| 
| Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 |  | Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Visto  l'articolo  11  della  legge 29 luglio 2003, n. 229, recante delega  al  Governo  per  il riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 Visto  l'articolo  2, comma 7, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;
 Visti gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
 Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8  del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica  e  della  Camera  dei deputati, resi, rispettivamente, in data 7 febbraio 2006 e 8 febbraio 2006;
 Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
 consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 13 febbraio
 2006; Sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;
 Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i Ministri  per  la  funzione pubblica, per gli affari regionali, per i beni  e le attivita' culturali, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;
 Emana
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Struttura e funzioni
 
 (articoli  1, 3 e 9, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 11, legge 24  febbraio  1992, n. 225; articolo 14, comma 3, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
 
 1.  Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: "Corpo  nazionale",  e'  una  struttura  dello  Stato  ad ordinamento civile,  incardinata  nel  Ministero  dell'interno - Dipartimento dei vigili  del  fuoco,  del  soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito   denominato:   "Dipartimento",  per  mezzo  della  quale  il Ministero  dell'interno  assicura,  anche  per  la  difesa civile, il servizio  di  soccorso  pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi  su  tutto  il  territorio  nazionale, nonche' lo svolgimento delle  altre attivita' assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti,   secondo   quanto   previsto   nel   presente   decreto legislativo.
 2.  Il  Corpo  nazionale e' componente fondamentale del servizio di protezione  civile  ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubbica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore dell'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  al  Governo
 dell'esercizio  della funzione legislativa e stabilisce che
 essa  non  puo'  avvenire  se  non  con  determinazione  di
 prinicipi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
 e per oggetti definiti.
 -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  11  della  legge
 29 luglio  2003,  n. 229 (Interventi in materia di qualita'
 della regolazione, riassetto normativo e codificazione):
 «Art.  11  (Riassetto  delle  disposizioni  relative al
 Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco). - 1. Il Governo e'
 delegato  ad  adottare,  entro  trenta  mesi  dalla data di
 entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
 legislativi  per  il  riassetto  delle disposizioni vigenti
 concernenti  il  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco, ai
 sensi  e  secondo  i  principi e i criteri direttivi di cui
 all'art.   20  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  come
 sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto
 dei seguenti principi e criteri direttivi:
 a) revisione   e   riassetto   della   normativa  che
 disciplina  le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei
 vigili   del   fuoco   in  materia  di  soccorso  pubblico,
 prevenzione  incendi,  protezione  civile,  difesa civile e
 incendi  boschivi,  nonche' l'ordinamento del personale per
 gli  aspetti  non  demandati alla contrattazione collettiva
 nazionale,  in  modo  da consentirne la coerenza giuridica,
 logica e sistematica, con particolare riferimento:
 1)  alla  definizione  delle attribuzioni del Corpo
 nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso
 pubblico;
 2)  al  riassetto  della  normativa  in  materia di
 prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto
 anche   dell'evoluzione   tecnologica   e   dei   mutamenti
 socio-ambientali;
 3)  alla  revisione  delle  disposizioni sui poteri
 autorizzatori  in  materia  di  prevenzione  incendi  e  di
 vigilanza antincendi;
 b) armonizzazione     delle     disposizioni    sulla
 prevenzione  incendi  alla  normativa sullo sportello unico
 per le attivita' produttive;
 c) coordinamento  e  adeguamento della normativa alle
 disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali.
 2.  All'attuazione  ed  esecuzione  delle  disposizioni
 emanate  ai  sensi  del  comma 1 si provvede con uno o piu'
 regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 3,
 della   legge   23 agosto   1988,   n.  400,  e  successive
 modificazioni,  entro  dodici mesi dalla data di entrata in
 vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.».
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma  7, del
 decreto-legge  28 maggio  2004,  n.  136,  convertito,  con
 modificazioni,   dalla   legge   27 luglio   2004,  n.  186
 (Disposizioni  urgenti  per  garantire  la funzionalita' di
 taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni
 per  la  rideterminazione  di  deleghe  legislative e altre
 disposizioni connesse):
 «7.  Alla  legge 29 luglio 2003, n. 229, sono apportate
 le seguenti modificazioni:
 a) agli  articoli 2,  comma  1,  alinea,  4, comma 1,
 alinea,  e  5,  comma  1, alinea, le parole: "un anno" sono
 sostituite dalle seguenti: "due anni";
 b) all'art.  3, comma 1, alinea, le parole: "un anno"
 sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
 c) agli  articoli 7,  comma  1,  alinea,  8, comma 1,
 alinea,  e  9,  comma 1, alinea, le parole: "sei mesi" sono
 sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
 d) all'art.  11,  comma  1, alinea, le parole: "entro
 diciotto  mesi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "entro
 trenta mesi".
 -  Si  riporta  il  testo degli articoli 107 e 108, del
 decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
 funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
 ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I della legge
 15 marzo 1997, n. 59):
 «Art.  107  (Funzioni  mantenute  allo  Stato). - 1. Ai
 sensi  dell'art.  1,  comma  4,  lettera  c),  della  legge
 15 marzo  1997,  n.  59,  hanno rilievo nazionale i compiti
 relativi:
 a) all'indirizzo,  promozione  e  coordinamento delle
 attivita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, centrali e
 periferiche,  delle  regioni,  delle  province, dei comuni,
 delle  comunita'  montane,  degli enti pubblici nazionali e
 territoriali  e di ogni altra istituzione ed organizzazione
 pubblica  e  privata  presente  sul territorio nazionale in
 materia di protezione civile;
 b) alla  deliberazione e alla revoca, d'intesa con le
 regioni   interessate,   dello   stato   di   emergenza  al
 verificarsi  degli  eventi  di  cui  all'art.  2,  comma 1,
 lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 c) alla   emanazione,   d'intesa   con   le   regioni
 interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di
 emergenza,  per  evitare situazioni di pericolo, o maggiori
 danni  a  persone  o  a  cose, per favorire il ritorno alle
 normali  condizioni  di  vita  nelle aree colpite da eventi
 calamitosi e nelle quali e' intervenuta la dichiarazione di
 stato di emergenza di cui alla lettera b);
 d) alla  determinazione dei criteri di massima di cui
 all'art. 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per
 le attivita' industriali, civili e commerciali;
 f) alle funzione operative riguardanti:
 1)   gli   indirizzi   per   la  predisposizione  e
 l'attuazione  dei  programmi di previsione e prevenzione in
 relazione alle varie ipotesi di rischio;
 2)  la  predisposizione,  d'intesa con le regioni e
 gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso
 di   eventi   calamitosi   di  cui  all'art.  2,  comma  1,
 lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e la loro
 attuazione;
 3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo
 spegnimento  degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei
 degli incendi boschivi;
 4)   lo  svolgimento  di  periodiche  esercitazioni
 relative ai piani nazionali di emergenza;
 g) la  promozione  di  studi  sulla  previsione  e la
 prevenzione dei rischi naturali ed antropici;
 h) alla  dichiarazione  dell'esistenza di eccezionale
 calamita'    o   avversita'   atmosferica,   ivi   compresa
 l'individuazione,  sulla  base  di  quella effettuata dalle
 regioni,  dei  territori danneggiati e delle provvidenze di
 cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.
 2.  Le  funzioni  di  cui alle lettere a), d), e), e al
 numero  1)  della  lettera  f) del comma 1, sono esercitate
 attraverso intese nella Conferenza unificata.».
 «Art.  108 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti
 locali).   1.   Tutte   le   funzioni   amministrative  non
 espressamente  indicate  nelle  disposizioni  dell'art. 107
 sono  conferite  alle  regioni  e  agli  enti  locali e tra
 queste, in particolare:
 a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
 1) alla predisposizione dei programmi di previsione
 e  prevenzione  dei  rischi,  sulla  base  degli  indirizzi
 nazionali;
 2)  all'attuazione di interventi urgenti in caso di
 crisi  determinata  dal  verificarsi  o  dall'imminenza  di
 eventi  di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge
 24 febbraio  1992,  n.  225,  avvalendosi  anche  del Corpo
 nazionale dei vigili del fuoco;
 3)  agli indirizzi per la predisposizione dei piani
 provinciali  di  emergenza  in caso di eventi calamitosi di
 cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del
 1992;
 4)  all'attuazione  degli  interventi necessari per
 favorire  il  ritorno alle normali condizioni di vita nelle
 aree colpite da eventi calamitosi;
 5)  allo  spegnimento degli incendi boschivi, fatto
 salvo  quanto  stabilito  al  punto 3) della lettera f) del
 comma 1 dell'art. 107;
 6) ;
 7)   agli   interventi   per   l'organizzazione   e
 l'utilizzo del volontariato;
 b) sono   attribuite   alle   province   le  funzioni
 relative:
 1)  all'attuazione,  in  ambito  provinciale, delle
 attivita'  di  previsione e degli interventi di prevenzione
 dei  rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con
 l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
 2)  alla  predisposizione  dei piani provinciali di
 emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
 3)  alla  vigilanza  sulla predisposizione da parte
 delle  strutture  provinciali  di  protezione  civile,  dei
 servizi  urgenti,  anche  di natura tecnica, da attivare in
 caso  di  eventi  calamitosi  di  cui  all'art. 2, comma 1,
 lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
 1)   all'attuazione,   in  ambito  comunale,  delle
 attivita'  di  previsione e degli interventi di prevenzione
 dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
 2)  all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi
 quelli  relativi alla preparazione all'emergenza, necessari
 ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi
 in ambito comunale;
 3)  alla  predisposizione  dei  piani  comunali e/o
 intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e
 di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142,
 e,  in ambito montano, tramite le comunita' montane, e alla
 cura  della  loro  attuazione,  sulla  base degli indirizzi
 regionali;
 4)   all'attivazione   dei   primi   soccorsi  alla
 popolazione   e   degli   interventi  urgenti  necessari  a
 fronteggiare l'emergenza;
 5)  alla  vigilanza sull'attuazione, da parte delle
 strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
 6)  all'utilizzo  del  volontariato  di  protezione
 civile  a  livello  comunale  e/o intercomunale, sulla base
 degli indirizzi nazionali e regionali.».
 -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  8  del  decreto
 legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
 ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
 per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
 autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
 materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
 delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
 ed autonomie locali):
 «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
 Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
 autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
 di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
 comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
 Stato-regioni.
 2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
 sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
 gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
 del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
 il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
 il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
 nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
 dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
 dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
 UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
 dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
 Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
 rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
 legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
 invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
 di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
 3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
 il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
 richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
 convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
 sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
 Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
 regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
 Ministro dell'interno.».
 Nota all'art. 1:
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  11  della  legge
 24 febbraio   1992,   n.   225  (Istituzione  del  Servizio
 nazionale della protezione civile):
 «Art.  11 (Strutture operative nazionali del Servizio).
 -   1.  Costituiscono  strutture  operative  nazionali  del
 Servizio nazionale della protezione civile:
 a) il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco quale
 componente fondamentale della protezione civile;
 b) le Forze armate;
 c) le Forze di polizia;
 d) il Corpo forestale dello Stato;
 e) i Servizi tecnici nazionali;
 f) i  gruppi  nazionali di ricerca scientifica di cui
 all'art.  17,  l'Istituto  nazionale  di geofisica ed altre
 istituzioni di ricerca;
 g) la Croce rossa italiana;
 h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
 i) le organizzazioni di volontariato;
 l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
 2.   In  base  ai  criteri  determinati  dal  Consiglio
 nazionale  della  protezione civile, le strutture operative
 nazionali  svolgono,  a  richiesta  del  Dipartimento della
 protezione  civile,  le  attivita'  previste dalla presente
 legge nonche' compiti di supporto e consulenza per tutte le
 amministrazioni  componenti  il  Servizio  nazionale  della
 protezione civile.
 3.   Le   norme   volte  a  disciplinare  le  forme  di
 partecipazione  e  collaborazione delle strutture operative
 nazionali  al  Servizio  nazionale  della protezione civile
 sono emanate secondo le procedure di cui all'art. 17, comma
 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
 4.  Con  le  stesse  modalita'  di  cui al comma 3 sono
 altresi'  stabilite,  nell'ambito  delle  leggi  vigenti  e
 relativamente  a  compiti  determinati,  le ulteriori norme
 regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle
 funzioni  delle strutture operative nazionali alle esigenze
 di protezione civile.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Organizzazione centrale e periferica del Corpo nazionale
 
 (articoli 10, 11, 12, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 4, comma 4 e articolo 15, comma 2, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
 
