| Il  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali ha ricevuto l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di produzione  della  denominazione  d'origine  protetta  «Prosciutto di Modena»,  registrata  con  Reg.  (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, nel quadro  della  procedura  prevista  dall'art. 17 del reg. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dal Consorzio del Prosciutto di Modena con sede in Modena - Viale Corassori, 72. Considerato  che  il  Consorzio  di cui sopra e' l'unico soggetto legittimato  a  presentare  l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi del gia' citato art. 14;
 Ritenuto  che  le  modifiche  apportate risultano non alterare le caratteristiche del prodotto e non attenuare il legame con l'ambiente geografico;
 Considerato  che  gia' stata inviata ai Servizi della Commissione europea una precedente modifica, in data 31 marzo 1999 con nota prot. n. 60987;
 Considerato  che  la  predetta  modifica prevedeva tra l'altro la regolazione  attraverso provvedimenti interni al Consorzio delle fasi di affettamento e confezionamento;
 Considerato   che  il  Consorzio  del  Prosciutto  di  Modena  ha richiesto di ritirare la modifica di cui al precedente capoverso;
 Ritenuto  pertanto di dover rettificare la richiesta di' modifica gia' presentata ai Servizi della Commissione europea;
 Considerato  altresi'  che  l'art.  9  del  citato  Reg. (CEE) n. 2081/92  prevede  la  possibilita',  da  parte degli Stati Membri, di chiedere   la   modifica   ai   disciplinari   di   produzione  delle denominazioni registrate.
 Il  Ministero delle politiche agricole e forestali, in attesa che la  regione  Emilia  Romagna  esprima  il  proprio  parere  circa  la richiesta  di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del  testo  integrale  del disciplinare di produzione a seguito delle ultime richieste avanzate dal Consorzio del Prosciutto di Modena.
 Considerato   che  l'attuale  disciplinare  di  produzione  della Denominazione  d'origine  protetta  «Prosciutto di Modena» e' formato dall'insieme  della documentazione trasmessa alla Commissione europea per la registrazione della denominazione.
 Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente  proposta  dovranno  essere  presentate  nel  rispetto della disciplina  fissata  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali - Dipartimento  delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualita'  dei  prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre n. 20  -  00187  Roma,  entro  trenta giorni dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana della presente proposta,   dai  soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto  di opportuna  valutazione  da  parte del predetto Ministero, prima della trasmissione  della  suddetta  proposta  di modifica alla Commissione europea.
 
 PROPOSTA   DI   MODIFICA   DEL   DISCIPLINARE   DI  PRODUZIONE  DELLA
 DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «PROSCIUTTO DI MODENA»
 
 A
 
 Nome del prodotto che comprende la denominazione d'origine
 
 A.1 Il nome del prodotto e' «Prosciutto di Modena».
 A.2   La   denominazione  d'origine  «Prosciutto  di  Modena»  e' giuridicamente   protetta  a  livello  nazionale  dalla  legge  della Repubblica   italiana   12 gennaio   1990,   n.   11,  «Tutela  della denominazione  d'origine del prosciutto di Modena delimitazione della zona  di  produzione  e caratteristiche del prodotto», attualmente in vigore.
 
 B
 
 Descrizione  del  prodotto mediante indicazione delle materie prime e delle  principali  caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche
 ed organolettiche
 
 B.1  La  denominazione  di  origine del «Prosciutto di Modena» e' riservata  esclusivamente  al  prosciutto  le cui fasi di produzione, dalla  salagione  alla  stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica  di  produzione  e  viene  attestata dal contrassegno previsto dalla  legge  12 gennaio  1990,  n.  11,  atto a garantire l'origine, l'identificazione   e   l'osservanza  delle  disposizioni  produttive contenute nel presente disciplinare.
 B.2  Il  prosciutto  di  Modena  e' ottenuto esclusivamente dalla coscia  fresca  di  suini  nati, allevati, e macellati nelle seguenti regioni: Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Molise, Umbria, Toscana  Marche,  Abruzzo,  Lazio,  Friuli  Venezia Giulia secondo le prescrizioni produttive contenute nel presente disciplinare.
 B.2.1 I suini devono essere macellati in ottimo stato sanitario e  dissanguati  secondo le migliori tecniche di produzione, non prima del nono mese dalla nascita.
 B.2.2 E' esclusa l'utilizzazione di verri e scrofe.
 B.2.3  La coscia fresca deve avere per base ossea il femore, la tibia, la rotula e la prima fila delle ossa tarsiche.
 B.2.4  Le  cosce  dei  suini  impiegate per la preparazione del prosciutto  di  Modena  devono  essere  di  peso  sufficiente  a  far conseguire  un  peso,  a  fine  stagionatura,  non inferiore ai sette chilogrammi.
 B.2.5  Lo  spessore del grasso della parte esterna della coscia fresca rifilata, misurato verticalmente in corrispondenza della testa del  femore  (sottonoce),  con la coscia e la relativa faccia esterna poste   sul  piano  orizzontale,  non  deve  essere  inferiore  a  15 millimetri, cotenna compresa, in funzione della pezzatura.
 B.2.6 La giusta consistenza del grasso e' stimata attraverso la determinazione  del  numero  di  jodio  e/o  del  contenuto  di acido linoleico, da effettuarsi sul grasso interno ed esterno del pannicolo adiposo  sottocutaneo della coscia, Per ogni singola coscia il numero di  jodio non deve superare 70 ed il contenuto di acido linoleico non deve essere superiore al 15%.
 B.2.7  Sono  escluse le cosce provenienti da suini con miopatie conclamate   (PSE,   DFD,  postumi  evidenti  di  pregressi  processi flogistici   e   traumatici,   ecc.),   accertate   obiettivamente  e certificate, al macello, da un medico veterinario.
 B.2.8  Dopo  la macellazione, le cosce suine non devono subire, tranne  la  refrigerazione,  alcun  trattamento di conservazione, ivi compresa  la congelazione. Per refrigerazione si intende che le cosce suine  devono  essere conservate, nelle fasi di deposito e trasporto, ad una temperatura interna variabile tra - 1 grado C0 e + 4 gradi C0.
 B.2.9  Non  e'  ammessa  la  lavorazione  di  cosce  suine  che risultino  ricavate  da  suini macellati da meno di 24 o da oltre 120 ore.
 B.3  Il  prosciutto  di  Modena,  al  termine  della stagionatura presenta particolari caratteristiche organolettiche e qualitative che si   concretizzano   in   una  oggettiva  caratterizzazione  e  nella ricorrenza    di    determinati   parametri;   questi   ultimi   sono l'inequivocabile  risultato  della correlazione, confermata nel tempo fra  caratteristiche  organolettiche  e parametri chimici in funzione delle metodiche produttive.
 B.3.1   Le   particolari   caratteristiche   organolettiche   e qualitative   del   prosciutto   di  Modena  rispondono  ai  seguenti requisiti:
 a) forma  a  pera,  con  esclusione  del piedino ottenuta con l'eliminazione   dell'eccesso   di   grasso  mediante  rifilatura  ed asportazione di parte delle cotenne e del grasso di copertura;
 b) peso  minimo  non  inferiore a chilogrammi sette; di norma ricompreso tra gli otto e dieci chilogrammi;
 c) colore rosso vivo del taglio;
 d) sapore sapido ma non salato;
 e) aroma  di  profumo gradevole, dolce ma intenso anche nelle prove dell'ago;
 f)  consistenza  caratteristica  della  carne dell'animale di provenienza.
 B.3.2   Per   quanto   riguarda   l'osservanza  di  determinati parametri,   il  prosciutto  di  Modena  e'  altresi'  caratterizzato dall'osservanza di requisiti, verificati mediante l'analisi chimica e riferiti  alla  composizione  centesimale di una frazione del muscolo bicipite  femorale,  rilevati prima dell'apposizione del contrassegno di cui al punto B.1 del presente disciplinare.
 B.3.3  L'umidita' percentuale non deve essere inferiore al 59%, ne' superiore al 63,5%.
 B.3.4  Il  cloruro  di  sodio  in  percentuale  non deve essere inferiore al 4,5% ne' superiore al 6,7%.
 B.3.5  L'indice  di  proteolisi (composizione percentuale delle frazioni  azotate solubili in acido tricloroacetico -TCA- riferite al contenuto  in  azoto  totale)  non  deve essere inferiore al 21%, ne' superiore al 31%.
 B.3.6  Il  peso  del  prosciutto  di  Modena intero e' di norma ricompreso  tra  gli  Otto  e  i  dieci  chilogrammi,  e comunque mai inferiore a sette chilogrammi.
 B.4 Il prosciutto di Modena e' commercializzato anche frazionato; in tal caso su ogni pezzo o porzione viene apposto il contrassegno di cui al punto B1. Qualora non sia possibile conservare sul prodotto il contrassegno,  questo  dovra'  essere  apposto  in modo indelebile ed inamovibile  sulla  confezione,  sotto  il  controllo  dell'organismo abilitato.
 
