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| Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 6 marzo 2006, n. 138 |  | Ratifica   ed  esecuzione  dell'Accordo  di  dialogo  politico  e  di cooperazione  tra  la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte,  e  la Comunita' andina e i suoi Paesi membri, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo  di  dialogo  politico  e  di cooperazione tra la Comunita' europea  e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunita' andina e i  suoi  Paesi  membri,  dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  54  dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. Entrata in vigore
 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 6 marzo 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 6240):
 Presentato  dal  Ministro degli affari esteri (Fini) il
 22 dicembre 2005.
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente, il 25 gennaio 2006, con pareri delle commissioni
 I, II, ,IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII e XIV.
 Esaminato  dalla  III  commissione  il  1° e 8 febbraio
 2006.
 Esaminato in aula e approvato l'8 febbraio 2006.
 Senato della Repubblica (atto n. 3777):
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente, il 9 febbraio 2006, con pareri delle commissioni
 1ª e 14ª.
 Esaminato dalla 3ª commissione il 14 febbraio 2006.
 Esaminato in aula e approvato il 15 febbraio 2006.
 |  |  |  | ACCORDO DI DIALOGO POLITICO E DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
 E LA COMUNITA' ANDINA E I SUOI PAESI MEMBRI
 (BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR, PERU' E VENEZUELA), DALL'ALTRA
 
 IL REGNO DEL BELGIO,
 
 IL REGNO DI DANIMARCA,
 
 LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
 
 LA REPUBBLICA ELLENICA,
 
 IL REGNO DI SPAGNA,
 
 LA REPUBBLICA FRANCESE,
 
 L'IRLANDA,
 
 LA REPUBBLICA ITALIANA,
 
 IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
 
 IL REGNO DEI PAESI BASSI,
 
 LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
 
 LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
 
 LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
 
 IL REGNO DI SVEZIA,
 
 IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
 
 Parti  contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati "gli Stati membri", e
 
 LA COMUNITA' EUROPEA,
 
 da una parte, e LA COMUNITA' ANDINA E I SUOI PAESI MEMBRI,
 
 LA REPUBBLICA Dl BOLIVIA,
 
 LA REPUBBLICA DI COLOMBIA,
 
 LA REPUBBLICA DI ECUADOR,
 
 LA REPUBBLICA DEL PERU',
 
 LA REPUBBLICA BOLIVARIANA DI VENEZUELA,
 
 dall'altra,
 
 TENENDO  CONTO  dei tradizionali legami storici e culturali tra le Parti e il desiderio di rafforzarne le relazioni reciproche a partire dagli attuali meccanismi che le disciplinano;
 CONSIDERANDO  che  il presente nuovo accordo di dialogo politico e di  cooperazione dovrebbe permettere un miglioramento della qualita', della  profondita' e dell'ampiezza delle relazioni tra Unione europea e  Comunita' andina, compresi i nuovi ambiti di interesse di entrambe le Parti;
 RIAFFERMANDO  il  rispetto  dei principi democratici e dei diritti umani  fondamentali  enunciati  nella  dichiarazione  universale  dei diritti dell'uomo e del diritto umanitario internazionale;
 RIBADENDO l'adesione ai principi dello stato di diritto e del buon governo;
 CONVINTI dell'importanza della lotta contro le droghe illecite e i crimini  correlati,  condotta sulla base dei principi di condivisione della  responsabilita',  della  completezza,  dell'equilibrio  e  del multilateralismo;
 SOTTOLINEANDO   l'impegno   a   collaborare  per  raggiungere  gli obiettivi  di  riduzione  della  poverta', di giustizia e di coesione sociale  e  di  sviluppo equo e sostenibile, tenendo conto di aspetti quali  la  vulnerabilita' alle calamita' naturali, la conservazione e la  protezione  dell'ambiente  e  la biodiversita', di promozione del rispetto  dei diritti dell'uomo, delle istituzioni democratiche e del buon   governo   e  di  progressiva  integrazione  dei  paesi  andini nell'economia mondiale;
 EVIDENZIANDO   l'importanza   che   le   Parti   attribuiscono  al consolidamento  del  dialogo  politico  sulle  questioni  bilaterali, regionali  e  internazionali  di interesse comune e agli strumenti di dialogo,  come  risulta  dalla  dichiarazione  congiunta  sul dialogo politico tra l'Unione europea e la Comunita' andina firmato a Roma il 30 giugno 1996;
 EVIDENZIANDO   la   necessita'   di  potenziare  il  programma  di cooperazione  di  cui all'accordo quadro di cooperazione del 1993 tra la  Comunita'  economica  europea  e  l'accordo di Cartagena e i suoi paesi  membri, vale a dire la Repubblica della Bolivia, la Repubblica della Colombia, la Repubblica dell'Ecuador, la Repubblica del Peru' e la  Repubblica  del Venezuela (in appresso denominato "accordo quadro di cooperazione del 1993");
 RICONOSCENDO   la   necessita'  di  approfondire  il  processo  di integrazione  regionale,  di  liberalizzazione  del  commercio  e  di riforma  economica  della  Comunita' andina, nonche' di intensificare l'impegno  a  favore  della  prevenzione  dei conflitti allo scopo di creare  una  Zona  di  pace andina, conformemente all'impegno di Lima (Carta  andina  per  la  pace e la sicurezza, limitazione e controllo delle spese destinate alla difesa esterna);
 CONSAPEVOLI della necessita' di promuovere lo sviluppo sostenibile nella  regione  andina  attraverso  un  partenariato  in  materia  di sviluppo  che  coinvolga  tutte  le  parti  interessate,  compresi la societa'  civile  e  il  settore  privato,  conformemente ai principi stabiliti   nel  Consenso  di  Monterrey  e  nella  dichiarazione  di Johannesburg e nel suo piano d'attuazione;
 CONVINTI  della  necessita'  di  instaurare  una  cooperazione  in materia di immigrazione, richieste di asilo e rifugiati;
 SOTTOLINEANDO la volonta' di cooperare nelle sedi internazionali;
 CONSAPEVOLI  della  necessita'  di  consolidare  le  relazioni tra Unione  europea  e  Comunita'  andina  allo  scopo  di  potenziare  i meccanismi  su  cui si basano tali relazioni e di affrontare le nuove dinamiche   delle   relazioni   internazionali   in  un  contesto  di globalizzazione e interdipendenza;
 TENENDO  CONTO  del partenariato strategico elaborato tra l'Unione europea  e  l'America  latina e i Caraibi nel contesto del vertice di Rio del 1999 e riaffermato al vertice di Madrid del 2002; e
 RIBADENDO  in  tale  contesto  la  necessita'  di incoraggiare gli scambi necessari a creare le condizioni per favorire il rafforzamento di  relazioni  tra  Unione  europea e Comunita' andina che poggino su basi solide e reciprocamente vantaggiose,
 DECIDONO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:
 TITOLO I
 
 OBIETTIVI, NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO
 ARTICOLO 1
 Principi
 
 1.  Il  rispetto  dei  principi  democratici  e  dei diritti umani fondamentali  enunciati  nella  dichiarazione  universale dei diritti dell'uomo, nonche' il principio dello stato di diritto sono alla base delle politiche interne ed internazionali delle Parti e costituiscono un elemento essenziale del presente accordo.
 2.  Le  Parti  confermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile  e  a contribuire a raggiungere gli obiettivi di sviluppo del millennio.
 3. Le Parti ribadiscono l'importanza che attribuiscono ai principi del buon governo e alla lotta contro la corruzione.
 ARTICOLO 2
 Obiettivi e ambito di applicazione
 
 1.  Le  Parti  confermano  l'obiettivo  comune  di  consolidare  e approfondire  le  loro  relazioni  in  tutti  gli ambiti previsti dal presente  accordo  sviluppando  il  dialogo politico e potenziando la cooperazione.
 2.  Le  Parti ribadiscono l'obiettivo comune di adoperarsi al fine di  creare  le  condizioni  per  negoziare un accordo di associazione realistico  e reciprocamente vantaggioso, che comprenda un accordo di libero  scambio,  sulla base dei risultati del programma di lavoro di Doha.
 3. L'attuazione del presente accordo dovrebbe contribuire a creare tali  condizioni attraverso la promozione della stabilita' politica e sociale,  dell'approfondimento del processo di integrazione regionale e   della  riduzione  della  poverta'  nel  quadro  di  uno  sviluppo sostenibile nella Comunita' andina.
 4.  11  presente  accordo  disciplina  il  dialogo  politico  e la cooperazione  tra  le  Parti e contiene le disposizioni istituzionali necessarie alla sua applicazione.
 5.  Le  Parti si impegnano a verificare periodicamente i progressi registrati   e   a   tenerne   conto  prima  dell'entrata  in  vigore dell'accordo.
 TITOLO II
 
