Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2006 (vai al sommario)
LEGGE 6 marzo 2006, n. 138
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunita' andina e i suoi Paesi membri, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunita' andina e i suoi Paesi membri, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003.
 
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 54 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 marzo 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 6240):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il
22 dicembre 2005.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 25 gennaio 2006, con pareri delle commissioni
I, II, ,IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII e XIV.
Esaminato dalla III commissione il 1° e 8 febbraio
2006.
Esaminato in aula e approvato l'8 febbraio 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 3777):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 9 febbraio 2006, con pareri delle commissioni
1ª e 14ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 14 febbraio 2006.
Esaminato in aula e approvato il 15 febbraio 2006.
 
ACCORDO DI DIALOGO POLITICO E DI COOPERAZIONE
TRA LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA COMUNITA' ANDINA E I SUOI PAESI MEMBRI
(BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR, PERU' E VENEZUELA), DALL'ALTRA

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati "gli Stati membri", e

LA COMUNITA' EUROPEA,

da una parte, e LA COMUNITA' ANDINA E I SUOI PAESI MEMBRI,

LA REPUBBLICA Dl BOLIVIA,

LA REPUBBLICA DI COLOMBIA,

LA REPUBBLICA DI ECUADOR,

LA REPUBBLICA DEL PERU',

LA REPUBBLICA BOLIVARIANA DI VENEZUELA,

dall'altra,

TENENDO CONTO dei tradizionali legami storici e culturali tra le Parti e il desiderio di rafforzarne le relazioni reciproche a partire dagli attuali meccanismi che le disciplinano;
CONSIDERANDO che il presente nuovo accordo di dialogo politico e di cooperazione dovrebbe permettere un miglioramento della qualita', della profondita' e dell'ampiezza delle relazioni tra Unione europea e Comunita' andina, compresi i nuovi ambiti di interesse di entrambe le Parti;
RIAFFERMANDO il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto umanitario internazionale;
RIBADENDO l'adesione ai principi dello stato di diritto e del buon governo;
CONVINTI dell'importanza della lotta contro le droghe illecite e i crimini correlati, condotta sulla base dei principi di condivisione della responsabilita', della completezza, dell'equilibrio e del multilateralismo;
SOTTOLINEANDO l'impegno a collaborare per raggiungere gli obiettivi di riduzione della poverta', di giustizia e di coesione sociale e di sviluppo equo e sostenibile, tenendo conto di aspetti quali la vulnerabilita' alle calamita' naturali, la conservazione e la protezione dell'ambiente e la biodiversita', di promozione del rispetto dei diritti dell'uomo, delle istituzioni democratiche e del buon governo e di progressiva integrazione dei paesi andini nell'economia mondiale;
EVIDENZIANDO l'importanza che le Parti attribuiscono al consolidamento del dialogo politico sulle questioni bilaterali, regionali e internazionali di interesse comune e agli strumenti di dialogo, come risulta dalla dichiarazione congiunta sul dialogo politico tra l'Unione europea e la Comunita' andina firmato a Roma il 30 giugno 1996;
EVIDENZIANDO la necessita' di potenziare il programma di cooperazione di cui all'accordo quadro di cooperazione del 1993 tra la Comunita' economica europea e l'accordo di Cartagena e i suoi paesi membri, vale a dire la Repubblica della Bolivia, la Repubblica della Colombia, la Repubblica dell'Ecuador, la Repubblica del Peru' e la Repubblica del Venezuela (in appresso denominato "accordo quadro di cooperazione del 1993");
RICONOSCENDO la necessita' di approfondire il processo di integrazione regionale, di liberalizzazione del commercio e di riforma economica della Comunita' andina, nonche' di intensificare l'impegno a favore della prevenzione dei conflitti allo scopo di creare una Zona di pace andina, conformemente all'impegno di Lima (Carta andina per la pace e la sicurezza, limitazione e controllo delle spese destinate alla difesa esterna);
CONSAPEVOLI della necessita' di promuovere lo sviluppo sostenibile nella regione andina attraverso un partenariato in materia di sviluppo che coinvolga tutte le parti interessate, compresi la societa' civile e il settore privato, conformemente ai principi stabiliti nel Consenso di Monterrey e nella dichiarazione di Johannesburg e nel suo piano d'attuazione;
CONVINTI della necessita' di instaurare una cooperazione in materia di immigrazione, richieste di asilo e rifugiati;
SOTTOLINEANDO la volonta' di cooperare nelle sedi internazionali;
CONSAPEVOLI della necessita' di consolidare le relazioni tra Unione europea e Comunita' andina allo scopo di potenziare i meccanismi su cui si basano tali relazioni e di affrontare le nuove dinamiche delle relazioni internazionali in un contesto di globalizzazione e interdipendenza;
TENENDO CONTO del partenariato strategico elaborato tra l'Unione europea e l'America latina e i Caraibi nel contesto del vertice di Rio del 1999 e riaffermato al vertice di Madrid del 2002; e
RIBADENDO in tale contesto la necessita' di incoraggiare gli scambi necessari a creare le condizioni per favorire il rafforzamento di relazioni tra Unione europea e Comunita' andina che poggino su basi solide e reciprocamente vantaggiose,
DECIDONO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:
TITOLO I

OBIETTIVI, NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO
ARTICOLO 1
Principi

1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonche' il principio dello stato di diritto sono alla base delle politiche interne ed internazionali delle Parti e costituiscono un elemento essenziale del presente accordo.
2. Le Parti confermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile e a contribuire a raggiungere gli obiettivi di sviluppo del millennio.
3. Le Parti ribadiscono l'importanza che attribuiscono ai principi del buon governo e alla lotta contro la corruzione.
ARTICOLO 2
Obiettivi e ambito di applicazione

1. Le Parti confermano l'obiettivo comune di consolidare e approfondire le loro relazioni in tutti gli ambiti previsti dal presente accordo sviluppando il dialogo politico e potenziando la cooperazione.
2. Le Parti ribadiscono l'obiettivo comune di adoperarsi al fine di creare le condizioni per negoziare un accordo di associazione realistico e reciprocamente vantaggioso, che comprenda un accordo di libero scambio, sulla base dei risultati del programma di lavoro di Doha.
3. L'attuazione del presente accordo dovrebbe contribuire a creare tali condizioni attraverso la promozione della stabilita' politica e sociale, dell'approfondimento del processo di integrazione regionale e della riduzione della poverta' nel quadro di uno sviluppo sostenibile nella Comunita' andina.
4. 11 presente accordo disciplina il dialogo politico e la cooperazione tra le Parti e contiene le disposizioni istituzionali necessarie alla sua applicazione.
5. Le Parti si impegnano a verificare periodicamente i progressi registrati e a tenerne conto prima dell'entrata in vigore dell'accordo.
TITOLO II

DIALOGO POLITICO
ARTICOLO 3
Obiettivi

1. Le Parti decidono di' rafforzare il dialogo politico regolare, sulla base dei principi contenuti nell'accordo quadro di cooperazione del 1993 tra le Parti e nella dichiarazione di Roma del 1996.
2. Le Parti concordano che il dialogo politico riguardera' tutti gli ambiti di interesse reciproco e ogni altra questione internazionale. Tale dialogo creera' le condizioni per varare nuove iniziative volte al perseguimento di obiettivi comuni e alla creazione di un terreno comune d'intesa in ambiti quali la sicurezza, lo sviluppo e la stabilita' della regione, la prevenzione e la soluzione dei conflitti, i diritti umani, le modalita' di potenziamento della governance democratica, la lotta contro la corruzione, lo sviluppo sostenibile, l'immigrazione illegale, la lotta al terrorismo e il problema delle droghe illecite nel suo complesso, compresi i precursori chimici, il riciclaggio e il traffico di armi portatili e leggere in tutti i suoi aspetti. Esso costituira' inoltre la base per ]'attuazione di iniziative e per il sostegno ad iniziative e ad interventi, tra cui azioni di cooperazione, in tutta la regione dell'America latina.
3. Le Parti concordano che il dialogo politico permettera' un ampio scambio di informazioni e costituira' la sede di elaborazione di iniziative congiunte a livello internazionale.
ARTICOLO 4
Meccanismi