 C
 
 Delimitazione  della  zona  geografica e rispetto delle condizioni di
 cui all'art. 2, paragrafo 4
 
 C.1  La zona tipica di produzione del prosciutto di Modena, cosi' come  individuata  e  delimitata  dalla legge 12 gennaio 1990, n. 11, corrisponde  alla  particolare  zona  collinare insistente sul bacino oroidrografico  del  fiume  Panaro  e  sulle valli confluenti, e che, partendo  dalla  fascia  pedemontana,  non  supera  i  900  metri  di altitudine  comprendendo i territori dei seguenti comuni: Castelnuovo Rangone,  Castelvetro, Spilamberto, San Cesario sul Panaro, Savignano sul  Panaro,  Vignola,  Marano,  Guiglia,  Zocca, Montese, Maranello, Serraniazzoni,  Pavullo  nel  Frignano,  Lama  Mocogno,  Pievepelago, Riolunato, Montecreto, Fanano, Sestola, Gaggio Montanto, Monteveglio, Savigno,  Monte  San  Pietro,  Sasso Marconi, Castello di Serravalle, Castel  d'Aiano,  Bazzano,  Zola  Predosa, Bibbiano, San Polo d'Enza, Quattro  Castella,  Canossa  (gia'  Ciano d'Enza), Viano, Castelnuovo Monti.
 C.2  Nella  zona  di  cui  al punto C.1 devono essere ubicati gli stabilimenti di produzione (prosciuttifici) e devono quindi svolgersi tutte  le  fasi  della  trasformazione  della materia prima, previste dalla presente disciplinare fino alla stagionatura completa.
 C.3  La  materia  prima  (crf.  Punto  B.2)  proviene  da un'area geograficamente   piu'   ampia  della  zona  di  trasformazione,  che comprende  il territorio amministrativo delle regioni Emilia Romagna, Veneto,   Lombardia,   Piemonte,  Molise,  Umbria,  Toscana,  Marche, Abruzzo, Lazio, Friuli Venezia Giulia.
 C.4  Nella suddetta zona di provenienza della materia prima hanno sede tutti gli allevamenti dei suini le cui cosce sono destinate alla produzione   del   prosciutto   di   Modena  e  gli  stabilimenti  di macellazione   abilitati   alla   relativa  preparazione,  nonche'  i laboratori  di  sezionamento  eventualmente  ricompresi  nel circuito della produzione tutelata.
 C.5 Tale zona di provenienza della materia prima e' rispondente a quanto  richiesto  dalla  legge  12 gennaio  1990,  n. 11, cosi' come modificata  dall'art.  60  della legge 19 febbraio 1992, n. 142 e sue eventuali e successive modifiche ed integrazioni.
 C.6  Ai  sensi dell'art. 2, paragrafo 5, del Reg. CEE n. 2081/92, la  produzione  delle  materie  prime  deve  soddisfare  le  seguenti prescrizioni e condizioni particolari.
 C.6.l  Le  razze,  l'allevamento  e  l'alimentazione  dei suini devono  essere  idonei  a  garantire  le  tradizionali  qualita'  del prodotto  in  esito  a  precise prescrizioni produttive, originate da peculiari  tecniche  d'allevamento  praticate nella zona considerata, puntualmente   codificate  e  pertanto  riconosciute  e  generalmente adottate all'interno del circuito della produzione tutelata.
 C.6.2  Sono pertanto ammessi gli animali in purezza o derivati, delle  razze  tradizionali di base Large White e Landrace, cosi' come migliorate  dal Libro Genealogico Italiano. Sono altresi' ammessi gli animali  derivati  dalla razza Duroc, cosi' come migliorati dal Libro Genealogico Italiano.
 C.6.3  Sono inoltre ammessi gli animali di altre razze, meticci e  ibridi,  purche' provengano da schemi di selezione od incrocio con finalita'  compatibili con quelle del Libro Genealogico italiano, per la produzione del suino pesante.
 C.6.4  In  osservanza  alla tradizione, sono comunque esclusi i portatori  di  caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilita'  agli stress (PSS) che oggi sono rilevati obiettivamente anche sugli animali «post mortem» e sui prosciutti stagionati.
 C.6.5  Sono  in ogni caso esclusi gli animali che non producono cosce   conformi  al  presente  disciplinare,  con  riferimento  alle prescrizioni di cui alla scheda B.
 C.6.6  Sono comunque esclusi gli animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spot Poland.
 C.6.7   I   tipi   genetici  utilizzati  devono  assicurare  il raggiungimento  di  pesi elevati con buone efficienze, e comunque, un peso  medio  per  partita (peso vivo) di 160 chilogrammi (piu' o meno 10%).
 C.6.8  Gli alimenti consentiti, le quantita', e le modalita' di impiego  devono  essere quelli riportati nelle tavole prescritte, che seguono al successivo punto C.13.
 C.6.9  L'alimento  dovra'  essere preferibilmente presentato in forma  liquida  (broda  o  pastone)  e,  per tradizione, con siero di latte.
 C.6.10   Rispetto   alle   quantita'   indicate   nel  presente disciplinare sono ammesse tolleranze massime del 10%.
 C.6.11  Ai  fini  di  ottenere  un grasso di copertura di buona qualita'  nell'alimento  e'  consentita una presenza massima di acido linoleico pari al 2% della sostanza secca della dieta.
 C.6.12  Siero di latte (sottoprodotto di cagliate) e latticello (sottoprodotto  della  lavorazione  del  burro)  insieme  non  devono superare i 15 litri capo/giorno.
 C.6.13  Se  associato  a  borlande il contenuto totale di azoto deve essere inferiore al 2%.
 C.6.14 Patata disidratata e manioca insieme non devono superare il 15% della sostanza secca della razione.
 C.7 I fattori di caratterizzazione della coscia suina fresca sono prescritti nelle condizioni indicate nella precedente scheda B.
 C.8  Le  fasi  di allevamento dei suini destinati alla produzione del prosciutto di Modena sono cosi' definite:
 allattamento: da 0 a 30 giorni sotto scrofa;
 svezzamento: da 30 a 80 giorni;
 magronaggio: da 30 a 80 chilogrammi di peso;
 ingrasso: da 80 a 160 chilogrammi e oltre.
 C.8.1  Le  tecniche di allevamento sono finalizzate ad ottenere un  suino  pesante,  obiettivo che deve essere perseguito assicurando moderati accrescimenti giornalieri, nonche' la produzione di carcasse incluse nelle classi centrali della Classificazione CEE.
 C.8.2  Le  strutture  e le attrezzature dell'allevamento devono garantire agli animali condizioni di benessere.
 C.8.3  I ricoveri devono risultare ben coibentati e ben aerati, in  modo  da  garantire  la  giusta temperatura, il ricambio ottimale dell'aria e l'eliminazione dei gas nocivi.
 C.8.4  I  pavimenti  devono  essere caratterizzati da una bassa incidenza  di fessurazioni e realizzati con materiali idrorepellenti, termici ed antisdrucciolevoli.
 C.8.5  In relazione alla tipologia dell'alimentazione, tutte le strutture  ed  attrezzature  devono  presentare adeguati requisiti di resistenza alla corrosione.
 C.9  L'unicita'  del suino pesante italiano e' stata riconosciuta direttamente  dalla  comunita'.  Infatti  in sede di applicazione del Reg.  CEE  n.  3220/84  -  concernente la classificazione commerciale delle  carcasse  suine  -  ha  riconosciuto  unicamente all'Italia la presenza sul territorio delle due popolazioni suine:
 il  suino leggero, macellato a pesi conformi alle medie europee e destinato al consumo di carni fresche
 il  suino  pesante,  macellati  a  pesi  superiori  ai  150/160 chilogrammi, le cui carni sono destinate all'industria salumiera.
 Questo  ha  portato  a  distinguere  le  carcasse  in «leggere» e «pesanti»  ed  alla  applicazione  di  due formule nettamente diverse nella valutazione commerciale (decisione commissione 21712/88).
 C.9.bis   In   particolare   onde  garantire  l'osservanza  delle condizioni  indicate  nel  presente  disciplinare, gli allevamenti si assoggettano al seguente regime di controllo. E' instaurato un regime di  controllo atto a garantire l'osservanza di particolari condizioni produttive  delle  materie  prime,  nonche'  degli  obiettivi posti a carico  di  tutti i soggetti ricompresi nel circuito della produzione tutelata   del   Prosciutto   di   Modena  (allevatori,  macellatori, sezionatori, produttori).
 C.9.1  Per  essere  compresi  nel  «circuito  della  produzione tutelata» gli allevatori devono essere preventivamente riconosciuti e codificati dall'organismo abilitato.
 C.9.2  A  tal  fine,  gli  allevatori  presentano all'organismo abilitato apposita richiesta; questi, effettuati gli accertamenti del caso, assegna ad ogni singolo allevatore un codice di identificazione su  base alfanumerica, e gli fornisce gli appositi supporti cartacei, prenumerati  e  precodificati,  indispensabili  per il rilascio della dichiarazione di cui in appresso.
