  cui al presente
 articolo  avvengono  di  regola con l'utilizzo di procedure
 informatiche o telematiche.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Identificazione diretta
 1.  Salvo  quanto  previsto  negli  articoli 5  e  6  del  presente regolamento,   l'identificazione   deve   essere   effettuata   dagli operatori, anche attraverso il personale incaricato, volta per volta, all'atto  dell'operazione,  in  presenza  del  cliente, attraverso un documento  valido  per l'identificazione, non scaduto. Si considerano validi   per   l'identificazione   i   documenti   d'identita'  e  di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 2.  I  clienti  forniscono  tutte  le  informazioni  necessarie per l'identificazione. All'atto dell'identificazione i clienti forniscono per  iscritto,  sotto  la propria personale responsabilita', tutte le informazioni  necessarie per l'identificazione dei soggetti per conto dei quali operano.
 3.  Qualora  cliente  sia una societa' o un ente, ovvero qualora il cliente  operi  per  conto  di una societa' o di un ente, deve essere verificata  l'effettiva  esistenza  del  potere  di  rappresentanza e devono  essere  acquisite informazioni necessarie per individuare gli amministratori e i proprietari effettivi di tale societa' o ente.
 4.  Qualora  cliente sia uno dei soggetti previsti nell'articolo 2, comma   1,   dalla  lettera  a)  alla  lettera  l)  del  decreto,  la disposizione  di  cui  al  precedente comma non si applica e, ai fini dell'identificazione,   e'   sufficiente   l'acquisizione   dei  dati identificativi.
 5. E' in ogni caso necessario procedere all'identificazione diretta qualora  si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata ai  sensi  degli  articoli 5  e  6  del  presente regolamento non sia attendibile  ovvero  qualora  essa  non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 - Si  riportano  gli  articoli 1  e  35 del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n. 445,
 recante:  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative e
 regolamentari  in materia di documentazione amministrativa.
 Testo A):
 «Art.  1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo
 unico si intende per:
 a) documento  amministrativo:  ogni rappresentazione,
 comunque  formata,  del  contenuto  di atti, anche interni,
 delle  pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai
 fini  dell'attivita'  amministrativa. Le relative modalita'
 di  trasmissione  sono  quelle indicate al capo II, sezione
 III, del presente testo unico;
 b) documento    informatico:    la   rappresentazione
 informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
 c) documento di riconoscimento: ogni documento munito
 di  fotografia  del  titolare  e  rilasciato,  su  supporto
 cartaceo,   magnetico   o   informatico,  da  una  pubblica
 amministrazione  italiana  o  di  altri Stati, che consenta
 l'identificazione personale del titolare;
 d) documento  d'identita':  la  carta  d'identita' ed
 ogni  altro  documento  munito di fotografia del titolare e
 rilasciato,  su supporto cartaceo, magnetico o informatico,
 da  una  pubblica  amministrazione  competente  dello Stato
 italiano  o  di altri Stati, con la finalita' prevalente di
 dimostrare l'identita' personale del suo titolare;
 e) documento  d'identita'  elettronico:  il documento
 analogo  alla  carta d'identita' elettronica rilasciato dal
 comune fino al compimento del quindicesimo anno di eta';
 f) certificato:   il   documento  rilasciato  da  una
 amministrazione  pubblica  avente funzione di ricognizione,
 riproduzione  o  partecipazione  a terzi di stati, qualita'
 personali  e  fatti  contenuti  in albi, elenchi o registri
 pubblici  o  comunque  accertati  da  soggetti  titolari di
 funzioni pubbliche;
 g) dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione: il
 documento,   sottoscritto   dall'interessato,  prodotto  in
 sostituzione del certificato di cui alla lettera f);
 h) dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta':
 il  documento  sottoscritto  dall'interessato,  concernente
 stati,  qualita'  personali  e  fatti,  che siano a diretta
 conoscenza   di  questi,  resa  nelle  forme  previste  dal
 presente testo unico;
 i) autenticazione  di sottoscrizione: l'attestazione,
 da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione e'
 stata   apposta   in   sua  presenza,  previo  accertamento
 dell'identita' della persona che sottoscrive;
 l) legalizzazione  di firma: l'attestazione ufficiale
 della  legale  qualita'  di chi ha apposto la propria firma
 sopra   atti,   certificati,  copie  ed  estratti,  nonche'
 dell'autenticita' della firma stessa;
 m) legalizzazione  di  fotografia: l'attestazione, da
 parte  di  una  pubblica  amministrazione  competente,  che
 un'immagine    fotografica    corrisponde    alla   persona
 dell'interessato;
 n) firma  digitale:  e'  un particolare tipo di firma
 elettronica  qualificata  basata  su  un  sistema di chiavi
 asimmetriche  a  coppia,  una  pubblica  e una privata, che
 consente  al  titolare  tramite  la  chiave  privata  e  al
 destinatario  tramite  la chiave pubblica, rispettivamente,
 di  rendere  manifesta  e  di  verificare  la provenienza e
 l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di
 documenti informatici;
 o) amministrazioni  procedenti: le amministrazioni e,
 nei  rapporti  con  l'utenza, i gestori di pubblici servizi
 che  ricevono  le  dichiarazioni  sostitutive  di  cui alle
 lettere   g)  e  h)  ovvero  provvedono  agli  accertamenti
 d'ufficio ai sensi dell'art. 43;
 p) amministrazioni certificanti: le amministrazioni e
 i  gestori  di  pubblici  servizi  che detengono nei propri
 archivi   le   informazioni   e   i  dati  contenuti  nelle
 dichiarazioni  sostitutive,  o richiesti direttamente dalle
 amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71;
 q) gestione  dei documenti: l'insieme delle attivita'
 finalizzate   alla   registrazione  di  protocollo  e  alla
 classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento
