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| Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 15 marzo 2006 |  | Regolamento  in materia di procedure sanzionatorie. (Deliberazione n. 136/06/CONS). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
 Nella sua riunione di Consiglio del 15 marzo 2006;
 Vista  la  legge  31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
 Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
 Vista  la  legge  6 agosto  1990,  n.  223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;
 Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n.  241, recante «Nuove norme in materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai documenti    amministrativi»,    e    successive   modificazioni   ed integrazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;
 Vista  la  legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in   materia   di   assetto   del  sistema  radiotelevisivo  e  della Rai-Radiotelevisione  italiana  S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;
 Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione»;
 Visto   il   regolamento  in  materia  di  procedure  sanzionatorie approvato  con  delibera dell'Autorita' n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001  e  modificato  con  delibera  dell'Autorita' n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003;
 Vista la delibera di indirizzo n. 460/05/CONS del 29 novembre 2005, recante l'adozione della nuova organizzazione dell'Autorita';
 Visto    il   regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il funzionamento  dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni, approvato  con  delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato  con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del   21 dicembre   2005,   recante  «Modifiche  ed  integrazioni  al regolamento  di  organizzazione  e  di  funzionamento dell'Autorita», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006;
 Vista  la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, «Integrazione della  delibera  n.  506/05/CONS recante modifiche ed integrazioni al regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento»  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006;
 Vista  la  delibera  n.  63/06/CONS  del  2 febbraio  2006, recante «Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorita»,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  44  del 22 febbraio 2006;
 Ritenuto  di  adottare un nuovo regolamento delle procedure dirette all'accertamento  delle  violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni di  propria  competenza,  che  tenga  conto delle modifiche apportate all'organizzazione dell'Autorita';
 Udita  la  relazione  dei  commissari relatori Sebastiano Sortino e Stefano  Mannoni  ai  sensi  dell'art.  29,  comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
 
 Delibera:
 
 Art. 1.
 L'Autorita'  adotta  il  regolamento  recante  le procedure dirette all'accertamento  delle  violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni di propria competenza.
 1.  Il  testo  del  regolamento  di  cui  al  comma  1 e' riportato nell'allegato  A  alla  presente  delibera  e  ne  costituisce  parte integrante e sostanziale.
 2.  Il  regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con  delibera  dell'Autorita'  n.  425/01/CONS del 7 novembre 2001, e modificato   con   delibera   dell'Autorita'   n.   336/03/CONS   del 24 settembre 2003 e' abrogato.
 3.  La  presente  delibera  entra  in  vigore  il  giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica   italiana,  sul  sito  web  e  nel  Bollettino  ufficiale dell'Autorita'.
 Napoli, 15 marzo 2006
 
 Il presidente: Calabro'
 
 Il commissario relatore: Sortino
 
 Il commissario relatore: Mannoni
 |  |  |  | Allegato A (alla delibera n. 136/06/CONS)
 
 REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDURE SANZIONATORIE
 
 Art. 1.
 
 Definizioni
 
 1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 a) per   Autorita',   l'Autorita'   per   le   garanzie   nelle comunicazioni  di  cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante    istituzione   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle comunicazioni   e   norme   sui  sistemi  delle  telecomunicazioni  e radiotelevisivo;
 b) per  organo  collegiale,  l'organo  collegiale cui spetta il potere  di  adottare  i provvedimenti sanzionatori di cui al presente regolamento;
 c) per    regolamento   di   organizzazione,   il   regolamento concernente  l'organizzazione  ed il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
 d) per  unita'  organizzativa,  l'unita' organizzativa di primo livello che, in base al regolamento di organizzazione e funzionamento e  conformemente al presente regolamento, e' competente ad effettuare la  vigilanza  e  a svolgere le attivita' preparatorie ed istruttorie finalizzate   all'adozione  dei  provvedimenti  di  cui  al  presente regolamento;
 e) per   responsabile  del  procedimento,  il  responsabile  di ciascuna  unita'  organizzativa  di primo livello o altro funzionario all'uopo   designato   a   cui,   conformemente   al  regolamento  di organizzazione,  e'  assegnata  la  responsabilita' dello svolgimento delle  attivita'  istruttorie  e  ogni  altro adempimento inerente il procedimento di cui al presente regolamento;
 f) per  regolamento  concernente  l'accesso  ai  documenti,  il regolamento  approvato dall'Autorita' con delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001, e successive modificazioni;
 g) per  direttore, il responsabile dell'unita' organizzativa di primo livello;
 h) per  ufficio,  l'unita'  organizzativa di secondo o di terzo livello;
 i) per  Testo  unico, il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione»;
 l) per  Codice,  il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante  «Codice  delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003.
 