 DIALOGO POLITICO
 ARTICOLO 3
 Obiettivi
 
 1.  Le Parti decidono di' rafforzare il dialogo politico regolare, sulla base dei principi contenuti nell'accordo quadro di cooperazione del 1993 tra le Parti e nella dichiarazione di Roma del 1996.
 2.  Le  Parti concordano che il dialogo politico riguardera' tutti gli   ambiti   di   interesse   reciproco   e  ogni  altra  questione internazionale.  Tale  dialogo creera' le condizioni per varare nuove iniziative   volte  al  perseguimento  di  obiettivi  comuni  e  alla creazione di un terreno comune d'intesa in ambiti quali la sicurezza, lo  sviluppo  e  la  stabilita'  della  regione,  la prevenzione e la soluzione   dei   conflitti,   i   diritti  umani,  le  modalita'  di potenziamento  della  governance  democratica,  la  lotta  contro  la corruzione,  lo  sviluppo  sostenibile,  l'immigrazione  illegale, la lotta  al  terrorismo  e  il  problema  delle droghe illecite nel suo complesso,  compresi  i  precursori  chimici,  il  riciclaggio  e  il traffico  di  armi  portatili e leggere in tutti i suoi aspetti. Esso costituira'  inoltre  la base per ]'attuazione di iniziative e per il sostegno   ad   iniziative   e  ad  interventi,  tra  cui  azioni  di cooperazione, in tutta la regione dell'America latina.
 3.  Le  Parti  concordano  che  il dialogo politico permettera' un ampio  scambio  di informazioni e costituira' la sede di elaborazione di iniziative congiunte a livello internazionale.
 ARTICOLO 4
 Meccanismi
 
 Le Parti concordano che il dialogo politico sara' condotto:
 a)  se  del caso e previo accordo di entrambe le Parti, a livello di capi di Stato o di governo,
 b) a livello ministeriale,
 c) a livello di alti funzionari,
 d) a livello operativo,
 e utilizzera' nella misura del possibile le vie diplomatiche.
 ARTICOLO 5
 Cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza
 
 Le  Parti cooperano, nella misura del possibile, nel settore della politica  estera e di sicurezza, coordinano le rispettive posizioni e adottano iniziative congiunte nelle sedi internazionali appropriate.
 TITOLO III
 
 COOPERAZIONE
 ARTICOLO 6
 Obiettivi
 
 1.  Le  Parti concordano che la cooperazione prevista dall'accordo quadro  di cooperazione del 1993 verra' rafforzata ed estesa ad altri settori. Gli obiettivi prioritari della cooperazione sono:
 a) rafforzamento della pace e della sicurezza;
 b)  promozione  della stabilita' politica e sociale attraverso il rafforzamento  della governance democratica e il rispetto dei diritti umani;
 c)  approfondimento  del processo di integrazione regionale tra i paesi  della  regione  andina al fine di contribuire al loro sviluppo sociale,  politico  ed  economico, nel quale rientra il potenziamento delle capacita' produttive e delle capacita' di esportazione;
 d)  riduzione  della  poverta',  aumento della coesione sociale e regionale  e  promozione di un accesso piu' equo ai servizi sociali e ai  benefici  della  crescita  economica,  garantendo  un  equilibrio adeguato  tra  le  componenti  economica,  sociale e ambientale in un contesto di sviluppo sostenibile.
 2.  Le  Parti concordano che la cooperazione terra' altresi' conto degli aspetti trasversali relativi allo sviluppo economico e sociale, comprese  le  questioni  di  genere,  il  rispetto per le popolazioni indigene,  le  misure  di  prevenzione  e di intervento relative alle calamita'  naturali,  la conservazione e la protezione dell'ambiente, la  biodiversita'  e  la  promozione  della  ricerca e dello sviluppo tecnologico.  Anche  l'integrazione  regionale verra' considerata una tematica  trasversale e le azioni di cooperazione a livello nazionale dovranno  pertanto essere compatibili con il processo di integrazione regionale.
 3.   Le   Parti   decidono   di   incoraggiare   le  misure  volte all'integrazione  regionale  nella  regione andina e al rafforzamento delle relazioni interregionali tra le Parti.
 ARTICOLO 7
 Strumenti
 
 Le  Parti  concordano  che  la  cooperazione prendera' la forma di assistenza  tecnica,  studi,  formazione,  scambi  di  informazioni e consulenze,  incontri,  seminari,  progetti  di  ricerca, sviluppo di infrastrutture,  impiego  di  nuovi  strumenti finanziari o qualsiasi altra  forma  concordata dalle Parti nel contesto della cooperazione, sulla  base  degli  obiettivi perseguiti e dei mezzi a disposizione e conformemente   alle  norme  e  ai  regolamenti  applicabili  a  tale cooperazione.
 ARTICOLO 8
 Cooperazione in materia di diritti umani, democrazia e buon governo
 
 Le  Parti  concordano  che  la  cooperazione  in tale ambito sara' intesa  a  sostenere  attivamente  i governi e i rappresentanti della societa' civile organizzata attraverso azioni condotte in particolare nei seguenti settori:
 a)  promozione  dei diritti umani, del processo democratico e del buon   governo,   compresa   la  gestione  trasparente  dei  processi elettorali;
 b) rafforzamento dello stato di diritto e della gestione corretta e  trasparente  degli  affari  pubblici,  compresa la lotta contro la corruzione, a livello locale, regionale e nazionale;
 e)   garanzia   di'   un   sistema  giudiziario  indipendente  ed efficiente;
 d) attuazione e divulgazione della Carta andina per la promozione e la difesa dei diritti umani.
 ARTICOLO 9
 Cooperazione in materia di prevenzione dei conflitti
 
 1.  Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito sara' intesa  a  promuovere  e  a  sostenere una politica generale di pace, comprese  la  prevenzione e la soluzione dei conflitti. Tale politica si  basera'  sul  principio dell'impegno e della partecipazione della societa',   concentrandosi   in   particolare  sullo  sviluppo  delle capacita'   regionali,  subregionali  e  nazionali.  Essa  mirera'  a garantire   pari   opportunita'   politiche,  economiche,  sociali  e culturali  a  tutti  gli  strati  della  societa',  a  potenziare  la legittimita'  democratica,  a  promuovere  la  coesione  sociale e la gestione  efficace  degli  affari  pubblici, ad instaurare meccanismi efficaci di conciliazione pacifica degli interessi dei diversi gruppi e a promuovere una societa' civile attiva e organizzata.
 2. Le attivita' di cooperazione possono comprendere tra l'altro il sostegno ai processi di mediazione, negoziato e riconciliazione, alla gestione  a  livello  regionale  delle  risorse  naturali  comuni, al disarmo,  alla  smobilitazione e alla reintegrazione sociale degli ex appartenenti  a  gruppi armati illegali, ai tentativi di risolvere il problema  dei  bambini  soldato  (secondo  la definizione di cui alla convenzione delle Nazioni unite sui diritti del bambino), alle misure di  lotta  contro  le  mine  antiuomo,  ai programmi di formazione in materia  di  controlli  alle frontiere e al sostegno all'attuazione e alla divulgazione dell'Impegno di Lima (Carta andina per la pace e la sicurezza,  limitazione e controllo delle spese destinate alla difesa esterna).
 3.  Le  Parti  coopereranno  inoltre nel campo della prevenzione e dell'eliminazione  del  traffico  illecito  di  armi portatili e armi leggere  allo  scopo  di  sviluppare,  tra  le  altre  cose, forme di coordinamento  delle  iniziative  volte  a potenziare la cooperazione giuridica  e  istituzionale,  nonche'  il  sequestro e la distruzione delle  armi  portatili  e  delle armi leggere di cui i civili vengono trovati in possesso.
 ARTICOLO 10
 Cooperazione in materia di modernizzazione
 dello Stato e dell'amministrazione pubblica
 
 1.  Le  Parti  concordano  che  l'obiettivo  della cooperazione in questo  settore  consiste  nella modernizzazione dell'amministrazione pubblica   dei   paesi   andini,  in  cui  rientrano  i  processi  di decentramento   e   le  ristrutturazioni  prodotte  dal  processo  di integrazione   andina.   Gli   obiettivi   generali  sono  migliorare l'efficienza  organizzativa,  garantire la gestione trasparente delle risorse  pubbliche  e  la  responsabilita' personale dei funzionari e migliorare  il  quadro  giuridico  e  istituzionale, sulla base delle migliori prassi di entrambe le Parti e dell'esperienza accumulata con lo sviluppo di politiche e relativi strumenti nell'Unione europea.
 2.  La  cooperazione potra' comprendere, tra l'altro, programmi di potenziamento  delle  capacita'  di  programmazione  ed attuazione di politiche (servizi pubblici, preparazione ed esecuzione del bilancio, prevenzione  e  lotta alla corruzione e coinvolgimento della societa' civile) e di rafforzamento dei sistemi giudiziari.
 ARTICOLO 11
 Cooperazione in materia di integrazione regionale
 
 1.  Le  Parti  concordano  che  la  cooperazione  in questo ambito potenzia  il  processo  di  integrazione  regionale  nella  Comunita' andina,  in  particolare  lo  sviluppo  e  l'attuazione di un mercato comune.
 2.  La cooperazione sosterra' lo sviluppo e il potenziamento delle istituzioni   comuni  dei  paesi  membri  della  Comunita'  andina  e promuovera'   la   creazione  di  relazioni  piu'  strette  tra  tali istituzioni.  Essa rafforzera' gli scambi istituzionali in materia di integrazione,  ampliando ed approfondendo la riflessione nei seguenti ambiti:  analisi e promozione dell'integrazione, pubblicazioni; corsi di livello universitario sull'integrazione, borse di studio e stage.
 3.  Essa  e'  inoltre  volta a promuovere lo sviluppo di politiche comuni  e  l'armonizzazione  del  quadro  giuridico, anche per quanto riguarda  le  politiche settoriali nei settori commerciale, doganale, energetico, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'ambiente e della concorrenza, nonche' il coordinamento delle politiche macroeconomiche in  ambiti  quali  la  politica  monetaria,  la politica fiscale e la finanza pubblica.
 4.  Piu' specificamente, la cooperazione potra' comprendere, senza tuttavia  limitarsi  a  cio',  la  fornitura  di  assistenza  tecnica commerciale volta a:
 a) consolidare ed attuare l'unione doganale andina;
 b)  ridurre ed eliminare gli ostacoli allo sviluppo del commercio intraregionale;
 c)  semplificare, modernizzare, armonizzare ed integrare i regimi doganali   e   di   transito   e  fornire  assistenza  a  livello  di legislazione, normative e formazione professionale; e
 d)  creare  un  mercato  comune  intraregionale che garantisca la libera  circolazione  di  beni,  servizi, capitale e persone, nonche' l'adozione  delle  altre misure complementari necessarie a garantirne la piena attuazione.
 5.  Le  Parti  concordano inoltre che le politiche andine relative all'integrazione  e  allo  sviluppo  delle frontiere sono un elemento essenziale  per  rafforzare e consolidare il processo di integrazione subregionale e regionale.
 ARTICOLO 12
 Cooperazione regionale
 
