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| Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 22 dicembre 2005 |  | Individuazione  delle tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione  prevista  dall'articolo  197,  lettera  c),  del testo unico,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 giugno  1965,  n.  1124,  e dei relativi stanziamenti di bilancio per l'esercizio finanziario 2006. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 Visto  l'art.  197,  lettera  c),  del decreto del Presidente della Repubblica  30  giugno 1965, n. 1124, cosi' come sostituito dall'art. 9,  lettera  c),  della  legge  5 maggio 1976, n. 248, che prevede la facolta'  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale di erogare  somme  a carico del Fondo speciale infortuni per contribuire allo  sviluppo  ed  al  perfezionamento  degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;
 Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  23 del 28 gennaio  1995, concernente la definizione dei criteri, modalita' e procedure  per  la  concessione  dei  contributi di cui alla legge n. 248/1976 sopracitata;
 Vista  la  circolare  n.  7  del 13 gennaio 1995, del Ministero del lavoro   e   della  previdenza  sociale,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 52 del 3 marzo 1995, esplicativa del decreto 28 ottobre 1994 sopracitato;
 Visto  il  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale 15 aprile 1997, con il quale la sanzione per la presentazione dei  risultati  degli  studi e ricerche ammesse alla contribuzione e' stata  elevata  al  2%  del  contributo  concesso, per ogni decade di ritardo;
 Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 giugno  1997,  con  il  quale  e'  stato  affidato  alla Direzione generale  dei  rapporti  di  lavoro  il compito di curare, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Ministro del lavoro e della  previdenza sociale, l'attivita' programmatoria, istruttoria ed esecutiva connessa al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 248 sopracitata;
 Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio   2003,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica   italiana   del   17 maggio  2003,  n.  113,  recante  la definizione  dei  criteri,  delle  modalita' e delle procedure per la concessione  dei  contributi  di  cui  all'art.  197  del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65;
 Vista  la  direttiva  del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali  18 luglio  2003,  la  quale  prevede,  tra  l'altro,  che il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali si avvarra' della consulenza  dell'Istituto  italiano di medicina sociale ai fini della valutazione delle richieste di contributo per le attivita' di ricerca a   valere   sul  Fondo  speciale  infortuni,  di  cui  all'art.  197 sopracitato;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze 15 luglio  2005,  n.  80298,  con  il  quale  e'  stata disposta, sul capitolo  5023  (U.P.B.  2.1.1.0  - C.D.R. Tutela delle condizioni di lavoro),  l'assegnazione,  in termini di competenza e di cassa, della somma di Euro 3.489.055,00 per l'esercizio finanziario 2005;
 Rilevato  che occorre provvedere, per l'esercizio finanziario 2006, alla individuazione delle tematiche di studio e ricerca, da ammettere alla  contribuzione  di  cui  all'art.  197,  lettera  c),  del  T.U. approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 1124/65 sopracitato;
 Considerato  che, nell'ambito delle discipline infortunistiche e di medicina sociale, si rileva l'esigenza di sviluppare un programma che tenda   ad   approfondire   le  conoscenze  scientifiche  in  materia infortunistica e di sicurezza sul lavoro riferite sia ad attivita' di recente  diffusione  sia  ad  attivita' lavorative per le quali dette conoscenze permangono insufficienti;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Per  l'esercizio finanziario 2006, i contributi di cui all'art. 197,  lettera c), del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica  n. 1124/65, sono concessi per la realizzazione di studi e ricerche nelle seguenti tematiche:
 a) sicurezza  e  tutela  della  salute  nella somministrazione di lavoro e nel lavoro a progetto dei lavoratori giovani;
 b) raccolta,   analisi   e   studio   delle   buone  pratiche  di ricollocazione  in  azienda  dei lavoratori disabili e dei lavoratori divenuti   inabili   in   conseguenza   di   infortunio   o  malattia professionale;
 c) analisi  dei  metodi  e delle tecniche di comunicazione per la promozione di modelli comportamentali corretti in materia di salute e sicurezza sul lavoro per i lavoratori giovani;
 d) la tutela dei lavoratori dal rischio vibrazioni;
 e) la   protezione   dei  lavoratori  delle  discoteche  e  delle attivita' ricreative dal rischio rumore;
 f) analisi  di  impatto  e strategie di prevenzione dei rischi di pandemia nei luoghi di lavoro;
 g) responsabilita'  sociale  delle  imprese  e  prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
 h) lavoro, disabilita' e differenze di genere;
 i) modelli formativi per la promozione della cultura della salute e sicurezza nelle scuole dell'obbligo.
