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| Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 16 marzo 2006 |  | Modalita'  di  reclutamento  nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti  e assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai volontari  in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con
 IL MINISTRO DELLA DIFESA
 
 Visto  l'art.  16,  comma  1,  della  legge 23 agosto 2004, n. 226, recante   disposizioni  sulla  sospensione  anticipata  del  servizio obbligatorio  di  leva,  che  stabilisce  che per il reclutamento del personale   delle   carriere   iniziali  delle  Forze  di  Polizia  a ordinamento  civile e militare, del Corpo militare della Croce rossa, i  posti  messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione  quinquennale  scorrevole  predisposta  annualmente da ciascuna  delle  Amministrazioni  interessate  e  trasmessa  entro il 30 settembre al Ministro della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale di cui al capo II,  della  medesima legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti  per l'accesso alle predette carriere;
 Visto l'art. 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, nella parte  in  cui  prevede  che  le procedure di selezione, di esclusiva competenza   di   ciascuna   delle  Amministrazioni  interessate,  si concludono  con  graduatorie  di  merito formate tenendo conto, quali titoli  di  merito,  del  periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attivita' affini a quelli  propri  della  carriera  per  cui  e'  stata fatta domanda di accesso,  nonche'  delle  specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale considerati utili;
 Vista  la  legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria» e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 ottobre  1992,  n. 443, recante «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395»;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,   e  successive  modifiche,  recante  «Norme  sull'accesso  agli impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;
 Visto l'art. 1 del decreto del Ministro della giustizia 1° febbraio 2000, n. 50;
 Vista  la  legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa;
 Considerato che ai sensi del suddetto art. 16, comma 3, della legge n.  226/2004  devono  essere determinate le procedure di selezione da ciascuna  delle Amministrazioni interessate, con decreto adottato dal Ministro competente di concerto con il Ministro della difesa;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle procedure di selezione previste dal capo IV della legge 23 agosto 2004, n. 226, per  il reclutamento del personale nella qualifica iniziale del ruolo degli  agenti  ed  assistenti  del  Corpo di polizia penitenziaria da riservare,  ai  sensi dell'art. 16, della predetta legge n. 226/2004, ai  volontari  in  ferma  prefissata  di  un  anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della medesima legge.
 |  |  |  | Art. 2. Programmazione dei reclutamenti
 1.  Il numero dei posti messi annualmente a concorso e' determinato in   base   ai  dati  risultanti  dalla  programmazione  quinquennale scorrevole  dei  reclutamenti,  predisposta,  per il Corpo di polizia penitenziaria,   dal   Capo   del  Dipartimento  dell'Amministrazione penitenziaria  ai  sensi dell'art. 16, comma 1, delle legge 23 agosto 2004, n. 226.
 2.  La  programmazione quinquennale scorrevole dei reclutamenti, di cui al comma 1, e' formulata secondo le modalita' di cui all'allegato 1 del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. Bando di concorso
 1.  Il concorso e' indetto, su base nazionale, con decreto del Capo del  Dipartimento  dell'Amministrazione  penitenziaria, da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana nel quale sono indicati:
 a) il  numero  dei posti messi a concorso, riferito distintamente all'immissione diretta nel ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di  polizia penitenziaria e all'immissione differita al termine della ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate;
 b) i requisiti per la partecipazione;
 c) il numero dei posti riservati ai sensi della vigente normativa in favore di determinate categorie di concorrenti;
 d) le categorie di titoli ammessi a valutazione;
 e) i documenti prescritti;
 f) il  termine  e  le modalita' di presentazione delle domande di ammissione e dei documenti di cui alla precedente lettera e);
 g) le materie della prova d'esame;
 h) il  diario  della  prova  d'esame  e  la  votazione  minima da conseguire, ovvero la data della Gazzetta Ufficiale nella quale sara' pubblicato il diario della suddetta prova;
 i) ogni altra prescrizione o notizia utile.
