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| Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 23 marzo 2006 |  | Emissione dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 15 settembre 2004   e  scadenza  15  settembre  2035,  indicizzati  all'inflazione dell'area dell'euro, nona e decima tranche. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
 
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e, in particolare, l'art.  3,  come  modificato  dall'art.  1, comma 380, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti  cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di  prodotti  e  strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone  l'ammontare  nominale, il tasso di interesse o i criteri per    la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo   minimo sottoscrivibile,   il   sistema   di   collocamento   ed  ogni  altra caratteristica e modalita';
 Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione  dell'art.  3  del  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica  n.  398  del  2003,  ove  si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo  che  le  operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale  del tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;
 Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il Direttore   generale  del  tesoro  ha  delegato  il  Direttore  della Direzione  seconda  del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
 Visti,  altresi',  gli  articoli  4  e  11 del ripetuto decreto del Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la dematerializzazione dei titoli di Stato;
 Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla  Monte  titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio  2004, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del  13  maggio  2004,  recante  disposizioni  in caso di ritardo nel regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
 Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
 Considerato  che  l'importo  delle emissioni disposte a tutto il 23 marzo  2006  ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati,  a  28.572  milioni  di  euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
 Visti i propri decreti in data 20 ottobre 2004, 10 marzo, 22 giugno e  24  ottobre 2005, e 23 gennaio 2006, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,35%  con  godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, indicizzati,   nel   capitale   e   negli   interessi,  all'andamento dell'Indice  Armonizzato  dei  Prezzi  al Consumo nell'area dell'euro (IAPC),  con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice eurostat»;
 Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre  l'emissione  di  una  nona  tranche  dei predetti buoni del Tesoro poliennali;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche' del decreto ministeriale  del  4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, e' disposta  l'emissione  di  una  nona  tranche  dei  buoni  del Tesoro poliennali  2,35% indicizzati all'«Indice eurostat» («BTP Euroi») con godimento  15  settembre  2004  e  scadenza  15  settembre 2035, fino all'importo  massimo di 750 milioni di euro, di cui al decreto del 22 giugno  2005,  altresi'  citato  nelle  premesse, recante l'emissione della terza e quarta tranche dei buoni stessi.
 Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto 22 giugno 2005.
 I  buoni  medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi  tra  le  attivita'  ammesse  a garanzia delle operazioni di rifinanziamento  presso  la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto  dall'art.  6  -  ultimo  comma del decreto 20 ottobre 2004, citato  nelle  premesse,  possono  essere  effettuate  operazioni  di «coupon stripping».
 Le  prime  tre  cedole  dei  buoni  emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.
 |  |  |  | Art. 2. Le  offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del  presente  decreto,  dovranno  pervenire,  con l'osservanza delle modalita'  indicate  negli  articoli 9 e 10 del citato decreto del 22 giugno 2005, entro le ore 11 del giorno 29 marzo 2006.
 Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
 Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 22 giugno 2005.
 Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
 |  |  |  | Art. 3. Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al precedente  articolo,  avra'  inizio  il  collocamento  della  decima tranche  dei  titoli  stessi  per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare  nominale  indicato  all'art.  1 del presente decreto; tale   tranche   supplementare   sara'   riservata   agli   operatori «specialisti  in  titoli  di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del  regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159  del  9  luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche.  La  tranche supplementare verra' assegnata con le modalita' indicate  negli  articoli  13  e  14 del citato decreto del 22 giugno 2005,  in  quanto  applicabili,  e  verra'  collocata  al  prezzo  di aggiudicazione  determinato  nell'asta  relativa  alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
 Gli    «specialisti»    potranno    partecipare   al   collocamento supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 marzo 2006.
 Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
 L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»  nel collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre  aste  «ordinarie»  dei  B.T.P.  Euroi  trentennali, ivi compresa quella  di  cui  all'art.  1  del  presente  decreto,  ed  il  totale complessivamente  assegnato,  nelle  medesime  aste,  agli  operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.
 Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale.
 |  |  |  | Art. 4. Il  regolamento  dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare  sara'  effettuato  dagli  operatori  assegnatari il 31 marzo  2006,  al  prezzo  di  aggiudicazione  e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sedici giorni.
 Il  controvalore  da  versare  e' calcolato moltiplicando l'importo nominale   aggiudicato   per  il  «Coefficiente  di  indicizzazione», riferito  alla  data  di  regolamento,  per  la  somma  del prezzo di aggiudicazione  diviso  100  e  del rateo reale di interesse maturato diviso  1000  e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 22 giugno 2005. Il rateo reale di interesse e' calcolato  con  riferimento  ad  una  base  di calcolo di 1000 euro e arrotondato   alla  sesta  cifra  decimale,  secondo  le  convenzioni utilizzate  nella  procedura  per  il  collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.
 Ai   fini   del  regolamento  dell'operazione,  la  Banca  d'Italia provvedera'   ad   inserire  le  relative  partite  nel  servizio  di compensazione  e  liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.
 Il  versamento  all'entrata  del  bilancio statale del netto ricavo dell'emissione,  e  relativi  dietimi,  sara'  effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 marzo 2006.
 A  fronte  di  tali  versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale  dello  Stato rilascera' separate quietanze di entrata al bilancio  dello  Stato,  con  imputazione  al  Capo  X, capitolo 5100 (unita'  previsionale  di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al   netto   ricavo  dell'emissione,  ed  al  capitolo  3240  (unita' previsionale  di  base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.
 In  caso  di  ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto,   troveranno   applicazione   le  disposizioni  del  decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
 |  |  |  | Art. 5. Gli  oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico  al  capitolo 2214 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) dello stato  di  previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.
 L'onere  per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2035  fara'  carico  al  capitolo  che verra' iscritto nello stato di previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze per   l'anno  stesso,  e  corrispondente  al  capitolo  9502  (unita' previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.
 L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del  citato  decreto  del  22  giugno  2005,  sara' scritturato dalle Sezioni  di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo  2247  (unita'  previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 marzo 2006
 p. Il direttore generale: Cannata
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