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| Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 6 marzo 2006, n. 137 |  | Ratifica  ed  esecuzione  dell'Accordo  di  dialogo politico e di cooperazione  tra  la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte,  e  le  Repubbliche  di  Costa  Rica,  El Salvador, Guatemala, Honduras,  Nicaragua e Panama, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo  di  dialogo  politico  e  di cooperazione tra la Comunita' europea  e  i  suoi  Stati  membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa  Rica,  El  Salvador,  Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  54  dell'Accordo medesimo.
 |  |  |  | Art. 3. Entrata in vigore
 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 6 marzo 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 6239):
 Presentato  dal Ministro degli affari esteri (Fini), il
 22 dicembre 2005.
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 25 gennaio 2006 con pareri delle commissioni
 I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII e XIV.
 Esaminato  dalla  III  commissione,  il 1° e 8 febbraio
 2006.
 Esaminato in aula ed approvato, l'8 febbraio 2006.
 Senato della Repubblica (atto n. 3777):
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 9 gennaio 2006, con pareri delle commissioni
 1ª e 14ª.
 Esaminato dalla 3ª commissione, il 14 febbraio 2006.
 Esaminato in aula ed approvato il 15 febbraio 2006.
 |  |  |  | ACCORDO DI DIALOGO POLITICO E DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E
 I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
 E LE REPUBBLICHE DI COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA,
 HONDURAS, NICARAGUA E PANAMA, DALL'ALTRA
 
 IL REGNO DEL BELGIO,
 
 IL REGNO DI DANIMARCA,
 
 LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
 
 LA REPUBBLICA ELLENICA,
 
 IL REGNO DI SPAGNA,
 
 LA REPUBBLICA FRANCESE,
 
 L'IRLANDA,
 
 LA REPUBBLICA ITALIANA,
 
 IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
 
 IL REGNO DEI PAESI BASSI,
 
 LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
 
 LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
 
 LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
 
 IL REGNO DI SVEZIA,
 
 IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
 
 Parti  contraenti  del trattato che istituisce la Comunita' europea e del  trattato  sull'Unione europea, in appresso denominati "gli Stati membri", e
 
 LA COMUNITA' EUROPEA, in appresso denominata "Comunita'",
 
 da una parte, e
 
 LA REPUBBLICA DI COSTA RICA,
 
 LA REPUBBLICA DI EL SALVADOR,
 
 LA REPUBBLICA DEL GUATEMALA,
 
 LA REPUBBLICA D'HONDURAS,
 
 LA REPUBBLICA DI NICARAGUA,
 
 LA REPUBBLICA DEL PANAMA,
 
 dall'altra,
 
 TENENDO  CONTO  dei  tradizionali  legami  storici e culturali tra le Parti e il desiderio di rafforzarne le relazioni reciproche a partire dagli attuali meccanismi che le disciplinano; TENENDO  CONTO  degli  sviluppi positivi registrati nelle due regioni negli  ultimi  dieci  anni,  che  hanno  permesso  la  promozione  di obiettivi  e  interessi comuni, in una prospettiva di progresso verso una   nuova   fase   delle  relazioni,  nel  senso  di  una  maggiore profondita',   modernita'  e  durata  delle  stesse,  allo  scopo  di rispondere   meglio   alle   attuali  sfide  interne  e  agli  eventi internazionali; RIAFFERMANDO il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali  enunciati  nella  dichiarazione  universale dei diritti dell'uomo; RICHIAMANDO  il  rispetto  dei  principi dello stato di diritto e del buon governo; TENENDO  CONTO del principio della condivisione delle responsabilita' e  persuasi  dell'importanza  della prevenzione dell'uso delle droghe illecite e della riduzione dei loro effetti dannosi e dell'importanza di  affrontare  i  problemi della coltivazione, della produzione, del trattamento   e  del  traffico  illeciti  delle  droghe  e  dei  loro precursori; SOTTOLINEANDO  l'impegno  a collaborare per raggiungere gli obiettivi della  riduzione  della  poverta', dello sviluppo equo e sostenibile, anche  negli  ambiti  della  vulnerabilita'  rispetto  alle calamita' naturali,  della  conservazione  e  della  protezione dell'ambiente e della  biodiversita'  e  della  progressiva  integrazione  dei  paesi dell'America centrale nell'economia mondiale; EVIDENZIANDO    l'importanza    che   le   Parti   attribuiscono   al consolidamento  del  dialogo  politico e del processo di cooperazione economica  intrapresi dalle Parti nel quadro del dialogo di San Jose' avviato nel 1984 e rinnovato a Firenze nel 1996 e a Madrid nel 2002; SOTTOLINEANDO   la   necessita'   di   potenziare   il  programma  di cooperazione  disciplinato dall'accordo quadro di cooperazione tra la Comunita'  economica  europea  e  le  Repubbliche  di  Costa Rica, El Salvador,  Guatemala,  Honduras, Nicaragua e Panama firmato nel 1993, in appresso denominato "accordo quadro di cooperazione del 1993"; RICONOSCENDO  i  progressi  registrati  nel  processo di integrazione economica  in  America  centrale,  come  testimoniano  l'impegno  per l'istituzione rapida di un'unione doganale centroamericana, l'entrata in  vigore del meccanismo di soluzione delle controversie commerciali e  la  firma  del  trattato  centroamericano  sugli investimenti e il commercio  dei  servizi,  nonche'  la  necessita'  di  approfondire i processi  di integrazione regionale, di liberalizzazione dei commerci regionali   e   di   riforme  economiche  all'interno  della  regione centroamericana; CONSAPEVOLI  della  necessita'  di promuovere lo sviluppo sostenibile nella  regione  andina  attraverso  un  partenariato  in  materia  di sviluppo  che  coinvolga  tutte  le  parti  interessate,  compresi la societa' civile e il settore privato, conformemente ai principi delle decisioni  adottate a Monterrey e della dichiarazione di Johannesburg e relativo piano di attuazione; COSCIENTI  della  necessita' di creare una cooperazione in materia di immigrazione; RICONOSCENDO  che  nessuna  disposizione  del  presente accordo fara' alcun  riferimento  alla  posizione delle Parti rispetto ai negoziati commerciali bilaterali o multilaterali attualmente in corso o futuri, ne' sara' interpretata o intesa come indicatrice di tale posizione; SOTTOLINEANDO  la volonta' di cooperare nelle sedi internazionali per quanto concerne le questioni di interesse reciproco; TENENDO  CONTO  del  partenariato  strategico  elaborato tra l'Unione europea  e  l'America  latina e i Caraibi nel contesto del vertice di Rio del 1999 e riaffermato al vertice di Madrid del 2002; e TENENDO CONTO della dichiarazione di Madrid del maggio 2002, LE PARTI HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:
 TITOLO I
 
 PRINCIPI, OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO
 ARTICOLO 1
 Principi
 
 1.   Il  rispetto  dei  principi  democratici  e  dei  diritti  umani fondamentali  enunciati  nella  dichiarazione  universale dei diritti dell'uomo, nonche' il principio dello stato di diritto sono alla base delle politiche interne ed internazionali delle Parti e costituiscono un elemento essenziale del presente accordo. 2.  Le  Parti  confermano  il  loro  impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile  e  a contribuire a raggiungere gli obiettivi di sviluppo del millennio. 3.  Le  Parti  ribadiscono l'importanza che attribuiscono ai principi del buon governo e alla lotta contro la corruzione.
 ARTICOLO 2
 Obiettivi e ambito di applicazione
 
 1.  Le  Parti  confermano  l'obiettivo  comune di consolidare le loro relazioni   sviluppando   il   dialogo   politico  e  potenziando  la cooperazione. 2.  Le  Parti  ribadiscono  altresi'  la  decisione  di potenziare la cooperazione  in  materia  di  scambi, di investimenti e di relazioni economiche. 3.  Le  Parti  confermano  l'obiettivo  comune  di  collaborare  alla creazione  delle  condizioni necessarie per negoziare, sulla base dei risultati  del  programma  di  lavoro  di  Doha, che le Parti si sono impegnate  a  completare  entro  la  fine  del  2004  un  accordo  di associazione  realistico  e reciprocamente vantaggioso, che comprenda un accordo di libero scambio. 4.  L'attuazione  del  presente accordo dovrebbe contribuire a creare tali  condizioni,  attraverso  un  impegno  concreto  a  favore della stabilita'  politica  e  sociale,  l'approfondimento  del processo di integrazione regionale e la riduzione della poverta' nel quadro dello sviluppo sostenibile dell'America centrale. 5.   Il   presente  accordo  disciplina  il  dialogo  politico  e  la cooperazione  tra  le  Parti e contiene le disposizioni istituzionali necessarie  alla  sua applicazione. Nessuna disposizione del presente accordo  definira'  la  posizione  delle  Parti per quanto concerne i negoziati commerciali bilaterali o multilaterali attualmente in corso o futuri. 6.  Le  Parti  si  impegnano  a verificare periodicamente i progressi registrati   e   a   tenerne   conto  prima  dell'entrata  in  vigore dell'accordo.
 TITOLO II
 