Le Parti concordano che il dialogo politico sara' condotto:
a) se del caso e previo accordo di entrambe le Parti, a livello di capi di Stato o di governo,
b) a livello ministeriale,
c) a livello di alti funzionari,
d) a livello operativo,
e utilizzera' nella misura del possibile le vie diplomatiche.
ARTICOLO 5
Cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza

Le Parti cooperano, nella misura del possibile, nel settore della politica estera e di sicurezza, coordinano le rispettive posizioni e adottano iniziative congiunte nelle sedi internazionali appropriate.
TITOLO III

COOPERAZIONE
ARTICOLO 6
Obiettivi

1. Le Parti concordano che la cooperazione prevista dall'accordo quadro di cooperazione del 1993 verra' rafforzata ed estesa ad altri settori. Gli obiettivi prioritari della cooperazione sono:
a) rafforzamento della pace e della sicurezza;
b) promozione della stabilita' politica e sociale attraverso il rafforzamento della governance democratica e il rispetto dei diritti umani;
c) approfondimento del processo di integrazione regionale tra i paesi della regione andina al fine di contribuire al loro sviluppo sociale, politico ed economico, nel quale rientra il potenziamento delle capacita' produttive e delle capacita' di esportazione;
d) riduzione della poverta', aumento della coesione sociale e regionale e promozione di un accesso piu' equo ai servizi sociali e ai benefici della crescita economica, garantendo un equilibrio adeguato tra le componenti economica, sociale e ambientale in un contesto di sviluppo sostenibile.
2. Le Parti concordano che la cooperazione terra' altresi' conto degli aspetti trasversali relativi allo sviluppo economico e sociale, comprese le questioni di genere, il rispetto per le popolazioni indigene, le misure di prevenzione e di intervento relative alle calamita' naturali, la conservazione e la protezione dell'ambiente, la biodiversita' e la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Anche l'integrazione regionale verra' considerata una tematica trasversale e le azioni di cooperazione a livello nazionale dovranno pertanto essere compatibili con il processo di integrazione regionale.
3. Le Parti decidono di incoraggiare le misure volte all'integrazione regionale nella regione andina e al rafforzamento delle relazioni interregionali tra le Parti.
ARTICOLO 7
Strumenti

Le Parti concordano che la cooperazione prendera' la forma di assistenza tecnica, studi, formazione, scambi di informazioni e consulenze, incontri, seminari, progetti di ricerca, sviluppo di infrastrutture, impiego di nuovi strumenti finanziari o qualsiasi altra forma concordata dalle Parti nel contesto della cooperazione, sulla base degli obiettivi perseguiti e dei mezzi a disposizione e conformemente alle norme e ai regolamenti applicabili a tale cooperazione.
ARTICOLO 8
Cooperazione in materia di diritti umani, democrazia e buon governo

Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito sara' intesa a sostenere attivamente i governi e i rappresentanti della societa' civile organizzata attraverso azioni condotte in particolare nei seguenti settori:
a) promozione dei diritti umani, del processo democratico e del buon governo, compresa la gestione trasparente dei processi elettorali;
b) rafforzamento dello stato di diritto e della gestione corretta e trasparente degli affari pubblici, compresa la lotta contro la corruzione, a livello locale, regionale e nazionale;
e) garanzia di' un sistema giudiziario indipendente ed efficiente;
d) attuazione e divulgazione della Carta andina per la promozione e la difesa dei diritti umani.
ARTICOLO 9
Cooperazione in materia di prevenzione dei conflitti

1. Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito sara' intesa a promuovere e a sostenere una politica generale di pace, comprese la prevenzione e la soluzione dei conflitti. Tale politica si basera' sul principio dell'impegno e della partecipazione della societa', concentrandosi in particolare sullo sviluppo delle capacita' regionali, subregionali e nazionali. Essa mirera' a garantire pari opportunita' politiche, economiche, sociali e culturali a tutti gli strati della societa', a potenziare la legittimita' democratica, a promuovere la coesione sociale e la gestione efficace degli affari pubblici, ad instaurare meccanismi efficaci di conciliazione pacifica degli interessi dei diversi gruppi e a promuovere una societa' civile attiva e organizzata.
2. Le attivita' di cooperazione possono comprendere tra l'altro il sostegno ai processi di mediazione, negoziato e riconciliazione, alla gestione a livello regionale delle risorse naturali comuni, al disarmo, alla smobilitazione e alla reintegrazione sociale degli ex appartenenti a gruppi armati illegali, ai tentativi di risolvere il problema dei bambini soldato (secondo la definizione di cui alla convenzione delle Nazioni unite sui diritti del bambino), alle misure di lotta contro le mine antiuomo, ai programmi di formazione in materia di controlli alle frontiere e al sostegno all'attuazione e alla divulgazione dell'Impegno di Lima (Carta andina per la pace e la sicurezza, limitazione e controllo delle spese destinate alla difesa esterna).
3. Le Parti coopereranno inoltre nel campo della prevenzione e dell'eliminazione del traffico illecito di armi portatili e armi leggere allo scopo di sviluppare, tra le altre cose, forme di coordinamento delle iniziative volte a potenziare la cooperazione giuridica e istituzionale, nonche' il sequestro e la distruzione delle armi portatili e delle armi leggere di cui i civili vengono trovati in possesso.
ARTICOLO 10
Cooperazione in materia di modernizzazione
dello Stato e dell'amministrazione pubblica

1. Le Parti concordano che l'obiettivo della cooperazione in questo settore consiste nella modernizzazione dell'amministrazione pubblica dei paesi andini, in cui rientrano i processi di decentramento e le ristrutturazioni prodotte dal processo di integrazione andina. Gli obiettivi generali sono migliorare l'efficienza organizzativa, garantire la gestione trasparente delle risorse pubbliche e la responsabilita' personale dei funzionari e migliorare il quadro giuridico e istituzionale, sulla base delle migliori prassi di entrambe le Parti e dell'esperienza accumulata con lo sviluppo di politiche e relativi strumenti nell'Unione europea.
2. La cooperazione potra' comprendere, tra l'altro, programmi di potenziamento delle capacita' di programmazione ed attuazione di politiche (servizi pubblici, preparazione ed esecuzione del bilancio, prevenzione e lotta alla corruzione e coinvolgimento della societa' civile) e di rafforzamento dei sistemi giudiziari.
ARTICOLO 11
Cooperazione in materia di integrazione regionale

1. Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito potenzia il processo di integrazione regionale nella Comunita' andina, in particolare lo sviluppo e l'attuazione di un mercato comune.
2. La cooperazione sosterra' lo sviluppo e il potenziamento delle istituzioni comuni dei paesi membri della Comunita' andina e promuovera' la creazione di relazioni piu' strette tra tali istituzioni. Essa rafforzera' gli scambi istituzionali in materia di integrazione, ampliando ed approfondendo la riflessione nei seguenti ambiti: analisi e promozione dell'integrazione, pubblicazioni; corsi di livello universitario sull'integrazione, borse di studio e stage.
3. Essa e' inoltre volta a promuovere lo sviluppo di politiche comuni e l'armonizzazione del quadro giuridico, anche per quanto riguarda le politiche settoriali nei settori commerciale, doganale, energetico, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'ambiente e della concorrenza, nonche' il coordinamento delle politiche macroeconomiche in ambiti quali la politica monetaria, la politica fiscale e la finanza pubblica.
4. Piu' specificamente, la cooperazione potra' comprendere, senza tuttavia limitarsi a cio', la fornitura di assistenza tecnica commerciale volta a:
a) consolidare ed attuare l'unione doganale andina;
b) ridurre ed eliminare gli ostacoli allo sviluppo del commercio intraregionale;
c) semplificare, modernizzare, armonizzare ed integrare i regimi doganali e di transito e fornire assistenza a livello di legislazione, normative e formazione professionale; e
d) creare un mercato comune intraregionale che garantisca la libera circolazione di beni, servizi, capitale e persone, nonche' l'adozione delle altre misure complementari necessarie a garantirne la piena attuazione.
5. Le Parti concordano inoltre che le politiche andine relative all'integrazione e allo sviluppo delle frontiere sono un elemento essenziale per rafforzare e consolidare il processo di integrazione subregionale e regionale.
ARTICOLO 12
Cooperazione regionale

