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| Gazzetta n. 82 del 7 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 3 febbraio 2006, n. 141 |  | Regolamento  in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle  informazioni  a  fini  antiriciclaggio  e  segnalazione  delle operazioni   sospette   a   carico  degli  avvocati,  notai,  dottori commercialisti, revisori contabili, societa' di revisione, consulenti del   lavoro,   ragionieri   e  periti  commerciali,  previsto  dagli articoli 3,   comma   2,  e  8,  comma  4,  del  decreto  legislativo 20 febbraio   2004,   n.   56,  recante  attuazione  della  direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Visto  l'articolo  1,  comma  1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante:   "Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   Legge comunitaria 2002";
 Visto  il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, concernente: "Attuazione  della  Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell'uso del sistema  finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite";
 Visto  in particolare, l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
 Visto   il   decreto-legge   3   maggio   1991,  n.  143,  recante: "Provvedimenti  urgenti  per limitare l'uso del contante e dei titoli al  portatore  nelle  transazioni  e  prevenire  l'utilizzazione  del sistema   finanziario   a   scopo  di  riciclaggio"  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  5  luglio  1991,  n.  197, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo 25 settembre 1999, n. 374, recante: "Estensione  delle disposizioni in materia di riciclaggio di capitali di  provenienza illecita ad attivita' non finanziarie particolarmente suscettibili  di  utilizzazione  ai  fini  di  riciclaggio,  a  norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52";
 Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali";
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Udito  il parere del Comitato Antiriciclaggio espresso nella seduta del 28 luglio 2004;
 Udito  il parere delle competenti autorita' di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate;
 Udito  il  parere  del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del 12 maggio 2005;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;
 Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a  norma  dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,   effettuata  con  nota  n.  DAGL-27419-10.2.2.1/2/2005  del  23 dicembre 2005;
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1
 Definizioni
 
 1. Nel presente regolamento si intendono per: a) "direttiva": la direttiva del Consiglio delle comunita' europee n.
 91/308/CEE  del  10  giugno  1991,  modificata dalla direttiva del
 Parlamento   europeo   e  del  Consiglio  dell'Unione  europea  n.
 2001/97/CE del 4 dicembre 2001; b) "legge  antiriciclaggio":  il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
 convertito,  con  modificazioni, in legge 5 luglio 1991, n. 197, e
 successive modificazioni e integrazioni; c) "decreto": il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56; d) "codice  in  materia di protezione dei dati personali": il decreto
 legislativo 30 giugno 2003, n. 196; e) "UIC": l'Ufficio italiano dei cambi; f) "libero professionista": il soggetto iscritto ai relativi collegi,
 ordini,  albi ed elenchi come individuato all'articolo 2, comma 1,
 lettere  s)  e  t)  del  decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio
 2004,  anche  quando  svolge  l'attivita'  professionale  in forma
 societaria o associativa; g) "prestazione  professionale":  la  prestazione  fornita dal libero
 professionista   che  si  sostanzia  nella  diretta  trasmissione,
 movimentazione  o  gestione di mezzi di pagamento, beni o utilita'
 in  nome o per conto del cliente ovvero nell'assistenza al cliente
 per   la   progettazione   o   realizzazione  della  trasmissione,
 movimentazione,  verifica o gestione di mezzi di pagamento, beni o
 utilita'  e  della  costituzione,  gestione  o  amministrazione di
 societa', enti, trust o strutture analoghe; h) "cliente":  il  soggetto  al quale il libero professionista presta
 assistenza   professionale,  in  seguito  al  conferimento  di  un
 incarico; i) "operazione  frazionata":  un'operazione unitaria sotto il profilo
 economico  di  valore  superiore  a  12.500  euro  posta in essere
 attraverso  piu' operazioni, effettuate in momenti diversi e in un
 circoscritto   periodo  di  tempo,  singolarmente  di  valore  non
 superiore a 12.500 euro; l) "dati identificativi": il nome e il cognome, il luogo e la data di
 nascita,   l'indirizzo,  il  codice  fiscale  e  gli  estremi  del
 documento  di  identificazione  o, nel caso di soggetti diversi da
 persona  fisica,  la  denominazione,  la  sede legale ed il codice
 fiscale; m) "mezzi  di  pagamento":  il denaro contante, gli assegni bancari e
 postali,  gli  assegni  circolari  e  gli  altri  assegni  a  essi
 assimilabili  o  equiparabili,  i  vaglia  postali,  gli ordini di
 accreditamento  o  di  pagamento,  le  carte di credito e le altre
 carte  di  pagamento,  ogni  altro  strumento  o  disposizione che
 permetta  di  trasferire  o movimentare o acquisire, anche per via
 telematica, fondi, valori o disponibilita' finanziarie.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 - Il   testo  del  comma  1  dell'art.  1  della  legge
 3 febbraio  2003,  n. 14 (Disposizioni per l'adempimento di
 obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
 Comunita' europee. Legge comunitaria 2002), e' il seguente:
 "1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro il
 termine  di  un  anno dalla data di entrata in vigore della
 presente  legge,  i  decreti  legislativi  recanti le norme
 occorrenti  per  dare  attuazione  alle  direttive comprese
 negli elenchi di cui agli allegati A e B.".
 -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  3  del  decreto
 legislativo  20 febbraio  2004,  n.  56  (Attuazione  della
 direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
 del  4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell'uso del
 sistema  finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da
 attivita' illecite), e' il seguente:
 "2.  Il  Ministro dell'economia e delle fmanze, sentiti
 l'UIC, le competenti autorita' di vigilanza di settore e le
 amministrazioni    interessate,    avendo   riguardo   alle
 peculiarita' operative dei soggetti obbligati, all'esigenza
 di  contenere gli oneri gravanti sui medesimi e alla tenuta
 dell'archivio   nell'ambito   dei  gruppi,  stabilisce  con
 regolamento,  da  adottarsi  entro  duecentoquaranta giorni
 dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto
 legislativo,  il  contenuto  e  le  modalita' di esecuzione
 degli  obblighi  di cui al presente articolo e le modalita'
 di  identificazione  in caso di instaurazione di rapporti o
 di effettuazione di operazioni a distanza.".
 -  Il  testo del comma 4 dell'art. 8 del citato decreto
 legislativo n. 56/2004, e' il seguente:
 "4.  Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
 l'UIC  e le competenti amministrazioni interessate, al fine
 di  assicurare omogeneita' di comportamenti, stabilisce con
 regolamento,  da  adottarsi  entro  duecentoquaranta giorni
 dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto
 legislativo, le norme per l'individuazione delle operazioni
 di  cui all'art. 3 della legge antiriciclaggio da parte dei
 soggetti  indicati  nell'art.  2,  comma 1, lettere p), s),
 s-bis) e t).".
 -  Il    decreto-legge    3 maggio    1991,    n.   143
 (Provvedimenti  urgenti  per  limitare l'uso del contante e
 dei  titoli  al  portatore  nelle  transazioni  e prevenire
 l'utilizzazione   del   sistema   finanziario  a  scopo  di
 riciclaggio)   e'   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
 8 maggio   1991,   n.  106,  e  convertito  in  legge,  con
 modificazioni,  dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (Gazzetta
 Ufficiale 6 luglio 1991, n. 157).
 -  Il  decreto  legislativo  25 settembre  1999, n. 374
 (Estensione  delle  disposizioni  in materia di riciclaggio
 dei   capitali   di   provenienza  illecita'  ed  attivita'
 finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a
 fini  di  riciclaggio,  a  norma  dell'art.  15 della legge
 6 febbraio  1996,  n.  52)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale 27 ottobre 1999, n. 253.
 -  Il   decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196
 (Codice  in  materia  di  protezione dei dati personali) e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
 supplemento ordinario.
 -  Il  testo  del  comma  3  dell'art.  17  della legge
 23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri) e' il seguente:
 "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
 Note all'art. 1:
 -  La  direttiva  del Consiglio delle Comunita' europee
 n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione
 dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
 proventi   di   attivita'   illecite  -  Dichiarazione  dei
 rappresentanti  dei  governi  degli Stati membri riuniti in
 sede  di Consiglio e' pubblicata nel n. L 166 del 28 giugno
 1991.
