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| Gazzetta n. 81 del 6 aprile 2006 (vai al sommario) |  | COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 6 DICEMBRE 2004 |  | ORDINANZA 20 marzo 2006 |  | Ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri n. 3387 del 14 dicembre  2004.  Legge  regionale  n.  10  del  20 dicembre  2004, articolo 1, comma 2, lettera b) e articolo 1, comma 2, lettere c), e) ed  f).  Direttiva  di  attuazione  approvata  con la DGR n. 1/13 del 18 gennaio  2005  e  con  l'ordinanza  del  Commissario  delegato per l'emergenza  alluvione  in  Sardegna  del  6 dicembre  2004, n. 2 del 25 gennaio  2005.  Attribuzione al Servizio del genio civile di Nuoro ed al Servizio territoriale degli enti locali di Nuoro di funzioni di supporto   all'amministrazione  comunale  di  Villagrande  Strisaili, relative   agli   interventi   di   «riparazione   dei   danni   alle infrastrutture  pubbliche»  ricompresi nel programma commissariale ed ai controlli nei confronti dei beneficiari dei contributi per danni a privati e ad attivita' produttive. (Ordinanza n. 16). |  | 
 |  |  |  | IL COMMISSARIO DELEGATO 
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre  2004  con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5,   comma  1,  della  legge  24 febbraio  1992,  n.  225,  e'  stato dichiarato,  sino  al  31  dicembre  2005,  lo  stato di emergenza in Sardegna  nel  territorio delle Province di Cagliari, Nuoro e Sassari per gli eventi alluvionali del 6 dicembre 2004 e seguenti;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre  2005  con  il  quale  e'  stato  prorogato  lo  stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali, che hanno colpito  il  territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari a partire dal giorno 6 dicembre 2004;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del  14 dicembre  2004  con  la  quale  il  presidente  della regione autonoma della Sardegna e' stato nominato Commissario delegato per il superamento   dell'emergenza   derivante   dagli  eventi  alluvionali predetti;
 Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 54/79 del 30 dicembre  2004  nonche'  l'ordinanza  del Commissario governativo per l'emergenza  alluvione  in  Sardegna, n. 2 del 25 gennaio 2005 con la quale   sono   stati   individuati  i  comuni  colpiti  dagli  eventi alluvionali;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 nonche' la legge regionale n. 10 del 20 dicembre 2004  che  hanno, tra l'altro, previsto gli interventi finalizzati al finanziamento  degli enti pubblici «per la riparazione dei danni alle infrastrutture    viarie,    idriche,    idrauliche,    fognarie    e igienico-sanitarie  o  comunque destinate a pubblici servizi» nonche' alla   concessione   di  contributi  ai  privati  ed  alle  attivita' produttive per i danni subiti a seguito degli eventi in oggetto;
 Vista   la   deliberazione  della  giunta  regionale  n.  1/13  del 18 gennaio    2005   con   la   quale   si   dispone   l'attribuzione all'assessorato  regionale  dei  lavori pubblici, della competenza in relazione  alle  linee  di  intervento  di  cui  alla legge regionale 20 dicembre   2004,   n.   10,  art.  1,  comma  2,  lettera  b),  ed all'assessorato  regionale  degli  enti locali, finanze e urbanistica della  competenza  in  relazione alle linee di intervento di cui alla legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10, art. 1, comma 2, lettere c), e),  f),  nonche'  di  cui all'O.P.C.M. n. 3387 del 14 dicembre 2004, articoli 3 e 4;
 Vista  l'ordinanza  del  commissario  delegato  per  il superamento dell'emergenza  alluvione del 6 dicembre 2004, n. 4 dell'8 marzo 2005 nonche' l'ordinanza n. 11 del 28 settembre 2005 con le quali e' stato approvato,  quale  I  stralcio  attuativo del programma commissariale attinente alla categoria di interventi di «riparazione dei danni alle infrastrutture  pubbliche» previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), della  legge  regionale  n.  10  del 20 dicembre 2004, l'elenco degli interventi  ritenuti prioritari e dichiarati di assoluta urgenza, tra i quali quelli relativi al comune di Villagrande Strisaili;
 Considerato  che,  nonostante i ripetuti solleciti dell'ufficio del Commissario  governativo per l'emergenza alluvione e del Servizio del genio  civile  di  Nuoro,  l'amministrazione  comunale di Villagrande Strisaili  non ha comunicato le richieste informazioni afferenti allo stato  di  attuazione  degli interventi di riparazione dei danni alle infrastrutture    pubbliche   ricompresi   nel   suddetto   programma commissariale;
 Atteso  che,  l'amministrazione  comunale di Villagrande Strisaili, con  nota  prot.  n.  1265  del 13 febbraio 2006, ha rappresentato la situazione  di gravissima difficolta' relativa alla definizione delle pratiche  avviate per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi alluvionali  in  oggetto  e  che  tale  difficolta',  derivante dalla carenza  di  personale,  riguarda  anche la gestione e la definizione delle pratiche relative agli interventi di riparazione dei danni alle infrastrutture  pubbliche  di  cui  alla  legge  regionale  n. 10 del 20 dicembre 2004;
 Atteso che, si sono concluse le procedure istruttorie, da parte dei comuni  interessati,  delle  domande presentate da privati ed aziende per  la  concessione di contributi per il ristoro dei danni subiti in seguito al verificarsi dell'evento in oggetto, e che, in ottemperanza alle direttive di attuazione allegate alla DGR n. 1/13 del 18 gennaio 2005,  sono  stati  pubblicati  nel  BURAS  del  1° ottobre 2005, gli elenchi contenenti i nominativi dei soggetti individuati quali aventi titolo ai contributi;
