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| Gazzetta n. 82 del 7 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 3 febbraio 2006, n. 142 |  | Regolamento   in   materia   di  obblighi  di  identificazione  e  di conservazione  delle  informazioni  per  gli  intermediari finanziari previsto   dall'articolo   3,   comma   2,  del  decreto  legislativo 20 febbraio   2004,   n.   56,  recante  attuazione  della  direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Visto  l'articolo  1,  comma 1, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante:   «Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   Legge comunitaria 2002»;
 Visto  il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, concernente: «Attuazione  della  Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell'uso del sistema  finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite»;
 Visto  in  particolare  l'articolo  3,  comma 2, del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
 Visto   il   decreto-legge   3   maggio   1991,   n.  143,  recante «Provvedimenti  urgenti  per limitare l'uso del contante e dei titoli al  portatore  nelle  transazioni  e  prevenire  l'utilizzazione  del sistema   finanziario   a  scopo  di  riciclaggio»,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  5  luglio  1991,  n.  197, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Udito  il parere del Comitato antiriciclaggio espresso nella seduta del 13 luglio 2004;
 Udito  il parere delle competenti autorita' di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate;
 Udito  il  parere  del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del 12 maggio 2005;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;
 Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a  norma  dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,   effettuata   con   nota   n.   DAGL-27419-10.2.2.l/2/2005  del 23 dicembre 2005;
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Definizioni
 1. Nel presente regolamento si intendono per:
 a) «direttiva»,   la  direttiva  del  Consiglio  delle  Comunita' europee  n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  dell'Unione  europea  n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001;
 b) «legge  antiriciclaggio»,  il  decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,  convertito  in  legge,  con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
 c) «decreto»,  il  decreto  legislativo  20 febbraio 2004, n. 56, recante:   «Attuazione  della  direttiva  2001/97/CE  in  materia  di prevenzione  dell'uso  del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite»;
 d) «codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali»: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 e) «UIC», l'Ufficio italiano dei cambi;
 f) «intermediari»,   i  soggetti  indicati  nell'articolo  2  del presente reolamento;
 g) «intermediari   abilitati»,  i  soggetti  abilitati  ai  sensi dell'articolo 4 del decreto;
 h) «gruppo»,  il  gruppo  bancario  di  cui  all'articolo 60  del decreto  legislativo  1° settembre  1993,  n.  385 (Testo unico de1le leggi  in  materia bancaria e creditizia) e disposizioni applicative, il  gruppo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,   n.   58   (Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di intermediazione  finanziaria)  e disposizioni applicative e il gruppo individuato ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239;
 i) «personale  incaricato»,  il personale dipendente, i promotori finanziari  iscritti  nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo   24 febbraio  1998,  n.  58,  gli  agenti  in  attivita' finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo  25 settembre  1999,  n.  374  e  gli agenti assicurativi iscritti,   fino  all'istituzione  del  registro  degli  intermediari assicurativi  e  riassicurativi  previsto  dall'art.  109 del decreto legislativo    7 settembre   2005,   n.   209,   nell'albo   previsto dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 48;
 l) «cliente»,  il  soggetto  che  compie  operazioni  o  instaura rapporti con gli intermediari;
 m) «dati  identificativi»,  il  nome  e il cognome, il luogo e la data  di  nascita,  l'indirizzo,  il codice fiscale e gli estremi del documento  di  identificazione  o,  nel  caso  di soggetti diversi da persona  fisica,  la  denominazione,  la  sede  legale  ed  il codice fiscale;
 n) «mezzi  di pagamento», il denaro contante, gli assegni bancari e  postali,  gli  assegni  circolari  e  gli  altri  assegni  a  essi assimilabili   o  equiparabili,  i  vaglia  postali,  gli  ordini  di accreditamento  o  di pagamento, le carte di credito e le altre carte di  pagamento,  ogni  altro  strumento o disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilita' finanziarie;
 o) «operazione   frazionata»,  un'operazione  unitaria  sotto  il profilo  economico  di valore superiore a 12.500 euro posta in essere attraverso  piu'  operazioni,  effettuate  in momenti diversi e in un circoscritto  periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore a 12.500 euro;
 p) «archivio unico informatico», un archivio, formato e gestito a mezzo  di sistemi inforrnatici, nel quale gli intermediari conservano in  modo  accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli   obblighi  di  identificazione  e  registrazione,  secondo  le modalita' previste nel presente regolamento.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 - Il  testo dell'art. 1, comma 1 della legge 3 febbraio
 2003,  n.  14:  (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
 derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
 europee. Legge comunitaria 2002), e' il seguente:
 «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
 direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
 adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
 in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
 recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
 direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
 B.».
 - Il   testo   dell'art.   3,   comma  2,  del  decreto
 legislativo  20 febbraio  2004,  n.  56:  (Attuazione della
 direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del
 sistema  finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da
 attivita' illecite), e' il seguente:
 «2.  Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
 l'UIC, le competenti autorita' di vigilanza di settore e le
 amministrazioni    interessate,    avendo   riguardo   alle
 peculiarita' operative dei soggetti obbligati, all'esigenza
 di  contenere gli oneri gravanti sui medesimi e alla tenuta
 dell'archivio   nell'ambito   dei  gruppi,  stabilisce  con
 regolamento,  da  adottarsi  entro  duecentoquaranta giorni
 dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto
 legislativo,  il  contenuto  e  le  modalita' di esecuzione
 degli  obblighi  di cui al presente articolo e le modalita'
 di  identificazione  in caso di instaurazione di rapporti o
 di effettuazione di operazioni a distanza.».
 -  Il    decreto-legge    3 maggio    1991,   n.   143:
 (Provvedimenti  urgenti  per  limitare l'uso del contante e
 dei  titoli  al  portatore  nelle  transazioni  e prevenire
 l'utilizzazione   del   sistema   finanziario  a  scopo  di
 riciclaggio)   e'   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
 8 maggio   1991,   n.  106,  e  convertito  in  legge,  con
 modificazioni,  dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (Gazzetta
 Ufficiale 6 luglio 1991, n. 157).
 -  Il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196:
 (Codice  in  materia  di  protezione dei dati personali) e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
 supplemento ordinario.
 -  Il   testo   dell'art.  17,  comma  3,  della  legge
 23 agosto  1988,  n.  400:  (Disciplina  dell'attivita'  di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri); e' il seguente:
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
 Note all'art. 1:
 -  La  direttiva  del Consiglio delle Comunita' europee
 n.   91/308/CEE,   del   10 giugno   1991,   relativa  alla
 prevenzione  dell'uso  del  sistema  finanziario a scopo di
 riciclaggio   dei   proventi   di   attivita'   illecite  -
 Dichiarazione  dei  rappresentanti  dei governi degli Stati
 membri  riuniti  in  sede di Consiglio e' pubblicata nel n.
 L 166 del 28 giugno 1991.
 -  La direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del
 Consiglio,  del  4 dicembre  2001,  recante  modifica della
 direttiva    91/308/CEE   del   Consiglio   relativa   alla
 prevenzione  dell'uso  del  sistema  finanziario a scopo di
 riciclaggio   dei   proventi   di   attivita'  illecite  e'
 pubblicata nel n. L 344 del 28 dicembre 2001.
 -  Per il decreto-legge n. 143 del 1991 e per i decreti
 legislativi  n.  56 del 2004 e n. 196 del 2003 si vedano le
 note alle premesse.
 - Il  testo  dell'art. 4 del citato decreto legislativo
 20 febbraio 2004, n. 56, e' il seguente:
 «Art.  4  (Abilitazione).  -  1.  I  soggetti  indicati
 nell'art.  2,  comma 1, dalla lettera a) alla lettera l), e
 le  relative succursali italiane sono abilitati, nei limiti
 delle  proprie  attivita'  istituzionali,  ad effettuare le
 operazioni  di  trasferimento  previste  dall'art.  1 della
 legge antiriciclaggio.
 2.  Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito
 l'UIC,  determina  con  decreto  le  condizioni in presenza
 delle quali gli enti indicati nell'art. 2, comma 1, lettere
 m),  n)  e  o)  e  le relative succursali italiane, possono
 essere  abilitati  dallo  stesso  Ministero dell'economia e
 delle  fmanze  ad effettuare le operazioni di trasferimento
 di cui al comma 1.».
 -Il   testo   dell'art.   60  del  decreto  legislativo
 1° settembre  1993, n. 385: (Testo unico delle disposizioni
 in materia bancaria e creditizia), e' il seguente:
 «Art.  60  (Composizione).  -  1. Il gruppo bancario e'
 composto alternativamente:
 a) dalla  banca  italiana capogruppo e dalle societa'
 bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;
 b) dalla  societa'  finanziaria  capogruppo  e  dalle
 societa'  bancarie,  finanziarie  e  strumentali  da questa
 controllate,  quando nell'ambito del gruppo abbia rilevanza
 la  componente  bancaria,  secondo  quanto  stabilito dalla
 Banca  d'Italia,  in  conformita'  delle  deliberazioni del
 CICR.».
 - Il   testo   dell'art.  11  del  decreto  legislativo
 24 febbraio 1998, n. 58: (Testo unico delle disposizioni in
 materia   di  intermediazionefinanziaria)  ai  sensi  degli
 articoli 8  e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), e' il
 seguente:
 «Art.  11  (Composizione  del  gruppo).  -  1. La Banca
 d'Italia, sentita la CONSOB:
 a) determina  la  nozione di gruppo rilevante ai fini
 della  verifica  dei  requisiti previsti dagli articoli 19,
 comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f);
 b) puo'  emanare  disposizioni  volte  a  individuare
 l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza sul gruppo
 tra  quelli esercenti servizi di investimento o di gestione
 collettiva  del  risparmio  nonche'  attivita'  connesse  e
 strumentali o altre attivita' finanziarie, come individuate
 ai  sensi dell'art. 59, comma 1, lettera b) del testo unico
 bancario.  Tali  soggetti  sono individuati tra quelli che,
 non  sottoposti  a vigilanza consolidata ai sensi del testo
 unico bancario:
 1) sono controllati, direttamente o indirettamente,
 da una SIM o da una societa' di gestione del risparmio;
 2)  controllano, direttamente o indirettamente, una
 SIM o una societa' di gestione del risparmio;
 3) sono controllati, direttamente o indirettamente,
 dagli  stessi soggetti che controllano la SIM o la societa'
 di gestione del risparmio;
 4)  sono  partecipati almeno per il 20 per cento da
 uno dei soggetti indicati nei numeri 1), 2) e 3), dalla SIM
 o dalla societa' di gestione del risparmio.».
 - Il   decreto  legislativo  17 aprile  2001,  n.  239:
 (Attuazione   della   direttiva   98/78/CE   relativa  alla
 vigilanza  supplementare  sulle  imprese  di  assicurazione
 appartenenti ad un gruppo assicurativo) e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2001, n. 144.
 - Il  testo dell'art. 31 del citato decreto legislativo
 24 febbraio 1998, n. 58, e' il seguente;
 «Art.  31  (Promotori  finanziari).  - 1. Per l'offerta
 fuori  sede, i soggetti abilitati si avvalgono di promotori
 finanziari.
 2.  E'  promotore  fmanziario la persona fisica che, in
 qualita'  di  dipendente,  agente  o  mandatario,  esercita
 professionalmente  l'offerta  fuori  sede.  L'attivita'  di
 promotore     finanziario    e'    svolta    esclusivamente
 nell'interesse di un solo soggetto.
 3.  Il  soggetto abilitato che conferisce l'incarico e'
 responsabile  in  solido  dei  danni  arrecati  a terzi dal
 promotore   finanziario,   anche   se   tali   danni  siano
 conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale.
 4. E' istituito presso la CONSOB l'albo unico nazionale
