Gazzetta n. 81 del 6 aprile 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
CIRCOLARE 23 marzo 2006, n. 902 |
Circolare esplicativa sulle modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree sottoutilizzate del Paese previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, emanata ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° febbraio 2006. Settori «Industria», «Turismo» e «Commercio». |
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Alle Imprese interessate Alle Banche concessionarie Agli Istituti collaboratori Alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. All'ABI All'Ass.I.Lea Alla Confindustria Alla Confapi Alla Confcommercio Alla Confesercenti All'Ance Alla CNA Alla Confartigianato Alla Casartigiani
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 in materia di riforma degli incentivi, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha adottato il decreto del 1° febbraio 2006, nel seguito denominato «decreto attuativo», con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive previste dall'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Nel rispetto delle procedure e delle modalita' fissate dal predetto decreto attuativo, con la presente circolare si forniscono, relativamente ai settori «Industria», «Turismo» e «Commercio» e fatta eccezione per le imprese artigiane di cui all'art. 15 del decreto medesimo, specifiche indicazioni e precisazioni, nonche', in allegato, la nuova modulistica per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e l'elenco della documentazione richiesta. Le predette nuove modalita' si applicano, come peraltro stabilito dall'art. 16 del citato decreto attuativo, ai bandi il cui termine iniziale di presentazione delle domande e' successivo all'entrata in vigore del medesimo decreto. Ai bandi emanati prima di tale data continuano pertanto ad applicarsi le disposizioni del «testo unico delle direttive» di cui al decreto ministeriale del 3 luglio 2000, e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni del regolamento approvato con decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni, nonche' quelle contenute nelle relative circolari esplicative. 1 - Soggetti beneficiari e attivita' ammissibili. 1.1 I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le imprese operanti nei settori di attivita' indicati all'art. 1, commi 4 e 5, del decreto attuativo che intendono realizzare programmi di investimento nell'ambito di proprie unita' produttive ubicate nelle «aree sottoutilizzate». Per unita' produttiva si intende la struttura, anche articolata su piu' immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attivita' ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Nel caso in cui l'impresa produca nello stesso luogo beni e servizi insieme, devono poter essere individuate, ai fini delle valutazioni per la concessione delle agevolazioni, due distinte unita' produttive. Le «aree sottoutilizzate» sono quelle di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, coincidenti con le aree depresse individuate ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modifiche e integrazioni. L'elenco di tali aree e' riportato nell'allegato n. 1. Alla data di presentazione del Modulo di domanda di agevolazione di cui al successivo punto 5.3, tali imprese devono essere gia' iscritte al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata. Le domande presentate dalle imprese individuali non ancora operanti alla predetta data possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell'iscrizione al registro delle imprese, purche' le stesse imprese siano gia' titolari di partita IVA. Per questi ultimi soggetti detta iscrizione deve comunque avvenire ed essere tempestivamente comprovata dall'impresa alla banca concessionaria attraverso lo specifico certificato da allegare alla richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento (si veda il successivo punto 7.3). Tutti i soggetti che richiedono le agevolazioni, in considerazione della particolare procedura concorsuale, devono trovarsi in regime di contabilita' ordinaria. A tal fine, i predetti soggetti rilasciano apposita dichiarazione nel Modulo di domanda. Le domande di agevolazione delle imprese artigiane, che rispondono ai requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 15 del decreto attuativo, non possono essere presentate a valere sui bandi relativi al settore «Industria», ma esclusivamente su quelli riservati alle imprese artigiane cui si applicano le modalita' semplificate previste dal medesimo art. 15. Per beneficiare delle agevolazioni in argomento, le predette imprese devono proporre un programma di investimenti organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido, da realizzare nell'ambito di un'unita' produttiva per lo svolgimento di una delle attivita' ammesse dalla presente normativa. Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni il soggetto richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilita' del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell'unita' produttiva ove viene realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli di proprieta', diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'art. 1351 del codice civile. Alla predetta data, gli atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilita' devono risultare gia' registrati, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, testo unico sull'imposta di registro, potendo, tuttavia, la registrazione intervenire successivamente solo nei casi in cui la stessa viene effettuata per il tramite di un pubblico ufficiale. In tale ultimo caso, la registrazione e, ove previsto dalla legge, la trascrizione, devono essere comunque comprovate dall'impresa entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni. La registrazione e/o la trascrizione oltre il suddetto termine comporta l'invalidita' della domanda. Qualora la piena disponibilita' dell'immobile sia legata ad una concessione demaniale, occorre distinguere l'ipotesi in cui la concessione demaniale venga richiesta per la prima volta (e' il caso dei nuovi impianti) da quella in cui l'impresa richieda il rinnovo di una concessione gia' ottenuta e rinnovata periodicamente in passato. Nel primo caso la piena disponibilita' dell'immobile si determina con la concessione demaniale. Nel secondo caso, in relazione ai tempi a volte lunghi intercorrenti tra la richiesta di rinnovo ed il rinnovo stesso, e' sufficiente che entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni l'impresa abbia avanzato la richiesta di rinnovo ed abbia pagato il relativo canone e che le opere da realizzare nell'ambito del programma da agevolare rientrino nelle previsioni della precedente concessione della quale e' stato richiesto il rinnovo. Nel caso in cui il programma di investimenti ricada all'interno di agglomerati industriali ovvero di aree attrezzate, individuati da Piani Regolatori di Consorzi industriali, di cui all'art. 36, comma 4 della legge n. 317/1991, e successive modifiche e integrazioni, o da Piani per Insediamenti Produttivi predisposti da amministrazioni comunali, la piena disponibilita' si intende comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto specificatamente individuato nel quale siano indicati i tempi massimi entro i quali dovra' essere definita la procedura di esproprio dell'area e, comunque, tenendo conto anche del livello attuale e futuro di infrastrutturazione dell'area, potra' essere consentito concretamente l'insediamento nel lotto e, soprattutto, l'avvio a realizzazione del programma da parte dell'impresa assegnataria; tali tempi massimi, ai fini dell'accoglimento della domanda di agevolazione, dovranno risultare compatibili con quelli previsti dall'impresa per la realizzazione del programma medesimo. Il riferimento ad un «lotto specificatamente individuato» deve intendersi soddisfatto attraverso l'indicazione della superficie del lotto stesso, corredata da una planimetria della zona con l'individuazione di massima del lotto medesimo che ne mostri la conformazione. Con riferimento al settore «Turismo», nel caso in cui il programma di investimenti sia da realizzare in un immobile non di proprieta' dell'impresa richiedente, alla domanda di agevolazione deve essere allegata una dichiarazione del proprietario dell'immobile stesso attestante l'assenso alla realizzazione del programma, secondo la schema di cui all'allegato n. 2. Alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, il suolo e gli immobili interessati dal programma di investimenti devono essere gia' rispondenti, in relazione all'attivita' da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da perizia giurata che attestino la piena ed attuale sussistenza di detto requisito. 1.2 Per le imprese operanti nel settore delle costruzioni che intendano utilizzare i beni agevolati nell'ambito dei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione (si veda il successivo punto 1.5), la disponibilita' di cui al precedente punto 1.1 da parte dell'impresa e' riferita alla sola stabile sede operativa, sede che non deve necessariamente ricadere in un'area ammissibile - e in tal caso non potranno essere ammesse alle agevolazioni spese relative a beni e/o interventi nella stessa utilizzati e/o realizzati. La predetta sede operativa deve, peraltro, risultare dal certificato di iscrizione al Registro delle imprese. Si precisa, inoltre che: - la sussistenza della sede operativa nella regione e' richiesta per le sole imprese di costruzioni che intendono utilizzare i beni del programma nei cantieri ubicati nelle aree ammissibili della regione stessa. Tale condizione e' mirata a comprovare che la presenza dell'impresa nel territorio della regione ha carattere di stabilita' e continuita' e non di episodicita'. A tale riguardo si precisa che la sede operativa puo' coincidere, a titolo esemplificativo, con la sede legale dell'impresa, con un immobile adibito al ricovero degli automezzi o anche con l'abitazione di un socio o del titolare dell'impresa stessa, ferma restando tuttavia, la condizione che tale sede sia riportata sul certificato di iscrizione al Registro delle imprese e che della stessa l'impresa abbia piena disponibilita' entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande; - qualora il programma di investimenti comprenda interventi da agevolare su immobili (terreni e/o fabbricati) che l'impresa gia' possiede o che intende acquistare o realizzare, la disponibilita' dell'immobile, anche nel caso in cui l'impresa abbia rappresentato la volonta' di utilizzare i beni del programma nelle aree ammissibili di una determinata regione, puo' non essere necessariamente riferita alla suddetta sede operativa risultante dal certificato del Registro delle imprese all'atto della domanda, bensi', in analogia a tutte le altre imprese dei settori diversi da quello delle costruzioni, a quella dei richiamati immobili ove effettuare gli interventi. In tal caso, come per le richiamate altre imprese, per tali immobili dovra' essere comprovata, attraverso idonea documentazione o perizia giurata, anche la rispondenza, in relazione all'attivita' da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso; - le imprese in questione, qualora siano dispensate dal comprovare l'iscrizione al Registro delle imprese ai sensi del precedente punto 1.1, sono comunque tenute a dimostrare, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione, la disponibilita' nella regione dell'immobile ove ubicare la sede operativa ovvero ove realizzare gli interventi del programma; la sussistenza della sede operativa stessa dovra' poi essere comprovata, attraverso il certificato di iscrizione al Registro delle imprese, all'atto della trasmissione della documentazione relativa all'ultimo stato di avanzamento (si veda il successivo punto 7.3). 1.3 Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione secondo i criteri stabiliti con il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, con il quale e' stata adeguata la definizione di piccola e media impresa, da utilizzare ai fini della concessione di aiuti alle attivita' produttive, ed in particolare di quelli di cui alla legge n. 488/1992, alla disciplina comunitaria in materia. 1.4 I programmi di investimento promossi dalle imprese estrattive e manifatturiere possono riguardare solo uno o piu' dei settori produttivi di cui alle sezioni C - «Estrazione di minerali» e D - «Attivita' manifatturiere» della Classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002, fatti salvi i divieti e le limitazioni, di cui al successivo punto 1.9, derivanti dalle vigenti specifiche normative dell'Unione europea. L'attivita' estrattiva e quella manifatturiera devono inoltre essere comprovabili dall'impresa attraverso la puntuale esposizione nel piano descrittivo (si veda il successivo punto 3.1) del proprio ciclo tecnologico delle produzioni effettuate e/o di quelle previste. I programmi di investimento promossi dalle imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di cui alle classi 40.1 e 40.3 della classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002, sono ammessi alle condizioni indicate nell'allegato n. 1 al decreto attuativo. Per le imprese fornitrici di servizi i programmi possono riguardare una o piu' delle attivita' di cui al predetto allegato. 1.5 Con riferimento ai programmi di investimento promossi dalle imprese operanti nel settore delle costruzioni di cui alla sezione F della classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002, in relazione alla particolarita' del settore ed alle modalita' operative di utilizzo dei beni strumentali, si applicano le condizioni previste nell'allegato n. 1 al decreto attuativo. In particolare, qualora i beni agevolabili non vengano utilizzati stabilmente nell'ambito di un'unica unita' produttiva per il periodo minimo di utilizzo di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) del decreto attuativo bensi' nell'ambito dei cantieri dell'impresa ubicati nelle aree agevolabili di un'unica regione che, ai fini della presente normativa, viene intesa come «unita' produttiva», la dichiarazione d'impegno del legale rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni di cui al medesimo allegato n. 1 al decreto attuativo, e' resa secondo lo schema di cui all'allegato n. 3 alla presente circolare, facente parte della documentazione a corredo della domanda di agevolazione. In tal caso, si ricorda che: - il programma da agevolare viene di conseguenza inserito nella graduatoria ordinaria o nell'eventuale graduatoria speciale per settore di cui al successivo punto 6.1, lettera b) relativa a detta regione, con esclusione, quindi, dall'eventuale graduatoria speciale per area di cui al medesimo punto 6.1, lettera b); - la misura minima delle agevolazioni prevista nella regione medesima per la dimensione dell'impresa viene applicata a tutti i beni del programma, indipendentemente dall'effettiva localizzazione degli stessi nel territorio della regione; - ai fini della determinazione dell'indicatore regionale di cui al punto 6.4, ai programmi relativi a beni utilizzati nell'ambito dei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione, si applica il minore dei punteggi assegnati per il settore delle costruzioni, in relazione alle varie aree del territorio ed alla tipologia del programma da agevolare, ivi compresi quelli assunti pari a zero in quanto non espressi. 1.6 I programmi di investimento promossi dalle imprese del settore «Turismo», cosi' come definito all'art. 1, comma 4, lettera b) del decreto attuativo, possono riguardare una o piu' delle attivita' ivi elencate, nonche' le ulteriori attivita' ammissibili indicate dalle regioni e dalle province autonome con le modalita' e nei termini di cui all'art. 8, comma 11, lettera c) del medesimo decreto attuativo. 1.7 I programmi di investimento promossi dalle imprese del settore «Commercio», cosi' come definito all'art. 1, comma 4, lettera c) del decreto attuativo, possono riguardare una o piu' delle attivita' ivi elencate nonche' quelle di cui all'allegato n. 2 al medesimo decreto. Ai fini della corretta e univoca interpretazione delle suddette attivita' si forniscono le seguenti precisazioni: - per quanto concerne gli esercizi di vendita al dettaglio classificati media e grande struttura (di cui alla lettera c2) dell'art. 1, comma 4 del decreto attuativo) si precisa che, secondo il principio generale della coincidenza tra soggetto beneficiario e gestore dell'attivita' agevolata che regola la concessione delle agevolazioni, i centri commerciali non rientrano tra le attivita' ammissibili in quanto, ancorche' assimilati ad una grande o media struttura ai fini dell'autorizzazione all'apertura, essi non sono un singolo esercizio commerciale, bensi' una struttura all'interno della quale opera una pluralita' di soggetti con attivita' economiche distinte e separate da quelle del titolare dell'autorizzazione del centro; - con riferimento agli esercizi commerciali di vendita all'ingrosso, centri di distribuzione e servizi complementari gestiti da strutture operative dell'associazionismo economico (di cui alla lettera c3 dell'art. 1, comma 4 e alla lettera d), dell'allegato n. 2 del decreto attuativo), per strutture operative dell'associazionismo economico si intendono le Unioni Volontarie ed i Gruppi di Acquisto, ricomprendendo tra questi ultimi anche le societa' cooperative tra dettaglianti. Le Unioni volontarie sono forme di integrazione verticale, regolate da uno statuto ed evidenziate da uno o piu' marchi comuni, fra uno o piu' grossisti e commercianti al dettaglio i quali, pur conservando singolarmente la propria autonomia giuridica e patrimoniale, si accordano dal punto di vista operativo, anche attraverso contratti di franchising, al fine di organizzare in comune gli acquisti ed alcuni servizi per lo sviluppo delle vendite ed il miglioramento della produzione delle singole imprese aderenti. I Gruppi di Acquisto sono associazioni costituite in prevalenza da commercianti al dettaglio, ciascuno dei quali conserva la propria autonomia giuridica e patrimoniale, promosse al fine di realizzare acquisti e servizi di vendita in comune; - per quanto concerne gli esercizi di vendita all'ingrosso e centri di distribuzione (di cui alla lettera c3) del citato art. 1, comma 4 del decreto attuativo), per superficie dell'unita' produttiva si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonche' quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. Per centri di distribuzione si intendono le strutture all'interno delle quali la singola impresa commerciale o la struttura operativa dell'associazionismo economico provvedono allo stoccaggio, alla movimentazione ed alla spedizione delle merci agli esercizi commerciali dell'impresa stessa ovvero a quelli delle imprese aderenti alla struttura operativa dell'associazionismo economico medesima; - per quanto concerne le attivita' di vendita per corrispondenza e commercio elettronico (di cui alla lettera c4) dell'art. 1, comma 4 del decreto attuativo), per commercio elettronico si intende l'attivita' commerciale ovvero quella di acquisto di merci in nome e per conto proprio e la loro rivendita svolta tramite la rete internet, mediante l'utilizzo di un sito web (e-commerce); - per quanto concerne i centri di assistenza tecnica (di cui alla lettera a) dell'allegato n. 2 al decreto attuativo), la sussistenza dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attivita' previste nello statuto, di cui al comma 1, dell'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, deve essere comprovata da una dichiarazione del legale rappresentante del centro di assistenza tecnica secondo lo schema di cui all'allegato n. 4 alla presente circolare, da produrre entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni; - per quanto concerne le attivita' di cui alla lettera b) dell'allegato n. 2 al decreto attuativo, per societa' di gestione di centri commerciali si intende la societa' alla quale e' affidata la gestione unitaria delle infrastrutture e degli spazi di servizio comuni del centro commerciale; - le imprese fornitrici di «servizi complementari» devono essere costituite sotto forma di societa' regolari. Inoltre, con riferimento ai pubblici esercizi di cui alla lettera c6) dell'art. 1, comma 4 del decreto attuativo, si precisa che sono ammissibili alle agevolazioni i programmi promossi da pubblici esercizi ove siano svolte le seguenti attivita': a) somministrazione di pasti e bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); b) somministrazione di bevande, nonche' di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gastronomia (bar, caffe', gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari). Tali attivita' possono essere svolte anche: - congiuntamente all'attivita' di trattenimento e svago in discoteche, sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; - all'interno di esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; - all'interno di mezzi di trasporto pubblico, solo se a percorrenza urbana ovvero in disarmo. Sono pertanto escluse dalle agevolazioni le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande svolte: - al domicilio del consumatore; - negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande od altri complessi ricettivi, le cui prestazioni sono riservate agli alloggiati; - nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli non aperti al pubblico; - negli esercizi nei quali la somministrazione stessa e' esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese; - in scuole, ospedali, comunita' religiose, stabilimenti militari, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In relazione ai predetti programmi promossi dai pubblici esercizi si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni: a) per quanto concerne i programmi diretti allo sviluppo di formule commerciali che prevedano l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi, ai fini dell'ammissibilita' del programma di investimenti, la somministrazione si intende integrata con la vendita di beni e/o servizi qualora il programma stesso preveda la creazione, all'interno del pubblico esercizio, di un'area esclusivamente dedicata a tale vendita con una superficie almeno pari al 10% di quella di somministrazione indicata nell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita'. Qualora il programma di investimenti riguardi un pubblico esercizio nel quale sia gia' svolta un'attivita' di vendita di beni e/o servizi, il programma medesimo deve comportare, ai fini dell'ammissibilita', un incremento della superficie esistente dedicata a tale vendita in misura almeno pari al 50% della stessa, fermo restando che la superficie di vendita alla conclusione del programma deve risultare almeno pari al 10% di quella di somministrazione. La superficie di vendita cui si fa riferimento, rilevabile dalla planimetria di cui nel seguito, e' quella in pianta occupata dalle attrezzature di vendita (banconi, scaffalature, camerini per la prova dei capi di abbigliamento, ecc.) e quella a disposizione del personale addetto alla vendita stessa. Non viene computata a tal fine la superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi; non viene altresi' computata la superficie dedicata alla vendita di generi di monopolio, di beni derivanti dall'ordinaria attivita' di trasformazione svolta all'interno dell'esercizio, di bevande alcoliche (ad eccezione del vino) e non alcoliche, di prodotti di gastronomia e di dolciumi, compresi i generi di gelateria e pasticceria, di servizi relativi a concorsi, pronostici e scommesse, nonche' le