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| Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 20 marzo 2006 |  | Ammissione  di  progetti  di  cooperazione  internazionale  Eureka al finanziamento del Fondo agevolazioni ricerca (FAR), di cui al decreto legislativo n. 297/1999. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
 Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
 Visto  l'accordo  di  cooperazione  internazionale  sull'iniziativa Eureka;
 Visto  il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della  disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca   scientifica   e   tecnologica,   per  la  diffusione  delle tecnologie,  per  la mobilita' dei ricercatori», e in particolare gli articoli  5  e  7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;
 Visto  il  decreto  ministeriale  8  agosto  2000, n. 593, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal  decreto  legislativo  27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande  presentate ai sensi degli articoli 6 e 7 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca;
 Visto  il  decreto ministeriale n. 123 Ric. del 2 febbraio 2005, di nomina  del  Comitato,  cosi'  come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni;
 Viste  le  domande  presentate  ai  sensi  dell'art.  7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 ed i relativi esiti istruttori;
 Tenuto  conto  delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 5 ottobre 2005, riportate nel relativo resoconto sommario;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n. 90402  del  10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e della ricerca «Criteri e modalita' di concessione delle  agevolazioni  previste dagli interventi a valere sul Fondo per le  agevolazioni  alla  ricerca  (F.A.R.),  registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2003, n. 274;
 Visto il decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004;
 Visto il decreto ministeriale n. 120 del 31 gennaio 2005;
 Tenuto  conto  delle  disponibilita'  del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2005;
 Considerato  che per i progetti proposti per il finanziamento nella predetta   riunione   esiste   o  e'  in  corso  di  acquisizione  la certificazione  di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;
 Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;
 Decreta:
 Art. 1.
 I  progetti di ricerca E! 2023 ITEA CAFE' ed E! 2572 TRAVELSOFT-WEB sono  ammessi  agli  interventi  previsti  dalle  leggi  citate nelle premesse,  nella forma, misura, modalita' e condizioni indicate nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Gli  interventi  di  cui  al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n  252.
 2.  Ai  sensi  del  comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto  2000,  n.  593,  e'  data  facolta' al soggetto proponente di richiedere   una   anticipazione  per  un  importo  massimo  del  30% dell'intervento  concesso.  Ove  detta  anticipazione  sia concessa a soggetti  privati  la  stessa dovra' essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.
 3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e' fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.
 4.  La  durata  dei  finanziamenti  e'  stabilita in un periodo non superiore  a  dieci  anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo  di  un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo  di  cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate  semestrali con scadenza il primo gennaio e primo luglio di ogni anno)  non  puo' superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza  semestrale  solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.
 Le  rate  dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive  di  capitale  ed  interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio  di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza  semestrale  solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.
 Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.
 5. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornira' alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per  ciascun  soggetto  proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.
 6.  La  durata del progetto potra' essere maggiorata fino a 12 mesi per  compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita'  poste  in  essere  dal  contratto,  fermo  restando quanto stabilito al comma 5.
 |  |  |  | Art. 3. Le  risorse  necessarie  per  gli  interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 755.986,04 ripartite in euro 454.404,30 nella forma di contributo nella spesa ed euro  301.581,74  nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilita' del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2005.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 marzo 2006
 Il direttore generale: Criscuoli
 |  |  |  | Allegato 1 
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