 Le   Parti   decidono   di   utilizzare  tutti  gli  strumenti  di cooperazione   attualmente   esistenti   per   promuovere   attivita' finalizzate  allo sviluppo di una cooperazione attiva e reciproca tra l'Unione  europea  e la Comunita' andina e tra i paesi andini e altri paesi  e  regioni in America latina e nei Caraibi, in ambiti quali la promozione  del commercio e degli investimenti, l'ambiente, le misure di  prevenzione  e di intervento relative alle calamita' naturali, la ricerca,   l'energia,   i   trasporti,   le   infrastrutture  per  le comunicazioni, lo sviluppo regionale e la pianificazione dell'uso del territorio.
 ARTICOLO 13
 Cooperazione commerciale
 
 Considerato  l'obiettivo  comune  di  creare  le condizioni in cui operare  sulla  base  dei  risultati del programma di lavoro di Doha, 1'UE  e  la  Comunita'  andina  potrebbero  negoziare  un  accordo di associazione  fattibile  e reciprocamente vantaggioso, comprensivo di un accordo di libero scambio; le Parti concordano che la cooperazione commerciale  promuovera'  il  potenziamento delle capacita' dei paesi andini   in   termini   di   competitivita',   permettendo  loro  una partecipazione  piu'  vantaggiosa  al  mercato europeo e all'economia mondiale.
 Alla  luce  di  tale  obiettivo,  l'assistenza tecnica commerciale dovrebbe  comprendere  attivita'  nel campo della facilitazione degli scambi, delle dogane (per esempio la semplificazione delle procedure, la modernizzazione delle amministrazioni doganali e la formazione dei funzionari),   delle   norme   tecniche,  delle  misure  sanitarie  e fitosanitarie,   dei   diritti  di  proprieta'  intellettuale,  degli investimenti, dei servizi, degli appalti pubblici, degli strumenti di risoluzione  delle  controversie,  eccetera. Essa dovra' stimolare al massimo lo sviluppo e la diversificazione degli scambi intraregionali e  incoraggiare  la  partecipazione  attiva  della  regione andina ai negoziati   commerciali   multilaterali  in  seno  all'Organizzazione mondiale del commercio.
 L'assistenza   tecnica   commerciale  dovrebbe  inoltre  stimolare l'identificazione  e l'eliminazione degli ostacoli che impediscono lo sviluppo degli scambi.
 Un  ulteriore  obiettivo  puo'  essere la promozione e il sostegno anche delle seguenti attivita':
 - attivita'  di promozione dei commerci, tra cui opportuni scambi tra societa' di entrambe le Parti;  - missioni commerciali;
 - analisi dei mercati;
 - ricerca  delle  strategie  migliori  per adeguare la produzione locale alla domanda dei mercati esterni.
 ARTICOLO 14
 Cooperazione nel settore dei servizi
 
 Conformemente  alle  norme dell'accordo generale sul commercio dei servizi  (GATS),  le  Parti decidono di rafforzare la cooperazione in tale  settore  per  adeguarsi  al  ruolo sempre piu' importante che i servizi  svolgono  nello sviluppo e nella diversificazione delle loro economie.   L'aumento   della   cooperazione   sara'  finalizzato  al miglioramento  della  competitivita'  del  settore  dei servizi della Comunita'  andina ed alla sua maggiore partecipazione allo scambio di servizi  a  livello  mondiale, in maniera compatibile con lo sviluppo sostenibile.  Le Parti individueranno i settori dei servizi sui quali sara'  incentrata  la  cooperazione.  Le attivita' riguarderanno, tra l'altro,   il   contesto   normativo   e   l'accesso  alle  fonti  di finanziamento e alla tecnologia.
 ARTICOLO 15
 Cooperazione in materia di proprieta' intellettuale
 
 Le  Parti  concordano  che  la  cooperazione  in tale ambito sara' finalizzata  alla promozione degli investimenti, del trasferimento di tecnologie,  della  divulgazione  delle informazioni, delle attivita' culturali  e creative e delle attivita' economiche correlate, nonche' dell'accesso  e  della  distribuzione  equa dei benefici. Entrambe le parti   si   impegnano  a  garantire,  nel  quadro  delle  rispettive legislazioni,  normative  e  politiche,  una  protezione  adeguata ed efficace  dei diritti di proprieta' intellettuale, conformemente alle norme internazionali piu' rigorose.
 ARTICOLO 16
 Cooperazione in materia di appalti pubblici
 
 Le  Parti  concordano  che  la  cooperazione  in tale ambito sara' finalizzata   a   promuovere   procedure   reciproche,   aperte,  non discriminatorie  e  trasparenti  per  l'aggiudicazione  degli appalti pubblici a tutti i livelli.
 ARTICOLO 17
 Cooperazione in materia di politica della concorrenza
 
 Le Parti concordano che la cooperazione nel settore della politica della concorrenza sara' intesa a promuovere l'istituzione effettiva e l'applicazione   delle   regole   sulla   concorrenza,   nonche'   la divulgazione  di  informazioni  per  incentivare  la trasparenza e la certezza  del  diritto  per  le imprese che operano sul mercato della Comunita' andina.
 ARTICOLO 18
 Cooperazione doganale
 
 1.  Le Parti concordano che gli scopi della cooperazione in questo settore  saranno  intesi  a  garantire il rispetto delle disposizioni dell'Organizzazione  mondiale  del  commercio relative al commercio e allo  sviluppo  sostenibile  e rendere compatibili i sistemi doganali delle due Parti, al fine di facilitare gli scambi fra queste ultime.
 2. La cooperazione potra' comprendere:
 a)   la  semplificazione  e  l'armonizzazione  dei  documenti  di importazione  e  esportazione  in  base  alle  norme  internazionali, compreso l'uso di dichiarazioni semplificate;
 b)  il  miglioramento delle procedure doganali, tramite strumenti quali   la   valutazione  del  rischio,  procedure  semplificate  per l'ingresso  e  il rilascio delle merci, il riconoscimento dello stato di  commerciante  autorizzato,  utilizzando  sistemi  automatizzati e sistemi elettronici per lo scambio dei dati (EDI);
 c)  misure  per  migliorare  la  trasparenza  e  le  procedure di impugnazione  avverso  le  decisioni  e  i  decreti  delle  autorita' doganali;
 d)  meccanismi  per  garantire  la  consultazione regolare con la comunita'  degli  operatori  commerciali  in materia di regolamenti e procedure di importazione ed esportazione.
 3.  Le  Parti  decidono  di  prendere  in esame la possibilita' di concludere un protocollo di assistenza reciproca in materia doganale, nel quadro istituzionale del presente accordo.
 ARTICOLO 19
 Cooperazione in materia di regole tecniche
 e di valutazione della conformita'
 
 1.  Le  Parti  concordano che la cooperazione in materia di norme, regole  tecniche  e  valutazione  della  conformita'  e' un obiettivo chiave  per  lo  sviluppo  del  commercio,  in particolare per quanto concerne il commercio intraregionale.
 2.  Lo  scopo  della  cooperazione  tra  le  Parti sara' quello di promuovere iniziative nei seguenti ambiti:
 a) cooperazione in campo normativo;
 b)   allineamento   dei   regolamenti   tecnici   con   le  norme internazionali ed europee; e
 c) creazione di un sistema regionale di notifica e di una rete di organismi  di  valutazione  della conformita' che operino su basi non discriminatorie e sviluppo dell'utilizzo dell'accreditamento.
 3. In pratica, la cooperazione permettera' di:
 a)  fornire assistenza organizzativa e tecnica per incentivare la creazione   di   reti   e  di  organismi  regionali  e  aumentare  il coordinamento  delle  politiche  per  promuovere  un approccio comune all'utilizzo  delle norme internazionali e regionali, favorendo cosi' l'adozione  di  regole  tecniche  e  procedure  di  valutazione della conformita' compatibili;
 b)  incoraggiare  l'adozione  di  misure finalizzate a colmare il divario  esistente  tra  le  Parti  in  materia  di valutazione della conformita'  e  di  standardizzazione,  in  particolare lo scambio di informazioni  sulle  norme,  sulla  valutazione  della  conformita' e sull'omologazione; e
 c) incoraggiare l'adozione di misure finalizzate al miglioramento della  compatibilita'  dei  rispettivi  sistemi  adottati dalle Parti nelle  aree  di  cui  sopra,  e  in  particolare  negli  ambiti della trasparenza, delle buone prassi normative e della promozione di norme di qualita' per i prodotti e le pratiche commerciali.
 ARTICOLO 20
 Cooperazione industriale
 