 dei  promotori  finanziari.  Per  la  tenuta  dell'albo, la
 CONSOB  puo' avvalersi della collaborazione di un organismo
 individuato  dalle associazioni professionali dei promotori
 finanziari e dei soggetti abilitati.
 5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, con
 regolamento   adottato   sentita  la  CONSOB,  determina  i
 requisiti   di   onorabilita'  e  di  professionalita'  per
 l'iscrizione  all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di
 professionalita'  per  l'iscrizione all'albo sono accertati
 sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto
 della   pregressa   esperienza  professionale,  validamente
 documentata,  ovvero sulla base di prove valutative indette
 dalla CONSOB.
 6. La CONSOB disciplina, con regolamento:
 a) l'istituzione   e   il   funzionamento   su   base
 territoriale   di  commissioni  per  l'albo  dei  promotori
 finanziari.  Le  commissioni  si  avvalgono  per il proprio
 funzionamento  delle  strutture  delle Camere di commercio,
 industria  e  artigianato.  Le  commissioni  deliberano  le
 iscrizioni negli elenchi territoriali dei soggetti iscritti
 all'albo   previsto   dal   comma   4,  curano  i  relativi
 aggiornamenti,  esercitano compiti di natura disciplinare e
 assolvono le altre funzioni a esse affidate;
 b) le  modalita' di formazione dell'albo previsto dal
 comma 4 e le relative forme di pubblicita';
 c) i  compiti  dell'organismo  indicato nel comma 4 e
 gli obblighi cui lo stesso e' soggetto;
 d) le   attivita'   incompatibili   con   l'esercizio
 dell'attivita' di promotore finanziario;
 e) le  modalita'  per  l'iscrizione all'albo previsto
 dal  comma 4  dei  soggetti  che,  alla  data di entrata in
 vigore   del   presente  decreto,  sono  iscritti  all'albo
 previsto  dall'art.  23,  comma  4, del decreto legislativo
 23 luglio 1996, n. 415;
 f) le  regole di presentazione e di comportamento che
 i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la
 clientela;
 g) le   modalita'   di  tenuta  della  documentazione
 concernente l'attivita' svolta;
 h) le  violazioni alle quali si applicano le sanzioni
 previste dall'art. 196, comma 1.
 7. La CONSOB puo' chiedere ai promotori finanziari o ai
 soggetti  che  si  avvalgono  di  promotori  finanziari  la
 comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e
 documenti  fissando  i  relativi termini. Essa puo' inoltre
 effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti
 e il compimento degli atti ritenuti necessari.».
 - Il   testo   dell'art.   3  del  decreto  legislativo
 25 settembre 1999, n. 374 (Estensione delle disposizioni in
 materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita
 ed  attivita'  finanziarie  particolarmente suscettibili di
 utilizzazione  a  fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15
 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), e' il seguente:
 «Art.  3  (Agenzia  in  attivita'  finanziaria).  -  1.
 L'esercizio   professionale   nei  confronti  del  pubblico
 dell'agenzia  in  attivita' finanziaria, indicata nell'art.
 1,  comma  1, lettera n), e' riservato ai soggetti iscritti
 in un elenco istituito presso l'UIC.
 2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
 programmazione economica, con regolamento, adottato sentito
 l'UIC,  specifica  il  contenuto dell'attivita' indicata al
 comma  1, stabilisce le condizioni di compatibilita' con lo
 svolgimento  di  altre  attivita' professionali, prevede in
 quali  circostanze  ricorra  l'esercizio  nei confronti del
 pubblico  e  ne disciplina l'esercizio nel territorio della
 Repubblica   da   parte  di  soggetti  aventi  sede  legale
 all'estero.
 3.  L'UIC  procede  all'iscrizione  nell'elenco  quando
 ricorrono le condizioni seguenti:
 a) per le persone fisiche:
 1) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione
 europea  ovvero  di  Stato  diverso secondo le disposizioni
 dell'art. 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
 2) domicilio nel territorio della Repubblica;
 3)  diploma  di  scuola  media  superiore  o titolo
 equipollente a tutti gli effetti di legge;
 4) possesso dei requisiti di onorabilita' stabiliti
 nel  regolamento  emanato  ai sensi dell'art. 109 del testo
 unico bancario;
 b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
 1)    previsione    nell'oggetto    sociale   dello
 svolgimento   dell'attivita'   di   agenzia   in  attivita'
 finanziaria;
 2)  i  partecipanti  al  capitale  e i soggetti che
 svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
 abbiano   i   requisiti   di   onorabilita'  stabiliti  nei
 regolamenti   emanati   rispettivamente   ai   sensi  degli
 articoli 108 e 109 del testo unico bancario;
 3)  la  sede  legale e la sede amministrativa siano
 situate nel territorio della Repubblica;
 4)  siano  rispettati i requisiti patrimoniali e di
 forma  giuridica  stabiliti  dal  Ministro  del tesoro, del
 bilancio  e  della programmazione economica con regolamento
 adottato su proposta dell'UIC.
 4. Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilita' in
 capo  ai soggetti indicati nella lettera b), numero 2), del
 comma  3,  si  applicano  gli articoli 108, comma 3, e 109,
 comma 2, del testo unico bancario.
 5.  I  soggetti  indicati  nella lettera b) del comma 3
 svolgono la propria attivita' esclusivamente per il tramite
 di persone fisiche iscritte nell'elenco.
 6.  L'UIC  esercita  il controllo sui soggetti iscritti
 nell'elenco  per verificare l'osservanza delle disposizioni
 del  presente  decreto.  A  tal  fine,  puo'  richiedere la
 comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di dati e
 documenti fissando i relativi termini. Esso puo', altresi',
 chiedere  la  collaborazione del nucleo speciale di polizia
 valutaria della Guardia di finanza.
 7.  L'UIC  disciplina  la  procedura  e  i  termini per
 l'iscrizione  nell'elenco,  nonche' le forme di pubblicita'
 dell'elenco stesso.
 8.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
 programmazione  economica, su proposta dell'UIC, dispone la
 cancellazione  dall'elenco per gravi violazioni di norme di
 legge, delle norme del presente decreto legislativo o delle
 disposizioni  emanate  ai  sensi  di  esso. Il Ministro del
 tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
 sentito  l'UIC,  disciplina la procedura per la sospensione
 cautelare dall'elenco.».
 - Il   testo  dell'art.  109  del  decreto  legislativo
 7 settembre  2005,  n.  209:  (Codice  delle  assicurazioni
 private), e' il seguente:
 «Art.  109  (Registro degli intermediari assicurativi e
 riassicurativi).  - 1. L'ISVAP disciplina, con regolamento,
 la   formazione   e   l'aggiornamento  del  registro  unico
 elettronico   nel  quale  sono  iscritti  gli  intermediari
 assicurativi  e  riassicurativi  che hanno residenza o sede
 legale nel territorio della Repubblica.
 2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:
 a) gli   agenti  di  assicurazione,  in  qualita'  di
 intermediari che agiscono in nome o per conto di una o piu'
 imprese di assicurazione o di riassicurazione;
 b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione,
 altresi' denominati broker, in qualita' di intermediari che
 agiscono   su  incarico  del  cliente  e  senza  poteri  di
 rappresentanza   di   imprese   di   assicurazione   o   di
 riassicurazione;
 c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria
 rispetto   all'attivita'   svolta   a   titolo  principale,
 esercitano  l'intermediazione  assicurativa nei rami vita e
 nei  rami  infortuni  e malattia per conto e sotto la piena
 responsabilita'   di  un'impresa  di  assicurazione  e  che
 operano   senza   obblighi   di   orario   o  di  risultato
 esclusivamente per l'impresa medesima;
 d) le  banche  autorizzate  ai sensi dell'art. 14 del
 testo  unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti
 nell'elenco  speciale  di  cui all'art. 107 del testo unico
 bancario,   le   societa'   di   intermediazione  mobiliare
 autorizzate   ai   sensi   dell'art.  19  del  testo  unico
 dell'intermediazione   finanziaria,   la   societa'   Poste
 Italiane  - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai
 sensi   dell'art.   2  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
 e) i  soggetti  addetti  all'intermediazione, quali i
 dipendenti,  i  collaboratori,  i  produttori  e  gli altri
 incaricati  degli intermediari iscritti alle sezioni di cui
 alle lettere a), b) e d) per l'attivita' di intermediazione
 svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera.
 Non  e'  consentita  la  contemporanea iscrizione dello
 stesso intermediario in piu' sezioni del registro.
 3. Nel registro sono altresi' indicati gli intermediari
 persone  fisiche,  di  cui  al  comma  2,  lettere a) e b),
 abilitati  ma  temporaneamente  non  operanti,  per i quali
 l'adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa di cui
 all'art.   110,   comma   3,   e'  sospeso  sino  all'avvio
 dell'attivita',    che    forma   oggetto   di   tempestiva
 comunicazione all'ISVAP a pena di radiazione dal registro.
 4.  L'intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e
 d),  che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori
 o  altri  incaricati  addetti all'intermediazione provvede,
 per  conto  dei  medesimi, all'iscrizione nella sezione del
 registro  di  cui  alla  lettera  e)  del  medesimo  comma.
 L'intermediario  di  cui  al  comma  2,  lettera a), che si
 avvale  di  dipendenti,  collaboratori,  produttori o altri
 incaricati  addetti  all'intermediazione  e'  tenuto a dare
 all'impresa  preponente contestuale notizia della richiesta
 di  iscrizione dei soggetti che operano per suo conto fermo
 restando   quanto   previsto   nel  contratto  di  agenzia.
 L'impresa  di  assicurazione,  che  si avvale di produttori
 diretti,  provvede ad effettuare la comunicazione all'ISVAP
 al  fine  dell'iscrizione nella sezione del registro di cui
 al comma 2, lettera c).
 5.   L'ISVAP   rilascia,  a  richiesta  dell'impresa  o
 dell'intermediario interessato, un'attestazione di avvenuta
 iscrizione  nel  registro,  fermi  restando gli adempimenti
 necessari  alle  procedure di verifica e di revisione delle
 iscrizioni effettuate.
 6. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce gli obblighi di
 comunicazione  a carico delle imprese e degli intermediari,
 nonche'  le  forme di pubblicita' piu' idonee ad assicurare
 l'accesso pubblico al registro.».
 - La  legge  7 febbraio 1979, n. 48, abrogata dall'art.
 354  del  decreto  legislativo  7  settembre 2005, n. 209,,
 recava:  «Istituzione  e  funzionamento dell'albo nazionale
 degli agenti di assicurazione».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Destinatari
 1. Il presente regolamento si applica a:
 a) banche;
 b) Poste italiane S.p.A.;
 c) istituti di moneta elettronica;
 d) societa' di intermediazione mobiliare (SIM);
 e) societa' di gestione del risparmio (SGR);
 f) societa' di investimento a capitale variabile (SICAV);
 g) imprese di assicurazione;
 h) agenti di cambio;
 i) societa' fiduciarie;
 l) societa' che svolgono il servizio di riscossione di tributi;
 m) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario;
 n) intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario;
 o) soggetti  operanti  nel  settore  finanziario  iscritti  nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario;
 p) succursali   italiane   dei  soggetti  indicati  alle  lettere precedenti  aventi sede legale in uno stato estero nonche' succursali italiane delle societa' di gestione del risparmio armonizzate.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Il  testo degli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4
 e  5  del  citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
 385, e' il seguente:
 «Art.  106  (Elenco  generale).  -  1.  L'esercizio nei
 confronti  del  pubblico  delle  attivita' di assunzione di
 partecipazioni,   di  concessione  di  finanziamenti  sotto
 qualsiasi  forma,  di prestazione di servizi di pagamento e
 intermediazione   in  cambi  e'  riservato  a  intermediari
 finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
 2.  Gli  intermediari  finanziari  indicati nel comma 1
 possono   svolgere  esclusivamente  attivita'  finanziarie,
 fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
 3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
 delle seguenti condizioni:
 a) forma  di  societa'  per  azioni,  di  societa' in
 accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'
 limitata o di societa' cooperativa;
 b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
 c) capitale  sociale  versato  non inferiore a cinque
 volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
 societa' per azioni;
 d) possesso,  da parte dei titolari di partecipazioni
 e  degli  esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli
 articoli 108 e 109.
 4.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
 la Banca d'Italia e l'UIC:
 a) specifica  il  contenuto  delle attivita' indicate
