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| Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 3 aprile 2006, n. 136 |  | Proroga di termini in materia di ammortizzatori sociali. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare disposizioni    per    garantire    il    reimpiego   di   lavoratori ultracinquantenni   e   per   incrementare   il  finanziamento  degli interventi a favore delle imprese in difficolta';
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
 
 E m a n a
 il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1.
 1.  All'articolo  1,  comma  410,  primo  periodo,  della  legge 23 dicembre  2005,  n. 266, dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2006», sono inserite le seguenti: «e, per gli accordi governativi di settore o di area, fino al 31 dicembre 2007,».
 2.  All'articolo  1,  comma  1,  primo periodo, del decreto-legge 6 marzo  2006,  n.  68,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 marzo  2006, n. 127, le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2006» ed al quarto periodo le parole: «15 aprile 2006» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2006».
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti  UE  sugli  aiuti  di  Stato  per  il  salvataggio  e la ristrutturazione delle imprese in difficolta' di cui all'articolo 11, comma  3,  del  decreto-legge  14 marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e' incrementato per l'anno 2006 di un importo pari a 15 milioni di euro.
 2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1, pari a 15 milioni  di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte capitale  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno 2006, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 3 aprile 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
 politiche sociali
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
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