 1. Le Parti concordano che la cooperazione industriale promuovera' la  modernizzazione  e la ristrutturazione dell'industria andina e di singoli   settori,   nonche'  la  cooperazione  industriale  tra  gli operatori economici, allo scopo di potenziare il settore privato, nel rispetto dei requisiti che garantiscano la protezione dell'ambiente.
 2.   Le   iniziative   relative   alla   cooperazione  industriale rispetteranno  le  priorita'  definite  da  entrambe  le  Parti. Esse terranno  conto  degli  aspetti  regionali dello sviluppo industriale promuovendo,   ove   opportuno,   partenariati   transnazionali.   Le iniziative  avranno  in  particolare  l'obiettivo di creare un quadro favorevole al miglioramento delle competenze in materia di gestione e alla  promozione  della  trasparenza  in  materia  di  mercati  e  di condizioni in cui operano le imprese.
 ARTICOLO 21
 Cooperazione in materia di sviluppo
 delle piccole e medie imprese e delle microimprese
 
 Le  Parti  decidono  di  favorire  la  formazione  di  un ambiente favorevole  allo  sviluppo  delle  piccole  e  medie  imprese e delle microimprese, in particolare attraverso:
 a)   la  promozione  di  contatti  tra  operatori  economici,  di investimenti  comuni,  di  joint  ventures  e  di  reti  informative, utilizzando i programmi orizzontali esistenti;
 b)   la   facilitazione   dell'accesso   ai   finanziamenti,   la divulgazione di informazioni e la promozione dell'innovazione;
 c) la facilitazione del trasferimento di tecnologia;
 d) l'individuazione e la valutazione dei canali di distribuzione.
 ARTICOLO 22
 Cooperazione nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura
 e dello sviluppo rurale
 
 Le  Parti  decidono  di  promuovere  la  cooperazione  nel settore dell'agricoltura,  della silvicoltura e dello sviluppo rurale, in una prospettiva  di  promozione  della  diversificazione,  delle pratiche ecocompatibili,  dello  sviluppo  socioeconomico  sostenibile e della sicurezza alimentare. A tal fine, le Parti esamineranno:
 a)  misure  volte a migliorare la qualita' dei prodotti agricoli, il  potenziamento  delle  capacita',  il trasferimento di tecnologia, misure a favore delle associazioni di produttori e interventi volti a sostenere le attivita' di promozione commerciale;
 b)   misure   relative   alla   salute  ambientale,  alle  misure zoosanitarie  e  fitosanitarie  e ad altri aspetti collegati, tenendo conto  della  legislazionein  vigore  di  entrambe  le  Parti  e  dei rispettivi obblighi internazionali, che derivano in particolare dalle disposizioni  dell'Organizzazione  Mondiale  del  Commercio  e  degli accordi multilaterali in materia ambientale;
 c)  misure  relative allo sviluppo socioeconomico sostenibile dei territori rurali, comprese le prassi ecocompatibili, la silvicoltura, la ricerca, l'accesso ai terreni, lo sviluppo rurale sostenibile e la sicurezza alimentare;
 d)  misure relative alla tutela e alla promozione delle attivita' tradizionali  basate  sulle  specifiche identita' delle popolazioni e delle   comunita'   rurali,   quali   gli   scambi  di  esperienze  e partenariati,  lo sviluppo di joint venture e di reti di cooperazione tra agenti locali o operatori economici.
 ARTICOLO 23
 Cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura
 
 Le  Parti  decidono  di  sviluppare  la  cooperazione  economica e tecnica  nel  settore della pesca e dell'acquacoltura, in particolare per  quanto  riguarda  aspetti  quali lo sfruttamento sostenibile, la gestione  e  la  conservazione  delle  risorse  ittiche,  nonche'  la valutazione dell'impatto ambientale. La cooperazione dovrebbe inoltre includere   ambiti   quali   l'industria   di   trasformazione  e  la facilitazione  degli  scambi. La cooperazione nel settore della pesca potrebbe   concretizzarsi  nella  conclusione  di  accordi  di  pesca bilaterali tra le Parti o tra la Comunita' europea e uno o piu' paesi membri  della  Comunita'  andina  e/o nella conclusione di accordi di pesca multilaterali tra le Parti.
 ARTICOLO 24
 Cooperazione nel settore minerario
 
 Le  Parti concordano che, tenuto conto di alcuni aspetti di tutela dell'ambiente,  la  cooperazione  nel  settore  minerario riguardera' soprattutto:
 a)  la  promozione della partecipazione delle imprese di entrambe le  Parti  alla  prospezione  e  allo  sfruttamento sostenibile delle risorse   minerarie  e  al  loro  utilizzo,  in  conformita'  con  le legislazioni di entrambe le Parti;
 b)  la  promozione  dello  scambio  di informazioni, esperienze e tecnologie in merito alla prospezione e allo sfruttamento minerario;
 c)  la  promozione dello scambio di esperti e la realizzazione di ricerche   comuni  onde  incrementare  le  opportunita'  di  sviluppo tecnologico;
 d)  lo  sviluppo  di misure per promuovere investimenti in questo settore;
 e)  l'elaborazione  di  misure  volte  a  garantire  l'integrita' ambientale  e  la responsabilita' delle imprese in materia ambientale nel settore in oggetto.
 ARTICOLO 25
 Cooperazione nel settore dell'energia
 
 1.  Le  Parti  concordano  che  l'obiettivo comune sara' quello di stimolare  la  cooperazione nel settore dell'energia, consolidando in particolare   le   relazioni  economiche  in  ambiti  cruciali  quali l'energia   idroelettrica,   il   petrolio   e  il  gas,  le  energie rinnovabili,     le     tecnologie     di    risparmio    energetico, l'elettrificazione  delle  zone rurali e l'integrazione regionale dei mercati  dell'energia,  tenendo  conto del fatto che nei paesi andini sono gia' stati avviati progetti di interconnessione elettrica.
 2. In particolare, la cooperazione puo' comprendere:
 a)  la  realizzazione  di  politiche  energetiche che comprendano infrastrutture  interconnesse di rilevanza regionale, miglioramento e diversificazione   della   fornitura   di   energia  e  miglioramento dell'accesso  ai  mercati  dell'energia,  facilitazione del transito, della trasmissione e della distribuzione;
 b) gestione e formazione nel settore dell'energia e trasferimento di tecnologia, conoscenze e competenze;
 c)   promozione   del   risparmio   energetico,   dell'efficienza nell'utilizzo   dell'energia,  delle  energie  rinnovabili  e  studio dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;
 d) iniziative di cooperazione tra imprese operanti nel settore.
 ARTICOLO 26
 Cooperazione nel settore dei trasporti
 
 1.  Le  Parti  concordano  che  la  cooperazione  nel settore mira principalmente  a  ristrutturare  e  a  modernizzare  trasporti  e  i relativi  sistemi di infrastrutture, a migliorare la circolazione dei passeggeri  e  delle merci nonche' l'accesso ai mercati dei trasporti urbani,  aerei,  marittimi,  dei  trasporti  per  le  vie  navigabili interne,  e  di  quelli  ferroviari  e  stradali,  perfezionandone la gestione  in termini operativi e amministrativi e promuovendo elevati standard operativi.
 2. La cooperazione potra' comprendere:
 a)  scambi  di  informazioni  sulle  politiche  delle  Parti,  in particolare    per    quanto    concerne   i   trasporti   urbani   e l'interconnessione  e  l'interoperabilita'  delle  reti  di trasporti multimodali ed altre questioni di interesse reciproco;
 b)  la gestione delle vie navigabili interne, delle strade, delle ferrovie,  dei  porti  e  degli  aeroporti, incluse forme adeguate di cooperazione tra le competenti autorita';
 c)  progetti  per  il  trasferimento  di  tecnologia  europea nel sistema globale di navigazione satellitare e la costruzione di centri urbani di trasporto pubblico;
 d)  miglioramento  delle  norme  di  sicurezza  e  di prevenzione dell'inquinamento, compresa la cooperazione nelle sedi internazionali appropriate per migliorare l'applicazione delle norme internazionali.
 ARTICOLO 27
 Cooperazione in materia di societa' dell'informazione,
 di tecnologie dell'informazione e di telecomunicazioni
 
 1.  Le  Parti  concordano che le tecnologie dell'informazione e le comunicazioni  sono  settori  cruciali  di  una  societa'  moderna  e svolgono  un  ruolo vitale nello sviluppo economico e sociale e nella transizione   armoniosa   verso  la  societa'  dell'informazione.  La cooperazione  in tali settori contribuira' alla riduzione del divario tra  le  Parti  in termini di tecnologia digitale e mira a fornire un accesso  piu'  equo  alle  tecnologie  dell'informazione, soprattutto nelle aree meno sviluppate.
 2. La cooperazione in questo ambito promuovera':
 a)   il   dialogo   su   tutti   gli   aspetti   della   societa' dell'informazione;
 b)  il  dialogo  sui  regolamenti e sulle politiche relativi alle tecnologie  dell'informazione  e  delle  comunicazioni,  comprese  le norme;
 c)  lo  scambio  di  informazioni  sulle norme, sulla valutazione della conformita' e sull'omologazione;
 d)  la  divulgazione  delle  nuove tecnologie dell'informazione e delle  comunicazioni  e  gli  scambi  di  informazioni  sulle novita' tecnologiche;
 e)   progetti   di  ricerche  comuni  in  materia  di  tecnologie dell'informazione  e  delle comunicazioni e progetti pilota nel campo delle applicazioni della societa' dell'informazione;
 f)  l'interconnessione  e  l'interoperativita'  fra  le  reti e i servizi telematici;
 g)  l'accesso  reciproco  alle  banche  dati  nel  rispetto della legislazione nazionale ed internazionale sul diritto d'autore;
 h) scambi e formazione di personale specializzato;
 i)  l'informatizzazione  della pubblica amministrazione. ARTICOLO 28 Cooperazione in materia di audiovisivi.
 Le  Parti decidono di promuovere la cooperazione nel settore degli audiovisivi  e  dei  media  in  generale,  per  mezzo  di  iniziative congiunte   nel   campo   della  formazione  e  della  realizzazione, produzione  e  distribuzione  di  audiovisivi.  La cooperazione sara' gestita  conformemente  alle  pertinenti  disposizioni  nazionali sul diritto d'autore e agli accordi internazionali.
 ARTICOLO 29
 Cooperazione nel settore del turismo
 
