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| Gazzetta n. 81 del 6 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | CIRCOLARE 23 marzo 2006, n. 902 |  | Circolare   esplicativa   sulle  modalita'  e  le  procedure  per  la concessione   ed   erogazione   delle   agevolazioni  alle  attivita' produttive    nelle   aree   sottoutilizzate   del   Paese   previste dall'articolo 1,  comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, emanata ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze del 1° febbraio 2006. Settori «Industria», «Turismo» e «Commercio». |  | 
 |  |  |  | Alle Imprese interessate Alle Banche concessionarie
 Agli Istituti collaboratori
 Alla   Cassa  depositi  e  prestiti
 S.p.a.
 All'ABI
 All'Ass.I.Lea
 Alla Confindustria
 Alla Confapi
 Alla Confcommercio
 Alla Confesercenti
 All'Ance
 Alla CNA
 Alla Confartigianato
 Alla Casartigiani
 
 In  ottemperanza  a  quanto  disposto dall'art. 8 del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio  2005,  n.  80  in  materia  di riforma degli incentivi, il Ministro  delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha adottato il decreto del 1° febbraio 2006,  nel  seguito denominato «decreto attuativo», con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalita' di concessione ed erogazione delle  agevolazioni  alle  attivita' produttive previste dall'art. 1, comma 2  del  decreto-legge  22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
 Nel rispetto delle procedure e delle modalita' fissate dal predetto decreto   attuativo,   con   la  presente  circolare  si  forniscono, relativamente ai settori «Industria», «Turismo» e «Commercio» e fatta eccezione  per  le  imprese  artigiane di cui all'art. 15 del decreto medesimo,   specifiche   indicazioni   e  precisazioni,  nonche',  in allegato,  la  nuova  modulistica  per  la concessione e l'erogazione delle  agevolazioni  e  l'elenco  della  documentazione richiesta. Le predette  nuove  modalita'  si  applicano,  come  peraltro  stabilito dall'art.  16  del  citato decreto attuativo, ai bandi il cui termine iniziale  di presentazione delle domande e' successivo all'entrata in vigore  del  medesimo  decreto.  Ai  bandi emanati prima di tale data continuano  pertanto  ad  applicarsi le disposizioni del «testo unico delle  direttive» di cui al decreto ministeriale del 3 luglio 2000, e successive  modifiche e integrazioni, le disposizioni del regolamento approvato  con  decreto  ministeriale  del  20 ottobre 1995, n. 527 e successive  modifiche  e integrazioni, nonche' quelle contenute nelle relative circolari esplicative. 1 - Soggetti beneficiari e attivita' ammissibili.
 1.1  I  soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le imprese  operanti nei settori di attivita' indicati all'art. 1, commi 4  e  5,  del decreto attuativo che intendono realizzare programmi di investimento  nell'ambito  di proprie unita' produttive ubicate nelle «aree   sottoutilizzate».   Per   unita'  produttiva  si  intende  la struttura,  anche articolata su piu' immobili fisicamente separati ma prossimi,  finalizzata  allo  svolgimento  dell'attivita' ammissibile alle   agevolazioni,   dotata   di   autonomia  produttiva,  tecnica, organizzativa,  gestionale  e  funzionale.  Nel caso in cui l'impresa produca  nello  stesso  luogo  beni  e  servizi insieme, devono poter essere  individuate,  ai  fini  delle  valutazioni per la concessione delle   agevolazioni,   due  distinte  unita'  produttive.  Le  «aree sottoutilizzate»   sono   quelle  di  cui  all'art.  61  della  legge 27 dicembre  2002,  coincidenti  con  le aree depresse individuate ai sensi  dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito  dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modifiche e  integrazioni.  L'elenco di tali aree e' riportato nell'allegato n. 1.
 Alla data di presentazione del Modulo di domanda di agevolazione di cui al successivo punto 5.3, tali imprese devono essere gia' iscritte al  registro  delle  imprese  e  devono  trovarsi  nel pieno e libero esercizio  dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione  e  non  essendo  sottoposte  a procedure di fallimento, liquidazione  coatta amministrativa e amministrazione controllata. Le domande presentate dalle imprese individuali non ancora operanti alla predetta  data possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche  in  assenza dell'iscrizione al registro delle imprese, purche' le  stesse  imprese  siano  gia'  titolari di partita IVA. Per questi ultimi  soggetti  detta  iscrizione  deve comunque avvenire ed essere tempestivamente  comprovata  dall'impresa  alla  banca concessionaria attraverso  lo  specifico  certificato  da allegare alla richiesta di erogazione  relativa  all'ultimo  stato  di  avanzamento  (si veda il successivo   punto   7.3).   Tutti   i  soggetti  che  richiedono  le agevolazioni,   in   considerazione   della   particolare   procedura concorsuale,  devono  trovarsi in regime di contabilita' ordinaria. A tal  fine,  i predetti soggetti rilasciano apposita dichiarazione nel Modulo di domanda.
 Le  domande di agevolazione delle imprese artigiane, che rispondono ai  requisiti  di  ammissibilita'  di  cui  all'art.  15  del decreto attuativo,  non possono essere presentate a valere sui bandi relativi al  settore  «Industria»,  ma esclusivamente su quelli riservati alle imprese artigiane cui si applicano le modalita' semplificate previste dal medesimo art. 15.
 Per  beneficiare  delle  agevolazioni  in  argomento,  le  predette imprese  devono  proporre  un  programma  di  investimenti organico e funzionale,  tecnicamente,  economicamente e finanziariamente valido, da  realizzare nell'ambito di un'unita' produttiva per lo svolgimento di  una  delle  attivita'  ammesse dalla presente normativa. Entro la data  di  chiusura  dei  termini  di  presentazione  delle domande di agevolazioni  il  soggetto  richiedente  deve  comprovare di avere la piena  disponibilita'  del  suolo  e,  ove  esistenti, degli immobili dell'unita'  produttiva ove viene realizzato il programma, rilevabile da   idonei   titoli  di  proprieta',  diritto  reale  di  godimento, locazione,  anche  finanziaria,  o  comodato,  anche  nella  forma di contratto  preliminare  di  cui all'art. 1351 del codice civile. Alla predetta  data,  gli  atti  o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilita'  devono risultare gia' registrati, anche in ossequio a quanto  disposto  dall'art.  18  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica   n.  131/1986,  testo  unico  sull'imposta  di  registro, potendo,  tuttavia, la registrazione intervenire successivamente solo nei  casi  in  cui  la  stessa  viene effettuata per il tramite di un pubblico  ufficiale.  In  tale  ultimo  caso, la registrazione e, ove previsto   dalla  legge,  la  trascrizione,  devono  essere  comunque comprovate  dall'impresa entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla chiusura  dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni. La  registrazione  e/o  la  trascrizione  oltre  il  suddetto termine comporta l'invalidita' della domanda. Qualora la piena disponibilita' dell'immobile  sia  legata  ad  una  concessione  demaniale,  occorre distinguere l'ipotesi in cui la concessione demaniale venga richiesta per  la  prima volta (e' il caso dei nuovi impianti) da quella in cui l'impresa  richieda  il  rinnovo  di  una concessione gia' ottenuta e rinnovata   periodicamente  in  passato.  Nel  primo  caso  la  piena disponibilita'   dell'immobile   si   determina  con  la  concessione demaniale.  Nel  secondo  caso,  in relazione ai tempi a volte lunghi intercorrenti  tra  la  richiesta di rinnovo ed il rinnovo stesso, e' sufficiente   che   entro   la   data  di  chiusura  dei  termini  di presentazione  delle domande di agevolazioni l'impresa abbia avanzato la  richiesta  di rinnovo ed abbia pagato il relativo canone e che le opere  da realizzare nell'ambito del programma da agevolare rientrino nelle  previsioni  della  precedente concessione della quale e' stato richiesto  il  rinnovo.  Nel caso in cui il programma di investimenti ricada   all'interno   di  agglomerati  industriali  ovvero  di  aree attrezzate,  individuati da Piani Regolatori di Consorzi industriali, di  cui  all'art.  36,  comma 4 della legge n. 317/1991, e successive modifiche  e  integrazioni,  o  da  Piani per Insediamenti Produttivi predisposti  da  amministrazioni comunali, la piena disponibilita' si intende  comprovata  attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto  specificatamente  individuato nel quale siano indicati i tempi massimi  entro  i  quali  dovra'  essere  definita  la  procedura  di esproprio  dell'area  e,  comunque,  tenendo  conto anche del livello attuale  e  futuro  di  infrastrutturazione  dell'area, potra' essere consentito  concretamente  l'insediamento  nel  lotto e, soprattutto, l'avvio   a   realizzazione   del  programma  da  parte  dell'impresa assegnataria;  tali  tempi  massimi,  ai fini dell'accoglimento della domanda  di  agevolazione,  dovranno risultare compatibili con quelli previsti dall'impresa per la realizzazione del programma medesimo. Il riferimento   ad   un   «lotto   specificatamente  individuato»  deve intendersi  soddisfatto attraverso l'indicazione della superficie del lotto   stesso,   corredata   da   una  planimetria  della  zona  con l'individuazione  di  massima  del  lotto  medesimo  che ne mostri la conformazione.  Con riferimento al settore «Turismo», nel caso in cui il  programma di investimenti sia da realizzare in un immobile non di proprieta'  dell'impresa  richiedente,  alla  domanda di agevolazione deve essere allegata una dichiarazione del proprietario dell'immobile stesso attestante l'assenso alla realizzazione del programma, secondo la schema di cui all'allegato n. 2.
 Alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni,  il  suolo  e gli immobili interessati dal programma di investimenti   devono   essere   gia'   rispondenti,   in   relazione all'attivita'  da  svolgere,  ai  vigenti  specifici vincoli edilizi, urbanistici  e  di  destinazione  d'uso,  come  risultante  da idonea documentazione o da perizia giurata che attestino la piena ed attuale sussistenza di detto requisito.
 1.2  Per  le  imprese  operanti  nel  settore delle costruzioni che intendano  utilizzare  i  beni  agevolati  nell'ambito  dei  cantieri ubicati  nelle  aree  ammissibili  di  un'unica  regione  (si veda il successivo  punto  1.5), la disponibilita' di cui al precedente punto 1.1  da  parte  dell'impresa  e'  riferita  alla  sola  stabile  sede operativa,  sede  che  non  deve  necessariamente ricadere in un'area ammissibile  -  e  in  tal  caso  non  potranno  essere  ammesse alle agevolazioni  spese  relative  a  beni  e/o  interventi  nella stessa utilizzati e/o realizzati. La predetta sede operativa deve, peraltro, risultare dal certificato di iscrizione al Registro delle imprese. Si precisa, inoltre che:
 -  la sussistenza della sede operativa nella regione e' richiesta per  le  sole  imprese di costruzioni che intendono utilizzare i beni del  programma  nei  cantieri  ubicati  nelle  aree ammissibili della regione  stessa.  Tale  condizione  e'  mirata  a  comprovare  che la presenza  dell'impresa  nel  territorio della regione ha carattere di stabilita'  e  continuita'  e non di episodicita'. A tale riguardo si precisa   che   la   sede   operativa   puo'   coincidere,  a  titolo esemplificativo,  con  la  sede  legale dell'impresa, con un immobile adibito  al  ricovero  degli automezzi o anche con l'abitazione di un socio o del titolare dell'impresa stessa, ferma restando tuttavia, la condizione  che tale sede sia riportata sul certificato di iscrizione al  Registro  delle  imprese e che della stessa l'impresa abbia piena disponibilita' entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande;
 -  qualora  il  programma di investimenti comprenda interventi da agevolare  su  immobili  (terreni  e/o fabbricati) che l'impresa gia' possiede  o  che  intende  acquistare o realizzare, la disponibilita' dell'immobile, anche nel caso in cui l'impresa abbia rappresentato la volonta' di utilizzare i beni del programma nelle aree ammissibili di una  determinata  regione,  puo'  non essere necessariamente riferita alla  suddetta sede operativa risultante dal certificato del Registro delle  imprese all'atto della domanda, bensi', in analogia a tutte le altre  imprese  dei  settori  diversi  da quello delle costruzioni, a quella  dei richiamati immobili ove effettuare gli interventi. In tal caso,  come per le richiamate altre imprese, per tali immobili dovra' essere   comprovata,   attraverso  idonea  documentazione  o  perizia giurata,   anche   la  rispondenza,  in  relazione  all'attivita'  da svolgere,  ai  vigenti  specifici  vincoli  edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso;
 -   le   imprese  in  questione,  qualora  siano  dispensate  dal comprovare  l'iscrizione  al  Registro  delle  imprese  ai  sensi del precedente  punto  1.1,  sono  comunque tenute a dimostrare, entro la data  di  chiusura  dei  termini  di  presentazione  delle domande di agevolazione,  la  disponibilita'  nella  regione  dell'immobile  ove ubicare  la  sede  operativa ovvero ove realizzare gli interventi del programma;  la  sussistenza  della  sede  operativa stessa dovra' poi essere   comprovata,  attraverso  il  certificato  di  iscrizione  al Registro   delle   imprese,   all'atto   della   trasmissione   della documentazione  relativa  all'ultimo stato di avanzamento (si veda il successivo punto 7.3).
 1.3  Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o  grande  dimensione  secondo i criteri stabiliti con il decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, con il quale e' stata  adeguata  la  definizione  di  piccola  e  media  impresa,  da utilizzare   ai  fini  della  concessione  di  aiuti  alle  attivita' produttive,  ed  in  particolare  di  quelli  di  cui  alla  legge n. 488/1992, alla disciplina comunitaria in materia.
 1.4 I programmi di investimento promossi dalle imprese estrattive e manifatturiere  possono  riguardare  solo  uno  o  piu'  dei  settori produttivi  di  cui  alle  sezioni C - «Estrazione di minerali» e D - «Attivita'  manifatturiere»  della  Classificazione  delle  attivita' economiche ISTAT 2002, fatti salvi i divieti e le limitazioni, di cui al successivo punto 1.9, derivanti dalle vigenti specifiche normative dell'Unione  europea.  L'attivita' estrattiva e quella manifatturiera devono   inoltre   essere  comprovabili  dall'impresa  attraverso  la puntuale  esposizione  nel  piano  descrittivo (si veda il successivo punto  3.1) del proprio ciclo tecnologico delle produzioni effettuate e/o di quelle previste.
 I  programmi  di  investimento  promossi dalle imprese operanti nel settore  della  produzione  e distribuzione di energia elettrica e di calore  di  cui  alle  classi 40.1 e 40.3 della classificazione delle attivita'   economiche  ISTAT  2002,  sono  ammessi  alle  condizioni indicate nell'allegato n. 1 al decreto attuativo.
 Per le imprese fornitrici di servizi i programmi possono riguardare una o piu' delle attivita' di cui al predetto allegato.
 1.5  Con  riferimento  ai  programmi di investimento promossi dalle imprese  operanti nel settore delle costruzioni di cui alla sezione F della  classificazione  delle  attivita'  economiche  ISTAT  2002, in relazione alla particolarita' del settore ed alle modalita' operative di utilizzo dei beni strumentali, si applicano le condizioni previste nell'allegato  n.  1  al decreto attuativo. In particolare, qualora i beni  agevolabili  non  vengano utilizzati stabilmente nell'ambito di un'unica  unita'  produttiva per il periodo minimo di utilizzo di cui all'art.  11,  comma  1,  lettera  b)  del  decreto  attuativo bensi' nell'ambito  dei cantieri dell'impresa ubicati nelle aree agevolabili di  un'unica  regione  che,  ai  fini della presente normativa, viene intesa  come  «unita'  produttiva»,  la  dichiarazione  d'impegno del legale  rappresentante  dell'impresa  che richiede le agevolazioni di cui  al  medesimo allegato n. 1 al decreto attuativo, e' resa secondo lo  schema  di cui all'allegato n. 3 alla presente circolare, facente parte  della  documentazione a corredo della domanda di agevolazione. In tal caso, si ricorda che:
 -  il  programma da agevolare viene di conseguenza inserito nella graduatoria  ordinaria  o  nell'eventuale  graduatoria  speciale  per settore  di  cui al successivo punto 6.1, lettera b) relativa a detta regione,  con esclusione, quindi, dall'eventuale graduatoria speciale per area di cui al medesimo punto 6.1, lettera b);
 -  la  misura  minima  delle  agevolazioni prevista nella regione medesima  per  la  dimensione  dell'impresa viene applicata a tutti i beni  del  programma, indipendentemente dall'effettiva localizzazione degli stessi nel territorio della regione;
 -  ai  fini della determinazione dell'indicatore regionale di cui al punto 6.4, ai programmi relativi a beni utilizzati nell'ambito dei cantieri  ubicati  nelle  aree  ammissibili  di  un'unica regione, si applica  il  minore  dei  punteggi  assegnati  per  il  settore delle costruzioni,  in  relazione  alle  varie  aree del territorio ed alla tipologia  del  programma  da  agevolare, ivi compresi quelli assunti pari a zero in quanto non espressi.
 1.6  I programmi di investimento promossi dalle imprese del settore «Turismo»,  cosi'  come  definito all'art. 1, comma 4, lettera b) del decreto  attuativo, possono riguardare una o piu' delle attivita' ivi elencate,  nonche'  le ulteriori attivita' ammissibili indicate dalle regioni  e  dalle province autonome con le modalita' e nei termini di cui all'art. 8, comma 11, lettera c) del medesimo decreto attuativo.
 1.7  I programmi di investimento promossi dalle imprese del settore «Commercio»,  cosi' come definito all'art. 1, comma 4, lettera c) del decreto  attuativo, possono riguardare una o piu' delle attivita' ivi elencate nonche' quelle di cui all'allegato n. 2 al medesimo decreto. Ai  fini  della  corretta  e  univoca  interpretazione delle suddette attivita' si forniscono le seguenti precisazioni:
 -  per  quanto  concerne  gli  esercizi  di  vendita al dettaglio classificati  media  e  grande  struttura  (di  cui  alla lettera c2) dell'art.  1,  comma 4 del decreto attuativo) si precisa che, secondo il  principio  generale della coincidenza tra soggetto beneficiario e gestore  dell'attivita'  agevolata  che  regola  la concessione delle agevolazioni,  i  centri  commerciali  non rientrano tra le attivita' ammissibili  in  quanto,  ancorche'  assimilati ad una grande o media struttura  ai fini dell'autorizzazione all'apertura, essi non sono un singolo esercizio commerciale, bensi' una struttura all'interno della quale  opera  una  pluralita'  di  soggetti  con attivita' economiche distinte  e  separate  da quelle del titolare dell'autorizzazione del centro;
 -   con   riferimento   agli   esercizi  commerciali  di  vendita all'ingrosso, centri di distribuzione e servizi complementari gestiti da  strutture  operative  dell'associazionismo economico (di cui alla lettera c3 dell'art. 1, comma 4 e alla lettera d), dell'allegato n. 2 del  decreto attuativo), per strutture operative dell'associazionismo economico  si intendono le Unioni Volontarie ed i Gruppi di Acquisto, ricomprendendo  tra  questi  ultimi anche le societa' cooperative tra dettaglianti.   Le  Unioni  volontarie  sono  forme  di  integrazione verticale,  regolate  da  uno  statuto  ed  evidenziate da uno o piu' marchi comuni, fra uno o piu' grossisti e commercianti al dettaglio i quali, pur conservando singolarmente la propria autonomia giuridica e patrimoniale,  si  accordano  dal  punto  di  vista  operativo, anche attraverso contratti di franchising, al fine di organizzare in comune gli  acquisti  ed  alcuni servizi per lo sviluppo delle vendite ed il miglioramento  della  produzione  delle  singole  imprese aderenti. I Gruppi  di  Acquisto  sono  associazioni  costituite in prevalenza da commercianti  al  dettaglio,  ciascuno  dei quali conserva la propria autonomia  giuridica  e  patrimoniale, promosse al fine di realizzare acquisti e servizi di vendita in comune;
 -  per  quanto  concerne  gli  esercizi di vendita all'ingrosso e centri  di  distribuzione (di cui alla lettera c3) del citato art. 1, comma 4 del decreto attuativo), per superficie dell'unita' produttiva si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi,  scaffalature e simili, nonche' quella destinata a magazzini, depositi,  locali  di  lavorazione,  uffici  e servizi. Per centri di distribuzione  si  intendono  le strutture all'interno delle quali la singola    impresa    commerciale    o    la    struttura   operativa dell'associazionismo   economico  provvedono  allo  stoccaggio,  alla movimentazione   ed   alla   spedizione  delle  merci  agli  esercizi commerciali   dell'impresa  stessa  ovvero  a  quelli  delle  imprese aderenti  alla  struttura  operativa  dell'associazionismo  economico medesima;
 -  per quanto concerne le attivita' di vendita per corrispondenza e commercio elettronico (di cui alla lettera c4) dell'art. 1, comma 4 del   decreto   attuativo),  per  commercio  elettronico  si  intende l'attivita'  commerciale ovvero quella di acquisto di merci in nome e per  conto  proprio  e  la  loro  rivendita  svolta  tramite  la rete internet, mediante l'utilizzo di un sito web (e-commerce);
 - per quanto concerne i centri di assistenza tecnica (di cui alla lettera  a)  dell'allegato n. 2 al decreto attuativo), la sussistenza dell'autorizzazione  regionale all'esercizio delle attivita' previste nello   statuto,  di  cui  al  comma  1,  dell'art.  23  del  decreto legislativo  31 marzo  1998,  n.  114,  deve essere comprovata da una dichiarazione  del  legale  rappresentante  del  centro di assistenza tecnica  secondo  lo  schema  di  cui all'allegato n. 4 alla presente circolare,  da  produrre  entro  la  data  di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni;
 -  per  quanto  concerne  le  attivita'  di  cui  alla lettera b) dell'allegato  n. 2 al decreto attuativo, per societa' di gestione di centri  commerciali  si intende la societa' alla quale e' affidata la gestione  unitaria  delle  infrastrutture  e  degli spazi di servizio comuni del centro commerciale;
 -  le imprese fornitrici di «servizi complementari» devono essere costituite sotto forma di societa' regolari.
 Inoltre,  con  riferimento ai pubblici esercizi di cui alla lettera c6)  dell'art.  1, comma 4 del decreto attuativo, si precisa che sono ammissibili  alle  agevolazioni  i  programmi  promossi  da  pubblici esercizi ove siano svolte le seguenti attivita':
 a) somministrazione  di  pasti  e bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
 b) somministrazione  di  bevande,  nonche' di latte, di dolciumi, compresi   i  generi  di  pasticceria  e  gastronomia  (bar,  caffe', gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari).
 Tali attivita' possono essere svolte anche:
 -  congiuntamente  all'attivita'  di  trattenimento  e  svago  in discoteche,   sale   da   ballo,  sale  da  gioco,  locali  notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
 -  all'interno  di  esercizi  posti  nelle aree di servizio delle autostrade e nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 -   all'interno  di  mezzi  di  trasporto  pubblico,  solo  se  a percorrenza urbana ovvero in disarmo.
 Sono   pertanto   escluse   dalle   agevolazioni  le  attivita'  di somministrazione di alimenti e bevande svolte:
 - al domicilio del consumatore;
 -  negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande od altri complessi   ricettivi,   le   cui  prestazioni  sono  riservate  agli alloggiati;
 -  nelle  mense  aziendali  e negli spacci annessi ai circoli non aperti al pubblico;
 -   negli  esercizi  nei  quali  la  somministrazione  stessa  e' esercitata   in  via  diretta  a  favore  dei  propri  dipendenti  da amministrazioni, enti o imprese;
 -   in   scuole,   ospedali,  comunita'  religiose,  stabilimenti militari, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 In  relazione  ai predetti programmi promossi dai pubblici esercizi si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:
 a) per  quanto  concerne  i  programmi  diretti  allo sviluppo di formule    commerciali    che    prevedano    l'integrazione    della somministrazione  con  la  vendita  di  beni  e/o  servizi,  ai  fini dell'ammissibilita'     del    programma    di    investimenti,    la somministrazione  si  intende  integrata  con  la vendita di beni e/o servizi qualora il programma stesso preveda la creazione, all'interno del  pubblico  esercizio,  di  un'area esclusivamente dedicata a tale vendita   con  una  superficie  almeno  pari  al  10%  di  quella  di somministrazione   indicata   nell'autorizzazione   allo  svolgimento dell'attivita'.  Qualora  il  programma  di  investimenti riguardi un pubblico  esercizio nel quale sia gia' svolta un'attivita' di vendita di  beni  e/o servizi, il programma medesimo deve comportare, ai fini dell'ammissibilita',   un   incremento   della  superficie  esistente dedicata  a  tale  vendita in misura almeno pari al 50% della stessa, fermo  restando  che  la  superficie  di vendita alla conclusione del programma   deve   risultare   almeno   pari  al  10%  di  quella  di somministrazione.  La  superficie  di  vendita cui si fa riferimento, rilevabile  dalla planimetria di cui nel seguito, e' quella in pianta occupata   dalle  attrezzature  di  vendita  (banconi,  scaffalature, camerini  per  la  prova  dei capi di abbigliamento, ecc.) e quella a disposizione  del  personale  addetto  alla vendita stessa. Non viene computata  a  tal fine la superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi; non viene altresi' computata la  superficie  dedicata alla vendita di generi di monopolio, di beni derivanti   dall'ordinaria   attivita'   di   trasformazione   svolta all'interno  dell'esercizio,  di  bevande alcoliche (ad eccezione del vino)  e  non  alcoliche,  di  prodotti di gastronomia e di dolciumi, compresi  i  generi di gelateria e pasticceria, di servizi relativi a concorsi,  pronostici  e  scommesse, nonche' le superfici destinate a giochi ed apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110 del regio decreto  18 giugno  1931, n. 773, recante «Testo Unico delle Leggi di Pubblica  Sicurezza  (TULPS)»  e successive modifiche e integrazioni, ovvero  alle  attivita'  connesse  alla  consegna  al  domicilio  del cliente;
 b) per quanto concerne i programmi promossi da imprese aderenti a catene   commerciali  anche  in  forme  di  franchising,  per  catena commerciale  si intende un numero minimo di cinque pubblici esercizi, anche  se appartenenti ad imprese diverse purche' legate da contratto di  franchising,  aventi  medesimo  marchio  e/o insegna, ed anche se localizzati  in comuni diversi (quelli diversi dall'esercizio oggetto del   programma   possono   essere  localizzati  anche  in  aree  non ammissibili). Per franchising si intende la concessione di licenze di diritti   di   proprieta'  immateriale  relativi  a  marchi  o  segni distintivi  e know-how per l'utilizzo e la distribuzione di beni o la prestazione  di  servizi.  Oltre  la licenza su diritti di proprieta' immateriale,   il   franchisor   (affiliante)   fornisce  inoltre  al franchisee  (affiliato), durante il periodo di vigenza del contratto, un'assistenza  tecnica  o  commerciale.  La  licenza  e  l'assistenza tecnica  formano  parte  integrante della formula commerciale oggetto del   franchising.   Tale   definizione  si  intende  automaticamente sostituita da quella eventualmente introdotta da una successiva norma nazionale;
 c) per  quanto concerne i programmi promossi da imprese che hanno ottenuto   marchi   di   qualita'   del  servizio  e/o  di  tipicita' dell'offerta   gastronomica  rilasciati  o  attestati  da  camere  di commercio,  regioni o province, i marchi di qualita' del servizio e/o di  tipicita'  dell'offerta  gastronomica  devono  essere  stati gia' ottenuti  alla data di presentazione del Modulo di domanda (ancorche' la relativa documentazione sia presentata successivamente ma comunque entro  la  chiusura  dei  termini  di  presentazione delle domande) e devono  riferirsi all'esercizio oggetto del programma di investimenti proposto  per  le  agevolazioni  e  devono  essere stati rilasciati o attestati  da camere di commercio, regioni e/o province sulla base di norme tecniche dalle stesse riconosciute.
