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| Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2006 (vai al sommario) |  | CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |  | PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006 |  | Intesa  in  materia  di individuazione delle attivita' lavorative che comportano  un  elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza,  l'incolumita'  o la salute dei terzi, ai fini del divieto di   assunzione   e   di  somministrazione  di  bevande  alcoliche  e superalcoliche,  ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n.  125.  Intesa  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 2540). |  | 
 |  |  |  | LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
 
 Nella seduta odierna del 16 marzo 2006;
 Visto l'art. 117 della Costituzione;
 Visto  l'art.  15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, recante «Legge quadro   in  materia  di  alcol  e  di  problemi  alcolcorrelati  che attribuisce  al  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali, di concerto  con  il Ministro della salute, il compito di individuare le attivita'  lavorative  che comportano un elevato rischio di infortuni sul  lavoro,  per  la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, per  le quali e' fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
 Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale prevede  che,  in  sede  di Conferenza Stato-regioni, il Governo puo' promuovere  la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni;
 Vista  la  nota n. 10092/16/431/22 del 25 ottobre 2005 con la quale il  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, ha trasmesso uno schema  di decreto che individua le attivita' lavorative per le quali sono  vietate l'assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
 Considerati  gli  esiti  della  riunione,  a  livello  tecnico, del 10 gennaio  2006,  nel corso della quale le regioni, hanno posto come pregiudiziale   all'espressione   del  parere  l'utilizzazione  della procedura  dell'intesa  prevista  dall'art.  8,  comma 6, della legge 5 giugno  2003,  n.  131  ed  hanno  avanzato proposte di modifica ed integrazione    all'allegato    1   del   provvedimento   in   esame, successivamente formalizzate con nota del 16 gennaio 2006;
 Considerato che, nella stessa sede, il rappresentante del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche sociali, riservandosi di valutare la pregiudiziale  richiesta  avanzata dalle regioni in ordine alla veste giuridica  del provvedimento, ha ritenuto accoglibili le integrazioni proposte,   manifestando   tuttavia   l'esigenza   di   un  ulteriore approfondimento;
 Vista  la nota n. 103538/16/431/22 del 19 gennaio 2006 con la quale il  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, ha comunicato l'avviso  favorevole in ordine alla richiesta di adozione dell'intesa ai  sensi  dell'art.  8,  comma  6,  della  legge  n.  131  del  2003 riservandosi  di  inviare,  non appena reso, il parere della Consulta nazionale alcol sul provvedimento;
 Vista  la nota n. 103968/16/431/22 del 9 marzo 2006 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema di  intesa  in  esame,  unitamente al parere della Consulta nazionale alcol,  in  cui  risultano  recepite  tutte  le  proposte  emendative formulate in sede tecnica, che e' stato trasmesso, in pari data, alle regioni ed alle province autonome;
 Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
 
 Sancisce intesa
 
 ai  sensi  dell'art.  8,  comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sull'individuazione  delle  attivita'  lavorative  che  comportano un elevato  rischio  di  infortuni  sul  lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita'  o  la  salute  dei  terzi,  ai  fini  del  divieto  di assunzione   e   di   somministrazione   di   bevande   alcoliche   e superalcoliche, nei seguenti termini:
 Art. 1.
 
 Attivita' lavorative a rischio
 
 1.  Le  attivita'  lavorative  che comportano un elevato rischio di infortuni  sul  lavoro  ovvero  per  la sicurezza, l'incolumita' o la salute  dei  terzi,  per  le  quali  si fa divieto di assunzione e di somministrazione  di  bevande  alcoliche  e  superalcoliche, ai sensi dell'art.   15  della  legge  30 marzo  2001,  n.  125,  sono  quelle individuate   nell'allegato  1,  che  forma  parte  integrante  della presente intesa.
 2. In relazione alla peculiarita' dei compiti istituzionali e delle esigenze  connesse  all'espletamento  delle  correlate  mansioni,  al personale  delle  Forze  armate,  delle Forze di polizia, degli altri Corpi armati e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le  disposizioni  previste  dai  rispettivi ordinamenti in materia di idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al  servizio,  per gli aspetti disciplinati dalla presente intesa.
 La  presente  intesa,  con  il relativo allegato I, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 16 marzo 2006
 
 Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino
 |  |  |  | Allegato I 
 ATTIVITA'  LAVORATIVE  CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL  LAVORO  OVVERO  PER  LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI
 TERZI.
 
 1)  attivita'  per  le  quali  e'  richiesto  un  certificato  di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
 a) impiego  di  gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
 b) conduzione  di  generatori  di  vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
 c) attivita'  di  fochino  (art.  27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
 d) fabbricazione  e  uso  di  fuochi  artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
 e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
 f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del   Presidente  della  Repubblica  30 dicembre  1970,  n.  1450,  e successive modifiche);
 g) manutenzione  degli  ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
 2)  dirigenti  e  preposti al controllo dei processi produttivi e alla  sorveglianza  dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di  incidenti  rilevanti  (art.  1  del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
 3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
 4)  mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualita'  di:  medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista  in  chirurgia;  medico  ed  infermiere  di bordo; medico comunque   preposto   ad   attivita'   diagnostiche  e  terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
 5)   vigilatrice   di   infanzia   o   infermiere   pediatrico  e puericultrice,  addetto  ai  nidi  materni e ai reparti per neonati e immaturi;  mansioni  sociali  e  socio-sanitarie  svolte in strutture pubbliche e private;
 6)  attivita' di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
 7)  mansioni  comportanti  l'obbligo  della  dotazione  del porto d'armi, ivi comprese le attivita' di guardia particolare e giurata;
 8) mansioni inerenti le seguenti attivita' di trasporto:
 a) addetti  alla  guida  di  veicoli  stradali  per  i quali e' richiesto  il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli  per  i  quali  e'  richiesto  il  certificato di abilitazione professionale  per  la  guida  di  taxi  o  di veicoli in servizio di noleggio   con   conducente,  ovvero  il  certificato  di  formazione professionale  per  guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
 b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
 c) personale  ferroviario  navigante  sulle  navi  del  gestore dell'infrastruttura  ferroviaria  con  esclusione  del  personale  di carriera e di mensa;
 d) personale navigante delle acque interne;
 e) personale  addetto  alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie  in  concessione  e  in gestione governativa, metropolitane, tranvie   e   impianti  assimilati,  filovie,  autolinee  e  impianti funicolari aerei e terrestri;
 f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri  veicoli  con  binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi  i  manovratori  di  carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
 g) personale  marittimo  delle  sezioni  di coperta e macchina, nonche'  il  personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attivita' off-shore e delle navi posatubi;
 h) responsabili dei fari;
 i) piloti d'aeromobile;
 l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
 m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
 n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
 o) addetti  ai  pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
 p) addetti  alla  guida  di' macchine di movimentazione terra e merci;
 9)  addetto  e  responsabile  della  produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
 10)  lavoratori  addetti  ai  comparti  della  edilizia  e  delle costruzioni  e  tutte  le  mansioni che prevedono attivita' in quota, oltre i due metri di altezza;
 11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
 12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
 13)  operatori  e  addetti  a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
 14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
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