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| Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | COMUNICATO |  | Comunicato di rettifica relativo al decreto 2 marzo 2006, concernente le  modalita'  di applicazione delle agevolazioni per l'installazione di  impianti  di  alimentazione a metano o a GPL per autotrazione, ai sensi dell'articolo 5-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. |  | 
 |  |  |  | Si  comunica  che  in calce al decreto relativo alle modalita' di applicazione  delle  agevolazioni  per l'installazione di impianti di alimentazione  a  metano  o  a GPL per autotrazione, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 62 del 15 marzo 2006, per mero  errore  materiale,  non sono stati allegati gli atti richiamati dall'art.  4,  comma  1,  che  formano parte integrante del decreto e indicati come «Allegato 1» che qui di seguito si riporta: 
 Allegato 1
 
 Accordo di programma
 
 tra
 
 Il  Ministero delle attivita' produttive, rappresentato dal direttore generale  della  Direzione  generale  per lo sviluppo produttivo e la
 competitivita'
 
 e
 
 I  produttori di autoveicoli omologati anche, o esclusivamente, a gas
 metano o a GPL per conto dei propri associati e non associati
 
 Premesso che:
 
 Il  Ministero  delle  attivita' produttive, con avviso pubblicato nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  93  del 22 aprile  2005,  ha sospeso le agevolazioni previste in favore degli autoveicoli  alimentati  a  metano o gas di petrolio liquefatto (GPL) dal   decreto-legge   25 settembre  1997,  n.  324,  convertito,  con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403.
 Il  comma  1,  dell'art.  5-sexies del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005,  n.  248,  prevede una nuova autorizzazione di spesa di euro 40 milioni, che consente l'avvio di una nuova fase di intervento.
 E'  necessario  realizzare  il  perfezionamento  delle  procedure previste  dal  vigente  accordo  di  programma  sottoscritto  in data 22 luglio  2003  con  modifiche  e  integrazioni  che fanno ravvisare l'opportunita' di procedere alla sostituzione dello stesso accordo di programma.
 Stipulano il seguente accordo di programma:
 
 Art. 1.
 
 Premessa ed allegati
 
 La  premessa e gli allegati formano parte integrante del presente accordo di programma.
 
 Art. 2.
 
 Oggetto dell'accordo
 
 Oggetto   dell'accordo   e':  la  attuazione  di  un  sistema  di prenotazione cronologica dei contributi a valere sulle disponibilita' degli  stanziamenti  di  legge  ed il perfezionamento della procedura adottata  con  l'Accordo di Programma del 22 luglio 2003 ai sensi del decreto  del  2 luglio  2003,  n. 183, da intendersi come preliminare all'esercizio   della   competenza   istituzionale  di  verifica  del Ministero dell'economia e delle finanze.
 
 Art. 3.
 
 Finalita' dell'accordo
 
 L'accordo  si propone il perfezionamento delle procedure di esame e monitoraggio degli incentivi, al fine di determinare in tempo reale l'esatto  utilizzo  degli stanziamenti e di garantire al beneficiario la  sicurezza  del  perdurare  degli  stessi  fino  alla richiesta di iscrizione dell'autoveicolo al Pubblico registro automobilistico.
 
 Art. 4.
 
 Impegni delle parti firmatarie
 
 Il Ministero delle attivita' produttive si impegna a:
 esaminare la corretta applicazione dell'agevolazione sulla base della   documentazione   raccolta   dalle   associazioni  di  settore firmatarie del presente accordo;
 riconoscere  il  contributo  statale  solo  alle  operazioni di acquisto  conformi  a  quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  2, del decreto-legge   del   25 settembre  1997,  n.  324,  convertito,  con modificazioni  nella  legge  28 febbraio  1997,  n.  403,  cosi' come modificato dall'art. 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e  dalle  rispettive  norme  regolamentari,  nonche', come modificato dall'art.   5-sexies   della   legge  2 dicembre  2005,  n.  248,  di conversione  del  decreto-legge  30 settembre  2005,  n. 203, ed alle quali  e'  stato  applicato  un prezzo conforme al listino dei prezzi massimi.
 Le  Associazioni  di  categoria  dei  produttori e importatori di auto, per la parte di rispettiva competenza, si impegnano a:
 definire  le  modalita'  di  accesso al sistema informatico del Consorzio   Ecogas   per   consentire  l'attuazione  del  sistema  di prenotazione cronologica dei contributi;
 raccogliere  la  documentazione  di cui all'art. 5 del presente accordo,  attraverso  le  imprese costruttrici o importatrici ad esse associate o non associate;
 far  pervenire  al  Ministero  delle  attivita'  produttive  la documentazione di cui sopra;
 informare  le  predette  imprese sulle operazioni esaminate dal Ministero delle attivita' produttive con esito positivo;
 inviare  al  Ministero  con  cadenza mensile un report completo degli interventi agevolati;
 portare   avanti   studi   e  prove  sperimentali  relativi  al miglioramento delle qualita' tecniche ed ambientali dei prodotti;
 continuare  nell'azione  di  sensibilizzazione  ed informazione finalizzata  alla  promozione  dell'uso  del  GPL  e  del  metano per autotrazione;
 promuovere  incentivi  e  facilitazioni per l'impiego del GPL e del metano per autotrazione.
 
