Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2006 (vai al sommario)
LEGGE 6 marzo 2006, n. 137
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003.
 
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 54 dell'Accordo medesimo.
 
Art. 3.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 marzo 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 6239):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini), il
22 dicembre 2005.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 25 gennaio 2006 con pareri delle commissioni
I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII e XIV.
Esaminato dalla III commissione, il 1° e 8 febbraio
2006.
Esaminato in aula ed approvato, l'8 febbraio 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 3777):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 9 gennaio 2006, con pareri delle commissioni
1ª e 14ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, il 14 febbraio 2006.
Esaminato in aula ed approvato il 15 febbraio 2006.
 
ACCORDO DI DIALOGO POLITICO E DI COOPERAZIONE
TRA LA COMUNITA' EUROPEA E
I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LE REPUBBLICHE DI COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA,
HONDURAS, NICARAGUA E PANAMA, DALL'ALTRA

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati "gli Stati membri", e

LA COMUNITA' EUROPEA, in appresso denominata "Comunita'",

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI COSTA RICA,

LA REPUBBLICA DI EL SALVADOR,

LA REPUBBLICA DEL GUATEMALA,

LA REPUBBLICA D'HONDURAS,

LA REPUBBLICA DI NICARAGUA,

LA REPUBBLICA DEL PANAMA,

dall'altra,

TENENDO CONTO dei tradizionali legami storici e culturali tra le Parti e il desiderio di rafforzarne le relazioni reciproche a partire dagli attuali meccanismi che le disciplinano; TENENDO CONTO degli sviluppi positivi registrati nelle due regioni negli ultimi dieci anni, che hanno permesso la promozione di obiettivi e interessi comuni, in una prospettiva di progresso verso una nuova fase delle relazioni, nel senso di una maggiore profondita', modernita' e durata delle stesse, allo scopo di rispondere meglio alle attuali sfide interne e agli eventi internazionali; RIAFFERMANDO il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; RICHIAMANDO il rispetto dei principi dello stato di diritto e del buon governo; TENENDO CONTO del principio della condivisione delle responsabilita' e persuasi dell'importanza della prevenzione dell'uso delle droghe illecite e della riduzione dei loro effetti dannosi e dell'importanza di affrontare i problemi della coltivazione, della produzione, del trattamento e del traffico illeciti delle droghe e dei loro precursori; SOTTOLINEANDO l'impegno a collaborare per raggiungere gli obiettivi della riduzione della poverta', dello sviluppo equo e sostenibile, anche negli ambiti della vulnerabilita' rispetto alle calamita' naturali, della conservazione e della protezione dell'ambiente e della biodiversita' e della progressiva integrazione dei paesi dell'America centrale nell'economia mondiale; EVIDENZIANDO l'importanza che le Parti attribuiscono al consolidamento del dialogo politico e del processo di cooperazione economica intrapresi dalle Parti nel quadro del dialogo di San Jose' avviato nel 1984 e rinnovato a Firenze nel 1996 e a Madrid nel 2002; SOTTOLINEANDO la necessita' di potenziare il programma di cooperazione disciplinato dall'accordo quadro di cooperazione tra la Comunita' economica europea e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama firmato nel 1993, in appresso denominato "accordo quadro di cooperazione del 1993"; RICONOSCENDO i progressi registrati nel processo di integrazione economica in America centrale, come testimoniano l'impegno per l'istituzione rapida di un'unione doganale centroamericana, l'entrata in vigore del meccanismo di soluzione delle controversie commerciali e la firma del trattato centroamericano sugli investimenti e il commercio dei servizi, nonche' la necessita' di approfondire i processi di integrazione regionale, di liberalizzazione dei commerci regionali e di riforme economiche all'interno della regione centroamericana; CONSAPEVOLI della necessita' di promuovere lo sviluppo sostenibile nella regione andina attraverso un partenariato in materia di sviluppo che coinvolga tutte le parti interessate, compresi la societa' civile e il settore privato, conformemente ai principi delle decisioni adottate a Monterrey e della dichiarazione di Johannesburg e relativo piano di attuazione; COSCIENTI della necessita' di creare una cooperazione in materia di immigrazione; RICONOSCENDO che nessuna disposizione del presente accordo fara' alcun riferimento alla posizione delle Parti rispetto ai negoziati commerciali bilaterali o multilaterali attualmente in corso o futuri, ne' sara' interpretata o intesa come indicatrice di tale posizione; SOTTOLINEANDO la volonta' di cooperare nelle sedi internazionali per quanto concerne le questioni di interesse reciproco; TENENDO CONTO del partenariato strategico elaborato tra l'Unione europea e l'America latina e i Caraibi nel contesto del vertice di Rio del 1999 e riaffermato al vertice di Madrid del 2002; e TENENDO CONTO della dichiarazione di Madrid del maggio 2002, LE PARTI HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:
TITOLO I

PRINCIPI, OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO
ARTICOLO 1
Principi

1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonche' il principio dello stato di diritto sono alla base delle politiche interne ed internazionali delle Parti e costituiscono un elemento essenziale del presente accordo. 2. Le Parti confermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile e a contribuire a raggiungere gli obiettivi di sviluppo del millennio. 3. Le Parti ribadiscono l'importanza che attribuiscono ai principi del buon governo e alla lotta contro la corruzione.
ARTICOLO 2
Obiettivi e ambito di applicazione

1. Le Parti confermano l'obiettivo comune di consolidare le loro relazioni sviluppando il dialogo politico e potenziando la cooperazione. 2. Le Parti ribadiscono altresi' la decisione di potenziare la cooperazione in materia di scambi, di investimenti e di relazioni economiche. 3. Le Parti confermano l'obiettivo comune di collaborare alla creazione delle condizioni necessarie per negoziare, sulla base dei risultati del programma di lavoro di Doha, che le Parti si sono impegnate a completare entro la fine del 2004 un accordo di associazione realistico e reciprocamente vantaggioso, che comprenda un accordo di libero scambio. 4. L'attuazione del presente accordo dovrebbe contribuire a creare tali condizioni, attraverso un impegno concreto a favore della stabilita' politica e sociale, l'approfondimento del processo di integrazione regionale e la riduzione della poverta' nel quadro dello sviluppo sostenibile dell'America centrale. 5. Il presente accordo disciplina il dialogo politico e la cooperazione tra le Parti e contiene le disposizioni istituzionali necessarie alla sua applicazione. Nessuna disposizione del presente accordo definira' la posizione delle Parti per quanto concerne i negoziati commerciali bilaterali o multilaterali attualmente in corso o futuri. 6. Le Parti si impegnano a verificare periodicamente i progressi registrati e a tenerne conto prima dell'entrata in vigore dell'accordo.
TITOLO II

DIALOGO POLITICO
ARTICOLO 3
Obiettivi

1. Le Parti decidono di rafforzare il dialogo politico regolare, sulla base dei principi contenuti nelle dichiarazioni congiunte del processo di dialogo di San Jose', in particolare nelle dichiarazioni di San Jose' (28/29 settembre 1984), Firenze (21 marzo 1996) e Madrid (18 maggio 2002). 2. Le Parti concordano che il dialogo politico riguardera' tutti gli ambiti di interesse reciproco e ogni altra questione internazionale. Tale dialogo creera' le condizioni per varare nuove iniziative volte al perseguimento di obiettivi comuni e alla creazione di un terreno comune d'intesa in ambiti quali l'integrazione regionale, la riduzione della poverta' e la coesione sociale, lo sviluppo sostenibile, la sicurezza e la stabilita' della regione, la prevenzione e la soluzione dei conflitti, i diritti umani, la democrazia, il buon governo, la migrazione e la lotta contro la corruzione, l'antiterrorismo, le droghe, le armi portatili e le armi leggere. Esso costituira' inoltre la base per l'attuazione di iniziative e per il sostegno ad iniziative e ad interventi, tra cui azioni di cooperazione, in tutta la regione dell'America latina. 3. Le Parti concordano che il rafforzamento del dialogo politico permettera' un ampio scambio di informazioni e costituira' la sede di elaborazione di iniziative congiunte a livello internazionale.
ARTICOLO 4
Meccanismi