 Infine,  sempre in relazione alle predette attivita' ammissibili di somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  si  precisa  che entro i termini  di  chiusura del bando, l'impresa istante deve produrre alla banca  concessionaria,  con  le  medesime  modalita'  indicate per la documentazione  ordinariamente  prevista  per  l'accesso  ai benefici della  legge n. 488/92 e ad integrazione di quest'ultima, la seguente documentazione:
 -  copia dell'autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti  e  bevande  (ex  legge  n.  287/1991,  art. 3, commi 1 e 4) relativa all'esercizio cui si riferisce il programma di investimenti; nel caso di programmi classificati come «nuovo impianto» diretti allo sviluppo  di  formule  commerciali che prevedono l'integrazione della somministrazione  con  la  vendita  di beni e/o servizi, l'obbligo di allegare  alla  domanda di agevolazione la predetta autorizzazione va applicato tenendo conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della legge  287/1991,  ai sensi del quale il sindaco del comune competente rilascia  le  autorizzazioni verificando la conformita' dei locali ai criteri  prescritti dalla normativa ovvero riservandosi di verificare detta  conformita'  ove  cio'  non  sia  possibile in via preventiva; pertanto,  in  base  a tale disposizione e' sufficiente allegare alla domanda l'atto autorizzativo di carattere preliminare con il quale il rilascio  dell'autorizzazione  definitiva e' rinviato all'esito degli accertamenti  prescritti dalla normativa. L'autorizzazione definitiva dovra' comunque essere allegata alla richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento (si veda il successivo punto 7.3);
 -  planimetria  dell'esercizio,  redatta  e  sottoscritta  da  un tecnico  abilitato,  che  evidenzi  le  superfici  destinate  e/o  da destinare  alla  somministrazione  e  quelle destinate o da destinare alla  vendita  di  beni  e/o  servizi e comprendente il lay-out delle relative   attrezzature  (limitatamente  ai  programmi  diretti  allo sviluppo  di  formule  commerciali che prevedano l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi);
 -   dichiarazione   del  titolare  o  del  legale  rappresentante dell'impresa   istante   che   attesti   l'appartenenza  alla  catena commerciale  come  sopra  definita, fornendo le necessarie specifiche per  l'individuazione  della stessa: numero e ubicazione dei pubblici esercizi,   imprese   titolari,  contratti,  ecc.  (limitatamente  ai programmi  promossi da imprese aderenti a catene commerciali anche in forme di franchising);
 -  copia  del certificato/attestato di qualita' del servizio o di tipicita'   dell'offerta  gastronomica  (limitatamente  ai  programmi promossi  da  imprese  che  hanno  ottenuto  marchi  di  qualita' del servizio  e/o  di  tipicita'  dell'offerta  gastronomica rilasciati o attestati da camere di commercio, regioni o province).
 Si precisa, inoltre, che per quanto riguarda la predisposizione del piano  descrittivo di cui al punto 3.1, qualora le agevolazioni siano richieste   per   i   programmi  diretti  allo  sviluppo  di  formule commerciali  che  prevedano l'integrazione della somministrazione con la  vendita di beni e/o servizi, l'impresa istante deve compiutamente descrivere    le   modalita'   di   realizzazione   dell'integrazione dell'attivita'   di  somministrazione  con  l'attivita'  di  vendita, specificando   altresi'  i  beni/servizi  oggetto  dell'attivita'  di vendita, nonche' le superfici destinate alla somministrazione ed alla vendita  di  beni e/o servizi (precedente e successiva al programma), cosi' come rappresentata nella planimetria allegata.
 1.8  La  legge  n.  488/1992  costituisce la normativa nazionale da utilizzare  per  il cofinanziamento delle misure di aiuto dell'Unione europea  previste  nel Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 e dal relativo   Programma   Operativo  Nazionale  «Sviluppo  Imprenditoria Locale»  per  le  aree  Obiettivo  1,  e  negli  eventuali interventi nell'ambito  dei  programmi  regionali finalizzati all'utilizzo delle risorse comunitarie.
 Limitatamente  ai  programmi  di  investimento  che  possono essere ammessi  al  cofinanziamento, al fine di consentire il pieno rispetto dei predetti programmi operativi nazionali e regionali, nonche' delle scadenze  fissate  dall'Unione europea per gli impegni di spesa e per l'erogazione  a  saldo  dell'agevolazione,  potranno  essere previste particolari  disposizioni in deroga a quelle contenute nella presente circolare, che comunque saranno tempestivamente rese note e riportate nei decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni.
 1.9 Per quanto riguarda i settori agevolabili, occorre rilevare che taluni  di  essi,  sono  soggetti  a  divieti e/o limitazioni come di seguito specificato:
 Siderurgia:  in  tale  settore, cosi' come definito nell'allegato B della  disciplina  multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi  progetti  d'investimento  di  cui  alla  comunicazione numero C(2002)  315,  pubblicata  nella  G.U.C.E.  C70 del 19 marzo 2002, e' fatto divieto di concedere aiuti all'investimento.
 Cantieristica  navale:  per tale settore, cosi' come definito nella disciplina  sugli  aiuti  al  settore della costruzione navale di cui alla  comunicazione  2003/C  317/06 del 30 dicembre 2003 sono ammessi solo programmi di investimento riguardanti:
 *  l'adeguamento  o  ammodernamento  di  cantieri  esistenti, non connessi  ad  una  ristrutturazione  finanziaria dei cantieri stessi, allo scopo di aumentarne la produttivita' purche':
 -  nelle  regioni che soddisfano i criteri per l'opzione di cui all'art. 87.3.a del Trattato e che corrispondono alla mappa approvata dalla  Commissione  per  ciascuno  Stato membro per la concessione di aiuti  di  Stato  a  finalita' regionale, l'intensita' dell'aiuto non superi il 22,5% ESN;
 -  nelle  regioni che soddisfano i criteri per l'opzione di cui all'art. 87.3.c del Trattato e che corrispondono alla mappa approvata dalla  Commissione  per  ciascuno  Stato membro per la concessione di aiuti  di  Stato  a  finalita' regionale, l'intensita' dell'aiuto non superi il 12,5% ESN o il massimale applicabile per gli aiuti di Stato a finalita' regionale, se questo e' inferiore;
 -  riguardino  esclusivamente  spese  ammissibili  in base agli orientamenti  comunitari  in  vigore sugli aiuti di Stato a finalita' regionale.
 *  l'innovazione  di  cantieri  di costruzione esistenti, fino ad un'intensita'  massima di aiuto del 20% lordo, purche' siano connessi all'applicazione  industriale di prodotti e processi innovativi, vale a  dire  prodotti  o  processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte del settore nella Comunita', che   siano   sottoposti  al  rischio  di  insuccesso  tecnologico  o industriale, a condizione che:
 -  gli  aiuti siano limitati a coprire le spese d'investimento, concezione,   ingegneria   industriale  e  collaudo  direttamente  ed esclusivamente connesse alla parte innovativa del progetto.
 L'impresa   interessata   deve  adeguatamente  indicare  nel  piano descrittivo,  di  cui  al  successivo  punto  3.1,  e,  se  del caso, documentare  la  sussistenza  delle  suddette  condizioni. Qualora le agevolazioni   richieste   risultassero   superiori   alle   predette intensita'   massime,   si  provvedera'  alle  necessarie  rettifiche attraverso  una  riduzione  dell'ammontare  delle  stesse  secondo  i criteri indicati nell'allegato n. 5.
 Fibre   sintetiche:   in   tale   settore,   cosi'   come  definito nell'allegato   D   della   disciplina  multisettoriale  degli  aiuti regionali  destinati  ai  grandi  progetti  d'investimento  e'  fatto divieto di concedere aiuti all'investimento.
 Industria  automobilistica,  cosi'  come  definita  nell'allegato C della  disciplina  multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento:
 - per i programmi di investimento con agevolazione in Equivalente Sovvenzione  Lordo  superiore  a  5 Meuro, l'agevolazione puo' essere concesso  nel limite del 30% del corrispondente massimale UE di aiuto valido per dimensione d'impresa ed ubicazione dell'unita' produttiva;
 -  per  i  programmi  di  investimento  con  spese ammissibili ed agevolazione   concedibile   pari   o   inferiori  ai  detti  limiti, l'agevolazione   puo'   essere   concessa  nel  limite  del  suddetto corrispondente massimale.
 Industrie  alimentari,  delle bevande e del tabacco: secondo quanto stabilito  dagli  Orientamenti  Comunitari per gli aiuti di stato nel settore  agricolo  G.U.C.E.  C28  1° febbraio  2000,  ai  fini  della concessione   di   aiuti   di   Stato  per  la  trasformazione  e  la commercializzazione  dei  prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato    di    Amsterdam,    ferma   restando   l'esclusione   dal cofinanziamento  FESR,  le  tipologie  di investimento ammissibili ai fondi  nazionali  sono  quelle indicate dalle regioni del Centro-Nord nei  rispettivi  Piani  di  Sviluppo Rurale (PSR) e dalle regioni del Mezzogiorno  nei  Programmi  Operativi Regionali (POR) e nei relativi complementi  di  programmazione  vigenti  alla  data  di apertura del bando,  fatte  salve  le  eventuali modifiche estensive che dovessero eventualmente intervenire entro la data di chiusura del bando.
 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nei suddetti POR  e  PSR,  si  precisa  che  i limiti regionali di trasformazione, spesso richiamati nei predetti documenti di programmazione regionali, ai  sensi  della  legge n. 488/1992, verranno considerati come limiti riferiti  alla  singola  impresa,  in  modo da permettere la puntuale verifica  del  rispetto  di  tale  limitazione  da  parte di ciascuna impresa   medesima;   a   tal  riguardo,  il  recupero  di  capacita' abbandonate,  ai  sensi  della  legge  n.  488/1992,  sara',  quindi, possibile  solo da parte della stessa impresa, in modo da evitare che piu'  imprese possano beneficiare di tale condizione, comportando, di fatto,  un  aumento della capacita' regionale. Inoltre, relativamente al settore della trasformazione del pomodoro, in attesa che i POR e i PSR vengano armonizzati con la nuova regolamentazione comunitaria che prevede   la  sostituzione  delle  vecchie  quote  di  trasformazione assegnate  alle  singole imprese con una soglia nazionale di prodotto fresco  da  destinare  alla  trasformazione,  ai sensi della legge n. 488/92, si continuera' a far riferimento alle quote di trasformazione assegnate   alle   imprese.   Pertanto,   gli   investimenti  saranno considerati  ammissibili  a  condizione che non comportino un aumento della  capacita' di trasformazione che vada oltre la quota attribuita alla singola impresa.
 Inoltre,  sono ammissibili ai soli fondi nazionali gli investimenti rientranti nella classe 15.20 - «Lavorazione e conservazione di pesce e  di prodotti a base di pesce» della Classificazione delle attivita' economiche  ISTAT  2002  che  rispettano  le condizioni del punto 2.4 dell'allegato  III  al  regolamento  CE  n.  2792/1999,  e successive modifiche e integrazioni. In particolare, ai fini di cui sopra:
 a) per  «trasformazione  e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura» si intende l'intera serie di operazioni di manutenzione,  trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o della pesca e la fase del prodotto finale;
 b) non sono ammissibili gli investimenti riguardanti:
 - prodotti  della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati  e  trasformati  per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora   si  tratti  d'investimenti  concernenti  esclusivamente  il trattamento,  la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - il commercio al dettaglio.
 Ai  fini  delle  verifiche  istruttorie  e  della concessione delle agevolazioni,    le   imprese   che   operano   nel   settore   della «trasformazione  e  commercializzazione dei prodotti agricoli» di cui all'Allegato  I  del  Trattato  di Amsterdam ovvero nel settore della «Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce», devono  fornire  alle banche concessionarie, nel piano descrittivo di cui  al  successivo  punto  3.1, tutti gli elementi e le informazioni utili  a  comprovare  la  sussistenza  delle  condizioni  oggettive e soggettive   per  l'ammissibilita'  alle  agevolazioni  previste  dai predetti  regolamenti  e  orientamenti  comunitari  e  dai  POR e PSR regionali.
 Sulla  base  delle  suesposte  considerazioni,  corre  l'obbligo di avvertire  le  imprese  ed  i  soggetti  interessati  che anche per i suddetti  settori  di  attivita'  ammissibili  la  concessione  delle agevolazioni sara' disposta secondo l'ordine delle graduatorie di cui al successivo punto 6.1 ma sulla base delle risorse, secondo il caso, cofinanziate o nazionali disponibili.
 Sono   subordinate   alla   notifica   alla   Commissione  U.E.  ed all'approvazione  da  parte  di  quest'ultima  le  concessioni  delle agevolazioni  relative  ai  programmi  assoggettati  alla  disciplina multisettoriale   degli   aiuti  ai  grandi  progetti  d'investimento (G.U.C.E.  C70  del  19 marzo  2002).  Sono altresi' subordinate alla predetta  notifica  e approvazione le concessioni di agevolazioni per programmi  nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti  agricoli  di  cui all'Allegato I del Trattato di Amsterdam, che comportino un investimento complessivo ammissibile superiore a 25 milioni  di euro o che prevedano un contributo superiore a 12 milioni di euro.
 In  tutti  i  casi  in  cui  la  concessione  delle agevolazioni e' subordinata  alla  notifica  alla  Commissione dell'Unione europea ed all'approvazione   da  parte  di  quest'ultima,  il  Ministero  delle attivita'  produttive,  al ricevimento degli esiti di detta notifica, provvede ad emanare uno specifico decreto che recepisce tali esiti ed a  trasmetterlo ai soggetti interessati ai fini della successiva fase di erogazione delle agevolazioni.
 1.10 Qualora   uno   stesso   programma   riguardi  piu'  attivita' assoggettabili   a  differenti  regimi  agevolativi  (ammissibili  al cofinanziamento,   ammissibili   ai   soli   fondi   nazionali,   non ammissibili),  si  distinguono  i seguenti casi, indipendentemente da altre  eventuali  attivita'  svolte  dall'impresa nella stessa unita' produttiva:
 -  se  il  programma  concerne  una  sola  attivita',  pur se non prioritaria    nell'economia    dell'impresa,    o   piu'   attivita' assoggettabili   al   medesimo   regime,   si   applica   il   regime corrispondente;
 - se il programma concerne piu' attivita', in parte ammissibili a cofinanziamento  ed  in  parte  ai soli fondi nazionali, il programma stesso  puo'  essere  positivamente considerato per l'accesso ai soli fondi nazionali;
 -   se  il  programma  concerne  piu'  attivita',  in  parte  non ammissibili,   il   programma   stesso   non   e'   ammissibile  alle agevolazioni,  a meno che non si riescano ad individuare ed escludere gli investimenti relativi all'attivita' non ammissibile.
 In  ogni  caso, nel piano descrittivo devono risultare univocamente individuabili   tutti  gli  elementi  necessari  per  la  valutazione dell'attivita' ammissibile. 2 - Agevolazioni concedibili.
 2.1  Le  agevolazioni  sono  concesse  nella forma di contributo in conto  capitale  e  di  finanziamento agevolato secondo i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto attuativo. A tal fine si precisa che:
 1)   il   finanziamento   bancario  ordinario  e'  condizione  di ammissibilita'  alle  agevolazioni  ed  e'  concesso dalle banche (di seguito  denominate  «soggetti  finanziatori»)  che sottoscrivono uno specifico  accordo  con  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.  ed  il correlato   mandato   interbancario  sulla  base  delle  disposizioni contenute nella convenzione stipulata ai sensi della delibera CIPE n. 76  del  15 luglio  2005;  entro  la  data di chiusura dei termini di presentazione  delle  domande  di agevolazioni, l'impresa richiedente trasmette  la comunicazione di esito della delibera del finanziamento bancario   (nel  seguito  «delibera  del  finanziamento  ordinario»), redatta  secondo  lo  schema allegato alla predetta convenzione; tale delibera  potra' riferirsi anche all'eventuale finanziamento bancario integrativo previsto nella convenzione medesima;
 2)  il  finanziamento bancario ordinario deve essere di importo e durata pari a quelli del finanziamento agevolato richiesto;
 3)  le  imprese, tenuto conto della possibilita' di richiedere un minor importo del contributo in conto capitale (si veda il successivo punto   6.2),  potranno  individuare  differenti  combinazioni  delle predette agevolazioni, sulla base delle misure indicate nell'allegato n. 1, fermo restando che:
 a) l'ammontare  del  contributo  in  conto capitale non puo' in nessun  caso  risultare  superiore  alla  somma dei due finanziamenti (agevolato e ordinario);
 b) il  finanziamento  bancario  ordinario  deve  essere  sempre almeno  pari al 15% degli investimenti ammissibili alla cui copertura e' destinato;
 c) la somma del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato  e  del  finanziamento  ordinario non puo' essere superiore all'importo degli investimenti ammissibili;
 d) l'ammontare dei mezzi apportati dall'impresa non deve essere inferiore  al  25%  degli  investimenti  ammissibili.  A  tal fine si precisa  che  rientrano  in tale categoria tutti i mezzi di copertura finanziaria,  ivi  compreso  il  predetto finanziamento ordinario e/o l'eventuale  operazione di locazione finanziaria, esenti da qualsiasi aiuto pubblico.
 Le  agevolazioni  sono  concesse  entro  i  limiti delle intensita' massime  di  aiuto previste dalla disciplina comunitaria in relazione alla  dimensione  di  impresa e alle aree territoriali di intervento, tenuto   conto  della  misura  richiesta.  A  tal  fine,  qualora  le agevolazioni   richieste   risultassero   superiori   alle   predette intensita'   massime,   si  provvedera'  alle  necessarie  rettifiche attraverso  una  riduzione  dell'ammontare  delle  stesse  secondo  i criteri indicati nell'allegato n. 5.
 2.2 Ai fini del trattamento fiscale, tenuto conto che il contributo in  conto capitale e' concesso in relazione a beni ammortizzabili, si precisa  che  lo  stesso  e'  da considerare a tutti gli effetti come contributo  in  conto  impianti ai sensi dell'art. 88 del decreto del Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del  testo  unico delle imposte sui redditi, e successive modifiche e integrazioni.
 2.3  Nel caso in cui il programma di investimenti preveda, in tutto o   in   parte,   beni   acquisiti   tramite  locazione  finanziaria, l'operazione di leasing, deliberata da societa' che sottoscrivono uno specifico  accordo  con  Cassa depositi e prestiti s.p.a., sulla base delle  disposizioni  contenute  nella  convenzione stipulata ai sensi della  delibera  CIPE  n.  76  del  15 luglio  2005,  sostituisce  il finanziamento   bancario   ordinario,   con   riferimento   ai   soli investimenti realizzati tramite la stessa operazione di leasing e nei limiti della quota necessaria ad assicurare la parita' di importo con il  finanziamento  agevolato  richiesto,  la  cui  misura  minima  e' comunque  pari al 15% degli investimenti ammissibili. L'ammontare del contributo  in conto capitale non puo' risultare maggiore della somma del  finanziamento  agevolato  e  della equivalente quota di leasing; inoltre,  la somma di questi tre importi non puo' essere superiore al totale  degli  investimenti  in leasing ammissibili. Entro la data di chiusura  dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, l'impresa richiedente trasmette la comunicazione di esito di delibera della  societa'  di  leasing (nel seguito «delibera della societa' di leasing»)   redatta   secondo   lo   schema  allegato  alla  predetta convenzione.  Nel caso in cui il programma preveda anche investimenti da realizzare mediante acquisto diretto, sara' comunque necessario un finanziamento  bancario  di  importo  pari a quello del finanziamento agevolato riguardante detti investimenti.
 Il  finanziamento agevolato ha durata massima pari a quella residua del  contratto  di  leasing  alla  data  di stipula del finanziamento medesimo;  tale  durata  in  ogni  caso  non  puo' essere inferiore a diciotto  mesi, pena l'inammissibilita' degli investimenti realizzati in  leasing,  ferma  restando  la  durata  massima  di  quindici anni stabilita all'art. 2, comma 2 del decreto attuativo.
 L'importo  del finanziamento agevolato non puo' essere superiore al 50%  del  valore del debito residuo in linea capitale dell'operazione di leasing alla data di stipula del finanziamento medesimo.
 Il  piano  di  rimborso  dei  canoni  del contratto di leasing deve assicurare, in relazione a ciascuna rata del finanziamento agevolato, che  il  rapporto  tra l'importo del debito residuo in linea capitale del  finanziamento  agevolato  medesimo  e  quello  del  contratto di leasing,  non  superi  il valore del rapporto originario alla data di scadenza   della   prima   rata  di  ammortamento  del  contratto  di finanziamento agevolato, tra il finanziamento agevolato medesimo e il debito   in   linea  capitale  del  contratto  di  leasing  al  netto dell'eventuale  maxi canone pattuito e dell'importo in linea capitale degli eventuali canoni gia' corrisposti dall'impresa.
 L'importo  e/o  la  durata del finanziamento agevolato stabiliti in sede di concessione provvisoria sono pertanto rideterminati alla data di  stipula  del relativo contratto, ricalcolando, se del caso, anche il contributo in conto capitale.
 Qualora  alla data di sottoscrizione della Scheda Tecnica di cui al successivo punto 5.3, il contratto di leasing sia gia' in decorrenza, ai  fini  della concessione delle agevolazioni, l'importo e la durata del   finanziamento   agevolato   concedibile   sono   stabiliti  con riferimento  al  debito residuo e alla durata residua dell'operazione di  leasing alla data presunta di stipula del finanziamento medesimo, ricalcolando,  se  del caso, anche il contributo in conto capitale; a tal  fine si conviene che la data di stipula intervenga alla scadenza dell'ottavo  mese successivo al termine ultimo di presentazione delle domande (vedasi punto 5.1).
 2.4  L'ammontare  delle  agevolazioni  calcolato in via provvisoria viene  rideterminato  a  conclusione  del  programma di investimenti, sulla  base  delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica  relativa  al  rispetto  delle  intensita'  massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare delle agevolazioni cosi'  definitivamente  determinato  non  puo'  in  alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria. 3 - Programmi e spese ammissibili .
 3.1  Ciascuna  domanda  di agevolazione deve essere correlata ad un programma  di  investimenti  che non puo' riguardare piu' di una sola unita'  produttiva  e  che deve essere organico e funzionale, da solo idoneo,  cioe',  a  conseguire  gli obiettivi produttivi ed economici prefissati  dall'impresa  ed  indicati nella domanda di agevolazione. Uno  stesso  programma  non  puo' essere suddiviso in piu' domande di agevolazione.    Allo   scopo   di   evidenziare   compiutamente   le caratteristiche   del  programma  e  di  consentirne  la  valutazione l'impresa  deve  corredare  la  domanda  di agevolazione con un piano descrittivo,   concernente   il   programma   e  l'unita'  produttiva nell'ambito della quale il programma stesso viene realizzato.