 C.9.3  L'allevatore riconosciuto nelle forme previste dal punto C.9.1   appone  sulle  cosce  posteriori  di  ogni  suino,  entro  il trentesimo giorno dalla nascita, un timbro indelebile.
 C.9.4  L'apposizione  di  tale  timbro  e'  effettuata mediante applicazione,  con apposito strumento a compressione, di un tatuaggio indelebile   ed  inamovibile  anche  «post  mortem»,  sulla  porzione laterale  di  entrambe  le  cosce del suinetto posta appena sotto una linea  orizzontale  che parte dalla rotula ed in corrispondenza della parte inferiore del bicipite femorale.
 C.9.5  La  timbratura riproduce il codice d'identificazione di' cui al punto C.9.1 ed una ulteriore lettera alfabetica, utilizzata in funzione  variabile  in relazione al mese di nascita dell'animale. La timbratura e' apposta sotto la responsabilita' dell'allevatore.
 C.9.6  Nelle  ipotesi in cui il suino timbrato venga trasferito ad  altro allevamento, quest'ultimo deve essere stato preventivamente riconosciuto  dall'organismo abilitato e deve apporre un nuovo timbro recante il proprio codice di identificazione su entrambe le cosce dei suini,  in  modo  da  risultare indelebile ed inamovibile anche «post mortem».
 C.9.7  Il  timbro  di  cui al punto precedente e' apposto sulla porzione  laterale  della  coscia  con una superficie di ingombro non superiore   a   45   millimetri   per   85  millimetri,  evitando  la sovrapposizione   con   il   timbro   di   cui   al  punto  C.9.3  e, preferibilmente, non oltre l'ottavo mese di vita.
 C.9.8  Il  timbro  di  cui  al punto C.9.6 deve comunque essere apposto prima dell'invio del suino alla macellazione.
 C.9.9  L'allevatore  e'  obbligato  a  rilasciare,  per i suini avviati   alla   macellazione,   una   dichiarazione   attestante  la conformita' alle prescrizioni ed alle condizioni particolari previste dal presente disciplinare.
 C.9.10  A  tal fine, all'atto della spedizione dei suini presso un  macello  riconosciuto,  l'allevatore  deve compilare, in triplice copia,  un  esemplare della dichiarazione i cui supporti cartacei gli sono stati preventivamente forniti dall'organismo abilitato.
 C.9.11   La   dichiarazione   identificativa   dell'allevatore, prenumerata,  e  precodificata  e  da  questi  datata  e sottoscritta attesta  l'osservanza  delle  prescrizioni  produttive  disposte  dal presente  disciplinare  e,  inoltre,  e'  integrata dalla indicazione sintetica  dei  genotipi  utilizzati,  del  numero  dei  capi e della relativa  destinazione.  I  criteri e le metodologie di compilazione, gestione,  utilizzazione  e  circolazione  delle  dichiarazioni  sono disciplinate con direttiva dell'organismo abilitato.
 C.9.12  Una  copia  della  dichiarazione  viene  rilasciata  al macello,   una   viene  trasmessa  all'organismo  abilitato,  secondo modalita'  stabilite da quest'ultimo e la terza viene conservata agli atti.
 C.9.13  Gli  allevatori  sono tenuti a consentire ogni forma di controllo volta ad accertare l'esatto adempimento degli obblighi loro derivanti  dal  presente  disciplinare,  ivi  comprese  le  ispezioni necessarie  a  verificare  l'idoneita'  dei locali e degli impianti e l'osservanza delle prescrizioni produttive.
 C.9.14   L'organismo  abilitato  svolge  i  propri  compiti  di vigilanza  e di controllo con particolare riferimento alla osservanza delle  prescrizioni  produttive  ed  alla  regolare  apposizione  dei timbri,  avvalendosi  di  proprio  personale  dipendente  o  di altri soggetti  preventivamente incaricati e qualificati professionalmente, come indicato nella successiva scheda G.
 C.9.15  L'organismo  abilitato  puo'  avvalersi  degli  atti di ufficio  eventualmente messi a disposizione dal veterinario ufficiale competente  per  territorio,  per  attuare  il controllo del regolare svolgimento delle operazioni previste dal presente disciplinare.
 C.10  Onde  garantire  l'osservanza delle condizioni indicate nel presente  disciplinare,  i macelli si assoggettano al seguente regime di controllo.
 C.10.1  I  macelli che intendono fornire le cosce suine fresche destinate  alla  produzione del prosciutto di Modena devono inoltrare all'organismo    abilitato   domanda   per   ottenere   un   apposito riconoscimento.
 C.10.2  La domanda e' corredata dalla documentazione attestante il  possesso  dell'autorizzazione  sanitaria,  nonche'  dei requisiti igienico sanitari richiesti dalle norme vigenti.
 C.10.3    L'organismo   abilitato,   effettuati   i   necessari accertamenti,     provvede     all'attribuzione    di    un    codice d'identificazione  del macello e fornisce uno o piu' timbri destinati alla  relativa  apposizione  sulle cosce suine fresche destinate alla produzione del prosciutto di Modena.
 C.10.4 Sulle cosce suine fresche munite del timbro o dei timbri apposti  dall'allevatore e pervenutigli con copia delle dichiarazioni di  cui  al  punto C.9.10, accertatane la corrispondenza ai requisiti indicati  nella  precedente  scheda  B,  il  macellatore e' tenuto ad apporre un timbro indelebile impresso a fuoco.
 C.10.5 Il timbro di cui al punto precedente riproduce il codice di  identificazione  del  macello  presso  il  quale  e'  avvenuta la macellazione ed e' impresso sulla cotenna.
 C.10.6  Il  macellatore  e' tenuto ad accompagnare ogni singola partita  di  cosce fresche sulle quali ha apposto il timbro di cui al punto  C.10.4,  con  un  esemplare  o  una  copia dalla dichiarazione ottenuta nelle forme previste al punto C.9.10.
 C.10.7  Qualora  la  dichiarazione  originariamente  rilasciata dall'allevatore si riferisca a suini le cui cosce vengono destinate a diversi  «prosciuttifici»  e,  comunque,  a  separate  forniture,  il macellatore  e' tenuto ad accompagnare ogni singola consegna di cosce fresche   con  copia  della  dichiarazione  stessa,  allegata  ad  un documento  riepilogativo  di  sintesi  od  altri  documenti  comunque richiesti dall'organismo abilitato.
 C.10.8  I laboratori di sezionamento eventualmente riconosciuti soggiacciono  agli  stessi obblighi del macello disposti dal presente disciplinare  ed  integrano  la documentazione prevista con fotocopia dei  documenti che, ai sensi della vigente normativa amministrativa e sanitaria,  hanno accompagnato il trasferimento delle mezzene o degli altri tagli da un altro dei macelli comunque riconosciuti.
 C.9.10.9  I  macellatori sono tenuti a consentire ogni forma di controllo  intesa  ad  accertare  l'esatto adempimento degli obblighi posti  a  loro  carico  dal  presente  disciplinare,  ivi comprese le ispezioni  necessarie  a  verificare  l'idoneita'  dei locali e degli impianti nonche' l'osservanza delle prescrizioni produttive.
 C.10.10 Valgono, relativamente allo sviluppo della attivita' di controllo  dell'organismo  abilitato  le  indicazioni di cui al punto C.9.14.
 C.10.11  Valgono  anche in questo caso le indicazioni di cui al punto C.9.15.
 C.11  I  soggetti,  allevatori  e  macellatori, nei confronti dei quali  siano  accertate  inadempienze od illegittimita', ivi comprese false   dichiarazioni  o  falsificazioni,  sono  puniti  nelle  forme previste  dalla  legge  della Repubblica italiana 12 gennaio 1990, n. 11.
 C.11.1  All'accertamento  delle  circostanze  di  cui  al punto precedente  provvedono  l'organismo  abilitato  ed  altri  organi  di vigilanza e di controllo nelle forme meglio indicate nella successiva scheda G.
 C.  12  L'organismo  abilitato  provvede  inoltre direttamente al controllo  ed al sistematico riscontro degli obblighi di timbratura e di  dichiarazione  da  parte  di allevatori e macellatori nell'ambito delle procedure di controllo.
 C.13   Alimentazione  dei  suini  destinati  alla  produzione  di Prosciutto di Modena.
 Alimenti ammessi fino a 80 chilogrammi di peso vivo (tutti quelli utilizzabili   nel  periodo  d'ingrasso,  in  idonea  concentrazione, nonche'  quelli  sottoelencati.  La  presenza  di  sostanza  secca da cereali non dovra' essere inferiore al 45% di quella totale):
 
