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| Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 8 febbraio 2006 |  | Modifica del decreto ministeriale 30 luglio 2003, recante: «Modalita' di  applicazione  del  regolamento  CE n. 1622/2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici». |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto  il  regolamento  (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
 Visti,  in  particolare,  gli  articoli 42,  43,  44,  45  e 46 del regolamento (CE) n. 1493/99 che disciplinano le regole generali delle pratiche  e  dei  trattamenti enologici e gli Allegati IV, V e VI del medesimo  Regolamento  che  stabiliscono,  rispettivamente,  l'elenco delle  pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati ed i limiti e le condizioni di talune pratiche enologiche;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1622/2000  della  Commissione del 24 luglio  2000 e successive modifiche, che fissa alcune modalita' di applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1493/99 e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
 Visto  il  decreto  ministeriale  30 luglio  2003  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003  recante  «Modalita'  di  applicazione  del  regolamento (CE) n. 1622/2000  che  istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici» e, in particolare, l'art. 3, comma 4;
 Considerata  la necessita' di apportare modifiche al citato decreto ministeriale   30 luglio   2003   al   fine  di  semplificare  alcuni adempimenti da parte dei produttori;
 Decreta:
 Articolo unico
 All'art.  3  del decreto ministeriale 30 luglio 2003 e' aggiunto il seguente comma:
 5.  «A  decorrere  dalla  campagna  2005/2006  coloro  che  hanno presentato all'Organismo competente la dichiarazione di arricchimento ed  intendano  variare la quantita' del prodotto che sara' sottoposto ad  arricchimento  presentano  una  comunicazione  di  variazione. La comunicazione  di  variazione  e'  considerata  un'integrazione della dichiarazione   originaria   di   cui  sono  richiamati  gli  estremi identificativi.».
 Il  presente decreto viene inviato alla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
 Roma, 8 febbraio 2006
 Il Ministro: Alemanno
 
 Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2006 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 297
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