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| Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 30 marzo 2006 |  | Approvazione  del modello di dichiarazione, agli effetti dell'imposta comunale  sugli  immobili  (ICI), degli immobili acquistati nel corso dell'anno 2005 e delle relative istruzioni. |  | 
 |  |  |  | IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali
 Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'obbligo della presentazione della dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili;
 Visto   l'art.   59,  comma 1,  lettera  l),  n.  1),  del  decreto legislativo  15 dicembre  1997,  n. 446, che prevede la presentazione della  dichiarazione  nel  caso in cui il comune non abbia introdotto l'obbligo della comunicazione;
 Visto  il  successivo  comma  5,  primo  periodo,  dell'art. 10 del decreto  legislativo  n.  504 del 1992, relativo all'approvazione del modello  di  dichiarazione,  anche  congiunta  o  riguardante  i beni indicati nell'art. 1117, n. 2) del codice civile;
 Considerato  che  occorre approvare un modello di dichiarazione per gli  immobili  acquistati nel corso dell'anno 2005 e per quelli per i quali, durante lo stesso anno 2005, si sono verificate modificazioni, sia sotto l'aspetto della titolarita' del possesso e sia sotto quello della  struttura  o  della  destinazione,  rilevanti  ai  fini  della determinazione  dell'imposta  dovuta  e  del  soggetto  obbligato  al pagamento;
 Considerato  che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione anche meccanografica;
 Considerata  l'opportunita'  di  autorizzare  la  riproduzione e la contemporanea   compilazione   meccanografica  del  modello  mediante l'utilizzo di stampanti laser;
 Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,   recanti   disposizioni   relative   all'individuazione   della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
 Visto  l'art. 70, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in  base  al  quale  le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi  di  Governo  l'adozione  di  atti  di  gestione  e  di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso decreto   legislativo,   si  intendono  nel  senso  che  la  relativa competenza spetta ai dirigenti;
 Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  E'  approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello di dichiarazione,  agli  effetti  dell'imposta  comunale  sugli immobili (ICI), degli immobili acquistati nel corso dell'anno 2005 e di quelli per  i  quali,  durante  lo  stesso  anno  2005,  si  sono verificate modificazioni  rilevanti  ai  fini  della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  La  dichiarazione  agli  effetti  dell'imposta  comunale  sugli immobili  (ICI)  per  l'anno  2005  deve  essere  redatta su stampato conforme al modello di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Il modello e' formato da un unico foglio, largo cm 21 e alto cm 30, con due facciate. La prima facciata e' riservata all'indicazione, oltre  che  del  comune  destinatario  della  dichiarazione, dei dati identificativi  del  contribuente  e  degli eventuali contitolari; la seconda, alla descrizione degli immobili dichiarati.
 2.  Il modello e' su fondo bianco, con caratteri in colore nero, ad eccezione   della  dicitura  «ICI  imposta  comunale  sugli  immobili dichiarazione  per  l'anno 2005» che e' in colore azzurro pantone 311 U.  Esso  si  compone  di  tre  esemplari  identici  i  quali recano, rispettivamente,  la  seguente  dicitura:  «originale per il comune»; «copia    per   l'elaborazione   meccanografica»;   «copia   per   il contribuente».
 |  |  |  | Art. 4. 1. I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.
 2. I modelli sono disponibili anche nel sito Internet del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  www.finanze.gov.it e possono essere utilizzati   purche'   vengano   rispettate  in  fase  di  stampa  le caratteristiche tecniche di cui al successivo art. 5.
 3.  E'  altresi'  autorizzato  l'utilizzo  dei modelli prelevati da altri   siti   Internet  a  condizione  che  gli  stessi  abbiano  le caratteristiche  tecniche  richiamate  nel  citato  art.  5 e rechino l'indirizzo  del  sito  dal  quale  sono  stati prelevati nonche' gli estremi del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  E'  autorizzata  la  stampa  del  modello di cui all'art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica.
 2.  Il  modello  di  cui  al  comma  1  va riprodotto su stampato a striscia  continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile.  Le  facciate  di  ogni  modello  devono essere tra loro solidali  e  lungo  i  lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere  stampata  l'avvertenza:  «ATTENZIONE NON STACCARE». Sul bordo del  modello  deve  essere  stampata  la  dicitura:  «All'atto  della presentazione  il modello deve essere privato delle bande laterali di trascinamento».
 3.  Il  modello  di  cui  al  comma  1  deve  presentare i seguenti requisiti:
 stampa  realizzata  con  le caratteristiche ed il colore previsti per  il  modello  di  cui  all'art.  1  ovvero  stampa  monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;
 conformita'  di struttura e sequenza con il modello approvato con il  presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
 4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
 larghezza minima: cm 19,5 - massima cm 21,5;
 altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.
 5.  Le  dimensioni  per  il  formato  a  pagina doppia ripiegabile, esclusi  gli  spazi  occupati  dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
 larghezza minima: cm 35 - massima cm 42;
 altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.
 6.  I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina  doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma  5,  devono  rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:
 nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.
 7.  Sul  frontespizio  dei  modelli  predisposti ai sensi dei commi precedenti  devono  essere  indicati  gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 6. 1.   E'  autorizzata,  con  le  stesse  caratteristiche  richiamate nell'art.   5,   la  riproduzione  e  la  contemporanea  compilazione meccanografica  del  modello indicato nell'art. 1 mediante l'utilizzo di  stampanti  laser  o  di  altri  tipi  di stampanti che, comunque, garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel tempo.
 2.  E'  altresi'  autorizzata  la  riproduzione  e la contemporanea compilazione  meccanografica  del  modello con le stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:
 colore, dimensioni, conformita' di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 5;
 indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;
 bloccaggio   dei   fogli   mediante   sistemi   che  garantiscano l'integrita'  del  modello  e  la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve  essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non  deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere  utilizzati  sistemi  di  incollaggio  ovvero  sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.
 3.  Sul  frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere  indicati  i  dati  identificativi  del  soggetto  che cura la predisposizione   delle   immagini  utilizzate  per  la  riproduzione mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  La  presentazione  della  dichiarazione  deve essere effettuata mediante  consegna al comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente  la  superficie  degli immobili dichiarati, il quale, anche  se  non  richiesto,  deve  rilasciare ricevuta; oppure tramite spedizione  in  busta  chiusa  recante la dicitura «Dichiarazione ICI 2005», a mezzo posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, indirizzata all'ufficio tributi del comune competente.
 2.  La  spedizione puo' essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera  raccomandata  o  altro  equivalente,  dal  quale risulti con certezza la data di spedizione.
 3. La data di spedizione e' considerata come data di presentazione.
 Il  presente  decreto,  unitamente  al  modello ed alle istruzioni, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 30 marzo 2006
 Il Capo del Dipartimento: Ciocca
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