 DIALOGO POLITICO
 ARTICOLO 3
 Obiettivi
 
 1.  Le  Parti  decidono  di  rafforzare il dialogo politico regolare, sulla  base  dei principi contenuti nelle dichiarazioni congiunte del processo  di dialogo di San Jose', in particolare nelle dichiarazioni di San Jose' (28/29 settembre 1984), Firenze (21 marzo 1996) e Madrid (18 maggio 2002). 2.  Le Parti concordano che il dialogo politico riguardera' tutti gli ambiti  di interesse reciproco e ogni altra questione internazionale. Tale  dialogo creera' le condizioni per varare nuove iniziative volte al  perseguimento  di obiettivi comuni e alla creazione di un terreno comune   d'intesa   in  ambiti  quali  l'integrazione  regionale,  la riduzione   della   poverta'  e  la  coesione  sociale,  lo  sviluppo sostenibile,   la   sicurezza  e  la  stabilita'  della  regione,  la prevenzione  e  la  soluzione  dei  conflitti,  i  diritti  umani, la democrazia,  il  buon  governo,  la  migrazione  e la lotta contro la corruzione,  l'antiterrorismo, le droghe, le armi portatili e le armi leggere.  Esso  costituira'  inoltre  la  base  per  l'attuazione  di iniziative  e  per il sostegno ad iniziative e ad interventi, tra cui azioni di cooperazione, in tutta la regione dell'America latina. 3.  Le  Parti  concordano  che  il rafforzamento del dialogo politico permettera' un ampio scambio di informazioni e costituira' la sede di elaborazione di iniziative congiunte a livello internazionale.
 ARTICOLO 4
 Meccanismi
 
 Le Parti concordano che il dialogo politico sara' condotto:
 a)  se  del caso e previo accordo di entrambe le Parti, a livello di capi di Stato e di governo,
 b)  a livello ministeriale, in particolare nel quadro della riunione ministeriale nell'ambito del dialogo di San Jose';
 c) a livello di alti funzionari;
 d) a livello operativo; e utilizzera' nella misura del possibile le vie diplomatiche.
 ARTICOLO 5
 Cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza
 
 Nella  misura  del  possibile,  le  Parti coordineranno le rispettive posizioni, adotteranno iniziative congiunte nelle sedi internazionali appropriate  e  coopereranno  nel  settore della politica estera e di sicurezza.
 TITOLO III
 
 COOPERAZIONE
 ARTICOLO 6
 Obiettivi
 
 1.  Le  Parti  concordano  che  la cooperazione prevista dall'accordo quadro  di cooperazione del 1993 verra' rafforzata ed estesa ad altri settori e perseguira' i seguenti obiettivi:
 a)  promozione  della  stabilita'  politica  e sociale attraverso la democrazia, il rispetto dei diritti umani e il buon governo;
 b)  approfondimento  del  processo  di  integrazione regionale tra i paesi  dell'America centrale al fine di contribuire all'accelerazione della   crescita  economica  e  al  miglioramento  progressivo  della qualita' della vita dei suoi abitanti;
 c)  riduzione della poverta' e promozione di un accesso piu' equo ai servizi sociali e ai benefici della crescita economica, garantendo un equilibrio adeguato tra le componenti economica, sociale e ambientale in un contesto di sviluppo sostenibile. 2.  Le  Parti  concordano  che  la cooperazione terra' altresi' conto degli aspetti trasversali relativi allo sviluppo economico e sociale, comprese  le  questioni  di  genere,  il  rispetto per le popolazioni indigene  ed  altri  gruppi  etnici  centroamericani,  le  misure  di prevenzione  e  di  intervento  relative  alle calamita' naturali, la conservazione  e  la  protezione  dell'ambiente, la biodiversita', la diversita'  culturale,  la  ricerca  e lo sviluppo tecnologico. Anche l'integrazione  regionale verra' considerata una tematica trasversale e  le  azioni  di  cooperazione a livello nazionale dovranno pertanto essere compatibili con il processo di integrazione regionale. 3. Le Parti decidono di incoraggiare le misure volte all'integrazione regionale  in  America  centrale  e  al rafforzamento delle relazioni interregionali tra le Parti.
 ARTICOLO 7
 Metodologia
 
 Le  Parti  concordano  che  la  cooperazione  prendera'  la  forma di assistenza tecnica e finanziaria, studi, azioni di formazione, scambi di informazioni e consulenze, incontri, seminari, progetti di ricerca e  qualsiasi  altra  forma  concordata dalle Parti nel contesto della cooperazione,  degli obiettivi perseguiti e dei mezzi a disposizione, conformemente  alle  norme  e  ai  regolamenti  che disciplinano tale cooperazione.  Tutti  gli organismi che partecipano alla cooperazione dovranno  garantire  una  gestione  trasparente  e responsabile delle risorse.
 ARTICOLO 8
 Cooperazione in materia di diritti umani, democrazia e buon governo
 
 Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito sara' intesa a sostenere  attivamente  i  governi  e i rappresentanti della societa' civile   attraverso  azioni  condotte  in  particolare  nei  seguenti settori:
 a)  promozione  e  protezione dei diritti umani e consolidamento del processo  di  democratizzazione,  compresa  la  gestione dei processi elettorali;
 b)  rafforzamento dello stato di diritto e della gestione corretta e trasparente  degli  affari  pubblici,  compresa  la  lotta  contro la corruzione, a livello locale, regionale e nazionale; e
 c)   rafforzamento   dell'indipendenza   e   dell'efficienza   della magistratura.
 ARTICOLO 9
 Cooperazione in materia di prevenzione dei conflitti
 
 1.  Le  Parti  concordano  che la cooperazione in questo ambito sara' intesa  a  promuovere e a sostenere una politica generale di pace che incoraggi  il dialogo tra le nazioni democratiche rispetto alle sfide contemporanee,  comprese la prevenzione e la soluzione dei conflitti, la  restaurazione  della pace e la giustizia in un contesto di tutela dei   diritti   umani.   Tale   politica  si  basera'  sul  principio dell'impegno e della responsabilita' dei contraenti e si concentrera' soprattutto  sullo sviluppo delle capacita' regionali, subregionali e nazionali.  Per  prevenire i conflitti, e in caso di necessita', essa sara'  volta  a  garantire  pari  opportunita' politiche, economiche, sociali  e  culturali a tutti gli strati della societa', a potenziare la  legittimita'  democratica,  a promuovere la coesione sociale e la gestione  efficace  degli  affari  pubblici, ad instaurare meccanismi efficaci di conciliazione pacifica degli interessi dei diversi gruppi e   a  promuovere  lo  sviluppo  di  una  societa'  civile  attiva  e organizzata,  in  particolare  basandosi  sulle istituzioni regionali esistenti. 2.  Le  attivita' di cooperazione possono comprendere, se opportuno e tra  le  altre cose, il sostegno ai processi nazionali di mediazione, negoziato  e  riconciliazione,  alle  iniziative  volte  ad aiutare i bambini, le donne e gli anziani e ai progetti di lotta contro le mine antiuomo. 3.  Le  Parti  coopereranno  inoltre  nel  campo  della prevenzione e dell'eliminazione  del  traffico  illecito  di  armi portatili e armi leggere  allo  scopo  di  sviluppare,  tra  le  altre  cose, forme di coordinamento  delle  iniziative  volte  a potenziare la cooperazione giuridica,  istituzionale  e a livello di pubblica sicurezza, nonche' il  sequestro  e  la  distruzione  delle  armi portatili e delle armi leggere di cui i civili vengono trovati in possesso.
 ARTICOLO 10
 Cooperazione volta al potenziamento e alla modernizzazione
 dello Stato e dell'amministrazione pubblica
 
 1.  Le  Parti concordano che l'obiettivo della cooperazione in questo settore   e'   quello   di   potenziare   la   modernizzazione  e  la professionalizzazione   dell'amministrazione   pubblica   dei   paesi dell'America   centrale,   compreso   il   sostegno  al  processo  di decentramento  e  di  mutamenti organizzativi conseguenti al processo d'integrazione  dell'America  centrale.  In  generale, l'obiettivo e' migliorare   l'efficienza   organizzativa,   garantire   la  gestione trasparente  delle  risorse  pubbliche e la responsabilita' personale dei  funzionari  e  migliorare  il  quadro giuridico e istituzionale, sulla  base  delle  prassi  migliori  delle  Parti  e dell'esperienza accumulata  con  lo  sviluppo  di  politiche  e strumenti nell'Unione europea. 2.  La  cooperazione potra' comprendere, tra le altre cose, programmi di  potenziamento  delle  capacita' di programmazione e attuazione di politiche  in  tutti  i  settori  di interesse reciproco, per esempio negli  ambiti della fornitura di servizi pubblici, della preparazione e  dell'esecuzione del bilancio, della prevenzione e della lotta alla corruzione e del rafforzamento dei sistemi giudiziari.
 ARTICOLO 11
 Cooperazione in materia di integrazione regionale
 