 Il  piano descrittivo deve adeguatamente approfondire gli argomenti indicati  in  modo  necessariamente sintetico nella Scheda Tecnica di cui  al  successivo  punto  5.3.  Esso  riguarda  in  particolare  la descrizione    dell'organizzazione   e   del   campo   di   attivita' dell'impresa,  del  programma  di  investimenti  sia  sotto l'aspetto tecnico,  produttivo,  organizzativo e gestionale e delle ragioni che ne  giustificano  la  realizzazione,  del  prodotto/servizio  e delle tematiche  ambientali.  Al  fine  di  agevolare  la redazione di tale documento,  si  fornisce nell'allegato n. 6 un indice ragionato degli argomenti  che  devono  essere  contenuti  nel  piano descrittivo, da adattare  alle  circostanze  ed  alle  caratteristiche  specifiche di ciascun programma.
 3.2  Sono  ammessi  alle  agevolazioni  i  programmi il cui importo complessivo  delle  spese  ammissibili  rientra  nei limiti stabiliti dall'art. 3, comma 4 del decreto attuativo, e di seguito riportati:
 -  settori  «Industria»  e  «Turismo»:  da 1 milione di euro a 50 milioni di euro;
 - settore «Commercio»: da 1 milione di euro a 20 milioni di euro.
 Su  proposta  delle  regioni  e  delle  province autonome, ai sensi dell'art.  8,  comma  11, lettera c) del decreto attuativo, il limite minimo puo' essere cosi' modificato:
 a) da  400.000  euro a 1.500.000 euro per il settore «Industria», ad eccezione delle attivita' di servizi;
 b) da 300.000 euro a 2.500.000 euro per il settore «Turismo»;
 c) da  150.000 euro a 1.000.000 euro per il settore «Commercio» e per le attivita' di servizi.
 I  predetti  programmi non possono essere ammessi alle agevolazioni se  avviati prima della presentazione del modulo di domanda di cui al successivo punto 5.3.
 3.3  Alle agevolazioni sono ammissibili i programmi di investimento che  rientrano  nelle  tipologie  definite  all'art.  3  del  decreto attuativo.  Per  una  corretta  applicazione di dette definizioni, si forniscono  le seguenti ulteriori indicazioni, in relazione a ciascun settore,  precisando  che i dati da rilevare ai fini di cui si tratta sono   quelli   riferiti,   qualora   non  diversamente  specificato, all'«unita' produttiva», cosi' come definita al precedente punto 1.1.
 3.4 Con riferimento al settore «Industria», si precisa che:
 a) per   quanto   concerne   l'ampliamento,   per  «capacita'  di produzione»  si  intende  il valore teorico massimo della produzione, espresso  in  opportuna  unita'  di  misura (laddove non e' possibile altra  soluzione,  espressa  in n. di ore-uomo) conseguibile per ogni unita'  di  tempo  (preferibilmente  il  turno  di  otto  ore  o, per lavorazioni  a  ciclo  continuo,  le  24 ore) e per ciascun prodotto, nelle  migliori  condizioni di funzionamento e senza fermate di alcun tipo;
 b) per quanto concerne l'ammodernamento:
 -  per  «produttivita»  si intende il rapporto tra il fatturato netto  ed  il  numero  di  occupati, cosi' come indicati nella Scheda tecnica;
 -  per «condizioni ecologiche legate ai processi produttivi» si intendono sia quelle ambientali che quelle di lavoro;
 c) per  quanto concerne la riconversione: e' da intendere tale il programma  attraverso  il quale, con riferimento alla Classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002, vengono sostituite, in tutto o in parte, le produzioni con altre appartenenti a «gruppi» differenti.
 3.5 Con riferimento al settore «Turismo», si precisa che:
 a) per  quanto concerne l'ampliamento, la capacita' produttiva e' riferita  alla  potenzialita' delle strutture esistenti in termini di disponibilita'  di  numero di camere, posti letto, aree di sosta, ore uomo, ecc.;
 b) per  quanto concerne la riconversione: e' da intendere tale il programma  attraverso  il quale si passa da un'attivita' funzionante, anche  non  ammissibile  alle  agevolazioni  ai  sensi della presente normativa,  ad  un'altra  diversa  ammissibile,  sempre  che cio' sia compatibile  con  gli  specifici  vincoli  edilizi,  urbanistici e di destinazione  d'uso degli immobili funzionali alla nuova attivita'. A tal  fine  si  intende convenzionalmente «funzionante» l'attivita' in corso  alla data di presentazione del Modulo di domanda o che non sia cessata  prima dei due anni precedenti tale data. Qualora la suddetta attivita' preesistente risulti cessata da oltre due anni dalla citata data, il programma viene classificato come nuovo impianto.
 3.6 Con riferimento al settore «Commercio», nel caso di ampliamento il  programma  e'  finalizzato  ad accrescere la capacita' produttiva attraverso   un   potenziamento   delle   strutture  esistenti.  Tale incremento,  limitatamente  agli  esercizi  commerciali di vendita al dettaglio  nonche'  a  quelli di vendita all'ingrosso ed ai centri di distribuzione,  si  realizza attraverso l'aumento significativo della «superficie  di  vendita»,  per i primi, o della «superficie totale», per  gli altri, dell'unita' produttiva non inferiore al 20% di quella preesistente.  Per  «superficie di vendita» dell'unita' produttiva si intende, per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, l'area destinata   alla   vendita,   compresa  quella  occupata  da  banchi, scaffalature  e  simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata  a  magazzini,  depositi,  locali  di lavorazione, uffici e servizi. Per gli esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e per i centri  di  distribuzione,  la  «superficie  di vendita» coincide con quella dell'unita' produttiva come indicata al precedente punto 1.1.
 Per i pubblici esercizi, i servizi complementari e per le attivita' che  esercitano  la  vendita  per  corrispondenza  e/o  il  commercio elettronico  l'incremento  della  capacita' produttiva e' espresso in opportune  unita' di misura e, ove non sia possibile altra soluzione, in numero di ore-uomo.
 3.7 Per tutti i settori, la riattivazione consiste nell'utilizzo di una  unita'  produttiva  esistente,  della  quale  sia  accertato  un permanente  stato  di inattivita', per lo svolgimento di un'attivita' ammissibile   uguale   o   funzionalmente  analoga  a  quella  svolta precedentemente.    A   tal   fine   si   intende   convenzionalmente «permanente»,  lo stato di inattivita' che si e' protratto per almeno i due anni precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Ai  fini  della concedibilita' delle agevolazioni e' necessario che i soggetti  che  determinano  le  scelte  e  gli indirizzi dell'impresa richiedente   siano   diversi  da  quelli  titolari  della  struttura inattiva.  Per  tali  iniziative  possono  essere ammesse le spese di manutenzione  in  senso  lato  purche' capitalizzate e funzionalmente indispensabili   al   ripristino   dell'attivita'.   Per  completezza espositiva   si  precisa  che,  nel  caso  di  stato  di  inattivita' «permanente»,   qualora   la   nuova   attivita'  non  sia  uguale  o funzionalmente  analoga  alla  precedente, tanto da non consentire il prevalente   riutilizzo   funzionale  della  struttura  preesistente, l'iniziativa e' da classificare come nuovo impianto; qualora lo stato di inattivita' non sia «permanente», l'iniziativa viene classificata, a  seconda  delle  caratteristiche del programma, di ampliamento o di ammodernamento, nel caso di attivita' uguale o funzionalmente analoga alla  precedente,  di riconversione, nel caso di attivita' diversa da quella precedente (si vedano i precedenti punti 3.4 e 3.5).
 3.8  Per  tutti  i settori, per quanto concerne il trasferimento si precisa  che  tale  tipologia  sussiste  esclusivamente  allorche' il programma    di    investimenti   riguardi   il   cambiamento   della localizzazione dell'unita' produttiva e detto cambiamento sia imposto da  decisioni  e/o  ordinanze  emanate  dall'amministrazione pubblica centrale   o  locale  anche  in  riferimento  a  piani  di  riassetto produttivo   e   urbanistico  o  a  finalita'  di  risanamento  e  di valorizzazione  ambientale.  In  tutti  gli  altri  casi nei quali il cambiamento  della  localizzazione  dell'unita'  produttiva derivi da un'esigenza  dell'impresa,  il  programma e' da inquadrare, oltre che come  trasferimento,  anche,  a tutti gli effetti, in una delle altre tipologie  di  cui  il  programma  stesso presenta le caratteristiche peculiari  ed  e'  con riferimento a quest'ultima tipologia che viene attribuito  il  punteggio relativo all'indicatore regionale di cui al successivo   punto  6.4.  E'  questo,  ad  esempio,  il  caso  legato all'impossibilita'  per  l'impresa  di  ampliare la propria struttura produttiva   nell'esistente   localizzazione;  in  tale  ipotesi,  in presenza  di  un  cambiamento della localizzazione accompagnato da un incremento  della  capacita'  di  produzione, il programma sarebbe da classificare come «trasferimento ed ampliamento».
 In tutti i casi di cambiamento della localizzazione, e, quindi, non solo  nei  casi  di semplice trasferimento, ai fini del calcolo delle agevolazioni,   dalle   spese   ritenute   ammissibili   dalla  banca concessionaria  deve  essere  portato  in  detrazione  il  valore dei cespiti   gia'  utilizzati  e  non  piu'  reimpiegati  nell'attivita' produttiva  compresi  tra  quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettere b),  c)  e d) del decreto attuativo. Il suddetto valore da portare in detrazione e' quello che risulta da una perizia giurata redatta da un tecnico  che  l'impresa deve individuare in relazione alle competenze ed  abilitazioni professionali necessarie. Tale perizia deve valutare i  cespiti  di  cui si tratta all'epoca della cessazione dall'impiego nell'attivita'  produttiva,  qualora questa sia gia' avvenuta, o alla data  di  redazione della perizia stessa, qualora detta cessazione si debba ancora verificare.
 3.9  Ai  sensi  di quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del decreto attuativo,  con  riferimento  alle  tipologie  di spesa ammissibili e tenuto   conto  delle  esclusioni  e  limitazioni  ivi  previste,  si forniscono le seguenti precisazioni.
 Le spese ammissibili riguardano in generale:
 a) progettazioni  ingegneristiche  riguardanti  le  strutture dei fabbricati  e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori,  studi di fattibilita' economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualita'    e    ambientali    secondo    standard    e   metodologie internazionalmente   riconosciuti,   spese   per   l'istruttoria  del finanziamento  bancario  e la valutazione delle garanzie da parte del soggetto   finanziatore,  spese  per  la  stipula  del  contratto  di finanziamento di cui al punto 6.8; limitatamente ai settori «Turismo» e «Commercio», quote iniziali di franchising;
 b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;
 c) opere murarie e assimilate;
 d) infrastrutture specifiche aziendali;
 e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi    compresi   quelli   necessari   all'attivita'   amministrativa dell'impresa,   ed   esclusi   quelli   relativi   all'attivita'   di rappresentanza;  mezzi  mobili  strettamente  necessari  al  ciclo di produzione    purche'   dimensionati   alla   effettiva   produzione, identificabili  singolarmente  ed  a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;
 f) programmi  informatici  commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
 g) brevetti  concernenti  nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.
 Con riferimento alle predette spese si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:
 1)  le  spese di cui alla precedente lettera a) sono agevolabili, per    le    grandi   imprese,   limitatamente   alle   progettazioni ingegneristiche   riguardanti  le  strutture  dei  fabbricati  e  gli impianti, sia generali che specifici;
 2)  l'ammontare  relativo  all'insieme  delle  spese  di cui alla lettera  a)  e'  agevolabile, per tutte le imprese, nel limite del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;
 3)  le  spese di cui alla lettera a) relative alle prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualita' e ambientali includono  anche quelle riferite all'ente certificatore e non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile;
 4)  le  spese  relative  all'acquisto del suolo aziendale, di cui alla  lettera  b),  sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile;
 5)  in  relazione  alle  spese  di  cui  alle lettere c) e d), si precisa:
 per il settore «Turismo», le spese riguardanti l'acquisto di un immobile esistente (opere murarie e assimilate, funzionali, ancorche' a seguito di modifiche, all'attivita' ammissibile, comprensive o meno del  relativo  suolo),  possono  essere  agevolate, in funzione delle caratteristiche  dell'immobile stesso e/o dell'attivita' da svolgere, fino  ad  un  valore  massimo  del  50% dell'investimento complessivo ammissibile;
 per  il  settore «Commercio», l'importo complessivo delle spese di  cui  alle  lettere  c)  e d), e' agevolabile fino ad un ammontare massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile dell'intero programma.
 Pertanto, per entrambi i predetti settori, un programma consistente solo  nella realizzazione o nell'acquisto di immobili e/o altre opere murarie  non  e'  agevolabile.  Nel  caso  che  il  programma preveda l'acquisto  di  un immobile esistente comprensivo del relativo suolo, al  fine  di  verificare  il  rispetto  dei  relativi predetti limiti previsti  per  il  solo  suolo  aziendale  e  per  le  opere murarie, l'impresa  deve produrre una perizia giurata attestante il valore del suolo stesso.
 Limitatamente  al settore «Industria», l'acquisto del solo immobile aziendale  non  inserito  in  un piu' vasto programma di investimenti inquadrabile  in  una  delle  tipologie  di  cui all'art. 3, comma 2, lettera   a)   del   decreto  attuativo,  puo'  essere  ammesso  alle agevolazioni  solo se l'impresa richiedente conduceva precedentemente la  propria  attivita'  in  locali  in fitto; in tal caso si ritiene, convenzionalmente,    che    l'acquisto    sia    finalizzato    alla riorganizzazione  aziendale e la relativa iniziativa viene, pertanto, classificata di «ammodernamento».
 Si precisa inoltre:
 per  il  settore  «Industria»,  le  spese relative agli immobili, soprattutto  se adibiti ad uffici, sostenute dalle imprese fornitrici di  servizi  possono essere ammesse alle agevolazioni nella misura in cui  pertinenti  e  congrue secondo i parametri validi per le imprese industriali.  A  tale  riguardo, la superficie per uffici puo' essere ritenuta  pertinente,  in  via orientativa, nella misura di 25 mq per addetto;
 per  il  settore «Commercio» le spese di cui alle lettere c) e d) sostenute  dalle  imprese fornitrici di servizi complementari possono essere  ammesse  alle  agevolazioni  nella misura in cui pertinenti e congrue secondo i parametri validi per le imprese industriali; a tale riguardo,  la  superficie per uffici puo' essere ritenuta pertinente, in  via  orientativa,  nella misura di 25 mq per addetto. A titolo di esempio  si  specifica  che  per  una  societa' di gestione di centri commerciali  non  possono  essere  considerate  pertinenti  le  spese riferite  agli  spazi  ed  alle  infrastrutture comuni che essa ha in gestione in quanto non facenti parte dell'unita' produttiva;
 6)  con  riferimento  alle spese di cui alla lettera c), la spesa relativa  all'acquisto  di  un immobile esistente e gia' agevolato e' ammissibile  purche' siano gia' trascorsi, alla data di presentazione del  Modulo  di  domanda,  dieci  anni  dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; tale limitazione non ricorre nel caso in  cui  l'Amministrazione  concedente  abbia  revocato  e recuperato totalmente  le  agevolazioni  medesime;  a  tal fine va acquisita una specifica   dichiarazione   del  legale  rappresentante  dell'impresa richiedente  le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi  e  per  gli  effetti  degli  articoli 47  e 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo lo schema di cui all'allegato n. 7;
 7) in relazione alle spese di cui alla lettera e), si precisa che per  beni  nuovi  di  fabbrica  si  intendono quelli mai utilizzati e fatturati  direttamente  dal  costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore);  qualora  vi  siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie,  fermo  restando  che  i beni non devono essere mai stati utilizzati,  dette  fatturazioni non devono presentare incrementi del costo  del  bene  rispetto  a  quello  fatturato dal produttore o suo rivenditore;
 8)  le  spese  di  cui  alle lettere c) ed e) possono comprendere anche  quelle  relative  alla  realizzazione, nell'ambito dell'unita' produttiva, di asili nido;
 9)  le spese di cui alle lettere a), f) e g), che per loro natura possono essere riferite all'attivita' dell'impresa nel suo complesso, sono  ammesse  alle  agevolazioni limitatamente alla parte utilizzata per   l'attivita'   svolta  nell'unita'  produttiva  interessata  dal programma  agevolato  e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato;
 10)  limitatamente  al  settore «Industria», le spese di cui alle lettere  e)  ed  f)  e  relative  progettazioni e, limitatamente alle imprese  che  svolgono  attivita'  di costruzioni, quelle di cui alle lettere c) e d) sono ammesse alle agevolazioni anche se sostenute con commesse interne di lavorazione, purche' capitalizzate;
 11)  limitatamente  al  settore «Industria», le spese di cui alla lettera e), relative alle attrezzature facenti parte del programma di investimenti  da  agevolare,  la  cui  installazione  non e' prevista presso  l'unita' produttiva interessata dal programma medesimo bensi' presso  altre  unita',  della  stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni purche':
 a.  siano  relative  ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente  connesse  al  completamento  del  ciclo produttivo da agevolare;
 b.   dette  attrezzature  siano  accessorie  all'iniziativa  da agevolare,  nel  senso  che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta   nel  limite  del  20%  di  quella  relativa  al  capitolo «Macchinari, impianti e attrezzature»;
 c.  vengano  ubicate  presso  unita' produttive localizzate, al momento  dell'acquisto  (data  del  documento  di trasporto), in aree ammissibili agli interventi della legge n. 488/1992;
 d. siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed  iscrizione  nel  libro  dei  beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo  presso  altre  unita'  produttive della stessa impresa, nel libro  dei  cespiti  ammortizzabili;  in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  627  del 6 ottobre 1978 e del decreto  ministeriale  29 novembre  1978,  e  successive  modifiche e integrazioni;
 e.  vengano  forniti,  per  ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza  in  riferimento  ai  relativi  contratti  posti in essere (modalita', durata, ecc.);
 f. la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;
 g. i beni non vengano destinati a finalita' produttive estranee a quelle dell'impresa cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e  trasmettere  alla  banca  concessionaria,  appena  possibile,  una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese  cessionarie sottoscritta con le modalita' di cui all'art. 38 del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;
 h. il legale rappresentante dell'impresa cedente sottoscriva ed alleghi  alla domanda di agevolazione una dichiarazione di impegno al rispetto  dei  predetti  vincoli  e  condizioni  sottoscritta  con le modalita'  di  cui  all'art.  38  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;
 12)  le  spese  relative  ai  programmi  informatici, di cui alla lettera  f), anche se realizzati con commesse interne di lavorazione, sono  agevolabili  limitatamente alle piccole e medie imprese; tra le suddette  spese  sono incluse altresi' quelle relative ai servizi per la  realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche di  cui  all'art.  8,  comma  11, lettere b1), b2) e b5). Si precisa, altresi',  che  le spese relative al software di base, indispensabile al  funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le suddette spese ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo.
 13)  le  spese  relative  all'acquisto  di  brevetti, di cui alla lettera  g),  sono ammissibili limitatamente al settore «Industria» e non possono superare, per le grandi imprese, il 25% dell'investimento complessivo ammissibile;
 14)  le  spese  relative  all'acquisto  di beni in valuta diversa dall'euro   possono   essere   ammesse   alle   agevolazioni  per  un controvalore  in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla «bolletta doganale d'importazione»;
 15)   le  spese  relative  a  beni  acquistati  dall'impresa  con un'operazione  «Legge  Sabatini» non agevolata possono essere ammesse alle agevolazioni solo nel caso di operazione «pro-soluto»;
 16)  le  spese  relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui alle lettere b), c), f) e g),  di  proprieta'  di  uno  o piu' soci dell'impresa richiedente le agevolazioni  o,  nel  caso  di  soci  persone  fisiche, dei relativi coniugi  ovvero  di  parenti  o affini dei soci stessi entro il terzo grado,  sono  ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa   medesima   degli  altri  soci;  la  rilevazione  della sussistenza  delle  predette condizioni, con riferimento sia a quella di   socio   che   a  quella  di  proprietario,  che  determinano  la parzializzazione   della   spesa,   va   effettuata   a  partire  dai ventiquattro  mesi  precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda.  Le  predette  spese  relative  alla  compravendita  tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, le imprese medesime  si  siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice   civile   o   siano   state   entrambe   partecipate,   anche cumulativamente,  per  almeno  il  venticinque per cento, da medesimi altri  soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se  determinata  in  via  indiretta.  A  tal  fine  va  acquisita una specifica   dichiarazione   del  legale  rappresentante  dell'impresa richiedente  le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi  e  per  gli  effetti  degli  articoli 47  e 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo lo schema di cui all'allegato n. 7;
 17)  per  il  settore  «Industria»,  con riferimento ai programmi promossi  dalle  imprese  operanti  nel  settore  della  produzione e distribuzione  di  energia elettrica e calore, le spese relative alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda   sono   ammissibili,   limitatamente   alla   parte  ricadente all'interno  del  territorio comunale nel quale e' ubicato l'impianto di  produzione  necessaria  a raggiungere l'utente della fornitura, a condizione  che  gli impianti stessi siano di proprieta' dell'impresa produttrice  e  siano  realizzati  su terreni di cui l'impresa stessa abbia  piena  disponibilita'  secondo quanto specificato al punto 1.1 della presente circolare;
 18)  per il settore «Turismo», sono altresi' ammissibili le spese per  «servizi annessi». Si intendono «servizi annessi» le strutture o gli  impianti  attraverso  i  quali  viene migliorata la qualita' del servizio  ricettivo offerto e che siano funzionalmente collegati alla struttura   ricettiva   principale   ove   viene  svolta  l'attivita' ammissibile  (non  sono  pertanto  ammessi  i  «servizi annessi» alle strutture  diverse  da  quelle ricettive). Essi devono essere ubicati nello stesso comune della struttura principale o, qualora alla stessa adiacenti,  anche  in  altro  comune,  ed essere gestiti dagli stessi soggetti  della  struttura  ricettiva  principale  medesima. A titolo puramente esemplificativo, per servizi annessi si intendono: piscine, ristoranti,  bar,  market,  impianti  sportivi,  discoteche,  sale da ballo,  impianti  ricreativi,  parcheggi  e  garage,  attrezzature  e servizi  per la nautica, servizi termali, ecc. Qualora le strutture o gli  impianti  di  cui  sopra  siano  indispensabili, in relazione ad eventuali  prescrizioni  imposte  da  specifiche  normative,  per  lo svolgimento dell'attivita' da agevolare, essi vanno considerati parte integrante  della  struttura ricettiva principale e non devono quindi essere   considerati   «servizi   annessi».  A  tal  fine,  l'impresa interessata   deve   indicare   nel  piano  descrittivo  anche  detti riferimenti   normativi.   In   sede   di   esame  finale,  la  banca concessionaria   deve   verificare   il   rispetto   delle   predette prescrizioni  normative  in  relazione  agli  obiettivi raggiunti del programma,  acquisendo  dalle  imprese  interessate tutti i necessari elementi  di  valutazione.  La  gestione  dei  servizi  annessi  puo' costituire  anche  attivita'  ammissibile  qualora indicata come tale dalle  regioni  ai  sensi  del  precedente  punto  1.6.  Le spese del programma  da agevolare relative ai «servizi annessi», qualora questi ultimi  non  siano  indicati  dalle regioni quali ulteriori attivita' ammissibili,  sommate  al valore di quelli eventualmente preesistenti al  programma  medesimo,  si  considerano ammissibili, nel limite del settantacinque  per  cento del valore (preesistente + nuovo) dei beni strumentali destinati allo svolgimento dell'attivita' ammissibile. Ai fini  della  valutazione della suddetta incidenza massima, le imprese indicano  nello  specifico  prospetto del piano descrittivo il valore degli   eventuali   beni   strumentali  preesistenti  destinati  allo svolgimento  dell'attivita'  ammissibile  e, separatamente, di quelli relativi  agli eventuali «servizi annessi» preesistenti, desumendoli, a scelta dell'impresa, da specifica perizia giurata (da allegare alla domanda  di  agevolazione) o dal libro dei cespiti ammortizzabili (al lordo degli ammortamenti). Ai fini dell'ammissibilita' delle predette spese   per   i  «servizi  annessi»  le  imprese  devono,  nel  piano descrittivo,   obbligatoriamente   dettagliarle   e   indicarle   sia nell'ambito   dell'investimento  complessivo  che,  separatamente  da quest'ultimo, nel richiamato specifico prospetto;
 19) per il settore «Turismo», tra le spese di cui alla lettera e) sono  incluse  anche quelle relative a corredi, stoviglie e posateria purche' iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili;
 20)  per il settore «Turismo», le spese ammissibili relative alle strutture  agro-turistiche  o  di turismo rurale sono quelle relative all'attivita'   ricettiva   e   relativi   «servizi   annessi»,   con l'esclusione  delle  spese che presentino caratteristiche prettamente agricole.
 Non  sono  ammesse  le  spese  per  mezzi  di trasporto targati (ad eccezione  dei  mezzi  all'interno  dei  quali si svolge una fase del ciclo  di  produzione),  le spese notarili (fatte salve quelle per la stipula  del  contratto di finanziamento di cui al punto 6.8), quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti e  attrezzature  usati,  le  spese  di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione, e, comunque, tutte le spese non capitalizzate;  non  sono  altresi'  ammissibili  le spese relative a imposte  e  tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni  ammissibili  in  quanto  costi  accessori dei beni stessi e, in quanto  tali,  capitalizzati.  Non  sono ammesse le spese relative ai beni  acquisiti  con  il  sistema della locazione finanziaria gia' di proprieta' dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del  suolo  aziendale,  purche'  l'impresa  stessa l'abbia acquistato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Non sono   altresi'  ammessi  i  titoli  di  spesa  nei  quali  l'importo complessivo  imponibile  dei  beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.
