Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 marzo 2006
Approvazione del modello di dichiarazione, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), degli immobili acquistati nel corso dell'anno 2005 e delle relative istruzioni.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per le politiche fiscali
Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'obbligo della presentazione della dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili;
Visto l'art. 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede la presentazione della dichiarazione nel caso in cui il comune non abbia introdotto l'obbligo della comunicazione;
Visto il successivo comma 5, primo periodo, dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504 del 1992, relativo all'approvazione del modello di dichiarazione, anche congiunta o riguardante i beni indicati nell'art. 1117, n. 2) del codice civile;
Considerato che occorre approvare un modello di dichiarazione per gli immobili acquistati nel corso dell'anno 2005 e per quelli per i quali, durante lo stesso anno 2005, si sono verificate modificazioni, sia sotto l'aspetto della titolarita' del possesso e sia sotto quello della struttura o della destinazione, rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento;
Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione anche meccanografica;
Considerata l'opportunita' di autorizzare la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello mediante l'utilizzo di stampanti laser;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 70, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in base al quale le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di Governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso decreto legislativo, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti;
Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello di dichiarazione, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), degli immobili acquistati nel corso dell'anno 2005 e di quelli per i quali, durante lo stesso anno 2005, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento.
 
Art. 2.
1. La dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2005 deve essere redatta su stampato conforme al modello di cui all'art. 1.
 
Art. 3.
1. Il modello e' formato da un unico foglio, largo cm 21 e alto cm 30, con due facciate. La prima facciata e' riservata all'indicazione, oltre che del comune destinatario della dichiarazione, dei dati identificativi del contribuente e degli eventuali contitolari; la seconda, alla descrizione degli immobili dichiarati.
2. Il modello e' su fondo bianco, con caratteri in colore nero, ad eccezione della dicitura «ICI imposta comunale sugli immobili dichiarazione per l'anno 2005» che e' in colore azzurro pantone 311 U. Esso si compone di tre esemplari identici i quali recano, rispettivamente, la seguente dicitura: «originale per il comune»; «copia per l'elaborazione meccanografica»; «copia per il contribuente».
 
Art. 4.
1. I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. I modelli sono disponibili anche nel sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it e possono essere utilizzati purche' vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui al successivo art. 5.
3. E' altresi' autorizzato l'utilizzo dei modelli prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche richiamate nel citato art. 5 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente decreto.
 
Art. 5.
1. E' autorizzata la stampa del modello di cui all'art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica.
2. Il modello di cui al comma 1 va riprodotto su stampato a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE NON STACCARE». Sul bordo del modello deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione il modello deve essere privato delle bande laterali di trascinamento».
3. Il modello di cui al comma 1 deve presentare i seguenti requisiti:
stampa realizzata con le caratteristiche ed il colore previsti per il modello di cui all'art. 1 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;
conformita' di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza minima: cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.
5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza minima: cm 35 - massima cm 42;
altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.
6. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma 5, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:
nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.
7. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.
 
Art. 6.
1. E' autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 5, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello indicato nell'art. 1 mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che, comunque, garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel tempo.
2. E' altresi' autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello con le stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:
colore, dimensioni, conformita' di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 5;
indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;
bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrita' del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.
3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.
 
Art. 7.
1. La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta; oppure tramite spedizione in busta chiusa recante la dicitura «Dichiarazione ICI 2005», a mezzo posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, indirizzata all'ufficio tributi del comune competente.
2. La spedizione puo' essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
3. La data di spedizione e' considerata come data di presentazione.
Il presente decreto, unitamente al modello ed alle istruzioni, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2006
Il Capo del Dipartimento: Ciocca
 
----> Vedere da pag. 25 a pag. 38 <----
 
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