 1.  Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito potenzia il  processo  di  integrazione  regionale  nella regione dell'America centrale,  in  particolare  lo  sviluppo e l'attuazione di un mercato comune. 2.  La  cooperazione  sosterra'  lo sviluppo e il potenziamento delle istituzioni  comuni nella regione dell'America centrale e promuovera' una collaborazione piu' stretta tra tali istituzioni. 3. Essa e' inoltre volta a promuovere lo sviluppo di politiche comuni e l'armonizzazione del quadro giuridico, solo ed esclusivamente nella misura  in  cui  cio'  rientri  nel  campo  d'azione  degli strumenti dell'integrazione  centroamericana  e  sia  concordato  dalle  Parti, comprese  le  politiche settoriali nei settori commerciale, doganale, energetico, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'ambiente e della concorrenza, nonche' il coordinamento delle politiche macroeconomiche in  ambiti  quali  la  politica  monetaria,  la politica fiscale e la finanza pubblica. 4.  Piu'  specificamente,  la  cooperazione  potra'  comprendere, per esempio attraverso la fornitura di assistenza tecnica commerciale:
 a)  la  fornitura di assistenza per il rafforzamento dei processi di consolidamento  e di attuazione di un'unione doganale centroamericana effettivamente funzionante;
 b)  la  fornitura  di  assistenza  per la riduzione e l'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo del commercio intraregionale;
 c) la cooperazione nel processo di semplificazione, modernizzazione, armonizzazione  e integrazione dei regimi doganali e di transito e la fornitura  di  assistenza  a  livello  di  legislazione,  normative e formazione professionale; e
 d)  la fornitura di assistenza per l'approfondimento dei processi di consolidamento e attuazione di un mercato comune intraregionale.
 ARTICOLO 12
 Cooperazione regionale
 
 Le  parti  decidono di utilizzare tutti gli strumenti di cooperazione esistenti  per  promuovere attivita' finalizzate allo sviluppo di una cooperazione  attiva  e  reciproca  tra  l'Unione europea e l'America centrale  e,  senza compromettere la cooperazione tra le Parti, tra i paesi centroamericani e altri paesi e regioni in America latina e nei Caraibi,  in  ambiti quali, tra gli altri, promozione del commercio e degli  investimenti,  ambiente, misure di prevenzione e di intervento relative  alle  calamita'  naturali,  ricerca  tecnica e tecnologica, energia,  trasporti,  infrastrutture  per  le comunicazioni, cultura, sviluppo regionale e pianificazione dell'uso del territorio.
 ARTICOLO 13
 Cooperazione commerciale
 
 1.  Le  Parti  concordano che la cooperazione commerciale promuovera' l'integrazione dei paesi dell'America centrale nell'economia mondiale e  la  maggiore  promozione  possibile,  attraverso  la  fornitura di assistenza    tecnica    commerciale,    dello   sviluppo   e   della diversificazione  del  commercio  intraregionale  e del commercio con l'Unione europea. 2.   Le   Parti   decidono  di  attuare  un  programma  integrato  di cooperazione  commerciale  allo  scopo sfruttare nel modo migliore le opportunita'  offerte dagli scambi, allargando la base produttiva che beneficera'  di  tali scambi, sviluppando i meccanismi che permettono di  far  fronte alle sfide rappresentate dalla concorrenza nel quadro di  un  mercato piu' grande, e creando abilita', strumenti e tecniche che  permettano  di  accedere rapidamente a tutti i benefici generati dagli scambi. 3.  Per  attuare  il  programma  di  cooperazione  e per sfruttare al massimo  le  opportunita'  offerte  dai  negoziati  e  dagli  accordi commerciali  a livello regionale bilaterale e multilaterale, le Parti decidono  di  stimolare  il  potenziamento  delle  capacita' tecniche regionali.
 ARTICOLO 14
 Cooperazione nel settore dei servizi
 
 1.  Le  Parti  decidono di potenziare la cooperazione nel settore dei servizi, conformemente alle norme dell'accordo generale sul commercio dei  servizi  (GATS),  per  adeguarsi  al  crescente ruolo svolto dai servizi  nello sviluppo e nella diversificazione delle loro economie. L'intensificazione  della  cooperazione  sara' volta al miglioramento della  competitivita'  del  settore dei servizi centroamericani in un quadro di sviluppo sostenibile. 2.  Le  parti  individueranno  i  settori dei servizi sui quali sara' incentrata la cooperazione. Le iniziative riguarderanno, tra le altre cose,  le  norme vigenti, in particolare le legislazioni nazionali, e l'accesso ai capitali e alla tecnologia.
 ARTICOLO 15
 Cooperazione in materia di proprieta' intellettuale
 
 Le  Parti  concordano  che  la  cooperazione  in  tale  ambito  sara' finalizzata  alla promozione degli investimenti, del trasferimento di tecnologie,   della   divulgazione   di  informazioni,  di  attivita' culturali  e  creative  e  attivita'  economiche  correlate,  nonche' dell'accesso  e  della  distribuzione  equa  dei benefici nei settori individuati dalle Parti. La cooperazione sara' volta al miglioramento delle  norme,  dei  regolamenti  e  delle  politiche, in un'ottica di innalzamento  dei livelli di protezione e di applicazione dei diritti di  proprieta'  intellettuale  conformemente ai piu' elevati standard internazionali.
 ARTICOLO 16
 Cooperazione in materia di appalti pubblici
 
 Le  parti  concordano  che  la  cooperazione  in  tale  ambito  sara' finalizzata  a  promuovere procedure reciproche, non discriminatorie, trasparenti  e,  se  le  Parti  raggiungono  un accordo in tal senso, aperte  (1), per i relativi appalti pubblici e, se opportuno, a tutti i livelli. ---------------------------
 (1)A  norma dell'articolo 2, paragrafo 5, seconda frase, il
 termine "aperte" non sara' inteso nel senso di "accesso".
 ARTICOLO 17
 Cooperazione in materia di politica della concorrenza
 
 Le Parti concordano che la cooperazione nel settore della politica della   concorrenza   sara'   volta  alla  promozione  dell'effettiva istituzione e applicazione di regole sulla concorrenza, nonche' della divulgazione  di  informazioni  per  promuovere  la  trasparenza e la certezza   del  diritto  per  le  imprese  che  operano  sul  mercato centroamericano e dell'Unione europea.
 ARTICOLO 18
 Cooperazione doganale
 
 1.  Le  Parti concordano che la cooperazione in tale settore sara' volta   all'elaborazione   di  misure  di  facilitazione  doganale  e commerciale  e alla promozione dello scambio di informazioni relative ai  sistemi  doganali delle Parti, cosi' da facilitare gli scambi tra le Parti.
 2.   Come   concordato   tra  le  Parti,  la  cooperazione  potra' comprendere, tra le altre cose:
 a)   la  semplificazione  e  l'armonizzazione  dei  documenti  di importazione  ed  esportazione  in  base  alle  norme internazionali, compreso l'uso di dichiarazioni semplificate;
 b)  il  miglioramento delle procedure doganali, tramite strumenti quali   la   valutazione  del  rischio,  procedure  semplificate  per l'ingresso  e  il rilascio delle merci, il riconoscimento dello stato di  commerciante  autorizzato, utilizzando sistemi elettronici per lo scambio  dei  dati  (electronic  data  interchange,  EDI)  e  sistemi automatizzati;
 c)  misure  per  migliorare  la  trasparenza  e  le  procedure di impugnazione  avverso  le  decisioni  e  i  decreti  delle  autorita' doganali;
 d)  strumenti  per  incoraggiare la consultazione regolare con la comunita'  degli  operatori  commerciali  in materia di regolamenti e procedure di importazione ed esportazione.
 3.  Nel  quadro istituzionale creato dal presente accordo, si puo' ipotizzare la conclusione di un protocollo di assistenza reciproca in materia doganale.
 ARTICOLO 19
 Cooperazione in materia di regole tecniche
 e di valutazione della conformita'
 
 1.  Le  Parti  concordano che la cooperazione in materia di norme, regole  tecniche  e  valutazione  della  conformita'  e' un obiettivo chiave  per  lo  sviluppo  del  commercio,  in particolare per quanto concerne il commercio intraregionale.
 2. Come concordato tra le Parti, la cooperazione promuovera':
 a)  la  fornitura  in  Centroamerica  di  programmi di assistenza tecnica per garantire che sistemi e strutture per la normalizzazione, l'accreditamento,   la   certificazione   e   la   metrologia   siano compatibili:
 - con le norme internazionali;
 - con i requisiti fondamentali in materia di sicurezza e salute, di  conservazione  delle  piante  e  degli animali, di protezione dei consumatori e di tutela dell'ambiente.
 b)  L'obiettivo della cooperazione in tale contesto e' facilitare l'accesso ai mercati.
 3. In pratica, la cooperazione permettera' di:
 a)  fornire  assistenza organizzativa e tecnica per promuovere la creazione   di   reti   e  di  organismi  regionali  e  aumentare  il coordinamento  delle  politiche  per  promuovere  un approccio comune all'utilizzo  delle  norme  internazionali  e regionali in materia di regole tecniche e procedure di valutazione della conformita';
 b)  incoraggiare  l'adozione  di  misure finalizzate a colmare il divario  esistente  tra  le  Parti  in  materia  di valutazione della conformita' e di standardizzazione; e
 c)  incoraggiare  l'adozione  di  misure  volte  a  migliorare la trasparenza,  le  buone  prassi normative e la promozione di norme di qualita' per i prodotti e le pratiche commerciali.
 ARTICOLO 20
 Cooperazione industriale
 
