Gazzetta n. 77 del 1 aprile 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 13 marzo 2006 |
Riconoscimento, al sig. Andres Rafael Gomez Noto, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per lo svolgimento in Italia, in qualita' di responsabile tecnico, dell'attivita' di motoristica e meccanica ed elettrauto. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il commercio, le assicurazioni e i servizi
Vista la domanda con la quale il signor Andres Rafael Gomez Noto, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo finale di scuola secondaria tecnico en automotores e di un certificato di ausiliare tecnico aggiustatore meccanico diesel, conseguiti presso scuole facenti parte dell'ordinamento scolastico della Repubblica Argentina, al fine dell'esercizio in Italia di tutte le attivita' di autoriparatore, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), della legge 5 febbraio 1992, n. 122; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita; Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione dell'11 novembre 2005, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, corredato peraltro da un biennio di tirocinio maturato in Argentina, riconducibile, per i suoi contenuti formativi, e per il carattere abilitante, ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioe' ai titoli «specificamente orientati all'esercizio di una professione», limitatamente alle sole attivita' di meccanica e motoristica e elettrauto di cui alle lettere a) e c) del citato art. 1, comma 3, della legge n. 122/1992 per le quali non ha ritenuto di dover applicare alcuna misura compensativa; Tenuto conto che la stessa Conferenza di servizi ha invece ritenuto che i titoli posseduti dal richiedente non fossero sufficienti per il riconoscimento delle attivita' di carrozzeria e gommista di cui alle lettere b) e d) del ridetto art. 1, comma 3, della legge n. 122/1992, il Ministero delle attivita' produttive ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause parzialmente ostative all'accoglimento della domanda; Verificato che il richiedente non si e' avvalso della facolta' di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il conforme parere dell'associazione di categoria Confartigianato; Decreta: Art. 1. 1. Al sig. Andres Rafael Gomez Noto, nato il 3 aprile 1972 a Cordoba (Argentina), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualita' di responsabile tecnico, dell'attivita' di motoristica e meccanica ed elettrauto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera a) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza del titolo di studio prodotto. 2. I titoli prodotti dal sig. Andres Rafael Gomez Noto, non sono invece idonei per il riconoscimento delle attivita' di carrozzeria e gommista di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e d), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in quanto carente nelle materie di formazione specifica non supportata da esperienza lavorativa e non colmabili con misura compensativa. 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 marzo 2006
Il direttore generale: Spigarelli |
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