superfici destinate a giochi ed apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)» e successive modifiche e integrazioni, ovvero alle attivita' connesse alla consegna al domicilio del cliente; b) per quanto concerne i programmi promossi da imprese aderenti a catene commerciali anche in forme di franchising, per catena commerciale si intende un numero minimo di cinque pubblici esercizi, anche se appartenenti ad imprese diverse purche' legate da contratto di franchising, aventi medesimo marchio e/o insegna, ed anche se localizzati in comuni diversi (quelli diversi dall'esercizio oggetto del programma possono essere localizzati anche in aree non ammissibili). Per franchising si intende la concessione di licenze di diritti di proprieta' immateriale relativi a marchi o segni distintivi e know-how per l'utilizzo e la distribuzione di beni o la prestazione di servizi. Oltre la licenza su diritti di proprieta' immateriale, il franchisor (affiliante) fornisce inoltre al franchisee (affiliato), durante il periodo di vigenza del contratto, un'assistenza tecnica o commerciale. La licenza e l'assistenza tecnica formano parte integrante della formula commerciale oggetto del franchising. Tale definizione si intende automaticamente sostituita da quella eventualmente introdotta da una successiva norma nazionale; c) per quanto concerne i programmi promossi da imprese che hanno ottenuto marchi di qualita' del servizio e/o di tipicita' dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da camere di commercio, regioni o province, i marchi di qualita' del servizio e/o di tipicita' dell'offerta gastronomica devono essere stati gia' ottenuti alla data di presentazione del Modulo di domanda (ancorche' la relativa documentazione sia presentata successivamente ma comunque entro la chiusura dei termini di presentazione delle domande) e devono riferirsi all'esercizio oggetto del programma di investimenti proposto per le agevolazioni e devono essere stati rilasciati o attestati da camere di commercio, regioni e/o province sulla base di norme tecniche dalle stesse riconosciute. Infine, sempre in relazione alle predette attivita' ammissibili di somministrazione di alimenti e bevande, si precisa che entro i termini di chiusura del bando, l'impresa istante deve produrre alla banca concessionaria, con le medesime modalita' indicate per la documentazione ordinariamente prevista per l'accesso ai benefici della legge n. 488/92 e ad integrazione di quest'ultima, la seguente documentazione: - copia dell'autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (ex legge n. 287/1991, art. 3, commi 1 e 4) relativa all'esercizio cui si riferisce il programma di investimenti; nel caso di programmi classificati come «nuovo impianto» diretti allo sviluppo di formule commerciali che prevedono l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi, l'obbligo di allegare alla domanda di agevolazione la predetta autorizzazione va applicato tenendo conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della legge 287/1991, ai sensi del quale il sindaco del comune competente rilascia le autorizzazioni verificando la conformita' dei locali ai criteri prescritti dalla normativa ovvero riservandosi di verificare detta conformita' ove cio' non sia possibile in via preventiva; pertanto, in base a tale disposizione e' sufficiente allegare alla domanda l'atto autorizzativo di carattere preliminare con il quale il rilascio dell'autorizzazione definitiva e' rinviato all'esito degli accertamenti prescritti dalla normativa. L'autorizzazione definitiva dovra' comunque essere allegata alla richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento (si veda il successivo punto 7.3); - planimetria dell'esercizio, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, che evidenzi le superfici destinate e/o da destinare alla somministrazione e quelle destinate o da destinare alla vendita di beni e/o servizi e comprendente il lay-out delle relative attrezzature (limitatamente ai programmi diretti allo sviluppo di formule commerciali che prevedano l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi); - dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa istante che attesti l'appartenenza alla catena commerciale come sopra definita, fornendo le necessarie specifiche per l'individuazione della stessa: numero e ubicazione dei pubblici esercizi, imprese titolari, contratti, ecc. (limitatamente ai programmi promossi da imprese aderenti a catene commerciali anche in forme di franchising); - copia del certificato/attestato di qualita' del servizio o di tipicita' dell'offerta gastronomica (limitatamente ai programmi promossi da imprese che hanno ottenuto marchi di qualita' del servizio e/o di tipicita' dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da camere di commercio, regioni o province). Si precisa, inoltre, che per quanto riguarda la predisposizione del piano descrittivo di cui al punto 3.1, qualora le agevolazioni siano richieste per i programmi diretti allo sviluppo di formule commerciali che prevedano l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi, l'impresa istante deve compiutamente descrivere le modalita' di realizzazione dell'integrazione dell'attivita' di somministrazione con l'attivita' di vendita, specificando altresi' i beni/servizi oggetto dell'attivita' di vendita, nonche' le superfici destinate alla somministrazione ed alla vendita di beni e/o servizi (precedente e successiva al programma), cosi' come rappresentata nella planimetria allegata. 1.8 La legge n. 488/1992 costituisce la normativa nazionale da utilizzare per il cofinanziamento delle misure di aiuto dell'Unione europea previste nel Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 e dal relativo Programma Operativo Nazionale «Sviluppo Imprenditoria Locale» per le aree Obiettivo 1, e negli eventuali interventi nell'ambito dei programmi regionali finalizzati all'utilizzo delle risorse comunitarie. Limitatamente ai programmi di investimento che possono essere ammessi al cofinanziamento, al fine di consentire il pieno rispetto dei predetti programmi operativi nazionali e regionali, nonche' delle scadenze fissate dall'Unione europea per gli impegni di spesa e per l'erogazione a saldo dell'agevolazione, potranno essere previste particolari disposizioni in deroga a quelle contenute nella presente circolare, che comunque saranno tempestivamente rese note e riportate nei decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni. 1.9 Per quanto riguarda i settori agevolabili, occorre rilevare che taluni di essi, sono soggetti a divieti e/o limitazioni come di seguito specificato: Siderurgia: in tale settore, cosi' come definito nell'allegato B della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento di cui alla comunicazione numero C(2002) 315, pubblicata nella G.U.C.E. C70 del 19 marzo 2002, e' fatto divieto di concedere aiuti all'investimento. Cantieristica navale: per tale settore, cosi' come definito nella disciplina sugli aiuti al settore della costruzione navale di cui alla comunicazione 2003/C 317/06 del 30 dicembre 2003 sono ammessi solo programmi di investimento riguardanti: * l'adeguamento o ammodernamento di cantieri esistenti, non connessi ad una ristrutturazione finanziaria dei cantieri stessi, allo scopo di aumentarne la produttivita' purche': - nelle regioni che soddisfano i criteri per l'opzione di cui all'art. 87.3.a del Trattato e che corrispondono alla mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per la concessione di aiuti di Stato a finalita' regionale, l'intensita' dell'aiuto non superi il 22,5% ESN; - nelle regioni che soddisfano i criteri per l'opzione di cui all'art. 87.3.c del Trattato e che corrispondono alla mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per la concessione di aiuti di Stato a finalita' regionale, l'intensita' dell'aiuto non superi il 12,5% ESN o il massimale applicabile per gli aiuti di Stato a finalita' regionale, se questo e' inferiore; - riguardino esclusivamente spese ammissibili in base agli orientamenti comunitari in vigore sugli aiuti di Stato a finalita' regionale. * l'innovazione di cantieri di costruzione esistenti, fino ad un'intensita' massima di aiuto del 20% lordo, purche' siano connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, vale a dire prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte del settore nella Comunita', che siano sottoposti al rischio di insuccesso tecnologico o industriale, a condizione che: - gli aiuti siano limitati a coprire le spese d'investimento, concezione, ingegneria industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente connesse alla parte innovativa del progetto. L'impresa interessata deve adeguatamente indicare nel piano descrittivo, di cui al successivo punto 3.1, e, se del caso, documentare la sussistenza delle suddette condizioni. Qualora le agevolazioni richieste risultassero superiori alle predette intensita' massime, si provvedera' alle necessarie rettifiche attraverso una riduzione dell'ammontare delle stesse secondo i criteri indicati nell'allegato n. 5. Fibre sintetiche: in tale settore, cosi' come definito nell'allegato D della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento e' fatto divieto di concedere aiuti all'investimento. Industria automobilistica, cosi' come definita nell'allegato C della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento: - per i programmi di investimento con agevolazione in Equivalente Sovvenzione Lordo superiore a 5 Meuro, l'agevolazione puo' essere concesso nel limite del 30% del corrispondente massimale UE di aiuto valido per dimensione d'impresa ed ubicazione dell'unita' produttiva; - per i programmi di investimento con spese ammissibili ed agevolazione concedibile pari o inferiori ai detti limiti, l'agevolazione puo' essere concessa nel limite del suddetto corrispondente massimale. Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco: secondo quanto stabilito dagli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo G.U.C.E. C28 1° febbraio 2000, ai fini della concessione di aiuti di Stato per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato di Amsterdam, ferma restando l'esclusione dal cofinanziamento FESR, le tipologie di investimento ammissibili ai fondi nazionali sono quelle indicate dalle regioni del Centro-Nord nei rispettivi Piani di Sviluppo Rurale (PSR) e dalle regioni del Mezzogiorno nei Programmi Operativi Regionali (POR) e nei relativi complementi di programmazione vigenti alla data di apertura del bando, fatte salve le eventuali modifiche estensive che dovessero eventualmente intervenire entro la data di chiusura del bando. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nei suddetti POR e PSR, si precisa che i limiti regionali di trasformazione, spesso richiamati nei predetti documenti di programmazione regionali, ai sensi della legge n. 488/1992, verranno considerati come limiti riferiti alla singola impresa, in modo da permettere la puntuale verifica del rispetto di tale limitazione da parte di ciascuna impresa medesima; a tal riguardo, il recupero di capacita' abbandonate, ai sensi della legge n. 488/1992, sara', quindi, possibile solo da parte della stessa impresa, in modo da evitare che piu' imprese possano beneficiare di tale condizione, comportando, di fatto, un aumento della capacita' regionale. Inoltre, relativamente al settore della trasformazione del pomodoro, in attesa che i POR e i PSR vengano armonizzati con la nuova regolamentazione comunitaria che prevede la sostituzione delle vecchie quote di trasformazione assegnate alle singole imprese con una soglia nazionale di prodotto fresco da destinare alla trasformazione, ai sensi della legge n. 488/92, si continuera' a far riferimento alle quote di trasformazione assegnate alle imprese. Pertanto, gli investimenti saranno considerati ammissibili a condizione che non comportino un aumento della capacita' di trasformazione che vada oltre la quota attribuita alla singola impresa. Inoltre, sono ammissibili ai soli fondi nazionali gli investimenti rientranti nella classe 15.20 - «Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce» della Classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002 che rispettano le condizioni del punto 2.4 dell'allegato III al regolamento CE n. 2792/1999, e successive modifiche e integrazioni. In particolare, ai fini di cui sopra: a) per «trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura» si intende l'intera serie di operazioni di manutenzione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o della pesca e la fase del prodotto finale; b) non sono ammissibili gli investimenti riguardanti: - prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; - il commercio al dettaglio. Ai fini delle verifiche istruttorie e della concessione delle agevolazioni, le imprese che operano nel settore della «trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» di cui all'Allegato I del Trattato di Amsterdam ovvero nel settore della «Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce», devono fornire alle banche concessionarie, nel piano descrittivo di cui al successivo punto 3.1, tutti gli elementi e le informazioni utili a comprovare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'ammissibilita' alle agevolazioni previste dai predetti regolamenti e orientamenti comunitari e dai POR e PSR regionali. Sulla base delle suesposte considerazioni, corre l'obbligo di avvertire le imprese ed i soggetti interessati che anche per i suddetti settori di attivita' ammissibili la concessione delle agevolazioni sara' disposta secondo l'ordine delle graduatorie di cui al successivo punto 6.1 ma sulla base delle risorse, secondo il caso, cofinanziate o nazionali disponibili. Sono subordinate alla notifica alla Commissione U.E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima le concessioni delle agevolazioni relative ai programmi assoggettati alla disciplina multisettoriale degli aiuti ai grandi progetti d'investimento (G.U.C.E. C70 del 19 marzo 2002). Sono altresi' subordinate alla predetta notifica e approvazione le concessioni di agevolazioni per programmi nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato di Amsterdam, che comportino un investimento complessivo ammissibile superiore a 25 milioni di euro o che prevedano un contributo superiore a 12 milioni di euro. In tutti i casi in cui la concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica alla Commissione dell'Unione europea ed all'approvazione da parte di quest'ultima, il Ministero delle attivita' produttive, al ricevimento degli esiti di detta notifica, provvede ad emanare uno specifico decreto che recepisce tali esiti ed a trasmetterlo ai soggetti interessati ai fini della successiva fase di erogazione delle agevolazioni. 1.10 Qualora uno stesso programma riguardi piu' attivita' assoggettabili a differenti regimi agevolativi (ammissibili al cofinanziamento, ammissibili ai soli fondi nazionali, non ammissibili), si distinguono i seguenti casi, indipendentemente da altre eventuali attivita' svolte dall'impresa nella stessa unita' produttiva: - se il programma concerne una sola attivita', pur se non prioritaria nell'economia dell'impresa, o piu' attivita' assoggettabili al medesimo regime, si applica il regime corrispondente; - se il programma concerne piu' attivita', in parte ammissibili a cofinanziamento ed in parte ai soli fondi nazionali, il programma stesso puo' essere positivamente considerato per l'accesso ai soli fondi nazionali; - se il programma concerne piu' attivita', in parte non ammissibili, il programma stesso non e' ammissibile alle agevolazioni, a meno che non si riescano ad individuare ed escludere gli investimenti relativi all'attivita' non ammissibile. In ogni caso, nel piano descrittivo devono risultare univocamente individuabili tutti gli elementi necessari per la valutazione dell'attivita' ammissibile. 2 - Agevolazioni concedibili. 2.1 Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato secondo i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto attuativo. A tal fine si precisa che: 1) il finanziamento bancario ordinario e' condizione di ammissibilita' alle agevolazioni ed e' concesso dalle banche (di seguito denominate «soggetti finanziatori») che sottoscrivono uno specifico accordo con Cassa depositi e prestiti S.p.a. ed il correlato mandato interbancario sulla base delle disposizioni contenute nella convenzione stipulata ai sensi della delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005; entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, l'impresa richiedente trasmette la comunicazione di esito della delibera del finanziamento bancario (nel seguito «delibera del finanziamento ordinario»), redatta secondo lo schema allegato alla predetta convenzione; tale delibera potra' riferirsi anche all'eventuale finanziamento bancario integrativo previsto nella convenzione medesima; 2) il finanziamento bancario ordinario deve essere di importo e durata pari a quelli del finanziamento agevolato richiesto; 3) le imprese, tenuto conto della possibilita' di richiedere un minor importo del contributo in conto capitale (si veda il successivo punto 6.2), potranno individuare differenti combinazioni delle predette agevolazioni, sulla base delle misure indicate nell'allegato n. 1, fermo restando che: a) l'ammontare del contributo in conto capitale non puo' in nessun caso risultare superiore alla somma dei due finanziamenti (agevolato e ordinario); b) il finanziamento bancario ordinario deve essere sempre almeno pari al 15% degli investimenti ammissibili alla cui copertura e' destinato; c) la somma del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del finanziamento ordinario non puo' essere superiore all'importo degli investimenti ammissibili; d) l'ammontare dei mezzi apportati dall'impresa non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine si precisa che rientrano in tale categoria tutti i mezzi di copertura finanziaria, ivi compreso il predetto finanziamento ordinario e/o l'eventuale operazione di locazione finanziaria, esenti da qualsiasi aiuto pubblico. Le agevolazioni sono concesse entro i limiti delle intensita' massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria in relazione alla dimensione di impresa e alle aree territoriali di intervento, tenuto conto della misura richiesta. A tal fine, qualora le agevolazioni richieste risultassero superiori alle predette intensita' massime, si provvedera' alle necessarie rettifiche attraverso una riduzione dell'ammontare delle stesse secondo i criteri indicati nell'allegato n. 5. 2.2 Ai fini del trattamento fiscale, tenuto conto che il contributo in conto capitale e' concesso in relazione a beni ammortizzabili, si precisa che lo stesso e' da considerare a tutti gli effetti come contributo in conto impianti ai sensi dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modifiche e integrazioni. 2.3 Nel caso in cui il programma di investimenti preveda, in tutto o in parte, beni acquisiti tramite locazione finanziaria, l'operazione di leasing, deliberata da societa' che sottoscrivono uno specifico accordo con Cassa depositi e prestiti s.p.a., sulla base delle disposizioni contenute nella convenzione stipulata ai sensi della delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005, sostituisce il finanziamento bancario ordinario, con riferimento ai soli investimenti realizzati tramite la stessa operazione di leasing e nei limiti della quota necessaria ad assicurare la parita' di importo con il finanziamento agevolato richiesto, la cui misura minima e' comunque pari al 15% degli investimenti ammissibili. L'ammontare del contributo in conto capitale non puo' risultare maggiore della somma del finanziamento agevolato e della equivalente quota di leasing; inoltre, la somma di questi tre importi non puo' essere superiore al totale degli investimenti in leasing ammissibili. Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, l'impresa richiedente trasmette la comunicazione di esito di delibera della societa' di leasing (nel seguito «delibera della societa' di leasing») redatta secondo lo schema allegato alla predetta convenzione. Nel caso in cui il programma preveda anche investimenti da realizzare mediante acquisto diretto, sara' comunque necessario un finanziamento bancario di importo pari a quello del finanziamento agevolato riguardante detti investimenti. Il finanziamento agevolato ha durata massima pari a quella residua del contratto di leasing alla data di stipula del finanziamento medesimo; tale durata in ogni caso non puo' essere inferiore a diciotto mesi, pena l'inammissibilita' degli investimenti realizzati in leasing, ferma restando la durata massima di quindici anni stabilita all'art. 2, comma 2 del decreto attuativo. L'importo del finanziamento agevolato non puo' essere superiore al 50% del valore del debito residuo in linea capitale dell'operazione di leasing alla data di stipula del finanziamento medesimo. Il piano di rimborso dei canoni del contratto di leasing deve assicurare, in relazione a ciascuna rata del finanziamento agevolato, che il rapporto tra l'importo del debito residuo in linea capitale del finanziamento agevolato medesimo e quello del contratto di leasing, non superi il valore del rapporto originario alla data di scadenza della prima rata di ammortamento del contratto di finanziamento agevolato, tra il finanziamento agevolato medesimo e il debito in linea capitale del contratto di leasing al netto dell'eventuale maxi canone pattuito e dell'importo in linea capitale degli eventuali canoni gia' corrisposti dall'impresa. L'importo e/o la durata del finanziamento agevolato stabiliti in sede di concessione provvisoria sono pertanto rideterminati alla data di stipula del relativo contratto, ricalcolando, se del caso, anche il contributo in conto capitale. Qualora alla data di sottoscrizione della Scheda Tecnica di cui al successivo punto 5.3, il contratto di leasing sia gia' in decorrenza, ai fini della concessione delle agevolazioni, l'importo e la durata del finanziamento agevolato concedibile sono stabiliti con riferimento al debito residuo e alla durata residua dell'operazione di leasing alla data presunta di stipula del finanziamento medesimo, ricalcolando, se del caso, anche il contributo in conto capitale; a tal fine si conviene che la data di stipula intervenga alla scadenza dell'ottavo mese successivo al termine ultimo di presentazione delle domande (vedasi punto 5.1). 2.4 L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensita' massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare delle agevolazioni cosi' definitivamente determinato non puo' in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria. 3 - Programmi e spese ammissibili . 3.1 Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata ad un programma di investimenti che non puo' riguardare piu' di una sola unita' produttiva e che deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioe', a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di agevolazione. Uno stesso programma non puo' essere suddiviso in piu' domande di agevolazione. Allo scopo di evidenziare compiutamente le caratteristiche del programma e di consentirne la valutazione l'impresa deve corredare la domanda di agevolazione con un piano descrittivo, concernente il programma e l'unita' produttiva nell'ambito della quale il programma stesso viene realizzato. Il piano descrittivo deve adeguatamente approfondire gli argomenti indicati in modo necessariamente sintetico nella Scheda Tecnica di cui al successivo punto 5.3. Esso riguarda in particolare la descrizione dell'organizzazione e del campo di attivita' dell'impresa, del programma di investimenti sia sotto l'aspetto tecnico, produttivo, organizzativo e gestionale e delle ragioni che ne giustificano la realizzazione, del prodotto/servizio e delle tematiche ambientali. Al fine di agevolare la redazione di tale documento, si fornisce nell'allegato n. 6 un indice ragionato degli argomenti che devono essere contenuti nel piano descrittivo, da adattare alle circostanze ed alle caratteristiche specifiche di ciascun programma. 