Le Parti decidono di utilizzare tutti gli strumenti di cooperazione attualmente esistenti per promuovere attivita' finalizzate allo sviluppo di una cooperazione attiva e reciproca tra l'Unione europea e la Comunita' andina e tra i paesi andini e altri paesi e regioni in America latina e nei Caraibi, in ambiti quali la promozione del commercio e degli investimenti, l'ambiente, le misure di prevenzione e di intervento relative alle calamita' naturali, la ricerca, l'energia, i trasporti, le infrastrutture per le comunicazioni, lo sviluppo regionale e la pianificazione dell'uso del territorio.
ARTICOLO 13
Cooperazione commerciale

Considerato l'obiettivo comune di creare le condizioni in cui operare sulla base dei risultati del programma di lavoro di Doha, 1'UE e la Comunita' andina potrebbero negoziare un accordo di associazione fattibile e reciprocamente vantaggioso, comprensivo di un accordo di libero scambio; le Parti concordano che la cooperazione commerciale promuovera' il potenziamento delle capacita' dei paesi andini in termini di competitivita', permettendo loro una partecipazione piu' vantaggiosa al mercato europeo e all'economia mondiale.
Alla luce di tale obiettivo, l'assistenza tecnica commerciale dovrebbe comprendere attivita' nel campo della facilitazione degli scambi, delle dogane (per esempio la semplificazione delle procedure, la modernizzazione delle amministrazioni doganali e la formazione dei funzionari), delle norme tecniche, delle misure sanitarie e fitosanitarie, dei diritti di proprieta' intellettuale, degli investimenti, dei servizi, degli appalti pubblici, degli strumenti di risoluzione delle controversie, eccetera. Essa dovra' stimolare al massimo lo sviluppo e la diversificazione degli scambi intraregionali e incoraggiare la partecipazione attiva della regione andina ai negoziati commerciali multilaterali in seno all'Organizzazione mondiale del commercio.
L'assistenza tecnica commerciale dovrebbe inoltre stimolare l'identificazione e l'eliminazione degli ostacoli che impediscono lo sviluppo degli scambi.
Un ulteriore obiettivo puo' essere la promozione e il sostegno anche delle seguenti attivita':
- attivita' di promozione dei commerci, tra cui opportuni scambi tra societa' di entrambe le Parti; - missioni commerciali;
- analisi dei mercati;
- ricerca delle strategie migliori per adeguare la produzione locale alla domanda dei mercati esterni.
ARTICOLO 14
Cooperazione nel settore dei servizi

Conformemente alle norme dell'accordo generale sul commercio dei servizi (GATS), le Parti decidono di rafforzare la cooperazione in tale settore per adeguarsi al ruolo sempre piu' importante che i servizi svolgono nello sviluppo e nella diversificazione delle loro economie. L'aumento della cooperazione sara' finalizzato al miglioramento della competitivita' del settore dei servizi della Comunita' andina ed alla sua maggiore partecipazione allo scambio di servizi a livello mondiale, in maniera compatibile con lo sviluppo sostenibile. Le Parti individueranno i settori dei servizi sui quali sara' incentrata la cooperazione. Le attivita' riguarderanno, tra l'altro, il contesto normativo e l'accesso alle fonti di finanziamento e alla tecnologia.
ARTICOLO 15
Cooperazione in materia di proprieta' intellettuale

Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito sara' finalizzata alla promozione degli investimenti, del trasferimento di tecnologie, della divulgazione delle informazioni, delle attivita' culturali e creative e delle attivita' economiche correlate, nonche' dell'accesso e della distribuzione equa dei benefici. Entrambe le parti si impegnano a garantire, nel quadro delle rispettive legislazioni, normative e politiche, una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprieta' intellettuale, conformemente alle norme internazionali piu' rigorose.
ARTICOLO 16
Cooperazione in materia di appalti pubblici

Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito sara' finalizzata a promuovere procedure reciproche, aperte, non discriminatorie e trasparenti per l'aggiudicazione degli appalti pubblici a tutti i livelli.
ARTICOLO 17
Cooperazione in materia di politica della concorrenza

Le Parti concordano che la cooperazione nel settore della politica della concorrenza sara' intesa a promuovere l'istituzione effettiva e l'applicazione delle regole sulla concorrenza, nonche' la divulgazione di informazioni per incentivare la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese che operano sul mercato della Comunita' andina.
ARTICOLO 18
Cooperazione doganale

1. Le Parti concordano che gli scopi della cooperazione in questo settore saranno intesi a garantire il rispetto delle disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio relative al commercio e allo sviluppo sostenibile e rendere compatibili i sistemi doganali delle due Parti, al fine di facilitare gli scambi fra queste ultime.
2. La cooperazione potra' comprendere:
a) la semplificazione e l'armonizzazione dei documenti di importazione e esportazione in base alle norme internazionali, compreso l'uso di dichiarazioni semplificate;
b) il miglioramento delle procedure doganali, tramite strumenti quali la valutazione del rischio, procedure semplificate per l'ingresso e il rilascio delle merci, il riconoscimento dello stato di commerciante autorizzato, utilizzando sistemi automatizzati e sistemi elettronici per lo scambio dei dati (EDI);
c) misure per migliorare la trasparenza e le procedure di impugnazione avverso le decisioni e i decreti delle autorita' doganali;
d) meccanismi per garantire la consultazione regolare con la comunita' degli operatori commerciali in materia di regolamenti e procedure di importazione ed esportazione.
3. Le Parti decidono di prendere in esame la possibilita' di concludere un protocollo di assistenza reciproca in materia doganale, nel quadro istituzionale del presente accordo.
ARTICOLO 19
Cooperazione in materia di regole tecniche
e di valutazione della conformita'

1. Le Parti concordano che la cooperazione in materia di norme, regole tecniche e valutazione della conformita' e' un obiettivo chiave per lo sviluppo del commercio, in particolare per quanto concerne il commercio intraregionale.
2. Lo scopo della cooperazione tra le Parti sara' quello di promuovere iniziative nei seguenti ambiti:
a) cooperazione in campo normativo;
b) allineamento dei regolamenti tecnici con le norme internazionali ed europee; e
c) creazione di un sistema regionale di notifica e di una rete di organismi di valutazione della conformita' che operino su basi non discriminatorie e sviluppo dell'utilizzo dell'accreditamento.
3. In pratica, la cooperazione permettera' di:
a) fornire assistenza organizzativa e tecnica per incentivare la creazione di reti e di organismi regionali e aumentare il coordinamento delle politiche per promuovere un approccio comune all'utilizzo delle norme internazionali e regionali, favorendo cosi' l'adozione di regole tecniche e procedure di valutazione della conformita' compatibili;
b) incoraggiare l'adozione di misure finalizzate a colmare il divario esistente tra le Parti in materia di valutazione della conformita' e di standardizzazione, in particolare lo scambio di informazioni sulle norme, sulla valutazione della conformita' e sull'omologazione; e
c) incoraggiare l'adozione di misure finalizzate al miglioramento della compatibilita' dei rispettivi sistemi adottati dalle Parti nelle aree di cui sopra, e in particolare negli ambiti della trasparenza, delle buone prassi normative e della promozione di norme di qualita' per i prodotti e le pratiche commerciali.
ARTICOLO 20
Cooperazione industriale