 3.10 Limitatamente ai programmi di investimento relativi ai settori «Industria»  e «Turismo», la realizzazione del programma da agevolare o  di  una  parte  dello  stesso  puo'  essere  commissionata  con la modalita'  del  cosiddetto «contratto chiavi in mano», fermo restando che  non  sono  ammissibili  prestazioni  derivanti  da  attivita' di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti.
 Le forniture che intervengono attraverso contratti «chiavi in mano» devono   consentire   di   individuare   i  reali  costi  delle  sole immobilizzazioni   tipologicamente   ammissibili   alle  agevolazioni depurati  dalle  componenti  di  costo  di  per  se' non ammissibili. Pertanto,  ai  fini del riconoscimento di ammissibilita' delle spese, tali  contratti  di  fornitura  potranno essere utilmente considerati alle seguenti ulteriori condizioni:
 -  il  contratto  «chiavi  in  mano» dovra' contenere l'esplicito riferimento  alla  pratica  di  agevolazioni  legge n. 488/1992; esso dovra'  quindi  contenere  una  dichiarazione  con la quale l'impresa beneficiaria  specifica  di  aver  richiesto  detta  fornitura per la realizzazione,  in tutto o in parte, del programma di investimenti di cui alla domanda di agevolazione;
 -  al  contratto  di  fornitura  «chiavi  in  mano» dovra' essere allegato,  formandone  parte  integrante, il prospetto dettagliato di tutte  le  distinte  acquisizioni,  da  individuare  singolarmente  e raggruppare  secondo  le  note  categorie  di  spesa (progettazione e studi,  suolo,  opere  murarie  e  assimilate,  macchinari impianti e attrezzature), con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa;
 - il general contractor dovra' impegnarsi a fornire, per il tramite dell'impresa  beneficiaria ed a semplice richiesta di quest'ultima, o della  Banca  concessionaria o del Ministero o di loro delegati, ogni informazione  riguardante  le forniture dei beni e dei servizi che lo stesso  general  contractor  acquisisce  in  relazione  alla commessa affidatagli,  ed in particolare il nominativo dei suoi fornitori ed i titoli  di  spesa  che  questi  emettono  nei  suoi confronti utili a comprovare  la  natura delle forniture ed il loro costo; tale impegno dovra'  essere  esplicitamente  riportato  nel  contratto. La mancata ottemperanza  determina  l'automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;
 - possono essere oggetto di agevolazione i soli contratti «chiavi in  mano»  il  cui  general  contractor  abbia stabile organizzazione (modello  di  convenzione  OCSE - art. 5) in Italia ove dovra' essere custodita  e  reperita  la  predetta documentazione di spesa anche ai fini  dei  controlli  previsti dal decreto attuativo e dalla presente circolare.
 L'impresa  che intenda fare ricorso a tale particolare modalita' di acquisizione dei beni da agevolare e' tenuta a darne informazione nel piano  descrittivo  ovvero,  avendo  maturato  la  decisione in corso d'opera e rappresentando tale modalita' una vera e propria variazione sostanziale  del  programma,  a  darne  tempestiva comunicazione alla banca  concessionaria  illustrandone le ragioni. Quest'ultima valuta, tra  l'altro,  la  comprovata,  specifica  esperienza  progettuale  e tecnica  nel  settore  da  parte  del  soggetto cui l'impresa istante intende affidare la realizzazione del contratto «chiavi in mano», con particolare riferimento all'avvenuta progettazione e realizzazione di altri  impianti  similari da parte dello stesso; a tal fine l'impresa istante  e'  tenuta  a fornire tutti gli elementi necessari. La banca concessionaria,  sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all'impresa, formula il proprio motivato parere circa   l'ammissibilita'   di  tale  modalita'  e  della  conseguente agevolabilita'  dell'intero programma ovvero, a seconda dei casi, dei beni interessati.
 3.11 La modifica del sistema di acquisizione dei beni del programma dalla  locazione  finanziaria  all'acquisto  diretto  o  viceversa e' consentita,  nel  rispetto  delle  condizioni e dei principi generali fissati  dalla  normativa, entro e non oltre la stipula del contratto di finanziamento di cui al successivo punto 6.8, pena la revoca delle agevolazioni  riferite  ai  predetti  beni.  Non e' consentito che la suddetta  modifica  intervenga  successivamente  all'acquisizione del bene  in quanto, altrimenti, verrebbero a configurarsi, a seconda dei casi,  le  ipotesi  di  acquisto  di  un  bene usato o di lease-back, entrambe  non  ammissibili.  E'  altresi' necessario che la modifica, qualora intervenga tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande  di  agevolazioni  e  la pubblicazione delle graduatorie, non comporti  variazione  dei dati esposti nella Scheda Tecnica rilevanti ai  fini  del  calcolo degli indicatori, caso per il quale la domanda verrebbe a decadere.
 Qualora   l'impresa  abbia  apportato  tali  modifiche  deve  darne tempestiva comunicazione - come da specifico obbligo sottoscritto nel Modulo  di  domanda  - sia alla banca concessionaria che all'istituto collaboratore  interessati  affinche' se ne possa tener conto in sede di  decreto  di  concessione  delle  agevolazioni o di modifica dello stesso.  A  ciascun  programma corrisponde sempre e comunque un unico decreto  contenente la separata indicazione delle spese ammesse per i beni  di  acquisto  diretto  e  di  quelle  per  i  beni in leasing e dell'ammontare delle relative agevolazioni.
 In  relazione a tali modifiche, la banca concessionaria acquisisce, a  seconda  dei  casi,  la  delibera del finanziamento ordinario o la delibera della societa' di leasing.
 3.12  L'ultimazione  del  programma deve avvenire non oltre 48 mesi dalla  data  del  relativo  decreto  di concessione provvisoria delle agevolazioni,  ovvero,  per  i  programmi soggetti alla notifica alla Commissione   europea,  dalla  data  del  provvedimento  ministeriale relativo  agli  esiti  della  detta  notifica di cui al punto 1.9. Ad eccezione  di  questi  ultimi  programmi,  tale  termine e' ridotto a ventiquattro  mesi  nei  soli casi, disciplinati dal successivo punto 7.1,  per  i  quali  sia  stata richiesta e concessa l'erogazione del contributo  in  conto  capitale  in  sole due quote. In entrambe tali ipotesi  puo' essere concessa una proroga, di non oltre sei mesi, per eccezionali  cause  di  forza maggiore, che l'impresa deve richiedere alla  banca concessionaria entro e non oltre la scadenza dei 48 o dei 24    mesi;   non   possono   essere   agevolate   spese   effettuate successivamente.  Per  i  programmi  che  possono  essere  ammessi al cofinanziamento, si veda quanto specificato al precedente punto 1.8.
 Ai  fini  di  cui  sopra,  la  data di effettuazione della spesa e' quella   del   relativo   titolo   ancorche'   quietanzato  o  pagato successivamente.  La  data  di  ultimazione  del  programma e' quella relativa  all'ultimo  dei  titoli  di spesa ammissibili ovvero, per i beni  in  leasing,  e' quella relativa all'ultimo verbale di consegna dei  beni;  per  i  programmi che comprendono sia beni in leasing che beni  acquistati  direttamente  dall'impresa,  la data di ultimazione coincide  con  l'ultima  delle  suddette date; nel caso in cui, per i beni  in  leasing,  la  data del primo titolo di spesa ammissibile e, quindi, quella di avvio a realizzazione del programma, sia successiva alla  data  di  consegna  dei  beni, per ultimazione del programma si intende  la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, in analogia ai  programmi  con soli beni acquistati direttamente dall'impresa; in tal  caso la dichiarazione relativa all'ultimazione del programma, di cui  all'art.  10,  comma  1 del decreto attuativo, non e' sostituita dalla  copia  del  verbale  di  consegna dei beni bensi' dalla stessa dichiarazione   resa,   con   le  previste  modalita',  dall'istituto collaboratore (si veda anche il punto 6.7, lettera g).
 3.13 Per   consentire,   in   sede  di  accertamento  sull'avvenuta realizzazione  del  programma  di  investimenti  o  di  controlli  ed ispezioni,   un'agevole   ed   univoca   individuazione   fisica  dei macchinari,  impianti  di  produzione  ed  attrezzature  maggiormente rilevanti  oggetto di agevolazioni, e comunque di tutti quelli il cui costo  unitario  sia  almeno  pari  a  Euro 10.000,00, l'impresa deve attestare  la  corrispondenza  delle  fatture e degli altri titoli di spesa,  ovvero,  per  i  beni acquisiti in locazione finanziaria, dei relativi  verbali  di  consegna,  con  il  macchinario,  l'impianto o l'attrezzatura   stessi,  compresi  quelli  realizzati  con  commesse interne   di   lavorazione.  A  tal  fine  il  legale  rappresentante dell'impresa  deve  rendere,  ai  sensi  degli  articoli 47  e 76 del decreto  del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco, utilizzando lo   schema  di  cui  all'allegato  n.  8  ed  il  prospetto  di  cui all'allegato  n.  9.  La  dichiarazione  puo' essere resa anche da un procuratore  speciale,  nel  qual  caso deve essere prodotta anche la relativa  procura  o  copia  autentica  della  stessa.  I beni fisici elencati  devono  essere  riscontrabili attraverso l'apposizione, sui beni  stessi, di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile  il  numero  con  il  quale  il  bene  medesimo  e'  stato trascritto  nell'elenco ed il numero di progetto recato dalla domanda nella  quale e' inserito il bene; a tal fine si puo' fare riferimento anche  al numero di matricola assegnato dal fornitore. Qualora non si faccia   riferimento   a   quest'ultimo,  ciascun  bene  deve  essere identificato  attraverso un solo numero dell'elenco e non puo' essere attribuito  lo  stesso numero di riferimento a piu' beni. Dal momento che l'impresa puo' essere soggetta a controlli ed ispezioni fin dalla fase istruttoria, e' opportuno che l'elenco dei beni di cui si tratta venga  predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a  ciascun  acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti, riportando,  in  quest'ultimo  caso,  nell'apposita  colonna, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 11, comma 1, lettera  b)  del  decreto attuativo, gli elementi comprovanti la data della   dismissione   medesima  (fattura  di  vendita,  documento  di trasporto,  fattura  o  documento  interno  relativi allo smontaggio, ecc.). Se l'elenco dei beni e' composto da piu' pagine, queste devono essere  numerate  progressivamente,  timbrate  e  firmate  dal legale rappresentante   o  suo  procuratore  speciale.  La  dichiarazione  e l'elenco di cui sopra devono essere esibiti dall'impresa su richiesta del  personale  incaricato  degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni,  nonche'  allegati  alla documentazione di spesa di cui al successivo  punto  7.4,  presentata  ai  fini di ciascuna erogazione. All'atto  della presentazione della documentazione di spesa, l'elenco dovra'  essere  integrato con l'indicazione del costo di ciascun bene in  esso  indicato. La mancata o incompleta tenuta di dette scritture da'  luogo  a  contestazione  all'impresa  e,  nel  caso  di ripetuta inadempienza, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni.
 L'impresa  deve  inoltre  acquisire  e conservare la documentazione utile  a comprovare il requisito di nuovo di fabbrica dei macchinari, impianti  e attrezzature oggetto delle richieste di erogazione di cui al  successivo  punto  7.3  (ad  esempio,  certificati di origine dei macchinari,  documenti  di  trasporto,  certificati di assicurazione, documenti  di  immatricolazione,  dichiarazioni di conformita' di cui alla   Direttiva  98/37/CE  del  22 giugno  1998,  dichiarazione  del fornitore,   ecc.).   Tale   documentazione   deve   essere   esibita dall'impresa    su   richiesta   del   personale   incaricato   degli accertamenti,  dei  controlli  o delle ispezioni, nonche' allegata in copia  alla  documentazione  di spesa di cui al successivo punto 7.4, presentata  ai  fini  di ciascuna erogazione. La mancata o incompleta esibizione   di   detta  documentazione  da'  luogo  a  contestazione all'impresa  e, nel caso di ripetuta inadempienza, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni. 4 - Banche concessionarie e istituti collaboratori.
 4.1  Gli adempimenti istruttori propedeutici alla concessione delle agevolazioni   ed  i  riscontri,  gli  accertamenti  e  le  verifiche necessari  all'erogazione  delle agevolazioni stesse, sono svolti dai soggetti  indicati  dall'art.  5  del  decreto  attuativo, denominati «banche  concessionarie».  I  rapporti  tra  il Ministero e le banche concessionarie  sono  regolamentati  da  apposita convenzione tesa ad evitare  duplicazioni  dell'attivita'  istruttoria  e  ad  assicurare snellezza  e rapidita' procedurali ed uniformita' di comportamento da parte  delle  banche medesime. Ai sensi del comma 2 del citato art. 5 le  banche concessionarie possono stipulare sub-convenzioni con altre banche  o  societa'  di leasing, denominati «istituti collaboratori», ferma  restando,  in  capo  alla banca concessionaria, la titolarita' dell'attivita'  istruttoria.  Si riporta, in allegato n. 10, l'elenco aggiornato   alla   data   della  presente  circolare,  delle  banche concessionarie  convenzionate  con  il  Ministero  e  degli  istituti collaboratori convenzionati con le banche concessionarie.
 4.2  Nel  caso in cui l'impresa intenda realizzare il programma con l'acquisizione,  in  tutto  o  in parte, di beni con il sistema della locazione   finanziaria,   deve  rivolgersi  ad  uno  degli  istituti collaboratori a tal fine abilitati (si veda anche il successivo punto 5.2).  Una  banca  concessionaria, ancorche' abilitata alla locazione finanziaria,   non  puo'  ricoprire  il  duplice  ruolo  di  soggetto istruttore  e  di  locatore  per la medesima operazione. All'istituto collaboratore,  per tali programmi, vengono riservati, tra l'altro, i seguenti ulteriori adempimenti:
 -  ricevere  la  domanda  di  agevolazione  (art.  7, comma 1 del decreto attuativo);
 -  trasmettere tempestivamente il Modulo di domanda e la relativa documentazione  alla  banca  concessionaria indicata dall'impresa nel Modulo stesso (art. 7, comma 1 del decreto attuativo);
 -  stipulare  con  il  soggetto  agente  di  cui  al punto 6.8 il contratto di finanziamento agevolato di cui al medesimo punto;
 -   sottoscrivere   le   dichiarazioni   concernenti   lo   stato d'avanzamento dei lavori e documentare la regolarita' delle eventuali opere  murarie  ai  fini  delle  erogazioni (punto 7.3 della presente circolare);
 -  predisporre  la  documentazione  di  spesa e trasmetterla alla banca concessionaria (art. 12, comma 1 del decreto attuativo);
 -   controfirmare   e   trasmettere   alla  banca  concessionaria l'eventuale  richiesta  dell'impresa di proroga per l'ultimazione dei lavori, prevista dall'art. 11, comma 5 del decreto attuativo.
 In  relazione allo specifico adempimento di cui all'art. 7, comma 1 del decreto attuativo, l'istituto collaboratore deve trasmettere alla banca   concessionaria   il   Modulo   di   domanda   e  la  relativa documentazione   in   originale  entro  e  non  oltre  cinque  giorni lavorativi  dal  relativo  ricevimento  ed  attraverso  un  mezzo che garantisca   la  consegna  entro  e  non  oltre  le  quarantotto  ore successive. 5   -   Presentazione   delle  domande  e  istruttorie  delle  banche concessionarie.
 5.1  I  termini di presentazione delle domande di agevolazioni sono fissati con decreto del Ministro delle attivita' produttive.
 Ai  fini  della  presentazione  delle  domande  valgono i divieti e limitazioni  stabiliti  dall'art. 7, comma 2 del decreto attuativo. A tal  riguardo  si  ricorda che il mancato rispetto di detti divieti e condizioni comporta l'inammissibilita' della domanda.
 5.2   La   domanda  di  agevolazione  deve  essere  necessariamente presentata:
 -   alla   sola   banca   concessionaria,  qualora  il  programma d'investimenti preveda solo spese sostenute direttamente dall'impresa richiedente;
 -   al   solo   istituto   collaboratore,  qualora  il  programma d'investimenti   preveda,   in   tutto   o   anche   solo  in  parte, l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria.
 Ai fini di cui sopra si precisa quanto segue:
 -  la  banca  concessionaria  e'  prescelta  dall'impresa  tra  i soggetti  convenzionati  con  il Ministero delle attivita' produttive per l'effettuazione dell'istruttoria della domanda;
 -    l'istituto   collaboratore   deve   necessariamente   essere convenzionato  con la banca concessionaria prescelta dall'impresa per l'istruttoria  ed  essere  la  societa' di leasing locatrice dei beni oggetto di agevolazione;
 -   l'attivita'   svolta   dall'istituto  collaboratore  per  gli adempimenti finalizzati alla concessione delle agevolazioni di cui si tratta  non  riveste  carattere  istruttorio;  per  detta  attivita', pertanto,  non  e'  dovuto  dall'impresa  all'istituto medesimo alcun compenso,  fatto salvo quello esigibile per gli adempimenti derivanti dall'accordo sottoscritto con Cassa depositi e prestiti S.p.a.
 I  beni  di  uno  stesso  programma non possono essere acquisiti in locazione  finanziaria  tramite  piu' societa' di leasing, a meno che queste  ultime  non  siano  riunite  in  «pool»; in tal caso, ai fini dell'ammissibilita' delle spese relative ai beni interessati:
 1) ciascuna  societa'  di  leasing  deve aderire al «pool» per la frazione  di  propria  competenza degli investimenti del programma da agevolare;
 2) tutte  le  societa'  aderenti al «pool» devono essere istituti collaboratori  e  cioe'  convenzionate  con  almeno  una delle banche concessionarie;
 3) la  societa'  capofila del «pool», in particolare, deve essere convenzionata  con la banca concessionaria prescelta dall'impresa per l'istruttoria  ed a carico della stessa gravano tutti gli adempimenti e le responsabilita' derivanti dalla normativa, ed in particolare dal decreto  attuativo  e  dalla  presente circolare, anche in nome e per conto  delle  altre  societa'  aderenti  al  «pool»  medesimo,  fermo restando  che ogni societa' di leasing aderente al «pool» stipula con il  soggetto  agente  di cui al successivo punto 6.8 il finanziamento agevolato per la quota di investimenti di sua competenza;
 4) tra   le   suddette  societa'  deve  essere  sottoscritta  una specifica,  formale  convenzione di «pool», una per ciascun programma da  agevolare,  che,  oltre  ad  individuare  la societa' capofila, a regolamentare i rapporti tra le parti e ad indicare gli adempimenti e le  responsabilita'  della  capofila medesima come sopra specificato, indichi  la suddivisione dell'investimento tra le societa' stesse; la predetta  convenzione  deve  essere  trasmessa, a cura della societa' capofila,  alla  banca  concessionaria  unitamente  al  contratto  di locazione.
 Nel caso di operazioni in «pool» e' la societa' capofila che svolge le  funzioni  di  istituto  collaboratore  e,  pertanto,  alla stessa l'impresa deve trasmettere la domanda di agevolazione.
 5.3  La  domanda  di  agevolazione  deve essere presentata, entro i termini  di  cui  al  precedente  punto  5.1,  utilizzando  il Modulo appositamente   predisposto,   il  cui  facsimile,  con  le  relative istruzioni  per  la  compilazione,  e' riportato nell'allegato n. 11. Tale  Modulo  riporta,  tra  l'altro,  l'ammontare degli investimenti previsti  dal programma, ammontare che, in linea con gli orientamenti comunitari,  non  puo'  subire modifiche in aumento fino alla data di chiusura  dei  termini  di  presentazione  delle domande; il medesimo ammontare,  peraltro,  in  considerazione della particolare procedura concorsuale,  non  puo'  subire modifiche, neanche in diminuzione, in quanto  rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, tra tale data e  quella  di  pubblicazione delle graduatorie. Il Modulo deve essere corredato,  pena  l'invalidita'  della  domanda medesima, di tutta la documentazione   di   cui   all'allegato   n.   12   necessaria   per l'espletamento  dell'attivita'  istruttoria. Tale documentazione puo' essere trasmessa anche separatamente dal Modulo e, comunque, entro la chiusura   dei   termini   per  la  presentazione  delle  domande  di agevolazioni; in tal caso, ciascun documento deve recare il numero di progetto  del  Modulo  al quale si riferisce. Elementi basilari della detta  documentazione  sono la Scheda Tecnica (il cui fac-simile, con le   relative   istruzioni   per   la   compilazione,   e'  riportato nell'allegato  n. 13), contenente i principali dati e le informazioni sull'impresa  proponente  e  sul  programma di investimenti, il piano descrittivo  di  cui al punto 3.1, in doppia copia, e la delibera del finanziamento  bancario  di cui al punto 2.1 e/o, per i programmi che prevedono  investimenti  da realizzare tramite locazione finanziaria, delibera della societa' di leasing di cui al punto 2.3.
 Nel  caso  di  «programmi  misti»,  che cioe' prevedono parte degli investimenti  in  acquisto  diretto e parte in locazione finanziaria, deve essere presentata un'unica domanda.
 Il  Modulo  deve  essere  compilato  utilizzando  esclusivamente il modello  a  stampa,  che  deve  essere  timbrato e firmato dal legale rappresentante  dell'impresa  o  da  un  suo procuratore speciale, ai sensi  e  per  gli  effetti  degli  articoli 47  e 76 del decreto del Presidente  della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000; nel caso in cui  a  firmare sia un procuratore speciale, alla domanda deve essere allegata  la  relativa  procura  o  copia  autentica della stessa. Il Modulo  riporta  a  stampa  il  numero  di  progetto pre-assegnato e, pertanto,  al fine di eliminare il rischio della duplicazione di tali numeri  e'  rigorosamente vietata la presentazione di domande redatte su  fotocopie  del  Modulo a stampa, ancorche' compilate e firmate in originale;  qualora,  per  qualsiasi  motivo,  il  Modulo  di domanda venisse  presentato  in  difformita'  da quanto sopra specificato, la domanda stessa, per i suddetti motivi, non sara' considerata valida.
 La  Scheda  Tecnica deve essere elaborata, pena l'invalidita' della domanda,  tramite  personal  computer,  utilizzando esclusivamente lo specifico   software   predisposto   dal  Ministero  che  sara'  reso disponibile       nel       sito       del      Ministero      stesso (www.attivitaproduttive.gov.it),  stampando  il relativo elaborato su normali  fogli  bianchi  formato A4. Le pagine della Scheda Tecnica a stampa  e  quelle  del  piano  descrittivo  devono essere poste nella corretta  sequenza  e  rese  solidali con firma o timbro a cavallo di ciascuna  coppia  di fogli e sull'ultima deve essere apposta la firma del  legale  rappresentante  della  societa'  o di un suo procuratore speciale con le medesime modalita' previste per il Modulo di domanda. Tra  la  documentazione  da allegare al Modulo di domanda e' altresi' compresa  una  doppia copia (n. 2 floppy disk) del supporto magnetico contenente  la  versione  informatica  della  Scheda Tecnica generata attraverso il software predetto. Il Modulo originale a stampa e' reso disponibile   presso   le   banche   concessionarie  e  gli  istituti collaboratori.
 L'impresa  richiedente  e'  tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti  i  dati  esposti  nella  Scheda  Tecnica  che  dovessero intervenire  successivamente  alla  sua  presentazione.  Qualora tali variazioni  riguardino  dati  rilevanti  ai  fini  del  calcolo degli indicatori   ed   intervengano   tra   la  chiusura  dei  termini  di presentazione  delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la relativa  domanda  sara' considerata decaduta. Cio' in considerazione del  carattere  concorsuale  della  procedura  ed  al fine di evitare alterazioni  del principio della parita' di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando.
 Sia  il  Modulo  di  domanda  che la prevista documentazione di cui all'allegato  n.  12  devono essere presentati a mezzo raccomandata o posta  celere  con avviso di ricevimento. Quale data di presentazione si  considera  quella  del  timbro  postale di spedizione. La domanda presentata al di fuori dei termini non e' considerata valida.
 5.4  Entro  la  data di chiusura dei termini di presentazione delle domande  di  agevolazioni, l'impresa trasmette una semplice fotocopia del  Modulo  e  della  relativa  Scheda  Tecnica  alla regione o alla provincia   autonoma   di  Trento  o  Bolzano  nella  quale  insiste, interamente  o  prevalentemente  (si  veda  il successivo punto 6.4), l'unita'  produttiva interessata dal programma di investimenti. Entro la  medesima  data, una copia del file di Scheda tecnica generato con l'apposito   software  di  compilazione  di  cui  sopra  deve  essere trasmesso  al Ministero delle attivita' produttive esclusivamente per via  telematica,  con  le  modalita'  che  saranno  specificate nelle istruzioni  per l'utilizzo del software medesimo rese disponibili nel sito internet «www.attivitaproduttive.gov.it».
