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| Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 10 marzo 2006 |  | Approvazione  del  ricettario  per la prescrizione dei farmaci di cui alla  tabella II,  sezione A  e  all'allegato  III-bis al decreto del Presidente   della  Repubblica  del  9 ottobre  1990,  n.  309,  come modificato  dal  decreto-legge  30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visto  il  testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto  del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive  modificazioni  ed  integrazioni, di seguito indicato come «testo unico»;
 Vista  la  legge  8 febbraio  2001, n. 12, concernente «Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore», che integra e modifica il testo unico;
 Visto  il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 21 febbraio 2006, n. 49, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi  invernali,  nonche'  la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno.    Disposizioni    per    favorire   il   recupero   di tossicodipendenti  recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;
 Considerato  che  l'art.  43, commi 1 e 4, come riformulato dalla legge  21 febbraio  2006,  n.  49, prevede che i medici chirurghi e i medici veterinari prescrivano i medicinali compresi nella tabella II, sezione A,  di  cui  all'art. 14 dello stesso testo unico su apposito ricettario  approvato  con  decreto  del Ministero della salute e che tali  ricette  siano  compilate  in  duplice  copia  a  ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale e in triplice copia  a  ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale;
 Considerato  che  il  comma 2 del nuovo testo del citato art.  43 del  testo  unico detta specifiche previsioni per la prescrizione dei medicinali ricompresi nell'allegato III-bis;
 Visto  il  decreto del Ministro della sanita' del 24 maggio 2001, concernente  «Approvazione  del  ricettario  per  la prescrizione dei farmaci  di  cui all'allegato III-bis al decreto del presidente della Repubblica  del  9 ottobre  1990,  n.  309,  introdotto  dalla  legge 8 febbraio  2001,  n. 12», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della salute del 4 aprile 2003 concernente  «Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro della sanita'  del 24 maggio 2001» concernente «Approvazione del ricettario per  la  prescrizione  dei  farmaci  di  cui  all'allegato III-bis al decreto  del  Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto  dalla  legge  8 febbraio  2001,  n. 12», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2003;
 Considerato che i citati decreti ministeriali di approvazione del ricettario    per    la    prescrizione   dei   medicinali   compresi nell'allegato III-bis  gia'  prevedevano  un  ricettario  in triplice copia  a  ricalco,  come oggi richiesto anche per la prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A;
 Ritenuto, pertanto, di approvare un unico ricettario che consenta le  prescrizioni  di  tutti  i  medicinali compresi nella tabella II, sezione A  e  nell'allegato III-bis  del  testo unico, confermando le disposizioni  concernenti  la  stampa del ricettario gia' a suo tempo emanate;
 Considerata  la  necessita'  di  facilitare  la distribuzione dei ricettari per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis e della tabella II, sezione A del testo unico;
 Preso  atto  che  nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta  e nelle provincia autonoma di Bolzano vige istituzionalmente il sistema del bilinguismo;
 Ritenuto opportuno consentire, in via transitoria, ai medici e ai veterinari di poter effettuare le prescrizioni di medicinali compresi nella  tabella II,  sezione A e nell'allegato III-bis del testo unico utilizzando  il  ricettario  gia'  approvato con decreto del Ministro della  sanita'  del  24 maggio  2001  e  successive  modificazioni ed integrazioni;
 Considerato che sul territorio nazionale e' ancora disponibile il ricettario  a  madre-figlia  di  tipo unico previsto dalla previgente formulazione  dell'art.  43,  comma 2  del  testo  unico,  ma  che le caratteristiche  di  tale ricettario sono difformi da quelle previste dall'attuale formulazione del citato art. 43;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  E'  approvato  il ricettario, con le relative norme d'uso, di cui agli allegati I, II, III e IV al presente decreto.
 2.  Le ricette, in triplice copia autocopiante, sono confezionate in blocchetti da trenta, e sono numerate progressivamente.
 3.  La  stampa  del ricettario e' effettuata a cura dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
 4.  Le  regioni  e  province  autonome  comunicano annualmente al Ministero  della salute - Ufficio centrale stupefacenti il fabbisogno di ricettari necessari alle aziende sanitarie locali.
 5.  I ricettari sono consegnati, a cura dell'Istituto Poligrafico e  Zecca  dello Stato, ai centri di riferimento regionali individuati dalle  regioni e province autonome, che provvedono alla distribuzione alle  aziende  sanitarie  locali.  Il  trasporto  dei  ricettari deve avvenire  in  presenza  delle forze dell'ordine o di un tecnico della prevenzione  dell'azienda sanitaria locale con qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria.
 6.  Le  aziende  sanitarie  locali  provvedono alla distribuzione delle  ricette  ai medici ed ai veterinari operanti nel territorio di competenza,  in  ragione del fabbisogno preventivato dagli stessi. Le ricette  sono  consegnate  al  medico  o al veterinario oppure ad una persona da essi delegata a provvedere al ritiro degli stessi.
 7.  Le aziende sanitarie locali provvedono alla conservazione dei ricettari in appositi locali opportunamente custoditi.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Per  le  esigenze  della  regione autonoma a statuto speciale Valle  d'Aosta  e'  consentito  l'uso  del  modello di ricetta di cui all'allegato II del presente decreto.
 2.  Per  le  esigenze  della  provincia  autonoma  di  Bolzano e' consentito  l'uso  del modello di ricetta di cui all'allegato III del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. 1.   Nel   periodo   di  tempo  necessario  alla  stampa  e  alla distribuzione  dei  ricettari  secondo  quanto  previsto dal presente decreto,  i  medici  e  i  veterinari  sono  autorizzati  ad  usare i ricettari  approvati  con  decreto  del  Ministro  della  sanita' del 24 maggio  2001  e  successive  integrazioni e modificazioni, fino ad esaurimento   delle   scorte,  rispettando  le  norme  d'uso  di  cui all'allegato IV del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Il  ricettario  a  madre-figlia  di tipo unico previsto dalla formulazione  dell'art.  43, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica  del  9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni,  vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 49 del 2006, non e' piu' utilizzabile per la prescrizione dei medicinali compresi  nelle tabelle di cui al testo unico richiamato in premessa. I  possessori  dei ricettari di cui al presente comma consegnano tali ricettari  ai  rispettivi ordini professionali che provvederanno alla loro  restituzione al Ministero della salute - magazzino centrale del materiale  profilattico - via dei Carri Armati n. 13 - 00159 Roma, ai fini della relativa distruzione.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Sono  abrogati  i  decreti  del  Ministro  della  sanita' del 24 maggio  2001  e  del  Ministro  della  salute  del  4 aprile 2003, richiamati  nelle  premesse,  fatto salvo quanto disposto dall'art. 7 del decreto del Ministro della salute del 4 aprile 2003.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Il  presente  decreto  entra in vigore il quindicesimo giorno successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 10 marzo 2006
 Il Ministro: Storace
 |  |  |  | ALLEGATI 
 ---->  Vedere allegati da pag. 8 a pag. 26  <----
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