3.2 Sono ammessi alle agevolazioni i programmi il cui importo complessivo delle spese ammissibili rientra nei limiti stabiliti dall'art. 3, comma 4 del decreto attuativo, e di seguito riportati: - settori «Industria» e «Turismo»: da 1 milione di euro a 50 milioni di euro; - settore «Commercio»: da 1 milione di euro a 20 milioni di euro. Su proposta delle regioni e delle province autonome, ai sensi dell'art. 8, comma 11, lettera c) del decreto attuativo, il limite minimo puo' essere cosi' modificato: a) da 400.000 euro a 1.500.000 euro per il settore «Industria», ad eccezione delle attivita' di servizi; b) da 300.000 euro a 2.500.000 euro per il settore «Turismo»; c) da 150.000 euro a 1.000.000 euro per il settore «Commercio» e per le attivita' di servizi. I predetti programmi non possono essere ammessi alle agevolazioni se avviati prima della presentazione del modulo di domanda di cui al successivo punto 5.3. 3.3 Alle agevolazioni sono ammissibili i programmi di investimento che rientrano nelle tipologie definite all'art. 3 del decreto attuativo. Per una corretta applicazione di dette definizioni, si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni, in relazione a ciascun settore, precisando che i dati da rilevare ai fini di cui si tratta sono quelli riferiti, qualora non diversamente specificato, all'«unita' produttiva», cosi' come definita al precedente punto 1.1. 3.4 Con riferimento al settore «Industria», si precisa che: a) per quanto concerne l'ampliamento, per «capacita' di produzione» si intende il valore teorico massimo della produzione, espresso in opportuna unita' di misura (laddove non e' possibile altra soluzione, espressa in n. di ore-uomo) conseguibile per ogni unita' di tempo (preferibilmente il turno di otto ore o, per lavorazioni a ciclo continuo, le 24 ore) e per ciascun prodotto, nelle migliori condizioni di funzionamento e senza fermate di alcun tipo; b) per quanto concerne l'ammodernamento: - per «produttivita» si intende il rapporto tra il fatturato netto ed il numero di occupati, cosi' come indicati nella Scheda tecnica; - per «condizioni ecologiche legate ai processi produttivi» si intendono sia quelle ambientali che quelle di lavoro; c) per quanto concerne la riconversione: e' da intendere tale il programma attraverso il quale, con riferimento alla Classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002, vengono sostituite, in tutto o in parte, le produzioni con altre appartenenti a «gruppi» differenti. 3.5 Con riferimento al settore «Turismo», si precisa che: a) per quanto concerne l'ampliamento, la capacita' produttiva e' riferita alla potenzialita' delle strutture esistenti in termini di disponibilita' di numero di camere, posti letto, aree di sosta, ore uomo, ecc.; b) per quanto concerne la riconversione: e' da intendere tale il programma attraverso il quale si passa da un'attivita' funzionante, anche non ammissibile alle agevolazioni ai sensi della presente normativa, ad un'altra diversa ammissibile, sempre che cio' sia compatibile con gli specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso degli immobili funzionali alla nuova attivita'. A tal fine si intende convenzionalmente «funzionante» l'attivita' in corso alla data di presentazione del Modulo di domanda o che non sia cessata prima dei due anni precedenti tale data. Qualora la suddetta attivita' preesistente risulti cessata da oltre due anni dalla citata data, il programma viene classificato come nuovo impianto. 3.6 Con riferimento al settore «Commercio», nel caso di ampliamento il programma e' finalizzato ad accrescere la capacita' produttiva attraverso un potenziamento delle strutture esistenti. Tale incremento, limitatamente agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio nonche' a quelli di vendita all'ingrosso ed ai centri di distribuzione, si realizza attraverso l'aumento significativo della «superficie di vendita», per i primi, o della «superficie totale», per gli altri, dell'unita' produttiva non inferiore al 20% di quella preesistente. Per «superficie di vendita» dell'unita' produttiva si intende, per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. Per gli esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e per i centri di distribuzione, la «superficie di vendita» coincide con quella dell'unita' produttiva come indicata al precedente punto 1.1. Per i pubblici esercizi, i servizi complementari e per le attivita' che esercitano la vendita per corrispondenza e/o il commercio elettronico l'incremento della capacita' produttiva e' espresso in opportune unita' di misura e, ove non sia possibile altra soluzione, in numero di ore-uomo. 3.7 Per tutti i settori, la riattivazione consiste nell'utilizzo di una unita' produttiva esistente, della quale sia accertato un permanente stato di inattivita', per lo svolgimento di un'attivita' ammissibile uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente. A tal fine si intende convenzionalmente «permanente», lo stato di inattivita' che si e' protratto per almeno i due anni precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Ai fini della concedibilita' delle agevolazioni e' necessario che i soggetti che determinano le scelte e gli indirizzi dell'impresa richiedente siano diversi da quelli titolari della struttura inattiva. Per tali iniziative possono essere ammesse le spese di manutenzione in senso lato purche' capitalizzate e funzionalmente indispensabili al ripristino dell'attivita'. Per completezza espositiva si precisa che, nel caso di stato di inattivita' «permanente», qualora la nuova attivita' non sia uguale o funzionalmente analoga alla precedente, tanto da non consentire il prevalente riutilizzo funzionale della struttura preesistente, l'iniziativa e' da classificare come nuovo impianto; qualora lo stato di inattivita' non sia «permanente», l'iniziativa viene classificata, a seconda delle caratteristiche del programma, di ampliamento o di ammodernamento, nel caso di attivita' uguale o funzionalmente analoga alla precedente, di riconversione, nel caso di attivita' diversa da quella precedente (si vedano i precedenti punti 3.4 e 3.5). 3.8 Per tutti i settori, per quanto concerne il trasferimento si precisa che tale tipologia sussiste esclusivamente allorche' il programma di investimenti riguardi il cambiamento della localizzazione dell'unita' produttiva e detto cambiamento sia imposto da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale o locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalita' di risanamento e di valorizzazione ambientale. In tutti gli altri casi nei quali il cambiamento della localizzazione dell'unita' produttiva derivi da un'esigenza dell'impresa, il programma e' da inquadrare, oltre che come trasferimento, anche, a tutti gli effetti, in una delle altre tipologie di cui il programma stesso presenta le caratteristiche peculiari ed e' con riferimento a quest'ultima tipologia che viene attribuito il punteggio relativo all'indicatore regionale di cui al successivo punto 6.4. E' questo, ad esempio, il caso legato all'impossibilita' per l'impresa di ampliare la propria struttura produttiva nell'esistente localizzazione; in tale ipotesi, in presenza di un cambiamento della localizzazione accompagnato da un incremento della capacita' di produzione, il programma sarebbe da classificare come «trasferimento ed ampliamento». In tutti i casi di cambiamento della localizzazione, e, quindi, non solo nei casi di semplice trasferimento, ai fini del calcolo delle agevolazioni, dalle spese ritenute ammissibili dalla banca concessionaria deve essere portato in detrazione il valore dei cespiti gia' utilizzati e non piu' reimpiegati nell'attivita' produttiva compresi tra quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto attuativo. Il suddetto valore da portare in detrazione e' quello che risulta da una perizia giurata redatta da un tecnico che l'impresa deve individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie. Tale perizia deve valutare i cespiti di cui si tratta all'epoca della cessazione dall'impiego nell'attivita' produttiva, qualora questa sia gia' avvenuta, o alla data di redazione della perizia stessa, qualora detta cessazione si debba ancora verificare. 3.9 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del decreto attuativo, con riferimento alle tipologie di spesa ammissibili e tenuto conto delle esclusioni e limitazioni ivi previste, si forniscono le seguenti precisazioni. Le spese ammissibili riguardano in generale: a) progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilita' economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualita' e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti, spese per l'istruttoria del finanziamento bancario e la valutazione delle garanzie da parte del soggetto finanziatore, spese per la stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.8; limitatamente ai settori «Turismo» e «Commercio», quote iniziali di franchising; b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche; c) opere murarie e assimilate; d) infrastrutture specifiche aziendali; e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attivita' amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attivita' di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purche' dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni; f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; g) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. Con riferimento alle predette spese si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni: 1) le spese di cui alla precedente lettera a) sono agevolabili, per le grandi imprese, limitatamente alle progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici; 2) l'ammontare relativo all'insieme delle spese di cui alla lettera a) e' agevolabile, per tutte le imprese, nel limite del 5% dell'investimento complessivo ammissibile; 3) le spese di cui alla lettera a) relative alle prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualita' e ambientali includono anche quelle riferite all'ente certificatore e non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile; 4) le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui alla lettera b), sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile; 5) in relazione alle spese di cui alle lettere c) e d), si precisa: per il settore «Turismo», le spese riguardanti l'acquisto di un immobile esistente (opere murarie e assimilate, funzionali, ancorche' a seguito di modifiche, all'attivita' ammissibile, comprensive o meno del relativo suolo), possono essere agevolate, in funzione delle caratteristiche dell'immobile stesso e/o dell'attivita' da svolgere, fino ad un valore massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile; per il settore «Commercio», l'importo complessivo delle spese di cui alle lettere c) e d), e' agevolabile fino ad un ammontare massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile dell'intero programma. Pertanto, per entrambi i predetti settori, un programma consistente solo nella realizzazione o nell'acquisto di immobili e/o altre opere murarie non e' agevolabile. Nel caso che il programma preveda l'acquisto di un immobile esistente comprensivo del relativo suolo, al fine di verificare il rispetto dei relativi predetti limiti previsti per il solo suolo aziendale e per le opere murarie, l'impresa deve produrre una perizia giurata attestante il valore del suolo stesso. Limitatamente al settore «Industria», l'acquisto del solo immobile aziendale non inserito in un piu' vasto programma di investimenti inquadrabile in una delle tipologie di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del decreto attuativo, puo' essere ammesso alle agevolazioni solo se l'impresa richiedente conduceva precedentemente la propria attivita' in locali in fitto; in tal caso si ritiene, convenzionalmente, che l'acquisto sia finalizzato alla riorganizzazione aziendale e la relativa iniziativa viene, pertanto, classificata di «ammodernamento». Si precisa inoltre: per il settore «Industria», le spese relative agli immobili, soprattutto se adibiti ad uffici, sostenute dalle imprese fornitrici di servizi possono essere ammesse alle agevolazioni nella misura in cui pertinenti e congrue secondo i parametri validi per le imprese industriali. A tale riguardo, la superficie per uffici puo' essere ritenuta pertinente, in via orientativa, nella misura di 25 mq per addetto; per il settore «Commercio» le spese di cui alle lettere c) e d) sostenute dalle imprese fornitrici di servizi complementari possono essere ammesse alle agevolazioni nella misura in cui pertinenti e congrue secondo i parametri validi per le imprese industriali; a tale riguardo, la superficie per uffici puo' essere ritenuta pertinente, in via orientativa, nella misura di 25 mq per addetto. A titolo di esempio si specifica che per una societa' di gestione di centri commerciali non possono essere considerate pertinenti le spese riferite agli spazi ed alle infrastrutture comuni che essa ha in gestione in quanto non facenti parte dell'unita' produttiva; 6) con riferimento alle spese di cui alla lettera c), la spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e gia' agevolato e' ammissibile purche' siano gia' trascorsi, alla data di presentazione del Modulo di domanda, dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo lo schema di cui all'allegato n. 7; 7) in relazione alle spese di cui alla lettera e), si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore; 8) le spese di cui alle lettere c) ed e) possono comprendere anche quelle relative alla realizzazione, nell'ambito dell'unita' produttiva, di asili nido; 9) le spese di cui alle lettere a), f) e g), che per loro natura possono essere riferite all'attivita' dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse alle agevolazioni limitatamente alla parte utilizzata per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato; 10) limitatamente al settore «Industria», le spese di cui alle lettere e) ed f) e relative progettazioni e, limitatamente alle imprese che svolgono attivita' di costruzioni, quelle di cui alle lettere c) e d) sono ammesse alle agevolazioni anche se sostenute con commesse interne di lavorazione, purche' capitalizzate; 11) limitatamente al settore «Industria», le spese di cui alla lettera e), relative alle attrezzature facenti parte del programma di investimenti da agevolare, la cui installazione non e' prevista presso l'unita' produttiva interessata dal programma medesimo bensi' presso altre unita', della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni purche': a. siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare; b. dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20% di quella relativa al capitolo «Macchinari, impianti e attrezzature»; c. vengano ubicate presso unita' produttive localizzate, al momento dell'acquisto (data del documento di trasporto), in aree ammissibili agli interventi della legge n. 488/1992; d. siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unita' produttive della stessa impresa, nel libro dei cespiti ammortizzabili; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 6 ottobre 1978 e del decreto ministeriale 29 novembre 1978, e successive modifiche e integrazioni; e. vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalita', durata, ecc.); f. la cessione in uso avvenga a titolo gratuito; g. i beni non vengano destinati a finalita' produttive estranee a quelle dell'impresa cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e trasmettere alla banca concessionaria, appena possibile, una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie sottoscritta con le modalita' di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000; h. il legale rappresentante dell'impresa cedente sottoscriva ed alleghi alla domanda di agevolazione una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni sottoscritta con le modalita' di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000; 12) le spese relative ai programmi informatici, di cui alla lettera f), anche se realizzati con commesse interne di lavorazione, sono agevolabili limitatamente alle piccole e medie imprese; tra le suddette spese sono incluse altresi' quelle relative ai servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche di cui all'art. 8, comma 11, lettere b1), b2) e b5). Si precisa, altresi', che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le suddette spese ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo. 13) le spese relative all'acquisto di brevetti, di cui alla lettera g), sono ammissibili limitatamente al settore «Industria» e non possono superare, per le grandi imprese, il 25% dell'investimento complessivo ammissibile; 14) le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla «bolletta doganale d'importazione»; 15) le spese relative a beni acquistati dall'impresa con un'operazione «Legge Sabatini» non agevolata possono essere ammesse alle agevolazioni solo nel caso di operazione «pro-soluto»; 16) le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui alle lettere b), c), f) e g), di proprieta' di uno o piu' soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo lo schema di cui all'allegato n. 7; 17) per il settore «Industria», con riferimento ai programmi promossi dalle imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica e calore, le spese relative alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda sono ammissibili, limitatamente alla parte ricadente all'interno del territorio comunale nel quale e' ubicato l'impianto di produzione necessaria a raggiungere l'utente della fornitura, a condizione che gli impianti stessi siano di proprieta' dell'impresa produttrice e siano realizzati su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilita' secondo quanto specificato al punto 1.1 della presente circolare; 18) per il settore «Turismo», sono altresi' ammissibili le spese per «servizi annessi». Si intendono «servizi annessi» le strutture o gli impianti attraverso i quali viene migliorata la qualita' del servizio ricettivo offerto e che siano funzionalmente collegati alla struttura ricettiva principale ove viene svolta l'attivita' ammissibile (non sono pertanto ammessi i «servizi annessi» alle strutture diverse da quelle ricettive). Essi devono essere ubicati nello stesso comune della struttura principale o, qualora alla stessa adiacenti, anche in altro comune, ed essere gestiti dagli stessi soggetti della struttura ricettiva principale medesima. A titolo puramente esemplificativo, per servizi annessi si intendono: piscine, ristoranti, bar, market, impianti sportivi, discoteche, sale da ballo, impianti ricreativi, parcheggi e garage, attrezzature e servizi per la nautica, servizi termali, ecc. Qualora le strutture o gli impianti di cui sopra siano indispensabili, in relazione ad eventuali prescrizioni imposte da specifiche normative, per lo svolgimento dell'attivita' da agevolare, essi vanno considerati parte integrante della struttura ricettiva principale e non devono quindi essere considerati «servizi annessi». A tal fine, l'impresa interessata deve indicare nel piano descrittivo anche detti riferimenti normativi. In sede di esame finale, la banca concessionaria deve verificare il rispetto delle predette prescrizioni normative in relazione agli obiettivi raggiunti del programma, acquisendo dalle imprese interessate tutti i necessari elementi di valutazione. La gestione dei servizi annessi puo' costituire anche attivita' ammissibile qualora indicata come tale dalle regioni ai sensi del precedente punto 1.6. Le spese del programma da agevolare relative ai «servizi annessi», qualora questi ultimi non siano indicati dalle regioni quali ulteriori attivita' ammissibili, sommate al valore di quelli eventualmente preesistenti al programma medesimo, si considerano ammissibili, nel limite del settantacinque per cento del valore (preesistente + nuovo) dei beni strumentali destinati allo svolgimento dell'attivita' ammissibile. Ai fini della valutazione della suddetta incidenza massima, le imprese indicano nello specifico prospetto del piano descrittivo il valore degli eventuali beni strumentali preesistenti destinati allo svolgimento dell'attivita' ammissibile e, separatamente, di quelli relativi agli eventuali «servizi annessi» preesistenti, desumendoli, a scelta dell'impresa, da specifica perizia giurata (da allegare alla domanda di agevolazione) o dal libro dei cespiti ammortizzabili (al lordo degli ammortamenti). Ai fini dell'ammissibilita' delle predette spese per i «servizi annessi» le imprese devono, nel piano descrittivo, obbligatoriamente dettagliarle e indicarle sia nell'ambito dell'investimento complessivo che, separatamente da quest'ultimo, nel richiamato specifico prospetto; 19) per il settore «Turismo», tra le spese di cui alla lettera e) sono incluse anche quelle relative a corredi, stoviglie e posateria purche' iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili; 20) per il settore «Turismo», le spese ammissibili relative alle strutture agro-turistiche o di turismo rurale sono quelle relative all'attivita' ricettiva e relativi «servizi annessi», con l'esclusione delle spese che presentino caratteristiche prettamente agricole. Non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati (ad eccezione dei mezzi all'interno dei quali si svolge una fase del ciclo di produzione), le spese notarili (fatte salve quelle per la stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.8), quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione, e, comunque, tutte le spese non capitalizzate; non sono altresi' ammissibili le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria gia' di proprieta' dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purche' l'impresa stessa l'abbia acquistato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Non sono altresi' ammessi i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni. 3.10 Limitatamente ai programmi di investimento relativi ai settori «Industria» e «Turismo», la realizzazione del programma da agevolare o di una parte dello stesso puo' essere commissionata con la modalita' del cosiddetto «contratto chiavi in mano», fermo restando che non sono ammissibili prestazioni derivanti da attivita' di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti. Le forniture che intervengono attraverso contratti «chiavi in mano» devono consentire di individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di per se' non ammissibili. Pertanto, ai fini del riconoscimento di ammissibilita' delle spese, tali contratti di fornitura potranno essere utilmente considerati alle seguenti ulteriori condizioni: - il contratto «chiavi in mano» dovra' contenere l'esplicito riferimento alla pratica di agevolazioni legge n. 488/1992; esso dovra' quindi contenere una dichiarazione con la quale l'impresa beneficiaria specifica di aver richiesto detta fornitura per la realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimenti di cui alla domanda di agevolazione; - al contratto di fornitura «chiavi in mano» dovra' essere allegato, formandone parte integrante, il prospetto dettagliato di tutte le distinte acquisizioni, da individuare singolarmente e raggruppare secondo le note categorie di spesa (progettazione e studi, suolo, opere murarie e assimilate, macchinari impianti e attrezzature), con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa; - il general contractor dovra' impegnarsi a fornire, per il tramite dell'impresa beneficiaria ed a semplice richiesta di quest'ultima, o della Banca concessionaria o del Ministero o di loro delegati, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi che lo stesso general contractor acquisisce in relazione alla commessa affidatagli, ed in particolare il nominativo dei suoi fornitori ed i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti utili a comprovare la natura delle forniture ed il loro costo; tale impegno dovra' essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l'automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto; - possono essere oggetto di agevolazione i soli contratti «chiavi in mano» il cui general contractor abbia stabile organizzazione (modello di convenzione OCSE - art. 5) in Italia ove dovra' essere custodita e reperita la predetta documentazione di spesa anche ai fini dei controlli previsti dal decreto attuativo e dalla presente circolare. L'impresa che intenda fare ricorso a tale particolare modalita' di acquisizione dei beni da agevolare e' tenuta a darne informazione nel piano descrittivo ovvero, avendo maturato la decisione in corso d'opera e rappresentando tale modalita' una vera e propria variazione sostanziale del programma, a darne tempestiva comunicazione alla banca concessionaria illustrandone le ragioni. Quest'ultima valuta, tra l'altro, la comprovata, specifica esperienza progettuale e tecnica nel settore da parte del soggetto cui l'impresa istante intende affidare la realizzazione del contratto «chiavi in mano», con particolare riferimento all'avvenuta progettazione e realizzazione di altri impianti similari da parte dello stesso; a tal fine l'impresa istante e' tenuta a fornire tutti gli elementi necessari. La banca concessionaria, sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all'impresa, formula il proprio motivato parere circa l'ammissibilita' di tale modalita' e della conseguente agevolabilita' dell'intero programma ovvero, a seconda dei casi, dei beni interessati. 