 5.5 Le domande istruite positivamente dalla banca concessionaria ma non  agevolate  a  causa  delle  disponibilita' finanziarie inferiori all'importo  delle  agevolazioni  complessivamente richieste, possono essere  inserite, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo bando   utile   successivo,   mantenendo   valida  la  decorrenza  di ammissibilita'  delle  spese  e nel rispetto delle condizioni vigenti per  il  bando  medesimo,  purche'  le  imprese  interessate ne diano esplicita  conferma,  secondo  lo  schema  di cui all'allegato n. 14. Detta  conferma,  unitamente  alla  nuova  delibera del finanziamento bancario  di  cui  al  punto  2.1  e/o, per i programmi che prevedono investimenti  da realizzare tramite locazione finanziaria, alla nuova delibera  della  societa' di leasing di cui al punto 2.3 (ovvero alla copia  autentica  del  contratto di leasing per gli investimenti gia' realizzati), deve essere presentata alla banca concessionaria entro i termini  di  presentazione delle domande relativi al solo primo bando utile  successivo.  Qualora  l'impresa  intenda  mantenere  valide le predette  condizioni  di  ammissibilita'  delle spese e, al contempo, riformulare  la  domanda di agevolazione, la domanda riformulata deve essere  presentata,  unitamente  alla nuova delibera di finanziamento bancario  (e/o  nuova  delibera  della  societa' di leasing e/o copia autentica  del  contratto di leasing), entro lo stesso termine, fermo restando   che  l'importo  delle  spese  per  il  quale  si  richiede l'agevolazione non puo' essere aumentato.
 Nel   caso   di   investimenti   da  realizzare  tramite  locazione finanziaria,  si  ricorda che, secondo quanto precisato al punto 2.3, la  durata  residua del contratto di leasing alla data di stipula del finanziamento  agevolato  non  puo'  essere inferiore a 18 mesi, pena l'inammissibilita' dei predetti investimenti.
 Ai fini della riformulazione:
 -  le  modifiche  possono  riguardare  esclusivamente:  la misura dell'agevolazione  richiesta, e le spese a fronte delle quali vengono richieste  le  agevolazioni, fermo restando che l'importo complessivo delle stesse puo' variare solo in diminuzione; e', inoltre, possibile modificare,  nei limiti di cui al precedente punto 3.11, le modalita' di  acquisizione dei singoli beni del programma da acquisto diretto a locazione finanziaria e viceversa;
 -   le   suddette   modifiche   devono  essere  obbligatoriamente rappresentate  attraverso  una  nuova  Scheda  Tecnica,  accompagnata dall'altra  documentazione  di  cui  all'allegato n. 12 eventualmente variata e, solo ai fini dell'attribuzione alla domanda riformulata di un  nuovo numero di progetto per la relativa gestione amministrativa, dall'originale  a  stampa  di  un  nuovo  Modulo di domanda; la nuova Scheda Tecnica e la nuova documentazione dovranno riferirsi al numero di progetto del detto nuovo Modulo;
 -  la  dimensione  dell'impresa  richiedente,  da  indicare nella Scheda Tecnica riformulata, deve essere rilevata con riferimento alla data di presentazione del Modulo di domanda originario;
 -  la  domanda riformulata deve evidenziare, nell'apposito spazio del  frontespizio  della  Scheda  Tecnica, che si tratta, appunto, di domanda  riformulata  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  3  del decreto attuativo;
 -  la  domanda riformulata deve necessariamente essere presentata alla  banca concessionaria che ha redatto l'istruttoria della domanda originaria   ovvero,  nel  caso  di  beni  in  leasing,  all'istituto collaboratore  locatore  dei  beni  stessi;  quest'ultimo  puo' anche essere   diverso   rispetto  all'eventuale  originario,  purche'  sia convenzionato con la suddetta medesima banca concessionaria;
 -  qualora  non  vengano  seguite  le  precedenti  indicazioni  e modalita', il nuovo Modulo viene considerato a tutti gli effetti come relativo ad una domanda presentata per la prima volta.
 Le  domande agevolate in misura parziale a causa dell'insufficienza delle  risorse  finanziarie, possono utilizzare le predette modalita' con   l'ulteriore   condizione   che   all'atto  della  richiesta  di inserimento,  ovvero  della domanda riformulata, sia espressa formale rinuncia   all'agevolazione   concessa   secondo  lo  schema  di  cui all'allegato n. 15.
 La  banca  concessionaria  trasmette  al  Ministero  l'elenco delle domande  non  agevolate  per  le  quali  l'impresa  ha  confermato il reinserimento,   di   quelle  agevolate  parzialmente  per  le  quali l'impresa  ha  richiesto il reinserimento e le risultanze istruttorie delle domande riformulate, entro i termini di cui all'art. 8, comma 4 del decreto attuativo.
 5.6  Le banche concessionarie, al ricevimento del Modulo di domanda e   della   documentazione   di  cui  all'allegato  n.  12  da  parte dell'impresa o, per i casi in cui e' previsto, da parte dell'istituto collaboratore,   sono  tenute  a  verificarne  la  completezza  e  la regolarita',  con  riferimento, in particolare, ai dati esposti nella Scheda  Tecnica  rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, alla presenza  del piano descrittivo (in doppia copia) e della delibera di finanziamento  bancario e/o della delibera della societa' di leasing; le  banche, inoltre, devono verificare che il Modulo sia in originale e  compilato  in  ogni  sua  parte,  che  la Scheda Tecnica sia stata redatta  tramite  il  software ministeriale e che sia allegata doppia copia  del relativo floppy disk. La domanda che alla data di chiusura dei  termini  di  presentazione delle domande di agevolazioni risulti carente  dei suddetti elementi e dell'ulteriore documentazione di cui all'allegato  n. 12, fatto salvo quanto precisato al successivo punto 6.2   in   merito   alla   mancata   indicazione   della  percentuale dell'agevolazione   richiesta,   nonche'  quella  trasmessa  oltre  i predetti  termini,  non e' considerata valida e deve essere respinta, con  una specifica nota contenente, nel rispetto dei principi dettati dalla   legge  7 agosto  1990,  n.  241  e  successive  modifiche  ed integrazioni,  puntuali  ed  esaurienti motivazioni, trattenendo agli atti  il  Modulo di domanda e la documentazione a corredo. Detta nota deve  essere  trasmessa  anche  al  Ministero,  alla  regione  o alla provincia  autonoma  (nel  caso  di  Trento  o Bolzano) competente e, secondo   il   caso,   al   soggetto  finanziatore  e/o  all'istituto collaboratore.
 Con   riferimento   ai   dati   ed   alla  documentazione  prodotti dall'impresa,  la banca concessionaria puo' richiedere esclusivamente la  rettifica  dei  soli  errori  e  irregolarita'  formali,  nonche' precisazioni  e  chiarimenti  ritenuti necessari per il completamento dell'attivita'   istruttoria,   con   una   specifica,  formale  nota raccomandata  con  avviso  di  ricevimento.  L'impresa  e'  tenuta  a corrispondere  in modo puntuale e completo alla richiesta della banca concessionaria  con  nota trasmessa con le medesime modalita', valide per  le  domande,  di  cui al precedente punto 5.3, entro e non oltre quindici  giorni  successivi alla data di ricevimento della richiesta medesima; in caso contrario la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta  e  la  banca  concessionaria,  ne da' tempestiva e motivata comunicazione   all'impresa   interessata   con  nota  trasmessa  per conoscenza anche al Ministero, alla regione o alla provincia autonoma (nel  caso  di  Trento  o Bolzano) interessata e, secondo il caso, al soggetto finanziatore e/o all'istituto collaboratore.
 5.7 Accertata la regolarita' e la completezza del Modulo di domanda e della documentazione prevista, la banca concessionaria procede alla istruttoria e redige una relazione attenendosi allo schema concordato con  il Ministero. La banca concessionaria puo' richiedere, nel corso dell'istruttoria,   oltre   che   la  rettifica  dei  soli  errori  e irregolarita'  formali,  anche  precisazioni  e  chiarimenti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori.
 L'accertamento istruttorio riguarda principalmente:
 -  la  sussistenza  di  tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni;
 -  la  conformita' della delibera di finanziamento ordinario e/o, per  i  programmi  che  prevedono  investimenti da realizzare tramite locazione  finanziaria, della delibera della societa' di leasing alle condizioni  e  allo schema di cui alla convenzione stipulata ai sensi della  delibera  del  CIPE n. 76 del 15 luglio 2005; la delibera deve contenere  specifico riferimento al programma di investimenti oggetto della     domanda     di     agevolazione    e    alla    valutazione economico-finanziaria    dell'iniziativa    svolta    dal    soggetto finanziatore  e/o  dalla  societa'  di  leasing.  Le banche accertano inoltre  che  la delibera abbia un importo ed una validita' temporale compatibili  con  l'iniziativa e con i tempi necessari per la stipula del  contratto  di  finanziamento  di cui al successivo punto 6.8; in mancanza di detta compatibilita', la banca concessionaria richiedera' all'impresa  una  nuova delibera o conferma della delibera originaria che,  in  deroga  a  quanto  previsto  al  punto  5.6  in merito alle richieste  di integrazioni, dovra' pervenire, pena la decadenza della domanda,  entro  e non oltre quindici giorni prima del termine ultimo per  l'invio  al  Ministero  delle  risultanze  istruttorie. La banca concessionaria  acquisisce,  inoltre,  la  conferma dell'accordo e la conferma   del   mandato   interbancario  sottoscritte  dal  soggetto finanziatore  e/o  dalla  societa'  di  leasing ai sensi della citata convenzione;
 - la validita' tecnica del programma, con particolare riferimento alla potenzialita' degli impianti ed alle produzioni conseguibili per i  programmi  riguardanti i settori «Industria» e «Turismo» ovvero ai volumi  di  vendita  previsti  per i programmi riguardanti il settore «Commercio»; le banche concessionarie valutano, inoltre, la validita' del  programma  sotto  il  profilo delle prestazioni ambientali sulla base   di   quanto  indicato  nel  piano  descrittivo  nonche'  nelle specifiche  dichiarazioni  in materia che l'impresa proponente allega alla domanda;
 -  la  coerenza  del  piano  finanziario  per  la copertura degli investimenti  e  delle  spese  relative  alla normale gestione con le spese   ritenute   ammissibili   e   le  corrispondenti  agevolazioni concedibili.  Le  banche  verificano,  altresi',  che l'importo degli altri  mezzi  finanziari  esenti  da qualsiasi aiuto pubblico non sia inferiore,  in  valore nominale, al 25% dell'investimento ammissibile (si veda il punto 2.1);
 -  la  piena  disponibilita' dell'immobile (suolo e/o fabbricati) nell'ambito   del   quale   viene   realizzato   il  programma  e  la corrispondenza  dell'immobile  stesso,  in relazione all'attivita' da svolgere,  ai  vigenti  specifici  vincoli  edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso; qualora la predetta disponibilita' sia comprovata da un atto formale di assegnazione di un lotto, l'accertamento dovra' riguardare  anche la compatibilita' dei tempi richiamata nel medesimo punto  1.1,  ricorrendo,  se  e'  il  caso  tenuto conto di eventuali termini piu' restrittivi di cui al precedente punto 1.8 alla modifica da  due  a  tre  quote annuali del richiesto regime di erogazione del contributo in conto capitale di cui al punto 7.1;
 -  l'ammissibilita' degli investimenti indicati dall'impresa, sia per  quanto  attiene  alla pertinenza che alla congruita' delle spese prospettate, al fine di proporne l'ammontare per le agevolazioni e la relativa suddivisione nei principali capitoli di spesa;
 -  i  dati  che  determinano il valore degli indicatori di cui al successivo  punto  6.1,  ad  eccezione di quello relativo alla misura richiesta  delle  agevolazioni, che viene indicato dall'impresa e non puo' essere modificato a seguito degli accertamenti istruttori.
 La  banca  concessionaria  verifica  altresi',  con  riferimento ai programmi  che prevedono investimenti da realizzare tramite locazione finanziaria, che sussistano le condizioni stabilite al punto 2.3.
 La   banca   concessionaria   puo'   rettificare,   in  esito  agli accertamenti  istruttori, i dati relativi al calcolo degli indicatori (con  la sola eccezione della percentuale richiesta dell'agevolazione massima  consentita),  ma,  comunque,  mai  in  modo  da  determinare incrementi  del  valore  degli  indicatori  medesimi  che  non  siano conseguenza  di  riduzioni  dell'investimento  ammissibile  o che non dipendano  da  rettifiche  di  chiari  errori o irregolarita' formali comprovati da riscontri oggettivi.
 Per quanto concerne l'esame di pertinenza e congruita' delle spese, si  precisa  che il primo deve tendere ad evidenziare spese, appunto, non  pertinenti,  ai  sensi  della normativa vigente, al programma da agevolare  e  ad  escluderle  da quelle proposte per le agevolazioni. Tali  spese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono quelle  relative  a  manutenzioni, beni usati, acquisto di terreno di superficie   eccedente   rispetto   ai  reali  fabbisogni  produttivi dell'impresa,  fabbricati o parti degli stessi adibiti ad usi diversi da  quelli  connessi all'attivita' produttiva, beni la cui natura non ne  consente  l'uso  per  il  periodo minimo prescritto, minuterie ed utensili  di  uso manuale comune, ecc. Per quanto concerne l'esame di congruita',   si   distingue   tra  quello  condotto  ai  fini  della concessione  provvisoria e quello per l'erogazione. Nella prima fase, tale  esame  deve  essere  finalizzato  alla  valutazione  del  costo complessivo   del   programma,   in  relazione  alle  caratteristiche tecniche,  senza condurre accertamenti sul costo dei singoli beni - a meno  che  non  emergano  elementi  chiaramente  e  macroscopicamente incongrui   -   tenuto   conto  dell'esigenza  di  non  aggravare  il procedimento di adempimenti che non siano strettamente necessari agli scopi   cui   il  procedimento  stesso  e'  finalizzato.  L'esame  di congruita'  da condurre in sede di erogazione a stato di avanzamento, dovra'  essere,  invece,  puntuale  e  dovra' essere teso a valutare, anche  attraverso  la  documentazione di spesa ed in riferimento alle caratteristiche  costruttive e di prestazione, l'adeguatezza dei piu' significativi   costi   esposti   rispetto   al   totale  complessivo dell'investimento prospettato.
 L'istruttoria  delle  domande  deve  concludersi  con  un  giudizio positivo o negativo sull'agevolabilita' del programma.
 Le  banche  concessionarie  inviano  alle  imprese interessate, nel rispetto  dei  principi  dettati  dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modifiche  e  integrazioni,  una  nota con la quale danno informazione  dell'esito  istruttorio.  Per  le  domande definite con esito  positivo  la  predetta  nota (redatta secondo lo schema di cui all'allegato  n.  16) e' trasmessa anche alle regioni e alle province autonome competenti e indica l'importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili, i beni e le relative spese eventualmente  ritenute  non  ammissibili  e  i  dati proposti per il calcolo  degli  indicatori,  cosi'  come eventualmente rettificati in sede  istruttoria; la medesima nota e' altresi' trasmessa al soggetto finanziatore.  Per  le  domande  definite con esito negativo, la nota espone  compiutamente  le  motivazioni  su  cui  si  fonda tale esito istruttorio.
 Entro   novanta   giorni  dalla  scadenza  del  termine  finale  di presentazione  delle  domande  (si  veda il precedente punto 5.1), le banche  concessionarie,  secondo le modalita' indicate dal Ministero, trasmettono  al  Ministero  stesso  le  risultanze istruttorie e alla Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.  i  dati  relativi  alle domande definite con esito positivo. Per il computo del suddetto termine, non si  considera il mese di agosto. La Cassa depositi e prestiti S.p.a., entro  dieci  giorni  dal  ricevimento  della predetta comunicazione, informa   il   Ministero  delle  attivita'  produttive  dell'avvenuta adozione delle delibere di finanziamento agevolato.
 5.8  Nel caso in cui, successivamente alla domanda di agevolazione, al  soggetto  richiedente  ne subentri un altro a seguito di fusione, scissione,  conferimento  o  cessione  d'azienda  o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da  notaio,  il  nuovo  soggetto  puo' richiedere di subentrare nella titolarita'  della  domanda e, qualora gia' emessa, della concessione delle  agevolazioni.  Il subentro nella titolarita' della concessione puo'  essere  consentito,  fra  l'altro, a condizione che, qualora ai fini  dell'inserimento  in  graduatoria  siano  state riconosciute le premialita'  di  cui  al  punto 6.5, sia verificata, anche in capo al soggetto  subentrante, la sussistenza delle medesime condizioni utili per  le predette premialita' alla data in cui ha effetto l'operazione societaria  di  cui si tratta. Con riferimento all'eventuale subentro nella  titolarita'  della  domanda fermo restando l'obbligo di cui al precedente   punto   5.3  circa  la  tempestiva  comunicazione  delle variazioni  intervenute  nel programma da parte del soggetto titolare della  domanda  stessa la possibilita' di ammettere il detto subentro risulta  evidentemente  subordinata,  dovendo  essere salvaguardati i tempi   previsti  dal  precedente  punto  5.7  per  gli  accertamenti istruttori,  al  fatto  che la richiesta alla banca concessionaria di subentro  nella  titolarita'  della  domanda  di agevolazione avvenga entro e non oltre il termine finale di presentazione delle domande.
 Ai fini del subentro:
 a) il   soggetto   subentrante   sottoscrive,   con  le  medesime modalita',  le  dichiarazioni,  gli  impegni, le autorizzazioni e gli obblighi  gia'  sottoscritti  dal  soggetto  richiedente  in  sede di domanda  di  agevolazione  e  presenta  una delibera di finanziamento ordinario  e/o,  in relazione agli investimenti da realizzare tramite locazione finanziaria, una delibera della societa' di leasing, per un importo  pari  al  finanziamento  agevolato  indicato  nella delibera rilasciata  a  favore  del primo soggetto o, qualora gia' emesso, nel decreto  di  concessione provvisoria; qualora sia gia' stata prodotta la  Scheda  Tecnica, lo stesso soggetto subentrante aggiorna, tramite una  specifica  dichiarazione  sostitutiva  di notorieta' del proprio legale  rappresentante  o  procuratore  speciale,  solo  i  dati e le informazioni  di  cui  ai  punti  A e D della Scheda Tecnica medesima variati  a  seguito  del  subentro, fermi restando tutti gli altri, e trasmette  la  documentazione,  di  cui  al  precedente  punto 5.3 ed all'allegato  12,  limitatamente  alla  parte  variata  a seguito del subentro medesimo;
 b) la  banca  concessionaria  verifica,  con riferimento al nuovo soggetto,  alla  dimensione  dello stesso ed al programma di cui alla domanda  di  agevolazione, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi  per  la  concessione  o  la  conferma  delle  agevolazioni medesime;
 c) la  dimensione  del soggetto subentrante viene rilevata, con i criteri di cui al precedente punto 1.3 e con riferimento alla data in cui  lo  stesso  diviene  legittimamente  titolare  del  programma e, quindi,  a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta;
 d) le  agevolazioni  vengono  calcolate  sulla  base della misura agevolativa  massima  relativa al soggetto subentrante, applicando la percentuale  richiesta indicata nella domanda dal primo soggetto; nel caso  di  concessione  gia' emessa, il nuovo valore dell'agevolazione non  puo', comunque, superare l'importo indicato nel decreto relativo a detta concessione. Qualora l'operazione societaria di cui si tratta abbia  effetto  nel  corso  del  prescritto  quinquennio d'obbligo di mantenimento  dei  beni  agevolati, nel calcolo delle agevolazioni si tiene  conto delle frazioni di detto quinquennio relative al soggetto originario ed a quello subentrante;
 e) gli  altri  dati  relativi  al calcolo degli indicatori di cui alla  Scheda  Tecnica  sono  soggetti  ai  medesimi  vincoli  ed alle medesime condizioni sussistenti in capo al primo soggetto;
 f) qualora  il  subentro  intervenga successivamente alla stipula del  contratto di finanziamento con il primo soggetto, detta proposta e'  comunicata dalla banca concessionaria anche al soggetto agente di cui  al  punto  6.8,  per  gli adempimenti di competenza attinenti al contratto di finanziamento medesimo.
 5.9  Nel  caso  in  cui  un'impresa  che intenda richiedere o abbia richiesto  o  ottenuto le agevolazioni della legge n. 488/1992 per un programma  di investimenti che essa stessa intende sostenere o che ha sostenuto  nell'ambito di una propria unita' produttiva, ceda o abbia ceduto  ad  un  altro  soggetto,  mediante  contratto  di affitto, la gestione  dell'azienda  o del ramo d'azienda nell'ambito del quale si sviluppa il detto programma, essa puo', in particolari ed eccezionali casi  e fornendo le necessarie garanzie, rispettivamente, avanzare la domanda  di agevolazione o una specifica istanza tesa al mantenimento della  validita'  della  domanda  stessa  o dell'eventuale decreto di concessione.  Per  il settore «Turismo» l'affitto non puo' riguardare la  gestione dei servizi annessi, qualora questi non rientrino tra le ulteriori attivita' ammissibili indicate dalle regioni.
 Per    il    settore   «Commercio»,   l'istanza   puo'   riguardare esclusivamente il mantenimento dell'eventuale decreto di concessione.
 Con  riferimento  all'istanza  per  il mantenimento della validita' della domanda fermo restando l'obbligo di cui al precedente punto 5.3 circa  la  tempestiva  comunicazione delle variazioni intervenute nel programma  da  parte  del  soggetto  titolare della domanda stessa la possibilita'    di   ammettere   la   suddetta   operazione   risulta evidentemente  subordinata,  dovendo  essere  salvaguardati  i  tempi previsti dal precedente punto 5.7 per gli accertamenti istruttori, al fatto  che la richiesta alla banca concessionaria avvenga entro e non oltre  il  termine  finale  di  presentazione  delle  domande. A tale riguardo  giova  ricordare  comunque  che,  in ogni caso, non possono essere prese in considerazione le istanze, tese al mantenimento della validita'  della domanda, relative a contratti di affitto che abbiano effetto  ai fini del calcolo degli indicatori utili per la formazione delle  graduatorie  ed  intervenuti successivamente alla chiusura dei termini  di  presentazione  delle domande di agevolazioni e fino alla pubblicazione delle graduatorie, in quanto gli stessi, ai sensi della vigente normativa, comportano la decadenza della domanda.
 Ai fini di cui sopra:
 a) il  soggetto interessato, insieme alla domanda di agevolazione ovvero  all'istanza per il mantenimento della validita' della domanda stessa   o   dell'eventuale   decreto  di  concessione,  fornisce  le motivazioni  che stanno alla base della decisione e che impediscono o rendono  non  conveniente la continuazione della gestione in proprio, il  momento  in  cui la decisione stessa e' maturata, le notizie e le informazioni  sul  soggetto  subentrante  nella  conduzione e su ogni altro   elemento   utile  alla  valutazione,  da  parte  della  banca concessionaria, circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a  seguito  dell'operazione  di  affitto,  l'interesse  pubblico  che potrebbe   condurre   o   che  ha  condotto  alla  concessione  delle agevolazioni;
 b) il medesimo soggetto interessato, inoltre, allega alla domanda di  agevolazione  ovvero  alla  predetta  istanza  una  dichiarazione sostitutiva   di  notorieta'  del  proprio  legale  rappresentante  o procuratore  speciale  con  la  quale  aggiorna/integra  i  dati e le informazioni  della propria Scheda Tecnica con quelli del conduttore, l'ulteriore  documentazione  prevista  dalla  normativa a corredo del Modulo  di  domanda,  limitatamente alla parte per la quale rileva il contratto  di affitto, nonche' una dichiarazione attestante l'assenso all'operazione  del  soggetto  finanziatore  e/o  della  societa'  di leasing;
 c) la   banca  concessionaria  effettua  le  proprie  valutazioni istruttorie  in merito a quanto rappresentato dall'impresa attraverso la  domanda  o l'istanza e la documentazione di cui ai predetti punti a) e b) e inoltra al Ministero delle attivita' produttive una propria motivata   proposta   di   accoglimento  o  di  rigetto  dell'istanza dell'impresa;
 d) il  Ministero  delle  attivita'  produttive,  sulla base della proposta   della   banca   concessionaria,   adotta   i   conseguenti provvedimenti.  In  caso di non accoglimento dell'istanza, qualora la cessione  in affitto sia gia' avvenuta o avvenga comunque, la domanda decade ovvero le agevolazioni concesse sono revocate. I provvedimenti adottati   dal   Ministero   sono   comunicati  a  cura  della  banca concessionaria  anche  al  soggetto finanziatore e/o alla societa' di leasing,  ovvero  al  soggetto  agente  di  cui  al  punto  6.8 se il contratto di finanziamento e' stato gia' stipulato.
 Ottenuta  la concessione delle agevolazioni ovvero l'autorizzazione all'operazione  di affitto, il proprietario ed il conduttore, ai fini della  prima  erogazione  utile  delle  agevolazioni  successiva alla concessione   ovvero   all'autorizzazione   medesima,   sottoscrivono ciascuno  uno specifico atto, secondo gli schemi di cui agli allegati nn. 17 e 18, attraverso il quale prendono atto dell'obbligo del pieno rispetto  degli  impegni  che  la  concessione  comporta  - quali, ad esempio,  quelli  riferiti  al  rispetto  delle  norme  urbanistiche, ambientali,  sul  lavoro,  settoriali, ecc. - ed il proprietario, che rimane,  comunque,  l'unico  titolare delle agevolazioni, mantiene la piena  ed  esclusiva responsabilita' in ordine al mancato rispetto di tali  impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal conduttore.