 dei  documenti  amministrativi  formati  o  acquisiti dalle
 amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione
 d'archivio  adottato;  essa  e' effettuata mediante sistemi
 informativi automatizzati;
 r) sistema  di  gestione  informatica  dei documenti:
 l'insieme  delle  risorse di calcolo, degli apparati, delle
 reti   di  comunicazione  e  delle  procedure  informatiche
 utilizzati   dalle  amministrazioni  per  la  gestione  dei
 documenti;
 s) segnatura    di    protocollo:   l'apposizione   o
 l'associazione,   all'originale  del  documento,  in  forma
 permanente    e   non   modificabile   delle   informazioni
 riguardanti il documento stesso;
 t) certificati  elettronici:  ai  sensi  dell'art. 2,
 comma  1,  lettera  d),  del decreto legislativo 23 gennaio
 2002, n. 10, gli attestati elettronici che collegano i dati
 utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari
 e confermano l'identita' dei titolari stessi;
 u) certificatore:  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 1,
 lettera b), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10,
 il  soggetto  che  presta  servizi  di certificazione delle
 firme  elettroniche  o  che fornisce altri servizi connessi
 con queste ultime;
 v) certificatore  qualificato:  il  certificatore che
 rilascia  al  pubblico  certificati elettronici conformi ai
 requisiti  indicati nel presente testo unico e nelle regole
 tecniche di cui all'art. 8, comma 2;
 z) certificatore  accreditato:  ai sensi dell'art. 2,
 comma  1,  lettera c),  del  decreto legislativo 23 gennaio
 2002,  n. 10, il certificatore accreditato in Italia ovvero
 in   altri   Stati  membri  dell'Unione  europea  ai  sensi
 dell'art.  3,  paragrafo  2, della direttiva n. 1999/93/CE,
 nonche' ai sensi del presente testo unico;
 aa) certificati  qualificati:  ai  sensi dell'art. 2,
 comma  1,  lettera e),  del  decreto legislativo 23 gennaio
 2002,   n.   10,  i  certificati  elettronici  conformi  ai
 requisiti   di   cui  all'allegato  I  della  direttiva  n.
 1999/93/CE,  rilasciati  da certificatori che rispondono ai
 requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva;
 bb) carta   nazionale   dei   servizi:  il  documento
 rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso
 per  via  telematica  ai  servizi  erogati  dalla  pubblica
 amministrazione;
 cc) firma elettronica: ai sensi dell'art. 2, comma 1,
 lettera a), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10,
 l'insieme  dei  dati  in forma elettronica, allegati oppure
 connessi   tramite   associazione   logica  ad  altri  dati
 elettronici,   utilizzati  come  metodo  di  autenticazione
 informatica;
 dd) firma elettronica avanzata: ai sensi dell'art. 2,
 comma  1,  lettera  g),  del decreto legislativo 23 gennaio
 2002,  n.  10, la firma elettronica ottenuta attraverso una
 procedura informatica che garantisce la connessione univoca
 al  firmatario e la sua univoca identificazione, creata con
 mezzi  sui quali il firmatario puo' conservare un controllo
 esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo
 da  consentire  di  rilevare  se  i dati stessi siano stati
 successivamente modificati;
 ee) firma    elettronica    qualificata:   la   firma
 elettronica  avanzata  che  sia  basata  su  un certificato
 qualificato  e creata mediante un dispositivo sicuro per la
 creazione della firma;
 ff)  titolare: la persona fisica cui e' attribuita la
 firma  elettronica  e  che ha accesso al dispositivo per la
 creazione della firma elettronica;
 gg) dati  per  la  creazione  di  una  firma:  i dati
 peculiari,  come  codici  o  chiavi crittografiche private,
 utilizzati dal titolare per creare la firma elettronica;
 hh) dispositivo  per  la  creazione  della  firma: il
 programma  informatico adeguatamente configurato (software)
 o  l'apparato strumentale (hardware) usati per la creazione
 della firma elettronica;
 ii) dispositivo  sicuro per la creazione della firma:
 ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1, lettera f), del decreto
 legislativo  23 gennaio 2002, n. 10, l'apparato strumentale
 usato per la creazione della firma elettronica, rispondente
 ai   requisiti  di  cui  all'art.  10  del  citato  decreto
 legislativo  n.  10  del  2002,  nonche' del presente testo
 unico;
 ll)   dati  per  la  verifica  della  firma:  i  dati
 peculiari,  come  codici o chiavi crittografiche pubbliche,
 utilizzati per verificare la firma elettronica;
 mm) dispositivo di verifica della firma: il programma
 informatico    (software)   adeguatamente   configurato   o
 l'apparato  strumentale  (hardware) usati per effettuare la
 verifica della firma elettronica;
 nn) accreditamento facoltativo: ai sensi dell'art. 2,
 comma  1,  lettera  h),  del decreto legislativo 23 gennaio
 2002,  n.  10, il riconoscimento del possesso, da parte del
 certificatore  che  la  richieda, dei requisiti del livello
 piu' elevato, in termini di qualita' e di sicurezza;
 oo) prodotti   di   firma  elettronica:  i  programmi
 informatici (software), gli apparati strumentali (hardware)
 e  i  componenti  di tali sistemi informatici, destinati ad
 essere  utilizzati  per la creazione e la verifica di firme
 elettroniche  o  da  un  certificatore per altri servizi di
 firma elettronica.».
 «Art.  35 (Documenti di identita' e di riconoscimento).
 -  1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene
 richiesto  un  documento  di  identita',  esso  puo' sempre
 essere   sostituito   dal   documento   di   riconoscimento
 equipollente ai sensi del comma 2.
 2.   Sono  equipollenti  alla  carta  di  identita'  il
 passaporto,  la  patente  di  guida, la patente nautica, il
 libretto  di  pensione,  il  patentino di abilitazione alla
 conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere
 di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di timbro
 o   di   altra   segnatura   equivalente,   rilasciate   da
 un'amministrazione dello Stato.
 3. Nei documenti d'identita' e di riconoscimento non e'
 necessaria   l'indicazione  o  l'attestazione  dello  stato
 civile, salvo specifica istanza del richiedente.».