 Semola glutinata di mais e/o corn |s.s.: fino al 5% della s.s. della gluten feede....                  |razione. ---------------------------------------------------------------------
 |s.s.: fino al 3% della s.s. della Carrube denocciolate              |razione; --------------------------------------------------------------------- Farina di carne (solo se di buona |s.s.: fino al 2% della s.s. della qualita)....                      |razione; ---------------------------------------------------------------------
 |s.s.: fino all'1% della s.s della Farina di pesce ....              |razione; --------------------------------------------------------------------- Farina di estrazione di soia      |s.s.: fino ad un massimo del 20%; ---------------------------------------------------------------------
 |s.s.: fino al 3% della s.s. della Distillers....                    |razione; ---------------------------------------------------------------------
 |s.s.: fino ad un massimo di 6 l Latticello*....                   |capo/giorno; --------------------------------------------------------------------- Lipidi con punto di fusione       |s.s.: fino al 2% della s.s. della superiore a 36 gradi centigradi   |razione; ---------------------------------------------------------------------
 |s.s.: fino all'1% della s.s. della Lisati proteici....               |razione; ---------------------------------------------------------------------
 |s.s.: fino al 10% della s.s. della Silomais....                      |razione; ---------------------------------------------------------------------
 |s.s. = sostanza secca.
 