 |  |  |  | Art. 4. Possesso dei requisiti
 1.  I  partecipanti  al  concorso  devono  essere  in  possesso dei seguenti  requisiti  previsti  per  l'accesso  ai  ruoli del Corpo di polizia penitenziaria:
 a) cittadinanza italiana;
 b) godimento dei diritti civili e politici;
 c) eta'  non  inferiore  agli  anni diciotto e non superiore agli anni ventotto;
 d) essere  in possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art.  124,  del  regio  decreto del 30 gennaio 1941, n. 12, cosi' come   modificato  dall'art.  6,  comma  2  del  decreto  legislativo 17 novembre  1997, n. 398, e come richiamato dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
 e) idoneita'  fisica,  psichica  ed  attitudinale  al servizio di Polizia  penitenziaria,  in  conformita'  alle disposizioni contenute nell'art.  14,  comma  1,  lettera  n), n. 1, della legge 15 dicembre 1990,  n.  395  e  negli  articoli 122,  123,  124  e 125 del decreto legislativo  30 ottobre  1992, n. 443, ed in particolare, altezza non inferiore a cm 165 per gli uomini e cm 161 per le donne;
 f) diploma di istruzione secondaria di primo grado.
 2.  I  requisiti  devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso  e  mantenuti  fino  alla data di immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.
 3. Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze  armate,  dai  Corpi  militarmente  organizzati o destituiti da pubblici uffici, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3, nonche'  coloro  che  hanno  riportato  condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
 4.  L'Amministrazione  provvede d'ufficio ad accertare il requisito della  condotta  e  delle  qualita'  morali  e  quello dell'idoneita' fisica,  psichica  ed  attitudinale  al servizio, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
 5.  Per  difetto  di  uno  o piu' requisiti prescritti, e' disposta l'esclusione   dal   concorso  con  decreto  motivato  dal  Capo  del Dipartimento  dell'Amministrazione  penitenziaria.  Detta  esclusione puo' essere disposta in ogni fase della procedura.
 L'Amministrazione  puo'  procedere  alla verifica dei requisiti per l'ammissione  in  qualunque momento della procedura, anche successiva alla prova d'esame.
 |  |  |  | Art. 5. Prova d'esame
 1.  I  candidati  non  esclusi dalla partecipazione al concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione, sono convocati, nella sede o nelle sedi e nei giorni ed ore indicati nel bando di concorso, a  sostenere  la  prova  d'esame. La convocazione puo' avvenire anche mediante  pubblicazione  del  calendario  della  prova  d'esame nella Gazzetta Ufficiale nella data fissata nel bando di concorso.
 2. La prova d'esame del concorso consiste in una serie di domande a risposta  sintetica o a scelta multipla. Il questionario, tendente ad accertare  il grado di preparazione culturale dei candidati, verte su argomenti  di  cultura  generale,  sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo.
 3.  Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla,  tra le quali la commissione esaminatrice puo' scegliere la serie da sottoporre ai candidati, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi  della  consulenza di enti pubblici o privati specializzati nel settore.
 4.   La   commissione   stabilisce  preventivamente  i  criteri  di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
 5.  La  durata  della  prova  e' stabilita dalla stessa commissione all'atto   della   predisposizione   delle   serie   di   domande  da somministrare.
 6.  La  correzione  e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate   anche   a   mezzo  di  strumentazione  automatizzata  ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.
 7.  La  prova si intende superata se il candidato riporta almeno la votazione di sei decimi.
 8.  Espletata la prova d'esame, la commissione forma la graduatoria di  merito  con  l'indicazione  del  punteggio  conseguito da ciascun candidato.
 |  |  |  | Art. 6. Accertamenti psico-fisici
 1.  I  candidati  che  abbiano  superato  la  prova  d'esame,  sono convocati,  nel  numero stabilito da ciascun bando di concorso, nella sede,  nei  giorni e nell'ora che saranno preventivamente comunicati, per  essere sottoposti agli accertamenti per l'idoneita' psico-fisica ed attitudinale.
 2.  A  tal  fine  i  candidati  sono sottoposti ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.
 3. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione composta  da  un  primo dirigente medico che la presiede e da quattro medici   incaricati   del   servizio  sanitario  dell'Amministrazione penitenziaria  ovvero  individuati  secondo  le  modalita'  di cui al secondo  comma dell'art. 120 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
 4.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  funzionario dell'Amministrazione  penitenziaria  con  la  qualifica non inferiore all'ottava  ovvero  appartenente  all'area  funzionale  C  (posizione economica C2).