 1. Le Parti concordano che la cooperazione industriale promuovera' la    modernizzazione    e    la    ristrutturazione   dell'industria centroamericana   e  di  singoli  settori,  nonche'  la  cooperazione industriale  tra gli operatori economici, allo scopo di potenziare il settore  privato,  nel  rispetto  dei  requisiti  che  promuovono  la protezione dell'ambiente.
 2.   Le   iniziative   relative   alla   cooperazione  industriale rispetteranno  le priorita' definite dalle Parti. Esse terranno conto degli  aspetti  regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno,  partenariati  transnazionali.  Le  iniziative  avranno in particolare   l'obiettivo   di   creare   un   quadro  favorevole  al miglioramento   delle  competenze  in  materia  di  gestione  e  alla promozione della trasparenza in materia di mercati e di condizioni in cui operano le imprese.
 ARTICOLO 21
 Cooperazione in materia di sviluppo delle
 piccole e medie imprese e delle microimprese
 
 Le  Parti  decidono  di  promuovere  la  formazione di un ambiente favorevole  allo  sviluppo  delle  piccole  e  medie  imprese e delle microimprese, anche nelle zone rurali, attraverso:
 a)   la  promozione  di  contatti  tra  operatori  economici,  di investimenti  comuni,  di  joint  ventures  e  di  reti  informative, utilizzando i programmi orizzontali esistenti;
 b)   la   facilitazione   dell'accesso   ai   finanziamenti,   la divulgazione di informazioni e la promozione dell'innovazione.
 ARTICOLO 22
 Cooperazione nei settori dell'agricoltura,
 della silvicoltura e delle misure sanitarie e fitosanitarie
 
 1.  Le  Parti  decidono  di cooperare nel settore dell'agricoltura allo  scopo  di  promuovere  l'agricoltura  sostenibile,  lo sviluppo agricolo  e  rurale,  la  silvicoltura,  lo  sviluppo  socioeconomico sostenibile   e   la  sicurezza  alimentare  nei  paesi  dell'America centrale.
 2.  La  cooperazione  tendera' a promuovere il potenziamento delle capacita',  il  trasferimento  di  infrastrutture  e  tecnologia, con iniziative a livello di:
 a)  misure  sanitarie,  fitosanitarie, ambientali e relative alla qualita'  dei prodotti alimentari, conformemente alla legislazione in vigore  nei paesi di entrambe le Parti, le regole dell'OMC e di altre organizzazioni internazionali competenti in materia;
 b) diversificazione e ristrutturazione dei settori agricoli;
 c)  scambio  di  informazioni,  anche  in materia di elaborazione delle politiche agricole delle Parti;
 d)  assistenza tecnica volta al miglioramento della produttivita' e allo scambio di nuove tecniche di coltura;
 e) esperimenti scientifici e tecnologici;
 f)  misure volte a migliorare la qualita' dei prodotti agricoli e interventi  di  potenziamento  delle  capacita' delle associazioni di produttori   e   volte   a   sostenere  le  attivita'  di  promozione commerciale;
 g)   miglioramento   della  capacita'  di  attuazione  di  misure sanitarie  e fitosanitarie in un'ottica di facilitazione dell'accesso ai  mercati  e di garanzia di un adeguato livello di protezione della salute,    conformemente    alle    disposizioni   dell'accordo   OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.
 ARTICOLO 23
 Cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura
 
 Le  Parti  decidono  di  sviluppare  la  cooperazione  economica e tecnica  nel  settore della pesca e dell'acquacoltura, in particolare per  quanto  riguarda  aspetti  quali lo sfruttamento sostenibile, la gestione  e  la  conservazione  delle  risorse  ittiche,  comprese le valutazioni   di  impatto  ambientale.  La  cooperazione  riguardera' inoltre ambiti quali l'industria di trasformazione e la facilitazione degli  scambi.  La  cooperazione  nel  settore  della  pesca potrebbe concretizzarsi  nella  conclusione di accordi di pesca bilaterali tra le   Parti   o   tra   la  Comunita'  europea  e  uno  o  piu'  paesi centroamericani   e/o   nella   conclusione   di   accordi  di  pesca multilaterali tra le Parti.
 ARTICOLO 24
 Cooperazione nel settore minerario
 
 Le  Parti concordano che, tenuto conto di alcuni aspetti di tutela dell'ambiente,  la  cooperazione  nel  settore  minerario riguardera' soprattutto:
 a)  la  promozione della partecipazione delle imprese delle Parti alla  prospezione, allo sfruttamento e all'utilizzo sostenibile delle risorse minerarie in conformita' con la propria legislazione;
 b)  la  promozione  dello  scambio  di informazioni, esperienze e tecnologie in merito alla prospezione e allo sfruttamento minerario;
 c)  la  promozione dello scambio di esperti e la realizzazione di ricerche   comuni  onde  incrementare  le  opportunita'  di  sviluppo tecnologico;
 d)  lo sviluppo di misure volte a promuovere gli investimenti nel settore,  conformemente  alla  legislazione  vigente  in ciascuno dei paesi  dell'America  centrale  e nell'Unione europea e nei suoi Stati membri;
 e)  l'elaborazione  di  misure  volte  a  promuovere l'integrita' ambientale  e  la responsabilita' delle imprese in materia ambientale nel settore in oggetto.
 ARTICOLO 25
 Cooperazione nel settore dell'energia
 
 1.  Le  Parti  concordano  che  il  loro obiettivo comune sara' la promozione  della  cooperazione  nel settore dell'energia, in settori chiave  quali,  tra  gli  altri  e  in  base alle scelte delle Parti, l'energia  idroelettrica,  l'elettricita',  il  petrolio e il gas, le energie   rinnovabili,   le   tecnologie   di  risparmio  energetico, l'elettrificazione  delle  zone rurali e l'integrazione regionale dei mercati  dell'energia,  conformemente  alle  legislazioni dei singoli paesi.
 2.  Tale  cooperazione puo' comprendere, tra le altre, le seguenti attivita':
 a)  elaborazione  e  pianificazione di politiche energetiche, che comprendano  infrastrutture  interconnesse  di  rilevanza  regionale, miglioramento   e  diversificazione  della  fornitura  di  energia  e miglioramento  dei mercati dell'energia e facilitazione del transito, della  trasmissione  e  della  distribuzione  nei  paesi dell'America centrale;
 b) gestione e formazione nel settore dell'energia e trasferimento di tecnologia, conoscenze e competenze;
 c)   promozione   del   risparmio   energetico,   dell'efficienza nell'utilizzo   dell'energia,  delle  energie  rinnovabili  e  studio dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;
 d)  promozione  dell'applicazione di un meccanismo dello sviluppo pulito  a  sostegno  delle  iniziative relative ai cambiamenti e alla variabilita' climatici;
 e)  la  questione  dell'impiego  pulito  e  pacifico dell'energia nucleare.
 ARTICOLO 26
 Cooperazione nel settore dei trasporti
 
 1.  Le  Parti  concordano  che  la  cooperazione  nel settore mira principalmente  a  ristrutturare  e  a  modernizzare  i trasporti e i relativi sistemi di infrastrutture e a migliorare la circolazione dei passeggeri  e  delle merci nonche' l'accesso ai mercati dei trasporti urbani,  aerei,  marittimi, ferroviari e stradali, perfezionandone la gestione  in termini operativi e amministrativi e promuovendo elevati standard operativi.
 2. La cooperazione potra' riguardare:
 a)  scambi  di  informazioni  sulle  politiche  delle  Parti,  in particolare    per    quanto    riguarda   i   trasporti   urbani   e l'interconnessione  e  l'interoperabilita'  delle  reti  di trasporto multimodali, nonche' su altri temi di comune interesse;
 b)  la  gestione  delle  ferrovie,  dei  porti e degli aeroporti, compresa un'adeguata cooperazione tra le competenti autorita';
 c) progetti di cooperazione per il trasferimento della tecnologia europea  nel  sistema  mondiale di navigazione via satellite e per la creazione di centri di trasporti pubblici urbani;
 d)  miglioramento  delle  norme  di  sicurezza  e  di prevenzione dell'inquinamento   e   la  cooperazione  nelle  sedi  internazionali adeguate   volta   al  miglioramento  dell'applicazione  delle  norme internazionali.
 ARTICOLO 27
 Cooperazione in materia di societa'
 dell'informazione, di tecnologie dell'informazione
 e di telecomunicazioni
 
