| IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visti  l'art.  25 della legge 28 luglio 1984, n. 398 e l'art. 9 del decreto   ministeriale   30 settembre   1989,   n.  334,  recante  il regolamento  per  l'esecuzione  del  codice  di procedura penale, che demandano   al   Ministro   della  giustizia  l'individuazione  delle comunita'  terapeutiche  o  di  riabilitazione  per  l'affidamento di imputati  tossicodipendenti sottoposti alla misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora;
 Visto  l'art.  116  del  decreto  del  Presidente della Repubblica, 9 ottobre  1990,  n.  390,  portante  il  testo  unico delle leggi in materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di tossicodipendenza,  che  prevede l'istituzione degli albi regionali e provinciali  degli  enti  ausiliari  che  gestiscono strutture per la riabilitazione  e  il  reinserimento  sociale dei tossicodipendenti e stabilisce  la necessita' dell'iscrizione all'albo medesimo affinche' le sedi delle comunita' possano essere utilizzate per il collocamento di imputati agli arresti domiciliari;
 Visti  i  propri decreti 7 giugno 2000 e 27 gennaio 2005, emessi ai sensi  dell'art.  96,  comma  6,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
 Visto  il  parere  espresso dalla competente commissione, in ordine agli   elementi   tecnico-organizzativi  delle  strutture  che  hanno richiesto  l'iscrizione  nell'albo  indicato, relativo in particolare alla  condizione  giuridica  e la tipologia organizzativa di ciascuna comunita';  all'epoca  di costituzione ed alla continuita' del lavoro svolto  nel settore del recupero dei tossicodipendenti; all'esistenza di  eventuali  precedenti convenzioni con enti od organismi pubblici; all'eventuale  esperienza  acquisita  nel  campo  dell'affidamento di imputati   agli  arresti  domiciliari;  alla  valutazione  comunicata dell'ente regione;
 Decreta:
 Art. 1.
 Le  comunita'  terapeutiche o di riabilitazione, ad integrazione di quelle previste nei decreti 7 giugno 2000, 27 gennaio 2005 e 8 giugno 2005, sono individuate come segue:
 1)  Cooperativa  di  solidarieta'  «Ama  -  Aquilone  cooperativa sociale a r.l.» per le sedi di:
 «Ama»,  contrada  Collecchio  n.  19  -  Castel di Lama (Ascoli Piceno) per trenta tossicodipendenti;
 «Aquilone»,  contrada  Valle Orta n. 121 - Appignano del Tronto (Ascoli Piceno) per dicianove tossicodipendenti;
 «Augusto Agostani», strada Vicinale Schiavoni n. 11 - Spinetoli (Ascoli Piceno) per tredici madri tossicodipendenti con figli;
 2)  «Comunita'  In  Dialogo»,  via  San  Rocco,  2  -  Trivignano (Frosinone) per sette posti;
 3)  Associazione «Casa Famiglia S. Francesco», sede legale e sede operativa in Gemini di Ugento (Lecce), via A. D'Amato s.n.; cinque in forma residenziale e semiresidenziale, rispettivamente per ventidue e otto posti, nei confronti di utenti di sesso maschile;
 4)  «Centro Accoglienza Istituto Suore Buon Pastore», sede legale via Carlo Urbino, 23 - Crema; sede operativa v. San Francesco n. 16 - Varazze (Savona) per ventiquattro posti letto per adulti;
 5) Comunita' terapeutica «Vecchio Borgo», localita' Ciosso n. 6 - Motta  San Giovanni (Reggio Calabria); in forma semiresidenziale, per quindici posti.
 Roma, 29 dicembre 2005
 Il Ministro: Castelli
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