 Art. 5.
 
 Procedimento di accesso al contributo statale
 
 Al  fine  di  un  recupero  dell'importo  delle  agevolazioni, in conformita'  del  comma 1, dell'art. 5, del regolamento del 17 luglio 1998,  n.  256,  le  imprese  costruttrici  o importatrici seguono le procedure definite nel presente articolo.
 L'impresa  costruttrice  o  importatrice, attraverso la procedura informatica  messa  a  disposizione  dal  Consorzio  Ecogas,  con  le modalita' concordate con i firmatari del presente accordo, prenota il contributo  per  l'utente  che ne abbia fatto richiesta, ottenendo un codice  di  prenotazione numerico rilasciato con criterio cronologico (protocollo  unificato).  Tale codice garantisce l'accantonamento del fondo per una durata di 180 giorni.
 Una  volta  effettuata  la  richiesta  di  iscrizione al Pubblico registro  automobilistico,  l'impresa  costruttrice  o  importatrice, entro  il  termine  massimo  di  novanta  giorni,  invia alle proprie associazioni di settore, firmatarie del presente accordo, la seguente documentazione in duplice copia:
 1)  copia  della  fattura  di  vendita  e  copia dell'eventuale contratto  di leasing, con firma e timbro, in originale, del titolare dell'attivita';
 2)   copia  del  libretto  di  circolazione  e  certificato  di proprieta'  dell'autoveicolo attestante l'avvenuta vendita con timbro e firma, in originale, del titolare dell'attivita';
 3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' rilasciata dal  beneficiario  del  contributo  al  momento  del  perfezionamento dell'operazione  di vendita del veicolo, che attesti di aver ricevuto il  corrispettivo  del contributo da parte del venditore (allegato n. 1);
 4)  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta' della persona  giuridica  comprovante  il  rispetto  dell'applicazione  dei limiti  della  normativa  comunitaria  sul  de  minimis,  di  cui  ai regolamenti  (CE)  n.  69/2001  del  12 gennaio  2001,  e n. 1860 del 6 ottobre 2004 della Commissione (allegato n. 2).
 Le  associazioni di settore, con cadenza quindicinale, inviano al Ministero  delle  attivita'  produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ufficio B1 - via Molise n. 2 - Roma, la documentazione raccolta.
 Il  Ministero  delle  attivita'  produttive, dopo aver effettuato l'esame  della documentazione, conferma il codice di prenotazione per ogni richiesta approvata. Entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione,  il  Ministero  invia all'associazione interessata la lista delle pratiche approvate con i relativi codici.
 Le  associazioni,  entro i successivi sette giorni, provvedono ad inviare ad ogni impresa interessata l'attestato di approvazione della pratica con il relativo codice numerico.
 Le  imprese costruttrici o importatrici, che abbiano regolarmente prenotato  il  contributo  come  descritto,  procedono  a  recuperare l'importo   dell'incentivo   dopo   aver   ottenuto   l'attestato  di approvazione,  che  costituisce parte integrante della documentazione necessaria al recupero attraverso credito d'imposta.
 A  fronte  dell'invio  da  parte  delle  associazioni di settore, firmatarie  del  presente  Accordo di programma, della documentazione necessaria  per il recupero dell'incentivo, i soggetti aventi diritto possono anche procedere immediatamente al recupero dell'importo delle agevolazioni,   in   conformita'   del  comma  1,  dell'art.  5,  del Regolamento di attuazione del 17 luglio 1998, n. 256.
 Il  Ministero  delle attivita' produttive procedera' in parallelo all'espletamento  delle  attivita' di controllo previste dal presente articolo  e  al  successivo invio dell'attestato di approvazione alle associazioni firmatarie del presente Accordo.
 Nel  caso  il  Ministero  delle  attivita' produttive verificasse operazioni  non  conformi  alla  normativa  di riferimento informera' immediatamente l'associazione perche' il soggetto interessato proceda ad annullare gli effetti dell'operazione erroneamente effettuata.
 