 Atteso  che,  a  seguito della suddetta pubblicazione, i competenti uffici  dell'assessorato  degli  enti  locali,  finanze e urbanistica stanno provvedendo a liquidare, anche in piu' soluzioni, i contributi per i privati e per le aziende;
 Vista  la direttiva di attuazione dell'OPCM 3387/2004 e della legge regionale  10/2004, allegata alla DGR n. 1/13 del 18 gennaio 2005 che impone  (punti F e G) ai comuni di effettuare, nella misura di almeno il  15%  delle domande complessivamente accolte, controlli a campione sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni rese dagli interessati nella domanda   di  contributo,  prescrivendo,  inoltre,  che  in  caso  di insussistenza  dei  danni  o  di mancanza del nesso di causalita' tra questi  e  l'evento alluvionale che ha colpito i comuni individuati o di  accertamento  di  altri  elementi di falsita' nelle dichiarazioni rese   all'amministrazione  comunale,  si  proceda  alla  revoca  del contributo,  «ferme  restando le ulteriori conseguenze, anche penali, previste dalla legge»;
 Atteso  che,  l'amministrazione  comunale di Villagrande Strisaili, con  nota  prot.  n.  11139  del  23 dicembre  2005, ha rappresentato l'impossibilita'  di  dare  esecuzione  alla  procedura  di controllo prescritta  dalla  richiamata  normativa  tramite  proprio personale, oltre  che a causa della mole di lavoro e della carenza di personale, anche  per  la  forte  situazione di disagio che e' sfociata in gravi episodi lesivi dell'ordine pubblico;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del  14 dicembre  2004,  art.  1, comma 3, che dispone in ordine alla possibilita'  del  commissario  delegato di avvalersi delle strutture regionali in relazione agli adempimenti di propria competenza;
 Considerato che, la situazione assolutamente eccezionale denunciata dall'amministrazione  comunale  di  Villagrande Strisaili, confermata anche dall'elevato numero di pratiche relative ai lavori pubblici che la  stessa si trova a gestire, giustifica, l'attribuzione al Servizio del  genio  civile  di  Nuoro dell'incarico di supportare la predetta amministrazione  nella gestione e definizione delle pratiche relative agli   interventi  di  «riparazione  dei  danni  alle  infrastrutture pubbliche» ricompresi nel programma commissariale;
 Ritenuto   altresi',   che   la  medesima  situazione  di  assoluta eccezionalita'    denunciata    dall'amministrazione    comunale   di Villagrande  Strisaili,  il  numero  delle  pratiche da controllare e l'esigenza  di  procedere  con  la massima celerita', giustifica, con riferimento ai beneficiari dei contributi previsti per i privati e le attivita'  produttive  di  tale  comune,  l'attivazione  da parte del commissario  delegato  per  il  superamento  dell'emergenza alluvione delle  procedure  di  controllo  in  via  sostitutiva  previste dalle direttive   di   attuazione  e  che,  l'incarico  di  procedere  agli accertamenti finalizzati all'esecuzione della prescritta procedura di controllo  sia affidato al Servizio territoriale degli enti locali di Nuoro;
 Atteso  che,  conseguentemente,  e'  necessario  che  l'assessorato regionale  dei  lavori  pubblici,  l'assessorato regionale degli enti locali,   finanze  e  urbanistica  e  l'assessorato  affari  generali adottino  i provvedimenti necessari per dare attuazione alla presente ordinanza;
 Ordina:
 Art. 1.
 1.  Il  Servizio  del  genio  civile  di  Nuoro  e'  incaricato  di supportare l'amministrazione comunale di Villagrande Strisaili, anche mediante  attivita' sostitutive in gestione diretta, nella gestione e nella   definizione   delle   pratiche  relative  alla  categoria  di interventi  di  «riparazione dei danni alle infrastrutture pubbliche» previsti  dall'art.  1, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 10  del  20 dicembre  2004,  ricompresi nel programma del commissario delegato  per  il superamento dell'emergenza alluvione del 6 dicembre 2004.
 2.   Il  Servizio  territoriale  degli  enti  locali  di  Nuoro  e' incaricato   di  provvedere  in  via  sostitutiva  agli  accertamenti finalizzati  all'esecuzione  della  procedura di controllo prescritta dalle   direttive   di   attuazione   approvate   in   allegato  alla deliberazione della giunta regionale n. 1/13 del 18 gennaio 2005, con riferimento  ai  privati  ed  alle attivita' produttive del comune di Villagrande Strisaili.
 3. L'assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica e  l'assessorato regionale dei lavori pubblici, ciascuno per la parte di  propria  competenza,  provvedono  ad  adottare tutti gli atti e i provvedimenti  necessari  all'attuazione, con immediatezza, di quanto disposto al comma 1 del presente articolo.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Alle  spese conseguenti alle attivita' di cui all'art. 1 (spese per  missioni  e per prestazione di lavoro straordinario), nelle more della  implementazione  dei fondi da parte dell'assessorato regionale degli  affari  generali  -  direzione  del personale, gli assessorati regionali  degli  enti  locali,  finanze  e  urbanistica e dei lavori pubblici  faranno fronte ricorrendo agli stanziamenti gia' attribuiti alle competenti strutture.
 2.  L'Assessorato  regionale  degli affari generali - direzione del personale,  previa  quantificazione  dei  relativi oneri da parte dei sopra  citati  assessorati,  provvedera'  ad  adottare  gli atti ed i provvedimenti  necessari per incrementare gli stanziamenti occorrenti a far fronte alle attivita' previste dalla presente ordinanza.
 E'  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio  1992,  n.  225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.
 Cagliari, 20 marzo 2006
 
 Il commissario governativo
 Soru
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