| Gazzetta n. 81 del 6 aprile 2006 (vai al sommario) | 
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 2006 | 
| Finanziamento di interventi urgenti da realizzare in attuazione degli «Indirizzi   operativi   per   prevenire   e  fronteggiare  eventuali situazioni   di   emergenza  connesse  a  fenomeni  idrogeologici  ed idraulici»,  di  cui  alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005. | 
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| IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio  2004,  recante  «Indirizzi  operativi  per  la  gestione organizzativa  e  funzionale  del  sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di  protezione  civile»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 dell'11 marzo 2004;
 Vista  la  nota  DPC/PRE/0046570 del 20 settembre 2005 del capo del Dipartimento  protezione  civile,  indirizzata  alle  regioni ed alle province autonome;
 Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre   2005,   recante  «Indirizzi  operativi  per  prevenire  e fronteggiare  eventuali  situazioni  di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici  ed  idraulici»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 19 ottobre 2005;
 Vista  la  nota DPC/VC/0056200 del 10 novembre 2005 con la quale il capo   del  Dipartimento  della  protezione  civile  ha  definito  le modalita'  per  l'attivazione  di  specifici  finanziamenti diretti a favorire l'attuazione della predetta direttiva del 29 settembre 2005;
 Viste le richieste di finanziamento inoltrate dalle amministrazioni regionali  e  dalle  province  autonome  e  pervenute al Dipartimento protezione  civile  entro  il termine del 10 dicembre 2005 allo scopo stabilito   nell'allegato   alla   citata   nota  DPC/VC/0056200  del 10 novembre 2005;
 Viste  le  risultanze dell'istruttoria condotta dalle strutture del Dipartimento  della  protezione  civile, sulla base delle modalita' e dei   criteri   esposti  nella  richiamata  nota  DPC/VC/0056200  del 10 novembre 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.   E'   approvato  il  finanziamento  degli  interventi  indicati nell'allegato  al presente provvedimento, negli importi ivi stabiliti per ciascuno.
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| Art. 2. 1.  Gli  interventi  di cui all'art. 1 devono essere iniziati entro trenta  giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Gli interventi che  non  abbiano avuto inizio entro il predetto termine decadono dal finanziamento.
 2. Entro quindici giorni dal termine di cui al comma 1 le regioni e le  province  autonome  comunicano  al  Dipartimento della protezione civile  la  data  di  inizio  di  ciascun  intervento,  ove  del caso indicando  gli estremi dei provvedimenti adottati per la restituzione al  Fondo  per  la  protezione  civile  delle  risorse  relative agli eventuali  interventi  decaduti  per effetto del mancato rispetto del termine di cui al comma 1.
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| Art. 3. 1.  Gli interventi di cui all'art. 1 devono essere completati entro centottanta  giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di inizio  di  ciascuno  quale  risultante  dalle  comunicazioni  di cui all'art. 2.
 2. Entro quindici giorni dal termine di cui al comma 1 le regioni e le  province  autonome  comunicano  al  Dipartimento della protezione civile  la  data  di completamento di ciascun intervento. Nel caso di mancato  completamento  entro  il predetto termine, con provvedimento del  capo  del  Dipartimento  della  protezione civile e' disposta la revoca  del  finanziamento  concesso  per  l'intervento.  Le  risorse rivenienti  per  effetto  dei  provvedimenti di revoca sono riversate entro quindici giorni al fondo per la protezione civile.
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| Art. 4. 1.  Le regioni e le province autonome assicurano la vigilanza sulla realizzazione  degli  interventi  assumendo  ogni iniziativa ritenuta utile  per  consentire  l'avvio  ed il completamento degli interventi stessi  entro  i termini stabiliti. Nel contesto di tale attivita' le regioni  e le province autonome possono proporre in qualunque momento al  Dipartimento  della  protezione civile la revoca di finanziamenti relativi  ad interventi per i quali non risulti possibile il rispetto dei termini di completamento stabiliti.
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| Art. 5. 1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari ad  euro  42.475.676,79  si  provvede  a  carico  del  Fondo  per  la protezione civile.
 2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana.
 Roma, 19 gennaio 2006
 Il Presidente: Berlusconi
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| Allegato ELENCO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI
 
 ----> Vedere Allegato da pag. 6 a pag. 18 della G.U. <----
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