| 
| Gazzetta n. 77 del 1 aprile 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI |  | DELIBERAZIONE 19 dicembre 2005 |  | Albo  degli  enti  autorizzati  ex  articolo 39, comma 1, lettera c), della  legge  4  maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 3 della   legge   31   dicembre   1998,   n.   476.  (Deliberazione  n. 20/2005/SG/AE/AUT/ALBO). |  | 
 |  |  |  | LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI 
 Vista  la  convenzione  per  la tutela dei minori e la cooperazione nell'adozione  internazionale  fatta  a  L'Aja  il 29 maggio 1993, di seguito chiamata Convenzione;
 Vista  la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed esecuzione della Convenzione;
 Visto  l'articolo  39  della  legge  4 maggio  1983,  n.  184, come sostituito  dalla  richiamata  legge  n.  476/1998,  che  al comma 1, lettera c), prevede che la Commissione per le Adozioni Internazionali autorizzi  gli  enti, aventi i requisiti di cui all'art. 39-ter della medesima  legge  n.  184/83, allo svolgimento, per conto di terzi, di pratiche di adozione di minori stranieri;
 Visti  gli  articoli 9,  10, 11, 12 e 13 della Convenzione ove sono stabiliti  i  requisiti,  i  compiti e le modalita' di autorizzazione degli   enti   autorizzati   a   svolgere   procedure   di   adozioni internazionali di minori;
 Visti  gli  articoli 10  e  16  del  decreto  del  Presidente della Repubblica  1° dicembre  1999,  n.  492,  riguardanti rispettivamente l'iscrizione  in  apposito  Albo  e  la pubblicazione di quest'ultimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
 Letto in particolare l'art. 12 della Convenzione ove si prevede che «Un  organismo  abilitato in uno Stato contraente non potra' agire in un  altro  Stato se le autorita' competenti di entrambi gli Stati non vi abbiano consentito»;
 Lette le proprie delibere n. 1/2000/AE/ALBO del 18 ottobre 2000, n. 2/2002/AE/ALBO  del  31 maggio 2001 e quelle successivamente assunte, ai  sensi  dell'art.  9 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 492/1999, sulle istanze di autorizzazione presentate ai sensi dell'art. 8 dello stesso decreto;
 Letta  la propria delibera n. 120/2002/AE/Albo del 14 novembre 2002 pubblicata  nel  supplemento ordinario n. 220 alla Gazzetta Ufficiale n.   281  del  30 novembre  2002,  recante  «Nuovo  albo  degli  enti autorizzati  ex articolo 39, comma 1, lettera c) della legge 4 maggio 1983,  n.  184,  come  sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476» TERZA EDIZIONE;
 Letta  la  propria  delibera  n.  130/2002  del 19 dicembre 2002 di modifica ed integrazione della delibera n. 120/2002/AE/Albo;
 Letta  la propria delibera n. 163/2003/AE/ALBO del 17 dicembre 2003 di modifica ed integrazione della delibera n. 130/2002/AE/Albo;
 Letta la propria delibera n. 36/2004/SG/AE/AUT/ALBO del 20 dicembre 2004 di modifica ed integrazione della delibera n. 163/2003/AE/Albo;
 Lette le proprie successive delibere indicate in parentesi [(numeri 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16-bis, 17-bis, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  25, 26, 27, 28, 29-bis, 30, 31, 32 e 33 in data 21 ottobre 2005, numeri  81, 82, 83, 84, 92, 94, 95, 96, 105, 106, 107, 112, 113, 114, 123  e 149 in data 22 novembre 2005 e numeri 115, 116, 117, 118, 119, 120,  121,  122,  126  e  127 in data 19 dicembre 2005)], emanate nel corso  dell'anno  2005,  con  le  quali  sono  state  disposte  nuove autorizzazioni  e  conseguenti  ulteriori  modifiche  ed integrazioni dell'albo   di   cui  alla  delibera  n.  36/2004/SG/AE/AUT/ALBO  del 20 dicembre 2004;
 Ravvisata  la  necessita'  di  dare  piena e coerente attuazione al sopraindicato  art.  12  della  Convenzione  e, nel contempo, fornire chiare  indicazioni  alle  Istituzioni  nazionali ed internazionali e alle famiglie sull'accreditamento e sull'operativita' degli enti, non compaiono  come  nelle  precedenti  edizioni, i Paesi per i quali gli enti  sono  stati  autorizzati  ma  non  sono  ancora  accreditati  o operativi; pertanto:
 Delibera:
 a) sono  iscritti  nell'Albo, gli enti autorizzati che, alla data di  pubblicazione  della  presente delibera, risultano effettivamente operativi,  in  quanto  autorizzati  rispettivamente  da entrambi gli Stati ove essi operano;
 b) gli  enti  autorizzati,  che alla data della pubblicazione del presente  Albo non risultano ancora accreditati nei paesi per i quali hanno    ricevuto   l'autorizzazione   dalla   Commissione,   saranno successivamente   iscritti   a   seguito   di   presentazione   della documentazione attestante l'accreditamento o l'operativita' nel paese estero;
 c) il    precedente    Albo    di    cui    alla    delibera   n. 36/2004/SG/AE/AUT/ALBO  del  20 dicembre  2004,  gia'  pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2004,  e'  sostituito  dal presente e le successive modifiche saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito della Commissione www.commissioneadozioni.it
 
 Roma, 19 dicembre 2005
 Il presidente
 Capponi
 Il coordinatore della segreteria tecnica
 Vinci
 |  |  |  | ---->  Vedere Allegato da pag. 6 a pag. 77 del S.O.  <---- |  |  |  |  |