 -  La direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del
 Consiglio,  del  4 dicembre  2001,  recante  modifica della
 direttiva    91/308/CEE   del   Consiglio   relativa   alla
 prevenzione  dell'uso  del  sistema  finanziario a scopo di
 riciclaggio   dei   proventi   di   attivita'  illecite  e'
 pubblicata nel n. L 344 del 28 dicembre 2001.
 -  Per il decreto-legge n. 143 del 1991 e per i decreti
 legislativi  n.  56 del 2004 e n. 196 del 2003 si vedano le
 note alle premesse.
 -  Il  testo del comma 1 dell'art. 2 del citato decreto
 legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 e' il seguente:
 "1. Gli obblighi indicati dall'art. 3 si applicano:
 a) alle banche;
 b) a Poste Italiane S.p.a.;
 c) agli istituti di moneta elettronica;
 d) alle societa' di intermediazione mobiliare (SIM);
 e) alle societa' di gestione del risparmio (SGR);
 f) alle societa' di investimento a capitale variabile
 (SICAV);
 g) alle imprese di assicurazione;
 h) agli agenti di cambio;
 i) alle societa' fiduciarie;
 l) alle   societa'   che   svolgono  il  servizio  di
 riscossione dei tributi;
 m) agli  intermediari finanziari iscritti nell'elenco
 speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario;
 n) agli  intermediari finanziari iscritti nell'elenco
 generale previsto dall'art. 106 del testo unico bancario;
 o) ai   soggetti  operanti  nel  settore  finanziario
 iscritti  nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli
 articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario;
 p) alle  societa'  di  revisione  iscritte  nell'albo
 speciale   previsto   dall'art.   161   del   testo   unico
 dell'intermediazione finanziaria;
 q) ai  soggetti che esercitano, ai sensi dell'art. 1,
 comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374,
 le attivita' ivi indicate;
 r) alle  succursali  italiane  dei  soggetti indicati
 alle  lettere  precedenti  aventi  sede legale in uno Stato
 estero  nonche'  le  succursali  italiane delle societa' di
 gestione del risparmio armonizzate;
 s) ai  soggetti  iscritti  nell'albo dei ragionieri e
 dei   periti   commerciali,   nel   registro  dei  revisori
 contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo
 dei consulenti del lavoro;
 s-bis) a  ogni  altro  soggetto  che  rende i servizi
 forniti  da revisori contabili, periti, consulenti ed altri
 soggetti    che    svolgono   attivita'   in   materia   di
 amministrazione, contabilita' e tributi;
 t) ai  notai  e  agli  avvocati quando, in nome o per
 conto  di  propri clienti, compiono qualsiasi operazione di
 natura  finanziaria  o  immobiliare  e  quando  assistono i
 propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di
 operazioni riguardanti:
 1)  il  trasferimento  a  qualsiasi  titolo di beni
 immobili o attivita' economiche;
 2)  la  gestione  di denaro, strumenti finanziari o
 altri beni;
 3)  l'apertura  o  la  gestione  di  conti bancari,
 libretti di deposito e conti di titoli;
 4)  l'organizzazione  degli  apporti necessari alla
 costituzione,   alla   gestione  o  all'amministrazione  di
 societa';
 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione
 di societa', enti, trust o strutture analoghe.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2 Destinatari
 
 1.  Il  presente  regolamento si applica ai seguenti soggetti nello svolgimento   della   propria   attivita'   professionale   in  forma individuale, associata o societaria: a) ai  soggetti  iscritti  nell'albo  dei dottori commercialisti, nel
 registro  dei  revisori  contabili, nell'albo dei ragionieri e dei
 periti commerciali e nell'albo dei consulenti del lavoro; b) ai  notai  e  agli  avvocati quando, in nome o per conto di propri
 clienti,  compiono  qualsiasi  operazione  di natura finanziaria o
 immobiliare   e   quando   assistono   i   propri   clienti  nella
 progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
 1)  il  trasferimento  a  qualsiasi  titolo  di  beni  immobili  o
 attivita' economiche;
 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito
 e conti di titoli;
 4)  l'organizzazione  degli  apporti  necessari alla costituzione,
 alla gestione o all'amministrazione di societa';
 5)  la  costituzione, la gestione o l'amministrazione di societa',
 enti, trust o strutture analoghe.
 2.  Il  presente regolamento, fatta eccezione per gli articoli 10 e 11, si applica altresi' alle societa' di revisione iscritte nell'albo speciale  previsto  dall'articolo  161  del  decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n. 58, alle quali si estendono tutte le disposizioni previste di seguito per i liberi professionisti.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 -  Il  testo  dell'art.  161  del  decreto  legislativo
 24 febbraio  1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in
 materia  di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi degli
 articoli 8  e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), e' il
 seguente:
 "Art.  161 (Albo speciale delle societa' di revisione).
 -  1.  La  CONSOB  provvede alla tenuta di un albo speciale
 delle  societa'  di revisione abilitate all'esercizio delle
 attivita' previste dagli articoli 155 e 158.
 2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo
 speciale   previo   accertamento   dei  requisiti  previsti
 dall'art.  6,  comma  1, del decreto legislativo 27 gennaio
 1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica. Non puo'
 essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione
 il  cui  amministratore  si  trovi  in una delle situazioni
 previste  dall'art.  8,  comma  1,  del decreto legislativo
 27 gennaio 1992, n. 88.
 3.  Le  societa'  di  revisione  costituite  all'estero
 possono  essere  iscritte  nell'albo  se  in  possesso  dei
 requisiti  previsti  dal comma 2. Tali societa' trasmettono
 alla  CONSOB  una  situazione  contabile  annuale  riferita
 all'attivita'   di  revisione  e  organizzazione  contabile
 esercitata in Italia.
 4.  Per l'iscrizione nell'albo le societa' di revisione
 devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche,
 assicurazioni  o intermediari iscritti nell'elenco speciale
 previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre
 1993,   n.   385,   a   copertura   dei   rischi  derivanti
 dall'esercizio dell'attivita' di revisione contabile.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Obblighi di identificazione
 1.  Il  libero  professionista  identifica  ogni cliente qualora la prestazione   professionale   fornita   abbia  ad  oggetto  mezzi  di pagamento, beni o utilita' di valore superiore a Euro 12.500.
 2.  L'obbligo  di  identificazione  sussiste  anche  in presenza di operazioni frazionate.
 3.  L'obbligo  di  identificazione  sussiste  tutte  le  volte  che l'operazione e' di valore indeterminato o non determinabile.
 4.  Ai  fini  dell'obbligo  di  identificazione,  la  costituzione, gestione  o  amministrazione  di  societa',  enti,  trust o strutture analoghe  costituisce  in  ogni  caso  un'operazione  di  valore  non determinabile.
 5.  Il  cliente  che  si avvale della prestazione professionale del libero  professionista per conto di terzi deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilita', i dati identificativi dei soggetti  per conto dei quali opera. Qualora il cliente operi in nome o  per conto di una societa', di un ente, trust o strutture analoghe, il   libero   professionista   verifica  l'esistenza  del  potere  di rappresentanza.
 |  |  |  | Art. 4. Modalita' dell'identificazione
 1.  L'identificazione viene effettuata dal libero professionista in presenza  del  cliente  al  momento  in  cui  inizia  la  prestazione professionale   a   favore   del  cliente,  anche  attraverso  propri collaboratori, mediante un documento valido per l'identificazione non scaduto.  Sono  considerati  validi per l'identificazione i documenti d'identita'  e  di  riconoscimento  di  cui  agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 2.  La  presenza  fisica non e' necessaria per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da:
 a) precedente     identificazione     effettuata    dal    libero professionista in relazione ad altra attivita' professionale;
 b) atti  pubblici,  scritture  private  autenticate  o  documenti recanti  la  firma digitale ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;
 c) dichiarazione  dell'autorita'  consolare  italiana, cosi' come indicata  nell'articolo  6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
 d) attestazione  di  un altro professionista residente in uno dei Paesi   membri   dell'Unione  Europea,  che,  in  applicazione  della normativa  di recepimento della Direttiva 2001/97/CE, ha identificato di  persona  e registrato i dati del cliente e dei soggetti terzi per conto dei quali opera.
