| IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con
 IL MINISTRO DELLA SALUTE
 e
 IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 
 Visto   il  decreto  legislativo  21  marzo  2005,  n.  66,  ed  in particolare  gli articoli 3 e 4, i quali prevedono che sia assicurata la  commercializzazione  di  benzina  senza  piombo e di combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo pari a 10 mg/kg e conforme alle altre  pertinenti  disposizioni  presso  una  serie  di  impianti  di distribuzione  indicati  in  appositi  piani approvati sulla base dei requisiti previsti dall'allegato III del decreto;
 Visti  i  piani presentati, entro i termini previsti dal decreto n. 66  del 2005, da Api anonima Petroli italiana S.p.A., Eni S.p.A., ERG Petroli  SpA,  Esso  Italiana S.r.l., Italiana Petroli S.p.A., Kuwait Petroleum  Italia  S.p.A., Shell Italia S.p.A., Tamoil Italia S.p.A., Total Italia S.p.A.;
 Considerata  l'istruttoria,  effettuata  ai sensi dell'allegato III del  citato  decreto  n.  66 del 2005, dalla quale emerge che i piani presentati rispettano, nel proprio complesso, i requisiti previsti da tale allegato in termini di percentuali e di uniforme distribuzione;
 Acquisito  il  parere  della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;
 Decreta:
 Articolo unico
 1.  Sono approvati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 del  decreto  legislativo  21  marzo 2005, n. 66, i piani indicati in premessa,  relativi  all'individuazione  degli  impianti  in  cui  e' assicurata  la  commercializzazione  di  benzina  senza  piombo  o di combustibile diesel conformi alle specifiche previste dal comma 2 dei predetti articoli.
 Roma, 29 marzo 2006
 
 Il Ministro dell'ambiente
 e della tutela del territorio
 Matteoli
 
 Il Ministro della salute (ad interim)
 Berlusconi
 
 Il Ministro delle attivita' produttive
 Scajola
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