3.11 La modifica del sistema di acquisizione dei beni del programma dalla locazione finanziaria all'acquisto diretto o viceversa e' consentita, nel rispetto delle condizioni e dei principi generali fissati dalla normativa, entro e non oltre la stipula del contratto di finanziamento di cui al successivo punto 6.8, pena la revoca delle agevolazioni riferite ai predetti beni. Non e' consentito che la suddetta modifica intervenga successivamente all'acquisizione del bene in quanto, altrimenti, verrebbero a configurarsi, a seconda dei casi, le ipotesi di acquisto di un bene usato o di lease-back, entrambe non ammissibili. E' altresi' necessario che la modifica, qualora intervenga tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni e la pubblicazione delle graduatorie, non comporti variazione dei dati esposti nella Scheda Tecnica rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, caso per il quale la domanda verrebbe a decadere. Qualora l'impresa abbia apportato tali modifiche deve darne tempestiva comunicazione - come da specifico obbligo sottoscritto nel Modulo di domanda - sia alla banca concessionaria che all'istituto collaboratore interessati affinche' se ne possa tener conto in sede di decreto di concessione delle agevolazioni o di modifica dello stesso. A ciascun programma corrisponde sempre e comunque un unico decreto contenente la separata indicazione delle spese ammesse per i beni di acquisto diretto e di quelle per i beni in leasing e dell'ammontare delle relative agevolazioni. In relazione a tali modifiche, la banca concessionaria acquisisce, a seconda dei casi, la delibera del finanziamento ordinario o la delibera della societa' di leasing. 3.12 L'ultimazione del programma deve avvenire non oltre 48 mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, ovvero, per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea, dalla data del provvedimento ministeriale relativo agli esiti della detta notifica di cui al punto 1.9. Ad eccezione di questi ultimi programmi, tale termine e' ridotto a ventiquattro mesi nei soli casi, disciplinati dal successivo punto 7.1, per i quali sia stata richiesta e concessa l'erogazione del contributo in conto capitale in sole due quote. In entrambe tali ipotesi puo' essere concessa una proroga, di non oltre sei mesi, per eccezionali cause di forza maggiore, che l'impresa deve richiedere alla banca concessionaria entro e non oltre la scadenza dei 48 o dei 24 mesi; non possono essere agevolate spese effettuate successivamente. Per i programmi che possono essere ammessi al cofinanziamento, si veda quanto specificato al precedente punto 1.8. Ai fini di cui sopra, la data di effettuazione della spesa e' quella del relativo titolo ancorche' quietanzato o pagato successivamente. La data di ultimazione del programma e' quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili ovvero, per i beni in leasing, e' quella relativa all'ultimo verbale di consegna dei beni; per i programmi che comprendono sia beni in leasing che beni acquistati direttamente dall'impresa, la data di ultimazione coincide con l'ultima delle suddette date; nel caso in cui, per i beni in leasing, la data del primo titolo di spesa ammissibile e, quindi, quella di avvio a realizzazione del programma, sia successiva alla data di consegna dei beni, per ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, in analogia ai programmi con soli beni acquistati direttamente dall'impresa; in tal caso la dichiarazione relativa all'ultimazione del programma, di cui all'art. 10, comma 1 del decreto attuativo, non e' sostituita dalla copia del verbale di consegna dei beni bensi' dalla stessa dichiarazione resa, con le previste modalita', dall'istituto collaboratore (si veda anche il punto 6.7, lettera g). 3.13 Per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti o di controlli ed ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica dei macchinari, impianti di produzione ed attrezzature maggiormente rilevanti oggetto di agevolazioni, e comunque di tutti quelli il cui costo unitario sia almeno pari a Euro 10.000,00, l'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa, ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, dei relativi verbali di consegna, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi, compresi quelli realizzati con commesse interne di lavorazione. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco, utilizzando lo schema di cui all'allegato n. 8 ed il prospetto di cui all'allegato n. 9. La dichiarazione puo' essere resa anche da un procuratore speciale, nel qual caso deve essere prodotta anche la relativa procura o copia autentica della stessa. I beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione, sui beni stessi, di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero con il quale il bene medesimo e' stato trascritto nell'elenco ed il numero di progetto recato dalla domanda nella quale e' inserito il bene; a tal fine si puo' fare riferimento anche al numero di matricola assegnato dal fornitore. Qualora non si faccia riferimento a quest'ultimo, ciascun bene deve essere identificato attraverso un solo numero dell'elenco e non puo' essere attribuito lo stesso numero di riferimento a piu' beni. Dal momento che l'impresa puo' essere soggetta a controlli ed ispezioni fin dalla fase istruttoria, e' opportuno che l'elenco dei beni di cui si tratta venga predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti, riportando, in quest'ultimo caso, nell'apposita colonna, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) del decreto attuativo, gli elementi comprovanti la data della dismissione medesima (fattura di vendita, documento di trasporto, fattura o documento interno relativi allo smontaggio, ecc.). Se l'elenco dei beni e' composto da piu' pagine, queste devono essere numerate progressivamente, timbrate e firmate dal legale rappresentante o suo procuratore speciale. La dichiarazione e l'elenco di cui sopra devono essere esibiti dall'impresa su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, nonche' allegati alla documentazione di spesa di cui al successivo punto 7.4, presentata ai fini di ciascuna erogazione. All'atto della presentazione della documentazione di spesa, l'elenco dovra' essere integrato con l'indicazione del costo di ciascun bene in esso indicato. La mancata o incompleta tenuta di dette scritture da' luogo a contestazione all'impresa e, nel caso di ripetuta inadempienza, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni. L'impresa deve inoltre acquisire e conservare la documentazione utile a comprovare il requisito di nuovo di fabbrica dei macchinari, impianti e attrezzature oggetto delle richieste di erogazione di cui al successivo punto 7.3 (ad esempio, certificati di origine dei macchinari, documenti di trasporto, certificati di assicurazione, documenti di immatricolazione, dichiarazioni di conformita' di cui alla Direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998, dichiarazione del fornitore, ecc.). Tale documentazione deve essere esibita dall'impresa su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, nonche' allegata in copia alla documentazione di spesa di cui al successivo punto 7.4, presentata ai fini di ciascuna erogazione. La mancata o incompleta esibizione di detta documentazione da' luogo a contestazione all'impresa e, nel caso di ripetuta inadempienza, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni. 4 - Banche concessionarie e istituti collaboratori. 4.1 Gli adempimenti istruttori propedeutici alla concessione delle agevolazioni ed i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessari all'erogazione delle agevolazioni stesse, sono svolti dai soggetti indicati dall'art. 5 del decreto attuativo, denominati «banche concessionarie». I rapporti tra il Ministero e le banche concessionarie sono regolamentati da apposita convenzione tesa ad evitare duplicazioni dell'attivita' istruttoria e ad assicurare snellezza e rapidita' procedurali ed uniformita' di comportamento da parte delle banche medesime. Ai sensi del comma 2 del citato art. 5 le banche concessionarie possono stipulare sub-convenzioni con altre banche o societa' di leasing, denominati «istituti collaboratori», ferma restando, in capo alla banca concessionaria, la titolarita' dell'attivita' istruttoria. Si riporta, in allegato n. 10, l'elenco aggiornato alla data della presente circolare, delle banche concessionarie convenzionate con il Ministero e degli istituti collaboratori convenzionati con le banche concessionarie. 4.2 Nel caso in cui l'impresa intenda realizzare il programma con l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni con il sistema della locazione finanziaria, deve rivolgersi ad uno degli istituti collaboratori a tal fine abilitati (si veda anche il successivo punto 5.2). Una banca concessionaria, ancorche' abilitata alla locazione finanziaria, non puo' ricoprire il duplice ruolo di soggetto istruttore e di locatore per la medesima operazione. All'istituto collaboratore, per tali programmi, vengono riservati, tra l'altro, i seguenti ulteriori adempimenti: - ricevere la domanda di agevolazione (art. 7, comma 1 del decreto attuativo); - trasmettere tempestivamente il Modulo di domanda e la relativa documentazione alla banca concessionaria indicata dall'impresa nel Modulo stesso (art. 7, comma 1 del decreto attuativo); - stipulare con il soggetto agente di cui al punto 6.8 il contratto di finanziamento agevolato di cui al medesimo punto; - sottoscrivere le dichiarazioni concernenti lo stato d'avanzamento dei lavori e documentare la regolarita' delle eventuali opere murarie ai fini delle erogazioni (punto 7.3 della presente circolare); - predisporre la documentazione di spesa e trasmetterla alla banca concessionaria (art. 12, comma 1 del decreto attuativo); - controfirmare e trasmettere alla banca concessionaria l'eventuale richiesta dell'impresa di proroga per l'ultimazione dei lavori, prevista dall'art. 11, comma 5 del decreto attuativo. In relazione allo specifico adempimento di cui all'art. 7, comma 1 del decreto attuativo, l'istituto collaboratore deve trasmettere alla banca concessionaria il Modulo di domanda e la relativa documentazione in originale entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal relativo ricevimento ed attraverso un mezzo che garantisca la consegna entro e non oltre le quarantotto ore successive. 5 - Presentazione delle domande e istruttorie delle banche concessionarie. 5.1 I termini di presentazione delle domande di agevolazioni sono fissati con decreto del Ministro delle attivita' produttive. Ai fini della presentazione delle domande valgono i divieti e limitazioni stabiliti dall'art. 7, comma 2 del decreto attuativo. A tal riguardo si ricorda che il mancato rispetto di detti divieti e condizioni comporta l'inammissibilita' della domanda. 5.2 La domanda di agevolazione deve essere necessariamente presentata: - alla sola banca concessionaria, qualora il programma d'investimenti preveda solo spese sostenute direttamente dall'impresa richiedente; - al solo istituto collaboratore, qualora il programma d'investimenti preveda, in tutto o anche solo in parte, l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria. Ai fini di cui sopra si precisa quanto segue: - la banca concessionaria e' prescelta dall'impresa tra i soggetti convenzionati con il Ministero delle attivita' produttive per l'effettuazione dell'istruttoria della domanda; - l'istituto collaboratore deve necessariamente essere convenzionato con la banca concessionaria prescelta dall'impresa per l'istruttoria ed essere la societa' di leasing locatrice dei beni oggetto di agevolazione; - l'attivita' svolta dall'istituto collaboratore per gli adempimenti finalizzati alla concessione delle agevolazioni di cui si tratta non riveste carattere istruttorio; per detta attivita', pertanto, non e' dovuto dall'impresa all'istituto medesimo alcun compenso, fatto salvo quello esigibile per gli adempimenti derivanti dall'accordo sottoscritto con Cassa depositi e prestiti S.p.a. I beni di uno stesso programma non possono essere acquisiti in locazione finanziaria tramite piu' societa' di leasing, a meno che queste ultime non siano riunite in «pool»; in tal caso, ai fini dell'ammissibilita' delle spese relative ai beni interessati: 1) ciascuna societa' di leasing deve aderire al «pool» per la frazione di propria competenza degli investimenti del programma da agevolare; 2) tutte le societa' aderenti al «pool» devono essere istituti collaboratori e cioe' convenzionate con almeno una delle banche concessionarie; 3) la societa' capofila del «pool», in particolare, deve essere convenzionata con la banca concessionaria prescelta dall'impresa per l'istruttoria ed a carico della stessa gravano tutti gli adempimenti e le responsabilita' derivanti dalla normativa, ed in particolare dal decreto attuativo e dalla presente circolare, anche in nome e per conto delle altre societa' aderenti al «pool» medesimo, fermo restando che ogni societa' di leasing aderente al «pool» stipula con il soggetto agente di cui al successivo punto 6.8 il finanziamento agevolato per la quota di investimenti di sua competenza; 4) tra le suddette societa' deve essere sottoscritta una specifica, formale convenzione di «pool», una per ciascun programma da agevolare, che, oltre ad individuare la societa' capofila, a regolamentare i rapporti tra le parti e ad indicare gli adempimenti e le responsabilita' della capofila medesima come sopra specificato, indichi la suddivisione dell'investimento tra le societa' stesse; la predetta convenzione deve essere trasmessa, a cura della societa' capofila, alla banca concessionaria unitamente al contratto di locazione. Nel caso di operazioni in «pool» e' la societa' capofila che svolge le funzioni di istituto collaboratore e, pertanto, alla stessa l'impresa deve trasmettere la domanda di agevolazione. 5.3 La domanda di agevolazione deve essere presentata, entro i termini di cui al precedente punto 5.1, utilizzando il Modulo appositamente predisposto, il cui facsimile, con le relative istruzioni per la compilazione, e' riportato nell'allegato n. 11. Tale Modulo riporta, tra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti dal programma, ammontare che, in linea con gli orientamenti comunitari, non puo' subire modifiche in aumento fino alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande; il medesimo ammontare, peraltro, in considerazione della particolare procedura concorsuale, non puo' subire modifiche, neanche in diminuzione, in quanto rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, tra tale data e quella di pubblicazione delle graduatorie. Il Modulo deve essere corredato, pena l'invalidita' della domanda medesima, di tutta la documentazione di cui all'allegato n. 12 necessaria per l'espletamento dell'attivita' istruttoria. Tale documentazione puo' essere trasmessa anche separatamente dal Modulo e, comunque, entro la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni; in tal caso, ciascun documento deve recare il numero di progetto del Modulo al quale si riferisce. Elementi basilari della detta documentazione sono la Scheda Tecnica (il cui fac-simile, con le relative istruzioni per la compilazione, e' riportato nell'allegato n. 13), contenente i principali dati e le informazioni sull'impresa proponente e sul programma di investimenti, il piano descrittivo di cui al punto 3.1, in doppia copia, e la delibera del finanziamento bancario di cui al punto 2.1 e/o, per i programmi che prevedono investimenti da realizzare tramite locazione finanziaria, delibera della societa' di leasing di cui al punto 2.3. Nel caso di «programmi misti», che cioe' prevedono parte degli investimenti in acquisto diretto e parte in locazione finanziaria, deve essere presentata un'unica domanda. Il Modulo deve essere compilato utilizzando esclusivamente il modello a stampa, che deve essere timbrato e firmato dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000; nel caso in cui a firmare sia un procuratore speciale, alla domanda deve essere allegata la relativa procura o copia autentica della stessa. Il Modulo riporta a stampa il numero di progetto pre-assegnato e, pertanto, al fine di eliminare il rischio della duplicazione di tali numeri e' rigorosamente vietata la presentazione di domande redatte su fotocopie del Modulo a stampa, ancorche' compilate e firmate in originale; qualora, per qualsiasi motivo, il Modulo di domanda venisse presentato in difformita' da quanto sopra specificato, la domanda stessa, per i suddetti motivi, non sara' considerata valida. La Scheda Tecnica deve essere elaborata, pena l'invalidita' della domanda, tramite personal computer, utilizzando esclusivamente lo specifico software predisposto dal Ministero che sara' reso disponibile nel sito del Ministero stesso (www.attivitaproduttive.gov.it), stampando il relativo elaborato su normali fogli bianchi formato A4. Le pagine della Scheda Tecnica a stampa e quelle del piano descrittivo devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali con firma o timbro a cavallo di ciascuna coppia di fogli e sull'ultima deve essere apposta la firma del legale rappresentante della societa' o di un suo procuratore speciale con le medesime modalita' previste per il Modulo di domanda. Tra la documentazione da allegare al Modulo di domanda e' altresi' compresa una doppia copia (n. 2 floppy disk) del supporto magnetico contenente la versione informatica della Scheda Tecnica generata attraverso il software predetto. Il Modulo originale a stampa e' reso disponibile presso le banche concessionarie e gli istituti collaboratori. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella Scheda Tecnica che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la relativa domanda sara' considerata decaduta. Cio' in considerazione del carattere concorsuale della procedura ed al fine di evitare alterazioni del principio della parita' di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando. Sia il Modulo di domanda che la prevista documentazione di cui all'allegato n. 12 devono essere presentati a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento. Quale data di presentazione si considera quella del timbro postale di spedizione. La domanda presentata al di fuori dei termini non e' considerata valida. 5.4 Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, l'impresa trasmette una semplice fotocopia del Modulo e della relativa Scheda Tecnica alla regione o alla provincia autonoma di Trento o Bolzano nella quale insiste, interamente o prevalentemente (si veda il successivo punto 6.4), l'unita' produttiva interessata dal programma di investimenti. Entro la medesima data, una copia del file di Scheda tecnica generato con l'apposito software di compilazione di cui sopra deve essere trasmesso al Ministero delle attivita' produttive esclusivamente per via telematica, con le modalita' che saranno specificate nelle istruzioni per l'utilizzo del software medesimo rese disponibili nel sito internet «www.attivitaproduttive.gov.it». 