 nel   comma   1,   nonche'  in  quali  circostanze  ricorra
 l'esercizio  nei  confronti  del  pubblico.  Il  credito al
 consumo  si considera comunque esercitato nei confronti del
 pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
 b) per   gli  intermediari  finanziari  che  svolgono
 determinati  tipi  di  attivita',  puo', in deroga a quanto
 previsto  dal  comma  3,  vincolare  la  scelta della forma
 giuridica,   consentire   l'assunzione   di   altre   forme
 giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
 5.  L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco
 e  da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
 alla CONSOB .
 6.  Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
 l'iscrizione   nell'elenco,   l'UIC   puo'   chiedere  agli
 intermediari  finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
 se  necessario,  puo'  effettuare  verifiche presso la sede
 degli  intermediari  stessi, anche con la collaborazione di
 altre autorita'.
 7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
 direzione  e  controllo  presso gli intermediari finanziari
 comunicano   all'UIC,   con   le   modalita'  dallo  stesso
 stabilite,  le  cariche  analoghe  ricoperte  presso  altre
 societa' ed enti di qualsiasi natura.».
 «Art.   107   (Elenco   speciale).  -  1.  Il  Ministro
 dell'economia  e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
 la   CONSOB,   determina   criteri   oggettivi,  riferibili
 all'attivita'  svolta,  alla  dimensione  e al rapporto tra
 indebitamento   e   patrimonio,   in  base  ai  quali  sono
 individuati  gli  intermediari  finanziari  che  si  devono
 scrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.
 2.    La   Banca   d'Italia,   in   conformita'   delle
 deliberazioni  del  CICR,  detta agli intermediari iscritti
 nell'elenco   speciale   disposizioni   aventi  ad  oggetto
 l'adeguatezza  patrimoniale  e  il contenimento del rischio
 nelle  sue  diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
 amministrativa  e contabile e i controlli interni. La Banca
 d'Italia  puo'  adottare,  ove  la  situazione lo richieda,
 provvedimenti    specifici   nei   confronti   di   singoli
 intermediari  per  le  materie  in precedenza indicate. Con
 riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita'  la  Banca
 d'Italia   puo'   inoltre  dettare  disposizioni  volte  ad
 assicurarne il regolare esercizio .
 3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
 modalita'  e  nei  termini  da essa stabiliti, segnalazioni
 periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
 4.  La  Banca  d'Italia  puo'  effettuare ispezioni con
 facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
 ritenuti necessari.
 4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
 il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
 di  norme  di  legge o di disposizioni emanate ai sensi del
 presente decreto.
 5.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
 speciale  restano  iscritti  anche  nell'elenco generale; a
 essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
 6.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
 speciale,  quando siano stati autorizzati all'esercizio dei
 servizi  di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
 obbligo   di   rimborso   per  un  ammontare  superiore  al
 patrimonio,  sono  assoggettati  alle disposizioni previste
 nel  titolo  IV,  capo I, sezioni I e III, nonche' all'art.
 97-bis  in  quanto compatibile; in luogo degli articoli 86,
 commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e
 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 7.  Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
 comma  1  che  esercitano  l'attivita'  di  concessione  di
 finanziamenti   sotto   qualsiasi  forma  si  applicano  le
 disposizioni dell'art. 47.».
 «Art.  113  (Soggetti  non  operanti  nei confronti del
 pubblico).  -  1. L'esercizio  in  via  prevalente, non nei
 confronti  del pubblico, delle attivita' indicate nell'art.
 106,  comma  1,  e'  riservato  ai soggetti iscritti in una
 apposita   sezione   dell'elenco   generale.   Il  Ministro
 dell'economia  e delle finanze emana disposizioni attuative
 del presente comma.
 2.  Si  applicano  l'art.  108,  commi  1, 2 e 3 e, con
 esclusivo  riferimento  ai  requisiti  di onorabilita' e di
 indipendenza, l'art. 109.».
 «4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in
 un'apposita  sezione  dell'elenco  previsto  dall'art. 106,
 comma   1.   L'iscrizione   nella  sezione  non  abilita  a
 effettuare  le altre operazioni riservate agli intermediari
 finanziari  iscritti  nel  citato  elenco.  A  essi  non si
 applica il titolo V del presente decreto legislativo.
 5.   I   soggetti   che   esercitano  professionalmente
 l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione
 a  pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in
 un'apposita  sezione  dell'elenco  previsto  dall'art. 106,
 comma   1.   A   tali  soggetti  si  applicano,  in  quanto
 compatibili,  le  disposizioni degli articoli 106, comma 6,
 108,   109,  con  esclusivo  riferimento  ai  requisiti  di
 onorabilita', e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita
 a   effettuare   le   altre   operazioni   riservate   agli
 intermediari  finanziari. Il Ministro dell'economia e delle
 finanze,   sentiti   la   Banca  d'Italia  e  1'UIC,  emana
 disposizioni  applicative  del presente comma individuando,
 in  particolare, le attivita' che possono essere esercitate
 congiuntamente  con  quella  di  cambiavalute.  Il Ministro
 dell'economia   e   delle   finanze  detta  altresi'  norme
 transitorie  dirette  a  disciplinare  le abilitazioni gia'
 concesse ai cambiavalute ai sensi dell'art. 4, comma 2, del
 decreto-legge   3 maggio  1991,  n.  143,  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Obblighi applicabili
 1.  Gli  obblighi di identificazione, registrazione e conservazione si applicano in relazione alle operazioni e ai rapporti inerenti allo svolgimento   dell'attivita'   istituzionale  o  professionale  degli intermediari.
 2. Gli intermediari devono:
 a) identificare  i  clienti  in  relazione  ai  rapporti  e  alle operazioni indicati negli articoli 4 e 5 del presente regolamento;
 b) istituire l'archivio unico informatico;
 c) registrare e conservare nell'archivio unico informatico i dati identificativi  e le altre informazioni relative alle operazioni e ai rapporti.
 3.   Gli   intermediari,   al  fine  di  prevenire  e  impedire  la realizzazione  di  operazioni di riciclaggio, devono istituire misure di   controllo   interno  e  assicurare  un'adeguata  formazione  dei dipendenti  e dei collaboratori, anche per approfondire la conoscenza dei propri clienti.
 4. L'attivita' dei clienti deve essere valutata con continuita' nel corso  del  rapporto, sulla base di evidenze aggiornate, individuando eventuali incongruenze rispetto al profilo di rischio di riciclaggio.
 5.  Gli  intermediari non sono tenuti ad istituire l'archivio unito informatico qualora non vi siano dati da registrare.
 |  |  |  | Art. 4. Rapporti
 1.  Gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione, sussistono  in  sede  di  accensione, variazione e chiusura di conti, depositi  e  altri  rapporti  continuativi,  sia  nominativi  che  al portatore.
 2.  Il  termine  «conto» va inteso nel senso di conti movimentabili dal  cliente,  quali  il  conto  corrente e conti analoghi, fra cui i depositi  di  risparmio. Sono, quindi, esclusi conti quali i conti di evidenza ed i conti transitori.
 3. Il termine «deposito» comprende la custodia e la amministrazione di strumenti finanziari anche in forma «dematerializzata», i depositi chiusi, la locazione delle cassette di sicurezza.
 4.  L'espressione  «altro  rapporto  continuativo»  va  intesa come rapporto   di   durata   che   rientra  nell'esercizio  di  attivita' istituzionali, quali ad esempio:
 a) la   concessione   di  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma, compreso  il  leasing  finanziario  ed  il  rilascio di garanzie e di impegni di firma;
 b) la prestazione di servizi di pagamento;
 c) l'assunzione di partecipazioni;
 d) la prestazione di servizi di investimento;
 e) le  assicurazioni  sulla  vita  di  cui  all'art.  1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 f) l'amministrazione di beni.
 5. Costituisce altresi' rapporto continuativo ogni rapporto che si instauri  in relazione alla ricezione di un incarico o mandato, anche fiduciario.
 6. Non costituiscono rapporti continuativi le quote di organismi di investimento   collettivo   del   risparmio   (OICR),   i   contratti assicurativi  contro  i  danni,  gli strumenti finanziari derivati, i pronti contro termine, i certificati' di deposito e i titoli analoghi nonche' i rapporti che si sostanziano in una sola operazione.
 7.   Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con  propria circolare,  potra'  fornire indicazioni esplicative sul contenuto del presente articolo.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 - Il  testo  dell'art. 1, lettera b) del citato decreto
 legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' il seguente:
 «1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private
 si intendono per:
 a) (omissis);
 b) assicurazione  sulla  vita:  le assicurazioni e le
 operazioni indicate all'art. 2, comma 1;
 (omissis).».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Operazioni
 1.  Gli obblighi di identificazione dei clienti, di registrazione e di  conservazione  sussistono  altresi'  per  ogni  operazione, anche frazionata,  disposta  dai  clienti che comporti la trasmissione o la movimentazione  di  mezzi  di pagamento di importo superiore a 12.500 euro.
 2.  Gli  intermediari  devono dotarsi di strumenti tecnici idonei a conoscere  in  tempo  reale  le  operazioni  eseguite dal cliente nel giorno  dell'operazione  e  nei  sette  giorni precedenti, al fine di valutare  se  si  tratti di parti di un'unica operazione. Nel caso di ordini  di  pagamento  o  di  accreditamento,  ciascun  intermediario effettua  le  aggregazioni  con  riferimento  al cliente per il quale interviene.
 3.    Gli    intermediari,   nell'ambito   della   loro   autonomia organizzativa,  possono individuare classi di operazioni e di importo non   significative   ai  fini  della  rilevazione  delle  operazioni frazionate.
 4.   Gli   obblighi   sussistono  altresi'  nei  casi  in  cui  gli intermediari  abilitati  agiscano da tramite ai sensi dell'articolo 1 della legge antiriciclaggio, o siano comunque parte nel trasferimento di  denaro  contante  o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato  a  qualsiasi  titolo  tra  soggetti  diversi,  di importo complessivamente superiore a 12.500 euro.
 5.  Ai fini dell'individuazione del valore delle operazioni e della registrazione  delle  stesse nell'archivio unico informatico non deve procedersi  alla compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente.
 |  |  |  | Art. 6. Identificazione diretta
 1.  Salvo  quanto  previsto  negli  articoli 7  e  8  del  presente regolamento,   l'identificazione   deve   essere   effettuata   dagli intermediari,  anche  attraverso  il  personale incaricato, volta per volta,  in  presenza  del cliente, attraverso un documento valido per l'identificazione,   non   scaduto.   Si   considerano   validi   per l'identificazione, i documenti d'identita' e di riconoscimento di cui agli  articoli 1  e  35  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 2.  I  clienti  forniscono  tutte  le  informazioni  necessarie per l'identificazione. All'atto dell'identificazione i clienti forniscono per  iscritto,  sotto  la propria personale responsabilita', tutte le informazioni  necessarie per l'identificazione dei soggetti per conto dei quali operano.
 3.    L'identificazione    deve    essere    effettuata    all'atto dell'operazione o dell'apertura del rapporto.
 4.  Qualora  cliente  sia una societa' o un ente, ovvero qualora il cliente  operi  per  conto  di una societa' o di un ente, deve essere verificata  l'effettiva  esistenza  del  potere  di  rappresentanza e devono  essere  acquisite informazioni necessarie per individuare gli amministratori e i proprietari effettivi di tale societa' o ente.
 5.  Nel  caso  di  rapporti continuativi relativi all'erogazione di credito  al consumo e ad altre tipologie operative indicate dall'UIC, l'identificazione  puo'  essere  effettuata  da collaboratori esterni legati  all'intermediario  da apposita convenzione, nella quale siano specificati   gli  obblighi  previsti  dal  decreto  e  dal  presente regolamento  e  ne  siano  conformemente  regolate  le  modalita'  di adempimento.
 6.  E'  in  ogni  caso  necessario  procedere  all'identifi-cazione diretta  qualora  si  abbia  motivo di ritenere che l'identificazione effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 del presente regolamento non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.
 