1. Le Parti concordano che la cooperazione industriale promuovera' la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria andina e di singoli settori, nonche' la cooperazione industriale tra gli operatori economici, allo scopo di potenziare il settore privato, nel rispetto dei requisiti che garantiscano la protezione dell'ambiente.
2. Le iniziative relative alla cooperazione industriale rispetteranno le priorita' definite da entrambe le Parti. Esse terranno conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, partenariati transnazionali. Le iniziative avranno in particolare l'obiettivo di creare un quadro favorevole al miglioramento delle competenze in materia di gestione e alla promozione della trasparenza in materia di mercati e di condizioni in cui operano le imprese.
ARTICOLO 21
Cooperazione in materia di sviluppo
delle piccole e medie imprese e delle microimprese

Le Parti decidono di favorire la formazione di un ambiente favorevole allo sviluppo delle piccole e medie imprese e delle microimprese, in particolare attraverso:
a) la promozione di contatti tra operatori economici, di investimenti comuni, di joint ventures e di reti informative, utilizzando i programmi orizzontali esistenti;
b) la facilitazione dell'accesso ai finanziamenti, la divulgazione di informazioni e la promozione dell'innovazione;
c) la facilitazione del trasferimento di tecnologia;
d) l'individuazione e la valutazione dei canali di distribuzione.
ARTICOLO 22
Cooperazione nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura
e dello sviluppo rurale

Le Parti decidono di promuovere la cooperazione nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura e dello sviluppo rurale, in una prospettiva di promozione della diversificazione, delle pratiche ecocompatibili, dello sviluppo socioeconomico sostenibile e della sicurezza alimentare. A tal fine, le Parti esamineranno:
a) misure volte a migliorare la qualita' dei prodotti agricoli, il potenziamento delle capacita', il trasferimento di tecnologia, misure a favore delle associazioni di produttori e interventi volti a sostenere le attivita' di promozione commerciale;
b) misure relative alla salute ambientale, alle misure zoosanitarie e fitosanitarie e ad altri aspetti collegati, tenendo conto della legislazionein vigore di entrambe le Parti e dei rispettivi obblighi internazionali, che derivano in particolare dalle disposizioni dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e degli accordi multilaterali in materia ambientale;
c) misure relative allo sviluppo socioeconomico sostenibile dei territori rurali, comprese le prassi ecocompatibili, la silvicoltura, la ricerca, l'accesso ai terreni, lo sviluppo rurale sostenibile e la sicurezza alimentare;
d) misure relative alla tutela e alla promozione delle attivita' tradizionali basate sulle specifiche identita' delle popolazioni e delle comunita' rurali, quali gli scambi di esperienze e partenariati, lo sviluppo di joint venture e di reti di cooperazione tra agenti locali o operatori economici.
ARTICOLO 23
Cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura

Le Parti decidono di sviluppare la cooperazione economica e tecnica nel settore della pesca e dell'acquacoltura, in particolare per quanto riguarda aspetti quali lo sfruttamento sostenibile, la gestione e la conservazione delle risorse ittiche, nonche' la valutazione dell'impatto ambientale. La cooperazione dovrebbe inoltre includere ambiti quali l'industria di trasformazione e la facilitazione degli scambi. La cooperazione nel settore della pesca potrebbe concretizzarsi nella conclusione di accordi di pesca bilaterali tra le Parti o tra la Comunita' europea e uno o piu' paesi membri della Comunita' andina e/o nella conclusione di accordi di pesca multilaterali tra le Parti.
ARTICOLO 24
Cooperazione nel settore minerario

Le Parti concordano che, tenuto conto di alcuni aspetti di tutela dell'ambiente, la cooperazione nel settore minerario riguardera' soprattutto:
a) la promozione della partecipazione delle imprese di entrambe le Parti alla prospezione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse minerarie e al loro utilizzo, in conformita' con le legislazioni di entrambe le Parti;
b) la promozione dello scambio di informazioni, esperienze e tecnologie in merito alla prospezione e allo sfruttamento minerario;
c) la promozione dello scambio di esperti e la realizzazione di ricerche comuni onde incrementare le opportunita' di sviluppo tecnologico;
d) lo sviluppo di misure per promuovere investimenti in questo settore;
e) l'elaborazione di misure volte a garantire l'integrita' ambientale e la responsabilita' delle imprese in materia ambientale nel settore in oggetto.
ARTICOLO 25
Cooperazione nel settore dell'energia

1. Le Parti concordano che l'obiettivo comune sara' quello di stimolare la cooperazione nel settore dell'energia, consolidando in particolare le relazioni economiche in ambiti cruciali quali l'energia idroelettrica, il petrolio e il gas, le energie rinnovabili, le tecnologie di risparmio energetico, l'elettrificazione delle zone rurali e l'integrazione regionale dei mercati dell'energia, tenendo conto del fatto che nei paesi andini sono gia' stati avviati progetti di interconnessione elettrica.
2. In particolare, la cooperazione puo' comprendere:
a) la realizzazione di politiche energetiche che comprendano infrastrutture interconnesse di rilevanza regionale, miglioramento e diversificazione della fornitura di energia e miglioramento dell'accesso ai mercati dell'energia, facilitazione del transito, della trasmissione e della distribuzione;
b) gestione e formazione nel settore dell'energia e trasferimento di tecnologia, conoscenze e competenze;
c) promozione del risparmio energetico, dell'efficienza nell'utilizzo dell'energia, delle energie rinnovabili e studio dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;
d) iniziative di cooperazione tra imprese operanti nel settore.
ARTICOLO 26
Cooperazione nel settore dei trasporti

1. Le Parti concordano che la cooperazione nel settore mira principalmente a ristrutturare e a modernizzare trasporti e i relativi sistemi di infrastrutture, a migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci nonche' l'accesso ai mercati dei trasporti urbani, aerei, marittimi, dei trasporti per le vie navigabili interne, e di quelli ferroviari e stradali, perfezionandone la gestione in termini operativi e amministrativi e promuovendo elevati standard operativi.
2. La cooperazione potra' comprendere:
a) scambi di informazioni sulle politiche delle Parti, in particolare per quanto concerne i trasporti urbani e l'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti di trasporti multimodali ed altre questioni di interesse reciproco;
b) la gestione delle vie navigabili interne, delle strade, delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti, incluse forme adeguate di cooperazione tra le competenti autorita';
c) progetti per il trasferimento di tecnologia europea nel sistema globale di navigazione satellitare e la costruzione di centri urbani di trasporto pubblico;
d) miglioramento delle norme di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, compresa la cooperazione nelle sedi internazionali appropriate per migliorare l'applicazione delle norme internazionali.
ARTICOLO 27
Cooperazione in materia di societa' dell'informazione,
di tecnologie dell'informazione e di telecomunicazioni

1. Le Parti concordano che le tecnologie dell'informazione e le comunicazioni sono settori cruciali di una societa' moderna e svolgono un ruolo vitale nello sviluppo economico e sociale e nella transizione armoniosa verso la societa' dell'informazione. La cooperazione in tali settori contribuira' alla riduzione del divario tra le Parti in termini di tecnologia digitale e mira a fornire un accesso piu' equo alle tecnologie dell'informazione, soprattutto nelle aree meno sviluppate.
2. La cooperazione in questo ambito promuovera':
a) il dialogo su tutti gli aspetti della societa' dell'informazione;
b) il dialogo sui regolamenti e sulle politiche relativi alle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, comprese le norme;
c) lo scambio di informazioni sulle norme, sulla valutazione della conformita' e sull'omologazione;
d) la divulgazione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e gli scambi di informazioni sulle novita' tecnologiche;
e) progetti di ricerche comuni in materia di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e progetti pilota nel campo delle applicazioni della societa' dell'informazione;
f) l'interconnessione e l'interoperativita' fra le reti e i servizi telematici;
g) l'accesso reciproco alle banche dati nel rispetto della legislazione nazionale ed internazionale sul diritto d'autore;
h) scambi e formazione di personale specializzato;
i) l'informatizzazione della pubblica amministrazione. ARTICOLO 28 Cooperazione in materia di audiovisivi.
Le Parti decidono di promuovere la cooperazione nel settore degli audiovisivi e dei media in generale, per mezzo di iniziative congiunte nel campo della formazione e della realizzazione, produzione e distribuzione di audiovisivi. La cooperazione sara' gestita conformemente alle pertinenti disposizioni nazionali sul diritto d'autore e agli accordi internazionali.
ARTICOLO 29
Cooperazione nel settore del turismo