 Le  Parti  concordano che gli obiettivi della cooperazione in tale settore sono:
 a)  adottare  le  migliori  prassi  allo  scopo  di  garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo nella regione andina;
 b) migliorare la qualita' dei servizi offerti ai turisti;
 c) sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza economica e sociale  del  turismo  in  una  prospettiva di sviluppo della regione andina;
 d) promuovere e sviluppare l'ecoturismo;
 e)  promuovere  l'adozione  di  politiche  comuni nel settore del turismo nel quadro della Comunita' andina.
 ARTICOLO 30
 Cooperazione tra istituzioni finanziarie
 
 Le  Parti  decidono di promuovere, sulla base dei propri bisogni e nell'ambito  dei rispettivi programmi e legislazioni, la cooperazione tra istituzioni finanziarie nazionali e regionali.
 ARTICOLO 31
 Cooperazione in materia di promozione degli investimenti
 
 1.  Le  Parti decidono di promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze,  la  formazione  di  un clima stabilmente favorevole agli investimenti reciproci.
 2. La cooperazione assumera', in particolare, la forma di:
 a)   promozione  e  sviluppo  dei  meccanismi  di  scambio  e  di divulgazione   di  informazioni  sulla  legislazione  in  materia  di investimenti e sulle opportunita' in questo settore;
 b)   elaborazione   di   un   quadro  giuridico  favorevole  agli investimenti  di  entrambe  le  Parti,  ove  opportuno, attraverso la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri di entrambe le Parti,  intesi  a  promuovere  e  a  proteggere gli investimenti e ad evitare la doppia tassazione;
 c)   l'armonizzazione   e   la  semplificazione  delle  procedure amministrative;
 d) strumenti per la creazione di joint ventures.
 ARTICOLO 32
 Dialogo macroeconomico
 
 1.  Le  Parti  concordano  che  la  cooperazione  sara'  intesa  a promuovere  lo  scambio  di  informazioni sulle rispettive tendenze e politiche  macroeconomiche  e la condivisione di esperienze a livello di  coordinamento  delle  politiche  macroeconomiche nel quadro di un mercato comune.
 2.  Le  Parti  mireranno inoltre ad approfondire il dialogo tra le rispettive  autorita'  competenti  in  materia  di  macroeconomia, in particolare  per  quanto  concerne la politica monetaria, la politica fiscale,  la  finanza pubblica, il debito estero e la stabilizzazione macroeconomica.
 ARTICOLO 33
 Cooperazione nel settore dei dati statistici
 
 1.  Le Parti concordano che l'obiettivo principale sara' allineare i  metodi  e  i programmi statistici, permettendo cosi' alle Parti di utilizzare  i  dati statistici della controparte relativi agli scambi di  merci  e  di servizi e, piu' in generale, a qualsiasi settore che rientra  nel  presente  accordo e che puo' essere oggetto di indagine statistica.
 2.  La  cooperazione  potrebbe  comprendere, tra l'altro, scambi a livello  tecnico  tra  istituti  statistici  della Comunita' andina e quelli   degli   Stati   membri   dell'Unione  europea  ed  Eurostat; l'elaborazione    di   metodi   comuni   di   raccolta,   analisi   e interpretazione  dei  dati;  l'organizzazione  di seminari, gruppi di lavoro o programmi di formazione statistica.
 ARTICOLO 34
 Cooperazione in materia di protezione del consumatore
 
 1.  Le  Parti concordano che la cooperazione in tale ambito dovra' mirare   a   rendere   compatibili  i  programmi  di  protezione  dei consumatori di entrambe le Parti.
 2. Per quanto possibile, essa puo' comportare:
 a)  l'aumento  della compatibilita' della legislazione in materia di  consumatori,  allo  scopo  di evitare gli ostacoli al commercio e garantire  contemporaneamente  un  alto  livello  di  protezione  del consumatore;
 b)   la   creazione  e  lo  sviluppo  di  sistemi  di  scambi  di informazione,  per  esempio  sistemi  di  allarme rapido, relativi ad alimenti  e  mangimi,  che presentano rischi per la salute pubblica e degli animali;
 c)  il  potenziamento  delle capacita' di attuazione delle misure sanitarie  e fitosanitarie in un'ottica di facilitazione dell'accesso ai  mercati  e di garanzia di un adeguato livello di protezione della salute,  sulla  base di criteri di trasparenza, non discriminazione e prevedibilita';
 d)  lo stimolo della cooperazione e dello scambio di informazioni tra associazioni dei consumatori;
 e)  il  sostegno  al  "Gruppo  andino  sulla partecipazione della societa' civile per la difesa dei diritti dei consumatori".
 ARTICOLO 35
 Cooperazione in materia di protezione dei dati
 
 1.   Le  Parti  decidono  di  promuovere  un  elevato  livello  di protezione  in  materia  di trattamento dei dati personali e di altra natura, conformemente alle norme internazionali piu' rigorose.
 2. Le Parti coopereranno inoltre in materia di protezione dei dati personali   per   innalzare  il  livello  di  tale  protezione  e  si adopereranno   al   fine  di  eliminare  gli  ostacoli,  dovuti  alla protezione  insufficiente di tali dati, che rendono difficile la loro libera circolazione tra le Parti.
 ARTICOLO 36
 Cooperazione scientifica e tecnologica
 
 1.  Le  Parti  concordano che gli obiettivi della cooperazione nel settore   scientifico   e   tecnologico,   realizzata  nell'interesse reciproco  di  entrambe le Parti e conformemente alle loro politiche, in   particolare   per   quanto   concerne  le  norme  relative  allo sfruttamento  della proprieta' intellettuale derivante dalla ricerca, saranno:
 a)  il  contributo allo sviluppo della scienza e della tecnologia nella regione andina;
 b)  lo  scambio  di  informazioni  ed  esperienze  scientifiche e tecnologiche  a livello regionale, in particolare per quanto concerne l'attuazione di politiche e programmi;
 c)  la  promozione  dello  sviluppo  delle  risorse umane e di un contesto istituzionale adeguato alla ricerca e allo sviluppo;
 d)  la  promozione  delle relazioni tra le comunita' scientifiche delle  Parti  e la promozione dello sviluppo di progetti congiunti di ricerca scientifica e tecnologica;
 e)    l'incentivazione    della    partecipazione    del    mondo imprenditoriale  di entrambe le Parti alla cooperazione scientifica e tecnologica,   in  particolare  per  quanto  concerne  la  promozione dell'innovazione;
 f)   la   promozione  dell'innovazione  e  del  trasferimento  di tecnologia,  comprese  le  tecniche  di  egovernment  e le tecnologie pulite, tra le Parti.
 2.   Verra'   incoraggiata   la   partecipazione  di  istituti  di insegnamento   superiore,   di   centri  di  ricerca  e  dei  settori produttivi, in particolare le piccole e medie imprese, di entrambe le Parti.
 3.  Le  Parti decidono di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica  tra  le universita', gli istituti di ricerca e i settori produttivi di entrambe le regioni, attraverso l'assegnazione di borse di studio e lo scambio di studenti e di specialisti di alto livello.
 4.  Le  Parti  decidono  inoltre  di  promuovere la partecipazione andina  ai  programmi  comunitari in materia di tecnologia e sviluppo della   Comunita'   europea,   conformemente   alle  disposizioni  di quest'ultima che disciplinano la partecipazione di persone giuridiche provenienti da paesi terzi.
 ARTICOLO 37
 Cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione
 
 1.  Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito sara' intesa a migliorare l'istruzione e la formazione professionale. A tal fine   sara'   accordata   una   particolare  importanza  all'accesso all'istruzione  da  parte  dei  giovani, delle donne e degli anziani, compreso  l'accesso  a corsi tecnici, all'istruzione superiore e alla formazione  professionale,  e  alla  realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio.
 2.  Le Parti decidono di cooperare piu' strettamente in materia di istruzione    e   di   formazione   professionale,   promuovendo   la collaborazione  tra universita' e tra imprese allo scopo di aumentare il livello di competenza dei quadri superiori.
 3. Le Parti decidono inoltre di dedicare un'attenzione particolare ai  programmi  e  agli interventi decentrati (ALFA, ALBAN) che creano contatti  permanenti tra organismi specializzati di entrambe le Parti in  una  prospettiva  di  incoraggiamento  della condivisione e dello scambio di esperienze e risorse tecniche.
 4  La cooperazione in questo settore puo' anche sostenere il piano d'azione del settore dell'istruzione nei paesi andini, che comprende, tra  gli  altri  programmi,  l'armonizzazione  dei sistemi scolastici andini,  l'attuazione di un sistema di informazioni sulle statistiche scolastiche e l'istruzione interculturale.
 ARTICOLO 38
 Cooperazione in materia di ambiente e biodiversita'
 
