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| Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 3 marzo 2006 |  | Determinazione  dell'indennita'  di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi   e  di  bovini  e  bufalini  infetti  da  leucosi  bovina enzootica, per l'anno 2005. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 e
 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 
 Vista  la  legge  9 giugno  1964,  n. 615, e successive modifiche sulla  bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
 Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro ed  il  Ministro delle politiche agricole, modifica a gennaio di ogni anno  con  decreto l'indennita' per l'abbattimento dei bovini infetti da  tubercolosi  e  brucellosi  e  degli  ovini  e caprini infetti da brucellosi;
 Vista  la  legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;
 Visto  il  decreto 2 maggio 1996, n. 358, e successive modifiche, regolamento  concernente  il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;
 Visto  il decreto 27 agosto 1994, n. 651, e successive modifiche, regolamento  concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;
 Visto   il   decreto   15 dicembre   1995,  n.  592,  regolamento concernente  il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;
 Visto  il  decreto 2 luglio 1992, n. 453, e successive modifiche, regolamento  concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;
 Vista  la legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente fra l'altro il rifinanziamento  della  bonifica  sanitaria  degli  allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
 Visto  il  decreto  interministeriale  14 giugno 1968 (pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 237 del 17 settembre 1968) e successive modifiche,  concernente  norme per la corresponsione delle indennita' di abbattimento dei bovini infetti;
 Visti   i   criteri   e   le   modalita'  stabiliti  dal  decreto interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 1986), per la determinazione delle misure delle indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;
 Visto  il  decreto  interministeriale  6 ottobre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2004), concernente la determinazione  della  misura  delle indennita' di abbattimento degli animali  della  specie  bovina,  bufalina, ovina e caprina per l'anno 2004;
 Considerato  che i piani di eradicazione per la brucellosi bovina e  per  la  leucosi bovina non prevedono attivita' di controllo negli allevamenti di bovini da ingrasso, e che il piano di eradicazione per la  tubercolosi bovina prevede nei predetti allevamenti solo un piano di sorveglianza da parte delle regioni;
 Ritenuto quindi di non dover differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, visto l'esiguo   numero  di  questi  ultimi  eventualmente  interessati  da provvedimenti di abbattimento;
 Ritenuto   di   non   dover   differenziare   l'indennizzo  degli ovi-caprini  non  iscritti  ai  LL.GG.  rispetto  a  quelli iscritti, considerato l'esiguo numero di questi ultimi;
 Considerato  che  le  spese  relative  alla  corresponsione delle indennita'  di  cui  trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;
 Ritenuto  che  occorre  procedere  alla determinazione per l'anno 2005  della  misura  delle  indennita'  di  abbattimento dei bovini e bufalini   infetti   da  tubercolosi,  brucellosi  e  leucosi  bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;
 Visti il parere espresso dal Ministero delle politiche agricole e forestali con la nota n. 25735 del 9 marzo 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  La  misura  massima  dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art.  6  della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari  dei  bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da brucellosi  e  da  leucosi  enzootica dei bovini e' stabilita in Euro 366,71  con  decorrenza 1° gennaio 2005 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2005.
 2.  La  misura  massima  dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art.  6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i  bovini  quando  le  carni  ed i visceri debbono essere interamente distrutti  e' stabilita in Euro 672,57 con decorrenza 1° gennaio 2005 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2005.
 3.  La  misura  massima  dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art.  6  della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari  dei  bufalini  abbattuti perche' infetti da tubercolosi, brucellosi  e  leucosi,  stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2004 in Euro  366,85  a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2005 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2005.
 4.  La  misura  massima  dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art.  6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i  bufalini  quando  le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2004 in Euro 672,30 a capo,  rimane  confermata  con decorrenza dal 1° gennaio 2005 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2005.
 5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo,  negli  allevamenti  bovini e bufalini che non superano i dieci capi.
 6.  Nelle  tabelle  allegate  al presente decreto sono fissate le indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio  1968,  n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai  proprietari  degli ovini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita  a  decorrere  dal  1° gennaio  2004  in Euro 77,21 a capo, rimane  confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2005 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2005.
 2.  L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio  1968,  n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai  proprietari  di  caprini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita  a  decorrere  dal  1° gennaio  2004  in Euro 92,03 a capo, rimane  confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2005 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2005.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Le  maggiorazioni  dell'indennita'  di  abbattimento previste dall'art.  5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi   di  reinfezione  negli  allevamenti  ufficialmente  indenni  a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.
 Il  presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti ed e' pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
 Roma, 3 marzo 2006
 
 Il Ministro della salute
 Storace
 
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti
 
 Il Ministro delle politiche agricole e forestali
 Alemanno
 
 Registrato alla Corte dei conti del 23 marzo 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 237
 |  |  |  | Allegato 
 ----> Vedere Allegato da pag. 7 a pag. 8 della G.U. <----
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