Le Parti concordano che il dialogo politico sara' condotto:
a) se del caso e previo accordo di entrambe le Parti, a livello di capi di Stato e di governo,
b) a livello ministeriale, in particolare nel quadro della riunione ministeriale nell'ambito del dialogo di San Jose';
c) a livello di alti funzionari;
d) a livello operativo; e utilizzera' nella misura del possibile le vie diplomatiche.
ARTICOLO 5
Cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza

Nella misura del possibile, le Parti coordineranno le rispettive posizioni, adotteranno iniziative congiunte nelle sedi internazionali appropriate e coopereranno nel settore della politica estera e di sicurezza.
TITOLO III

COOPERAZIONE
ARTICOLO 6
Obiettivi

1. Le Parti concordano che la cooperazione prevista dall'accordo quadro di cooperazione del 1993 verra' rafforzata ed estesa ad altri settori e perseguira' i seguenti obiettivi:
a) promozione della stabilita' politica e sociale attraverso la democrazia, il rispetto dei diritti umani e il buon governo;
b) approfondimento del processo di integrazione regionale tra i paesi dell'America centrale al fine di contribuire all'accelerazione della crescita economica e al miglioramento progressivo della qualita' della vita dei suoi abitanti;
c) riduzione della poverta' e promozione di un accesso piu' equo ai servizi sociali e ai benefici della crescita economica, garantendo un equilibrio adeguato tra le componenti economica, sociale e ambientale in un contesto di sviluppo sostenibile. 2. Le Parti concordano che la cooperazione terra' altresi' conto degli aspetti trasversali relativi allo sviluppo economico e sociale, comprese le questioni di genere, il rispetto per le popolazioni indigene ed altri gruppi etnici centroamericani, le misure di prevenzione e di intervento relative alle calamita' naturali, la conservazione e la protezione dell'ambiente, la biodiversita', la diversita' culturale, la ricerca e lo sviluppo tecnologico. Anche l'integrazione regionale verra' considerata una tematica trasversale e le azioni di cooperazione a livello nazionale dovranno pertanto essere compatibili con il processo di integrazione regionale. 3. Le Parti decidono di incoraggiare le misure volte all'integrazione regionale in America centrale e al rafforzamento delle relazioni interregionali tra le Parti.
ARTICOLO 7
Metodologia

Le Parti concordano che la cooperazione prendera' la forma di assistenza tecnica e finanziaria, studi, azioni di formazione, scambi di informazioni e consulenze, incontri, seminari, progetti di ricerca e qualsiasi altra forma concordata dalle Parti nel contesto della cooperazione, degli obiettivi perseguiti e dei mezzi a disposizione, conformemente alle norme e ai regolamenti che disciplinano tale cooperazione. Tutti gli organismi che partecipano alla cooperazione dovranno garantire una gestione trasparente e responsabile delle risorse.
ARTICOLO 8
Cooperazione in materia di diritti umani, democrazia e buon governo

Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito sara' intesa a sostenere attivamente i governi e i rappresentanti della societa' civile attraverso azioni condotte in particolare nei seguenti settori:
a) promozione e protezione dei diritti umani e consolidamento del processo di democratizzazione, compresa la gestione dei processi elettorali;
b) rafforzamento dello stato di diritto e della gestione corretta e trasparente degli affari pubblici, compresa la lotta contro la corruzione, a livello locale, regionale e nazionale; e
c) rafforzamento dell'indipendenza e dell'efficienza della magistratura.
ARTICOLO 9
Cooperazione in materia di prevenzione dei conflitti

1. Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito sara' intesa a promuovere e a sostenere una politica generale di pace che incoraggi il dialogo tra le nazioni democratiche rispetto alle sfide contemporanee, comprese la prevenzione e la soluzione dei conflitti, la restaurazione della pace e la giustizia in un contesto di tutela dei diritti umani. Tale politica si basera' sul principio dell'impegno e della responsabilita' dei contraenti e si concentrera' soprattutto sullo sviluppo delle capacita' regionali, subregionali e nazionali. Per prevenire i conflitti, e in caso di necessita', essa sara' volta a garantire pari opportunita' politiche, economiche, sociali e culturali a tutti gli strati della societa', a potenziare la legittimita' democratica, a promuovere la coesione sociale e la gestione efficace degli affari pubblici, ad instaurare meccanismi efficaci di conciliazione pacifica degli interessi dei diversi gruppi e a promuovere lo sviluppo di una societa' civile attiva e organizzata, in particolare basandosi sulle istituzioni regionali esistenti. 2. Le attivita' di cooperazione possono comprendere, se opportuno e tra le altre cose, il sostegno ai processi nazionali di mediazione, negoziato e riconciliazione, alle iniziative volte ad aiutare i bambini, le donne e gli anziani e ai progetti di lotta contro le mine antiuomo. 3. Le Parti coopereranno inoltre nel campo della prevenzione e dell'eliminazione del traffico illecito di armi portatili e armi leggere allo scopo di sviluppare, tra le altre cose, forme di coordinamento delle iniziative volte a potenziare la cooperazione giuridica, istituzionale e a livello di pubblica sicurezza, nonche' il sequestro e la distruzione delle armi portatili e delle armi leggere di cui i civili vengono trovati in possesso.
ARTICOLO 10
Cooperazione volta al potenziamento e alla modernizzazione
dello Stato e dell'amministrazione pubblica

1. Le Parti concordano che l'obiettivo della cooperazione in questo settore e' quello di potenziare la modernizzazione e la professionalizzazione dell'amministrazione pubblica dei paesi dell'America centrale, compreso il sostegno al processo di decentramento e di mutamenti organizzativi conseguenti al processo d'integrazione dell'America centrale. In generale, l'obiettivo e' migliorare l'efficienza organizzativa, garantire la gestione trasparente delle risorse pubbliche e la responsabilita' personale dei funzionari e migliorare il quadro giuridico e istituzionale, sulla base delle prassi migliori delle Parti e dell'esperienza accumulata con lo sviluppo di politiche e strumenti nell'Unione europea. 2. La cooperazione potra' comprendere, tra le altre cose, programmi di potenziamento delle capacita' di programmazione e attuazione di politiche in tutti i settori di interesse reciproco, per esempio negli ambiti della fornitura di servizi pubblici, della preparazione e dell'esecuzione del bilancio, della prevenzione e della lotta alla corruzione e del rafforzamento dei sistemi giudiziari.
ARTICOLO 11
Cooperazione in materia di integrazione regionale

1. Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito potenzia il processo di integrazione regionale nella regione dell'America centrale, in particolare lo sviluppo e l'attuazione di un mercato comune. 2. La cooperazione sosterra' lo sviluppo e il potenziamento delle istituzioni comuni nella regione dell'America centrale e promuovera' una collaborazione piu' stretta tra tali istituzioni. 3. Essa e' inoltre volta a promuovere lo sviluppo di politiche comuni e l'armonizzazione del quadro giuridico, solo ed esclusivamente nella misura in cui cio' rientri nel campo d'azione degli strumenti dell'integrazione centroamericana e sia concordato dalle Parti, comprese le politiche settoriali nei settori commerciale, doganale, energetico, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'ambiente e della concorrenza, nonche' il coordinamento delle politiche macroeconomiche in ambiti quali la politica monetaria, la politica fiscale e la finanza pubblica. 4. Piu' specificamente, la cooperazione potra' comprendere, per esempio attraverso la fornitura di assistenza tecnica commerciale:
a) la fornitura di assistenza per il rafforzamento dei processi di consolidamento e di attuazione di un'unione doganale centroamericana effettivamente funzionante;
b) la fornitura di assistenza per la riduzione e l'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo del commercio intraregionale;
c) la cooperazione nel processo di semplificazione, modernizzazione, armonizzazione e integrazione dei regimi doganali e di transito e la fornitura di assistenza a livello di legislazione, normative e formazione professionale; e
d) la fornitura di assistenza per l'approfondimento dei processi di consolidamento e attuazione di un mercato comune intraregionale.
ARTICOLO 12
Cooperazione regionale

Le parti decidono di utilizzare tutti gli strumenti di cooperazione esistenti per promuovere attivita' finalizzate allo sviluppo di una cooperazione attiva e reciproca tra l'Unione europea e l'America centrale e, senza compromettere la cooperazione tra le Parti, tra i paesi centroamericani e altri paesi e regioni in America latina e nei Caraibi, in ambiti quali, tra gli altri, promozione del commercio e degli investimenti, ambiente, misure di prevenzione e di intervento relative alle calamita' naturali, ricerca tecnica e tecnologica, energia, trasporti, infrastrutture per le comunicazioni, cultura, sviluppo regionale e pianificazione dell'uso del territorio.
ARTICOLO 13
Cooperazione commerciale

1. Le Parti concordano che la cooperazione commerciale promuovera' l'integrazione dei paesi dell'America centrale nell'economia mondiale e la maggiore promozione possibile, attraverso la fornitura di assistenza tecnica commerciale, dello sviluppo e della diversificazione del commercio intraregionale e del commercio con l'Unione europea. 2. Le Parti decidono di attuare un programma integrato di cooperazione commerciale allo scopo sfruttare nel modo migliore le opportunita' offerte dagli scambi, allargando la base produttiva che beneficera' di tali scambi, sviluppando i meccanismi che permettono di far fronte alle sfide rappresentate dalla concorrenza nel quadro di un mercato piu' grande, e creando abilita', strumenti e tecniche che permettano di accedere rapidamente a tutti i benefici generati dagli scambi. 3. Per attuare il programma di cooperazione e per sfruttare al massimo le opportunita' offerte dai negoziati e dagli accordi commerciali a livello regionale bilaterale e multilaterale, le Parti decidono di stimolare il potenziamento delle capacita' tecniche regionali.
ARTICOLO 14
Cooperazione nel settore dei servizi

1. Le Parti decidono di potenziare la cooperazione nel settore dei servizi, conformemente alle norme dell'accordo generale sul commercio dei servizi (GATS), per adeguarsi al crescente ruolo svolto dai servizi nello sviluppo e nella diversificazione delle loro economie. L'intensificazione della cooperazione sara' volta al miglioramento della competitivita' del settore dei servizi centroamericani in un quadro di sviluppo sostenibile. 2. Le parti individueranno i settori dei servizi sui quali sara' incentrata la cooperazione. Le iniziative riguarderanno, tra le altre cose, le norme vigenti, in particolare le legislazioni nazionali, e l'accesso ai capitali e alla tecnologia.
ARTICOLO 15
Cooperazione in materia di proprieta' intellettuale

Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito sara' finalizzata alla promozione degli investimenti, del trasferimento di tecnologie, della divulgazione di informazioni, di attivita' culturali e creative e attivita' economiche correlate, nonche' dell'accesso e della distribuzione equa dei benefici nei settori individuati dalle Parti. La cooperazione sara' volta al miglioramento delle norme, dei regolamenti e delle politiche, in un'ottica di innalzamento dei livelli di protezione e di applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale conformemente ai piu' elevati standard internazionali.
ARTICOLO 16
Cooperazione in materia di appalti pubblici

Le parti concordano che la cooperazione in tale ambito sara' finalizzata a promuovere procedure reciproche, non discriminatorie, trasparenti e, se le Parti raggiungono un accordo in tal senso, aperte (1), per i relativi appalti pubblici e, se opportuno, a tutti i livelli. ---------------------------
(1)A norma dell'articolo 2, paragrafo 5, seconda frase, il
termine "aperte" non sara' inteso nel senso di "accesso".
ARTICOLO 17
Cooperazione in materia di politica della concorrenza

Le Parti concordano che la cooperazione nel settore della politica della concorrenza sara' volta alla promozione dell'effettiva istituzione e applicazione di regole sulla concorrenza, nonche' della divulgazione di informazioni per promuovere la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese che operano sul mercato centroamericano e dell'Unione europea.
ARTICOLO 18
Cooperazione doganale

1. Le Parti concordano che la cooperazione in tale settore sara' volta all'elaborazione di misure di facilitazione doganale e commerciale e alla promozione dello scambio di informazioni relative ai sistemi doganali delle Parti, cosi' da facilitare gli scambi tra le Parti.
2. Come concordato tra le Parti, la cooperazione potra' comprendere, tra le altre cose:
a) la semplificazione e l'armonizzazione dei documenti di importazione ed esportazione in base alle norme internazionali, compreso l'uso di dichiarazioni semplificate;
b) il miglioramento delle procedure doganali, tramite strumenti quali la valutazione del rischio, procedure semplificate per l'ingresso e il rilascio delle merci, il riconoscimento dello stato di commerciante autorizzato, utilizzando sistemi elettronici per lo scambio dei dati (electronic data interchange, EDI) e sistemi automatizzati;
c) misure per migliorare la trasparenza e le procedure di impugnazione avverso le decisioni e i decreti delle autorita' doganali;
d) strumenti per incoraggiare la consultazione regolare con la comunita' degli operatori commerciali in materia di regolamenti e procedure di importazione ed esportazione.
3. Nel quadro istituzionale creato dal presente accordo, si puo' ipotizzare la conclusione di un protocollo di assistenza reciproca in materia doganale.
ARTICOLO 19
Cooperazione in materia di regole tecniche
e di valutazione della conformita'

1. Le Parti concordano che la cooperazione in materia di norme, regole tecniche e valutazione della conformita' e' un obiettivo chiave per lo sviluppo del commercio, in particolare per quanto concerne il commercio intraregionale.
2. Come concordato tra le Parti, la cooperazione promuovera':
a) la fornitura in Centroamerica di programmi di assistenza tecnica per garantire che sistemi e strutture per la normalizzazione, l'accreditamento, la certificazione e la metrologia siano compatibili:
- con le norme internazionali;
- con i requisiti fondamentali in materia di sicurezza e salute, di conservazione delle piante e degli animali, di protezione dei consumatori e di tutela dell'ambiente.
b) L'obiettivo della cooperazione in tale contesto e' facilitare l'accesso ai mercati.
3. In pratica, la cooperazione permettera' di:
a) fornire assistenza organizzativa e tecnica per promuovere la creazione di reti e di organismi regionali e aumentare il coordinamento delle politiche per promuovere un approccio comune all'utilizzo delle norme internazionali e regionali in materia di regole tecniche e procedure di valutazione della conformita';
b) incoraggiare l'adozione di misure finalizzate a colmare il divario esistente tra le Parti in materia di valutazione della conformita' e di standardizzazione; e
c) incoraggiare l'adozione di misure volte a migliorare la trasparenza, le buone prassi normative e la promozione di norme di qualita' per i prodotti e le pratiche commerciali.
ARTICOLO 20
Cooperazione industriale