 1.  L'organizzazione  a  livello  centrale  del  Corpo nazionale si articola  in direzioni centrali e in uffici del Dipartimento, secondo quanto  previsto  dal  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dall'articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio  2000,  n.  139,  e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398.
 2.  Le  strutture periferiche del Corpo nazionale si articolano nei seguenti uffici:
 a) direzioni regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e  della  difesa  civile, di livello dirigenziale generale, istituite per  lo  svolgimento  in  ambito  regionale  delle  funzioni  di  cui all'articolo 1;
 b)  comandi  provinciali,  di  livello dirigenziale non generale, istituiti  per l'espletamento in ambito provinciale delle funzioni di cui all'articolo 1;
 c)  distretti,  distaccamenti  permanenti  e volontari e posti di vigilanza, istituiti alle dipendenze dei comandi provinciali;
 d) reparti e nuclei speciali, per particolari attivita' operative che  richiedano  l'impiego  di  personale  specificamente  preparato, nonche' l'ausilio di mezzi speciali o di animali.
 3.  Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate l'organizzazione e  la disciplina degli uffici di livello dirigenziale generale di cui al  comma  2,  lettera  a).  Con decreto del Ministro dell'interno di natura  non  regolamentare  sono  istituiti  gli  uffici  di  livello dirigenziale  non  generale  con l'indicazione dei relativi compiti e gli uffici di cui al comma 2, lettera c) e lettera d).
 4. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 continuano ad  applicarsi  le  norme  vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 -  Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
 11   della   legge  15 marzo  1997,  n.  59,  e  successive
 modifiche».
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  12  del  decreto
 legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia
 di   rapporto  di  impiego  del  personale  della  carriera
 prefettizia,  a  norma  dell'art.  10 della legge 28 luglio
 1999, n. 266):
 «Art. 12 (Conferimento dei posti di funzione). - 1. Gli
 incarichi  di  capo di Dipartimento o di ufficio di livello
 equivalente, nonche' gli incarichi di titolare dell'ufficio
 territoriale  del  Governo,  sono  conferiti a prefetti con
 decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
 deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
 Ministro    dell'interno.    Gli   incarichi   di   livello
 dirigenziale   generale,   non   ricompresi   nel   periodo
 precedente,  sono  conferiti  a  prefetti  con  decreto del
 Ministro  dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio
 dei  Ministri. Restano ferme le disposizioni concernenti il
 collocamento  a disposizione, il comando ed il collocamento
 fuori ruolo dei prefetti.
 2.  I  viceprefetti  ed  i  viceprefetti  aggiunti sono
 destinati   esclusivamente  alla  copertura  dei  posti  di
 funzione  individuati  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  1,
 nonche', ferma restando la possibilita' del conferimento di
 incarichi   commissariali,  all'espletamento  di  incarichi
 speciali conferiti con decreto del Presidente del Consiglio
 dei  Ministri  o  del Ministro competente in relazione alla
 natura    dell'incarico,    d'intesa    con   il   Ministro
 dell'interno.
 3.   Gli   incarichi  di  funzione  sono  conferiti  ai
 viceprefetti  e  ai  viceprefetti aggiunti, nell'ambito dei
 Dipartimenti  e  degli  uffici  equiparati,  dal  capo  del
 Dipartimento  o  dal  titolare  dell'ufficio  equiparato e,
 nell'ambito  degli  uffici  territoriali  del  Governo, dal
 prefetto in sede.
 4.  Gli  incarichi di viceprefetto vicario e di capo di
 Gabinetto  negli  uffici  territoriali  del  Governo  e gli
 incarichi   di   diretta   collaborazione  con  i  capi  di
 Dipartimento   individuati   con   decreto   del   Ministro
 dell'interno,  sono  conferiti  dal prefetto o dal capo del
 Dipartimento   all'atto   dell'assunzione   delle  relative
 funzioni.  Con  le  modalita'  di  cui  ai  commi 2 e 3, si
 provvede,  ove  necessario,  al conseguente conferimento di
 nuovi incarichi di funzione.».
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6 del decreto del
 Presidente   della  Repubblica  7 settembre  2001,  n.  398
 (Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali
 di    livello    dirigenziale    generale   del   Ministero
 dell'interno):
 «Art. 6 (Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso
 pubblico  e  della difesa civile). - 1. Il Dipartimento dei
 vigili  del  fuoco,  del  soccorso  pubblico e della difesa
 civile   svolge  le  funzioni  e  i  compiti  spettanti  al
 Ministero di seguito indicati:
 a) soccorso pubblico;
 b) prevenzione incendi e altre attivita' assegnate al
 Corpo   nazionale   dei  vigili  del  fuoco  dalle  vigenti
 normative;
 c) difesa civile;
 d) politiche ed ordinanze di protezione civile.
 2.  Il  Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
 pubblico e della difesa civile e' articolato nelle seguenti
 direzioni centrali e uffici:
 a) Direzione  centrale  per l'emergenza e il soccorso
 tecnico;
 b) Direzione   centrale   per  la  prevenzione  e  la
 sicurezza tecnica;
 c) Direzione  centrale  per  la  difesa  civile  e le
 politiche di protezione civile;
 d) Direzione centrale per la formazione;
 e) Direzione centrale per le risorse umane;
 f) Direzione centrale per le risorse finanziarie;
 g) Direzione centrale per gli affari generali;
 h) Direzione  centrale  per  le  risorse logistiche e
 strumentali;
 i) Ufficio centrale ispettivo.
 3.  Il  Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
 pubblico  e  della  difesa  civile  e'  diretto  da un Capo
 Dipartimento   e   ad   esso  e'  assegnato  un  vice  capo
 Dipartimento  che  espleta  le  funzioni vicarie e al quale
 compete,  oltre  alle  funzioni  previste  dalla  normativa
 vigente  per  la  posizione  di ispettore generale capo del
 Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco, il coordinamento
 delle Direzioni centrali di cui alle lettere a), b), d), f)
 ed  h)  del  comma 2. Ad un altro vice capo Dipartimento e'
 affidata la responsabilita' della Direzione centrale per la
 difesa  civile e le politiche di protezione civile. Il capo
 del  Dipartimento  puo'  delegare ai vice capi, di volta in
 volta o in via generale, sue specifiche attribuzioni.
 4.  Alle  Direzioni centrali di cui al comma 2, lettere
 a),  b),  d)  ed  h),  sono preposti dirigenti generali del
 Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
 -  Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della
 legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri):
 «4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
 dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
 sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
 d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
 il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
 decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
 modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
 criteri che seguono:
 a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
 con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
 tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
 dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
 e l'amministrazione;
 b) individuazione    degli    uffici    di    livello
 dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
 diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
 funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
 omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
 duplicazioni funzionali;
 c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
 dell'organizzazione e dei risultati;
 d) indicazione    e    revisione    periodica   della
 consistenza delle piante organiche;
 e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
 regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
 dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
 generali.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale
 dei vigili del fuoco
 
 (articolo  8,  comma 9, legge 8 dicembre 1970, n. 996; articoli 1, 2, 8,  legge 10 agosto 2000, n. 246; articolo 24, legge 5 dicembre 1988, n.  521;  articolo  10,  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
 
 1.  Al  vertice  del Corpo nazionale e' posto un dirigente generale del  Corpo  nazionale che assume la qualifica di dirigente generale - Capo  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge le funzioni, gia'   affidate   all'Ispettore   generale  capo  del  Corpo,  ed  in particolare:
 a)  sostituisce  il  Capo  del  Dipartimento in caso di assenza o impedimento  ed  espleta  le  funzioni vicarie, coordina le direzioni centrali  secondo  quanto  indicato  nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con le strutture periferiche del Corpo  nazionale  ed  e'  responsabile  dei  risultati  raggiunti  in attuazione  degli  indirizzi del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
 b)  presiede  il  Comitato  centrale  tecnico  scientifico per la prevenzione incendi;
 c) e' componente di diritto della Commissione consultiva centrale controllo armi;
 d)  e'  componente  di  diritto  del consiglio di amministrazione dell'Opera  nazionale  di  assistenza  per  il  personale  del  Corpo nazionale,  nonche'  del  consiglio  di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale;
 e)  esprime  parere  sulle  modalita'  di svolgimento dei servizi ispettivi sull'attivita' tecnica.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Per  l'argomento  del  decreto  del  Presidente della
 Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, vedi nota all'art. 2.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Distaccamenti volontari
 
 (articolo 10, commi 1 e 2, legge 10 agosto 2000, n. 246)
 
 1.  Per  lo  svolgimento  delle attivita' di cui all'articolo l, il Ministero  dell'interno,  nell'ambito  delle  ordinarie previsioni di bilancio, puo' promuovere la costituzione di distaccamenti volontari, d'intesa  con  le  regioni  e con gli enti locali interessati, cui e' assegnato il personale reclutato ai sensi dell'articolo 9.
 2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle intese di cui al comma  1,  possono  contribuire  al potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari anche mediante l'assegnazione in uso gratuito di  strutture,  mezzi  e  strumenti  operativi  da  impiegare  per le attivita' di soccorso pubblico.
 |  |  |  | Art. 5. Regioni a statuto speciale e province autonome
 
 1.  Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e  di  Bolzano  le  materie  di cui al presente decreto continuano ad essere disciplinate dai rispettivi statuti.
 |  |  |  | Art. 6. Disposizioni generali
 
 (articolo 7, commi 1 e 2, articoli 8 e 17, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articoli 14 e 16, legge 13 maggio 1961, n. 469; articoli 1 e 2, legge 30 settembre 2004, n. 252)
 
 1.  Il  personale  del Corpo nazionale si distingue in permanente e volontario.   Il  rapporto  d'impiego  del  personale  permanente  e' disciplinato  in  regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste  nei  decreti  legislativi  emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il personale volontario non e' legato da un rapporto d'impiego all'Amministrazione ed e' iscritto in appositi  elenchi  istituiti  presso i comandi provinciali dei vigili del   fuoco,   secondo   quanto   previsto  nel  regolamento  di  cui all'articolo  8,  comma 2, ed e' chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo.
 2.  Nell'esercizio  delle  attivita' istituzionali, il personale di cui  al  comma l svolge funzioni di polizia giudiziaria. Al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni di  agente  di  polizia  giudiziaria;  al personale appartenente agli altri  ruoli  dell'area operativa del Corpo nazionale sono attribuite le  funzioni  di  ufficiale  di  polizia  giudiziaria  secondo quanto previsto  nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al  comma  1.  Al medesimo personale sono riconosciuti, nei viaggi di servizio,  i benefici concessi ai funzionari e agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge
 30 settembre  2004,  n.  252  (Delega  al  Governo  per  la
 disciplina  in materia di rapporto di impiego del personale
 del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
 «Art.  2  (Delega  al  Governo  per  la  disciplina dei
 contenuti  del  rapporto di impiego del personale del Corpo
 nazionale  dei  vigili  del  fuoco).  -  1.  Il  Governo e'
 delegato  ad  adottare,  entro  dodici  mesi  dalla data di
 entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
 legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di
 impiego  del  personale  di  cui  all'art. 1 e del relativo
 trattamento   economico,  secondo  i  seguenti  principi  e
 criteri direttivi:
 a) istituzione    di    un   autonomo   comparto   di
 negoziazione,  denominato  "vigili  del  fuoco  e  soccorso
 pubblico",   con  la  previsione  nel  suo  ambito  di  due
 procedimenti,  uno  per il personale attualmente inquadrato
 nelle  qualifiche  dirigenziali e nei profili professionali
 del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la
 laurea  specialistica  ed  eventuali  titoli abilitativi, e
 l'altro  per  il  restante  personale,  distinti  anche con
 riferimento   alla   partecipazione   delle  organizzazioni
 sindacali    rappresentative,    diretti   a   disciplinare
 determinati  aspetti  del  rapporto di impiego. Per ciascun
 procedimento,   le  delegazioni  trattanti  sono  composte:
 quella  di  parte  pubblica,  dal  Ministro per la funzione
 pubblica,   in   qualita'   di   presidente,  dal  Ministro
 dell'interno  e dal Ministro dell'economia e delle finanze,
 o  dai  Sottosegretari di Stato da loro delegati; quella di
 parte  sindacale,  dai  rappresentanti delle organizzazioni
 sindacali   rispettivamente   rappresentative   a   livello
 nazionale,  individuate  con  decreto  del  Ministro per la
 funzione  pubblica, secondo le previsioni e le procedure di
 cui  agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo
 2001,  n.  165.  I  contenuti  dell'accordo  negoziale  che
 conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del
 Presidente  della  Repubblica,  previa delibera della Corte
 dei  conti  da adottare, secondo le modalita' e i contenuti
 di  cui  all'art.  47,  comma  5,  del  decreto legislativo
 30 marzo   2001,   n.   165,   entro  quindici  giorni  dal
 raggiungimento  dell'accordo  stesso.  Sono  demandati alla
 disciplina del procedimento negoziale relativo al personale
 attualmente  inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei
 profili professionali del settore operativo richiedenti, ai
 fini  dell'accesso,  la  laurea  specialistica ed eventuali
 titoli abilitativi: il trattamento economico fondamentale e
 accessorio;  il  trattamento  economico  di  missione  e di
 trasferimento  e  i  buoni  pasto;  il  trattamento di fine
 rapporto  e le forme pensionistiche complementari; il tempo
 di   lavoro;  il  congedo  ordinario  e  straordinario;  la
 reperibilita';  l'aspettativa  per  motivi  di  salute e di
 famiglia;  i  permessi  brevi  per  esigenze  personali; il
 patrocinio  legale  e  la  tutela assicurativa; le linee di
 indirizzo    per    la    formazione    e   l'aggiornamento
 professionale,  per  la  garanzia  e il miglioramento della
 sicurezza  sul  lavoro  e  per  la gestione delle attivita'
 socio-assistenziali   del  personale;  gli  istituti  e  le
 materie  di  partecipazione  sindacale  e  le  procedure di
 raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi e
 i permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la
 struttura  degli  accordi stessi e i rapporti tra i diversi
 livelli.  Per  quanto riguarda gli istituti e le materie di
 partecipazione   sindacale   si   applicano   comunque  gli
 articoli 42  e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
 165.  Con  esclusione  del tempo di lavoro, formano oggetto
 del   procedimento   negoziale   riguardante   il  restante
 personale  le  predette materie, nonche' le seguenti altre:
 la  durata  massima  dell'orario  di  lavoro settimanale, i
 criteri  di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero
 e   settimanale,  dei  turni  diurni  e  notturni  e  delle
 turnazioni  particolari; il trattamento economico di lavoro
 straordinario;  i  criteri  per  la mobilita' a domanda; le
 linee  di  indirizzo  di impiego del personale in attivita'
 atipiche;
 b) rideterminazione dell'ordinamento del personale in
 relazione     alle    esigenze    operative,    funzionali,
 tecnico-logistiche, amministrative e contabili, attraverso:
 1)  l'introduzione  di  nuovi  istituti  diretti  a
 rafforzare  la  specificita'  del  rapporto  di impiego, in
 aggiunta   ai  peculiari  istituti  gia'  previsti  per  il
 personale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco dal
 decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165, dalla legge
 10 agosto  2000,  n.  246,  e  dalla  restante normativa di
 settore;
 2)  la  revisione  o  la  soppressione  dei  ruoli,
 qualifiche,   aree   funzionali   e  profili  professionali
 esistenti  e  l'istituzione  di  nuovi  ruoli e qualifiche,
 anche  con  facolta'  di istituire, senza oneri aggiuntivi,
 apposite aree di vice dirigenza per l'accesso alle quali e'
 richiesto   il  possesso  di  lauree  specialistiche  e  di
 eventuali   titoli   abilitativi.   Tale   riassetto   puo'
 riguardare,  per  ciascuno dei ruoli e qualifiche, anche le
 funzioni,  la  consistenza  delle  dotazioni  organiche,  i
 requisiti, i titoli, le modalita' di accesso e i criteri di
 avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi, adeguate
 modalita'   di  sviluppo  verticale  e  orizzontale  basate
 principalmente su qualificate esperienze professionali, sui
 titoli   di   studio   e   sui  percorsi  di  formazione  e
 qualificazione professionali;
 c) nell'ambito  dell'operazione  di  riordino  di cui
 alla  lettera b), numero 2), revisione, in particolare, del
 ruolo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche
 dirigenziali   e  nei  profili  professionali  del  settore
 operativo  richiedenti,  ai  fini  dell'accesso,  la laurea
 specialistica ed eventuali titoli abilitativi, prevedendo:
 1)  l'accesso alla dirigenza riservato al personale
 del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco in possesso dei
 requisiti  di legge attualmente previsti per l'accesso alla
 dirigenza  e  proveniente  da qualifiche per l'accesso alle
 quali   e'  richiesto  un  concorso  esterno  riservato  ai
 soggetti  in possesso di lauree specialistiche ed eventuali
 titoli  abilitativi,  necessari per l'esercizio di funzioni
 connesse  ai  compiti operativi, con conseguente esclusione
 di   ogni   possibilita'   di   immissione  dall'esterno  e
 abrogazione  dell'art.  41 del decreto del Presidente della
 Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
 2)   l'individuazione,   nell'organizzazione  degli
 uffici  centrali  e  periferici del Ministero dell'interno,
 degli  incarichi e delle funzioni da conferire al personale
 delle     qualifiche     dirigenziali,    ferma    restando
 l'individuazione   degli  uffici  di  livello  dirigenziale
 generale  ai  sensi  dell'art. 17, comma 4-bis, lettera b),
 della   legge   23 agosto   1988,   n.  400,  e  successive
 modificazioni;
 3)  la  revisione dei criteri di attribuzione degli
 incarichi  in  relazione alle attitudini individuali e alla
 capacita'  professionale, alle peculiarita' della qualifica
 rivestita,   alla   natura  e  alle  caratteristiche  delle
 funzioni da esercitare;
 4)  che  il personale delle qualifiche dirigenziali
 possa   essere   temporaneamente  collocato,  entro  limiti
 determinati,  non  superiori al 5 per cento della dotazione
 organica delle qualifiche stesse e per particolari esigenze
 di  servizio,  in  posizione  di  disponibilita'  anche per
 incarichi  particolari  o  a tempo determinato, assicurando
 comunque   la   possibilita'   per   l'amministrazione   di
 provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per
 i posti di funzione non coperti;
 d) attuazione    delle   disposizioni   dei   decreti
 legislativi  di  cui  al presente articolo attraverso uno o
 piu'  regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 1
 e  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi
 dalla  data  di  entrata  in vigore dei decreti legislativi
 stessi;
 e) indicazione     esplicita    delle    disposizioni
 legislative abrogate.
 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
 su  proposta  del Ministro dell'interno, di concerto con il
 Ministro  per  la  funzione  pubblica  e  con  il  Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze, sentite le organizzazioni
 sindacali rappresentative a livello nazionale del personale
 del  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco. Gli schemi di
 decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati
 e   al   Senato   della  Repubblica  per  il  parere  delle
 Commissioni  parlamentari  competenti  per materia e per le
 conseguenze  di  carattere  finanziario,  che  si esprimono
 entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi
 i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza
 del parere.
 3.  Con uno o piu' decreti legislativi da emanare entro
 dodici  mesi  dalla  data  di entrata in vigore dei decreti
 legislativi  di  cui  al  comma  1, possono essere adottate
 disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel
 rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure
 stabiliti dal presente articolo».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Disposizioni in materia di opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
 