 Alimenti  ammessi nella fase di ingrasso (la presenza di sostanza secca  da  cereali nella fase di ingrasso non dovra' essere inferiore al 55% di quella totale);
 
 |s.s.: fino al 55% della s.s. della Mais....                          |razione; ---------------------------------------------------------------------
 |s.s.: fino al 55% della s.s. della Pastone di granella e/o pannocchia|razione; ---------------------------------------------------------------------
 |s.s.: fino al 40% della s.s. della Sorgo....                         |razione; ---------------------------------------------------------------------
 |s.s.: fino al 40% della s.s. della Orzo....                          |razione; ---------------------------------------------------------------------
 |s.s.: fino al 25% della s.s. della Frumento.                         |razione; ---------------------------------------------------------------------
 |s.s.: fino al 25% della s.s. della Triticale....                     |razione; ---------------------------------------------------------------------
 |s.s.: fino al 25% della s.s. della Avena....                         |razione; ---------------------------------------------------------------------
 |s.s.: fino al 25% della s.s. della Cereali minori                    |razione; --------------------------------------------------------------------- Cruscami e altri prodotti della   |s.s.: fino al 20% della s.s. della lavorazione del frumento....      |razione; ---------------------------------------------------------------------
 |s.s.: fino al 15% della s.s. della Patata disidratata***....         |razione; ---------------------------------------------------------------------
 |s.s.: fino al 5% della s.s. della Manioca***                        |razione; --------------------------------------------------------------------- Polpe di bietola surpressate ed   |s.s.: fino al 15% della s.s. della insilate                          |razione; ---------------------------------------------------------------------
 |s.s.: fino al 2% della s.s. della Expeller di lino....              |razione; ---------------------------------------------------------------------
 |s.s.: fino al 4% della s.s. della Polpe secche esauste di bietola   |razione; --------------------------------------------------------------------- Marco mele e pere; buccette d'uva | o di pomodori quali veicoli       |s.s.: fino al 2% della s.s. della d'integratori                     |razione; ---------------------------------------------------------------------
 |s.s.: fino ad un massimo di 151 Siero di latte*....               |capo/giorno; ---------------------------------------------------------------------
 |s.s.: fino ad un apporto massimo Latticello*                       |di 250 gr. capo/giorno di s.s.; ---------------------------------------------------------------------
 |s.s.: fino al 2% della s.s. della Farina disidratata di medica....  |razione; ---------------------------------------------------------------------
 |s.s.: fino al 5% della s.s. della Melasso**....                     |razione; ---------------------------------------------------------------------
 |s.s.: fino al 15% della s.s. della Farina di estrazione di soja.     |razione; --------------------------------------------------------------------- Farina di estrazione di           |s.s.: fino all'8% della s.s. della girasole....                      |razione; ---------------------------------------------------------------------
 |s.s.: fino al 3% della s.s. della Farina di estrazione di sesamo....|razione; ---------------------------------------------------------------------
 |s.s.: fino al 5% della s.s. della Farina di estrazione di cocco     |razione; --------------------------------------------------------------------- Farina di estrazione di germe di  |s.s.: fino al 5% della s.s. della mais......                        |razione; --------------------------------------------------------------------- Pisello e/o altri semi di         |s.s.: fino al 5% della s.s. della leguminose....                    |razione; ---------------------------------------------------------------------
 |s.s.: fino al 2% della s.s. della Lievito di birra e/o di torula    |razione; --------------------------------------------------------------------- Lipidi con punto di fusione       | superiore a 40 gradi              | centigradi....                    |s.s.: fino al 2% della razione.
 
 D
 
 Elementi   comprovanti   l'originarieta'   del  prodotto  nella  zona
 geografica
 
 D.1  L'indicazione  degli elementi che comprovano che il prodotto e'  originario  della  zona geografica richiamata dalla denominazione che  lo  designa,  deve  considerare  necessariamente l'articolazione della delimitazione fissata con la precedente scheda C.
 D.2  Gli  elementi comprovanti l'originarieta' di un prodotto con riferimento  ad  una  zona  geografica  (scheda  D)  e  gli  elementi comprovanti  il  legame con l'ambiente geografico (scheda F) non sono suscettibili  di  autonoma  trattazione  data  la  loro  strettissima interconnessione.  La  produzione  dell'attuale  prosciutto di Modena infatti,   nasce   e  si  afferma  nell'arco  del  tempo  nella  zona pedecollinare   sia  per  la  ricorrenza  di  determinate  situazioni microclimatiche, sia perche' la conservazione  della  carne,  con l'impiego di sale, tempo e aria, e' assolutamente  legata  al diffuso allevamento del suino ulteriormente tipico di una determinata zona geografica, a sua volta caratterizzata da  peculiari  tecniche di produzione agraria. La stretta connessione tra le zone di approvvigionamento della materia prima e della zona di stagionatura, consentono infatti di sostenere e provare che:
 D.2.1  Il  prosciutto di Modena e' sicuramente originario della zona  geografica  indicata  al  precedente  punto  C.1  e le relative caratteristiche,  sono  essenzialmente dovute all'ambiente geografico comprensivo  dei  fattori  naturali  e  umani;  inoltre,  la relativa trasformazione    avviene    esclusivamente    nell'area   geografica delimitata;
 D.2.2  Nel  contempo, la stessa materia prima utilizzata per la preparazione  del  prosciutto  di Modena e' del pari originaria della zona  geografica  delimitata nelle forme indicate al precedente punto C.3  dove  ne  viene  esclusivamente  sviluppata  la produzione, e le relative  caratteristiche  sono  dovute  essenzialmente all'ambiente, comprensivo dei fattori naturali ed umani.
 D.3  Per i fini di cui al paragrafo 4 dell'art. 2 del Reg. CEE n. 2081/92, si osserva che:
 D.3.1  La  denominazione  «prosciutto  di  Modena»,  in  quanto designa  un prodotto originario di una determinata zona geografica e' caratterizzato   dall'apporto   essenziale  dell'ambiente  geografico (insieme  di  fattori  naturali ed umani), e' gia' riconosciuta dallo Stato italiano come denominazione di origine a livello nazionale.
 D.3.2   I   requisiti   pregiudiziali  indicati  nel  succitato paragrafo  4  sono  stati  argomentati  e risultano soddisfatti nella precedente scheda C del presente disciplinare.
 D.4  Le considerazioni svolte al punto D.2, circa l'originarieta' del  suino e del prosciutto da esso derivato, sono tutte riprovate da riscontri di carattere giuridico, storico, socio-economico.
 D.4.1  Sotto  il  profilo giuridico, si richiama la legge della Repubblica  italiana  12 gennaio  1990,  n.  11,  avente  per oggetto esplicito  ed esclusivo la «tutela della denominazione di origine del prosciutto  di  Modena,  delimitazione  della  zona  di  produzione e caratteristiche del prodotto».
 D.4.2  Sotto il profilo storico, e' attendibile ritenere che la produzione   di   prosciutti,   nella  zona  tipica  individuata  dal precedente punto C.1, abbia le sue radici nell'epoca del bronzo.
 D.4.2.1  Infatti,  pur  riconoscendo  che  la lavorazione del prosciutto  crudo stagionato appartiene alla cultura storica di tutta l'Italia settentrionale e che risulta difficile collocare l'inizio di questa pratica in un preciso periodo di tempo, pare inconfutabile che sulle  sponde  del  Panaro, zona geografica in cui ricorrono tutte le caratteristiche ambientali e morfologiche della piu' ampia «Padania», l'allevamento  del  maiale, come animale domestico, sia cominciato in tempi  veramente  remoti,  addirittura  prima  che in ogni altra zona dell'Emilia Romagna.
 D.4.2.2  Grazie alla fertilita' dei terreni da destinare alle prime  pratiche agrarie per la preistorica coltivazione dei cereali e alle ampie zone boscate ricche di animali, le popolazioni della valle del  Panaro  avevano  trovato  le condizioni favorevoli allo sviluppo della  loro  civilta',  tanto  da  poter essere considerati appunto i primi nella regione a praticare l'allevamento; si sa, dunque, che nel neolitico  e  nell'eneolitico  gli  antichi abitatori della valle del Panaro erano agricoltori ed allevatori,
 D.4.2.3 Appurato che i nostri antenati erano allevatori e che il  suino  era  uno  degli  animali  domestici  piu' rappresentativi, bisogna   arrivare   all'eta'   del  bronzo  per  conoscere  qualcosa relativamente   ai   metodi  di  macellazione  ed  alle  tecniche  di conservazione  delle  carni. Gli insediamenti originati dalla cultura terramaricola,  hanno  consentito  il consolidamento dell'allevamento degli  animali  domestici  e scoperto l'utilizzo del sale (cloruro di sodio).  Si  puo'  quindi  presumere  che  inizi da questo momento la produzione di carne conservata tramite la salagione.
 D.4.2.4   Era,   invece,   il   150   a.C.   quando  Polibio, attraversando  la  Pianura  Padana,  rimase colpito dalla «.....terra straordinariamente  fertile  e  ricca»  e piu' tardi della Cispadania scrivera' che «.... l'abbondanza delle ghiande nei querceti allignati ad intervalli nella pianura, e' attestata da quanto diro': la maggior parte  dei suini macellati in Italia per i bisogni dell'alimentazione privata e degli eserciti si ricava dalla Pianura Padana».
 D.4.2.5  Ulteriore  impulso all'allevamento dei suini ed alla trasformazione  delle  loro carni si ha con l'avvento dei celti e dei romani.  «Questo  allevamento  comportava  anche piccole industrie di trasformazione  spesso  connesse  con  la  stessa  villa  (che  nella terminologia latina significa azienda agricola). Infatti le carni che dovevano  essere  inviate  per  il consumo in altre regioni, andavano salate  o  affumicate  per  la  conservazione,  oppure trasformate in salumi»,
 D.4.2.6 La carne di maiale divenne ben presto cibo ambito sia dalle  classi nobili che dalla popolazione contadina, rispettivamente per  la  bonta'  e per l'elevata capacita' nutrizionale «La salagione aveva  come  oggetto  dunque,  innanzitutto le carni, a cominciare da quella  di  maiale,  che  per  lungo  tempo rappresento' la carne per eccellenza  nella  dieta  quotidiana di larghi strati di popolazione. Soprattutto  di  maiale  salato  erano  costituite le scorte di carne delle   famiglie   contadine,   che   non  di  rado  erano  tenute  a corrispondere  al proprietario della terra un tributo annuo in spalle e  prosciutti. Soprattutto di maiale erano costituite le scorte delle grandi  aziende rurali, come quella di Migliarina (Carpi), dipendente dal Monastero di Santa Giulia».
 D.4.2.7  Alla  pratica  diffusa  dell'allevamento (nel 1540 a Modena  si  contava  una  popolazione  di 17.000 suini) si affiancava sempre di piu' la pratica della «pcaria», che utilizzava la carne del maiale   per  la  fabbricazione  degli  insaccati,  raggiungendo  sin d'allora   livelli   qualitativi   e   quantitativi   particolarmente apprezzabili.  Nel  1547,  infatti,  sempre  a Modena, i «lardaroli e salsicciai»  che  sino  ad  allora  erano  assimilati al «beccari» si costituirono  in corporazione autonoma; la loro arte era riconosciuta anche  oltre i confini della citta' e Modena, in questo campo, era un vero e proprio punto di riferimento.
 D.4.2.8  Del  prosciutto  in particolare, si cibavano anche i componenti delle fastose corti rinascimentali, tra le quali una delle piu' rappresentative era quella del Duca di Modena; il prosciutto non consumato  direttamente,  a  conferma  del  suo  pregio,  non  veniva scartato  ma  riutilizzato  con  ricette tramandate fino a noi come i famosi  «tortellii».  Della  preparazione del prosciutto ne riferisce Padre Giuseppe Falcone nel suo trattato di agricoltura «Nuova Villa», allorquando  cita  che  in  Emilia  esiste «l'antica specializzazione sull'allevamento  dei  maiali e nella lavorazione delle carni suine», precisando che .... Non puo' star bene una villa senza porci, animali si'  utili,  e  di molta cavata .... i prosciutti nostrani si tengono tre  settimane  sotto  sale.....  In  tre settimane le mezene restano salate, e si possono levar di sale, lavandoli con acqua di fiume».
 D.4.2.9  Tra  il  `600  e l'800 la lavorazione della carne di maiale  si consolida e numerosissime sono le testimonianze scritte di tale  arte.  Una volta macellati i maiali venivano commercializzati a Modena  come  «...  salsizza  rossa,  salame  nuovo,  salame vecchio, panzetta, presciutto, distrutto, lardo songia, cotteghino fino crudo, cotteghino  fino  cotto  ...» come scrive il Malvasia, Nel 1670 nelle carte della Camera ducale estense, in un lungo elenco di rifornimenti della  cucina del cardinale Rinaldo, compare la raffinata distinzione fra  prosciutti «di montagna» e prosciutti «nostrani» con particolare predilezione  per la qualita' dei primi. Anche il Belloi (1704) nella sua  cronaca  «Del  piu' moderno Stato di Vignola» esalta la qualita' delle  carni  suine  dalla zona pedemontana e collinare e l'industria della  macellazione  della  carne  suina,  tanto che nel 1885 Arsenio Crespellani,  nella  sua  cicalata  «Passeggiata  in tramway a vapore Bologna-Bazzano-Vignola»    scrisse,    proprio    avvicinandosi    a quest'ultima  tappa  «...  fertili  sono  i  terreni  della collina e dell'altopiano,  producendo  in  copia  cereali,  frutta  e  foraggi; fertilissime le basse, che oltre ai suddetti prodotti danno foglia da gelso  in  abbondanza,  e  bella saporita ortaglia . ... Le industrie principali sono la manipolazione delle carni porcine, specialmente il rinomato presciutto......».
 D.4.2.10 L'importanza del suino e della lavorazione delle sue carni e' poi cresciuta, nella nostra provincia, con il nostro secolo. Riporta  la  relazione  sull'andamento  economico  della provincia di Modena nell'anno 1929, a cura del Consiglio provinciale dell'economia di  Modena:  «L'industria dei salumi ha avuto, nel biennio 1928-1929, un  andamento  abbastanza  regolare,  consentendo pero', in generale, utili  piuttosto  modesti.  La  produzione delle rinomate specialita' locali, e specialmente zamponi, mortadelle e cotechini, ecc, e' stata nel  1929,  discreta ed ha continuato ad alimentare la normale nostra corrente  di  esportazioni  specialmente  nei  paesi  dove prosperano numerose  colonie  di  connazionali.  L'industria  e'  stata  inoltre favorita  dai prezzi dei suini grassi che si sono mantenuti piuttosto bassi.  Andamento  pressoche'  analogo  ha  avuto  l'industria  della salagione  dei  prosciutti,  che  gode  in  questa Provincia meritata fama.....».
 