1. Le Parti concordano che la cooperazione industriale promuovera' la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria centroamericana e di singoli settori, nonche' la cooperazione industriale tra gli operatori economici, allo scopo di potenziare il settore privato, nel rispetto dei requisiti che promuovono la protezione dell'ambiente.
2. Le iniziative relative alla cooperazione industriale rispetteranno le priorita' definite dalle Parti. Esse terranno conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, partenariati transnazionali. Le iniziative avranno in particolare l'obiettivo di creare un quadro favorevole al miglioramento delle competenze in materia di gestione e alla promozione della trasparenza in materia di mercati e di condizioni in cui operano le imprese.
ARTICOLO 21
Cooperazione in materia di sviluppo delle
piccole e medie imprese e delle microimprese

Le Parti decidono di promuovere la formazione di un ambiente favorevole allo sviluppo delle piccole e medie imprese e delle microimprese, anche nelle zone rurali, attraverso:
a) la promozione di contatti tra operatori economici, di investimenti comuni, di joint ventures e di reti informative, utilizzando i programmi orizzontali esistenti;
b) la facilitazione dell'accesso ai finanziamenti, la divulgazione di informazioni e la promozione dell'innovazione.
ARTICOLO 22
Cooperazione nei settori dell'agricoltura,
della silvicoltura e delle misure sanitarie e fitosanitarie

1. Le Parti decidono di cooperare nel settore dell'agricoltura allo scopo di promuovere l'agricoltura sostenibile, lo sviluppo agricolo e rurale, la silvicoltura, lo sviluppo socioeconomico sostenibile e la sicurezza alimentare nei paesi dell'America centrale.
2. La cooperazione tendera' a promuovere il potenziamento delle capacita', il trasferimento di infrastrutture e tecnologia, con iniziative a livello di:
a) misure sanitarie, fitosanitarie, ambientali e relative alla qualita' dei prodotti alimentari, conformemente alla legislazione in vigore nei paesi di entrambe le Parti, le regole dell'OMC e di altre organizzazioni internazionali competenti in materia;
b) diversificazione e ristrutturazione dei settori agricoli;
c) scambio di informazioni, anche in materia di elaborazione delle politiche agricole delle Parti;
d) assistenza tecnica volta al miglioramento della produttivita' e allo scambio di nuove tecniche di coltura;
e) esperimenti scientifici e tecnologici;
f) misure volte a migliorare la qualita' dei prodotti agricoli e interventi di potenziamento delle capacita' delle associazioni di produttori e volte a sostenere le attivita' di promozione commerciale;
g) miglioramento della capacita' di attuazione di misure sanitarie e fitosanitarie in un'ottica di facilitazione dell'accesso ai mercati e di garanzia di un adeguato livello di protezione della salute, conformemente alle disposizioni dell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.
ARTICOLO 23
Cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura

Le Parti decidono di sviluppare la cooperazione economica e tecnica nel settore della pesca e dell'acquacoltura, in particolare per quanto riguarda aspetti quali lo sfruttamento sostenibile, la gestione e la conservazione delle risorse ittiche, comprese le valutazioni di impatto ambientale. La cooperazione riguardera' inoltre ambiti quali l'industria di trasformazione e la facilitazione degli scambi. La cooperazione nel settore della pesca potrebbe concretizzarsi nella conclusione di accordi di pesca bilaterali tra le Parti o tra la Comunita' europea e uno o piu' paesi centroamericani e/o nella conclusione di accordi di pesca multilaterali tra le Parti.
ARTICOLO 24
Cooperazione nel settore minerario

Le Parti concordano che, tenuto conto di alcuni aspetti di tutela dell'ambiente, la cooperazione nel settore minerario riguardera' soprattutto:
a) la promozione della partecipazione delle imprese delle Parti alla prospezione, allo sfruttamento e all'utilizzo sostenibile delle risorse minerarie in conformita' con la propria legislazione;
b) la promozione dello scambio di informazioni, esperienze e tecnologie in merito alla prospezione e allo sfruttamento minerario;
c) la promozione dello scambio di esperti e la realizzazione di ricerche comuni onde incrementare le opportunita' di sviluppo tecnologico;
d) lo sviluppo di misure volte a promuovere gli investimenti nel settore, conformemente alla legislazione vigente in ciascuno dei paesi dell'America centrale e nell'Unione europea e nei suoi Stati membri;
e) l'elaborazione di misure volte a promuovere l'integrita' ambientale e la responsabilita' delle imprese in materia ambientale nel settore in oggetto.
ARTICOLO 25
Cooperazione nel settore dell'energia

1. Le Parti concordano che il loro obiettivo comune sara' la promozione della cooperazione nel settore dell'energia, in settori chiave quali, tra gli altri e in base alle scelte delle Parti, l'energia idroelettrica, l'elettricita', il petrolio e il gas, le energie rinnovabili, le tecnologie di risparmio energetico, l'elettrificazione delle zone rurali e l'integrazione regionale dei mercati dell'energia, conformemente alle legislazioni dei singoli paesi.
2. Tale cooperazione puo' comprendere, tra le altre, le seguenti attivita':
a) elaborazione e pianificazione di politiche energetiche, che comprendano infrastrutture interconnesse di rilevanza regionale, miglioramento e diversificazione della fornitura di energia e miglioramento dei mercati dell'energia e facilitazione del transito, della trasmissione e della distribuzione nei paesi dell'America centrale;
b) gestione e formazione nel settore dell'energia e trasferimento di tecnologia, conoscenze e competenze;
c) promozione del risparmio energetico, dell'efficienza nell'utilizzo dell'energia, delle energie rinnovabili e studio dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;
d) promozione dell'applicazione di un meccanismo dello sviluppo pulito a sostegno delle iniziative relative ai cambiamenti e alla variabilita' climatici;
e) la questione dell'impiego pulito e pacifico dell'energia nucleare.
ARTICOLO 26
Cooperazione nel settore dei trasporti

1. Le Parti concordano che la cooperazione nel settore mira principalmente a ristrutturare e a modernizzare i trasporti e i relativi sistemi di infrastrutture e a migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci nonche' l'accesso ai mercati dei trasporti urbani, aerei, marittimi, ferroviari e stradali, perfezionandone la gestione in termini operativi e amministrativi e promuovendo elevati standard operativi.
2. La cooperazione potra' riguardare:
a) scambi di informazioni sulle politiche delle Parti, in particolare per quanto riguarda i trasporti urbani e l'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti di trasporto multimodali, nonche' su altri temi di comune interesse;
b) la gestione delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti, compresa un'adeguata cooperazione tra le competenti autorita';
c) progetti di cooperazione per il trasferimento della tecnologia europea nel sistema mondiale di navigazione via satellite e per la creazione di centri di trasporti pubblici urbani;
d) miglioramento delle norme di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento e la cooperazione nelle sedi internazionali adeguate volta al miglioramento dell'applicazione delle norme internazionali.
ARTICOLO 27
Cooperazione in materia di societa'
dell'informazione, di tecnologie dell'informazione
e di telecomunicazioni

