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| Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |  | DECRETO 10 marzo 2006 |  | Inserimento di una nuova attrazione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per lo spettacolo dal vivo e lo sport
 del Ministero per i beni
 e le attivita' culturali
 di concerto con
 IL CAPO DELLA POLIZIA
 Direttore generale della pubblica sicurezza
 
 Vista  la  legge  18 marzo  1968, n. 337, che reca disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;
 Visto  l'art.  4  della  predetta  legge  che prevede l'istituzione dell'elenco  delle  attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni  dello  spettacolo  viaggiante,  con  l'indicazione  delle particolarita'  tecnico costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione delle medesime;
 Visto  l'art.  3  del  decreto ministeriale 23 maggio 2003, recante disciplina  relativa  alla  tenuta  ed all'aggiornamento del predetto elenco;
 Visto  il  decreto  ministeriale 27 settembre 2004, di conferma del decreto ministeriale 23 maggio 2003;
 Visto  il decreto interministeriale 23 aprile 1969 con cui e' stato istituito  l'elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni ai sensi del citato art. 4;
 Visti  i decreti interministeriali 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985, 1° giugno  1989,  10 novembre  1990,  10 aprile  1991, 9 aprile 1993, 23 luglio   1997,  8 maggio  2001,  7 gennaio  2002,  20 marzo  2003, 29 ottobre  2003 e 28 febbraio 2005 con i quali si e' provveduto agli aggiornamenti del predetto elenco;
 Considerato  che occorre procedere ad ulteriore aggiornamento dello stesso con l'inserimento di una nuova attrazione;
 Visto  l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
 Visto   il  verbale  di  sopralluogo  del  23 novembre  2004  della commissione  tecnica  comunale  di  vigilanza  sui locali di pubblico spettacolo  del  comune di Legnano relativo al parere sull'attrazione «Salto trampolino»;
 Vista  la  dichiarazione  del 25 luglio 2005 con la quale la stessa commissione  comunale di vigilanza attesta che le prescrizioni di cui al precitato verbale sono state ottemperate;
 Sentito  il  parere  favorevole espresso nella seduta del 1° luglio 2005  dalla  commissione  consultiva  per  le attivita' circensi e lo spettacolo  viaggiante  di cui all'art. 1, n. 59 del decreto-legge 23 ottobre 1996, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 650;
 Decreta:
 L'elenco  delle  attivita'  spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni  di  cui  all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, e' integrato  con  l'inserimento  tra le Medie attrazioni della seguente nuova   attrazione,   avente  le  caratteristiche  tecnico-funzionali sottoindicate:
 Salto trampolino:
 «Trattasi   di  attrazione  costituita  da  rete  in  materiale plastico  sostenuta  da  una  struttura  metallica  attraverso  molle metalliche,  che  hanno  il  compito  di  rendere  il  piano di salto elastico per consentire il ripetersi di salti in ciclo continuo.
 La  rete  di  salto  ha  un diametro utile di circa m. 4 e questi trampolini  possono essere posizionati in numero da uno a sei in base alla struttura metallica di sostegno delle imbracature».
 Roma, 10 marzo 2006
 
 Il direttore generale
 per lo spettacolo dal vivo e lo sport
 Nastasi
 Il capo della Polizia direttore generale della pubblica sicurezza
 De Gennaro
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