 Art. 6.
 
 Obbligo di mantenere la documentazione
 
 Resta  fermo  l'obbligo,  per  le  imprese costruttrici e per gli importatori, di conservare per cinque anni la documentazione relativa alle  operazioni  di vendita, come previsto dall'art. 5, comma 8, del decreto ministeriale 17 luglio 1998, n. 256. Per lo stesso periodo di cinque   anni   dovra'  altresi'  essere  conservato  l'attestato  di approvazione della pratica con relativo codice numerico.
 
 Art. 7.
 
 Sospensione dei contributi
 
 Conformemente  al  comma  3  dell'art. 5-sexies della gia' citata legge   2 dicembre   2005,  n.  248,  il  Ministero  delle  attivita' produttive,  verificato il raggiungimento dell'80% dello stanziamento disponibile sulla base delle prenotazioni dei contributi, ne pubblica avviso  in Gazzetta Ufficiale, indicando la data di sospensione degli incentivi,   che   coincidera'  con  la  data  di  sospensione  delle prenotazioni.
 Alla stessa data si attivera' automaticamente una lista di attesa in  ordine cronologico delle richieste di contributi. Le prenotazioni assegnate   cronologicamente   in   tale   lista  di  attesa  saranno convalidate  solo  qualora  sussistessero fondi residui non prenotati alla  data  di  sospensione  stabilita  dal Ministero delle attivita' produttive  o  prenotati  ma  utilizzabili a seguito di annullamento, rinuncia o mancanza di requisiti.
 
 Art. 8.
 
 O n e r i
 
 L'attivita'  derivante  dall'applicazione del presente accordo si intende  resa dalla associazione di categoria a titolo gratuito senza oneri  per  il  Ministero delle attivita' produttive e per i soggetti destinatari del contributo associati e non associati.
 
 Art. 9.
 
 Decorrenza
 
 Il  presente  Accordo  di  Programma  sostituisce  il  precedente Accordo  sottoscritto  in  data  22 luglio  2003  e  i suoi contenuti assumeranno  efficacia  dopo  l'entrata  in  vigore  del  decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, che verra' adottato ai sensi del comma 4,  dell'art.  5-sexies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.
 Roma, 9 gennaio 2006
 
 p. Il Ministro delle attivita' produttive
 Il direttore generale per lo sviluppo
 produttivo e la competitivita'
 Goti
 UNRAE: (firmato)                        ANFIA: (firmato)
 
 FEDERAICPA: (firmato)                   ASSOGASLIQUIDI: (firmato)
 ----
 
 Accordo di programma
 
 tra
 
 Il  Ministero delle attivita' produttive, rappresentato dal direttore generale  della  Direzione  generale  per lo sviluppo produttivo e la
 competitivita'
 
 e
 
 Le   Associazioni   di  categoria  in  rappresentanza  delle  imprese installatrici  di  impianti a GPL e metano nell'interesse e per conto
 dei propri associati e non associati
 
 Premesso che:
 
 Il  Ministero  delle  attivita' produttive, con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  n.  93  del 22 aprile  2005,ha  sospeso  le agevolazioni previste in favore degli autoveicoli  alimentati  a  metano o gas di petrolio liquefatto (GPL) dal   decreto-legge   25 settembre   1997,  n.  324,  convertito  con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403.
 Il  comma  1,  dell'art.  5-sexies del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,  convertito con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005,  n.  248,  prevede una nuova autorizzazione di spesa di euro 40 milioni, che consente l'avvio di una nuova fase di intervento.
 Il   comma   2,  dell'art.  5-sexies  della  sopra  citata  legge 2 dicembre  2005,  n.  248,  relativamente  alle  agevolazioni per le installazioni  di  impianti  prevede  la possibilita' di utilizzo del credito  di imposta per soggetti interessati alla filiera di settore, secondo  modalita'  da  definire  con  accordo  di  programma  tra il Ministero  delle  attivita' produttive e le associazioni di categoria maggiormente  rappresentative,  ai  sensi  del regolamento n. 183 del 2 luglio 2003.
 E'  necessario  realizzare  il  perfezionamento  delle  procedure previste  dal  vigente  accordo  di  programma  sottoscritto  in data 22 luglio  2003,  con  modifiche  e  integrazioni che fanno ravvisare l'opportunita' di procedere alla sostituzione dello stesso accordo di programma.
 Stipulano il seguente accordo di programma:
 
 Art. 1.
 