 3.   La  presenza  del  cliente  non  e'  altresi'  necessaria  per l'identificazione  quando  viene fornita idonea attestazione da parte di  uno  dei  soggetti seguenti, presso il quale il cliente sia stato identificato di persona:
 a) intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 4 del decreto;
 b) enti  creditizi  o enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea,  cosi'  come  definiti nell'articolo 1, lettera A) e lettera B), n. 2), 3) e 4) della direttiva;
 c) banche  aventi  sede  legale  e  amministrativa  in  paesi non appartenenti  all'Unione europea purche' aderenti al Gruppo di azione finanziaria  internazionale  (GAFI)  e  succursali  in  tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.
 4. In nessun caso l'attestazione puo' essere rilasciata da soggetti che  non  hanno insediamenti fisici in alcun paese. Per «insediamento fisico»  s'intende un luogo destinato allo svolgimento dell'attivita' istituzionale,   con   stabile  indirizzo,  diverso  da  un  semplice indirizzo   elettronico,  in  un  paese  nel  quale  il  soggetto  e' autorizzato  a  svolgere  la  propria  attivita'.  In  tale  luogo il soggetto  deve  impiegare  una  o  piu'  persone  a tempo pieno, deve mantenere   evidenze   relative  all'attivita'  svolta,  deve  essere soggetto  ai  controlli  effettuati  dall'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione a operare.
 5.  L'UIC  puo'  indicare  ulteriori  forme e modalita' particolari dell'attestazione, anche tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di  comunicazione  a  distanza,  in  applicazione  di quanto disposto dall'articolo 8, comma 6, del decreto.
 6. Nel caso in cui il libero professionista acquisisca in qualunque momento  elementi di incertezza sull'identita' del cliente compie una nuova identificazione che dia certezza sull'identita' del medesimo.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 -  Il  testo  degli articoli 1, 23 e 35 del decreto del
 Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
 unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
 materia di documentazione amministrativa), e' il seguente:
 «Art.  1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo
 unico si intende per:
 a) documento  amministrativo:  ogni rappresentazione,
 comunque  formata,  del  contenuto  di atti, anche interni,
 delle  pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai
 fini  dell'attivita'  amministrativa. Le relative modalita'
 di  trasmissione  sono  quelle indicate al capo II, sezione
 III, del presente testo unico;
 b) documento    informatico:    la   rappresentazione
 informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
 c) documento di riconoscimento: ogni documento munito
 di  fotografia  del  titolare  e  rilasciato,  su  supporto
 cartaceo,   magnetico   o   informatico,  da  una  pubblica
 amministrazione  italiana  o  di  altri Stati, che consenta
 l'identificazione personale del titolare;
 d) documento  d'identita':  la  carta  d'identita' ed
 ogni  altro  documento  munito di fotografia del titolare e
 rilasciato,  su supporto cartaceo, magnetico o informatico,
 da  una  pubblica  amministrazione  competente  dello Stato
 italiano  o  di altri Stati, con la finalita' prevalente di
 dimostrare l'identita' personale del suo titolare;
 e) documento  d'identita'  elettronico:  il documento
 analogo  alla  carta d'identita' elettronica rilasciato dal
 comune fino al compimento del quindicesimo anno di eta';
 f) certificato:   il   documento  rilasciato  da  una
 amministrazione  pubblica  avente funzione di ricognizione,
 riproduzione  o  partecipazione  a terzi di stati, qualita'
 personali  e  fatti  contenuti  in albi, elenchi o registri
 pubblici  o  comunque  accertati  da  soggetti  titolari di
 funzioni pubbliche;
 g) dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione: il
 documento,   sottoscritto   dall'interessato,  prodotto  in
 sostituzione del certificato di cui alla lettera f);
 h) dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta':
 il  documento  sottoscritto  dall'interessato,  concernente
 stati,  qualita'  personali  e  fatti,  che siano a diretta
 conoscenza   di  questi,  resa  nelle  forme  previste  dal
 presente testo unico;
 i) autenticazione  di sottoscrizione: l'attestazione,
 da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione e'
 stata   apposta   in   sua  presenza,  previo  accertamento
 dell'identita' della persona che sottoscrive;
 l) legalizzazione  di firma: l'attestazione ufficiale
 della  legale  qualita'  di chi ha apposto la propria firma
 sopra   atti,   certificati,  copie  ed  estratti,  nonche'
 dell'autenticita' della firma stessa;
 m) legalizzazione  di  fotografia: l'attestazione, da
 parte  di  una  pubblica  amministrazione  competente,  che
 un'immagine    fotografica    corrisponde    alla   persona
 dell'interessato;
 n) firma  digitale:  e'  un particolare tipo di firma
 elettronica  qualificata  basata  su  un  sistema di chiavi
 asimmetriche  a  coppia,  una  pubblica  e una privata, che
 consente  al  titolare  tramite  la  chiave  privata  e  al
 destinatario  tramite  la chiave pubblica, rispettivamente,
 di  rendere  manifesta  e  di  verificare  la provenienza e
 l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di
 documenti informatici;
 o) amministrazioni  procedenti: le amministrazioni e,
 nei  rapporti  con  l'utenza, i gestori di pubblici servizi
 che  ricevono  le  dichiarazioni  sostitutive  di  cui alle
 lettere   g)  e  h)  ovvero  provvedono  agli  accertamenti
 d'ufficio ai sensi dell'art. 43;
 p) amministrazioni certificanti: le amministrazioni e
 i  gestori  di  pubblici  servizi  che detengono nei propri
 archivi   le   informazioni   e   i  dati  contenuti  nelle
 dichiarazioni  sostitutive,  o richiesti direttamente dalle
 amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71;
 q) gestione  dei documenti: l'insieme delle attivita'
 finalizzate   alla   registrazione  di  protocollo  e  alla
 classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento
 dei  documenti  amministrativi  formati  o  acquisiti dalle
 amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione
 d'archivio  adottato;  essa  e' effettuata mediante sistemi
 informativi automatizzati;
 r) sistema  di  gestione  informatica  dei documenti:
 l'insieme  delle  risorse di calcolo, degli apparati, delle
 reti   di  comunicazione  e  delle  procedure  informatiche
 utilizzati   dalle  amministrazioni  per  la  gestione  dei
 documenti;
 s) segnatura    di    protocollo:   l'apposizione   o
 l'associazione,   all'originale  del  documento,  in  forma
 permanente    e   non   modificabile   delle   informazioni
 riguardanti il documento stesso;
 t) certificati  elettronici:  ai  sensi  dell'art. 2,
 comma  1,  lettera  d),  del decreto legislativo 23 gennaio
 2002, n. 10, gli attestati elettronici che collegano i dati
 utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari
 e confermano l'identita' dei titolari stessi;
 u) certificatore:  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 1,
 lettera b), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10,
 il  soggetto  che  presta  servizi  di certificazione delle
 firme  elettroniche  o  che fornisce altri servizi connessi
 con queste ultime;
 v) certificatore  qualificato:  il  certificatore che
 rilascia  al  pubblico  certificati elettronici conformi ai
 requisiti  indicati nel presente testo unico e nelle regole
 tecniche di cui all'art. 8, comma 2;
 z) certificatore  accreditato:  ai sensi dell'art. 2,
 comma  1,  lettera c),  del  decreto legislativo 23 gennaio
 2002,  n. 10, il certificatore accreditato in Italia ovvero
 in   altri   Stati  membri  dell'Unione  europea  ai  sensi
 dell'art.  3,  paragrafo  2, della direttiva n. 1999/93/CE,
 nonche' ai sensi del presente testo unico;
 aa) certificati  qualificati:  ai  sensi dell'art. 2,
 comma  1,  lettera  e),  del decreto legislativo 23 gennaio
 2002,   n.   10,  i  certificati  elettronici  conformi  ai
 requisiti   di   cui  all'allegato  I  della  direttiva  n.
