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| Gazzetta n. 77 del 1 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 28 febbraio 2006 |  | Riconoscimento,  in  favore del cittadino comunitario prof. Sergio Di Monaco, di titolo di formazione, acquisito in Paese extracomunitario, quale  titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante,  ai  sensi  dell'articolo  49  del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici
 
 Visti  la  legge  19 novembre  1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  115;  il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;  il  decreto  legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente  della  Repubblica  del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale  n.  39  del  30 gennaio 1998; il decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286;  il  decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,  n.  394;  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Viste  l'istanza,  presentata ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 37,  comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del  citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento    di   titolo   di   formazione   professionale   per l'insegnamento  acquisito  in  Paese  extracomunitario  dalla persona sotto   indicata,   nonche'  la  documentazione  prodotta  a  corredo dell'istanza  medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sotto indicato;
 Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della  professione corrispondente a quella cui la persona interessata e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;
 Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento e'  subordinato,  sia  nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una  formazione  comprendente  un  ciclo  di  studi post-secondari di durata minima di tre anni;
 Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi   nella   seduta  del  16  marzo  2005,  indetta  per  quanto prescrivono  l'art.  49,  comma  3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;
 Ritenuto  che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che  il  titolo  posseduto  dalla  persona  interessata  comprova una formazione  professionale adeguata per natura, composizione e durata; il  riconoscimento  non deve essere subordinato a misure compensative in   quanto   la   formazione   attestata   non   verte   su  materie sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione professionale   prescritta  dalla  legislazione  vigente  in  Italia; l'esperienza    posseduta    integra   e   completa   la   formazione professionale;
 Decreta:
 1.  Il titolo di formazione diploma di laurea in educazione fisica, conseguito  l'8 maggio  1989  presso  l'Istituto magistrale superiore «Juan  Bautista  Alberdi»  di  Buenos  Aires  posseduto  da Sergio Di Monaco,   nato   a   Quilmes   (Argentina),  il  24 giugno  1961,  di cittadinanza  comunitaria  (italiana),  ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394,  e'  titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della  professione  di  docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:
 29/A  «Educazione  fisica  negli  istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado»;
 30/A «Educazione fisica nella scuola media».
 2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
 
 Roma, 28 febbraio 2006
 
 Il direttore generale: Criscuoli
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