Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2006 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI CAGLIARI
DECRETO RETTORALE 27 marzo 2006
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto il decreto rettorale 18 febbraio 1992, n. 927, costitutivo del senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 2, della citata legge, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito di diverse componenti;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari emanato con decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995 e successive modificazioni;
Vista la delibera del senato accademico in composizione allargata del 9 febbraio 2006 che ha approvato alcune modifiche dello statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 23 febbraio 2006 che ha espresso parere favorevole relativamente alle predette modifiche;
Vista la nota rettorale n. 4288 del 27 febbraio 2006 con la quale sono state trasmesse al M.I.U.R., per il prescritto controllo di legittimita' e di merito ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, le modifiche dello statuto di Ateneo;
Vista la nota ministeriale n. 980 dell'8 marzo 2006, con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, esercitato il succitato controllo di legittimita' e di merito, ha comunicato che in relazione al testo di modifiche proposto non vi sono osservazioni da formulare;

Decreta:

Art. 1.
I sottoelencati articoli dello statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari sono modificati cosi' come indicato nel prospetto sottoriportato:
e' approvata la modifica dell'art. 12, commi 2, 4, 9 e 10 che, pertanto, viene riformulato come segue:
«Art. 12 (Rettore). - (Omissis).
2. Il Rettore e' eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno. Dura in carica tre anni accademici e non e' eleggibile per piu' di quattro mandati consecutivi.
(Omissis).
4. Le elezioni del Rettore sono indette dal decano dei professori di ruolo o fuori ruolo di prima fascia, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato.
(Omissis).
9. Il Rettore nomina, tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia, un Prorettore che in caso di impedimento o di assenza lo sostituisce in tutte le sue funzioni.
In caso di assenza o di impedimento del Prorettore, le sue funzioni vengono svolte dal decano dei presidi.
10. Il rettore nomina, altresi', tra i professori di ruolo e fuori ruolo, sentito il senato accademico, propri delegati cui attribuisce specifiche competenze.».
E' approvata la modifica dell'art. 24, commi 1 e 5, che viene riformulato come segue:
«Art. 24 (Preside di facolta). - 1. Il preside di facolta' e' eletto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle successive, dal Consiglio di facolta' nella sua composizione piu' ampia tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno. E' nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non e' eleggibile per piu' di tre mandati consecutivi.
(Omissis).
5. Il preside puo' designare tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno un preside vicario che, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce in tutte le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Il preside vicario e' nominato dal Rettore.
In caso di mancata nomina del preside vicario, o in caso di sua assenza o impedimento, il preside e' sostituito dal decano dei professori di ruolo o fuori ruolo di prima fascia.».
E' approvata la modifica dell'art. 27, comma 1, che viene cosi' riformulato:
«Art. 27 (Presidente del consiglio di classe). - 1. Il presidente del consiglio di classe e' eletto dal Consiglio, nella sua composizione piu' ampia, tra i professori di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno afferenti, dura in carica tre anni accademici e non puo' essere eletto per piu' di due mandati consecutivi. Per l'elezione del presidente il consiglio e' convocato dal decano dei professori ordinari afferenti alla classe.».
(Omissis).
E' approvata la modifica dell'art. 29, comma 5, che viene cosi' riformulato:
«Art. 29 (Scuole di specializzazione). - 5. Il direttore ha la responsabilita' del funzionamento della scuola. E eletto dal consiglio della scuola tra i professori di ruolo e fuori ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.».
(Omissis).
E' approvata la modifica dell'art. 37, comma 2, che viene cosi' riformulato:
«Art. 37 (Dipartimenti). - (Omissis).
2. Al Dipartimento afferiscono i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori, secondo le modalita' previste dal regolamento generale di Ateneo.».
(Omissis).
E' approvata la modifica dell'art. 39, commi 1 e 5, che viene cosi' riformulato:
«Art. 39 (Direttore di dipartimento). - 1. Il direttore di Dipartimento e' un professore di ruolo o fuori ruolo a tempo pieno, eletto dal consiglio nella composizione piu' allargata, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle successive. E' nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non e' eleggibile per piu' di due mandati consecutivi.
(Omissis).
5. Il direttore designa tra i professori di ruolo e fuori ruolo un vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. Il vicedirettore e' nominato con decreto del Rettore.».
E' approvata la modifica dell'art. 43, comma 6, che viene cosi' riformulato:
«Art. 43 (Centri interdipartimentali di servizio). - (Omissis).
6. Il presidente e' un professore di ruolo o fuori ruolo a tempo pieno eletto dal comitato tecnicoscientifico al proprio interno e dura in carica tre anni.».
E' approvata la modifica dell'art. 47, commi 2 e 3 che viene cosi' riformulato:
«Art. 47 (Sistema bibliotecario di Ateneo). - (Omissis).
2. Al sistema e' preposta una «Commissione di Ateneo per i servizi bibliotecari e documentari» (CAB) con compiti di pianificazione e indirizzo.
La CAB, presieduta dal Rettore o da un suo delegato, e' nominata su delibera del senato accademico ed e' rinnovata ogni tre anni.
3. La disciplina per la costituzione ed organizzazione della CAB e delle strutture afferenti al sistema e' demandata ad uno specifico regolamento di Ateneo, emanato dal Rettore su delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.».
 
Art. 2.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Cagliari, 27 marzo 2006
Il rettore: Mistretta
 
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