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| Gazzetta n. 81 del 6 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 2 marzo 2006 |  | Disposizioni  per il cofinanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori,   di   cui   all'articolo  148,  comma  1,  della  legge 23 dicembre  2000,  n. 388. Disposizioni sull'erogazione dei progetti ritenuti ammissibili ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2003. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per l'armonizzazione del mercato
 e la tutela dei consumatori
 
 Visto  il  decreto 3 luglio 2003 ed in particolare gli articoli, 7, 12 e 14;
 Visto  il  punto 9 «Erogazione» della nota n. 1298512 del 19 aprile 2004  concernente  linee  guida  per le fasi di rendicontazione ed in particolare;
 Visto  l'art.  36  del  regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
 Considerato  che  le  norme  che  regolano la contabilita' generale dello   Stato   -   circa  i  tempi  di  attribuzione  annuale  degli stanziamenti di cassa, la gestione e la permanenza nel bilancio dello Stato  di somme impegnate negli esercizi precedenti a quello in corso -   non   consentono  una  preventiva  determinazione  dei  tempi  di erogazione delle quote di cofinanziamento;
 Considerata  la necessita' di tenere conto degli effettivi tempi di erogazione  delle  somme  dovute  per  le  richieste di liquidazione, positivamente   istruite,  relativamente  alla  durata  dei  progetti ritenuti   ammissibili  ai  sensi  del  decreto  3 luglio  2003,  con riferimento  a  quanto  disposto  dall'art.  7, comma 1, del medesimo decreto 3 luglio 2003;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Per  i  progetti  di  cui al decreto ministeriale 3 luglio 2003 ammessi a cofinanziamento, per i quali sia stata presentata richiesta di  erogazione  ai  sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), del medesimo  decreto ministeriale 3 luglio 2003 e non sia intervenuto il relativo  provvedimento  di  liquidazione,  la decorrenza dei termini previsti per la conclusione del progetto dall'art. 7, commi 1 e 2 del del  decreto  ministeriale  3 luglio  2003,  anche  in  relazione  al disposto   del   successivo   art.   14,  e sospesa  per  il  periodo intercorrente tra la data della comunicazione della conclusione della relativa istruttoria avente esito positivo e quella del provvedimento di liquidazione.
 2.  Nelle  ipotesi  di  cui  al comma 1, il termine previsto per la conclusione  del  progetto,  o  quello  maggiore,  per  effetto della proroga  eventualmente  concessa  ai  sensi dell'art. 7, comma 1, del citato decreto ministeriale 3 luglio 2003, riprende a decorrere dalla data  del provvedimento di liquidazione. Conseguentemente, i progetti devono  essere  conclusi  entro il termine finale da computarsi senza tener conto del periodo di sospensione di cui al comma 1.
 3.  E'  comunque  facolta'  del  soggetto  beneficiario  che  abbia concluso il proprio progetto nelle more del periodo di sospensione di cui  al comma 1, presentare la richiesta della erogazione della quota a  saldo  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  1, lettera c) del decreto ministeriale  3 luglio 2003, secondo le modalita' ed i tempi previsti dall'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 3 luglio 2003.
 |  |  |  | Art. 2. 1.    La    liquidazione    del   cofinanziamento   dei   progetti, indipendentemente dalla fase per la quale viene avanzata la richiesta di  liquidazione  della relativa quota, e' effettuata successivamente alla  specifica  attribuzione di cassa, per l'anno di riferimento, da parte  del  Ministro  dell'economia  e finanze, a valere sul capitolo 1650 del Ministero delle attivita' produttive.
 Roma, 2 marzo 2006
 Il direttore generale: Primicerio
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