 
 
 Note all'art. 6:
 - Il  testo  degli  articoli 1  e  35  del  decreto del
 Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445:
 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
 in materia di documentazione amministrativa. - Testo A), e'
 il seguente:
 «Art.  1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo
 unico si intende per:
 a) documento  amministrativo:  ogni rappresentazione,
 comunque  formata,  del  contenuto  di atti, anche interni,
 delle  pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai
 fini  dell'attivita'  amministrativa. Le relative modalita'
 di  trasmissione  sono  quelle indicate al capo II, sezione
 III, del presente testo unico;
 b) documento    informatico:    la   rappresentazione
 informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
 c) documento di riconoscimento: ogni documento munito
 di  fotografia  del  titolare  e  rilasciato,  su  supporto
 cartaceo,   magnetico   o   informatico,  da  una  pubblica
 amministrazione  italiana  o  di  altri Stati, che consenta
 l'identificazione personale del titolare;
 d) documento  d'identita':  la  carta  d'identita' ed
 ogni  altro  documento  munito di fotografia del titolare e
 rilasciato,  su supporto cartaceo, magnetico o informatico,
 da  una  pubblica  amministrazione  competente  dello Stato
 italiano  o  di altri Stati, con la finalita' prevalente di
 dimostrare l'identita' personale del suo titolare;
 e) documento  d'identita'  elettronico:  il documento
 analogo  alla  carta d'identita' elettronica rilasciato dal
 comune fino al compimento del quindicesimo anno di eta';
 f) certificato:   il   documento  rilasciato  da  una
 amministrazione  pubblica  avente funzione di ricognizione,
 riproduzione  o  partecipazione  a terzi di stati, qualita'
 personali  e  fatti  contenuti  in albi, elenchi o registri
 pubblici  o  comunque  accertati  da  soggetti  titolari di
 funzioni pubbliche;
 g) dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione: il
 documento,   sottoscritto   dall'interessato,  prodotto  in
 sostituzione del certificato di cui alla lettera f);
 h) dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta':
 il  documento  sottoscritto  dall'interessato,  concernente
 stati,  qualita'  personali  e  fatti,  che siano a diretta
 conoscenza   di  questi,  resa  nelle  forme  previste  dal
 presente testo unico;
 i) autenticazione  di sottoscrizione: l'attestazione,
 da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione e'
 stata   apposta   in   sua  presenza,  previo  accertamento
 dell'identita' della persona che sottoscrive;
 l) legalizzazione  di firma: l'attestazione ufficiale
 della  legale  qualita'  di chi ha apposto la propria firma
 sopra   atti,   certificati,  copie  ed  estratti,  nonche'
 dell'autenticita' della firma stessa;
 m) legalizzazione  di  fotografia: l'attestazione, da
 parte  di  una  pubblica  amministrazione  competente,  che
 un'immagine    fotografica    corrisponde    alla   persona
 dell'interessato;
 n) firma  digitale:  e'  un particolare tipo di firma
 elettronica  qualificata  basata  su  un  sistema di chiavi
 asimmetriche  a  coppia,  una  pubblica  e una privata, che
 consente  al  titolare  tramite  la  chiave  privata  e  al
 destinatario  tramite  la chiave pubblica, rispettivamente,
 di  rendere  manifesta  e  di  verificare  la provenienza e
 l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di
 documenti informatici;
 o) amministrazioni  procedenti: le amministrazioni e,
 nei  rapporti  con  l'utenza, i gestori di pubblici servizi
 che  ricevono  le  dichiarazioni  sostitutive  di  cui alle
 lettere   g)  e  h)  ovvero  provvedono  agli  accertamenti
 d'ufficio ai sensi dell'art. 43;
 p) amministrazioni certificanti: le amministrazioni e
 i  gestori  di  pubblici  servizi  che detengono nei propri
 archivi   le   informazioni   e   i  dati  contenuti  nelle
 dichiarazioni  sostitutive,  o richiesti direttamente dalle
 amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71;
 q) gestione  dei documenti: l'insieme delle attivita'
 finalizzate   alla   registrazione  di  protocollo  e  alla
 classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento
 dei  documenti  amministrativi  formati  o  acquisiti dalle
 amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione
 d'archivio  adottato;  essa  e' effettuata mediante sistemi
 informativi automatizzati;
 r) sistema  di  gestione  informatica  dei documenti:
 l'insieme  delle  risorse di calcolo, degli apparati, delle
 reti   di  comunicazione  e  delle  procedure  informatiche
 utilizzati   dalle  amministrazioni  per  la  gestione  dei
 documenti;
 s) segnatura    di    protocollo:   l'apposizione   o
 l'associazione,   all'originale  del  documento,  in  forma
 permanente    e   non   modificabile   delle   informazioni
 riguardanti il documento stesso;
 t) certificati  elettronici:  ai  sensi  dell'art. 2,
 comma  1,  lettera  a),  del decreto legislativo 23 gennaio
 2002, n. 10, gli attestati elettronici che collegano i dati
 utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari
 e confermano l'identita' dei titolari stessi;
 u) certificatore:  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 1,
 lettera b), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10,
 il  soggetto  che  presta  servizi  di certificazione delle
 firme  elettroniche  o  che fornisce altri servizi connessi
 con queste ultime;
 v) certificatore  qualificato:  il  certificatore che
 rilascia  al  pubblico  certificati elettronici conformi ai
 requisiti  indicati nel presente testo unico e nelle regole
 tecniche di cui all'art. 8, comma 2;
 z) certificatore  accreditato:  ai sensi dell'art. 2,
 comma  1,  lettera  c),  del decreto legislativo 23 gennaio
 2002,  n. 10, il certificatore accreditato in Italia ovvero
 in   altri   Stati  membri  dell'Unione  europea  ai  sensi
 dell'art.  3,  paragrafo  2, della direttiva n. 1999/93/CE,
 nonche' ai sensi del presente testo unico;
 aa) certificati  qualificati:  ai  sensi dell'art. 2,
 comma  1,  lettera e),  del  decreto legislativo 23 gennaio
 2002,   n.   10,  i  certificati  elettronici  conformi  ai
 requisiti   di   cui  all'allegato  I  della  direttiva  n.
 1999/93/CE,  rilasciati  da certificatori che rispondono ai
 requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva;
 bb) carta   nazionale   dei   servizi:  il  documento
 rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso
 per  via  telematica  ai  servizi  erogati  dalla  pubblica
 amministrazione;
 cc) firma elettronica: ai sensi dell'art. 2, comma 1,
 lettera a), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10,
 l'insieme  dei  dati  in forma elettronica, allegati oppure
 connessi   tramite   associazione   logica  ad  altri  dati
 elettronici,   utilizzati  come  metodo  di  autenticazione
 informatica;
 dd) firma elettronica avanzata: ai sensi dell'art. 2,
 comma  1,  lettera  g),  del decreto legislativo 23 gennaio
 2002,  n.  10, la firma elettronica ottenuta attraverso una
 procedura informatica che garantisce la connessione univoca
 al  firmatario e la sua univoca identificazione, creata con
 mezzi  sui quali il firmatario puo' conservare un controllo
 esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo
 da  consentire  di  rilevare  se  i dati stessi siano stati
 successivamente modificati;
 ee) firma    elettronica    qualificata:   la   firma
 elettronica  avanzata  che  sia  basata  su  un certificato
 qualificato  e creata mediante un dispositivo sicuro per la
 creazione della firma;
 ff) titolare:  la persona fisica cui e' attribuita la
 firma  elettronica  e  che ha accesso al dispositivo per la
 creazione della firma elettronica;
 gg) dati  per  la  creazione  di  una  firma:  i dati
 peculiari,  come  codici  o  chiavi crittografiche private,
 utilizzati dal titolare per creare la firma elettronica;
 hh) dispositivo  per  la  creazione  della  firma: il
 programma  informatico adeguatamente configurato (software)
 o  l'apparato strumentale (hardware) usati per la creazione
 della firma elettronica;
 ii) dispositivo  sicuro per la creazione della firma:
 ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1, lettera f), del decreto
 legislativo  23 gennaio 2002, n. 10, l'apparato strumentale
 usato per la creazione della firma elettronica, rispondente
 ai   requisiti  di  cui  all'art.  10  del  citato  decreto
 legislativo  n.  10  del  2002,  nonche' del presente testo
 unico;
 ll) dati   per   la  verifica  della  firma:  i  dati
 peculiari,  come  codici o chiavi crittografiche pubbliche,
 utilizzati per verificare la firma elettronica;
 mm) dispositivo di verifica della firma: il programma
 informatico    (software)   adeguatamente   configurato   o
 l'apparato  strumentale  (hardware) usati per effettuare la
 verifica della firma elettronica;
 nn) accreditamento facoltativo: ai sensi dell'art. 2,
 comma  1,  lettera  h),  del decreto legislativo 23 gennaio
 2002,  n.  10, il riconoscimento del possesso, da parte del
 certificatore  che  la  richieda, dei requisiti del livello
 piu' elevato, in termini di qualita' e di sicurezza;
 oo) prodotti   di   firma  elettronica:  i  programmi
 informatici (software), gli apparati strumentali (hardware)
 e  i  componenti  di tali sistemi informatici, destinati ad
 essere  utilizzati  per la creazione e la verifica di firme
 elettroniche  o  da  un  certificatore per altri servizi di
 firma elettronica.».
 «Art.  35 (Documenti di identita' e di riconoscimento).
 -  1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene
 richiesto  un  documento  di  identita',  esso  puo' sempre
 essere   sostituito   dal   documento   di   riconoscimento
 equipollente ai sensi del comma 2.
 2.   Sono  equipollenti  alla  carta  di  identita'  il
 passaporto,  la  patente  di  guida, la patente nautica, il
 libretto  di  pensione,  il  patentino di abilitazione alla
 conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere
 di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di timbro
 o   di   altra   segnatura   equivalente,   rilasciate   da
 un'amministrazione dello Stato.
 3. Nei documenti d'identita' e di riconoscimento non e'
 necessaria   l'indicazione  o  l'attestazione  dello  stato
 civile, salvo specifica istanza del richiedente.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Identificazione indiretta
 1.  Non  e'  necessario  procedere  all'identificazione diretta nei seguenti casi:
 a) per i clienti gia' identificati in relazione ad un rapporto in essere;
 b) in  relazione  ad  operazioni  che,  a valere su un conto o un altro  rapporto,  sono  effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli  automatici,  per  corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono  attivita'  di  trasporto  di  valori  o  mediante  carte di pagamento;  tali  operazioni  sono  imputate al soggetto titolare del conto o del rapporto al quale ineriscono;
 c) per   i   clienti   i  cui  dati  identificativi  e  le  altre informazioni  da  acquisire  risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da documenti recanti la firma digitale ai sensi dell'articolo   23   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni;
 d) per   i   clienti  i  cui  dati  identificativi  risultino  da dichiarazione   della   rappresentanza   e  dell'autorita'  consolare italiana, cosi' come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.
 2.   Per   i  clienti,  il  cui  contatto  e'  avvenuto  attraverso l'intervento  di  un  mediatore  creditizio  e  di  un  mediatore  di assicurazione o di riassicurazione iscritto, fino all'istituzione del registro  degli  intermediari  assicurativi e riassicurativi previsto dall'art.  109  del  decreto  legislativo  7 settembre  2005, n. 209, nell'albo  previsto  dall'articolo 2 della legge 28 novembre 1984, n. 792, l'intermediario puo' procedere all'identificazione, in relazione al  rapporto per il quale e' stata compiuta la mediazione, acquisendo dal  mediatore  le  informazioni  necessarie, anche senza la presenza contestuale del cliente.
 