 1999/93/CE,  rilasciati  da certificatori che rispondono ai
 requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva;
 bb) carta   nazionale   dei   servizi:  il  documento
 rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso
 per  via  telematica  ai  servizi  erogati  dalla  pubblica
 amministrazione;
 cc) firma elettronica: ai sensi dell'art. 2, comma 1,
 lettera a), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10,
 l'insieme  dei  dati  in forma elettronica, allegati oppure
 connessi   tramite   associazione   logica  ad  altri  dati
 elettronici,   utilizzati  come  metodo  di  autenticazione
 informatica;
 dd) firma elettronica avanzata: ai sensi dell'art. 2,
 comma  1,  lettera  g),  del decreto legislativo 23 gennaio
 2002,  n.  10, la firma elettronica ottenuta attraverso una
 procedura informatica che garantisce la connessione univoca
 al  firmatario e la sua univoca identificazione, creata con
 mezzi  sui quali il firmatario puo' conservare un controllo
 esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo
 da  consentire  di  rilevare  se  i dati stessi siano stati
 successivamente modificati;
 ee) firma    elettronica    qualificata:   la   firma
 elettronica  avanzata  che  sia  basata  su  un certificato
 qualificato  e creata mediante un dispositivo sicuro per la
 creazione della firma;
 ff) titolare:  la persona fisica cui e' attribuita la
 firma  elettronica  e  che ha accesso al dispositivo per la
 creazione della firma elettronica;
 gg) dati  per  la  creazione  di  una  firma:  i dati
 peculiari,  come  codici  o  chiavi crittografiche private,
 utilizzati dal titolare per creare la firma elettronica;
 hh) dispositivo  per  la  creazione  della  firma: il
 programma  informatico adeguatamente configurato (software)
 o  l'apparato strumentale (hardware) usati per la creazione
 della firma elettronica;
 ii) dispositivo  sicuro per la creazione della firma:
 ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1, lettera f), del decreto
 legislativo  23 gennaio 2002, n. 10, l'apparato strumentale
 usato per la creazione della firma elettronica, rispondente
 ai   requisiti  di  cui  all'art.  10  del  citato  decreto
 legislativo  n.  10  del  2002,  nonche' del presente testo
 unico;
 ll) dati   per   la  verifica  della  firma:  i  dati
 peculiari,  come  codici o chiavi crittografiche pubbliche,
 utilizzati per verificare la firma elettronica;
 mm) dispositivo di verifica della firma: il programma
 informatico    (software)   adeguatamente   configurato   o
 l'apparato  strumentale  (hardware) usati per effettuare la
 verifica della firma elettronica;
 nn) accreditamento facoltativo: ai sensi dell'art. 2,
 comma  1,  lettera  h),  del decreto legislativo 23 gennaio
 2002,  n.  10, il riconoscimento del possesso, da parte del
 certificatore  che  la  richieda, dei requisiti del livello
 piu' elevato, in termini di qualita' e di sicurezza;
 oo) prodotti   di   firma  elettronica:  i  programmi
 informatici (software), gli apparati strumentali (hardware)
 e  i  componenti  di tali sistemi informatici, destinati ad
 essere  utilizzati  per la creazione e la verifica di firme
 elettroniche  o  da  un  certificatore per altri servizi di
 firma elettronica.».
 «Art.  23 (Firma digitale). - 1. La firma digitale deve
 riferirsi  in  maniera  univoca  ad  un solo soggetto ed al
 documento  o  all'insieme  di  documenti  cui  e' apposta o
 associata.
 2.   Per  la  generazione  della  firma  digitale  deve
 adoperarsi  una chiave privata la cui corrispondente chiave
 pubblica sia stata oggetto dell'emissione di un certificato
 qualificato  che,  al  momento  della  sottoscrizione,  non
 risulti  scaduto di validita' ovvero non risulti revocato o
 sospeso.
 3.  L'apposizione  ad  un  documento informatico di una
 firma  elettronica  basata  su  un  certificato elettronico
 revocato,    scaduto   o   sospeso   equivale   a   mancata
 sottoscrizione.   La  revoca  o  la  sospensione,  comunque
 motivate,  hanno  effetto  dal momento della pubblicazione,
 salvo  che il revocante, o chi richiede la sospensione, non
 dimostri  che  essa era gia' a conoscenza di tutte le parti
 interessate.
 4.   L'apposizione   di   firma   digitale   integra  e
 sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente,
 l'apposizione  di  sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e
 marchi di qualsiasi genere.
 5.  Attraverso  il  certificato  elettronico  si devono
 rilevare,  secondo  le  regole  tecniche di cui all'art. 8,
 comma  2,  la validita' del certificato elettronico stesso,
 nonche'  gli  elementi  identificativi  del  titolare e del
 certificatore.».
 «Art.  35 (Documenti di identita' e di riconoscimento).
 -  1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene
 richiesto  un  documento  di  identita',  esso  puo' sempre
 essere   sostituito   dal   documento   di   riconoscimento
 equipollente ai sensi del comma 2.
 2.   Sono  equipollenti  alla  carta  di  identita'  il
 passaporto,  la  patente  di  guida, la patente nautica, il
 libretto  di  pensione,  il  patentino di abilitazione alla
 conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere
 di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di timbro
 o   di   altra   segnatura   equivalente,   rilasciate   da
 un'amministrazione dello Stato.
 3. Nei documenti d'identita' e di riconoscimento non e'
 necessaria   l'indicazione  o  l'attestazione  dello  stato
 civile, salvo specifica istanza del richiedente.».
 -  Il   testo   dell'art.  6  del  decreto  legislativo
 26 maggio  1997, n. 153 (Integrazione dell'attuazione della
 direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali
 di provenienza illecita), e' il seguente:
 «Art. 6. - Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
 contenute  nell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979,
 n.   625,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'art.
 2  del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, il potere
 di   identificazione   da  parte  dell'autorita'  consolare
 italiana  di soggetti operanti all'estero e' riservata alle
 rappresentanze    diplomatiche   e   consolari   di   prima
 categoria.».
 -  Per  la  diretiva  2001/97/CE si vedano le note alle
 premesse.
 -  Il  testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo
 20 febbraio 2004, n. 56, e' il seguente:
 «Art.  4  (Abilitazione).  -  1.  I  soggetti  indicati
 nell'art.  2,  comma 1, dalla lettera a) alla lettera i), e
 le  relative succursali italiane sono abilitati, nei limiti
 delle  proprie  attivita'  istituzionali,  ad effettuare le
 operazioni  di  trasferimento  previste  dall'art.  1 della
 legge antiriciclaggio.
 2.  Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito
 l'UIC,  determina  con  decreto  le  condizioni in presenza
 delle quali gli enti indicati nell'art. 2, comma 1, lettere
 m),  n)  e  o)  e  le relative succursali italiane, possono
 essere  abilitati  dallo  stesso  Ministero dell'economia e
 delle  finanze ad effettuare le operazioni di trasferimento
 di cui al comma 1.».
 -  Il  testo del comma 6 dell'art. 8 del citato decreto
 legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e' il seguente:
 «6.  L'UIC  adotta  disposizioni applicative sentite le
 competenti   autorita'   di   vigilanza  di  settore  e  le
 amministrazioni   interessate.   Per   lo   svolgimento  di
 approfondimenti sul piano finanziario, l'UIC puo' acquisire
 dati,  notizie  e  documenti  presso  i  soggetti  indicati
 nell'art. 2.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Obblighi di conservazione
 1.  Il libero professionista, negli stessi casi in cui e' tenuto ad assolvere  all'obbligo  di  identificazione  dei  clienti,  riporta a propria  cura nell'archivio dedicato alla raccolta e conservazione di informazioni a fini antiriciclaggio i seguenti dati:
 a) le complete generalita' (nome, cognome, luogo, data di nascita e  indirizzo  di  residenza  o  domicilio  per le persone fisiche; la denominazione  e la sede legale in caso di altri soggetti), il codice fiscale   ove   disponibile   e   gli   estremi   del   documento  di identificazione per le persone fisiche;
 b) i  dati  identificativi della persona per conto della quale il cliente opera;
 c) l'attivita'  lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;
 d) la data dell'avvenuta identificazione;
 e) la   descrizione  sintetica  della  tipologia  di  prestazione professionale fornita;
 f) il  valore dell'oggetto della prestazione professionale di cui all'articolo 1 del presente regolamento, se conosciuto.
 2.  Quando il conferimento dell'incarico e' compiuto congiuntamente da  piu'  clienti,  gli  obblighi di identificazione, registrazione e conservazione  dei  dati  devono  essere  assolti  nei  confronti  di ciascuno di essi.