 Art. 2.
 
 Ambito di applicazione
 
 1.  Il  presente  regolamento  disciplina  i procedimenti diretti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di competenza  dell'Autorita', i quali non siano regolati dalla legge in modo difforme.
 
 Art. 3.
 
 Attribuzione di competenze
 
 1.  Le  competenze di cui all'art. 2, comma 20, lettera c), della legge  14 novembre  1995,  n.  481, all'art. 1, commi 29, 30, 31 e 32 della  legge  n.  249  del 1997, agli articoli 32 e 98 del Codice, in materia  di  inottemperanza  ai  provvedimenti  dell'Autorita',  e di mancato  invio di dati ed informazioni richieste o di trasmissione di dati  non  veritieri, ed ogni altra competenza rientrante nell'ambito del  comma  precedente, sono esercitate, rispettivamente, dall'unita' organizzativa  competente  in  ordine  alla  disposizione  violata  e dall'unita' organizzativa che ha richiesto i dati o le informazioni.
 2.  La  competenza  di  cui  al  comma  9 dell'art. 2 della legge 14 novembre  1995,  n.  481, e' esercitata dal Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse.
 3.  La  competenza  di  cui  al  comma 31 dell'art. 2 della legge 14 novembre  1995, n. 481, e' esercitata dal Servizio amministrazione e personale.
 4.  La  competenza  di  cui  all'articolo 48  del  Testo unico e' esercitata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali.
 5. In difetto di previsioni specifiche la competenza si radica in capo all'unita' le cui attribuzioni presentano maggiore affinita' con la materia oggetto della disposizione che si assume violata.
 6.  In  caso  di conflitto sull'attribuzione della competenza, il Segretario generale, dopo aver sentito i responsabili delle strutture interessate,   formula   una   proposta   al   Consiglio  che  decide individuando l'unita' organizzativa tenuta a procedere.
 
 Art. 4.
 
 Impulso al procedimento
 
 1. L'Autorita' esercita il potere sanzionatorio anche d'ufficio.
 2.  I  soggetti  interessati,  gli  utenti  e  le  associazioni o organizzazioni  rappresentative  dei  loro  interessi  che  intendano segnalare  presunte  violazioni  della  normativa  di settore debbono inviare  la  relativa  denuncia a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,  telegramma  o  telefax.  Qualora le presunte violazioni riguardino  la normativa in materia di telecomunicazioni, la relativa denuncia  potra'  essere  inoltrata  compilando l'apposito formulario disponibile sul sito ufficiale dell'Autorita' (www.agcom.it).
 3.  Il responsabile dell'ufficio di ciascuna unita' organizzativa che  rilevi,  anche  su denuncia, una possibile violazione soggetta a sanzione,  dopo  aver  verificato  la  non manifesta infondatezza dei fatti segnalati redige relazione in merito e la trasmette, unitamente ai relativi atti, al direttore della propria unita' organizzativa. Il direttore,  ove  la  violazione riscontrata non rientri nella propria competenza, provvede immediatamente a trasmettere gli atti all'unita' organizzativa  competente  informandone  per conoscenza il Segretario generale.
 4.   Il   direttore  competente  ai  sensi  dell'art.  3  dispone l'archiviazione quando la denuncia risulti generica o, gia' all'esito di una verifica preliminare, manifestamente infondata. Si considerano generiche  le segnalazioni che si limitano ad imputare ad un soggetto fatti  non  circostanziati  o  che  non  contengono  elementi tali da consentire l'individuazione del soggetto che si sia reso responsabile dei  fatti  oggetto della segnalazione. Si considerano manifestamente infondate  le segnalazioni relative a fatti che risultano chiaramente non riconducibili alle disposizioni normative di settore.
 6.    Le    segnalazioni    della   Polizia   postale   e   delle telecomunicazioni,  della  Guardia  di  finanza  e  degli Ispettorati territoriali  del Ministero delle comunicazioni non sono suscettibili di archiviazione ai sensi del comma 4 sempreche' vi siano riportati:
 a) una precisa descrizione del fatto;
 b) l'evidenziazione   della  norma  giuridica  che  si  presume violata;
 c) l'individuazione   del  giorno  e  dell'ora  della  presunta infrazione;
 d) dati  anagrafici,  ovvero  ogni  dato  disponibile  ai  fini dell'identificazione   dei   soggetti   responsabili  della  presunta infrazione;
 e) i  supporti  probatori  che  costituiscono  la  base  per le successive valutazioni in merito alla sussistenza della violazione.
 