 2.  I  contributi  saranno  concessi  previa  stipula  di  apposita convenzione,  in misura pari all'80% del costo dello studio o ricerca proposta.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Per  le  ricerche  e  gli  studi di cui all'art. 1 del presente decreto e' stabilito lo stanziamento di Euro 3.452.904,31.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  La  domanda  di  ammissione  alla  contribuzione  dovra' essere spedita,  a  mezzo  di  raccomandata  con  avviso  di ricevimento, al Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della  tutela  delle  condizioni  di  lavoro  -  Divisione  III - via Fornovo,  8  -  00192  Roma,  entro il termine perentorio di sessanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 2.  Il  timbro e la data dell'ufficio postale accettante fara' fede al  fine  dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel termine sopraindicato.
 3.  La  domanda  di ammissione dovra' essere redatta utilizzando il modello  allegato  al presente decreto (allegato A) e disponibile sul sito  Internet  del  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo   «www.welfare.  gov.it»,  nel  quale  dovranno  essere indicati i seguenti elementi:
 a) denominazione, ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA della societa', ente o persona richiedente;
 b) indirizzo,  codice di avviamento postale, numero di telefono e di  telefax  della  sede  legale  e  operativa della societa', ente o persona richiedente;
 c) titolo  dello  studio o ricerca proposta e durata prevista, la quale non potra' essere superiore a ventiquattro mesi;
 d) nome,   cognome   e   titolo   del   responsabile  scientifico incaricato;
 e) nome,  cognome,  recapito telefonico ed indirizzo e-mail di un referente amministrativo del progetto;
 f) indicazione  della  tematica  oggetto  dello  studio o ricerca proposta;
 g) costo totale preventivato e contributo richiesto;
 h) numero  di  conto  corrente  bancario  e  relative  coordinate intestato alla societa', ente o persona richiedente;
 i) numero del conto di Tesoreria unica, presso la Banca d'Italia, Tesoreria   provinciale   dello  Stato  (obbligatorio  per  gli  enti possessori);
 4.  La domanda dovra' essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o societa' richiedente.
 5.  Dovra',  inoltre,  essere  allegato  un dettagliato progetto di studio  o  ricerca che ne illustri l'oggetto, la metodologia, le fasi di  lavoro  e  gli obiettivi prefissati, un dettagliato preventivo di spesa,  nonche'  quattro  copie su supporto informatico contenenti la seguente documentazione:
 a) il progetto di studio o ricerca;
 b) il preventivo di spesa
 c) il  curriculum  del responsabile scientifico con l'indicazione delle   precedenti  esperienze  nel  settore  oggetto  della  ricerca proposta;
 d) il curriculum di eventuali collaboratori o consulenti;
 e) l'indicazione dei nominativi del gruppo di ricerca incaricato;
 f)  l'indicazione  dei  nominativi del personale dipendente della societa'   o  ente  richiedente,  con  l'indicazione  delle  mansioni attribuite nell'ambito dell'attivita' di studio o ricerca;
 g) l'indicazione  delle  precedenti  esperienze  della societa' o ente proponente nel settore oggetto della ricerca;
 6.  Il  preventivo  di  spesa  dovra' essere redatto sulla base dei sottoindicati criteri:
 a) le  spese  preventivate  dovranno  essere  indicate  al  lordo dell'aliquota IVA, qualora non recuperabile dal soggetto proponente;
 b) dovra' essere indicata ogni singola voce del costo complessivo dello  studio  o  ricerca  proposta,  con l'indicazione delle somme a carico del contributo richiesto;
 c) e'   possibile   imputare   la   quota  parte  dei  costi  per l'acquisizione,  mediante noleggio, leasing o imputazione delle quote di  ammortamento  riferite  al  periodo di svolgimento dello studio o ricerca   proposta,   delle  attrezzature  scientifiche  e  dei  beni strumentali  per  una quota del contributo richiesto non superiore al 30%; il periodo di ammortamento delle attrezzature scientifiche e dei beni  strumentali  non potra' essere uguale o inferiore al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta;
 d) e'  possibile  imputare  i costi di «gestione e funzionamento» della  struttura  del soggetto proponente per una quota non superiore al 5% del contributo richiesto;
 7. Sono esclusi dal preventivo di spesa le seguenti voci:
 a) spese   relative   alla   «manutenzione  straordinaria»  della struttura del soggetto proponente;
 b) spese di rappresentanza;
 c) i  maggiori  costi  derivanti  da  ritardi  nella  conclusione dell'attivita' di studio o ricerca.
 |  |  |  | Art. 4. 1. La valutazione dei progetti di studio e ricerca sara' effettuata dal  «Comitato  per  l'esame  e  la  valutazione  delle  richieste di contributo  per  le  attivita' di ricerca a valere sul Fondo speciale infortuni» istituito presso l'Istituto italiano di medicina sociale».