 1.  Le  Parti  concordano  che  la  cooperazione in questo settore promuove  la  protezione  e  la  conservazione  dell'ambiente  in una prospettiva  di  sviluppo  sostenibile. In tale contesto, il rapporto tra  poverta'  e  ambiente  e  l'impatto  ambientale  delle attivita' economiche  sono  considerati  fattori  importanti.  La  cooperazione dovrebbe    inoltre    promuovere   la   ratifica   e   il   sostegno dell'applicazione  di  accordi  ambientali  multilaterali  e di altri accordi  internazionali  relativi  ad  aspetti  quali  il cambiamento climatico,  la  biodiversita',  la desertificazione e la gestione dei prodotti chimici.
 2.  La  cooperazione  si  concentrera' in particolare sui seguenti aspetti:
 a) la prevenzione del degrado ambientale;
 b) la promozione della conservazione e della gestione sostenibile delle  risorse naturali (comprese la biodiversita', gli ecosistemi di montagna  e  le  risorse  genetiche),  nel  rispetto  della strategia regionale in materia di biodiversita' della regione tropicale andina;
 c)  lo scambio di informazioni e di esperienze sulla legislazione in  materia  ambientale  e  sui  problemi  ambientali comuni alle due Parti;
 d)  il potenziamento della gestione ambientale in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;
 e)  la  promozione  dell'educazione all'ambiente, la creazione di capacita'  in tal senso, l'aumento della partecipazione dei cittadini e la promozione di programmi comuni di ricerca a livello regionale;
 f)  la  protezione  e  la  tutela delle conoscenze e delle prassi tradizionali  in  materia di utilizzo sostenibile delle risorse della biodiversita'.
 ARTICOLO 39
 Cooperazione in materia di calamita' naturali
 
 Le  Parti  concordano  che  la cooperazione in questo ambito sara' finalizzata  alla riduzione della vulnerabilita' della regione andina rispetto  alle  calamita'  naturali attraverso il potenziamento delle capacita'  regionali di progettazione e prevenzione, l'armonizzazione del   quadro   giuridico   e   il   miglioramento  del  coordinamento istituzionale.
 ARTICOLO 40
 Cooperazione culturale e conservazione del patrimonio culturale
 
 1.  Le  Parti  concordano  che  la  cooperazione in tale ambito, i legami culturali e i contatti tra gli operatori culturali di entrambe le regioni verranno potenziati.
 2.  L'obiettivo  e' la promozione della cooperazione culturale tra le  Parti,  tenendo  in considerazione e stimolando le sinergie con i programmi bilaterali degli Stati membri dell'Unione europea.
 3.  La  cooperazione  sara'  gestita conformemente alle pertinenti disposizioni   nazionali   sul   diritto   d'autore  e  agli  accordi internazionali.
 4.  Tale  cooperazione puo' riguardare tutti gli ambiti culturali, tra cui:
 a) la traduzione di opere letterarie;
 b) la tutela, il restauro e il rilancio del patrimonio nazionale;
 c)   le   manifestazioni   culturali,  quali  mostre  di  arte  e artigianato  e  spettacoli  di  musica,  danza  e  teatro, nonche' lo scambio di artisti e professionisti nel settore culturale;
 d) la promozione della diversita' culturale;
 e) gli scambi tra giovani;
 f) lo sviluppo delle industrie culturali;
 g) la conservazione del patrimonio culturale;
 h)  la prevenzione del traffico illegale di beni che appartengono al   patrimonio   culturale   e   la   lotta  contro  tale  traffico, conformemente alle convenzioni internazionali firmate dalle Parti.
 ARTICOLO 41
 Cooperazione in materia di salute
 
 1. Le Parti decidono di cooperare nel settore sanitario allo scopo di  sostenere le riforme settoriali che rendano il servizio sanitario piu'   sensibile   ai  problemi  dei  poveri  e  dell'uguaglianza  di trattamento  e promuovendo la creazione di strumenti di finanziamento equi  che  garantiscano  un  migliore  accesso dei poveri al servizio sanitario.
 2. Le Parti concordano che la prevenzione primaria coinvolge anche altri  settori,  quali l'istruzione, le risorse idriche e l'igiene. A tale  proposito,  le  Parti  si  impegnano  a potenziare e sviluppare partenariati non limitati al settore della salute per raggiungere gli obiettivi  di  sviluppo  del  Millennio, in particolare in materia di lotta  contro 1'Aids, la malaria e la tubercolosi, nel rispetto delle norme  pertinenti  dell'Organizzazione  mondiale  del commercio. Sono inoltre necessari partenariati con la societa' civile organizzata, le ONG e il settore privato per affrontare i problemi di salute sessuale e  riproduttiva e i diritti correlati, adottando un approccio attento ad  una  prospettiva  di  genere, e per sensibilizzare i giovani alla prevenzione   delle   malattie  sessualmente  trasmissibili  e  delle gravidanze indesiderate.
 3.  Le  Parti decidono di cooperare a livello di infrastrutture di base, quali la fornitura di acqua e le reti fognarie.
 ARTICOLO 42
 Cooperazione sociale
 
 1.  Le  Parti concordano che lo scopo di questa cooperazione sara' stimolare  la  partecipazione  delle  parti  sociali al dialogo sulle condizioni   di   vita  e  di  lavoro,  sulla  protezione  sociale  e sull'integrazione nella societa'.
 2.   La   cooperazione   dovrebbe   contribuire   ai  processi  di concertazione  politica,  economica  e  sociale volti a promuovere lo sviluppo  trasversale  nel  quadro  di  strategie  di riduzione della poverta' e di creazione di posti di lavoro.
 3.  Le Parti sottolineano l'importanza dello sviluppo sociale, che deve  procedere  di  pari  passo  con  lo  sviluppo  economico, dando priorita' alla promozione dei principi e dei diritti fondamentali sul luogo   di  lavoro  previsti  dalle  convenzioni  dell'Organizzazione internazionale  del  lavoro,  le  cosiddette  norme  fondamentali del lavoro.
 4.  Le  Parti  concordano  che la cooperazione in tale ambito puo' comprendere l'attuazione di un programma sociale andino basato su due pilastri:  il  mercato  comune andino e lo sviluppo di meccanismi che stimolino la riduzione della poverta' e la coesione regionale.
 5. Le Parti possono cooperare in tutte le aree di interesse comune nell'ambito dei settori summenzionati.
 6.  Le  misure  saranno  coordinate  con quelle degli Stati membri dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali competenti.
 7.  Se  opportuno,  e  secondo le loro procedure interne, le Parti possono  gestire  tale  dialogo  in  coordinamento  con  il  Comitato economico e sociale europeo e il suo omologo andino.
 ARTICOLO 43
 Partecipazione della societa' civile organizzata alla cooperazione
 
 1.  Le Parti riconoscono il ruolo e il contributo potenziale della societa' civile organizzata al processo di cooperazione e decidono di promuovere  un  dialogo  costruttivo con essa e la sua partecipazione concreta.
 2.  Conformemente  alle  disposizioni  giuridiche e amministrative delle Parti, la societa' civile organizzata puo':
 a)  partecipare  all'iter  decisionale  a  livello nazionale, nel rispetto dei principi democratici;
 b)  essere  informata  e  partecipare  alle  consultazioni  sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche settoriali, in  particolare  per quanto concerne gli ambiti di interesse diretto, comprese tutte le fasi del processo di sviluppo;
 c)  beneficiare  di risorse finanziarie, se cio' e' ammesso dalle normative   nazionali   di   ciascuna   Parte,   e   di  sostegno  al consolidamento delle capacita' nei settori critici;
 d)  partecipare  all'attuazione dei programmi di cooperazione nei settori di interesse diretto.
 ARTICOLO 44
 Cooperazione in materia di questioni di genere
 
 Le   Parti   concordano  che  la  cooperazione  in  questo  ambito contribuira'  a  rafforzare  le  politiche  e  i  programmi  intesi a garantire,  migliorare  ed  espandere  la partecipazione paritaria di uomini  e  donne  a  tutti  i settori della vita politica, economica, sociale  e  culturale,  con  l'adozione,  se  necessario,  di  misure concrete a favore delle donne. Essa contribuira' inoltre a facilitare l'accesso  delle  donne  a  tutte  le  risorse  necessarie  al  pieno esercizio dei loro diritti fondamentali.
 ARTICOLO 45
 Cooperazione relativa alle popolazioni indigene
 
 1.  Le  Parti  concordano  che  la  cooperazione  in  tale  ambito contribuira'  alla  creazione  e allo sviluppo di partenariati con le popolazioni  indigene,  in un quadro di promozione degli obiettivi di eliminazione  della  poverta',  di gestione sostenibile delle risorse naturali e di rispetto dei diritti umani e della democrazia.
 2. Le Parti decidono inoltre di cooperare ai fini della promozione di   un'adeguata   tutela   delle   conoscenze   tradizionali,  delle innovazioni  e delle tradizioni delle comunita' indigene e locali che perpetuano  stili  di  vita  tradizionali  importanti  ai  fini della protezione  e dell'utilizzo sostenibile della biodiversita' e ai fini di   una   distribuzione  equa  dei  benefici  che  possono  derivare dall'applicazione di tali conoscenze.
 3.  Oltre  a  tenere sistematicamente conto della condizione delle popolazioni  indigene  a  tutti  i  livelli  della  cooperazione allo sviluppo,  le  Parti integreranno nello sviluppo delle loro politiche le  specificita' delle popolazioni indigene, potenziando le capacita' delle  organizzazioni  che rappresentano tali popolazioni, in modo da aumentare   le   ricadute   positive   su   dette  popolazioni  della cooperazione allo sviluppo.
 4.  La  cooperazione in tale ambito puo' aiutare le organizzazioni che  rappresentano  le popolazioni indigene, per esempio il gruppo di lavoro  sui  diritti  delle popolazioni indigene, che e' un organismo consultivo in seno al Sistema d'integrazione andino.
 ARTICOLO 46
 Cooperazione in materia di popolazioni sfollate
 e sradicate e di ex appartenenti a gruppi armati illegali
 