 5.  Qualora  il  numero  dei  candidati  superi  il numero di mille unita',  le  commissioni,  con  successivo  decreto,  possono  essere integrate  di  un  numero  di  componenti  tali  da permettere, unico restando  il  presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto.
 6.  Per  gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove  strumentali  e di laboratorio, il Ministero della giustizia e' autorizzato  ad avvalersi di personale qualificato mediante contratto di  diritto privato, corrispondendo ad esso la retribuzione stabilita dal  vigente  decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e che  non puo' superare la retribuzione spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione statale.
 7. Avverso il giudizio di non idoneita', il candidato puo' proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
 9. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione medica di seconda  istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da due dirigenti medici.
 10.  Il  giudizio  di  idoneita'  o di non idoneita' espresso dalla commissione  medica  di  seconda istanza e' definitivo e comporta, in caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto  motivato  dal  Capo  del  Dipartimento  dell'Amministrazione penitenziaria.
 11.  Per  supplire  ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della commissione  di  prima  e  seconda  istanza,  puo' essere prevista la nomina  di  uno o piu' presidenti supplenti, di uno o piu' componenti supplenti  e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso  decreto  di  costituzione della commissione medica di prima e seconda istanza esaminatrice o con successivo provvedimento.
 |  |  |  | Art. 7. Accertamenti attitudinali
 1.  I candidati che risultano idonei agli accertamenti psico-fisici sono  sottoposti  ad  un  esame  attitudinale  diretto  ad  accertare l'attitudine  del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire.
 2.  La  commissione  esaminatrice  che  procede  agli  accertamenti attitudinali  e'  composta  da  un presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale, da due funzionari   con   qualifica   non   inferiore  alla  ottava,  ovvero appartenenti  all'area  funzionale  C,  posizione  economica  C2,  in possesso  del  titolo di perito selettore e da due psicologi o medici specializzati  in  psicologia, individuati ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
 3.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  funzionario dell'Amministrazione  penitenziaria  con  la  qualifica non inferiore all'ottava,  ovvero  appartenenti  all'area  funzionale  C, posizione economica C2.
 4.   Ai   fini   dell'accertamento   del   possesso  dei  requisiti attitudinali,  ai candidati e' proposta, dalla commissione, una serie di  domande  a  risposta sintetica o a scelta multipla, collettive ed individuali, integrata da un colloquio.
 5.  Le  domande  a  risposta  sintetica  o  a  scelta multipla sono predisposte  avuto  riguardo  alle  funzioni ed ai compiti propri del ruolo  e  della  qualifica  cui  i  candidati  stessi aspirano e sono approvate  con  decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Capo  del  Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Esse sono aggiornate   sulla   base  dei  contatti  e  relazioni  con  istituti specializzati  pubblici  universitari,  per seguire i progressi della psicologia applicata, in campo nazionale e internazionale.
 6.  Avverso  il  giudizio  di  non  idoneita',  i candidati possono proporre  ricorso  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla data della notifica.
 7. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione medica di seconda  istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da due primi dirigenti.
 8. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede di accertamento delle qualita' attitudinali dalla commissione di seconda istanza,  e'  definitivo  e  comporta,  in  caso  di  non  idoneita', l'esclusione  dal  concorso  che  viene  disposta  con  provvedimento motivato    del    Capo    del    Dipartimento   dell'Amministrazione penitenziaria.
 9.  Per  supplire ad eventuali, temporanee assenze del presidente o di uno dei componenti o del segretario della commissione attitudinale di  prima  e seconda istanza, puo' essere prevista la nomina di uno o piu'  presidenti  supplenti,  di uno o piu' componenti supplenti e di uno  o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di  costituzione  della  commissione  esaminatrice  o  con successivo provvedimento.
 |  |  |  | Art. 8. T i t o l i
 1.  Le  categorie  dei  titoli ammessi a valutazione sono stabilite come segue:
 a) valutazione  del  periodo  di  servizio  svolto in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno;
 b) missioni in teatro operativo fuori area;
 c) valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica;
 d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
 e) titoli di studio;
 f) conoscenza  accertata  secondo  standard  NATO,  di una o piu' lingue straniere;
 g) esito         dei        concorsi        di        istruzione, specializzazioni/abilitazioni conseguite;
 h) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
 i) eventuali altri attestati e brevetti.