 (articolo 17, legge 7 dicembre 1984, n. 818)
 
 1.  Il  personale di cui all'articolo 6, che esplica il servizio di istituto  nelle  localita'  ove  hanno  sede  le strutture dipendenti dall'Opera  nazionale  di  assistenza  per  il  personale  del  Corpo nazionale  o  in  localita'  limitrofe, puo' essere utilizzato presso tali  sedi  per le esigenze connesse al funzionamento delle strutture stesse.
 |  |  |  | Art. 8. Reclutamento del personale volontario
 
 (articolo 13, legge 8 dicembre 1970, n. 996)
 
 1.  Il  personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato nei  servizi  di  istituto a seguito del superamento di un periodo di addestramento iniziale.
 2.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i requisiti, le modalita'  di  reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario. Fino all'emanazione di tale regolamento continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.
 3. Al personale volontario nel periodo di richiamo si applicano, in quanto   compatibili,   le   disposizioni   in   materia  di  doveri, attribuzioni  e  responsabilita' previste per il personale permanente di corrispondente qualifica.
 4.  Le  amministrazioni  statali, gli enti pubblici e privati e gli altri  datori  di lavoro, nei casi di richiamo di cui all'articolo 9, hanno l'obbligo della conservazione del posto di lavoro.
 
 
 
 Nota all'art. 8:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 1, della
 legge 23 agosto 1988, n. 400:
 1.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
 del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
 giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
 per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge.».
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio
 2004, n. 76 reca: «Regolamento concernente disciplina delle
 procedure  per  il  reclutamento, l'avanzamento e l'impiego
 del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del
 fuoco».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Richiami in servizio del personale volontario
 
 (articolo 70, commi 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 41, legge 23 dicembre 1980, n. 930; articolo 12, comma 1, legge 10 agosto 2000, n. 246)
 
 1.  Il  personale  volontario  puo'  essere  richiamato in servizio temporaneo   in  occasione  di  calamita'  naturali  o  catastrofi  e destinato in qualsiasi localita'.
 2. Il personale di cui al comma 1 puo' inoltre essere richiamato in servizio:
 a)  in  caso di particolari necessita' delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale;
 b)   per  le  esigenze  dei  distaccamenti  volontari  del  Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico;
 c)  per  frequentare  periodici  corsi  di  formazione, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.
 3.  I  richiami  in  servizio  di  cui al comma 2, lettera a), sono disposti nel limite di centosessanta giorni all'anno per le emergenze di  protezione  civile  e per le esigenze dei comandi provinciali dei vigili  del fuoco nei quali il personale volontario sia numericamente insufficiente.  Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita'  di  avvicendamento  del personale volontario richiamato in servizio.
 4.  Al personale volontario puo' essere affidata, con provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della  difesa  civile,  la  custodia  dei distaccamenti. L'incaricato della  custodia  ha  l'obbligo  di  ricevere  le  comunicazioni  e le richieste  di  intervento e di dare l'allarme; e' tenuto inoltre alla manutenzione ordinaria dei locali ed alla conservazione del materiale antincendio.
 
 
 
 Nota all'art. 9:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 3, della
 legge 23 agosto 1988, n. 400:
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Trattamento economico ed assicurativo
 
 (articoli 71 e 74, legge 13 maggio 1961, n. 469 articolo 16, legge 27 dicembre 1973, n. 850)
 
 1.  Al  personale volontario richiamato in servizio temporaneo, per l'intera  durata  di  tale  richiamo, spetta il trattamento economico iniziale  del  personale  permanente  di corrispondente qualifica, il trattamento  di  missione,  i  compensi  inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario.
 2.  Il  personale  volontario e' assicurato contro gli infortuni in servizio  e le infermita' contratte per causa diretta ed immediata di servizio,    restando    esonerata    l'amministrazione    da    ogni responsabilita'.  La  dipendenza da causa di servizio di infermita' o lesioni  e'  accertata  ai  sensi  delle  disposizioni vigenti per il personale  civile  delle  amministrazioni  dello  Stato.  Le spese di degenza  e  cura  per  il  personale  volontario  nei casi di ferite, lesioni,  infermita'  contratte  per  causa  diretta  ed immediata di servizio sono a carico dello Stato.
 3. I massimali delle assicurazioni di cui al comma 2 sono stabiliti con  provvedimento  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 |  |  |  | Art. 11. Disciplina
 
 (articolo 35, legge 5 dicembre 1988, n. 521)
 
 1.  Il  personale  volontario  del  Corpo  nazionale  e'  tenuto ai medesimi   obblighi  di  servizio  del  personale  permanente  ed  e' assoggettato alle seguenti sanzioni disciplinari:
 a) censura;
 b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni;
 c) radiazione.
 2. Le modalita' di applicazione e la gradazione delle sanzioni sono stabilite con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo i principi ed  i  criteri  direttivi che si traggono dalle disposizioni previste per  il  personale  permanente del Corpo nazionale. Fino alla data di entrata  in  vigore  del  regolamento  continuano  ad  applicarsi  le disposizioni  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.
 3.  Anche  prima  che  sia  esaurito  o  iniziato  il  procedimento disciplinare  il  personale  volontario  puo' essere cautelativamente sospeso  dai  richiami,  con  decreto ministeriale, per gravi motivi, ovvero  nel  caso  in  cui  sia  sottoposto a procedimento penale per delitti  non colposi commessi mediante violenza contro persone o beni o  per  delitti  riguardanti  l'appartenenza  a  gruppi eversivi o di criminalita' organizzata.
 
 
 
 Note all'art. 11:
 -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 1, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, vedi nota all'art. 8.
 -  Per  l'argomento  del  decreto  del Presidente della
 Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, vedi nota all'art. 8.
 Nota all'art. 14
 - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 13 maggio
 1940,  n.  690 (Organizzazione e funzionamento del servizio
 antincendi nei porti):
 «Art.  8.  Fermi  restando  i poteri loro conferiti dal
 codice  per la Marina mercantile, e da altri provvedimenti,
 i  comandanti  di  porto,  ai  fini della prevenzione degli
 incendi, hanno facolta' di disporre:
 a) che  i  comandanti delle navi mercantili nazionali
 ed  estere,  durante  la  loro  sosta  in porto, presentino
 all'ufficio  marittimo  i  piani  delle  navi e i piani del
 carico  e  forniscano  tutti  gli  elementi  che siano loro
 richiesti,  circa l'organizzazione del servizio antincendio
 di bordo;
 b) che le navi predette mantengano in efficienza e in
 stato  di  rapido funzionamento, durante la sosta in porto,
 gli  impianti  e  i  servizi di bordo per la segnalazione e
 l'estinzione degli incendi;
 c) che  sulle  navi  stesse sia stabilito un servizio
 permanente di vigilanza a mezzo del personale di bordo o di
 personale del luogo, a cio' espressamente autorizzato;
 d) che  le navi suddette si prestino ad esercitazioni
 antincendi  a  bordo  dei  vigili del fuoco e delle squadre
 ausiliarie di cui all'art. 9.
 I  comandanti  di  porto possono, ai fini di cui sopra,
 disporre accertamenti a bordo, a mezzo dei vigili del fuoco
 e degli altri organi dipendenti.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. Cessazione dal servizio
 
 (articoli 72 e 73, legge 13 maggio 1961, n. 469)
 
 1. Il personale volontario cessa dal servizio al raggiungimento dei limiti   di   eta'   stabiliti   per   il   personale  permanente  di corrispondente  qualifica e negli altri casi previsti dal regolamento di cui all'articolo 8.
 2.  Il personale volontario e' esonerato dal servizio qualora abbia dato  prova  di  incapacita'  o  insufficiente  rendimento  e, previa diffida,  nel  caso  di assenze dalle esercitazioni e dai turni senza giustificato motivo.
 |  |  |  | Art. 13. Definizione ed ambito di esplicazione
 
 (articoli  1  e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 1, comma 7, lettera  e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli 1, 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
 
 1.  La  prevenzione  incendi e' la funzione di preminente interesse pubblico  diretta  a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul  territorio  nazionale,  gli  obiettivi  di  sicurezza della vita umana,   di  incolumita'  delle  persone  e  di  tutela  dei  beni  e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e  la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi  di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.
 2.  Ferma  restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi,   la   prevenzione  incendi  si  esplica  in  ogni  ambito caratterizzato  dall'esposizione al rischio di incendio e, in ragione della  sua  rilevanza  interdisciplinare,  anche  nei  settori  della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  del  controllo  dei  pericoli di incidenti  rilevanti  connessi  con  determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione.
 |  |  |  | Art. 14. Competenza e attivita'
 
 (articoli 22 e 30, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articolo 2, legge 26  luglio  1965,  n. 966; articolo 14, decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300;  articoli  1,  6  e  8,  decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
 
 1. La prevenzione incendi e' affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attivita' attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale.
 2.  Le  attivita'  di prevenzione incendi di cui al comma 1 sono in particolare:
 a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi;
 b) il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di atti di autorizzazione,    di   benestare   tecnico,   di   collaudo   e   di certificazione,  comunque  denominati, attestanti la conformita' alla normativa  di  prevenzione incendi di attivita' e costruzioni civili, industriali,  artigianali  e  commerciali  e  di  impianti, prodotti, apparecchiature e simili;
 c)  il rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di atti   di   abilitazione,   iscrizione   e   autorizzazione  comunque denominati,  attestanti  la  sussistenza  dei  requisiti  necessari o l'idoneita' a svolgere attivita' di certificazione, ispezione e prova nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione incendi;
 d)  lo  studio,  la  ricerca,  la  sperimentazione  e le prove su materiali,  strutture,  impianti  ed  apparecchiature,  finalizzati a garantire  il  rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualita'  di  organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova;
 e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione incendi,    all'attivita'   di   produzione   normativa   nell'ambito dell'Unione  europea  e  delle  organizzazioni  internazionali e alla relativa attivita' di recepimento in ambito nazionale;
 f)  la  partecipazione  alle  attivita'  di organismi collegiali, istituiti  presso le pubbliche amministrazioni, l'Unione europea o le organizzazioni  internazionali,  deputati,  in base a disposizioni di legge   o   regolamentari,  a  trattare  questioni  connesse  con  la prevenzione  incendi,  fermo  restando  quanto previsto in materia di organizzazione amministrativa di organi dello Stato;
 g)  le  attivita'  di  formazione, di addestramento e le relative attestazioni di idoneita';
 h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza;
 i)  i  servizi  di  vigilanza  antincendio nei locali di pubblico spettacolo  ed  intrattenimento  e  nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico;
 l)  la  vigilanza  sull'applicazione  delle  norme di prevenzione incendi di cui alla lettera a).
 3.  Il  Corpo  nazionale,  oltre  alle attivita' di cui al comma 2, programma,  coordina  e  sviluppa le attivita' di prevenzione incendi nei  suoi  aspetti  interdisciplinari  attraverso  la promozione e lo svolgimento  di  studi,  ricerche,  sperimentazioni  e  attivita'  di normazione,   anche   in   cooperazione  con  altre  amministrazioni, istituti,  enti  e  aziende,  anche  di  rilievo internazionale. Tali attivita'  concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a   base   dei   fondamenti   attuativi  della  prevenzione  incendi, relativamente   alla   sicurezza   di  opere,  prodotti,  macchinari, impianti,  attrezzature  e  dei  luoghi  di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie.
 4.  Le  attivita' di prevenzione incendi sono esercitate in armonia con le disposizioni sugli sportelli unici per le attivita' produttive e per l'edilizia.
 5.  Sono  fatte  salve  le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 13 maggio 1940, n. 690.
 6.  Al  fine  del  conseguimento  degli  obiettivi  del servizio di prevenzione  incendi,  la  relativa  organizzazione  e'  disciplinata secondo  uniformi  livelli  di  sicurezza  sul territorio nazionale e principi di economicita', efficacia ed efficienza.
 |  |  |  | Art. 15. Norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi
 
 (articolo  3,  legge  7  dicembre  1984, n. 818; articolo 1, comma 7, lettera  e),  legge  23 agosto 2004, n. 239; articoli 3 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
 
 1.  Le  norme  tecniche  di  prevenzione  incendi sono adottate con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i  Ministri interessati,  sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione    incendi.    Esse    sono    fondate   su   presupposti tecnico-scientificigenerali  in  relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:
 a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a  ridurre  le  probabilita'  dell'insorgere degli incendi attraverso dispositivi,   sistemi,   impianti,   procedure   di  svolgimento  di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;
 b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a   limitare   le   conseguenze   dell'incendio  attraverso  sistemi, dispositivi  e  caratteristiche  costruttive,  sistemi  per le vie di esodo    di   emergenza,   dispositivi,   impianti,   distanziamenti, compartimentazioni e simili.
 2.  Le  norme  tecniche  di  prevenzione  incendi  relative ai beni culturali  ed  ambientali  sono  adottate  con  decreto  dei Ministro dell'interno,  di  concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.
 3. Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1, alle attivita', costruzioni,  impianti,  apparecchiature  e  prodotti  soggetti  alla disciplina  di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si  desumono  dalle  finalita'  e dai principi di base della materia, tenendo  presenti altresi' le esigenze funzionali e costruttive delle attivita' interessate.
 |  |  |  | Art. 16. Certificato di prevenzione incendi
 