Le Parti concordano che gli obiettivi della cooperazione in tale settore sono:
a) adottare le migliori prassi allo scopo di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo nella regione andina;
b) migliorare la qualita' dei servizi offerti ai turisti;
c) sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza economica e sociale del turismo in una prospettiva di sviluppo della regione andina;
d) promuovere e sviluppare l'ecoturismo;
e) promuovere l'adozione di politiche comuni nel settore del turismo nel quadro della Comunita' andina.
ARTICOLO 30
Cooperazione tra istituzioni finanziarie

Le Parti decidono di promuovere, sulla base dei propri bisogni e nell'ambito dei rispettivi programmi e legislazioni, la cooperazione tra istituzioni finanziarie nazionali e regionali.
ARTICOLO 31
Cooperazione in materia di promozione degli investimenti

1. Le Parti decidono di promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, la formazione di un clima stabilmente favorevole agli investimenti reciproci.
2. La cooperazione assumera', in particolare, la forma di:
a) promozione e sviluppo dei meccanismi di scambio e di divulgazione di informazioni sulla legislazione in materia di investimenti e sulle opportunita' in questo settore;
b) elaborazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti di entrambe le Parti, ove opportuno, attraverso la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri di entrambe le Parti, intesi a promuovere e a proteggere gli investimenti e ad evitare la doppia tassazione;
c) l'armonizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative;
d) strumenti per la creazione di joint ventures.
ARTICOLO 32
Dialogo macroeconomico

1. Le Parti concordano che la cooperazione sara' intesa a promuovere lo scambio di informazioni sulle rispettive tendenze e politiche macroeconomiche e la condivisione di esperienze a livello di coordinamento delle politiche macroeconomiche nel quadro di un mercato comune.
2. Le Parti mireranno inoltre ad approfondire il dialogo tra le rispettive autorita' competenti in materia di macroeconomia, in particolare per quanto concerne la politica monetaria, la politica fiscale, la finanza pubblica, il debito estero e la stabilizzazione macroeconomica.
ARTICOLO 33
Cooperazione nel settore dei dati statistici

1. Le Parti concordano che l'obiettivo principale sara' allineare i metodi e i programmi statistici, permettendo cosi' alle Parti di utilizzare i dati statistici della controparte relativi agli scambi di merci e di servizi e, piu' in generale, a qualsiasi settore che rientra nel presente accordo e che puo' essere oggetto di indagine statistica.
2. La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro, scambi a livello tecnico tra istituti statistici della Comunita' andina e quelli degli Stati membri dell'Unione europea ed Eurostat; l'elaborazione di metodi comuni di raccolta, analisi e interpretazione dei dati; l'organizzazione di seminari, gruppi di lavoro o programmi di formazione statistica.
ARTICOLO 34
Cooperazione in materia di protezione del consumatore

1. Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito dovra' mirare a rendere compatibili i programmi di protezione dei consumatori di entrambe le Parti.
2. Per quanto possibile, essa puo' comportare:
a) l'aumento della compatibilita' della legislazione in materia di consumatori, allo scopo di evitare gli ostacoli al commercio e garantire contemporaneamente un alto livello di protezione del consumatore;
b) la creazione e lo sviluppo di sistemi di scambi di informazione, per esempio sistemi di allarme rapido, relativi ad alimenti e mangimi, che presentano rischi per la salute pubblica e degli animali;
c) il potenziamento delle capacita' di attuazione delle misure sanitarie e fitosanitarie in un'ottica di facilitazione dell'accesso ai mercati e di garanzia di un adeguato livello di protezione della salute, sulla base di criteri di trasparenza, non discriminazione e prevedibilita';
d) lo stimolo della cooperazione e dello scambio di informazioni tra associazioni dei consumatori;
e) il sostegno al "Gruppo andino sulla partecipazione della societa' civile per la difesa dei diritti dei consumatori".
ARTICOLO 35
Cooperazione in materia di protezione dei dati

1. Le Parti decidono di promuovere un elevato livello di protezione in materia di trattamento dei dati personali e di altra natura, conformemente alle norme internazionali piu' rigorose.
2. Le Parti coopereranno inoltre in materia di protezione dei dati personali per innalzare il livello di tale protezione e si adopereranno al fine di eliminare gli ostacoli, dovuti alla protezione insufficiente di tali dati, che rendono difficile la loro libera circolazione tra le Parti.
ARTICOLO 36
Cooperazione scientifica e tecnologica

1. Le Parti concordano che gli obiettivi della cooperazione nel settore scientifico e tecnologico, realizzata nell'interesse reciproco di entrambe le Parti e conformemente alle loro politiche, in particolare per quanto concerne le norme relative allo sfruttamento della proprieta' intellettuale derivante dalla ricerca, saranno:
a) il contributo allo sviluppo della scienza e della tecnologia nella regione andina;
b) lo scambio di informazioni ed esperienze scientifiche e tecnologiche a livello regionale, in particolare per quanto concerne l'attuazione di politiche e programmi;
c) la promozione dello sviluppo delle risorse umane e di un contesto istituzionale adeguato alla ricerca e allo sviluppo;
d) la promozione delle relazioni tra le comunita' scientifiche delle Parti e la promozione dello sviluppo di progetti congiunti di ricerca scientifica e tecnologica;
e) l'incentivazione della partecipazione del mondo imprenditoriale di entrambe le Parti alla cooperazione scientifica e tecnologica, in particolare per quanto concerne la promozione dell'innovazione;
f) la promozione dell'innovazione e del trasferimento di tecnologia, comprese le tecniche di egovernment e le tecnologie pulite, tra le Parti.
2. Verra' incoraggiata la partecipazione di istituti di insegnamento superiore, di centri di ricerca e dei settori produttivi, in particolare le piccole e medie imprese, di entrambe le Parti.
3. Le Parti decidono di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica tra le universita', gli istituti di ricerca e i settori produttivi di entrambe le regioni, attraverso l'assegnazione di borse di studio e lo scambio di studenti e di specialisti di alto livello.
4. Le Parti decidono inoltre di promuovere la partecipazione andina ai programmi comunitari in materia di tecnologia e sviluppo della Comunita' europea, conformemente alle disposizioni di quest'ultima che disciplinano la partecipazione di persone giuridiche provenienti da paesi terzi.
ARTICOLO 37
Cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione

1. Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito sara' intesa a migliorare l'istruzione e la formazione professionale. A tal fine sara' accordata una particolare importanza all'accesso all'istruzione da parte dei giovani, delle donne e degli anziani, compreso l'accesso a corsi tecnici, all'istruzione superiore e alla formazione professionale, e alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio.
2. Le Parti decidono di cooperare piu' strettamente in materia di istruzione e di formazione professionale, promuovendo la collaborazione tra universita' e tra imprese allo scopo di aumentare il livello di competenza dei quadri superiori.
3. Le Parti decidono inoltre di dedicare un'attenzione particolare ai programmi e agli interventi decentrati (ALFA, ALBAN) che creano contatti permanenti tra organismi specializzati di entrambe le Parti in una prospettiva di incoraggiamento della condivisione e dello scambio di esperienze e risorse tecniche.
4 La cooperazione in questo settore puo' anche sostenere il piano d'azione del settore dell'istruzione nei paesi andini, che comprende, tra gli altri programmi, l'armonizzazione dei sistemi scolastici andini, l'attuazione di un sistema di informazioni sulle statistiche scolastiche e l'istruzione interculturale.
ARTICOLO 38
Cooperazione in materia di ambiente e biodiversita'