 - Si  riporta  l'art. 2, comma 1, dalla lettera a) alla
 lettera  l),  del  decreto legislativo 20 febbraio 2004, n.
 56,  recante:  (Attuazione  della  direttiva  2001/97/CE in
 materia  di  prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
 scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite):
 «Art.  2  (Ambito  di  applicazione). - 1. Gli obblighi
 indicati dall'art. 3 si applicano:
 a) alle banche;
 b) a Poste Italiane S.p.a.;
 c) agli istituti di moneta elettronica;
 d) alle societa' di intermediazione mobiliare (SIM);
 e) alle societa' di gestione del risparmio (SGR);
 f) alle societa' di investimento a capitale variabile
 (SICAV);
 g) alle imprese di assicurazione;
 h) agli agenti di cambio;
 i) alle societa' fiduciarie;
 l) alle   societa'   che   svolgono  il  servizio  di
 riscossione dei tributi.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Identificazione indiretta
 1.  Non  e'  necessario  procedere  all'identificazione diretta nei seguenti casi:
 a) per i clienti gia' identificati in relazione ad una operazione in  precedenza  posta  in  essere,  sempreche'  le  informazioni gia' acquisite siano aggiornate;
 b) in  relazione ad operazioni che sono effettuate con sistemi di cassa  continua  o  di  sportelli  automatici,  per  corrispondenza o attraverso  soggetti  che svolgono attivita' di trasporto di valori o mediante  carte  di  pagamento;  tali  operazioni  sono  imputate  al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono;
 c)   per   i  clienti  i  cui  dati  identificativi  e  le  altre informazioni  da  acquisire  risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da documenti recanti la firma digitale ai sensi dell'articolo   23   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni;
 d) per   i   clienti  i  cui  dati  identificativi  risultino  da dichiarazione   della   rappresentanza   e  dell'autorita'  consolare italiana,  cosi'  come  indicata  nell'art. 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 -   Si   riporta  l'art.  23  del  citato  decreto  del
 Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:
 «Art.  23 (Firma digitale). - 1. La firma digitale deve
 riferirsi  in  maniera  univoca  ad  un solo soggetto ed al
 documento  o  all'insieme  di  documenti  cui  e' apposta o
 associata.
 2.   Per  la  generazione  della  firma  digitale  deve
 adoperarsi  una chiave privata la cui corrispondente chiave
 pubblica sia stata oggetto dell'emissione di un certificato
 qualificato  che,  al  momento  della  sottoscrizione,  non
 risulti  scaduto di validita' ovvero non risulti revocato o
 sospeso.
 3.  L'apposizione  ad  un  documento informatico di una
 firma  elettronica  basata  su  un  certificato elettronico
 revocato,    scaduto   o   sospeso   equivale   a   mancata
 sottoscrizione.   La  revoca  o  la  sospensione,  comunque
 motivate,  hanno  effetto  dal momento della pubblicazione,
 salvo  che il revocante, o chi richiede la sospensione, non
 dimostri  che  essa era gia' a conoscenza di tutte le parti
 interessate.
 4.   L'apposizione   di   firma   digitale   integra  e
 sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente,
 l'apposizione  di  sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e
 marchi di qualsiasi genere.
 5.  Attraverso  il  certificato  elettronico  si devono
 rilevare,  secondo  le  regole  tecniche di cui all'art. 8,
 comma  2,  la validita' del certificato elettronico stesso,
 nonche'  gli  elementi  identificativi  del  titolare e del
 certificatore.».
 - Si riporta l'art. 6 del decreto legislativo 26 maggio
 1997,   n.   153,   recante:  (Attuazione  della  direttiva
 93/99/CEE  concernente  misure  supplementari  in merito al
 controllo ufficiale dei prodotti alimentari):
 «Art.  6  (Ispezioni  congiunte).  - Il personale delle
 amministrazioni   dello  Stato  collabora  con  gli  agenti
 specializzati   incaricati  dalla  Commissione  europea  di
 valutare l'uniformita' e l'efficienza dei sistemi ufficiali
 di controllo alimentare.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Identificazione a distanza
 1.  Non  e'  necessario  procedere  all'identificazione di cui agli articoli 4  e  5 qualora ai clienti sia stata rilasciata attestazione da  uno dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo presso i  quali  gli stessi sono titolari di conti o rapporti e in relazione ai quali sono stati gia' identificati di persona.
 2.  L'attestazione  deve essere idonea a confermare l'identita' tra il  soggetto  che deve essere identificato e il soggetto titolare del conto  o  del  rapporto  presso  l'intermediario  attestante, nonche' l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza.
 3. L'attestazione puo' essere rilasciata dai seguenti soggetti:
 a) intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 4 del decreto;
 b) enti  creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea,  cosi'  come  definiti nell'articolo 1, lettera A) e lettera B), numeri 2), 3) e 4), della direttiva;
 c) banche  aventi  sede  legale  e  amministrativa  in  Paesi non appartenenti  all'Unione europea purche' aderenti al Gruppo di azione finanziaria  internazionale  (GAFI)  e  succursali  in  tali Paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.
 4.  L'attestazione puo' consistere in un bonifico eseguito a valere sul  conto  per il quale il cliente e' stato identificato di persona, che  contenga  un  codice rilasciato al cliente dal soggetto che deve procedere all'identificazione.
 5.  L'UIC  puo'  indicare  ulteriori  forme e modalita' particolari dell'idonea  attestazione  anche  tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza.
 6. In nessun caso l'attestazione puo' essere rilasciata da soggetti che  non  hanno insediamenti fisici in alcun Paese. Per «insediamento fisico» si intende un luogo destinato allo svolgimento dell'attivita' istituzionale,   con   stabile  indirizzo,  diverso  da  un  semplice indirizzo   elettronico,  in  un  Paese  nel  quale  il  soggetto  e' autorizzato  a  svolgere  la  propria  attivita';  in  tale  luogo il soggetto  deve  impiegare  una  o  piu'  persone  a tempo pieno, deve mantenere   evidenze   relative  all'attivita'  svolta,  deve  essere soggetto  ai  controlli  effettuati  dall'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione ad operare.