 (articolo  4,  legge  26  luglio  1965,  n.  966; articolo 1, legge 7 dicembre  1984,  n.  818;  articolo  3,  decreto del Presidente della Repubblica  12 gennaio 1998, n. 37; articoli 13, 14 e 17, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
 
 1.  Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni  previste  dalla  normativa  di prevenzione incendi e la sussistenza  dei  requisiti  di  sicurezza  antincendio  nei  locali, attivita',  depositi,  impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili  o  esplodenti  che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita' della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze  tecniche  di  sicurezza,  con  decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del Ministro dell'interno, sentito  il  Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Con lo stesso decreto e' fissato il periodo di validita' del certificato per le attivita' ivi individuate.
 2.   Il  certificato  di  prevenzione  incendi  e'  rilasciato  dal competente  Comando  provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti  responsabili  delle attivita' interessate, a conclusione di un  procedimento  che  comprende  il preventivo esame ed il parere di conformita'   sui   progetti,   finalizzati   all'accertamento  della rispondenza   dei  progetti  stessi  alla  normativa  di  prevenzione incendi, e l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente  i  fattori  di  rischio  ed a verificare la rispondenza delle  attivita' alla normativa di prevenzione incendi e l'attuazione delle   prescrizioni   e   degli   obblighi  a  carico  dei  soggetti responsabili  delle  attivita'  medesime. Resta fermo quanto previsto dalle  prescrizioni  in  materia  di prevenzione incendi a carico dei soggetti  responsabili  delle  attivita'  ed  a  carico  dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.
 3.  In  relazione  ad insediamenti industriali ed attivita' di tipo complesso,   il   Comando  provinciale  dei  vigili  del  fuoco  puo' acquisire,  ai  fini  del  parere  di  conformita'  sui  progetti, le valutazioni   del  Comitato  tecnico  regionale  per  la  prevenzione incendi,  avvalersi,  per  le  visite tecniche, di esperti in materia designati  dal  Comitato  stesso,  nonche'  richiedere  il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all'articolo 21.
 4.  Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, il Comando   provinciale   dei  vigili  del  fuoco,  oltre  ad  eseguire direttamente  accertamenti  e  valutazioni,  acquisisce  dai soggetti responsabili delle attivita' di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni   attestanti   la   conformita'  delle  attivita'  alla normativa  di  prevenzione  incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti,   iscritti  in  albi  professionali,  autorizzati  ed iscritti,  a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il  rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono  subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
 5.   Qualora  l'esito  del  procedimento  rilevi  la  mancanza  dei requisiti  previsti  dalle  norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione  all'interessato,  al sindaco, al prefetto e alle altre autorita'  competenti  ai  fini  dei  provvedimenti  da  adottare nei rispettivi  ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi.
 6.  Indipendentemente  dal  periodo di validita' del certificato di prevenzione  incendi  stabilito con il regolamento di cui al comma 1, l'obbligo  di  richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche   di   lavorazione  o  di  strutture,  nei  casi  di  nuova destinazione  dei  locali  o di variazioni qualitative e quantitative delle  sostanze  pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni   qualvolta   sopraggiunga  una  modifica  delle  condizioni  di sicurezza precedentemente accertate.
 7.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica emanato a norma dell'articolo  17,  comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  dell'interno,  sono  dettate le disposizioni attuative relative al procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione  incendi. Esso disciplina inoltre: il procedimento per il rinnovo del certificato medesimo; il procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi,  in  relazione  agli  insediamenti,  agli  impianti  e  alle attivita'  in  essi svolte che presentino caratteristiche tali da non consentire  l'integrale  osservanza  della  normativa  medesima;  gli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attivita'.
 8.  Resta  fermo  quanto previsto al punto 28 dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340.
 
 
 
 Note all'art. 16:
 -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 1, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, vedi nota all'art. 8.
 -  Si  riporta  il punto 28 dell'allegato A della legge
 24 novembre    2000,    n.   340   (Disposizioni   per   la
 delegificazione  di  norme  e  per  la  semplificazione  di
 procedimenti  amministrativi  -  legge  di  semplificazione
 1999):
 «28.  Procedimento  per  la  denuncia  di  apparecchi a
 pressione e serbatoi gpl e procedure di prevenzione incendi
 relative  ai depositi di gpl in serbatoi fissi di capacita'
 non eccedente 5 metri cubi.
 Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito,
 con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;
 legge 13 luglio 1966, n. 615, capo II;
 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359;
 legge 26 luglio 1965, n. 966;
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica  12 gennaio
 1998, n. 37.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 17. Formazione
 
 (articoli  8-bis e 12, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; articolo  3,  commi  1, 2 e 3, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609; articolo  7,  decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; articolo 18, comma 6, legge 10 agosto 2000, n. 246)
 
 1.  Il  Dipartimento  e il Corpo nazionale promuovono la formazione nelle  materie  della  prevenzione  incendi  e del soccorso pubblico, nonche'  la  diffusione  della  cultura  sulla sicurezza antincendio, anche   attraverso   seminari,   convegni,   cicli   di   formazione, collegamenti  con  le  istituzioni,  le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunita' scientifica.
 2.  In  relazione  alle  esigenze  connesse  all'espletamento delle attivita'  in materia di prevenzione incendi, di cui all'articolo 14, da  parte  dei  tecnici dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle altre amministrazioni pubbliche, dei liberi professionisti e di ogni altro soggetto interessato, il Dipartimento e il Corpo nazionale definiscono,  anche attraverso apposite convenzioni, i contenuti e le modalita'  per  lo svolgimento, a pagamento, dell'attivita' formativa ed  addestrativa  in  materia.  Le attivita' di cui al presente comma sono  svolte  nei confronti delle Forze armate a seguito di richiesta dell'Amministrazione della difesa.
 3.  Le  attivita' didattiche e quelle di cui al comma 2 sono svolte dalla  Direzione  centrale per la formazione del Dipartimento e dalle strutture territoriali del Corpo nazionale. La Direzione centrale per la  prevenzione  e  la sicurezza tecnica del Dipartimento fornisce le indicazioni  attinenti alle esigenze e agli obiettivi del servizio di prevenzione incendi.
 4.  Il Corpo nazionale assicura l'attivita' formativa del personale addetto  ai  servizi  di  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  di  cui all'articolo  12,  comma  1,  lettera  b), del decreto legislativo 19 settembre  1994, n. 626. In tale ambito, le attivita' per le quali e' richiesta  al  Corpo  nazionale  la  formazione e l'addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione  delle  emergenze  nei  luoghi di lavoro sono in particolare quelle soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16.
 5. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 12,  comma  1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.  626,  che  hanno  partecipato  ai  corsi di formazione svolti dal Dipartimento,  dal  Corpo  nazionale o da enti pubblici e privati, e' rilasciato,  previo  superamento  di  prova  tecnica, un attestato di idoneita'.  Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalita' della separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneita'.
 
 
 
 Nota all'art. 17:
 -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  12,  comma  1,
 lettera b),  del  decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
 626 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva
 89/654/CEE,  della  direttiva  89/655/CEE,  della direttiva
 89/656/CEE,  della  direttiva  90/269/CEE,  della direttiva
 90/270/CEE,  della  direttiva  90/394/CEE,  della direttiva
 90/679/CEE,  della  direttiva  93/88/CEE,  della  direttiva
 95/63/CE,   della   direttiva   97/42/CE,  della  direttiva
 98/24/CE,   della   direttiva   99/38/CE,  della  direttiva
 2001/45/CE   e  della  direttiva  99/92/CE  riguardanti  il
 miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
 durante il lavoro):
 «Art.  12.  (Disposizioni  generali) - 1. Ai fini degli
 adempimenti  di  cui  all'art.  4,  comma 5, lettera q), il
 datore di lavoro:
 a)  organizza  i  necessari  rapporti  con  i servizi
 pubblici   competenti   in   materia  di  pronto  soccorso,
 salvataggio, lotta anticendio e gestione dell'emergenza;
 b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di
 attuare le misure di cui all'art. 4, comma 5, lettera a);».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 18. Servizi di vigilanza antincendio
 
 (articolo  2,  lettera  b), e articolo 3, lettera b), legge 26 luglio 1965,  n.  966; articolo 4, comma 3, decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437)
 
 1.  La vigilanza antincendio e' il servizio di presidio fisico reso in  via  esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale con proprio personale   e   mezzi   tecnici   nelle   attivita'  in  cui  fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza   tale   da   determinare   condizioni   di   rischio   non preventivabili  e  quindi  non  fronteggiabili  soltanto  con  misure tecniche  di  prevenzione.  La vigilanza antincendio e' finalizzata a completare   le  misure  di  sicurezza  peculiari  dell'attivita'  di prevenzione   incendi,   a  prevenire  situazioni  di  rischio  e  ad assicurare  l'immediato  intervento  nel  caso  in  cui  si verifichi l'evento dannoso.
 2.  I  soggetti  responsabili  dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e delle strutture caratterizzate da notevole presenza di   pubblico  sono  tenuti  a  richiedere  i  servizi  di  vigilanza antincendio.  Con  il  decreto  di  cui al comma 5 sono individuati i locali e le strutture esclusi da tale obbligo.
 3.  I  servizi  di  vigilanza  antincendio  nei  locali di pubblico spettacolo  ed  intrattenimento  sono  effettuati in conformita' alle apposite  deliberazioni  delle  commissioni comunali e provinciali di vigilanza  sui  locali  di  pubblico  spettacolo di cui agli articoli 141-bis  e  142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.
 4.   Su   richiesta   dei  soggetti  responsabili,  possono  essere effettuati  servizi  di  vigilanza  antincendio nei locali, impianti, stabilimenti,  laboratori,  natanti,  depositi,  magazzini  e  simili diversi   da  quelli  indicati  al  comma  2.  I  servizi  sono  resi compatibilmente  con la disponibilita' di personale e mezzi del Corpo nazionale.
 5.  Con  decreto  del  Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' dettata  la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio, nonche' dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale.
 
 
 
 Note all'art. 18:
 -  Si riporta il testo degli articoli 141-bis e 142 del
 regio  decreto  6 maggio  1940,  n.  635  (Approvazione del
 regolamento  per  l'esecuzione  del  testo  unico 18 giugno
 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza):
 «Art. 141-bis - Salvo quanto previsto dall'art. 142, la
 commissione di vigilanza e' comunale e le relative funzioni
 possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.
 La  commissione  comunale di vigilanza e' nominata ogni
 tre anni dal sindaco competente ed e' composta:
 a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
 b) dal  comandante  del Corpo di polizia municipale o
 suo delegato;
 c) dal   dirigente   medico   dell'organo   sanitario
 pubblico  di  base competente per territorio o da un medico
 dallo stesso delegato;
 d) dal  dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo
 delegato;
 e) dal  comandante provinciale dei Vigili del fuoco o
 suo delegato;
 f) da un esperto in elettrotecnica.
 Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra,
 uno  o  piu'  esperti  in  acustica  o  in altra disciplina
 tecnica,  in  relazione  alle  dotazioni  tecnologiche  del
 locale o impianto da verificare.
 Possono  altresi'  far  parte,  su  loro  richiesta, un
 rappresentante   degli   esercenti   locali   di   pubblico
 spettacolo   e   un   rappresentante  delle  organizzazioni
 sindacali   dei   lavoratori   designati  dalle  rispettive
 organizzazioni   territoriali,   tra   persone   dotate  di
 comprovata e specifica qualificazione professionale.
 Quando  sono  impiegate  attrezzature da trattenimento,
 attrazioni   o   giochi   meccanici,   elettromeccanici   o
 elettronici  e' comunque richiesta una relazione tecnica di
 un  tecnico  esperto,  dalla  quale  risulti la rispondenza
 dell'impianto  alle  regole  tecniche di sicurezza e, per i
 giochi  di  cui  alla  legge  6 ottobre  1995, n. 425, alle
 disposizioni del relativo regolamento di attuazione.
 Per  ogni  componente  della commissione possono essere
 previsti uno o piu' supplenti.
 Il parere della commissione e' dato per iscritto e deve
 essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
 Gli   accessi  della  commissione  sono  comunicati  al
 destinatario    del    provvedimento   finale,   che   puo'
 parteciparvi,  anche  mediante  proprio  rappresentante,  e
 presentare memorie e documenti.
 Per  l'esercizio  del  controllo  di  cui all'art. 141,
 primo   comma,   lettera  e),  il  presidente,  sentita  la
 commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli
 e,  comunque,  un  medico  delegato  dal  dirigente  medico
 dell'organo  sanitario  pubblico  di  base  competente  per
 territorio,  il  comandante  dei  Vigili  del  fuoco  o suo
 delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.».
 «Art.  142.  Relativamente  ai  locali  o agli impianti
 indicati  nel  presente  articolo  e  quando la commissione
 comunale  non  e'  istituita  o  le  sue  funzioni non sono
 esercitate  in  forma associata, ai compiti di cui al primo
 comma  dell'art. 141 provvede la commissione provinciale di
 vigilanza.
 La  commissione  provinciale  di  vigilanza e' nominata
 ogni tre anni dal prefetto ed e' composta:
 a) dal  prefetto  o  dal  vice  prefetto con funzioni
 vicarie, che la presiede;
 b) dal  questore  o  dal  vice  questore con funzioni
 vicarie;
 c) dal  sindaco  del  comune  in  cui si trova o deve
 essere  realizzato  il  locale  o  impianto  o  da  un  suo
 delegato;
 d) dal   dirigente   medico   dell'organo   sanitario
 pubblico  di  base competente per territorio o da un medico
 dallo stesso delegato;
 e) da    un   ingegnere   dell'organismo   che,   per
 disposizione   regionale,  svolge  le  funzioni  del  genio
 civile;
 f) dal  comandante provinciale dei Vigili del fuoco o
 suo delegato;
 g) da un esperto in elettrotecnica.
 Possono  essere  aggregati,  ove  occorra,  uno  o piu'
 esperti  in  acustica  o  in  altra  disciplina tecnica, in
 relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto
 da verificare.
 Possono  altresi'  far  parte,  su  loro  richiesta, un
 rappresentante   degli   esercenti   locali   di   pubblico
 spettacolo   e   un   rappresentante  delle  organizzazioni
 sindacali   dei   lavoratori   designati  dalle  rispettive
 organizzazioni   territoriali,   tra   persone   dotate  di
 comprovata e specifica qualificazione professionale.
 Per  ogni componente possono essere previsti uno o piu'
 supplenti,  anche al fine di istituire, all'occorrenza, due
 o piu' sezioni della commissione provinciale. Relativamente
 alla composizione delle sezioni, ferma restando la facolta'
 di  avvalersi  di  supplenti,  il questore puo' delegare un
 ufficiale  di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o
 comando  di polizia competente per territorio e l'ingegnere
 con  funzioni  del  genio civile puo' essere sostituito dal
 dirigente   dell'ufficio  tecnico  comunale  o  da  un  suo
 delegato.
 Il parere della commissione o della sezione e' dato per
 iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i
 componenti.
 Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo
 dell'art. 141-bis.
 Per  l'esercizio  del  controllo  di  cui all'art. 141,
 primo  comma,  lettera  e), la commissione provinciale puo'
 delegare  il  sindaco  o altro rappresentante del comune in
 cui  trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede
 avvalendosi    del    personale   specificamente   indicato
 dall'ottavo comma dell'art. 141-bis.
 Fuori  dei  casi  di  cui  al comma precedente e di cui
 all'art.  141,  secondo e terzo comma, la verifica da parte
 della  commissione  provinciale di cui al presente articolo
 e' sempre prescritta:
 a) nella   composizione   di   cui  al  primo  comma,
 eventualmente  integrata  con gli esperti di cui al secondo
 comma,  per  i  locali cinematografici o teatrali e per gli
 spettacoli   viaggianti   di  capienza  superiore  a  1.300
 spettatori  e  per  gli  altri  locali  o  gli impianti con
 capienza superiore a 5.000 spettatori;
 b) con  l'integrazione di cui all'art. 141-bis, terzo
 comma,  per  i parchi di divertimento e per le attrezzature
 da   divertimento   meccaniche   o   elettromeccaniche  che
 comportano  sollecitazioni  fisiche  degli spettatori o del
 pubblico   partecipante  ai  giochi  superiori  ai  livelli
 indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
 con il Ministro della sanita'.».
 -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 3, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, vedi nota all'art. 9.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 19. Vigilanza
 
