IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, ed in particolare gli articoli 3 e 4, i quali prevedono che sia assicurata la commercializzazione di benzina senza piombo e di combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo pari a 10 mg/kg e conforme alle altre pertinenti disposizioni presso una serie di impianti di distribuzione indicati in appositi piani approvati sulla base dei requisiti previsti dall'allegato III del decreto; Visti i piani presentati, entro i termini previsti dal decreto n. 66 del 2005, da Api anonima Petroli italiana S.p.A., Eni S.p.A., ERG Petroli SpA, Esso Italiana S.r.l., Italiana Petroli S.p.A., Kuwait Petroleum Italia S.p.A., Shell Italia S.p.A., Tamoil Italia S.p.A., Total Italia S.p.A.; Considerata l'istruttoria, effettuata ai sensi dell'allegato III del citato decreto n. 66 del 2005, dalla quale emerge che i piani presentati rispettano, nel proprio complesso, i requisiti previsti da tale allegato in termini di percentuali e di uniforme distribuzione; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 26 gennaio 2006; Decreta: Articolo unico 1. Sono approvati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, i piani indicati in premessa, relativi all'individuazione degli impianti in cui e' assicurata la commercializzazione di benzina senza piombo o di combustibile diesel conformi alle specifiche previste dal comma 2 dei predetti articoli. Roma, 29 marzo 2006
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli
Il Ministro della salute (ad interim) Berlusconi
Il Ministro delle attivita' produttive Scajola |