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 - Si riporta l'art. 4 del citato decreto legislativo n.
 56 del 2004:
 «Art.  4  (Abilitazione).  -  1.  I  soggetti  indicati
 nell'art.  2,  comma 1, dalla lettera a) alla lettera l), e
 le  relative succursali italiane sono abilitati, nei limiti
 delle  proprie  attivita'  istituzionali,  ad effettuare le
 operazioni  di  trasferimento  previste  dall'art.  1 della
 legge antiriciclaggio.
 2.  Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito
 l'UIC,  determina  con  decreto  le  condizioni in presenza
 delle quali gli enti indicati nell'art. 2, comma 1, lettere
 m),  n)  e  o)  e  le relative succursali italiane, possono
 essere  abilitati  dallo  stesso  Ministero dell'economia e
 delle  finanze ad effettuare le operazioni di trasferimento
 di cui al comma 1.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Modalita' della registrazione
 1.  Le  informazioni  relative ai dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale questo opera, alla data, all'importo e  alla  tipologia  delle  operazioni e dei mezzi di pagamento devono essere  registrate  nell'archivio  unico tempestivamente e, comunque, non   oltre   il   trentesimo   giorno   successivo   al   compimento dell'operazione.
 2.  Nell'indicazione  dell'importo  delle  operazioni  deve  essere evidenziata  la  parte  in  contanti.  Le registrazioni degli importi espressi  in  valuta estera vanno effettuate nel controvalore in euro al  cambio  di  effettiva negoziazione ovvero, in mancanza, al cambio indicativo  del  giorno  precedente  l'operazione; in ogni caso, deve essere conservata evidenza della valuta estera in cui l'operazione e' espressa.
 |  |  |  | Art. 8. Protezione dei dati e delle informazioni
 1.  Agli  obblighi  di identificazione e registrazione previsti nel presente   regolamento   si   applicano   le   disposizioni  previste dall'articolo  11  del  codice  in  materia  di  protezione  dei dati personali.
 2. Gli operatori devono rilasciare ai clienti informativa idonea ad assolvere  agli  obblighi  previsti  dall'articolo  13  del codice in materia di protezione dei dati personali.
 3. L'adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione   costituisce  «trattamento  dei  dati»,  come  definito nell'articolo  4,  comma  1,  lettera a),  del  codice  in materia di protezione  dei  dati  personali.  Le  operazioni di trattamento sono effettuate  dagli  incaricati  del  trattamento  che operano sotto la diretta  autorita'  del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni da questi impartite. L'individuazione degli incaricati del trattamento e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 30 del codice in materia di protezione dei dati personali.
 4.   Nella   tenuta  dell'archivio  previsto  all'articolo  9,  gli operatori  sono  tenuti  al rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza  contenuti  negli articoli da 31 a 36 del codice in materia di protezione dei dati personali.
 
 
 
 Note all'art. 8:
 - Si  riportano  gli  articoli 11, 13, 4, comma 1, 30 e
 dal  31  al  36  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
 196,  recante:  (Codice  in  materia di protezione dei dati
 personali):
 «Art.  11  (Modalita'  del  trattamento e requisiti dei
 dati). - 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 b) raccolti   e  registrati  per  scopi  determinati,
 espliciti  e  legittimi,  ed utilizzati in altre operazioni
 del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
 c) esatti e, se necessario, aggiornati;
 d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
 finalita'  per  le  quali  sono  raccolti o successivamente
 trattati;
 e) conservati    in    una    forma    che   consenta
 l'identificazione  dell'interessato per un periodo di tempo
 non  superiore  a  quello necessario agli scopi per i quali
 essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
 2.  I  dati  personali  trattati  in  violazione  della
 disciplina  rilevante  in  materia  di trattamento dei dati
 personali non possono essere utilizzati.».
 «Art. 13 (Informativa). - 1. L'interessato o la persona
 presso  la  quale  sono  raccolti  i  dati  personali  sono
 previamente informati oralmente o per iscritto circa:
 a) le  finalita'  e  le modalita' del trattamento cui
 sono destinati i dati;
 b) la   natura   obbligatoria   o   facoltativa   del
 conferimento dei dati;
 c) le   conseguenze   di   un  eventuale  rifiuto  di
 rispondere;
 d) i  soggetti  o le categorie di soggetti ai quali i
 dati  personali  possono  essere  comunicati  o che possono
 venirne   a   conoscenza  in  qualita'  di  responsabili  o
 incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 e) i diritti di cui all'art. 7;
 f) gli  estremi  identificativi  del  titolare  e, se
 designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai
 sensi dell'art. 5 e del responsabile. Quando il titolare ha
 designato piu' responsabili e' indicato almeno uno di essi,
 indicando   il  sito  della  rete  di  comunicazione  o  le
 modalita'  attraverso  le  quali  e'  conoscibile  in  modo
 agevole  l'elenco  aggiornato  dei  responsabili. Quando e'
 stato   designato   un   responsabile   per   il  riscontro
 all'interessato  in  caso  di  esercizio dei diritti di cui
 all'art. 7, e' indicato tale responsabile.
 2.  L'informativa  di cui al comma 1 contiene anche gli
 elementi  previsti  da specifiche disposizioni del presente
 codice  e  puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla
 persona  che  fornisce  i  dati  o  la  cui conoscenza puo'
 ostacolare  in  concreto  l'espletamento,  da  parte  di un
 soggetto  pubblico,  di  funzioni  ispettive o di controllo
 svolte  per  finalita'  di  difesa  o sicurezza dello Stato
 oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
 3.    Il   Garante   puo'   individuare   con   proprio
 provvedimento   modalita'  semplificate  per  l'informativa
 fornita  in particolare da servizi telefonici di assistenza
 e informazione al pubblico.