 (art. 23, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
 
 1.   Il   Corpo   nazionale  esercita,  con  i  poteri  di  polizia amministrativa  e  giudiziaria,  la vigilanza sull'applicazione della normativa   di  prevenzione  incendi  in  relazione  alle  attivita', costruzioni,   impianti,   apparecchiature   e   prodotti   ad   essa assoggettati.  La  vigilanza  si realizza attraverso visite tecniche, verifiche  e  controlli  disposti  di  iniziativa dello stesso Corpo, anche  con  metodo  a  campione  o in base a programmi settoriali per categorie di attivita' o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di  potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attivita'  di  vigilanza,  il  Corpo nazionale puo' avvalersi di amministrazioni,   enti,  istituti,  laboratori  e  organismi  aventi specifica competenza.
 2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli e' consentito: l'accesso alle attivita', costruzioni ed impianti  interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di   fabbricazione,  immagazzinamento  e  uso  di  apparecchiature  e prodotti;   l'acquisizione   delle   informazioni   e  dei  documenti necessari;  il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attivita' necessaria all'esercizio della vigilanza.
 3.   Qualora   nell'esercizio  dell'attivita'  di  vigilanza  siano rilevate  condizioni  di  rischio,  l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a   carico  dei  soggetti  responsabili  delle  attivita',  il  Corpo nazionale  adotta,  attraverso  i  propri  organi, i provvedimenti di urgenza  per  la  messa  in sicurezza delle opere e da' comunicazione dell'esito  degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorita' competenti, ai fini degli atti  e  delle  determinazioni  da  assumere nei rispettivi ambiti di competenza.
 |  |  |  | Art. 20. Sanzioni penali e sospensione dell'attivita'
 
 (articoli  1, 5, commi 1 e 2, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 2, legge 26 luglio 1965, n. 966)
 
 1.  Chiunque,  in  qualita'  di  titolare  di  una  delle attivita' soggette  al  rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di  richiedere  il  rilascio o il rinnovo del certificato medesimo e' punito  con  l'arresto  sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582   euro,  quando  si  tratta  di  attivita'  che  comportano  la detenzione  e  l'impiego  di  prodotti  infiammabili,  incendiabili o esplodenti,  da  cui  derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita'  della  vita  e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall'articolo 16, comma 1.
 2.  Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio  o  del  rinnovo  del  certificato  di  prevenzione incendi, attesti  fatti non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da tre  mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena  si  applica  a  chi  falsifica  o  altera  le  certificazioni e dichiarazioni medesime.
 3.  Ferme  restando  le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti,  il  prefetto  puo'  disporre  la sospensione dell'attivita' nelle  ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i   servizi  di  vigilanza  nei  locali  di  pubblico  spettacolo  ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di  pubblico  per  i  quali  i  servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione e' disposta fino all'adempimento dell'obbligo.
 |  |  |  | Art. 21. Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi
 
 (articoli  10  e 11 decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
 
 1.  Nell'ambito  del Dipartimento e' istituito il Comitato centrale tecnico-scientifico  per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo  e  propositivo sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
 a)  concorre  all'elaborazione  e  esprime  il parere preliminare sulle  norme  tecniche e procedurali di prevenzione incendi e su ogni altra questione inerente alla prevenzione incendi ad esso rimessa;
 b) propone agli organi del Dipartimento l'effettuazione di studi, ricerche,  progetti  e  sperimentazioni  e  l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre  amministrazioni,  istituti,  enti  e aziende, anche di rilievo internazionale.
 2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica da emanare a norma dell'articolo  17,  comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  dell'interno,  sono  dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato.
 
 
 
 Nota all'art. 21:
 -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 1, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, vedi nota all'art. 8.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 22. Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi
 
 (articolo  19,  decreto  legislativo 17 agosto 1999, n. 334; articolo 19, lettera c), e articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
 
 1.  Nell'ambito  di  ciascuna  Direzione  regionale  dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico e della difesa civile e' istituito un Comitato  tecnico  regionale per la prevenzione incendi, quale organo tecnico   consultivo  territoriale  sulle  questioni  riguardanti  la prevenzione  degli  incendi.  Il  Comitato  svolge  in  particolare i seguenti compiti:
 a)  su  richiesta  dei  Comandi provinciali dei vigili del fuoco, esprime  la  valutazione  sui  progetti  e  designa  gli  esperti per l'effettuazione  delle  visite tecniche, nell'ambito dei procedimenti di  rilascio  del  certificato  di  prevenzione  incendi  riguardanti insediamenti industriali ed attivita' di tipo complesso;
 b) esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa   di   prevenzione  incendi  inoltrate  in  relazione  agli insediamenti  o  impianti le cui attivita' presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa.
 2.  Fino all'emanazione da parte delle regioni della disciplina per l'esercizio  delle  competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti  ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112,  il  Comitato,  nella composizione integrata prevista dall'articolo  19  del  decreto  legislativo  17 agosto 1999, n. 334, provvede  a svolgere l'istruttoria per gli stabilimenti soggetti alla presentazione  del  rapporto  di  sicurezza  indicati nell'articolo 8 dello  stesso  decreto  legislativo n. 334 del 1999 ed a formulare le relative conclusioni.
 3.   Con   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  di  cui all'articolo  21, comma 2, sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato di cui al comma 1.
 
 
 
 Note all'art. 22:
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  72  del  decreto
 legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
 «Art. 72 (Attivita' a rischio di incidente rilevante) -
 1. Sono conferite alle regioni le competenze amministrative
 relative  alle  industrie  soggette  agli  obblighi  di cui
 all'art.  4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
 17 maggio   1988,   n.  175,  l'adozione  di  provvedimenti
 discendenti  dall'istruttoria  tecnica,  nonche' quelle che
 per  elevata  concentrazione  di  attivita'  industriali  a
 rischio  di  incidente  rilevante  comportano l'esigenza di
 interventi    di   salvaguardia   dell'ambiente   e   della
 popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al
 verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente
 articolo.
 2.  Le regioni provvedono a disciplinare la materia con
 specifiche  normative  ai  fini del raccordo tra i soggetti
 incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del
 territorio e della popolazione.
 3.   Il   trasferimento  di  cui  al  comma  1  avviene
 subordinatamente  all'adozione  della  normativa  di cui al
 comma   2,   previa   attivazione   dell'Agenzia  regionale
 protezione  ambiente  di  cui  all'art. 3 del decreto-legge
 4 dicembre  1993,  n.  496,  convertito,  con modificazioni
 dalla  legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo
 di  programma  tra  Stato  e  regione  per  la verifica dei
 presupposti  per lo svolgimento delle funzioni, nonche' per
 le procedure di dichiarazione.».
 - Si riporta il testo degli articoli 8 e 19 del decreto
 legislativo   17 agosto  1999,  n.  334  (Attuazione  della
 direttiva  96/82/CE  relativa  al controllo dei pericoli di
 incidenti   rilevanti  connessi  con  determinate  sostanze
 pericolose):
 «Art.   8   (Rapporto  di  sicurezza).  -  1.  Per  gli
 stabilimenti  in  cui  sono presenti sostanze pericolose in
 quantita'    uguali   o   superiori   a   quelle   indicate
 nell'allegato  I,  parti  1  e  2, colonna 3, il gestore e'
 tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.
 2.  Il  rapporto  di  sicurezza  di  cui  il  documento
 previsto  all'art.  7,  comma  1, e' parte integrante, deve
 evidenziare che:
 a) e'  stato  adottato  il  sistema di gestione della
 sicurezza;
 b) i  pericoli  di  incidente  rilevante  sono  stati
 individuati  e sono state adottate le misure necessarie per
 prevenirli  e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per
 l'ambiente;
 c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la
 manutenzione  di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura
 e  infrastruttura,  connessi  con  il  funzionamento  dello
 stabilimento,  che  hanno  un  rapporto  con  i pericoli di
 incidenti  rilevante  nello  stesso,  sono sufficientemente
 sicuri  e  affidabili; per gli stabilimenti di cui all'art.
 14, comma 6, anche le misure complementari ivi previste;
 d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni
 e  sono  stati  forniti  all'autorita'  competente  di  cui
 all'art. 20 gli elementi utili per l'elaborazione del piano
 d'emergenza   esterno   al   fine  di  prendere  le  misure
 necessarie in caso di incidente rilevante.
 3.  Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene
 almeno  i  dati  di  cui  all'allegato  II  ed  indica, tra
 l'altro,  il  nome  delle  organizzazioni partecipanti alla
 stesura  del  rapporto.  Il  rapporto di sicurezza contiene
 inoltre  l'inventario  aggiornato delle sostanze pericolose
 presenti  nello  stabilimento,  nonche' le informazioni che
 possono   consentire   di   prendere  decisioni  in  merito
 all'insediamento  di  nuovi stabilimenti o alla costruzione
 di insediamenti attorno agli stabilimenti gia' esistenti.
 4.  Con  uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente,
 di  concerto  con  i Ministri dell'interno, della sanita' e
 dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, sentita
 la  Conferenza  Stato-regioni,  sono  definiti,  secondo le
 indicazioni  dell'allegato II e tenuto conto di quanto gia'
 previsto  nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni
 per  la  redazione  del rapporto di sicurezza i criteri per
 l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi
 tipi  di  incidenti,  nonche'  i criteri di valutazione del
 rapporto  medesimo;  fino  all'emanazione  di  tali decreti
 valgono,  in  quanto applicabili, le disposizioni di cui ai
 decreti  ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 12 del
 decreto  del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
 175, e successive modifiche.
 5.  Al  fine  di  semplificare  le  procedure e purche'
 ricorrano   tutti   i  requisiti  prescritti  dal  presente
 articolo,  rapporti  di sicurezza analoghi o parti di essi,
 predisposti  in  attuazione  di  altre  norme di legge o di
 regolamenti   comunitari,  possono  essere  utilizzati  per
 costituire il rapporto di sicurezza.
 6.  Il  rapporto  di sicurezza e' inviato all'autorita'
 competente  preposta  alla  valutazione  dello stesso cosi'
 come previsto all'art. 21, entro i seguenti termini:
 a) per  gli  stabilimenti  nuovi,  prima  dell'inizio
 dell'attivita';
 b) per  gli  stabilimenti  esistenti,  entro  un anno
 dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
 c) per  gli  stabilimenti  preesistenti, non soggetti
 alle  disposizioni  del citato decreto del Presidente della
 Repubblica  n.  175  del 1988, entro due anni dalla data di
 entrata in vigore del presente decreto;
 d) in occasione del riesame periodico di cui al comma
 7, lettere a) e b).
 7.  Il  gestore  fermo  restando  l'obbligo  di riesame
 biennale  di  cui  all'art. 7, comma 4, deve riesaminare il
 rapporto di sicurezza:
 a) almeno ogni cinque anni;
 b) nei casi previsti dall'art. 10;
 c) in   qualsiasi  altro  momento,  a  richiesta  del
 Ministero   dell'ambiente,  eventualmente  su  segnalazione
 della   regione   interessata,   qualora   fatti  nuovi  lo
 giustifichino,  o  in considerazione delle nuove conoscenze
 tecniche  in  materia  di  sicurezza derivanti dall'analisi
 degli   incidenti,   o,   in   misura  del  possibile,  dei
 semincidenti  o  dei  nuovi  sviluppi  delle conoscenze nel
 campo  della  valutazione  dei  pericoli  o  a  seguito  di
 modifiche  legislative  o  delle  modifiche  degli allegati
 previste all'art. 15, comma 2.
 8.  Il  gestore  deve  comunicare  immediatamente  alle
 autorita'  di  cui al comma 6 se il riesame del rapporto di
 sicurezza  di  cui  al comma 7 comporti o meno una modifica
 dello stesso.
 9.   Ai  fini  dell'esercizio  della  facolta'  di  cui
 all'art.  22,  comma  2, il gestore predispone una versione
 del   rapporto   di  sicurezza,  priva  delle  informazioni
 riservate,  da  trasmettere  alla  regione territorialmente
 competente ai fini dell'accessibilita' al pubblico.
 10.  Il  Ministero  dell'ambiente,  quando  il  gestore
 comprova    che   determinate   sostanze   presenti   nello
 stabilimento  o  che una qualsiasi parte dello stabilimento
 stesso  si  trovano  in condizioni tali da non poter creare
 alcun   pericolo   di   incidente  rilevante,  dispone,  in
 conformita'   ai   criteri  di  cui  all'allegato  VII,  la
 limitazione  delle  informazioni  che  devono  figurare nel
 rapporto   di   sicurezza  ala  prevenzione  dei  rimanenti
 pericoli  di  incidenti  rilevanti e alla limitazione delle
 loro  conseguenze  per  l'uomo  e  per  l'ambiente, dandone
 comunicazione  alle  autorita' destinatarie del rapporto di
 sicurezza.
 11.   Il   Ministero   dell'ambiente   trasmette   alla
 Commissione  europea  l'elenco degli stabilimenti di cui al
 comma   10   e   le  motivazioni  della  limitazione  delle
 informazioni.».
 «Art.  19  (Composizione  e  funzionamento del Comitato
 tecnico    regionale   o   interregionale).   -   1.   Fino
 all'emanazione  da  parte delle regioni della disciplina di
 cui  all'art.  18,  il  comitato  tecnico regionale, di cui
 all'art.  20  del  decreto  del Presidente della Repubblica
 29 luglio  1982, n. 577, provvede a svolgere le istruttorie
 per   gli  stabilimenti  soggetti  alla  presentazione  del
 rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 8 e a formulare le
 relative conclusioni con le modalita' previste all'art. 21.
 2.  Ai  fini dell'espletamento dei compiti previsti dal
 comma  1 il Comitato e' integrato, nei limiti delle risorse
 finanziarie    previste    dalla    legislazione   vigente,
 decreto-legge  comandante  provinciale dei Vigili del fuoco
 competente  per  territorio,  ove  non sia gia' componente,
 nonche'  da  soggetti  dotati  di  specifica competenza nel
 settore e, precisamente:
 a) due  rappresentanti  dell'Agenzia regionale per la
 protezione  dell'ambiente  territorialmente competente, ove
 costituita;
 b) due  rappresentanti  del  dipartimento  periferico
 dell'ISPESL territorialmente competenti;
 c) un  rappresentante  della regione territorialmente
 competente;
 d) un rappresentante della provincia territorialmente
 competente;
 e) un  rappresentante  della  comune territorialmente
 competente.
 3.   Per   ogni  componente  titolare  e'  nominato  un
 supplente.
 4.   Il  Comitato  e'  costituito  validamente  con  la
 presenza   dei  due  terzi  dei  componenti  e  delibera  a
 maggioranza dei presenti.
 5.    Il   Comitato   puo'   avvalersi   del   supporto
 tecnico-scientifico   di   enti   e  istituzioni  pubbliche
 competenti.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 23. Oneri per l'attivita' di prevenzione incendi
 