 5.10  Nel  caso  in  cui  un'impresa  che  abbia  richiesto o abbia ottenuto  le agevolazioni della legge n. 488/1992 per un programma di investimenti  che  essa  stessa  ha sostenuto o che intende sostenere nell'ambito  di  una  propria  unita' produttiva, trasferisca o abbia trasferito ad un altro soggetto parte delle attivita' produttive o di servizio  e  dei  relativi beni strumentali agevolati nell'ambito del detto  programma,  mediante atto di conferimento, scorporo o cessione di  ramo d'azienda (comunemente denominato «outsourcing»), essa puo', fermi  restando  i  propri requisiti soggettivi di ammissibilita', in particolari  casi  opportunamente  motivati  e fornendo le necessarie garanzie,  avanzare  una specifica istanza tesa al mantenimento della validita'   della   domanda   stessa   o  dell'eventuale  decreto  di concessione  delle  agevolazioni  in  relazione  alle  sole spese del programma   dalla   stessa   sostenute.   Per  il  settore  «Turismo» l'operazione  di  «outsourcing»  non  puo' riguardare la gestione dei servizi  annessi  qualora  questi  non  rientrino  tra  le  ulteriori attivita' ammissibili indicate dalle regioni.
 Inoltre,  per  i  settori  «Turismo»  e «Commercio», l'istanza puo' riguardare  esclusivamente  il mantenimento dell'eventuale decreto di concessione.
 Con  riferimento  all'istanza di mantenimento della validita' della domanda fermo restando l'obbligo di cui al precedente punto 5.3 circa la   tempestiva   comunicazione   delle  variazioni  intervenute  nel programma  da  parte  del  soggetto  titolare della domanda stessa la possibilita'   di   ammettere   il   predetto  trasferimento  risulta evidentemente  subordinata,  dovendo  essere  salvaguardati  i  tempi previsti dal precedente punto 5.7 per gli accertamenti istruttori, al fatto  che la richiesta alla banca concessionaria avvenga entro e non oltre  il  termine  finale  di  presentazione  delle  domande. A tale riguardo  giova  ricordare  comunque  che,  in ogni caso, non possono essere prese in considerazione le istanze, tese al mantenimento della validita'  della  domanda,  relative  ai  suddetti  trasferimenti che abbiano  effetto  ai  fini  del calcolo degli indicatori utili per la formazione  delle  graduatorie  ed  intervenuti  successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni e fino  alla  pubblicazione delle graduatorie, in quanto gli stessi, ai sensi della vigente normativa, comportano la decadenza della domanda.
 Ai fini di cui sopra:
 a) il   soggetto   interessato,   insieme   all'istanza   per  il mantenimento   della   validita'  della  domanda  di  agevolazione  o dell'eventuale  decreto  di  concessione,  allega  una  dichiarazione attestante  l'assenso  all'operazione  del  soggetto finanziatore e/o della societa' di leasing e fornisce:
 -  gli  elementi  che  evidenzino  compiutamente  le  attivita' produttive  e/o  di  servizio  interessate  dal  trasferimento  e che assicurino  circa  il  mantenimento, anche a seguito dell'operazione, della  organicita'  e  funzionalita'  del  programma  da  agevolare o agevolato;
 -  un  elenco  dei  beni  agevolati interessati dal trasferimento secondo  le  modalita'  di  cui  al precedente punto 3.13 e l'impegno circa  l'esclusivo  utilizzo  degli stessi per le finalita' del detto programma;
 -  le  motivazioni  che  stanno alla base della decisione e che impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione in proprio ed il momento in cui la decisione stessa e' maturata;
 -  le  notizie  e le informazioni sul soggetto destinatario del trasferimento  e  su  ogni  altro elemento utile alla valutazione, da parte  della  banca  concessionaria, circa le necessarie garanzie che venga  salvaguardato, a seguito dell'operazione, l'interesse pubblico che  potrebbe  condurre  o  che  ha  condotto  alla concessione delle agevolazioni;
 b) la   banca  concessionaria  effettua  le  proprie  valutazioni istruttorie  in merito a quanto rappresentato dall'impresa attraverso l'istanza  e  la documentazione di cui al predetto punto a) e inoltra al Ministero delle attivita' produttive una propria motivata proposta di accoglimento o di rigetto dell'istanza dell'impresa;
 c) il  Ministero  delle  attivita'  produttive,  sulla base della proposta  della  banca  concessionaria  in  merito all'istanza per il mantenimento   della   validita'  della  domanda  di  agevolazione  o dell'eventuale   decreto   di   concessione,   adotta  i  conseguenti provvedimenti.  In  caso di non accoglimento dell'istanza, qualora il trasferimento sia gia' avvenuto o avvenga comunque, la domanda decade o  le  agevolazioni  concesse  a  fronte  dei  beni  interessati  dal trasferimento  stesso  vengono revocate. I provvedimenti adottati dal Ministero  sono comunicati a cura della banca concessionaria anche al soggetto  finanziatore  e/o  alla  societa'  di  leasing,  ovvero  al soggetto  agente di cui al punto 6.8 se il contratto di finanziamento e' stato gia' stipulato.
 Ottenuta  la concessione delle agevolazioni ovvero l'autorizzazione all'operazione di trasferimento, l'impresa istante ed il destinatario del  trasferimento,  ai  fini  della  prima  erogazione  utile  delle agevolazioni  successiva  alla  concessione ovvero all'autorizzazione medesima,  sottoscrivono  ciascuno  uno  specifico  atto, secondo gli schemi  di  cui  agli  allegati  numeri 19  e 20, attraverso il quale assumono  gli  obblighi  che  la  concessione  comporta  -  quali, ad esempio,  quelli  riferiti  al  rispetto  delle  norme  urbanistiche, ambientali,  sul  lavoro,  settoriali, ecc. - e l'impresa istante, in particolare, in quanto unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena  ed  esclusiva responsabilita' in ordine al mancato rispetto di tali  impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche  se  dipendente  da  comportamenti  tenuti dal destinatario del trasferimento. In merito all'erogazione delle agevolazioni si precisa che, anche nell'ipotesi in cui i beni oggetto del trasferimento siano acquisiti  in  locazione  finanziaria,  le  erogazioni stesse vengono disposte in favore dell'impresa istante pur se nei relativi contratti subentri il soggetto destinatario del trasferimento. 6 - Graduatorie e concessioni provvisorie.
 6.1  La  concessione  delle  agevolazioni  avviene sulla base della posizione  assunta dai programmi in specifiche graduatorie di merito, distinte  per  ciascun  settore, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima   fino  all'esaurimento  dei  fondi  disponibili  per  ciascuna graduatoria.
 Le graduatorie sopra richiamate sono:
 a) una  graduatoria  ordinaria  per ciascuna regione, relativa ai programmi  comportanti investimenti complessivamente ammissibili fino a  25  milioni di euro per i settori «Industria» e «Turismo» e fino a 20 milioni di euro per il settore «Commercio»;
 b) una  graduatoria  speciale  per  ciascuna regione, riferita ai programmi  comportanti investimenti complessivamente agevolabili fino a  25  milioni di euro per i settori «Industria» e «Turismo» e fino a 20  milioni  di  euro per il settore «Commercio» e relativi alle aree territoriali o ai settori di attivita' eventualmente individuati come prioritari  dalla  regione  ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera b) del decreto attuativo;
 c) limitatamente   ai   settori   «Industria»  e  «Turismo»,  due graduatorie  multiregionali, una per le iniziative ubicate nelle aree del   Mezzogiorno  e  l'altra  per  quelle  ubicate  nelle  aree  del Centro-Nord,   riguardanti   i   programmi  comportanti  investimenti complessivamente  ammissibili superiori a 25 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.
 Per  quanto  concerne le graduatorie regionali speciali di cui alla precedente lettera b):
 - ciascuna regione puo' destinare a tale graduatoria non piu' del 50% delle risorse ad essa destinate;
 -  non  e'  consentita  una  combinazione  tra  i  due criteri di formazione per aree o per settori ne' la formulazione di due distinte graduatorie;
 -   ciascuna   «area»   e'   costituita   dall'intero  territorio ammissibile di comuni la cui superficie complessiva non superi il 50% di quella ammissibile della regione;
 -  ciascun  settore  di  attivita'  e' individuato con i seguenti criteri:  per il settore «Industria» con riferimento alle «Divisioni» ammissibili  della  Classificazione  della attivita' economiche ISTAT 2002,  per  il  settore  «Turismo»  con  riferimento  alle  attivita' ammissibili  indicate  all'art.  1,  comma  4, lettera b) del decreto attuativo,  ivi  comprese quelle ulteriori individuate dalle regioni, per  il  settore  «Commercio» con riferimento a quelle contrassegnate dalle lettere da c1) a c6) dell'art. 1, comma 4 del medesimo decreto;
 -  le  regioni  formulano  le  proposte relative alle graduatorie speciali  entro  il  31 ottobre  di  ciascun  anno, contestualmente a quelle  concernenti le priorita' di cui al punto 6.4, con riferimento alle domande da presentare nell'anno successivo;
 -  eventuali  programmi  che,  per  esaurimento  delle specifiche risorse,  dovessero  risultare  non  agevolati nella misura richiesta dall'impresa   nelle   graduatorie   regionali  speciali,  concorrono automaticamente  all'attribuzione  delle  risorse  disponibili per le corrispondenti  graduatorie  regionali  ordinarie di cui alla lettera a);
 - le risorse destinate dalle regioni alle graduatorie speciali ed eventualmente  non attribuite, sono automaticamente utilizzate per le corrispondenti graduatorie di cui alla lettera a).
 Tutte  le  dette  graduatorie  vengono  formate dal Ministero entro trenta   giorni   dal   termine  finale  di  invio  delle  risultanze istruttorie  da  parte  delle  banche  concessionarie e vengono dallo stesso Ministero pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  In ciascuna graduatoria vengono inseriti tutti i programmi i  cui  esiti  istruttori delle banche concessionarie siano positivi, indicando,   sulla   base   delle   disponibilita'   attribuite  alla graduatoria  medesima,  quelli  agevolabili e quelli che non potranno ottenere   l'agevolazione   per  insufficienza  delle  disponibilita' medesime.  Ai fini dell'attribuzione delle risorse, con riferimento a ciascuna graduatoria di cui alle precedenti lettere a) e b), si tiene conto di una riserva del 70% in favore delle piccole e medie imprese; le  somme della suddetta riserva del 70% eventualmente non utilizzate dalle  piccole  e medie imprese vengono assegnate alle grandi imprese della medesima graduatoria.
 La  posizione  che  ciascun  programma  assume nella graduatoria di pertinenza e' determinata in relazione ai valori assunti dai seguenti indicatori:
 1)  rapporto  tra  la  misura  massima  del  contributo  in conto capitale  concedibile  e la misura richiesta (la tabella delle misure agevolative concedibili e' riportata nell'allegato n. 1);
 2)  rapporto  tra  le  spese ammissibili relative ad investimenti innovativi e il totale delle spese ammissibili;
 3)  punteggio  complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche  priorita' che, per le graduatorie ordinarie e speciali di cui alle precedenti lettere a) e b) sono individuate dalle regioni e, per  le graduatorie multiregionali di cui alla precedente lettera c), sono definite con decreto del Ministro delle attivita' produttive, ai sensi dell'art. 8, comma 10 del decreto attuativo.
 In  merito alla determinazione di ciascuno dei detti indicatori, si specifica quanto indicato nei punti seguenti.
 6.2 Indicatore n. 1: ciascuna impresa, all'atto della presentazione della  domanda  di  agevolazione,  puo'  richiedere  l'intera  misura agevolativa  massima  del  contributo  in conto capitale, o una parte della stessa, ovvero non richiedere tale forma di agevolazione. Detto indicatore  non puo' essere oggetto di rettifica da parte della banca concessionaria  e  l'impresa,  una volta indicata la misura richiesta nella Scheda Tecnica, non puo' piu' modificarla una volta trascorsi i termini  per la presentazione delle domande; la misura deve risultare coerente  con  il  piano  di copertura del fabbisogno finanziario del programma  e rispettare le condizioni di cui al precedente punto 2.1, cio'  in  relazione anche a quanto esposto al precedente punto 5.7 in merito   alle   valutazioni   istruttorie   da   parte   della  banca concessionaria.
 Ai fini di cui sopra:
 -    la    misura   dell'agevolazione   richiesta   deve   essere necessariamente espressa in rapporto alla misura percentuale massima, indicando  punti  percentuali interi, in lettere ed in cifre; in caso di  difformita'  tra  le  due indicazioni si assume la percentuale in lettere;  nel  caso  in  cui vengano indicate frazioni decimali, come misura richiesta viene assunta la parte intera precedente la virgola;
 -  in  caso  di  mancata indicazione nella Scheda Tecnica di tale percentuale si considera che l'impresa non abbia inteso rinunciare ad una  quota  dell'agevolazione  massima  concedibile  e,  pertanto, la misura richiesta viene assunta pari al 100% di quella massima;
 -  qualora  la misura richiesta venga indicata pari a 0%, per cui l'impresa   rinuncia   completamente  all'agevolazione  in  forma  di contributo   in   conto   capitale,   ai   soli   fini   del  calcolo dell'indicatore  il  denominatore  del  suddetto rapporto e' assunto, convenzionalmente, pari a 0,01%;
 -   alla   riduzione   del  contributo  in  conto  capitale  puo' corrispondere,   su   richiesta   dell'impresa,   un  incremento  del finanziamento  agevolato  di  importo  al massimo pari a quello della riduzione, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste al punto 2.1;  in  particolare  si  ricorda  che  l'importo  del finanziamento agevolato, cosi' come risultante dal predetto incremento, deve essere pari  a  quello  del  finanziamento  bancario,  ovvero della quota di leasing  ad  esso  equiparata (per tale ipotesi si veda il precedente punto  2.3);  in  ogni caso l'ammontare complessivo del contributo in conto  capitale,  del  finanziamento  agevolato  e del corrispondente finanziamento bancario (o quota leasing equiparata) non puo' superare l'importo degli investimenti ammissibili.
 6.3  Indicatore  n.  2:  gli  investimenti  innovativi  sono quelli individuati  dall'art. 8, comma 11, lettera b) del decreto attuativo. Al  riguardo,  con  specifico riferimento alle disposizioni contenute nelle  lettere  b.1),  b.2)  e  b.5)  del  medesimo comma, si ritiene opportuno precisare che le spese relative all'acquisizione di servizi per la realizzazione o personalizzazione di applicazioni informatiche sono  computate  tra gli investimenti innovativi solo se il programma prevede     altresi'    l'acquisizione    o    realizzazione    delle apparecchiature,   macchinari,  impianti,  piattaforme  e  tecnologie previste dalle sopra richiamate disposizioni.
 L'impresa   indica   in  Scheda  tecnica  il  valore  dei  predetti investimenti,  imputandoli esclusivamente ai capitoli di spesa di cui alle  lettere  e),  f)  e g) del precedente punto 3.9, e fornisce una descrizione  degli  stessi nel piano descrittivo di cui al punto 3.1; l'impresa  dovra'  inoltre allegare alla domanda una perizia giurata, rilasciata   da   un   professionista   iscritto   al  relativo  albo professionale  che  attesti la conoscenza nel dettaglio della o delle tecnologie  oggetto  degli  investimenti innovativi, descriva in modo puntuale  le  caratteristiche tecniche dei suddetti investimenti e ne attesti  la  rispondenza ad una delle categorie individuate dall'art. 8, comma 11, lettera b) del decreto attuativo.
 6.4  Indicatore  n.  3.  Le priorita' regionali sono individuate da ciascuna regione e provincia autonoma in base ai seguenti criteri:
 a) per  le  graduatorie  regionali ordinarie di cui al precedente punto  6.1,  lettera a), con riferimento alle aree del territorio, ai settori  di  attivita'  ed alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni;
 b) per  le  graduatorie  regionali speciali, di cui al precedente punto 6.1, lettera b):
 - con riferimento ai settori ed alle tipologie di investimento, nel caso di graduatorie speciali per aree;
 -  con riferimento alle aree ed alle tipologie di investimento, nel caso di graduatorie speciali per settori.
 Tali  priorita'  sono indicate attraverso l'attribuzione a ciascuna combinazione  dei  detti  elementi  di  un  punteggio numerico intero compreso  tra zero e trenta, per le graduatorie ordinarie, ovvero tra zero e venti, per quelle speciali.
 Ai fini di cui sopra:
 -  per aree del territorio si fa riferimento a quelle dei singoli Comuni;
 -  per  settori  di  attivita'  si fa riferimento: per il settore «Industria»  alla  Classificazione  delle  attivita' economiche ISTAT 2002,  per  il  settore «Turismo» alle attivita' ammissibili indicate all'art.  1,  comma 4, lettera b) del decreto attuativo, ivi comprese quelle   ulteriori   individuate   dalle   regioni,  per  il  settore «Commercio»  alle attivita' contrassegnate dalle lettere da c1) a c6) dell'art. 1, comma 4 del medesimo decreto;
 -  per  tipologie  di  investimento  si fa riferimento a ciascuna delle tipologie di cui all'art. 3 del decreto attuativo.
 Entro  il  termine  di cui al precedente punto 6.1, unitamente alle proposte  riguardanti  le  graduatorie  speciali,  le regioni possono comunicare   al  Ministero  le  priorita',  sia  per  le  graduatorie ordinarie  che  per  quelle  speciali,  da  applicare alle domande da presentare nell'anno successivo.
 Nel  caso  in  cui  una regione non formuli proposte in merito alla graduatoria  speciale  e/o  alle  priorita',  la graduatoria speciale relativa  alla  regione  medesima  non  viene  formata e l'indicatore regionale  assume,  per tutti i programmi della graduatoria regionale di  competenza,  valore  pari  a zero; si intendono invece confermate anche  per  l'anno successivo le proposte formulate dalla regione per l'anno  precedente  (relative  sia alla graduatoria speciale che alle priorita)  qualora  la  stessa  non  provveda  a modificarle entro il termine  sopra  indicato.  Il  Ministro  delle  attivita' produttive, valutata  la  compatibilita'  delle  proposte  avanzate dalle singole regioni   con   lo  sviluppo  complessivo  di  tutte  le  altre  aree interessate  oltre  che  con  le  ulteriori disposizioni del presente decreto, le approva entro il 31 dicembre di ciascun anno.
 A  ciascun  programma  viene,  pertanto,  attribuito  il  punteggio determinato  dalla regione con i criteri sopra indicati; il punteggio complessivo  cosi'  ottenuto  costituisce  il  valore dell'indicatore regionale del programma medesimo.
 Ai fini di cui sopra:
 -   il   punteggio   relativo   all'elemento  territoriale  viene attribuito  con  riferimento  all'ubicazione  dell'unita'  produttiva indicata   al   punto   B1  della  Scheda  Tecnica;  quello  relativo all'elemento  settoriale,  con  riferimento  al  punto  B4.2;  quello relativo  alla  tipologia,  con  riferimento  al  punto  B5  (si veda l'allegato n. 13); nel caso in cui l'unita' produttiva insista su due o  piu'  territori comunali, anche appartenenti a regioni diverse, ai quali  vengano  riconosciuti  punteggi  diversi,  alla  stessa intera unita'  produttiva  si  applica  il  punteggio  regionale relativi al comune  nel quale l'unita' medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie)   ed   il  programma  viene  inserito  nella  graduatoria regionale di pertinenza di detto comune;
 - nel caso di programma classificato, insieme, di «trasferimento» e  di  un'altra  tipologia  (si  veda  il  precedente  punto 3.8), il punteggio  relativo  all'elemento tipologico assume, per il programma stesso, il valore attribuito dalla regione a tale altra tipologia;
 -  nel  caso  in  cui un programma di investimenti riguardi due o piu'   attivita'  diverse  cui  la  regione  ha  attribuito  punteggi differenti, all'intero programma viene attribuito il punteggio minore tra  quelli attribuibili alle singole attivita' qualora separatamente considerate.
 Nel  caso  di  programmi  promossi dalle imprese di costruzioni che prevedano  l'utilizzo  dei  beni agevolati nei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione, di cui al precedente punto 1.5, si  applica il minore dei punteggi assegnati dalla regione al settore delle  costruzioni,  con riferimento alle aree del territorio ed alla tipologia del programma da agevolare.
 Per  quanto  riguarda  i pubblici esercizi, le indicazioni da parte delle  regioni  in  merito  alle attivita' da inserire nell'eventuale graduatoria  speciale,  nonche' ai punteggi da attribuire alle stesse ai  fini  dell'indicatore  regionale,  sono riferite, senza ulteriori frazionamenti  o  condizioni  particolari,  all'intera  categoria dei pubblici esercizi.
 Per   quanto  concerne  l'indicatore  relativo  alle  priorita'  da applicare  ai  fini della formazione delle graduatorie multiregionali di cui al precedente punto 6.1 lettera c), si precisa che il Ministro delle  attivita'  produttive  puo'  individuare, con proprio decreto, adottato  d'intesa  con  le  regioni,  i  punteggi  da  attribuire ai programmi   riguardanti  specifici  settori  di  attivita'  e/o  aree territoriali.  Il valore dell'indicatore e' pertanto rappresentato da detto punteggio.
 6.5  Il  valore di ciascuno dei predetti indicatori e' incrementato delle misure percentuali di seguito indicate, tra loro cumulabili:
 a) 1,5  %  per  i  programmi  proposti  dalle  imprese  che,  con riferimento   agli   ultimi   tre  bilanci  approvati  alla  data  di presentazione del Modulo di domanda, presentano un valore medio delle spese  di  ricerca  e  sviluppo,  rilevabili  dalla  relazione  sulla gestione  ovvero dalla nota integrativa di cui, rispettivamente, agli articoli 2428  e  2427  del  codice  civile,  pari  almeno  al 3% del fatturato;  l'incremento  degli  indicatori  e'  dello  0,75%  se  il predetto  valore  medio  delle  spese  di  ricerca e sviluppo e' pari almeno al 2% del fatturato e inferiore al 3%; il valore del fatturato da  considerare  e'  quello  corrispondente  alla  voce A.1 del conto economico  redatto  secondo  le  vigenti  norme del codice civile. Le imprese  trasmettono,  entro  la  data  di  chiusura  dei  termini di presentazione  delle  domande,  copia  dei succitati bilanci completi della   relazione   sulla   gestione   o,  in  mancanza,  della  nota integrativa, da cui risulti il valore e la descrizione delle spese di ricerca e sviluppo sostenute;
 b) 1% per i programmi proposti dalle imprese che, con riferimento all'ultimo  bilancio  approvato alla data di presentazione del Modulo di  domanda,  presentano  un  incremento  della  quota  di  fatturato derivante  da  esportazioni  dirette pari ad almeno il 30% del valore medio  della  stessa  quota  nei  tre  bilanci  precedenti  quello di riferimento,  ovvero  per i programmi proposti dalle imprese che, con riferimento  a  ciascuno degli ultimi tre bilanci approvati alla data di  presentazione  della domanda, presentino un valore della quota di fatturato  da  esportazioni  dirette pari ad almeno il 50% del valore complessivo  del  fatturato  di cui alla voce A.1 del conto economico redatto  secondo  le  vigenti  norme del codice civile; il valore del fatturato  da esportazioni dirette da considerare e' quello riportato nella  dichiarazione  annuale  IVA  di  ciascuno  degli  esercizi  di riferimento.  Le  imprese  trasmettono, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, copia dei succitati bilanci e delle dichiarazioni annuali IVA;
 c) 0,5 % per i programmi proposti dalle imprese che, alla data di presentazione  del  Modulo di domanda, abbiano gia' aderito a sistemi internazionali  riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS (Reg. CE 761/2001). A tal fine, le imprese trasmettono, entro la data  di  chiusura  dei termini di presentazione delle domande, copia della predetta certificazione;
 d) 0,5  %  per  i  programmi proposti dalle imprese risultanti da operazioni di fusione di cui agli articoli 2501 e seguenti del codice civile,   perfezionate   nei  dodici  mesi  antecedenti  la  data  di presentazione  del  Modulo  di  domanda;  le  predette  operazioni di fusione  devono  riferirsi a imprese che alla data di perfezionamento dell'operazione di fusione:
 -  siano  classificate  di  piccola o media dimensione ai sensi della disciplina comunitaria vigente;
 -  risultino  operanti  da  almeno  tre  anni;  a  tal  fine si considerano  operanti  le imprese che, con riferimento a ciascuno dei tre  bilanci  approvati  alla  medesima data, presentano un valore di fatturato diverso da zero alla voce A1 del conto economico;
 - presentino, con riferimento agli ultimi due bilanci approvati alla  medesima data, un valore medio dei ricavi da gestione tipica di cui  alla  voce A1 del Conto economico e delle immobilizzazioni nette di cui allo Stato patrimoniale pari, entrambi, ad almeno il 15% della somma  dei  predetti  valori  riferiti a tutti i soggetti interessati dalla fusione;
 -  operino  in settori di attivita' riconducibili alla medesima divisione  della  classificazione  delle  attivita'  economiche ISTAT 2002, ovvero siano contraddistinte da un forte collegamento economico a  monte  o  a  valle; a tal fine, il predetto collegamento economico sussiste    allorquando    ciascuna    delle    imprese   interessate dal-l'operazione  di  fusione  ha fatturato ad almeno una delle altre non  meno  del 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo bilancio  approvato  prima  del  perfezionamento  dell'operazione  di fusione; a tal proposito il fatturato di riferimento e' quello di cui alla voce A1 del Conto economico.