 2.    Il    Comitato    valutera'    preventivamente,    ai    fini dell'ammissibilita'  dei  progetti di studio e ricerca presentati, la congruita'   della  spesa  preventivata  in  relazione  all'attivita' proposta e agli obiettivi prefissati, nonche' la congruita' dei tempi di realizzazione.
 3.  Il  Comitato valutera' i progetti di studi e ricerca presentati sulla base dei seguenti criteri:
 a) originalita'  tecnico-scientifica  del  progetto proposto; per tale requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
 b) validita'  degli obiettivi; per tale requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
 c) validita'  della  metodologia  di  studio  e ricerca; per tale requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
 d) precedenti    esperienze    del   soggetto   proponente,   del responsabile  scientifico  e  del  gruppo  di  ricerca sulla tematica oggetto  della  ricerca  o  studio proposto; per tale requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
 e) previsione  di  azioni  di  divulgazione  dei  risultati della ricerca;   per  tale  requisito  sara'  assegnato  un  punteggio  non superiore a punti 5.
 |  |  |  | Art. 5. 1.   La  votazione  complessiva  sara'  determinata,  accertata  la ricorrenza  dei criteri preventivi di cui al precedente art. 4, comma 2,  dal  punteggio  complessivo  conseguito da ciascun progetto nelle fasi di valutazione.
 2. In base alla votazione complessiva riportata da ciascun progetto il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  formera' la graduatoria   di   merito   con   l'indicazione   della   valutazione complessiva, che sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito Internet   del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, all'indirizzo «www.welfare.gov.it».
 3.  Sulla base della graduatoria saranno ammessi alla contribuzione per  l'esercizio  finanziario  2006  i progetti fino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio a tal fine destinato.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  I  contributi  saranno  erogati  in  due quote sulla base della seguente procedura:
 a) la  prima  quota,  pari  al 40%, sara' erogata a seguito della stipula dell'apposita convenzione;
 b) la  seconda  quota, pari al 60%, sara' erogata a seguito della presentazione  dei  risultati conclusivi dello studio o ricerca e del rendiconto  generale  delle  spese  sostenute,  sentito il parere del Comitato  tecnico-scientifico  sulla  rispondenza  dei risultati agli obiettivi  prefissati  nel  programma,  sulla  congruita' delle spese sostenute   in   relazione   all'attivita'   svolta  e  ai  risultati conseguiti, e previa acquisizione e verifica di regolarita', da parte degli  uffici  centrali  o  periferici  di  questo  Ministero,  della documentazione  giustificativa  di spesa o degli eventuali impegni di spesa  relativa  alla  totalita' del contributo concesso nonche' alla parte del costo rimasto a carico del beneficiario.
 2.  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva la facolta'   di   apportare   riduzioni   sul  contributo  concesso  in proporzione   al  mancato  perseguimento  di  parte  degli  obiettivi indicati nel progetto di ricerca approvato.
 3.  Le  erogazioni  di cui al comma precedente saranno assoggettate alla  ritenuta  di  acconto  del  10% a titolo Irpef se corrisposte a persone  fisiche  e  del  4%  a titolo Irpeg se corrisposte a persone giuridiche,   sulla   base  delle  disposizioni  di  cui  alla  legge 3 novembre  1982,  n. 835, e dell'art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  I  risultati  conclusivi  degli  studi  o ricerche ammesse e la relativa  relazione  di  sintesi  dovranno essere presentati entro il termine  previsto  nell'apposita  convenzione,  pena la riduzione del contributo  concesso  nella misura del 2% del contributo medesimo per ogni decade di ritardo;
 2.  I  risultati dovranno essere consegnati in cinque copie, di cui quattro su CD-ROM realizzato sulla base dello standard HTML.
 3.  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di diffondere   i   risultati   degli  studi  e  ricerche  ammesse  alla contribuzione.
 |  |  |  | Art. 8. 1.       L'onere       di       Euro       3.452.904,31       (euro tremilioniquattrocentocinquantaduemilanovecentoquattro/31)  derivante dall'applicazione  del  presente  decreto  gravera' sul capitolo 1277 (U.P.B.  2.1.1.0  -  C.D.R.  Tutela delle condizioni di lavoro) dello stato  di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 2005.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 22 dicembre 2005
 Il Ministro: Maroni
 
 Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 125
 |  |  |  | Allegato A 
 ----> Vedere Allegato da pag. 13 a pag. 14 della G.U. <----
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