1. Le Parti concordano che le tecnologie dell'informazione e le comunicazioni rappresentano settori chiave di una societa' moderna e svolgono un ruolo vitale nello sviluppo economico e sociale e nella transizione armoniosa verso la societa' dell'informazione. La cooperazione in tali settori contribuira' alla riduzione del divario digitale e allo sviluppo delle risorse umane.
2. La cooperazione in questo ambito intende promuovere:
a) il dialogo su tutti gli aspetti della societa' dell'informazione;
b) in conformita' della legislazione interna delle Parti, il dialogo sugli aspetti normativi e politici delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, comprese le norme;
c) lo scambio di informazioni sulle norme, sulla valutazione della conformita' e sull'omologazione;
d) la divulgazione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni;
e) progetti di ricerche comuni in materia di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e progetti pilota nel campo delle applicazioni della societa' dell'informazione;
f) l'interconnessione e l'interoperativita' fra le reti e i servizi telematici;
g) scambi e formazione di personale specializzato;
h) elaborazione di applicazioni nell'ambito dell'e-government. ARTICOLO 28 Cooperazione in materia di audiovisivi
Le Parti decidono di promuovere la cooperazione nel settore degli audiovisivi e dei media, in generale grazie a iniziative congiunte nel campo della formazione e delle attivita' di sviluppo, produzione e distribuzione di audiovisivi, anche negli ambiti educativo e culturale. La cooperazione avverra' nel rispetto delle pertinenti disposizioni nazionali in materia di diritti d'autore e dei pertinenti accordi internazionali.
ARTICOLO 29
Cooperazione nel settore del turismo

Le Parti concordano che la cooperazione in questo settore e' volta al consolidamento delle prassi che possano meglio garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo nella regione centroamericana. La cooperazione dovrebbe essere volta all'elaborazione di strategie attraverso le quali caratterizzare e promuovere meglio la regione in Europa come insieme competitivo di destinazioni turistiche.
ARTICOLO 30
Cooperazione tra istituzioni finanziarie

Le Parti intendono promuovere, sulla base dei propri bisogni e nell'ambito dei rispettivi programmi e legislazioni, la cooperazione tra istituzioni finanziarie.
ARTICOLO 31
Cooperazione in materia di promozione degli investimenti

1. Le Parti decidono di promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, la formazione di un clima stabilmente favorevole agli investimenti reciproci.
2. La cooperazione potra' riguardare:
a) la promozione di meccanismi di scambio e di divulgazione di informazioni sulla legislazione in materia di investimenti e sulle opportunita' in questo settore;
b) l'elaborazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti in entrambe le regioni, ove opportuno, attraverso la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi centroamericani, intesi a promuovere e a proteggere gli investimenti;
c) la semplificazione delle procedure amministrative;
d) lo sviluppo di strumenti per la creazione di joint ventures.
ARTICOLO 32
Dialogo macroeconomico

1. Le Parti concordano che la cooperazione e' volta alla promozione dello scambio di informazioni sulle rispettive tendenze e politiche macroeconomiche e lo scambio di esperienze a livello di coordinamento delle politiche macroeconomiche nel quadro di un mercato comune.
2. Le Parti si impegneranno inoltre ad approfondire il dialogo tra le rispettive autorita' competenti in materia di macroeconomia e, come concordato tra le Parti, esso potra' comprendere settori come la politica monetaria, la politica fiscale, la finanza pubblica, la stabilita' macroeconomica e il debito estero.
ARTICOLO 33
Cooperazione nel settore dei dati statistici

1. Le Parti concordano che l'obiettivo principale e' quello di migliorare i metodi e i programmi statistici, comprese la raccolta e la divulgazione dei dati statistici, allo scopo di individuare una serie di indicatori caratterizzati da una migliore comparabilita' tra le Parti e che permettano a queste di utilizzare i dati statistici della controparte relativi agli scambi di merci e di servizi e, piu' in generale, a qualsiasi settore che rientri nel presente accordo e che sia descrivibile in termini statistici.
2. La cooperazione potrebbe comprendere fra gli altri scambi a livello tecnico tra istituti statistici in Centroamerica e negli Stati membri dell'Unione europea ed Eurostat; l'elaborazione di metodi migliori e, se opportuno, compatibili di raccolta, analisi e interpretazione dei dati; organizzazione di seminari, gruppi di lavoro o programmi di formazione statistica.
ARTICOLO 34
Cooperazione in materia di protezione del consumatore

Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito puo' comprendere, tra le altre cose e nella misura del possibile:
a) il miglioramento della comprensione reciproca della legislazione in materia, per evitare gli ostacoli al commercio e garantire un elevato livello di protezione del consumatore;
b) la promozione dello scambio di informazioni sui sistemi di protezione del consumatore.
ARTICOLO 35
Cooperazione in materia di protezione dei dati

1. Le Parti decidono di cooperare in materia di protezione nell'ambito del trattamento dei dati personali e di dati di altra natura, in un'ottica di conformita' alle piu' rigorose norme internazionali.
2. Le parti decidono inoltre di cooperare in materia di protezione dei dati personali nel senso dell'innalzamento del livello di tale protezione e di impegnarsi a favore della libera circolazione dei dati personali tra le Parti, conformemente alla legislazione nazionale delle Parti.
ARTICOLO 36
Cooperazione scientifica e tecnologica

1. Le Parti concordano che la cooperazione scientifica e tecnologica verra' realizzata in un'ottica di interesse reciproco e conformemente alle rispettive politiche, allo scopo di:
a) scambiare informazioni ed esperienze scientifiche e tecnologiche a livello regionale, in particolare per quanto concerne l'attuazione di politiche e programmi;
b) promuovere lo sviluppo delle risorse umane;
c) incoraggiare le relazioni tra le comunita' scientifiche delle Parti;
d) stimolare la partecipazione del mondo imprenditoriale delle Parti alla cooperazione scientifica e tecnologica, in particolare per quanto concerne la promozione dell'innovazione;
e) promuovere l'innovazione e il trasferimento di tecnologia, comprese le tecniche di e-government e le tecnologie pulite, tra le Parti.
2. Le Parti decidono di promuovere e potenziare lo sviluppo e i processi innovativi nei settori della scienza, della ricerca e della tecnologia, coinvolgendo istituzioni di livello universitario, centri di ricerca; sono previsti particolari incentivi per i settori produttivi, in particolare per le piccole e medie imprese di entrambe le Parti.
3. Le Parti decidono di stimolare la cooperazione scientifica e tecnologica tra le universita', gli istituti di ricerca e i settori produttivi di entrambe le regioni, utilizzando anche gli strumenti delle borse di studio e dei programmi di scambio di studenti e di specialisti.
4. Le Parti decidono di rafforzare i legami di cooperazione tra organismi attivi nei settori della scienza, della tecnologia e dell'innovazione in una prospettiva di promozione, divulgazione e trasferimento di tecnologia.
ARTICOLO 37
Cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione

1. Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito e' volta al miglioramento significativo della qualita' dell'istruzione e della formazione professionale. A tal fine, particolare attenzione sara' accordata al problema dell'accesso dei giovani, delle donne, degli anziani, delle popolazioni indigene e di altri gruppi etnici centroamericani all'istruzione, intesa anche come corsi tecnici, corsi universitari e formazione professionale e al problema del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio relativi a tale settore.
2. Le Parti decidono di cooperare piu' strettamente in materia di istruzione e di formazione professionale, promuovendo la collaborazione tra universita' e imprese, al fine di aumentare il livello di competenza del personale di grado superiore.
3. Le Parti decidono inoltre di accordare particolare attenzione ai programmi e agli interventi decentrati (ALFA, ALBAN, URB-AL, ecc.), che creano contatti permanenti tra organismi specializzati di entrambe le Parti e che incoraggiano la condivisione e lo scambio di esperienze e risorse tecniche. In tale contesto, la cooperazione puo' inoltre sostenere iniziative e programmi scolastici e di formazione adeguati ai bisogni specifici dei paesi dell'America centrale.
4. Le Parti promuoveranno l'istruzione delle popolazioni indigene, anche negli idiomi parlati da queste ultime.
ARTICOLO 38
Cooperazione in materia di ambiente e biodiversita'