 Art. 5.
 
 Avvio del procedimento
 
 1.  Il  direttore  competente  ai  sensi  dell'art.  3,  ove  non sussistano  gli  estremi  per  disporre  l'archiviazione,  nomina  il responsabile del procedimento.
 2. Il responsabile del procedimento, esaminata la relazione e gli atti  trasmessi ai sensi dell'art. 4, comma 3, ovvero le segnalazioni trasmesse  ai  sensi  dell'art.  4, comma 5, effettuate le necessarie verifiche  e  gli  accertamenti che il caso richiede e qualificata la fattispecie   nei  suoi  pertinenti  termini  giuridici,  formula  al direttore  competente  la  proposta  di  archiviazione  per manifesta insussistenza  della  violazione  oppure  la  proposta  di  avvio del procedimento   sanzionatorio  predisponendo  lo  schema  di  atto  di contestazione.
 3.  L'atto di contestazione contiene una sommaria esposizione dei fatti, l'indicazione della violazione accertata, del responsabile del procedimento  e  dell'ufficio  ove  e'  possibile  presentare memorie difensive  o  eventuali giustificazioni ed avere accesso agli atti ai sensi  dell'art.  8,  del  termine  entro cui gli interessati possono esercitare   le  predette  facolta'  e,  infine,  la  menzione  della possibilita'  di  effettuare  il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove applicabile.
 4.  L'atto  deve  altresi' contenere l'indicazione dei termini di conclusione  del procedimento sanzionatorio decorrenti dalla notifica dell'atto  di  contestazione.  L'atto  di  contestazione  deve essere notificato   al  trasgressore,  entro  novanta  giorni  dal  completo l'accertamento  del  fatto  ai sensi del comma 2, con le modalita' di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 5.  Ove la violazione accertata sia ancora in atto, nelle ipotesi di  cui  all'art.  32  del  Codice l'atto di contestazione reca anche l'intimazione a porre fine all'infrazione entro il termine massimo di un  mese.  In  tal  caso  i  termini  di  cui all'art. 6 si intendono prorogati di quaranta giorni.
 6.  Ove  l'intimazione rimanga inosservata l'unita' organizzativa competente dell'Autorita' procede ai sensi dell'art. 32, commi 3 e 4, del    Codice.   Ferma   restando   l'autonomia   dei   provvedimenti rispettivamente  adottabili,  l'ottemperanza all'intimazione o la sua inosservanza  sono  comunque  valutate a norma di legge, oltre che ai sensi  dell'art.  32  del  Codice,  anche  ai  fini  del  trattamento sanzionatorio da irrogare alla conclusione del procedimento.
 7. Resta in ogni caso salva la possibilita' di adottare le misure provvisorie urgenti consentite dall'art. 32, comma 5, del Codice, ove ne sussistano i presupposti, alle condizioni da tale norma stabilite.
 8.  Al  procedimento  volto  all'adozione  dell'atto di diffida a cessare  dal  comportamento  illegittimo di cui all'art. 51, comma 2, del  Testo  unico  si  applicano,  se  non  altrimenti  disposto,  le disposizioni  di  cui  al  presente  regolamento.  I  termini  di cui all'art.  6  si  applicano  ai  soli  fini dell'adozione dell'atto di diffida.  Successivamente,  ove il comportamento illegittimo persista oltre  il  termine,  non  superiore  a quindici giorni, assegnato, il responsabile del procedimento propone al direttore, senza ritardo, lo schema  di  provvedimento  sanzionatorio  per  gli adempimenti di cui all'art. 10 e seguenti.
 9.  Il  direttore  trasmette  ogni tre mesi all'organo collegiale competente   un'informativa   relativa   ai  procedimenti  avviati  o archiviati.
 
 Art. 6.
 
 Termini del procedimento
 
 1.  Il  termine  per  l'adozione  del  provvedimento finale e' di centocinquanta   giorni  decorrenti  dalla  data  di  notifica  della contestazione di cui all'art. 5.
 2.  Entro  il  termine  di  centoventi giorni il responsabile del procedimento  conclude  l'attivita'  istruttoria  relativa  ai  fatti oggetto  di  contestazione  e trasmette gli atti di cui al successivo art.  10, comma 1, all'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione.
 3. I termini sono sospesi nel caso in cui sia necessario svolgere ulteriori approfondimenti istruttori ai sensi dell'art. 7.
 