 
 
 Note all'art. 7:
 - Il   testo   dell'art.  23  del  citato  decreto  del
 Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' il
 seguente:
 «Art.  23 (Firma digitale). - 1. La firma digitale deve
 riferirsi  in  maniera  univoca  ad  un solo soggetto ed al
 documento  o  all'insieme  di  documenti  cui  e' apposta o
 associata.
 2.   Per  la  generazione  della  firma  digitale  deve
 adoperarsi  una chiave privata la cui corrispondente chiave
 pubblica sia stata oggetto dell'emissione di un certificato
 qualificato  che,  al  momento  della  sottoscrizione,  non
 risulti  scaduto di validita' ovvero non risulti revocato o
 sospeso.
 3.  L'apposizione  ad  un  documento informatico di una
 firma  elettronica  basata  su  un  certificato elettronico
 revocato,    scaduto   o   sospeso   equivale   a   mancata
 sottoscrizione.   La  revoca  o  la  sospensione,  comunque
 motivate,  hanno  effetto  dal momento della pubblicazione,
 salvo  che il revocante, o chi richiede la sospensione, non
 dimostri  che  essa era gia' a conoscenza di tutte le parti
 interessate.
 4.   L'apposizione   di   firma   digitale   integra  e
 sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente,
 l'apposizione  di  sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e
 marchi di qualsiasi genere.
 5.  Attraverso  il  certificato  elettronico  si devono
 rilevare,  secondo  le  regole  tecniche di cui all'art. 8,
 comma  2,  la validita' del certificato elettronico stesso,
 nonche'  gli  elementi  identificativi  del  titolare e del
 certificatore.».
 - Il   testo   dell'art.   6  del  decreto  legislativo
 26 maggio  1997, n. 153: (Integrazione dell'attuzione della
 direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali
 di   provenienza   illecita.   Pubblicato   nella  Gazzetta
 Ufficiale 13 giugno 1997, n. 136), e' il seguente:
 «Art.   5.   -   1.  Ai  fini  dell'applicazione  delle
 disposizioni   contenute  nell'art.  13  del  decreto-legge
 15 dicembre  1979,  n.  625, convertito, con modificazioni,
 dalla  legge  6  febbraio  1980,  n.  15,  come  da  ultimo
 sostituito  dall'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
 143,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 luglio
 1991,  n.  197,  il  potere  di  identificazione  da  parte
 dell'autorita'  consolare  italiana  di  soggetti  operanti
 all'estero  e' riservata alle rappresentanze diplomatiche e
 consolari di prima categoria.».
 - Per  l'art.  109  del  decreto legislativo n. 209 del
 2005, si vedano le note all'art. 1.
 - L'art.  2  della  legge  28  novembre  1984,  n. 792,
 abrogata  dall'art. 354 del decreto legislativo 7 settembre
 2005, n. 209, recava:
 «Art. 2 (Attivita' del mediatore).».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Identificazione a distanza
 1.  Non  e'  necessario  procedere  all'identificazione di cui agli articoli 6  e  7 qualora ai clienti sia stata rilasciata attestazione da  soggetti  presso  i  quali  gli  stessi  sono  titolari di conti, depositi  o  altri rapporti continuativi e in relazione ai quali sono stati gia' identificati di persona.
 2.  L'attestazione  deve essere idonea a confermare l'identita' tra il  soggetto  che deve essere identificato e il soggetto titolare del conto  o  del  rapporto  presso  l'intermediario  attestante, nonche' l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza.
 3. L'attestazione puo' essere rilasciata dai seguenti soggetti:
 a) intermediari abilitati;
 b) enti  creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea,  cosi'  come  definiti nell'articolo 1, lettera A) e lettera B), n. 2), n. 3) e n. 4), della direttiva;
 c) banche  aventi  sede  legale  e  amministrativa  in  Paesi non appartenenti  all'Unione europea purche' aderenti al gruppo di azione finanziaria  internazionale  (GAFI)  e  succursali  in  tali Paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI;
 4.  L'attestazione puo' consistere in un bonifico eseguito a valere sul  conto  per il quale il cliente e' stato identificato di persona, che  contenga  un codice rilasciato al cliente dall'intermediario che deve procedere all'identificazione.
 5.  L'UIC  puo'  indicare  ulteriori  forme e modalita' particolari dell'idonea  attestazione  anche  tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza.
 6. In nessun caso l'attestazione puo' essere rilasciata da soggetti che  non  hanno insediamenti fisici in alcun Paese. Per «insediamento fisico» si intende un luogo destinato allo svolgimento dell'attivita' istituzionale,   con   stabile  indirizzo,  diverso  da  un  semplice indirizzo   elettronico,  in  un  Paese  nel  quale  il  soggetto  e' autorizzato  a  svolgere  la  propria  attivita';  in tale  luogo  il soggetto  deve  impiegare  una  o  piu'  persone  a tempo pieno, deve mantenere   evidenze   relative  all'attivita'  svolta,  deve  essere soggetto  ai  controlli  effettuati  dall'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione ad operare.
 
 
 
 Nota all'art. 8:
 - Per   la  direttiva  del  Consiglio  delle  comunita'
 europee n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, si vedano le note
 all'art. 1.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Modalita' della registrazione
 1.  Le  informazioni  relative ai dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale questo opera, alla data, all'importo e  alla  tipologia  delle  operazioni e dei mezzi di pagamento devono essere  registrate nell'archivio unico informatico tempestivamente e, comunque,  non  oltre  il  trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione.  Le  stesse  informazioni  devono  essere registrate entro  trenta giorni dall'apertura, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto.
 2.  Nell'indicazione  dell'importo  delle  operazioni  deve  essere evidenziata,  mediante  apposito  codice,  la  parte  in contanti. Le registrazioni   degli   importi   espressi  in  valuta  estera  vanno effettuate   nel   controvalore   in  euro  al  cambio  di  effettiva negoziazione  ovvero,  in  mancanza,  al cambio indicativo del giorno precedente   l'operazione;  in  ogni  caso,  deve  essere  conservata evidenza della valuta estera in cui l'operazione e' espressa.
 3.  Le  operazioni  relative  a  rapporti intestati a piu' soggetti vanno  riferite  a  tutti gli intestatari. Per la registrazione, puo' essere   indicato  il  solo  numero  del  rapporto,  in  presenza  di un'anagrafe   che   comunque   consenta   di   individuare   tutti  i cointestatari   e  garantisca  la  possibilita'  di  trarre  evidenze aziendali   integrate.  Devono  essere  comunque  registrati  i  dati identificativi dei soggetti che eseguono le operazioni.
 4.  I dati identificativi e le altre informazioni relative a conti, depositi   o   altri  rapporti  continuativi,  possono  anche  essere contenuti  in  archivi  informatici,  diversi  dall'archivio unico, a condizione che sia comunque assicurata la possibilita' di trarre, con un'unica interrogazione, evidenze aziendali integrate e la storicita' dei dati e delle informazioni.
 5.  Per  le  imprese  e  gli enti assicurativi il termine di cui al comma  1  del  presente  articolo,  decorre  dal  giorno in cui hanno ricevuto  i  dati  da  parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta  giorni.  Nell'intervallo di tempo eventualmente intercorrente fra  l'effettuazione delle operazioni e l'immissione dei dati e delle informazioni   nell'archivio,   al  fine  di  assicurarne  la  facile reperibilita',  gli  intermediari devono istituire apposite evidenze, anche presso le unita' e gli operatori distaccati.
 |  |  |  | Art. 10. Caratteristiche dell'archivio unico informatico
 1. L'archivio unico informatico e' formato e gestito a cura di ogni intermediario,  secondo gli standard e le compatibilita' informatiche stabilite dall'UIC.
 2.  L'intermediario  puo'  avvalersi,  per  la  tenuta  e  gestione dell'archivio  unico  informatico, di un autonomo centro di servizio, ferme  restando  le specifiche responsabilita' previste dalla legge a carico  dell'intermediario  e  purche'  sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso.
 3.  Gli  intermediari  facenti  parte di un medesimo gruppo possono avvalersi,  per  la tenuta e gestione dei propri archivi, di un unico centro  di  servizio  affinche'  un  delegato  possa  trarre evidenze integrate  a  livello  di  gruppo  anche  ai sensi di quanto previsto all'articolo  3  della  legge  antiriciclaggio.  Deve essere comunque garantita  la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun intermediario.
 4.  L'archivio  unico  informatico  deve essere strutturato in modo tale  da assicurare la chiarezza e la completezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della storicita'  delle  informazioni, la possibilita' di desumere evidenze integrate, la facilita' di consultazione.
 5.  Qualora  vi  sia  necessita'  di  modificare  informazioni gia' acquisite  nell'archivio  unico informatico, a seguito della modifica di elementi di fatto o di verifiche effettuate dopo la registrazione, occorre  evidenziare con chiarezza le modifiche apportate conservando evidenza dell'informazione precedente.
 6.  Le  informazioni  registrate  nell'archivio  unico  informatico devono  essere  conservate  per  dieci  anni successivi al compimento dell'operazione o alla chiusura del rapporto.
 7.  Per  l'accertamento dei fatti in un procedimento penale o in un procedimento   per   l'applicazione  di  misure  di  prevenzione,  le informazioni    e    i    dati,    contenuti   nell'archivio   tenuto dall'intermediario,   sono   acquisiti   per   ordine  dell'autorita' giudiziaria.
 