1. Le Parti concordano che la cooperazione in questo settore promuove la protezione e la conservazione dell'ambiente in una prospettiva di sviluppo sostenibile. In tale contesto, il rapporto tra poverta' e ambiente e l'impatto ambientale delle attivita' economiche sono considerati fattori importanti. La cooperazione dovrebbe inoltre promuovere la ratifica e il sostegno dell'applicazione di accordi ambientali multilaterali e di altri accordi internazionali relativi ad aspetti quali il cambiamento climatico, la biodiversita', la desertificazione e la gestione dei prodotti chimici.
2. La cooperazione si concentrera' in particolare sui seguenti aspetti:
a) la prevenzione del degrado ambientale;
b) la promozione della conservazione e della gestione sostenibile delle risorse naturali (comprese la biodiversita', gli ecosistemi di montagna e le risorse genetiche), nel rispetto della strategia regionale in materia di biodiversita' della regione tropicale andina;
c) lo scambio di informazioni e di esperienze sulla legislazione in materia ambientale e sui problemi ambientali comuni alle due Parti;
d) il potenziamento della gestione ambientale in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;
e) la promozione dell'educazione all'ambiente, la creazione di capacita' in tal senso, l'aumento della partecipazione dei cittadini e la promozione di programmi comuni di ricerca a livello regionale;
f) la protezione e la tutela delle conoscenze e delle prassi tradizionali in materia di utilizzo sostenibile delle risorse della biodiversita'.
ARTICOLO 39
Cooperazione in materia di calamita' naturali

Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito sara' finalizzata alla riduzione della vulnerabilita' della regione andina rispetto alle calamita' naturali attraverso il potenziamento delle capacita' regionali di progettazione e prevenzione, l'armonizzazione del quadro giuridico e il miglioramento del coordinamento istituzionale.
ARTICOLO 40
Cooperazione culturale e conservazione del patrimonio culturale

1. Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito, i legami culturali e i contatti tra gli operatori culturali di entrambe le regioni verranno potenziati.
2. L'obiettivo e' la promozione della cooperazione culturale tra le Parti, tenendo in considerazione e stimolando le sinergie con i programmi bilaterali degli Stati membri dell'Unione europea.
3. La cooperazione sara' gestita conformemente alle pertinenti disposizioni nazionali sul diritto d'autore e agli accordi internazionali.
4. Tale cooperazione puo' riguardare tutti gli ambiti culturali, tra cui:
a) la traduzione di opere letterarie;
b) la tutela, il restauro e il rilancio del patrimonio nazionale;
c) le manifestazioni culturali, quali mostre di arte e artigianato e spettacoli di musica, danza e teatro, nonche' lo scambio di artisti e professionisti nel settore culturale;
d) la promozione della diversita' culturale;
e) gli scambi tra giovani;
f) lo sviluppo delle industrie culturali;
g) la conservazione del patrimonio culturale;
h) la prevenzione del traffico illegale di beni che appartengono al patrimonio culturale e la lotta contro tale traffico, conformemente alle convenzioni internazionali firmate dalle Parti.
ARTICOLO 41
Cooperazione in materia di salute

1. Le Parti decidono di cooperare nel settore sanitario allo scopo di sostenere le riforme settoriali che rendano il servizio sanitario piu' sensibile ai problemi dei poveri e dell'uguaglianza di trattamento e promuovendo la creazione di strumenti di finanziamento equi che garantiscano un migliore accesso dei poveri al servizio sanitario.
2. Le Parti concordano che la prevenzione primaria coinvolge anche altri settori, quali l'istruzione, le risorse idriche e l'igiene. A tale proposito, le Parti si impegnano a potenziare e sviluppare partenariati non limitati al settore della salute per raggiungere gli obiettivi di sviluppo del Millennio, in particolare in materia di lotta contro 1'Aids, la malaria e la tubercolosi, nel rispetto delle norme pertinenti dell'Organizzazione mondiale del commercio. Sono inoltre necessari partenariati con la societa' civile organizzata, le ONG e il settore privato per affrontare i problemi di salute sessuale e riproduttiva e i diritti correlati, adottando un approccio attento ad una prospettiva di genere, e per sensibilizzare i giovani alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e delle gravidanze indesiderate.
3. Le Parti decidono di cooperare a livello di infrastrutture di base, quali la fornitura di acqua e le reti fognarie.
ARTICOLO 42
Cooperazione sociale

1. Le Parti concordano che lo scopo di questa cooperazione sara' stimolare la partecipazione delle parti sociali al dialogo sulle condizioni di vita e di lavoro, sulla protezione sociale e sull'integrazione nella societa'.
2. La cooperazione dovrebbe contribuire ai processi di concertazione politica, economica e sociale volti a promuovere lo sviluppo trasversale nel quadro di strategie di riduzione della poverta' e di creazione di posti di lavoro.
3. Le Parti sottolineano l'importanza dello sviluppo sociale, che deve procedere di pari passo con lo sviluppo economico, dando priorita' alla promozione dei principi e dei diritti fondamentali sul luogo di lavoro previsti dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro, le cosiddette norme fondamentali del lavoro.
4. Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito puo' comprendere l'attuazione di un programma sociale andino basato su due pilastri: il mercato comune andino e lo sviluppo di meccanismi che stimolino la riduzione della poverta' e la coesione regionale.
5. Le Parti possono cooperare in tutte le aree di interesse comune nell'ambito dei settori summenzionati.
6. Le misure saranno coordinate con quelle degli Stati membri dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali competenti.
7. Se opportuno, e secondo le loro procedure interne, le Parti possono gestire tale dialogo in coordinamento con il Comitato economico e sociale europeo e il suo omologo andino.
ARTICOLO 43
Partecipazione della societa' civile organizzata alla cooperazione

1. Le Parti riconoscono il ruolo e il contributo potenziale della societa' civile organizzata al processo di cooperazione e decidono di promuovere un dialogo costruttivo con essa e la sua partecipazione concreta.
2. Conformemente alle disposizioni giuridiche e amministrative delle Parti, la societa' civile organizzata puo':
a) partecipare all'iter decisionale a livello nazionale, nel rispetto dei principi democratici;
b) essere informata e partecipare alle consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche settoriali, in particolare per quanto concerne gli ambiti di interesse diretto, comprese tutte le fasi del processo di sviluppo;
c) beneficiare di risorse finanziarie, se cio' e' ammesso dalle normative nazionali di ciascuna Parte, e di sostegno al consolidamento delle capacita' nei settori critici;
d) partecipare all'attuazione dei programmi di cooperazione nei settori di interesse diretto.
ARTICOLO 44
Cooperazione in materia di questioni di genere

Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito contribuira' a rafforzare le politiche e i programmi intesi a garantire, migliorare ed espandere la partecipazione paritaria di uomini e donne a tutti i settori della vita politica, economica, sociale e culturale, con l'adozione, se necessario, di misure concrete a favore delle donne. Essa contribuira' inoltre a facilitare l'accesso delle donne a tutte le risorse necessarie al pieno esercizio dei loro diritti fondamentali.
ARTICOLO 45
Cooperazione relativa alle popolazioni indigene

1. Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito contribuira' alla creazione e allo sviluppo di partenariati con le popolazioni indigene, in un quadro di promozione degli obiettivi di eliminazione della poverta', di gestione sostenibile delle risorse naturali e di rispetto dei diritti umani e della democrazia.
2. Le Parti decidono inoltre di cooperare ai fini della promozione di un'adeguata tutela delle conoscenze tradizionali, delle innovazioni e delle tradizioni delle comunita' indigene e locali che perpetuano stili di vita tradizionali importanti ai fini della protezione e dell'utilizzo sostenibile della biodiversita' e ai fini di una distribuzione equa dei benefici che possono derivare dall'applicazione di tali conoscenze.
3. Oltre a tenere sistematicamente conto della condizione delle popolazioni indigene a tutti i livelli della cooperazione allo sviluppo, le Parti integreranno nello sviluppo delle loro politiche le specificita' delle popolazioni indigene, potenziando le capacita' delle organizzazioni che rappresentano tali popolazioni, in modo da aumentare le ricadute positive su dette popolazioni della cooperazione allo sviluppo.
4. La cooperazione in tale ambito puo' aiutare le organizzazioni che rappresentano le popolazioni indigene, per esempio il gruppo di lavoro sui diritti delle popolazioni indigene, che e' un organismo consultivo in seno al Sistema d'integrazione andino.
ARTICOLO 46
Cooperazione in materia di popolazioni sfollate
e sradicate e di ex appartenenti a gruppi armati illegali

1. Le Parti concordano che la cooperazione a favore delle popolazioni sfollate e sradicate e degli ex appartenenti a gruppi armati illegali contribuira' a soddisfare i loro bisogni fondamentali nel periodo che va dal termine degli aiuti umanitari all'adozione di una soluzione a lungo termine per la soluzione del loro status.
2. Tale cooperazione puo' comprendere, tra l'altro, le seguenti attivita':
a) ricerca dell'autosufficienza e del reinserimento nel tessuto socioeconomico per le popolazioni sfollate e sradicate e per gli ex appartenenti a gruppi armati illegali;
b) aiuti alle comunita' locali ospitanti e alle aree di reinsediamento per incentivare l'accoglienza e l'integrazione delle popolazioni sfollate e sradicate e degli ex appartenenti a gruppi armati illegali;
c) aiuti alle persone che intendono rientrare e stabilirsi nei loro paesi d'origine o in paesi terzi, se le condizioni lo permettono;
d) interventi per assistere le persone nel recupero dei loro beni o dei diritti di proprieta' e assistenza per la composizione legale dei casi di violazione dei diritti umani subiti dalle persone in questione;
e) potenziamento della capacita' istituzionale dei paesi che devono affrontare tali problemi.
ARTICOLO 47
Cooperazione nella lotta contro le droghe illecite
e la criminalita' organizzata connessa

1. In base al principio della condivisione della responsabilita' e ad integrazione del dialogo ad alto livello tra l'Unione europea e la Comunita' andina in materia specifica di droga e il gruppo misto di controllo degli accordi sui precursori e le sostanze chimiche frequentemente utilizzate per la fabbricazione illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope, le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito e' finalizzata al coordinamento e al potenziamento degli sforzi congiunti di prevenzione e riduzione dei legami che sono all'origine del problema complessivo delle droghe illecite. Le Parti decidono inoltre di impegnarsi nella lotta contro la criminalita' organizzata connessa al traffico di droga, anche per il tramite di associazioni ed organismi internazionali. Le Parti concordano che a tale scopo verra' utilizzato anche il meccanismo di coordinamento e di cooperazione in materia di droghe tra l'Unione europea, l'America latina e i Caraibi.
2. Le Parti coopereranno in questo settore per attuare in particolare:
a) programmi di prevenzione dell'abuso di droghe;
b) progetti di formazione, istruzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti;
c) progetti di armonizzazione della legislazione e delle iniziative in materia nei paesi andini;
d) programmi comuni di ricerca;
e) misure e iniziative di cooperazione efficaci volte ad incentivare e consolidare lo sviluppo alternativo e a coinvolgere le comunita' interessate;
f) misure di prevenzione delle nuove coltivazioni illegali e del loro trasferimento in regioni ed aree fragili dal punto di vista ambientale, precedentemente non interessate dal fenomeno;
g) applicazione effettiva di misure volte a prevenire la diversione di precursori e monitorarne il commercio equivalenti a quelle adottate dalla Comunita' europea e dagli organismi internazionali competenti, e in conformita' degli accordi sui precursori tra la Comunita' europea e ciascun paese andino, firmati il 18 dicembre 1995 sui precursori e le sostanze chimiche usate frequentemente nella fabbricazione illecita di droghe e sostanze psicotrope;
h) potenziamento delle iniziative volte al controllo del traffico di armi, munizioni ed esplosivi.
ARTICOLO 48
Cooperazione nella lotta contro il riciclaggio
del denaro e la criminalita' connessa

1. Le Parti decidono di cooperare per prevenire l'utilizzo dei propri sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attivita' illecite in generale e del traffico di droga in particolare.
2. Tale cooperazione comprendera' assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all'elaborazione e all'attuazione di normative e all'effettivo funzionamento di norme e meccanismi adeguati. In particolare, la cooperazione consentira' scambi di informazioni pertinenti e l'adozione di norme appropriate per la lotta contro il riciclaggio del denaro, analoghe a quelle adottate dalla Comunita' europea e dagli organismi internazionali attivi nel settore, quale la Task force "Azione finanziaria" (FATF). Si incoraggera' la cooperazione a livello di regione andina.
ARTICOLO 49
Cooperazione in materia di migrazione

1. Le Parti ribadiscono l'importanza della gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori. In una prospettiva di consolidamento di tale cooperazione, le Parti organizzeranno un dialogo esaustivo su tutti gli aspetti della migrazione, compresi l'immigrazione illegale, la tratta degli esseri umani e l'integrazione di tale problematica nelle strategie nazionali di sviluppo economico e sociale delle zone di origine dei migranti, tenendo in considerazione anche i legami storici e culturali che esistono tra le due regioni.
2. La cooperazione si basera' su una valutazione dei bisogni specifici realizzata in consultazione reciproca tra le Parti e sara' attuata conformemente alla pertinente legislazione comunitaria e nazionale in vigore. La cooperazione affrontera' in particolare i seguenti aspetti:
a) le cause di fondo della migrazione;
b) lo sviluppo e l'attuazione di norme e procedure nazionali in materia di protezione internazionale in un'ottica di rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiati, del protocollo del 1967 e di altri strumenti internazionali pertinenti, allo scopo di garantire il rispetto del principio di "non refoulement";
c) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equita' di trattamento, l'integrazione nella societa' per coloro che risiedono legalmente nel paese, l'istruzione e la formazione degli immigrati legali e le misure contro il razzismo e la xenofobia;
d) l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione illegale, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, compresa l'elaborazione di misure di lotta contro la rete di passatori e trafficanti e di protezione delle vittime di tali traffici;
e) il rimpatrio, in condizioni di rispetto della dignita' umana, delle persone che risiedono illegalmente e la loro riammissione, ai sensi del paragrafo 3;
f) l'ambito dei visti, per quanto riguarda gli aspetti di interesse reciproco, per esempio il rilascio di visti a persone che viaggiano per motivi commerciali, accademici o culturali;
g) l'ambito dei controlli alle frontiere, affrontando aspetti quali l'organizzazione, la formazione, le migliori prassi ed altre misure operative sul campo e, se opportuno, la fornitura di attrezzature.
3. Nell'ambito della cooperazione intesa a evitare e controllare l'immigrazione illegale, le Parti decidono inoltre di riammettere i propri immigrati illegali. A tal fine:
- ciascun paese andino riammettera', su richiesta e senza formalita' ulteriori, i propri cittadini illegalmente presenti sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, fornendo loro adeguati documenti di identita' e mettendo loro a disposizione le risorse amministrative necessarie a tale scopo; e
- ciascuno Stato membro dell'Unione europea riammettera', su richiesta e senza formalita' ulteriori, i propri cittadini illegalmente presenti sul territorio di un paese andino, fornendo loro adeguati documenti di identita' e mettendo loro a disposizione le risorse amministrative necessarie a tale scopo.
Le Parti decidono di concludere, su richiesta e il prima possibile, un accordo che disciplini gli obblighi specifici degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi andini in materia di riammissione. Tale accordo riguardera' inoltre la riammissione di cittadini di altri paesi e di apolidi.
A tale scopo, con il termine "Parti" si intenderanno la Comunita' europea, ciascuno dei suoi Stati membri e ciascun paese andino.
ARTICOLO 50
Cooperazione in materia di lotta al terrorismo