 Premessa ed allegati
 
 La  premessa e gli allegati formano parte integrante del presente accordo di programma.
 
 Art. 2.
 
 Oggetto dell'accordo
 
 Oggetto dell'accordo e':
 la  attuazione  di  un  sistema di prenotazione cronologica dei contributi  a valere sulle disponibilita' degli stanziamenti di legge ed  il  perfezionamento  della  procedura  adottata  con l'Accordo di Programma  del 22 luglio 2003 ai sensi del decreto del 2 luglio 2003, n. 183, da intendersi come preliminare all'esercizio della competenza istituzionale   di  verifica  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze;
 la  definizione  dei  soggetti  della filiera del settore GPL e metano  autotrazione,  che  possono  recuperare  i  contributi  e  la definizione  delle  modalita'  di  fruizione del credito d'imposta da parte  di tali soggetti, cosi' come stabilito dai commi 2-bis e 2-ter del   decreto-legge   25 novembre   1997,  n.  324,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come introdotti dal  comma  2 dell'art. 5-sexies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248;
 la   definizione   di   un  listino  di  prezzi  massimo  delle installazioni  degli  impianti GPL o metano, articolato per tipologia tecnica.
 
 Art. 3.
 
 Finalita' dell'accordo
 
 L'accordo si propone:
 il  perfezionamento  delle  procedure  di  esame e monitoraggio degli  incentivi,  al  fine  di  determinare  in tempo reale l'esatto utilizzo  degli  stanziamenti  e  di  garantire  al  beneficiario  la sicurezza del perdurare degli stessi fino al collaudo dell'impianto;
 l'applicazione  dei  commi  2-bis  e  2-ter  del  decreto-legge 25 novembre  1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre  1997,  n.  403,  come  introdotti  dal comma 2 dell'art. 5-sexies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248;
 la   definizione  di  un  tetto  massimo  per  i  prezzi  delle installazioni per assicurare il beneficio al consumatore finale.
 
 Art. 4.
 
 Impegni delle parti firmatarie
 
 Il Ministero delle attivita' produttive si impegna a:
 esaminare la corretta applicazione dell'agevolazione sulla base della   documentazione   raccolta   dalle   associazioni  di  settore firmatarie del presente accordo;
 riconoscere  il  contributo  statale  solo  alle  installazioni conformi  a  quanto  previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge del  25 settembre  1997,  n. 324, convertito, con modificazioni nella legge  28 febbraio  1997,  n. 403, cosi' come modificato dall'art. 1, commi  53 e 54 della legge 23 agosto 2004, n. 239, e dalle rispettive norme  regolamentari,  nonche',  come  modificato  dall'art. 5-sexies della  legge 2 dicembre 2005, n. 248 di conversione del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, ed alle quali e' stato applicato un prezzo conforme al listino dei prezzi massimi.
 Le   Associazioni  di  categoria,  per  la  parte  di  rispettiva competenza, si impegnano a:
 definire  le  modalita'  di  accesso al sistema informatico del Consorzio   Ecogas   per   consentire  l'attuazione  del  sistema  di prenotazione cronologica dei contributi;
 raccogliere  la  documentazione  di cui all'art. 5 del presente accordo,  attraverso  le  officine installatrici ad esse associate, o non associate;
 far  pervenire  al  Ministero  delle  attivita'  produttive  la documentazione di cui sopra;
 informare  le  officine  interessate sulle operazioni esaminate dal Ministero delle attivita' produttive con esito positivo;
 inviare  al  Ministero  con  cadenza mensile un report completo degli interventi agevolati;
 portare   avanti   studi   e  prove  sperimentali  relativi  al miglioramento delle qualita' tecniche ed ambientali dei prodotti;
 continuare  nell'azione  di  sensibilizzazione ed informazione, finalizzata  alla  promozione  dell'uso  del  GPL  e  del  metano per autotrazione;
 promuovere  incentivi  e  facilitazioni per l'impiego del GPL e del metano per autotrazione;
 definire  il  listino  dei  prezzi  massimi  di  installazione, tenendo  conto che gli stessi applicati sul territorio nazionale sono soggetti  a variazioni ascrivibili ai differenti costi di manodopera. Il  predetto  listino  viene  allegato  al  presente accordo e potra' essere aggiornato con il solo indice ISTAT a partire dall'anno 2007.
 Il  Consorzio  Ecogas  si  impegna  a  fornire al Ministero delle attivita' produttive un flusso di dati organizzati secondo i seguenti campi:
 1. per il beneficiario: cognome (ragione sociale), nome, codice fiscale (partita IVA), targa dell'autoveicolo;
 2.  per il soggetto che esercita il credito di imposta: ragione sociale  e  partita  IVA dell'officina installatrice dell'impianto ed eventuale ragione sociale e partita IVA del soggetto della «filiera».
 