 1.  Le  Parti  concordano  che  la  cooperazione  a  favore  delle popolazioni  sfollate  e  sradicate  e degli ex appartenenti a gruppi armati illegali contribuira' a soddisfare i loro bisogni fondamentali nel  periodo che va dal termine degli aiuti umanitari all'adozione di una soluzione a lungo termine per la soluzione del loro status.
 2.  Tale  cooperazione  puo' comprendere, tra l'altro, le seguenti attivita':
 a)  ricerca  dell'autosufficienza e del reinserimento nel tessuto socioeconomico  per  le popolazioni sfollate e sradicate e per gli ex appartenenti a gruppi armati illegali;
 b)   aiuti  alle  comunita'  locali  ospitanti  e  alle  aree  di reinsediamento  per  incentivare l'accoglienza e l'integrazione delle popolazioni  sfollate  e  sradicate  e degli ex appartenenti a gruppi armati illegali;
 c)  aiuti  alle  persone che intendono rientrare e stabilirsi nei loro   paesi  d'origine  o  in  paesi  terzi,  se  le  condizioni  lo permettono;
 d) interventi per assistere le persone nel recupero dei loro beni o  dei  diritti di proprieta' e assistenza per la composizione legale dei  casi  di  violazione  dei  diritti umani subiti dalle persone in questione;
 e)  potenziamento  della  capacita'  istituzionale  dei paesi che devono affrontare tali problemi.
 ARTICOLO 47
 Cooperazione nella lotta contro le droghe illecite
 e la criminalita' organizzata connessa
 
 1. In base al principio della condivisione della responsabilita' e ad integrazione del dialogo ad alto livello tra l'Unione europea e la Comunita'  andina  in materia specifica di droga e il gruppo misto di controllo  degli  accordi  sui  precursori  e  le  sostanze  chimiche frequentemente   utilizzate   per   la   fabbricazione   illegale  di stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  le  Parti  concordano  che la cooperazione  in  questo  ambito e' finalizzata al coordinamento e al potenziamento  degli  sforzi congiunti di prevenzione e riduzione dei legami  che  sono  all'origine  del problema complessivo delle droghe illecite.  Le Parti decidono inoltre di impegnarsi nella lotta contro la  criminalita' organizzata connessa al traffico di droga, anche per il  tramite  di  associazioni  ed  organismi internazionali. Le Parti concordano  che a tale scopo verra' utilizzato anche il meccanismo di coordinamento  e  di  cooperazione  in materia di droghe tra l'Unione europea, l'America latina e i Caraibi.
 2.  Le  Parti  coopereranno  in  questo  settore  per  attuare  in particolare:
 a) programmi di prevenzione dell'abuso di droghe;
 b)  progetti di formazione, istruzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti;
 c)   progetti   di  armonizzazione  della  legislazione  e  delle iniziative in materia nei paesi andini;
 d) programmi comuni di ricerca;
 e)   misure  e  iniziative  di  cooperazione  efficaci  volte  ad incentivare  e consolidare lo sviluppo alternativo e a coinvolgere le comunita' interessate;
 f)  misure di prevenzione delle nuove coltivazioni illegali e del loro  trasferimento  in  regioni  ed  aree fragili dal punto di vista ambientale, precedentemente non interessate dal fenomeno;
 g)   applicazione  effettiva  di  misure  volte  a  prevenire  la diversione  di  precursori  e  monitorarne il commercio equivalenti a quelle   adottate   dalla   Comunita'   europea   e  dagli  organismi internazionali   competenti,  e  in  conformita'  degli  accordi  sui precursori  tra  la Comunita' europea e ciascun paese andino, firmati il  18  dicembre  1995  sui  precursori  e le sostanze chimiche usate frequentemente  nella  fabbricazione  illecita  di  droghe e sostanze psicotrope;
 h) potenziamento delle iniziative volte al controllo del traffico di armi, munizioni ed esplosivi.
 ARTICOLO 48
 Cooperazione nella lotta contro il riciclaggio
 del denaro e la criminalita' connessa
 
 1.  Le  Parti  decidono  di cooperare per prevenire l'utilizzo dei propri  sistemi  finanziari  per  il  riciclaggio  dei proventi delle attivita'   illecite   in   generale  e  del  traffico  di  droga  in particolare.
 2.  Tale  cooperazione  comprendera'  assistenza  amministrativa e tecnica  finalizzata all'elaborazione e all'attuazione di normative e all'effettivo  funzionamento  di  norme  e  meccanismi  adeguati.  In particolare,  la  cooperazione  consentira'  scambi  di  informazioni pertinenti  e  l'adozione di norme appropriate per la lotta contro il riciclaggio  del  denaro,  analoghe a quelle adottate dalla Comunita' europea e dagli organismi internazionali attivi nel settore, quale la Task   force   "Azione   finanziaria"   (FATF).  Si  incoraggera'  la cooperazione a livello di regione andina.
 ARTICOLO 49
 Cooperazione in materia di migrazione
 
 1.  Le Parti ribadiscono l'importanza della gestione congiunta dei flussi  migratori  tra  i rispettivi territori. In una prospettiva di consolidamento  di  tale  cooperazione,  le  Parti  organizzeranno un dialogo  esaustivo  su  tutti  gli aspetti della migrazione, compresi l'immigrazione   illegale,   la   tratta   degli   esseri   umani   e l'integrazione  di  tale  problematica  nelle  strategie nazionali di sviluppo  economico  e  sociale  delle  zone di origine dei migranti, tenendo  in  considerazione  anche  i  legami storici e culturali che esistono tra le due regioni.
 2.  La  cooperazione  si  basera'  su  una valutazione dei bisogni specifici  realizzata in consultazione reciproca tra le Parti e sara' attuata  conformemente  alla  pertinente  legislazione  comunitaria e nazionale  in  vigore.  La  cooperazione affrontera' in particolare i seguenti aspetti:
 a) le cause di fondo della migrazione;
 b)  lo  sviluppo e l'attuazione di norme e procedure nazionali in materia  di  protezione internazionale in un'ottica di rispetto delle disposizioni  della  convenzione  di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiati,   del   protocollo   del   1967   e   di  altri  strumenti internazionali  pertinenti,  allo  scopo di garantire il rispetto del principio di "non refoulement";
 c)  le  norme  di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse,  l'equita' di trattamento, l'integrazione nella societa' per coloro   che  risiedono  legalmente  nel  paese,  l'istruzione  e  la formazione degli immigrati legali e le misure contro il razzismo e la xenofobia;
 d)   l'elaborazione   di   un'efficace  politica  di  prevenzione dell'immigrazione  illegale,  il  traffico di migranti e la tratta di esseri  umani,  compresa  l'elaborazione di misure di lotta contro la rete di passatori e trafficanti e di protezione delle vittime di tali traffici;
 e)  il rimpatrio, in condizioni di rispetto della dignita' umana, delle  persone  che risiedono illegalmente e la loro riammissione, ai sensi del paragrafo 3;
 f)  l'ambito  dei  visti,  per  quanto  riguarda  gli  aspetti di interesse  reciproco,  per esempio il rilascio di visti a persone che viaggiano per motivi commerciali, accademici o culturali;
 g)  l'ambito  dei  controlli  alle frontiere, affrontando aspetti quali  l'organizzazione,  la  formazione, le migliori prassi ed altre misure   operative  sul  campo  e,  se  opportuno,  la  fornitura  di attrezzature.
 3.  Nell'ambito  della cooperazione intesa a evitare e controllare l'immigrazione  illegale,  le Parti decidono inoltre di riammettere i propri immigrati illegali. A tal fine:
 - ciascun   paese  andino  riammettera',  su  richiesta  e  senza formalita'  ulteriori,  i  propri cittadini illegalmente presenti sul territorio  di  uno  Stato  membro dell'Unione europea, fornendo loro adeguati  documenti  di  identita'  e mettendo loro a disposizione le risorse amministrative necessarie a tale scopo; e
 - ciascuno  Stato  membro  dell'Unione  europea  riammettera', su richiesta   e   senza   formalita'   ulteriori,  i  propri  cittadini illegalmente  presenti  sul  territorio  di un paese andino, fornendo loro  adeguati  documenti di identita' e mettendo loro a disposizione le risorse amministrative necessarie a tale scopo.
 Le   Parti  decidono  di  concludere,  su  richiesta  e  il  prima possibile,  un  accordo  che  disciplini gli obblighi specifici degli Stati  membri  dell'Unione  europea  e dei paesi andini in materia di riammissione.  Tale  accordo  riguardera'  inoltre la riammissione di cittadini di altri paesi e di apolidi.
 A  tale scopo, con il termine "Parti" si intenderanno la Comunita' europea, ciascuno dei suoi Stati membri e ciascun paese andino.
 ARTICOLO 50
 Cooperazione in materia di lotta al terrorismo
 