 4.  Se  i  dati  personali  non  sono  raccolti  presso
 l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva
 delle  categorie  di  dati  trattati,  e'  data al medesimo
 interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando
 e'  prevista  la  loro  comunicazione,  non  oltre la prima
 comunicazione.
 5.  La  disposizione  di  cui al comma 4 non si applica
 quando:
 a) i  dati  sono  trattati  in  base  ad  un  obbligo
 previsto  dalla  legge, da un regolamento o dalla normativa
 comunitaria;
 b) i  dati  sono  trattati  ai fini dello svolgimento
 delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
 2000,  n.  397,  o, comunque, per far valere o difendere un
 diritto  in  sede  giudiziaria,  sempre  che  i  dati siano
 trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
 strettamente necessario al loro perseguimento;
 c) l'informativa  all'interessato comporta un impiego
 di  mezzi  che  il  Garante,  prescrivendo eventuali misure
 appropriate,    dichiari    manifestamente   sproporzionati
 rispetto  al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio
 del Garante, impossibile.
 «Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
 si intende per:
 a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di
 operazioni,  effettuati  anche senza l'ausilio di strumenti
 elettronici,  concernenti  la  raccolta,  la registrazione,
 l'organizzazione,   la   conservazione,  la  consultazione,
 l'elaborazione,    la    modificazione,    la    selezione,
 l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
 il    blocco,   la   comunicazione,   la   diffusione,   la
 cancellazione  e  la  distruzione  di  dati,  anche  se non
 registrati in una banca di dati;
 b) «dato  personale», qualunque informazione relativa
 a  persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
 identificati   o   identificabili,   anche  indirettamente,
 mediante  riferimento  a  qualsiasi altra informazione, ivi
 compreso un numero di identificazione personale;
 c) «dati   identificativi»,   i  dati  personali  che
 permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
 d) «dati   sensibili»,  i  dati  personali  idonei  a
 rivelare  l'origine  razziale  ed  etnica,  le  convinzioni
 religiose,  filosofiche  o  di  altro  genere,  le opinioni
 politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
 organizzazioni  a carattere religioso, filosofico, politico
 o  sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
 stato di salute e la vita sessuale;
 e) «dati  giudiziari»,  i  dati  personali  idonei  a
 rivelare  provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere
 da  a)  a o) e da r) a u), del decreto del Presidente della
 Repubblica   14 novembre   2002,  n.  313,  in  materia  di
 casellario   giudiziale,   di   anagrafe   delle   sanzioni
 amministrative  dipendenti  da reato e dei relativi carichi
 pendenti,  o la qualita' di imputato o di indagato ai sensi
 degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
 f) «titolare»,   la   persona   fisica,   la  persona
 giuridica,  la  pubblica  amministrazione e qualsiasi altro
 ente,   associazione  od  organismo  cui  competono,  anche
 unitamente  ad  altro titolare, le decisioni in ordine alle
 finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali
 e  agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
 sicurezza;
 g) «responsabile»,  la  persona  fisica,  la  persona
 giuridica,  la  pubblica  amministrazione e qualsiasi altro
 ente,  associazione  od  organismo preposti dal titolare al
 trattamento di dati personali;
 h) «incaricati»,  le  persone  fisiche  autorizzate a
 compiere  operazioni  di  trattamento  dal  titolare  o dal
 responsabile;
 i) «interessato»,   la  persona  fisica,  la  persona
 giuridica,  l'ente  o  l'associazione  cui si riferiscono i
 dati personali;
 l) «comunicazione»,   il  dare  conoscenza  dei  dati
 personali   a  uno  o  piu'  soggetti  determinati  diversi
 dall'interessato,   dal  rappresentante  del  titolare  nel
 territorio   dello   Stato,   dal   responsabile   e  dagli
 incaricati,  in  qualunque  forma,  anche  mediante la loro
 messa a disposizione o consultazione;
 m) «diffusione»,   il   dare   conoscenza   dei  dati
 personali  a  soggetti  indeterminati,  in qualunque forma,
 anche   mediante   la   loro   messa   a   disposizione   o
 consultazione;
 n) «dato  anonimo»,  il  dato  che  in  origine,  o a
 seguito  di  trattamento,  non  puo' essere associato ad un
 interessato identificato o identificabile;
 o) «blocco»,  la  conservazione di dati personali con
 sospensione   temporanea   di  ogni  altra  operazione  del
 trattamento;
 p) «banca  di  dati», qualsiasi complesso organizzato
 di dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate
 in uno o piu' siti;
 q) «Garante»,   l'autorita'   di  cui  all'art.  153,
 istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.».
 «Art.   30   (Incaricati  del  trattamento).  -  1.  Le
 operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da
 incaricati  che  operano  sotto  la  diretta  autorita' del
 titolare  o  del  responsabile, attenendosi alle istruzioni
 impartite.
 2.   La  designazione  e'  effettuata  per  iscritto  e
 individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito.
 Si  considera  tale anche la documentata preposizione della
 persona  fisica  ad una unita' per la quale e' individuato,
 per  iscritto,  l'ambito  del  trattamento  consentito agli
 addetti all'unita' medesima.».
 «Art. 31 (Obblighi di sicurezza). - 1. I dati personali
 oggetto  di trattamento sono custoditi e controllati, anche
 in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
 tecnico,   alla   natura   dei   dati   e  alle  specifiche
 caratteristiche  del  trattamento,  in  modo  da ridurre al
 minimo,  mediante  l'adozione di idonee e preventive misure
 di  sicurezza,  i  rischi  di  distruzione o perdita, anche
 accidentale,  dei dati stessi, di accesso non autorizzato o
 di trattamento non consentito o non conforme alle finalita'
 della raccolta.».
 «Art.  32  (Particolari titolari). - 1. Il fornitore di
 un  servizio  di  comunicazione  elettronica accessibile al
 pubblico   adotta  ai  sensi  dell'art.  31  idonee  misure
 tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per
 salvaguardare  la  sicurezza dei suoi servizi, l'integrita'
 dei   dati   relativi   al   traffico,  dei  dati  relativi
 all'ubicazione  e delle comunicazioni elettroniche rispetto
 ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.