 1.  Le  Parti  concordano che le tecnologie dell'informazione e le comunicazioni  rappresentano settori chiave di una societa' moderna e svolgono  un  ruolo vitale nello sviluppo economico e sociale e nella transizione   armoniosa   verso  la  societa'  dell'informazione.  La cooperazione  in tali settori contribuira' alla riduzione del divario digitale e allo sviluppo delle risorse umane.
 2. La cooperazione in questo ambito intende promuovere:
 a)   il   dialogo   su   tutti   gli   aspetti   della   societa' dell'informazione;
 b)  in  conformita'  della  legislazione  interna delle Parti, il dialogo   sugli   aspetti   normativi  e  politici  delle  tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, comprese le norme;
 c)  lo  scambio  di  informazioni  sulle norme, sulla valutazione della conformita' e sull'omologazione;
 d)  la  divulgazione  delle  nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni;
 e)   progetti   di  ricerche  comuni  in  materia  di  tecnologie dell'informazione  e  delle comunicazioni e progetti pilota nel campo delle applicazioni della societa' dell'informazione;
 f)  l'interconnessione  e  l'interoperativita'  fra  le  reti e i servizi telematici;
 g) scambi e formazione di personale specializzato;
 h)  elaborazione  di  applicazioni nell'ambito dell'e-government. ARTICOLO 28 Cooperazione in materia di audiovisivi
 Le  Parti decidono di promuovere la cooperazione nel settore degli audiovisivi  e  dei  media, in generale grazie a iniziative congiunte nel  campo della formazione e delle attivita' di sviluppo, produzione e  distribuzione  di  audiovisivi,  anche  negli  ambiti  educativo e culturale.  La  cooperazione  avverra'  nel rispetto delle pertinenti disposizioni   nazionali   in  materia  di  diritti  d'autore  e  dei pertinenti accordi internazionali.
 ARTICOLO 29
 Cooperazione nel settore del turismo
 
 Le Parti concordano che la cooperazione in questo settore e' volta al  consolidamento  delle  prassi  che  possano  meglio  garantire lo sviluppo   equilibrato   e  sostenibile  del  turismo  nella  regione centroamericana.    La    cooperazione    dovrebbe    essere    volta all'elaborazione  di  strategie  attraverso le quali caratterizzare e promuovere  meglio  la  regione in Europa come insieme competitivo di destinazioni turistiche.
 ARTICOLO 30
 Cooperazione tra istituzioni finanziarie
 
 Le  Parti  intendono  promuovere,  sulla base dei propri bisogni e nell'ambito  dei rispettivi programmi e legislazioni, la cooperazione tra istituzioni finanziarie.
 ARTICOLO 31
 Cooperazione in materia di promozione degli investimenti
 
 1.  Le  Parti decidono di promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze,  la  formazione  di  un clima stabilmente favorevole agli investimenti reciproci.
 2. La cooperazione potra' riguardare:
 a)  la  promozione  di meccanismi di scambio e di divulgazione di informazioni  sulla  legislazione  in materia di investimenti e sulle opportunita' in questo settore;
 b)   l'elaborazione   di  un  quadro  giuridico  favorevole  agli investimenti  in  entrambe  le  regioni, ove opportuno, attraverso la conclusione  di  accordi  bilaterali  tra  gli Stati membri e i paesi centroamericani, intesi a promuovere e a proteggere gli investimenti;
 c) la semplificazione delle procedure amministrative;
 d) lo sviluppo di strumenti per la creazione di joint ventures.
 ARTICOLO 32
 Dialogo macroeconomico
 
 1.   Le  Parti  concordano  che  la  cooperazione  e'  volta  alla promozione  dello scambio di informazioni sulle rispettive tendenze e politiche  macroeconomiche  e  lo  scambio di esperienze a livello di coordinamento  delle  politiche  macroeconomiche  nel  quadro  di  un mercato comune.
 2. Le Parti si impegneranno inoltre ad approfondire il dialogo tra le  rispettive  autorita'  competenti  in materia di macroeconomia e, come concordato tra le Parti, esso potra' comprendere settori come la politica  monetaria,  la  politica  fiscale,  la finanza pubblica, la stabilita' macroeconomica e il debito estero.
 ARTICOLO 33
 Cooperazione nel settore dei dati statistici
 
 1.  Le  Parti  concordano  che l'obiettivo principale e' quello di migliorare  i metodi e i programmi statistici, comprese la raccolta e la  divulgazione  dei  dati statistici, allo scopo di individuare una serie di indicatori caratterizzati da una migliore comparabilita' tra le  Parti  e  che permettano a queste di utilizzare i dati statistici della  controparte relativi agli scambi di merci e di servizi e, piu' in  generale,  a qualsiasi settore che rientri nel presente accordo e che sia descrivibile in termini statistici.
 2.  La  cooperazione  potrebbe  comprendere fra gli altri scambi a livello  tecnico  tra  istituti  statistici  in Centroamerica e negli Stati  membri  dell'Unione  europea  ed  Eurostat;  l'elaborazione di metodi  migliori  e, se opportuno, compatibili di raccolta, analisi e interpretazione  dei  dati;  organizzazione  di  seminari,  gruppi di lavoro o programmi di formazione statistica.
 ARTICOLO 34
 Cooperazione in materia di protezione del consumatore
 
 Le  Parti  concordano  che  la  cooperazione  in  tale ambito puo' comprendere, tra le altre cose e nella misura del possibile:
 a)   il   miglioramento   della   comprensione   reciproca  della legislazione  in  materia,  per  evitare  gli ostacoli al commercio e garantire un elevato livello di protezione del consumatore;
 b)  la  promozione  dello  scambio di informazioni sui sistemi di protezione del consumatore.
 ARTICOLO 35
 Cooperazione in materia di protezione dei dati
 
 1.  Le  Parti  decidono  di  cooperare  in  materia  di protezione nell'ambito  del  trattamento  dei  dati personali e di dati di altra natura,   in  un'ottica  di  conformita'  alle  piu'  rigorose  norme internazionali.
 2. Le parti decidono inoltre di cooperare in materia di protezione dei  dati  personali  nel senso dell'innalzamento del livello di tale protezione  e  di  impegnarsi  a favore della libera circolazione dei dati   personali   tra  le  Parti,  conformemente  alla  legislazione nazionale delle Parti.
 ARTICOLO 36
 Cooperazione scientifica e tecnologica
 
 1.   Le   Parti  concordano  che  la  cooperazione  scientifica  e tecnologica  verra'  realizzata in un'ottica di interesse reciproco e conformemente alle rispettive politiche, allo scopo di:
 a)   scambiare   informazioni   ed   esperienze   scientifiche  e tecnologiche  a livello regionale, in particolare per quanto concerne l'attuazione di politiche e programmi;
 b) promuovere lo sviluppo delle risorse umane;
 c)  incoraggiare le relazioni tra le comunita' scientifiche delle Parti;
 d)  stimolare  la  partecipazione del mondo imprenditoriale delle Parti alla cooperazione scientifica e tecnologica, in particolare per quanto concerne la promozione dell'innovazione;
 e)  promuovere  l'innovazione  e  il trasferimento di tecnologia, comprese  le  tecniche di e-government e le tecnologie pulite, tra le Parti.
 2.  Le  Parti  decidono di promuovere e potenziare lo sviluppo e i processi  innovativi nei settori della scienza, della ricerca e della tecnologia, coinvolgendo istituzioni di livello universitario, centri di  ricerca;  sono  previsti  particolari  incentivi  per  i  settori produttivi, in particolare per le piccole e medie imprese di entrambe le Parti.
 3.  Le  Parti  decidono di stimolare la cooperazione scientifica e tecnologica  tra  le universita', gli istituti di ricerca e i settori produttivi  di  entrambe  le regioni, utilizzando anche gli strumenti delle  borse  di  studio  e dei programmi di scambio di studenti e di specialisti.
 4.  Le  Parti  decidono di rafforzare i legami di cooperazione tra organismi  attivi  nei  settori  della  scienza,  della  tecnologia e dell'innovazione  in  una  prospettiva  di promozione, divulgazione e trasferimento di tecnologia.
 ARTICOLO 37
 Cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione
 
 1.  Le  Parti  concordano  che la cooperazione in questo ambito e' volta al miglioramento significativo della qualita' dell'istruzione e della  formazione  professionale.  A tal fine, particolare attenzione sara'  accordata  al  problema dell'accesso dei giovani, delle donne, degli  anziani,  delle  popolazioni indigene e di altri gruppi etnici centroamericani  all'istruzione,  intesa  anche  come  corsi tecnici, corsi  universitari  e  formazione  professionale  e  al problema del raggiungimento  degli  obiettivi di sviluppo del millennio relativi a tale settore.
 2.  Le Parti decidono di cooperare piu' strettamente in materia di istruzione    e   di   formazione   professionale,   promuovendo   la collaborazione  tra  universita'  e  imprese, al fine di aumentare il livello di competenza del personale di grado superiore.
 3.  Le  Parti decidono inoltre di accordare particolare attenzione ai  programmi  e  agli  interventi  decentrati  (ALFA, ALBAN, URB-AL, ecc.),  che creano contatti permanenti tra organismi specializzati di entrambe  le Parti e che incoraggiano la condivisione e lo scambio di esperienze e risorse tecniche. In tale contesto, la cooperazione puo' inoltre  sostenere  iniziative e programmi scolastici e di formazione adeguati ai bisogni specifici dei paesi dell'America centrale.
 4. Le Parti promuoveranno l'istruzione delle popolazioni indigene, anche negli idiomi parlati da queste ultime.
 ARTICOLO 38
 Cooperazione in materia di ambiente e biodiversita'
 
