Gazzetta n. 77 del 1 aprile 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI
DELIBERAZIONE 19 dicembre 2005
Albo degli enti autorizzati ex articolo 39, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476. (Deliberazione n. 20/2005/SG/AE/AUT/ALBO).

LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Vista la convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione nell'adozione internazionale fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito chiamata Convenzione;
Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed esecuzione della Convenzione;
Visto l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dalla richiamata legge n. 476/1998, che al comma 1, lettera c), prevede che la Commissione per le Adozioni Internazionali autorizzi gli enti, aventi i requisiti di cui all'art. 39-ter della medesima legge n. 184/83, allo svolgimento, per conto di terzi, di pratiche di adozione di minori stranieri;
Visti gli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della Convenzione ove sono stabiliti i requisiti, i compiti e le modalita' di autorizzazione degli enti autorizzati a svolgere procedure di adozioni internazionali di minori;
Visti gli articoli 10 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492, riguardanti rispettivamente l'iscrizione in apposito Albo e la pubblicazione di quest'ultimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
Letto in particolare l'art. 12 della Convenzione ove si prevede che «Un organismo abilitato in uno Stato contraente non potra' agire in un altro Stato se le autorita' competenti di entrambi gli Stati non vi abbiano consentito»;
Lette le proprie delibere n. 1/2000/AE/ALBO del 18 ottobre 2000, n. 2/2002/AE/ALBO del 31 maggio 2001 e quelle successivamente assunte, ai sensi dell'art. 9 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 492/1999, sulle istanze di autorizzazione presentate ai sensi dell'art. 8 dello stesso decreto;
Letta la propria delibera n. 120/2002/AE/Albo del 14 novembre 2002 pubblicata nel supplemento ordinario n. 220 alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2002, recante «Nuovo albo degli enti autorizzati ex articolo 39, comma 1, lettera c) della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476» TERZA EDIZIONE;
Letta la propria delibera n. 130/2002 del 19 dicembre 2002 di modifica ed integrazione della delibera n. 120/2002/AE/Albo;
Letta la propria delibera n. 163/2003/AE/ALBO del 17 dicembre 2003 di modifica ed integrazione della delibera n. 130/2002/AE/Albo;
Letta la propria delibera n. 36/2004/SG/AE/AUT/ALBO del 20 dicembre 2004 di modifica ed integrazione della delibera n. 163/2003/AE/Albo;
Lette le proprie successive delibere indicate in parentesi [(numeri 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16-bis, 17-bis, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29-bis, 30, 31, 32 e 33 in data 21 ottobre 2005, numeri 81, 82, 83, 84, 92, 94, 95, 96, 105, 106, 107, 112, 113, 114, 123 e 149 in data 22 novembre 2005 e numeri 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126 e 127 in data 19 dicembre 2005)], emanate nel corso dell'anno 2005, con le quali sono state disposte nuove autorizzazioni e conseguenti ulteriori modifiche ed integrazioni dell'albo di cui alla delibera n. 36/2004/SG/AE/AUT/ALBO del 20 dicembre 2004;
Ravvisata la necessita' di dare piena e coerente attuazione al sopraindicato art. 12 della Convenzione e, nel contempo, fornire chiare indicazioni alle Istituzioni nazionali ed internazionali e alle famiglie sull'accreditamento e sull'operativita' degli enti, non compaiono come nelle precedenti edizioni, i Paesi per i quali gli enti sono stati autorizzati ma non sono ancora accreditati o operativi; pertanto:
Delibera:
a) sono iscritti nell'Albo, gli enti autorizzati che, alla data di pubblicazione della presente delibera, risultano effettivamente operativi, in quanto autorizzati rispettivamente da entrambi gli Stati ove essi operano;
b) gli enti autorizzati, che alla data della pubblicazione del presente Albo non risultano ancora accreditati nei paesi per i quali hanno ricevuto l'autorizzazione dalla Commissione, saranno successivamente iscritti a seguito di presentazione della documentazione attestante l'accreditamento o l'operativita' nel paese estero;
c) il precedente Albo di cui alla delibera n. 36/2004/SG/AE/AUT/ALBO del 20 dicembre 2004, gia' pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2004, e' sostituito dal presente e le successive modifiche saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito della Commissione www.commissioneadozioni.it

Roma, 19 dicembre 2005
Il presidente
Capponi
Il coordinatore della segreteria tecnica
Vinci
 
----> Vedere Allegato da pag. 6 a pag. 77 del S.O. <----
 
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