 2.   I  titoli  sopra  indicati  sono  tratti  dall'estratto  della documentazione   di  servizio  di  cui  all'allegato  A  del  decreto legislativo  19 agosto  2005,  n.  197,  rilasciato  dalle competenti autorita' militari.
 3.   Nell'ambito   delle   suddette   categorie,   la   commissione esaminatrice  determina  i  punteggi massimi da attribuire a ciascuna categoria, nonche' i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
 4.  La  valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli candidati  che  abbiano superato la prova scritta d'esame e che siano risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.
 |  |  |  | Art. 9. Graduatoria del concorso
 1.  Con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria,  riconosciuta  la  regolarita'  del  procedimento,  e' approvata  la  graduatoria sulla base della votazione riportata nella prova  d'esame e del punteggio attribuito ai titoli, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
 2.  Il  decreto  di  approvazione  della graduatoria di merito e di dichiarazione  dei  vincitori del concorso pubblico e' pubblicato sul Bollettino  ufficiale  del Ministero della giustizia con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 3. A parita' di condizioni di posizione nella graduatoria di merito la  precedenza  e'  accordata  al  candidato  in  possesso dei titoli preferenziali  indicati  nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
 4.  In  caso  di  ulteriore  parita' e' preferito il candidato piu' giovane  di eta' ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
 |  |  |  | Art. 10. Immissione  dei  volontari  in  ferma prefissata nel Corpo di polizia penitenziaria
 1.  Sono ammessi direttamente al corso per allievo agente del Corpo di  polizia  penitenziaria, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 ottobre  1992, n. 443, nel numero previsto dal bando di concorso i concorrenti dichiarati idonei e utilmente collocati nella graduatoria di  merito,  secondo  l'ordine  dei punteggi conseguiti, salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226.
 2.  Sono  ammessi  al corso per allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria,  di  cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,  n.  443,  dopo  aver  prestato  servizio nelle Forze armate in qualita'  di  volontari  in ferma prefissata quadriennale, nel numero previsto  dal  bando  di  concorso, i concorrenti dichiarati idonei e utilmente collocati nella graduatoria di merito dopo i concorrenti di cui al comma 1, secondo l'ordine dei punteggi conseguiti.
 3.  I  candidati  ammessi  alla  ferma prefissata quadriennale sono sottoposti  nell'ultimo  semestre  della  ferma  quadriennale  ad una verifica  del  mantenimento  dei previsti requisiti psico-fisici e di quelli  morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 |  |  |  | Art. 11. Posti non coperti
 1.  Qualora  il  numero delle domande di partecipazione al concorso sia  superiore  al  quintuplo  dei  posti  messi  a concorso, i posti eventualmente  non  coperti  vengono  portati ad incremento di quelli previsti per l'anno successivo e destinati alla medesima categoria di personale.
 2.  Nel  caso  in cui il numero delle domande di partecipazione sia inferiore  al  quintuplo  dei  posti  messi  a  concorso, per i posti eventualmente  non  coperti  possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
 |  |  |  | Art. 12. Ammissione alla ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate
 1.  Al  fine  di  consentire  l'ammissione  alla  ferma  prefissata quadriennale  nelle  Forze  armate dei concorrenti di cui all'art. 9, comma 1, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria trasmette alla  Direzione  generale per il personale militare la graduatoria di merito, di cui all'art. 9, entro il termine preventivamente stabilito di concerto con la stessa Direzione generale.
 |  |  |  | Art. 13. R i n v i o
 1.  Fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 agosto 2004, n. 226, per  quanto  non  previsto  dal  presente  decreto  si  applicano  le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni.
 Il  presente  provvedimento sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.
 Roma, 16 marzo 2006
 
 Il Ministro della giustizia
 Castelli Il Ministro della difesa
 Martino
 |  |  |  | Allegato 
 ----> Vedere Allegato a pag. 10 della G.U. <----
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