 Art. 7.
 
 Attivita' istruttoria
 
 1.  Qualora  sia  necessario  acquisire  informazioni o ulteriori elementi  di  valutazione,  il  responsabile  del  procedimento  puo' proporre   al   direttore  di  affidare  al  competente  Servizio  lo svolgimento  delle  attivita'  di cui alla delibera 63/06/CONS e puo' disporre perizie ovvero chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all'istruttoria.
 2. La richiesta deve indicare:
 a) i  fatti  e  le circostanze in ordine ai quali si chiedono i chiarimenti;
 b) lo scopo della richiesta;
 c) il  termine  entro  il  quale  deve  pervenire la risposta o essere trasmesso il documento;
 d) le modalita' attraverso cui fornire le informazioni;
 e) le sanzioni eventualmente applicabili.
 3.  La sospensione dei termini di cui al comma 3 dell'art. 6, che in ogni caso non puo' essere superiore a sessanta giorni, opera:
 a) dalla  data  di  protocollo  della  richiesta  alla  data di protocollo  in cui l'Autorita' riceve le informazioni o gli ulteriori elementi di valutazione;
 b) dalla   data   di   protocollo   relativa   al  conferimento dell'incarico  al  perito  alla data di protocollo in cui l'Autorita' riceve la relazione peritale.
 
 Art. 8.
 
 Accesso ai documenti
 
 1.   I   soggetti   ai   quali  e'  stato  notificato  l'atto  di contestazione possono accedere agli atti del procedimento nelle forme e  con le modalita' previste dal regolamento concernente l'accesso ai documenti.
 
 Art. 9.
 
 Partecipazione al procedimento
 
 1.  I  soggetti  nei  cui  confronti si procede, entro il termine indicato  nella contestazione, possono presentare memorie, perizie ed altri  scritti  difensivi,  nonche'  chiedere  di  essere sentiti dal responsabile del procedimento sui fatti oggetto della contestazione.
 2.  L'audizione,  che  viene  comunicata  con preavviso di almeno sette  giorni,  si  svolge  innanzi al responsabile del procedimento. Coloro  che  ne  fanno  richiesta  possono  comparire  tramite legale rappresentante  ovvero  procuratore  speciale  informati  sui  fatti. Dell'audizione e' redatto verbale.
 
 Art. 10.
 
 Conclusione dell'istruttoria e provvedimenti sanzionatori
 
 1.  Il  direttore  trasmette all'organo collegiale competente per l'irrogazione  della  sanzione la proposta di schema di provvedimento unitamente   alla   dettagliata  relazione  relativa  all'istruttoria redatta dal responsabile del procedimento.
 2.  L'organo  collegiale,  esaminata  la  relazione e valutata la proposta  di  provvedimento,  adotta  il  provvedimento sanzionatorio previsto ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.
 3.    Qualora   ritenga   necessari   ulteriori   approfondimenti istruttori,   l'organo   collegiale  trasmette  gli  atti  all'unita' organizzativa specificando la natura ed il tipo di approfondimenti da svolgere.  In  casi particolari, la richiesta di approfondimenti puo' essere  reiterata,  comunque  non  piu' di una volta. La richiesta di approfondimenti determina la proroga di ulteriori sessanta giorni del termine di cui al comma 1 dell'art. 6.
 4.  Il  provvedimento sanzionatorio, adeguatamente motivato, deve contenere   l'espressa   indicazione  del  termine  per  ricorrere  e dell'autorita'  giurisdizionale a cui e' possibile proporre ricorso e deve  essere notificato, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti  destinatari  con  le  forme  di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 
 Art. 11.
 
 Comunicazione dei provvedimenti
 
 1.  L'unita'  organizzativa provvede a notificare i provvedimenti sanzionatori   adottati   dall'organo   collegiale   competente   per l'irrogazione   della   sanzione   nonche'   a   comunicare  mediante raccomandata   con   avviso   di   ricevimento   i  provvedimenti  di archiviazione.
 
 Art. 12.
 
 Pubblicazione
 
 1.  I  provvedimenti  sanzionatori  adottati  dall'Autorita' sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale dell'Autorita'.
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