 Art. 5.
 
 Procedimento di accesso al contributo statale
 
 Al  fine  di  un  recupero  dell'importo  delle  agevolazioni, in conformita'  del  comma 3, dell'art. 5, del regolamento del 17 luglio 1998,  n. 256, le officine installatrici di impianti a metano e/o GPL seguono le procedure definite nel presente articolo.
 L'officina  installatrice,  attraverso  la  procedura informatica messa  a disposizione dal Consorzio Ecogas, prenota il contributo per l'utente  che  ne  abbia  fatto  richiesta,  ottenendo  un  codice di prenotazione numerico rilasciato con criterio cronologico (protocollo unificato). Tale codice garantisce l'accantonamento del fondo per una durata di centottanta giorni.
 Una volta effettuato il collaudo, l'officina installatrice, entro il termine massimo di novanta giorni, invia alle proprie associazioni di   settore,   firmatarie   del   presente   accordo,   la  seguente documentazione in duplice copia:
 1)  copia della fattura di installazione con firma e timbro, in originale, del titolare dell'attivita';
 2)   copia   della   carta   di  circolazione  dell'autoveicolo attestante l'avvenuta installazione con timbro e firma, in originale, del titolare dell'attivita';
 3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' rilasciata al  momento del collaudo del veicolo dal beneficiario del contributo, che attesti di aver ricevuto il corrispettivo del contributo da parte dell'installatore (All. n. 1);
 4)  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta' della persona  giuridica  comprovante  il  rispetto  dell'applicazione  dei limiti  della  normativa  comunitaria  sul  de  minimis,  di  cui  ai regolamenti  (CE)  n.  69/2001  del  12 gennaio  2001,  e n. 1860 del 6 ottobre 2004 della Commissione (All. n. 2).
 Le  associazioni di settore, con cadenza quindicinale, inviano al Ministero  delle  attivita'  produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ufficio B1 - via Molise n. 2 - Roma, la documentazione raccolta.
 Il  Ministero  delle  attivita'  produttive, dopo aver effettuato l'esame  della documentazione, conferma il codice di prenotazione per ogni richiesta approvata.
 Entro  quindici  giorni  dal ricevimento della documentazione, il Ministero  invia all'associazione interessata la lista delle pratiche approvate con i relativi codici.
 Le  associazioni,  entro i successivi sette giorni, provvedono ad inviare  ad  ogni  officina  interessata  l'attestato di approvazione della pratica con il relativo codice numerico.
 Le officine che abbiano regolarmente prenotato il contributo come descritto,  procedono a recuperare l'importo dell'incentivo dopo aver ottenuto   l'attestato   di   approvazione,   che  costituisce  parte integrante  della  documentazione  necessaria al recupero, attraverso credito d'imposta.
 A  fronte  dell'invio  da  parte  delle  associazioni di settore, firmatarie  del  presente  Accordo di programma, della documentazione necessaria  per il recupero dell'incentivo, i soggetti aventi diritto possono anche procedere immediatamente al recupero dell'importo delle agevolazioni,   in   conformita'   del  comma  1,  dell'art.  5,  del Regolamento di attuazione del 17 luglio 1998, n. 256.
 Il  Ministero  delle attivita' produttive procedera' in parallelo all'espletamento  delle  attivita' di controllo previste dal presente articolo  e  al  successivo invio dell'attestato di approvazione alle associazioni firmatarie del presente Accordo.
 Nel  caso  il  Ministero  delle  attivita' produttive verificasse operazioni  non  conformi  alla  normativa  di riferimento informera' immediatamente   l'associazione,   perche'  il  soggetto  interessato proceda   ad   annullare  gli  effetti  dell'operazione  erroneamente effettuata.
 
