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| Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 3 gennaio 2006 |  | Proroga  dell'indennita'  pari al trattamento massimo di integrazione salariale  straordinaria,  prevista dall'articolo 1, comma 155, della legge  30 dicembre  2004,  n.  311, come modificato dall'articolo 13, comma 2,   lettera  b),  del  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e come  ulteriormente  modificato  dall'articolo 7,  del  decreto-legge 30 giugno  2005,  n.  115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto  2005,  n.  168,  in  favore dei lavoratori portuali di cui all'accordo ministeriale del 22 febbraio 2005. (Decreto n. 37739). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista la legge 28 gennaio 1994, n.84;
 Vista la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha apportato sostanziali modifiche,  nel  campo degli ammortizzatori sociali, per i lavoratori delle compagnie portuali;
 Visto  il  decreto  n. 34015 datato 7 maggio 2004, del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  registrato alla Corte dei conti il 21 giugno  2004,  registro n. 4, foglio n. 328, con il quale e' stata autorizzata,   per   l'anno   2004,   la  concessione  della  proroga dell'indennita'   pari   al   trattamento   massimo  di  integrazione salariale, in favore dei lavoratori portuali;
 Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, nella legge 14 maggio  2005,  n.  80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del   decreto-legge   30   giugno   2005,  n.  115,  convertito,  con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
 Visto  il  verbale di accordo del 22 febbraio 2005, stipulato, alla presenza  del  Sottosegretario  di  Stato on. Pasquale Viespoli e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra le organizzazioni datoriali  e  le  organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore portuali,  nel  quale e' stata concordata la necessita' di ricorrere, anche   per   l'anno  2005,  alla  proroga  dell'indennita'  pari  al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell'art.  1,  comma  155,  della  legge  30 dicembre  2004, n. 311 e successive  modificazioni,  in  favore dei lavoratori appartenenti ad imprese  o  agenzie  autorizzate  ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 5, della  legge  n. 84/1994, che non abbiano effettuato, nell'anno 2005, assunzioni  di  personale a tempo indeterminato,in eccedenza rispetto alle   dotazioni  organiche  stabilite  dalle  autorita'  portuali  e marittime,   salvo   che   tali  assunzioni  non  abbiano  riguardato lavoratori  provenienti  dalle  societa' di cui all'art. 21, comma 1, lettera   b)  della  legge  n.  84/1994,  nonche'  per  i  lavoratori appartenenti  a  societa'  derivate  dalla  trasformazione  delle  ex compagnie  portuali  ai sensi del sopraccitato art. 21 della legge n. 84/1994  che  non  abbiano  effettuato, nell'anno 2005, assunzioni di personale a tempo indeterminato;
 Vista   la   nota   datata  11 ottobre  2005  del  Ministero  delle infrastrutture   e   dei  trasporti  --  Direzione  generale  per  le infrastrutture  della  navigazione  marittima ed interna, nella quale viene  quantificato  in  7.500.000  euro  l'onere  complessivo per la proroga del trattamento di cui trattasi;
 Ritenuto,  pertanto,  ai  sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera  b),  del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato  dall'art.  7,  deI  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, di concedere,  anche per l'anno 2005, la proroga dell'indennita' pari al trattamento  massimo  di  integrazione  salariale  straordinaria,  in favore  dei  lavoratori portuali, cosi' come individuati nel predetto verbale di accordo ministeriale del 22 febbraio 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con   modificazioni,   nella   legge   17 agosto  2005,  n.  168,  e' autorizzata,  per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la  concessione  della  proroga  dell'indennita'  pari al trattamento massimo  di  integrazione  salariale  straordinaria,  in  favore  dei lavoratori  portuali,  individuati nel verbale di accordo intervenuto presso  il  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali in data 22 febbraio 2005;
 Gli   interventi   sono   previsti   nel  limite  massimo  di  euro 7.500.000,00;
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
 |  |  |  | Art. 2. L'erogazione della surrichiamata indennita', da parte dell'I.N.P.S. e' subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero delle giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, previo  accertamento  del  termine  di validita' della proroga di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 3. Ai  fini  del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite di  euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00), l'I.N.P.S. e' tenuto  a  controllare  i  flussi  di  spesa  afferenti  all'avvenuta erogazione  delle  prestazioni  di  cui al presente provvedimento e a darne  riscontro  al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
 Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 3 gennaio 2006
 
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti
 
 Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 133
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