 (articolo  1,  legge  26  luglio  1965,  n. 966 articolo 18, legge 10 agosto 2000, n. 246)
 
 1.  I servizi relativi alle attivita' di prevenzione incendi di cui all'articolo  14,  comma  2,  sono  effettuati  dal Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto disposto nel comma 2.
 2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le attivita' di   prevenzione  incendi  rese  a  titolo  gratuito  e  stabiliti  i corrispettivi  per  i  servizi  di prevenzione incendi effettuati dal Corpo   nazionale.   L'aggiornamento  delle  tariffe  e'  annualmente rideterminato  sulla  base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
 3.  I  decreti  di  cui  al comma 2 prevedono, quanto ai servizi di vigilanza   antincendio,  che  l'onere  finanziario  per  i  soggetti beneficiari sia determinato su base oraria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie.
 |  |  |  | Art. 24. Interventi di soccorso pubblico
 
 (articoli  24, 25 e 30, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articoli 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 11, legge 24 febbraio 1992, n.  225;  articoli 3, 7, comma 3, lettera a), legge 21 novembre 2000, n. 353; articolo 52, legge 28 dicembre 2001, n. 448)
 
 1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumita' delle persone  e  l'integrita'  dei  beni,  assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i  quali  siano  richieste  professionalita'  tecniche  anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine  effettua  studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore.
 2.  Sono  compresi  tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale:
 a)  l'opera  tecnica  di  soccorso  in  occasione  di incendi, di incontrollati  rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale,  di  frane,  di  piene, di alluvioni o di altra pubblica calamita';
 b) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia   nucleare   e  dall'uso  di  sostanze  batteriologiche, chimiche e radiologiche.
 3. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale, di  cui  al comma 2, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessita'.
 4. In caso di eventi di protezione civile, il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile  ai  sensi  dell'articolo  11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e assicura, nell'ambito delle proprie competenze tecniche di cui all'articolo  1,  la  direzione  degli  interventi  tecnici  di primo soccorso  nel  rispetto  dei  livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione.
 5.   Il  Corpo  nazionale,  nell'ambito  delle  proprie  competenze istituzionali, in materia di difesa civile:
 a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da  eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;
 b)  concorre  alla preparazione di unita' antincendi per le Forze armate;
 c)   concorre   alla   predisposizione   dei  piani  nazionali  e territoriali di difesa civile;
 d)    provvede    all'approntamento    dei    servizi    relativi all'addestramento e all'impiego delle unita' preposte alla protezione della  popolazione  civile, ivi compresa l'attivita' esercitativa, in caso di eventi bellici;
 e)  partecipa,  con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile.
 6.  Ferme  restando  le  competenze  delle  regioni, delle province autonome  e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi,  di  cui  all'articolo  7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano,  al  ricorrere  delle  condizioni  di cui al comma 1, gli interventi   tecnici  urgenti  di  propria  competenza  diretti  alla salvaguardia  dell'incolumita'  delle  persone  e dell'integrita' dei beni.  Sulla  base  di  preventivi  accordi  di  programma,  il Corpo nazionale  pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e  personale  per  gli  interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi.  Gli  accordi  di  programma  sono  conclusi  tra  il Corpo nazionale  e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni.
 7.  Il  Corpo  nazionale  dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al comma  1,  della  componente  aerea,  nautica,  di  sommozzatori e di esperti  appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonche' di reti di telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il rilevamento  della radioattivita' e di ogni altra risorsa tecnologica ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto.
 
 
 
 Note all'art. 24:
 -  Per  il  testo  dell'art. 11 della legge 24 febbraio
 1992, n. 225, vedi nota all'art. 1.
 - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3, della legge
 21 novembre  2000,  n.  353  (Legge  quadro  in  materia di
 incendi boschivi):
 
 «3.  Le  regioni  programmano  la lotta attiva ai sensi
 dell'art.  3,  commi  1  e  3,  lettera h), e assicurano il
 coordinamento   delle  proprie  strutture  antincendio  con
 quelle  statali  istituendo e gestendo con una operativita'
 di  tipo  continuativo  nei  periodi  a rischio di incendio
 boschivo  le  sale  operative  unificate permanenti (SOUP),
 avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri
 mezzi  aerei  di  supporto  all'attivita'  delle  squadre a
 terra:
 a) di  risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale
 dei  vigili  del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in
 base ad accordi di programma;
 b) di  personale  appartenente  ad  organizzazioni di
 volontariato,  riconosciute  secondo  la vigente normativa,
 dotato   di   adeguata   preparazione  professionale  e  di
 certificata   idoneita'   fisica  qualora  impiegato  nelle
 attivita' di spegnimento del fuoco;
 c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e
 delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta
 e    urgente    necessita',   richiedendoli   all'Autorita'
 competente  che ne potra' disporre l'utilizzo in dipendenza
 delle proprie esigenze;
 d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi
 di programma.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 25. Oneri per i servizi di soccorso pubblico
 
 (articolo  1,  legge  26  luglio  1965,  n. 966 articolo 18, legge 10 agosto 2000, n. 246)
 
 1.  I  servizi  di  soccorso  pubblico resi dal Corpo nazionale non comportano   oneri  finanziari  per  il  soggetto  o  l'ente  che  ne beneficia.  Qualora  non sussista un imminente pericolo di danno alle persone  o  alle cose e ferme restando la priorita' delle esigenze di soccorso  pubblico, il soggetto o l'ente che richiede l'intervento e' tenuto  a  corrispondere  un corrispettivo al Ministero dell'interno. Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe si provvede con il decreto di cui all'articolo 23, comma 2.
 |  |  |  | Art. 26. Soccorso aeroportuale e portuale
 
 (articoli 1, 2 e 10, legge 13 maggio 1940, n. 690; articolo 1, comma 1, lettera b), e comma  2,  legge 13 maggio 1961, n. 469; articoli 1,
 2, 3, legge 23 dicembre 1980, n. 930)
 
 1.  Il  Corpo  nazionale  assicura con personale, mezzi e materiali propri  il  servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi per il traffico aereo civile negli aeroporti civili e militari aperti al  traffico  commerciale ed assume la direzione tecnica dei relativi interventi,  secondo  la  normativa dell'aviazione civile applicabile agli aeroporti nazionali.
 2.  Con regolamento di cui all'articolo 17, comma l, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli aeroporti civili e militari aperti  al  traffico  commerciale  in  cui  il Corpo nazionale svolge direttamente  i  servizi  di  soccorso  pubblico  e di contrasto agli incendi.
 3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, sono apportate le modificazioni  all'elencazione  degli  aeroporti individuati ai sensi del comma 2.
 4.  Negli  aeroporti  diversi  da  quelli  indicati  dal comma 2 il servizio  di  soccorso  pubblico  e  di  contrasto  agli  incendi  e' assicurato dal titolare della concessione della gestione aeroportuale o   altro   soggetto   autorizzato   dall'ENAC.   Ferme  restando  le disposizioni  del  codice della navigazione, con decreto del Ministro dell'interno  sono  disciplinate  le  modalita' per l'istituzione del servizio, nonche' fissati i requisiti e le caratteristiche per il suo svolgimento  e  le  procedure  per  il  rilascio  delle  abilitazioni previste dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.
 5.  Il  Corpo  nazionale  assicura, con personale mezzi e materiali propri,  il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo delle navi e dei galleggianti, assumendone la direzione tecnica, fatto salvo il potere di  coordinamento  degli  altri  servizi  portuali  di  sicurezza, di polizia  e  di  soccorso  che fanno capo al comandante del porto. Con regolamento  di  cui  all'articolo 17, comma l, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  si  provvede  alla classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del servizio e se ne disciplinano le modalita'.
 6.  Fino  all'emanazione  dei regolamenti di cui al comma 2 e 5, da adottarsi,  su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997, n. 281, continuano ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso  aeroportuale, le disposizioni di cui alle leggi 23 dicembre 1980,  n. 930, e 2 dicembre 1991, n. 384, nonche', per quanto attiene al  soccorso portuale, le disposizioni della legge 13 maggio 1940, n. 690.
 
 
 
 Note all'art. 26:
 -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 1, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, vedi nota all'art. 8.
 -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge
 23 dicembre  1980,  n.  930  (Norme  sui servizi antincendi
 negli  aeroporti  e  sui  servizi  di  supporto  tecnico ed
 amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del
 fuoco):
 «Art. 3. - Negli aeroporti non compresi nella tabella A
 l'espletamento  del  servizio  antincendi  e' assicurato, a
 proprie  cure  e  spese,  dai titolari della licenza di cui
 all'art.  788  del codice della navigazione i quali abbiano
 la   loro  base  operativa  nell'aeroporto,  o  dagli  enti
 pubblici  o  privati che abbiano in gestione l'aerostazione
 passeggeri  o  merci, con personale in possesso di apposita
 abilitazione,   rilasciata   dall'ispettore   regionale   o
 interregionale  dei  vigili  del  fuoco previo accertamento
 della  sussistenza  di adeguati requisiti di idoneita' e di
 capacita'   tecnica.  Le  modalita'  per  il  conseguimento
 dell'abilitazione  sono  stabilite con decreto del Ministro
 dell'interno. Le spese per l'addestramento del personale ai
 fini  del conseguimento dell'abilitazione sono a carico dei
 titolari o degli enti sopra indicati.
 Nel  caso  in  cui in un medesimo aeroporto l'attivita'
 aerea   sia   gestita   da   piu'   enti,  questi  dovranno
 consorziarsi   ai   fini   dell'espletamento   dei  servizi
 antincendi.
 Il Ministero dell'interno determina la dotazione minima
 di  personale  e  la  consistenza  e le caratteristiche dei
 mezzi  da adibire al servizio antincendi negli aeroporti di
 cui al primo comma.
 La  responsabilita' della regolarita' e dell'efficienza
 dei  servizi  antincendi nell'ambito dell'aeroporto compete
 al titolare della licenza o all'ente di cui al primo comma.
 Ove,  in  sede  dell'accertamento all'atto dell'attivazione
 del   servizio   antincendi,   il   Ministero  dell'interno
 riscontri  inadempienze  o  difformita'  rispetto  a quanto
 stabilito con le determinazioni di cui al precedente comma,
 non  si  fara'  luogo  all'emanazione  di  apposito decreto
 ministeriale istitutivo del servizio antincendi.
 Nel   caso   che  la  prestazione  del  servizio  venga
 effettuata  in favore di terzi, a questi sara' richiesto un
 corrispettivo la cui tariffa e' sottoposta all'approvazione
 del Ministero dei trasporti quando il servizio stesso viene
 richiesto   nel   prevalente   interesse  del  privato.  Le
 prestazioni  in  favore  degli aeromobili appartenenti allo
 Stato sono effettuate gratuitamente.».
 -  Per  il  testo  dell'art.  8 del decreto legislativo
 28 agosto 1997, n. 281, vedi nota alle premesse.
 -  La  legge  2 dicembre  1991, n. 384 reca: «Modifiche
 alla  legge  23 dicembre  1980,  n.  930, recante norme sui
 servizi antincendi negli aeroporti».
 -  Per  l'argomento della legge 13 maggio 1940, n. 690,
 vedi nota all'art. 14.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 27. Introiti derivanti da servizi a pagamento
 
 (articolo  3,  comma  2,  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609)
 
 1.  Gli  introiti  derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale   sono   versati   alla  competente  sezione  di  tesoreria provinciale   dello   Stato   ed   affluiscono   ad  apposita  unita' previsionale  di  base  dello  stato  di previsione dell'entrata, per essere  riassegnati alla pertinente unita' previsionale di base della spesa  del Ministero dell'interno. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento e dall'attivita' di addestramento e formazione svolta dal Corpo  nazionale,  ai  sensi  del  comma  4  dell'articolo  17,  sono destinati  ad incrementare il fondo unico di amministrazione relativo al  personale  del Corpo. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della  legge 15 novembre 1973, n. 734, e dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
 
 
 