5.5 Le domande istruite positivamente dalla banca concessionaria ma non agevolate a causa delle disponibilita' finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, possono essere inserite, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo bando utile successivo, mantenendo valida la decorrenza di ammissibilita' delle spese e nel rispetto delle condizioni vigenti per il bando medesimo, purche' le imprese interessate ne diano esplicita conferma, secondo lo schema di cui all'allegato n. 14. Detta conferma, unitamente alla nuova delibera del finanziamento bancario di cui al punto 2.1 e/o, per i programmi che prevedono investimenti da realizzare tramite locazione finanziaria, alla nuova delibera della societa' di leasing di cui al punto 2.3 (ovvero alla copia autentica del contratto di leasing per gli investimenti gia' realizzati), deve essere presentata alla banca concessionaria entro i termini di presentazione delle domande relativi al solo primo bando utile successivo. Qualora l'impresa intenda mantenere valide le predette condizioni di ammissibilita' delle spese e, al contempo, riformulare la domanda di agevolazione, la domanda riformulata deve essere presentata, unitamente alla nuova delibera di finanziamento bancario (e/o nuova delibera della societa' di leasing e/o copia autentica del contratto di leasing), entro lo stesso termine, fermo restando che l'importo delle spese per il quale si richiede l'agevolazione non puo' essere aumentato. Nel caso di investimenti da realizzare tramite locazione finanziaria, si ricorda che, secondo quanto precisato al punto 2.3, la durata residua del contratto di leasing alla data di stipula del finanziamento agevolato non puo' essere inferiore a 18 mesi, pena l'inammissibilita' dei predetti investimenti. Ai fini della riformulazione: - le modifiche possono riguardare esclusivamente: la misura dell'agevolazione richiesta, e le spese a fronte delle quali vengono richieste le agevolazioni, fermo restando che l'importo complessivo delle stesse puo' variare solo in diminuzione; e', inoltre, possibile modificare, nei limiti di cui al precedente punto 3.11, le modalita' di acquisizione dei singoli beni del programma da acquisto diretto a locazione finanziaria e viceversa; - le suddette modifiche devono essere obbligatoriamente rappresentate attraverso una nuova Scheda Tecnica, accompagnata dall'altra documentazione di cui all'allegato n. 12 eventualmente variata e, solo ai fini dell'attribuzione alla domanda riformulata di un nuovo numero di progetto per la relativa gestione amministrativa, dall'originale a stampa di un nuovo Modulo di domanda; la nuova Scheda Tecnica e la nuova documentazione dovranno riferirsi al numero di progetto del detto nuovo Modulo; - la dimensione dell'impresa richiedente, da indicare nella Scheda Tecnica riformulata, deve essere rilevata con riferimento alla data di presentazione del Modulo di domanda originario; - la domanda riformulata deve evidenziare, nell'apposito spazio del frontespizio della Scheda Tecnica, che si tratta, appunto, di domanda riformulata ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto attuativo; - la domanda riformulata deve necessariamente essere presentata alla banca concessionaria che ha redatto l'istruttoria della domanda originaria ovvero, nel caso di beni in leasing, all'istituto collaboratore locatore dei beni stessi; quest'ultimo puo' anche essere diverso rispetto all'eventuale originario, purche' sia convenzionato con la suddetta medesima banca concessionaria; - qualora non vengano seguite le precedenti indicazioni e modalita', il nuovo Modulo viene considerato a tutti gli effetti come relativo ad una domanda presentata per la prima volta. Le domande agevolate in misura parziale a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie, possono utilizzare le predette modalita' con l'ulteriore condizione che all'atto della richiesta di inserimento, ovvero della domanda riformulata, sia espressa formale rinuncia all'agevolazione concessa secondo lo schema di cui all'allegato n. 15. La banca concessionaria trasmette al Ministero l'elenco delle domande non agevolate per le quali l'impresa ha confermato il reinserimento, di quelle agevolate parzialmente per le quali l'impresa ha richiesto il reinserimento e le risultanze istruttorie delle domande riformulate, entro i termini di cui all'art. 8, comma 4 del decreto attuativo. 5.6 Le banche concessionarie, al ricevimento del Modulo di domanda e della documentazione di cui all'allegato n. 12 da parte dell'impresa o, per i casi in cui e' previsto, da parte dell'istituto collaboratore, sono tenute a verificarne la completezza e la regolarita', con riferimento, in particolare, ai dati esposti nella Scheda Tecnica rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, alla presenza del piano descrittivo (in doppia copia) e della delibera di finanziamento bancario e/o della delibera della societa' di leasing; le banche, inoltre, devono verificare che il Modulo sia in originale e compilato in ogni sua parte, che la Scheda Tecnica sia stata redatta tramite il software ministeriale e che sia allegata doppia copia del relativo floppy disk. La domanda che alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni risulti carente dei suddetti elementi e dell'ulteriore documentazione di cui all'allegato n. 12, fatto salvo quanto precisato al successivo punto 6.2 in merito alla mancata indicazione della percentuale dell'agevolazione richiesta, nonche' quella trasmessa oltre i predetti termini, non e' considerata valida e deve essere respinta, con una specifica nota contenente, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, puntuali ed esaurienti motivazioni, trattenendo agli atti il Modulo di domanda e la documentazione a corredo. Detta nota deve essere trasmessa anche al Ministero, alla regione o alla provincia autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) competente e, secondo il caso, al soggetto finanziatore e/o all'istituto collaboratore. Con riferimento ai dati ed alla documentazione prodotti dall'impresa, la banca concessionaria puo' richiedere esclusivamente la rettifica dei soli errori e irregolarita' formali, nonche' precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell'attivita' istruttoria, con una specifica, formale nota raccomandata con avviso di ricevimento. L'impresa e' tenuta a corrispondere in modo puntuale e completo alla richiesta della banca concessionaria con nota trasmessa con le medesime modalita', valide per le domande, di cui al precedente punto 5.3, entro e non oltre quindici giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta medesima; in caso contrario la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e la banca concessionaria, ne da' tempestiva e motivata comunicazione all'impresa interessata con nota trasmessa per conoscenza anche al Ministero, alla regione o alla provincia autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) interessata e, secondo il caso, al soggetto finanziatore e/o all'istituto collaboratore. 5.7 Accertata la regolarita' e la completezza del Modulo di domanda e della documentazione prevista, la banca concessionaria procede alla istruttoria e redige una relazione attenendosi allo schema concordato con il Ministero. La banca concessionaria puo' richiedere, nel corso dell'istruttoria, oltre che la rettifica dei soli errori e irregolarita' formali, anche precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori. L'accertamento istruttorio riguarda principalmente: - la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni; - la conformita' della delibera di finanziamento ordinario e/o, per i programmi che prevedono investimenti da realizzare tramite locazione finanziaria, della delibera della societa' di leasing alle condizioni e allo schema di cui alla convenzione stipulata ai sensi della delibera del CIPE n. 76 del 15 luglio 2005; la delibera deve contenere specifico riferimento al programma di investimenti oggetto della domanda di agevolazione e alla valutazione economico-finanziaria dell'iniziativa svolta dal soggetto finanziatore e/o dalla societa' di leasing. Le banche accertano inoltre che la delibera abbia un importo ed una validita' temporale compatibili con l'iniziativa e con i tempi necessari per la stipula del contratto di finanziamento di cui al successivo punto 6.8; in mancanza di detta compatibilita', la banca concessionaria richiedera' all'impresa una nuova delibera o conferma della delibera originaria che, in deroga a quanto previsto al punto 5.6 in merito alle richieste di integrazioni, dovra' pervenire, pena la decadenza della domanda, entro e non oltre quindici giorni prima del termine ultimo per l'invio al Ministero delle risultanze istruttorie. La banca concessionaria acquisisce, inoltre, la conferma dell'accordo e la conferma del mandato interbancario sottoscritte dal soggetto finanziatore e/o dalla societa' di leasing ai sensi della citata convenzione; - la validita' tecnica del programma, con particolare riferimento alla potenzialita' degli impianti ed alle produzioni conseguibili per i programmi riguardanti i settori «Industria» e «Turismo» ovvero ai volumi di vendita previsti per i programmi riguardanti il settore «Commercio»; le banche concessionarie valutano, inoltre, la validita' del programma sotto il profilo delle prestazioni ambientali sulla base di quanto indicato nel piano descrittivo nonche' nelle specifiche dichiarazioni in materia che l'impresa proponente allega alla domanda; - la coerenza del piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione con le spese ritenute ammissibili e le corrispondenti agevolazioni concedibili. Le banche verificano, altresi', che l'importo degli altri mezzi finanziari esenti da qualsiasi aiuto pubblico non sia inferiore, in valore nominale, al 25% dell'investimento ammissibile (si veda il punto 2.1); - la piena disponibilita' dell'immobile (suolo e/o fabbricati) nell'ambito del quale viene realizzato il programma e la corrispondenza dell'immobile stesso, in relazione all'attivita' da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso; qualora la predetta disponibilita' sia comprovata da un atto formale di assegnazione di un lotto, l'accertamento dovra' riguardare anche la compatibilita' dei tempi richiamata nel medesimo punto 1.1, ricorrendo, se e' il caso tenuto conto di eventuali termini piu' restrittivi di cui al precedente punto 1.8 alla modifica da due a tre quote annuali del richiesto regime di erogazione del contributo in conto capitale di cui al punto 7.1; - l'ammissibilita' degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene alla pertinenza che alla congruita' delle spese prospettate, al fine di proporne l'ammontare per le agevolazioni e la relativa suddivisione nei principali capitoli di spesa; - i dati che determinano il valore degli indicatori di cui al successivo punto 6.1, ad eccezione di quello relativo alla misura richiesta delle agevolazioni, che viene indicato dall'impresa e non puo' essere modificato a seguito degli accertamenti istruttori. La banca concessionaria verifica altresi', con riferimento ai programmi che prevedono investimenti da realizzare tramite locazione finanziaria, che sussistano le condizioni stabilite al punto 2.3. La banca concessionaria puo' rettificare, in esito agli accertamenti istruttori, i dati relativi al calcolo degli indicatori (con la sola eccezione della percentuale richiesta dell'agevolazione massima consentita), ma, comunque, mai in modo da determinare incrementi del valore degli indicatori medesimi che non siano conseguenza di riduzioni dell'investimento ammissibile o che non dipendano da rettifiche di chiari errori o irregolarita' formali comprovati da riscontri oggettivi. Per quanto concerne l'esame di pertinenza e congruita' delle spese, si precisa che il primo deve tendere ad evidenziare spese, appunto, non pertinenti, ai sensi della normativa vigente, al programma da agevolare e ad escluderle da quelle proposte per le agevolazioni. Tali spese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono quelle relative a manutenzioni, beni usati, acquisto di terreno di superficie eccedente rispetto ai reali fabbisogni produttivi dell'impresa, fabbricati o parti degli stessi adibiti ad usi diversi da quelli connessi all'attivita' produttiva, beni la cui natura non ne consente l'uso per il periodo minimo prescritto, minuterie ed utensili di uso manuale comune, ecc. Per quanto concerne l'esame di congruita', si distingue tra quello condotto ai fini della concessione provvisoria e quello per l'erogazione. Nella prima fase, tale esame deve essere finalizzato alla valutazione del costo complessivo del programma, in relazione alle caratteristiche tecniche, senza condurre accertamenti sul costo dei singoli beni - a meno che non emergano elementi chiaramente e macroscopicamente incongrui - tenuto conto dell'esigenza di non aggravare il procedimento di adempimenti che non siano strettamente necessari agli scopi cui il procedimento stesso e' finalizzato. L'esame di congruita' da condurre in sede di erogazione a stato di avanzamento, dovra' essere, invece, puntuale e dovra' essere teso a valutare, anche attraverso la documentazione di spesa ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e di prestazione, l'adeguatezza dei piu' significativi costi esposti rispetto al totale complessivo dell'investimento prospettato. L'istruttoria delle domande deve concludersi con un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilita' del programma. Le banche concessionarie inviano alle imprese interessate, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, una nota con la quale danno informazione dell'esito istruttorio. Per le domande definite con esito positivo la predetta nota (redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 16) e' trasmessa anche alle regioni e alle province autonome competenti e indica l'importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili, i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili e i dati proposti per il calcolo degli indicatori, cosi' come eventualmente rettificati in sede istruttoria; la medesima nota e' altresi' trasmessa al soggetto finanziatore. Per le domande definite con esito negativo, la nota espone compiutamente le motivazioni su cui si fonda tale esito istruttorio. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine finale di presentazione delle domande (si veda il precedente punto 5.1), le banche concessionarie, secondo le modalita' indicate dal Ministero, trasmettono al Ministero stesso le risultanze istruttorie e alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. i dati relativi alle domande definite con esito positivo. Per il computo del suddetto termine, non si considera il mese di agosto. La Cassa depositi e prestiti S.p.a., entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, informa il Ministero delle attivita' produttive dell'avvenuta adozione delle delibere di finanziamento agevolato. 5.8 Nel caso in cui, successivamente alla domanda di agevolazione, al soggetto richiedente ne subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio, il nuovo soggetto puo' richiedere di subentrare nella titolarita' della domanda e, qualora gia' emessa, della concessione delle agevolazioni. Il subentro nella titolarita' della concessione puo' essere consentito, fra l'altro, a condizione che, qualora ai fini dell'inserimento in graduatoria siano state riconosciute le premialita' di cui al punto 6.5, sia verificata, anche in capo al soggetto subentrante, la sussistenza delle medesime condizioni utili per le predette premialita' alla data in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta. Con riferimento all'eventuale subentro nella titolarita' della domanda fermo restando l'obbligo di cui al precedente punto 5.3 circa la tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute nel programma da parte del soggetto titolare della domanda stessa la possibilita' di ammettere il detto subentro risulta evidentemente subordinata, dovendo essere salvaguardati i tempi previsti dal precedente punto 5.7 per gli accertamenti istruttori, al fatto che la richiesta alla banca concessionaria di subentro nella titolarita' della domanda di agevolazione avvenga entro e non oltre il termine finale di presentazione delle domande. Ai fini del subentro: a) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalita', le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi gia' sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda di agevolazione e presenta una delibera di finanziamento ordinario e/o, in relazione agli investimenti da realizzare tramite locazione finanziaria, una delibera della societa' di leasing, per un importo pari al finanziamento agevolato indicato nella delibera rilasciata a favore del primo soggetto o, qualora gia' emesso, nel decreto di concessione provvisoria; qualora sia gia' stata prodotta la Scheda Tecnica, lo stesso soggetto subentrante aggiorna, tramite una specifica dichiarazione sostitutiva di notorieta' del proprio legale rappresentante o procuratore speciale, solo i dati e le informazioni di cui ai punti A e D della Scheda Tecnica medesima variati a seguito del subentro, fermi restando tutti gli altri, e trasmette la documentazione, di cui al precedente punto 5.3 ed all'allegato 12, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo; b) la banca concessionaria verifica, con riferimento al nuovo soggetto, alla dimensione dello stesso ed al programma di cui alla domanda di agevolazione, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione o la conferma delle agevolazioni medesime; c) la dimensione del soggetto subentrante viene rilevata, con i criteri di cui al precedente punto 1.3 e con riferimento alla data in cui lo stesso diviene legittimamente titolare del programma e, quindi, a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta; d) le agevolazioni vengono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante, applicando la percentuale richiesta indicata nella domanda dal primo soggetto; nel caso di concessione gia' emessa, il nuovo valore dell'agevolazione non puo', comunque, superare l'importo indicato nel decreto relativo a detta concessione. Qualora l'operazione societaria di cui si tratta abbia effetto nel corso del prescritto quinquennio d'obbligo di mantenimento dei beni agevolati, nel calcolo delle agevolazioni si tiene conto delle frazioni di detto quinquennio relative al soggetto originario ed a quello subentrante; e) gli altri dati relativi al calcolo degli indicatori di cui alla Scheda Tecnica sono soggetti ai medesimi vincoli ed alle medesime condizioni sussistenti in capo al primo soggetto; f) qualora il subentro intervenga successivamente alla stipula del contratto di finanziamento con il primo soggetto, detta proposta e' comunicata dalla banca concessionaria anche al soggetto agente di cui al punto 6.8, per gli adempimenti di competenza attinenti al contratto di finanziamento medesimo. 5.9 Nel caso in cui un'impresa che intenda richiedere o abbia richiesto o ottenuto le agevolazioni della legge n. 488/1992 per un programma di investimenti che essa stessa intende sostenere o che ha sostenuto nell'ambito di una propria unita' produttiva, ceda o abbia ceduto ad un altro soggetto, mediante contratto di affitto, la gestione dell'azienda o del ramo d'azienda nell'ambito del quale si sviluppa il detto programma, essa puo', in particolari ed eccezionali casi e fornendo le necessarie garanzie, rispettivamente, avanzare la domanda di agevolazione o una specifica istanza tesa al mantenimento della validita' della domanda stessa o dell'eventuale decreto di concessione. Per il settore «Turismo» l'affitto non puo' riguardare la gestione dei servizi annessi, qualora questi non rientrino tra le ulteriori attivita' ammissibili indicate dalle regioni. Per il settore «Commercio», l'istanza puo' riguardare esclusivamente il mantenimento dell'eventuale decreto di concessione. Con riferimento all'istanza per il mantenimento della validita' della domanda fermo restando l'obbligo di cui al precedente punto 5.3 circa la tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute nel programma da parte del soggetto titolare della domanda stessa la possibilita' di ammettere la suddetta operazione risulta evidentemente subordinata, dovendo essere salvaguardati i tempi previsti dal precedente punto 5.7 per gli accertamenti istruttori, al fatto che la richiesta alla banca concessionaria avvenga entro e non oltre il termine finale di presentazione delle domande. A tale riguardo giova ricordare comunque che, in ogni caso, non possono essere prese in considerazione le istanze, tese al mantenimento della validita' della domanda, relative a contratti di affitto che abbiano effetto ai fini del calcolo degli indicatori utili per la formazione delle graduatorie ed intervenuti successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni e fino alla pubblicazione delle graduatorie, in quanto gli stessi, ai sensi della vigente normativa, comportano la decadenza della domanda. Ai fini di cui sopra: a) il soggetto interessato, insieme alla domanda di agevolazione ovvero all'istanza per il mantenimento della validita' della domanda stessa o dell'eventuale decreto di concessione, fornisce le motivazioni che stanno alla base della decisione e che impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione in proprio, il momento in cui la decisione stessa e' maturata, le notizie e le informazioni sul soggetto subentrante nella conduzione e su ogni altro elemento utile alla valutazione, da parte della banca concessionaria, circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione di affitto, l'interesse pubblico che potrebbe condurre o che ha condotto alla concessione delle agevolazioni; b) il medesimo soggetto interessato, inoltre, allega alla domanda di agevolazione ovvero alla predetta istanza una dichiarazione sostitutiva di notorieta' del proprio legale rappresentante o procuratore speciale con la quale aggiorna/integra i dati e le informazioni della propria Scheda Tecnica con quelli del conduttore, l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa a corredo del Modulo di domanda, limitatamente alla parte per la quale rileva il contratto di affitto, nonche' una dichiarazione attestante l'assenso all'operazione del soggetto finanziatore e/o della societa' di leasing; c) la banca concessionaria effettua le proprie valutazioni istruttorie in merito a quanto rappresentato dall'impresa attraverso la domanda o l'istanza e la documentazione di cui ai predetti punti a) e b) e inoltra al Ministero delle attivita' produttive una propria motivata proposta di accoglimento o di rigetto dell'istanza dell'impresa; d) il Ministero delle attivita' produttive, sulla base della proposta della banca concessionaria, adotta i conseguenti provvedimenti. In caso di non accoglimento dell'istanza, qualora la cessione in affitto sia gia' avvenuta o avvenga comunque, la domanda decade ovvero le agevolazioni concesse sono revocate. I provvedimenti adottati dal Ministero sono comunicati a cura della banca concessionaria anche al soggetto finanziatore e/o alla societa' di leasing, ovvero al soggetto agente di cui al punto 6.8 se il contratto di finanziamento e' stato gia' stipulato. Ottenuta la concessione delle agevolazioni ovvero l'autorizzazione all'operazione di affitto, il proprietario ed il conduttore, ai fini della prima erogazione utile delle agevolazioni successiva alla concessione ovvero all'autorizzazione medesima, sottoscrivono ciascuno uno specifico atto, secondo gli schemi di cui agli allegati nn. 17 e 18, attraverso il quale prendono atto dell'obbligo del pieno rispetto degli impegni che la concessione comporta - quali, ad esempio, quelli riferiti al rispetto delle norme urbanistiche, ambientali, sul lavoro, settoriali, ecc. - ed il proprietario, che rimane, comunque, l'unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilita' in ordine al mancato rispetto di tali impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal conduttore. 