 E
 
 Metodi di ottenimento del prodotto
 
 E.1  I  metodi  di  ottenimento  del  prosciutto  di  Modena sono contemplati e codificati dalla legge 12 gennaio 1990, n. 11.
 E.2  Sono  confermate  le  metodologie e le prescrizioni relative alla  materia  prima, gia' illustrate nelle schede B e C del presente disciplinare.
 E.3  Il procedimento per la lavorazione delle cosce suine fresche corrispondente  alle  prescrizioni  e  ai requisiti gia' indicati nel presente   disciplinare   e'   illustrato  di  seguito,  mediante  la elencazione delle diverse fasi del procedimento produttivo.
 La lavorazione del prosciutto di Modena prevede 8 fasi:
 1) isolamento;
 2) raffreddamento;
 3) rifilatura;
 4) salagione;
 5) riposo;
 6) lavaggio;
 7) asciugamento;
 8) stagionatura.
 E.3.1 Isolamento.
 Il  maiale,  dal  quale  si  ricava la coscia fresca da impiegare nella  preparazione  del  prosciutto  di Modena deve essere: sano, di razza bianca, alimentato nel trimestre precedente la macellazione con sostanze  tali  da  limitare  l'apporto  di grassi ad una percentuale inferiore  al  10%,  riposato  e  a  digiuno. Dopo la macellazione si procede al sezionamento della coscia, quindi al suo inoltro presso lo stabilimento  di produzione dove viene subito sottoposta ai necessari controlli.
 E.3.2 Raffreddamento.
 Le  cosce  fresche  ritenute idonee vengono sistemate in apposita cella  dove  sostano  per  il  periodo  necessario  a  consentire  il raggiungimento  di  una  temperatura delle carni attorno agli 0 gradi centigradi;  in  tal modo la carne raggiunge la giusta consistenza ed una  uniforme temperatura, facilitando cosi' la successiva operazione di  salagione  in  quanto  una coscia troppo fredda assorbirebbe poco sale,  mentre  una coscia non sufficientemente fredda potrebbe subire fenomeni di deterioramento.
 E.3.3 Rifilatura.
 La fase di rifilatura consiste nell'asportare grasso e cotenna in modo  da  conferire  al  prosciutto  la classica forma tondeggiante a «pera». La rifilatura oltre a conferire il taglio tipico consente:
 a) di correggere eventuali imperfezioni del taglio;
 b) di  agevolare  il  verificarsi di condizioni ottimali per la successiva penetrazione del sale;
 c) di     identificare     eventuali     condizioni    tecniche pregiudizievoli ai fini della successiva lavorazione.
 Le cosce impiegate per la produzione del prosciutto di Modena non devono subire alcun trattamento ad eccezione della refrigerazione.
 E.3.4 Salagione.
 E.3.4.1  Le  cosce  rifilate  vengono  quindi sottoposte alla salagione, effettuata con il seguente procedimento:
 E.3.4.2  Le cosce vengono asperse con sale, in modo che venga coperta  sia  la  superficie esposta del lato interno che la cotenna. Per   questa  operazione  la  coscia  rimane  adagiata  su  un  piano orizzontale.
 E.3.4.3  Preliminarmente  o  contemporaneamente le cosce sono massaggiate  con procedimenti manuali o meccanici onde predisporre la carne  al ricevimento del sale e verificarne, con opportune pressioni puntuali, il perfetto dissanguamento.
 E.3.4.4  Per  la salagione viene utilizzato cloruro di sodio, con esclusione di procedimenti di affumicatura.
 E.3.4.5  Mantenute  sempre  su un piano orizzontale, le cosce salate  vengono  sistemate  in apposita cella, detta di «primo sale», dove  rimangono  per un periodo variabile tra i 5 e i 7 giorni ad una temperatura  oscillante tra 0 e 4 gradi centigradi e con una umidita' relativa che varia tra 80% e 90%.
 E.3.4.6  Trascorso  tale  periodo, le cosce vengono prelevate dalla  cella,  il  sale  residuale  viene asportato dalla superficie, viene  ripetuto  il  massaggio e, infine, viene ripetuta l'aspersione con ulteriore sale, secondo le modalita' descritte.
 E.3.4.7  Riposte  in cella, detta di «secondo sale», le cosce salate   vi  rimangono  per  ulteriori  12/15  giorni  cioe'  fino  a compimento  della  durata  del  processo di salagione, nelle medesime condizioni   ambientali.  Durante  l'intero  processo  il  prosciutto assorbe lentamente sale e cede parte della sua umidita'.
 E.3.5 Riposo.
 Dopo aver eliminato il sale residuo le cosce salate vengono poste in  una  sala  apposita, per un periodo non inferiore a 60 giorni, in funzione  della pezzatura e delle esigenze tecnologiche, a condizioni di  umidita'  variabile  tra  il  65%  ed  il  75% ed una temperatura compresa  tra  i  2  e  i 5 gradi centigradi, Nel corso della fase di riposo,   il   sale   assorbito   penetra  con  graduale  omogeneita' all'interno  della  massa muscolare, distribuendosi in modo uniforme. Vi si esercita la funzione preposta alla prosecuzione del processo di disidratazione,  iniziata  con  il trattamento con il sale e le basse temperature.
 E.3.6 Lavaggio.
 Ultimato  il riposo, la coscia viene sottoposta ad una «lavatura» definitiva,  mediante  l'applicazione  sulla  superficie  esterna  di spazzolatura   e   di  getti  d'acqua  miscelati  con  aria,  ad  una temperatura  non superiore a 50 gradi centigradi. Oltre ad un effetto completamente rivitalizzante, il lavaggio rimuove tutte le formazioni superficiali  prodottisi  durante  la  salatura  e riposo per effetto della disidratazione e tonifica i tessuti esterni. Prima del lavaggio le   cosce   vengono   «toelettate»  e,  cioe',  rifinite  sul  piano superficiale dagli effetti del sopravvenuto calo di peso.
 E.3.7 Asciugamento.
 Dopo   averle  fatte  sgocciolare  dall'acqua  le  cosce  entrano nell'essiccatoio  a  24/26  gradi centigradi per un periodo che varia tra le 5 e le 10 ore in rapporto alla quantita' del prodotto, con una umidita'  relativa  molto alta (caldo umido 85/90%). Raggiunti questi livelli,  si interviene con le batterie a freddo e si inizia cosi' la vera  fase  deumidificante  che  puo'  durare  circa  una settimana a seconda   dei   carichi   e   delle   modalita'   di   impiego  delle apparecchiature.  La  variabilita'  dei  valori  e'  funzionale  alle tecniche del trattamento successivo, la stagionatura.
 E.3.8 Stagionatura.
 La  fase  della  stagionatura si puo' dividere in due periodi: la prestagionatura   e   la   stagionatura   vera   e   propria.   Nella prestagionatura prosegue il processo di rinvenimento - acclimatamento delle  carni a temperature variabili progressivamente tra i 10 e i 20 gradi centigradi, in condizioni di umidita' in progressiva riduzione.
 E   cosi',  in  ogni  caso,  dopo  l'asciugamento  e  l'eventuale prestagionatura,  i  prosciutti  -  a  questo  punto  e' piu' proprio chiamarli  prosciutti  anziche'  cosce  suine - vengono trasferiti in appositi  saloni  di  stagionatura,  ambienti  le  cui  condizioni di umidita'    e   temperatura   sono   normalmente   naturali,   grazie all'esistenza e all'apertura quotidiana delle numerose finestre delle quali  sono  dotati,  disposti  in funzione trasversale rispetto alla disposizione  dei  prosciutti  che,  quindi, sono continuamente tutti sollecitati dall'aerazione naturale.
 Solo  quando  le  condizioni  climatiche  ed  ambientali  esterne presentano  irregolarita'  od  anomalie rispetto ai normali andamenti stagionali,  e'  ammesso l'uso di impianti di climatizzazione di tipo «domestico» tali comunque da impiegare l'aria esterna.
 Il  processo  di  stagionatura  dura  normalmente  otto  mesi; la relativa  durata  e'  tuttavia sempre funzionale alla pezzatura della partita  ed  e'  variabile in funzione di essa, fermi i limiti minimi del ciclo completo di lavorazione descritti nel proseguio.
 Nel  corso  della  stagionatura,  nelle  carni  si  verificano  i processi  biochimici  ed  enzimatici  che  completano  il processo di conservazione  indotto  dalle precedenti lavorazioni, determinando le priorita'    organolettiche    caratteristiche   grazie   all'apporto dell'ambiente  naturale esterno (poca umidita', ventilazione naturale che determinano l'aroma ed il gusto del prodotto).
 Durante  la  stagionatura  non  avviene quindi alcun procedimento specifico  di  lavorazione,  eccettuata  la cosiddetta «sugnatura» (o «stuccatura»),  operata  una  o  due  volte  mediante rivestimento in superficie  della  porzione  scoperta  del prosciutto, con un impasto composto  di  sugna  o  strutto,  sale,  pepe  e derivati di cereali, applicato finemente ed uniformemente mediante massaggio manuale.
 Tale  preparato  e  relativa  applicazione  hanno  esclusivamente funzioni  tecniche  di  ammorbidimento  della  superficie esterna non coperta  dalla  cotenna  e  di  contemporanea protezione della stessa dagli agenti esterni, senza compromettere la prosecuzione dell'azione osmotica. Per tale ragione, la legislazione italiana non considera la sugna un ingrediente.
 E.4  Il  periodo  minimo  che  comprende  la  durata del processo complessivo  di  lavorazione,  dalla salagione alla ultimazione della stagionatura, si definisce come di seguito.
 E.4.l   Essendo   la   durata   del  processo  tradizionalmente commisurata  al  peso  medio unitario espresso dalla partita, ai fini del  presente disciplinare il periodo minimo di lavorazione scade nel corso  del  quattordicesimo  mese dalla salagione; tale scadenza puo' essere anticipata al dodicesimo mese, a condizione che venga riferita a  partite  omogenee  la  cui  pezzatura  iniziale sia inferiore a 13 chilogrammi.
 E.4.2  La  valutazione  del  completamento  del  processo resta quindi  collegata  alle  esigenze  obiettive  di  lavorazione ed alle condizioni   e  caratteristiche  proprie  del  prodotto.  Quindi,  le indicazioni  del  presente disciplinare hanno rilevanza di normazione per  quanto  attiene  alla esecuzione dei controlli e delle verifiche qualitative,  relative  all'osservanza  dei  requisiti  previsti  dal disciplinare  stesso  e  quindi per l'apposizione del contrassegno di cui ai punti B.1 e H.3.1.
 E.4.3   Infatti,   ai   fini   del   presente  disciplinare  il completamento  del  processo  di  produzione  viene  attestato  dalla apposizione  del  contrassegno  costitutivo  o  distintivo d'origine, indicato  al punto B.1 ed apposto nei modi descritti nella successiva scheda G.