 Art. 6.
 
 Procedura  di  accesso  al  credito  di  imposta per i soggetti della
 «filiera»
 
 Come  previsto  dal comma 2, dell'art. 5-sexies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'incentivo puo' essere recuperato, mediante credito  d'imposta,  dagli  installatori o in alternativa, da uno dei seguenti soggetti:
 dalle  imprese costruttrici di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o a GPL;
 dalle  aziende  commerciali di vendita all'ingrosso di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o a GPL;
 dalle  aziende titolari di stazioni di distribuzione metano e/o GPL per autotrazione.
 Nel  caso  in cui l'installatore si avvalga della possibilita' di trasferire    ad   altro   soggetto   della   filiera   il   recupero dell'incentivo,  dovra'  indicare, in maniera chiara ed univoca nella fattura  rilasciata  all'utente, la ragione sociale, l'indirizzo e la partita  IVA del soggetto che ha anticipato l'importo dell'incentivo. Le    informazioni   predette   dovranno   essere   riportate   anche nell'attestato   di   approvazione  rilasciato  dal  Ministero  delle attivita' produttive.
 
 Art. 7.
 
 Obbligo di mantenere la documentazione
 
 Resta  fermo l'obbligo, per le officine degli installatori, e per gli altri soggetti che in alternativa avessero recuperato con credito d'imposta   i   contributi,   di   conservare   per  cinque  anni  la documentazione   relativa   alle  operazioni  di  installazione  come previsto  dall'art.  5,  comma  8, del decreto ministeriale 17 luglio 1998,  n.  256.  Per lo stesso periodo di cinque anni dovra' altresi' essere  conservato  l'attestato  di  approvazione  della  pratica con relativo codice numerico.
 
 Art. 8.
 
 Sospensione dei contributi
 
 Conformemente  al  comma  3  dell'art. 5-sexies della gia' citata legge   2 dicembre   2005,  n.  248,  il  Ministero  delle  attivita' produttive,  verificato il raggiungimento dell'80% dello stanziamento disponibile sulla base delle prenotazioni dei contributi, ne pubblica avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale,  indicando la data di sospensione degli  incentivi,  che  coincidera'  con la data di sospensione delle prenotazioni.
 Alla stessa data si attivera' automaticamente una lista di attesa in  ordine cronologico delle richieste di contributi. Le prenotazioni assegnate   cronologicamente   in   tale   lista  di  attesa  saranno convalidate  solo  qualora  sussistessero fondi residui non prenotati alla  data  di  sospensione  stabilita  dal Ministero delle attivita' produttive   o   prenotati   ma   utilizzabili   solo  a  seguito  di annullamento, rinuncia o mancanza di requisiti.
 
 Art. 9.
 
 O n e r i
 
 L'attivita'  derivante  dall'applicazione del presente accordo si intende resa dalla associazione di categoria a titolo gratuito, senza oneri  per  il  Ministero delle attivita' produttive e per i soggetti destinatari del contributo associati e non associati.
 
 Art. 10.
 
 Decorrenza
 
 Il  presente  Accordo  di  Programma  sostituisce  il  precedente Accordo  sottoscritto  in  data  22 luglio  2003  e  i suoi contenuti assumeranno  efficacia  dopo  l'entrata  in  vigore  del  decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, che verra' adottato ai sensi del comma 4,  dell'art.  5-sexies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.
 Roma, 9 gennaio 2006
 
 p. Il Ministro delle attivita' produttive
 Il direttore generale per lo sviluppo
 produttivo e la competitivita'
 Goti
 
 CONSORZIO ECOGAS: (firmato)     UNASCA: (firmato)
 
 ASSOGASLIQUIDI/                 CASARTIGIANI: (firmato) DI.STRA.GAS: (firmato)
 
 FEDERMETANO: (firmato)          CONFARTIGIANATO
 AUTORIPARAZIONE: (firmato)
 
 AIRA/CNA: (firmato)
 
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