5.10 Nel caso in cui un'impresa che abbia richiesto o abbia ottenuto le agevolazioni della legge n. 488/1992 per un programma di investimenti che essa stessa ha sostenuto o che intende sostenere nell'ambito di una propria unita' produttiva, trasferisca o abbia trasferito ad un altro soggetto parte delle attivita' produttive o di servizio e dei relativi beni strumentali agevolati nell'ambito del detto programma, mediante atto di conferimento, scorporo o cessione di ramo d'azienda (comunemente denominato «outsourcing»), essa puo', fermi restando i propri requisiti soggettivi di ammissibilita', in particolari casi opportunamente motivati e fornendo le necessarie garanzie, avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento della validita' della domanda stessa o dell'eventuale decreto di concessione delle agevolazioni in relazione alle sole spese del programma dalla stessa sostenute. Per il settore «Turismo» l'operazione di «outsourcing» non puo' riguardare la gestione dei servizi annessi qualora questi non rientrino tra le ulteriori attivita' ammissibili indicate dalle regioni. Inoltre, per i settori «Turismo» e «Commercio», l'istanza puo' riguardare esclusivamente il mantenimento dell'eventuale decreto di concessione. Con riferimento all'istanza di mantenimento della validita' della domanda fermo restando l'obbligo di cui al precedente punto 5.3 circa la tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute nel programma da parte del soggetto titolare della domanda stessa la possibilita' di ammettere il predetto trasferimento risulta evidentemente subordinata, dovendo essere salvaguardati i tempi previsti dal precedente punto 5.7 per gli accertamenti istruttori, al fatto che la richiesta alla banca concessionaria avvenga entro e non oltre il termine finale di presentazione delle domande. A tale riguardo giova ricordare comunque che, in ogni caso, non possono essere prese in considerazione le istanze, tese al mantenimento della validita' della domanda, relative ai suddetti trasferimenti che abbiano effetto ai fini del calcolo degli indicatori utili per la formazione delle graduatorie ed intervenuti successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni e fino alla pubblicazione delle graduatorie, in quanto gli stessi, ai sensi della vigente normativa, comportano la decadenza della domanda. Ai fini di cui sopra: a) il soggetto interessato, insieme all'istanza per il mantenimento della validita' della domanda di agevolazione o dell'eventuale decreto di concessione, allega una dichiarazione attestante l'assenso all'operazione del soggetto finanziatore e/o della societa' di leasing e fornisce: - gli elementi che evidenzino compiutamente le attivita' produttive e/o di servizio interessate dal trasferimento e che assicurino circa il mantenimento, anche a seguito dell'operazione, della organicita' e funzionalita' del programma da agevolare o agevolato; - un elenco dei beni agevolati interessati dal trasferimento secondo le modalita' di cui al precedente punto 3.13 e l'impegno circa l'esclusivo utilizzo degli stessi per le finalita' del detto programma; - le motivazioni che stanno alla base della decisione e che impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione in proprio ed il momento in cui la decisione stessa e' maturata; - le notizie e le informazioni sul soggetto destinatario del trasferimento e su ogni altro elemento utile alla valutazione, da parte della banca concessionaria, circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione, l'interesse pubblico che potrebbe condurre o che ha condotto alla concessione delle agevolazioni; b) la banca concessionaria effettua le proprie valutazioni istruttorie in merito a quanto rappresentato dall'impresa attraverso l'istanza e la documentazione di cui al predetto punto a) e inoltra al Ministero delle attivita' produttive una propria motivata proposta di accoglimento o di rigetto dell'istanza dell'impresa; c) il Ministero delle attivita' produttive, sulla base della proposta della banca concessionaria in merito all'istanza per il mantenimento della validita' della domanda di agevolazione o dell'eventuale decreto di concessione, adotta i conseguenti provvedimenti. In caso di non accoglimento dell'istanza, qualora il trasferimento sia gia' avvenuto o avvenga comunque, la domanda decade o le agevolazioni concesse a fronte dei beni interessati dal trasferimento stesso vengono revocate. I provvedimenti adottati dal Ministero sono comunicati a cura della banca concessionaria anche al soggetto finanziatore e/o alla societa' di leasing, ovvero al soggetto agente di cui al punto 6.8 se il contratto di finanziamento e' stato gia' stipulato. Ottenuta la concessione delle agevolazioni ovvero l'autorizzazione all'operazione di trasferimento, l'impresa istante ed il destinatario del trasferimento, ai fini della prima erogazione utile delle agevolazioni successiva alla concessione ovvero all'autorizzazione medesima, sottoscrivono ciascuno uno specifico atto, secondo gli schemi di cui agli allegati numeri 19 e 20, attraverso il quale assumono gli obblighi che la concessione comporta - quali, ad esempio, quelli riferiti al rispetto delle norme urbanistiche, ambientali, sul lavoro, settoriali, ecc. - e l'impresa istante, in particolare, in quanto unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilita' in ordine al mancato rispetto di tali impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal destinatario del trasferimento. In merito all'erogazione delle agevolazioni si precisa che, anche nell'ipotesi in cui i beni oggetto del trasferimento siano acquisiti in locazione finanziaria, le erogazioni stesse vengono disposte in favore dell'impresa istante pur se nei relativi contratti subentri il soggetto destinatario del trasferimento. 6 - Graduatorie e concessioni provvisorie. 6.1 La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai programmi in specifiche graduatorie di merito, distinte per ciascun settore, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna graduatoria. Le graduatorie sopra richiamate sono: a) una graduatoria ordinaria per ciascuna regione, relativa ai programmi comportanti investimenti complessivamente ammissibili fino a 25 milioni di euro per i settori «Industria» e «Turismo» e fino a 20 milioni di euro per il settore «Commercio»; b) una graduatoria speciale per ciascuna regione, riferita ai programmi comportanti investimenti complessivamente agevolabili fino a 25 milioni di euro per i settori «Industria» e «Turismo» e fino a 20 milioni di euro per il settore «Commercio» e relativi alle aree territoriali o ai settori di attivita' eventualmente individuati come prioritari dalla regione ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera b) del decreto attuativo; c) limitatamente ai settori «Industria» e «Turismo», due graduatorie multiregionali, una per le iniziative ubicate nelle aree del Mezzogiorno e l'altra per quelle ubicate nelle aree del Centro-Nord, riguardanti i programmi comportanti investimenti complessivamente ammissibili superiori a 25 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro. Per quanto concerne le graduatorie regionali speciali di cui alla precedente lettera b): - ciascuna regione puo' destinare a tale graduatoria non piu' del 50% delle risorse ad essa destinate; - non e' consentita una combinazione tra i due criteri di formazione per aree o per settori ne' la formulazione di due distinte graduatorie; - ciascuna «area» e' costituita dall'intero territorio ammissibile di comuni la cui superficie complessiva non superi il 50% di quella ammissibile della regione; - ciascun settore di attivita' e' individuato con i seguenti criteri: per il settore «Industria» con riferimento alle «Divisioni» ammissibili della Classificazione della attivita' economiche ISTAT 2002, per il settore «Turismo» con riferimento alle attivita' ammissibili indicate all'art. 1, comma 4, lettera b) del decreto attuativo, ivi comprese quelle ulteriori individuate dalle regioni, per il settore «Commercio» con riferimento a quelle contrassegnate dalle lettere da c1) a c6) dell'art. 1, comma 4 del medesimo decreto; - le regioni formulano le proposte relative alle graduatorie speciali entro il 31 ottobre di ciascun anno, contestualmente a quelle concernenti le priorita' di cui al punto 6.4, con riferimento alle domande da presentare nell'anno successivo; - eventuali programmi che, per esaurimento delle specifiche risorse, dovessero risultare non agevolati nella misura richiesta dall'impresa nelle graduatorie regionali speciali, concorrono automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili per le corrispondenti graduatorie regionali ordinarie di cui alla lettera a); - le risorse destinate dalle regioni alle graduatorie speciali ed eventualmente non attribuite, sono automaticamente utilizzate per le corrispondenti graduatorie di cui alla lettera a). Tutte le dette graduatorie vengono formate dal Ministero entro trenta giorni dal termine finale di invio delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie e vengono dallo stesso Ministero pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In ciascuna graduatoria vengono inseriti tutti i programmi i cui esiti istruttori delle banche concessionarie siano positivi, indicando, sulla base delle disponibilita' attribuite alla graduatoria medesima, quelli agevolabili e quelli che non potranno ottenere l'agevolazione per insufficienza delle disponibilita' medesime. Ai fini dell'attribuzione delle risorse, con riferimento a ciascuna graduatoria di cui alle precedenti lettere a) e b), si tiene conto di una riserva del 70% in favore delle piccole e medie imprese; le somme della suddetta riserva del 70% eventualmente non utilizzate dalle piccole e medie imprese vengono assegnate alle grandi imprese della medesima graduatoria. La posizione che ciascun programma assume nella graduatoria di pertinenza e' determinata in relazione ai valori assunti dai seguenti indicatori: 1) rapporto tra la misura massima del contributo in conto capitale concedibile e la misura richiesta (la tabella delle misure agevolative concedibili e' riportata nell'allegato n. 1); 2) rapporto tra le spese ammissibili relative ad investimenti innovativi e il totale delle spese ammissibili; 3) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorita' che, per le graduatorie ordinarie e speciali di cui alle precedenti lettere a) e b) sono individuate dalle regioni e, per le graduatorie multiregionali di cui alla precedente lettera c), sono definite con decreto del Ministro delle attivita' produttive, ai sensi dell'art. 8, comma 10 del decreto attuativo. In merito alla determinazione di ciascuno dei detti indicatori, si specifica quanto indicato nei punti seguenti. 6.2 Indicatore n. 1: ciascuna impresa, all'atto della presentazione della domanda di agevolazione, puo' richiedere l'intera misura agevolativa massima del contributo in conto capitale, o una parte della stessa, ovvero non richiedere tale forma di agevolazione. Detto indicatore non puo' essere oggetto di rettifica da parte della banca concessionaria e l'impresa, una volta indicata la misura richiesta nella Scheda Tecnica, non puo' piu' modificarla una volta trascorsi i termini per la presentazione delle domande; la misura deve risultare coerente con il piano di copertura del fabbisogno finanziario del programma e rispettare le condizioni di cui al precedente punto 2.1, cio' in relazione anche a quanto esposto al precedente punto 5.7 in merito alle valutazioni istruttorie da parte della banca concessionaria. Ai fini di cui sopra: - la misura dell'agevolazione richiesta deve essere necessariamente espressa in rapporto alla misura percentuale massima, indicando punti percentuali interi, in lettere ed in cifre; in caso di difformita' tra le due indicazioni si assume la percentuale in lettere; nel caso in cui vengano indicate frazioni decimali, come misura richiesta viene assunta la parte intera precedente la virgola; - in caso di mancata indicazione nella Scheda Tecnica di tale percentuale si considera che l'impresa non abbia inteso rinunciare ad una quota dell'agevolazione massima concedibile e, pertanto, la misura richiesta viene assunta pari al 100% di quella massima; - qualora la misura richiesta venga indicata pari a 0%, per cui l'impresa rinuncia completamente all'agevolazione in forma di contributo in conto capitale, ai soli fini del calcolo dell'indicatore il denominatore del suddetto rapporto e' assunto, convenzionalmente, pari a 0,01%; - alla riduzione del contributo in conto capitale puo' corrispondere, su richiesta dell'impresa, un incremento del finanziamento agevolato di importo al massimo pari a quello della riduzione, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste al punto 2.1; in particolare si ricorda che l'importo del finanziamento agevolato, cosi' come risultante dal predetto incremento, deve essere pari a quello del finanziamento bancario, ovvero della quota di leasing ad esso equiparata (per tale ipotesi si veda il precedente punto 2.3); in ogni caso l'ammontare complessivo del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del corrispondente finanziamento bancario (o quota leasing equiparata) non puo' superare l'importo degli investimenti ammissibili. 6.3 Indicatore n. 2: gli investimenti innovativi sono quelli individuati dall'art. 8, comma 11, lettera b) del decreto attuativo. Al riguardo, con specifico riferimento alle disposizioni contenute nelle lettere b.1), b.2) e b.5) del medesimo comma, si ritiene opportuno precisare che le spese relative all'acquisizione di servizi per la realizzazione o personalizzazione di applicazioni informatiche sono computate tra gli investimenti innovativi solo se il programma prevede altresi' l'acquisizione o realizzazione delle apparecchiature, macchinari, impianti, piattaforme e tecnologie previste dalle sopra richiamate disposizioni. L'impresa indica in Scheda tecnica il valore dei predetti investimenti, imputandoli esclusivamente ai capitoli di spesa di cui alle lettere e), f) e g) del precedente punto 3.9, e fornisce una descrizione degli stessi nel piano descrittivo di cui al punto 3.1; l'impresa dovra' inoltre allegare alla domanda una perizia giurata, rilasciata da un professionista iscritto al relativo albo professionale che attesti la conoscenza nel dettaglio della o delle tecnologie oggetto degli investimenti innovativi, descriva in modo puntuale le caratteristiche tecniche dei suddetti investimenti e ne attesti la rispondenza ad una delle categorie individuate dall'art. 8, comma 11, lettera b) del decreto attuativo. 6.4 Indicatore n. 3. Le priorita' regionali sono individuate da ciascuna regione e provincia autonoma in base ai seguenti criteri: a) per le graduatorie regionali ordinarie di cui al precedente punto 6.1, lettera a), con riferimento alle aree del territorio, ai settori di attivita' ed alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni; b) per le graduatorie regionali speciali, di cui al precedente punto 6.1, lettera b): - con riferimento ai settori ed alle tipologie di investimento, nel caso di graduatorie speciali per aree; - con riferimento alle aree ed alle tipologie di investimento, nel caso di graduatorie speciali per settori. Tali priorita' sono indicate attraverso l'attribuzione a ciascuna combinazione dei detti elementi di un punteggio numerico intero compreso tra zero e trenta, per le graduatorie ordinarie, ovvero tra zero e venti, per quelle speciali. Ai fini di cui sopra: - per aree del territorio si fa riferimento a quelle dei singoli Comuni; - per settori di attivita' si fa riferimento: per il settore «Industria» alla Classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002, per il settore «Turismo» alle attivita' ammissibili indicate all'art. 1, comma 4, lettera b) del decreto attuativo, ivi comprese quelle ulteriori individuate dalle regioni, per il settore «Commercio» alle attivita' contrassegnate dalle lettere da c1) a c6) dell'art. 1, comma 4 del medesimo decreto; - per tipologie di investimento si fa riferimento a ciascuna delle tipologie di cui all'art. 3 del decreto attuativo. Entro il termine di cui al precedente punto 6.1, unitamente alle proposte riguardanti le graduatorie speciali, le regioni possono comunicare al Ministero le priorita', sia per le graduatorie ordinarie che per quelle speciali, da applicare alle domande da presentare nell'anno successivo. Nel caso in cui una regione non formuli proposte in merito alla graduatoria speciale e/o alle priorita', la graduatoria speciale relativa alla regione medesima non viene formata e l'indicatore regionale assume, per tutti i programmi della graduatoria regionale di competenza, valore pari a zero; si intendono invece confermate anche per l'anno successivo le proposte formulate dalla regione per l'anno precedente (relative sia alla graduatoria speciale che alle priorita) qualora la stessa non provveda a modificarle entro il termine sopra indicato. Il Ministro delle attivita' produttive, valutata la compatibilita' delle proposte avanzate dalle singole regioni con lo sviluppo complessivo di tutte le altre aree interessate oltre che con le ulteriori disposizioni del presente decreto, le approva entro il 31 dicembre di ciascun anno. A ciascun programma viene, pertanto, attribuito il punteggio determinato dalla regione con i criteri sopra indicati; il punteggio complessivo cosi' ottenuto costituisce il valore dell'indicatore regionale del programma medesimo. Ai fini di cui sopra: - il punteggio relativo all'elemento territoriale viene attribuito con riferimento all'ubicazione dell'unita' produttiva indicata al punto B1 della Scheda Tecnica; quello relativo all'elemento settoriale, con riferimento al punto B4.2; quello relativo alla tipologia, con riferimento al punto B5 (si veda l'allegato n. 13); nel caso in cui l'unita' produttiva insista su due o piu' territori comunali, anche appartenenti a regioni diverse, ai quali vengano riconosciuti punteggi diversi, alla stessa intera unita' produttiva si applica il punteggio regionale relativi al comune nel quale l'unita' medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie) ed il programma viene inserito nella graduatoria regionale di pertinenza di detto comune; - nel caso di programma classificato, insieme, di «trasferimento» e di un'altra tipologia (si veda il precedente punto 3.8), il punteggio relativo all'elemento tipologico assume, per il programma stesso, il valore attribuito dalla regione a tale altra tipologia; - nel caso in cui un programma di investimenti riguardi due o piu' attivita' diverse cui la regione ha attribuito punteggi differenti, all'intero programma viene attribuito il punteggio minore tra quelli attribuibili alle singole attivita' qualora separatamente considerate. Nel caso di programmi promossi dalle imprese di costruzioni che prevedano l'utilizzo dei beni agevolati nei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione, di cui al precedente punto 1.5, si applica il minore dei punteggi assegnati dalla regione al settore delle costruzioni, con riferimento alle aree del territorio ed alla tipologia del programma da agevolare. Per quanto riguarda i pubblici esercizi, le indicazioni da parte delle regioni in merito alle attivita' da inserire nell'eventuale graduatoria speciale, nonche' ai punteggi da attribuire alle stesse ai fini dell'indicatore regionale, sono riferite, senza ulteriori frazionamenti o condizioni particolari, all'intera categoria dei pubblici esercizi. Per quanto concerne l'indicatore relativo alle priorita' da applicare ai fini della formazione delle graduatorie multiregionali di cui al precedente punto 6.1 lettera c), si precisa che il Ministro delle attivita' produttive puo' individuare, con proprio decreto, adottato d'intesa con le regioni, i punteggi da attribuire ai programmi riguardanti specifici settori di attivita' e/o aree territoriali. Il valore dell'indicatore e' pertanto rappresentato da detto punteggio. 6.5 Il valore di ciascuno dei predetti indicatori e' incrementato delle misure percentuali di seguito indicate, tra loro cumulabili: a) 1,5 % per i programmi proposti dalle imprese che, con riferimento agli ultimi tre bilanci approvati alla data di presentazione del Modulo di domanda, presentano un valore medio delle spese di ricerca e sviluppo, rilevabili dalla relazione sulla gestione ovvero dalla nota integrativa di cui, rispettivamente, agli articoli 2428 e 2427 del codice civile, pari almeno al 3% del fatturato; l'incremento degli indicatori e' dello 0,75% se il predetto valore medio delle spese di ricerca e sviluppo e' pari almeno al 2% del fatturato e inferiore al 3%; il valore del fatturato da considerare e' quello corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile. Le imprese trasmettono, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, copia dei succitati bilanci completi della relazione sulla gestione o, in mancanza, della nota integrativa, da cui risulti il valore e la descrizione delle spese di ricerca e sviluppo sostenute; b) 1% per i programmi proposti dalle imprese che, con riferimento all'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione del Modulo di domanda, presentano un incremento della quota di fatturato derivante da esportazioni dirette pari ad almeno il 30% del valore medio della stessa quota nei tre bilanci precedenti quello di riferimento, ovvero per i programmi proposti dalle imprese che, con riferimento a ciascuno degli ultimi tre bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, presentino un valore della quota di fatturato da esportazioni dirette pari ad almeno il 50% del valore complessivo del fatturato di cui alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile; il valore del fatturato da esportazioni dirette da considerare e' quello riportato nella dichiarazione annuale IVA di ciascuno degli esercizi di riferimento. Le imprese trasmettono, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, copia dei succitati bilanci e delle dichiarazioni annuali IVA; c) 0,5 % per i programmi proposti dalle imprese che, alla data di presentazione del Modulo di domanda, abbiano gia' aderito a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS (Reg. CE 761/2001). A tal fine, le imprese trasmettono, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, copia della predetta certificazione; d) 0,5 % per i programmi proposti dalle imprese risultanti da operazioni di fusione di cui agli articoli 2501 e seguenti del codice civile, perfezionate nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione del Modulo di domanda; le predette operazioni di fusione devono riferirsi a imprese che alla data di perfezionamento dell'operazione di fusione: - siano classificate di piccola o media dimensione ai sensi della disciplina comunitaria vigente; - risultino operanti da almeno tre anni; a tal fine si considerano operanti le imprese che, con riferimento a ciascuno dei tre bilanci approvati alla medesima data, presentano un valore di fatturato diverso da zero alla voce A1 del conto economico; - presentino, con riferimento agli ultimi due bilanci approvati alla medesima data, un valore medio dei ricavi da gestione tipica di cui alla voce A1 del Conto economico e delle immobilizzazioni nette di cui allo Stato patrimoniale pari, entrambi, ad almeno il 15% della somma dei predetti valori riferiti a tutti i soggetti interessati dalla fusione; - operino in settori di attivita' riconducibili alla medesima divisione della classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002, ovvero siano contraddistinte da un forte collegamento economico a monte o a valle; a tal fine, il predetto collegamento economico sussiste allorquando ciascuna delle imprese interessate dal-l'operazione di fusione ha fatturato ad almeno una delle altre non meno del 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo bilancio approvato prima del perfezionamento dell'operazione di fusione; a tal proposito il fatturato di riferimento e' quello di cui alla voce A1 del Conto economico. Ai fini di quanto sopra l'operazione di fusione si intende perfezionata alla data in cui decorrono gli effetti della fusione ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile. Le imprese richiedenti le agevolazioni trasmettono, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, copia dell'atto di fusione, certificati CCIAA, copia degli ultimi tre bilanci approvati riferiti alle imprese che hanno partecipato alla fusione, dichiarazioni del rappresentante legale dell'impresa risultante dalla fusione, redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 21, attestanti il possesso del requisito di PMI da parte di ciascuna delle predette imprese, nonche' copia delle documentazioni contabili comprovanti il valore del fatturato utile al fine di dimostrare il collegamento economico di cui sopra; e) 0,25 % per i programmi proposti dalle imprese nelle cui unita' produttive, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, siano stati realizzati stages della durata minima di tre mesi, finalizzati all'inserimento di laureati, sulla base di accordi con Universita' o Centri di ricerca pubblici e privati. A tal fine, le imprese trasmettono, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, copia autentica degli accordi stipulati con le Universita' e/o i Centri di ricerca unitamente a copia autentica dei singoli contratti di stages; f) 0,25 % per i programmi proposti da imprese che, alla data di presentazione del Modulo di domanda, risultino dotate, nell'unita' produttiva oggetto del programma, di strutture adibite ad asili nido conformi alla vigente normativa in materia, nonche' per i programmi proposti da imprese che abbiano ottenuto, con riferimento all'esercizio precedente la medesima data, la riduzione tariffaria dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui agli articoli 19 e 24 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000. A tal fine, le imprese trasmettono, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, relativamente alle strutture adibite ad asili nido, copia dell'autorizzazione rilasciata dal Comune competente, relativamente alla dimostrazione della riduzione tariffaria riconosciuta, copia del relativa provvedimento dell'INAIL; g) 1 % per i programmi proposti da imprese che, alla data di presentazione del Modulo di domanda, risultino costituite da non piu' di un anno; per le imprese individuali si fa riferimento alla data di iscrizione nel registro delle imprese. 