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| Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | ORDINANZA 18 febbraio 2006 |  | Differimento  e modifica del piano controllato d'impiego sperimentale della  zincobacitracina per l'enterocolite enzootica del coniglio, di cui all'ordinanza del Ministro della salute del 7 maggio 2002. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
 Visto  l'art.  117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche;
 Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
 Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche,   che  stabilisce  le  caratteristiche  di  innocuita'  ed efficacia  di  un  farmaco indispensabili per consentire al Ministero della   salute  il  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio su tutto il territorio nazionale;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, in materia di protezione  degli  animali  utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini specifici;
 Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute del 7 maggio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale   -   n.  137  del  13 giugno  2002,  concernente  il  piano controllato   d'impiego   sperimentale   della  zincobacitracina  per l'enterocolite  enzootica  dei  conigli  modificata,  da  ultimo, con l'ordinanza  del  Ministro  della  salute 4 febbraio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 76 del 2 aprile 2005;
 Considerato  che  l'enterocolite  enzootica  del  coniglio  a causa dell'alta   diffusivita'   e   virulenza  della  malattia  assume,  a tutt'oggi,  i  caratteri di epidemia con conseguenti ingenti danni al settore cunicolo nazionale;
 Visto  il regolamento CE n. 544/2003 della Commissione del 27 marzo che,  modificando  gli allegati I e II del regolamento CEE n. 2377/90 del   Consiglio,  che  definisce  la  procedura  comunitaria  per  la determinazione   dei   limiti   massimi  dei  residui  di  medicinali veterinari  negli  alimenti di origine animale, ha stabilito i limiti massimi  residuali  del  principio  attivo  zincobacitracina  per  il coniglio;
 Considerato,  pertanto,  che  in futuro potranno essere disponibili medicinali per uso veterinario autorizzati a base di zincobacitracina destinati a specie da produzione alimentare;
 Considerato  che  sono  autorizzati alla immissione in commercio in altri    Paesi    comunitari    medicinali    veterinari   contenenti zincobacitracina per l'impiego nel coniglio;
 Considerato  che l'impiego della zincobacitracina e' necessario, in ausilio  ad  altri  principi attivi, per contrastare in modo efficace l'enterocolite enzootica del coniglio;
 Tenuto  conto  che  l'impiego  controllato  della  zincobacitracina consente  altresi' di limitare il rischio di utilizzo di sostanze non autorizzate nel contenimento della predetta malattia;
 Ritenuto   pertanto  necessario  proseguire  il  piano  controllato d'impiego sperimentale di cui all'ordinanza del Ministro della salute del  7 maggio  2002,  come  modificata,  in attesa dell'immissione in commercio  di medicinali veterinari a base di zincobacitracina, dando altresi'  facolta',  in  alternativa  alla  predetta prosecuzione del piano,   di   far   ricorso   a   medicinali  veterinari  a  base  di zincobacitracina,  autorizzati  all'immissione  in commercio in altri Stati membri dell'Unione europea;
 Ordina:
 Art. 1.
 1.  Fino  al  31 dicembre  2006  e' autorizzata la prosecuzione del piano  controllato  d'impiego sperimentale della zincobacitracina per l'enterocolite  enzootica  del  coniglio,  di  cui  all'ordinanza del Ministro  della  salute  del  7 maggio  2002,  modificata  da  ultimo dall'ordinanza del Ministro della salute 4 febbraio 2005.
 2.  Le  regioni  e  le  province  autonome che intendono proseguire nell'applicazione  del piano controllato d'impiego sperimentale della zincobacitracina   per   l'enterocolite   enzootica   del   coniglio, provvedono a darne immediata comunicazione al Ministero della salute, Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria e la sicurezza degli alimenti,  indicando,  se  del caso, il minor periodo di tempo di cui intendono usufruire rispetto a quello massimo stabilito al comma 1.
 3.   Nelle   regioni  e  province  autonome  che  non  usufruiscono dell'autorizzazione  alla  prosecuzione del piano, le associazioni di categoria  del settore cunicolo possono richiedere al Ministero della salute,  Dipartimento  per  la  sanita'  pubblica  veterinaria  e  la sicurezza   degli   alimenti,   il   rilascio   di  un'autorizzazione all'importazione di medicinali veterinari a base di zincobacitracina, autorizzati   all'immissione  in  commercio  in  altri  Stati  membri dell'Unione  europea,  per  l'impiego contro l'enterocolite enzootica del  coniglio,  e  da  utilizzare  esclusivamente  negli  allevamenti situati  nel  territorio della predetta regione o provincia autonoma. La predetta procedura si applica anche nel caso di regioni e province autonome  che,  pur  usufruendo della prosecuzione del piano ai sensi del  comma 1, intendono avvalersene per un periodo di tempo inferiore a quello stabilito; in tale caso, l'impiego dei medicinali veterinari deve  avvenire  solo successivamente alla scadenza del minore termine stabilito dalle stesse regioni e province autonome.
 4.  Il  Ministero  della  salute,  nel  rilasciare l'autorizzazione all'importazione  di  cui  al  comma  3,  verifica la sussistenza dei requisiti  necessari,  stabilisce  le condizioni per la distribuzione del  medicinale  veterinario  oggetto  di  importazione e comunica il rilascio  dell'autorizzazione alle regioni e province autonome, anche ai fini del controllo sull'impiego del medicinale in questione.
 La  presente  ordinanza  e'  inviata  alla  Corte  dei conti per la registrazione  ed  entra in vigore all'atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 18 febbraio 2006
 Il Ministro: Storace
 
 Registrata alla Corte dei conti il 13 marzo 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 183
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