 2.   Quando  la  sicurezza  del  servizio  o  dei  dati
 personali   richiede   anche   l'adozione   di  misure  che
 riguardano   la   rete,   il   fornitore  del  servizio  di
 comunicazione  elettronica  accessibile  al pubblico adotta
 tali  misure  congiuntamente  con  il  fornitore della rete
 pubblica  di  comunicazioni. In caso di mancato accordo, su
 richiesta di uno dei fornitori, la controversia e' definita
 dall'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni secondo
 le modalita' previste dalla normativa vigente.
 3.   Il  fornitore  di  un  servizio  di  comunicazione
 elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e,
 ove  possibile,  gli  utenti,  se  sussiste  un particolare
 rischio   di   violazione   della   sicurezza  della  rete,
 indicando,  quando il rischio e' al di fuori dell'ambito di
 applicazione delle misure che il fornitore stesso e' tenuto
 ad  adottare  ai  sensi  dei commi 1 e 2, tutti i possibili
 rimedi  e i relativi costi presumibili. Analoga informativa
 e'  resa  al  Garante e all'Autorita' per le garanzie nelle
 comunicazioni.».
 «Art.  33  (Misure  minime).  -  1. Nel quadro dei piu'
 generali  obblighi  di  sicurezza  di  cui  all'art.  31, o
 previsti   da   speciali   disposizioni,   i  titolari  del
 trattamento  sono  comunque  tenuti  ad  adottare le misure
 minime  individuate  nel presente capo o ai sensi dell'art.
 58,  comma  3,  volte  ad  assicurare  un livello minimo di
 protezione dei dati personali.».
 «Art.  34 (Trattamenti con strumenti elettronici). - 1.
 Il  trattamento  di dati personali effettuato con strumenti
 elettronici  e'  consentito solo se sono adottate, nei modi
 previsti  dal  disciplinare tecnico contenuto nell'allegato
 b), le seguenti misure minime:
 a) autenticazione informatica;
 b) adozione    di   procedure   di   gestione   delle
 credenziali di autenticazione;
 c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
 d) aggiornamento     periodico    dell'individuazione
 dell'ambito   del   trattamento   consentito   ai   singoli
 incaricati  e  addetti  alla  gestione  o alla manutenzione
 degli strumenti elettronici;
 e) protezione  degli strumenti elettronici e dei dati
 rispetto  a  trattamenti  illeciti  di dati, ad accessi non
 consentiti e a determinati programmi informatici;
 f) adozione  di procedure per la custodia di copie di
 sicurezza,  il  ripristino  della disponibilita' dei dati e
 dei sistemi;
 g) tenuta  di  un  aggiornato documento programmatico
 sulla sicurezza;
 h) adozione  di  tecniche  di  cifratura  o di codici
 identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a
 rivelare  lo  stato di salute o la vita sessuale effettuati
 da organismi sanitari.».
 «Art.  35  (Trattamenti  senza  l'ausilio  di strumenti
 elettronici).   -   1. Il  trattamento  di  dati  personali
 effettuato  senza  l'ausilio  di  strumenti  elettronici e'
 consentito  solo  se  sono  adottate, nei modi previsti dal
 disciplinare   tecnico   contenuto   nell'allegato  b),  le
 seguenti misure minime:
 a) aggiornamento     periodico    dell'individuazione
 dell'ambito   del   trattamento   consentito   ai   singoli
 incaricati o alle unita' organizzative;
 b) previsione  di procedure per un'idonea custodia di
 atti   e   documenti   affidati   agli  incaricati  per  lo
 svolgimento dei relativi compiti;
 c) previsione  di  procedure  per la conservazione di
 determinati  atti  in  archivi  ad  accesso  selezionato  e
 disciplina   delle   modalita'   di   accesso   finalizzata
 all'identificazione degli incaricati.».
 «Art. 36 (Adeguamento). - 1. Il disciplinare tecnico di
 cui  all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al
 presente capo, e' aggiornato periodicamente con decreto del
 Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le
 innovazioni  e  le  tecnologie, in relazione all'evoluzione
 tecnica e all'esperienza maturata nel settore.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Archivio unico
 1.  L'archivio  unico  e'  formato  e  gestito  a  cura  di ciascun operatore.  L'UIC indica standard e criteri per la registrazione e la conservazione tramite procedure informatiche.
 2.   E'   possibile   avvalersi,   per  la  tenuta  e  la  gestione dell'archivio  unico,  di  un  autonomo  centro  di  servizio,  ferme restando  le specifiche responsabilita' previste dalla legge a carico dell'operatore  e  purche'  sia  assicurato  a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso.
 3.  L'archivio unico deve essere gestito in modo tale da assicurare la   chiarezza   e   la   completezza  delle  informazioni,  la  loro conservazione   secondo   criteri  uniformi,  il  mantenimento  della storicita'  delle  informazioni, la possibilita' di desumere evidenze integrate,  la  facilita'  di  consultazione.  Deve  essere  comunque garantita  la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun operatore non finanziario.
 4.  Qualora  vi  sia  necessita'  di  modificare  informazioni gia' acquisite  nell'archivio  unico, a seguito della modifica di elementi di  fatto  o  di  verifiche effettuate dopo la registrazione, occorre evidenziare con chiarezza le modifiche apportate conservando evidenza dell'informazione precedente.
 5.  Le  informazioni  registrate  nell'archivio unico devono essere conservate per dieci anni successivi al compimento dell'operazione.
 6.  Per  l'accertamento dei fatti in un procedimento penale o in un procedimento   per   l'applicazione  di  misure  di  prevenzione,  le informazioni   e   i   dati,  contenuti  nell'archivio  unico  tenuto dall'operatore   non   finanziario,   sono   acquisiti   per   ordine dell'autorita' giudiziaria.