6.6 Il punteggio complessivo che il programma consegue e che determina la posizione dello stesso in graduatoria e' ottenuto sommando algebricamente i valori degli indicatori, eventualmente maggiorati in base alle premialita' sopra indicate, normalizzati (si veda l'Appendice). Il Ministero si riserva di sottoporre a verifica a consuntivo il valore degli indicatori suscettibili di subire variazioni al fine di evidenziarne gli eventuali scostamenti in diminuzione rispetto a quelli posti a base per la formazione delle graduatorie. Ai fini della verifica concernente l'indicatore n. 2 di cui al precedente punto 6.3 l'investimento complessivo da computare e' il minore tra quello ammesso in via definitiva e quello ammesso in via provvisoria. 6.7 Per i programmi utilmente collocati in graduatoria, il Ministero adotta i decreti di concessione provvisoria, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate per il contributo in conto capitale e per il finanziamento agevolato, procedendo in ordine decrescente dal primo e fino ad esaurimento delle risorse stesse; per i programmi non agevolabili a causa dell'esaurimento delle risorse e per quelli definiti con esito istruttorio negativo, adotta i relativi provvedimenti di diniego e di esclusione. Tutti i provvedimenti adottati sono trasmessi alle banche concessionarie, che curano il conseguente invio alle imprese, agli istituti collaboratori e, limitatamente ai provvedimenti di concessione, ai soggetti agenti di cui al successivo punto 6.8. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile di ciascuna graduatoria, ad eccezione di quelle speciali, dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilita' residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilita' residue, agevolando, comunque, l'intero programma. E' fatta salva la facolta' per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte e di richiedere l'inserimento nel bando successivo come specificato nel precedente punto 5.5. Eventuali somme che dovessero rendersi disponibili a seguito di successive esclusioni dalle graduatorie, di rinunce o di revoche delle agevolazioni concesse, affluiscono nelle disponibilita' dell'anno o del bando successivo. Il decreto di concessione, oltre ad indicare l'impresa beneficiaria, la tipologia del programma agevolato e l'ubicazione dell'unita' produttiva, indica, separatamente per i beni acquistati direttamente dall'impresa e per quelli acquisiti in locazione finanziaria, gli investimenti ammessi alle agevolazioni suddivisi per capitolo di spesa e l'ammontare delle agevolazioni totali, articolate in contributo in conto capitale e finanziamento agevolato, e di ciascuna delle due o, secondo il caso, tre quote del contributo in conto capitale. Il decreto stabilisce, tra l'altro, a carico dell'impresa titolare, i seguenti obblighi: a) di dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto dopo la presentazione della domanda di agevolazione o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni del programma oggetto della concessione, aiuti di stato di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola de minimis; b) di ottemperare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, ad eventuali condizioni particolari specificatamente indicate nel decreto medesimo; c) di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima di cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione; d) di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro; e) di ultimare il programma entro 24 o, secondo il caso, 48 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, fatti salvi i minori termini eventualmente previsti per consentire l'ammissibilita' del programma medesimo al cofinanziamento comunitario (si veda il precedente punto 1.8); f) di realizzare la quota di investimenti necessaria per l'erogazione a stato di avanzamento della prima quota di contributo in conto capitale entro diciotto o, secondo il caso, trentasei mesi dalla data del decreto di concessione; g) di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del programma e, nel caso di programma che preveda l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni in locazione finanziaria, di trasmettere copia dell'ultimo verbale di consegna dei beni; h) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario; i) limitatamente ai programmi di investimento relativi al settore «Industria», di non modificare, nel corso di realizzazione del programma agevolato, l'attivita' economica alla quale sono destinati gli investimenti del programma stesso con conseguente inquadramento in una «divisione» (due cifre) della Classificazione ISTAT 2002 diversa da quella indicata al punto B4.2 della Scheda Tecnica, come eventualmente modificata in sede istruttoria; l) limitatamente ai programmi di investimento relativi al settore «Turismo», di non modificare, nel corso di realizzazione del programma agevolato, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con cio' trasformando l'attivita' esercitata nell'unita' produttiva interessata dal programma stesso da ricettiva a non ricettiva o viceversa; m) limitatamente ai programmi di investimento relativi al settore «Commercio», di non modificare, nel corso di realizzazione del programma agevolato, l'attivita' alla quale sono destinati gli investimenti del programma stesso con conseguente inquadramento: - per le attivita' di cui alle lettere c1), c2), c3), c4) e c6) dell'art. 2, comma 4 del decreto attuativo, in una «divisione» (due cifre) della Classificazione ISTAT 2002 diversa da quella indicata al punto B4.2 della Scheda Tecnica, come eventualmente modificata in sede istruttoria; - per le attivita' di cui alla lettera c5) dello stesso art. 2, comma 4, in una diversa da quella indicata al punto B4.2 della Scheda Tecnica, come eventualmente modificata in sede istruttoria; n) di stipulare il contratto di finanziamento entro novanta giorni dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, fatto salvo quanto previsto in relazione agli investimenti da realizzare tramite locazione finanziaria (si veda il punto 6.8); o) di ottemperare agli impegni assunti con il contratto di finanziamento e di non procedere alla sua estinzione anticipata prima dell'erogazione a saldo del contributo in conto capitale; p) di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 6.8 Il contratto di finanziamento, relativo sia alla quota agevolata che a quella ordinaria, e' stipulato, successivamente alla concessione delle agevolazioni ed entro novanta giorni dalla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria da parte dell'impresa, tra l'impresa beneficiaria e il soggetto agente, ossia il soggetto che ha sottoscritto, con la Cassa depositi e prestiti e il Ministero delle attivita' produttive, la convenzione di cui alla delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005 per lo svolgimento delle attivita' relative alla stipula, all'erogazione ed alla gestione del finanziamento; il soggetto agente puo' coincidere con la banca concessionaria o e' da quest'ultima indicato. La stipula del contratto e' perfezionata, in conformita' alle disposizioni del decreto attuativo, sulla base dell'avvenuta conferma, da parte del soggetto finanziatore, dell'accordo e del mandato interbancario previsti dalla predetta convenzione. Per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea, il contratto e' stipulato successivamente al provvedimento del Ministero delle attivita' produttive relativo agli esiti di detta notifica ed entro novanta giorni dalla data di ricevimento del decreto medesimo. Nel caso di investimenti da realizzare mediante locazione finanziaria, il contratto di finanziamento, relativo alla sola quota agevolata, e' stipulato tra il succitato soggetto agente e la societa' di leasing in relazione a ciascun contratto di leasing, successivamente alla concessione delle agevolazioni e, comunque, dopo la consegna dei beni; se il contratto di leasing prevede piu' consegne o piu' stati di avanzamento il contratto di finanziamento agevolato potra' essere stipulato dopo la prima consegna o dopo il primo stato di avanzamento. E' possibile stipulare un solo contratto di finanziamento agevolato a fronte di piu' contratti di leasing, a condizione che la scadenza di questi ultimi consentano di stabilire una scadenza univoca per il finanziamento agevolato e di attribuire in proporzione ai singoli contratti di leasing l'importo del predetto finanziamento agevolato. In tal caso il finanziamento agevolato e' stipulato dopo l'ultima consegna e, ai fini di quanto precisato al precedente punto 2.3 per i contratti di leasing gia' in decorrenza, tenendo conto del valore complessivo del debito residuo in linea capitale di tutti i contratti di leasing medesimi. Il contratto di finanziamento agevolato e' stipulato entro e non oltre novanta giorni dalla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni da parte della societa' di leasing, ovvero, qualora a tale data i beni oggetto del contratto di leasing non siano stati ancora consegnati, entro novanta giorni dalla data di consegna dei beni medesimi. Successivamente alla stipula, la banca concessionaria acquisisce dal soggetto agente copia del contratto di finanziamento. La banca concessionaria e' tenuta a comunicare al soggetto agente le modifiche soggettive ed oggettive che intervengono in relazione all'iniziativa agevolata. 7 - Erogazione delle agevolazioni. 7.1 Le erogazioni in favore dell'impresa o dell'istituto collaboratore, sia del contributo in conto capitale sia del finanziamento, avvengono per stato d'avanzamento, sulla base della documentazione di spesa di cui al punto 7.4. Il contributo in conto capitale e' reso disponibile dal Ministero in due o tre quote annuali di pari ammontare, la prima delle quali il giorno successivo alla stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.8 e le altre dal primo gennaio di ciascuno degli anni successivi; in particolare, detta disponibilita' e' in due quote nel caso in cui il programma da agevolare venga ultimato entro i 24 mesi successivi alla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni e l'impresa ne abbia fatta esplicita richiesta nella Scheda Tecnica, in tre quote negli altri casi. Sono esclusi dalla possibilita' di richiedere due quote i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea. Ai fini delle erogazioni del contributo in conto capitale, l'impresa, o l'istituto collaboratore, deve comprovare, di avere sostenuto: - nel caso di due erogazioni: almeno la meta' della spesa complessiva approvata per la prima erogazione ed il totale della stessa, come eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione del programma, per la seconda; - nel caso di tre erogazioni: almeno un terzo della spesa complessiva approvata per la prima erogazione, almeno i due terzi per la seconda ed il totale della stessa, come eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione del programma, per la terza. Ai fini di cui sopra si fa riferimento alla data dell'effettivo pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa. In ogni caso il raggiungimento, alla data della disponibilita', di uno stato d'avanzamento superiore a quello corrispondentemente necessario, non puo' dare luogo ad una erogazione superiore a quella predeterminata, ne' il raggiungimento del necessario stato d'avanzamento prima della data della disponibilita', puo' dare luogo ad un'erogazione anticipata. La prima quota del solo contributo in conto capitale puo', su richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Ministero delle attivita' produttive, rilasciata in stretta conformita' alle disposizioni di cui alla circolare del Ministero stesso del 27 maggio 2005; conseguentemente, l'escussione della fideiussione e/o della polizza avviene sulla base della sola richiesta della banca concessionaria che abbia accertato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 11, comma 1 del decreto attuativo. Detta garanzia fideiussoria, redatta secondo lo schema riportato all'allegato n. 22, e' sottoscritta con firma autenticata ed e' completa di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento della stessa. Le garanzie possono essere prestate dalle banche, dalle imprese di assicurazioni indicate nella legge 10 giugno 1982, n. 348 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Qualora la garanzia sia rilasciata dalla medesima banca concessionaria, la firma puo' non essere autenticata e possono essere omessi i poteri di firma. L'erogazione del finanziamento avviene in non piu' di sei quote, ovvero in non piu' di tre quote se per il contributo in conto capitale e' prevista l'erogazione in due quote. Ciascuna quota del finanziamento e' erogata in misura corrispondente allo stato di avanzamento del programma. Per lo stato di avanzamento si tiene conto, indipendentemente dall'avvenuto pagamento delle forniture, della data delle fatture e degli altri titoli di spesa, per quanto riguarda i beni acquistati o realizzati direttamente, ovvero della data di consegna dei beni oggetti del contratto di leasing per quanto riguarda i beni da acquisire in locazione finanziaria; nel caso di fatture e titoli di spesa documentati e non pagati l'erogazione del finanziamento dovra' essere utilizzata esclusivamente per il pagamento degli stessi. Ai fini dell'erogazione del finanziamento agevolato, ciascuna richiesta riguarda stati di avanzamento riferiti ad un periodo non inferiore a sei mesi. 7.2 Nei casi di riduzione del programma di spesa, prima di procedere all'erogazione delle quote residue di contributo in conto capitale in favore, secondo il caso, dell'impresa o dell'istituto collaboratore, la banca concessionaria procede al ricalcolo della singola quota costante erogabile. Qualora l'impresa debba comunque restituire quote di contributo gia' erogate, la stessa puo' attivare, in alternativa alla detrazione delle somme, di cui all'art. 11, comma 8 del decreto attuativo, una procedura di compensazione. A tal fine, e' necessario che l'impresa medesima ne faccia esplicita richiesta alla banca concessionaria e che la stessa non abbia provveduto alla restituzione all'atto della prima erogazione utile successiva. In tale ultima circostanza, la banca concessionaria richiede al Ministero la quota spettante al netto dell'importo, in linea capitale, che l'impresa stessa deve restituire. I relativi interessi e le eventuali maggiorazioni sono trattenute dalla banca al momento dell'erogazione e successivamente restituite al Ministero. Detti interessi sono computati dal momento dell'erogazione all'impresa delle somme non dovute, comprensive delle eventuali relative maggiorazioni, fino alla data della valuta della prima erogazione utile successiva. 7.3 Ai fini di ciascuna erogazione sia del contributo in conto capitale sia del finanziamento agevolato, l'impresa, per i beni acquistati o realizzati direttamente, e/o l'istituto collaboratore, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, trasmettono alla banca concessionaria una richiesta corredata della documentazione di cui all'allegato n. 23 nonche' della documentazione di spesa di cui al successivo punto 7.4 (quest'ultima non deve essere allegata nel caso di richiesta a titolo di anticipazione). La richiesta di erogazione e la documentazione di spesa devono essere cucite tra loro e firmate o timbrate a cavallo di ciascuna coppia di fogli. La richiesta di erogazione per stato di avanzamento presentata dall'istituto collaboratore deve essere inoltre accompagnata da una dichiarazione dell'impresa, concernente le spese ed i relativi beni cui si riferisce la richiesta di erogazione medesima. Le richieste di erogazione e le dichiarazioni devono essere formulate, a seconda dei casi, in base agli schemi seguenti, avendo cura di ricopiare il relativo testo, omettendo le ipotesi che non ricorrono, onde evitare cancellazioni o abrasioni: allegato n. 24: Richiesta di erogazione dell'impresa a titolo di anticipazione; allegato n. 25: Richiesta di erogazione dell'istituto collaboratore a titolo di anticipazione; allegato n. 26: Richiesta di erogazione dell'impresa a stato di avanzamento per investimenti inferiori a 1.500.000,00 euro; allegato n. 27: Richiesta di erogazione dell'impresa a stato di avanzamento per investimenti pari o superiori a 1.500.000,00 euro; allegato n. 28: Richiesta di erogazione dell'istituto collaboratore a stato di avanzamento; allegato n. 29: Dichiarazione dell'impresa da allegare alla richiesta di erogazione a stato di avanzamento dell'istituto collaboratore per investimenti inferiori a 1.500.000,00 euro; allegato n. 30: Dichiarazione dell'impresa da allegare alla richiesta di erogazione a stato di avanzamento dell'istituto collaboratore per investimenti pari o superiori a 1.500.000,00 euro. In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta di erogazione, si precisa che le stesse non possono comprendere quelle che la banca concessionaria ha ritenuto non ammissibili, indicandole nella comunicazione di cui al precedente punto 5.7. La richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento deve essere trasmessa entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione del programma o, per i programmi gia' ultimati alla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria, entro e non oltre sei mesi da quest'ultima data (per i programmi che possono essere ammessi al cofinanziamento, si veda il precedente punto 1.9). Alla scadenza dei sei mesi, in assenza di gravi e giustificati motivi - che, comunque, devono essere comunicati con congruo anticipo alla banca concessionaria - quest'ultima propone la revoca delle agevolazioni al Ministero il quale procede alla emanazione del conseguente decreto. L'impresa deve inoltre comunicare alla banca concessionaria, con dichiarazione resa dal legale rappresentante o da suo procuratore speciale, entro trenta giorni dall'ultimazione del programma, ovvero entro trenta giorni dalla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria per i programmi gia' ultimati a tale data, la data di ultimazione del programma medesimo e di entrata in funzione degli impianti. In considerazione del fatto che dalla data di entrata in funzione decorre il periodo di cinque anni di cui all'art. 11, comma 1 del decreto attuativo durante il quale i beni agevolati non possono essere distolti dall'uso previsto, pena la revoca totale o parziale delle agevolazioni, la data di entrata in funzione coincide, convenzionalmente, con quella di ultimazione; e' tuttavia data facolta' alle imprese, in caso di programmi articolati, per i quali l'entrata in funzione degli impianti puo' anche in parte precedere l'ultimazione del programma, di rendere piu' dichiarazioni di entrata in funzione, relative a blocchi di investimento funzionalmente autonomi. In tale ultimo caso l'impresa deve individuare, con ciascuna dichiarazione, i beni del relativo blocco funzionalmente autonomo, facendo anche riferimento ai relativi numeri di identificazione riportati nell'elenco di cui al precedente punto 3.13. Ai fini di cui sopra, la data di ultimazione del programma e' quella definita al precedente punto 3.12. Per i programmi riguardanti solo beni in locazione finanziaria, ovvero per quelli che ne comprendono parte ed il cui ultimo verbale di consegna e' successivo alla data dell'ultimo titolo di spesa relativo ai beni acquistati direttamente dall'impresa, la dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma e' sostituita dall'ultimo verbale di consegna dei beni; l'impresa trasmette contestualmente copia della comunicazione concernente la detta data alla societa' di leasing ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 9, comma 1 del decreto attuativo. 7.4 La documentazione di spesa consiste in: a) copia autentica delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari, ovvero, ove consentite, commesse interne di lavorazione. Le copie autentiche possono essere predisposte anche dalla banca concessionaria, previa esibizione, da parte dell'impresa, dei documenti in originale e copia. In alternativa, la documentazione in argomento puo' consistere in elenchi o in elaborati di contabilita' industriale riepilogativi dei suddetti titoli; in questo caso i titoli devono essere riepilogati per capitolo di spesa e per ciascuno deve essere indicato il numero e la data, il fornitore, una chiara e completa descrizione sufficiente all'univoca individuazione delle singole immobilizzazioni acquisite ed il relativo importo al netto dell'I.V.A. Qualora la banca concessionaria non dovesse riscontrare la rispondenza dei predetti elenchi e/o elaborati alle suddette indicazioni, con particolare riferimento alla chiara descrizione delle singole immobilizzazioni acquisite, deve restituire la documentazione di spesa all'impresa o all'istituto collaboratore, dandone, in quest'ultimo caso, comunicazione all'impresa stessa. L'eventuale ripresentazione, secondo le suddette indicazioni, della documentazione di spesa oltre i sei mesi di cui al precedente punto 7.3, puo' dare luogo all'attivazione delle ivi richiamate procedure di revoca delle agevolazioni concesse; b) copia della documentazione di cui al precedente punto 3.13 utile a comprovare il requisito di nuovo di fabbrica dei macchinari, impianti e attrezzature oggetto delle richieste di erogazione; c) dichiarazione ed allegato elenco dei macchinari, impianti e attrezzature di cui al precedente punto 3.13; d) copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle forniture ovvero l'elenco delle fatture non ancora pagate per le quali si richiede il pagamento mediante l'erogazione del finanziamento. Ai fini della richiesta di erogazione delle quote di contributo in conto capitale si tiene conto esclusivamente delle fatture e degli altri titoli di spesa pagati. I beni cui si riferisce la documentazione di spesa devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unita' produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto e di quelli acquistati con contratti «chiavi in mano». Gli originali della documentazione di spesa sopra indicata devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni previsti dal decreto attuativo. Si precisa altresi' che l'impresa deve riportare sugli originali dei titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura «Spesa di euro ... ... dichiarata per la ...