 Ai  fini  di  quanto  sopra  l'operazione  di  fusione  si  intende perfezionata  alla data in cui decorrono gli effetti della fusione ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile. Le imprese richiedenti le agevolazioni  trasmettono,  entro  la data di chiusura dei termini di presentazione  delle domande, copia dell'atto di fusione, certificati CCIAA, copia degli ultimi tre bilanci approvati riferiti alle imprese che  hanno partecipato alla fusione, dichiarazioni del rappresentante legale  dell'impresa  risultante  dalla  fusione,  redatte secondo lo schema  di  cui  all'allegato  n.  21,  attestanti  il  possesso  del requisito di PMI da parte di ciascuna delle predette imprese, nonche' copia  delle  documentazioni  contabili  comprovanti  il  valore  del fatturato  utile  al  fine di dimostrare il collegamento economico di cui sopra;
 e) 0,25 % per i programmi proposti dalle imprese nelle cui unita' produttive,  nei  dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo  di domanda, siano stati realizzati stages della durata minima di  tre  mesi, finalizzati all'inserimento di laureati, sulla base di accordi con Universita' o Centri di ricerca pubblici e privati. A tal fine,  le  imprese trasmettono, entro la data di chiusura dei termini di   presentazione  delle  domande,  copia  autentica  degli  accordi stipulati  con  le  Universita'  e/o i Centri di ricerca unitamente a copia autentica dei singoli contratti di stages;
 f) 0,25  %  per i programmi proposti da imprese che, alla data di presentazione  del  Modulo  di domanda, risultino dotate, nell'unita' produttiva  oggetto del programma, di strutture adibite ad asili nido conformi  alla  vigente normativa in materia, nonche' per i programmi proposti   da   imprese   che   abbiano   ottenuto,  con  riferimento all'esercizio  precedente  la  medesima data, la riduzione tariffaria dei  premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui agli  articoli 19  e  24  del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  del  12 dicembre  2000.  A  tal fine, le imprese trasmettono,  entro  la data di chiusura dei termini di presentazione delle  domande,  relativamente  alle strutture adibite ad asili nido, copia   dell'autorizzazione   rilasciata   dal   Comune   competente, relativamente   alla   dimostrazione   della   riduzione   tariffaria riconosciuta, copia del relativa provvedimento dell'INAIL;
 g) 1  %  per  i  programmi  proposti da imprese che, alla data di presentazione del Modulo di domanda, risultino costituite da non piu' di un anno; per le imprese individuali si fa riferimento alla data di iscrizione nel registro delle imprese.
 6.6  Il  punteggio  complessivo  che  il  programma  consegue e che determina  la  posizione  dello  stesso  in  graduatoria  e' ottenuto sommando  algebricamente  i  valori  degli  indicatori, eventualmente maggiorati  in base alle premialita' sopra indicate, normalizzati (si veda l'Appendice).
 Il  Ministero  si  riserva di sottoporre a verifica a consuntivo il valore  degli indicatori suscettibili di subire variazioni al fine di evidenziarne  gli  eventuali  scostamenti  in  diminuzione rispetto a quelli  posti  a  base  per  la formazione delle graduatorie. Ai fini della  verifica  concernente  l'indicatore  n. 2 di cui al precedente punto  6.3  l'investimento  complessivo da computare e' il minore tra quello ammesso in via definitiva e quello ammesso in via provvisoria.
 6.7   Per  i  programmi  utilmente  collocati  in  graduatoria,  il Ministero  adotta  i  decreti  di concessione provvisoria, nei limiti delle  risorse  finanziarie  assegnate  per  il  contributo  in conto capitale  e  per  il  finanziamento  agevolato,  procedendo in ordine decrescente dal primo e fino ad esaurimento delle risorse stesse; per i  programmi non agevolabili a causa dell'esaurimento delle risorse e per quelli definiti con esito istruttorio negativo, adotta i relativi provvedimenti  di  diniego  e  di  esclusione.  Tutti i provvedimenti adottati  sono  trasmessi  alle  banche concessionarie, che curano il conseguente  invio  alle  imprese,  agli  istituti  collaboratori  e, limitatamente  ai provvedimenti di concessione, ai soggetti agenti di cui al successivo punto 6.8.
 Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile di  ciascuna  graduatoria,  ad  eccezione di quelle speciali, dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilita' residue, si procede alla  concessione  della  somma  pari a dette disponibilita' residue, agevolando,  comunque, l'intero programma. E' fatta salva la facolta' per   l'impresa   interessata   di  rinunciare  formalmente  a  dette agevolazioni   ridotte   e  di  richiedere  l'inserimento  nel  bando successivo come specificato nel precedente punto 5.5. Eventuali somme che dovessero rendersi disponibili a seguito di successive esclusioni dalle  graduatorie,  di  rinunce  o  di  revoche  delle  agevolazioni concesse,  affluiscono  nelle  disponibilita'  dell'anno  o del bando successivo.
 Il   decreto   di   concessione,   oltre   ad   indicare  l'impresa beneficiaria,  la  tipologia  del  programma agevolato e l'ubicazione dell'unita'  produttiva,  indica, separatamente per i beni acquistati direttamente   dall'impresa  e  per  quelli  acquisiti  in  locazione finanziaria, gli investimenti ammessi alle agevolazioni suddivisi per capitolo di spesa e l'ammontare delle agevolazioni totali, articolate in  contributo  in  conto  capitale  e  finanziamento agevolato, e di ciascuna  delle  due  o, secondo il caso, tre quote del contributo in conto   capitale.  Il  decreto  stabilisce,  tra  l'altro,  a  carico dell'impresa titolare, i seguenti obblighi:
 a) di  dichiarare,  prima  dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto dopo la presentazione della domanda di agevolazione o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere,  per  i beni del programma oggetto della concessione, aiuti di  stato  di  qualsiasi  natura  in  base  ad altre leggi nazionali, regionali  o  comunitarie  o  comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche,  fatti  salvi  gli  aiuti  concessi  secondo  la regola de minimis;
 b) di  ottemperare,  prima dell'erogazione delle agevolazioni, ad eventuali   condizioni   particolari  specificatamente  indicate  nel decreto medesimo;
 c) di  non  distogliere  dall'uso  previsto  le  immobilizzazioni materiali  o  immateriali  agevolate,  prima  di  cinque  anni  dalla relativa data di entrata in funzione;
 d) di  osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
 e) di  ultimare il programma entro 24 o, secondo il caso, 48 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, fatti  salvi  i  minori termini eventualmente previsti per consentire l'ammissibilita'    del   programma   medesimo   al   cofinanziamento comunitario (si veda il precedente punto 1.8);
 f) di   realizzare   la  quota  di  investimenti  necessaria  per l'erogazione  a  stato di avanzamento della prima quota di contributo in  conto  capitale entro diciotto o, secondo il caso, trentasei mesi dalla data del decreto di concessione;
 g) di  comunicare  tempestivamente,  e  comunque  entro i termini prescritti,  la  data  di  ultimazione  del  programma e, nel caso di programma che preveda l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni in locazione  finanziaria,  di  trasmettere copia dell'ultimo verbale di consegna dei beni;
 h) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 i) limitatamente ai programmi di investimento relativi al settore «Industria»,  di  non  modificare,  nel  corso  di  realizzazione del programma  agevolato, l'attivita' economica alla quale sono destinati gli  investimenti  del programma stesso con conseguente inquadramento in  una  «divisione»  (due  cifre)  della  Classificazione ISTAT 2002 diversa  da  quella indicata al punto B4.2 della Scheda Tecnica, come eventualmente modificata in sede istruttoria;
 l) limitatamente ai programmi di investimento relativi al settore «Turismo»,   di  non  modificare,  nel  corso  di  realizzazione  del programma  agevolato,  l'indirizzo produttivo dell'impianto, con cio' trasformando    l'attivita'    esercitata    nell'unita'   produttiva interessata  dal  programma  stesso  da  ricettiva  a non ricettiva o viceversa;
 m) limitatamente ai programmi di investimento relativi al settore «Commercio»,  di  non  modificare,  nel  corso  di  realizzazione del programma  agevolato,  l'attivita'  alla  quale  sono  destinati  gli investimenti del programma stesso con conseguente inquadramento:
 - per le attivita' di cui alle lettere c1), c2), c3), c4) e c6) dell'art.  2,  comma 4 del decreto attuativo, in una «divisione» (due cifre) della Classificazione ISTAT 2002 diversa da quella indicata al punto  B4.2  della  Scheda  Tecnica, come eventualmente modificata in sede istruttoria;
 - per le attivita' di cui alla lettera c5) dello stesso art. 2, comma 4, in una diversa da quella indicata al punto B4.2 della Scheda Tecnica, come eventualmente modificata in sede istruttoria;
 n) di  stipulare  il  contratto  di  finanziamento  entro novanta giorni  dal  ricevimento del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni,   fatto   salvo   quanto  previsto  in  relazione  agli investimenti  da realizzare tramite locazione finanziaria (si veda il punto 6.8);
 o) di  ottemperare  agli  impegni  assunti  con  il  contratto di finanziamento e di non procedere alla sua estinzione anticipata prima dell'erogazione a saldo del contributo in conto capitale;
 p) di  restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non  dovute,  maggiorate  di  un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento  (TUR)  vigente  alla data dell'erogazione, fatti salvi i casi  in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
 6.8   Il  contratto  di  finanziamento,  relativo  sia  alla  quota agevolata  che a quella ordinaria, e' stipulato, successivamente alla concessione  delle agevolazioni ed entro novanta giorni dalla data di ricevimento   del   decreto   di  concessione  provvisoria  da  parte dell'impresa,  tra l'impresa beneficiaria e il soggetto agente, ossia il  soggetto  che ha sottoscritto, con la Cassa depositi e prestiti e il  Ministero  delle attivita' produttive, la convenzione di cui alla delibera  CIPE  n.  76  del  15 luglio  2005 per lo svolgimento delle attivita'  relative alla stipula, all'erogazione ed alla gestione del finanziamento;  il  soggetto  agente  puo'  coincidere  con  la banca concessionaria   o  e'  da  quest'ultima  indicato.  La  stipula  del contratto  e'  perfezionata,  in  conformita'  alle  disposizioni del decreto  attuativo,  sulla  base dell'avvenuta conferma, da parte del soggetto  finanziatore,  dell'accordo  e  del  mandato  interbancario previsti  dalla  predetta  convenzione. Per i programmi soggetti alla notifica   alla   Commissione  europea,  il  contratto  e'  stipulato successivamente   al  provvedimento  del  Ministero  delle  attivita' produttive  relativo  agli  esiti  di detta notifica ed entro novanta giorni dalla data di ricevimento del decreto medesimo.
 Nel   caso   di   investimenti  da  realizzare  mediante  locazione finanziaria,  il contratto di finanziamento, relativo alla sola quota agevolata,  e'  stipulato  tra  il  succitato  soggetto  agente  e la societa'  di  leasing  in  relazione  a ciascun contratto di leasing, successivamente alla concessione delle agevolazioni e, comunque, dopo la  consegna  dei  beni;  se  il  contratto  di  leasing prevede piu' consegne  o  piu'  stati di avanzamento il contratto di finanziamento agevolato  potra'  essere  stipulato dopo la prima consegna o dopo il primo stato di avanzamento.
 E' possibile stipulare un solo contratto di finanziamento agevolato a  fronte  di piu' contratti di leasing, a condizione che la scadenza di  questi ultimi consentano di stabilire una scadenza univoca per il finanziamento  agevolato  e  di  attribuire in proporzione ai singoli contratti  di leasing l'importo del predetto finanziamento agevolato. In  tal  caso  il  finanziamento agevolato e' stipulato dopo l'ultima consegna e, ai fini di quanto precisato al precedente punto 2.3 per i contratti  di  leasing  gia'  in decorrenza, tenendo conto del valore complessivo del debito residuo in linea capitale di tutti i contratti di leasing medesimi.
 Il  contratto  di  finanziamento agevolato e' stipulato entro e non oltre  novanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  del  decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni da parte della societa' di leasing,  ovvero, qualora a tale data i beni oggetto del contratto di leasing non siano stati ancora consegnati, entro novanta giorni dalla data di consegna dei beni medesimi.
 Successivamente  alla  stipula,  la banca concessionaria acquisisce dal soggetto agente copia del contratto di finanziamento.
 La  banca  concessionaria e' tenuta a comunicare al soggetto agente le  modifiche  soggettive  ed oggettive che intervengono in relazione all'iniziativa agevolata. 7 - Erogazione delle agevolazioni.
 7.1   Le   erogazioni   in   favore  dell'impresa  o  dell'istituto collaboratore,   sia   del  contributo  in  conto  capitale  sia  del finanziamento,  avvengono  per  stato d'avanzamento, sulla base della documentazione di spesa di cui al punto 7.4.
 Il  contributo  in conto capitale e' reso disponibile dal Ministero in due o tre quote annuali di pari ammontare, la prima delle quali il giorno  successivo alla stipula del contratto di finanziamento di cui al  punto  6.8  e  le  altre dal primo gennaio di ciascuno degli anni successivi;  in particolare, detta disponibilita' e' in due quote nel caso  in cui il programma da agevolare venga ultimato entro i 24 mesi successivi  alla  data  del  decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni  e  l'impresa  ne  abbia fatta esplicita richiesta nella Scheda  Tecnica,  in  tre  quote negli altri casi. Sono esclusi dalla possibilita'  di  richiedere  due  quote  i  programmi  soggetti alla notifica  alla  Commissione  europea.  Ai  fini  delle erogazioni del contributo  in conto capitale, l'impresa, o l'istituto collaboratore, deve comprovare, di avere sostenuto:
 -  nel  caso  di  due  erogazioni:  almeno  la  meta' della spesa complessiva  approvata  per  la  prima  erogazione ed il totale della stessa,  come eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione del programma, per la seconda;
 -  nel  caso  di  tre  erogazioni:  almeno  un  terzo della spesa complessiva approvata per la prima erogazione, almeno i due terzi per la seconda ed il totale della stessa, come eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione del programma, per la terza.
 Ai  fini  di  cui  sopra si fa riferimento alla data dell'effettivo pagamento  delle  fatture e degli altri titoli di spesa. In ogni caso il  raggiungimento,  alla  data  della  disponibilita',  di uno stato d'avanzamento  superiore a quello corrispondentemente necessario, non puo'  dare luogo ad una erogazione superiore a quella predeterminata, ne'  il raggiungimento del necessario stato d'avanzamento prima della data   della   disponibilita',   puo'  dare  luogo  ad  un'erogazione anticipata.
 La  prima  quota  del  solo  contributo  in conto capitale puo', su richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere erogata   a   titolo   di   anticipazione,  previa  presentazione  di fideiussione    bancaria   o   polizza   assicurativa   irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Ministero delle  attivita'  produttive,  rilasciata in stretta conformita' alle disposizioni di cui alla circolare del Ministero stesso del 27 maggio 2005;  conseguentemente,  l'escussione  della  fideiussione e/o della polizza   avviene   sulla  base  della  sola  richiesta  della  banca concessionaria  che abbia accertato la sussistenza dei presupposti di cui  all'art.  11,  comma  1  del  decreto  attuativo. Detta garanzia fideiussoria, redatta secondo lo schema riportato all'allegato n. 22, e'  sottoscritta con firma autenticata ed e' completa di attestazione dei   poteri   di   firma   del/dei  sottoscrittore/i,  pena  il  non accoglimento  della stessa. Le garanzie possono essere prestate dalle banche, dalle imprese di assicurazioni indicate nella legge 10 giugno 1982,  n.  348  e  dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale  previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Qualora la garanzia sia rilasciata dalla medesima banca concessionaria, la firma puo' non essere autenticata e possono essere omessi i poteri di firma.
 L'erogazione  del  finanziamento  avviene in non piu' di sei quote, ovvero  in  non  piu'  di  tre  quote  se  per il contributo in conto capitale  e'  prevista  l'erogazione in due quote. Ciascuna quota del finanziamento  e'  erogata  in  misura  corrispondente  allo stato di avanzamento  del  programma.  Per  lo  stato  di avanzamento si tiene conto,  indipendentemente  dall'avvenuto  pagamento  delle forniture, della  data  delle  fatture e degli altri titoli di spesa, per quanto riguarda  i  beni  acquistati o realizzati direttamente, ovvero della data di consegna dei beni oggetti del contratto di leasing per quanto riguarda  i  beni  da acquisire in locazione finanziaria; nel caso di fatture  e  titoli di spesa documentati e non pagati l'erogazione del finanziamento   dovra'   essere   utilizzata  esclusivamente  per  il pagamento  degli  stessi.  Ai  fini dell'erogazione del finanziamento agevolato,  ciascuna richiesta riguarda stati di avanzamento riferiti ad un periodo non inferiore a sei mesi.
 7.2  Nei  casi  di  riduzione  del  programma  di  spesa,  prima di procedere  all'erogazione  delle quote residue di contributo in conto capitale  in  favore,  secondo  il caso, dell'impresa o dell'istituto collaboratore,  la  banca  concessionaria  procede al ricalcolo della singola  quota  costante  erogabile. Qualora l'impresa debba comunque restituire quote di contributo gia' erogate, la stessa puo' attivare, in alternativa alla detrazione delle somme, di cui all'art. 11, comma 8  del decreto attuativo, una procedura di compensazione. A tal fine, e'  necessario  che  l'impresa medesima ne faccia esplicita richiesta alla  banca  concessionaria e che la stessa non abbia provveduto alla restituzione  all'atto  della  prima  erogazione utile successiva. In tale   ultima   circostanza,  la  banca  concessionaria  richiede  al Ministero   la  quota  spettante  al  netto  dell'importo,  in  linea capitale,  che l'impresa stessa deve restituire. I relativi interessi e  le  eventuali maggiorazioni sono trattenute dalla banca al momento dell'erogazione  e  successivamente  restituite  al  Ministero. Detti interessi  sono  computati  dal  momento  dell'erogazione all'impresa delle   somme   non  dovute,  comprensive  delle  eventuali  relative maggiorazioni,  fino  alla  data  della valuta della prima erogazione utile successiva.
 7.3  Ai  fini  di  ciascuna  erogazione sia del contributo in conto capitale  sia  del  finanziamento  agevolato,  l'impresa,  per i beni acquistati  o  realizzati direttamente, e/o l'istituto collaboratore, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, trasmettono alla banca concessionaria  una  richiesta  corredata della documentazione di cui all'allegato  n.  23  nonche' della documentazione di spesa di cui al successivo  punto 7.4 (quest'ultima non deve essere allegata nel caso di richiesta a titolo di anticipazione). La richiesta di erogazione e la  documentazione di spesa devono essere cucite tra loro e firmate o timbrate  a  cavallo  di  ciascuna  coppia  di fogli. La richiesta di erogazione   per   stato   di  avanzamento  presentata  dall'istituto collaboratore  deve  essere inoltre accompagnata da una dichiarazione dell'impresa,  concernente  le  spese  ed  i  relativi  beni  cui  si riferisce la richiesta di erogazione medesima.
 Le  richieste  di  erogazione  e  le  dichiarazioni  devono  essere formulate,  a  seconda dei casi, in base agli schemi seguenti, avendo cura  di  ricopiare  il  relativo testo, omettendo le ipotesi che non ricorrono, onde evitare cancellazioni o abrasioni:
 allegato  n. 24: Richiesta di erogazione dell'impresa a titolo di anticipazione;
 allegato   n.   25:   Richiesta   di   erogazione   dell'istituto collaboratore a titolo di anticipazione;
 allegato  n.  26: Richiesta di erogazione dell'impresa a stato di avanzamento per investimenti inferiori a 1.500.000,00 euro;
 allegato  n.  27: Richiesta di erogazione dell'impresa a stato di avanzamento per investimenti pari o superiori a 1.500.000,00 euro;
 allegato   n.   28:   Richiesta   di   erogazione   dell'istituto collaboratore a stato di avanzamento;
 allegato  n.  29:  Dichiarazione  dell'impresa  da  allegare alla richiesta   di   erogazione  a  stato  di  avanzamento  dell'istituto collaboratore per investimenti inferiori a 1.500.000,00 euro;
 allegato  n.  30:  Dichiarazione  dell'impresa  da  allegare alla richiesta   di   erogazione  a  stato  di  avanzamento  dell'istituto collaboratore per investimenti pari o superiori a 1.500.000,00 euro.
 In   relazione   alle  spese  cui  si  riferisce  la  richiesta  di erogazione,  si  precisa che le stesse non possono comprendere quelle che  la banca concessionaria ha ritenuto non ammissibili, indicandole nella comunicazione di cui al precedente punto 5.7.
 La richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento deve  essere  trasmessa  entro  e  non  oltre  sei mesi dalla data di ultimazione  del programma o, per i programmi gia' ultimati alla data di  ricevimento  del  decreto di concessione provvisoria, entro e non oltre  sei  mesi  da  quest'ultima  data (per i programmi che possono essere  ammessi al cofinanziamento, si veda il precedente punto 1.9). Alla scadenza dei sei mesi, in assenza di gravi e giustificati motivi -  che,  comunque, devono essere comunicati con congruo anticipo alla banca   concessionaria   -   quest'ultima  propone  la  revoca  delle agevolazioni  al  Ministero  il  quale  procede  alla  emanazione del conseguente decreto.
 L'impresa  deve  inoltre  comunicare alla banca concessionaria, con dichiarazione  resa  dal  legale  rappresentante o da suo procuratore speciale,  entro trenta giorni dall'ultimazione del programma, ovvero entro  trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  del  decreto  di concessione provvisoria per i programmi gia' ultimati a tale data, la data  di  ultimazione del programma medesimo e di entrata in funzione degli impianti. In considerazione del fatto che dalla data di entrata in  funzione  decorre  il  periodo di cinque anni di cui all'art. 11, comma  1  del decreto attuativo durante il quale i beni agevolati non possono  essere  distolti  dall'uso previsto, pena la revoca totale o parziale delle agevolazioni, la data di entrata in funzione coincide, convenzionalmente,  con  quella  di  ultimazione;  e'  tuttavia  data facolta'  alle  imprese, in caso di programmi articolati, per i quali l'entrata  in  funzione  degli impianti puo' anche in parte precedere l'ultimazione del programma, di rendere piu' dichiarazioni di entrata in  funzione,  relative  a  blocchi  di  investimento  funzionalmente autonomi.  In  tale  ultimo  caso  l'impresa  deve  individuare,  con ciascuna  dichiarazione,  i  beni  del relativo blocco funzionalmente autonomo,   facendo   anche   riferimento   ai   relativi  numeri  di identificazione  riportati  nell'elenco  di  cui  al precedente punto 3.13.  Ai  fini di cui sopra, la data di ultimazione del programma e' quella definita al precedente punto 3.12. Per i programmi riguardanti solo  beni  in  locazione  finanziaria,  ovvero  per  quelli  che  ne comprendono  parte ed il cui ultimo verbale di consegna e' successivo alla  data  dell'ultimo  titolo  di spesa relativo ai beni acquistati direttamente  dall'impresa,  la  dichiarazione  attestante la data di ultimazione  del  programma  e'  sostituita  dall'ultimo  verbale  di consegna  dei  beni;  l'impresa trasmette contestualmente copia della comunicazione  concernente  la detta data alla societa' di leasing ai fini  del rispetto del termine di cui all'art. 9, comma 1 del decreto attuativo.
 7.4 La documentazione di spesa consiste in:
 a) copia  autentica  delle  fatture  o delle altre documentazioni fiscalmente  regolari,  ovvero,  ove  consentite, commesse interne di lavorazione.  Le  copie  autentiche  possono essere predisposte anche dalla banca concessionaria, previa esibizione, da parte dell'impresa, dei documenti in originale e copia. In alternativa, la documentazione in   argomento   puo'   consistere  in  elenchi  o  in  elaborati  di contabilita' industriale riepilogativi dei suddetti titoli; in questo caso  i  titoli devono essere riepilogati per capitolo di spesa e per ciascuno  deve essere indicato il numero e la data, il fornitore, una chiara  e completa descrizione sufficiente all'univoca individuazione delle  singole  immobilizzazioni  acquisite ed il relativo importo al netto   dell'I.V.A.  Qualora  la  banca  concessionaria  non  dovesse riscontrare  la  rispondenza  dei predetti elenchi e/o elaborati alle suddette   indicazioni,   con  particolare  riferimento  alla  chiara descrizione delle singole immobilizzazioni acquisite, deve restituire la  documentazione di spesa all'impresa o all'istituto collaboratore, dandone,  in  quest'ultimo  caso,  comunicazione  all'impresa stessa. L'eventuale  ripresentazione,  secondo le suddette indicazioni, della documentazione  di  spesa oltre i sei mesi di cui al precedente punto 7.3,  puo'  dare luogo all'attivazione delle ivi richiamate procedure di revoca delle agevolazioni concesse;
 b) copia  della  documentazione  di  cui al precedente punto 3.13 utile  a comprovare il requisito di nuovo di fabbrica dei macchinari, impianti e attrezzature oggetto delle richieste di erogazione;
 c) dichiarazione  ed  allegato  elenco dei macchinari, impianti e attrezzature di cui al precedente punto 3.13;
 d) copia  della  documentazione  comprovante l'avvenuto pagamento delle  forniture  ovvero l'elenco delle fatture non ancora pagate per le   quali   si  richiede  il  pagamento  mediante  l'erogazione  del finanziamento.  Ai  fini della richiesta di erogazione delle quote di contributo  in  conto  capitale  si  tiene conto esclusivamente delle fatture e degli altri titoli di spesa pagati.
 I  beni  cui  si riferisce la documentazione di spesa devono essere fisicamente  individuabili  e  presenti  presso  l'unita'  produttiva interessata  dal programma di investimenti alla data della richiesta, ad  eccezione  di  quelli  per i quali il titolo di spesa documentato costituisce  acconto  e di quelli acquistati con contratti «chiavi in mano».