 7.  L'UIC  adotta  disposizioni  applicative per le modalita' della tenuta  dell'archivio  unico  nei  casi di cessione di dipendenze, di cessione  di  rami  di azienda, di scissione, di fusione, nonche' nei casi di trasformazione degli operatori in una diversa forma giuridica ovvero  in  un  diverso  operatore  ugualmente  compreso  tra  quelli indicati nell'articolo 2.
 8. Gli operatori indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f),  g),  h)  e  l),  del presente regolamento possono assolvere agli obblighi   di   identificazione   e   di   registrazione   richiamati dall'articolo  3,  comma  1,  del presente regolamento, utilizzando i registri  ed integrando i dati richiesti ai sensi degli articoli 119, 120 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con   regio   decreto  18 giugno  1931,  n.  773,  e  delle  relative disposizioni  di  attuazione  contenute nel regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
 9. Gli operatori indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera d), del presente    regolamento    possono   assolvere   agli   obblighi   di identificazione  e  di  registrazione  integrando  i dati richiesti a norma dell'articolo 1760, n. 3, del codice civile.
 
 
 
 Note all'art. 9:
 - Si  riportano  gli  articoli 119, 120 e 128 del regio
 decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante: (Testo unico delle
 leggi di pubblica sicurezza):
 «Art.  119.  -  Le  persone  che compiono operazioni di
 pegno  e  che  danno  commissioni  in  genere  alle agenzie
 pubbliche  o  agli  uffici pubblici di affari sono tenute a
 dimostrare  la  propria  identita',  mediante la esibizione
 della  carta  di identita' o di altro documento, fornito di
 fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.».
 «Art.   120.  -  Gli  esercenti  le  pubbliche  agenzie
 indicate  negli articoli precedenti sono obbligati a tenere
 un  registro  giornale  degli  affari,  nel  modo che sara'
 determinato  dal  regolamento,  ed a tenere permanentemente
 affissa  nei  locali  dell'agenzia,  in  modo  visibile, la
 tabella  delle  operazioni  alle  quali  attendono,  con la
 tariffa delle relative mercedi.
 Tali  esercenti  non possono fare operazioni diverse da
 quelle  indicate  nella  tabella predetta, ricevere mercedi
 maggiori  di  quelle  indicate  nella  tariffa ne' compiere
 operazioni  o  accettare  commissioni da persone non munite
 della  carta  di identita' o di altro documento, fornito di
 fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.».
 «Art.  128  (art.  129,  T.U. 1926). - I fabbricanti, i
 commercianti,  gli  esercenti  e  le altre persone indicate
 negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni su
 cose  antiche o usate se non con le persone provviste della
 carta di identita' di altro documento munito di fotografia,
 proveniente dall'amministrazione dello Stato.
 Essi  devono tenere un registro delle operazioni di cui
 al  primo  comma  che  compiono  giornalmente,  in cui sono
 annotate le generalita' di coloro con i quali le operazioni
 stesse  sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal
 regolamento.
 Tale  registro  deve  essere  esibito agli ufficiali ed
 agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.
 Le  persone  che  compiono  operazioni  di cui al primo
 comma  con  gli  esercenti  sopraindicati,  sono  tenute  a
 dimostrare la propria identita' nei modi prescritti.
 L'esercente,  che  ha  comprato cose preziose, non puo'
 alterarle  o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto,
 tranne   che   si  tratti  di  oggetti  comprati  presso  i
 fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.».
 - Si riporta l'art. 1760 del codice civile:
 «Art. 1760 (Obblighi del mediatore professionale). - Il
 mediatore  professionale  in  affari  su  merci o su titoli
 deve:
 1)  conservare  i  campioni delle merci vendute sopra
 campione  finche'  sussista la possibilita' di controversia
 sull'identita' della merce;
 2)  rilasciare  al  compratore  una lista firmata dei
 titoli  negoziati,  con  l'indicazione  della  serie  e del
 numero;
 3)  annotare su apposito libro gli estremi essenziali
 del   contratto   che  si  stipula  col  suo  intervento  e
 rilasciare  alle  parti  copia  da lui sottoscritta di ogni
 annotazione.».
 - Si  riporta l'art. 1, comma 2, della legge 17 gennaio
 2000, n. 7 (Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in
 attuazione  della  direttiva  98/80/CE  del  Consiglio, del
 12 ottobre 1998):
 «Art. 1 (Commercio dell'oro). - 1. (Omissis).
 2.  Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro
 da  o  verso  l'estero,  ovvero  il  commercio  di  oro nel
 territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a
 titolo  gratuito,  ha  l'obbligo di dichiarare l'operazione
 all'Ufficio  italiano  dei  cambi,  qualora il valore della
 stessa  risulti  di importo pari o superiore a 12.500 euro.
 All'obbligo   di   dichiarazione   sono  tenuti  anche  gli
 operatori  professionali di cui al comma 3, sia che operino
 per  conto  proprio,  sia  che  operino per conto di terzi.
 Dalla  presente  disposizione  sono  escluse  le operazioni
 effettuate dalla Banca d'Italia.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Recupero di crediti
 1. Gli operatori che esercitano l'attivita' di recupero di crediti, indicati   nell'articolo   2,  comma  1,  lettera  a),  del  presente regolamento, devono identificare il cliente che conferisce 1'incarico e  devono  acquisire e registrare nell'archivio unico le informazioni relative:
 a) all'identita' del cliente e, se diverso, del creditore;
 b) alla data del conferimento dell'incarico;
 c) al valore complessivo dei crediti da recuperare;
 d) all'importo dei crediti e alle generalita' dei debitori, per i crediti di valore superiore a 12.500 euro.