 Le  Parti  ribadiscono  l'importanza  della lotta al terrorismo e, conformemente   alle   convenzioni   internazionali,   le  pertinenti risoluzioni  ONU e le rispettive legislazioni e normative, concordano di   cooperare   per  la  prevenzione  e  l'eliminazione  degli  atti terroristici. Esse opereranno in particolare:
 a)  nell'ambito  dell'attuazione  completa della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e di altre pertinenti risoluzioni ONU, convenzioni e strumenti internazionali;
 b)  con  uno  scambio  di  informazioni sui gruppi terroristici e sulle    reti    di   supporto,   conformemente   alla   legislazione internazionale e nazionale; e
 c)  con  uno  scambio di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per  contrastare  il  terrorismo,  anche dal punto di vista tecnico e della  formazione,  e  con  uno  scambio  di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.
 TITOLO IV
 
 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
 ARTICOLO 51
 Mezzi
 
 1.   Per   contribuire  al  conseguimento  degli  obiettivi  della cooperazione  stabiliti nel presente accordo, le Parti si impegnano a mettere  a disposizione mezzi, anche finanziari, adeguati, nei limiti delle proprie capacita' e attraverso i rispettivi canali.
 2.  Fatti salvi i poteri delle rispettive autorita' competenti, le Parti adotteranno tutte le misure atte a promuovere e ad agevolare le attivita'  della  Banca  europea per gli investimenti nella Comunita' andina,  in  conformita'  delle  sue  procedure e dei suoi criteri di finanziamento nonche' delle leggi e delle normative delle Parti.
 3.  La  Comunita'  andina  e  i  suoi  paesi  membri  concederanno facilitazioni  e  garanzie  agli  esperti  della  Comunita'  europea, nonche'  l'esenzione  dalle imposte sulle importazioni effettuate nel quadro   delle   attivita'   di   cooperazione,   conformemente  alle convenzioni  quadro firmate dalla Comunita' europea e da ciascuno dei paesi andini.
 ARTICOLO 52
 Quadro istituzionale
 
 1. Le Parti decidono di mantenere il comitato misto, istituito con l'accordo  di  cooperazione  con  la  Comunita'  andina  del  1983  e riconfermato  con  l'accordo  quadro  di  cooperazione del 1993. Tale comitato  si  riunira'  alternativamente  nell'Unione europea e nella Comunita'  andina  a  livello  di alti funzionari. Il programma delle riunioni  del  comitato  misto  viene  deciso  di  comune accordo. Il comitato  stesso  provvedera' ad elaborare disposizioni relative alla frequenza  delle  riunioni,  alla presidenza e ad altre questioni che potrebbero sorgere, tra cui l'eventuale creazione di sottocomitati.
 2.  Il  comitato  misto  e'  responsabile dell'attuazione generale dell'accordo. In tale ambito verranno inoltre affrontate le questioni relative   alle  relazioni  economiche  tra  le  Parti,  comprese  le questioni  sanitarie  e  fitosanitarie,  e con i singoli paesi membri della Comunita' andina.
 3.  Verra'  istituito  un  comitato consultivo misto incaricato di assistere  il  comitato  misto  nella  promozione  del dialogo con le organizzazioni   economiche   e   sociali   della   societa'   civile organizzata.
 4.  Le  Parti incoraggeranno il Parlamento europeo e il Parlamento andino  ad  istituire  un  comitato interparlamentare nell'ambito del presente accordo, conformemente alle prassi consolidate.
 ARTICOLO 53
 Definizione delle Parti
 
 Fatte  salve  le  disposizioni di cui all'articolo 49, ai fini del presente  accordo, con il termine "Parti" si intendono, da una parte, la  Comunita',  i  suoi  Stati  membri  o la Comunita' e i suoi Stati membri,  nei  limiti delle rispettive aree di competenza previste dal trattato  che  istituisce  la  Comunita'  europea  e,  dall'altra, la Comunita'  andina, i suoi paesi membri o la Comunita' andina e i suoi paesi  membri,  nei  limiti  delle  rispettive  sfere  di competenza. L'accordo  si  applica  inoltre  alle  misure  adottate  da qualsiasi autorita'  statale,  regionale  o  locale  entro  il territorio delle Parti.
 ARTICOLO 54
 Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente  accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.
 2.  Dette  notifiche  saranno  inviate  al Segretario generale del Consiglio   dell'Unione   europea  e  al  Segretario  generale  della Comunita' andina, che saranno i depositari del presente accordo.
 3.  Dalla  sua  entrata  in  vigore,  a  norma del paragrafo 1, il presente  accordo  sostituira'  l'accordo  quadro di cooperazione del 1993  e  la  dichiarazione  congiunta  di  Roma  del 1996 sul dialogo politico.
 ARTICOLO 55
 Durata
 
 1. I1 presente accordo e' concluso per un periodo illimitato.
 2.  Ciascuna Parte puo' notificare per iscritto all'altra Parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo.
 3.  La  denuncia  ha  effetto  sei mesi dopo la notifica all'altra Parte.
 ARTICOLO 56
 Adempimento degli obblighi
 
 1.  Le  Parti  adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari   all'adempimento  degli  obblighi  previsti  dal  presente accordo  e  si  adoperano  per  la  realizzazione degli obiettivi ivi fissati.
 2.  Qualora  una  delle  Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato  ad  un  obbligo previsto dal presente accordo, essa puo' adottare  misure  appropriate.  Prima di procedere, essa deve fornire entro  30  giorni  al comitato misto tutte le informazioni pertinenti necessarie  per  un  esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti.
 Nella  scelta  delle  misure,  si  devono privilegiare quelle meno lesive  per  il  funzionamento del presente accordo. Tali misure sono notificate  immediatamente al comitato misto e, qualora l'altra Parte ne  faccia  richiesta,  sono  oggetto  di  consultazioni  in  seno al comitato.
 3.  In  deroga  al  paragrafo  2,  ciascuna  Parte  puo'  adottare immediatamente   misure   appropriate,   conformemente   al   diritto internazionale, in caso di:
 (a)  denuncia  del  presente  accordo  non  sancita  dalle  norme generali del diritto internazionale;
 (b)   violazione,  ad  opera  dell'altra  Parte,  degli  elementi fondamentali del presente accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
 L'altra  Parte  puo'  chiedere  che  sia  indetta  urgentemente, e comunque  entro 15 giorni, una riunione tra le Parti per procedere ad un  esame  approfondito  della  situazione  e  cercare  una soluzione accettabile per le Parti.
 ARTICOLO 57
 Sviluppi futuri
 
 1.  Le parti possono decidere di concerto di estendere il presente accordo  allo  scopo  di  ampliare  e  integrare  il  suo  ambito  di applicazione  conformemente alle rispettive legislazioni, concludendo accordi  su  settori o attivita' specifici sulla base dell'esperienza accumulata durante il periodo di attuazione.
 2. Per quanto concerne l'attuazione del presente accordo, entrambe le Parti possono proporre suggerimenti in merito alla possibilita' di espansione  della  cooperazione  in  tutti  gli ambiti, tenendo conto dell'esperienza acquisita in sede di attuazione.
 3. Nessuna opportunita' di cooperazione sara' esclusa a priori. Le Parti  valuteranno in sede di comitato misto le possibilita' concrete di cooperazione in un'ottica di interesse reciproco.
 ARTICOLO 58
 Protezione dei dati
 
 Le  Parti  concordano  che  sara'  garantita la tutela dei dati in tutti  i  settori  in  cui  vengono trasferite informazioni di natura personale.
 Le  Parti  decidono  di  dare  un  alto  livello  di protezione al trattamento  dei  dati  personali e di altra natura, conformemente ai piu' elevati standard internazionali.
 ARTICOLO 59
 Ambito di applicazione territoriale
 
 Il  presente  accordo  si  applica,  da una parte, ai territori di applicazione  del trattato che istituisce la Comunita' europea e alle condizioni  previste  da  tale  trattato  e, dall'altra, ai territori della  Comunita'  andina  e dei suoi paesi membri (Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru' e Venezuela).
 ARTICOLO 60
 Testi facenti fede
 
 Il  presente accordo e' redatto in due esemplari in lingua danese, finnica,  francese,  greca,  inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.
 |  |  |  | ALLEGATO DICHIARAZIONI UNILATERALI UE
 DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE E DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
 SULLA CLAUSOLA RELATIVA AL RIMPATRIO E ALLA RIAMMISSIONE
 DEGLI IMMIGRATI CLANDESTINI (ARTICOLO 49)
 
 L'articolo  49  lascia  impregiudicata la suddivisione interna dei poteri  tra  la  Comunita'  europea  e  i  suoi  Stati  membri per la conclusione di accordi di riammissione.
 DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE E DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
 SULLA CLAUSOLA RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DELLE PARTI (ARTICOLO 53)
 
 Le  disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito di applicazione   della  parte  III  del  titolo  IV  del  trattato  che istituisce  la Comunita' Europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali  Parti  contraenti  distinte  e  non come parte della Comunita' europea,  finche'  il  Regno  Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino  alla  Comunita'  andina  di  essere vincolati come parte della   Comunita'   europea,  in  conformita'  del  protocollo  sulla posizione  del  Regno  Unito  e  dell'Irlanda  allegato  al  trattato sull'Unione  europea  e  al  trattato  che  istituisce  la  Comunita' europea.  Lo  stesso  dicasi  per  la  Danimarca,  in conformita' del protocollo  sulla  posizione della Danimarca allegato a quegli stessi trattati.
 
 ---->  Vedere da pag. 137 a pag. 143 del S.O.  <----
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