 
 
 Nota all'art. 10:
 - Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1991,
 n. 143, e' il seguente:
 «Art.   3   (Segnalazioni   di  operazioni).  -  1.  Il
 responsabile  della  dipendenza,  dell'ufficio  o  di altro
 punto  operativo ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al
 titolare  dell'attivita'  o al legale rappresentante o a un
 suo  delegato  ogni  operazione  che  per  caratteristiche,
 entita',  natura,  o  per  qualsivoglia  altra  circostanza
 conosciuta  a  ragione  delle  funzioni  esercitate, tenuto
 conto  anche  della  capacita'  economica  e dell'attivita'
 svolta  dal soggetto cui e' riferita, induca a ritenere, in
 base  agli  elementi  a  sua disposizione, che il danaro, i
 beni  o  le  utilita'  oggetto  delle  operazioni  medesime
 possano    provenire    dai    delitti    previsti    dagli
 articoli 648-bis  e  648-ter  del  codice  penale.  Tra  le
 caratteristiche  di  cui al periodo precedente e' compresa,
 in   particolare,  l'effettuazione  di  una  pluralita'  di
 operazioni  non giustificata dall'attivita' svolta da parte
 della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza,
 da   parte  di  persone  appartenenti  allo  stesso  nucleo
 familiare  o  dipendenti  o  collaboratori  di  una  stessa
 impresa o comunque da parte di interposta persona.
 2. Il titolare dell'attivita', il legale rappresentante
 o  un  suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e,
 qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli
 elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio
 di  cui  all'art.  2, conima 1, le trasmette senza ritardo,
 ove  possibile prima di eseguire l'operazione, anche in via
 informatica  e  telematica,  all'Ufficio italiano dei cambi
 senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti.
 3.  Il  Ministro  del tesoro, sentita la commissione di
 cui   all'art.   3-ter,   di   concerto   con   i  Ministri
 dell'interno,  di grazia e giustizia e delle finanze, emana
 con   proprio   decreto  disposizioni  sull'utilizzo  delle
 procedure  informatiche  o  telematiche per la trasmissione
 delle   segnalazioni   all'Ufficio   italiano   dei  cambi.
 L'Ufficio  italiano  dei cambi emana le relative istruzioni
 applicative.
 4. L'Ufficio italiano dei cambi:
 a) effettua   i   necessari   approfondimenti   sulle
 segnalazioni  di  cui  al  comma  2,  ivi  compresi  quelli
 relativi  ad  omesse  segnalazioni  di  cui  sia  venuto  a
 conoscenza  in  base  alle informazioni e ai dati contenuti
 nei propri archivi;
 b) puo'   avvalersi   ove   necessario,   secondo  le
 modalita'  stabilite  con  decreto del Ministro del tesoro,
 sentita  la  commissione di cui all'art. 3-ter, di concerto
 con  i  Ministri  delle  finanze,  di  grazia e giustizia e
 dell'interno,  dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e
 dei  depositi  di  cui  all'art.  20,  comma 4, della legge
 30 dicembre 1991, n. 413;
 c) puo'   acquisire  ulteriori  dati  e  informazioni
 presso i soggetti tenuti alle segnalazioni;
 d) puo'   utilizzare   i   risultati   delle  analisi
 effettuate  ai  sensi dell'art. 5, comma 10, della presente
 legge,  nonche'  delle  analisi  concernenti  anche singole
 anomalie,   utilizzando  ove  necessario  informazioni  che
 possono    essere   chieste   ai   soggetti   tenuti   alle
 segnalazioni;
 e) effettua  gli  approfondimenti  che coinvolgono le
 competenze  delle  autorita' di vigilanza di settore con la
 partecipazione  di rappresentanti delle autorita' medesime,
 le  quali  integrano  le  segnalazioni  con  gli  ulteriori
 elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;
 f) fermo  restando  quanto previsto dall'art. 331 del
 codice  di  procedura  penale,  trasmette  senza indugio le
 segnalazioni,  completate  ai  sensi  del  presente comma e
 corredate   di   una   relazione  tecnica,  alla  Direzione
 investigativa  antimafia  e  al  Nucleo speciale di polizia
 valutaria  della  Guardia  di  finanza, che ne informano il
 Procuratore  nazionale  antimafia,  qualora siano attinenti
 alla   criminalita'   organizzata   ovvero   le   archivia,
 informandone   gli   stessi   organi   investigativi.   Per
 effettuare  i  necessari approfondimenti e per il controllo
 previsto  dall'art. 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo
 speciale  di  polizia  valutaria  esercitano anche i poteri
 loro  attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali
 poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei
 nuclei  regionali e provinciali di polizia tributaria della
 Guardia  di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia
 valutaria  puo' demandare l'assolvimento dei compiti di cui
 al presente decreto.
 5.  Ferme  restando le disposizioni sul segreto per gli
 atti   di  indagine,  qualora  la  segnalazione  non  abbia
 ulteriore corso gli organi investigativi di cui al comma 4,
 lettera  f), informano l'Ufficio italiano dei cambi, che ne
 da   notizia   al   titolare   dell'attivita',   al  legale
 rappresentante  o  al suo delegato. Le autorita' inquirenti
 informano  l'Ufficio  italiano  dei  cambi  di  ogni  altra
 circostanza  in  cui  emergano  fatti  e  situazioni la cui
 conoscenza  puo'  essere  comunque utilizzata per prevenire
 l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
 6.  L'Ufficio  italiano  dei  cambi, anche su richiesta
 degli  organi  investigativi di cui al comma 4, lettera f),
 puo'  sospendere l'operazione per un massimo di quarantotto
 ore,  sempre che cio' non possa determinare pregiudizio per
 il corso delle indagini e per l'operativita' corrente degli
 intermediari,   dandone   immediata   notizia  agli  organi
 investigativi medesimi.
 7.  Le  segnalazioni  effettuate  ai  sensi  e  per gli
 effetti  del presente articolo non costituiscono violazione
 di   obblighi   di   segretezza.   Le   segnalazioni   e  i
 provvedimenti  di  cui  al  comma  6,  posti  in  essere in
 conformita'  del  presente  articolo  e per le finalita' da
 esso  previste,  non  comportano  responsabilita'  di alcun
 tipo.
 8.  E'  fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti
 alle  segnalazioni  di  cui al comma 1, e a chiunque ne sia
 comunque  a  conoscenza,  di  darne comunicazione fuori dai
 casi previsti dal presente articolo.
 9.  Comma  abrogato  dall'art.  6,  decreto legislativo
 20 febbraio 2004, n. 56.
 10.  Tutte  le  informazioni  in  possesso dell'Ufficio
 italiano  dei  cambi e degli altri organi di vigilanza e di
 controllo,  relative  all'attuazione  del presente decreto,
 sono  coperte  dal  segreto  d'ufficio  anche nei confronti
 delle  pubbliche  amministrazioni.  L'Ufficio  italiano dei
 cambi  puo'  comunque  scambiare informazioni in materia di
 operazioni  sospette con le altre autorita' di vigilanza di
 cui  all'art. 11 della presente legge, nonche' con analoghe
 autorita'   di  altri  Stati  che  perseguono  le  medesime
 finalita',  a  condizioni  di reciprocita' anche per quanto
 riguarda  la riservatezza delle informazioni. Restano ferme
 le  disposizioni  della  legge 31 dicembre 1996, n. 675, in
 materia  di  trattamento  dei  dati  personali.  Gli organi
 investigativi  di  cui  al  comma 4, lettera f), forniscono
 all'Ufficio  italiano  dei  cambi  le  notizie  in  proprio
 possesso   necessarie  per  integrare  le  informazioni  da
 trasmettere  alle  medesime autorita' di altri Stati; al di
 fuori   dei   casi   di  cui  al  presente  comma,  restano
 applicabili  le  disposizioni  di  cui agli articoli 9 e 12
 della legge 10 aprile 1981, n. 121.
 11.  Tutti  i  flussi  informativi  di  cui al presente
 articolo  avvengono  di  regola con l'utilizzo di procedure
 informatiche o telematiche.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Informazioni da acquisire, registrare e conservare
 1. Le informazioni da registrare e conservare sono:
 a) con   riferimento   all'operazione,  la  data  e  la  causale, l'importo e i dati identificativi;
 b) con   riferimento   a   conti,   depositi   o  altri  rapporti continuativi,  la data, i dati identificativi del titolare unitamente alle  generalita'  dei delegati ad operare per conto del titolare del rapporto, il codice del rapporto.
 2. Ai fini del presente articolo:
 a) per  «data» si intende quella di effettuazione dell'operazione direttamente presso l'intermediario ovvero, negli altri casi, la data in  cui si acquisiscono gli elementi necessari alla contabilizzazione dell'operazione;
 b) per  «causale» si intende la tipologia dell'operazione in base al codice attribuito dall'UIC, causale analitica, nelle note tecniche dallo stesso emanate;
 c) per   «importo»   dell'operazione   si   intende   l'ammontare complessivo  dei  mezzi  di  pagamento,  con  evidenza della parte in contanti.
 3.   I   dati  identificativi  vanno  acquisiti  e  registrati  con riferimento  a chi effettua l'operazione in proprio o per conto terzi e   con  riferimento  all'eventuale  soggetto  per  conto  del  quale l'operazione stessa viene eseguita.
 4.  La  registrazione  relativa  a conti depositi ed altri rapporti continuativi  va tenuta unicamente dall'intermediario cui e' imputato il   rapporto,  ancorche'  l'identificazione  sia  effettuata  presso l'intermediario che viene in contatto con la clientela.
 5.  Le registrazioni delle operazioni di importo superiore a 12.500 euro  vanno  tenute  dall'intermediario  che viene in contatto con la clientela.
 6.  Nel  caso  in  cui le operazioni vengano eseguite sulla base di ordini  di  pagamento o accreditamento, gli obblighi di registrazione incombono  sugli intermediari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a),  b) e c) del presente regolamento che curano il trasferimento. In presenza   di  ordini  di  pagamento  a  favore  e/o  d'ordine  degli intermediari  di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da d) a h) e da l)  a o) del presente regolamento in contropartita di clientela, tali intermediari  sono  comunque tenuti a registrare nel proprio archivio unico   informatico   gli   estremi  dell'operazione  disposta  dalla clientela   in  forma  semplificata  secondo  le  modalita'  definite dall'UIC.  I  dati  concernenti  le  suddette operazioni non dovranno essere  inseriti  nelle  segnalazioni  mensili  aggregate  da inviare all'UIC.
 7.  Nel caso di transazioni regolate mediante ordini di pagamento o di  accreditamento,  gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere  a),  b)  e c) del presente regolamento che operano per conto dell'ordinante  e  quelli  che  operano  per  conto  del beneficiario registrano  gli  ordini  di pagamento o di accreditamento; i soggetti che  si  interpongono nell'esecuzione dei trasferimenti si limitano a curare   la  trasmissione  dei  dati  informativi  necessari  per  la registrazione.
 8.  L'intermediario che interviene per conto del soggetto ordinante e' tenuto a registrare:
 a) i  dati identificativi di chi effettua l'operazione in proprio o  per  conto  di terzi e dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita (ordinante);
 b) gli  estremi  (nome,  cognome  o  denominazione sociale e, ove noti, indirizzo, sede o paese estero) del beneficiario;
 c) l'intermediario   (denominazione   e  localizzazione  o  paese estero)  presso  il  quale  deve  essere  effettuato  il  pagamento o l'accredito dell'importo.
 9.  L'intermediario  che  interviene  per  conto  del  beneficiario registra:
 a) i  dati  identificativi  del  beneficiario  dell'operazione in proprio  o  per  conto  terzi e dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita;
 b) gli  estremi  (nome,  cognome  o  denominazione sociale e, ove noti, indirizzo, sede o paese estero) dell'ordinante;
 c) l'intermediario   (denominazione   e  localizzazione  o  paese estero) presso il quale l'ordine e' stato disposto.
 10. Nel caso di ordini di pagamento o di accreditamento provenienti dall'estero,  l'intermediario  italiano  tenuto  alla  registrazione, oltre  ad  acquisire  i  dati  identificativi  del beneficiario, deve comunque   indicare  l'intermediario  estero  intervenuto  per  conto dell'ordinante   e,   ove   noti,   il  paese  e  le  generalita'  di quest'ultimo.
 11.   Qualora  un'operazione  venga  disposta,  con  un  ordine  di pagamento  o di accreditamento avvalendosi di conti, depositi o altri rapporti    continuativi    esistenti    all'estero,   l'obbligo   di registrazione   grava   sull'intermediario   italiano   ordinante   o beneficiario.
 |  |  |  | Art. 12. Protezione dei dati e delle informazioni
 1.  Agli  obblighi  di identificazione e registrazione previsti nel presente   regolamento   si   applicano   le   disposizioni  previste dall'articolo  11  del  codice  in  materia  di  protezione  dei dati personali.
 2. Gli intermediari devono rilasciare ai clienti informativa idonea ad  assolvere  agli  obblighi previsti dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali.
 3. L'adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione  costituisce  «trattamento  dei dati», come definito nel primo  comma,  lettera  a)  dell'articolo  4 del codice in materia di protezione  dei  dati  personali.  Le  operazioni di trattamento sono effettuate  dagli  incaricati  del  trattamento  che operano sotto la diretta  autorita'  del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni da questi impartite. L'individuazione degli incaricati del trattamento e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 30 del codice in materia di protezione dei dati personali.
 4.   Nella   tenuta  dell'archivio  previsto  all'articolo  9,  gli intermediari sono tenuti al rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza  contenuti  negli articoli da 31 a 36 del codice in materia di protezione dei dati personali.
 