1. Le Parti concordano che la cooperazione in questo settore promuove la protezione dell'ambiente in una prospettiva di sviluppo sostenibile. In quest'ottica, il rapporto tra poverta' e ambiente e l'impatto ambientale delle attivita' economiche sono considerati fattori importanti. La cooperazione dovrebbe inoltre promuovere la partecipazione effettiva agli accordi internazionali in materia di ambiente, in ambiti quali i cambiamenti climatici, la biodiversita', la desertificazione e la gestione dei prodotti chimici.
2. La cooperazione puo' riguardare, tra le altre cose:
a) la prevenzione del degrado ambientale; a tale scopo, nell'ambito della cooperazione si dovrebbe affrontare la questione del trasferimento di tecnologie sostenibili da un punto di vista ambientale e/o pulite;
b) la promozione della conservazione e della gestione sostenibile delle risorse naturali (comprese la biodiversita' e le risorse genetiche);
c) lo stimolo a creare sistemi nazionali e regionali di controllo della biodiversita';
d) lo scambio di informazioni e di esperienze sulla legislazione in materia ambientale e sui problemi ambientali comuni alle due Parti;
e) la promozione dell'armonizzazione della legislazione in materia ambientale in America centrale;
f) il potenziamento della gestione ambientale in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;
g) la promozione dell'educazione all'ambiente, la creazione di capacita' in tal senso, l'aumento della partecipazione dei cittadini;
h) la promozione di programmi di ricerca congiunti a livello regionale.
ARTICOLO 39
Cooperazione in materia di calamita' naturali

Le Parti concordano che la cooperazione in quest'ambito e' finalizzata alla riduzione della vulnerabilita' della regione centroamericana rispetto alle calamita' naturali attraverso il potenziamento delle capacita' regionali di ricerca, progettazione, controllo, prevenzione, intervento e riabilitazione, l'armonizzazione legislativa e il miglioramento del coordinamento istituzionale e del sostegno da parte delle autorita'.
ARTICOLO 40
Cooperazione culturale

1. Le Parti decidono di espandere la cooperazione in tale ambito, intensificando i legami culturali e i contatti tra gli operatori culturali di entrambe le regioni.
2. L'obiettivo sara' promuovere la cooperazione culturale tra le Parti, tenendo in considerazione gli accordi bilaterali con gli Stati membri dell'Unione europea e stimolando le sinergie nell'ambito di tali accordi.
3. La cooperazione avverra' nel rispetto delle pertinenti disposizioni nazionali in materia di diritti d'autore e degli accordi internazionali.
4. Tale cooperazione potra' riguardare tutti gli ambiti culturali, tra cui:
a) la traduzione di opere letterarie;
b) la tutela, il restauro, il recupero e il rilancio del patrimonio culturale;
c) eventi culturali e iniziative collegate e lo scambio di artisti e di operatori del settore;
d) la promozione della diversita' culturale, in particolare nel caso delle popolazioni indigene e di altri gruppi etnici centroamericani;
e) gli scambi tra giovani;
f) la prevenzione e l'eliminazione del traffico illecito del patrimonio culturale;
g) promozione dell'artigianato e dell'industria culturale.
ARTICOLO 41
Cooperazione in materia di salute

1. Le Parti decidono di cooperare nel settore sanitario allo scopo di sostenere le riforme settoriali che rendano il servizio sanitario piu' sensibile ai problemi dei poveri e dell'uguaglianza di trattamento e promuovendo la creazione di strumenti di finanziamento equi che garantiscano un migliore accesso dei poveri al servizio sanitario e la loro sicurezza alimentare.
2. Le Parti concordano che la prevenzione primaria coinvolge altri settori, quali l'istruzione e la gestione delle reti idriche e dei sistemi fognari. A tale proposito, le Parti intendono potenziare e sviluppare i partenariati che coinvolgono altri settori oltre a quello sanitario per raggiungere gli obiettivi di sviluppo del Millennio, per esempio quelli relativi alla lotta contro l'Aids, la malaria, la tubercolosi ed altre malattie epidemiche. Per affrontare i problemi e i diritti in materia di salute sessuale in modo corretto dal punto di vista delle questioni di genere e per sensibilizzare i giovani sui rischi di malattie sessuali e di gravidanze indesiderate, sono necessari partenariati con la societa' civile, le ONG e il settore privato, a condizione di non violare le leggi e la sensibilita' culturale dei paesi.
ARTICOLO 42
Cooperazione sociale

1. Le Parti decidono di cooperare allo scopo di stimolare la partecipazione delle parti sociali al dialogo sulle condizioni di vita e di lavoro, sulla protezione sociale e sull'integrazione nella societa'. Un'attenzione particolare sara' accordata alla necessita' di eliminare le disparita' di trattamento per i cittadini di una Parte che risiedono legalmente sul territorio dell'altra Parte.
2. Le Parti riconoscono l'importanza dello sviluppo sociale, che deve procedere di pari passo con lo sviluppo economico e decidono di dare priorita' ai problemi dell'occupazione, degli alloggi e degli insediamenti umani, conformemente alle rispettive politiche e disposizioni costituzionali, e alla promozione dei principi e dei diritti fondamentali sul luogo di lavoro previsti dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro, le cosiddette norme fondamentali del lavoro.
3. Le Parti possono cooperare in tutte le aree di interesse comune nei settori summenzionati.
4. Se opportuno, e nel rispetto delle rispettive procedure, le Parti possono gestire tale dialogo in coordinamento con il Comitato economico e sociale europeo e la sua controparte centroamericana.
ARTICOLO 43
Partecipazione della societa' civile alla cooperazione

1. Le Parti riconoscono il ruolo e il contributo potenziale della societa' civile al processo di cooperazione e decidono di promuovere un dialogo fattivo con essa.
2. Nel rispetto delle rispettive disposizioni giuridiche e amministrative, la societa' civile puo':
a) essere consultata durante l'iter decisionale a livello nazionale nel rispetto dei principi democratici;
b) essere informata e partecipare alle consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche settoriali, in particolare per quanto concerne gli ambiti di interesse diretto, comprese tutte le fasi del processo di sviluppo;
c) beneficiare di risorse finanziarie, se cio' e' ammesso dalle normative nazionali di ciascuna Parte, e di sostegno al consolidamento delle capacita' nei settori critici;
d) partecipare all'attuazione dei programmi di cooperazione nei settori di interesse diretto. ARTICOLO 44 Cooperazione in materia delle questioni di genere
Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito contribuira' a rafforzare le politiche, i programmi e i meccanismi intesi a garantire, migliorare ed espandere la partecipazione paritaria e le pari opportunita' tra uomini e donne in tutti i settori della vita politica, economica, sociale e culturale, con l'adozione, se necessario, di misure concrete a favore delle donne. Essa contribuira' inoltre a facilitare l'accesso delle donne a tutte le risorse necessarie per esercitare pienamente i loro diritti fondamentali.
ARTICOLO 45
Cooperazione in materia di popolazioni indigene
e di altri gruppi etnici centroamericani

1. Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito contribuira' a promuovere la creazione di associazioni rappresentative delle popolazioni indigene e degli altri gruppi etnici centroamericani e al consolidamento delle associazioni esistenti, in un quadro di promozione degli obiettivi di eliminazione della poverta', di gestione sostenibile delle risorse naturali e di rispetto dei diritti umani, della democrazia e della diversita' culturale.
2. Oltre a tenere sistematicamente conto della condizione delle popolazioni indigene e degli altri gruppi etnici centroamericani a tutti i livelli della cooperazione allo sviluppo, le Parti integreranno la loro situazione particolare nell'elaborazione delle politiche e potenzieranno la capacita' delle loro organizzazioni, in modo da aumentare gli effetti positivi della cooperazione allo sviluppo su tali gruppi, nel rispetto degli obblighi nazionali e internazionali delle Parti.
ARTICOLO 46
Cooperazione in materia di popolazioni sradicate
e soldati smobilitati

1. Le Parti concordano che la cooperazione in materia di popolazioni sradicate e soldati smobilitati contribuira' a soddisfare i loro bisogni fondamentali dal momento del termine degli aiuti umanitari fino all'adozione di soluzioni a lungo termine in relazione al loro status.
2. Tale cooperazione puo' comprendere, tra le altre, le seguenti attivita':
a) l'autosufficienza e la reintegrazione nel tessuto socioeconomico delle popolazioni sradicate e dei soldati smobilitati;
b) aiuti alle comunita' locali ospitanti e alle aree di reinsediamento per incentivare l'accoglienza e l'integrazione delle popolazioni sradicate e dei soldati smobilitati;
c) aiuti alle persone che intendono rientrare e stabilirsi nei loro paesi d'origine o in paesi terzi, se le condizioni lo permettono;
d) interventi per assistere le persone nel recupero dei loro beni o dei diritti di proprieta' e assistenza per la composizione legale dei casi di violazioni dei diritti umani subiti dalle persone in questione;
e) potenziamento della capacita' istituzionale dei paesi che devono affrontare tali problemi;
f) sostegno a favore del reinserimento nella vita politica, sociale e produttiva, eventualmente nel quadro di un processo di riconciliazione.
ARTICOLO 47
Cooperazione nella lotta contro le droghe
illecite e la criminalita' connessa

1. In base al principio della condivisione delle responsabilita', le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito e' finalizzata al coordinamento e al potenziamento degli sforzi congiunti di prevenire e ridurre la produzione, il traffico e il consumo delle droghe illecite. Le Parti decidono inoltre di impegnarsi nella lotta contro la criminalita' organizzata connessa al traffico di droga, anche per il tramite di associazioni e organismi internazionali. Senza pregiudicare il funzionamento degli altri strumenti di cooperazione, le Parti concordano che a tale scopo verra' utilizzato anche il meccanismo di coordinamento e di cooperazione in materia di droghe tra l'Unione europea, l'America latina e i Caraibi.
2. Le Parti coopereranno in questo settore per attuare in particolare:
a) programmi di prevenzione dell'abuso di droghe, in particolare all'interno di gruppi vulnerabili e ad alto rischio;
b) progetti di formazione, istruzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti e di reinserimento nella societa';
c) progetti di armonizzazione della legislazione e delle iniziative in materia in America centrale;
d) programmi comuni di ricerca;
e) misure e iniziative di cooperazione volte ad incentivare lo sviluppo alternativo, basate in particolare sulla promozione delle colture legali da parte dei piccoli produttori;
f) misure contro il commercio dei precursori e dei prodotti di base equivalenti a quelle adottate dalla Comunita' europea e dagli organismi internazionali competenti;
g) misure destinate alla riduzione della fornitura di droghe illecite, basate anche su sistemi di controllo amministrativo per evitare lo sviamento dei precursori chimici, e misure di controllo degli episodi criminosi connessi.
ARTICOLO 48
Cooperazione nella lotta contro il riciclaggio
del denaro e la criminalita' connessa

1. Le Parti decidono di cooperare per prevenire l'utilizzo dei propri sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attivita' illecite in generale e del traffico di droga in particolare.
2. Tale cooperazione comprendera' assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all'elaborazione e all'attuazione di normative e all'effettivo funzionamento di norme e meccanismi adeguati. In particolare, la cooperazione consentira' scambi di informazioni pertinenti e l'adozione di norme appropriate per la lotta contro il riciclaggio del denaro analoghe a quelle adottate dalla Comunita' europea e dagli organismi internazionali attivi nel settore, quale la Task force "Azione finanziaria"(FATF) e le Nazioni unite. Si incoraggera' la cooperazione a livello regionale.
ARTICOLO 49
Cooperazione in materia di migrazione

1. Le Parti ribadiscono l'importanza della gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori. In una prospettiva di consolidamento di tale cooperazione, le Parti organizzeranno un dialogo esaustivo su tutti gli aspetti della migrazione, compresi l'immigrazione illegale, la tratta degli esseri umani e i flussi di rifugiati. La questione della migrazione dovrebbe essere inserita nelle strategie nazionali di sviluppo socioeconomico dei paesi di origine, transito e destinazione dei migranti.
2. La cooperazione permettera' di riconoscere che la migrazione e' un problema, per risolvere il quale e' necessario valutare e discutere approcci diversi, conformemente alle legislazioni internazionali, comunitarie e nazionali in vigore in materia. La cooperazione affrontera' in particolare i seguenti aspetti:
a) le cause di fondo della migrazione;
b) lo sviluppo e l'attuazione di norme e procedure nazionali in materia di protezione internazionale in un'ottica di rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiati, del protocollo del 1967 e di altri strumenti regionali e internazionali pertinenti, allo scopo di garantire il rispetto del principio di "non refoulement";
c) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equita' di trattamento, le politiche di integrazione per tutti gli stranieri legalmente residenti, l'istruzione e la formazione, le misure contro il razzismo e la xenofobia e tutte le disposizioni in vigore in materia di diritti umani dei migranti;
d) l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione illegale. Nell'ambito della cooperazione verranno inoltre affrontate le questioni dell'introduzione illegale di migranti e della tratta di esseri umani e verranno esaminate le modalita' di lotta contro le reti e le organizzazioni criminali di passatori e di trafficanti e di protezione delle vittime di tale tratta;
e) il rimpatrio, in condizioni di rispetto della dignita' umana, delle persone che risiedono illegalmente e la loro riammissione, ai sensi del paragrafo 3;
f) l'ambito dei visti, affrontando in particolare aspetti di interesse reciproco;
g) l'ambito dei controlli alle frontiere, affrontando aspetti quali l'organizzazione, la formazione, le migliori prassi ed altre misure operative sul campo e, se opportuno, le attrezzature, tenendo in considerazione il possibile duplice utilizzo di tali attrezzature.
3. Nell'ambito della cooperazione intesa a evitare e controllare l'immigrazione illegale, le Parti decidono inoltre di riammettere i propri immigranti illegali. A questo scopo:
- ciascun paese dell'America centrale riammettera', su richiesta e senza formalita' ulteriori, i propri cittadini illegalmente presenti sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, fornendo loro adeguati documenti di identita' e mettendo loro a disposizione le risorse amministrative necessarie a tale scopo; e
- ciascuno Stato membro dell'Unione europea riammettera', su richiesta e senza formalita' ulteriori, i propri cittadini illegalmente presenti sul territorio di un paese dell'America centrale, fornendo loro adeguati documenti di identita' e mettendo loro a disposizione le risorse amministrative necessarie a tale scopo.
Le Parti decidono di concludere, su richiesta e il prima possibile, un accordo che disciplini gli obblighi specifici degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi centroamericani in materia di riammissione. Tale accordo riguardera' inoltre la questione della riammissione di cittadini di altri paesi e di apolidi.
A tale scopo, con il termine "Parti" si intenderanno la Comunita', ciascuno dei suoi Stati membri e ciascun paese dell'America centrale.
ARTICOLO 50
Cooperazione in materia di lotta al terrorismo