Le Parti ribadiscono l'importanza della lotta al terrorismo e, conformemente alle convenzioni internazionali, le pertinenti risoluzioni ONU e le rispettive legislazioni e normative, concordano di cooperare per la prevenzione e l'eliminazione degli atti terroristici. Esse opereranno in particolare:
a) nell'ambito dell'attuazione completa della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e di altre pertinenti risoluzioni ONU, convenzioni e strumenti internazionali;
b) con uno scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle reti di supporto, conformemente alla legislazione internazionale e nazionale; e
c) con uno scambio di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e con uno scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.
TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
ARTICOLO 51
Mezzi

1. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della cooperazione stabiliti nel presente accordo, le Parti si impegnano a mettere a disposizione mezzi, anche finanziari, adeguati, nei limiti delle proprie capacita' e attraverso i rispettivi canali.
2. Fatti salvi i poteri delle rispettive autorita' competenti, le Parti adotteranno tutte le misure atte a promuovere e ad agevolare le attivita' della Banca europea per gli investimenti nella Comunita' andina, in conformita' delle sue procedure e dei suoi criteri di finanziamento nonche' delle leggi e delle normative delle Parti.
3. La Comunita' andina e i suoi paesi membri concederanno facilitazioni e garanzie agli esperti della Comunita' europea, nonche' l'esenzione dalle imposte sulle importazioni effettuate nel quadro delle attivita' di cooperazione, conformemente alle convenzioni quadro firmate dalla Comunita' europea e da ciascuno dei paesi andini.
ARTICOLO 52
Quadro istituzionale

1. Le Parti decidono di mantenere il comitato misto, istituito con l'accordo di cooperazione con la Comunita' andina del 1983 e riconfermato con l'accordo quadro di cooperazione del 1993. Tale comitato si riunira' alternativamente nell'Unione europea e nella Comunita' andina a livello di alti funzionari. Il programma delle riunioni del comitato misto viene deciso di comune accordo. Il comitato stesso provvedera' ad elaborare disposizioni relative alla frequenza delle riunioni, alla presidenza e ad altre questioni che potrebbero sorgere, tra cui l'eventuale creazione di sottocomitati.
2. Il comitato misto e' responsabile dell'attuazione generale dell'accordo. In tale ambito verranno inoltre affrontate le questioni relative alle relazioni economiche tra le Parti, comprese le questioni sanitarie e fitosanitarie, e con i singoli paesi membri della Comunita' andina.
3. Verra' istituito un comitato consultivo misto incaricato di assistere il comitato misto nella promozione del dialogo con le organizzazioni economiche e sociali della societa' civile organizzata.
4. Le Parti incoraggeranno il Parlamento europeo e il Parlamento andino ad istituire un comitato interparlamentare nell'ambito del presente accordo, conformemente alle prassi consolidate.
ARTICOLO 53
Definizione delle Parti

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 49, ai fini del presente accordo, con il termine "Parti" si intendono, da una parte, la Comunita', i suoi Stati membri o la Comunita' e i suoi Stati membri, nei limiti delle rispettive aree di competenza previste dal trattato che istituisce la Comunita' europea e, dall'altra, la Comunita' andina, i suoi paesi membri o la Comunita' andina e i suoi paesi membri, nei limiti delle rispettive sfere di competenza. L'accordo si applica inoltre alle misure adottate da qualsiasi autorita' statale, regionale o locale entro il territorio delle Parti.
ARTICOLO 54
Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.
2. Dette notifiche saranno inviate al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al Segretario generale della Comunita' andina, che saranno i depositari del presente accordo.
3. Dalla sua entrata in vigore, a norma del paragrafo 1, il presente accordo sostituira' l'accordo quadro di cooperazione del 1993 e la dichiarazione congiunta di Roma del 1996 sul dialogo politico.
ARTICOLO 55
Durata

1. I1 presente accordo e' concluso per un periodo illimitato.
2. Ciascuna Parte puo' notificare per iscritto all'altra Parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo.
3. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte.
ARTICOLO 56
Adempimento degli obblighi

1. Le Parti adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo e si adoperano per la realizzazione degli obiettivi ivi fissati.
2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dal presente accordo, essa puo' adottare misure appropriate. Prima di procedere, essa deve fornire entro 30 giorni al comitato misto tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti.
Nella scelta delle misure, si devono privilegiare quelle meno lesive per il funzionamento del presente accordo. Tali misure sono notificate immediatamente al comitato misto e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al comitato.
3. In deroga al paragrafo 2, ciascuna Parte puo' adottare immediatamente misure appropriate, conformemente al diritto internazionale, in caso di:
(a) denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale;
(b) violazione, ad opera dell'altra Parte, degli elementi fondamentali del presente accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
L'altra Parte puo' chiedere che sia indetta urgentemente, e comunque entro 15 giorni, una riunione tra le Parti per procedere ad un esame approfondito della situazione e cercare una soluzione accettabile per le Parti.
ARTICOLO 57
Sviluppi futuri

1. Le parti possono decidere di concerto di estendere il presente accordo allo scopo di ampliare e integrare il suo ambito di applicazione conformemente alle rispettive legislazioni, concludendo accordi su settori o attivita' specifici sulla base dell'esperienza accumulata durante il periodo di attuazione.
2. Per quanto concerne l'attuazione del presente accordo, entrambe le Parti possono proporre suggerimenti in merito alla possibilita' di espansione della cooperazione in tutti gli ambiti, tenendo conto dell'esperienza acquisita in sede di attuazione.
3. Nessuna opportunita' di cooperazione sara' esclusa a priori. Le Parti valuteranno in sede di comitato misto le possibilita' concrete di cooperazione in un'ottica di interesse reciproco.
ARTICOLO 58
Protezione dei dati

Le Parti concordano che sara' garantita la tutela dei dati in tutti i settori in cui vengono trasferite informazioni di natura personale.
Le Parti decidono di dare un alto livello di protezione al trattamento dei dati personali e di altra natura, conformemente ai piu' elevati standard internazionali.
ARTICOLO 59
Ambito di applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori di applicazione del trattato che istituisce la Comunita' europea e alle condizioni previste da tale trattato e, dall'altra, ai territori della Comunita' andina e dei suoi paesi membri (Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru' e Venezuela).
ARTICOLO 60
Testi facenti fede

Il presente accordo e' redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.
 
ALLEGATO
DICHIARAZIONI UNILATERALI UE
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE E DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
SULLA CLAUSOLA RELATIVA AL RIMPATRIO E ALLA RIAMMISSIONE
DEGLI IMMIGRATI CLANDESTINI (ARTICOLO 49)

L'articolo 49 lascia impregiudicata la suddivisione interna dei poteri tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri per la conclusione di accordi di riammissione.
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE E DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
SULLA CLAUSOLA RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DELLE PARTI (ARTICOLO 53)

Le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunita' Europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali Parti contraenti distinte e non come parte della Comunita' europea, finche' il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino alla Comunita' andina di essere vincolati come parte della Comunita' europea, in conformita' del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea. Lo stesso dicasi per la Danimarca, in conformita' del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato a quegli stessi trattati.

----> Vedere da pag. 137 a pag. 143 del S.O. <----
 
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