 
 
 Note all'art. 12:
 - Il  testo  degli articoli 4, comma 1, lettera a), 11,
 13  e dal 30 al 36 del citato decreto legislativo 30 giugno
 2003, n. 196, e' il seguente:
 «Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
 si intende per:
 a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di
 operazioni,  effettuati  anche senza l'ausilio di strumenti
 elettronici,  concernenti  la  raccolta,  la registrazione,
 l'organizzazione,   la   conservazione,  la  consultazione,
 l'elaborazione,    la    modificazione,    la    selezione,
 l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
 il    blocco,   la   comunicazione,   la   diffusione,   la
 cancellazione  e  la  distruzione  di  dati,  anche  se non
 registrati in una banca di dati;».
 Art.  11  (Modalita'  del  trattamento  e requisiti dei
 dati). - 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 b) raccolti   e  registrati  per  scopi  determinati,
 espliciti  e  legittimi,  ed utilizzati in altre operazioni
 del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
 c) esatti e, se necessario, aggiornati;
 d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
 finalita'  per  le  quali  sono  raccolti o successivamente
 trattati;
 e) conservati    in    una    forma    che   consenta
 l'identificazione dell'interessato per un periodo cli tempo
 non  superiore  a  quello necessario agli scopi per i quali
 essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
 2.  I  dati  personali  trattati  in  violazione  della
 disciplina  rilevante  in  materia  di trattamento dei dati
 personali non possono essere uti1izzati.».
 Art.  13 (Informativa). - 1. L'interessato o la persona
 presso  la  quale  sono  raccolti  i  dati  personali  sono
 previamente informati oralmente o per iscritto circa:
 a) le  finalita'  e  le modalita' del trattamento cui
 sono destinati i dati;
 b) la   natura   obbligatoria   o   facoltativa   del
 conferimento dei dati;
 c) le   conseguenze   di  un  eventuale  rifiuto  cli
 rispondere;
 d) i  soggetti  o le categorie di soggetti ai quali i
 dati  personali  possono  essere  comunicati  o che possono
 venirne   a   conoscenza  in  qualita'  di  responsabili  o
 incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 e) i diritti di cui all'art. 7;
 f) gli  estremi  identificativi  del  titolare  e, se
 designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai
 sensi dell'art. 5 e del responsabile. Quando il titolare ha
 designato piu' responsabili e' indicato almeno uno di essi,
 indicando   il  sito  della  rete  di  comunicazione  o  le
 modalita'  attraverso  le  quali  e'  conoscibile  in  modo
 agevole  l'elenco  aggiornato  dei  responsabili. Quando e'
 stato   designato   un   responsabile   per   il  riscontro
 all'interessato  in  caso  di  esercizio dei diritti di cui
 all'art. 7, e' indicato tale responsabile.
 2.  L'informativa  di cui al comma 1 contiene anche gli
 elementi  previsti  da specifiche disposizioni del presente
 codice  e  puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla
 persona  che  fornisce  i  dati  o  la  cui conoscenza puo'
 ostacolare  in  concreto  l'espletamento,  da  parte  di un
 soggetto  pubblico,  di  funzioni  ispettive o di controllo
 svolte  per  finalita'  di  difesa  o sicurezza dello Stato
 oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
 3.    Il   Garante   puo'   individuare   con   proprio
 provvedimento   modalita'  semplificate  per  l'informativa
 fornita  in particolare da servizi telefonici di assistenza
 e informazione al pubblico.
 4.  Se  i  dati  personali  non  sono  raccolti  presso
 l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva
 delle  categorie  di  dati  trattati,  e'  data al medesimo
 interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando
 e'  prevista  la  loro  comunicazione,  non  oltre la prima
 comunicazione
 5  La  disposizione  di  cui  al comma 4 non si applica
 quando:
 a) i  dati  sono  trattati  in  base  ad  un  obbligo
 previsto  dalla  legge, da un regolamento o dalla normativa
 comunitaria;
 b) i  dati  sono trattati ai fini dello svolgimento
 delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dIcembre
 2000,  n.  397,  o, comunque, per far valere o difendere un
 diritto  in  sede  giudiziaria,  sempre  che  i  dati siano
 trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
 strettamente necessario al loro perseguimento;
 c) l'informativa  all'interessato comporta un impiego
 di  mezzi  che  il  Garante,  prescrivendo eventuali misure
 appropriate,    dichiari    manifestamente   sproporzionati
 rispetto  al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio
 del Garante, impossibile.».
 «Art.   30   (Incaricati  del  trattamento).  -  1.  Le
 operazioni di trattamento possono essere effettuate Solo da
 incaricati  che  operano  sotto  la  diretta  autorita' del
 titolare  o  del  responsabile, attenendosi alle istruzioni
 impartite.
 2.   La  designazione  e'  effettuata  per  iscritto  e
 individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito.
 Si  considera  tale anche la documentata preposizione della
 persona  fisica  ad una unita' per la quale e' individuato,
 per  iscritto,  l'ambito  del  trattamento  consentito agli
 addetti all'unita' medesima.».
 «Art. 31 (Obblighi di sicurezza). - 1. I dati personali
 oggetto  di trattamento sono custoditi e controllati, anche
 in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
 tecnico,   alla   natura   dei   dati   e  alle  specifiche
 caratteristiche  del  trattamento,  in  modo  da ridurre al
 minimo,  mediante  l'adozione di idonee e preventive misure
 di  sicurezza,  i  rischi  di  distruzione o perdita, anche
 accidentale,  dei dati stessi, di accesso non autorizzato o
 di trattamento non consentito o non conforme alle finalita'
 della raccolta.».
 «Art.  32  (Particolari titolari). - 1. Il fornitore di
 un  servizio  di  comunicazione  elettronica accessibile al
 pubblico   adotta  ai  sensi  dell'art.  31  idonee  misure
 tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per
 salvaguardare  la  sicurezza dei suoi servizi, l'integrita'
 dei   dati   relativi   al   traffico,  dei  dati  relativi
 all'ubicazione  e delle comunicazioni elettroniche rispetto
 ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.
 2.   Quando  la  sicurezza  del  servizio  o  dei  dati
 personali   richiede   anche   l'adozione   di  misure  che
 riguardano   la   rete,   il   fornitore  del  servizio  di
 comunicazione  elettronica  accessibile  al pubblico adotta
 tali  misure  congiuntamente  con  il  fornitore della rete
 pubblica  di  comunicazioni. In caso di mancato accordo, su
 richiesta di uno dei fornitori, la controversia e' definita
 dall'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni secondo
 le modalita' previste dalla normativa vigente.
 3.   Il  fornitore  di  un  servizio  di  comunicazione
 elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e,
 ove  possibile,  gli  utenti,  se  sussiste  un particolare
 rischio   di   violazione   della   sicurezza  della  rete,
 indicando,  quando il rischio e' al di fuori dell'ambito di
 applicazione delle misure che il fornitore stesso e' tenuto
 ad  adottare  ai  sensi  dei commi 1 e 2, tutti i possibili
 rimedi  e i relativi costi presumibili. Analoga informativa
 e'  resa  al  Garante e all'Autorita' per le garanzie nelle
 comunicazioni.».
 «Art.  33  (Misure  minime).  -  1. Nel quadro dei piu'
 generali  obblighi  di  sicurezza  di  cui  all'art.  31, o
 previsti   da   speciali   disposizioni,   i  titolari  del
 trattamento  sono  comunque  tenuti  ad  adottare le misure
 minime  individuate  nel presente capo o ai sensi dell'art.
 58,  comma  3,  volte  ad  assicurare  un livello minimo di
 protezione dei dati personali.».
 Art.  34  (Trattamenti con strumenti elettronici). - 1.
 Il  trattamento  di dati personali effettuato con strumenti
 elettronici  e'  consentito solo se sono adottate, nei modi
 previsti  dal  disciplinare tecnico contenuto nell'allegato
 B), le seguenti misure minime:
 a) autenticazione informatica;
 b) adozione    di   procedure   di   gestione   delle
 credenziali di autenticazione;
 c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
 d) aggiornamento     periodico    dell'individuazione
 dell'ambito   del   trattamento   consentito   ai   singoli
 incaricati  e  addetti  alla  gestione  o alla manutenzione
 degli strumenti elettronici;
 e) protezione  degli strumenti elettronici e dei dati
 rispetto  a  trattamenti  illeciti  di dati, ad accessi non
 consentiti e a determinati programmi informatici;
 f) adozione  di procedure per la custodia di copie di
 sicurezza,  il  ripristino  della disponibilita' dei dati e
 dei sistemi;
 g) tenuta  di  un  aggiornato documento programmatico
 sulla sicurezza;
 h) adozione  di  tecniche  di  cifratura  o di codici
 identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a
 rivelare  lo  stato di salute o la vita sessuale effettuati
 da organismi sanitari.».
 «Art.  35  (Trattamenti  senza  l'ausilio  di strumenti