 3.  Nel  caso  di  una  nuova  operazione  o  di un conferimento di incarico  compiuti  da  un  cliente  gia' identificato e' sufficiente annotare nell'archivio le informazioni contenute nei punti b), c), e) ed f) del primo comma.
 4. Il libero professionista, entro trenta giorni dal momento in cui venga a conoscenza di modifiche dei dati identificativi e delle altre informazioni,   modifica   il  contenuto  dell'archivio,  conservando evidenza dell'informazione precedente.
 5. I dati e le informazioni contenute nell'archivio sono conservati per  dieci  anni dalla conclusione della prestazione professionale, a cura del libero professionista.
 |  |  |  | Art. 6. Modalita' di tenuta dell'archivio
 1.   I   dati   identificativi  e  le  informazioni  sono  inseriti nell'archivio  tempestivamente  e,  comunque, non oltre il trentesimo giorno dall'identificazione del cliente.
 2.  Per  i  dati  di  cui  alle  lettere  e)  ed f) del primo comma dell'articolo   5,   il  termine  decorre  dalla  data  dell'avvenuta esecuzione della prestazione professionale.
 3.  L'archivio e' unico per ogni libero professionista ed e' tenuto in  maniera  trasparente  e  ordinata,  in modo tale da facilitare la consultazione,   la  ricerca  e  il  trattamento  dei  dati,  nonche' garantire  la  storicita'  delle informazioni e la loro conservazione secondo criteri uniformi.
 4.   Le   registrazioni  sono  conservate  nell'ordine  cronologico d'inserimento  nell'archivio  in  maniera  da  rendere  possibile  la ricostruzione storica delle operazioni effettuate.
 5.   L'archivio   e'   formato  e  gestito  a  mezzo  di  strumenti informatici,  salvo  quanto disposto dal comma successivo. L'UIC puo' indicare  criteri e modalita' per la registrazione e la conservazione dei  dati  e  delle  informazioni, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 6, del decreto.
 6.   In   sostituzione   dell'archivio   informatico,   il   libero professionista,  ove  non  disponga  di una struttura informatizzata, puo' tenere un registro cartaceo, numerato progressivamente e siglato in  ogni  pagina  a  cura  del  libero  professionista  o  di  un suo collaboratore  autorizzato per iscritto, con l'indicazione, alla fine dell'ultimo  foglio,  del  numero  delle pagine di cui e' composto il registro  e  l'apposizione  della  firma  delle  suddette persone. Il registro cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.
 7.   E'   possibile   avvalersi,   per  la  tenuta  e  la  gestione dell'archivio  informatico,  di  un  autonomo  centro di servizio che comunque  garantisca  la  distinzione  logica  e la separazione delle registrazioni relative a ciascun libero professionista. Restano ferme le  specifiche  responsabilita'  previste  dalla  legge  a carico del libero   professionista  e  deve  essere  assicurato  a  quest'ultimo l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso.
 8.  I  liberi professionisti non sono tenuti a istituire l'archivio qualora non vi siano dati da registrare.
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 -  Per  il  comma 6 dell'art. 8 del decreto legislativo
 n. 56/2004, si vedano le note all'art. 4.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Obblighi di conservazione in forma semplificata
 1.   I   liberi   professionisti   obbligati,  in  forza  di  altre disposizioni  di  legge  o  regolamentari, a tenere un registro della clientela, possono avvalersi dello stesso per assolvere agli obblighi di  conservazione  purche'  tale registro contenga o venga completato con tutte le indicazioni richieste dal presente regolamento.
 2.  Nel  caso  di svolgimento dell'attivita' professionale in forma associata  ovvero  societaria  e' consentito tenere un unico archivio per  tutto  lo  studio  professionale.  In  tal  caso,  e' necessaria l'individuazione   nell'archivio,   per   ogni  cliente,  del  libero professionista   responsabile   degli   adempimenti  concernenti  gli obblighi di identificazione e conservazione.
 3.  E' fatta salva la facolta' per ogni componente l'associazione o la  societa'  di  formare  un proprio archivio ai sensi dell'articolo precedente.
 |  |  |  | Art. 8. Protezione dei dati e delle informazioni
 1.  Agli  obblighi  di identificazione e registrazione previsti nel presente   regolamento   si   applicano   le  disposizioni  contenute nell'articolo  11  del  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, recante  il  codice  in  materia  di protezione dei dati personali. I liberi professionisti devono rilasciare ai clienti informativa idonea ad  assolvere  agli  obblighi previsti dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali.
 2. L'adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione  costituisce  «trattamento  dei dati», come definito nel primo  comma,  lettera  a),  dell'articolo 4 del codice in materia di protezione  dei  dati  personali.  Le  operazioni di trattamento sono effettuate  dagli  incaricati  del  trattamento  che operano sotto la diretta  autorita'  del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni da questi impartite. L'individuazione degli incaricati del trattamento e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 30 del codice in materia di protezione dei dati personali.
 3.  Nella  tenuta  dell'archivio previsto all'articolo 5, formato e gestito  tramite  strumenti  elettronici  ovvero in forma cartacea, i liberi  professionisti sono tenuti al rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza contenuti negli articoli da 31 a 36 del codice in materia di protezione dei dati personali.
 
 
 
 Nota all'art. 8:
 -  Il  testo  dell'art.  4,  primo  comma, lettera a) e
 degli  articoli 11, 13 e da 30 a 36 del decreto legislativo
 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
 dati personali), e' il seguente:
 «Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
 si intende per:
 a) «trattamento»  qualunque operazione o complesso di
 operazioni,  effettuati  anche senza l'ausilio di strumenti
 elettronici,  concernenti  la  raccolta,  la registrazione,
 l'organizzazione,   la   conservazione,  la  consultazione,
 l'elaborazione,    la    modificazione,    la    selezione,
 l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
 il    blocco,   la   comunicazione,   la   diffusione,   la
 cancellazione  e  la  distruzione  di  dati,  anche  se non
 registrati in una banca di dati;».
 «Art.  11  (Modalita'  del  trattamento e requisiti dei
 dati). - 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 b) raccolti   e  registrati  per  scopi  determinati,
 espliciti  e  legittimi,  ed utilizzati in altre operazioni
 del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
 c) esatti e, se necessario, aggiornati;
 d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
 finalita'  per  le  quali  sono  raccolti o successivamente
 trattati;
 e) conservati    in    una    forma    che   consenta
 l'identificazione  dell'interessato per un periodo di tempo
 non  superiore  a  quello necessario agli scopi per i quali
 essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
 2.  I  dati  personali  trattati  in  violazione  della
 disciplina  rilevante  in  materia  di trattamento dei dati
 personali non possono essere utilizzati.».
 «Art. 13 (Informativa). - 1. L'interessato o la persona
 presso  la  quale  sono  raccolti  i  dati  personali  sono
 previamente informati oralmente o per iscritto circa:
 a) le  finalita'  e  le modalita' del trattamento cui
 sono destinati i dati;
 b) la   natura   obbligatoria   o   facoltativa   del
 conferimento dei dati;
 c) le   conseguenze   di   un  eventuale  rifiuto  di
 rispondere;
 d) i  soggetti  o le categorie di soggetti ai quali i
 dati  personali  possono  essere  comunicati  o che possono
 venirne   a   conoscenza  in  qualita'  di  responsabili  o
 incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 e) i diritti di cui all'art. 7;
 f) gli  estremi  identificativi  del  titolare  e, se
 designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai
 sensi dell'art. 5 e del responsabile. Quando il titolare ha
 designato piu' responsabili e' indicato almeno uno di essi,
 indicando   il  sito  della  rete  di  comunicazione  o  le
 modalita'  attraverso  le  quali  e'  conoscibile  in  modo
 agevole  l'elenco  aggiornato  dei  responsabili. Quando e'
 stato   designato   un   responsabile   per   il  riscontro
 all'interessato  in  caso  di  esercizio dei diritti di cui
 all'art. 7, e' indicato tale responsabile.
 2.  L'informativa  di cui al comma 1 contiene anche gli
 elementi  previsti  da specifiche disposizioni del presente
 codice  e  puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla
 persona  che  fornisce  i  dati  o  la  cui conoscenza puo'
 ostacolare  in  concreto  l'espletamento,  da  parte  di un
 soggetto  pubblico,  di  funzioni  ispettive o di controllo
 svolte  per  finalita'  di  difesa  o sicurezza dello Stato
 oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
 3.    Il   Garante   puo'   individuare   con   proprio
 provvedimento   modalita'  semplificate  per  l'informativa
 fornita  in particolare da servizi telefonici di assistenza
 e informazione al pubblico.