 Le    successive    fasi   di   porzionamento,   affettamento   e confezionamento   e   le   modalita'  di  attuazione  delle  predette operazioni,  sono  definite, mediante stipulazione di convenzione tra il  Consorzio  ed  i  soggetti  interessati  allo svolgimento di tali operazioni,  purche'  le  stesse  non  incidano sulle caratteristiche chimico-fisiche  e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare   l'identificazione   certa   dello   stesso   e   la  sua rintracciabilita'.
 E.5   Onde   consentire   la   standardizzazione  del  metodo  di ottenimento   indicato   nel   presente  disciplinare,  i  produttori interessati  devono osservare le prescrizioni contenutevi e, inoltre, assicurare   la  rispondenza  degli  impianti  di  trasformazione  ai requisiti di seguito indicati.
 E.5.1   Gli   stabilimenti   («prosciuttifici»)  che  intendono produrre  il  prosciutto  di  Modena  devono  essere  preventivamente riconosciuti  dal  Ministero dell'industria, commercio e artigianato, depositando apposita istanza contenente:
 a) l'iscrizione   alla   Camera  di  commercio,  industria  e artigianato competente per territorio;
 b) la denominazione e la sede della ditta;
 c) la  sede  dello  stabilimento  in  uno dei Comuni previsti dall'art., 1 della legge 12 gennaio 1990, n. 11;
 d) l'indicazione della capacita' produttiva espressa mediante il  numero  complessivo  massimo  delle  cosce  suine  avviabili alla lavorazione nel corso di un anno solare;
 e) gli  estremi  dell'autorizzazione sanitaria in conformita' alle norme vigenti in materia.
 E.5.2  Il  Ministero  dell'Industria,  Commercio e Artigianato, verificato   il   possesso  dei  requisiti  richiesti,  riconosce  lo stabilimento   mediante  l'attribuzione  di  un  codice  numerico  di identificazione.
 E.5.3  Per  essere  idonei  alla  produzione  del prosciutto di Modena,  gli  stabilimenti  in possesso delle autorizzazioni previste dalle  vigenti  norme  di carattere igienico sanitario, devono essere almeno muniti di:
 locale  per il ricevimento e il primo trattamento delle cosce suine;
 celle  dotate di apparecchiature e sistemi idonei a mantenere l'umidita' e le temperature ai livelli prescritti dalle leggi vigenti e dal presente disciplinare, per le fasi di salagione e riposo;
 altri locali indipendenti per le operazioni di stagionatura.
 E.5.4   I  locali  di  stagionatura  devono  essere  muniti  di superfici  finestrate  tali  da  consentire un'opportuna ventilazione naturale e un adeguato ricambio dell'aria. Tali locali possono essere muniti  di  attrezzature idonee a mantenere il giusto equilibrio e le caratteristiche  termo-igrometriche, proprie dell'ambiente della zona geografica indicata al punto C.1.
 E.6   L'eventuale   trasferimento   di  prosciutti  in  corso  di lavorazione  da  uno  stabilimento  riconosciuto  ad  un  altro,  per qualsiasi  ragione,  e'  consentito  solo  dopo che siano trascorsi i primi 6 mesi della lavorazione,
 E.6.1  Il trasferimento e' consentito in deroga alle precedenti disposizioni  solo  laddove  sussistano  provate motivazioni di forza maggiore  tali  da  pregiudicare  la  lavorazione  dei  prosciutti  o determinare  la  loro perdita o il loro deperimento. Valgono anche in questo caso le prescrizioni del paragrafo precedente.
 E.6.2  Tutte  le  procedure  di cui alla presente scheda E sono assoggettate  ai  controlli  esercitati  dall'organismo  abilitato ai sensi  della  legge  12 gennaio  1990,  n.  11, che li espleta con le modalita' indicate nella successiva scheda G.
 E.7.1   Il   veterinario  ufficiale  incaricato  della  vigilanza sanitaria  mette a disposizione, previa espressa richiesta, tutti gli atti   d'ufficio  ritenuti  necessari  per  controllare  il  regolare svolgimento   delle  operazioni  e  l'osservanza  delle  prescrizioni previste dal presente disciplinare.
 E.8   Ogni  singolo  stabilimento  riconosciuto  deve  tenere  un registro,  suddiviso in fogli mensili; le registrazioni devono essere effettuate nella parte mensile del registro corrispondente al mese ed all'anno indicati nel sigillo di cui alla lettera d) del punto H.3.2.
 E.8.1  Su  tale registro vengono annotate le scritture relative al   prodotto   lavorato  con  le  procedure  previste  dal  presente disciplinare,  nonche'  in  apposita  sezione  le eventuali decisioni dell'organismo abilitato,
 E.8.2   Il   produttore  e'  tenuto  alla  conservazione  delle dichiarazioni, dei documenti rilasciatigli dall'organismo abilitato e dei  registri  che devono essere regolarmente vidimati dall'organismo abilitato e regolarmente compilati.
 E.9  Il  produttore  e'  inoltre  tenuto ad osservare particolari prescrizioni  relative  alle  procedure  di  controllo ed ai relativi esiti.
 E.10  Vengono  sintetizzate  di seguito le procedure di controllo attuate dall'organismo abilitato:
 E.10.1 Per ognuna delle partite di cosce suine fresche ricevute allo  scopo di avviarle alla lavorazione del prodotto a denominazione di  origine,  il  produttore  deve richiedere all'organismo abilitato l'espletamento  dei controlli necessari per l'apposizione del sigillo di cui alla lettera d) del punto H.3.2.
 E.10.2  L'organismo  abilitato effettua le verifiche necessarie ad  accertare  il  riscontro  dei  requisiti  prescritti dal presente disciplinare  ed  autorizza  l'apposizione  del  sigillo,  che  viene effettuata a cura del produttore;
 E.10.3   L'organismo   abilitato   verbalizza   gli  esiti  del controllo,  e  puo'  vietare  l'apposizione  del  sigillo  quando sia accertata  la  mancanza  dei requisiti necessari, anche in dipendenza delle specifiche tecniche, e quando:
 a) le   cosce  non  sono  accompagnate  dalla  documentazione indicata di cui ai punti C.10.6 e C.10.7;
 b) le  cosce  non  recano  i  timbri previsti ai punti C.9.3, C.9.6 (se del caso) e C.10.4;
 c) le  cosce risultano ricavate da suini macellati da meno di 24 ore o da oltre 120 ore.
 Ai  fini della precedente lettera c) e, in ogni caso, ai fini del controllo,  l'organismo  abilitato  prende  visione  della competente documentazione sanitaria di accompagnamento,
 E.10.4  Le  condizioni di non conformita' alle disposizioni del presente  disciplinare possono essere accertate anche successivamente all'apposizione  del  sigillo;  in  tal caso l'organismo abilitato ne dispone la rimozione verbalizzandone le circostanze.
 E.10.5  Il  produttore  puo'  far  valere le proprie ragioni di dissenso rispetto all'operato dell'organismo abilitato, richiedendone la  verbalizzazione  e,  inoltre,  chiedendo  un  riesame tecnico del prodotto.
 E.10.6  Durante le fasi della lavorazione l'organismo abilitato puo'  operare controlli ed ispezioni, sia per effettuare verifiche ed esami  sulle carni, sia per accertare la regolarita' della tenuta dei registri  e  di  ogni altra documentazione, sia per constatare che le modalita' di lavorazione corrispondano alle prescrizioni del presente disciplinare.
 E.10.7  Per  autorizzare  l'apposizione  del  contrassegno  sul prosciutto stagionato, l'organismo abilitato controlla:
 a) il  compimento del periodo minimo di stagionatura previsto dal presente disciplinare al punto E. 4.1
 b) la conformita' delle modalita' di lavorazione;
 c) l'assenza di pregiudiziali tecnologiche e qualitative;
 d) il rispetto dell'osservanza dei parametri analitici di cui ai punti da B.3.3 a B.3.5;
 e) il  riscontro  dei  requisiti  organolettici e qualitativi previsti  dal  presente  disciplinare  nonche'  delle caratteristiche merceologiche  prescritte dall'art. 3 della legge 12 gennaio 1990, n. 11.
 E.10.8  Per  i  fini  suindicati, l'organismo abilitato procede alla «spillatura» (puntatura), che consiste nel sondaggio della carne in  punti  particolari  effettuato con un sottile osso di cavallo, la cui  porosita'  riesce  a  trattenere e trasferire gli aromi dopo una rapida  introduzione,  di  un  numero  di  prosciutti sufficienti per ricavarne  un  giudizio  probante  di  qualita';  se necessario, puo' ispezionare  il prodotto, disponendo l'apertura di prosciutti fino ad un  massimo  di  5  per  mille  o frazione di mille. In questo caso i prosciutti restano comunque a carico del produttore.
 E.10.9 Le caratteristiche organolettiche sono valutate nel loro insieme,  potendosi  operare  una  compensazione  solo per lievissime deficienze  nel  caso sia stata verificata l'osservanza dei parametri analitici.
 E.10.10  Il  contrassegno  di  cui  al  punto  B.1  ed H.3.1 e' apposto,   alla   presenza   dell'organismo  abilitato,  a  cura  del produttore  e puo' essere applicato anche in piu' punti sulla cotenna del  prosciutto,  in  modo  da  restare  visibile  fino alla completa utilizzazione del prodotto.
 E.10.11  L'organismo  abilitato  custodisce  gli  strumenti per l'apposizione del contrassegno e li affida ai propri incaricati sulla base dei programmi operativi concertati su richiesta dei produttori.
 E.10.12  Gli  strumenti  per  l'applicazione  del  contrassegno recano il numero di identificazione del produttore che, quindi, viene riprodotta in uno col contrassegno stesso.
 E.10.13  Delle  operazioni  di  controllo  e di apposizione del contrassegno  l'organismo  abilitato  redige apposito verbale secondo prefissate indicazioni e prescrizioni.
 E.10.14   I   prosciutti   non  idonei  ai  fini  del  presente disciplinare,  sono  privati  del  sigillo appostovi all'inizio della lavorazione, mediante procedure disposte dall'organismo abilitato che ne  verbalizza  gli  esiti e presenzia alle operazioni, svolte a cura del produttore.
 E.10.15  Nelle circostanze in cui l'organismo abilitato accerti condizioni  di  inidoneita' o non conformita', per qualsiasi ragione, alle  prescrizioni del presente disciplinare, su prosciutti sui quali e'  gia'  stato  apposto  il  contrassegno,  ne dispone seduta stante l'annullamento mediante asportazione.
 E.10.16    Tali    operazioni   vanno   verbalizzate   a   cura dell'organismo abilitato e il produttore puo' giovarsi delle facolta' di riesame tecnico previste ai punti precedenti.
 E.10.17   Eventuali   esigenze   del   produttore  relative  al sezionamento  in  tranci  di  prosciutti  idonei alla apposizione del contrassegno,   vengono   preventivamente   notificate  all'organismo abilitato.
 