 Note all'art. 27:
 -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  8  della  legge
 15 novembre   1973,  n.  734  (Concessione  di  un  assegno
 perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione
 di indennita' particolari):
 «Art.  8.  -  In  relazione  ai  versamenti affluiti in
 Tesoreria  delle somme dovute da enti e da privati ai sensi
 della  legge  26 luglio  1965, n. 966, per taluni servizi e
 prestazioni  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
 Centro  studi  ed  esperienze, con decreti del Ministro del
 tesoro saranno disposte assegnazioni di fondi, nella misura
 del 20 per cento delle somme versate in base alla tabella 1
 allegata  alla  indicata legge n. 966, a favore di apposito
 capitolo   dello   stato  di  previsione  della  spesa  del
 Ministero  dell'interno per essere destinate all'assistenza
 dei  figli  del  personale appartenente al citato Corpo, da
 effettuarsi per il tramite dell'apposita opera nazionale di
 assistenza.
 Al personale direttivo, esclusi i dirigenti, e a quello
 di  concetto  del  ruolo  tecnico  dei servizi antincendi e
 della  protezione  civile  che  effettuino  i  servizi e le
 prestazioni di cui al primo comma fuori di turni ordinari e
 straordinari possono essere corrisposti compensi per lavoro
 straordinario  anche  in eccedenza ai limiti previsti dalle
 vigenti  disposizioni,  entro  un limite di spesa annua non
 superiore  alla  differenza  tra  l'importo della quota dei
 proventi  loro  attribuita nell'anno 1972, per i servizi di
 cui   al   primo   comma,  e  la  spesa  sostenuta  per  la
 corresponsione  del  trattamento di missione e dell'assegno
 perequativo pensionabile.».
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  43  della  legge
 27 dicembre  1997,  n.  449  (Misure per la stabilizzazione
 della finanza pubblica):
 «Art.  43  (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di
 collaborazione,   convenzioni   con   soggetti  pubblici  o
 privati,  contributi dell'utenza per i servizi pubblici non
 essenziali e misure di incentivazione della produttivita) -
 1.  Al  fine  di favorire l'innovazione dell'organizzazione
 amministrativa  e  di realizzare maggiori economie, nonche'
 una  migliore  qualita'  dei servizi prestati, le pubbliche
 amministrazioni     possono    stipulare    contratti    di
 sponsorizzazione  ed accordi di collaborazione con soggetti
 privati  ed  associazioni,  senza fini di lucro, costituite
 con atto notarile.
 2.  Le  iniziative  di  cui  al  comma  1 devono essere
 dirette  al  perseguimento  di  interessi  pubblici, devono
 escludere  forme  di conflitto di interesse tra l'attivita'
 pubblica  e  quella privata e devono comportare risparmi di
 spesa  rispetto  agli  stanziamenti  disposti.  Per le sole
 amministrazioni  dello  Stato  una quota dei risparmi cosi'
 ottenuti, pari al 5 per cento, e' destinata ad incrementare
 gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei
 dirigenti  appartenenti al centro di responsabilita' che ha
 operato  il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta
 nelle  disponibilita'  di  bilancio  della amministrazione.
 Tali  quote  sono  versate  all'entrata  del bilancio dello
 Stato  per  essere  riassegnate, per le predette finalita',
 con  decreti  del Ministro del tesoro, del bilancio e della
 programmazione  economica.  La  rimanente somma costituisce
 economia  di  bilancio.  La  presente  disposizione  non si
 applica  nei  casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi
 di  collaborazione  sono  diretti  a finanziare interventi,
 servizi  o  attivita'  non  inseriti nei programmi di spesa
 ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari
 disposizioni  in  tema di sponsorizzazioni ed accordi con i
 privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed
 ambientali   e   dello   spettacolo,   nonche'  ogni  altra
 disposizione speciale in materia.
 3.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1  le amministrazioni
 pubbliche   possono   stipulare  convenzioni  con  soggetti
 pubblici  o  privati  dirette  a fornire, a titolo oneroso,
 consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.
 Il  50  per  cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi,
 ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di
 bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che
 non  si  applica alle amministrazioni dei beni culturali ed
 ambientali  e  dello  spettacolo,  sono  definite  ai sensi
 dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
 4. Con uno o piu' regolamenti, da emanare entro novanta
 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
 legge,   le   pubbliche   amministrazioni   individuano  le
 prestazioni,   non   rientranti   tra  i  servizi  pubblici
 essenziali   o   non   espletate   a  garanzia  di  diritti
 fondamentali,  per  le  quali  richiedere  un contributo da
 parte  dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto.
 Per  le  amministrazioni  dello Stato, anche ad ordinamento
 autonomo, si provvede ai sensi dell'art. 17, comma 3, legge
 23 agosto   1988,  n.  400,  con  regolamenti  emanati  dal
 Ministro  competente,  di  concerto  con il Ministro per la
 funzione  pubblica  e  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
 bilancio  e  della  programmazione economica, sulla base di
 criteri  generali  deliberati dal Consiglio dei Ministri; i
 regolamenti  sono  emanati  entro  novanta  giorni  da tale
 deliberazione.  Per  tali amministrazioni gli introiti sono
 versati  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere
 riassegnati,  in misura non superiore al 30 per cento, alla
 corrispondente unita' previsionale di base del bilancio per
 incrementare  le  risorse relative all'incentivazione della
 produttivita'   del   personale  e  della  retribuzione  di
 risultato    dei   dirigenti   assegnati   ai   centri   di
 responsabilita' che hanno effettuato la prestazione.
 5.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  1998,  i
 titolari   dei  centri  di  responsabilita'  amministrativa
 definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire
 in  ciascun  esercizio  ed  accantonano,  nel  corso  della
 gestione,  una  quota delle previsioni iniziali delle spese
 di  parte  corrente,  sia  in  termini di competenza che di
 cassa,  aventi  natura non obbligatoria, non inferiore al 2
 per  cento.  La meta' degli importi costituisce economia di
 bilancio;  le  rimanenti  somme sono destinate, nell'ambito
 della  medesima unita' previsionale di base di bilancio, ad
 incrementare  le  risorse relative all'incentivazione della
 produttivita'   del   personale  e  della  retribuzione  di
 risultato    dei   dirigenti,   come   disciplinate   dalla
 contrattazione  di comparto. Per l'amministrazione dei beni
 culturali  e  ambientali l'importo che costituisce economia
 di  bilancio  e'  pari  allo  0,50  per  cento  della quota
 accantonata  ai sensi del presente comma; l'importo residuo
 e'   destinato   ad   incrementare   le   risorse  relative
 all'incentivazione  della  produttivita' del personale e le
 retribuzioni  di  risultato  del  personale dirigente della
 medesima amministrazione.
 6.  Per  il  Ministero della difesa, le disposizioni di
 cui  al  comma  5  non  si applicano alle spese di cui alle
 unita' previsionali di base «ammodernamento e rinnovamento»
 (funzionamento),   nonche'   alle   spese,   specificamente
 afferenti  alle  infrastrutture multinazionali NATO, di cui
 alla  unita'  previsionale  di  base  «accordi ed organismi
 internazionali»  (interventi),  di pertinenza del centro di
 responsabilita' «Bilancio e affari finanziari».
 7.  Per le Amministrazioni di cui all'art. 2, commi 4 e
 5,  del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29, le
 risorse   di   cui   ai   commi   2,   4   e   5  destinate
 all'incentivazione della produttivita' ed alla retribuzione
 di risultato sono altresi' destinate, nelle misure e con le
 modalita'   determinate  con  decreto  del  Presidente  del
 Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   dei  Ministri
 interessati,  in  analogia alle ripartizioni operate per il
 personale  del  «comparto  Ministeri»,  ad  incrementare le
 somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui
 al  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'art.
 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 28. Norme in materia di amministrazione e contabilita'
 
 (articolo  5,  decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  novembre  1996, n. 609; decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550)
 
 1.  Con  regolamento  da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della  legge  23  agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, su proposta del Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e finanze,  sono emanate le norme di amministrazione e contabilita' del Corpo  nazionale, anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello  Stato,  allo  scopo di conseguire obbiettivi di snellimento ed accelerazione  delle  procedure,  per  l'acquisto  dei  beni e per la prestazione   dei   servizi   necessari  a  garantire  la  permanente efficienza  degli  interventi  di soccorso tecnico urgente. Fino alla data  di  entrata  in  vigore  di  tale  regolamento  si applicano le disposizioni  di  cui  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 16 dicembre  1999,  n.  550,  e  successive  modificazioni,  recante  il regolamento  per l'amministrazione e contabilita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 2.  Per quanto non previsto nel regolamento da emanare ai sensi del comma  1  e  nel  decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999,  n.  550,  continuano  a  trovare  applicazione  il decreto del Presidente  della  Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, e la legge e il regolamento  di  contabilita'  di  Stato,  di cui al regio decreto 18 novembre  1923, n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.
 
 
 
 Note all'art. 28:
 -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 1, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, vedi note all'art. 8.
 -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
 16 dicembre  1999,  n.  550 reca «Regolamento recante norme
 per l'amministrazione e la contabilita' del Corpo nazionale
 dei vigili del fuoco».
 -  Per  l'argomento  del  decreto  del Presidente della
 Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, vedi nota all'art. 26.
 -  Il  regio  decreto  18 novembre  1923, n. 2440 reca:
 «Nuove  disposizioni  sull'amministrazione del patrimonio e
 sulla contabilita' generale dello Stato».
 -   Il  regio  decreto  23 maggio  1924,  n.  827  reca
 «Regolamento  per l'amministrazione del patrimonio e per la
 contabilita' generale dello Stato».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 29. Materiali e caserme
 
 (articoli  20  e  21,  legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articolo 107, legge  13  maggio  1961,  n.  469;  articolo  13,  comma 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109)
 
 1. Il Ministero dell'interno fornisce le caserme e gli altri locali necessari  ai  servizi  di  istituto del Corpo nazionale, fatto salvo quanto  previsto  dalle  vigenti  disposizioni in materia di servizio antincendio negli aeroporti.
 2.  I  progetti  relativi  alla  costruzione  e  all'adattamento di immobili  da destinare ai servizi di istituto di cui al comma 1, sono approvati  dal  Ministero  dell'interno;  ad essi e' riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza ed indifferibilita'.
 3.  Il  materiale  destinato al servizio antincendio ed al soccorso tecnico,  compreso  il  materiale  delle  officine e dei laboratori e quello  di  casermaggio  e di mobilio, e' di proprieta' del Ministero dell'interno,  con  esclusione del materiale concesso dalle regioni a titolo di comodato.
 4.  L'immatricolazione degli automezzi e degli aeromobili del Corpo nazionale  curata  dal  Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 138  del  codice  della  strada  e dell'articolo 748 del codice della navigazione.
 
 
 
 Note all'art. 29:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  138  del  decreto
 legislativo  30 aprile  1992,  n.  285  (Nuovo codice della
 strada):
 «Art.  138  (Veicoli e conducenti delle Forze armate) -
 1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei
 veicoli   di  loro  dotazione  agli  accertamenti  tecnici,
 all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di
 circolazione e delle targhe di riconoscimento.
 2.  I  veicoli  delle  Forze armate, qualora eccedono i
 limiti  di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti,
 per   circolare   sulle   strade   non   militari,  di  una
 autorizzazione  speciale  che  viene rilasciata dal comando
 militare  sentiti  gli  enti  competenti,  conformemente  a
 quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale scorta
 provvede il predetto comando competente.
 3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi
 del personale in servizio:
 a) all'addestramento,       all'individuazione      e
 all'accertamento  dei  requisiti  necessari  per  la guida,
 all'esame di idoneita' e al rilascio della patente militare
 di  guida,  che  abilita  soltanto  alla  guida dei veicoli
 comunque in dotazione delle Forze armate;
 b) al  rilascio  dei certificati di abilitazione alle
 mansioni  di insegnante di teoria e di istruttore di scuola
 guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a).
 4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui
 al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente
 titolo.
 5.  Coloro  che sono muniti di patente militare possono
 ottenere,  senza sostenere l'esame di idoneita', la patente
 di   guida  per  veicoli  delle  corrispondenti  categorie,
 secondo  la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero
 delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il
 Ministero  della  difesa,  sempreche'  la  richiesta  venga
 presentata   per  il  tramite  dell'autorita'  dalla  quale
 dipendono  durante  il  servizio  o non oltre un anno dalla
 data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
 6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore
 di  guida  militare puo' ottenere la conversione in analogo
 certificato  di  abilitazione ad istruttore di guida civile
 senza  esame e secondo le modalita' stabilite dal Ministero
 delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,  purche'  gli
 interessati  ne facciano richiesta entro un anno dalla data
 del congedo o dalla cessazione dal servizio.
 7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere
 reimmatricolati  con  targa  civile previo accertamento dei
 prescritti requisiti.
 8.  Le  caratteristiche  delle targhe di riconoscimento
 dei  veicoli  a motore o da essi trainati in dotazione alle
 Forze  armate  sono stabilite d'intesa tra il Ministero dal
 quale  dipendono  l'arma  o  il  corpo e il Ministero delle
 infrastrutture e dei trasporti.
 9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto
 stradale   di   materie  radioattive  e  fissili  speciali,
 mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure
 di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.
 10. In ragione della pubblica utilita' del loro impiego
 in  servizi  di  istituto,  i mezzi di trasporto collettivo
 militare,   appartenenti  alle  categorie  M2  e  M3,  sono
 assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.
 11.  Le  disposizioni  del  presente  art. si applicano
 anche  ai  veicoli  e ai conducenti della Polizia di Stato,
 della   Guardia   di   finanza,   del   Corpo   di  Polizia
 penitenziaria,  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco,
 dei  Corpi  dei vigili del fuoco delle province autonome di
 Trento  e  di  Bolzano,  della regione Valle d'Aosta, della
 Croce  rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei
 Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e
 nelle  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano e della
 Protezione  civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e
 delle province autonome di Trento e di Bolzano.
 12.  Chiunque munito di patente militare, ovvero munito
 di  patente  rilasciata  ai  sensi  del  comma 11, guida un
 veicolo  immatricolato  con  targa  civile e' soggetto alle
 sanzioni  previste  dall'art.  125,  comma 3. La patente di
 guida   e'  sospesa  dall'autorita'  che  l'ha  rilasciata,
 secondo    le    procedure    e   la   disciplina   proprie
 dell'amministrazione di appartenenza.
 12-bis.  I  soggetti  muniti  di  patente militare o di
 servizio  rilasciata ai sensi dell'art. 139 possono guidare
 veicoli  delle  corrispondenti  categorie immatricolati con
 targa  civile  purche'  i  veicoli  stessi siano adibiti ai
 servizi istituzionali dell'amministrazione dello Stato.».
 -  Si  riporta il testo dell'art. 748 del regio decreto
 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione):
 «Art.   748   (Norme   applicabili).  -  Salva  diversa
 disposizione, non si applicano le norme del presente codice
 agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia
 dello  Stato  e  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
 nonche' agli aeromobili previsti nel quarto comma dell'art.
 744.
 L'utilizzazione  degli  aeromobili di cui all'art. 744,
 quarto  comma,  comporta  l'esenzione  da  qualsiasi tassa,
 diritto   o   tariffa,  nonche'  il  diritto  di  priorita'
 nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.
 Lo  svolgimento delle operazioni di volo da parte degli
 aeromobili  di  cui al primo comma e' effettuato garantendo
 un  adeguato  livello  di sicurezza, individuato secondo le
 speciali   regolamentazioni   adottate   dalle   competenti
 Amministrazioni dello Stato.
 Le  norme  del presente codice, salva diversa specifica
 disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli
 impianti  ed  alle infrastrutture appartenenti al Ministero
 della   difesa   ed  agli  altri  Ministeri  che  impiegano
 aeromobili di Stato di loro proprieta'.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 30. Alloggi di servizio
 
 (articolo  129,  regio  decreto  16  marzo 1942, n. 699; articolo 21, legge  27 dicembre 1941, n. 1570; articolo 3, decreto-legge 18 maggio 1995,  n.  176,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284; articolo 8, legge 10 agosto 2000, n. 246)
 
 1.  Gli  alloggi di servizio sono attribuiti al personale del Corpo nazionale  in  relazione  all'incarico  ricoperto  ed all'esigenza di garantire una immediata presenza in servizio, secondo quanto indicato nel regolamento di cui al comma 4.
 2.  Gli  alloggi di cui al comma 1 sono assegnati a titolo gratuito al  dirigente  generale  -  Capo  del  Corpo  nazionale, ai dirigenti generali  del  Corpo  nazionale  con  incarico  di direttori centrali nell'ambito del Dipartimento, al dirigente della Scuola di formazione di  base  del  Dipartimento,  ai  direttori regionali ed ai direttori interregionali,  ai  comandanti  provinciali,  nonche'  al  personale volontario con incarico di custode dei distaccamenti volontari.
 3. L'assegnazione a titolo gratuito degli alloggi di cui al comma 2 esclude  l'assunzione  da  parte  della  Amministrazione  degli oneri relativi  alle  spese di ordinaria amministrazione, alle utenze ed ai danni causati da colpa, negligenza o non corretto uso dell'immobile.
 4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati  i criteri, le modalita' di assegnazione e di rilascio degli alloggi  di servizio, nonche' i criteri per il calcolo del canone per gli  alloggi  a titolo oneroso e la determinazione degli altri oneri. Fino  all'adozione  di  tale  decreto  continuano  ad  applicarsi  le disposizioni  di  cui  al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, n. 296.
 