 4.  Se  i  dati  personali  non  sono  raccolti  presso
 l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva
 delle  categorie  di  dati  trattati,  e'  data al medesimo
 interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando
 e'  prevista  la  loro  comunicazione,  non  oltre la prima
 comunicazione.
 5.  La  disposizione  di  cui al comma 4 non si applica
 quando:
 a) i  dati  sono  trattati  in  base  ad  un  obbligo
 previsto  dalla  legge, da un regolamento o dalla normativa
 comunitaria;
 b) i  dati  sono  trattati  ai fini dello svolgimento
 delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
 2000,  n.  397,  o, comunque, per far valere o difendere un
 diritto  in  sede  giudiziaria,  sempre  che  i  dati siano
 trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
 strettamente necessario al loro perseguimento;
 c) l'informativa  all'interessato comporta un impiego
 di  mezzi  che  il  Garante,  prescrivendo eventuali misure
 appropriate,    dichiari    manifestamente   sproporzionati
 rispetto  al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio
 del Garante, impossibile.».
 «Art.   30   (Incaricati  del  trattamento).  -  1.  Le
 operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da
 incaricati  che  operano  sotto  la  diretta  autorita' del
 titolare  o  del  responsabile, attenendosi alle istruzioni
 impartite.
 2.   La  designazione  e'  effettuata  per  iscritto  e
 individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito.
 Si  considera  tale anche la documentata preposizione della
 persona  fisica  ad una unita' per la quale e' individuato,
 per  iscritto,  l'ambito  del  trattamento  consentito agli
 addetti all'unita' medesima.».
 «Art. 31 (Obblighi di sicurezza). - 1. I dati personali
 oggetto  di trattamento sono custoditi e controllati, anche
 in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
 tecnico,   alla   natura   dei   dati   e  alle  specifiche
 caratteristiche  del  trattamento,  in  modo  da ridurre al
 minimo,  mediante  l'adozione di idonee e preventive misure
 di  sicurezza,  i  rischi  di  distruzione o perdita, anche
 accidentale,  dei dati stessi, di accesso non autorizzato o
 di trattamento non consentito o non conforme alle finalita'
 della raccolta.».
 «Art.  32  (Particolari titolari). - 1. Il fornitore di
 un  servizio  di  comunicazione  elettronica accessibile al
 pubblico   adotta  ai  sensi  dell'art.  31  idonee  misure
 tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per
 salvaguardare  la  sicurezza dei suoi servizi, l'integrita'
 dei   dati   relativi   al   traffico,  dei  dati  relativi
 all'ubicazione  e delle comunicazioni elettroniche rispetto
 ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.
 2.   Quando  la  sicurezza  del  servizio  o  dei  dati
 personali   richiede   anche   l'adozione   di  misure  che
 riguardano   la   rete,   il   fornitore  del  servizio  di
 comunicazione  elettronica  accessibile  al pubblico adotta
 tali  misure  congiuntamente  con  il  fornitore della rete
 pubblica  di  comunicazioni. In caso di mancato accordo, su
 richiesta di uno dei fornitori, la controversia e' definita
 dall'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni secondo
 le modalita' previste dalla normativa vigente.
 3.   Il  fornitore  di  un  servizio  di  comunicazione
 elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e,
 ove  possibile,  gli  utenti,  se  sussiste  un particolare
 rischio   di   violazione   della   sicurezza  della  rete,
 indicando,  quando il rischio e' al di fuori dell'ambito di
 applicazione delle misure che il fornitore stesso e' tenuto
 ad  adottare  ai  sensi  dei commi 1 e 2, tutti i possibili
 rimedi  e i relativi costi presumibili. Analoga informativa
 e'  resa  al  Garante e all'Autorita' per le garanzie nelle
 comunicazioni.»
 «Art.  33  (Misure  minime).-  1.  Nel  quadro dei piu'
 generali  obblighi  di  sicurezza  di  cui  all'art.  31, o
 previsti   da   speciali   disposizioni,   i  titolari  del
 trattamento  sono  comunque  tenuti  ad  adottare le misure
 minime  individuate  nel presente capo o ai sensi dell'art.
 58,  comma  3,  volte  ad  assicurare  un livello minimo di
 protezione dei dati personali.».
 «Art.  34 (Trattamenti con strumenti elettronici). - 1.
 Il  trattamento  di dati personali effettuato con strumenti
 elettronici  e'  consentito solo se sono adottate, nei modi
 previsti  dal  disciplinare tecnico contenuto nell'allegato
 B), le seguenti misure minime:
 a) autenticazione informatica;
 b) adozione    di   procedure   di   gestione   delle
 credenziali di autenticazione;
 c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
 d) aggiornamento     periodico    dell'individuazione
 dell'ambito   del   trattamento   consentito   ai   singoli
 incaricati  e  addetti  alla  gestione  o alla manutenzione
 degli strumenti elettronici;
 e) protezione  degli strumenti elettronici e dei dati
 rispetto  a  trattamenti  illeciti  di dati, ad accessi non
 consentiti e a determinati programmi informatici;
 f) adozione  di procedure per la custodia di copie di
 sicurezza,  il  ripristino  della disponibilita' dei dati e
 dei sistemi;
 g) tenuta  di  un  aggiornato documento programmatico
 sulla sicurezza;
 h) adozione  di  tecniche  di  cifratura  o di codici
 identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a
 rivelare  lo  stato di salute o la vita sessuale effettuati
 da organismi sanitari.».
 «Art.  35  (Trattamenti  senza  l'ausilio  di strumenti
 elettronici).   -   1. Il  trattamento  di  dati  personali
 effettuato  senza  l'ausilio  di  strumenti  elettronici e'
 consentito  solo  se  sono  adottate, nei modi previsti dal
 disciplinare   tecnico   contenuto   nell'allegato  B),  le
 seguenti misure minime:
 a) aggiornamento     periodico    dell'individuazione
 dell'ambito   del   trattamento   consentito   ai   singoli
 incaricati o alle unita' organizzative;
 b) previsione  di procedure per un'idonea custodia di
 atti   e   documenti   affidati   agli  incaricati  per  lo
 svolgimento dei relativi compiti;
 c) previsione  di  procedure  per la conservazione di
 determinati  atti  in  archivi  ad  accesso  selezionato  e
 disciplina   delle   modalita'   di   accesso   finalizzata
 all'identificazione degli incaricati.».
 «Art. 36 (Adeguamento). - 1. Il disciplinare tecnico di
 cui  all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al
 presente capo, e' aggiornato periodicamente con decreto del
 Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le
 innovazioni  e  le  tecnologie, in relazione all'evoluzione
 tecnica e all'esperienza maturata nel settore.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Obbligo di segnalazione di operazioni sospette
 1.  I  liberi  professionisti  hanno l'obbligo di segnalare all'UIC ogni  operazione  che  per  caratteristiche,  entita',  natura, o per qualsivoglia  altra  circostanza  conosciuta a ragione delle funzioni esercitate,   tenuto   conto   anche   della  capacita'  economica  e dell'attivita'   svolta  dal  soggetto  cui  e'  riferita,  induca  a ritenere,  in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni   o  le  utilita'  oggetto  delle  operazioni  medesime  possano provenire  dai  delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale.
 2.  Le  segnalazioni  devono  essere  effettuate senza ritardo, ove possibile   prima   del   compimento   dell'operazione,   appena   il professionista  sia  venuto  a  conoscenza  degli  elementi che fanno sospettare  la  provenienza del denaro, beni e utilita' da un delitto non colposo.
 3.   Le   segnalazioni  effettuate  ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'articolo   3   della  legge  antiriciclaggio  non  costituiscono violazione  del  segreto professionale e, se poste in essere in buona fede  e per le finalita' ivi previste, non comportano responsabilita' di  alcun  tipo  per  i  liberi  professionisti  ovvero  per  i  loro dipendenti o collaboratori.