 1.  Le  Parti  concordano  che  la  cooperazione in questo settore promuove  la  protezione dell'ambiente in una prospettiva di sviluppo sostenibile.  In  quest'ottica, il rapporto tra poverta' e ambiente e l'impatto  ambientale  delle  attivita'  economiche  sono considerati fattori  importanti.  La  cooperazione dovrebbe inoltre promuovere la partecipazione  effettiva  agli  accordi internazionali in materia di ambiente,  in ambiti quali i cambiamenti climatici, la biodiversita', la desertificazione e la gestione dei prodotti chimici.
 2. La cooperazione puo' riguardare, tra le altre cose:
 a)   la   prevenzione  del  degrado  ambientale;  a  tale  scopo, nell'ambito  della  cooperazione  si dovrebbe affrontare la questione del  trasferimento  di  tecnologie  sostenibili  da un punto di vista ambientale e/o pulite;
 b) la promozione della conservazione e della gestione sostenibile delle  risorse  naturali  (comprese  la  biodiversita'  e  le risorse genetiche);
 c) lo stimolo a creare sistemi nazionali e regionali di controllo della biodiversita';
 d)  lo scambio di informazioni e di esperienze sulla legislazione in  materia  ambientale  e  sui  problemi  ambientali comuni alle due Parti;
 e)   la  promozione  dell'armonizzazione  della  legislazione  in materia ambientale in America centrale;
 f)  il potenziamento della gestione ambientale in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;
 g)  la  promozione  dell'educazione all'ambiente, la creazione di capacita' in tal senso, l'aumento della partecipazione dei cittadini;
 h)  la  promozione  di  programmi  di ricerca congiunti a livello regionale.
 ARTICOLO 39
 Cooperazione in materia di calamita' naturali
 
 Le  Parti  concordano  che  la  cooperazione  in  quest'ambito  e' finalizzata   alla   riduzione  della  vulnerabilita'  della  regione centroamericana   rispetto  alle  calamita'  naturali  attraverso  il potenziamento  delle  capacita'  regionali di ricerca, progettazione, controllo, prevenzione, intervento e riabilitazione, l'armonizzazione legislativa  e il miglioramento del coordinamento istituzionale e del sostegno da parte delle autorita'.
 ARTICOLO 40
 Cooperazione culturale
 
 1.  Le Parti decidono di espandere la cooperazione in tale ambito, intensificando  i  legami  culturali  e  i contatti tra gli operatori culturali di entrambe le regioni.
 2.  L'obiettivo  sara' promuovere la cooperazione culturale tra le Parti, tenendo in considerazione gli accordi bilaterali con gli Stati membri  dell'Unione  europea  e stimolando le sinergie nell'ambito di tali accordi.
 3.   La   cooperazione  avverra'  nel  rispetto  delle  pertinenti disposizioni nazionali in materia di diritti d'autore e degli accordi internazionali.
 4. Tale cooperazione potra' riguardare tutti gli ambiti culturali, tra cui:
 a) la traduzione di opere letterarie;
 b)  la  tutela,  il  restauro,  il  recupero  e  il  rilancio del patrimonio culturale;
 c)  eventi  culturali  e  iniziative  collegate  e  lo scambio di artisti e di operatori del settore;
 d)  la  promozione della diversita' culturale, in particolare nel caso   delle   popolazioni   indigene   e   di  altri  gruppi  etnici centroamericani;
 e) gli scambi tra giovani;
 f)  la  prevenzione  e  l'eliminazione  del traffico illecito del patrimonio culturale;
 g) promozione dell'artigianato e dell'industria culturale.
 ARTICOLO 41
 Cooperazione in materia di salute
 
 1. Le Parti decidono di cooperare nel settore sanitario allo scopo di  sostenere le riforme settoriali che rendano il servizio sanitario piu'   sensibile   ai  problemi  dei  poveri  e  dell'uguaglianza  di trattamento  e promuovendo la creazione di strumenti di finanziamento equi  che  garantiscano  un  migliore  accesso dei poveri al servizio sanitario e la loro sicurezza alimentare.
 2. Le Parti concordano che la prevenzione primaria coinvolge altri settori,  quali  l'istruzione  e la gestione delle reti idriche e dei sistemi  fognari.  A  tale proposito, le Parti intendono potenziare e sviluppare  i  partenariati  che  coinvolgono  altri  settori oltre a quello  sanitario  per  raggiungere  gli  obiettivi  di  sviluppo del Millennio,  per  esempio quelli relativi alla lotta contro l'Aids, la malaria,  la tubercolosi ed altre malattie epidemiche. Per affrontare i problemi e i diritti in materia di salute sessuale in modo corretto dal  punto  di vista delle questioni di genere e per sensibilizzare i giovani sui rischi di malattie sessuali e di gravidanze indesiderate, sono  necessari  partenariati  con  la  societa'  civile, le ONG e il settore   privato,  a  condizione  di  non  violare  le  leggi  e  la sensibilita' culturale dei paesi.
 ARTICOLO 42
 Cooperazione sociale
 
 1.  Le  Parti  decidono  di  cooperare  allo scopo di stimolare la partecipazione  delle  parti  sociali  al dialogo sulle condizioni di vita  e di lavoro, sulla protezione sociale e sull'integrazione nella societa'.  Un'attenzione  particolare sara' accordata alla necessita' di  eliminare  le  disparita'  di  trattamento per i cittadini di una Parte che risiedono legalmente sul territorio dell'altra Parte.
 2.  Le  Parti riconoscono l'importanza dello sviluppo sociale, che deve  procedere di pari passo con lo sviluppo economico e decidono di dare  priorita'  ai  problemi dell'occupazione, degli alloggi e degli insediamenti   umani,   conformemente  alle  rispettive  politiche  e disposizioni  costituzionali,  e  alla  promozione dei principi e dei diritti  fondamentali  sul luogo di lavoro previsti dalle convenzioni dell'Organizzazione  internazionale  del  lavoro, le cosiddette norme fondamentali del lavoro.
 3. Le Parti possono cooperare in tutte le aree di interesse comune nei settori summenzionati.
 4.  Se  opportuno,  e  nel rispetto delle rispettive procedure, le Parti  possono  gestire tale dialogo in coordinamento con il Comitato economico e sociale europeo e la sua controparte centroamericana.
 ARTICOLO 43
 Partecipazione della societa' civile alla cooperazione
 
 1.  Le Parti riconoscono il ruolo e il contributo potenziale della societa'  civile al processo di cooperazione e decidono di promuovere un dialogo fattivo con essa.
 2.   Nel  rispetto  delle  rispettive  disposizioni  giuridiche  e amministrative, la societa' civile puo':
 a)   essere  consultata  durante  l'iter  decisionale  a  livello nazionale nel rispetto dei principi democratici;
 b)  essere  informata  e  partecipare  alle  consultazioni  sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche settoriali, in  particolare  per quanto concerne gli ambiti di interesse diretto, comprese tutte le fasi del processo di sviluppo;
 c)  beneficiare  di risorse finanziarie, se cio' e' ammesso dalle normative   nazionali   di   ciascuna   Parte,   e   di  sostegno  al consolidamento delle capacita' nei settori critici;
 d)  partecipare  all'attuazione dei programmi di cooperazione nei settori  di  interesse  diretto.  ARTICOLO 44 Cooperazione in materia delle questioni di genere
 Le   Parti   concordano  che  la  cooperazione  in  questo  ambito contribuira'  a  rafforzare  le politiche, i programmi e i meccanismi intesi   a  garantire,  migliorare  ed  espandere  la  partecipazione paritaria  e  le  pari  opportunita'  tra  uomini  e donne in tutti i settori  della  vita  politica,  economica,  sociale e culturale, con l'adozione,  se  necessario, di misure concrete a favore delle donne. Essa  contribuira' inoltre a facilitare l'accesso delle donne a tutte le  risorse  necessarie  per  esercitare  pienamente  i  loro diritti fondamentali.
 ARTICOLO 45
 Cooperazione in materia di popolazioni indigene
 e di altri gruppi etnici centroamericani
 
 1.  Le  Parti  concordano  che  la  cooperazione  in  tale  ambito contribuira'    a    promuovere    la   creazione   di   associazioni rappresentative  delle  popolazioni  indigene  e  degli  altri gruppi etnici   centroamericani   e  al  consolidamento  delle  associazioni esistenti, in un quadro di promozione degli obiettivi di eliminazione della  poverta',  di gestione sostenibile delle risorse naturali e di rispetto  dei  diritti  umani,  della  democrazia  e della diversita' culturale.
 2.  Oltre  a  tenere sistematicamente conto della condizione delle popolazioni  indigene  e  degli altri gruppi etnici centroamericani a tutti   i   livelli   della  cooperazione  allo  sviluppo,  le  Parti integreranno  la  loro situazione particolare nell'elaborazione delle politiche  e potenzieranno la capacita' delle loro organizzazioni, in modo  da  aumentare  gli  effetti  positivi  della  cooperazione allo sviluppo  su  tali  gruppi,  nel  rispetto degli obblighi nazionali e internazionali delle Parti.
 ARTICOLO 46
 Cooperazione in materia di popolazioni sradicate
 e soldati smobilitati
 