 elettronici).   -   1. Il  trattamento  di  dati  personali
 effettuato  senza  l'ausilio  di  strumenti  elettronici e'
 consentito  solo  se  sono  adottate, nei modi previsti dal
 disciplinare   tecnico   contenuto   nell'allegato  b),  le
 seguenti misure minime:
 a) aggiornamento     periodico    dell'individuazione
 dell'ambito   del   trattamento   consentito   ai   singoli
 incaricati o alle unita' organizzative;
 b) previsione  di procedure per un'idonea custodia di
 atti   e   documenti   affidati   agli  incaricati  per  lo
 svolgimento dei relativi compiti;
 c) previsione  di  procedure  per la conservazione di
 determinati  atti  in  archivi  ad  accesso  selezionato  e
 disciplina   delle   modalita'   di   accesso   finalizzata
 all'identificazione degli incaricati.».
 «Art. 36 (Adeguamento). - 1. Il disciplinare tecnico di
 cui  all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al
 presente capo, e' aggiornato periodicamente con decreto del
 Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le
 innovazioni  e  le  tecnologie, in relazione all'evoluzione
 tecnica e all'esperienza maturata nel settore.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 13. Vicende    dell'archivio    unico   informatico   nei   processi   di trasformazione
 1.  Nei  casi  di  cessione  di  dipendenze, di cessione di rami di azienda, di scissione nonche' di fusione, il cessionario, il soggetto risultante  dalla fusione ed i soggetti derivanti dalla scissione non devono   procedere   ad   una   nuova  identificazione  in  relazione all'apertura   dei  rapporti  trasferiti,  salvi  i  casi  di  dubbio sull'identita'  della  clientela  e ferma restando la responsabilita' per i casi di omessa o inesatta identificazione.
 2.  I  soggetti  cedenti  di dipendenze o di rami di azienda devono registrare  la  chiusura dei rapporti trasferiti entro due mesi dalla data  di  esecutivita'  dell'atto. Qualora da parte di detti soggetti cessi l'attivita' rilevante per l'applicazione del decreto, entro sei mesi  dalla  data  di  esecutivita'  dell'atto  devono  trasferire il proprio archivio unico al cessionario che garantira' la conservazione delle  registrazioni  ricevute  e la integrazione delle stesse con le proprie registrazioni.
 3.  Il  soggetto  che  si  scinde  deve  registrare la chiusura dei rapporti  trasferiti  entro  due  mesi  dalla  data  di  esecutivita' dell'atto.  Qualora  il  soggetto  che  si  scinde  cessi l'attivita' rilevante  per l'applicazione del decreto, deve trasferire l'archivio unico,  entro  sei  mesi  dalla  data  di  esecutivita' dell'atto, al soggetto  derivante  dalla scissione che eserciti detta attivita', il quale  garantira'  la conservazione delle registrazioni ricevute e la integrazione  delle  stesse  con le proprie registrazioni; in caso di pluralita',  le  informazioni  conservate nell'archivio unico saranno trasferite a tutti i soggetti derivanti dalla scissione.
 4.  In  caso  di  fusione  il  soggetto  che cessa l'attivita' deve registrare,  entro  due mesi dalla data di esecutivita' dell'atto, la chiusura dei rapporti e trasferire, entro sei mesi dalla stessa data, l'archivio  unico  all'intermediario  incorporante o risultante dalla fusione,  il  quale  garantira'  la conservazione delle registrazioni ricevute e la integrazione delle stesse con le proprie registrazioni.
 5.  L'UIC  puo'  adottare disposizioni applicative per le modalita' della  tenuta  dell'archivio  unico  nei  casi  di trasformazione dei soggetti  indicati  nell'articolo  2  del presente regolamento in una diversa  forma  giuridica  ovvero  in  un diverso soggetto ugualmente compreso tra quelli indicati nell'articolo 2.
 6.  Al  di  fuori  delle ipotesi previste nei commi precedenti, gli intermediari, nei casi di liquidazione, di procedure concorsuali o in qualsiasi  altro  evento  che  comporti la cessazione dell'attivita', registrano  la  chiusura  dei rapporti entro due mesi e trasferiscono l'archivio unico informatico all'UIC entro i successivi quattro mesi.
 |  |  |  | Art. 14. Eccezioni   agli   obblighi   di   identificazione,  registrazione  e conservazione
 1. Gli obblighi, nei termini sopra riportati, non sussistono per le operazioni  e  i  rapporti posti in essere tra intermediari abilitati quando   operano   esclusivamente   in  nome  e  per  conto  proprio; l'esenzione opera per ambedue gli intermediari abilitati.
 2.  Parimenti  gli  obblighi  non  sussistono  per gli intermediari abilitati  in relazione alle operazioni e ai rapporti posti in essere con  enti  creditizi  e  finanziari e le imprese di assicurazioni che esercitano    l'attivita'    di    assicurazione    diretta   diversa dall'assicurazione  sulla  vita  debitamente autorizzate ai sensi del decreto   legislativo   7 settembre   2005,  n.  209  e  le  relative succursali,  cosi' come definiti all'articolo 1, lettera A) e lettera B),  n.  2),  n.  3) e n. 4) della direttiva, situati in Stati membri dell'Unione  europea,  nonche'  con soggetti cui sia stato attribuito dall'UIC il codice di corrispondente bancario estero.
 3.  In  ogni caso, per le materiali movimentazioni di contante e di titoli  al  portatore,  effettuate  anche  per  il tramite di vettori specializzati,  vanno  acquisiti e registrati il codice dell'anagrafe dei  corrispondenti  bancari  esteri  di  banche  italiane attribuito dall'UIC,  la  data,  la  causale, il codice Paese estero e l'importo dell'operazione,  distinguendo  mediante  apposito codice la parte in contante.
 4.  Le deroghe di cui al comma 2 non si applicano alle operazioni e rapporti  posti  in  essere  con  e da soggetti privi di insediamenti fisici  in alcun paese secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, del presente regolamento.
 5.   Gli   intermediari   non   sono   tenuti   agli   obblighi  di identificazione  e di registrazione per i rapporti intrattenuti e per le  operazioni  poste  in  essere dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dalla lettera b) alla lettera f) del decreto. Resta peraltro fermo  in  capo  agli  intermediari  l'obbligo di identificazione del cliente,  e  di  registrazione delle operazioni da questi compiute in contropartita con i suddetti soggetti.
 6. Gli obblighi sono altresi' esclusi per i conti, i depositi e gli altri  rapporti  continuativi  intrattenuti dagli intermediari con le sezioni  di  tesoreria  provinciale  dello Stato, la Banca d'Italia e l'UIC.
 7.  Non  sono sottoposte a registrazione le operazioni contabili di accredito  e addebito relative ai Titoli di Stato, effettuate, presso lo    stesso   intermediario,   tra   rapporti   recanti   l'identica intestazione.
 
 
 
 Note all'art. 14:
 - Per  il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
 e la direttiva 91/308/CEE, si vedano le note all'art. 1.
 - Il  testo  dell'art.  2,  comma 2, del citato decreto
 legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e' il seguente:
 «2.  Gli  obblighi  di  segnalazione  delle  operazioni
 sospette  e  le  disposizioni  contenute  negli articoli 3,
 3-bis e 10 della legge antiriciclaggio si applicano:
 a) ai soggetti indicati nel comma 1;
 b) alle  societa' di gestione accentrata di strumenti
 finanziari;
 c) alle    societa'    di    gestione   dei   mercati
 regolamentati  di  strumenti  finanziari  e ai soggetti che
 gestiscono  strutture  per  la  negoziazione  di  strumenti
 finanziari e di fondi interbancari;
 d) alle   societa'   di   gestione   dei  servizi  di
 liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
 e) alle   societa'   di   gestione   dei  sistemi  di
 compensazione  e  garanzia  delle  operazioni  in strumenti
 finanziari;
 f) agli uffici della pubblica amministrazione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 15. Abrogazioni e disposizioni finali e transitorie
 1. Sono abrogati il decreto del Ministro del tesoro del 19 dicembre 1991 e del 29 ottobre 1993, nonche' gli articoli da 1 a 5 del decreto del Ministro del tesoro del 7 luglio 1992.
 2.  Fino  all'emanazione di nuove disposizioni applicative ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto, continuano ad essere applicate in  quanto  compatibili, le disposizioni vigenti contenute in decreti ministeriali e in altri provvedimenti attuativi.
 Il  presente  decreto  munito  del sigillo di Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  di  osservarlo  e  farlo osservare.
 
 Roma, 3 febbraio 2006
 
 Il Ministro: Tremonti
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2006
 
 Ufficio  di  controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 386
 
 
 
 Nota all'art. 15:
 - Il  testo  dell'art.  8,  comma 6, del citato decreto
 legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e' il seguente:
 «6.  L'UIC  adotta  disposizioni applicative sentite le
 competenti   autorita'   di   vigilanza  di  settore  e  le
 amministrazioni   interessate.   Per   lo   svolgimento  di
 approfondimenti sul piano finanziario, l'UIC puo' acquisire
 dati,  notizie  e  documenti  presso  i  soggetti  indicati
 nell'art. 2.».
 
 
 
 
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