 
 
 
 Note all'art. 9:
 -  Il testo degli articoli 648-bis e 648-ter del codice
 penale e' il seguente:
 «Art.  648-bis  (Riciclaggio).  -  Fuori  dei  casi  di
 concorso  nel  reato,  chiunque  sostituisce denaro, beni o
 altre utilita' provenienti dai delitti di rapina aggravata,
 di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di
 estorsione  o  dai  delitti  concernenti la produzione o il
 traffico  di  sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro
 denaro,  altri  beni  o  altre  utilita',  ovvero  ostacola
 l'identificazione   della   loro  provenienza  dai  delitti
 suddetti,  e'  punito con la reclusione da quattro a dodici
 anni  e  con  la  multa  da  lire due milioni a lire trenta
 milioni.
 La  pena  e'  aumentata  quando  il  fatto  e' commesso
 nell'esercizio  di  un'attivita'  professionale. Si applica
 l'ultimo comma dell'art. 648.».
 «Art.  648-ter  (Impiego  di denaro, beni o utilita' di
 provenienza  illecita).  -  Chiunque,  fuori  dei  casi  di
 concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e
 648-bis,  impiega  in  attivita'  economiche  o finanziarie
 denaro,  beni  o  altre utilita' provenienti dai delitti di
 rapina  aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di
 persona  a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la
 produzione   o  il  traffico  di  sostanze  stupefacenti  o
 psicotrope, e' punito con la reclusione da quattro a dodici
 anni  e  con  la  multa  da  lire due milioni a lire trenta
 milioni.
 La  pena  e'  aumentata  quando  il  fatto  e' commesso
 nell'esercizio  di  un'attivita'  professionale. Si applica
 l'ultimo comma dell'art. 648.».
 -  Il   testo  dell'art.  3  del  citato  decreto-legge
 3 maggio 1991, n. 143, e' il seguente:
 «Art.   3   (Segnalazioni   di  operazioni).  -  1.  Il
 responsabile  della  dipendenza,  dell'ufficio  o  di altro
 punto  operativo ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al
 titolare  dell'attivita'  o al legale rappresentante o a un
 suo  delegato  ogni  operazione  che  per  caratteristiche,
 entita',  natura,  o  per  qualsivoglia  altra  circostanza
 conosciuta  a  ragione  delle  funzioni  esercitate, tenuto
 conto  anche  della  capacita'  economica  e dell'attivita'
 svolta  dal soggetto cui e' riferita, induca a ritenere, in
 base  agli  elementi  a  sua disposizione, che il danaro, i
 beni  o  le  utilita'  oggetto  delle  operazioni  medesime
 possano    provenire    dai    delitti    previsti    dagli
 articoli 648-bis  e  648-ter  del  codice  penale.  Tra  le
 caratteristiche  di  cui al periodo precedente e' compresa,
 in   particolare,  l'effettuazione  di  una  pluralita'  di
 operazioni  non giustificata dall'attivita' svolta da parte
 della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza,
 da   parte  di  persone  appartenenti  allo  stesso  nucleo
 familiare  o  dipendenti  o  collaboratori  di  una  stessa
 impresa o comunque da parte di interposta persona.
 2. Il titolare dell'attivita', il legale rappresentante
 o  un  suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e,
 qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli
 elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio
 di cui all'art. 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove
 possibile  prima  di  eseguire  l'operazione,  anche in via
 informatica  e  telematica,  all'Ufficio italiano dei cambi
 senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti.
 3.  Il  Ministro  del tesoro, sentita la commissione di
 cui   all'art.   3-ter,   di   concerto   con   i  Ministri
 dell'interno,  di grazia e giustizia e delle finanze, emana
 con   proprio   decreto  disposizioni  sull'utilizzo  delle
 procedure  informatiche  o  telematiche per la trasmissione
 delle   segnalazioni   all'Ufficio   italiano   dei  cambi.
 L'Ufficio  italiano  dei cambi emana le relative istruzioni
 applicative.
 4. L'Ufficio italiano dei cambi:
 a) effettua   i   necessari   approfondimenti   sulle
 segnalazioni  di  cui  al  comma  2,  ivi  compresi  quelli
 relativi  ad  omesse  segnalazioni  di  cui  sia  venuto  a
 conoscenza  in  base  alle informazioni e ai dati contenuti
 nei propri archivi;
 b) puo'   avvalersi   ove   necessario,   secondo  le
 modalita'  stabilite  con  decreto del Ministro del tesoro,
 sentita  la  commissione di cui all'art. 3-ter, di concerto
 con  i  Ministri  delle  finanze,  di  grazia e giustizia e
 dell'interno,  dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e
 dei  depositi  di  cui  all'art.  20,  comma 4, della legge
 30 dicembre 1991, n. 413;
 c) puo'   acquisire  ulteriori  dati  e  informazioni
 presso i soggetti tenuti alle segnalazioni;
 d) puo'   utilizzare   i   risultati   delle  analisi
 effettuate  ai  sensi dell'art. 5, comma 10, della presente
 legge,  nonche'  delle  analisi  concernenti  anche singole
 anomalie,   utilizzando  ove  necessario  informazioni  che
 possono    essere   chieste   ai   soggetti   tenuti   alle
 segnalazioni;
 e) effettua  gli  approfondimenti  che coinvolgono le
 competenze  delle  autorita' di vigilanza di settore con la
 partecipazione  di rappresentanti delle autorita' medesime,
 le  quali  integrano  le  segnalazioni  con  gli  ulteriori
 elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;
 f) fermo  restando  quanto previsto dall'art. 331 del
 codice  di  procedura  penale,  trasmette  senza indugio le
 segnalazioni,  completate  ai  sensi  del  presente comma e
 corredate   di   una   relazione  tecnica,  alla  Direzione
 investigativa  antimafia  e  al  Nucleo speciale di polizia
 valutaria  della  Guardia  di  finanza, che ne informano il
 Procuratore  nazionale  antimafia,  qualora siano attinenti
 alla   criminalita'   organizzata   ovvero   le   archivia,
 informandone   gli   stessi   organi   investigativi.   Per
 effettuare  i  necessari approfondimenti e per il controllo
 previsto  dall'art. 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo
 speciale  di  polizia  valutaria  esercitano anche i poteri
 loro  attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali
 poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei
 nuclei  regionali e provinciali di polizia tributaria della
 Guardia  di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia
 valutaria  puo' demandare l'assolvimento dei compiti di cui
 al presente decreto.
 5.  Ferme  restando le disposizioni sul segreto per gli
 atti   di  indagine,  qualora  la  segnalazione  non  abbia
 ulteriore corso gli organi investigativi di cui al comma 4,
 lettera  f), informano l'Ufficio italiano dei cambi, che ne
 da'   notizia   al   titolare   dell'attivita',  al  legale
 rappresentante  o  al suo delegato. Le autorita' inquirenti
 informano  l'Ufficio  italiano  dei  cambi  di  ogni  altra
 circostanza  in  cui  emergano  fatti  e  situazioni la cui
 conoscenza  puo'  essere  comunque utilizzata per prevenire
 l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
 6.  L'Ufficio  italiano  dei  cambi, anche su richiesta
 degli  organi  investigativi di cui al comma 4, lettera f),
 puo'  sospendere l'operazione per un massimo di quarantotto
 ore,  sempre che cio' non possa determinare pregiudizio per
 il corso delle indagini e per l'operativita' corrente degli
 intermediari,   dandone   immediata   notizia  agli  organi
 investigativi medesimi.
 7.  Le  segnalazioni  effettuate  ai  sensi  e  per gli
 effetti  del presente articolo non costituiscono violazione
 di   obblighi   di   segretezza.   Le   segnalazioni   e  i
 provvedimenti  di  cui  al  comma  6,  posti  in  essere in
 conformita'  del  presente  articolo  e per le finalita' da
 esso  previste,  non  comportano  responsabilita'  di alcun
 tipo.
 8.  E'  fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti
 alle  segnalazioni  di  cui al comma 1, e a chiunque ne sia
 comunque a conoscenza, di dame comunicazione fuori dai casi
 previsti dal presente articolo.
 9. (Abrogato).