 1.   Le  Parti  concordano  che  la  cooperazione  in  materia  di popolazioni sradicate e soldati smobilitati contribuira' a soddisfare i  loro  bisogni  fondamentali  dal  momento  del termine degli aiuti umanitari fino all'adozione di soluzioni a lungo termine in relazione al loro status.
 2.  Tale  cooperazione puo' comprendere, tra le altre, le seguenti attivita':
 a)    l'autosufficienza   e   la   reintegrazione   nel   tessuto socioeconomico delle popolazioni sradicate e dei soldati smobilitati;
 b)   aiuti  alle  comunita'  locali  ospitanti  e  alle  aree  di reinsediamento  per  incentivare l'accoglienza e l'integrazione delle popolazioni sradicate e dei soldati smobilitati;
 c)  aiuti  alle  persone che intendono rientrare e stabilirsi nei loro   paesi  d'origine  o  in  paesi  terzi,  se  le  condizioni  lo permettono;
 d) interventi per assistere le persone nel recupero dei loro beni o  dei  diritti di proprieta' e assistenza per la composizione legale dei  casi  di  violazioni  dei  diritti umani subiti dalle persone in questione;
 e)  potenziamento  della  capacita'  istituzionale  dei paesi che devono affrontare tali problemi;
 f)  sostegno  a  favore  del  reinserimento  nella vita politica, sociale  e  produttiva,  eventualmente  nel  quadro di un processo di riconciliazione.
 ARTICOLO 47
 Cooperazione nella lotta contro le droghe
 illecite e la criminalita' connessa
 
 1.  In base al principio della condivisione delle responsabilita', le   Parti  concordano  che  la  cooperazione  in  questo  ambito  e' finalizzata   al   coordinamento  e  al  potenziamento  degli  sforzi congiunti  di  prevenire  e  ridurre  la produzione, il traffico e il consumo   delle   droghe  illecite.  Le  Parti  decidono  inoltre  di impegnarsi nella lotta contro la criminalita' organizzata connessa al traffico  di  droga, anche per il tramite di associazioni e organismi internazionali.  Senza  pregiudicare  il  funzionamento  degli  altri strumenti  di  cooperazione,  le  Parti  concordano  che a tale scopo verra'   utilizzato   anche  il  meccanismo  di  coordinamento  e  di cooperazione  in  materia  di  droghe tra l'Unione europea, l'America latina e i Caraibi.
 2.  Le  Parti  coopereranno  in  questo  settore  per  attuare  in particolare:
 a)  programmi di prevenzione dell'abuso di droghe, in particolare all'interno di gruppi vulnerabili e ad alto rischio;
 b)  progetti di formazione, istruzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti e di reinserimento nella societa';
 c)   progetti   di  armonizzazione  della  legislazione  e  delle iniziative in materia in America centrale;
 d) programmi comuni di ricerca;
 e)  misure  e  iniziative di cooperazione volte ad incentivare lo sviluppo  alternativo,  basate  in particolare sulla promozione delle colture legali da parte dei piccoli produttori;
 f)  misure  contro  il commercio dei precursori e dei prodotti di base  equivalenti  a  quelle adottate dalla Comunita' europea e dagli organismi internazionali competenti;
 g)  misure  destinate  alla  riduzione  della fornitura di droghe illecite,  basate  anche  su  sistemi di controllo amministrativo per evitare  lo  sviamento  dei precursori chimici, e misure di controllo degli episodi criminosi connessi.
 ARTICOLO 48
 Cooperazione nella lotta contro il riciclaggio
 del denaro e la criminalita' connessa
 
 1.  Le  Parti  decidono  di cooperare per prevenire l'utilizzo dei propri  sistemi  finanziari  per  il  riciclaggio  dei proventi delle attivita'   illecite   in   generale  e  del  traffico  di  droga  in particolare.
 2.  Tale  cooperazione  comprendera'  assistenza  amministrativa e tecnica  finalizzata all'elaborazione e all'attuazione di normative e all'effettivo  funzionamento  di  norme  e  meccanismi  adeguati.  In particolare,  la  cooperazione  consentira'  scambi  di  informazioni pertinenti  e  l'adozione di norme appropriate per la lotta contro il riciclaggio  del  denaro  analoghe  a quelle adottate dalla Comunita' europea e dagli organismi internazionali attivi nel settore, quale la Task   force  "Azione  finanziaria"(FATF)  e  le  Nazioni  unite.  Si incoraggera' la cooperazione a livello regionale.
 ARTICOLO 49
 Cooperazione in materia di migrazione
 
 1.  Le Parti ribadiscono l'importanza della gestione congiunta dei flussi  migratori  tra  i rispettivi territori. In una prospettiva di consolidamento  di  tale  cooperazione,  le  Parti  organizzeranno un dialogo  esaustivo  su  tutti  gli aspetti della migrazione, compresi l'immigrazione  illegale,  la tratta degli esseri umani e i flussi di rifugiati.  La  questione  della  migrazione dovrebbe essere inserita nelle  strategie  nazionali  di  sviluppo socioeconomico dei paesi di origine, transito e destinazione dei migranti.
 2. La cooperazione permettera' di riconoscere che la migrazione e' un  problema,  per  risolvere  il  quale  e'  necessario  valutare  e discutere   approcci   diversi,   conformemente   alle   legislazioni internazionali,  comunitarie  e  nazionali  in  vigore in materia. La cooperazione affrontera' in particolare i seguenti aspetti:
 a) le cause di fondo della migrazione;
 b)  lo  sviluppo e l'attuazione di norme e procedure nazionali in materia  di  protezione internazionale in un'ottica di rispetto delle disposizioni  della  convenzione  di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiati,  del  protocollo del 1967 e di altri strumenti regionali e internazionali  pertinenti,  allo  scopo di garantire il rispetto del principio di "non refoulement";
 c)  le  norme  di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse,  l'equita'  di trattamento, le politiche di integrazione per tutti   gli   stranieri   legalmente  residenti,  l'istruzione  e  la formazione,  le  misure  contro il razzismo e la xenofobia e tutte le disposizioni in vigore in materia di diritti umani dei migranti;
 d)   l'elaborazione   di   un'efficace  politica  di  prevenzione dell'immigrazione  illegale.  Nell'ambito della cooperazione verranno inoltre   affrontate   le  questioni  dell'introduzione  illegale  di migranti  e  della  tratta  di  esseri  umani e verranno esaminate le modalita'  di  lotta  contro le reti e le organizzazioni criminali di passatori  e  di  trafficanti  e  di protezione delle vittime di tale tratta;
 e)  il rimpatrio, in condizioni di rispetto della dignita' umana, delle  persone  che risiedono illegalmente e la loro riammissione, ai sensi del paragrafo 3;
 f)  l'ambito  dei  visti,  affrontando  in particolare aspetti di interesse reciproco;
 g)  l'ambito  dei  controlli  alle frontiere, affrontando aspetti quali  l'organizzazione,  la  formazione, le migliori prassi ed altre misure  operative sul campo e, se opportuno, le attrezzature, tenendo in considerazione il possibile duplice utilizzo di tali attrezzature.
 3.  Nell'ambito  della cooperazione intesa a evitare e controllare l'immigrazione  illegale,  le Parti decidono inoltre di riammettere i propri immigranti illegali. A questo scopo:
 -  ciascun paese dell'America centrale riammettera', su richiesta e   senza  formalita'  ulteriori,  i  propri  cittadini  illegalmente presenti  sul  territorio  di  uno  Stato membro dell'Unione europea, fornendo  loro  adeguati  documenti  di  identita'  e mettendo loro a disposizione le risorse amministrative necessarie a tale scopo; e
 -  ciascuno  Stato  membro  dell'Unione  europea riammettera', su richiesta   e   senza   formalita'   ulteriori,  i  propri  cittadini illegalmente   presenti  sul  territorio  di  un  paese  dell'America centrale,  fornendo  loro  adeguati documenti di identita' e mettendo loro  a  disposizione  le  risorse  amministrative  necessarie a tale scopo.
 Le   Parti  decidono  di  concludere,  su  richiesta  e  il  prima possibile,  un  accordo  che  disciplini gli obblighi specifici degli Stati  membri  dell'Unione  europea  e  dei  paesi centroamericani in materia   di   riammissione.  Tale  accordo  riguardera'  inoltre  la questione  della  riammissione  di  cittadini  di  altri  paesi  e di apolidi.
 A tale scopo, con il termine "Parti" si intenderanno la Comunita', ciascuno dei suoi Stati membri e ciascun paese dell'America centrale.
 ARTICOLO 50
 Cooperazione in materia di lotta al terrorismo
 
 Le  Parti  ribadiscono  l'importanza  della lotta al terrorismo e, conformemente   alle   convenzioni   internazionali,   le  pertinenti risoluzioni  ONU e le rispettive legislazioni e normative, concordano di   cooperare   per  la  prevenzione  e  l'eliminazione  degli  atti terroristici. Esse opereranno in particolare:
 a)  nell'ambito  dell'attuazione  completa della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e di altri pertinenti risoluzioni ONU, convenzioni e strumenti internazionali;
 b)  con  uno  scambio  di  informazioni sui gruppi terroristici e sulle    reti    di   supporto,   conformemente   alla   legislazione internazionale e nazionale; e
 c)  con  uno  scambio di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per  contrastare  il terrorismo, anche da un punto di vista tecnico e della  formazione,  e  con  uno  scambio  di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.
 TITOLO IV
 