Le Parti ribadiscono l'importanza della lotta al terrorismo e, conformemente alle convenzioni internazionali, le pertinenti risoluzioni ONU e le rispettive legislazioni e normative, concordano di cooperare per la prevenzione e l'eliminazione degli atti terroristici. Esse opereranno in particolare:
a) nell'ambito dell'attuazione completa della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e di altri pertinenti risoluzioni ONU, convenzioni e strumenti internazionali;
b) con uno scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle reti di supporto, conformemente alla legislazione internazionale e nazionale; e
c) con uno scambio di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche da un punto di vista tecnico e della formazione, e con uno scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.
TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
ARTICOLO 51
Strumenti

1. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della cooperazione stabiliti nel presente accordo, le Parti si impegnano a mettere a disposizione risorse, anche finanziarie, appropriate, nei limiti delle proprie capacita' e attraverso i rispettivi canali. A tale proposito, le Parti approveranno, nella misura del possibile, un programma pluriennale e ne fisseranno le priorita', tenendo conto dei bisogni e del livello di sviluppo dei paesi centroamericani.
2. Fatti salvi i poteri delle rispettive autorita' competenti, le Parti adottano tutte le misure atte a promuovere e ad agevolare le attivita' della Banca europea per gli investimenti in America centrale, in conformita' delle sue procedure e dei suoi criteri di finanziamento nonche' delle leggi e delle normative delle Parti.
3. I paesi dell'America centrale concederanno facilitazioni e garanzie agli esperti della Comunita' europea, nonche' l'esenzione dalle imposte sulle importazioni effettuate nel quadro delle attivita' di cooperazione, conformemente alle convenzioni quadro firmate dalla Comunita' europea e da ciascuno dei paesi dell'America centrale.
ARTICOLO 52
Quadro istituzionale

1. Le Parti decidono di mantenere il comitato misto, istituito con l'accordo di cooperazione con l'America centrale del 1983 e riconfermato con l'accordo quadro di cooperazione del 1993.
2. Il comitato misto e' responsabile dell'attuazione generale dell'accordo. In tale ambito verranno inoltre affrontate le questioni relative alle relazioni economiche tra le Parti e con i singoli paesi membri dell'America centrale.
3. Il programma delle riunioni del comitato misto viene deciso di comune accordo. Il comitato stesso provvedera' ad elaborare disposizioni relative alla frequenza e al luogo delle riunioni, alla presidenza e ad altre questioni che potrebbero sorgere, tra cui l'eventuale creazione di sottocomitati.
4. Verra' istituito un comitato consultivo misto, formato da rappresentanti del comitato consultivo del sistema di integrazione centroamericana (CC-SICA) e del Comitato economico e sociale europeo (CESE), incaricato di assistere il comitato misto nella promozione del dialogo con le organizzazioni economiche e sociali della societa' civile.
5. Le Parti incoraggeranno il Parlamento europeo e il Parlamento centroamericano (Parlacen) ad istituire un comitato interparlamentare nell'ambito del presente accordo, conformemente alle rispettive leggi costituzionali.
ARTICOLO 53
Definizione delle Parti

Ai fini del presente accordo, con il termine "Parti" si intendono, da una parte, la Comunita', i suoi Stati membri o la Comunita' e i suoi Stati membri, nei limiti delle rispettive aree di competenza previste dal trattato che istituisce la Comunita' europea e, dall'altra, le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, nei limiti delle rispettive sfere di competenza. L'accordo si applica inoltre alle misure adottate da qualsiasi autorita' statale, regionale o locale entro il territorio delle Parti.
ARTICOLO 54
Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.
2. Dette notifiche saranno inviate al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea, che sara' il depositario del presente accordo.
3. Dalla sua entrata in vigore, a norma del paragrafo 1, il presente accordo sostituira' l'accordo quadro di cooperazione del 1993.
ARTICOLO 55
Durata

1. Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. In tale contesto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del presente accordo, le Parti ribadiscono la dichiarazione di Madrid del 17 maggio 2002.
2. Ciascuna Parte puo' notificare per iscritto all'altra Parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte.
ARTICOLO 56
Adempimento degli obblighi

1. Le Parti adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo e si adoperano per la realizzazione degli obiettivi ivi fissati.
2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dal presente accordo, essa puo' adottare misure appropriate. Prima di procedere, essa deve fornire entro 30 giorni al comitato misto tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti.
Nella scelta delle misure, si devono privilegiare quelle meno lesive per il funzionamento del presente accordo. Tali misure sono notificate immediatamente al comitato misto e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al comitato.
3. In deroga al paragrafo 2, ciascuna Parte puo' adottare immediatamente misure appropriate, conformemente al diritto internazionale, in caso di:
a) denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale;
b) violazione, ad opera dell'altra Parte, degli elementi fondamentali del presente accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
L'altra Parte puo' chiedere che sia indetta urgentemente, e comunque entro 15 giorni, una riunione tra le Parti per procedere ad un esame approfondito della situazione e cercare una soluzione accettabile per le Parti.
ARTICOLO 57
Sviluppi futuri

1. Le Parti possono decidere di concerto di estendere il presente accordo allo scopo di ampliare e di integrare il suo ambito di applicazione, conformemente alle rispettive legislazioni, concludendo accordi su settori o attivita' specifici sulla base dell'esperienza acquisita in sede di attuazione.
2. Nessuna opportunita' di cooperazione sara' esclusa a priori. Le Parti valuteranno in sede di comitato misto le possibilita' concrete di cooperazione in un'ottica di interesse reciproco.
3. Per quanto concerne l'attuazione del presente accordo, entrambe le Parti possono proporre suggerimenti in merito alla possibilita' di espansione della cooperazione in tutti gli ambiti, tenendo conto dell'esperienza acquisita durante l'attuazione dello stesso.
ARTICOLO 58
Protezione dei dati

Ai fini del presente accordo, le Parti decidono di dare un alto livello di protezione al trattamento dei dati personali e di altra natura, conformemente ai piu' elevati standard internazionali.
ARTICOLO 59
Ambito di applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori di applicazione del trattato che istituisce la Comunita' europea e alle condizioni previste da tale trattato e, dall'altra, ai territori delle Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama.
ARTICOLO 60
Testi facenti fede

Il presente accordo e' redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

----> Vedere da pag. 61 a pag. 66 del S.O. <----
 
ALLEGATO
DICHIARAZIONE UNILATERALE

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE E DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA SULLA CLAUSOLA RELATIVA AL RIMPATRIO E ALLA RIAMMISSIONE
DEGLI IMMIGRATI CLANDESTINI (ARTICOLO 49)

L'articolo 49 lascia impregiudicata la suddivisione interna dei poteri tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri per la conclusione di accordi di riammissione.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE E DEL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA SULLA CLAUSOLA RELATIVA ALLA
DEFINIZIONE DELLE PARTI (ARTICOLO 53)

Le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunita' Europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali Parti contraenti distinte e non come parte della Comunita' europea, finche' il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino alla parte centroamericana di essere vincolati come parte della Comunita' europea, in conformita' del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea. Lo stesso dicasi per la Danimarca, in conformita' del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato a quegli stessi trattati.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL TITOLO II SUL DIALOGO POLITICO

Le Parti decidono che il Belize, nella sua qualita' di membro a pieno titolo del sistema di integrazione centroamericana (SICA), partecipa al dialogo politico.
----> Vedere a pag. 69 del S.O. <----
 
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