 2.  Per  le  riscossioni  di  valore superiore a 12.500 euro devono essere registrati, entro trenta giorni, le generalita' del debitore o di  chi provvede al pagamento, la data della riscossione e i mezzi di pagamento utilizzati.
 |  |  |  | Art. 11. Custodia e trasporto di contante, titoli o valori
 1.  Gli operatori che svolgono le attivita' di custodia e trasporto di  denaro contante, titoli o valori, indicati nell'articolo 2, comma 1,  lettere b) e c), del presente regolamento, devono identificare il soggetto  che conferisce l'incarico. In caso di custodia, deve essere identificato anche il soggetto che richiede la restituzione dei beni, se  diverso dal soggetto che ha conferito l'incarico o dall'effettivo titolare.
 2.  Devono  essere  acquisite  e  registrate nell'archivio unico le informazioni relative:
 a) all'identita' del cliente che conferisce l'incarico;
 b) alle  generalita'  del  mittente e del destinatario, acquisite direttamente o fornite dal cliente;
 c) alla data dell'operazione;
 d) al valore e al tipo dei beni oggetto dell'incarico.
 |  |  |  | Art. 12. Agenzia di affari in mediazione immobiliare
 1.  Gli  operatori che svolgono l'attivita' di agenzia di affari in mediazione  immobiliare,  indicati  nell'articolo 2, comma 1, lettera d),  del  presente  regolamento,  devono  identificare  le  parti dei contratti per i quali intervengono.
 2.  Devono  essere  acquisite  e  registrate nell'archivio unico le informazioni relative:
 a) ai dati identificativi delle parti;
 b) alla  data  di  conclusione  del  contratto  preliminare o, in mancanza, di quello definitivo di compravendita;
 c) al prezzo convenuto dell'immobile oggetto della mediazione.
 3.  Gli obblighi di identificazione e di registrazione si applicano solo  nei  casi  in  cui vi sia stata la conclusione del contratto di compravendita preliminare o, in mancanza, di quello definitivo.
 |  |  |  | Art. 13. Commercio  di  cose  antiche  e  esercizio  di case d'asta o gallerie d'arte
 1.  Gli  operatori  che  svolgono le attivita' di commercio di cose antiche  e  di  esercizio  di case d'asta o gallerie d'arte, indicati nell'articolo  2, comma 1, lettere e) e f), del presente regolamento, devono identificare le controparti, acquirenti e venditori.
 2.  Devono  essere  acquisite  e  registrate nell'archivio unico le informazioni relative:
 a) ai dati identificativi delle controparti;
 b) alla data dell'operazione;
 c) all'importo dell'operazione;
 d) ai mezzi di pagamento impiegati.
 |  |  |  | Art. 14. Commercio di oro e di oggetti preziosi
 1. Gli operatori che svolgono le attivita' di commercio di oro e di fabbricazione,  mediazione  e  commercio,  compresa  l'importazione e l'esportazione,  di oggetti preziosi, indicati nell'articolo 2, comma 1,  lettere g), h) e l), del presente regolamento, devono acquisire e registrare nell'archivio unico le informazioni relative:
 a) ai dati identificativi delle controparti;
 b) alla data dell'operazione;
 c) al tipo dell'operazione;
 d) all'importo dell'operazione e ai mezzi di pagamento impiegati.
 2. Per l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento, gli  operatori di cui al comma 1 possono avvalersi delle informazioni acquisite ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, e delle relative disposizioni di attuazione.
 |  |  |  | Art. 15. Gestione di case da gioco
 1.  Gli  operatori  che svolgono l'attivita' di gestione di case da gioco,  indicati  nell'articolo  2, comma 1, lettera i), del presente regolamento,  devono  identificare i soggetti che compiono operazioni di  acquisto  e  di  cambio di «fiches» o di altri mezzi di gioco per importo superiore a 1.500 euro.
 2.  L'identificazione  dei  clienti  non  va rinnovata qualora gia' identificati  al  momento  dell'ingresso,  salvi i casi di dubbio sui dati identificativi rilasciati.
 3.  Devono  essere  acquisite  e  conservate nell'archivio unico le informazioni relative:
 a) ai dati identificativi;
 b) alla data e alla tipologia dell'operazione;
 c) al valore dell'operazione e ai mezzi di pagamento utilizzati.
 |  |  |  | Art. 16. Mediazione creditizia
 1. Gli operatori che svolgono l'attivita' di mediazione creditizia, indicati   nell'articolo   2,  comma  1,  lettera  m),  del  presente regolamento,   devono   identificare  il  soggetto  che  richiede  il finanziamento.
 2.  Devono  essere  acquisite  e  conservate nell'archivio unico le informazioni relative:
 a) ai dati identificativi;
 b) agli  estremi dell'intermediario con il quale il cliente viene messo in contatto;
 c) alla data della concessione del finanziamento;
 d) all'ammontare e al tipo del finanziamento accordato.
 3. I mediatori creditizi forniscono all'intermediario, con il quale mettono in contatto il potenziale cliente, le informazioni necessarie per l'identificazione di quest'ultimo.
 |  |  |  | Art. 17. Agenzia in attivita' finanziaria
 1.  Gli  operatori che svolgono l'agenzia in attivita' finanziaria, indicati   nell'articolo   2,   comma  1,  lettera n),  del  presente regolamento,  devono  identificare i soggetti nei confronti dei quali svolgono l'attivita' di promozione e conclusione dei contratti.
 2.  Devono  essere  acquisite  e  conservate nell'archivio unico le informazioni relative:
 a) ai dati identificativi;
 b) alla data della consegna dei mezzi di pagamento;
 c) all'ammontare e al tipo dei mezzi di pagamento.
 |  |  |  | Art. 18. Disposizioni finali e transitorie
 1.  Il  registro previsto dall'articolo 9, commi 8 e 9, deve essere costituito o integrato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 2.  Il  termine  per  la  costituzione  dell'archivio unico tramite strumenti  informatici  e'  di  sessanta giorni dall'emanazione delle indicazioni previste dall'articolo 9, comma 1.
 Il  presente  decreto  munito  del sigillo di Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  di  osservarlo  e  farlo osservare.
 
 Roma, 3 febbraio 2006
 
 Il Ministro: Tremonti
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2006
 
 Ufficio  di  controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 385
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