 Gli  originali  della documentazione di spesa sopra indicata devono comunque   essere   tenuti   a   disposizione  dall'impresa  per  gli accertamenti,  i  controlli  e  le  ispezioni  previsti  dal  decreto attuativo.  Si  precisa  altresi'  che l'impresa deve riportare sugli originali dei titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura «Spesa di  euro  ...  ...  dichiarata  per  la ...(prima, seconda, terza)... erogazione del prog. n....... ex legge n. 488/1992».
 Le   commesse   interne  di  lavorazione,  ove  consentite,  devono esplicitare  l'oggetto  della  commessa stessa, le date di apertura e chiusura,  i materiali impiegati, distinti tra acquisti e prelievi da magazzino,  con  gli  estremi  dei  documenti di spesa ed il relativo costo,  il numero degli addetti impiegati, suddivisi per categoria, e delle  rispettive  ore  di lavorazione ed il relativo costo, le spese generali in misura congrua rispetto ai costi di gestione e, comunque, non  superiore al 25% del costo della manodopera utilizzata. Il costo dei  materiali  prelevati  dal magazzino e' quello di inventario, con esclusione   di   qualsiasi  ricarico.  Il  costo  del  personale  e' determinato  in  base  a  quello  orario medio, ottenuto dividendo la retribuzione annua media della categoria di appartenenza, comprensiva di  oneri  sociali,  per  il  numero  di  ore  lavorative annue della categoria medesima, secondo i contratti di lavoro e dedotto il 5% per assenze dovute a cause varie.
 Alle  commesse  interne deve essere allegato l'elenco delle fatture di  acquisto  o  dei  buoni  di  prelievo  dei  materiali, nonche' un prospetto  riepilogativo  dei  dati  concernenti  le  prestazioni  di manodopera contenente, per ciascun mese di esecuzione della commessa, il  numero degli addetti impiegati, suddiviso per categoria, e quello delle  ore  prestate, e la relativa valorizzazione oraria. In calce a detto prospetto il legale rappresentante dell'impresa deve attestare, ai  sensi  e per gli effetti di cui agli articoli 47 e 76 del decreto del  Presidente  della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, che le valorizzazioni  sono  state  effettuate sulla base della retribuzione annua  media,  come  in  precedenza  determinata,  e  del  numero  di dipendenti  che  hanno  prestato  la  loro opera per la realizzazione della commessa.
 7.5   La  banca  concessionaria  accerta  la  vigenza  dell'impresa beneficiaria  delle  agevolazioni,  la completezza e la pertinenza al programma  agevolato della documentazione esibita dall'impresa stessa o  dall'istituto  collaboratore  e,  in  relazione  ad  ogni stato di avanzamento  utile  per  l'erogazione  della  corrispondente quota di contributo  in  conto  capitale, effettua anche il sopralluogo per le verifiche  sugli  investimenti  realizzati presso l'unita' produttiva oggetto del programma.
 Effettuati  i predetti adempimenti, le banche concessionarie, entro il  termine  di  trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della  documentazione  di  cui  al  punto 7.4 e, per il contributo in conto capitale, non prima della data della disponibilita', richiedono al  Ministero  e  al  soggetto  agente  l'erogazione  delle  quote di contributo  in  conto capitale e di finanziamento corrispondenti allo stato  di  avanzamento  presentato  dall'impresa  ed  accertato dalle banche  concessionarie  medesime, inserendo il relativo programma nel primo elenco utile di cui al punto 7.6.
 Per  quanto  riguarda  il  contributo in conto capitale, al momento dell'erogazione dell'ultima quota e' trattenuto il 10% del contributo totale  concesso,  da  conguagliare  successivamente alla concessione definitiva   di   cui  al  punto  8.2;  qualora,  in  relazione  alla documentazione  di  spesa  relativa  all'ultimo stato di avanzamento, emergano  elementi  tali  da  condurre ad una sensibile riduzione del contributo  concesso  in  via  provvisoria,  la  banca concessionaria richiede  l'ultima  quota  dopo  aver  proceduto  al  ricalcolo della singola  quota  erogabile  e procede altresi' a ricalcolare l'importo del  finanziamento  agevolato  spettante,  dandone  comunicazione  al soggetto  agente  ai  fini  dell'erogazione a saldo del finanziamento medesimo.
 7.6 Il Ministero accredita le quote di contributo in conto capitale presso  i  conti correnti aperti dalle banche concessionarie, uno per ciascuna  banca.  A  tal fine le banche concessionarie trasmettono al Ministero  l'elenco dei programmi agevolati per i quali, a seguito di richiesta  di  erogazione  da  parte  delle  imprese o degli istituti collaboratori  interessati,  hanno  verificato  con esito positivo le condizioni  per  l'erogazione  medesima;  l'inserimento  del  singolo programma  nell'elenco  puo' avvenire a partire dal giorno successivo alla  stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.8, per la  prima quota, e a partire dal 1° gennaio del primo anno successivo e  del  secondo anno successivo, rispettivamente, per la seconda e la terza  quota.  La  trasmissione  degli  elenchi  avviene  con cadenza quindicinale, alla meta' ed alla fine di ciascun mese. Al ricevimento degli  elenchi,  il  Ministero  provvede  nei tempi piu' solleciti ad accreditare,  sui  predetti  conti,  le quote di contributo richieste ovvero  a  comunicare  i nominativi delle imprese per le quali non e' possibile  procedere  all'erogazione.  Tali somme sono quindi erogate alle  imprese  o  agli  istituti  collaboratori  entro  cinque giorni lavorativi dall'intervenuto accreditamento. L'impresa puo' provvedere tempestivamente  ai propri adempimenti, cosi' da attivare le suddette procedure  di  erogazione della singola quota fin dallo stesso giorno della disponibilita'.
 Relativamente  al  finanziamento,  il  soggetto agente, anche sulla base  delle  richieste  delle  banche  concessionarie,  accredita  le singole   quote   sul   conto   corrente   indicato   dall'impresa  o dall'istituto   collaboratore   secondo  le  modalita'  previste  nel contratto  di  finanziamento  e  nei  mandati  conferiti  dalla Cassa depositi  e  prestiti e dal soggetto finanziatore per la gestione del finanziamento  ai  sensi della convenzione di cui al punto 6.8. A tal fine le banche concessionarie trasmettono al soggetto agente l'elenco dei  programmi  agevolati  per  i  quali,  a  seguito di richiesta di erogazione  da  parte  delle  imprese  o degli istituti collaboratori interessati,  hanno  verificato  con esito positivo le condizioni per l'erogazione  medesima.  La  trasmissione  degli  elenchi avviene con cadenza  quindicinale,  alla  meta'  ed alla fine di ciascun mese. Il soggetto   agente   comunica  alla  banca  concessionaria  l'avvenuto accreditamento  delle  somme ai beneficiari ovvero i casi per i quali non e' possibile procedere all'erogazione.
 7.7  Nel  caso  in  cui  il programma preveda, in tutto o in parte, l'acquisizione   di   beni   in  locazione  finanziaria,  le  singole erogazioni  vengono richieste alla banca concessionaria dall'istituto collaboratore  e,  separatamente, anche dall'impresa, ciascuno per la parte  di  contributo  relativo  alle  spese  ammesse  e sostenute di propria competenza, e vengono disposte in favore del richiedente.
 Con   riferimento  al  contributo  in  conto  capitale,  l'istituto collaboratore,   a   partire   dalla  prima  erogazione,  trasferisce all'impresa  il  contributo nell'arco del quinquennio successivo alla data  di  decorrenza  di  ciascun  contratto, indipendentemente dalla durata  dello  stesso;  cio'  avviene per rate semestrali posticipate determinate sulla base dell'ammontare di ciascuna quota di contributo erogata.  Nel  caso  di investimenti realizzati con piu' contratti di locazione,   la   quota   di  contributo  erogata  andra'  attribuita prioritariamente  ai  contratti gia' entrati in decorrenza, a partire dal  primo,  nel  limite  del contributo relativo a ciascun contratto medesimo.
 Il  primo  trasferimento comprende le eventuali quote di contributo relative  ai  semestri  gia' scaduti e gli interessi sulle erogazioni gia'   effettuate   dalla   banca   concessionaria,   calcolati   con capitalizzazione  annua al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) in vigore  al  momento  delle  singole erogazioni stesse, per il periodo intercorrente  tra  la data di valuta di ciascuna erogazione e quella dell'effettivo     trasferimento.    I    successivi    trasferimenti comprenderanno  anche gli interessi maturati nel semestre sul residuo contributo,  calcolati  con  capitalizzazione  annua  al  detto tasso vigente al momento delle singole erogazioni. L'istituto collaboratore comunica   alla   banca   concessionaria   l'avvenuto  accreditamento all'impresa di ciascuna rata di contributo.
 Con    riferimento    al    finanziamento   agevolato,   l'istituto collaboratore,  a  partire  dalla  prima erogazione del finanziamento medesimo, provvede alla riduzione dei canoni di locazione finanziaria e,  in  caso  di preammortamento, degli interessi di prelocazione, in modo  da garantire che il beneficio del finanziamento agevolato venga trasferito  all'impresa  beneficiaria.  A  tal fine, il canone e/o la rata di interessi di prelocazione dovuti dall'impresa beneficiaria in relazione  a  ciascun  contratto  di  leasing saranno composti da una quota,  corrispondente  al  finanziamento agevolato concesso per quel contratto,  determinata  al  tasso agevolato e da una rimanente quota determinata  a  tasso  di  mercato. L'istituto collaboratore comunica alla  banca concessionaria il piano di rimborso dei canoni come sopra determinati.
 Nel  caso  in  cui l'erogazione del finanziamento agevolato avvenga successivamente   alla   decorrenza  del  contratto  di  leasing,  la riduzione  dei  canoni  si  applica  a  partire  dal primo canone con scadenza successiva alla data della predetta erogazione.
 7.8 E' consentito che l'impresa titolare delle agevolazioni rilasci regolare  procura  speciale  all'incasso  o  cessione  di  credito in relazione al contributo in conto capitale. A tal fine:
 |  |  |  | -  sia la procura speciale all'incasso che la cessione di credito non  possono  essere  rilasciate in favore della banca concessionaria incaricata  dell'istruttoria  ne'  dei propri istituti collaboratori; cio'  in  considerazione  della commistione di interessi contrastanti che  verrebbe  in  tal  caso a determinarsi in capo a tali soggetti a causa  della  sovrapposizione  di  compiti  da  un  canto  di  natura pubblicistica e dall'altro di natura privatistica; -  e'  consentito che cio' avvenga in favore di quei soggetti che non  svolgono  funzioni  con  incidenza  diretta  nel procedimento di concessione  ed erogazione di cui si tratta e, quindi, anche le altre banche  concessionarie  ed  i relativi istituti collaboratori, questi ultimi,    naturalmente,   purche'   non   siano   contemporaneamente collaboratori della banca concessionaria incaricata dell'istruttoria;
 -  sia  le  cessioni di credito che le procure all'incasso devono essere   notificate   dall'impresa   cedente  unicamente  alla  banca concessionaria  incaricata dell'istruttoria che, previo espletamento, limitatamente  alla  cessione  di  credito,  degli accertamenti sugli esiti  della  prevista  certificazione  antimafia  nei  confronti del cessionario (con esclusione dei soggetti considerati «pubblici»), che deve  essere  acquisita  dalla  banca  concessionaria  medesima, e la redazione  di formale presa d'atto - da notificare al Ministero delle attivita'  produttive  in  caso di cessione - provvede all'erogazione nei confronti del nuovo soggetto titolato all'incasso. 8 - Concessioni definitive.
 8.1  Entro  novanta  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta  di erogazione   relativa   all'ultimo   stato   di   avanzamento  ovvero dell'eventuale  ulteriore  documentazione ritenuta necessaria per gli accertamenti  richiesti  dalla  normativa,  le  banche concessionarie provvedono  a redigere una relazione sullo stato finale del programma di  investimenti,  secondo  gli  schemi  concordati con il Ministero, contenente  gli  elementi  indicati  all'art. 12, comma 7 del decreto attuativo,  nonche'  notizie  in  merito all'eventuale sussistenza di procedure   di   fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa  e amministrazione controllata, e/o, qualora previsto, di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia.
 La  relazione  finale  e'  trasmessa  al  Ministero unitamente alla documentazione  di spesa relativa all'intero programma - ad eccezione dei  programmi  la cui spesa ammessa risulta inferiore a 1.500.000,00 euro,   la   cui   documentazione   viene   trattenuta  dalle  banche concessionarie  -  e alla richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato  di avanzamento. La documentazione di spesa di cui al punto 7.4 lettera  a)  deve  essere vistata, punzonata o timbrata a secco dalla banca  concessionaria  per attestazione della pertinenza e congruita' delle  singole  spese  proposte ed inoltre, qualora la documentazione stessa  consista  nelle  copie  delle  fatture,  per  attestazione di conformita'  delle copie stesse agli originali accompagnati da idonea attestazione dell'avvenuto pagamento.
 8.2 Ricevuta la relazione finale di spesa ed i relativi allegati da parte  della  banca  concessionaria il Ministero, per i programmi con spesa  ammessa  in  via  provvisoria  pari o superiore a 1.500.000,00 euro,  dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma di  investimenti  attraverso  apposite  commissioni,  allo  scopo  di verificare l'ultimazione dei lavori, la presenza, pur a campione, dei beni  riportati  nell'elenco  di  cui  al  precedente  punto 3.13, la tipologia   dell'iniziativa   realizzata,   lo   stato  di  attivita' dell'unita'  produttiva,  gli  obiettivi produttivi conseguiti con il programma agevolato, il rispetto delle norme urbanistiche e di quelle per   la  tutela  dell'ambiente  mediante  l'acquisizione  di  idonea documentazione,  nonche'  le condizioni di ammissibilita' dei singoli titoli  di  spesa, cosi' come proposte dalla banca concessionaria, in relazione alla natura degli investimenti ed ai divieti, limitazioni e condizioni  di  cui  all'art.  4 del decreto attuativo, al precedente punto 3.9 e ad altre direttive all'uopo emanate dal Ministero.
 Per   i   programmi  la  cui  spesa  ammessa  risulta  inferiore  a 1.500.000,00  euro,  l'accertamento sulla realizzazione del programma da  parte  del  Ministero consiste nella verifica della sussistenza e della  completezza  della  relazione  finale  e  delle  dichiarazioni contenute  nella richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento.
 Sulla  base di una relazione monografica riassuntiva degli esiti di detti  accertamenti,  il  Ministero  emana  il decreto di concessione definitivo,  dando  disposizioni alla banca concessionaria di erogare quanto  ancora  dovuto  all'impresa,  ivi  compreso  il 10% di cui al precedente  punto 7.5. Qualora sia decorso il termine di cui all'art. 13, comma 5 del decreto attuativo, si procede come disciplinato dallo stesso   articolo.  Detto  provvedimento  e'  trasmesso  alle  banche concessionarie  per  il conseguente invio alle imprese, agli istituti collaboratori,   in   presenza   di   beni   acquisiti  in  locazione finanziaria, e ai soggetti agenti. 9 - Revoche.
 9.1  Il  Ministero  procede  alla  revoca  parziale  o totale delle agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte della banca  concessionaria,  previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze  da  parte  dell'impresa.  Il decreto di revoca dispone, inoltre,  l'eventuale  recupero  delle  somme erogate, indicandone le modalita'  ed  e'  altresi'  trasmesso  dalla banca concessionaria al soggetto agente.
 Con  riferimento  all'art. 11, comma 1 del decreto attuativo, danno luogo  a  revoca  totale  le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere c), d), f), g), h), i), l), m); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui alle lettere a), b) ed e).
 In  relazione  a quanto indicato alla lettera a), si precisa che la revoca  delle  agevolazioni  e'  parziale, qualora il cumulo riguardi singoli  beni e qualora tale cumulo sia stato oggetto della specifica dichiarazione prevista successivamente alla concessione provvisoria e prima  dell'erogazione  delle  agevolazioni;  la  revoca e' totale in tutti  gli  altri  casi,  in  particolare qualora il mancato rispetto venga  rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli  articoli 13  e 14 del decreto attuativo, senza che l'impresa ne abbia dato precedente segnalazione.
 In  relazione  a quanto indicato alla lettera d), si precisa che la revoca  delle  agevolazioni interviene qualora, alla data di scadenza dei  trentasei  mesi dalla data del decreto di concessone, ovvero dei diciotto  mesi  dalla  medesima  data  per i programmi per i quali il contributo  in  conto  capitale  e'  reso  disponibile  in due quote, l'impresa  e/o,  per  i  beni  acquisiti in locazione finanziaria, la societa'  di  leasing, non siano in condizione di dimostrare di avere sostenuto  spese,  a  fronte  del programma approvato, per un importo complessivo,  al  netto  dell'IVA,  in  misura  almeno  pari a quella necessaria  per  poter  richiedere  la  prima quota del contributo in conto  capitale.  Per  i  programmi  «misti» (che prevedono cioe' sia acquisti  diretti  che  in leasing) si puo' fare riferimento, ai soli fini  della  dimostrazione  dello  stato di avanzamento raggiunto (e, quindi,   non   a   quelli   di  erogazione),  ad  una  dichiarazione dell'impresa attestante lo stato di avanzamento dell'intero programma alla  scadenza  dei  trentasei o diciotto mesi, benche' non sia stato ancora realizzato, per la parte di acquisto diretto e/o per quella in leasing, separatamente considerate, lo stato d'avanzamento necessario per la prima erogazione. Decorsi trenta giorni dalla predetta data di scadenza  senza  che  l'impresa  abbia  autonomamente  dimostrato  il necessario  stato  d'avanzamento,  la banca concessionaria provvede a contestare  formalmente  all'impresa  medesima  il  presunto  mancato rispetto  delle  suddette  condizioni  e  ad  accertarne  l'eventuale sussistenza.  Qualora  da  tale  accertamento  emerga l'insussistenza delle suddette condizioni, la banca ne da' comunicazione al Ministero per  le  conseguenti valutazioni e l'eventuale avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni concesse.
 In  talune circostanze e' consentita la modifica da due a tre quote annuali  del regime di erogazione del contributo in conto capitale, a valle  del  provvedimento  di  concessione provvisoria, ove l'impresa interessata  ne faccia esplicita richiesta alla banca concessionaria. A tal fine la banca provvedera' a:
 -   verificare  che  la  mancata  dimostrazione  dello  stato  di avanzamento  dei lavori nei tempi gia' prescritti sia dipesa da cause di forza maggiore, e quindi da circostanze che in nessun modo possano ricondursi alla volonta', a colpa o a negligenza dell'impresa;
 - accertare la fattibilita' tecnica del programma di investimenti nei  tempi  massimi  prescritti  per  i  casi  in cui l'erogazione e' prevista in tre quote annuali;
 -  aggiornare,  ove necessario, le proprie risultanze istruttorie tenendo conto del nuovo piano temporale degli investimenti;
 -  acquisire,  nei  casi  previsti dalla legge, la certificazione antimafia nelle forme previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 e successive modifiche e integrazioni.
 Effettuati  con  esito positivo gli accertamenti indicati, la banca propone  al  Ministero  la  modifica  del  regime  di  erogazione del contributo,  il  cui  importo  non  puo'  per questo essere aumentato rispetto  a  quello a suo tempo assentito, e a comunicare la suddetta variazione al soggetto agente.
 Qualora  l'impresa  beneficiaria  abbia  gia'  fruito  della  prima erogazione   del   contributo   in   conto   capitale   a  titolo  di anticipazione,  l'efficacia  della  predetta  modifica  del regime di erogazione  del  contributo  e'  subordinata  alla sostituzione della polizza assicurativa o fideiussione bancaria, a suo tempo presentate, con  una  nuova  che  tenga  conto  della  modifica  medesima ed alla restituzione  da parte dell'impresa di una somma pari alla differenza tra quanto gia' erogato a titolo di anticipazione e quanto si sarebbe potuto  erogare  secondo l'articolazione in tre quote, maggiorata, in relazione  a  quanto  disposto  dall'art.  11,  comma  9  del decreto attuativo,  di  un  interesse  pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione.
 In  mancanza  delle  condizioni  per  la  modifica  del  regime  di erogazione,  si provvedera' alla revoca delle agevolazioni concesse e all'escussione  della  polizza/fideiussione, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 11, comma 1, lettera d) del decreto attuativo.
 In  relazione  a quanto indicato alla lettera e) si precisa che nel caso  in  cui  il  programma  non  venga  ultimato  entro  i  termini prescritti, comprensivi di eventuale proroga, la revoca e' parziale e interessa   le  agevolazioni  afferenti  i  titoli  di  spesa  datati successivamente   a   detti   termini,  fatta  salva  ogni  ulteriore determinazione     conseguente    alle    verifiche    sull'effettivo completamento  dell'investimento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.
 In  relazione  a quanto indicato alla lettera g), si precisa che al fine  di  valutare  lo  scostamento  relativo a un indicatore, sia il valore  posto  a  base per la formazione della graduatoria che quello verificato a consuntivo sono considerati al netto delle maggiorazioni percentuali,  di  cui  al  punto  6.5, eventualmente riconosciute; si procede  quindi alla revoca totale delle agevolazioni allorche' anche per  uno solo degli indicatori tale valore subisca uno scostamento in diminuzione superiore ai 20 punti percentuali.
 Con   riferimento   alla   lettera   h),  la  revoca  totale  delle agevolazioni  e' disposta qualora sia riscontrato, anche nel corso di accertamenti    e/o   ispezioni,   l'insussistenza   alla   data   di presentazione della domanda di agevolazione delle condizioni previste al   punto  6.5  che  avevano  determinato  il  riconoscimento  delle maggiorazioni degli indicatori.
 In  relazione  a  quanto  indicato  alla lettera m) si precisa che, qualora  il  contratto  di finanziamento si risolva per inadempimento del  soggetto  beneficiario o nel caso di estinzione anticipata dello stesso prima dell'erogazione a saldo del contributo in conto capitale di  cui  al precedente punto 8.2, il soggetto agente ne da' immediata comunicazione  alla  banca concessionaria per la conseguente proposta di revoca al Ministero. A tal proposito si precisa che la risoluzione o  estinzione  anticipata  del  contratto intervenuta successivamente all'erogazione  del  saldo  del  contributo  in  conto  capitale  non determina  la  revoca  del  contributo  in conto capitale, ma la sola cessazione del beneficio in termini di differenziale di interessi sul finanziamento  agevolato,  a decorrere dalla data della risoluzione o estinzione medesima.
 Per  quanto  riguarda  i  programmi  di investimento promossi dalle imprese  di  costruzioni  che utilizzino stabilmente i beni agevolati per   il   previsto  quinquennio  di  mantenimento  dei  beni  stessi nell'ambito  dei  propri  cantieri  di  un'unica  regione (si veda il precedente   punto   1.5),  le  agevolazioni  sono  revocate  qualora l'impresa  non  tenga  presso la propria sede operativa della regione interessata  l'apposito  registro  dei  beni  agevolati  dai quali si desuma   inequivocabilmente,   con  riferimento  a  ciascun  cantiere medesimo, l'ubicazione dei beni stessi. 10 - Monitoraggio.
 10.1  Ai  fini  del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria,  a  partire  dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria  di  cui  all'art.  9,  comma  1  del  decreto attuativo, provvede  ad inviare alla banca concessionaria, entro sessanta giorni dalla  chiusura  di  ciascun  esercizio sociale a decorrere da quello relativo  all'avvio e fino al quinto esercizio successivo a quello di ultimazione  del  programma  agevolato,  una  dichiarazione  resa dal proprio  legale  rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per  gli  effetti  degli  articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  445  del 28 dicembre 2000. Tale dichiarazione, redatta  secondo  gli  schemi di cui all'allegato n. 31, fornisce, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma con l'indicazione  degli  eventuali  beni dismessi. Il dato relativo allo stato  d'avanzamento  e'  dichiarato  fino  alla prima scadenza utile successiva  alla  conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta  dichiarazione  dei  dati richiesti puo' determinare, previa contestazione   all'impresa  inadempiente,  la  revoca  totale  delle agevolazioni concesse.
 La  banca  concessionaria e' tenuta a riscontrare la corrispondenza e/o la compatibilita' dei dati contenuti nella predetta dichiarazione con  quelli  in proprio possesso e a trasmettere copia della predetta dichiarazione al soggetto agente. 11 - Norme transitorie di prima applicazione.
 11.1  Al  primo  bando  utile  successivo  alla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto attuativo, possono  partecipare,  ai  fini  indicati  all'art.  9,  comma  3 del predetto  decreto,  anche  le domande non agevolate per insufficienza delle  risorse  finanziarie  nel  diciassettesimo  bando (Industria), diciannovesimo bando (Turismo) e ventesimo bando (Commercio), che non siano   gia'  state  oggetto,  nell'ambito  dei  medesimi  bandi,  di inserimento automatico o riformulazione ai sensi dell'art. 6, comma 8 del   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e dell'artigianato  20 ottobre  1995,  n.  527 e successive modifiche e integrazioni.
 Le  modalita' per tale partecipazione sono quelle indicate al punto 5.5 per le domande riformulate.
 Roma, 23 marzo 2006
 Il Ministro: Scajola
 |  |  |  | Appendice 
 ----> Vedere Appendice a pag. 37 del S.O. <----
 |  |  |  | Allegati 
 ----> Vedere Allegati da pag. 38 a pag. 120 del S.O. <----
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