 
 
 Note all'art. 30:
 -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 3, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, vedi nota all'art. 9.
 -  Il  decreto ministeriale 6 ottobre 2003, n. 296 reca
 «Regolamento  recante  norme  per  gli  alloggi di servizio
 presso  il  Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
 pubblico  e  della  difesa civile e le sedi periferiche del
 Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 31. Uniformi ed equipaggiamento
 
 (articolo  70,  legge  27 dicembre 1941, n. 1570; articoli 101 e 102, regio decreto 16 marzo 1942, n. 699)
 
 1.  Le  uniformi  e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al personale  del ruolo operativo del Corpo nazionale per lo svolgimento dei  servizi  di  istituto sono fornite dal Dipartimento e restano di proprieta' dello stesso.
 2.  Il  personale  di  cui al comma 1 e' munito di un distintivo di qualifica  in  corrispondenza  delle  funzioni esercitate, da apporre sulle  uniformi, nonche' di un distintivo metallico di riconoscimento da  utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile.
 3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana, sono determinate le caratteristiche  e  le  modalita'  di  uso  delle  uniformi  e  degli equipaggiamenti  di  cui  al comma 1, nonche' le caratteristiche e le modalita'  di uso dei distintivi di cui al comma 2. Fino all'adozione di  tali  provvedimenti  continuano  ad  applicarsi  le  prescrizioni vigenti.
 |  |  |  | Art. 32. Ricompense
 
 (articoli  62-72,  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 699 articolo 80, legge 13 maggio 1961, n. 469)
 
 1.  Al  personale  del  Corpo  nazionale,  oltre alle ricompense al valore  ed  al  merito  civile, possono essere concessi per meriti di servizio  e  per atti di coraggio compiuti nell'attivita' di soccorso pubblico speciali segni di benemerenza ed insegne.
 2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite  le  caratteristiche,  le  modalita'  di  conferimento  e le modalita'  di  uso dei segni di benemerenza e delle insegne di cui al comma  1. Fino alla adozione di tale decreto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni.
 
 
 
 Nota all'art. 32:
 -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 3, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, vedi nota all'art. 9.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 33. Associazione nazionale dei vigili del fuoco
 
 1.  Il Dipartimento promuove, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, l'attivita' della "Associazione nazionale dei vigili del fuoco  del  Corpo  nazionale", associazione di diritto privato, senza fini  di lucro, in quanto rivolta a mantenere vivo il rapporto tra il Dipartimento ed il personale in congedo del Corpo.
 2. Le convenzioni di cui al comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
 |  |  |  | Art. 34. Disposizioni di attuazione
 
 1.  Fatte  salve  le  ipotesi  in  cui  la  disciplina di specifici istituti   e'   espressamente  demandata  a  decreti  ministeriali  o interministeriali,  all'attuazione  ed  esecuzione delle disposizioni del  presente  decreto  si  provvede  con  uno  o  piu'  decreti  del Presidente della Repubblica, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1,  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, su proposta del Ministro dell'interno.
 
 
 
 Nota all'art. 34:
 -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 1, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, vedi nota all'art. 8.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 35. Norme abrogate
 
 1.  Sono  e  restano abrogate le seguenti disposizioni, fatti salvi gli effetti gia' prodotti:
 a) regio decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2472;
 b) regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1971;
 c) legge 10 aprile 1936, n. 833; regio decreto 16 aprile 1940, n. 454;
 d)  legge  27 dicembre 1941, n. 1570, ad eccezione degli articoli 7,  quarto  comma; 8, primo comma; 9 fino alla attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 13, quarto comma; 18; 19; 22; 24; 30;
 e)  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  699, ad eccezione degli articoli  da 62 a 72 limitatamente alle parti ancora in vigore e fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 32;
 f) regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;
 g) regio decreto 30 novembre 1942, n. 1502;
 h) decreto legislativo C.P.S. 2 ottobre 1947, n. 1254;
 i) decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 641;
 l) legge 24 ottobre 1955, n. 1077;
 m) legge 14 marzo 1958, n. 251;
 n)  legge  13  maggio 1961, n. 469, ad eccezione degli articoli 2 primo  comma, lettera c), limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto  legislativo  17 agosto 1999, n. 334; 6; 11; 12; 17; 19 e 20, primo  comma,  fino  all'emanazione  dei  decreti  legislativi di cui all'articolo  6,  comma  1; 21, secondo comma; 25, secondo comma; 78; 80; 84; 85; 106; 107;
 o) legge 31 ottobre 1961, n. 1169;
 p) legge 4 gennaio 1963, n. 10;
 q) legge 2 marzo 1963, n. 364;
 r)  legge  26  luglio 1965, n. 966, ad eccezione dell'articolo 2, primo  comma,  lettera  c); 4 limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
 s) legge 21 novembre 1966, n. 1046;
 t) legge 9 marzo 1967, n. 212;
 u)  legge 8 dicembre 1970, n. 996, limitatamente agli articoli 8, dal  primo  al  quarto  comma;  9, 10, 11,13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, primo comma;
 v) legge 2 luglio 1971, n. 599;
 z) legge 27 dicembre 1973, n. 850, ad eccezione degli articoli 9, 14, 19 e 20;
 aa) legge 15 febbraio 1974, n. 42;
 bb)   decreto-legge  3  luglio  1976,  n.  463,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1976, n. 557;
 cc)  decreto-legge  30  dicembre  1976,  n.  868, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 45;
 dd) legge 11 gennaio 1979, n. 14;
 ee) legge 5 agosto 1978, n. 472;
 ff) legge 8 luglio 1980, n. 336;
 gg)  legge  23 dicembre 1980, n. 930, ad eccezione degli articoli 2,  3, 7, secondo comma; 32 per la parte relativa al trasferimento in soprannumero, 33 e 38;
 hh)   decreto-legge  15  gennaio  1982,  n.  4,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1982, n. 86;
 ii) legge 4 marzo 1982, n. 66;
 ll) legge 7 dicembre 1984, n. 818, ad eccezione degli articoli 2, dal  primo  al  quarto  comma,  e  3  da  mantenere  in  vigore  fino all'emanazione  delle  direttive  del  Ministro dell'interno previste dall'articolo  7  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 12 gennaio  1998,  n. 37, secondo quanto in esse espressamente disposto; 16, 17;
 mm) legge 13 maggio 1985, n. 197;
 nn)  decreto-legge  27  febbraio  1987,  n.  51,  convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13  aprile  1987,  n. 149, ad eccezione dell'articolo 5;
 oo)   decreto-legge  4  agosto  1987,  n.  325,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, limitatamente agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19;
 pp)  legge  5 dicembre 1988, n. 521, limitatamente agli articoli, 9,  15,  16,  17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35,  mantenuto  in vigore fino alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 11;
 qq)  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  512,  convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  novembre 1996, n. 609, ad eccezione degli articoli 1, commi 3, 5, 7; 1-ter, 2; 3;
 rr)  legge 10 agosto 2000, n. 246, limitatamente all'articolo 10, commi 1 e 2;
 ss) legge 21 marzo 2001, n. 75;
 tt)  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,  limitatamente  agli  articoli 1; 2; 3, commi 1 e 2, numeri 1) e 2);  7;  8;  10,  successivamente  all'emanazione  del decreto di cui all'articolo  21,  comma  2, del presente decreto legislativo; 11, ad eccezione  dei  commi  2,  3,  4  e  5,  da  mantenere in vigore fino all'emanazione  del  decreto  di  cui  all'articolo  21, comma 2, del presente  decreto  legislativo; 12; 17; 20, ad eccezione dei commi 2, 3,  4  e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 22, comma 3.
 
 
 
 Note all'art. 35:
 -  La  legge  27 dicembre  1941, n. 1570, abrogata, con
 esclusione  delle  parti indicate dall'art. 35 del presente
 decreto  recante  «Nuove  norme  per  l'organizzazione  dei
 servizi antincendi», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 3 febbraio 1942, n. 27.
 - Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, abrogata, con
 esclusione  delle  parti indicate dall'art. 35 del presente
 decreto   recante   «Norme  sullo  stato  giuridico  e  sul
 trattamento  economico  del personale non statale del Corpo
 nazionale   dei   vigili   del  fuoco»  e'  pubblicata  nel
 supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 30 giugno
 1942, n. 152.
 -  La  legge  13 maggio  1961,  n.  469,  abrogata, con
 esclusione  delle  parti indicate dall'art. 35 del presente
 decreto  recante  «Ordinamento dei servizi antincendi e del
 Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco e stato giuridico e
 trattamento  economico  del  personale  dei  sottufficiali,
 vigili  scelti  e vigili del Corpo nazionale dei vigili del
 fuoco»   e'   pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla
 Gazzetta Ufficiale 15 giugno 1961, n. 145.
 -  La  legge  26 luglio  1965,  n.  966,  abrogata, con
 esclusione  delle  parti indicate dall'art. 35 del presente
 decreto  recante «Disciplina delle tariffe, delle modalita'
 di   pagamento  e  dei  compensi  al  personale  del  Corpo
 nazionale  dei  vigili del fuoco per i servizi a pagamento»
 e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1965, n.
 204.
 -  La  legge  8 dicembre  1970,  n.  996, abrogata, con
 esclusione  delle  parti indicate dall'art. 35 del presente
 decreto  recante  «Norme  sul  soccorso e l'assistenza alle
 popolazioni  colpite  da calamita' - Protezione civile», e'
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 16 dicembre 1970, n.
 317.
 -  La  legge  27 dicembre  1973,  n. 850, abrogata, con
 esclusione  delle  parti indicate dall'art. 35 del presente
 decreto   recante:   «Aumento   degli  organici  del  Corpo
 nazionale   dei   vigili   del  fuoco»  e'  pubblicata  nel
 supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
 1973, n. 334.
 - Per l'argomento della legge 23 dicembre 1980, n. 930,
 vedi nota all'art. 26.
 -  La  legge  7 dicembre  1984,  n.  818, abrogata, con
 esclusione  delle  parti indicate dall'art. 35 del presente
 decreto  recante:  «Nulla osta provvisorio per le attivita'
 soggette  ai  controlli  di  prevenzione  incendi, modifica
 degli  articoli 2  e  3  della legge 4 marzo 1982, n. 66, e
 norme  integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei
 vigili  del  fuoco», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 18 aprile 1984, n. 338.
 -  Il decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51 convertito,
 con  modificazioni,  dalla  legge  13 aprile  1987, n. 149,
 abrogata,  con esclusione delle parti indicate dall'art. 35
 del presente decreto recante: «Proroga di alcuni termini in
 materia  di  nulla osta provvisorio di prevenzione incendi»
 e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1987, n.
 91.
 -  Il  decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito,
 con  modificazioni,  dalla  legge  3 ottobre  1987, n. 402,
 abrogata,  con esclusione delle parti indicate dall'art. 35
 del  presente  decreto  recante: «Disciplina temporanea dei
 corsi  per  l'accesso  ai  ruoli  della  Polizia di Stato e
 provvedimenti  urgenti  a  favore  del  Corpo nazionale dei
 vigili del fuoco», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3
 ottobre 1987, n. 231.
 -  La  legge  5 dicembre  1988,  n.  521, abrogata, con
 esclusione  delle  parti indicate dall'art. 35 del presente
 decreto  recante:  «Misure  di potenziamento delle forze di
 polizia  e  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco», e'
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 12 dicembre 1988, n.
 290, S.O.
 - Il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito,
 con  modificazioni,  dalla  legge 28 novembre 1996, n. 609,
 abrogata,  con esclusione delle parti indicate dall'art. 35
 del   presente   decreto   recante:  «Disposizioni  urgenti
 concernenti  l'incremento e il ripianamento di organico dei
 ruoli  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di
 razionalizzazione  per  l'impiego del personale nei servizi
 d'istituto»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 30
 novembre 1996, n. 281.
 -  La  legge  10 agosto  2000,  n.  246,  abrogata, con
 esclusione  delle  parti indicate dall'art. 35 del presente
 decreto  recante:  «Potenziamento  del  Corpo nazionale dei
 vigili del fuoco», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
 settembre 2000, n. 206.
 -  Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
 1982, n. 577, abrogata, con esclusione delle parti indicate
 dall'art.  35  del  presente decreto recante: «Approvazione
 del  regolamento  concernente  l'espletamento  dei  servizi
 antincendi»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 20
 agosto 1982, n. 229.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 36. Norma finale
 
 1.   Eccetto   i  casi  di  abrogazione  per  incompatibilita',  il riferimento,  contenuto in leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o  provvedimenti, a disposizioni espressamente abrogate dall'articolo 35,  si  intende  effettuato  alle  corrispondenti  disposizioni  del presente decreto, come riportato nella rubrica di ciascun articolo.
 2.  Fino  all'emanazione dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti  dal  presente decreto continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti.
 3.  Sono fatte salve le competenze del Ministero della difesa negli aeroporti  e  nelle infrastrutture militari, ai sensi del terzo comma dell'articolo  22  della  legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' le competenze di cui alla legge 3 aprile 1989, n. 147 (legge di ratifica della  Convenzione  di  Amburgo  1979),  ed al decreto del Presidente della   Repubblica   28   settembre   1994,  n.  662,  relativi  alla salvaguardia della vita umana in mare.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Dato a Roma, addi' 8 marzo 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Pisanu, Ministro dell'interno
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali
 Buttiglione,  Ministro  per i beni e le
 attivita' culturali
 Castelli, Ministro della giustizia
 Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Note all'art. 36:
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  22  della  legge
 27 dicembre 1941, n. 1570:
 «Art.  22.  - Tutti i servizi pubblici di prevenzione e
 di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere sono
 assunti,  nell'ambito  dell'intera provincia, dal Corpo dei
 vigili del fuoco.
 Nessun altro pubblico servizio antincendi o similare e'
 ammesso.  Sono  ammesse  soltanto  le formazioni del genere
 costituite  obbligatoriamente  da  ditte ai sensi dell'art.
 28,   lettera   d),  nonche'  quelle  costituite  da  ditte
 esercenti  stabilimenti industriali, obbligate per legge ad
 organizzare i servizi di protezione antiaerea.
 Nulla   e'   innovato  per  le  formazioni  del  genere
 dipendenti dalle Forze armate dello Stato.».
 -  La legge 3 aprile 1989, n. 147, reca: «Adesione alla
 convenzione  internazionale sulla ricerca ed il salvataggio
 marittimo,  con  annesso,  adottata ad Amburgo il 27 aprile
 1979, e sua esecuzione».
 -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
 28 settembre 1994, n. 662, reca: «Regolamento di attuazione
 della  legge  3 aprile  1989,  n. 147, concernente adesione
 alla   convenzione   internazionale  sulla  ricerca  ed  il
 salvataggio  marittimo,  adottata  ad  Amburgo il 27 aprile
 1979».
 
 
 
 
 |  |  |  |  |