 10.  Tutte  le  informazioni  in  possesso dell'Ufficio
 italiano  dei  cambi e degli altri organi di vigilanza e di
 controllo,  relative  all'attuazione  del presente decreto,
 sono  coperte  dal  segreto  d'ufficio  anche nei confronti
 delle  pubbliche  amministrazioni.  L'Ufficio  italiano dei
 cambi  puo'  comunque  scambiare informazioni in materia di
 operazioni  sospette con le altre autorita' di vigilanza di
 cui  all'art. 11 della presente legge, nonche' con analoghe
 autorita'   di  altri  Stati  che  perseguono  le  medesime
 finalita',  a  condizioni  di reciprocita' anche per quanto
 riguarda  la riservatezza delle informazioni. Restano ferme
 le  disposizioni  della  legge 31 dicembre 1996, n. 675, in
 materia  di  trattamento  dei  dati  personali.  Gli organi
 investigativi  di  cui  al  comma 4, lettera f), forniscono
 all'Ufficio  italiano  dei  cambi  le  notizie  in  proprio
 possesso   necessarie  per  integrare  le  informazioni  da
 trasmettere  alle  medesime autorita' di altri Stati; al di
 fuori   dei   casi   di  cui  al  presente  comma,  restano
 applicabili  le  disposizioni  di  cui agli articoli 9 e 12
 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
 11.  Tutti  i  flussi  informativi  di  cui al presente
 articolo  avvengono  di  regola con l'utilizzo di procedure
 informatiche o telematiche:».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Esenzione dall'obbligo di segnalazione
 1.  Gli  obblighi  di  segnalazione  di  operazioni sospette non si applicano  per  le  informazioni  ricevute  dal  cliente  o  ottenute riguardo  allo  stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica del   cliente   o  dell'espletamento  dei  compiti  di  difesa  o  di rappresentanza  del  medesimo  in  un  procedimento  giudiziario o in relazione    a    tale    procedimento,    compresa   la   consulenza sull'eventualita'  di  intentare  o evitare un procedimento, ove tali informazioni  siano  ricevute  o  ottenute  prima,  durante o dopo il procedimento stesso.
 2.  L'esenzione  prevista  al  primo  comma  si applica anche per i giudizi  arbitrali  o  per  la  risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge.
 |  |  |  | Art. 11. Criteri generali per l'individuazione delle operazioni sospette
 1.  Ai  fini  dell'assolvimento  dell'obbligo di segnalazione delle operazioni   sospette,   i   liberi   professionisti   adoperano   le informazioni    in    proprio    possesso,    acquisite   nell'ambito dell'attivita' professionale prestata.
 2.  I liberi professionisti valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con i clienti, rilevando eventuali incongruenze rispetto alla capacita' economica, alle attivita' svolte e al profilo di rischio di riciclaggio.
 3.  I  liberi  professionisti  adottano  le  misure  di  formazione necessarie  affinche'  anche i propri collaboratori siano in grado di adoperare  le  informazioni in proprio possesso per avere un'adeguata conoscenza  della  clientela  ed evidenziare al libero professionista situazioni di sospetto.
 4.  Nel  caso  in  cui  il  cliente  agisca  per  conto di un altro soggetto,  il  professionista  verifica,  in  base  alle informazioni disponibili,   anche   la   reale   titolarita'  dell'operazione  per individuare   elementi  utili  ai  fini  della  segnalazione  di  cui all'articolo 3 della legge antiriciclaggio.
 5.   Nell'individuazione  delle  operazioni  sospette  deve  aversi riguardo  in  particolare  ai  criteri  contenuti  nelle disposizioni applicative dell'UIC, adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto.
 
 
 
 Note all'art. 11:
 - Per l'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
 si vedano le note all'art. 9.
 - Per il comma 6 dell'art. 8 del decreto legislativo n.
 56 del 2004, si vedano le note all'art. 4.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. Modalita' della segnalazione
 1.  Alle segnalazioni di operazioni sospette si applicano il regime di  riservatezza  e,  ove  compatibili,  le procedure di segnalazione previste negli articoli 3 e 3-bis della legge antiriciclaggio.
 2.  E' fatto divieto al libero professionista e a chiunque ne abbia conoscenza  di  comunicare  le  segnalazioni al cliente e a qualunque altro soggetto, fuori dai casi di legge.
 3.  I  liberi  professionisti  che  assistono  il  cliente in forma congiunta  possono  adempiere  gli obblighi di cui all'articolo 9 del presente regolamento segnalando congiuntamente l'operazione all'UIC.
 4.   L'UIC   puo'   stabilire  le  modalita'  di  produzione  e  di trasmissione  delle  segnalazioni,  anche  prevedendo  l'utilizzo  di procedure  informatiche  e  telematiche,  in  applicazione  di quanto disposto dall'articolo 8, comma 6, del decreto.
 5.  L'UIC,  anche  su  richiesta  degli  organi investigativi, puo' sospendere  le  operazioni  segnalate come sospette per un massimo di quarantotto   ore,   dandone   immediata  comunicazione  agli  organi investigativi  medesimi, sempre che cio' non determini pregiudizi per le indagini e per l'adempimento dei propri obblighi di legge da parte dei liberi professionisti.
 
 
 
 Note all'art. 12:
 - Per  l'art 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
 si vedano le note all'art. 9.
 - Il  testo dell'art. 3-bis del citato decreto-legge n.
 143 del 1991 e' il seguente:
 «Art.  3-bis (Riservatezza delle segnalazioni). - 1. In
 caso  di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331
 e  347  del  codice  di procedura penale, l'identita' delle
 persone  e  degli  intermediari  che  hanno  effettuato  le
 segnalazioni,   anche   qualora   sia  conosciuta,  non  e'
 menzionata.
 2.  L'identita' delle persone e degli intermediari puo'
 essere  rivelata  solo  quando l'autorita' giudiziaria, con
 decreto   motivato,   lo  ritenga  indispensabile  ai  fini
 dell'accertamento dei reati per i quali si procede.
 3.  Fuori  dalle  ipotesi di cui al comma 2, in caso di
 sequestro  di  atti  o  documenti si adottano le necessarie
 cautele  per  assicurare la riservatezza dell'identita' dei
 soggetti che hanno effettuato le segnalazioni.
 4.  Gli  intermediari, nell'ambito della loro autonomia
 organizzativa,  assicurano omogeneita' di comportamento del
 personale   nell'individuazione  delle  operazioni  di  cui
 all'art.  3,  comma  1,  e  possono predispone procedure di
 esame  delle  operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti
 informatici  e  telematici, di ausilio al personale stesso,
 sulla  base  delle evidenze dell'archivio unico informatico
 previsto  dall'art.  2  e secondo le istruzioni applicative
 emanate  dalla  Banca  d'Italia, sentito l'Ufficio italiano
 dei  cambi,  d'intesa  con  le  autorita'  di  vigilanza di
 settore nell'ambito delle rispettive competenze.
 5.   Gli  intermediari  adottano  adeguate  misure  per
 assicurare  la  massima  riservatezza  dell'identita' delle
 persone  che  effettuano  le  segnalazioni.  Gli  atti  e i
 documenti  in  cui  sono  indicate  le  generalita' di tali
 persone sono custoditi sotto la diretta responsabilita' del
 titolare  dell'attivita'  o del legale rappresentante o del
 loro delegato.».
 - Per il comma 6 dell'art. 8 del decreto legislativo n.
 56 del 2004 si vedano le note all'art. 4.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 13. Disposizioni finali
 1.  Gli  obblighi  del  presente regolamento si applicano a tutti i liberi  professionisti  abilitati  ad  operare  in Italia, cosi' come individuati  nell'articolo  2  del presente regolamento, e sussistono anche per le operazioni realizzate all'estero.
 2. Gli obblighi di identificazione e conservazione non si applicano in  relazione  all'attivita'  professionale  per  la  quale  e' stato conferito  incarico  dal  cliente  prima  dell'entrata  in vigore del presente regolamento.
 3.  Nel  caso  di rapporti tra cliente e professionista istituitisi con  un  incarico conferito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento  e  ancora  in  essere  dopo dodici mesi da tale data, il libero  professionista  provvedera'  entro  quest'ultimo termine agli obblighi di identificazione e conservazione.
 Il  presente  decreto  munito  del sigillo di Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  di  osservarlo  e  farlo osservare.
 
 Roma, 3 febbraio 2006
 
 Il Ministro: Tremonti
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2006
 
 Ufficio  di  controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 62
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