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| Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 3 aprile 2006, n. 135 |  | Disposizioni  urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di assicurare la funzionalita'  dell'Amministrazione  della  pubblica sicurezza, anche per  le  esigenze  connesse  con  la  prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalita' organizzata;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
 
 E m a n a
 il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1.
 1.  Per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo,  anche internazionale, e della criminalita' organizzata e per  assicurare  la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,  il  Ministro  dell'interno,  entro  il limite di spesa di 8.844.000   euro,   puo'  autorizzare  l'ulteriore  trattenimento  in servizio,   fino   al   30 settembre  2006,  degli  agenti  ausiliari trattenuti  frequentatori  del 63° corso di allievo agente ausiliario di  leva,  i  quali ne facciano domanda. Per il predetto personale le disposizioni di cui all'articolo 47, commi nono e decimo, della legge 1° aprile  1981,  n.  121,  possono trovare applicazione solo se alla scadenza  del periodo di trattenimento l'assunzione sia espressamente autorizzata  e  fatte salve le assunzioni programmate per i volontari in  ferma  breve  e  annuale  delle  Forze  armate, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226.
 2.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a 8.844.000  euro  per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 3 aprile 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Pisanu, Ministro dell'interno
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
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