(prima, seconda, terza)... erogazione del prog. n....... ex legge n. 488/1992». Le commesse interne di lavorazione, ove consentite, devono esplicitare l'oggetto della commessa stessa, le date di apertura e chiusura, i materiali impiegati, distinti tra acquisti e prelievi da magazzino, con gli estremi dei documenti di spesa ed il relativo costo, il numero degli addetti impiegati, suddivisi per categoria, e delle rispettive ore di lavorazione ed il relativo costo, le spese generali in misura congrua rispetto ai costi di gestione e, comunque, non superiore al 25% del costo della manodopera utilizzata. Il costo dei materiali prelevati dal magazzino e' quello di inventario, con esclusione di qualsiasi ricarico. Il costo del personale e' determinato in base a quello orario medio, ottenuto dividendo la retribuzione annua media della categoria di appartenenza, comprensiva di oneri sociali, per il numero di ore lavorative annue della categoria medesima, secondo i contratti di lavoro e dedotto il 5% per assenze dovute a cause varie. Alle commesse interne deve essere allegato l'elenco delle fatture di acquisto o dei buoni di prelievo dei materiali, nonche' un prospetto riepilogativo dei dati concernenti le prestazioni di manodopera contenente, per ciascun mese di esecuzione della commessa, il numero degli addetti impiegati, suddiviso per categoria, e quello delle ore prestate, e la relativa valorizzazione oraria. In calce a detto prospetto il legale rappresentante dell'impresa deve attestare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, che le valorizzazioni sono state effettuate sulla base della retribuzione annua media, come in precedenza determinata, e del numero di dipendenti che hanno prestato la loro opera per la realizzazione della commessa. 7.5 La banca concessionaria accerta la vigenza dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, la completezza e la pertinenza al programma agevolato della documentazione esibita dall'impresa stessa o dall'istituto collaboratore e, in relazione ad ogni stato di avanzamento utile per l'erogazione della corrispondente quota di contributo in conto capitale, effettua anche il sopralluogo per le verifiche sugli investimenti realizzati presso l'unita' produttiva oggetto del programma. Effettuati i predetti adempimenti, le banche concessionarie, entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della documentazione di cui al punto 7.4 e, per il contributo in conto capitale, non prima della data della disponibilita', richiedono al Ministero e al soggetto agente l'erogazione delle quote di contributo in conto capitale e di finanziamento corrispondenti allo stato di avanzamento presentato dall'impresa ed accertato dalle banche concessionarie medesime, inserendo il relativo programma nel primo elenco utile di cui al punto 7.6. Per quanto riguarda il contributo in conto capitale, al momento dell'erogazione dell'ultima quota e' trattenuto il 10% del contributo totale concesso, da conguagliare successivamente alla concessione definitiva di cui al punto 8.2; qualora, in relazione alla documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento, emergano elementi tali da condurre ad una sensibile riduzione del contributo concesso in via provvisoria, la banca concessionaria richiede l'ultima quota dopo aver proceduto al ricalcolo della singola quota erogabile e procede altresi' a ricalcolare l'importo del finanziamento agevolato spettante, dandone comunicazione al soggetto agente ai fini dell'erogazione a saldo del finanziamento medesimo. 7.6 Il Ministero accredita le quote di contributo in conto capitale presso i conti correnti aperti dalle banche concessionarie, uno per ciascuna banca. A tal fine le banche concessionarie trasmettono al Ministero l'elenco dei programmi agevolati per i quali, a seguito di richiesta di erogazione da parte delle imprese o degli istituti collaboratori interessati, hanno verificato con esito positivo le condizioni per l'erogazione medesima; l'inserimento del singolo programma nell'elenco puo' avvenire a partire dal giorno successivo alla stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.8, per la prima quota, e a partire dal 1° gennaio del primo anno successivo e del secondo anno successivo, rispettivamente, per la seconda e la terza quota. La trasmissione degli elenchi avviene con cadenza quindicinale, alla meta' ed alla fine di ciascun mese. Al ricevimento degli elenchi, il Ministero provvede nei tempi piu' solleciti ad accreditare, sui predetti conti, le quote di contributo richieste ovvero a comunicare i nominativi delle imprese per le quali non e' possibile procedere all'erogazione. Tali somme sono quindi erogate alle imprese o agli istituti collaboratori entro cinque giorni lavorativi dall'intervenuto accreditamento. L'impresa puo' provvedere tempestivamente ai propri adempimenti, cosi' da attivare le suddette procedure di erogazione della singola quota fin dallo stesso giorno della disponibilita'. Relativamente al finanziamento, il soggetto agente, anche sulla base delle richieste delle banche concessionarie, accredita le singole quote sul conto corrente indicato dall'impresa o dall'istituto collaboratore secondo le modalita' previste nel contratto di finanziamento e nei mandati conferiti dalla Cassa depositi e prestiti e dal soggetto finanziatore per la gestione del finanziamento ai sensi della convenzione di cui al punto 6.8. A tal fine le banche concessionarie trasmettono al soggetto agente l'elenco dei programmi agevolati per i quali, a seguito di richiesta di erogazione da parte delle imprese o degli istituti collaboratori interessati, hanno verificato con esito positivo le condizioni per l'erogazione medesima. La trasmissione degli elenchi avviene con cadenza quindicinale, alla meta' ed alla fine di ciascun mese. Il soggetto agente comunica alla banca concessionaria l'avvenuto accreditamento delle somme ai beneficiari ovvero i casi per i quali non e' possibile procedere all'erogazione. 7.7 Nel caso in cui il programma preveda, in tutto o in parte, l'acquisizione di beni in locazione finanziaria, le singole erogazioni vengono richieste alla banca concessionaria dall'istituto collaboratore e, separatamente, anche dall'impresa, ciascuno per la parte di contributo relativo alle spese ammesse e sostenute di propria competenza, e vengono disposte in favore del richiedente. Con riferimento al contributo in conto capitale, l'istituto collaboratore, a partire dalla prima erogazione, trasferisce all'impresa il contributo nell'arco del quinquennio successivo alla data di decorrenza di ciascun contratto, indipendentemente dalla durata dello stesso; cio' avviene per rate semestrali posticipate determinate sulla base dell'ammontare di ciascuna quota di contributo erogata. Nel caso di investimenti realizzati con piu' contratti di locazione, la quota di contributo erogata andra' attribuita prioritariamente ai contratti gia' entrati in decorrenza, a partire dal primo, nel limite del contributo relativo a ciascun contratto medesimo. Il primo trasferimento comprende le eventuali quote di contributo relative ai semestri gia' scaduti e gli interessi sulle erogazioni gia' effettuate dalla banca concessionaria, calcolati con capitalizzazione annua al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) in vigore al momento delle singole erogazioni stesse, per il periodo intercorrente tra la data di valuta di ciascuna erogazione e quella dell'effettivo trasferimento. I successivi trasferimenti comprenderanno anche gli interessi maturati nel semestre sul residuo contributo, calcolati con capitalizzazione annua al detto tasso vigente al momento delle singole erogazioni. L'istituto collaboratore comunica alla banca concessionaria l'avvenuto accreditamento all'impresa di ciascuna rata di contributo. Con riferimento al finanziamento agevolato, l'istituto collaboratore, a partire dalla prima erogazione del finanziamento medesimo, provvede alla riduzione dei canoni di locazione finanziaria e, in caso di preammortamento, degli interessi di prelocazione, in modo da garantire che il beneficio del finanziamento agevolato venga trasferito all'impresa beneficiaria. A tal fine, il canone e/o la rata di interessi di prelocazione dovuti dall'impresa beneficiaria in relazione a ciascun contratto di leasing saranno composti da una quota, corrispondente al finanziamento agevolato concesso per quel contratto, determinata al tasso agevolato e da una rimanente quota determinata a tasso di mercato. L'istituto collaboratore comunica alla banca concessionaria il piano di rimborso dei canoni come sopra determinati. Nel caso in cui l'erogazione del finanziamento agevolato avvenga successivamente alla decorrenza del contratto di leasing, la riduzione dei canoni si applica a partire dal primo canone con scadenza successiva alla data della predetta erogazione. 7.8 E' consentito che l'impresa titolare delle agevolazioni rilasci regolare procura speciale all'incasso o cessione di credito in relazione al contributo in conto capitale. A tal fine: |
| - sia la procura speciale all'incasso che la cessione di credito non possono essere rilasciate in favore della banca concessionaria incaricata dell'istruttoria ne' dei propri istituti collaboratori; cio' in considerazione della commistione di interessi contrastanti che verrebbe in tal caso a determinarsi in capo a tali soggetti a causa della sovrapposizione di compiti da un canto di natura pubblicistica e dall'altro di natura privatistica; - e' consentito che cio' avvenga in favore di quei soggetti che non svolgono funzioni con incidenza diretta nel procedimento di concessione ed erogazione di cui si tratta e, quindi, anche le altre banche concessionarie ed i relativi istituti collaboratori, questi ultimi, naturalmente, purche' non siano contemporaneamente collaboratori della banca concessionaria incaricata dell'istruttoria; - sia le cessioni di credito che le procure all'incasso devono essere notificate dall'impresa cedente unicamente alla banca concessionaria incaricata dell'istruttoria che, previo espletamento, limitatamente alla cessione di credito, degli accertamenti sugli esiti della prevista certificazione antimafia nei confronti del cessionario (con esclusione dei soggetti considerati «pubblici»), che deve essere acquisita dalla banca concessionaria medesima, e la redazione di formale presa d'atto - da notificare al Ministero delle attivita' produttive in caso di cessione - provvede all'erogazione nei confronti del nuovo soggetto titolato all'incasso. 8 - Concessioni definitive. 8.1 Entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento ovvero dell'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per gli accertamenti richiesti dalla normativa, le banche concessionarie provvedono a redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, secondo gli schemi concordati con il Ministero, contenente gli elementi indicati all'art. 12, comma 7 del decreto attuativo, nonche' notizie in merito all'eventuale sussistenza di procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata, e/o, qualora previsto, di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia. La relazione finale e' trasmessa al Ministero unitamente alla documentazione di spesa relativa all'intero programma - ad eccezione dei programmi la cui spesa ammessa risulta inferiore a 1.500.000,00 euro, la cui documentazione viene trattenuta dalle banche concessionarie - e alla richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento. La documentazione di spesa di cui al punto 7.4 lettera a) deve essere vistata, punzonata o timbrata a secco dalla banca concessionaria per attestazione della pertinenza e congruita' delle singole spese proposte ed inoltre, qualora la documentazione stessa consista nelle copie delle fatture, per attestazione di conformita' delle copie stesse agli originali accompagnati da idonea attestazione dell'avvenuto pagamento. 8.2 Ricevuta la relazione finale di spesa ed i relativi allegati da parte della banca concessionaria il Ministero, per i programmi con spesa ammessa in via provvisoria pari o superiore a 1.500.000,00 euro, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti attraverso apposite commissioni, allo scopo di verificare l'ultimazione dei lavori, la presenza, pur a campione, dei beni riportati nell'elenco di cui al precedente punto 3.13, la tipologia dell'iniziativa realizzata, lo stato di attivita' dell'unita' produttiva, gli obiettivi produttivi conseguiti con il programma agevolato, il rispetto delle norme urbanistiche e di quelle per la tutela dell'ambiente mediante l'acquisizione di idonea documentazione, nonche' le condizioni di ammissibilita' dei singoli titoli di spesa, cosi' come proposte dalla banca concessionaria, in relazione alla natura degli investimenti ed ai divieti, limitazioni e condizioni di cui all'art. 4 del decreto attuativo, al precedente punto 3.9 e ad altre direttive all'uopo emanate dal Ministero. Per i programmi la cui spesa ammessa risulta inferiore a 1.500.000,00 euro, l'accertamento sulla realizzazione del programma da parte del Ministero consiste nella verifica della sussistenza e della completezza della relazione finale e delle dichiarazioni contenute nella richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento. Sulla base di una relazione monografica riassuntiva degli esiti di detti accertamenti, il Ministero emana il decreto di concessione definitivo, dando disposizioni alla banca concessionaria di erogare quanto ancora dovuto all'impresa, ivi compreso il 10% di cui al precedente punto 7.5. Qualora sia decorso il termine di cui all'art. 13, comma 5 del decreto attuativo, si procede come disciplinato dallo stesso articolo. Detto provvedimento e' trasmesso alle banche concessionarie per il conseguente invio alle imprese, agli istituti collaboratori, in presenza di beni acquisiti in locazione finanziaria, e ai soggetti agenti. 9 - Revoche. 9.1 Il Ministero procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte della banca concessionaria, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa. Il decreto di revoca dispone, inoltre, l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalita' ed e' altresi' trasmesso dalla banca concessionaria al soggetto agente. Con riferimento all'art. 11, comma 1 del decreto attuativo, danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere c), d), f), g), h), i), l), m); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui alle lettere a), b) ed e). In relazione a quanto indicato alla lettera a), si precisa che la revoca delle agevolazioni e' parziale, qualora il cumulo riguardi singoli beni e qualora tale cumulo sia stato oggetto della specifica dichiarazione prevista successivamente alla concessione provvisoria e prima dell'erogazione delle agevolazioni; la revoca e' totale in tutti gli altri casi, in particolare qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto attuativo, senza che l'impresa ne abbia dato precedente segnalazione. In relazione a quanto indicato alla lettera d), si precisa che la revoca delle agevolazioni interviene qualora, alla data di scadenza dei trentasei mesi dalla data del decreto di concessone, ovvero dei diciotto mesi dalla medesima data per i programmi per i quali il contributo in conto capitale e' reso disponibile in due quote, l'impresa e/o, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, la societa' di leasing, non siano in condizione di dimostrare di avere sostenuto spese, a fronte del programma approvato, per un importo complessivo, al netto dell'IVA, in misura almeno pari a quella necessaria per poter richiedere la prima quota del contributo in conto capitale. Per i programmi «misti» (che prevedono cioe' sia acquisti diretti che in leasing) si puo' fare riferimento, ai soli fini della dimostrazione dello stato di avanzamento raggiunto (e, quindi, non a quelli di erogazione), ad una dichiarazione dell'impresa attestante lo stato di avanzamento dell'intero programma alla scadenza dei trentasei o diciotto mesi, benche' non sia stato ancora realizzato, per la parte di acquisto diretto e/o per quella in leasing, separatamente considerate, lo stato d'avanzamento necessario per la prima erogazione. Decorsi trenta giorni dalla predetta data di scadenza senza che l'impresa abbia autonomamente dimostrato il necessario stato d'avanzamento, la banca concessionaria provvede a contestare formalmente all'impresa medesima il presunto mancato rispetto delle suddette condizioni e ad accertarne l'eventuale sussistenza. Qualora da tale accertamento emerga l'insussistenza delle suddette condizioni, la banca ne da' comunicazione al Ministero per le conseguenti valutazioni e l'eventuale avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni concesse. In talune circostanze e' consentita la modifica da due a tre quote annuali del regime di erogazione del contributo in conto capitale, a valle del provvedimento di concessione provvisoria, ove l'impresa interessata ne faccia esplicita richiesta alla banca concessionaria. A tal fine la banca provvedera' a: - verificare che la mancata dimostrazione dello stato di avanzamento dei lavori nei tempi gia' prescritti sia dipesa da cause di forza maggiore, e quindi da circostanze che in nessun modo possano ricondursi alla volonta', a colpa o a negligenza dell'impresa; - accertare la fattibilita' tecnica del programma di investimenti nei tempi massimi prescritti per i casi in cui l'erogazione e' prevista in tre quote annuali; - aggiornare, ove necessario, le proprie risultanze istruttorie tenendo conto del nuovo piano temporale degli investimenti; - acquisire, nei casi previsti dalla legge, la certificazione antimafia nelle forme previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 e successive modifiche e integrazioni. Effettuati con esito positivo gli accertamenti indicati, la banca propone al Ministero la modifica del regime di erogazione del contributo, il cui importo non puo' per questo essere aumentato rispetto a quello a suo tempo assentito, e a comunicare la suddetta variazione al soggetto agente. Qualora l'impresa beneficiaria abbia gia' fruito della prima erogazione del contributo in conto capitale a titolo di anticipazione, l'efficacia della predetta modifica del regime di erogazione del contributo e' subordinata alla sostituzione della polizza assicurativa o fideiussione bancaria, a suo tempo presentate, con una nuova che tenga conto della modifica medesima ed alla restituzione da parte dell'impresa di una somma pari alla differenza tra quanto gia' erogato a titolo di anticipazione e quanto si sarebbe potuto erogare secondo l'articolazione in tre quote, maggiorata, in relazione a quanto disposto dall'art. 11, comma 9 del decreto attuativo, di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione. In mancanza delle condizioni per la modifica del regime di erogazione, si provvedera' alla revoca delle agevolazioni concesse e all'escussione della polizza/fideiussione, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 11, comma 1, lettera d) del decreto attuativo. In relazione a quanto indicato alla lettera e) si precisa che nel caso in cui il programma non venga ultimato entro i termini prescritti, comprensivi di eventuale proroga, la revoca e' parziale e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'investimento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. In relazione a quanto indicato alla lettera g), si precisa che al fine di valutare lo scostamento relativo a un indicatore, sia il valore posto a base per la formazione della graduatoria che quello verificato a consuntivo sono considerati al netto delle maggiorazioni percentuali, di cui al punto 6.5, eventualmente riconosciute; si procede quindi alla revoca totale delle agevolazioni allorche' anche per uno solo degli indicatori tale valore subisca uno scostamento in diminuzione superiore ai 20 punti percentuali. Con riferimento alla lettera h), la revoca totale delle agevolazioni e' disposta qualora sia riscontrato, anche nel corso di accertamenti e/o ispezioni, l'insussistenza alla data di presentazione della domanda di agevolazione delle condizioni previste al punto 6.5 che avevano determinato il riconoscimento delle maggiorazioni degli indicatori. In relazione a quanto indicato alla lettera m) si precisa che, qualora il contratto di finanziamento si risolva per inadempimento del soggetto beneficiario o nel caso di estinzione anticipata dello stesso prima dell'erogazione a saldo del contributo in conto capitale di cui al precedente punto 8.2, il soggetto agente ne da' immediata comunicazione alla banca concessionaria per la conseguente proposta di revoca al Ministero. A tal proposito si precisa che la risoluzione o estinzione anticipata del contratto intervenuta successivamente all'erogazione del saldo del contributo in conto capitale non determina la revoca del contributo in conto capitale, ma la sola cessazione del beneficio in termini di differenziale di interessi sul finanziamento agevolato, a decorrere dalla data della risoluzione o estinzione medesima. Per quanto riguarda i programmi di investimento promossi dalle imprese di costruzioni che utilizzino stabilmente i beni agevolati per il previsto quinquennio di mantenimento dei beni stessi nell'ambito dei propri cantieri di un'unica regione (si veda il precedente punto 1.5), le agevolazioni sono revocate qualora l'impresa non tenga presso la propria sede operativa della regione interessata l'apposito registro dei beni agevolati dai quali si desuma inequivocabilmente, con riferimento a ciascun cantiere medesimo, l'ubicazione dei beni stessi. 10 - Monitoraggio. 10.1 Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria di cui all'art. 9, comma 1 del decreto attuativo, provvede ad inviare alla banca concessionaria, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale a decorrere da quello relativo all'avvio e fino al quinto esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. Tale dichiarazione, redatta secondo gli schemi di cui all'allegato n. 31, fornisce, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma con l'indicazione degli eventuali beni dismessi. Il dato relativo allo stato d'avanzamento e' dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti puo' determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse. La banca concessionaria e' tenuta a riscontrare la corrispondenza e/o la compatibilita' dei dati contenuti nella predetta dichiarazione con quelli in proprio possesso e a trasmettere copia della predetta dichiarazione al soggetto agente. 11 - Norme transitorie di prima applicazione. 11.1 Al primo bando utile successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto attuativo, possono partecipare, ai fini indicati all'art. 9, comma 3 del predetto decreto, anche le domande non agevolate per insufficienza delle risorse finanziarie nel diciassettesimo bando (Industria), diciannovesimo bando (Turismo) e ventesimo bando (Commercio), che non siano gia' state oggetto, nell'ambito dei medesimi bandi, di inserimento automatico o riformulazione ai sensi dell'art. 6, comma 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni. Le modalita' per tale partecipazione sono quelle indicate al punto 5.5 per le domande riformulate. Roma, 23 marzo 2006 Il Ministro: Scajola |
| Appendice
----> Vedere Appendice a pag. 37 del S.O. <---- |
| Allegati
----> Vedere Allegati da pag. 38 a pag. 120 del S.O. <---- |
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