 G
 
 Struttura di controllo
 
 Il  controllo  sulla conformita' del prodotto al disciplinare, e' svolto,  da  una  struttura  di  controllo,  conformemente  a  quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE 2081/92.
 Ogni  fase  del processo produttivo viene monitorata documentando per  ognuna  gli  input  e  gli  output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione   in   appositi  elenchi,  gestiti  dalla  struttura  di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, dei produttori e  degli stagionatori, nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva alla  struttura di controllo delle quantita' prodotte e' garantita la tracciabilita'  del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte  nei  relativi  elenchi,  sono  assoggettate al controllo da parte  della  struttura  di  controllo,  secondo  quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 
 H
 
 Elementi  specifici  dell'etichettatura  connessi alla dicitura dop e
 diciture tradizionali nazionali equivalenti
 
 H.1  Le  norme nazionali relative alla protezione giuridica della denominazione   di   origine  «Prosciutto  di  Modena»  impongono  di integrare  il  presente  disciplinare  con elementi diversi da quelli della mera etichettatura.
 H.2  Secondo  la  disciplina  nazionale  vigente, il contrassegno previsto  dall'art.  5 della legge 12 gennaio 1990, n. 11 e' elemento costitutivo  ed  identificativo  della  denominazione del prodotto e, quindi,  molto  piu'  efficace in termini sostanziali e giuridici del rinvio  ai  sistemi  di  etichettatura  del  prodotto che, per quanto normali,  appartengono  comunque  ad  una  prassi  «vigilata»  e  non direttamente «controllata» dall'organismo abilitato.
 H.2.1  Si  rinvia  a  quanto  a piu' riprese gia' indicato, per sottolineare  che il contrassegno in questione viene apposto sotto la diretta  sorveglianza  e  responsabilita'  dell'organismo  abilitato, ulteriormente  controllato  e  vigilato  dall'Autorita'  nazionale di controllo  e  che  il  contrassegno  stesso  e'  il solo elemento che comprova  la  rispondenza  del  prodotto  alla  disciplina  giuridica nazionale di protezione,
 H.2.2    Inoltre,   come   peraltro   previsto   dal   presente disciplinare,  la norma nazionale di protezione prevede l'apposizione -  preliminare  rispetto  all'apposizione del contrassegno - di tutta una  serie  di timbri, segni e sigilli (non meno di tre e non piu' di quattro),  il  cui  riscontro  e'  funzionale  ed  indispensabile per attestare la rispondenza del prodotto - anche in corso di lavorazione -  ai  requisiti ed agli adempinienti che risultano obbligatori per i diversi  soggetti  produttivi, interagenti nel sistema di filiera che forma  «il  circuito  della produzione tutelata». Data la sostanziale coincidenza  della  zona  di  approvvigionamento  della materia prima (riconoscimento  e codifica degli allevatori e macellatori effettuato in  modo  univoco  dai  quattro  Consorzi di tutela oggi esistenti in Italia), le verifiche e le ispezioni effettuate contemporaneamente ed in  modo  incrociato  da  parte  dei  Consorzi di Parma, San Daniele, Modena   e   Veneto-Berico-Euganeo,  rendono  oltremodo  efficace  la funzione di controllo, fino alla fase della macellazione.
 H.2.3  La  presenza ed il riscontro di tali elementi e' inoltre funzionale - in sede di attivita' di «vigilanza» in ambiti diversi ed estranei  a  quello  della  produzione  - a consentire una tempestiva riprova della autenticita' del contrassegno, stante la possibilita' - peraltro  non  del  tutto  infrequente - che venga immesso al consumo prodotto dotato di un contrassegno contraffatto.
 H.3  Tutto  cio' premesso, ai fini del presente disciplinare, gli elementi specifici previsti dall'art. 4, lettera h), del Reg.(CEE) n. 2081/92 sono indicati cosi' come segue.
 H.3.1 Il «Prosciutto di Modena» e' permanentemente identificato dal  contrassegno  apposto  sulla  cotenna ai sensi dell'art. 5 della legge 12 gennaio 1990, n. 11.
 H.3.2  Per  ottenere il contrassegno di cui al punto precedente e,  comunque,  anche  dopo  la relativa apposizione, il prosciutto di Modena deve recare inoltre anche i seguenti timbri e/o sigilli:
 a) timbro di cui al punto 0.9.3, apposto dall'allevatore;
 b) timbro  di  cui  al  punto  0.9.6, apposto dall'allevatore nelle  circostanze  consideratevi  (se  questo  timbro  non sussiste, quello    viceversa   esistente   riporta   lo   stesso   codice   di identificazione  dell'allevatore  prestampato  sulla dichiarazione di cui al punto C.9.10);
 c) timbro di cui al punto C.10.4, apposto dal macellatore;
 d) il sigillo (o timbro a fuoco) apposto dal produttore prima della  salagione,  riproducente  il  mese  e  l'anno  d'inizio  della lavorazione, cosi' come previsto dal punto E.10.1.
 Il  contrassegno  di  cui  al  punto  H.3.1  comprende come parte integrante il numero di codice di identificazione del produttore.
 H.3.3 Il contrassegno, i timbri e i sigilli sono apposti con le modalita' previste dal presente disciplinare.
 H.3.4  1l  contrassegno,  il  timbro di cui alla lettera c) del punto  H.3.2  e il sigillo sono approvati, anche al fini del presente disciplinare, dalla autorita' nazionale di controllo,
 H.4 Inoltre ai tini del presente disciplinare:
 H.4.1  l'etichettatura del prosciutto di Modena intero con osso reca le seguenti indicazioni obbligatorie:
 «prosciutto  di  Modena» seguita da «denominazione di origine protetta»;
 il  nome  o  la  ragione  sociale o il marchio depositato del produttore o del venditore;
 la sede dello stabilimento di confezionamento;
 H.4.2   l'etichettatura  del  prosciutto  di  Modena  disossato intero,  oppure  presentato  in  tranci  reca le seguenti indicazioni obbligatorie:
 «prosciutto  di  Modena» seguita da «denominazione di origine protetta»;
 il  nome  o  la  ragione  sociale o il marchio depositato del produttore o del confezionatore o del venditore;
 la sede dello stabilimento di confezionamento;
 la  data di produzione (inizio della lavorazione), qualora il sigillo  o  il timbro a fuoco non risulti piu' visibile per i fini di cui alla lettera d) del punto H.3.2;
 la quantita' netta;
 il termine minimo di conservazione;
 la dicitura di identificazione del lotto.
 H.4.3  L'etichettatura del prosciutto di Modena, per quanto non esplicitamente  considerato  nel  presente  disciplinare, avviene nei modi  previsti  dal  decreto  legislativo  della  Repubblica italiana 27 gennaio  1992, n. 109, (attuazione delle direttive CEE concernenti l'etichettatura,  la  presentazione  e  la  pubblicita'  dei prodotti alimentari).
 I  prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la D.O.P. anche a  seguito  di  processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere  immessi  al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta  denominazione  senza  l'apposizione  del  logo  comunitario, a condizione che:
 il  prodotto  a  denominazione protetta, certificato come tale, costituisca  il  componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
 gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale conferito   dalla   registrazione  della  DOP  riuniti  in  Consorzio incaricato  alla  tutela  dal  Ministero delle politiche agricole. Lo stesso  Consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad  iscriverli  in appositi  registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni  saranno  svolte  dal  MIPAF  in  quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.
 H.5  Agli effetti del presente disciplinare valgono inoltre tutte le  seguenti  regole  relative  alla  etichettatura del prosciutto di Modena:
 H.5.1   e'   vietata   l'utilizzazione  di  qualificativi  come «classico»,  «autentico», «extra», «super» e di altre qualificazioni, menzioni  ed  attribuzioni abbinate alla denominazione di origine, ad esclusione   di   «disossato»,   nonche'  di  altre  indicazioni  non specificamente  qui  previste, fatte salve le esigenze di adeguamento ad altre prescrizioni di legge;
 H.5.2  i medesimi divieti valgono anche per la pubblicita' e la promozione del prosciutto di Modena, in qualsiasi forma o contesto.
 H.6  Il  contrassegno  di cui al punto H.3.1. puo' essere ridotto sull'etichettatura  del  prosciutto  di  Modena,  a condizione che il relativo    contesto   grafico   e   di   presentazione   sia   stato preventivamente  approvato  dall'organismo  abilitato, dietro formale richiesta degli interessati.
 H.7  L'uso  del  contrassegno  di  cui al punto H.3.1 e' comunque riservato  all'organismo abilitato, che puo' utilizzarlo come proprio segno  distintivo  e  autorizzarne  l'uso  per  iniziative volte alla valorizzazione del prosciutto di Modena.
 I
 
 Condizioni da rispettare in forza di disposizioni nazionali
 
 I.1  La necessita' di assicurare continuita' al sistema giuridico di  protezione nazionale, vigente in forma volontaria gia' dal 1969 e riconosciuto dalla legge 12 gennaio 1990, n. 11, rende indispensabile completare  il  presente disciplinare con l'indicazione di condizioni essenziali per l'efficace protezione del prosciutto di Modena.
 I.2  A  tal  fine  occorre  citare  le seguenti disposizioni gia' contenute   nella   legge   12  gennaio  1990,  n.  11,  al  capo  VI «Disposizioni  contro  le frodi e la sleale concorrenza», articoli 8, 9, 10 e 11.
 I.3 L'organismo abilitato fornisce:
 agli  allevatori  i  supporti  per  la dichiarazione cosi' come indicato al punto C.9.9;
 ai macellatori il timbro indelebile indicato al punto C.10.4;
 ai produttori, appositi registri per il controllo delle diverse operazioni cosi' come indicato alla scheda E.
 I.4 I costi dei controlli previsti dal presente disciplinare sono sostenuti   dai  soggetti  economici  interessati  con  le  modalita' consentite dall'Autorita' nazionale di controllo.
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