 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
 ARTICOLO 51
 Strumenti
 
 1.   Per   contribuire  al  conseguimento  degli  obiettivi  della cooperazione  stabiliti nel presente accordo, le Parti si impegnano a mettere  a  disposizione risorse, anche finanziarie, appropriate, nei limiti  delle  proprie  capacita' e attraverso i rispettivi canali. A tale proposito, le Parti approveranno, nella misura del possibile, un programma pluriennale e ne fisseranno le priorita', tenendo conto dei bisogni e del livello di sviluppo dei paesi centroamericani.
 2.  Fatti salvi i poteri delle rispettive autorita' competenti, le Parti  adottano  tutte  le misure atte a promuovere e ad agevolare le attivita'  della  Banca  europea  per  gli  investimenti  in  America centrale,  in  conformita'  delle sue procedure e dei suoi criteri di finanziamento nonche' delle leggi e delle normative delle Parti.
 3.  I  paesi  dell'America  centrale  concederanno facilitazioni e garanzie  agli  esperti  della Comunita' europea, nonche' l'esenzione dalle   imposte   sulle  importazioni  effettuate  nel  quadro  delle attivita'  di  cooperazione,  conformemente  alle  convenzioni quadro firmate  dalla Comunita' europea e da ciascuno dei paesi dell'America centrale.
 ARTICOLO 52
 Quadro istituzionale
 
 1. Le Parti decidono di mantenere il comitato misto, istituito con l'accordo   di   cooperazione  con  l'America  centrale  del  1983  e riconfermato con l'accordo quadro di cooperazione del 1993.
 2.  Il  comitato  misto  e'  responsabile dell'attuazione generale dell'accordo. In tale ambito verranno inoltre affrontate le questioni relative alle relazioni economiche tra le Parti e con i singoli paesi membri dell'America centrale.
 3.  Il programma delle riunioni del comitato misto viene deciso di comune   accordo.   Il   comitato  stesso  provvedera'  ad  elaborare disposizioni  relative alla frequenza e al luogo delle riunioni, alla presidenza  e  ad  altre  questioni  che  potrebbero sorgere, tra cui l'eventuale creazione di sottocomitati.
 4.  Verra'  istituito  un  comitato  consultivo  misto, formato da rappresentanti  del  comitato  consultivo del sistema di integrazione centroamericana  (CC-SICA) e del Comitato economico e sociale europeo (CESE),  incaricato  di  assistere il comitato misto nella promozione del dialogo con le organizzazioni economiche e sociali della societa' civile.
 5.  Le  Parti incoraggeranno il Parlamento europeo e il Parlamento centroamericano (Parlacen) ad istituire un comitato interparlamentare nell'ambito del presente accordo, conformemente alle rispettive leggi costituzionali.
 ARTICOLO 53
 Definizione delle Parti
 
 Ai fini del presente accordo, con il termine "Parti" si intendono, da  una  parte,  la Comunita', i suoi Stati membri o la Comunita' e i suoi  Stati  membri,  nei  limiti delle rispettive aree di competenza previste   dal  trattato  che  istituisce  la  Comunita'  europea  e, dall'altra,  le  Repubbliche  di  Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,  Nicaragua  e  Panama, nei limiti delle rispettive sfere di competenza.  L'accordo  si  applica  inoltre  alle misure adottate da qualsiasi  autorita'  statale, regionale o locale entro il territorio delle Parti.
 ARTICOLO 54
 Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente  accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.
 2.  Dette  notifiche  saranno  inviate  al Segretario Generale del Consiglio  dell'Unione europea, che sara' il depositario del presente accordo.
 3.  Dalla  sua  entrata  in  vigore,  a  norma del paragrafo 1, il presente  accordo  sostituira'  l'accordo  quadro di cooperazione del 1993.
 ARTICOLO 55
 Durata
 
 1.  Il  presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. In tale  contesto,  ai  sensi  dell'articolo 2, paragrafo 3 del presente accordo,  le  Parti  ribadiscono  la  dichiarazione  di Madrid del 17 maggio 2002.
 2.  Ciascuna Parte puo' notificare per iscritto all'altra Parte la sua  intenzione  di  denunciare  il  presente accordo. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte.
 ARTICOLO 56
 Adempimento degli obblighi
 
 1.  Le  Parti  adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari   all'adempimento  degli  obblighi  previsti  dal  presente accordo  e  si  adoperano  per  la  realizzazione degli obiettivi ivi fissati.
 2.  Qualora  una  delle  Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato  ad  un  obbligo previsto dal presente accordo, essa puo' adottare  misure  appropriate.  Prima di procedere, essa deve fornire entro  30  giorni  al comitato misto tutte le informazioni pertinenti necessarie  per  un  esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti.
 Nella  scelta  delle  misure,  si  devono privilegiare quelle meno lesive  per  il  funzionamento del presente accordo. Tali misure sono notificate  immediatamente al comitato misto e, qualora l'altra Parte ne  faccia  richiesta,  sono  oggetto  di  consultazioni  in  seno al comitato.
 3.  In  deroga  al  paragrafo  2,  ciascuna  Parte  puo'  adottare immediatamente   misure   appropriate,   conformemente   al   diritto internazionale, in caso di:
 a) denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale;
 b)   violazione,   ad  opera  dell'altra  Parte,  degli  elementi fondamentali del presente accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
 L'altra  Parte  puo'  chiedere  che  sia  indetta  urgentemente, e comunque  entro 15 giorni, una riunione tra le Parti per procedere ad un  esame  approfondito  della  situazione  e  cercare  una soluzione accettabile per le Parti.
 ARTICOLO 57
 Sviluppi futuri
 
 1.  Le Parti possono decidere di concerto di estendere il presente accordo  allo  scopo  di  ampliare  e  di  integrare il suo ambito di applicazione, conformemente alle rispettive legislazioni, concludendo accordi  su  settori o attivita' specifici sulla base dell'esperienza acquisita in sede di attuazione.
 2. Nessuna opportunita' di cooperazione sara' esclusa a priori. Le Parti  valuteranno in sede di comitato misto le possibilita' concrete di cooperazione in un'ottica di interesse reciproco.
 3. Per quanto concerne l'attuazione del presente accordo, entrambe le Parti possono proporre suggerimenti in merito alla possibilita' di espansione  della  cooperazione  in  tutti  gli ambiti, tenendo conto dell'esperienza acquisita durante l'attuazione dello stesso.
 ARTICOLO 58
 Protezione dei dati
 
 Ai  fini  del  presente accordo, le Parti decidono di dare un alto livello  di  protezione  al trattamento dei dati personali e di altra natura, conformemente ai piu' elevati standard internazionali.
 ARTICOLO 59
 Ambito di applicazione territoriale
 
 Il  presente  accordo  si  applica,  da una parte, ai territori di applicazione  del trattato che istituisce la Comunita' europea e alle condizioni  previste  da  tale  trattato  e, dall'altra, ai territori delle  Repubbliche  di  Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama.
 ARTICOLO 60
 Testi facenti fede
 
 Il  presente accordo e' redatto in due esemplari in lingua danese, finnica,  francese,  greca,  inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.
 
 ---->  Vedere da pag. 61 a pag. 66 del S.O.  <----
 |  |  |  | ALLEGATO DICHIARAZIONE UNILATERALE
 
 DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE E DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE
 EUROPEA SULLA CLAUSOLA RELATIVA AL RIMPATRIO E ALLA RIAMMISSIONE
 DEGLI IMMIGRATI CLANDESTINI (ARTICOLO 49)
 
 L'articolo  49  lascia  impregiudicata la suddivisione interna dei poteri  tra  la  Comunita'  europea  e  i  suoi  Stati  membri per la conclusione di accordi di riammissione.
 
 DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE E DEL CONSIGLIO
 DELL'UNIONE EUROPEA SULLA CLAUSOLA RELATIVA ALLA
 DEFINIZIONE DELLE PARTI (ARTICOLO 53)
 
 Le  disposizioni  del  presente  accordo che rientrano nell'ambito della  parte  III  del  titolo  IV  del  trattato  che  istituisce la Comunita'  Europea  vincolano  il Regno Unito e l'Irlanda quali Parti contraenti distinte e non come parte della Comunita' europea, finche' il  Regno  Unito  o  l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino alla parte  centroamericana di essere vincolati come parte della Comunita' europea,  in  conformita'  del  protocollo  sulla posizione del Regno Unito  e  dell'Irlanda  allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea. Lo stesso dicasi per la Danimarca,  in  conformita'  del  protocollo  sulla  posizione  della Danimarca allegato a quegli stessi trattati.
 
 DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL TITOLO II SUL DIALOGO POLITICO
 
 Le  Parti  decidono  che il Belize, nella sua qualita' di membro a pieno  titolo  del  sistema  di  integrazione centroamericana (SICA), partecipa al dialogo politico.
 ---->  Vedere a pag. 69 del S.O.  <----
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